La politica di concorrenza in Europa e il cittadino

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La politica di concorrenza in Europa e il cittadino
Commissione
europea
La politica di concorrenza
in Europa
e il cittadino
La politica di concorrenza
in Europa
e il cittadino
Commissione
europea
Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet via il server
Europa (http://europa.eu.int).
Fotografie: copertina (aereo) e fotografie delle pagine 8, 15, 17, 24, 26, 29 e 32:
Mediateca, Commissione europea
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000
ISBN 92-828-9367-7
© Comunità europee, 2000
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
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STAMPATO
SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO
Indice
Prefazione del commissario Mario Monti
Introduzione: alcuni punti di riferimento
1
Accordi anticoncorrenziali e abusi di posizione dominante
Accordi anticoncorrenziali
Principi e regole di concorrenza
Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea
Abusi di posizione dominante
Principi e regole di concorrenza
Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea
2
3
4
Controllo delle concentrazioni tra imprese
Principi e regole di concorrenza
Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea
Liberalizzazione
Principi e regole di concorrenza
Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea
Controllo degli aiuti di Stato
Principi e regole di concorrenza
Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea
Schede pratiche
Alcune domande ricorrenti
Come presentare una denuncia
Indirizzi delle autorità garanti della concorrenza
Informazioni sulla politica di concorrenza
Prefazione
L
’azione che la Commissione europea conduce nel quadro della sua politica di concorrenza
ha un’incidenza diretta sulla vita quotidiana dei cittadini dell’Unione europea. La diminuzione
delle tariffe delle comunicazioni telefoniche, l’accesso di un maggior numero di persone al
trasporto aereo o la possibilità di acquistare un’automobile in un altro paese della Comunità dove
i prezzi sono più convenienti costituiscono risultati tangibili di tale azione. Ma la politica comunitaria di concorrenza comprende anche altri settori, forse meno visibili, che producono effetti positivi
per il cittadino dell’Unione europea. Il controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, ad
esempio, garantisce la varietà dei beni di largo consumo e prezzi bassi per il consumatore finale.
Analogamente, il controllo degli aiuti di Stato, contribuendo alla coesione economica e sociale,
favorisce un’occupazione efficiente e sostenibile nell’insieme dell’Unione. Consumatori, risparmiatori, utenti dei servizi pubblici, lavoratori o contribuenti, i cittadini dell’Unione raccolgono nei diversi
aspetti della loro vita quotidiana i frutti della politica di concorrenza.
La politica di concorrenza attuata dalla Commissione europea, nonché dalle giurisdizioni e dalle
autorità nazionali competenti, mira a mantenere e a sviluppare una concorrenza efficace nel
mercato comune, intervenendo sulla struttura dei mercati e sul comportamento degli operatori
economici. Porre le imprese in concorrenza ha, tra l’altro, l’effetto di sostenere l’innovazione, di
ridurre i costi di produzione, di accrescere l’efficienza economica e, in tal modo, di rafforzare la
competitività della nostra economia, soprattutto nei confronti dei nostri principali partner
commerciali. Le imprese stesse, stimolate dalla concorrenza, propongono sui mercati prodotti e
servizi competitivi in termini di prezzo e di qualità.
In primo luogo, questi prodotti e servizi competitivi si traducono in un vantaggio per le imprese
intermedie, che incrementano la propria efficienza e possono trasmettere tali aumenti di produttività ai loro processi di produzione. L’apertura alla concorrenza delle industrie a rete, ad
esempio, ha determinato innanzitutto un rafforzamento della competitività dell’industria europea,
che ha potuto beneficiare di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o energetici più efficaci e
meno costosi. La diffusione del processo concorrenziale contribuisce quindi a rafforzare il tessuto
industriale del mercato unico, apportando in tal modo un chiaro sostegno alle politiche a favore
dell’occupazione.
In secondo luogo, il gioco della concorrenza si concreta per il consumatore finale in un’offerta
diversificata di prodotti e servizi a prezzi inferiori, su cui esercitare liberamente la propria scelta.
La politica di liberalizzazione ha prodotto per gli utenti effetti tangibili in termini di riduzione delle
tariffe e di accesso a nuovi servizi. Da uno studio recente è emerso che le tariffe per alcune
categorie di comunicazioni telefoniche sono state ridotte del 35 %.
4
La Commissione europea esercita un controllo esclusivo sugli aiuti di Stato erogati dalle autorità
pubbliche degli Stati membri. In linea di principio gli aiuti sono vietati dal trattato, poiché,
favorendo talune imprese, rischiano di causare un danno alle imprese concorrenti degli altri Stati
membri, giungendo talvolta a pregiudicarne la sopravvivenza e, di conseguenza, l’occupazione
dei lavoratori. Solo se gli aiuti possono essere giustificati da un interesse comunitario, la
Commissione può concedere una deroga al principio del divieto.
In certi casi, gli aiuti di Stato non fanno che preservare artificiosamente attività non più
rispondenti alle esigenze di efficienza economica, che provocano distorsioni della concorrenza
nei confronti alle imprese competitive operanti nello stesso settore. Sulle imprese in difficoltà
spesso gli aiuti pubblici hanno solo un effetto placebo. Ad esempio, il 30 % delle imprese dell’ex
Germania dell’est che avevano ricevuto aiuti pubblici ha chiuso nei due anni successivi alla
concessione di tali aiuti. La politica comunitaria preferisce privilegiare interventi intesi a ridare
competitività dalle imprese, come i piani di ristrutturazione, che sono gli unici atti a garantire un
recupero di efficienza delle imprese e un’occupazione sostenibile. Inoltre, tali aiuti perturbano
gravemente i mercati e nuocciono a quelle imprese concorrenti che compiono gli sforzi
necessari per restare competitive. L’azione della Commissione europea costituisce quindi per
queste ultime una protezione contro discriminazioni ingiustificate dal punto di vista economico.
Mi sono impegnato in particolare a migliorare la trasparenza nel settore del controllo degli aiuti
di Stato, affinché il cittadino dell’Unione sia più adeguatamente informato non solo sugli importi
reali degli aiuti pubblici, ma anche sull’azione di controllo svolta dalla Commissione in proposito.
Ho chiesto in particolare di istituire un registro degli aiuti, in cui vengano elencate le decisioni
della Commissione in materia di aiuti di Stato, e un quadro di controllo che consenta di verificare
il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. Occorre altresì migliorare
l’analisi economica degli aiuti concessi, onde valutarne più adeguatamente il costo e l’incidenza
sul mercato unico. Sono convinto che con la trasparenza si può ottenere una maggiore partecipazione dei cittadini e dei loro rappresentanti alla politica di controllo degli aiuti.
Poiché il gioco della concorrenza migliora la qualità della vita e il potere d’acquisto dei cittadini
europei, questi possono legittimamente pretendere che la Commissione europea, nonché le
giurisdizioni o le autorità nazionali garanti della concorrenza, combattano gli ostacoli alla concorrenza e difendano i loro interessi. La politica di concorrenza della Commissione europea
risponde proprio a questa esigenza. Essa favorisce la qualità e la varietà dei prodotti immessi sul
mercato, incoraggia l’innovazione tecnologica e l’efficienza economica e promuove prezzi equi
per i consumatori.
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Tuttavia, la politica di concorrenza della Commissione europea non si limita a proteggere i
consumatori dai rischi in cui incorrono. Essa mira anche a preservare e stimolare la loro capacità
di agire sul mercato come soggetti concorrenziali attivi, in grado di contribuire al processo
competitivo. Il funzionamento concorrenziale dei mercati si garantisce anche permettendo ai
consumatori di compiere scelte capaci di incidere sul comportamento delle imprese.
In conclusione, la Commissione europea e i suoi servizi responsabili della concorrenza si
aspettano molto dai consumatori e dalle loro organizzazioni. Con la loro conoscenza del funzionamento quotidiano dei mercati, in particolare dei mercati di largo consumo, le organizzazioni di
consumatori sono in grado di comunicare alla Commissione europea informazioni d’interesse
comunitario, mediante denunce o contatti informali. Tali informazioni possono permettere ai
servizi della Commissione europea di avviare procedure di indagine contro le pratiche che
falsano il gioco della concorrenza. Le organizzazioni di consumatori possono anche instaurare
rapporti di questo tipo con le autorità nazionali garanti della concorrenza, quando gli indizi di
pratiche anticoncorrenziali presentano carattere nazionale piuttosto che comunitario.
Il presente opuscolo si pone il duplice obiettivo di informare il cittadino dei reali benefici che può
aspettarsi dalla politica europea in materia di concorrenza e di suscitarne l’interesse e la partecipazione per l’attuazione di tale politica. Mi auguro che i cittadini europei rispondano
favorevolmente a questa aspettativa.
Sono convinto che l’applicazione rigorosa della politica di concorrenza rappresenti la migliore
garanzia della libertà economica, che a sua volta, in un quadro di regole adeguate, costituisce
una condizione necessaria dello sviluppo di una società delle libertà. Si tratta quindi di una
libertà pubblica, che incide non solo sull’ambiente economico, ma anche sull’organizzazione
della società civile. Per questa ragione la politica di concorrenza è una politica «dei cittadini».
Mario MONTI
Commissario responsabile della politica di concorrenza
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Introduzione
Alcuni punti di riferimento
I
l trattato sull’Unione europea stabilisce tra i suoi principi che l’azione degli
Stati membri e della Comunità comprende l’adozione di una politica
economica «condotta conformemente al principio di un’economia di mercato
aperta e in libera concorrenza».
