C 166 Gazzetta ufficiale
Transcript
C 166 Gazzetta ufficiale
ISSN 1977-0944 Gazzetta ufficiale C 166 dell’Unione europea Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni Numero d'informazione Sommario I 55o anno 12 giugno 2012 Pagina Risoluzioni, raccomandazioni e pareri PARERI Commissione europea 2012/C 166/01 Parere della Commissione, dell'11 giugno 2012, relativo al progetto di smaltimento dei rifiuti radio attivi provenienti da ITER (reattore sperimentale termonucleare internazionale) a Cadarache, in Francia, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DELL'UNIONE EUROPEA DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI Commissione europea 2012/C 166/02 IT Prezzo: 3 EUR Tassi di cambio dell'euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (segue) Numero d'informazione V Sommario (segue) Pagina Avvisi PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE Commissione europea 2012/C 166/03 Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle impor tazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA Commissione europea 2012/C 166/04 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6633 — Providence Equity Partners/HSE24) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2012/C 166/05 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6575 — Glencore International/Viterra) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2012/C 166/06 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6574 — KPN/De Persgroep/Roularta/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2012/C 166/07 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6590 — Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK Limited JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1) 9 Rettifica della procedura di selezione aperta — Assistente amministrativo — Riferimento EF-TA-12-04 (GU C 161 A del 7.6.2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rettifiche 2012/C 166/08 IT (1) Testo rilevante ai fini del SEE 12.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 166/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) PARERI COMMISSIONE EUROPEA PARERE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2012 relativo al progetto di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti da ITER (reattore sperimentale termonucleare internazionale) a Cadarache, in Francia, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (2012/C 166/01) La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari ai sensi del trattato sul funziona mento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato. Il 12 ottobre 2011 la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Repubblica francese, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti da ITER. Sulla base di tali dati e delle ulteriori informazioni richieste il 9 gennaio 2012 e fornite dalle autorità francesi il 31 gennaio e il 6 marzo 2012, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il parere seguente: 1. la distanza tra il sito e gli Stati membri più vicini, nella fattispecie l’Italia e la Spagna, è di 120 km e 260 km rispet tivamente; 2. in condizioni operative normali gli scarichi di effluenti radio attivi liquidi e gassosi non comporteranno un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro; 3. i rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzi nati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trat tamento o smaltimento autorizzati in Francia; 4. in caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario. In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti da ITER nel sito di Cadarache, in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali né in caso di incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati gene rali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro. Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2012 Per la Commissione Günther OETTINGER Membro della Commissione IT C 166/2 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.6.2012 IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Tassi di cambio dell'euro (1) 11 giugno 2012 (2012/C 166/02) 1 euro = Moneta USD dollari USA JPY yen giapponesi DKK corone danesi Tasso di cambio 1,2544 99,60 Moneta Tasso di cambio AUD dollari australiani 1,2602 CAD dollari canadesi 1,2855 7,4329 HKD dollari di Hong Kong 9,7323 dollari neozelandesi 1,6217 GBP sterline inglesi 0,80770 NZD SEK corone svedesi 8,8640 SGD dollari di Singapore CHF franchi svizzeri 1,2010 KRW won sudcoreani ISK corone islandesi ZAR rand sudafricani NOK corone norvegesi 7,5560 CNY renminbi Yuan cinese 7,9604 BGN lev bulgari 1,9558 HRK kuna croata 7,5445 CZK corone ceche HUF fiorini ungheresi LTL litas lituani 3,4528 LVL lats lettoni PLN 1,6061 1 468,11 10,4910 IDR rupia indonesiana MYR ringgit malese PHP peso filippino 53,871 RUB rublo russo 40,9194 0,6970 THB baht thailandese 39,689 zloty polacchi 4,2953 BRL real brasiliano RON leu rumeni 4,4618 MXN peso messicano 17,4738 TRY lire turche 2,2827 INR rupia indiana 69,9270 25,395 295,92 (1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. 11 837,27 3,9796 2,5350 IT 12.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 166/3 V (Avvisi) PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE COMMISSIONE EUROPEA Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina (2012/C 166/03) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale in conformità dell'arti colo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»). 1. Domanda di riesame La domanda di riesame è stata presentata dalla Eurogold Indu stries Ltd. («il richiedente»), produttore esportatore dell'Ucraina («il paese interessato»). Il riesame si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente. 2. Prodotto oggetto del riesame Il prodotto oggetto del riesame è costituito da assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscal dante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posa ferro, originarie dell'Ucraina («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00. 3. Misura vigente La misura attualmente in vigore consiste in un dazio antidum ping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 580/2010 del Consiglio (3). Il 25 aprile 2012, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza del dazio antidumping applicabile alle importazioni di assi da stiro origi narie, tra l'altro, dell'Ucraina (4). In attesa che sia completata l'inchiesta ai fini del riesame in previsione della scadenza, la misura resta in vigore. (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) GU GU GU GU L L L C 343 109 168 120 del 22.12.2009, pag. 51. del 26.4.2007, pag. 12. del 2.7.2010, pag. 12. del 25.4.2012, pag. 9. 