Ci 592016 770 Semplificato e Ordinario 2016

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Ci 592016 770 Semplificato e Ordinario 2016
DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
AGGIORNAMENTO
C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6
OGGETTO
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
DELL’ANNO 2015 – MODELLO 770/2016 “SEMPLIFICATO”
E MODELLO 770/2016 “ORDINARIO”
RIFERIMENTI NORMATIVI
PAGINA
15.07.2016
1/11
CLASSIFICAZIONE
DT –ACCERTAMENTO
770/2016
20.000.100
COLLEGAMENTI
ARTT. 4-8/8BIS DPR 22.07.1998 N. 322; ART. 4 DPR 7.12.2001 N. 435; ART. 6 CIRCOLARE N. 41/15
DPR 16.04.2003 N. 126; ARTT. 2–13-14-15 D.LGS. 18.12.1997 N. 471; ART. 13
D.LGS. 18.12.1997 N. 472; ART. 97, c. 10, lett. c); Provv. Agenzia Entrate del
4.5.2016.
ALLEGATI
1. SANZIONI AMMINISTRATIVE
2. SOGGETTI OBBLIGATI
REFERENTE STUDIO
Dott.ssa
Laura
LOGRIECO
Anna
La presente per comunicarVi che i sostituti d’imposta, con riferimento al 2015,
devono presentare il mod. 770/2016 SEMPLIFICATO ovvero il mod. 770/2016
ORDINARIO entro il 22.8.2016.
La scadenza originale per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta,
Mod. 770 (art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) è il 31 luglio di ogni anno, poiché il
31 luglio quest’anno cade di domenica, la scadenza slitterebbe al 1 agosto prossimo.
Tuttavia, l’art. 3 quater, DL 16/2012, convertito dalla L. 44/2012 afferma che gli
adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 ° giorno di agosto
possono essere effettuati entro e non oltre il 20 agosto (o nel caso sia sabato o
domenica, si rinvia al primo giorno feriale utile).
Pertanto quest’anno, essendo il 20 agosto sabato, la scadenza per la presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta - Mod. 770 è il 22.8.2016.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta continua ad essere suddivisa, oltre alla
Certificazione Unica 2016 già trasmessa entro lo scorso 7 marzo 2016, nei seguenti
distinti modelli:
modello 770/2016 SEMPLIFICATO;
modello 770/2016 ORDINARIO.
I modelli 770 Semplificato e Ordinario costituiscono due dichiarazioni distinte e
autonome, in relazione ai dati richiesti per ciascuno di essi. I dati che devono essere
indicati nel modello Semplificato non possono essere inseriti nel modello Ordinario e
viceversa.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione ed in
particolare le modalità da seguire in caso di presentazione integrale o di
sdoppiamento del modello.
MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO
Il modello 770/2016 Semplificato deve essere presentato dai sostituti d’imposta (vedi
allegato n. 2), per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle certificazioni
rilasciate ai soggetti in cui sono stati corrisposti nel corso dell’anno 2015 i redditi
soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero somme o valori soggetti a contributi previdenziali
o assistenziali. In particolare, si tratta dei seguenti redditi e somme:
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•
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
indennità di fine rapporto;
•
prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
•
redditi di lavoro autonomo, anche occasionale;
•
redditi diversi;
•
provvigioni:
•
somme o valori soggetti ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
all’INPS e alle relative gestioni amministrate dall’INPS;
•
somme o valori soggetti a premi assicurativi all’INAIL.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge
di Stabilità 2016), il mod. 770 Semplificato è stato “drasticamente” ridotto, il modello
contiene “soltanto” la comunicazione delle ritenute operate / versate e delle
compensazioni effettuate, nonché le informazioni delle procedure di pignoramento
presso terzi.