La politica comunitaria di concorrenza persegue uno scopo preciso, che consiste
nel preservare e sviluppare una concorrenza efficace nel mercato comune. La
concorrenza è un meccanismo fondamentale dell’economia di mercato che
pone di fronte l’offerta (dei produttori, dei commercianti) e la domanda (dei
clienti intermedi, dei consumatori). Gli offerenti propongono sul mercato
prodotti o servizi che si sforzano di rispondere alle esigenze della domanda, la
quale ricerca il migliore rapporto qualità/prezzo del prodotto o servizio
richiesto. La risposta più efficace risulta dal confronto tra gli offerenti. La
concorrenza induce ciascuno di questi ultimi
a ricercare individualmente i mezzi per raggiungere
La politica comunitaria
l’equilibrio tra qualità e prezzo, al fine di soddisfare al
di concorrenza
meglio la domanda. Essa costituisce quindi uno
persegue uno scopo
strumento semplice ed efficace per garantire ai
preciso, che consiste
consumatori un livello di eccellenza in termini di qualità
nel preservare e
e di prezzo dei prodotti e dei servizi. Inoltre, la
sviluppare una
concorrenza vincola le imprese a ricercare la competiticoncorrenza efficace
vità e l’efficienza economica. Si tratta di una politica atta
nel mercato
a rafforzare il tessuto industriale e commerciale
comune.
comunitario, per permettergli di fronteggiare
la competitività dei nostri principali partner, e a fornire alle imprese comunitarie i
mezzi per conquistare i mercati esteri.
Per essere efficace, il gioco della concorrenza presuppone che il mercato sia
costituito da offerenti reciprocamente indipendenti, ciascuno soggetto alla
pressione concorrenziale esercitata dagli altri. Il diritto della concorrenza ha
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pertanto l’obiettivo di preservare la capacità degli offerenti di esercitare tale pressione sul mercato, vietando gli accordi o le pratiche contrarie a tale principio.
La politica europea di concorrenza si fonda su un quadro legislativo
comunitario definito nei suoi punti essenziali dal trattato, in particolare dagli
articoli da 81 a 90, cui si aggiunge il regolamento del Consiglio relativo al
controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Sulla base di questi
testi fondamentali, la politica di concorrenza si articola attorno a quattro grandi
settori di azione:
• repressione degli accordi restrittivi della concorrenza e degli abusi di
posizione dominante (ad esempio, mediante la condanna di un accordo di
fissazione dei prezzi tra concorrenti);
• controllo delle concentrazioni tra imprese (ad esempio, mediante il divieto di
una fusione tra due grandi gruppi che conferirebbe loro una posizione dominante sul
mercato);
• liberalizzazione dei settori economici soggetti a monopolio (ad esempio, con
l’apertura alla concorrenza del settore delle telecomunicazioni);
• controllo degli aiuti di Stato (ad esempio, vietando una sovvenzione dello Stato
volta a mantenere in attività un’impresa in difficoltà senza prospettive di ripresa).
Il diritto comunitario mira a difendere il mercato comune e a stimolare la
concorrenza all’interno di questo vasto spazio economico. Viene quindi applicato
solo nel momento in cui gli scambi commerciali tra Stati membri risultano
pregiudicati dalle pratiche in questione. Infatti, un accordo tra i panificatori di
una città per fissare il prezzo del pane a livello cittadino non avrebbe alcuna incidenza sul mercato comunitario. Il diritto europeo non è pertanto applicabile a
situazioni di questo tipo, che potrebbero invece interessare il diritto nazionale
della concorrenza. Il pregiudizio arrecato agli scambi tra Stati membri costituisce
una condizione determinante ai fini dell’applicazione delle disposizioni
comunitarie.
La Commissione europea è l’organismo competente a trattare tali questioni. In
alcuni casi il potere di controllo è condiviso con le giurisdizioni e le autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri (articoli 81 e 82), in altri tale potere
è esclusivo (controllo delle concentrazioni di dimensioni comunitarie, controllo
degli aiuti di Stato). Il controllo è condiviso quando si tratta di una regola di applicazione generale nell’intera Comunità, che deve essere fatta rispettare sia dalla
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Commissione europea che dai tribunali nazionali. Il controllo è esclusivo quando la
disposizione legislativa lo prevede espressamente. Per le concentrazioni rilevanti,
gli Stati membri hanno deciso di creare uno sportello di controllo unico, optando
per la Commissione europea. Quanto agli aiuti di Stato, solo un’autorità
sovranazionale e indipendente può giudicare se gli aiuti concessi dagli Stati
membri abbiano carattere illegale. Tale autorità è la Commissione europea.
Infine, va aggiunto che nella maggioranza degli Stati membri è in vigore una
legislazione nazionale che consente di bloccare i fenomeni anticoncorrenziali
(accordi restrittivi, abusi di posizione dominante e concentrazioni). Il diritto
nazionale permette in particolare di perseguire le pratiche che non hanno ripercussioni sul commercio tra Stati membri.
Esistono regolamenti di applicazione che prevedono una procedura rigorosa e
che conferiscono poteri di indagine e di inchiesta ai relatori della Commissione
europea. Nel quadro delle procedure, sono garantiti i diritti della difesa, nonché
il rispetto della confidenzialità.
L’azione della Commissione non avrebbe alcuna efficacia se i suoi controlli non
fossero accompagnati da decisioni e sanzioni. Nel settore dell’antitrust, oltre al
dispositivo del divieto di un accordo o dell’ingiunzione di cessare la pratica
anticoncorrenziale, la Commissione ha anche il potere di infliggere ammende
alle imprese colpevoli di comportamenti anticoncorrenziali. L’importo delle
ammende è calcolato tenendo conto della gravità e della durata
dell’infrazione. Tra le pratiche più gravi si segnalano, ad esempio; i cartelli per la
fissazione di prezzi o gli abusi delle imprese in posizione di quasi monopolio.
Nel fissare l’importo dell’ammenda la Commissione europea tiene conto di
circostanze aggravanti (ad esempio, la recidiva) o attenuanti (ad esempio, la
collaborazione dell’impresa). Le ammende inflitte possono giungere sino al
10 % del fatturato mondiale delle imprese interessate.
In materia di controllo degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha il potere
di ordinare alle autorità pubbliche che hanno illegalmente corrisposto gli aiuti di
recuperarli dai beneficiari. Lo Stato membro deve eseguire il recupero senza
indugio, secondo le procedure del diritto nazionale.
Contro le decisioni della Commissione si può presentare ricorso al Tribunale di
primo grado e alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
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1
Accordi
anticoncorrenziali
e abusi
di posizione dominante
Accordi
anticoncorrenziali
Principi
e regole di concorrenza
Principi
Alcuni accordi tra imprese ostacolano il gioco della concorrenza. L’esempio più
comune è quello delle intese sui prezzi — i famosi cartelli — con cui le imprese
fissano di concerto il livello dei prezzi, cosicché gli acquirenti non possono più
avvantaggiarsi della concorrenza tra fornitori e beneficiare di prezzi competitivi.
Per il consumatore finale ne risulta un rincaro dei prezzi di mercato. Altri accordi
hanno per oggetto o per effetto la determinazione di altre condizioni di
funzionamento dei mercati: ad esempio, stabiliscono quote di produzione delle
varie imprese o ripartiscono tra di esse i mercati. Tali accordi sono vietati nella
Comunità europea perché falsano la concorrenza e danneggiano chi opera a
vario titolo sul mercato.
Nel caso delle intese per la fissazione dei prezzi, ad esempio, le imprese,
anziché sforzarsi di proporre prodotti o servizi nuovi, di qualità e a prezzi
competitivi, approfittano di una situazione da esse determinata, in cui il cliente
non ha più la possibilità di scegliere tra vari
Alcuni accordi tra
prezzi, tra diversi tipi di prodotti o modi di
imprese ostacolano
distribuzione. In tali condizioni le imprese non
il gioco della
devono più impegnarsi ad essere realmente
concorrenza.
competitive sul mercato. Ne consegue che non
sono stimolate né ad introdurre innovazioni né a
ridurre i costi di produzione, e quindi offrono prodotti o servizi sempre più
obsoleti a prezzi elevati.
11
A medio termine queste imprese sono condannate a subire in pieno le
conseguenze dell’ingresso di un concorrente estraneo all’accordo e a
fronteggiare una grave crisi, che può comportare licenziamenti, se non
addirittura la chiusura. Dipendenti, subfornitori, commercianti e così via sono
destinati a risentire della crisi. Inoltre, il livello artificiosamente elevato dei
prezzi si ripercuote sui costi degli utenti intermedi, che subiscono gli effetti dei
comportamenti anticoncorrenziali dei loro fornitori e risultano quindi frenati nel
loro dinamismo. Infine, il consumatore finale paga i prodotti o i servizi a un
prezzo più elevato, ha minori possibilità di scelta e non beneficia di progressi
tecnici o economici.
Il comportamento anticoncorrenziale di alcune imprese nuoce quindi a tutti
coloro che operano sul mercato e legittima l’intervento del potere pubblico.
Negli ultimi tre anni nel settore degli accordi restrittivi della concorrenza la
Commissione europea ha esaminato mediamente oltre 400 casi all’anno.
Diritto comunitario
(articolo 81)
Gli accordi restrittivi della concorrenza sono vietati dall’articolo 81 del trattato CE.
Sono nulli gli accordi che rispondono alle seguenti condizioni:
• l’accordo è concluso tra imprese;
• l’accordo causa una restrizione sensibile della concorrenza su un mercato.
L’accordo in questione può consistere nel fissare i prezzi d’acquisto o di vendita
ovvero altre condizioni di transazione, nel limitare la produzione, gli sbocchi, lo
sviluppo tecnico o gli investimenti, nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento tra i concorrenti o infine nell’applicare pratiche commerciali discriminatorie,
che determinano svantaggi in termini di concorrenza per le imprese non aderenti
all’accordo. Tali accordi sono considerati restrittivi della concorrenza poiché
ostacolano in misura sensibile il normale gioco dell’offerta e della domanda.
