C 166 Gazzetta ufficiale

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C 166 Gazzetta ufficiale
ISSN 1977-0944
Gazzetta ufficiale
C 166
dell’Unione europea
Edizione
in lingua italiana
Comunicazioni e informazioni
Numero d'informazione
Sommario
I
55o anno
12 giugno 2012
Pagina
Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione europea
2012/C 166/01
Parere della Commissione, dell'11 giugno 2012, relativo al progetto di smaltimento dei rifiuti radio­
attivi provenienti da ITER (reattore sperimentale termonucleare internazionale) a Cadarache, in Francia,
a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI
DELL'UNIONE EUROPEA
DALLE
ISTITUZIONI,
DAGLI
ORGANI
E
DAGLI
ORGANISMI
Commissione europea
2012/C 166/02
IT
Prezzo:
3 EUR
Tassi di cambio dell'euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
(segue)
Numero d'informazione
V
Sommario (segue)
Pagina
Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
2012/C 166/03
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle impor­
tazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
2012/C 166/04
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6633 — Providence Equity Partners/HSE24)
— Caso ammissibile alla procedura semplificata (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2012/C 166/05
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6575 — Glencore International/Viterra) —
Caso ammissibile alla procedura semplificata (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2012/C 166/06
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6574 — KPN/De Persgroep/Roularta/JV) —
Caso ammissibile alla procedura semplificata (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2012/C 166/07
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6590 — Santander Consumer UK/Hyundai
Motor Company/Hyundai Capital UK Limited JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1)
9
Rettifica della procedura di selezione aperta — Assistente amministrativo — Riferimento EF-TA-12-04 (GU C 161 A
del 7.6.2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Rettifiche
2012/C 166/08
IT
(1) Testo rilevante ai fini del SEE
12.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 166/1
I
(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)
PARERI
COMMISSIONE EUROPEA
PARERE DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2012
relativo al progetto di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti da ITER (reattore sperimentale
termonucleare internazionale) a Cadarache, in Francia, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2012/C 166/01)
La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle
disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali
valutazioni supplementari ai sensi del trattato sul funziona­
mento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da
detto trattato e dal diritto derivato.
Il 12 ottobre 2011 la Commissione europea ha ricevuto dal
governo della Repubblica francese, a norma dell’articolo 37
del trattato Euratom, i dati generali del progetto di smaltimento
dei rifiuti radioattivi provenienti da ITER.
Sulla base di tali dati e delle ulteriori informazioni richieste il
9 gennaio 2012 e fornite dalle autorità francesi il 31 gennaio e
il 6 marzo 2012, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la
Commissione ha formulato il parere seguente:
1. la distanza tra il sito e gli Stati membri più vicini, nella
fattispecie l’Italia e la Spagna, è di 120 km e 260 km rispet­
tivamente;
2. in condizioni operative normali gli scarichi di effluenti radio­
attivi liquidi e gassosi non comporteranno un’esposizione
rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un
altro Stato membro;
3. i rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzi­
nati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trat­
tamento o smaltimento autorizzati in Francia;
4. in caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a
seguito di un incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati
generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro
potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il
profilo sanitario.
In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione
del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi
forma, provenienti da ITER nel sito di Cadarache, in Francia,
non è tale da comportare, né in condizioni operative normali né
in caso di incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati gene­
rali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo
sanitario delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato
membro.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2012
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
IT
C 166/2
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
12.6.2012
IV
(Informazioni)
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 giugno 2012
(2012/C 166/02)
1 euro =
Moneta
USD
dollari USA
JPY
yen giapponesi
DKK
corone danesi
Tasso di cambio
1,2544
99,60
Moneta
Tasso di cambio
AUD
dollari australiani
1,2602
CAD
dollari canadesi
1,2855
7,4329
HKD
dollari di Hong Kong
9,7323
dollari neozelandesi
1,6217
GBP
sterline inglesi
0,80770
NZD
SEK
corone svedesi
8,8640
SGD
dollari di Singapore
CHF
franchi svizzeri
1,2010
KRW
won sudcoreani
ISK
corone islandesi
ZAR
rand sudafricani
NOK
corone norvegesi
7,5560
CNY
renminbi Yuan cinese
7,9604
BGN
lev bulgari
1,9558
HRK
kuna croata
7,5445
CZK
corone ceche
HUF
fiorini ungheresi
LTL
litas lituani
3,4528
LVL
lats lettoni
PLN
1,6061
1 468,11
10,4910
IDR
rupia indonesiana
MYR
ringgit malese
PHP
peso filippino
53,871
RUB
rublo russo
40,9194
0,6970
THB
baht thailandese
39,689
zloty polacchi
4,2953
BRL
real brasiliano
RON
leu rumeni
4,4618
MXN
peso messicano
17,4738
TRY
lire turche
2,2827
INR
rupia indiana
69,9270
25,395
295,92
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
11 837,27
3,9796
2,5350
IT
12.6.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 166/3
V
(Avvisi)
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE
COMMISSIONE EUROPEA
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle
importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina
(2012/C 166/03)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una
domanda di riesame intermedio parziale in conformità dell'arti­
colo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri
della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda di riesame è stata presentata dalla Eurogold Indu­
stries Ltd. («il richiedente»), produttore esportatore dell'Ucraina
(«il paese interessato»).