Il mod. 770/2016 Semplificato, aggiornato dall’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento 4.5.2016, risulta composto, oltre che dal Frontespizio, dai seguenti
prospetti:
• ST, contenente i dati relativi alle ritenute operate / trattenute per assistenza
fiscale e imposte sostitutive;
• SV, relativo alle trattenute di addizionali comunali IRPEF / per assistenza
fiscale;
• SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate;
• SY, contenente i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di
pignoramento presso terzi, nonché quelli relativi alle ritenute operate dalle
banche / Poste sui bonifici bancari per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, risparmio energetico e bonus mobili.
Con il citato Provvedimento 4.5.2016, l’Agenzia ha integrato il prospetto SY con una
specifica sezione dedicata all’indicazione delle somme corrisposte a soggetti non
residenti per i quali non è stato possibile presentare la CU.
•
MODELLO 770 ORDINARIO
Nel modello 770/2016 ORDINARIO devono essere indicati gli altri dati previsti,
diversi da quelli che devono essere inseriti nel modello Semplificato.
A titolo esemplificativo, si tratta:
• utili pagati nell’anno 2015 da società di capitali;
• dei redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale e contributi degli
enti pubblici e privati, corrisposti nel 2015;
• somme derivanti dal riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
• redditi di capitale, premi e vincite e proventi derivanti da accettazioni bancarie
e da depositi a garanzia di finanziamenti;
• comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non
residenti;
• proventi derivanti dalla partecipazione in OICVM di diritto estero conformi alle
direttive comunitarie, realizzati nell’esercizio d’impresa commerciale, ed a
OICVM non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti;
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proventi derivanti dalla partecipazione in OICVM di diritto estero conformi alle
direttive comunitarie, realizzati da persone fisiche e soggetti di cui all’art. 5 del
T.U.I.R., non esercenti attività commerciali, nonché da enti non commerciali e
da soggetti esenti o esclusi da IRES;
• titoli atipici;
• delle comunicazioni che devono essere effettuate dai notai e dagli altri
intermediari ai fini del capital gain in regime di dichiarazione, ai sensi dell’art.
10 del D. Lgs. n. 461/97, in relazione alle operazioni effettuate nel 2015;
• comunicazione dei dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata nel
2015 sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
soggetti alla disciplina del D. Lgs. n. 239/1996, nonché sui dividendi di cui
all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973;
• somme corrisposte a titolo d’indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso
del procedimento espropriativo.
• compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati.
La dichiarazione si compone di frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse
tipologie di capitali quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST,
SV, SX.
MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI
In aggiunta alla presentazione integrale del mod. 770/2016 Semplificato possono
verificarsi le seguenti casistiche:
1) Il mod. 770 Semplificato può essere sdoppiato in 2 parti:
• la prima, contenente i prospetti ST, SV, SX ed SY relativamente alle ritenute
operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
• la seconda, contenente i prospetti ST, SV, SX ed SY relativamente alle
ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Tale modalità di presentazione è possibile a condizione che:
• siano state trasmesse sia le CU lavoro dipendente ed assimilati che le CU
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
• non siano state effettuate compensazioni “interne” né tra i versamenti relativi
ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i versamenti relativi ai redditi di
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi né tra detti versamenti e quelli
relativi ai redditi di capitale.
In tale ipotesi, nel riquadro “Redazione della dichiarazione” presente nel
Frontespizio, va compilata la Sezione “Gestione separata lavoro dipendente e
autonomo” barrando la casella:
“Dipendente” se si inviano i soli prospetti ST, SV, SX e SY relativi ai dati
riguardanti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, specificando,
nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti
relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
“Autonomo” se si inviano i soli prospetti ST, SV, SX e SY relativi ai dati
riguardanti i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
specificando, nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto che presenta i
prospetti relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati. Mod. 770.
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2) possono essere presentati distintamente il mod. 770 Semplificato e il mod. 770
Ordinario con i relativi prospetti qualora non siano state effettuate compensazioni
tra i versamenti derivanti dai 2 modelli;
3) può essere presentato il solo mod. 770 Ordinario qualora siano state effettuate
compensazioni “interne” tra versamenti relativi al mod. 770 Semplificato e
versamenti relativi al mod. 770 Ordinario (i prospetti ST, SV, SX e SY dovranno
essere compilati nel mod. 770 Ordinario).
