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REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI CONCORSI
E DELLE ALTRE PROCEDURE DI
ASSUNZIONE
Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 134 del 5.11.2009
Apportate modifiche ed integrazioni con deliberazioni:
Commissione Straordinaria n. 150 del 27.09.2010
Commissione Straordinaria n. 179 del 22.10.2010
Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
INDICE1
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Oggetto del regolamento - Riferimenti normativi
Art.2 - Principi generali
Art.3 - Ricorso a ditte specializzate
Art.4 - Qualificazione dei soggetti
TITOLO SECONDO
NORME GENERALI DI ACCESSO
CAPO I - Procedure di accesso
Art.5 - Modalità di accesso
Art.6 - La scelta dei sistemi di reclutamento
CAPO II - Requisiti
Art.7 - Requisiti generali per l'ammissione ai pubblici impieghi
Art.8 - Precisazioni in merito ad alcuni requisiti
Art.9 - Requisiti particolari
Art.10 - Riserve
Art.11 – Precedenze e preferenze
CAPO III - Il bando
Art.12 - Il bando
Art.13 - Elementi del bando
Art.14 - Pubblicità del bando
Art.15 - Riapertura termini
Art.16 - Criteri di interpretazione
CAPO IV - La domanda
Art.17 - Domanda di partecipazione
Art.18 - Autocertificazione
Art.19 - Presentazione della domanda
Art.20 - Trattamento dati personali
CAPO V - I titoli
Art.21 - Titoli: individuazione e criteri di valutazione
Art.22 - Titoli di studio: specificazione
CAPO VI - Commissioni giudicatrici
Art.23 - La Commissione
1
Indice riordinato d’Ufficio
Pag. 2
Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
Art.24 - Sottocommissioni
Art.25 - Nomina delle commissioni
Art.26 - Comitati di vigilanza
Art.27 - Compensi
TITOLO TERZO
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
CAPO I - Ammissione ed esclusione
Art.28 - Ammissione alla selezione
Art.29 - Esclusione dalla selezione
Art.30 - Partecipazione
CAPO II - Operazioni del concorso
Art.31 - Trasparenza amministrativa
Art.32 - Prove d'esame - Elementi generali
Art.33 - Adempimenti preliminari
Art.34 - Valutazione dei titoli
Art.35 - Preselezione
Art.36 - Svolgimento delle prove
Art.37 - Prova scritta
Art.38 - Adempimenti della commissione
Art.39 - Prova pratica
Art.40 – Procedure di reclutamento con prove a contenuto tecnico
Art.41 - Prova orale
Art.42 - Disposizione commissione alle prove d'esame
Art.43 - Graduatoria finale
Art.44 - Verbale della procedura di reclutamento
Art.45 - Criteri di attribuzione del punteggio
Art.46 - Valutazione delle prove d'esame
TITOLO QUARTO
CORSO CONCORSO
Art.47 - Modalità di svolgimento
TITOLO QUINTO
PARTICOLARI PROCEDURE
CAPO I - Assunzioni obbligatorie
Art.48 - Elementi generali
Art.49 - Soggetti preposti alla valutazione delle prove selettive
CAPO II – Progressione in carriera
Art.50 – Principi generali
Art.51 – Disposizioni sulla riserva a favore del personale dipendente
Pag. 3
Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
CAPO III - Procedure selettive
Art. 52 - Procedure selettive
CAPO IV - Selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento
Art.53 - Procedure di selezione
Art.54 - Indici di riscontro dell'idoneità
CAPO IV BIS – procedure speciali finalizzate alla stabilizzazione del personale
LSU/LPU
Art.54-bis - Procedure
Art.54-ter – Commissione
Art. 54-quater – Procedimento di stabilizzazione diretta
Art. 54-quinquies – Procedimento di stabilizzazione indiretta
Art. 54-sexies - Conclusione
CAPO V - Assunzioni a tempo determinato
Art.55 - Scelta delle procedure
Art.56 - Svolgimento delle operazioni di reclutamento
Art.57 - Copertura posti part-time
Art.58 - Assunzioni tramite agenzie specializzate
CAPO VI - Assunzioni tramite procedure di mobilità volontaria
Art. 59 – Ambito di applicazione
Art. 60 – Procedure
Art. 61 – procedura volontaria dell’Ente
Art. 62 – Procedura obbligatoria
Art. 63 – Domande di partecipazione
Art. 64 – Responsabile del procedimento
Art. 65 – Esame delle domande
Art. 66 – Commissione
Art. 67 – Valutazione e graduatoria
Art. 68 – Termine procedure
Art. 69 – Contratto individuale di lavoro
TITOLO SESTO
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
CAPO I - Graduatoria
Art.70 - Formazione della graduatoria
Art.71 - Precedenze e preferenze - Attribuzioni
CAPO II - Nomina dei vincitori
Art.72 - Nomina
Art.73 - Decadenza
Art.74 - Accertamenti sanitari
Art.75 - Contratto individuale di lavoro
Art.76 - Periodo di prova e permanenza
Art. 76-bis - Termini
Art.77 - Pubblicità del Regolamento
Art.78 - Abrogazioni. Disposizioni transitorie e rinvio
Art.79 – Entrata in vigore
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento - Riferimenti normativi
1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina relativa all'ammissione agli
impieghi nel Comune di Taurianova, ed alla valorizzazione delle risorse umane finalizzate al
miglioramento dell'organizzazione comunale.
2. In ogni caso, il presente Regolamento, in virtù del principio di autonomia
ordinamentale ed organizzativa degli enti locali, disciplina le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali in via esclusiva ed in deroga ad ogni
altra normativa statale in materia, con il solo obbligo del rispetto dei principi fissati nell’art. 35
del D.Lgs. 165/2001 e succ. modifiche. Pertanto, la normativa richiamata dal presente
Regolamento si applica solo nelle parti compatibili e non derogate dallo stesso Regolamento,
con la conseguenza che, in caso di contrasto, prevale la norma regolamentare locale.
Art. 2
Principi generali
1. Il Comune nelle varie fasi delle procedure di reclutamento persegue gli obiettivi della
rapidità, trasparenza ed economicità.
2. Per questi fini può accordarsi con altri enti locali per l’effettuazione di tutte o parti
delle procedure di reclutamento per le medesime categorie e profili professionali; i relativi
rapporti sono regolati da un accordo convenzionale tra gli enti interessati. Ugualmente può
concordare con altri enti - per le categorie e profili superiori alla B – di utilizzare le graduatorie
di procedure selettive effettuate da questi ultimi. In maniera congiunta l'amministrazione può
procedere anche all'organizzazione ed effettuazione dei corsi propedeutici allo svolgimento
delle prove selettive.
3. Il Comune, ai sensi del DL n. 101/2013 convertito in L.125/2013, può prevedere, in
sede di programmazione triennale e annuale del fabbisogno ovvero con altro specifico atto di
indirizzo, la possibilità di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri
Comuni, previo accordo tra gli stessi.2
Art. 3
Ricorso a ditte specializzate
1. La necessità di operare in termini di economicità, celerità e trasparenza nello
2
Comma aggiunto con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
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svolgimento delle procedure di reclutamento, consente di far ricorso a ditte specializzate
nell'applicazione di procedure automatizzate per la gestione di concorsi pubblici.
2. La ditta si pone in un rapporto di collaborazione con l’Ente e comunque di
adempimento delle direttive indicate nello svolgimento delle procedure.
3. Per l'individuazione della ditta il Comune ricorre ad indagini di mercato valutando,
anche mediante referenze di altri enti che hanno posto in essere analoghe procedure di
reclutamento, i requisiti di affidabilità e di economicità del servizio.
4. Il Comune può attribuire alla ditta la gestione di una o più fasi ovvero dell'intera
procedura di reclutamento, dalla fornitura dei modelli delle domande ai fini di una gestione
automatizzata del riscontro di regolarità, alla formazione del bando, alla fase della eventuale
preselezione, fino alla fase concorsuale vera e propria, compresa la formazione della
graduatoria finale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dalla restante
normativa in vigore in quanto compatibili.
5. Nell’ipotesi in cui la gestione dell’intera procedura di concorso sia affidata ad una
ditta specializzata, quest’ultima procede anche a garantire, a proprie spese, il funzionamento
della Commissione di concorso, secondo quanto stabilito al successivo art. 23.
6. La scelta tra l’affidamento a ditta specializzata dell’espletamento delle procedure di
reclutamento o la gestione delle stesse all’interno dell’Ente sarà operata, per ciascuno dei posti,
nel programma triennale del fabbisogno del personale .
Art. 4
Qualificazione dei soggetti
1. Nel presente regolamento il termine "Ente", per economia di trattazione, viene usato
per indicare, nell'ambito di un rapporto organico, il soggetto che di volta in volta assume la
competenza all'adozione di determinati atti e provvedimenti.
2. Rimane inteso che, in ossequio al principio di separazione della attività politica da
quella gestionale, quest'ultima va esercitata dai responsabili dei servizi dell'Ente, in conformità
ai criteri dettati dal presente regolamento ed alle indicazioni contenute nelle deliberazioni di
approvazione dei programmi triennali del fabbisogno del personale, nonché nel rispetto della
restante normativa in vigore in quanto compatibile.
3. Compete alla Giunta Comunale:
a) l’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e dei vincoli di
programmazione economico-finanziaria contenute nella relazione previsionale e
programmatica;
b) la determinazione dei criteri per la scelta dei sistemi e delle forme di reclutamento;
c) il controllo sull'andamento generale delle operazioni concorsuali al fine di verificare
il rispetto dei tempi prefissati ed in definitiva il buon andamento dell’attività.
4. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore
competente per gli Affari del Personale, a cui compete in particolare:
a) l’indizione delle procedure di reclutamento;
b) l’approvazione e la pubblicazione dei bandi e delle eventuali modifiche ed
integrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti nella programmazione triennale del
fabbisogno del personale;
c) la nomina della commissione nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento;
d) la richiesta di documenti al fine di sciogliere eventuali riserve e l'adozione dei
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
provvedimenti conseguenti in caso di inadempienza o discordanza;
e) la stipula del contratto individuale di lavoro.
5. Per i posti apicali della dotazione organica, le competenze di cui al comma precedente
sono attribuite al Segretario/Direttore Generale.
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TITOLO II
NORME GENERALI DI ACCESSO
CAPO I
PROCEDURE DI ACCESSO
Art. 5
Modalità di accesso
1.
L’accesso all'impiego, disciplinato in ogni caso dal contratto individuale di lavoro,
avviene:
a) per assunzione con i sistemi del concorso pubblico, del corso-concorso, o delle
procedure selettive, nelle seguenti forme:
1) per soli titoli;
2) per titoli ed esami;
3) per esami;
a)-bis per assunzione mediante utilizzo di graduatoria di altro Comune;3
b) per assunzione mediante chiamata numerica degli iscritti nella lista delle categorie
protette;
c) per assunzione mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento;
d) nei modi regolati dai contratti collettivi e dalla legge, per quanto concerne il contratto di
formazione lavoro, il lavoro interinale, la mobilità, il comando, ed altre forme
innovative di rapporto di lavoro;
e) nei modi previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi per il
conferimento degli incarichi di cui agli artt. 90, 92 e 110 del TUEL;
f) 4
Art. 6
La scelta dei sistemi e delle forme di reclutamento
1. Il sistema di reclutamento, tra quelli previsti alla lettera a) dell'articolo precedente, nonché la
forma di valutazione dei candidati, tra quelle elencate al comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3 dello stesso
art.5, sono determinati nel relativo bando di reclutamento, che li individua in conformità e nel rispetto
delle indicazioni contenute nel programma triennale del fabbisogno del personale e negli atti
successivi d’indirizzo, nonché in relazione alle caratteristiche della qualifica relativa al posto da
ricoprire e delle funzioni da svolgere.
2.
In linea di massima si indicano i seguenti criteri per la scelta del sistema di
reclutamento:
a) il concorso pubblico per soli titoli, per titoli ed esami o per soli per esami deve tendere ad
3
4
Lettera aggiunta con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
Lettera abrogata con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
accertare il grado di preparazione globale ed il livello di maturità di pensiero del candidato
riscontrabile anche attraverso manifestazioni di giudizio su determinati argomenti da valutare in
maniera oggettiva in relazione alla capacità di esame critico della materia. Pertanto il parametro di
valutazione, benché non possa prescindere da una conoscenza di dettaglio della materia più o meno
estesa a seconda del tipo di posto messo a concorso, deve tenere conto anche della comprensione
delle materie relative alla funzione intesa a livello globale e di interconnessione. Le procedure
considerate possono essere riferibili a posizioni di lavoro di livello direttivo o dirigenziale nelle quali
sono necessarie sia una preparazione di carattere generale, ma anche quella specifica del settore da
gestire; via via che le posizioni di responsabilità degradano assume prevalenza l'aspetto conoscitivo
rispetto a quello relativo alla individuazione della maturità di giudizio, ed alla capacità di
comprensione globale. Il concorso in cui è prevista la valutazione dei titoli contribuisce a dare una
ulteriore conferma alla commissione della presenza nel concorrente dei requisiti che attraverso le
prove devono essere individuati;
b) il corso concorso deve avere la finalità di fornire al concorrente una ben definita preparazione su
specifiche materie con un particolare riferimento alla loro applicazione concreta nella fase di
svolgimento del lavoro; può essere impostato per qualifiche dotate di particolari competenze o
responsabilità, o per settori che richiedono conoscenza di tecnologie particolari da applicare
all'attività lavorativa; può inoltre essere ritenuto necessario per funzioni che richiedono un contatto
prevalente con il pubblico o con l'utenza in generale; è comunque strutturato per consentire da subito
al concorrente di acquisire la pienezza della dimensione delle funzioni relative al posto;
c) la selezione deve tendere ad accertare la professionalità specifica del concorrente ad operare in
uno o più settori ben definiti e va riscontrata mediante prove mirate che richiedono la conoscenza di
particolari tecnologie di lavoro e che dimostrino particolare perizia nella esecuzione.
CAPO II
REQUISITI
Art. 7
Requisiti generali per l'ammissione ai pubblici impieghi
a)
b)
c)
d)
e)
1.
Possono partecipare alle procedure di reclutamento coloro che possiedono i seguenti
requisiti generali:
cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'U.E., fatte salve le
eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
maggiore età;
idoneità fisica all'impiego da accertare con riferimento al momento dell'assunzione a termini
dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
possesso di qualità morali e di condotta per il personale che esercita competenze istituzionali in
materia di polizia e giustizia;
per i concorrenti maschi, la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, ai sensi
dell'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.
