La politica di concorrenza in Europa e il cittadino
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La politica di concorrenza in Europa e il cittadino
Commissione europea La politica di concorrenza in Europa e il cittadino La politica di concorrenza in Europa e il cittadino Commissione europea Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (http://europa.eu.int). Fotografie: copertina (aereo) e fotografie delle pagine 8, 15, 17, 24, 26, 29 e 32: Mediateca, Commissione europea Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000 ISBN 92-828-9367-7 © Comunità europee, 2000 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Printed in Belgium STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO Indice Prefazione del commissario Mario Monti Introduzione: alcuni punti di riferimento 1 Accordi anticoncorrenziali e abusi di posizione dominante Accordi anticoncorrenziali Principi e regole di concorrenza Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea Abusi di posizione dominante Principi e regole di concorrenza Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea 2 3 4 Controllo delle concentrazioni tra imprese Principi e regole di concorrenza Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea Liberalizzazione Principi e regole di concorrenza Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea Controllo degli aiuti di Stato Principi e regole di concorrenza Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea Schede pratiche Alcune domande ricorrenti Come presentare una denuncia Indirizzi delle autorità garanti della concorrenza Informazioni sulla politica di concorrenza Prefazione L ’azione che la Commissione europea conduce nel quadro della sua politica di concorrenza ha un’incidenza diretta sulla vita quotidiana dei cittadini dell’Unione europea. La diminuzione delle tariffe delle comunicazioni telefoniche, l’accesso di un maggior numero di persone al trasporto aereo o la possibilità di acquistare un’automobile in un altro paese della Comunità dove i prezzi sono più convenienti costituiscono risultati tangibili di tale azione. Ma la politica comunitaria di concorrenza comprende anche altri settori, forse meno visibili, che producono effetti positivi per il cittadino dell’Unione europea. Il controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, ad esempio, garantisce la varietà dei beni di largo consumo e prezzi bassi per il consumatore finale. Analogamente, il controllo degli aiuti di Stato, contribuendo alla coesione economica e sociale, favorisce un’occupazione efficiente e sostenibile nell’insieme dell’Unione. Consumatori, risparmiatori, utenti dei servizi pubblici, lavoratori o contribuenti, i cittadini dell’Unione raccolgono nei diversi aspetti della loro vita quotidiana i frutti della politica di concorrenza. La politica di concorrenza attuata dalla Commissione europea, nonché dalle giurisdizioni e dalle autorità nazionali competenti, mira a mantenere e a sviluppare una concorrenza efficace nel mercato comune, intervenendo sulla struttura dei mercati e sul comportamento degli operatori economici. Porre le imprese in concorrenza ha, tra l’altro, l’effetto di sostenere l’innovazione, di ridurre i costi di produzione, di accrescere l’efficienza economica e, in tal modo, di rafforzare la competitività della nostra economia, soprattutto nei confronti dei nostri principali partner commerciali. Le imprese stesse, stimolate dalla concorrenza, propongono sui mercati prodotti e servizi competitivi in termini di prezzo e di qualità. In primo luogo, questi prodotti e servizi competitivi si traducono in un vantaggio per le imprese intermedie, che incrementano la propria efficienza e possono trasmettere tali aumenti di produttività ai loro processi di produzione. L’apertura alla concorrenza delle industrie a rete, ad esempio, ha determinato innanzitutto un rafforzamento della competitività dell’industria europea, che ha potuto beneficiare di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o energetici più efficaci e meno costosi. La diffusione del processo concorrenziale contribuisce quindi a rafforzare il tessuto industriale del mercato unico, apportando in tal modo un chiaro sostegno alle politiche a favore dell’occupazione. In secondo luogo, il gioco della concorrenza si concreta per il consumatore finale in un’offerta diversificata di prodotti e servizi a prezzi inferiori, su cui esercitare liberamente la propria scelta. La politica di liberalizzazione ha prodotto per gli utenti effetti tangibili in termini di riduzione delle tariffe e di accesso a nuovi servizi. Da uno studio recente è emerso che le tariffe per alcune categorie di comunicazioni telefoniche sono state ridotte del 35 %. 4 La Commissione europea esercita un controllo esclusivo sugli aiuti di Stato erogati dalle autorità pubbliche degli Stati membri. In linea di principio gli aiuti sono vietati dal trattato, poiché, favorendo talune imprese, rischiano di causare un danno alle imprese concorrenti degli altri Stati membri, giungendo talvolta a pregiudicarne la sopravvivenza e, di conseguenza, l’occupazione dei lavoratori. Solo se gli aiuti possono essere giustificati da un interesse comunitario, la Commissione può concedere una deroga al principio del divieto. In certi casi, gli aiuti di Stato non fanno che preservare artificiosamente attività non più rispondenti alle esigenze di efficienza economica, che provocano distorsioni della concorrenza nei confronti alle imprese competitive operanti nello stesso settore. Sulle imprese in difficoltà spesso gli aiuti pubblici hanno solo un effetto placebo. Ad esempio, il 30 % delle imprese dell’ex Germania dell’est che avevano ricevuto aiuti pubblici ha chiuso nei due anni successivi alla concessione di tali aiuti. La politica comunitaria preferisce privilegiare interventi intesi a ridare competitività dalle imprese, come i piani di ristrutturazione, che sono gli unici atti a garantire un recupero di efficienza delle imprese e un’occupazione sostenibile. Inoltre, tali aiuti perturbano gravemente i mercati e nuocciono a quelle imprese concorrenti che compiono gli sforzi necessari per restare competitive. L’azione della Commissione europea costituisce quindi per queste ultime una protezione contro discriminazioni ingiustificate dal punto di vista economico. Mi sono impegnato in particolare a migliorare la trasparenza nel settore del controllo degli aiuti di Stato, affinché il cittadino dell’Unione sia più adeguatamente informato non solo sugli importi reali degli aiuti pubblici, ma anche sull’azione di controllo svolta dalla Commissione in proposito. Ho chiesto in particolare di istituire un registro degli aiuti, in cui vengano elencate le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, e un quadro di controllo che consenta di verificare il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. Occorre altresì migliorare l’analisi economica degli aiuti concessi, onde valutarne più adeguatamente il costo e l’incidenza sul mercato unico. Sono convinto che con la trasparenza si può ottenere una maggiore partecipazione dei cittadini e dei loro rappresentanti alla politica di controllo degli aiuti. Poiché il gioco della concorrenza migliora la qualità della vita e il potere d’acquisto dei cittadini europei, questi possono legittimamente pretendere che la Commissione europea, nonché le giurisdizioni o le autorità nazionali garanti della concorrenza, combattano gli ostacoli alla concorrenza e difendano i loro interessi. La politica di concorrenza della Commissione europea risponde proprio a questa esigenza. Essa favorisce la qualità e la varietà dei prodotti immessi sul mercato, incoraggia l’innovazione tecnologica e l’efficienza economica e promuove prezzi equi per i consumatori. 5 Tuttavia, la politica di concorrenza della Commissione europea non si limita a proteggere i consumatori dai rischi in cui incorrono. Essa mira anche a preservare e stimolare la loro capacità di agire sul mercato come soggetti concorrenziali attivi, in grado di contribuire al processo competitivo. Il funzionamento concorrenziale dei mercati si garantisce anche permettendo ai consumatori di compiere scelte capaci di incidere sul comportamento delle imprese. In conclusione, la Commissione europea e i suoi servizi responsabili della concorrenza si aspettano molto dai consumatori e dalle loro organizzazioni. Con la loro conoscenza del funzionamento quotidiano dei mercati, in particolare dei mercati di largo consumo, le organizzazioni di consumatori sono in grado di comunicare alla Commissione europea informazioni d’interesse comunitario, mediante denunce o contatti informali. Tali informazioni possono permettere ai servizi della Commissione europea di avviare procedure di indagine contro le pratiche che falsano il gioco della concorrenza. Le organizzazioni di consumatori possono anche instaurare rapporti di questo tipo con le autorità nazionali garanti della concorrenza, quando gli indizi di pratiche anticoncorrenziali presentano carattere nazionale piuttosto che comunitario. Il presente opuscolo si pone il duplice obiettivo di informare il cittadino dei reali benefici che può aspettarsi dalla politica europea in materia di concorrenza e di suscitarne l’interesse e la partecipazione per l’attuazione di tale politica. Mi auguro che i cittadini europei rispondano favorevolmente a questa aspettativa. Sono convinto che l’applicazione rigorosa della politica di concorrenza rappresenti la migliore garanzia della libertà economica, che a sua volta, in un quadro di regole adeguate, costituisce una condizione necessaria dello sviluppo di una società delle libertà. Si tratta quindi di una libertà pubblica, che incide non solo sull’ambiente economico, ma anche sull’organizzazione della società civile. Per questa ragione la politica di concorrenza è una politica «dei cittadini». Mario MONTI Commissario responsabile della politica di concorrenza 6 Introduzione Alcuni punti di riferimento I l trattato sull’Unione europea stabilisce tra i suoi principi