COMPILAZIONE DEL MODELLO
La dichiarazione deve essere compilata sui modelli (770/2016 SEMPLIFICATO e
ORDINARIO) conformi a quelli approvati.
I dati devono essere riportati in unità di euro, utilizzando le seguenti regole:
DATI FISCALI: si procede al troncamento, ossia all’eliminazione delle cifre
dopo la virgola;
DATI
PREVIDENZIALI
E
CONTRIBUTIVI
(INPS):
si
procede
all’arrotondamento con la consueta modalità: se le cifre decimali sono inferiori
a 50 centesimi si arrotonda per difetto; se le cifre decimali sono pari o
superiori a 50 centesimi si arrotonda per eccesso.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I modelli 770/2016 SEMPLIFICATO e ORDINARIO devono essere presentati
esclusivamente in via telematica:
direttamente, da parte dello stesso sostituto d’imposta;
ovvero tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (dottore
commercialista o consulente del lavoro).
I sostituti d’imposta che intendono trasmettere direttamente in via telematica devono
avvalersi del:
– servizio telematico Entratel, se devono presentare la dichiarazione in
relazione ad un numero di soggetti superiori a 20;
– servizio telematico Internet, se devono presentare la dichiarazione in
relazione ad un numero di soggetti fino a 20.
Per individuare il servizio telematico da utilizzare, il limite dei 20 soggetti va
considerato separatamente in relazione ai modelli SEMPLIFICATO e ORDINARIO.
Pertanto, in relazione al modello 770/2016 SEMPLIFICATO, per il computo dei
percipienti occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro
“REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE” contenuto nel frontespizio, mentre per il
modello 770/2016 ORDINARIO occorre fare riferimento al numero complessivo dei
righi compilati nei quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR e se uno stesso soggetto è
indicato in più righi deve essere conteggiato più volte.
I modelli 770/2016 SEMPLIFICATO e ORDINARIO, trasmessi in via telematica
direttamente dal sostituto d’imposta, si considerano presentati nel giorno di
ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione
continua ad essere costituita dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate con la
quale si attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione trasmessa in via
telematica.
Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via
telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel:
le dichiarazioni da loro predisposte per conto del sostituto d’imposta;
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le dichiarazioni predisposte dal sostituto di imposta per le quali hanno assunto
l’impegno della presentazione telematica.
L’intermediario abilitato è tenuto a:
rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente al ricevimento della
dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,
l’impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata
consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; l’impegno può essere
rilasciato in forma libera; tuttavia, dovrà essere successivamente compilato
anche il riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel
frontespizio della dichiarazione;
rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la
presentazione della dichiarazione in via telematica, l’originale della
dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su
modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente
sottoscritta dal sostituto d’imposta, unitamente a copia della comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento;
conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto
informatico, per il periodo previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/73, fino al 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione finanziaria in
sede di controllo.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione
della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico viene trasmessa
telematicamente da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utente che ha effettuato
l’invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione.
Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Internet,
resta disponibile per 30 giorni, dopodiché la stessa può essere richiesta dal sostituto
d’imposta o dall’intermediario ai competenti Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate,
senza limiti di tempo.
Per effetto delle nuove disposizioni, la suddetta attestazione costituisce, per il
sostituto d’imposta, la prova della presentazione della dichiarazione.
L’intermediario abilitato, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle
dichiarazioni, è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,00.
- a € 5.164,00. -. L’utilizzo di una modalità non ammessa per la presentazione della
dichiarazione (es. consegna in banca o in posta invece che tramite trasmissione
telematica) comporta la nullità della stessa.