Taluni accordi possono tuttavia produrre effetti favorevoli alla concorrenza, perché ad
esempio contribuiscono a promuovere il progresso tecnico o a migliorare la distribuzione. Per tali accordi il diritto comunitario prevede la possibilità di un’esenzione dal
divieto, poiché in definitiva hanno un effetto positivo sul mercato. Per beneficiare di
un’esenzione devono essere soddisfatte quattro condizioni cumulative:
artico
• l’accordo migliora la produzione o la distribuzione o promuove il progresso
economico;
• una congrua parte dell’utile che ne deriva è riservato agli utilizzatori intermedi o
finali;
• la restrizione della concorrenza è indispensabile per raggiungere tali obiettivi;
• la concorrenza non è eliminata per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi
di cui trattasi.
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Alcuni esempi dell’azione
della Commissione europea
Cartelli vietati nel settore
del riscaldamento urbano
V
Nell’ottobre 1998 la Commissione europea è intervenuta per porre fine ad un
cartello tra produttori di condotte per il riscaldamento urbano che fissavano in
comune i prezzi e le condizioni della loro partecipazione alle gare d’appalto
delle autorità pubbliche. Il cartello, creato in Danimarca alla fine del 1990, si era
successivamente esteso alla Germania e ad altri Stati membri. Dal 1994 era
coinvolto l’intero mercato europeo. In Germania e in Danimarca queste società
avevano istituito un sistema volto a falsare le procedure di appalto: veniva designata un’impresa «favorita» per ogni contratto da aggiudicare e gli altri membri
del cartello presentavano offerte più elevate. Inoltre, i membri del cartello si
dividevano i mercati nazionali e fissavano in comune i prezzi delle condotte per
Il diritto comunitario consente di concedere un’esenzione, sia a singoli accordi tra
imprese, sia a categorie di accordi dello stesso tipo, ad esempio accordi di distribuzione.
Attualmente la Commissione europea è competente in via esclusiva ad applicare
tale disposizione dell’articolo 81 che permette di concedere un’esenzione ad un
accordo restrittivo della concorrenza. Per ottenere un’esenzione individuale le
imprese devono notificare gli accordi alla Commissione europea che negli ultimi
anni ha ricevuto mediamente dalle imprese oltre 200 notificazioni all’anno. Nel
1999 la Commissione ha proposto di eliminare questo sistema di notificazione
centralizzato di tutti gli accordi tra imprese, poiché, di fatto, molti degli accordi notificati non pongono alcun serio problema di concorrenza. La Commissione spera in
tal modo di utilizzare meglio le proprie risorse destinandole alla lotta contro gli
accordi che incidono realmente sulla concorrenza nel mercato comune, in particolare i cartelli. Essa spera altresì di coinvolgere più direttamente le autorità nazionali
garanti della concorrenza e le giurisdizioni nazionali nell’applicazione delle regole
comunitarie di concorrenza.
lo 81
Oltre alla notificazione formale da parte delle imprese, la Commissione esercita il
suo controllo anche a seguito di denunce presentate da concorrenti o clienti
(149 nel 1999), o di indizi di pratiche anticoncorrenziali che determinano l’avvio di
procedure d’indagine su iniziativa dei servizi della Commissione (77 nel 1999).
Poiché tali accordi restrittivi della concorrenza sono nulli di pieno diritto, la
Commissione europea ha il potere di vietarli e di infliggere ammende alle imprese
coinvolte. A certe condizioni essa può altresì concedere esenzioni a taluni accordi
restrittivi della concorrenza. La Commissione detiene inoltre poteri d’indagine che
le permettono di ispezionare i locali delle imprese per individuare le prove di
intese segrete.
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il riscaldamento urbano. Gli acquirenti delle condotte, vale a dire principalmente
gli enti locali, erano quindi costretti a rivolgersi allo stesso fornitore senza avere
la reale possibilità di scegliere tra offerte concorrenti e a prezzi competitivi. La
Commissione europea ha inflitto alle società coinvolte nel cartello un’ammenda
complessiva di circa 92 milioni di euro. In questo caso, la pratica
anticoncorrenziale danneggiava le imprese esterne al cartello, che venivano sistematicamente escluse dagli appalti, nonché gli enti locali e quindi i contribuenti.
Cartelli vietati nei settori dello zucchero
Due produttori e due commercianti di zucchero nel Regno Unito avevano
adottato una strategia concertata, volta ad aumentare i prezzi sui mercati d
tale prodotto. L’intesa si traduceva per il consumatore finale in prezzi d’acquisto
più elevati di quelli che sarebbero risultati da una libera concorrenza. Nel 1998
la Commissione europea ha quindi vietato l’accordo e ha inflitto ammende alle
imprese coinvolte per un importo complessivo di oltre 50 milioni di euro.
Accordo oggetto di esenzione nel settore
della televisione digitale
La Commissione europea ha concesso un’esenzione ad un accordo per la
creazione di un’impresa comune, denominata Open, siglato tra quattro imprese,
tra cui BskyB e British Telecom, due società britanniche attive nei settori della
televisione digitale e delle telecomunicazioni. Open offrirà nuovi servizi di
televisione digitale interattiva nel Regno Unito. Con la creazione di questa nuova
impresa, le banche, i supermercati e le agenzie di viaggio,
ad esempio, potranno proporre ai consumatori britannici
servizi interattivi per via televisiva. Per accedere ai servizi si
userà un decodificatore. Nonostante gli innegabili vantaggi
per il consumatore, la Commissione ha sollevato obiezioni.
Infatti BskyB e British Telecom, che avevano rilevanti
posizioni di mercato nei settori in cui Open avrebbe
operato, avrebbero perso il ruolo di concorrenti potenziali,
rischiando di eliminare una parte sostanziale della concorrenza sul mercato
britannico della televisione digitale interattiva. Prima di concedere
l’autorizzazione la Commissione si è quindi assicurata che il gioco della
concorrenza continuasse anche dopo la creazione di Open. Gli impegni
assunti dagli azionisti di Open consentiranno a terzi di accedere al mercato, in
particolare garantendo loro l’accesso ai decodificatori di Open e ai canali
cinematografici e sportivi di BskyB. Infine sarà anche possibile immettere sul
mercato decodificatori concorrenti di quelli di Open. La Commissione ha dunque
agito in questo caso con il duplice intento di agevolare lo sviluppo di nuovi
servizi di televisione digitale interattiva e di garantire la concorrenza sul mercato.
Il consumatore britannico ha quindi ottenuto un duplice vantaggio.
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Abusi
di posizione dominante
Principi
e regole di concorrenza
Principi
La tendenza delle imprese competitive a conquistare i mercati le spinge talvolta
a diventare dominanti. Il fatto di detenere tale posizione dominante non è
condannabile di per sé: è il risultato dell’efficienza economica di tali imprese.
Tuttavia, se esse approfittano del loro potere per ostacolare la concorrenza, ciò
costituisce una pratica anticoncorrenziale giudicata abusiva. Riprovevole è quindi
l’abuso della posizione dominante.
Un’impresa è in posizione dominante quando dispone di un potere economico
tale da consentirle di comportarsi sul mercato senza tenere conto della reazione
dei concorrenti o dei clienti intermedi o finali. In tali circostanze, l’impresa in
posizione dominante può essere tentata di abusare della situazione per aumentare le proprie entrate e consolidare la propria influenza sul mercato,
indebolendo o escludendo i concorrenti o ostacolando l’ingresso sul mercato di
nuovi operatori. Potrebbe agire in modo non equo nei confronti degli altri operatori, ad esempio, imponendo prezzi d’acquisto o di vendita eccessivi, oppure
concedendo vantaggi discriminatori a taluni clienti al fine di condizionarne il
comportamento. Tali pratiche alterano il gioco della concorrenza, sono
perseguite dalla Commissione europea e sono oggetto di sanzioni severe.
I cittadini hanno tutto da temere da tali abusi, che generano prezzi più elevati,
una più limitata disponibilità di prodotti e servizi e condizioni commerciali non
eque.
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Diritto comunitario
(articolo 82)
L’articolo 82 del trattato CE vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione
dominante. Sono previste le seguenti condizioni:
•
l’impresa è in posizione dominante. Per valutare il potere economico
dell’impresa, la Commissione tiene conto della quota di mercato da essa
detenuta, nonché di altri fattori quali la presenza di concorrenti credibili,
l’esistenza di una rete di distribuzione propria, l’accesso privilegiato a materie
prime e così via, fattori che complessivamente consentono all’impresa di
sottrarsi alle normali condizioni del gioco della concorrenza;
•
•
l’impresa domina il mercato comune o una sua «parte sostanziale»;
alcuni esempi di abuso di posizione dominante: l’impresa pratica prezzi troppo
elevati a danno dei consumatori, o prezzi troppo bassi per escludere dal
mercato i concorrenti più deboli o nuovi operatori; l’impresa accorda a taluni
clienti vantaggi discriminatori, come gli sconti di fedeltà, perché questi accettano
di conformarsi alla politica commerciale del fornitore in materia di rivendita.
articolo 82
Per gli abusi di posizione dominante non è prevista alcuna esenzione.
La Commissione ha il potere di vietare questi abusi tramite decisioni e di infliggere
ammende alle imprese responsabili. Negli ultimi due anni (1998-1999) la
Commissione ha adottato una decina di decisioni di divieto.
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:
Alcuni esempi
dell’azione
della Commissione europea
Abuso di posizione dominante
nella distribuzione di gelati
In seguito ad una denuncia presentata dalla società Mars, la Commissione ha
adottato una decisione formale contro la società Unilever. Unilever forniva
gratuitamente ai suoi distributori in Irlanda banchi/armadi frigoriferi, a
condizione tuttavia che fossero utilizzati esclusivamente per i suoi prodotti. Tale
pratica costringeva numerosi distributori a vendere al dettaglio solo i gelati
prodotti da Unilever. Il consumatore irlandese aveva così una scelta di prodotti
molto ridotta. Tenuto conto della posizione dominante di Unilever sul mercato,
la condizione di esclusività è stata considerata un abuso dalla Commissione
europea.