2.
Sono elementi che impediscono la partecipazione alle procedure di reclutamento:
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
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l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo;
il fatto di essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
- il fatto di essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
3. Le condizioni previste nel presente articolo devono essere presenti, se positive, ed assenti se
negative, anche nel caso in cui si instaurino rapporti di lavoro a tempo determinato o a carattere
stagionale.
4. Il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda viene documentato dal vincitore entro il
termine perentorio indicato nella richiesta alla stesso inviata dall'Amministrazione.
Art. 8
Precisazioni in merito ad alcuni requisiti
1.
Con riferimento ai requisiti individuati nel precedente art. 7, si forniscono le seguenti
precisazioni:
a) la cittadinanza: l'accesso ai posti di lavoro dei cittadini degli Stati membri della Comunità
economica europea è consentito per quelle posizioni che non implicano esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Il D.P.C.M. 27 febbraio
1994, n. 174 individua i posti delle Amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non si può
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana;
b) la non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali è conseguente a provvedimenti giudiziari in
base ai quali la commissione elettorale in sede di revisione delle liste procede alla cancellazione dalle
stesse. La cancellazione può essere disposta anche a seguito di accertamenti anagrafici di soggetti che
risultano irreperibili;
c) le condanne penali riportate che costituiscono causa ostativa all'accesso al pubblico impiego sono
quelle da cui consegue la perdita del godimento dei diritti civili, previste dall'art. 2 della legge 7
ottobre 1947, n. 1058, nonché quelle previste dall'art. 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che
provocano la destituzione dall'impiego. Nei casi suddetti, in sede di esame della domanda di
ammissione all'impiego, l'amministrazione procede ad un esame dei fatti delittuosi valutando,
mediante un apprezzamento autonomo se i fatti rilevanti ai fini penali lo siano anche ai fini
dell'accesso al pubblico impiego, tenendo conto del periodo in cui furono commessi e della successiva
condotta dell'interessato;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari va dichiarata con riguardo esclusivo alla regolarità
della stessa non essendo richiesta la condizione di avere soddisfatto gli obblighi militari di leva o di
esserne esente (art. 77, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237);
e) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della loro risoluzione. Nel caso il
candidato non abbia prestato tali servizi è opportuno, per economia di lavoro da parte dell'ufficio, che
lo dichiari espressamente. Le cause di risoluzione, tranne quelle legate a scadenze temporali o alla
volontà dell'interessato, vengono in rilievo qualora siano conseguenti a provvedimenti di destituzione
disciplinare. In tale ultimo caso è applicabile l'art. 2 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3;
f) l'idoneità fisica all'impiego il cui accertamento costituisce una facoltà dell'amministrazione è
richiesta in funzione dell'attività del lavoratore a svolgere le mansioni relative al posto da ricoprire; va
accertata con riferimento al momento dell'assunzione esclusa ogni valutazione su possibili sviluppi
delle patologie di cui possa essere affetto il soggetto;
g) l'appartenenza a categorie che danno diritto a precedenza o preferenza è ricavabile dall'art. 5 del
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D.P.R. 487 del 1994 e s.m.i., con esclusione del requisito di preferenza relativo all'età. Il concorrente
deve indicare espressamente nella domanda di ammissione al concorso il possesso dei requisiti
suddetti. Costituisce inoltre titolo di preferenza l'utilizzazione del candidato in lavori socialmente utili
qualora nei concorsi ai quali partecipa sia richiesta la medesima professionalità con la quale il
soggetto è stato adibito ai predetti lavori (art. 12, D.Lgs. l dicembre 1997, n. 468);
h) tutti i requisiti, sia quelli generali che quelli particolari, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alle procedure di
reclutamento.
Art. 9
Requisiti particolari
1. Per particolari profili professionali il bando, sulla base del provvedimento di definizione della
dotazione organica che individuerà tali profili, prevede particolari requisiti legati:
- all'età, qualora sia necessario in relazione alla particolarità di funzioni da svolgere;
- all'iscrizione in albi o ordini;
- a particolari abilitazioni;
- alla frequenza con profitto a specifici corsi;
- al possesso di particolari requisiti fisici (capacità auditive, visive); non è considerato requisito un
limite di statura minimo per la partecipazione ai concorsi a causa della tassatività delle qualifiche
previste nel D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411.
2. Non è dichiarato nella domanda il requisito dell'idoneità fisica che viene direttamente accertato
dall'Amministrazione per i vincitori delle procedure di reclutamento, prima del periodo di prova, se
previsto.
Art. 10
Riserve
1.
Ai fini della formazione della graduatoria degli idonei, operano le riserve per le seguenti
categorie:
a) a favore dei soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 3, comma 1°, lett. a), della L. 12 marzo
1999, n. 68, nel limite del 7 per cento dei lavoratori occupati dal Comune. In ciascun bando verrà
indicata l’applicazione o meno della riserva, nei limiti della complessiva quota d'obbligo;
b) a favore dei militari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di anni 5 delle tre Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, ai sensi dell’art. 18 del
D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, nel limite del 30 per cento dei posti previsti in ciascun bando di
concorso;
c) a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno
terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20
settembre 1980, n. 574, nel limite del 2 per cento dei posti previsti in ciascun bando di concorso.
2. Per far valere i titoli che danno diritto alle riserve, si applicano le disposizioni di cui al 2°
comma dell’articolo seguente.
3. Le riserve di posti non possono comunque superare complessivamente la metà dei posti
messi a concorso; se in relazione a tale limite è necessaria una riduzione dei posti da riservare per
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legge, questa è attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva. In
ogni caso, le riserve non si applicano nel caso di bandi di concorso con posti unici, salvo il caso dei
posti individuati nel programma triennale del fabbisogno del personale per l’ottemperanza agli
obblighi di riserva di cui alla Legge 68/1999.
4. Qualora tra i concorrenti idonei nella graduatoria di merito ve ne sono alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve si tiene conto del titolo che dà diritto
ad una maggiore riserva nell'ordine indicato al precedente comma 1.
5. I candidati che si sono utilmente collocati nella graduatoria di merito e che hanno titolo alla
riserva non concorrono a determinare la percentuale prevista per le varie categorie.
6. Ai fini dell'assunzione tra le varie categorie di riservatari idonei si osserva l'ordine risultante
dalla graduatoria degli idonei.
7.
I posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri candidati idonei.
Art. 11
Precedenze e preferenze
1. Nella formazione della graduatoria devono essere applicate le preferenze previste dai commi
4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’art.
12, comma 3, del D.Lgs. l dicembre 1997, n. 468, con esclusione della maggiore età, sostituito da
quello della minore età. Per determinare la preferenza a parità di merito e di titoli, si applica quanto
previsto dal successivo art. 63, 3° comma.
2. I concorrenti che hanno superato l’ultima prova orale e che intendono far valere i titoli di
precedenza e/o di preferenza dovranno far pervenire, senza necessità di comunicazione da parte
dell'ente che bandisce le procedure di reclutamento, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti da quello successivo al giorno in cui hanno sostenuto l’ultima prova orale, i documenti in
originale o copia autenticata attestanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati
nella domanda e dai quali risulti il possesso del requisito dichiarato alla scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda. La circostanza dell'invio dei documenti previsti nel presente comma
viene evidenziata nel bando.
3. La mancata presentazione dei documenti nel termine sopra stabilito comporta l'esclusione
dei benefici derivanti dai titoli stessi.
4.
La data di arrivo dei documenti è accertata dalle risultanze del protocollo dell'ente.
CAPO III
IL BANDO
Art. 12
Il bando
1. Il bando è approvato con determinazione del Responsabile del Settore competente per gli
Affari del Personale sulla base dei criteri fissati per i vari sistemi e forme di reclutamento dal
presente regolamento, dalla deliberazione di approvazione del programma triennale del fabbisogno
del personale e delle ulteriori deliberazioni d’indirizzo, nonché dalla restante normativa legislativa,
regolamentare e contrattuale in vigore in materia di reclutamento nel pubblico impiego in quanto
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
compatibile.
Art. 13
Elementi del bando
1.
Il bando dovrà essere impostato in maniera chiara e comprensibile e dovrà indicare:
a) il numero dei posti messi a procedura di reclutamento con la eventuale precisazione della
possibilità della loro elevazione per i posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili nello stesso
profilo professionale, nel termine di validità della graduatoria;
b) il tipo di posto messo a procedura selettiva con la indicazione della categoria cui lo stesso
appartiene;
c) il trattamento economico lordo iniziale, con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi
nazionali in vigore;
d) i requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure selettive. In assenza di un limite massimo di età
per la partecipazione, eventuali limiti di età saranno previsti con riferimento motivato a specifici
profili professionali, precisando se il limite di età così individuato sia ulteriormente elevabile in
presenza di particolari situazioni;
e) il termine perentorio e le modalità di presentazione della domanda;
f) il modo in cui saranno fornite le comunicazioni relative all'ammissione, alle date e luoghi di
svolgimento delle prove;
g) i titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile per categorie di titoli o singolarmente;
h) le materie delle prove d'esame mediante una elencazione sufficientemente dettagliata, e le
modalità della loro effettuazione;
I temi relativi ai principi in materia di etica e integrità dovranno essere obbligatoriamente inseriti tra
le materie d’esame;5
i) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove successive;
j) gli elementi essenziali da indicare nella domanda e gli eventuali documenti da presentare in
allegato alla domanda stessa, salva la possibilità di autocertificarli ai sensi del D.P.R. 445/2000. Fra
gli stessi possono essere compresi, ove richiesti, i titoli professionali e il curriculum firmato dal
concorrente che deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare la sua attività professionale, di
studio e di lavoro, con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le
collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di presentare, nel
proprio interesse, per la valutazione della sua attività;
k) la percentuale riservata a determinate categorie;
l) i requisiti generali e speciali richiesti obbligatoriamente per la partecipazione dei concorrenti
esterni all'ente;
m) i requisiti generali e speciali richiesti obbligatoriamente per la partecipazione dei concorrenti
interni all'Ente;
n) i titoli che danno luogo a preferenza o precedenza a parità di punteggio, escluso quello relativo
all'età anagrafica nonché le prescrizioni di cui al precedente art. 11, comma 2;
o) l'impegno a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
p) la precisazione che i termini del bando potranno essere riaperti in particolari circostanze.
q) la possibilità d’inoltro della domanda e di tutta la documentazione a mezzo del servizio postale o
5
Periodo aggiunto con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
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con presentazione diretta o anche a mezzo fax o per posta elettronica.
2. Il bando può stabilire che le prove per esami consistano in quesiti a risposta sintetica, ovvero in
test professionali a risposta multipla, ovvero ancora in percorsi obbligati ad uscita differenziata.
Art. 14
Pubblicità del bando
1. Il bando redatto nei termini dall'articolo precedente ed integrato con i dati ulteriori che il
Responsabile Affari del Personale, ritiene opportuno inserire ai fini di una sua migliore
comprensione, è pubblicato:
- integralmente all'albo pretorio dell'ente e nel sito internet del Comune e/o della società
appaltatrice della gestione delle procedure, qualora ricorra la fattispecie;
- la durata della pubblicazione del bando è fissata in gg. 30.6
- per estratto, contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la
presentazione delle domande, nella Gazzetta Ufficiale/serie speciale Concorsi ed Esami.7
2. Il bando è inoltre inviato per la pubblicazione sul sito dell’Amministrazione Provinciale e
agli uffici del lavoro della Provincia.
3. Al fine di realizzare la più ampia partecipazione possibile, il Responsabile del Settore
competente per gli Affari del Personale, può individuare altre opportune forme di pubblicità del
bando.
4. Il bando deve contenere l'indicazione di un apposito recapito anche telefonico o indirizzo di
posta elettronica, riferito ad un soggetto determinato, individuato dal Responsabile del Settore
competente per gli Affari del Personale, a cui poter richiedere copia del bando o notizie relative allo
stesso.
Art. 15
Riapertura termini
1. Il Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale, in caso di scarsa
partecipazione, da valutare con criterio discrezionale, alla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle domande può, con proprio provvedimento, riaprire i termini del concorso
dandogli la medesima pubblicità di cui all'articolo precedente.
2. In caso di riapertura dei termini i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla
data ultima prevista nel provvedimento di riapertura; pertanto i candidati che avranno maturato nel
frattempo ulteriori titoli potranno integrare la domanda già presentata.
Art. 16
Criteri di interpretazione
1. Il bando costituisce, per quanto nello stesso espresso, la disciplina speciale del concorso alle
cui disposizioni devono attenersi i concorrenti e la commissione giudicatrice.
2. L’interpretazione di clausole del bando deve essere svolta nel senso di assicurare comunque
la conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed in particolare a quello di garantire la parità di
trattamento dei concorrenti. In tale operazione non sono ammesse interpretazioni integrative e
difformi dal contenuto anche letterale del bando, che individuino significati non espressi. In caso di
6
7
Punto modificato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
Punto aggiunto con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
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incertezza sul significato da attribuire ad una clausola, va preferita l'interpretazione a vantaggio del
concorrente.
3. Non è comunque ammessa a posteriori alcuna modifica del bando nel caso si riscontrino
carenze regolamentari, dovendo in tal caso fare ricorso ai principi generali dell'ordinamento.
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CAPO IV
LA DOMANDA
Art. 17
Domanda di partecipazione
1. Al bando è allegato uno schema di domanda di partecipazione con il fine di agevolarne la
presentazione da parte dei concorrenti e facilitare il lavoro dell'ufficio in sede di riscontro della
regolarità.
2.
In ogni caso la domanda deve contenere:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
b) l'espressa indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o di cancellazione;
e) l’assenza di condanne penali che – salvo riabilitazione – possono impedire l’instaurarsi e/o il
mantenimento del rapporto di impiego;
f) l'indicazione del titolo di studio richiesto per partecipare al concorso con la votazione conseguita,
se richiesta;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della loro risoluzione;
i) l'eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a precedenza o preferenza;
l) il recapito, fermo restando che in mancanza della sua indicazione si considera tale la residenza
indicata al punto a); l’eventuale indirizzo di fax o di posta elettronica posseduto dal concorrente, al
fine dell'effettuazione delle comunicazioni concorsuali;
m) il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura di reclutamento;
n) la sottoscrizione, non autenticata, del candidato.