Il riesame si limita alla verifica delle pratiche di dumping per
quanto concerne il richiedente.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da assi da stiro, con
o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscal­
dante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i
componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posa­
ferro, originarie dell'Ucraina («il prodotto oggetto del riesame»),
attualmente classificate nei codici NC ex 3924 90 00,
ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70
ed ex 8516 90 00.
3. Misura vigente
La misura attualmente in vigore consiste in un dazio antidum­
ping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 452/2007 del
Consiglio (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n.
580/2010 del Consiglio (3).
Il 25 aprile 2012, la Commissione ha pubblicato un avviso di
apertura di un riesame in previsione della scadenza del dazio
antidumping applicabile alle importazioni di assi da stiro origi­
narie, tra l'altro, dell'Ucraina (4). In attesa che sia completata
l'inchiesta ai fini del riesame in previsione della scadenza, la
misura resta in vigore.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
GU
GU
GU
GU
L
L
L
C
343
109
168
120
del 22.12.2009, pag. 51.
del 26.4.2007, pag. 12.
del 2.7.2010, pag. 12.
del 25.4.2012, pag. 9.
4. Motivazione del riesame
La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si
basa su elementi di prova a prima vista sufficienti presentati dal
richiedente da cui risulta che, per quanto riguarda quest'ultimo e
per quanto riguarda il dumping, le circostanze che hanno por­
tato all'istituzione della misura in vigore sono cambiate e che
tali cambiamenti hanno carattere duraturo.
Il richiedente afferma che le circostanze sono cambiate dall'ul­
timo periodo di inchiesta e che tali cambiamenti hanno carat­
tere duraturo in quanto si riferiscono a un cambiamento dei
canali di vendita nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.
Il richiedente ha fornito elementi di prova a prima vista suffi­
cienti del fatto che non è più necessario mantenere la misura al
livello attuale per compensare gli effetti del dumping pregiudi­
zievole. Un confronto tra i prezzi all'esportazione verso
l'Unione praticati dal richiedente e il valore normale stabilito
in base ai prezzi pagati o pagabili sul suo mercato interno
indica che il margine di dumping risulterebbe più basso rispetto
all'attuale livello della misura.
Pertanto per compensare il dumping non sarebbe più necessario
mantenere la misura al livello attuale, fissato in funzione del
livello di dumping precedentemente accertato, come a suo
tempo stabilito.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che
esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura
di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il
riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regola­
mento di base.
L'inchiesta intende valutare la necessità di mantenere, abrogare o
modificare le misure in vigore nei riguardi del richiedente a
seguito del cambiamento dei canali di vendita nell'UE del pro­
dotto oggetto del riesame.
C 166/4
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
5.1. Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'in­
chiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente in
quanto produttore esportatore. Tali informazioni e gli elementi
di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
5.2. Altre osservazioni scritte
Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti
interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a
fornire informazioni ed elementi di prova. Tali informazioni ed
elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro
37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.
5.3. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incari­
cati dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai
servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa
domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per
iscritto. Per le audizioni sulle questioni attinenti alla fase iniziale
dell'inchiesta di riesame, la domanda va presentata entro 15
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione
devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla
Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei que­
stionari compilati e della corrispondenza
Devono essere contrassegnati dalla dicitura «Limited» (1) («Diffu­
sione limitata») tutte le comunicazioni scritte, compresi i dati
richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corri­
spondenza inviati dalle parti interessate, per le quali venga ri­
chiesto il trattamento riservato.