4. Motivazione del riesame La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova a prima vista sufficienti presentati dal richiedente da cui risulta che, per quanto riguarda quest'ultimo e per quanto riguarda il dumping, le circostanze che hanno por tato all'istituzione della misura in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo. Il richiedente afferma che le circostanze sono cambiate dall'ul timo periodo di inchiesta e che tali cambiamenti hanno carat tere duraturo in quanto si riferiscono a un cambiamento dei canali di vendita nell'Unione del prodotto oggetto del riesame. Il richiedente ha fornito elementi di prova a prima vista suffi cienti del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare gli effetti del dumping pregiudi zievole. Un confronto tra i prezzi all'esportazione verso l'Unione praticati dal richiedente e il valore normale stabilito in base ai prezzi pagati o pagabili sul suo mercato interno indica che il margine di dumping risulterebbe più basso rispetto all'attuale livello della misura. Pertanto per compensare il dumping non sarebbe più necessario mantenere la misura al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente accertato, come a suo tempo stabilito. 5. Procedura Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regola mento di base. L'inchiesta intende valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore nei riguardi del richiedente a seguito del cambiamento dei canali di vendita nell'UE del pro dotto oggetto del riesame. C 166/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.1. Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'in chiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente in quanto produttore esportatore. Tali informazioni e gli elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. 5.2. Altre osservazioni scritte Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. 5.3. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incari cati dell'inchiesta Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni sulle questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta di riesame, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. 5.4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei que stionari compilati e della corrispondenza Devono essere contrassegnati dalla dicitura «Limited» (1) («Diffu sione limitata») tutte le comunicazioni scritte, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corri spondenza inviati dalle parti interessate, per le quali venga ri chiesto il trattamento riservato. Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare riassunti non riservati delle stesse contrassegnati dalla dicitura «For inspection by in terested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Tali riassunti devono essere sufficientemente particolareggiati affin ché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interes sata che le trasmette non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunica zioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non (1) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). 12.6.2012 riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggior namenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato di seguito. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissio ne, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence (in inglese). Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N105 04/092 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Fax +32 22985353 E-mail: [email protected] 6. Omessa collaborazione Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclu sioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzial mente, e le conclusioni si basano quindi su dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'in chiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse colla borato. 7. Consigliere-auditore Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliereauditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richie ste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione presentate da terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni sulle questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta di riesame, la domanda 12.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concer nenti, tra l'altro, il dumping. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Com mercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/ tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm C 166/5 8. Calendario dell'inchiesta di riesame A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta di riesame verrà conclusa entro 15 mesi dalla pub blicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 9. Trattamento dei dati personali I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta di riesame saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1). (1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. IT C 166/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA COMMISSIONE EUROPEA Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6633 — Providence Equity Partners/HSE24) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/C 166/04) 1. Venerdì 1o giugno 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Providence Equity Partners VI International L.P. («PEP») acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa HSE24 Beteili gungs GmbH («HSE24») mediante acquisto di quote. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — PEP: gestione e controllo di fondi di investimento, — HSE24: gestione di emittenti di televendite e home shopping e delle relative offerte al dettaglio via Internet. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo [email protected] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6633 — Providence Equity Partners/HSE24, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni J-70 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË (1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»). (2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»). 12.6.2012 12.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6575 — Glencore International/Viterra) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/C 166/05) 1. In data 4 giugno 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Glencore International plc («Glencore», con sede principale in Svizzera) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell'im presa Viterra Inc. («Viterra», Canada) mediante acquisto di quote. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Glencore è un'impresa operante nell'estrazione e nella commercializzazione di materie prime e che fornisce a clienti industriali in tutto il mondo un’ampia gamma di prodotti di base e di materie prime, compresi metalli, minerali, petrolio e prodotti petroliferi, carbone e prodotti agricoli. Attraverso il suo comparto dedicato ai prodotti agricoli, Glencore produce e commercializza frumento, granturco, orzo, riso, semi oleosi, farine, oli alimentari, biodiesel, cotone e zucchero. Glencore fornisce inoltre finanzia menti, logistica ed altri servizi della catena di approvvigionamento, — Viterra è un operatore del settore agroalimentare che opera a livello mondiale nella lavorazione e commercializzazione di cereali, nella trasformazione di prodotti alimentari e nella vendita di prodotti agroalimentari. Attraverso le sue attività di lavorazione e commercializzazione di cereali, Viterra stocca, immagazzina, trasporta e commercializza cereali, semi oleosi e colture particolari compresi frumento, orzo, colza, avena, leguminose e lino. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo [email protected] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6575 — Glencore International/Viterra, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni J-70 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË (1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»). (2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»). C 166/7 IT C 166/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6574 — KPN/De Persgroep/Roularta/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/C 166/06) 1. In data 5 giugno 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese KPN Group Belgium nv/sa («KPN GB», Belgio), De Persgroep NV («De Persgroep», Belgio) e Roularta Media Group NV («Roularta», Belgio) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Hawaii NV mediante acqui sto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — KPN GB: controllata al 100 % del gruppo detenuto da Koninklijke KPN NV, l'operatore storico olandese del settore delle telecomunicazioni. KPN GB opera principalmente nella fornitura di servizi di telefonia mobile in Belgio sotto la sua marca principale BASE, — De Persgroep: impresa familiare belga del settore dei media, che pubblica giornali in Belgio e nei Paesi Bassi e riviste in Belgio. De Persgroep e Roularta controllano attualmente Vlaamse Media Maatschappij NV («VMMa»), che gestisce diversi canali televisivi fiamminghi quali VTM, 2BE, JIM, vtmKzoom e Vitaya, — Roularta: pubblica riviste in Belgio, Francia, Paesi Bassi e Germania; possiede reti televisive in Belgio, — Hawaii NV: fornitore di piattaforme di contenuti e servizi di telecomunicazioni, che offre agli utenti di dispositivi mobili (smartphone, laptop e tablet) l'accesso a servizi di telecomunicazioni e contenuti mobili. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo [email protected] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6574 — KPN/De Persgroep/Roularta/JV, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni J-70 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË (1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»). (2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»). 12.6.2012 IT 12.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6590 — Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK Limited JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/C 166/07) 1. In data 30 maggio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Santan der Consumer UK PLC («SCUK», Regno Unito), appartenente al gruppo Santander, e Hyundai Motor Company («HMC», Repubblica di Corea) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Hyundai Capital UK Limited («JV», Regno Unito) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — SCUK: servizi finanziari, tra cui finanziamenti all'ingrosso e al dettaglio per l'acquisto di autoveicoli nel Regno Unito, — HMC: produzione e fornitura di autovetture, veicoli commerciali leggeri, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli e fornitura di finanziamenti all'ingrosso e al dettaglio, — JV: finanziamenti al dettaglio (al consumo) e all'ingrosso per l'acquisto di autoveicoli e servizi di intermediazione assicurativa nel Regno Unito. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo [email protected] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6590 — Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK Limited JV, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni J-70 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË (1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»). (2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»). C 166/9 IT C 166/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea RETTIFICHE Rettifica della procedura di selezione aperta — Assistente amministrativo — Riferimento EF-TA-12-04 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 161 A del 7 giugno 2012) (2012/C 166/08) A pagina 2: anziché: «I candidati prescelti possono essere assunti come agenti temporanei (AST 1) o come agenti contrattuali (gruppo di funzioni IV).», leggi: «I candidati prescelti possono essere assunti come agenti temporanei (AST 1) o come agenti contrattuali (gruppo di funzioni II).» 12.6.2012 PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse) Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, unicamente edizione su carta 22 lingue ufficiali dell’UE 1 200 EUR all’anno Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, su carta + DVD annuale 22 lingue ufficiali dell’UE 1 310 EUR all’anno Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L, unicamente edizione su carta 22 lingue ufficiali dell’UE 840 EUR all’anno Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo) 22 lingue ufficiali dell’UE 100 EUR all’anno Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana multilingue: 23 lingue ufficiali dell’UE 200 EUR all’anno Gazzetta ufficiale dell’UE, serie C — Concorsi lingua/e del concorso 50 EUR all’anno L’abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pubblicata nelle lingue ufficiali dell’Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni). Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato. A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell’Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall’obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente. L’abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue. L’abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa. Vendita e abbonamenti Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo: http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell’Unione europea. Il sito consente di consultare la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori. Per ulteriori informazioni sull’Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu IT