3. Gli elementi di cui al precedente comma, dalla lettera a) alla lettera g) e dalla lettera m) alla
n), devono essere espressamente riportate nel testo della domanda a pena di esclusione dal concorso.
Costituisce eccezione il fatto che alcuno degli elementi non dichiarati possa essere
inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o dai documenti allegati. Le dichiarazioni di cui
alle lettere h) e i) devono essere riportate solo se richiesto dal bando e se ne ricorrono le condizioni.
4. La domanda deve essere corredata degli eventuali documenti richiesti dal bando. L'elenco
degli eventuali documenti è riportato in apposito foglio separato e sottoscritto dal candidato.
5. Qualora i criteri per la valutazione dei titoli siano determinati nel bando solo per categorie,
nella domanda non devono essere elencati, né allegati, i titoli valutabili, a pena di esclusione. Si
applica in tal caso la disposizione del 3° comma dell’art. 21.
6. Qualora invece i suddetti criteri di valutazione siano già determinati nel bando singolarmente
per ciascun titolo, nello stesso bando può essere richiesta, per maggiore celerità del procedimento, la
presentazione dei titoli in allegato alla domanda, in originale, in copia autenticata o in copia semplice,
corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, ovvero anche sotto forma di autocertificazione. In tal caso, la mancata allegazione
dei titoli comporta la l'esclusione della loro valutazione.
7. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 gennaio 1992, n. 104, devono fare
esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame.
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8. I concorrenti che partecipano alle procedure di reclutamento in quanto dipendenti di ruolo
del Comune devono dichiarare il loro stato e l'intenzione di avvalersi della riserva qualora prevista.
Art. 18
Autocertificazione
1. Il bando prevede che il concorrente possa presentare dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per comprovare i fatti, stati e qualità
personali previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 445/2000.
2. Gli stati, qualità personali e fatti di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 sono comprovati
mediante dichiarazioni, anche contestuali alla domanda di concorso, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nel citato articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui al comma successivo.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi, a termini dell'art. 38, comma 3, del D.P.R.
445/2000, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto o dell’incaricato della
ditta che gestisce le procedure di reclutamento, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo della domanda.
4. Qualora le dichiarazioni presentate non rientrano tra quelle previste dalla legge e dal
presente regolamento, la commissione non è tenuta a procedere alla loro valutazione.
5. I candidati che si avvalgono delle possibilità indicate nei commi precedenti sono ammessi al
concorso con riserva che sarà sciolta al momento della valutazione dei documenti afferenti alle
dichiarazioni presentate.
5. Il concorrente, salvo il caso dell’applicazione dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, è tenuto a
presentare la documentazione oggetto delle dichiarazioni sostitutive entro il termine, comunque non
inferiore a 15 giorni, che gli sarà notificato dal responsabile del servizio competente alla nomina; in
caso di mancata o ritardata risposta il provvedimento non è emesso e si procederà secondo la
graduatoria delle procedure selettive.
Art. 19
Presentazione della domanda
1. Il bando stabilisce le modalità di presentazione della domanda e la formula che individua il
piego che la contiene; non costituisce comunque esclusione dal concorso il fatto che sulla busta non
sia riportata alcuna dicitura.
2.
La domanda può essere presentata, secondo quanto consentito nel bando:
a) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tal caso fa fede, al fine del rispetto dei
termini, la data di partenza risultante dal timbro dell'ufficio postale, fatte salve le ipotesi di
impossibilità di spedizione imputate esclusivamente all'ente poste; in questo caso il termine viene
differito al primo giorno utile immediatamente successivo. Il bando può prevedere comunque un
termine massimo oltre la scadenza per l'arrivo delle domande inviate per posta, ovvero l’esclusione di
tale forma di presentazione della domanda;
b) mediante presentazione diretta, personalmente o a mezzo di corriere, all'ufficio di protocollo
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dell'ente, ovvero presso il diverso indirizzo indicato nel bando. In tale caso, la domanda deve
pervenire entro il termine fissato dal bando: a tal fine il soggetto preposto a ricevere le domande
rilascia una ricevuta attestante la data dell'arrivo. Sulla domanda presentata l'ultimo giorno utile deve
essere indicata l'ora di arrivo qualora sia previsto dal bando;
c) mediante spedizione a mezzo fax o per posta elettronica certificata rispettivamente al numero ed
all’indirizzo e-mail indicati nel bando. Anche in tali casi, la domanda deve pervenire entro il termine
fissato dal bando. A tal fine farà fede esclusivamente il rapporto di trasmissione del fax o del
computer ricevente con stampigliata la data di arrivo.
3. Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, i documenti trasmessi da chiunque ad una
pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale.
4. Nel caso in cui venga richiesto nel bando l’invio della documentazione relativa al possesso
dei titoli valutabili, ai sensi dell’art. 17, comma 6, la presentazione della domanda per via internet
dovrà essere seguita, entro il termine perentorio fissato nello stesso bando, dall’inoltro della detta
documentazione mediante le altre forme di trasmissione indicate alle precedenti lett. a), b) e c).
5. Non sono ammessi altri modi di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Le domande presentate fuori termine o in modo diverso da quelli sopra indicati non sono prese in
considerazione ai fini dell'accertamento della loro regolarità e dell'ammissione.
6. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione della domanda di
ammissione o delle comunicazioni successive, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o elettrici o telematici o informatici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, eccettuato quanto previsto al
precedente comma 2, lett. a).
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Il Comune assicura la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal candidato
nella domanda.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti dall'ufficio personale dell'ente e trattati per le finalità connesse al concorso, per
l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalle procedure selettive; pertanto nella domanda di partecipazione
deve essere espressamente fornito il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità delle stesse
procedure.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti dell'ente.
5. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alle procedure selettive il concorrente
autorizza il trattamento dei dati comunicati.
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CAPO V
I TITOLI
Art. 21
Titoli: individuazione e criteri di valutazione
1. Nelle procedure di reclutamento per soli titoli e per titoli ed esami, la determinazione dei
criteri per la valutazione dei titoli si effettua con le modalità stabilite nell’art. 34.
2. La commissione si attiene ai seguenti principi:
A) Titoli di servizio: sono quelli che attestano il servizio prestato e la sua durata. Sono valutabili:
1. i servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001. Ad essi sono equiparati i servizi prestati in aziende speciali, istituzioni o società per
azioni a partecipazione locale o a responsabilità limitata di cui agli artt. 113 e 113 bis del
TUEL. La commissione stabilirà quali sono le qualifiche omogenee sulla base dei requisiti
richiesti dai rispettivi contratti di categoria.
La commissione potrà valutare interamente i servizi prestati nella medesima area funzionale ed
in categorie professionali uguali o immediatamente inferiori a quelle del posto a concorso; in
misura ridotta i servizi prestati in aree diverse da quella in cui è compreso il posto a concorso,
purché nella medesima categoria professionale di quest'ultimo.
I bandi possono prevedere la valutazione ridotta di servizi anche in altre qualifiche o livelli.
2. Tutto il servizio prestato nell'Ente da personale utilizzato in lavori socialmente utili o di
pubblica utilità ovvero sotto altra forma di lavoro c.d. precario;
3. i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma prestati nelle Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati
nella Pubblica amministrazione, effettuati i dovuti raffronti con criteri analogici. Alle stesse
condizioni viene valutato il servizio civile, prestato in via alternativa a quello militare. E’
ugualmente da valutare il servizio militare di leva prestato in pendenza del rapporto di lavoro.
Per tutti i servizi di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3, viene preso in considerazione solo il periodo
annuale, considerando come anno un intero periodo continuativo o cumulabile di 365 giorni o
frazioni superiori a 6 mesi, sommando i vari periodi di servizio distinti per ciascuna delle
categorie sopra individuate, ragguagliando a mese intero le frazioni superiori a quindici giorni..
Ai servizi prestati ad orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi.
Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia
ed i periodi di sospensione dal servizio.
B) Titoli di studio: vengono valutati:
1. interamente i titoli superiori a quello previsto per l'accesso dall'esterno che abbiano attinenza
con il posto messo a procedura selettiva. Per i concorsi per cui è previsto il diploma di laurea
saranno valutati master, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione post lauream, aventi
valore legale e conseguiti presso Università statali ed Università non statali riconosciute ai
sensi di legge al termine di corsi di durata almeno biennale.
2. in misura ridotta i titoli superiori ma non attinenti.
Il bando può prevedere anche la valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso, da graduare
sulla base del punteggio conseguito.
Nella determinazione dei punteggi si terrà conto della votazione con la quale i titoli sono stati
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conseguiti, privilegiando gli attestati di profitto rispetto a quelli di mera frequenza.
C) Titoli vari: rientrano in questa categoria i titoli che attestano un accrescimento della
professionalità, quali:
1. incarichi professionali e consulenze a favore di enti pubblici;
2. abilitazioni, intese solo quelle all’esercizio di professioni tutelate da ordini o collegi;
3. partecipazione a corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, diversi da quelli di
cui al punto n. 2 della precedente lett. B, purché dal relativo attestato risulti la frequenza con
profitto o con superamento di esame finale;
4. borse di studio.
5) pubblicazioni:
a) devono essere edite a stampa;
b) la valutazione delle pubblicazioni è riservata all'apprezzamento discrezionale della
commissione che terrà conto:
• della loro attinenza con le attività riferibili al posto messo a procedura selettiva;
• della importanza della rivista in cui sono contenute;
• della originalità del contenuto;
• del grado di collaborazione con altri autori;
• del fatto che contengano soltanto esposizioni statistiche, di dati o documentali ovvero
che costituiscano monografie di valore interpretativo o di commento.
c) il punteggio non può essere determinato in modo automatico, ma attribuito motivatamente
mediante un'analisi basata sugli elementi suddetti. Non è valutabile un lavoro collettivo
che non rechi l'indicazione dell’apporto di ogni singolo collaboratore.
6) commissioni di studio e di lavoro: sono valutabili qualora costituiscano manifestazioni di un
apporto in qualità di esperto allo studio di problematiche di carattere giuridico, alla risoluzione
di problemi di natura tecnico giuridica, alla concreta applicazione di normative; deve
comunque trattarsi di materie riferibili all'attività dell'ente.
La valutabilità della partecipazione è subordinata alla possibilità di individuare l'apporto del
singolo.
La attribuzione del punteggio va motivata con riferimento agli elementi indicati al precedente
punto 5 sub b) ed all'importanza del lavoro.
I titoli di cui alla presente lett. C) sono valutabili interamente se assumono rilevanza ed attinenza
ai fini dello svolgimento delle funzioni relative al posto messo a procedura selettiva; sono
valutabili in misura ridotta i titoli non attinenti.
D) Curriculum formativo e professionale: sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera
carriera.
Il punteggio attribuito dalla commissione è globale, ma deve essere adeguatamente motivato con
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.
3. Salvo che ricorra il caso di cui all’art. 17, comma 6, i concorrenti che hanno superato l’unica
o l’ultima prova scritta o pratica e che intendono far valere i titoli di cui al precedente comma
dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, i documenti - in originale o
copia autenticata o in copia semplice, corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale, resa ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero anche sotto forma di autocertificazione attestanti il possesso dei medesimi titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda. Nel caso in cui la prova scritta o pratica si svolga con i metodi di cui al
successivo art. 32, 4° comma, lett. a) e b), il suddetto termine decorre dal giorno successivo a quello
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di ricezione della raccomandata con ricevuta di ritorno con cui è stato comunicato il superamento
dell’unica o ultima prova scritta o pratica. Nel caso in cui la prova scritta o pratica si svolga con il
metodo di cui al successivo art. 32, 4° comma, lett. c), il suddetto termine decorre dal giorno
successivo a quello in cui è stata sostenuta l’unica o l’ultima prova scritta o pratica, senza necessità di
comunicazione da parte dell'ente che bandisce le procedure di reclutamento; in questa ipotesi, la
circostanza dell'invio dei documenti deve essere evidenziata nel bando.
4. La mancata presentazione dei documenti nel termine sopra stabilito comporta l'esclusione
dei benefici derivanti dai titoli stessi.
5. La data di arrivo dei documenti è accertata dalle risultanze del protocollo dell'ente o dalla
ricevuta rilasciata dall’incaricato della ditta che gestisce le procedure di reclutamento.
Art. 22
Titoli di studio: specificazione
1. I titoli di studio richiesti per partecipare alle procedure selettive sono soltanto quelli
espressamente indicati nel bando.
2. A seconda del tipo di posto messo a procedura selettiva il bando può prevedere un titolo
specifico o generico. In ogni caso, nel rispetto dei contenuti delle declaratorie professionali di cui
all’allegato “A” del CCNL di comparto, il diploma di scuola media superiore può essere richiesto, per
l’accesso dall’esterno, solo per i profili collocati nella categoria C, mentre il diploma di laurea o di
laurea specialistica o di laurea breve possono essere richiesti, per l’accesso dall’esterno, solo per i
profili della categoria D.
3. Nella individuazione dei titoli di studio occorre tenere conto che:
- qualora non sia prescritto uno specifico titolo di studio è ammessa la presentazione del titolo
superiore rispetto a quello previsto dal bando;
- l'equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di
interpretazione analogica;
- il Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale, può individuare nel bando di
ciascun posto messo a reclutamento, in relazione allo specifico concorso, uno o più titoli che
ritiene equivalenti ai fini della ammissione e partecipazione.
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CAPO VI
COMMISSIONI GIUDICATRICI
Art. 23
La commissione
1. La commissione di concorso è nominata con provvedimento del Responsabile del Settore
competente per gli Affari del Personale, in conformità ai criteri dettati dal presente regolamento ed
alle indicazioni contenute nella deliberazione di approvazione del programma triennale del
fabbisogno del personale, nonché nel rispetto della restante normativa in vigore in quanto
compatibile.
2. La commissione è composta da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente ed è
assicurata la presenza femminile ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, fatti salvi casi di oggettiva
difficoltà a reperire tale componente.
3. Salvo quanto stabilito nel comma seguente, le commissioni sono composte dal Segretario
Comunale con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso per la
copertura dei posti apicali, mentre per la copertura di posti di figure inferiori a quelle apicali, sono
composte dal responsabile del settore interessato con funzioni di presidente e da due esperti nelle
materie oggetto del concorso. Il responsabile del settore, per poter svolgere le funzioni di presidente,
deve essere in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per la copertura del posto
oggetto del concorso. In difetto le funzioni di presidente sono svolte dal Segretario Generale.