La trasmissione telematica può essere effettuata da due soggetti diversi (sostituto
d’imposta o intermediario ovvero due intermediari) quando:
– vi è l’obbligo di presentare sia il modello SEMPLIFICATO che quello
ORDINARIO;
– viene suddiviso in due parti il modello SEMPLIFICATO.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il modello 770/2016 SEMPLIFICATO e il modello 770/2016 ORDINARIO devono
essere trasmessi in via telematica, direttamente o tramite intermediario, entro il 22
agosto 2016.
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CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE GIÀ PRESENTATA
Nel caso in cui il sostituto d’imposta intenda rettificare o integrare una dichiarazione
modello 770/2016 Semplificato o Ordinario già presentata, deve:
compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando
nella seconda facciata del frontespizio la casella “Correttiva nei termini”, se i
termini di presentazione non sono ancora scaduti;
presentare una dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, su
modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce,
barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella “Dichiarazione
integrativa”, se i termini di presentazione sono già scaduti.
I sostituti d’imposta che hanno presentato il modello 770/2016 SEMPLIFICATO
contenente un numero di comunicazioni superiore a 200 hanno la facoltà di inviare la
dichiarazione “correttiva nei termini” o “integrativa” solo relativamente alle
comunicazioni oggetto della rettifica o integrazione, allegando il frontespizio. Invece,
per il modello 770/2016 ORDINARIO non è prevista la possibilità di effettuare una
rettifica o integrazione parziale.
COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI
Essendo possibile presentare il Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO in non più di due
parti, predisposte da soggetti diversi (per esempio dal Dottore commercialista e dal
Consulente del lavoro) si ritiene che detta modalità sia da preferire al fine di evitare
scambi di dati che potrebbero comportare margini di errori in fase di trascrizione. È
però necessario, preliminarmente, effettuare solo la verifica che non siano state
effettuate compensazioni interne tra i versamenti di ritenute attinenti il lavoro
dipendente e il lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli attinenti i redditi di
capitale.
Ove non vi siano state dette compensazioni, al fine di poter correttamente fornire la
consulenza necessaria per compilare il modello 770/2016 SEMPLIFICATO
relativamente ai prospetti “Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi”, ST, SV, SX e SY, per la parte di mia competenza,
vogliate trasmettere allo Studio, ove non siano già state trasmesse, la seguente
documentazione:
le deleghe di pagamento (mod. F24) in originale dei versamenti delle ritenute
effettuati relative alle somme erogate nel corso dell’esercizio 2015;
le copie delle Certificazioni Uniche (Modello CU) già compilate e consegnate
agli interessati entro il 28.02.2016;
i mastrini dei conti relativi alle ritenute dei redditi corrisposti ai lavoratori
autonomi, alle ritenute su provvigioni inerenti agli intermediari del commercio.
Ove non vi siano state compensazioni interne tra i versamenti di ritenute attinenti il
lavoro dipendente e il lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli attinenti i
redditi di capitale, al fine di poter correttamente fornire la consulenza necessaria per
la compilazione del modello 770/2016 ORDINARIO vogliate comunicare allo Studio,
ove non sia già stata trasmessa, la seguente documentazione:
le deleghe di pagamento (mod. F24) in originale dei versamenti delle ritenute
e effettuati relative alle somme erogate nel corso dell’esercizio 2015;
le copie delle certificazioni già compilate e consegnate agli interessati;
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i mastrini dei conti relativi alle ritenute dei redditi di capitale, nonché degli utili
distribuiti ai soci di società di capitali.
Si precisa la procedura che lo studio utilizzerà per la presentazione dei modelli 770
sia semplificato che ordinario. I casi prospettabili sono quattro e sono di seguito
elencati:
1) Presentazione del solo modello 770 semplificato nel caso in cui non ci siano
state compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente e quelle di lavoro
autonomo. In questo caso il consulente del lavoro e il mio studio
presenteranno due distinti modelli 770 semplificati.