Abuso di posizione dominante sul mercato
dei servizi di trasporto aereo offerti
dalle agenzie di viaggio
In seguito ad una denuncia presentata dalla compagnia Virgin Airways, nel luglio
1999 la Commissione europea ha adottato una decisione formale contro British
Airways per abuso di posizione dominante. L’abuso consisteva nell’applicazione
di un regime di premi di fedeltà, che equivaleva a precludere ai concorrenti di
British Airways il mercato dei servizi di trasporto aereo offerti dalle agenzie di
viaggio. Infatti, la compagnia aerea British Airways
offriva commissioni integrative alle agenzie di viaggio
del Regno Unito, che rispetto all’anno precedente
mantenevano o superavano l’importo delle vendite
di biglietti aerei British Airways. Il regime aveva
l’effetto di rafforzare la fedeltà a British Airways delle
agenzie e di scoraggiarle dal proporre i loro servizi
ad altre compagnie aeree. Considerata la posizione
dominante detenuta da British Airways, questo
regime di incentivazione della fedeltà costituiva una
17
/
reale barriera all’accesso al mercato delle compagnie aeree concorrenti. Poiché
le agenzie privilegiavano la compagnia che offriva le commissioni più elevate, i
consumatori si vedevano proporre quasi esclusivamente biglietti aerei della
compagnia British Airways, anche se i servizi dei concorrenti sarebbero stati più
convenienti. Secondo la Commissione tale pratica, che influenzava il mercato
dei servizi di trasporto aereo offerti dalle agenzie di viaggio, costituiva un abuso
di posizione dominante.
Abuso di posizione dominante nell’organizzazione
della Coppa del mondo di calcio
Il 20 luglio 1999 la Commissione ha adottato una decisione formale contro il
comitato francese organizzatore della Coppa del mondo di calcio («CFO»),
svoltasi in Francia nel 1998. Il CFO deteneva il monopolio organizzativo della
manifestazione, compresa la vendita dei biglietti. Le modalità di vendita dei
biglietti per gli incontri finali sono state giudicate discriminatorie e tali da
costituire un abuso di posizione dominante. Infatti, il sistema di vendita di tali
biglietti favoriva gli acquirenti in grado di fornire un recapito in Francia, a scapito
di quelli residenti in altri paesi. Gli appassionati di calcio che non risiedevano in
Francia e desideravano assistere alle finali della Coppa
del mondo erano quindi
fortemente svantaggiati
rispetto ai residenti in Francia.
La Commissione ha pertanto
condannato il CFO.
18
2
Controllo
delle concentrazioni
tra imprese
Principi
e regole di concorrenza
Principi
Le operazioni di concentrazione tra imprese mediante fusione, acquisizione o
creazione di un’impresa comune, hanno di norma effetti positivi per i mercati. Il
raggruppamento delle attività delle imprese consente di realizzare sinergie in
molti settori, ad esempio nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti, o di
procedere a ristrutturazioni finalizzate a ridurre i costi di produzione o di
distribuzione della nuova impresa. In tal modo cresce l’efficienza delle imprese
sui mercati, il gioco della concorrenza si intensifica e il consumatore finale beneficerà di prodotti migliori a prezzi più equi.
Nel duplice contesto della mondializzazione degli scambi e
dell’approfondimento del mercato interno comunitario, le imprese sono spinte a
concentrarsi per raggiungere dimensioni idonee a mantenersi competitive e
presenti su mercati sempre più vasti. Negli ultimi anni il numero delle
concentrazioni nell’Unione europea è aumentato costantemente.
Tuttavia il trattato vieta le concentrazioni che comportano la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, al fine di prevenire gli abusi che
19
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potrebbero derivarne. Un’impresa è in posizione
dominante quando può agire sul mercato senza
Il trattato vieta le tenere conto della reazione dei concorrenti, dei
concentrazioni che fornitori o dei clienti; in particolare, quando è in
comportano la creazione o il grado di aumentare i prezzi rispetto a quelli dei
rafforzamento di una concorrenti senza temere alcuna perdita di
posizione dominante, al fine profitto. Tutti gli attori presenti sul mercato, in
di prevenire gli abusi che particolare i consumatori, hanno motivo di
potrebbero derivarne. temere l’emergere di tali strutture dominanti, che
rischiano di generare un aumento dei prezzi, una
riduzione dell’offerta di prodotti oppure una
diminuzione dell’innovazione. Per questa ragione l’Unione europea ha istituito
un sistema preventivo di controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria, che può eventualmente vietare l’operazione programmata. Negli Stati
membri sono stati creati sistemi identici per controllare le concentrazioni di
dimensione nazionale.
L’opinione pubblica rimane talvolta perplessa di fronte alle decisioni della
Commissione che autorizzano operazioni di concentrazione che, in certi casi,
comportano la perdita di posti di lavoro. Occorre tenere a mente che l’obiettivo
dell’azione di controllo della Commissione è mantenere una concorrenza
efficace sui mercati, considerata garanzia di crescita e quindi di occupazione
sostenibile. È possibile, tuttavia, che a breve termine l’obiettivo di un
miglioramento della competitività delle imprese mediante concentrazioni o
acquisizioni comporti ristrutturazioni tali da causare una perdita di posti di
lavoro. Nondimeno, resta il fatto che solo il miglioramento della competitività
delle imprese è in grado di soddisfare le necessità di crescita, che a sua volta
crea attività e posti di lavoro stabili e durevoli.
20
Diritto comunitario
[regolamento (CEE) n. 4064/89]
Il regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese
disciplina dal 1990 il sistema comunitario di controllo di questo tipo di operazioni.
Esso si fonda sui seguenti principi
•
la Commissione europea ha competenza esclusiva per il controllo delle operazioni di dimensione comunitaria. Le imprese hanno quindi uno sportello unico
di controllo che facilita le procedure amministrative e garantisce la parità di trattamento. La dimensione comunitaria di una concentrazione è stabilita in base a
soglie di fatturato realizzato dalle imprese interessate. Le principali soglie sono il
fatturato a livello mondiale (5 miliardi di euro) e a livello comunitario (250
milioni di euro). Nel caso di valori inferiori il controllo compete alle autorità
nazionali sulla base di una legislazione propria;
•
le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria devono essere
obbligatoriamente notificate alla Commissione prima della loro realizzazione,
onde ottenerne l’autorizzazione. Dal 1990, anno dell’entrata in vigore del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni, la Commissione ha registrato
un rapido aumento del numero di notificazioni; soprattutto negli ultimi anni si è
avuto un tasso di aumento annuo del 30 % circa. Attualmente la Commissione
riceve annualmente quasi 300 notificazioni;
•
dopo un esame di un mese la Commissione decide di autorizzare l’operazione
o di avviare una procedura d’indagine di quattro mesi, qualora ritenga che
possa essere creata o rafforzata una posizione dominante;
•
al termine della procedura la Commissione può autorizzare la concentrazione
subordinandola o meno a determinate condizioni, oppure può vietarla,
in particolare quando le imprese non sono state in grado di proporre soluzioni
adeguate ai problemi sollevati dalla Commissione. Tali «condizioni» cui
è subordinata l’autorizzazione sono molto spesso costituite da cessioni a
concorrenti di attivi, di partecipazioni in altre imprese, di brevetti o di altro;
•
la grande maggioranza dei casi notificati è oggetto di una decisione di approvazione dopo il primo mese di esame (+ 90 %). In un mercato in via
d’integrazione le concentrazioni che portano alla creazione o al rafforzamento
di una posizione dominante sono infatti poco frequenti;
•
al termine della procedura di quattro mesi, gran parte dei casi viene risolta con
un’autorizzazione subordinata a determinate condizioni. L’autorizzazione della
Commissione si fonda sugli impegni assunti dalle imprese a procedere a
cessioni di varia natura, che dopo l’operazione consentono di ripristinare condizioni di concorrenza efficaci. Tali impegni sono sottoposti ad un esame molto
rigoroso dai servizi della Commissione. In certi casi la concentrazione è vietata,
non solo perché comporta la creazione o il rafforzamento di una posizione
dominante, ma anche perché le imprese non sono state in grado di avanzare
una proposta atta a risolvere i problemi di concorrenza sollevati dalla
Commissione.
regolamento (CEE)
n. 4064/89
21
Alcuni esempi dell’azione
della Commissione europea
Concentrazioni nel settore
della grande distribuzione
In questi ultimi anni numerose imprese della grande distribuzione hanno notificato alla Commissione europea progetti di concentrazione. Si possono menzionare per esempio i casi Kesko/Tuko (1997), Rewe/Mainl (1999) e
Carrefour/Promodès (2000) (grande distribuzione alimentare in Finlandia,
Austria, Francia e Spagna). Nei casi riguardanti la Finlandia e l’Austria, la
Commissione europea ha ritenuto che la concentrazione di queste catene di
distribuzione avrebbe determinato la creazione di posizioni dominanti, e ha
giudicato quindi opportuno nel primo caso
vietare l’operazione, e
nel secondo accettare i
rimedi proposti dalle
imprese, consistenti
essenzialmente nella
cessione di alcuni
negozi a imprese
concorrenti. La concentrazione
Carrefour/Promodès ha
ottenuto
un’autorizzazione
subordinata alla cessione di una rilevante partecipazione al capitale di un
concorrente. L’analisi delle condizioni di concorrenza a livello locale è rimasta di
competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza, poiché comporta
una serie di problemi di concorrenza tipicamente locali. In tal modo la
Commissione europea ha operato per mantenere o ripristinare una situazione
concorrenziale, al fine di permettere al consumatore di continuare a beneficiare
di una scelta tra più catene commerciali, di prezzi convenienti e di una varietà
di prodotti di largo consumo.