che l’azione degli Stati membri e della Comunità comprende l’adozione di una politica economica «condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza». La politica comunitaria di concorrenza persegue uno scopo preciso, che consiste nel preservare e sviluppare una concorrenza efficace nel mercato comune. La concorrenza è un meccanismo fondamentale dell’economia di mercato che pone di fronte l’offerta (dei produttori, dei commercianti) e la domanda (dei clienti intermedi, dei consumatori). Gli offerenti propongono sul mercato prodotti o servizi che si sforzano di rispondere alle esigenze della domanda, la quale ricerca il migliore rapporto qualità/prezzo del prodotto o servizio richiesto. La risposta più efficace risulta dal confronto tra gli offerenti. La concorrenza induce ciascuno di questi ultimi a ricercare individualmente i mezzi per raggiungere La politica comunitaria l’equilibrio tra qualità e prezzo, al fine di soddisfare al di concorrenza meglio la domanda. Essa costituisce quindi uno persegue uno scopo strumento semplice ed efficace per garantire ai preciso, che consiste consumatori un livello di eccellenza in termini di qualità nel preservare e e di prezzo dei prodotti e dei servizi. Inoltre, la sviluppare una concorrenza vincola le imprese a ricercare la competiticoncorrenza efficace vità e l’efficienza economica. Si tratta di una politica atta nel mercato a rafforzare il tessuto industriale e commerciale comune. comunitario, per permettergli di fronteggiare la competitività dei nostri principali partner, e a fornire alle imprese comunitarie i mezzi per conquistare i mercati esteri. Per essere efficace, il gioco della concorrenza presuppone che il mercato sia costituito da offerenti reciprocamente indipendenti, ciascuno soggetto alla pressione concorrenziale esercitata dagli altri. Il diritto della concorrenza ha 7 pertanto l’obiettivo di preservare la capacità degli offerenti di esercitare tale pressione sul mercato, vietando gli accordi o le pratiche contrarie a tale principio. La politica europea di concorrenza si fonda su un quadro legislativo comunitario definito nei suoi punti essenziali dal trattato, in particolare dagli articoli da 81 a 90, cui si aggiunge il regolamento del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Sulla base di questi testi fondamentali, la politica di concorrenza si articola attorno a quattro grandi settori di azione: • repressione degli accordi restrittivi della concorrenza e degli abusi di posizione dominante (ad esempio, mediante la condanna di un accordo di fissazione dei prezzi tra concorrenti); • controllo delle concentrazioni tra imprese (ad esempio, mediante il divieto di una fusione tra due grandi gruppi che conferirebbe loro una posizione dominante sul mercato); • liberalizzazione dei settori economici soggetti a monopolio (ad esempio, con l’apertura alla concorrenza del settore delle telecomunicazioni); • controllo degli aiuti di Stato (ad esempio, vietando una sovvenzione dello Stato volta a mantenere in attività un’impresa in difficoltà senza prospettive di ripresa). Il diritto comunitario mira a difendere il mercato comune e a stimolare la concorrenza all’interno di questo vasto spazio economico. Viene quindi applicato solo nel momento in cui gli scambi commerciali tra Stati membri risultano pregiudicati dalle pratiche in questione. Infatti, un accordo tra i panificatori di una città per fissare il prezzo del pane a livello cittadino non avrebbe alcuna incidenza sul mercato comunitario. Il diritto europeo non è pertanto applicabile a situazioni di questo tipo, che potrebbero invece interessare il diritto nazionale della concorrenza. Il pregiudizio arrecato agli scambi tra Stati membri costituisce una condizione determinante ai fini dell’applicazione delle disposizioni comunitarie. La Commissione europea è l’organismo competente a trattare tali questioni. In alcuni casi il potere di controllo è condiviso con le giurisdizioni e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (articoli 81 e 82), in altri tale potere è esclusivo (controllo delle concentrazioni di dimensioni comunitarie, controllo degli aiuti di Stato). Il controllo è condiviso quando si tratta di una regola di applicazione generale nell’intera Comunità, che deve essere fatta rispettare sia dalla 8 Commissione europea che dai tribunali nazionali. Il controllo è esclusivo quando la disposizione legislativa lo prevede espressamente. Per le concentrazioni rilevanti, gli Stati membri hanno deciso di creare uno sportello di controllo unico, optando per la Commissione europea. Quanto agli aiuti di Stato, solo un’autorità sovranazionale e indipendente può giudicare se gli aiuti concessi dagli Stati membri abbiano carattere illegale. Tale autorità è la Commissione europea. Infine, va aggiunto che nella maggioranza degli Stati membri è in vigore una legislazione nazionale che consente di bloccare i fenomeni anticoncorrenziali (accordi restrittivi, abusi di posizione dominante e concentrazioni). Il diritto nazionale permette in particolare di perseguire le pratiche che non hanno ripercussioni sul commercio tra Stati membri. Esistono regolamenti di applicazione che prevedono una procedura rigorosa e che conferiscono poteri di indagine e di inchiesta ai relatori della Commissione europea. Nel quadro delle procedure, sono garantiti i diritti della difesa, nonché il rispetto della confidenzialità. L’azione della Commissione non avrebbe alcuna efficacia se i suoi controlli non fossero accompagnati da decisioni e sanzioni. Nel settore dell’antitrust, oltre al dispositivo del divieto di un accordo o dell’ingiunzione di cessare la pratica anticoncorrenziale, la Commissione ha anche il potere di infliggere ammende alle imprese colpevoli di comportamenti anticoncorrenziali. L’importo delle ammende è calcolato tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione. Tra le pratiche più gravi si segnalano, ad esempio; i cartelli per la fissazione di prezzi o gli abusi delle imprese in posizione di quasi monopolio. Nel fissare l’importo dell’ammenda la Commissione europea tiene conto di circostanze aggravanti (ad esempio, la recidiva) o attenuanti (ad esempio, la collaborazione dell’impresa). Le ammende inflitte possono giungere sino al 10 % del fatturato mondiale delle imprese interessate. In materia di controllo degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha il potere di ordinare alle autorità pubbliche che hanno illegalmente corrisposto gli aiuti di recuperarli dai beneficiari. Lo Stato membro deve eseguire il recupero senza indugio, secondo le procedure del diritto nazionale. Contro le decisioni della Commissione si può presentare ricorso al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 9 1 Accordi anticoncorrenziali e abusi di posizione dominante Accordi anticoncorrenziali Principi e regole di concorrenza Principi Alcuni accordi tra imprese ostacolano il gioco della concorrenza. L’esempio più comune è quello delle intese sui prezzi — i famosi cartelli — con cui le imprese fissano di concerto il livello dei prezzi, cosicché gli acquirenti non possono più avvantaggiarsi della concorrenza tra fornitori e beneficiare di prezzi competitivi. Per il consumatore finale ne risulta un rincaro dei prezzi di mercato. Altri accordi hanno per oggetto o per effetto la determinazione di altre condizioni di funzionamento dei mercati: ad esempio, stabiliscono quote di produzione delle varie imprese o ripartiscono tra di esse i mercati. Tali accordi sono vietati nella Comunità europea perché falsano la concorrenza e danneggiano chi opera a vario titolo sul mercato. Nel caso delle intese per la fissazione dei prezzi, ad esempio, le imprese, anziché sforzarsi di proporre prodotti o servizi nuovi, di qualità e a prezzi competitivi, approfittano di una situazione da esse determinata, in cui il cliente non ha più la possibilità di scegliere tra vari Alcuni accordi tra prezzi, tra diversi tipi di prodotti o modi di imprese ostacolano distribuzione. In tali condizioni le imprese non il gioco della devono più impegnarsi ad essere realmente concorrenza. competitive sul mercato. Ne consegue che non sono stimolate né ad introdurre innovazioni né a ridurre i costi di produzione, e quindi offrono prodotti o servizi sempre più obsoleti a prezzi elevati. 11 A medio termine queste imprese sono condannate a subire in pieno le conseguenze dell’ingresso di un concorrente estraneo all’accordo e a fronteggiare una grave crisi, che può comportare licenziamenti, se non addirittura la chiusura. Dipendenti, subfornitori, commercianti e così via sono destinati a risentire della crisi. Inoltre, il livello artificiosamente elevato dei prezzi si ripercuote sui costi degli utenti intermedi, che subiscono gli effetti dei comportamenti anticoncorrenziali dei loro fornitori e risultano quindi frenati nel loro dinamismo. Infine, il consumatore finale paga i prodotti o i servizi a un prezzo più elevato, ha minori possibilità di scelta e non beneficia di progressi tecnici o economici. Il comportamento anticoncorrenziale di alcune imprese nuoce quindi a tutti coloro che operano sul mercato e legittima l’intervento del potere pubblico. Negli ultimi tre anni nel settore degli accordi restrittivi della concorrenza la Commissione europea ha esaminato mediamente oltre 400 casi all’anno. Diritto comunitario (articolo 81) Gli accordi restrittivi della concorrenza sono vietati dall’articolo 81 del trattato CE. Sono nulli gli accordi che rispondono alle seguenti condizioni: • l’accordo è concluso tra imprese; • l’accordo causa una restrizione sensibile della concorrenza su un mercato. L’accordo in questione può consistere nel fissare i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, nel limitare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento tra i concorrenti o infine nell’applicare pratiche commerciali discriminatorie, che determinano svantaggi in termini di concorrenza per le imprese non aderenti all’accordo. Tali accordi sono considerati restrittivi della concorrenza poiché ostacolano in misura sensibile il normale gioco dell’offerta e della domanda. Taluni accordi possono tuttavia produrre effetti favorevoli alla concorrenza, perché ad esempio contribuiscono a promuovere il progresso tecnico o a migliorare la distribuzione. Per tali accordi il diritto comunitario prevede la possibilità di un’esenzione dal divieto, poiché in definitiva hanno un effetto positivo sul mercato. Per beneficiare di un’esenzione devono essere soddisfatte quattro condizioni cumulative: artico • l’accordo migliora la produzione o la distribuzione o promuove il progresso economico; • una congrua parte dell’utile che ne deriva è riservato agli utilizzatori intermedi o finali; • la restrizione della concorrenza è indispensabile per raggiungere tali obiettivi; • la concorrenza non è eliminata per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. 