2) Presentazione del solo modello 770 semplificato nel caso in cui ci siano state
compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo. Il
mio studio trasmetterà al consulente del lavoro la stampa in bozza dei
prospetti ST, SV, SX e SY compilati, che provvederà a riportare gli stessi sul
modello 770/2016 semplificato da lui compilato.
3) Presentazione del modello 770 semplificato e del modello 770 ordinario nel
caso in cui non ci siano state compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente
e quelle di lavoro autonomo. In questo caso si procederà all’invio dei modelli
in via autonoma.
4) Presentazione del modello 770 semplificato e del modello 770 ordinario nel
caso in cui ci siano state compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente,
lavoro autonomo e quelle attinenti i redditi di capitale. Il mio studio provvederà
a comunicare al Vs. Consulente del lavoro l’obbligo da parte del contribuente
di presentare anche il modello 770/2016 ORDINARIO e il Vs. Consulente del
lavoro sarà tenuto a trasmettere al mio studio i quadri ST, SV, SX e SY per la
parte di Sua competenza, al fine di poterli inserire nel modello 770/2016
ORDINARIO che sarà compilato e trasmesso dal mio Studio.
Restando a disposizione per ogni ulteriore delucidazione in merito porgo cordiali
saluti.
Dott. Damiano ADRIANI
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ALLEGATO 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE
FATTISPECIE SANZIONABILI
SANZIONE PREVISTA
DICHIARAZIONE OMESSA
dal 120% al 240% delle ritenute non versate
(minimo 250,00 euro)
DICHIARAZIONE PRESENTATA
ENTRO I 30 GIORNI
sanzione dimezzata
DICHIARAZIONE PRESENTATA
ENTRO IL TERMINE PER L'INVIO DI
QUELLA SUCCESSIVA
dal 60% al 120% delle ritenute non versate
(minimo 200,00 euro)
DICHIARAZIONE PRESENTATA
ENTRO IL TERMINE PER L'INVIO DI
QUELLA SUCCESSIVA (CON
RITENUTE INTERAMENTE
VERSATE)
da 150,00 euro a 500,00 euro
DICHIARAZIONE INFEDELE
dal 90% al 180% delle ritenute non versate
CONDOTTE FRAUDOLENTE (quando
la violazione è realizzata mediante
l'utilizzo di documentazione falsa,
mediante artifici o raggiri, condotte
simulatorie o fraudolente)
dal 135% al 270% delle ritenute non versate
EVASIONE MASSIMA DI 30.000,00
EURO
dal 60% al 120% delle ritenute non versate
DICHIARAZIONE INESATTA
(incompletezze ed omissioni)
da 500,00 a 4.000,00 euro
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SANZIONI DA DICHIARAZIONE INFEDELE OPERANTI IN SEDE DI
RAVVEDIMENTO
TERMINE
dal 91° giorno al termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno in cui è
stata commessa la violazione
entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a
quello in cui è stata commessa la violazione
oltre il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a
quello in cui è stata commessa la violazione
se la sanatoria avviene dopo il “PVC”
SANZIONI
SANZIONI
(90% infedele dichiarazione)
(250,00 euro per dichiarazione
11,25 %
€ 31,25
12,86 %
€ 35,71
15 %
€ 41,67
18 %
€ 50,00
infedele con ritenute versate)
SANZIONI DA OMESSO VERSAMENTO DELLA RITENUTA OPERATA
IN SEDE DI RAVVEDIMENTO
TERMINE
entro 14 giorni dalla violazione
Da 15 a 30 giorni dalla violazione
Da 31 a 90 giorni dalla violazione
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
se la sanatoria avviene dopo il “PVC”
SANZIONE DEL 15 % (entro 90
giorni) O 30% (oltre i 90 giorni)
dallo 0,1% all’1,4%
1,5%
1,67%
3,75%
4,29%
5%
6%
SANZIONI DA OMESSA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA OPERATA
IN SEDE DI RAVVEDIMENTO
TERMINE
Sino a 90 giorni dalla violazione
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la
violazione
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la
violazione
se la sanatoria avviene dopo il “PVC”
SANZIONE
(20% omessa applicazione)
2,22 %
2,5 %
2,86 %
3,33 %
4%
70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 –
SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected]
ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720
DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
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15.07.2016
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ALLEGATO 2 – SOGGETTI OBBLIGATI
MODELLO 770
SEMPLIFICATO
Società di capitali residenti nel territorio dello Stato: società per azioni, società
in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e
di mutua assicurazione;
Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio
dello Stato: enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali;
Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato: enti pubblici
(comprese le regioni, le province e i comuni) e privati non aventi per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali istituite dai comuni e
