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1 AUTOCONSUMO ELETTRICO: UN NUOVO FUTURO PER IL FOTOVOLTAICO Avvocato Emilio Sani [email protected] Via Serbelloni 4, Milano Tel. 02-763281 Avv. Emilio Sani [email protected] 2 Definizione di autoconsumo e vantaggi generali dell’autoconsumo. • • Come riportato nell’Allegato A del Documento per la Consultazione n. 355/2013/R/EEL rilasciato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, l’Energia elettrica autoconsumata viene definita come quella “parte di energia elettrica prodotta che non viene immessa nella rete di trasmissione o di distribuzione dell’energia elettrica in quanto direttamente utilizzata nel luogo di produzione”. Autoconsumo non necessariamente significa autoproduzione. La definizione di autoconsumo ricomprende anche il caso in cui, nel medesimo luogo, vi sia un soggetto che è il produttore dell’energia elettrica e un altro soggetto che è il solo consumatore delle energia elettrica prodotta dal produttore . L’energia elettrica autoconsumata nel rispetto delle condizioni di legge è esente dal pagamento di alcuni di quelli che sono i costi aggiuntivi (oneri) inclusi nella bolletta elettrica. Avv. Emilio Sani [email protected] 3 Come si svilupperà la regolamentazione dello scambio sul posto e quale sarà l’impatto nel breve termine sulle opportunità di autoconsumo. Aspetti Positivi Lo scambio sul posto, in considerazione degli sviluppi della normativa applicabile, risulta essere conveniente per investimenti a breve/medio termine considerato che: a) Consente, con riguardo all’energia elettrica scambiata (energia consumata attraverso prelievi dalla rete fino alla quota di energia immessa in rete dall’impianto di produzione in sito), il recupero del costo dell’energia elettrica nonché buona parte degli importi aggiuntivi che si pagano nella bolletta elettrica (fermo restando che IVA e accise non sono rimborsate e che per gli oneri di sistema il rimborso è attualmente con dei limiti e sarà riconosciuto in futuro solo per impianti < 20 kW ). b) Le procedure sono state semplificate e l’importo oggetto di rimborso è calcolato su base forfettaria e non in base alla bolletta elettrica. c) I costi inerenti la realizzazione di impianti fotovoltaici sono diminuiti. d) Con riferimento alle nuove costruzioni si richiede che una quota dell’energia elettrica consumata sia prodotta da fonti rinnovabili. Lo scambio sul posto consente di massimizzare il beneficio derivante dalla presenza di impianti da fonte rinnovabile la cui installazione è obbligatoria nei nuovi edifici ed è in linea con la nuova regolamentazione EU in materia di edifici a zero emissioni che impone l’aumento della quantità di energia da fonti rinnovabili. Avv. Emilio Sani [email protected] 4 Come si svilupperà la regolamentazione dello scambio sul posto e quale sarà l’impatto nel breve termine sulle opportunità di autoconsumo. Limiti normativi e rischi: 1) Lo scambio sul posto è applicabile solo per impianti fino a 200 kW. 2) La Decisione n. 570/2012 dell’Autorità Elettrica e del Gas stabilisce che il rimborso dei cosiddetti «oneri di sistema» (costi addizionali presenti nella bolletta elettrica) è limitato fino ad un determinato ammontare per impianti aventi una potenza superiore a 20 kW e il recentissimo documento di consultazione 488/2013 esclude il rimborso degli oneri di sistema per gli impianti di potenza superiore a 20 kW. In futuro potrebbero essere previste limitazioni al rimborso anche per gli impianti di potenza inferiore ai 20 kW. 3) Nell’ultimo Documento per la consultazione emesso dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 209/2013 a pagina 30, in via sostanziale si afferma la non compatibilità dello scambio sul posto con quei sistemi in cui il produttore dell’energia elettrica è un soggetto diverso dal consumatore dell’energia elettrica prodotta. Avv. Emilio Sani [email protected] 5 Come la regolamentazione sullo stoccaggio di energia si svilupperà nel breve e lungo termine 1) 2) 3) 4) 5) Non è stata ancora approvata una specifica regolamentazione sullo stoccaggio di energia. In ogni caso lo stoccaggio di energia, anche in assenza di specifica regolamentazione, consente una massimizzazione immediata dei benefici dell’autoconsumo perché la percentuale di energia direttamente autoconsumata viene significativamente incrementata e si ha così un risparmio su oneri di sistema, sui costi per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica, così come una ottimizzazione dei costi per l’autoproduzione di energia elettrica. I sistemi di stoccaggio di energia possono, poi, aiutare nella riduzione dei costi relativi allo sbilanciamento della rete elettrica di distribuzione. Il 20 Settembre 2013, il GSE ha stabilito che non è consentita alcuna modifica degli impianti a cui sono stati riconosciuti incentivi che possa modificare il flusso dell’energia prodotta e immessa in rete dallo stesso impianto. Di conseguenza, ad esempio, lo stoccaggio non è consentito se le batterie immagazzinano energia prelevata dalla rete. Tale previsione (anche per la sua indeterminatezza, che forse ne ha esteso l’ambito di applicazione oltre le intenzioni) sostanzialmente impedisce l’installazione di batterie negli impianti esistenti ai quali sono stati riconosciuti incentivi. Per tali ragioni per il momento lo stoccaggio