12 Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea Cartelli vietati nel settore del riscaldamento urbano V Nell’ottobre 1998 la Commissione europea è intervenuta per porre fine ad un cartello tra produttori di condotte per il riscaldamento urbano che fissavano in comune i prezzi e le condizioni della loro partecipazione alle gare d’appalto delle autorità pubbliche. Il cartello, creato in Danimarca alla fine del 1990, si era successivamente esteso alla Germania e ad altri Stati membri. Dal 1994 era coinvolto l’intero mercato europeo. In Germania e in Danimarca queste società avevano istituito un sistema volto a falsare le procedure di appalto: veniva designata un’impresa «favorita» per ogni contratto da aggiudicare e gli altri membri del cartello presentavano offerte più elevate. Inoltre, i membri del cartello si dividevano i mercati nazionali e fissavano in comune i prezzi delle condotte per Il diritto comunitario consente di concedere un’esenzione, sia a singoli accordi tra imprese, sia a categorie di accordi dello stesso tipo, ad esempio accordi di distribuzione. Attualmente la Commissione europea è competente in via esclusiva ad applicare tale disposizione dell’articolo 81 che permette di concedere un’esenzione ad un accordo restrittivo della concorrenza. Per ottenere un’esenzione individuale le imprese devono notificare gli accordi alla Commissione europea che negli ultimi anni ha ricevuto mediamente dalle imprese oltre 200 notificazioni all’anno. Nel 1999 la Commissione ha proposto di eliminare questo sistema di notificazione centralizzato di tutti gli accordi tra imprese, poiché, di fatto, molti degli accordi notificati non pongono alcun serio problema di concorrenza. La Commissione spera in tal modo di utilizzare meglio le proprie risorse destinandole alla lotta contro gli accordi che incidono realmente sulla concorrenza nel mercato comune, in particolare i cartelli. Essa spera altresì di coinvolgere più direttamente le autorità nazionali garanti della concorrenza e le giurisdizioni nazionali nell’applicazione delle regole comunitarie di concorrenza. lo 81 Oltre alla notificazione formale da parte delle imprese, la Commissione esercita il suo controllo anche a seguito di denunce presentate da concorrenti o clienti (149 nel 1999), o di indizi di pratiche anticoncorrenziali che determinano l’avvio di procedure d’indagine su iniziativa dei servizi della Commissione (77 nel 1999). Poiché tali accordi restrittivi della concorrenza sono nulli di pieno diritto, la Commissione europea ha il potere di vietarli e di infliggere ammende alle imprese coinvolte. A certe condizioni essa può altresì concedere esenzioni a taluni accordi restrittivi della concorrenza. La Commissione detiene inoltre poteri d’indagine che le permettono di ispezionare i locali delle imprese per individuare le prove di intese segrete. 13 il riscaldamento urbano. Gli acquirenti delle condotte, vale a dire principalmente gli enti locali, erano quindi costretti a rivolgersi allo stesso fornitore senza avere la reale possibilità di scegliere tra offerte concorrenti e a prezzi competitivi. La Commissione europea ha inflitto alle società coinvolte nel cartello un’ammenda complessiva di circa 92 milioni di euro. In questo caso, la pratica anticoncorrenziale danneggiava le imprese esterne al cartello, che venivano sistematicamente escluse dagli appalti, nonché gli enti locali e quindi i contribuenti. Cartelli vietati nei settori dello zucchero Due produttori e due commercianti di zucchero nel Regno Unito avevano adottato una strategia concertata, volta ad aumentare i prezzi sui mercati d tale prodotto. L’intesa si traduceva per il consumatore finale in prezzi d’acquisto più elevati di quelli che sarebbero risultati da una libera concorrenza. Nel 1998 la Commissione europea ha quindi vietato l’accordo e ha inflitto ammende alle imprese coinvolte per un importo complessivo di oltre 50 milioni di euro. Accordo oggetto di esenzione nel settore della televisione digitale La Commissione europea ha concesso un’esenzione ad un accordo per la creazione di un’impresa comune, denominata Open, siglato tra quattro imprese, tra cui BskyB e British Telecom, due società britanniche attive nei settori della televisione digitale e delle telecomunicazioni. Open offrirà nuovi servizi di televisione digitale interattiva nel Regno Unito. Con la creazione di questa nuova impresa, le banche, i supermercati e le agenzie di viaggio, ad esempio, potranno proporre ai consumatori britannici servizi interattivi per via televisiva. Per accedere ai servizi si userà un decodificatore. Nonostante gli innegabili vantaggi per il consumatore, la Commissione ha sollevato obiezioni. Infatti BskyB e British Telecom, che avevano rilevanti posizioni di mercato nei settori in cui Open avrebbe operato, avrebbero perso il ruolo di concorrenti potenziali, rischiando di eliminare una parte sostanziale della concorrenza sul mercato britannico della televisione digitale interattiva. Prima di concedere l’autorizzazione la Commissione si è quindi assicurata che il gioco della concorrenza continuasse anche dopo la creazione di Open. Gli impegni assunti dagli azionisti di Open consentiranno a terzi di accedere al mercato, in particolare garantendo loro l’accesso ai decodificatori di Open e ai canali cinematografici e sportivi di BskyB. Infine sarà anche possibile immettere sul mercato decodificatori concorrenti di quelli di Open. La Commissione ha dunque agito in questo caso con il duplice intento di agevolare lo sviluppo di nuovi servizi di televisione digitale interattiva e di garantire la concorrenza sul mercato. Il consumatore britannico ha quindi ottenuto un duplice vantaggio. 14 Abusi di posizione dominante Principi e regole di concorrenza Principi La tendenza delle imprese competitive a conquistare i mercati le spinge talvolta a diventare dominanti. Il fatto di detenere tale posizione dominante non è condannabile di per sé: è il risultato dell’efficienza economica di tali imprese. Tuttavia, se esse approfittano del loro potere per ostacolare la concorrenza, ciò costituisce una pratica anticoncorrenziale giudicata abusiva. Riprovevole è quindi l’abuso della posizione dominante. Un’impresa è in posizione dominante quando dispone di un potere economico tale da consentirle di comportarsi sul mercato senza tenere conto della reazione dei concorrenti o dei clienti intermedi o finali. In tali circostanze, l’impresa in posizione dominante può essere tentata di abusare della situazione per aumentare le proprie entrate e consolidare la propria influenza sul mercato, indebolendo o escludendo i concorrenti o ostacolando l’ingresso sul mercato di nuovi operatori. Potrebbe agire in modo non equo nei confronti degli altri operatori, ad esempio, imponendo prezzi d’acquisto o di vendita eccessivi, oppure concedendo vantaggi discriminatori a taluni clienti al fine di condizionarne il comportamento. Tali pratiche alterano il gioco della concorrenza, sono perseguite dalla Commissione europea e sono oggetto di sanzioni severe. I cittadini hanno tutto da temere da tali abusi, che generano prezzi più elevati, una più limitata disponibilità di prodotti e servizi e condizioni commerciali non eque. 15 Diritto comunitario (articolo 82) L’articolo 82 del trattato CE vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante. Sono previste le seguenti condizioni: • l’impresa è in posizione dominante. Per valutare il potere economico dell’impresa, la Commissione tiene conto della quota di mercato da essa detenuta, nonché di altri fattori quali la presenza di concorrenti credibili, l’esistenza di una rete di distribuzione propria, l’accesso privilegiato a materie prime e così via, fattori che complessivamente consentono all’impresa di sottrarsi alle normali condizioni del gioco della concorrenza; • • l’impresa domina il mercato comune o una sua «parte sostanziale»; alcuni esempi di abuso di posizione dominante: l’impresa pratica prezzi troppo elevati a danno dei consumatori, o prezzi troppo bassi per escludere dal mercato i concorrenti più deboli o nuovi operatori; l’impresa accorda a taluni clienti vantaggi discriminatori, come gli sconti di fedeltà, perché questi accettano di conformarsi alla politica commerciale del fornitore in materia di rivendita. articolo 82 Per gli abusi di posizione dominante non è prevista alcuna esenzione. La Commissione ha il potere di vietare questi abusi tramite decisioni e di infliggere ammende alle imprese responsabili. Negli ultimi due anni (1998-1999) la Commissione ha adottato una decina di decisioni di divieto. 