dalle province ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le
altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel
territorio dello Stato;
Condomini;
Società di persone residenti nel territorio dello Stato: società semplici, società
in nome collettivo, società in accomandita semplice;
Società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
Società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche
per l’esercizio in forma associata di arti o professioni, residenti in Italia;
Aziende coniugali se l’attività è esercitata in forma societaria residenti nel
territorio dello Stato;
Gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
Persone fisiche che esercitano arti e professioni;
Curatori fallimentari;
Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto;
Commissari liquidatori;
Soggetti che corrispondono redditi esenti dall’applicazione delle ritenute alla
fonte ma assoggettati a contribuzione INPS e che erano tenuti alla
presentazione del Mod. 01/M (ad esempio, aziende straniere che occupano
lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia);
Amministrazioni dello Stato, incluse quelle con ordinamento autonomo che
hanno operato le ritenute a norma dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/1973;
Soggetti che hanno corrisposto compensi a lavoratori autonomi che hanno
optato per i regimi agevolati relativamente alle nuove iniziative produttive e alle
attività marginali e che non hanno effettuato la ritenuta alla fonte, secondo le
disposizioni di legge;
Titolari di posizione assicurativa INAIL, che devono comunicare i dati relativi al
personale assicurato contro infortuni e malattie professionali;
Tutte le amministrazioni sostituti d’imposta iscritte alle gestioni confluite
nell’INPS, gestione ex INPDAP e gli enti con personale iscritto all’INPS, gestione
ex INPDAP per opzione;
Sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa
ENPDEDP;
Amministrazioni che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente iscritti alle
seguenti gestioni amministrate dall’INPS ex Gestione INPDAP, oggi Gestione
Dipendenti Pubblici:
– Cassa Pensioni Statali;
– Cassa Pensioni dipendenti enti locali;
– Cassa Pensioni Insegnanti;
– Cassa Pensioni Sanitari;
– Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
– INADEL;
– ENPAS;
– ENPDEDP;
– Cassa Unica del credito;
– ENAM.
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DAMIANO ADRIANI
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SEGUE ALLEGATO 2
MODELLO 770
ORDINARIO
Società di capitali residenti nel territorio dello Stato: società per azioni, società
in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e
di mutua assicurazione;
Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio
dello Stato: enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali;
Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato: enti pubblici
(comprese le regioni, le province e i comuni) e privati non aventi per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
Associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite dai comuni
e dalle province ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le
altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel
territorio dello Stato;
Condomini;
Società di persone residenti nel territorio dello Stato: società semplici, società in
nome collettivo, società in accomandita semplice;
Società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
Società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche
per l’esercizio in forma associata di arti o professioni;
Aziende coniugali se l’attività è esercitata in forma societaria residenti nel
territorio dello Stato;
Gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
Persone fisiche che esercitano arti e professioni;
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
Curatori fallimentari;
Commissari liquidatori;
Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto;
Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
Soggetti che hanno applicato nel 2015 l’imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996,
n. 239;
Soggetti che hanno applicato nel 2015 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai
sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
Soggetti che hanno applicato nel 2015 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del
D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso D. Lgs
limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett.a) e d)
del T.U.I.R.;
Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e
10 del D. Lgs. n. 461/1997;
Soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2015.
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