22
Concentrazione nel settore delle assicurazioni
I titolari di polizze di assicurazione e i risparmiatori, in particolare in Italia,
dovrebbero trarre vantaggi dai rimedi proposti dalle imprese nel quadro dell’acquisizione di INA da parte di Generali, entrambe grandi compagnie di
assicurazione di dimensioni internazionali. L’analisi preliminare dell’operazione
aveva indotto la Commissione europea a formulare seri dubbi riguardo alla sua
compatibilità con il diritto comunitario. La concentrazione avrebbe infatti conferito alla nuova entità una rilevante quota del mercato italiano per la fornitura di
diversi prodotti di assicurazione sulla vita. Inoltre, dall’indagine è emersa
l’esistenza di legami tra le due società e i loro principali concorrenti, che avrebbero potuto determinare un coordinamento del loro comportamento nel settore
assicurativo e degli investimenti. Nel gennaio 2000 la Commissione europea ha
autorizzato il progetto di acquisizione, a condizione che le parti, conformemente
alla loro proposta, vendessero le partecipazioni detenute in alcune società
controllate, riducendo così le loro quote di mercato a meno del 30 %, e ponessero fine ai legami che intrattenevano con i loro concorrenti. Sono state così
ripristinate condizioni di concorrenza efficace in un settore finanziario italiano
che interessa in primo luogo i cittadini.
Concentrazione nel settore dei prodotti
petroliferi
I cittadini francesi e i viaggiatori che attraversano la Francia avranno tutto da guadagnare
dall’azione della Commissione europea nel
caso Totalfina/Elf Aquitaine. La
concentrazione delle attività dei due
maggiori operatori del mercato francese nel
settore dei prodotti petroliferi avrebbe
comportato la creazione di una posizione
dominante su vari mercati. In seguito
all’operazione, Totalfina ed Elf sarebbero
23
La concentrazione delle
attività dei due maggiori
operatori del mercato
francese nel settore dei
prodotti petroliferi
avrebbe comportato la
creazione di una
posizione dominante su
vari mercati.
/
state in grado di dominare gran parte della rete logistica in Francia e di rincarare
il costo di approvvigionamento dei distributori indipendenti e in particolare dei
supermercati, che svolgono un ruolo importante sul mercato francese. Questi
ultimi hanno infatti contribuito a far diminuire il prezzo dei carburanti in Francia
e a mantenerlo a livelli piuttosto bassi. Inoltre l’unione dei distributori di
carburante Totalfina ed Elf sulle autostrade francesi avrebbe conferito al nuovo
gruppo una quota di mercato pari al 60 % circa. La Commissione europea ha
ritenuto che un simile potere di mercato avrebbe provocato un rialzo dei prezzi
su un mercato già caratterizzato da prezzi elevati. Infine, Totalfina e Elf sarebbero
diventati i primi operatori del mercato del GPL utilizzato per il riscaldamento.
Per risolvere i problemi di concorrenza individuati, Totalfina/Elf si è impegnata a
cedere a concorrenti una parte rilevante delle attività in questione. Ad esempio,
ha proposto la cessione di 70 stazioni di servizio sulle autostrade francesi. La
Commissione europea ha dunque operato per mantenere competitivi i mercati
dei carburanti in Francia e per permettere ai consumatori di continuare a beneficiare di un’offerta di prodotti petroliferi a prezzi equi.
24
3
Liberalizzazione
Principi
e regole di concorrenza
Principi
Le autorità pubbliche negli Stati membri possono concedere diritti speciali,
soprattutto di monopolio, ad imprese pubbliche o private affinché possano
adempiere ad una missione d’interesse economico generale in settori quali la
posta, il trasporto ferroviario o la produzione e distribuzione di energia elettrica.
Questi diritti speciali costituiscono in generale una contropartita degli oneri
connessi all’espletamento della missione di servizio pubblico affidata all’impresa.
I diritti speciali non devono tuttavia andare al di là di quanto è necessario per
l’adempimento di tale missione. Altrimenti
generano, ai sensi del diritto comunitario,
Le autorità pubbliche negli Stati situazioni restrittive della concorrenza.
membri possono concedere diritti
speciali, soprattutto di monopolio,
ad imprese pubbliche o private
affinché possano adempiere ad
una missione d’interesse
economico generale.
I monopoli detenuti da talune imprese, se
non sono giustificati da una missione d’interesse economico generale, nella maggior
parte dei casi generano prezzi elevati, un
servizio meno efficiente e ritardi in termini di
innovazione o investimenti. Per questa
ragione la Commissione ritiene che, nel
quadro delle regole del trattato, sia necessario introdurre il gioco della concorrenza nei settori soggetti a monopolio, al fine
di migliorare la qualità del servizio e ridurre il livello dei prezzi.
25
+
Molto spesso questi monopoli riguardano — o
hanno riguardato — le industrie a rete (trasporti,
energia, telecomunicazioni). In detti settori di
attività è opportuno distinguere le infrastrutture
dai servizi offerti sulla base di tali infrastrutture.
Se spesso è difficile creare una seconda
infrastruttura concorrente, per ragioni legate ai
costi d’investimento, ma anche per motivi di
efficienza economica, per contro è possibile ed
auspicabile creare condizioni di concorrenza tra
i servizi offerti. L’idea che la Commissione ha
quindi elaborato consiste nel separare
l’infrastruttura dalle attività commerciali.
L’infrastruttura diventa così il semplice veicolo della concorrenza. Se
sull’infrastruttura può sussistere il diritto di proprietà esclusiva (della rete telefonica o elettrica, ad esempio), l’impresa monopolista deve consentire l’accesso a
terzi intenzionati a farle concorrenza sui servizi offerti sulla sua rete (le comunicazioni telefoniche o il consumo di energia elettrica). Questo è il principio
generale alla base delle direttive comunitarie di liberalizzazione.
In linea di principio e tenuto conto dei settori di attività interessati, il processo di
apertura alla concorrenza non solo ha effetti positivi per gli utenti intermedi e
contribuisce al miglioramento globale della competitività della nostra economia,
ma avvantaggia anche i consumatori finali, che beneficiano di prezzi più bassi e
di servizi più efficienti.
Il processo di apertura
L’introduzione della concorrenza nel settore
alla concorrenza non solo
delle telecomunicazioni, ad esempio,
ha effetti positivi per gli
costituisce a tale riguardo l’esempio più
utenti intermedi, ma
riuscito del processo di liberalizzazione. Infatti
avvantaggia anche i
la concorrenza tra gli operatori pubblici che
consumatori finali.
detenevano il monopolio delle infrastrutture e
dei servizi e le nuove imprese di telecomunicazioni ha avuto come risultato una
riduzione significativa delle tariffe
(fino al 35 % in meno per alcune categorie di comunicazioni) e un
miglioramento globale del servizio reso all’utente: qualità delle prestazioni,
moltiplicazione delle offerte di servizi, innovazione tecnologica. Inserita nel
contesto di un settore economico in piena espansione, dinamizzata
dall’emergere di Internet e del commercio elettronico, la liberalizzazione delle
telecomunicazioni crea competitività e occupazione.
26
Diritto comunitario
(articolo 86)
Per realizzare il principio dell’apertura dei mercati soggetti a monopolio, la
Commissione europea dispone di diversi strumenti:
• la Commissione vigila affinché gli Stati membri, nel riconoscere diritti speciali o
esclusivi, rispettino le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza. Essa
controlla in particolare che le autorità pubbliche, nel definire le condizioni a cui si
esercitano le missioni d’interesse generale affidate a imprese, non superino i
limiti di quanto è strettamente necessario all’adempimento di tali missioni;
• la Commissione europea possiede inoltre uno strumento per incentivare
l’apertura dei mercati: ha la possibilità, a seconda dei casi, di adottare essa stessa,
o di proporre al Consiglio e al Parlamento europeo, una direttiva di
liberalizzazione. Si tratta di un testo comunitario che fissa un obiettivo comune da
conseguire, che ciascuno Stato membro deve recepire nella propria legislazione e
fare applicare. In questo modo l’Unione europea ha avviato l’apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, dei trasporti, del servizio postale,
dell’energia elettrica e del gas. La Commissione europea vigila affinché tali obiettivi siano effettivamente realizzati;
• infine, la Commissione europea controlla che le regole comunitarie di
concorrenza siano rispettate dalle imprese che detengono diritti speciali o
esclusivi. Qualora un’impresa sia incaricata dai poteri pubblici di una missione
d’interesse economico generale, nell’esercitare il controllo la Commissione
europea ha il dovere di rispettare la specifica missione affidata all’impresa. Infatti,
l’applicazione delle regole di concorrenza non deve ostare all’adempimento di
tale specifica missione.
articolo 86
Alcuni esempi dell’azione
della Commissione europea
Telefonia mobile in Spagna
La liberalizzazione della telefonia mobile è stata
introdotta in Europa da una direttiva comunitaria del
1996, che apriva alla concorrenza il mercato delle comunicazioni mobili e personali. Alla fine del 1996 la
Commissione europea constatava che in Spagna il
secondo gestore di telefonia mobile, Airtel. Movil, era
stato costretto a versare un importo di circa 510 milioni
di euro per operare sul mercato spagnolo, mentre il
gestore pubblico Telefónica era stato autorizzato a fornire
i suoi servizi GSM senza alcun contributo finanziario. Tale
importo corrispondeva di fatto a un terzo degli
<
27
investimenti necessari per coprire la totalità del territorio spagnolo. Telefónica
beneficiava così di un vantaggio concorrenziale rispetto al nuovo concorrente ed
era in grado di rafforzare la sua posizione domiRistabilendo nante sul mercato della telefonia mobile. La
l’equilibrio tra Commissione europea ha quindi chiesto al
Telefónica e Airtel. governo spagnolo di rimborsare i 510 milioni di
Movil, la Commissione euro a Airtel. Movil o di proporre misure
europea intendeva correttive equivalenti. Ristabilendo l’equilibrio tra
stimolare la Telefónica e Airtel. Movil, la Commissione
concorrenza a europea intendeva stimolare la concorrenza a
tutto vantaggio degli tutto vantaggio degli utenti della telefonia mobile
utenti della in Spagna, che avrebbero beneficiato di nuovi
telefonia mobile servizi e di prezzi più bassi. Nell’aprile 1997 la
in Spagna. Commissione europea prendeva atto delle
misure correttive previste dal governo spagnolo per porre fine alla distorsione di
concorrenza.