16 : Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea Abuso di posizione dominante nella distribuzione di gelati In seguito ad una denuncia presentata dalla società Mars, la Commissione ha adottato una decisione formale contro la società Unilever. Unilever forniva gratuitamente ai suoi distributori in Irlanda banchi/armadi frigoriferi, a condizione tuttavia che fossero utilizzati esclusivamente per i suoi prodotti. Tale pratica costringeva numerosi distributori a vendere al dettaglio solo i gelati prodotti da Unilever. Il consumatore irlandese aveva così una scelta di prodotti molto ridotta. Tenuto conto della posizione dominante di Unilever sul mercato, la condizione di esclusività è stata considerata un abuso dalla Commissione europea. Abuso di posizione dominante sul mercato dei servizi di trasporto aereo offerti dalle agenzie di viaggio In seguito ad una denuncia presentata dalla compagnia Virgin Airways, nel luglio 1999 la Commissione europea ha adottato una decisione formale contro British Airways per abuso di posizione dominante. L’abuso consisteva nell’applicazione di un regime di premi di fedeltà, che equivaleva a precludere ai concorrenti di British Airways il mercato dei servizi di trasporto aereo offerti dalle agenzie di viaggio. Infatti, la compagnia aerea British Airways offriva commissioni integrative alle agenzie di viaggio del Regno Unito, che rispetto all’anno precedente mantenevano o superavano l’importo delle vendite di biglietti aerei British Airways. Il regime aveva l’effetto di rafforzare la fedeltà a British Airways delle agenzie e di scoraggiarle dal proporre i loro servizi ad altre compagnie aeree. Considerata la posizione dominante detenuta da British Airways, questo regime di incentivazione della fedeltà costituiva una 17 / reale barriera all’accesso al mercato delle compagnie aeree concorrenti. Poiché le agenzie privilegiavano la compagnia che offriva le commissioni più elevate, i consumatori si vedevano proporre quasi esclusivamente biglietti aerei della compagnia British Airways, anche se i servizi dei concorrenti sarebbero stati più convenienti. Secondo la Commissione tale pratica, che influenzava il mercato dei servizi di trasporto aereo offerti dalle agenzie di viaggio, costituiva un abuso di posizione dominante. Abuso di posizione dominante nell’organizzazione della Coppa del mondo di calcio Il 20 luglio 1999 la Commissione ha adottato una decisione formale contro il comitato francese organizzatore della Coppa del mondo di calcio («CFO»), svoltasi in Francia nel 1998. Il CFO deteneva il monopolio organizzativo della manifestazione, compresa la vendita dei biglietti. Le modalità di vendita dei biglietti per gli incontri finali sono state giudicate discriminatorie e tali da costituire un abuso di posizione dominante. Infatti, il sistema di vendita di tali biglietti favoriva gli acquirenti in grado di fornire un recapito in Francia, a scapito di quelli residenti in altri paesi. Gli appassionati di calcio che non risiedevano in Francia e desideravano assistere alle finali della Coppa del mondo erano quindi fortemente svantaggiati rispetto ai residenti in Francia. La Commissione ha pertanto condannato il CFO. 18 2 Controllo delle concentrazioni tra imprese Principi e regole di concorrenza Principi Le operazioni di concentrazione tra imprese mediante fusione, acquisizione o creazione di un’impresa comune, hanno di norma effetti positivi per i mercati. Il raggruppamento delle attività delle imprese consente di realizzare sinergie in molti settori, ad esempio nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti, o di procedere a ristrutturazioni finalizzate a ridurre i costi di produzione o di distribuzione della nuova impresa. In tal modo cresce l’efficienza delle imprese sui mercati, il gioco della concorrenza si intensifica e il consumatore finale beneficerà di prodotti migliori a prezzi più equi. Nel duplice contesto della mondializzazione degli scambi e dell’approfondimento del mercato interno comunitario, le imprese sono spinte a concentrarsi per raggiungere dimensioni idonee a mantenersi competitive e presenti su mercati sempre più vasti. Negli ultimi anni il numero delle concentrazioni nell’Unione europea è aumentato costantemente. Tuttavia il trattato vieta le concentrazioni che comportano la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, al fine di prevenire gli abusi che 19 ?!#?&$ potrebbero derivarne. Un’impresa è in posizione dominante quando può agire sul mercato senza Il trattato vieta le tenere conto della reazione dei concorrenti, dei concentrazioni che fornitori o dei clienti; in particolare, quando è in comportano la creazione o il grado di aumentare i prezzi rispetto a quelli dei rafforzamento di una concorrenti senza temere alcuna perdita di posizione dominante, al fine profitto. Tutti gli attori presenti sul mercato, in di prevenire gli abusi che particolare i consumatori, hanno motivo di potrebbero derivarne. temere l’emergere di tali strutture dominanti, che rischiano di generare un aumento dei prezzi, una riduzione dell’offerta di prodotti oppure una diminuzione dell’innovazione. Per questa ragione l’Unione europea ha istituito un sistema preventivo di controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria, che può eventualmente vietare l’operazione programmata. Negli Stati membri sono stati creati sistemi identici per controllare le concentrazioni di dimensione nazionale. L’opinione pubblica rimane talvolta perplessa di fronte alle decisioni della Commissione che autorizzano operazioni di concentrazione che, in certi casi, comportano la perdita di posti di lavoro. Occorre tenere a mente che l’obiettivo dell’azione di controllo della Commissione è mantenere una concorrenza efficace sui mercati, considerata garanzia di crescita e quindi di occupazione sostenibile. È possibile, tuttavia, che a breve termine l’obiettivo di un miglioramento della competitività delle imprese mediante concentrazioni o acquisizioni comporti ristrutturazioni tali da causare una perdita di posti di lavoro. Nondimeno, resta il fatto che solo il miglioramento della competitività delle imprese è in grado di soddisfare le necessità di crescita, che a sua volta crea attività e posti di lavoro stabili e durevoli. 20 Diritto comunitario [regolamento (CEE) n. 4064/89] Il regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese disciplina dal 1990 il sistema comunitario di controllo di questo tipo di operazioni. Esso si fonda sui seguenti principi • la Commissione europea ha competenza esclusiva per il controllo delle operazioni di dimensione comunitaria. Le imprese hanno quindi uno sportello unico di controllo che facilita le procedure amministrative e garantisce la parità di trattamento. La dimensione comunitaria di una concentrazione è stabilita in base a soglie di fatturato realizzato dalle imprese interessate. Le principali soglie sono il fatturato a livello mondiale (5 miliardi di euro) e a livello comunitario (250 milioni di euro). Nel caso di valori inferiori il controllo compete alle autorità nazionali sulla base di una legislazione propria; • le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione prima della loro realizzazione, onde ottenerne l’autorizzazione. Dal 1990, anno dell’entrata in vigore del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni, la Commissione ha registrato un rapido aumento del numero di notificazioni; soprattutto negli ultimi anni si è avuto un tasso di aumento annuo del 30 % circa. Attualmente la Commissione riceve annualmente quasi 300 notificazioni; • dopo un esame di un mese la Commissione decide di autorizzare l’operazione o di avviare una procedura d’indagine di quattro mesi, qualora ritenga che possa essere creata o rafforzata una posizione dominante; • al termine della procedura la Commissione può autorizzare la concentrazione subordinandola o meno a determinate condizioni, oppure può vietarla, in particolare quando le imprese non sono state in grado di proporre soluzioni adeguate ai problemi sollevati dalla Commissione. Tali «condizioni» cui è subordinata l’autorizzazione sono molto spesso costituite da cessioni a concorrenti di attivi, di partecipazioni in altre imprese, di brevetti o di altro; • la grande maggioranza dei casi notificati è oggetto di una decisione di approvazione dopo il primo mese di esame (+ 90 %). In un mercato in via d’integrazione le concentrazioni che portano alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante sono infatti poco frequenti; • al termine della procedura di quattro mesi, gran parte dei casi viene risolta con un’autorizzazione subordinata a determinate condizioni. L’autorizzazione della Commissione si fonda sugli impegni assunti dalle imprese a procedere a cessioni di varia natura, che dopo l’operazione consentono di ripristinare condizioni di concorrenza efficaci. Tali impegni sono sottoposti ad un esame molto rigoroso dai servizi della Commissione. In certi casi la concentrazione è vietata, non solo perché comporta la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, ma anche perché le imprese non sono state in grado di avanzare una proposta atta a risolvere i problemi di concorrenza sollevati dalla Commissione. regolamento (CEE) n. 4064/89 21 Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea Concentrazioni nel settore della grande distribuzione In questi ultimi anni numerose imprese della grande distribuzione hanno notificato alla Commissione europea progetti di concentrazione. Si possono menzionare per esempio i casi Kesko/Tuko (1997), Rewe/Mainl (1999) e Carrefour/Promodès (2000) (grande distribuzione alimentare in Finlandia, Austria, Francia e Spagna). Nei casi riguardanti la Finlandia e l’Austria, la Commissione europea ha ritenuto che la concentrazione di queste catene di distribuzione avrebbe determinato la creazione di posizioni dominanti, e ha giudicato quindi opportuno nel primo caso vietare l’operazione, e nel secondo accettare i rimedi proposti dalle imprese, consistenti essenzialmente nella cessione di alcuni negozi a imprese concorrenti. La concentrazione Carrefour/Promodès ha ottenuto un’autorizzazione subordinata alla cessione di una rilevante partecipazione al capitale di un concorrente. L’analisi delle condizioni di concorrenza a livello locale è rimasta di competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza, poiché comporta una serie di problemi di concorrenza tipicamente locali. In tal modo la Commissione europea ha operato per mantenere o ripristinare una situazione concorrenziale, al fine di permettere al consumatore di continuare a beneficiare di una scelta tra più catene commerciali, di prezzi convenienti e di una varietà di prodotti di largo consumo. 