Gli esperti sono individuati, a seconda del profilo messo a concorso, prioritariamente tra i dipendenti
del Comune oltre che tra altro personale del settore pubblico, docenti universitari, esperti appartenenti
ai vari ordini e collegi professionali o esperti di selezione e reclutamento del personale.8
4. Nell’ipotesi in cui la gestione dell’intera procedura di concorso sia affidata ad una ditta
specializzata, la Commissione è composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente,
nominati dal Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale, fra una rosa di soggetti
proposti della ditta appaltatrice. Il Presidente comunque deve essere proposto: tra i consiglieri di Stato
o magistrati o avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o tra i professori universitari, o tra i
dirigenti della pubblica amministrazione, o tra i segretari comunali o tra i funzionari della pubblica
amministrazione in possesso della posizione funzionale almeno pari a quella del posto messo a
concorso.
5. In ogni caso, i Commissari devono essere in possesso di titolo di studio di livello pari o
superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso, oltre a possedere le specifiche competenze
richieste nella circostanza, suffragate da concreti elementi riscontrabili nei rispettivi curricula anche
con riguardo all’esperienza acquisita nell’esercizio di una professione nella medesima materia o in
materie analoghe a quelle su cui vertono le prove concorsuali.
6. I Commissari non devono ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni o organizzazioni sindacali o da associazioni professionali. I dipendenti
pubblici collocati in pensione non devono essere cessati dalle loro mansioni per motivi disciplinari o
per decadenza dall'impiego.
6-bis. Non possono fare parte della Commissione, anche con compiti di segreteria, coloro siano
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo
II del libro secondo del codice penale.9
7. La commissione è nominata prima della scadenza del termine di presentazione delle
8
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Periodo aggiunto con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
Comma aggiunto con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
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domande.
8. Per ogni commissione è previsto un segretario individuato tra i dipendenti amministrativi
dell'ente in possesso di almeno la cat. C, salvo il caso dell’affidamento dell’intera procedura
concorsuale a ditta esterna, nel qual caso il segretario è proposto per la nomina del Responsabile del
Settore competente per gli Affari del Personale, dalla ditta appaltatrice fra i soggetti in possesso degli
stessi requisiti richiesti per la nomina dei segretari interni.
9. La commissione in tutte le fasi del concorso opera con la presenza di tutti i suoi componenti,
salvo la possibilità di costituire sottocommissioni e salvo che le prove di concorso non vengano
espletate mediante test a risposta multipla o mediante altri simili meccanismi con procedure
automatizzate prive di margini di discrezionalità. In tale ultime fattispecie, durante lo svolgimento
delle prove preselettiva e scritta e della successiva fase di elaborazione automatizzata dei dati, è
sufficiente la presenza di almeno un componente della commissione e del segretario per lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo per l’accertamento della regolarità della
procedura.
10. Ciascun componente la commissione al momento del suo insediamento verifica, oltre alle
situazioni di incompatibilità con i concorrenti, previste dagli articoli 51 e 52 c.p.c. (inesistenza di
rapporto di parentela od affinità entro il quarto grado), eventuali altri rapporti che può avere
intrattenuto con i concorrenti e che possano influire sulla obiettività di giudizio, e sottoscrive la
dichiarazione che non sussistono tali situazioni di incompatibilità. Nel caso in cui tali incompatibilità
sussistano i lavori vengono sospesi ed il Presidente della Commissione informa il Responsabile del
Settore competente per gli Affari del Personale, il quale determina la sostituzione del membro
incompatibile.
11. Qualora nel corso del procedimento venga a mancare uno dei componenti o un componente
sia assente per tre convocazioni consecutive, il Presidente deve darne obbligatoria comunicazione al
Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale, il quale procede alla sostituzione
con altro soggetto il quale assume la responsabilità delle operazioni dallo stesso compiute.
12. I componenti la commissione, il cui rapporto di lavoro si risolva per qualsiasi causa nel
corso dei lavori della medesima, cessano dall'incarico salvo conferma del soggetto competente alla
nomina.
13. I componenti la commissione possono essere individuati anche tra i dipendenti in
quiescenza delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e
successive integrazioni, purché non rientrino nelle condizioni previste dal precedente comma 6 e
purché abbiano posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi.
L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita, in ogni caso, qualora la decorrenza del
collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
14. I componenti della commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di
docenza nei confronti di uno o più candidati. Possono però essere incaricati dall’organo
dell’amministrazione di tenere lezioni sulle materie previste nei bandi di concorso nell’ambito di
eventuali corsi-concorso.
15. Tutti i componenti la commissione, compreso il segretario, sono tenuti a mantenere il
segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e sulle determinazioni raggiunte,
fatta eccezione per i risultati.
Art. 24
Sottocommissioni
1. Possono essere nominate una o più sottocommissioni quando le domande pervenute siano
molto numerose; si osservano per la nomina le modalità previste nell'articolo precedente.
2.
La sottocommissione svolge i seguenti compiti:
- attribuisce i punteggi relativi ai titoli ai candidati che hanno partecipato alla prova scritta e che le
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sono stati assegnati dalla commissione
corregge gli elaborati assegnati dalla commissione ed attribuisce i punteggi sulla base dei criteri da
quest'ultima predeterminati.
3. Esaurita la propria attività la sottocommissione trasmette gli atti ed i verbali delle operazioni
effettuate alla commissione per lo svolgimento della prova orale e per la formulazione della
graduatoria finale.
-
Art. 25
Nomina delle commissioni
1. Il Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale, sulla base delle
indicazioni contenute nelle deliberazioni sul fabbisogno di personale di cui dotarsi nell'arco di tempo
considerato, può emanare apposito bando tendente a formare uno o più albi di esperti fra i quali
sorteggiare i componenti le commissioni.
2. I bandi possono riguardare le aree di attività dell'ente nelle quali è prevedibile la copertura
dei posti, e sono rivolti a soggetti della Pubblica amministrazione che nelle singole aree possono
rivestire la qualità di esperti; a questo proposito devono essere individuati il titolo di studio, il livello e
la funzione esercitata.
Art. 26
Comitati di vigilanza
1. In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento delle prove scritte siano
necessari più locali, per le funzioni di vigilanza e la raccolta degli elaborati possono essere nominati
appositi comitati costituiti da tre dipendenti dell'ente che emana il bando, appartenenti almeno alla
categoria D, di cui uno con funzioni di presidente, ed uno di segretario.
2. Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta svolge tutte
le funzioni attribuite al segretario della commissione.
3. Al termine della prova il segretario del comitato trasmette gli elaborati raccolti in plichi
opportunamente sigillati al segretario della commissione esaminatrice, facendo seguire a breve il
verbale della attività svolta dal comitato.
Art. 27
Compensi
1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici viene corrisposto un compenso
base differenziato come segue:
a.1)
€. 110,00 per le prove selettive a seguito di avviamento a selezione per i profili
professionali fino alla
categoria B;
a.2)
€. 220,00 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria C;
a.3)
€. 300,00 per concorsi relativi ai profili professionali della categoria D.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni esaminatrici di
concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così determinato:
a) €. 0,40 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive a seguito di avviamento dalla ex
sezione circoscrizionale dell’impiego ai sensi del capo III del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487;
b) €. 0,45 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto b) dell'art. 7 del
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
c) €. 0,55 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto a) dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei
concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al 20 per cento di quelli di cui ai punti
b) e c).
3. I compensi previsti dagli articoli 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento per i presidenti
delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni
stesse.
Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le prove relative alle
lingue straniere ed alle conoscenze informatiche è dovuto il compenso base stabilito dal precedente
comma. 1, ridotto del 50 per cento.
Tali compensi vanno adeguati in modo congruo per i membri aggiunti in possesso di professionalità
altamente specialistiche, difficilmente reperibili.
4. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere, cumulativamente €. 1.050,00
per i concorsi fino alla cat. B, €. 2.070,00 per quelli dei profili professionali di categoria C e €.
2.600,00 per quelli dei profili professionali di categoria D.
I limiti massimi di cui sopra sono aumentati del 20 per cento per i presidenti nonché ridotti del 20 per
cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50
per cento del compenso base di cui all'art. 1.
5. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai
componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 1, ridotto del 50 per cento e il
solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2.
I compensi integrativi di cui all'art. 2 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle
singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non
possono eccedere i massimali previsti dal precedente art. 4.
6. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti
illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di
commissione cui hanno partecipato.
7. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di €. 30,00 per ogni giorno di
presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche.
8. Ai componenti le commissioni ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, se ed
in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura chilometrica di un quinto del prezzo
di un litro di benzina ed il trattamento economico di trasferta secondo le norme applicabili ai
dipendenti dello Stato.
9. I soggetti nominati componenti delle commissioni su proposta della ditta appaltatrice ai
sensi dell’art. 3, c. 5, e dell’art. 23, c. 4, sono legati da un rapporto obbligatorio esclusivamente con
l’appaltatore. Da detto rapporto obbligatorio, il Comune resta assolutamente estraneo, versando a
carico dell’appaltatore tutti gli oneri per prestazioni pecuniarie ed adempimenti fiscali, previdenziali
ed assicurativi nascenti dal rapporto stesso.
10. Al segretario generale ed ai titolari di posizione organizzativa dell’ente nominati
componenti di commissioni esaminatrici di concorso non è dovuto alcun compenso per le attività
espletate in seno alla commissione stessa.
I membri esperti, se dipendenti dell’Amministrazione, nonché il Segretario della Commissione,
all’atto dell’accettazione dell’incarico opteranno tra il compenso, nel qual caso dovranno recuperare
le ore non lavorate, qualora le sedute della Commissione si svolgano durante il normale orario di
lavoro e, in alternativa al compenso, la corresponsione degli importi relativi alle ore straordinarie
lavorate. In questa seconda ipotesi non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo e il dipendente
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
non dovrà recuperare eventuali prestazioni relative alla procedura, effettuate in orario di servizio.10
Tale disciplina è estesa anche ai dipendenti incaricati di funzioni di vigilanza.11
10
11
Periodo aggiunto con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
idem
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
TITOLO III
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
CAPO I
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Art. 28
Ammissione alla selezione
1. Il responsabile del procedimento istruisce ciascuna istanza trasmessa entro il termine
prescritto con una scheda di controllo delle dichiarazioni e documentazioni presentate e della
corrispondenza delle stesse e dei requisiti con esse dichiarati e documentati con quanto prescritto dal
bando. La scheda si conclude con la proposta di ammissione, ammissione con riserva o esclusione
dalla procedura selettiva ed è trasmessa al Responsabile del Settore competente per gli Affari del
Personale per l’approvazione e la formazione di un elenco:
a) dei candidati ammessi in via definitiva;
b) dei candidati ammessi con riserva la cui posizione è suscettibile di regolarizzazione;
c) dei candidati esclusi.12
2. Gli elenchi e le schede istruttorie vengono trasmesse in copia al Presidente della
Commissione giudicatrice.
Art. 29
Esclusione dalla selezione
1.
Costituiscono cause di esclusione dalla selezione:
a) le omesse indicazioni degli elementi di cui al precedente art. 17, comma 3;
b) l’omessa sottoscrizione della domanda;
c) l’omesso versamento della tassa di concorso, fissata in €. 20,00.13
2. L’esclusione dalla selezione, disposta con provvedimento del Responsabile del Settore
competente per gli Affari del Personale, è comunicata immediatamente al candidato, a mezzo
telegramma, fonogramma, o anche a mezzo fax o per via internet qualora ne abbia indicato i
riferimenti nella domanda, con la puntuale indicazione dei motivi che l’hanno determinata a termini di
legge e del presente regolamento.
Art. 30
Partecipazione
1. I concorrenti di cui alle lett. b) del 2° comma dell'art. 28, nonché coloro che non hanno
provveduto al pagamento della tassa concorsuale, sono invitati a regolarizzare la loro posizione nei
termini perentori assegnati dall'Ente; in caso non provvedano gli stessi sono considerati
automaticamente esclusi dalla selezione. Tale circostanza è evidenziata nella richiesta di
regolarizzazione. L’esclusione è comunque accertata con apposito provvedimento del Responsabile
del Settore competente per gli Affari del Personale.
12
13
Comma modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 150 del 27.09.2010
Importo rideterminato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
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2. I concorrenti che non hanno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione partecipano alla
selezione senza necessità di ulteriori inviti, secondo le date pubblicizzate delle prove.
CAPO II
OPERAZIONI DEL CONCORSO
Art. 31
Trasparenza amministrativa
1. Ai fini del rispetto del criterio in oggetto la commissione, alla prima riunione stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove selettive al fine di motivare i punteggi attribuiti alle
singole prove; predetermina, inoltre, prima dell'inizio di ogni prova orale i quesiti da porre ai
candidati, da rivolgere loro sulla base di criteri che garantiscano l'imparzialità della prova. I criteri e le
modalità del presente comma sono formalizzati nei verbali della commissione.
2. I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di
reclutamento ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e del vigente regolamento
dell’Ente in materia, e con le modalità ivi previste.
Art. 32
Prove d'esame - Elementi generali
1. Le prove d’esame consistono, di norma, in una prova scritta o pratica ed in una prova
orale. Il bando può, tuttavia, prevedere che per i profili professionali delle posizioni della categoria D
siano disposte due prove scritte e/o pratiche ed una prova orale.
2. Ciascuna delle prove presenta una sua finalità e caratteristiche diverse che separatamente
concorrono a mettere in evidenza il grado di preparazione del concorrente.
3. Ciascuna prova scritta ha un contenuto essenzialmente teorico e tende ad identificare il
livello di conoscenza degli aspetti teorici e dottrinali della materia oggetto della prova che costituisce
presupposto indispensabile per porre in essere concretamente l'attività relativa alle funzioni del posto.
4.
Ciascuna prova scritta può essere impostata:
a) mediante la trattazione di un argomento a carattere più o meno generale che solitamente consente
di comprendere anche, soprattutto per qualifiche che comportano una certa responsabilità, la
capacità di giudizio del concorrente;
b) mediante una serie di domande che richiedono risposte sintetiche di carattere espositivo e che
consentono di valutare sia il livello di studio, sia la globalità dello stesso;
c) mediante una serie di domande a risposte multiple integrate da un breve commento,
formulate sulle materie d'esame, ovvero in percorsi obbligati ad uscita differenziata.