verrà impiegato con riferimento ai nuovi impianti mentre per quanto riguarda i vecchi impianti occorre attendere nuovi sviluppi normativi. E’ altresi importante comprendere fino a che punto lo stoccaggio può avere accesso agli incentivi per l’efficienza energetica e ai certificati bianchi. Avv. Emilio Sani [email protected] 6 Benefici fiscali e procedure nei sistemi di autoconsumo I sistemi di autoconsumo potrebbero essere agevolati con benefici fiscali in termini di detrazioni fiscali fiscali per impianti fino a 20kW non commerciali. Particolari condizioni di detraibilità (fino al 25 %) e deducibilità (fino al 27 %) fiscale sono poi stabilite dalla normativa in materia di start up innovative per l’investimento nelle imprese che danno servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Tale normativa se attuata con modalità tali da renderla applicabile al segmento potrebbe risultare utile allo sviluppo del settore. Avv. Emilio Sani [email protected] 7 Strategie di investimento per lo sviluppo di un sistema di autoconsumo sostenibile e redditizio 1) Lo sviluppo futuro dei sistemi di autoconsumo appare essere strettamente legato ai sistemi di stoccaggio in quanto: (i) Lo scambio sul posto secondo gli ultimi orientamenti dell’Autorità per l’energia pare non essere applicabile quando il produttore non è il consumatore. (ii) In ogni caso gli impianti che fanno uso dello scambio sul posto hanno limitazioni per quanto riguarda la potenza massima installata e rimborsi decrescenti. (iii) L’uso di sistemi di stoccaggio dell’energia potrebbe rendere più sostenibile l’uso di massa di impianti fotovoltaici con autoconsumo dell’energia elettrica prodotta, perché l’immissione in rete dell’energia potrebbe essere regolata non solo secondo le esigenze dell’investitore, ma anche secondo le esigenze della rete. Avv. Emilio Sani [email protected] 8 Strategie di investimento per lo sviluppo di un sistema di sistemi di autoconsumo sostenibile e redditizio 2) Fattori chiave per lo sviluppo dei sistemi di autoconsumo sembrano essere: i) Nuovi schemi di finanziamento (per esempio tramite l’affitto temporaneo dei principali componenti degli impianti fotovoltaici: pannelli, batterie, inverter) che consentirebbe di superare le rigide strutture di garanzia richieste dagli istituti di credito. ii) Riduzione dei costi per i sistemi di stoccaggio dell’energia. iii) Maggiore interazione tra gli Operatori di sistemi di autoconsumo e gli Operatori Immobiliari (anche alla luce della regolamentazione EU sugli edifici a zero emissioni) considerato che la presenza di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili può rappresentare un valore aggiunto del fabbricato e parte di questo valore aggiunto potrebbe essere rimborsato direttamente all'investitore che ha finanziato il sistema di autoconsumo nel momento in cui l’immobile viene venduto. iv) Una forte azione da parte degli investitori affinché sia predisposto un quadro normativo definito, ciò anche attraverso azioni legali contro l'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas se quest’ultima continua a non adottare le risoluzioni finali sui sistemi di autoconsumo. v) Lo sviluppo dei sistemi tramite pompe di calore che richiedono fornitura a basso costo di energia elettrica; v) Una forte azione da parte degli investitori al fine di avere un quadro chiaro degli incentivi che possono essere ottenuti per i sistemi di efficienza energetica. vi) Lo sviluppo dell'opportunità di creare ricavi non solo dalla produzione di energia ma anche dai servizi da rendere alla rete. Avv. Emilio Sani [email protected] 9 Come le nuove regole per il dispacciamento influenzeranno le opportunità per l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonte fotovoltaica 1) 2) 3) 4) 5) Le fonti rinnovabili sono soggette al pagamento dei costi di sbilanciamento della rete in una certa misura (attualmente in caso di eccesso del 20% rispetto alle previsioni, si veda la comunicazione dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 7 ottobre 2013, oggetto di contestazione in sede giudiziale). La rete di distribuzione ha bisogno del sostegno dei produttori locali, al fine di lavorare in modo efficiente. Se quanto sopra viene visto in modo unitario si ha come conseguenza che i servizi per la regolazione delle rete possono diventare una opportunità per il produttore di aumentare i propri ricavi. Attualmente nel Documento per la consultazione n. 354/2013 dell'Autorità per l’Energia e il Gas sono individuati i possibili sistemi per i servizi alla rete, ma i criteri di quantificazione del compenso per i servizi non sono ancora chiaramente individuati. Nella individuazione di tali criteri di remunerazione andrebbe a mio avviso presa in considerazione la possibilità di avere (al posto di un compenso per i servizi resi di volta in volta o in aggiunta al compenso per i servizi resi di volta in volta) un compenso fisso per la disponibilità a rendere detti servizi alla rete. Questo potrebbe aiutare ad ottenere i finanziamenti per gli investimenti necessari. Avv. Emilio Sani [email protected] Le nostre sedi 00197 ROMA Via G. Cuboni, 12 Tel +39.06.362141 Fax +39.06.3222159 [email protected] 37121 VERONA Via Nizza, 20 Tel +39.045.8010911 Fax +39.045.8036516 [email protected] 20122 MILANO Via G. 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