Pubblicità televisiva in Belgio
La Commissione europea ha vietato il diritto esclusivo in materia di pubblicità
televisiva conferito all’emittente televisiva privata VTM dalla Comunità fiamminga
in Belgio. La concessione a VTM del diritto esclusivo di trasmettere dalle Fiandre
messaggi pubblicitari televisivi destinati al pubblico fiammingo, equivaleva ad
un’esclusione di ogni operatore di un altro Stato membro che desiderasse stabilirsi in Belgio per trasmettere sulla rete di teledistribuzione belga messaggi
pubblicitari televisivi destinati al pubblico fiammingo. La Commissione europea
ha ritenuto che non esistesse alcuna relazione necessaria tra l’esplicito obiettivo
di politica culturale inteso a preservare il pluralismo della stampa fiamminga e la
concessione nelle Fiandre di un monopolio della televisione commerciale privata
a VTM. In definitiva, tali misure costituivano una forma di discriminazione, i cui
effetti protezionistici colpivano anche il telespettatore belga della Comunità fiamminga, che vedeva limitata la propria possibilità di scelta tra canali televisivi.
28
4
Controllo
degli aiuti di Stato
Principi
e regole di concorrenza
Principi
Il trattato vieta gli aiuti di Stato che falsano la concorrenza intracomunitaria.
Infatti, favorendo determinate imprese o produzioni a detrimento di altre
imprese o produzioni, questi aiuti costituiscono gravi fattori di distorsione
della concorrenza. In certi casi, tuttavia, conformemente alle deroghe
previste dal trattato, la Commissione tiene conto dell’incidenza positiva degli
aiuti per l’insieme dell’Unione europea e li autorizza, quando ad esempio sono
motivati dallo sviluppo regionale o dalla promozione di talune politiche
d’interesse comune (protezione dell’ambiente, ricerca e sviluppo, formazione
ecc.).
Gli aiuti delle autorità pubbliche nella maggior parte dei casi sono destinati a
sostenere un’impresa, un’attività economica, una
Il trattato vieta regione, per favorirne lo sviluppo o attenuarne le
gli aiuti di Stato difficoltà. A prima vista soprattutto per i beneficiari gli
che falsano la aiuti di Stato presentano caratteristiche positive. Tuttavia,
concorrenza molto spesso non fanno che ritardare ristrutturazioni
intracomunitaria. inevitabili e non sempre consentono all’impresa di ritrovare la via della competitività.
D’altro canto, in una prospettiva più ampia, che tenga particolarmente conto
delle imprese concorrenti che non fruiscono di alcuna sovvenzione, gli aiuti di
Stato si presentano come discriminazioni ingiustificate che pregiudicano la posi-
29
zione di tali imprese. Esse devono infatti compiere sforzi supplementari per
rimanere competitive rispetto alle altre che, beneficiando di aiuti pubblici, non
hanno dovuto ridurre i costi di produzione o finanziare un programma di
sviluppo o di diversificazione. Le imprese non beneficiarie possono andare
incontro a difficoltà, con eventuali conseguenze negative per la competitività e
l’occupazione. Quindi, in prospettiva, è il mercato nel suo insieme a subire le
conseguenze degli aiuti di Stato ed è la competitività dell’economia europea ad
avvertirne gli effetti.
Tuttavia alcuni aiuti possono considerarsi accettabili qualora contribuiscano
allo sviluppo di regioni particolarmente svantaggiate, pongano rimedio ad una
situazione grave dell’economia di uno Stato membro, promuovano talune attività
e progetti di comune interesse per l’insieme degli Stati membri, oppure siano
aiuti a carattere sociale. Ad esempio, i suddetti aiuti consentono alle regioni
particolarmente svantaggiate di recuperare il ritardo nello sviluppo e di
ricongiungersi alle regioni sviluppate in una prospettiva di parità e di
concorrenza. Quando si siano compensati gli svantaggi, non è comunque più
giustificabile continuare a corrispondere a queste regioni aiuti allo sviluppo,
perché sarebbe discriminatorio nei confronti delle regioni sviluppate che non
ricevono alcun aiuto. A questo punto l’aiuto allo sviluppo regionale
diverrebbe illegale agli occhi della Commissione europea e sarebbe contrario
all’obiettivo di coesione economica e sociale del trattato. Analogamente possono
essere autorizzati anche gli aiuti alla ristrutturazione
delle imprese, a condizione che siano risolutivi
e accompagnati da un piano di ristrutturazione in
grado di consentire il ripristino dell’efficienza
dell’impresa.
Nonostante il principio generale di divieto, nella
Comunità l’importo complessivo degli aiuti di Stato
durante il periodo 1996-1998 è stato di 93 miliardi
di euro, pari a 250 euro per ogni cittadino dell’Unione europea, cifra che la
Commissione europea considera troppo elevata.
Il controllo degli aiuti di Stato effettuato dalla Commissione incide in misura non
trascurabile sulla vita quotidiana dei cittadini e presenta soprattutto tre effetti
positivi. Esso tende a limitare allo stretto necessario la concessione di aiuti,
evitando sprechi di denaro pubblico. Nell’intento di impedire distorsioni della
concorrenza intracomunitaria, che ostacolerebbero l’instaurazione del mercato
unico, il controllo degli aiuti contribuisce al progresso economico dell’Unione e
al connesso sviluppo dell’occupazione. Infine esso contribuisce a migliorare il
tenore di vita e il benessere dei cittadini, in quanto gli aiuti vengono autorizzati
solo per obiettivi di comune interesse, quali, ad esempio, lo sviluppo delle
regioni più svantaggiate, la promozione delle PMI, della ricerca e dello sviluppo,
della formazione, oppure il risanamento di imprese in temporanea difficoltà, che
dopo un aiuto adeguato e rigorosamente controllato possono ridiventare
generatrici di prosperità e occupazione, in grado di partecipare al mercato unico.
30
Diritto comunitario
(articoli 87 e 88)
L’articolo 87 del trattato CE vieta gli aiuti concessi dagli Stati membri mediante
risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Un aiuto può assumere numerose forme: la sovvenzione, l’abbuono di interessi o
l’esenzione da imposte o tasse. La concessione può assumere la fattispecie di una
garanzia di Stato o di una partecipazione pubblica, oppure di una fornitura da
parte dello Stato di beni o servizi a condizioni preferenziali.
L’articolo 87 autorizza invece:
• gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori;
• gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali;
• gli aiuti destinati a:
— favorire lo sviluppo delle regioni considerate particolarmente svantaggiate,
conformemente ai criteri comunitari;
— promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo, oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di
uno Stato membro;
— agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni;
— promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio;
sempre che, in questi ultimi due casi, non alterino le condizioni degli scambi in
misura contraria all’interesse della Comunità.
articoli
87 e 88
La Commissione europea ha adottato un certo numero di testi destinati a chiarire
la sua politica in materia di aiuti di Stato. Si tratta delle cosiddette «discipline» che
riguardano le regioni in ritardo di sviluppo, la ricerca e sviluppo, l’occupazione e la
formazione, le piccole e medie imprese, la protezione dell’ambiente o il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. La Commissione
europea manifesta al riguardo un atteggiamento piuttosto favorevole, a condizione
che la concorrenza non sia falsata in misura contraria all’interesse comune.
La Commissione europea ha competenza esclusiva per il controllo degli aiuti di
Stato, poiché solo un’autorità indipendente è in grado di valutare i danni causati al
funzionamento del mercato comune dagli aiuti pubblici degli Stati membri. Essa
ha inoltre il compito di esaminare i nuovi progetti di aiuti degli Stati membri, che
questi sono tenuti a notificarle preventivamente, e successivamente decide se
autorizzarli o meno.
La Commissione esamina anche gli aiuti che gli Stati membri hanno concesso illegalmente senza notifica o senza preventiva autorizzazione, di cui spesso viene
informata tramite denunce presentate da imprese. In caso d’incompatibilità, essa li
vieta ed eventualmente impone allo Stato membro responsabile di recuperarne
l’importo. Il beneficiario dell’aiuto vietato deve quindi rimborsarlo.
31
Alcuni esempi dell’azione
della Commissione europea
Aiuti autorizzati
Aiuti allo sviluppo di quartieri urbani svantaggiati
In seguito alla notifica presentata dalla Francia nell’ottobre 1996 del «Patto di
rilancio per la città», la Commissione europea ha adottato una posizione in linea
di principio a favore degli aiuti ai quartieri urbani svantaggiati. Certi interventi
finanziari dello Stato a vantaggio delle imprese possono rivelarsi necessari, considerati gli svantaggi strutturali e i maggiori costi legati all’insediamento in tali
quartieri. L’obiettivo degli aiuti è contribuire all’attenuazione, se non alla
risoluzione, dei diversi problemi (occupazione, sviluppo ecc.) di cui soffrono
alcune zone urbane. Gli abitanti di queste zone urbane in difficoltà sono i beneficiari immediati degli aiuti, ai quali la Commissione riserva un atteggiamento
favorevole, tanto più che si affiancano ad altri programmi comunitari per lo
sviluppo dei quartieri svantaggiati.
Aiuto regionale a favore delle PMI
Nel febbraio 1998 la Commissione ha approvato aiuti per un importo
complessivo di 1,89 milioni di euro a favore dello
sviluppo delle PMI del settore turistico nella zona
di Doñana, nel sud della Spagna. Questi aiuti a
favore delle PMI miravano soprattutto ad incentivare gli investimenti finalizzati alla creazione di
nuove attività turistiche, nonché alla formazione
di figure professionali di tale settore. Gli aiuti
contribuivano allo sviluppo sostenibile di questa
regione svantaggiata dell’Unione. A causa del suo
tenore di vita anormalmente basso rispetto alla media comunitaria, la regione
Andalusia beneficia infatti di una deroga in materia di aiuti di Stato prevista dal
trattato.