5. La prova pratica ha lo scopo di accertare la capacità di applicazione concreta delle
conoscenze teoriche mediante elaborazioni di carattere operativo, riferite ad atti, provvedimenti,
progetti, relativi alla esplicazione delle funzioni del posto, mediante una necessaria connessione della
preparazione teorica con quella applicativa. Essa può avvenire anche con il compimento di operazioni
materiali o esplicarsi attraverso operazioni intellettuali per dare dimostrazione del possesso di
specifiche conoscenze tecniche e della attitudine alla loro concreta applicazione
6. La prova orale, che si può sviluppare su domande e risposte mirate o in un colloquio, anche
di gruppo, che metta in evidenza vari aspetti della materia, deve tendere a completare il quadro
conoscitivo della commissione sul grado di preparazione del concorrente.
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Art. 33
Adempimenti preliminari
1. I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti danno atto nel
verbale che non esistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, come previsto nell'art.
23.
2. Stabilisce quindi i criteri e le modalità di valutazione delle prove, che costituiranno
motivazione del punteggio attribuito alle singole prove.
Art. 34
Valutazione dei titoli
1. Salvo che ricorra il caso di cui all’art. 17, comma 6, la determinazione dei criteri di massima
per la valutazione dei titoli, secondo i principi previsti nell'art. 21 e nel bando che avvia le procedure
selettive si effettua di norma nella prima riunione della commissione ed in ogni caso prima dell’ultima
prova scritta.
2. La valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio, da limitarsi ai soli candidati
ammessi alle prove orali, va effettuata prima dell’espletamento delle medesime prove orali.
3. Ai titoli è attribuito un punteggio fino al massimo di un terzo di quello complessivo.
Art. 35
Preselezione
1. Nel caso in cui dovessero pervenire molte domande di partecipazione al concorso, si potrà
procedere ad una prova di preselezione a quiz sugli argomenti della prova scritta.
2. La soglia numerica per l’espletamento della prova di preselezione, nonché il numero
massimo dei candidati che saranno ammessi allo svolgimento della prova scritta, sono stabiliti di volta
in volta nei bandi di concorso, come pure le modalità della preselezione che comunque si dovrà
effettuare mediante lo svolgimento di test a risposta multipla interdisciplinari (psico-attitudinali,
culturali e professionali).
3. Sede, data ed ora di svolgimento della prova di preselezione saranno indicati già nel bando
ovvero mediante il rinvio alla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio dell'ente e nel sito
internet del Comune. Questa forma di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati; pertanto la mancata presentazione alla sede d'esame nella data ed ora
stabilite comporta l'esclusione dal concorso. Con lo stesso mezzo sarà pubblicizzato l'eventuale rinvio
della prova.
4. Per garantire la maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, possono
essere ammessi a partecipare alla prova preselettiva tutti i candidati, con riserva di successiva verifica
dei requisiti prescritti dal bando ai fini della partecipazione al concorso.
5. La valutazione dell'esito della prova è affidata alla medesima commissione esaminatrice la
quale, per le fasi preliminari e la correzione dei test, si potrà valere, d'intesa con l'ente che bandisce il
concorso e con la ditta eventualmente affidataria della gestione concorsuale, di adeguati supporti
informatici. La Commissione ha inoltre facoltà di stabilire che la prova preselettiva non debba essere
effettuata qualora il superamento della soglia del numero di domande indicate nel bando sia di entità
minima, tale da non giustificare l'opportunità della prova stessa.
6. L'esito della prova preselettiva è pubblicizzato all'albo dell'ente e sul sito web del Comune.
Tale forma pubblicitaria sostituisce ogni tipo di avviso e vale quale formale comunicazione dell’esito
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stesso.
7. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati entro il numero massimo stabilito nel
bando, con la precisazione che sono comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che hanno
ottenuto lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
Art. 36
Svolgimento delle prove
1. Sede, data ed ora di svolgimento della prima prova scritta o pratica saranno indicati già nel
bando ovvero mediante il rinvio alla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio dell'ente e nel
sito internet del Comune e/o della società appaltatrice della gestione delle procedure, qualora ricorra
la fattispecie, almeno 15 giorni interi prima della data fissata per la prova stessa. Questa forma di
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati; pertanto la
mancata presentazione alla sede d'esame nella data ed ora stabilite comporta l'esclusione dal
concorso. Con lo stesso mezzo sarà pubblicizzato l'eventuale rinvio della prova.
2. In caso di numero esiguo dei concorrenti, il calendario delle prove può essere comunicato
direttamente agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini indicati al punto
precedente.
3. Nel calendario delle prove si può stabilire che sia le eventuali prove preselettive che le prove
scritte o pratiche e le prove orali abbiano luogo nella stessa giornata o in giorni successivi; in tale
caso, si può applicare l’ammissione con riserva prevista dal comma 4 dell’articolo precedente. Le
medesime prove potranno svolgersi con l'ausilio di strumenti informatici.
5. Tutte le prove di reclutamento non possono aver luogo nei giorni festivi ed in quelli di
festività di qualunque confessione religiosa. In questo caso, il candidato può chiedere che la sua prova
abbia luogo in altro giorno.
6. L’ente non è responsabile per i casi di mancata ricezione degli avvisi spediti per tutte le
comunicazioni relative alla procedura di reclutamento.
Art. 37
Prova scritta
1. Il giorno fissato per la prova la Commissione, per ciascuna prova scritta, predispone, se gli
esami hanno luogo in una sola sede, una terna di temi o di questionari che richiedono risposte
sintetiche ovvero di batterie di test a risposta multipla, li registra con numeri progressivi e quindi li
rinchiude in plichi suggellati che vengono firmati sui lembi di chiusura dai componenti la
commissione e dal segretario. Quando gli esami hanno luogo in più sedi, la Commissione predispone
invece un solo tema, questionario o batteria di test. Tutti i contenuti delle prove sono segreti e ne è
vietata la divulgazione.
2. A seconda della difficoltà delle prove viene fissato il tempo di svolgimento delle prove
stesse concesso ai candidati.
3. I candidati vengono fatti accedere nei locali degli esami previo accertamento della loro
identità riscontrata con l'elenco di quelli ammessi, e fatti collocare in modo che non possano
comunicare tra di loro. Quindi si fa constatare l'integrità della chiusura dei plichi contenenti le tracce
dei temi o dei quesiti e si fa sorteggiare da uno dei candidati la traccia da sviluppare.
4. Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro
salvo che con i membri della commissione o del comitato di vigilanza e per motivi attinenti alle
modalità di svolgimento della procedura di reclutamento.
5. Ai candidati viene fornita carta recante il timbro dell'ente con la firma di un commissario,
penna e/o lapis dello stesso tipo per tutti, al fine di evitare possibili segni di riconoscimento. Il
Presidente informa i partecipanti sulle modalità da seguire al fine di assicurare l'anonimato
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dell'elaborato ed in relazione al comportamento da tenere durante lo svolgimento, con riferimento
anche alla eventuale consultazione di testi.
6. Ai candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una
grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
7. Il candidato dopo aver svolto la traccia, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno
mette il foglio o i fogli nella busta grande; scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di
nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola; pone quest'ultima, alla presenza di un
commissario nella busta grande che richiude e consegna alla commissione o a un componente del
comitato di vigilanza. Il presidente della commissione o del comitato o chi ne fa temporaneamente le
veci, appone trasversalmente sulla busta la propria firma a modo di sigillo della chiusura, indicando
anche la data della consegna.
8. Al termine di ogni giorno d'esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun
concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Il numero
assegnato al candidato viene riportato sull'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove.
9. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova d'esame e comunque non oltre le
ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta
anonima, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Questa operazione è effettuata dalla
commissione esaminatrice nel luogo, giorno ed ora di cui è data comunicazione verbale ai candidati
presenti in aula all'ultima prova d'esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non
superiore a dieci, potranno assistere alle suddette operazioni.
10. Sono esclusi dalla selezione, previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa
dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati
che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti libri o pubblicazione di qualunque specie.
11. Nel caso risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è
disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
12. La commissione può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la
consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.
13. Durante lo svolgimento della prova scritta sono obbligati a rimanere nei locali degli esami
almeno uno dei membri della commissione ed il segretario.
14. La commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo
svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione dell'ente, scelto tra i propri
dipendenti, salvo il caso dell’affidamento all’esterno della gestione dell’intera procedura di
reclutamento.
15. In caso di prove svolte con l’impiego di questionari di domande con risposte multiple
predefinite, gli adempimenti di cui ai commi da 6 a 14 potranno essere assolti con l’ausilio di
procedure informatizzate che prevedano, anche in deroga alle previsioni degli stessi commi, l’utilizzo
di una modulistica concorsuale che garantisca l’assoluto anonimato dei candidati.
Art. 38
Adempimenti della commissione
1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti esclusivamente
alla presenza della commissione al completo, quando essa deve procedere all'esame dei lavori svolti.
2. Verificata l'integrità dei plichi sigillati e delle singole buste contenenti gli elaborati ha inizio
l'apertura delle buste medesime per ciascuna delle quali, prima di passare all'apertura di altra
successiva si provvede:
a) a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in essa contenuti, e la busta interna
chiusa contenente il cartoncino con le generalità del concorrente, con uno stesso numero
progressivo di riferimento dell'unitarietà di tali atti;
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
b) alla lettura dell'elaborato, da parte di un commissario a rotazione;
c) alla sua contestuale valutazione e votazione da parte dei commissari;
d) all'annotazione del voto sull'ultima pagina dell'elaborato con l'apposizione della firma di
tutti i membri della commissione e del segretario che tiene un elenco degli elaborati nel quale,
accanto al numero progressivo di essi, annota il voto attribuito.
3. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere interrotte finché non siano
state interamente compiute per ogni busta aperta.
4. Al termine della lettura di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi, viene
proceduto all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero segnato
sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.
5. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni, il presidente provvede alla distribuzione
degli elaborati. L’apertura della busta piccola avviene dopo l'attribuzione dei punteggi di tutte le
sottocommissioni.
6. Qualora le prove siano svolte con l’impiego di domande con risposte multiple predefinite e
con l’ausilio di procedure informatizzate, trova applicazione il disposto del comma 15 dell’articolo
precedente. In tal caso, la commissione, al massimo entro il terzo giorno successivo a quello
dell’ultima seduta dedicata alla detta prova, forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
del voto riportato da ciascuno di essi, da affiggere nella sede degli esami e negli altri luoghi
eventualmente indicati nel bando.
Art. 39
Prova pratica
1. Nei giorni fissati per la prova pratica ed immediatamente prima del suo svolgimento la
commissione stabilisce le modalità e i contenuti della stessa che devono comportare uguale impegno
tecnico per tutti i concorrenti.
2. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova,
deve proporre, ove possibile, tre tracce e fa procedere al sorteggio della prova oggetto di esame. Per
quanto applicabili, si osservano le stesse modalità previste per la prova scritta.
3. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione previa identificazione
dei concorrenti.
4. Per lo svolgimento della prova pratica si farà in modo che i candidati possano disporre, in
uguale misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo, di uguale spazio
operativo, e di quant’altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria.
5. Nelle prove pratiche di particolare contenuto professionale, il tempo impiegato dal
candidato, per realizzare il manufatto o portare a termine la prova, può essere valutato dalla
commissione e pertanto, in tal caso, deve essere registrato.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire, compatibilmente
con le caratteristiche della prova, l’anonimato delle produzioni, mediante espedienti che potranno
riprodurre quelli prescritti per le prove scritte o altri accorgimenti che dovranno essere previamente
determinati dalla commissione al momento della individuazione della prova.
7. Quando la prova pratica consiste nella predisposizione di manufatti, dopo la valutazione
della commissione, non vi è l’obbligo della conservazione.
8. Per la valutazione delle prove pratiche, la commissione procede all’esame quantiqualitativo degli elaborati o dei manufatti prodotti, tenendo conto delle caratteristiche e degli elementi
essenziali degli stessi, individuati in sede di formulazione della prova. Potranno, altresì, essere
considerati il tempo e/o i criteri tecnici seguiti.
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Art. 40
Procedure di reclutamento con prove a contenuto tecnico
1. Nel caso in cui sia prevista l’effettuazione di una prova scritta e di una prova pratica con
contenuto prevalentemente tecnico e quindi non richiedente la redazione di un elaborato scritto, la
commissione opera, di regola, secondo il seguente programma:
a) individuazione dei criteri di valutazione dei titoli (se previsti);
b) svolgimento della prima prova scritta;
c) attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e di seguito correzione degli elaborati ed ammissione dei
candidati alla prova pratica da svolgere non prima di 15 giorni a partire da quello successivo alla
comunicazione. In questa va riportato il punteggio effettuato nella prima prova e quello relativo alla
valutazione dei titoli;
d) svolgimento della prova pratica;
e) valutazione della prova pratica ed ammissione degli idonei alla prova orale da effettuare non prima
di venti giorni dalla comunicazione relativa.
2. Per esigenze di celerità o in caso di esiguo numero di concorrenti può trovare applicazione il
disposto del 3° comma dell’art. 36.
3. Nei medesimi casi del comma precedente può altresì essere prevista l’effettuazione della
prova pratica e di quella orale nello stesso giorno.
Art. 41
Prova orale
1. L'ammissione del concorrente al colloquio è subordinata al superamento delle prove
precedenti.
2. Ai candidati che ottengono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione
scritta di tale risultato con l'indicazione del voto riportato nelle prove precedenti, nonché, se previsto,
del punteggio relativo ai titoli; qualora non sia già stabilito nello stesso bando, l'avviso per la
presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati - a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o a mezzo fonogramma, telegramma, fax o per via internet ovvero mediante
distribuzione di una nota in sede di effettuazione dell’ultima prova scritta - almeno venti giorni prima
della data in cui devono sostenerla, salvo il caso in cui le prove scritte o pratiche e quelle orali siano
state fissate nella stessa giornata o in giorni successivi.
3. I criteri e le modalità di svolgimento delle prove orali sono stabilite preliminarmente dalla
commissione.
4. Le prove orali devono svolgersi in aula aperta al pubblico ed i candidati vi vengono ammessi
per estrazione a sorte di una lettera o in ordine alfabetico.