22 Concentrazione nel settore delle assicurazioni I titolari di polizze di assicurazione e i risparmiatori, in particolare in Italia, dovrebbero trarre vantaggi dai rimedi proposti dalle imprese nel quadro dell’acquisizione di INA da parte di Generali, entrambe grandi compagnie di assicurazione di dimensioni internazionali. L’analisi preliminare dell’operazione aveva indotto la Commissione europea a formulare seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il diritto comunitario. La concentrazione avrebbe infatti conferito alla nuova entità una rilevante quota del mercato italiano per la fornitura di diversi prodotti di assicurazione sulla vita. Inoltre, dall’indagine è emersa l’esistenza di legami tra le due società e i loro principali concorrenti, che avrebbero potuto determinare un coordinamento del loro comportamento nel settore assicurativo e degli investimenti. Nel gennaio 2000 la Commissione europea ha autorizzato il progetto di acquisizione, a condizione che le parti, conformemente alla loro proposta, vendessero le partecipazioni detenute in alcune società controllate, riducendo così le loro quote di mercato a meno del 30 %, e ponessero fine ai legami che intrattenevano con i loro concorrenti. Sono state così ripristinate condizioni di concorrenza efficace in un settore finanziario italiano che interessa in primo luogo i cittadini. Concentrazione nel settore dei prodotti petroliferi I cittadini francesi e i viaggiatori che attraversano la Francia avranno tutto da guadagnare dall’azione della Commissione europea nel caso Totalfina/Elf Aquitaine. La concentrazione delle attività dei due maggiori operatori del mercato francese nel settore dei prodotti petroliferi avrebbe comportato la creazione di una posizione dominante su vari mercati. In seguito all’operazione, Totalfina ed Elf sarebbero 23 La concentrazione delle attività dei due maggiori operatori del mercato francese nel settore dei prodotti petroliferi avrebbe comportato la creazione di una posizione dominante su vari mercati. / state in grado di dominare gran parte della rete logistica in Francia e di rincarare il costo di approvvigionamento dei distributori indipendenti e in particolare dei supermercati, che svolgono un ruolo importante sul mercato francese. Questi ultimi hanno infatti contribuito a far diminuire il prezzo dei carburanti in Francia e a mantenerlo a livelli piuttosto bassi. Inoltre l’unione dei distributori di carburante Totalfina ed Elf sulle autostrade francesi avrebbe conferito al nuovo gruppo una quota di mercato pari al 60 % circa. La Commissione europea ha ritenuto che un simile potere di mercato avrebbe provocato un rialzo dei prezzi su un mercato già caratterizzato da prezzi elevati. Infine, Totalfina e Elf sarebbero diventati i primi operatori del mercato del GPL utilizzato per il riscaldamento. Per risolvere i problemi di concorrenza individuati, Totalfina/Elf si è impegnata a cedere a concorrenti una parte rilevante delle attività in questione. Ad esempio, ha proposto la cessione di 70 stazioni di servizio sulle autostrade francesi. La Commissione europea ha dunque operato per mantenere competitivi i mercati dei carburanti in Francia e per permettere ai consumatori di continuare a beneficiare di un’offerta di prodotti petroliferi a prezzi equi. 24 3 Liberalizzazione Principi e regole di concorrenza Principi Le autorità pubbliche negli Stati membri possono concedere diritti speciali, soprattutto di monopolio, ad imprese pubbliche o private affinché possano adempiere ad una missione d’interesse economico generale in settori quali la posta, il trasporto ferroviario o la produzione e distribuzione di energia elettrica. Questi diritti speciali costituiscono in generale una contropartita degli oneri connessi all’espletamento della missione di servizio pubblico affidata all’impresa. I diritti speciali non devono tuttavia andare al di là di quanto è necessario per l’adempimento di tale missione. Altrimenti generano, ai sensi del diritto comunitario, Le autorità pubbliche negli Stati situazioni restrittive della concorrenza. membri possono concedere diritti speciali, soprattutto di monopolio, ad imprese pubbliche o private affinché possano adempiere ad una missione d’interesse economico generale. I monopoli detenuti da talune imprese, se non sono giustificati da una missione d’interesse economico generale, nella maggior parte dei casi generano prezzi elevati, un servizio meno efficiente e ritardi in termini di innovazione o investimenti. Per questa ragione la Commissione ritiene che, nel quadro delle regole del trattato, sia necessario introdurre il gioco della concorrenza nei settori soggetti a monopolio, al fine di migliorare la qualità del servizio e ridurre il livello dei prezzi. 25 + Molto spesso questi monopoli riguardano — o hanno riguardato — le industrie a rete (trasporti, energia, telecomunicazioni). In detti settori di attività è opportuno distinguere le infrastrutture dai servizi offerti sulla base di tali infrastrutture. Se spesso è difficile creare una seconda infrastruttura concorrente, per ragioni legate ai costi d’investimento, ma anche per motivi di efficienza economica, per contro è possibile ed auspicabile creare condizioni di concorrenza tra i servizi offerti. L’idea che la Commissione ha quindi elaborato consiste nel separare l’infrastruttura dalle attività commerciali. L’infrastruttura diventa così il semplice veicolo della concorrenza. Se sull’infrastruttura può sussistere il diritto di proprietà esclusiva (della rete telefonica o elettrica, ad esempio), l’impresa monopolista deve consentire l’accesso a terzi intenzionati a farle concorrenza sui servizi offerti sulla sua rete (le comunicazioni telefoniche o il consumo di energia elettrica). Questo è il principio generale alla base delle direttive comunitarie di liberalizzazione. In linea di principio e tenuto conto dei settori di attività interessati, il processo di apertura alla concorrenza non solo ha effetti positivi per gli utenti intermedi e contribuisce al miglioramento globale della competitività della nostra economia, ma avvantaggia anche i consumatori finali, che beneficiano di prezzi più bassi e di servizi più efficienti. Il processo di apertura L’introduzione della concorrenza nel settore alla concorrenza non solo delle telecomunicazioni, ad esempio, ha effetti positivi per gli costituisce a tale riguardo l’esempio più utenti intermedi, ma riuscito del processo di liberalizzazione. Infatti avvantaggia anche i la concorrenza tra gli operatori pubblici che consumatori finali. detenevano il monopolio delle infrastrutture e dei servizi e le nuove imprese di telecomunicazioni ha avuto come risultato una riduzione significativa delle tariffe (fino al 35 % in meno per alcune categorie di comunicazioni) e un miglioramento globale del servizio reso all’utente: qualità delle prestazioni, moltiplicazione delle offerte di servizi, innovazione tecnologica. Inserita nel contesto di un settore economico in piena espansione, dinamizzata dall’emergere di Internet e del commercio elettronico, la liberalizzazione delle telecomunicazioni crea competitività e occupazione. 26 Diritto comunitario (articolo 86) Per realizzare il principio dell’apertura dei mercati soggetti a monopolio, la Commissione europea dispone di diversi strumenti: • la Commissione vigila affinché gli Stati membri, nel riconoscere diritti speciali o esclusivi, rispettino le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza. Essa controlla in particolare che le autorità pubbliche, nel definire le condizioni a cui si esercitano le missioni d’interesse generale affidate a imprese, non superino i limiti di quanto è strettamente necessario all’adempimento di tali missioni; • la Commissione europea possiede inoltre uno strumento per incentivare l’apertura dei mercati: ha la possibilità, a seconda dei casi, di adottare essa stessa, o di proporre al Consiglio e al Parlamento europeo, una direttiva di liberalizzazione. Si tratta di un testo comunitario che fissa un obiettivo comune da conseguire, che ciascuno Stato membro deve recepire nella propria legislazione e fare applicare. In questo modo l’Unione europea ha avviato l’apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, dei trasporti, del servizio postale, dell’energia elettrica e del gas. La Commissione europea vigila affinché tali obiettivi siano effettivamente realizzati; • infine, la Commissione europea controlla che le regole comunitarie di concorrenza siano rispettate dalle imprese che detengono diritti speciali o esclusivi. Qualora un’impresa sia incaricata dai poteri pubblici di una missione d’interesse economico generale, nell’esercitare il controllo la Commissione europea ha il dovere di rispettare la specifica missione affidata all’impresa. Infatti, l’applicazione delle regole di concorrenza non deve ostare all’adempimento di tale specifica missione. articolo 86 Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea Telefonia mobile in Spagna La liberalizzazione della telefonia mobile è stata introdotta in Europa da una direttiva comunitaria del 1996, che apriva alla concorrenza il mercato delle comunicazioni mobili e personali. Alla fine del 1996 la Commissione europea constatava che in Spagna il secondo gestore di telefonia mobile, Airtel. Movil, era stato costretto a versare un importo di circa 510 milioni di euro per operare sul mercato spagnolo, mentre il gestore pubblico Telefónica era stato autorizzato a fornire i suoi servizi GSM senza alcun contributo finanziario. Tale importo corrispondeva di fatto a un terzo degli < 27 investimenti necessari per coprire la totalità del territorio spagnolo. Telefónica beneficiava così di un vantaggio concorrenziale rispetto al nuovo concorrente ed era in grado di rafforzare la sua posizione domiRistabilendo nante sul mercato della telefonia mobile. La