Aiuti autorizzati subordinatamente
a determinate condizioni
Aiuti al trasporto aereo
La liberalizzazione del trasporto aereo in Europa ha indotto la maggior parte
delle compagnie nazionali a formulare piani di
ristrutturazione e di ricapitalizzazione intesi a
garantire il ripristino della competitività. Nel 1997
la Commissione europea ha autorizzato, subordinatamente a diverse condizioni, l’erogazione di un
aiuto di 1,4 miliardi di euro alla compagnia
Alitalia. Nella sua valutazione essa ha tenuto
conto della credibilità del piano di ristrutturazione
e degli impegni assunti dalle autorità italiane (ad
32
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esempio, gestione della società secondo principi di redditività commerciale),
dell’assenza di qualsiasi misura discriminatoria a favore di Alitalia, nonché
dell’assenza di influenza dominante sui prezzi. La Commissione europea ha
ritenuto tale aiuto atto ad agevolare lo sviluppo del trasporto aereo in Europa,
senza alterare le condizioni degli scambi nella Comunità in misura contraria
all’interesse comune. In questo caso la Commissione europea ha agito con il
duplice intento di mantenere sul mercato del trasporto aereo un’impresa in via
di ripresa senza danneggiare il gioco della concorrenza, di modo che il
consumatore possa beneficiare sia delle prestazioni di Alitalia che di quelle dei
concorrenti.
Aiuti vietati
Aiuti al settore automobilistico
Le autorità tedesche avevano previsto di accordare alla società Volkswagen un
aiuto pari a 398 milioni di euro per realizzare investimenti in due siti di
produzione in Germania. L’aiuto si aggiungeva ad altri aiuti già
autorizzati dalla Commissione europea. La
Commissione europea ha ritenuto che una parte di
questo aiuto addizionale alterasse la concorrenza
intracomunitaria in misura contraria al comune interesse, e ha quindi adottato una decisione
parzialmente negativa per un importo pari a 123
milioni di euro. Attraverso la sua azione la
Commissione europea mira a garantire condizioni
eque di funzionamento del mercato automobilistico
in Europa. Essa consente alle regioni della Germania
orientale di riprendere dinamismo economico (aiuti autorizzati), ma vigila per
evitare che un numero troppo elevato di aiuti pubblici danneggi le altre imprese
del settore che non beneficiano di tali aiuti. Questa politica equilibrata ottiene
l’effetto di mantenere la competitività e l’occupazione nell’insieme del mercato
comune a vantaggio di tutti i lavoratori del settore automobilistico. Inoltre,
dissuadendo le autorità pubbliche dal ricorrere in modo sistematico
agli aiuti, la Commissione europea contribuisce anche alla riduzione
della spesa pubblica e quindi, in un certo senso, all’alleggerimento della
pressione fiscale.
33
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DOMANDE
RICORRENTI
ALCUNE
Questa serie di domande e risposte su argomenti di sicuro interesse per il grande pubblico intende offrire al cittadino
dell’Unione europea la possibilità di valutare il campo d’applicazione del diritto della concorrenza per mezzo di situazioni
concrete, che può trovarsi ad affrontare nella vita quotidiana.
Quale incidenza hanno le concentrazioni
di catene di supermercati?
La stampa annuncia la fusione di due grandi catene di
supermercati, che formeranno il primo gruppo nazionale e uno
dei primi tre nell’Unione. Nel mio comune e nei dintorni esistono
solo due grandi supermercati, ognuno dei quali appartiene ad
una di queste due catene. Attualmente questi due supermercati
si fanno una accanita concorrenza sui prezzi e sulle offerte
promozionali. Devo temere che dopo la fusione la situazione
nella mia zona cambierà e la concorrenza scomparirà? Se questo
timore fosse fondato, cosa potrebbe fare la Commissione?
Probabilmente la concentrazione comporterà
problemi di concorrenza, in particolare nelle zone
in cui le due catene di supermercati erano le
uniche presenti in precedenza. Di fatto, in tali
zone il nuovo gruppo acquisirà probabilmente
una posizione dominante, che gli consentirà di
praticare prezzi elevati o di ridurre la gamma di
prodotti offerti ai consumatori. In tali condizioni la
Commissione europea ha il potere di vietare la
concentrazione, se questa ha dimensione
comunitaria e se comporta la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante. La Commissione può comunque autorizzare l’operazione se le parti propongono impegni tali da consentire il ripristino della concorrenza. Esse ad esempio
possono impegnarsi a cedere alcuni supermercati a concorrenti efficienti, in
particolare nelle zone in cui ciascuna delle due catene interessate dalla fusione
*
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34
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possiede un punto vendita. Se la concentrazione non ha dimensione comunitaria,
le autorità nazionali garanti della concorrenza sono in linea di principio abilitate ad
agire allo stesso modo. Esempi di questa situazione sono i casi Kesko/Tuko,
Rewe/Meinl e Carrefour/Promodès precedentemente citati.
Quali possibilità esistono di acquistare
un’automobile in altri paesi della
Comunità?
Ho cercato di acquistare un autoveicolo in un paese della
Comunità in cui non sono residente, perché consultando la
pubblicazione della Commissione sui prezzi degli autoveicoli
nell’Unione, ho constatato che tra il mio paese di residenza e
l’altro paese membro per lo stesso veicolo la differenza di
prezzo era del 20 %. Il mio concessionario ha sostenuto che non
posso acquistare l’automobile all’estero perché il costruttore
vieta ai propri concessionari le vendite transfrontaliere. È
possibile? Si tratta di un problema di
concorrenza?
(
Se l’affermazione del concessionario fosse vera,
ci sarebbe effettivamente un problema di concorrenza, poiché il divieto costituirebbe un ostacolo
al commercio all’interno del mercato comune e
l’accettazione da parte dei concessionari di non vendere veicoli ai non residenti
equivarrebbe in linea di principio ad un accordo restrittivo della concorrenza all’interno del mercato comune. Nel 1998 la Commissione ha condannato Volkswagen
AG, infliggendole una pesante ammenda di 102 milioni di euro, perché aveva
vietato ai suoi concessionari di automobili italiani di evadere le ordinazioni di clienti
tedeschi e austriaci, attratti dai prezzi più bassi applicati in Italia.
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L’aumento del prezzo al dettaglio della
benzina è il risultato di un’intesa?
In tutte le stazioni di servizio della mia regione i prezzi della
benzina sono aumentati nello stesso giorno dello stesso importo.
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!
L’aumento è il risultato di un accordo restrittivo della concorrenza?
Devo presentare denuncia alla Commissione europea?
Un rialzo simultaneo e identico dei prezzi non è necessariamente il risultato di una
concertazione. Può essere la conseguenza di un aumento delle tasse o del prezzo
del greggio, legato ad esempio ad una crisi internazionale. Quando mancano spiegazioni di questo tipo, si può presumere che all’origine dell’aumento vi sia un
accordo tra benzinai o tra petrolieri. Si dovrà svolgere un’indagine in proposito per
confermare o smentire tale ipotesi. Poiché il rialzo simultaneo e identico è stato
constatato a livello locale, è senz’altro più opportuno informarsi presso le autorità
nazionali piuttosto che rivolgersi alla Commissione. A fine novembre 1999
l’autorità italiana garante della concorrenza ha avviato una procedura d’indagine
contro una presunta intesa tra i produttori di prodotti petroliferi nel settore della
distribuzione dei carburanti in Italia.
L’aumento simultaneo dei prezzi in più
paesi della Comunità è un indizio di
un’intesa?
Ogni anno trascorro le vacanze in un’isola del Mediterraneo.
Avevo l’abitudine di prendere il traghetto della compagnia «I
viaggi di Ulisse» che proponeva i prezzi più convenienti tra le tre
compagnie presenti nel porto. Quest’anno ho constatato che i
prezzi erano notevolmente aumentati e che le tre compagnie
avevano allineato le loro tariffe. È il frutto di un accordo
anticoncorrenziale?
L’abbinamento di aumento dei prezzi e allineamento delle tariffe da parte delle tre
sole compagnie operanti nella zona portuale sembra costituire un indizio di
concertazione tra le imprese. L’aumento dei prezzi potrebbe trovare spiegazione in
un aumento dei costi di gestione (aumento del carburante, rinnovo della flotta,
nuovi servizi a bordo ecc.), ma mancano le ragioni obiettive di un aumento concomitante dei costi dei tre operatori che comporti un allineamento delle tariffe,
mentre la situazione precedente era fortemente concorrenziale. Vi sono quindi forti
o
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?
sospetti che le tre compagnie di trasporto marittimo si siano accordate per
procedere all’aumento e all’allineamento tariffario al fine di neutralizzare il gioco
della concorrenza e realizzare profitti a scapito dei viaggiatori, che non hanno altra
scelta per raggiungere l’isola in questione. Essendo probabilmente interessati vari
Stati membri, potrebbe essere opportuno informare la Commissione europea. Una
situazione simile si è creata sulle linee che collegano l’Italia e la Grecia. La
Commissione ha sanzionato le imprese di trasporto e ha inflitto un’ammenda.
Alcuni profumi sono venduti
esclusivamente in profumeria. Che
libertà di scelta ha il consumatore?
¿
Mia moglie mi ha chiesto di acquistare un profumo francese per
il compleanno di mia suocera. Ho cercato di procurarmelo in un
supermercato, ma la commessa mi ha risposto che questo
profumo viene venduto solo in profumeria. È lecita l’esclusività
della vendita a beneficio della profumeria?