5. La valutazione della prova orale è rimessa alla piena discrezionalità della commissione ed è
effettuata dalla stessa in forma riservata.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi, da affiggere nella sede
degli esami.
Art. 42
Disposizioni della commissione alle prove d'esame
1. Il concorrente che non si presenta alle prove il giorno stabilito si considera rinunciatario e
viene escluso dalla selezione; il concorrente che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali ove si
svolge la selezione, a giudizio della commissione, fino al momento precedente quello dell'apertura
Pag. 33
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della busta contenente il tema, questionario o batteria di test sorteggiati.
2. Qualora le prove orali siano state programmate in più giornate, il concorrente che sia
impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno prestabilito, può far
pervenire al presidente della commissione non oltre l'ora fissata per l'inizio della seduta istanza
documentata per il differimento dell'esame ad altra data rientrante comunque nel calendario delle
prove. La commissione decide a suo insindacabile giudizio dando avviso telegrafico al concorrente
con l'eventuale indicazione della nuova data.
Art. 43
Graduatoria finale
1. Nelle procedure selettive svolte nelle forme per soli titoli, la graduatoria finale è determinata
dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato in esito alla valutazione dei titoli.
2. Nelle procedure selettive svolte nelle forme per titoli ed esami la graduatoria finale è
determinata dalla somma dei voti conseguiti da ciascun candidato in ciascuna prova scritta o pratica
ed in quella orale con il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli.
3. Nelle procedure selettive svolte nelle forme per soli esami la graduatoria finale è determinata
dalla somma dei voti conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta o pratica ed in quella orale.
4. Per le modalità di formazione e validità della graduatoria si applicano le norme del
successivo capo I del titolo VI (artt. da 62 a 64).
Art. 44
Verbale della procedura di reclutamento
1. Il segretario, dipendente o incaricato dalla ditta, redige processo verbale di ogni seduta della
commissione, dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della procedura di reclutamento.
2. Fanno parte integrante del verbale, qualora non riportati nel suo contesto:
• l'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere le prove;
• i testi della prova scritta e della prova pratica;
• eventuali dichiarazioni sottoscritte che i commissari intendano rendere;
• eventuali osservazioni dei candidati relative allo svolgimento della procedura di
reclutamento, formulate con esposto sottoscritto.
3. Non vengono riportate nel verbale le domande che formano oggetto della prova orale.
4. Il verbale è sottoscritto su ogni foglio da ciascun componente la commissione e dal
segretario.
Art. 45
Criteri di attribuzione del punteggio
1. Nella valutazione del punteggio relativo alle prove d'esame la commissione si deve
attenere ai seguenti criteri:
a) grado di conoscenza della materia d'esame quale risulta dalla trattazione degli
argomenti;
b) numero e gravità degli errori commessi nella trattazione;
c) capacità espositiva da valutare con riferimento al posto.
2. Il punteggio su ciascuna prova di esame si esprime di norma, e salva espressa diversa
previsione nel bando, in trentesimi mediante una votazione congiunta dei commissari; qualora non vi
sia accordo ciascun commissario fa constare la propria posizione nel verbale, ed il punteggio
complessivo in tal caso è quello risultante dalla somma aritmetica dei voti espressi in decimi.
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
Art. 46
Valutazione delle prove d'esame
1. Il superamento di ciascuna delle prove previste, sia scritte che pratiche, è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa, di norma, e salva espressa
diversa previsione nel bando, in termini numerici di almeno 21/30.
2. Il superamento della prova orale è ugualmente subordinato, anche in tal caso di norma e
salva espressa diversa previsione nel bando, al raggiungimento della valutazione di sufficienza di
21/30.
3. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione.
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
TITOLO IV
CORSO CONCORSO
Art. 47
Modalità di svolgimento
1. Per particolari profili professionali aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, comma
2, lett. B), può essere prevista l'assunzione a seguito di corsi concorso.
2. In questo caso l'ente pubblica apposito bando contenente gli elementi di cui all'art.
13 con la precisazione che saranno ammessi al corso un numero di concorrenti in misura
superiore del 20% rispetto ai posti a concorso.
3. Il bando deve prevedere inoltre:
- la durata del corso e la sede ove già individuata;
- le materie trattate che saranno poi oggetto dell'esame finale;
- la possibilità di attribuire una borsa di studio;
- la eventualità di un periodo applicativo al termine del corso e prima delle prove
d'esame.
4. Il Comune formula un'apposita graduatoria sulla base dei titoli presentati dai
concorrenti e rientranti nelle categorie indicate nell'art. 21. In questa fase non si applicano i
criteri di precedenza e preferenza.
5. A parità di punteggio dei candidati risultati nell’ultima posizione, sono ammessi al
corso tutti coloro che hanno ottenuto uguale punteggio anche in deroga alla percentuale
massima prima determinata.
6. Ai fini dello svolgimento del corso l'amministrazione individua opportune forme di
collaborazione con altri enti o con le Università e/o centri di ricerca per una funzionale
organizzazione e gestione del corso al fine di:
- ottenere l'utilizzo di locali, mezzi ed attrezzature, qualora sia necessario
- organizzare congiuntamente i corsi necessari;
- stipulare convenzioni con Università, centri di ricerca e formazione, società
specializzate nei settori richiesti.
7. Almeno un docente del corso deve far parte delle commissioni che saranno
costituite per l'esame al termine del corso
8. Per le selezioni si osservano le norme previste nel titolo III
9. Il punteggio ottenuto nella valutazione ai fini della ammissione al corso non viene
calcolato ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
TITOLO V
PARTICOLARI PROCEDURE
CAPO I
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Art. 48
Elementi generali
1. Per gli appartenenti alla categoria di disabili aventi diritto ad assunzione obbligatoria, oltre ai
requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego ed indicati nell'art. 67, con
esclusione per gli invalidi del requisito dell'idoneità fisica, è richiesta l'iscrizione nelle apposite
graduatorie formate dalle direzioni provinciali del lavoro.
2. Le disposizioni del presente articolo, per effetto dell'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
si applicano anche a coloro che sono affetti da menomazione psichica, in possesso di una capacità
lavorativa che ne consenta l'impiego in mansioni compatibili.
3. Si applicano le disposizioni della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Per la copertura dei posti riservati ai disabili l'ente ricorre a procedure selettive basate su
sperimentazioni prevalentemente pratiche che individuino una certa idoneità professionale a svolgere le
mansioni del posto da ricoprire.
5. Presupposto per l'assunzione obbligatoria è l'esistenza dello stato di disoccupazione sia al
momento di presentazione della domanda che al termine della procedura di reclutamento, certificata dalla
Direzione Provinciale del Lavoro. Ai fini suddetti si considera esistente il requisito della disoccupazione
in presenza di una attività lavorativa estremamente precaria ed a termine.
6. I soggetti riservatari che si sono utilmente collocati nella graduatoria di merito e che quindi
risultano vincitori della selezione non concorrono a determinare l'aliquota percentuale dei soggetti da
assumere dalle categorie protette.
7. I soggetti riservatari che si sono utilmente collocati nella graduatoria di merito e che quindi
risultano vincitori della selezione non concorrono a determinare l'aliquota percentuale dei soggetti da
assumere dalle categorie protette.
8. A fini esemplificativi si possono individuare le seguenti corrispondenze tra le carriere indicate
nell'art. 12 della legge e le qualifiche e categorie professionali degli enti locali:
a)
personale operaio: è riferibile a profili professionali con contenuti di operatività
a livello tecnico e manuale (operaio generico, specializzato, qualificato);
b)
personale delle carriere esecutive o equipollenti: è riferibile a profili
professionali per i quali è richiesto un titolo di studio inferiore al diploma di scuola media superiore;
c)
personale ausiliario: riguarda profili con competenze della prima e seconda
qualifica professionale ed i bidelli;
d)
personale delle carriere di concetto o direttive: corrispondente a profili
professionali per l'accesso ai quali è richiesto il diploma della scuola media superiore e/ o di laurea.
Art. 49
Soggetti preposti alla valutazione delle prove selettive
-
1. Per la valutazione delle prove selettive, è costituita una commissione composta da:
il responsabile del settore di destinazione con funzione di presidente;
due dipendenti in possesso di categoria uguale o superiore a quella del posto messo a selezione,
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
competenti nelle materie relative alle funzioni da espletare.14
2. La commissione è costituita con provvedimento del Responsabile del Settore competente per
gli Affari del Personale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli del precedente Capo VI
del Titolo II. Nella commissione è assicurata, ove possibile, la rappresentanza femminile.
3. Svolge le funzioni del segretario un dipendente in possesso almeno della categoria C.
4. La commissione valuta l'idoneità dei soggetti a svolgere le mansioni richieste, tenendo conto
delle loro capacità operative.
5. La commissione ultimati i suoi lavori con l'accertamento dell'idoneità dei soggetti da
assumere trasmette gli atti all'ufficio competente per la verifica dei requisiti richiesti ai fini di
procedere all'assunzione, in base all'art. 4, comma 7, del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246.
6. L'ente può chiedere inoltre che sia accertato che la natura ed il grado dell'invalidità non
possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti. Se l'accertamento sanitario è negativo, si darà luogo ad un provvedimento di decadenza. In
ogni caso l'accertamento sanitario deve essere, anche a richiesta del datore di lavoro, congruamente
documentato da parte del servizio sanitario della A.S.L.
CAPO II
PROGRESSIONE IN CARRIERA
Art. 50
Principi generali
1. Il Comune può prevedere la riserva, non superiore al 50% dei posti messi a concorso pubblico,
a favore del personale interno con la finalità di riconoscere e valorizzare le competenze professionali
sviluppate dai dipendenti in relazione alle specifiche esigenze dell’Amministrazione. 15
Art. 5116
Disposizioni sulla riserva a favore del personale dipendente
1. Per le finalità di cui all’articolo precedente la riserva vale a favore dei dipendenti a tempo
indeterminato del Comune che si sono collocati nella fascia di merito alta, di cui all’articolo 19, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non
consecutive. Nelle more dell'individuazione e dell'applicazione delle suddette fasce di merito, si
considererà collocato nella fascia di merito inferiore chi avrà conseguito nel vigente sistema di
valutazione un punteggio proporzionalmente pari o inferiore a 8/10.
2. Per i concorsi relativi a figure direttive della Polizia municipale, l'aver maturato l'esperienza
nel medesimo settore costituisce requisito imprescindibile per l'accesso alla riserva.
3. La previsione dell'utilizzo dell'istituto della riserva a favore del personale interno viene
stabilita in sede di programmazione del piano annuale del fabbisogno di personale.
4. Per usufruire della riserva il dipendente comunale deve farne esplicita richiesta nella domanda
di partecipazione alla selezione e deve essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso
14
Comma così modificato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
Articolo così modificato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 150 del 27.09.2010
16
Articolo già abrogato con deliberazione della C.S. n. 150/2010 e reintrodotto con la deliberazione della
Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
15
Pag. 38
Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
dall'esterno, come stabilito dalle norme di legge vigenti. Coloro che intendono avvalersi della riserva non
devono pagare la tassa di selezione.
5. Il personale interno in possesso dei requisiti prescritti per accedere alla riserva è ammesso
direttamente alle prove concorsuali, anche qualora il concorso preveda l'esperimento di una preselezione
ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009, la collocazione nella fascia di merito alta, di cui
all’articolo 19, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque
annualità anche non consecutive, costituisce titolo di precedenza a parità di punteggio di merito tra il
personale interno riservatario. Nelle more dell'individuazione e dell'applicazione delle suddette fasce di
merito, si considererà collocato nella fascia di merito alta chi avrà conseguito nel vigente sistema di
valutazione un punteggio proporzionalmente pari a 100/100.
7. La graduatoria del concorso è unica; il personale interno, esauriti i posti riservati, può coprire
quelli non coperti dagli esterni.
8. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, sono coperti dai
candidati esterni seguendo la graduatoria degli idonei del concorso.
9. Dopo la nomina dei vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria per gli eventuali
posti che si rendessero vacanti, applicando il meccanismo della riserva in modo alternato rispetto ai
candidati esterni.
CAPO III
PROCEDURE SELETTIVE
Art. 52
Procedure selettive
1. Ai sensi dell’art. 35 del D.L.vo n. 165/2001, il programma triennale del fabbisogno del
personale può determinare che le assunzioni di unità della categoria D, ivi compresi i posti apicali,
possa avvenire tramite procedure selettive, che garantiscano celerità ed imparzialità del procedimento.
2. Le modalità di svolgimento della selezione devono rispettare i principi fissati nel presente
titolo V.
3. Per la selezione si può far ricorso ad agenzie specializzate.
CAPO IV
SELEZIONE TRA GLI ISCRITTI
NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO
Art. 53
Procedure di selezione
1. Le procedure di selezione per le categorie fino alla B sono regolate dal capo III del D.P.R. n.
487/1994 e successive integrazioni.
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
2. L'ente rende noto l'avvio della procedura mediante avviso di offerta di lavoro a tempo
indeterminato, specificando, ove occorre, ulteriori requisiti oltre a quello relativo al titolo di studio.
3. Hanno titolo ad essere assunti, secondo l'ordine di avviamento, i lavoratori che hanno
superato le prove di selezione con la valutazione di idoneità alle mansioni del posto da ricoprire.
4. I lavoratori che non si presentano alle prove di selezione nel giorno, luogo ed ora indicati
nella lettera di invito si intendono rinunciatari al collocamento presso l'ente.
5. Le operazioni selettive sono pubbliche e sono precedute da apposito avviso all'albo dell'ente
contenente la data ed il luogo in cui si svolgerà la prova.
6. Il giudizio di idoneità è espresso da una commissione nominata dal Responsabile del Settore
competente per gli Affari del Personale, in conformità a quanto previsto dall’art. 49. Per ogni singolo
concorrente avviato a selezione ciascun commissario renderà la dichiarazione di incompatibilità
prevista dall'art. 23.
7. Per particolari profili, può essere previsto nel bando per la partecipazione alle selezioni per
le assunzioni a tempo determinato un limite massimo di età, da compiersi alla data della richiesta.
8. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere all’accertamento dei titoli e dei requisiti nei
modi di legge.
9. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano
superato le prove o siano decaduti dal diritto alla stipulazione del contratto ovvero non siano più in
possesso dei requisiti richiesti, si provvede con ulteriori avviamenti effettuati secondo l'ordine della
stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, a seguito di comunicazione dell'esito del
precedente avviamento.