l’equilibrio tra Commissione europea ha quindi chiesto al Telefónica e Airtel. governo spagnolo di rimborsare i 510 milioni di Movil, la Commissione euro a Airtel. Movil o di proporre misure europea intendeva correttive equivalenti. Ristabilendo l’equilibrio tra stimolare la Telefónica e Airtel. Movil, la Commissione concorrenza a europea intendeva stimolare la concorrenza a tutto vantaggio degli tutto vantaggio degli utenti della telefonia mobile utenti della in Spagna, che avrebbero beneficiato di nuovi telefonia mobile servizi e di prezzi più bassi. Nell’aprile 1997 la in Spagna. Commissione europea prendeva atto delle misure correttive previste dal governo spagnolo per porre fine alla distorsione di concorrenza. Pubblicità televisiva in Belgio La Commissione europea ha vietato il diritto esclusivo in materia di pubblicità televisiva conferito all’emittente televisiva privata VTM dalla Comunità fiamminga in Belgio. La concessione a VTM del diritto esclusivo di trasmettere dalle Fiandre messaggi pubblicitari televisivi destinati al pubblico fiammingo, equivaleva ad un’esclusione di ogni operatore di un altro Stato membro che desiderasse stabilirsi in Belgio per trasmettere sulla rete di teledistribuzione belga messaggi pubblicitari televisivi destinati al pubblico fiammingo. La Commissione europea ha ritenuto che non esistesse alcuna relazione necessaria tra l’esplicito obiettivo di politica culturale inteso a preservare il pluralismo della stampa fiamminga e la concessione nelle Fiandre di un monopolio della televisione commerciale privata a VTM. In definitiva, tali misure costituivano una forma di discriminazione, i cui effetti protezionistici colpivano anche il telespettatore belga della Comunità fiamminga, che vedeva limitata la propria possibilità di scelta tra canali televisivi. 28 4 Controllo degli aiuti di Stato Principi e regole di concorrenza Principi Il trattato vieta gli aiuti di Stato che falsano la concorrenza intracomunitaria. Infatti, favorendo determinate imprese o produzioni a detrimento di altre imprese o produzioni, questi aiuti costituiscono gravi fattori di distorsione della concorrenza. In certi casi, tuttavia, conformemente alle deroghe previste dal trattato, la Commissione tiene conto dell’incidenza positiva degli aiuti per l’insieme dell’Unione europea e li autorizza, quando ad esempio sono motivati dallo sviluppo regionale o dalla promozione di talune politiche d’interesse comune (protezione dell’ambiente, ricerca e sviluppo, formazione ecc.). Gli aiuti delle autorità pubbliche nella maggior parte dei casi sono destinati a sostenere un’impresa, un’attività economica, una Il trattato vieta regione, per favorirne lo sviluppo o attenuarne le gli aiuti di Stato difficoltà. A prima vista soprattutto per i beneficiari gli che falsano la aiuti di Stato presentano caratteristiche positive. Tuttavia, concorrenza molto spesso non fanno che ritardare ristrutturazioni intracomunitaria. inevitabili e non sempre consentono all’impresa di ritrovare la via della competitività. D’altro canto, in una prospettiva più ampia, che tenga particolarmente conto delle imprese concorrenti che non fruiscono di alcuna sovvenzione, gli aiuti di Stato si presentano come discriminazioni ingiustificate che pregiudicano la posi- 29 zione di tali imprese. Esse devono infatti compiere sforzi supplementari per rimanere competitive rispetto alle altre che, beneficiando di aiuti pubblici, non hanno dovuto ridurre i costi di produzione o finanziare un programma di sviluppo o di diversificazione. Le imprese non beneficiarie possono andare incontro a difficoltà, con eventuali conseguenze negative per la competitività e l’occupazione. Quindi, in prospettiva, è il mercato nel suo insieme a subire le conseguenze degli aiuti di Stato ed è la competitività dell’economia europea ad avvertirne gli effetti. Tuttavia alcuni aiuti possono considerarsi accettabili qualora contribuiscano allo sviluppo di regioni particolarmente svantaggiate, pongano rimedio ad una situazione grave dell’economia di uno Stato membro, promuovano talune attività e progetti di comune interesse per l’insieme degli Stati membri, oppure siano aiuti a carattere sociale. Ad esempio, i suddetti aiuti consentono alle regioni particolarmente svantaggiate di recuperare il ritardo nello sviluppo e di ricongiungersi alle regioni sviluppate in una prospettiva di parità e di concorrenza. Quando si siano compensati gli svantaggi, non è comunque più giustificabile continuare a corrispondere a queste regioni aiuti allo sviluppo, perché sarebbe discriminatorio nei confronti delle regioni sviluppate che non ricevono alcun aiuto. A questo punto l’aiuto allo sviluppo regionale diverrebbe illegale agli occhi della Commissione europea e sarebbe contrario all’obiettivo di coesione economica e sociale del trattato. Analogamente possono essere autorizzati anche gli aiuti alla ristrutturazione delle imprese, a condizione che siano risolutivi e accompagnati da un piano di ristrutturazione in grado di consentire il ripristino dell’efficienza dell’impresa. Nonostante il principio generale di divieto, nella Comunità l’importo complessivo degli aiuti di Stato durante il periodo 1996-1998 è stato di 93 miliardi di euro, pari a 250 euro per ogni cittadino dell’Unione europea, cifra che la Commissione europea considera troppo elevata. Il controllo degli aiuti di Stato effettuato dalla Commissione incide in misura non trascurabile sulla vita quotidiana dei cittadini e presenta soprattutto tre effetti positivi. Esso tende a limitare allo stretto necessario la concessione di aiuti, evitando sprechi di denaro pubblico. Nell’intento di impedire distorsioni della concorrenza intracomunitaria, che ostacolerebbero l’instaurazione del mercato unico, il controllo degli aiuti contribuisce al progresso economico dell’Unione e al connesso sviluppo dell’occupazione. Infine esso contribuisce a migliorare il tenore di vita e il benessere dei cittadini, in quanto gli aiuti vengono autorizzati solo per obiettivi di comune interesse, quali, ad esempio, lo sviluppo delle regioni più svantaggiate, la promozione delle PMI, della ricerca e dello sviluppo, della formazione, oppure il risanamento di imprese in temporanea difficoltà, che dopo un aiuto adeguato e rigorosamente controllato possono ridiventare generatrici di prosperità e occupazione, in grado di partecipare al mercato unico. 30 Diritto comunitario (articoli 87 e 88) L’articolo 87 del trattato CE vieta gli aiuti concessi dagli Stati membri mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Un aiuto può assumere numerose forme: la sovvenzione, l’abbuono di interessi o l’esenzione da imposte o tasse. La concessione può assumere la fattispecie di una garanzia di Stato o di una partecipazione pubblica, oppure di una fornitura da parte dello Stato di beni o servizi a condizioni preferenziali. L’articolo 87 autorizza invece: • gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori; • gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali; • gli aiuti destinati a: — favorire lo sviluppo delle regioni considerate particolarmente svantaggiate, conformemente ai criteri comunitari; — promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro; — agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni; — promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; sempre che, in questi ultimi due casi, non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse della Comunità. articoli 87 e 88 La Commissione europea ha adottato un certo numero di testi destinati a chiarire la sua politica in materia di aiuti di Stato. Si tratta delle cosiddette «discipline» che riguardano le regioni in ritardo di sviluppo, la ricerca e sviluppo, l’occupazione e la formazione, le piccole e medie imprese, la protezione dell’ambiente o il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. La Commissione europea manifesta al riguardo un atteggiamento piuttosto favorevole, a condizione che la concorrenza non sia falsata in misura contraria all’interesse comune. La Commissione europea ha competenza esclusiva per il controllo degli aiuti di Stato, poiché solo un’autorità indipendente è in grado di valutare i danni causati al funzionamento del mercato comune dagli aiuti pubblici degli Stati membri. Essa ha inoltre il compito di esaminare i nuovi progetti di aiuti degli Stati membri, che questi sono tenuti a notificarle preventivamente, e successivamente decide se autorizzarli o meno. La Commissione esamina anche gli aiuti che gli Stati membri hanno concesso illegalmente senza notifica o senza preventiva autorizzazione, di cui spesso viene informata tramite denunce presentate da imprese. In caso d’incompatibilità, essa li vieta ed eventualmente impone allo Stato membro responsabile di recuperarne l’importo. Il beneficiario dell’aiuto vietato deve quindi rimborsarlo. 31 Alcuni esempi dell’azione della Commissione europea Aiuti autorizzati Aiuti allo sviluppo di quartieri urbani svantaggiati In seguito alla notifica presentata dalla Francia nell’ottobre 1996 del «Patto di rilancio per la città», la Commissione europea ha adottato una posizione in linea di principio a favore degli aiuti ai quartieri urbani svantaggiati. Certi interventi finanziari dello Stato a vantaggio delle imprese possono rivelarsi necessari, considerati gli svantaggi strutturali e i maggiori costi legati all’insediamento in tali quartieri. L’obiettivo degli aiuti è contribuire all’attenuazione, se non alla risoluzione, dei diversi problemi (occupazione, sviluppo ecc.) di cui soffrono alcune zone urbane. Gli abitanti di queste zone urbane in difficoltà sono i beneficiari immediati degli aiuti, ai quali la Commissione riserva un atteggiamento favorevole, tanto più che si affiancano ad altri programmi comunitari per lo sviluppo dei quartieri svantaggiati. Aiuto regionale a favore delle PMI Nel febbraio 1998 la Commissione ha approvato aiuti per un importo complessivo di 1,89 milioni di euro a favore dello sviluppo delle PMI del settore turistico nella zona di Doñana, nel sud della Spagna. Questi aiuti a favore delle PMI miravano soprattutto ad incentivare gli investimenti finalizzati alla creazione di nuove attività turistiche, nonché alla formazione di figure professionali di tale settore. Gli aiuti contribuivano allo sviluppo sostenibile di questa regione svantaggiata dell’Unione. A causa del suo tenore di vita anormalmente basso rispetto alla media comunitaria, la regione Andalusia beneficia infatti di una deroga in materia di aiuti di Stato prevista dal trattato. Aiuti autorizzati subordinatamente a determinate condizioni Aiuti al trasporto aereo La liberalizzazione del trasporto aereo in Europa ha indotto la maggior parte delle compagnie nazionali a formulare piani di ristrutturazione e di ricapitalizzazione intesi a garantire il ripristino della competitività. Nel 1997 la Commissione europea ha autorizzato, subordinatamente a diverse condizioni, l’erogazione di un aiuto di 1,4 miliardi di euro alla compagnia Alitalia. Nella sua valutazione essa ha tenuto conto della credibilità del piano di ristrutturazione e degli impegni assunti dalle autorità italiane (ad 32 ?!S#?