Benché favorevole a rendere i prodotti accessibili al maggior numero possibile di
clienti e al prezzo più conveniente, indipendentemente dalla rete di distribuzione, la
Commissione europea accetta comunque che taluni prodotti siano oggetto di
contratti particolari, che ne riservano la distribuzione a punti vendita atti a soddisfare
alcune condizioni oggettive di tipo qualitativo, come ad esempio la sistemazione del
negozio o la presenza di personale qualificato in grado di fornire un servizio
specifico. Per la profumeria tale servizio consiste, ad esempio, nella consulenza al
cliente, nella prova del prodotto e nella distribuzione di campioni. Simili accordi
sono autorizzati perché si ritiene che migliorino la distribuzione dei prodotti. Se il
supermercato è in grado di soddisfare i criteri oggettivi del fornitore di profumi, in
linea di principio potrebbe essere idoneo a commercializzarne i prodotti, ma in
generale i gestori dei supermercati non sono disposti a effettuare gli investimenti
richiesti dai fornitori, che in questo caso consisterebbero nel proporre alla clientela
un servizio di presentazione e prova dei prodotti.
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Un aiuto pubblico è stato dichiarato
illegale dalla Commissione. Come
giustificare i licenziamenti?
La Commissione ha dichiarato illegale un aiuto pubblico che
era stato concesso all’impresa di cui sono dipendente. L’impresa
deve rimborsare l’importo dell’aiuto allo Stato. Temiamo che tale
decisione possa causare licenziamenti di personale. Non capisco
l’atteggiamento della Commissione.
La politica di controllo degli aiuti di Stato viene spesso fraintesa, in particolare dai
cittadini sui quali pesa direttamente la decisione della Commissione. In effetti,
quando la Commissione europea obbliga un’impresa a rimborsare un aiuto illegale
e il rimborso ha conseguenze finanziarie dannose per l’impresa in questione, la
reazione immediata del cittadino, imprenditore o dipendente dell’impresa, sarà
giocoforza negativa. Eppure il controllo degli aiuti non intende rimettere in
discussione la redditività delle imprese. Al contrario, il suo obiettivo è fare
recuperare alle imprese un’efficienza duratura. La Commissione europea condanna
infatti gli aiuti di Stato che ritardano le ristrutturazioni necessarie a ridare competitività alle imprese e che mantengono artificiosamente posti di lavoro destinati a
scomparire a breve termine.
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¡
Li condanna anche perché tali aiuti pubblici creano distorsioni della concorrenza
nei confronti delle imprese o delle regioni che hanno proceduto alle ristrutturazioni
senza beneficiare di alcun aiuto. Così, un aiuto concesso ad un’impresa per salvare
temporaneamente un’attività e dei posti di lavoro può causare difficoltà a molte
imprese e a migliaia di lavoratori che non ricevono alcun aiuto pubblico.
D’altro canto la Commissione europea è favorevole agli aiuti destinati alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, a condizione che consentano di ridare a tali
imprese una competitività durevole.
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¿
l
Cosa può aspettarsi il cittadino dalla
liberalizzazione dei servizi d’interesse
generale?
L’apertura alla concorrenza dei settori precedentemente soggetti
a monopolio non induce a rimettere in discussione le funzioni di
servizio d’interesse generale? Le imprese private hanno obiettivi
diversi da quelli dei servizi pubblici e temo che la ricerca del
profitto conduca queste imprese ad abbandonare attività non
redditizie o ad essere meno rigorose in materia di sicurezza o
protezione della salute pubblica. In definitiva, cosa può
aspettarsi di positivo il cittadino dalla liberalizzazione?
Nei settori del trasporto aereo o delle telecomunicazioni, ad esempio, la liberalizzazione ha chiaramente recato vantaggi ai consumatori in termini di prezzi e di offerta
di servizi, senza compromettere la sicurezza dei voli o l’accesso ai servizi di
telecomunicazioni in zone geografiche isolate.
Questo successo è dovuto alla politica di liberalizzazione equilibrata attuata nell’Unione europea. Pur
favorendo la concorrenza tra gli operatori, che garantisce competitività e riduzione dei costi, tale politica
riconosce il ruolo dei servizi d’interesse generale per
assicurare la coesione economica e sociale
dell’Unione. I servizi di base ad esempio come
l’istruzione obbligatoria o la sicurezza sociale, sono esclusi in linea di principio dal
processo di liberalizzazione. Inoltre, la Commissione invita gli Stati membri ad
istituire autorità regolatrici dei mercati liberalizzati, con il compito di impedire
pratiche che potrebbero nuocere agli utenti intermedi e finali. Il cittadino ha quindi
molto da guadagnare dalla politica di liberalizzazione: tariffe più basse, servizi più
numerosi ed efficienti e la garanzia della sorveglianza dei poteri pubblici.
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COME PRESENTARE UNA
DENUNCIA
Nella vita di tutti i giorni il cittadino dell’Unione europea può imbattersi in
indizi di pratiche anticoncorrenziali, come quelli sopra esposti: rialzi simultanei e apparentemente immotivati dei prezzi, rifiuto di accettare ordinazioni
tra due Stati membri della Comunità ecc. Se il gioco della concorrenza
risulta falsato in misura sensibile, il cittadino può presentare una
denuncia.
A chi rivolgersi?
Se il commercio tra Stati membri risulta pregiudicato in misura sensibile dalla
presunta restrizione della concorrenza, il cittadino può ipotizzare un’azione a
norma del diritto comunitario e rivolgersi alla Commissione europea, se gli
pare che il caso riguardi più Stati membri o l’intera Comunità, oppure ai giudici
o alle autorità nazionali garanti della concorrenza, se sembra che il caso
riguardi soprattutto un solo Stato membro.
Se invece è evidente che la restrizione non colpisce gli scambi tra Stati
membri, il cittadino deve rivolgersi solo ai giudici o alle autorità nazionali
garanti della concorrenza, a norma del diritto nazionale della concorrenza.
Come avviare un’azione dinanzi alla
Commissione europea?
Una volta chiariti questi punti, il cittadino può ipotizzare sostanzialmente
due tipi di azione.
1. Il cittadino può rivolgersi individualmente alle autorità europee o
nazionali. Tuttavia corre il rischio che la sua denuncia rimanga isolata e non
consenta alla Commissione europea di rilevare un interesse comunitario
sufficiente ad avviare un’azione.
2. Il cittadino richiama l’attenzione di un’organizzazione di consumatori
sul problema incontrato. Se la restrizione della concorrenza pregiudica in
misura sensibile il mercato comune, è probabile che l’organizzazione di
consumatori abbia già raccolto un certo numero di denunce o di comunicazioni
sull’argomento. L’organizzazione potrà eventualmente prendere contatti con altre
associazioni nazionali o europee e presentare una denuncia collettiva. Potrà
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presentare denuncia a nome dei consumatori dell’Unione e documentarne
l’interesse comunitario. Per ragioni di efficacia, sia per il cittadino che per le
autorità pubbliche, sembra preferibile optare per un’azione collettiva.
Che sia individuale o collettiva, la denuncia rivolta alla Commissione europea
può essere semplicemente una lettera, che deve contenere i seguenti elementi:
• nome e indirizzo del denunziante;
• identità dell’impresa o delle imprese interessate;
• elementi che dimostrino l’interesse legittimo del denunziante nel
caso in questione;
• descrizione chiara dell’oggetto della denuncia e delle ragioni che
inducono a ritenere che la pratica in questione costituisca
un’infrazione alle regole del diritto comunitario della concorrenza.
Che seguito dà la Commissione europea
alla denuncia?
Quando riceve una denuncia, la Commissione europea può agire in due modi.
1. Se ritiene che gli elementi che figurano nella denuncia costituiscano seri
indizi di una pratica anticoncorrenziale sanzionabile ai sensi delle regole di
concorrenza del trattato, avvia un’indagine per confermare o smentire
l’esistenza di un’infrazione. È la cosiddetta procedura «ex officio». Se l’indagine
ha esito positivo, dopo aver completato le procedure richieste la Commissione
adotta una decisione, che può includere il divieto degli accordi, un’ingiunzione a
cessare le pratiche, nonché l’imposizione di ammende.
2. Dopo aver esaminato la denuncia, la Commissione può ritenere che il caso
non costituisca un’infrazione alle regole di concorrenza, che non presenti un
interesse comunitario sufficiente. Nella seconda ipotesi essa può deferire il
caso all’autorità garante della concorrenza dello Stato membro in cui la pratica
in questione produce i suoi effetti più consistenti; successivamente tale autorità
nazionale potrà essere interessata a promuovere un’azione.
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Indirizzi delle autorità
garanti della concorrenza
Commissione europea
Direzione generale
Concorrenza (DG COMP)
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 299 11 11
Fax (32-2) 295 01 38
Autorità nazionali garanti
della concorrenza
Italia
Autorità garante della
concorrenza e del mercato
Via Liguria, 26
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 48 16 21
Fax (39) 06 48 16 22 56
E-mail: [email protected]
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INFORMAZIONI
SULLA POLITICA
DI CONCORRENZA
La direzione generale Concorrenza (DG COMP) si avvale di vari strumenti per
diffondere informazioni sulle sue attività.
Pubblicazioni su supporto elettronico
Su Internet, tramite il server Europa (http://europa.eu.int). si trovano i testi legislativi, le sentenze della Corte e del Tribunale, le decisioni della Commissione, i
comunicati stampa, la rivista della DG COMP, articoli e discorsi del commissario
competente ecc.
Pubblicazioni su supporto cartaceo
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
Relazione generale sull’attività dell’Unione europea,
Relazione sulla politica di concorrenza,
Censimento degli aiuti di Stato nell’Unione,
Rivista della DG COMP: «The Competition Policy Newsletter».
Questi documenti sono in vendita presso:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo
Italia
Licosa SpA
Via Duca di Calabria, 1/1
Casella Postale 552
I-50125 Firenze
Tel. (39) 055 64 54 15
Fax (39) 055 64 12 57
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KD-28-00-397-IT-C
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg
ISBN 92-828-9367-7
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