10. La commissione ultimati i suoi lavori con l'accertamento dell'idoneità dei soggetti da
assumere trasmette gli atti all'ufficio reclutamento per la verifica dei requisiti richiesti ai fini di
procedere all'assunzione, in base all'art. 4, comma 7, del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246.
11. L’assunzione in prova e l’immissione in servizio dei lavoratori utilmente selezionati, è
effettuata anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento.
Art. 54
Indici di riscontro dell'idoneità
1.
Al fine di accertare l'idoneità del soggetto vengono individuati i seguenti indici di
riferimento:
a) valutazione della acquisizione delle conoscenze elementari delle funzioni attinenti al posto con
particolare riferimento alla conoscenza delle responsabilità;
b) valutazione dello svolgimento materiale della prova pratica relativa alle funzioni da esercitare con
riferimento al grado di attenzione posto nella cura, preparazione ed uso dei materiali, nonché a
particolari accortezze adottate durante l'esecuzione della prova;
c) valutazione delle conoscenze di eventuali conseguenze derivanti da errori nell'esecuzione della
prova;
d) valutazione del risultato ottenuto in rapporto ai tempi assegnati;
e) valutazione del grado di conoscenza dei comportamenti da tenere nei confronti dell'utenza e dei
superiori.
2. A ciascuno di detti elementi la commissione può attribuire un punteggio predeterminato che
sarà valido per tutte le selezioni dalla stessa effettuate, tra un minimo ed un massimo, la cui somma
rende il risultato finale.
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
CAPO IV BIS17
PROCEDURE SPECIALI FINALIZZATE ALLA
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE LSU/LPU
Art. 54 bis18
Procedure
1. Il Comune incentiva e persegue politiche di stabilizzazione del personale precario appartenente
alle categorie dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità
prevedendone il più ampio ricorso
possibile, ravvisando nel precariato un sostanziale, anche se non formale, vulnus alla legalità nonché una
manifestazione di disordine organizzativo;
2. Le assunzioni tramite stabilizzazione avvengono per espressa volontà dell’Amministrazione,
esplicitamente ribadita nella programmazione occupazionale;
3. In tale ottica, viene prevista la forma della stabilizzazione diretta tramite selezione interna con i
criteri di cui al successivo art. 54 quater;
Art. 54 ter
Commissione
1. Per le finalità di cui al precedente articolo, la Commissione esaminatrice è composta secondo
le indicazioni di cui all’art. 23 del presente regolamento. La costituzione avviene con atto del
Responsabile del settore competente per gli affari del personale.
2. Il Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale individua, tra il personale
del Comune di cat. C, un dipendente che svolga le funzioni di segretario.
Art. 54 quater19
Procedimento stabilizzazione diretta
1.
Nel caso in cui la programmazione del fabbisogno di personale preveda la copertura di
posti mediante stabilizzazione diretta, il Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale
emana apposito avviso interno che sarà pubblicato integralmente sul sito web e all’Albo Pretorio del
Comune per un periodo di 10 giorni;
2.
La Commissione procede a sottoporre i concorrenti a giudizio di idoneità, secondo i
seguenti criteri:
Categoria A1 (scuola dell’obbligo) Operaio polifunzionale:
- colloquio vertente su domande di cultura generale adeguate al posto da occupare, senza
attribuzione di punteggio, finalizzato esclusivamente all’ammissione o meno nelle
graduatorie;
Categoria B1 (scuola dell’obbligo) Esecutore Amministrativo:
- batteria di quiz a risposta multipla, in materie di cultura generale, ordinamento degli Enti
Locali e conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche, adeguata al
posto da occupare, senza attribuzione di punteggio, finalizzata esclusivamente
all’ammissione o meno nelle graduatorie;
17
Capo introdotto con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 150 del 27.09.2010
Articolo modificato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 179 del 22.10.2010
19
Articolo modificato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 179 del 22.10.2010
18
Pag. 41
Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
3.
Tra i candidati risultati idonei la Commissione formula una graduatoria nel rispetto dei
seguenti criteri, per la valutazione dei titoli, determinati secondo il disposto di cui alla Circolare del
Ministero del lavoro e Politiche Sociali n. 39/99 del 16 aprile 1999. Tali criteri sono elencati secondo
l'ordine di priorità e, pertanto, operano per gradi successivi di selezione. Nel caso delle sottoelencate
qualifiche, la professionalità è strettamente legata esclusivamente all'anzianità maturata nell'Ente nel
corso dell'utilizzo del soggetto in qualità di LSU/LPU.
A) Professionalità:
1. Categoria Al (scuola dell'obbligo) Operaio polifunzionale, la professionalità verrà valutata
secondo i seguenti criteri:
- Il servizio prestato, presso il Comune, nella medesima categoria professionale per la quale si
concorre, in qualità di LSU/LPU, che sarà valutato per intero;
- Il Servizio prestato, presso il Comune, in categorie professionali diverse da quella per la quale si
concorre, in qualità di LSU/LPU, che sarà valutato in misura ridotta;
2. Categoria Bl (scuola dell'obbligo) Esecutore Amministrativo, la professionalità verrà
valutata secondo i seguenti criteri:
- Il servizio prestato, presso il Comune, nella medesima categoria professionale per la quale si
concorre, in qualità di LSU/LPU, che sarà valutato per intero;
- Il servizio prestato, presso il Comune, in altre categorie professionali superiori a quella per la
quale si concorre, in qualità di LSU/LPU, che sarà valutato in misura ridotta;
- Il servizio prestato, presso il Comune, in altre categorie professionali inferiori a quella per
la quale si concorre, in qualità di LSU/LPU, che sarà valutato in misura ulteriormente ridotta.
B) Carico familiare:
1. In caso di parità di punteggio (punto A) verrà preso in considerazione il carico familiare,
certificato dal modello ISEE.
2. Per quanto riguarda il carico di famiglia, il richiedente ha diritto ai seguenti incrementi:
a) Punti 5 per il coniuge - o convivente more uxorio - disoccupato;
b) Punti 5 per ogni figlio a carico, con coniuge disoccupato;
e) Punti 5 per ogni figlio a carico diversamente abile, indipendentemente dall'occupazione
dei coniugi;
d) Punti 2 per ogni figlio a carico, ove il coniuge sia occupato.
C) Età anagrafica:
1. Nell'ipotesi di ulteriore parità di punteggio, prevale la persona più giovane.
Art. 54 quinquies20
Procedimento stabilizzazione indiretta
ABROGATO
Art. 54 sexies
Conclusione
1.
La graduatoria degli idonei, così come redatta dalla Commissione, viene approvata dal
Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale ed è pubblicata sul sito web e alla Albo
Pretorio del Comune;
2.
Il Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale procede, quindi, alla
nomina dei vincitori ai sensi degli art. 72 e segg. , utilizzando, ai fini delle necessarie comunicazioni, in
luogo della raccomandata R/R, la notifica diretta.
20
Articolo abrogato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 179 del 22.10.2010
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
CAPO V
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Art. 55
Scelta delle procedure
1. Nel rispetto delle vigenti norme legislative e contrattuali in materia sono individuati,
previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999, i fabbisogni di personale da
assumere a tempo determinato, nei casi previsti dai contratti:
a. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi
i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della
legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con
l’esclusione delle ipotesi di sciopero), l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a
trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b.
per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di
astensione obbligatoria e facoltativa previste nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dal T.U. delle disposizioni in materia di maternità approvato con il D.Lgs. 26.3.2001 e dalla
restante normativa contrattuale in materia; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire
anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di astensione;
c. per soddisfare le esigenze organizzative dell’Ente nei casi di trasformazione temporanea di
rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
d.
per lo svolgimento di attività stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni;
e. per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di nuovi
servizi o dall’introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel
limite massimo di nove mesi;
f. per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli
Enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di
dodici mesi;
g.
per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo
massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, si può procedere ad assunzioni a
termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito,
assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori, a quelle
proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, nel contratto individuale è
specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito,
intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche
l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma. La durata del
contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza
del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio
del lavoratore sostituito. In nessun caso i rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere
trasformati in rapporti a tempo indeterminato.
5. Per la selezione del personale da reclutare l’Ente applica i principi previsti dall’art. 35 del
decreto legislativo n° 165 del 2001 e le modalità previste dal presente regolamento ed in particolare
dal successivo 9° comma e dall’articolo seguente.
6. L’assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per le figure per le
quali è consentito, anche a tempo parziale.
7. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo
previsto dal vigente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue :
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
a)
le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
b)
in caso di assenza per malattia, fermo restando quanto stabilito dai contratti collettivi e dal
presente regolamento, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n° 463, convertito con
modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n° 638.
8. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per il quale spetta il
trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri stabiliti nei contratti collettivi di lavoro, in misura
proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di
assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro.
9. Fermo restando che per le assunzioni a tempo determinato dei posti per l’accesso ai quali è
previsto il diploma della scuola dell’obbligo occorre seguire pedissequamente le fasi imposte dalla
legge, per quelle relative a profili superiori si possono utilizzare le seguenti procedure:
a) selezione per soli titoli da valutare secondo quanto previsto dall’art. 21 del presente regolamento.
La graduatoria viene formulata sulla base del punteggio previsto dal bando con l'osservanza dei criteri
di preferenza recepiti nel presente regolamento agli artt. 10 ed 11.
b) selezione con effettuazione di prove pratiche.
c) forme di preselezione per titoli, in caso di eccessivo numero di concorrenti, determinando
preventivamente il numero massimo di soggetti che potranno essere ammessi ad una prova scritta a
mezzo test a risposta multipla. La graduatoria definitiva sarà redatta sulla scorta della sommatoria del
punteggio ottenuto con la valutazione dei titoli e quello riportato alla prova scritta.
d) Per progetti finalizzati a durata annuale elevabile a due, si utilizzano le procedure indicate dal
D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127.
e) se ritenuto utile, anche in relazione alle specificità del posto messo a selezione, può prevedersi di
integrare la procedura con un colloquio.21
10. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disciplinato dal
regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 56
Svolgimento delle operazioni di reclutamento
1. Nelle assunzioni di personale a tempo determinato possono essere individuate procedure
operative in modo da ridurre i tempi delle operazioni di reclutamento. In particolare la procedura si
può sviluppare nelle seguenti fasi:
a) approvazione del bando da parte del Responsabile del Settore competente per gli Affari del
Personale, sulla base delle indicazioni del programma triennale del fabbisogno del personale, o di
altro atto d’indirizzo della Giunta Comunale sulla base delle richieste dei singoli Responsabili dei
Settori interessati e previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999;
b) nomina della commissione da parte del Responsabile del Settore competente per gli Affari del
Personale, in conformità a quanto previsto dall’art. 49, compreso un pari numero di supplenti per
fronteggiare eventuali casi di incompatibilità o per altri motivi;
c) pubblicazione del bando per 10 giorni nelle forme ritenute più opportune al fine di assicurare
un'ampia partecipazione. Il bando indicherà anche le date delle prove fissate dalla commissione, che
si svolgeranno a partire dal 10^ giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande;
d) esame immediato delle domande ai fini della comunicazione di cause di esclusione.
2. La graduatoria risultante dalla procedura di reclutamento è utilizzabile per un triennio a
partire dalla sua approvazione, sulla base di un criterio di scorrimento nella attribuzione degli
incarichi, in modo da assicurare uguali periodi di assunzione temporanea.
21
Lettera aggiunta con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
Pag. 44
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Art. 57
Copertura posti part-time
1. Per la copertura dei posti part-time si applicano le norme di accesso previste dal presente
regolamento per i posti a tempo pieno.
2. Le assunzioni a tempo ridotto non costituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data precedenza alla trasformazione
del rapporto di lavoro ai dipendenti a tempo parziale del medesimo profilo professionale, con priorità
per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4. Si applicano comunque le vigenti norme di legge e contrattuali in materia (alla data di
adozione del presente Regolamento principalmente contenuta negli artt. 4, 5 e 6 dell’accordo
integrativo al c.c.n.l. 1998/2001, sottoscritto il 14.9.2000).
.
Art. 58
Assunzioni tramite agenzie specializzate
1. Per il lavoro a tempo determinato il reclutamento può avvenire anche con il ricorso al lavoro
interinale nei modi previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalle altre norme di legge, di
regolamento e di contratto vigenti in materia di lavoro interinale (alla data di adozione del presente
Regolamento principalmente contenuta nell’art. 2 dell’accordo integrativo al c.c.n.l. 1998/2001,
sottoscritto il 14.9.2000).
2. Il ricorso al lavoro interinale è effettuato dal Responsabile del Settore competente per gli
Affari del Personale, sulla base delle previsioni del programma triennale del fabbisogno di personale
e, in mancanza, delle direttive della Giunta Comunale.
CAPO VI
ASSUNZIONI TRAMITE PROCEDURE DI MOBILITA’
VOLONTARIA
Art. 59
Ambito di applicazione
1.Il presente capo detta le norme per l’applicazione, nel comune di Taurianova, delle previsioni
contenute nell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, relativamente al passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse. Tale passaggio è denominato come “mobilità volontaria”.
Art. 60
Procedure
1. Le assunzioni tramite mobilità volontaria possono avvenire per espressa volontà del Comune,
ribadita nella programmazione occupazionale, di coprire uno o più posti d’organico mediante “mobilità
volontaria” ovvero a seguito di tentativo d’ufficio previsto obbligatoriamente dall’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001, senza espressa volontà specifica dell’Ente.