&$ esempio, gestione della società secondo principi di redditività commerciale), dell’assenza di qualsiasi misura discriminatoria a favore di Alitalia, nonché dell’assenza di influenza dominante sui prezzi. La Commissione europea ha ritenuto tale aiuto atto ad agevolare lo sviluppo del trasporto aereo in Europa, senza alterare le condizioni degli scambi nella Comunità in misura contraria all’interesse comune. In questo caso la Commissione europea ha agito con il duplice intento di mantenere sul mercato del trasporto aereo un’impresa in via di ripresa senza danneggiare il gioco della concorrenza, di modo che il consumatore possa beneficiare sia delle prestazioni di Alitalia che di quelle dei concorrenti. Aiuti vietati Aiuti al settore automobilistico Le autorità tedesche avevano previsto di accordare alla società Volkswagen un aiuto pari a 398 milioni di euro per realizzare investimenti in due siti di produzione in Germania. L’aiuto si aggiungeva ad altri aiuti già autorizzati dalla Commissione europea. La Commissione europea ha ritenuto che una parte di questo aiuto addizionale alterasse la concorrenza intracomunitaria in misura contraria al comune interesse, e ha quindi adottato una decisione parzialmente negativa per un importo pari a 123 milioni di euro. Attraverso la sua azione la Commissione europea mira a garantire condizioni eque di funzionamento del mercato automobilistico in Europa. Essa consente alle regioni della Germania orientale di riprendere dinamismo economico (aiuti autorizzati), ma vigila per evitare che un numero troppo elevato di aiuti pubblici danneggi le altre imprese del settore che non beneficiano di tali aiuti. Questa politica equilibrata ottiene l’effetto di mantenere la competitività e l’occupazione nell’insieme del mercato comune a vantaggio di tutti i lavoratori del settore automobilistico. Inoltre, dissuadendo le autorità pubbliche dal ricorrere in modo sistematico agli aiuti, la Commissione europea contribuisce anche alla riduzione della spesa pubblica e quindi, in un certo senso, all’alleggerimento della pressione fiscale. 33 ! ? DOMANDE RICORRENTI ALCUNE Questa serie di domande e risposte su argomenti di sicuro interesse per il grande pubblico intende offrire al cittadino dell’Unione europea la possibilità di valutare il campo d’applicazione del diritto della concorrenza per mezzo di situazioni concrete, che può trovarsi ad affrontare nella vita quotidiana. Quale incidenza hanno le concentrazioni di catene di supermercati? La stampa annuncia la fusione di due grandi catene di supermercati, che formeranno il primo gruppo nazionale e uno dei primi tre nell’Unione. Nel mio comune e nei dintorni esistono solo due grandi supermercati, ognuno dei quali appartiene ad una di queste due catene. Attualmente questi due supermercati si fanno una accanita concorrenza sui prezzi e sulle offerte promozionali. Devo temere che dopo la fusione la situazione nella mia zona cambierà e la concorrenza scomparirà? Se questo timore fosse fondato, cosa potrebbe fare la Commissione? Probabilmente la concentrazione comporterà problemi di concorrenza, in particolare nelle zone in cui le due catene di supermercati erano le uniche presenti in precedenza. Di fatto, in tali zone il nuovo gruppo acquisirà probabilmente una posizione dominante, che gli consentirà di praticare prezzi elevati o di ridurre la gamma di prodotti offerti ai consumatori. In tali condizioni la Commissione europea ha il potere di vietare la concentrazione, se questa ha dimensione comunitaria e se comporta la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante. La Commissione può comunque autorizzare l’operazione se le parti propongono impegni tali da consentire il ripristino della concorrenza. Esse ad esempio possono impegnarsi a cedere alcuni supermercati a concorrenti efficienti, in particolare nelle zone in cui ciascuna delle due catene interessate dalla fusione * ¡ 34 ! ? possiede un punto vendita. Se la concentrazione non ha dimensione comunitaria, le autorità nazionali garanti della concorrenza sono in linea di principio abilitate ad agire allo stesso modo. Esempi di questa situazione sono i casi Kesko/Tuko, Rewe/Meinl e Carrefour/Promodès precedentemente citati. Quali possibilità esistono di acquistare un’automobile in altri paesi della Comunità? Ho cercato di acquistare un autoveicolo in un paese della Comunità in cui non sono residente, perché consultando la pubblicazione della Commissione sui prezzi degli autoveicoli nell’Unione, ho constatato che tra il mio paese di residenza e l’altro paese membro per lo stesso veicolo la differenza di prezzo era del 20 %. Il mio concessionario ha sostenuto che non posso acquistare l’automobile all’estero perché il costruttore vieta ai propri concessionari le vendite transfrontaliere. È possibile? Si tratta di un problema di concorrenza? ( Se l’affermazione del concessionario fosse vera, ci sarebbe effettivamente un problema di concorrenza, poiché il divieto costituirebbe un ostacolo al commercio all’interno del mercato comune e l’accettazione da parte dei concessionari di non vendere veicoli ai non residenti equivarrebbe in linea di principio ad un accordo restrittivo della concorrenza all’interno del mercato comune. Nel 1998 la Commissione ha condannato Volkswagen AG, infliggendole una pesante ammenda di 102 milioni di euro, perché aveva vietato ai suoi concessionari di automobili italiani di evadere le ordinazioni di clienti tedeschi e austriaci, attratti dai prezzi più bassi applicati in Italia. ¡ L’aumento del prezzo al dettaglio della benzina è il risultato di un’intesa? In tutte le stazioni di servizio della mia regione i prezzi della benzina sono aumentati nello stesso giorno dello stesso importo. 35 ! L’aumento è il risultato di un accordo restrittivo della concorrenza? Devo presentare denuncia alla Commissione europea? Un rialzo simultaneo e identico dei prezzi non è necessariamente il risultato di una concertazione. Può essere la conseguenza di un aumento delle tasse o del prezzo del greggio, legato ad esempio ad una crisi internazionale. Quando mancano spiegazioni di questo tipo, si può presumere che all’origine dell’aumento vi sia un accordo tra benzinai o tra petrolieri. Si dovrà svolgere un’indagine in proposito per confermare o smentire tale ipotesi. Poiché il rialzo simultaneo e identico è stato constatato a livello locale, è senz’altro più opportuno informarsi presso le autorità nazionali piuttosto che rivolgersi alla Commissione. A fine novembre 1999 l’autorità italiana garante della concorrenza ha avviato una procedura d’indagine contro una presunta intesa tra i produttori di prodotti petroliferi nel settore della distribuzione dei carburanti in Italia. L’aumento simultaneo dei prezzi in più paesi della Comunità è un indizio di un’intesa? Ogni anno trascorro le vacanze in un’isola del Mediterraneo. Avevo l’abitudine di prendere il traghetto della compagnia «I viaggi di Ulisse» che proponeva i prezzi più convenienti tra le tre compagnie presenti nel porto. Quest’anno ho constatato che i prezzi erano notevolmente aumentati e che le tre compagnie avevano allineato le loro tariffe. È il frutto di un accordo anticoncorrenziale? L’abbinamento di aumento dei prezzi e allineamento delle tariffe da parte delle tre sole compagnie operanti nella zona portuale sembra costituire un indizio di concertazione tra le imprese. L’aumento dei prezzi potrebbe trovare spiegazione in un aumento dei costi di gestione (aumento del carburante, rinnovo della flotta, nuovi servizi a bordo ecc.), ma mancano le ragioni obiettive di un aumento concomitante dei costi dei tre operatori che comporti un allineamento delle tariffe, mentre la situazione precedente era fortemente concorrenziale. Vi sono quindi forti o 36 ? sospetti che le tre compagnie di trasporto marittimo si siano accordate per procedere all’aumento e all’allineamento tariffario al fine di neutralizzare il gioco della concorrenza e realizzare profitti a scapito dei viaggiatori, che non hanno altra scelta per raggiungere l’isola in questione. Essendo probabilmente interessati vari Stati membri, potrebbe essere opportuno informare la Commissione europea. Una situazione simile si è creata sulle linee che collegano l’Italia e la Grecia. La Commissione ha sanzionato le imprese di trasporto e ha inflitto un’ammenda. Alcuni profumi sono venduti esclusivamente in profumeria. Che libertà di scelta ha il consumatore? ¿ Mia moglie mi ha chiesto di acquistare un profumo francese per il compleanno di mia suocera. Ho cercato di procurarmelo in un supermercato, ma la commessa mi ha risposto che questo profumo viene venduto solo in profumeria. È lecita l’esclusività della vendita a beneficio della profumeria? Benché favorevole a rendere i prodotti accessibili al maggior numero possibile di clienti e al prezzo più conveniente, indipendentemente dalla rete di