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale
dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 19, paragrafo
2, del regolamento di base, a presentare riassunti non riservati
delle stesse contrassegnati dalla dicitura «For inspection by in­
terested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Tali
riassunti devono essere sufficientemente particolareggiati affin­
ché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato
possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate
potranno non essere prese in considerazione se la parte interes­
sata che le trasmette non fornisce un riassunto non riservato nel
formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunica­
zioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non
(1) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato
riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n.
1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e
dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del
GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche
protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001,
pag. 43).
12.6.2012
riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando
il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono
e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggior­
namenti che accompagnano le risposte al questionario devono
essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a
mano, all'indirizzo indicato di seguito. Se una parte interessata
non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in
formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissio­
ne, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento
di base. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza
con la Commissione, le parti interessate possono consultare la
relativa pagina web della direzione generale del Commercio:
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence (in
inglese).
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 04/092
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22985353
E-mail: [email protected]
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni
necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure
ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclu­
sioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai
dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di
base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni
false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e
potranno essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzial­
mente, e le conclusioni si basano quindi su dati disponibili in
conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'in­
chiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle
conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse colla­
borato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliereauditore della direzione generale del Commercio che funge da
tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione
incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richie­
ste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei
documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di
audizione presentate da terzi. Può organizzare un'audizione con
una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il
pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere
motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni sulle questioni
attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta di riesame, la domanda
12.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive
domande di audizione devono essere presentate entro i termini
specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le
parti.
Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di
un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle
diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concer­
nenti, tra l'altro, il dumping.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti
interessate possono consultare le pagine Internet della DG Com­
mercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/
tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
C 166/5
8. Calendario dell'inchiesta di riesame
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base,
l'inchiesta di riesame verrà conclusa entro 15 mesi dalla pub­
blicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta di
riesame saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n.
45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari,
nonché la libera circolazione di tali dati (1).
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
IT
C 166/6
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA
COMMISSIONE EUROPEA
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6633 — Providence Equity Partners/HSE24)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/C 166/04)
1.
Venerdì 1o giugno 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in
conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa
Providence Equity Partners VI International L.P. («PEP») acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa HSE24 Beteili­
gungs GmbH («HSE24») mediante acquisto di quote.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— PEP: gestione e controllo di fondi di investimento,
— HSE24: gestione di emittenti di televendite e home shopping e delle relative offerte al dettaglio via
Internet.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa
rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la
decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente
una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario
sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura
di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione
proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della
presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax
(+32 22964301), per e-mail all’indirizzo [email protected] o per posta, indicando
il riferimento COMP/M.6633 — Providence Equity Partners/HSE24, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
12.6.2012
12.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6575 — Glencore International/Viterra)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/C 166/05)
1.
In data 4 giugno 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in
conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa
Glencore International plc («Glencore», con sede principale in Svizzera) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell'im­
presa Viterra Inc. («Viterra», Canada) mediante acquisto di quote.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— Glencore è un'impresa operante nell'estrazione e nella commercializzazione di materie prime e che
fornisce a clienti industriali in tutto il mondo un’ampia gamma di prodotti di base e di materie prime,
compresi metalli, minerali, petrolio e prodotti petroliferi, carbone e prodotti agricoli. Attraverso il suo
comparto dedicato ai prodotti agricoli, Glencore produce e commercializza frumento, granturco, orzo,
riso, semi oleosi, farine, oli alimentari, biodiesel, cotone e zucchero. Glencore fornisce inoltre finanzia­
menti, logistica ed altri servizi della catena di approvvigionamento,
— Viterra è un operatore del settore agroalimentare che opera a livello mondiale nella lavorazione e
commercializzazione di cereali, nella trasformazione di prodotti alimentari e nella vendita di prodotti
agroalimentari. Attraverso le sue attività di lavorazione e commercializzazione di cereali, Viterra stocca,
immagazzina, trasporta e commercializza cereali, semi oleosi e colture particolari compresi frumento,
orzo, colza, avena, leguminose e lino.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa
rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la
decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente
una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario
sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura
di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione
proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della
presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax
(+32 22964301), per e-mail all’indirizzo [email protected] o per posta, indicando
il riferimento COMP/M.6575 — Glencore International/Viterra, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
C 166/7
IT
C 166/8
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6574 — KPN/De Persgroep/Roularta/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/C 166/06)
1.
