CONVERSIONE DEL BREVETTO EUROPEO NULLO CBE
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CONVERSIONE DEL BREVETTO EUROPEO NULLO CBE
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO Renato Amoroso,Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Filippo D’Aquino, Fabrizio D’Arcangelo, Francesca Fiecconi, Maria Grazia Fiori,Federico Rolfi, Adriano Scudieri Brevetto di invenzione: un titolo a geometria variabile? La modifica del brevetto e delle domande giudiziali T14014 – Milano, 27-28 giugno 2014 Palazzo di Giustizia di Milano - Aula Magna “Emilio Alessandrini e Guido Galli” I Sessione: Le diverse problematiche connesse alla limitazione del brevetto Marina Tavassi BREVETTO D’INVENZIONE SUFFICIENTE DESCRIZIONE Art. 83 C.B.E. Art. 57 C.P.I. Art. 57 comma II - descrizione chiara e completa - cosicché l’esperto del ramo possa attuarla + titolo corrispondente al suo oggetto BREVETTO D’INVENZIONE RIVENDICAZIONI Art. 84 C.B.E. Art. 52 C.P.I. Art. 52 - Nelle rivendicazioni è indicato l’oggetto del brevetto - I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni - La descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni - Va garantita un’equa protezione al titolare e al contempo una ragionevole sicurezza ai terzi - c. 3 bis (d.lgs. 131/2010): Per determinare l’ambito della protezione si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni MODIFICHE AL BREVETTO nel corso del procedimento di concessione • Dopo il deposito della domanda e prima della concessione (o prima della decisione della Commissione dei ricorsi) il richiedente può “integrare, anche con nuovi esempi, o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati” (art. 172.2 C.P.I.); Limite: l’oggetto (o la protezione) del brevetto non deve estendersi oltre il contenuto della domanda iniziale (art. 76 1° c, modif. D.lgs. 131/10; art. 123.2 C.B.E.) (“correggere…negli aspetti non sostanziali” art. 172.2 C.P.I.) • Trasformazione della domanda di brevetto per invenzione in domanda di modello di utilità e viceversa (art. 84 C.P.I.) MODIFICHE AL BREVETTO dopo la concessione • Limitazione dell’oggetto del brevetto su istanza del titolare (art. 79) • Limitazione giudiziale a seguito di sentenza di nullità parziale (art. 76.2) • Conversione del brevetto nullo in un diverso brevetto, del quale contenga i requisiti di validità, che sarebbe stato voluto dal richiedente qualora ne avesse conosciuto la nullità (art.76.3) • In caso di prolungamento della durata originaria i licenziatari e gli investitori hanno diritto ad ottenere licenza obbligatoria, gratuita, non esclusiva per il periodo di maggior durata CONVERSIONE DEL BREVETTO EUROPEO NULLO C.B.E. - Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 • Nel corso della procedura davanti U.E.B. il richiedente può modificare almeno una volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni (art. 123.1 C.B.E.) Limite: l’oggetto del brevetto non deve estendersi oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata (art. 123.2 C.B.E.; art. 138.1 c C.B.E. per le cause di nullità) • Trasformazione della domanda di brevetto europeo in brevetto nazionale (artt. 135/137 C.B.E.; art. 58.1 C.P.I.) • Conversione della domanda di brevetto europeo in brevetto nazionale per modello di utilità (art. 58.2 e 3 C.P.I.) CONVERSIONE DEL BREVETTO EUROPEO NULLO C.B.E. - Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 • Dopo la concessione del brevetto e nel corso della procedura di opposizione, il titolare può apportare modifiche • Se il brevetto e l’invenzione soddisfano le condizioni della Convenzione, la Divisione di Opposizione mantiene il brevetto modificato (art. 102.3 C.B.E.) Limite: l’oggetto del brevetto non deve estendersi oltre il contenuto della domanda come depositata (art.123 C.B.E.) PROBLEMI Di carattere sostanziale: • Contenuto del concetto di limitazione • Ammissibilità di limitazioni plurime, alternative e/o subordinate • Possibilità di fare riferimento alla descrizione, agli esempi della descrizione, ai disegni ampliamento o limitazione ? • Incidenza della limitazione del brevetto sulla responsabilità dell’asserito contraffattore • Incidenza della limitazione del brevetto sulla valutazione del fumus boni iuris in fase cautelare Di carattere processuale: • Limite temporale entro il quale presentare la limitazione (nello stesso grado di giudizio / in ogni stato e grado) • Proponibilità di limitazioni plurime, alternative e/o subordinate / “a imbuto”, di limitazioni condizionate • Aggravamento /rinnovazione dell’attività di consulenza costi • Proponibilità nell’ambito di un procedimento cautelare In relazione al deposito presso l’EPO e/o presso l’UIBM Problematiche inerenti al regime del deposito della traduzione GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE ! Palazzo di Giustizia – Milano Arch. Piacentini - 1920 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ! Thank you for your attention The Italian Supreme Court in Rome 10