Art. 61
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Procedura volontaria dell’Ente
2. Il numero, il profilo e l’inquadramento dei dipendenti che l’ente assume tramite mobilità
volontaria sono fissati dalla Giunta nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale;
3. In questo caso, a cura del Responsabile del Servizio del personale, sarà emanato avviso pubblico
che sarà pubblicato integralmente sul sito web del Comune, all’Albo Pretorio e sul sito web
dell’Amministrazione Provinciale per un periodo di gg. 20;
4. Per le assunzioni vengono utilizzate le procedure previste dai successivi artt. dal 64 al 67.
Art. 62
Procedura obbligatoria
1. Nel caso la Giunta, nella programmazione occupazionale, abbia previsto coperture di posti
d’organico mediante concorsi pubblici, prima dell’espletamento di tali procedure concorsuali occorre
attivare la cosiddetta “procedura obbligatoria per la mobilità volontaria” prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2000;
2. Anche in questo caso, a cura del Responsabile del Servizio del personale, sarà emanato avviso
pubblico sul sito web del Comune, Albo Pretorio e sul sito web dell'Amministrazione Provinciale di
Reggio Calabria, per un periodo di giorni 10;
3. In via prioritaria hanno diritto all’immissione in ruolo nei posti da coprire i dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, che prestano servizio nell’Ente in posizione di comando o di fuori
ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale e che ne facciano espressa richiesta;
4. Il servizio del personale, dovrà verificare se, nell’anno antecedente all’avvio delle procedure per
il concorso pubblico, risultano presentate domande di mobilità volontaria per il/i posto/i in questione; in
tal caso gli istanti saranno invitati a confermare il loro interesse;
5. Anche in questo caso vengono utilizzate le procedure previste dai successivi artt. dal 64 al 67.
Art. 63
Domande di partecipazione
1. I dipendenti a tempo indeterminato di altre P.A. che intendono trasferirsi alle dipendenze del comune
di Taurianova presentano specifica domanda;
2. La domanda deve contenere:
• i dati personali
• la Pubblica Amministrazione presso cui si presta servizio
• la categoria e la posizione economica di inquadramento
• il profilo professionale
• l’anzianità di servizio
• i titoli di studi posseduti
alla stessa va allegato un curriculum illustrativo del possesso di ulteriori requisiti, nonché delle attività
effettivamente svolte;
3. Alla domanda è allegata la autorizzazione dell’ente di appartenenza ovvero, ipotesi alternativa, la
domanda contiene l’impegno del dipendente a fare pervenire, in caso di accettazione, la
autorizzazione dell’ente di appartenenza entro i 30 giorni successivi.
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Art. 64
Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento è identificato il Responsabile Apicale del Settore competente per la
Gestione delle Risorse Umane.
Art. 65
Esame delle domande
1.Le domande di mobilità pervenute sono esaminate da parte del servizio personale, che provvede a
richiedere le eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie;
2.Il servizio personale effettua in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno, anche a campione, controlli sul
contenuto delle domande;
Art. 66
Commissione
1.
Le domande sono esaminate da una commissione così composta:
a) Segretario/Direttore generale
b) Responsabile Settore competente per gli Affari del Personale
c) Responsabile Settore interessato al posto da coprire
Nell’ipotesi in cui le posizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) coincidono, il terzo componente la
commissione sarà il Responsabile del Settore Vigilanza.
2.La Commissione, esaminate le domande, ne dichiara l'ammissibilità al procedimento e dispone la
convocazione degli istanti per lo svolgimento del colloquio che verterà, oltre che su tematiche attinenti
alle attività da svolgere, ad accertare il possesso delle principali caratteristiche psico/attitudinali ai fini del
migliore inserimento nella attività lavorativa.
Art. 67
Valutazione e graduatoria
1. La Commissione formula una graduatoria in trentesimi sulla base dei seguenti criteri:
• Valutazione del curriculum fino a punti 10:
Il candidato, a tale proposito deve presentare, allegato alla domanda, un curriculum dal
quale si evince lo stato di servizio prestato nella/e precedenti P.A.;
Il punteggio sarà assegnato entro i limiti massimi previsti dalla lett. a) secondo i seguenti
parametri:
1. Anzianità di servizio nella stessa categoria e profilo professionale (punti 0,1 per
ogni mese o fraz. sup. a gg. 15) fino a max punti 6;
2. Valutazioni positive ai fini del conseguimento di P.E.O., produttività, encomi
ecc. (per ogni valutazione positiva fino a punti 1 per un max di punti 3;
3. Partecipazione a corsi di aggiornamento con attestati di profitto per materie e/o
attività attinenti (punti 0,25 per ogni corso) fino a max punti 1;
4. Dal punteggio totale potranno essere defalcati punti per provvedimenti
disciplinari a carico fino ad un max di punti 3 tenuto conto della seguente scala
di gravità:
5. punti 0,25 (per ogni provvedimento fino alla censura);
6. punti 0,50 (per ogni sospensione fino a gg. 1)
7. punti 1 (per ogni sospensione oltre gg. 1)
Pag. 47
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•
Esiti del colloquio, fino a punti 20:
Nella valutazione del colloquio si dovrà tener conto dei seguenti elementi di valutazione:
preparazione professionale specifica;
metodi di lavoro usati nelle precedenti p.a.;
capacità relazionali e propensione al lavoro in team;
motivazioni di crescita professionale e aspettative di miglioramento rispetto all'attuale
condizione lavorativa e ai rapporti professionali nell'ambito del posto di lavoro;
particolari attitudini in relazione al posto o ai posti da ricoprire.22
2. Per l’idoneità occorre aver ottenuto un punteggio minimo pari a 21. A tale proposito la Commissione
redigerà un verbale di accertamento di tali requisiti sulla scorta dei metodi di valutazione previsti dal
comma 1;
3. Nel caso di più idoneità la Commissione stilerà una graduatoria in ordine al conseguimento del
maggior punteggio;
4. Nel caso di parità di punteggio assegnato l’ordine di precedenza sarà assegnato al candidato più
giovane d’età;
Art. 68
Termine procedure
1. La graduatoria degli idonei, approvata con atto del Responsabile del Procedimento, è pubblicata
all’Albo per gg. 15;
2. Entro 15 giorni dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria definitiva, il servizio del
personale deve far pervenire, anche a mezzo telefax, all’Amministrazione di appartenenza del
dipendente utilmente classificatosi nella graduatoria la richiesta di definitivo consenso al
trasferimento dando un termine preciso di scadenza trascorso il quale deve intendersi non concesso;
Art. 69
Contratto individuale di lavoro
1. Dopo aver acquisito presso l'Amministrazione di provenienza la documentazione originale o in copia
conforme, che compone il fascicolo personale, si procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro
mediante la stipula del contratto individuale costituito in forma scritta.
In esso devono essere indicati:
• la tipologia del rapporto di lavoro;
• la data di inizio del rapporto di lavoro;
• la qualifica di inquadramento, le relative mansioni ed il livello retributivo iniziale;
• la durata del periodo di prova;
• la sede iniziale dell’attività lavorativa;
• il termine finale per il contratto di lavoro a tempo determinato.
• tutti gli altri elementi indicati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro del comparto
enti pubblici non economici.
2. Il vincitore che non si presenta alla data fissata per la stipula del contratto di lavoro, senza
giustificato motivo, decade dalla nomina.
3. Al vincitore che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissatogli si
applica la decorrenza, agli effetti economici, dal giorno di inizio delle prestazioni.
22
Punto riformulato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
Pag. 48
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TITOLO VI
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
CAPO I
GRADUATORIA
Art. 70
Formazione della graduatoria
1. Al termine delle prove d'esame, la commissione sulla base del punteggio ottenuto da ciascun
concorrente, formula la graduatoria di merito in base alle regole stabilite al precedente art. 43.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non ha conseguito l'idoneità in ciascuna delle
prove d'esame.
2. La graduatoria con l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascun candidato ha carattere
provvisorio; questa, assieme al verbale sottoscritto da tutti i componenti la commissione ed
agli atti del concorso viene rimessa al Responsabile del Settore competente per gli Affari del
Personale, ai fini della relativa approvazione.
3. La graduatoria è unica anche nel caso in cui vi siano posti riservati al personale interno.
4. La validità temporale della graduatoria è fissata in tre anni dalla data di pubblicazione. Entro
tale termine, è possibile utilizzare la graduatoria per i posti vacanti e disponibili nel predetto
arco temporale, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione della
procedura di reclutamento stessa.
5. Qualora alcuno dei vincitori rinunci, decada dal rapporto di lavoro o cessi dal servizio per
qualsiasi causa, è facoltà dell'Amministrazione di procedere, in sostituzione, alla nomina di
altro concorrente idoneo.
Art. 71
Precedenze e preferenze - Attribuzioni
1. Il Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale, previa istruttoria e
proposta del relativo Servizio, ovvero della ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 3 del presente
regolamento, provvede, sulla base dei titoli presentati dai candidati entro il termine perentorio
di quindici giorni da quello successivo alla data in cui hanno sostenuto le prove orali, ad
attribuire le precedenze e le preferenze di cui agli artt. 10 ed 11;
• la precedenza opera nel senso che il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina, qualora
abbia conseguito l'idoneità, indipendentemente dalla collocazione nella graduatoria degli
idonei;
• la preferenza opera in situazioni di parità di merito per cui il soggetto che ne beneficia è
preferito ad un altro.
2. Coloro che non possono far valere il diritto di precedenza in quanto saturate le percentuali
delle categorie cui appartengono, hanno diritto di preferenza a parità di merito.
3. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
• dal numero dei figli a carico;
• dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
• dai periodi di utilizzazione nei LSU qualora sia richiesta la medesima professionalità con la
Pag. 49
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quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori;
• se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, pari punteggio è preferito infine il candidato più giovane.
CAPO II
NOMINA DEI VINCITORI
Art. 72
Nomina
1. Dopo l'approvazione degli atti della procedura di reclutamento e della relativa graduatoria il
Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale procede alla nomina dei
vincitori dando notizia a ciascuno di essi dell'esito della selezione a mezzo di raccomandata R/R.
2. I concorrenti dichiarati vincitori sono invitati a presentare, a pena di decadenza o, se già assunti
in servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento dei requisiti prescritti, i documenti
seguenti:
a) certificato di cittadinanza ovvero il titolo che dia diritto all'equiparazione dello straniero al
cittadino;
b) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
c) stato di famiglia;
d) il foglio matricolare o altro documento dal quale risulti la posizione in relazione agli
obblighi di leva;
e) tutti i documenti relativi agli stati, fatti e qualità personali autocertificati;
f) dichiarazione di accettazione della nomina e di tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
g) la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
in caso contrario deve essere espressamente dichiarata l'opzione per la nuova
amministrazione;
h) dichiarazione
In luogo delle certificazioni richieste alle precedenti lett. da a) ad e) possono essere presentate le
relativi dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
ovvero le copie autenticate o in copia semplice, corredate in tal caso dalla dichiarazione di
conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
3. I certificati del casellario giudiziale sono richiesti d'ufficio.
4. I documenti presentati devono essere redatti in carta semplice ed avere data non anteriore a sei mesi
da quella del rilascio.
Art. 73
Decadenza
1.
L'eventuale provvedimento di decadenza è comminato oltre che per l'insussistenza dei requisiti
indicati nel bando o per la mancata presentazione nei termini dei documenti, anche per la
mancata presentazione in servizio senza un giustificato motivo nel termine previsto nel
provvedimento di nomina;
2. Il Comune ha facoltà di accertare in qualunque momento l'autenticità e veridicità dei documenti
presentati.
Pag. 50
Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
Art. 74
Accertamenti sanitari
1.
2.
3.
Il Comune ha facoltà di far sottoporre a visita di controllo i vincitori. Se l'accertamento sanitario
è negativo o il vincitore non si presenti senza giustificato motivo si darà luogo al provvedimento
di decadenza.23
24
Resta salva l'applicazione delle particolari disposizioni di legge sull'idoneità degli invalidi ed
assimilati ai fini dell'assunzione agli impieghi pubblici.
Art. 75
Contratto individuale di lavoro
1. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, il Responsabile del Settore competente per gli Affari
del Personale procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori mediante la
stipula del contratto individuale, a tempo indeterminato o determinato, costituito in forma scritta
attraverso contratto. In esso devono essere indicati:
a) la tipologia del rapporto di lavoro;
b) la data di inizio del rapporto di lavoro;
c) la qualifica di inquadramento, le relative mansioni ed il livello retributivo iniziale;
d) la durata del periodo di prova;
e) la sede iniziale dell’attività lavorativa;
f) il termine finale per il contratto di lavoro a tempo determinato.
g) tutti gli altri elementi indicati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro del comparto
enti pubblici non economici.
2. Il candidato nominato vincitore, se non si presenta per la data fissata per la stipula del contratto di
lavoro, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.
3. Al vincitore che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissatogli si
applica la decorrenza, agli effetti economici, dal giorno di inizio delle prestazioni.
Art. 76
Periodo di prova e permanenza
1. Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi salvo diversa disposizione contrattuale.
2. Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene
applicato e frequenta i corsi di formazione eventualmente previsti dall’Ente.
3. Sull’attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione a firma congiunta del
responsabile del servizio di assegnazione e del dipendente stesso.
4. Qualora entro sei mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un giudizio
sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
5. In caso di giudizio sfavorevole, il responsabile del servizio di assegnazione ha facoltà di
prorogare il periodo di prova per altri sei mesi decorsi i quali, ove il giudizio sia ancora
sfavorevole, il Responsabile del Settore competente per gli Affari del Personale procede alla
risoluzione del rapporto di lavoro con provvedimento motivato.
6. I periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo non sono utili ai fini del computo dei periodo di
prova.
7. E’ esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso già dipendente di ruolo purché nella
23
24
Comma modificato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
Comma abrogato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 09.04.2014
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Comune di Taurianova – Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
qualifica di provenienza abbia superato il periodo di prova. In tal caso il dipendente è tenuto a
frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente indetti dall’Ente.
8. Si applicano, comunque, le norme contrattuali vigenti nel tempo;
9. I vincitori di concorso devono permanere alle dipendenze dell’Ente per un periodo non inferiore a
cinque anni.
Art. 76 bis25
Termini
1. Nel caso di motivata urgenza, tutti i termini di cui al presente regolamento possono essere dimezzati,
fatti salvi quelli perentori previsti da norme generali.
Art. 77
Pubblicità del Regolamento
1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta
a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente Regolamento dovrà sempre essere depositato nella sala in cui si svolgono le prove dei
concorsi.
3. Tutti i concorrenti ne potranno prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 78
Abrogazioni. Disposizioni transitorie e rinvio
1. Il presente Regolamento abroga completamente le norme del precedente Regolamento dei
concorsi e delle altre procedure di assunzione del Comune di Taurianova.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei
contratti collettivi di lavoro, limitatamente alle parti compatibili e non derogate dallo stesso
Regolamento.
Art. 79
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'esecutività del provvedimento di
adozione ed è pubblicato, per 15 giorni all'albo pretorio, per pubblicità-notizia.
2.
25
Articolo introdotto con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 179 del 22.10.2010
Pag. 52