In data 5 giugno 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in
conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le
imprese KPN Group Belgium nv/sa («KPN GB», Belgio), De Persgroep NV («De Persgroep», Belgio) e Roularta
Media Group NV («Roularta», Belgio) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Hawaii NV mediante acqui­
sto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— KPN GB: controllata al 100 % del gruppo detenuto da Koninklijke KPN NV, l'operatore storico olandese
del settore delle telecomunicazioni. KPN GB opera principalmente nella fornitura di servizi di telefonia
mobile in Belgio sotto la sua marca principale BASE,
— De Persgroep: impresa familiare belga del settore dei media, che pubblica giornali in Belgio e nei Paesi
Bassi e riviste in Belgio. De Persgroep e Roularta controllano attualmente Vlaamse Media Maatschappij
NV («VMMa»), che gestisce diversi canali televisivi fiamminghi quali VTM, 2BE, JIM, vtmKzoom e Vitaya,
— Roularta: pubblica riviste in Belgio, Francia, Paesi Bassi e Germania; possiede reti televisive in Belgio,
— Hawaii NV: fornitore di piattaforme di contenuti e servizi di telecomunicazioni, che offre agli utenti di
dispositivi mobili (smartphone, laptop e tablet) l'accesso a servizi di telecomunicazioni e contenuti
mobili.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa
rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la
decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente
una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario
sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura
di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione
proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della
presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax
(+32 22964301), per e-mail all’indirizzo [email protected] o per posta, indicando
il riferimento COMP/M.6574 — KPN/De Persgroep/Roularta/JV, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
12.6.2012
IT
12.6.2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6590 — Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK
Limited JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/C 166/07)
1.
In data 30 maggio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in
conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Santan­
der Consumer UK PLC («SCUK», Regno Unito), appartenente al gruppo Santander, e Hyundai Motor
Company («HMC», Repubblica di Corea) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Hyundai Capital UK Limited («JV»,
Regno Unito) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come
impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— SCUK: servizi finanziari, tra cui finanziamenti all'ingrosso e al dettaglio per l'acquisto di autoveicoli nel
Regno Unito,
— HMC: produzione e fornitura di autovetture, veicoli commerciali leggeri, pezzi di ricambio e accessori
per autoveicoli e fornitura di finanziamenti all'ingrosso e al dettaglio,
— JV: finanziamenti al dettaglio (al consumo) e all'ingrosso per l'acquisto di autoveicoli e servizi di
intermediazione assicurativa nel Regno Unito.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa
rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la
decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente
una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario
sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura
di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione
proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della
presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax
(+32 22964301), per e-mail all’indirizzo [email protected] o per posta, indicando
il riferimento COMP/M.6590 — Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK
Limited JV, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
C 166/9
IT
C 166/10
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
RETTIFICHE
Rettifica della procedura di selezione aperta — Assistente amministrativo — Riferimento EF-TA-12-04
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 161 A del 7 giugno 2012)
(2012/C 166/08)
A pagina 2:
anziché: «I candidati prescelti possono essere assunti come agenti temporanei (AST 1) o come agenti contrattuali (gruppo
di funzioni IV).»,
leggi:
«I candidati prescelti possono essere assunti come agenti temporanei (AST 1) o come agenti contrattuali (gruppo
di funzioni II).»
12.6.2012
PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)
Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, unicamente edizione su carta 22 lingue ufficiali dell’UE
1 200 EUR all’anno
Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, su carta + DVD annuale
22 lingue ufficiali dell’UE
1 310 EUR all’anno
Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L, unicamente edizione su carta
22 lingue ufficiali dell’UE
840 EUR all’anno
Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)
22 lingue ufficiali dell’UE
100 EUR all’anno
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multilingue:
23 lingue ufficiali dell’UE
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Gazzetta ufficiale dell’UE, serie C — Concorsi
lingua/e del concorso
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A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno
2005, in base al quale le istituzioni dell’Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall’obbligo di
redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese
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