distribuzione, la Commissione europea accetta comunque che taluni prodotti siano oggetto di contratti particolari, che ne riservano la distribuzione a punti vendita atti a soddisfare alcune condizioni oggettive di tipo qualitativo, come ad esempio la sistemazione del negozio o la presenza di personale qualificato in grado di fornire un servizio specifico. Per la profumeria tale servizio consiste, ad esempio, nella consulenza al cliente, nella prova del prodotto e nella distribuzione di campioni. Simili accordi sono autorizzati perché si ritiene che migliorino la distribuzione dei prodotti. Se il supermercato è in grado di soddisfare i criteri oggettivi del fornitore di profumi, in linea di principio potrebbe essere idoneo a commercializzarne i prodotti, ma in generale i gestori dei supermercati non sono disposti a effettuare gli investimenti richiesti dai fornitori, che in questo caso consisterebbero nel proporre alla clientela un servizio di presentazione e prova dei prodotti. ¡ 37 ! Un aiuto pubblico è stato dichiarato illegale dalla Commissione. Come giustificare i licenziamenti? La Commissione ha dichiarato illegale un aiuto pubblico che era stato concesso all’impresa di cui sono dipendente. L’impresa deve rimborsare l’importo dell’aiuto allo Stato. Temiamo che tale decisione possa causare licenziamenti di personale. Non capisco l’atteggiamento della Commissione. La politica di controllo degli aiuti di Stato viene spesso fraintesa, in particolare dai cittadini sui quali pesa direttamente la decisione della Commissione. In effetti, quando la Commissione europea obbliga un’impresa a rimborsare un aiuto illegale e il rimborso ha conseguenze finanziarie dannose per l’impresa in questione, la reazione immediata del cittadino, imprenditore o dipendente dell’impresa, sarà giocoforza negativa. Eppure il controllo degli aiuti non intende rimettere in discussione la redditività delle imprese. Al contrario, il suo obiettivo è fare recuperare alle imprese un’efficienza duratura. La Commissione europea condanna infatti gli aiuti di Stato che ritardano le ristrutturazioni necessarie a ridare competitività alle imprese e che mantengono artificiosamente posti di lavoro destinati a scomparire a breve termine. ? ¡ Li condanna anche perché tali aiuti pubblici creano distorsioni della concorrenza nei confronti delle imprese o delle regioni che hanno proceduto alle ristrutturazioni senza beneficiare di alcun aiuto. Così, un aiuto concesso ad un’impresa per salvare temporaneamente un’attività e dei posti di lavoro può causare difficoltà a molte imprese e a migliaia di lavoratori che non ricevono alcun aiuto pubblico. D’altro canto la Commissione europea è favorevole agli aiuti destinati alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, a condizione che consentano di ridare a tali imprese una competitività durevole. 38 ¿ l Cosa può aspettarsi il cittadino dalla liberalizzazione dei servizi d’interesse generale? L’apertura alla concorrenza dei settori precedentemente soggetti a monopolio non induce a rimettere in discussione le funzioni di servizio d’interesse generale? Le imprese private hanno obiettivi diversi da quelli dei servizi pubblici e temo che la ricerca del profitto conduca queste imprese ad abbandonare attività non redditizie o ad essere meno rigorose in materia di sicurezza o protezione della salute pubblica. In definitiva, cosa può aspettarsi di positivo il cittadino dalla liberalizzazione? Nei settori del trasporto aereo o delle telecomunicazioni, ad esempio, la liberalizzazione ha chiaramente recato vantaggi ai consumatori in termini di prezzi e di offerta di servizi, senza compromettere la sicurezza dei voli o l’accesso ai servizi di telecomunicazioni in zone geografiche isolate. Questo successo è dovuto alla politica di liberalizzazione equilibrata attuata nell’Unione europea. Pur favorendo la concorrenza tra gli operatori, che garantisce competitività e riduzione dei costi, tale politica riconosce il ruolo dei servizi d’interesse generale per assicurare la coesione economica e sociale dell’Unione. I servizi di base ad esempio come l’istruzione obbligatoria o la sicurezza sociale, sono esclusi in linea di principio dal processo di liberalizzazione. Inoltre, la Commissione invita gli Stati membri ad istituire autorità regolatrici dei mercati liberalizzati, con il compito di impedire pratiche che potrebbero nuocere agli utenti intermedi e finali. Il cittadino ha quindi molto da guadagnare dalla politica di liberalizzazione: tariffe più basse, servizi più numerosi ed efficienti e la garanzia della sorveglianza dei poteri pubblici. X 39 # % # / 4 COME PRESENTARE UNA DENUNCIA Nella vita di tutti i giorni il cittadino dell’Unione europea può imbattersi in indizi di pratiche anticoncorrenziali, come quelli sopra esposti: rialzi simultanei e apparentemente immotivati dei prezzi, rifiuto di accettare ordinazioni tra due Stati membri della Comunità ecc. Se il gioco della concorrenza risulta falsato in misura sensibile, il cittadino può presentare una denuncia. A chi rivolgersi? Se il commercio tra Stati membri risulta pregiudicato in misura sensibile dalla presunta restrizione della concorrenza, il cittadino può ipotizzare un’azione a norma del diritto comunitario e rivolgersi alla Commissione europea, se gli pare che il caso riguardi più Stati membri o l’intera Comunità, oppure ai giudici o alle autorità nazionali garanti della concorrenza, se sembra che il caso riguardi soprattutto un solo Stato membro. Se invece è evidente che la restrizione non colpisce gli scambi tra Stati membri, il cittadino deve rivolgersi solo ai giudici o alle autorità nazionali garanti della concorrenza, a norma del diritto nazionale della concorrenza. Come avviare un’azione dinanzi alla Commissione europea? Una volta chiariti questi punti, il cittadino può ipotizzare sostanzialmente due tipi di azione. 1. Il cittadino può rivolgersi individualmente alle autorità europee o nazionali. Tuttavia corre il rischio che la sua denuncia rimanga isolata e non consenta alla Commissione europea di rilevare un interesse comunitario sufficiente ad avviare un’azione. 2. Il cittadino richiama l’attenzione di un’organizzazione di consumatori sul problema incontrato. Se la restrizione della concorrenza pregiudica in misura sensibile il mercato comune, è probabile che l’organizzazione di consumatori abbia già raccolto un certo numero di denunce o di comunicazioni sull’argomento. L’organizzazione potrà eventualmente prendere contatti con altre associazioni nazionali o europee e presentare una denuncia collettiva. Potrà 40 # % # / 4 presentare denuncia a nome dei consumatori dell’Unione e documentarne l’interesse comunitario. Per ragioni di efficacia, sia per il cittadino che per le autorità pubbliche, sembra preferibile optare per un’azione collettiva. Che sia individuale o collettiva, la denuncia rivolta alla Commissione europea può essere semplicemente una lettera, che deve contenere i seguenti elementi: • nome e indirizzo del denunziante; • identità dell’impresa o delle imprese interessate; • elementi che dimostrino l’interesse legittimo del denunziante nel caso in questione; • descrizione chiara dell’oggetto della denuncia e delle ragioni che inducono a ritenere che la pratica in questione costituisca un’infrazione alle regole del diritto comunitario della concorrenza. Che seguito dà la Commissione europea alla denuncia? Quando riceve una denuncia, la Commissione europea può agire in due modi. 1. Se ritiene che gli elementi che figurano nella denuncia costituiscano seri indizi di una pratica anticoncorrenziale sanzionabile ai sensi delle regole di concorrenza del trattato, avvia un’indagine per confermare o smentire l’esistenza di un’infrazione. È la cosiddetta procedura «ex officio». Se l’indagine ha esito positivo, dopo aver completato le procedure richieste la Commissione adotta una decisione, che può includere il divieto degli accordi, un’ingiunzione a cessare le pratiche, nonché l’imposizione di ammende. 2. Dopo aver esaminato la denuncia, la Commissione può ritenere che il caso non costituisca un’infrazione alle regole di concorrenza, che non presenti un interesse comunitario sufficiente. Nella seconda ipotesi essa può deferire il caso all’autorità garante della concorrenza dello Stato membro in cui la pratica in questione produce i suoi effetti più consistenti; successivamente tale autorità nazionale potrà essere interessata a promuovere un’azione. 41 S Indirizzi delle autorità garanti della concorrenza Commissione europea Direzione generale Concorrenza (DG COMP) Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Tel. (32-2) 299 11 11 Fax (32-2) 295 01 38 Autorità nazionali garanti della concorrenza Italia Autorità garante della concorrenza e del mercato Via Liguria, 26 I-00187 Roma Tel. (39) 06 48 16 21 Fax (39) 06 48 16 22 56 E-mail: [email protected] 42 INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI CONCORRENZA La direzione generale Concorrenza (DG COMP) si avvale di vari strumenti per diffondere informazioni sulle sue attività. Pubblicazioni su supporto elettronico Su Internet, tramite il server Europa (http://europa.eu.int). si trovano i testi legislativi, le sentenze della Corte e del Tribunale, le decisioni della Commissione, i comunicati stampa, la rivista della DG COMP, articoli e discorsi del commissario competente ecc. Pubblicazioni su supporto cartaceo Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, Relazione generale sull’attività dell’Unione europea, Relazione sulla politica di concorrenza, Censimento degli aiuti di Stato nell’Unione, Rivista della DG COMP: «The Competition Policy Newsletter». Questi documenti sono in vendita presso: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee L-2985 Lussemburgo Italia Licosa SpA Via Duca di Calabria, 1/1 Casella Postale 552 I-50125 Firenze Tel. (39) 055 64 54 15 Fax (39) 055 64 12 57 43 1 6 8 KD-28-00-397-IT-C UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Luxembourg ISBN 92-828-9367-7 ,!7IJ2I2-ijdghi! >