Ci 592016 770 Semplificato e Ordinario 2016
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Ci 592016 770 Semplificato e Ordinario 2016
DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista AGGIORNAMENTO C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6 OGGETTO DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA DELL’ANNO 2015 – MODELLO 770/2016 “SEMPLIFICATO” E MODELLO 770/2016 “ORDINARIO” RIFERIMENTI NORMATIVI PAGINA 15.07.2016 1/11 CLASSIFICAZIONE DT –ACCERTAMENTO 770/2016 20.000.100 COLLEGAMENTI ARTT. 4-8/8BIS DPR 22.07.1998 N. 322; ART. 4 DPR 7.12.2001 N. 435; ART. 6 CIRCOLARE N. 41/15 DPR 16.04.2003 N. 126; ARTT. 2–13-14-15 D.LGS. 18.12.1997 N. 471; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; ART. 97, c. 10, lett. c); Provv. Agenzia Entrate del 4.5.2016. ALLEGATI 1. SANZIONI AMMINISTRATIVE 2. SOGGETTI OBBLIGATI REFERENTE STUDIO Dott.ssa Laura LOGRIECO Anna La presente per comunicarVi che i sostituti d’imposta, con riferimento al 2015, devono presentare il mod. 770/2016 SEMPLIFICATO ovvero il mod. 770/2016 ORDINARIO entro il 22.8.2016. La scadenza originale per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770 (art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) è il 31 luglio di ogni anno, poiché il 31 luglio quest’anno cade di domenica, la scadenza slitterebbe al 1 agosto prossimo. Tuttavia, l’art. 3 quater, DL 16/2012, convertito dalla L. 44/2012 afferma che gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 ° giorno di agosto possono essere effettuati entro e non oltre il 20 agosto (o nel caso sia sabato o domenica, si rinvia al primo giorno feriale utile). Pertanto quest’anno, essendo il 20 agosto sabato, la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta - Mod. 770 è il 22.8.2016. La dichiarazione dei sostituti d’imposta continua ad essere suddivisa, oltre alla Certificazione Unica 2016 già trasmessa entro lo scorso 7 marzo 2016, nei seguenti distinti modelli: modello 770/2016 SEMPLIFICATO; modello 770/2016 ORDINARIO. I modelli 770 Semplificato e Ordinario costituiscono due dichiarazioni distinte e autonome, in relazione ai dati richiesti per ciascuno di essi. I dati che devono essere indicati nel modello Semplificato non possono essere inseriti nel modello Ordinario e viceversa. Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione ed in particolare le modalità da seguire in caso di presentazione integrale o di sdoppiamento del modello. MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO Il modello 770/2016 Semplificato deve essere presentato dai sostituti d’imposta (vedi allegato n. 2), per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti in cui sono stati corrisposti nel corso dell’anno 2015 i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero somme o valori soggetti a contributi previdenziali o assistenziali. In particolare, si tratta dei seguenti redditi e somme: 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista AGGIORNAMENTO C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6 15.07.2016 PAGINA 2/11 • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; indennità di fine rapporto; • prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione; • redditi di lavoro autonomo, anche occasionale; • redditi diversi; • provvigioni: • somme o valori soggetti ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS e alle relative gestioni amministrate dall’INPS; • somme o valori soggetti a premi assicurativi all’INAIL. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il mod. 770 Semplificato è stato “drasticamente” ridotto, il modello contiene “soltanto” la comunicazione delle ritenute operate / versate e delle compensazioni effettuate, nonché le informazioni delle procedure di pignoramento presso terzi. Il mod. 770/2016 Semplificato, aggiornato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.5.2016, risulta composto, oltre che dal Frontespizio, dai seguenti prospetti: • ST, contenente i dati relativi alle ritenute operate / trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive; • SV, relativo alle trattenute di addizionali comunali IRPEF / per assistenza fiscale; • SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate; • SY, contenente i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché quelli relativi alle ritenute operate dalle banche / Poste sui bonifici bancari per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico e bonus mobili. Con il citato Provvedimento 4.5.2016, l’Agenzia ha integrato il prospetto SY con una specifica sezione dedicata all’indicazione delle somme corrisposte a soggetti non residenti per i quali non è stato possibile presentare la CU. • MODELLO 770 ORDINARIO Nel modello 770/2016 ORDINARIO devono essere indicati gli altri dati previsti, diversi da quelli che devono essere inseriti nel modello Semplificato. A titolo esemplificativo, si tratta: • utili pagati nell’anno 2015 da società di capitali; • dei redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati, corrisposti nel 2015; • somme derivanti dal riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione; • redditi di capitale, premi e vincite e proventi derivanti da accettazioni bancarie e da depositi a garanzia di finanziamenti; • comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti; • proventi derivanti dalla partecipazione in OICVM di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, realizzati nell’esercizio d’impresa commerciale, ed a OICVM non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti; 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista AGGIORNAMENTO C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6 15.07.2016 PAGINA 3/11 • proventi derivanti dalla partecipazione in OICVM di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, realizzati da persone fisiche e soggetti di cui all’art. 5 del T.U.I.R., non esercenti attività commerciali, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi da IRES; • titoli atipici; • delle comunicazioni che devono essere effettuate dai notai e dagli altri intermediari ai fini del capital gain in regime di dichiarazione, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 461/97, in relazione alle operazioni effettuate nel 2015; • comunicazione dei dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata nel 2015 sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplina del D. Lgs. n. 239/1996, nonché sui dividendi di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973; • somme corrisposte a titolo d’indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. • compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati. La dichiarazione si compone di frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST, SV, SX. MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI In aggiunta alla presentazione integrale del mod. 770/2016 Semplificato possono verificarsi le seguenti casistiche: 1) Il mod. 770 Semplificato può essere sdoppiato in 2 parti: • la prima, contenente i prospetti ST, SV, SX ed SY relativamente alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati; • la seconda, contenente i prospetti ST, SV, SX ed SY relativamente alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale modalità di presentazione è possibile a condizione che: • siano state trasmesse sia le CU lavoro dipendente ed assimilati che le CU lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; • non siano state effettuate compensazioni “interne” né tra i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i versamenti relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi né tra detti versamenti e quelli relativi ai redditi di capitale. In tale ipotesi, nel riquadro “Redazione della dichiarazione” presente nel Frontespizio, va compilata la Sezione “Gestione separata lavoro dipendente e autonomo” barrando la casella: “Dipendente” se si inviano i soli prospetti ST, SV, SX e SY relativi ai dati riguardanti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, specificando, nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; “Autonomo” se si inviano i soli prospetti ST, SV, SX e SY relativi ai dati riguardanti i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, specificando, nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati. Mod. 770. 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista AGGIORNAMENTO C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6 15.07.2016 PAGINA 4/11 2) possono essere presentati distintamente il mod. 770 Semplificato e il mod. 770 Ordinario con i relativi prospetti qualora non siano state effettuate compensazioni tra i versamenti derivanti dai 2 modelli; 3) può essere presentato il solo mod. 770 Ordinario qualora siano state effettuate compensazioni “interne” tra versamenti relativi al mod. 770 Semplificato e versamenti relativi al mod. 770 Ordinario (i prospetti ST, SV, SX e SY dovranno essere compilati nel mod. 770 Ordinario). COMPILAZIONE DEL MODELLO La dichiarazione deve essere compilata sui modelli (770/2016 SEMPLIFICATO e ORDINARIO) conformi a quelli approvati. I dati devono essere riportati in unità di euro, utilizzando le seguenti regole: DATI FISCALI: si procede al troncamento, ossia all’eliminazione delle cifre dopo la virgola; DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (INPS): si procede all’arrotondamento con la consueta modalità: se le cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi si arrotonda per difetto; se le cifre decimali sono pari o superiori a 50 centesimi si arrotonda per eccesso. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE I modelli 770/2016 SEMPLIFICATO e ORDINARIO devono essere presentati esclusivamente in via telematica: direttamente, da parte dello stesso sostituto d’imposta; ovvero tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (dottore commercialista o consulente del lavoro). I sostituti d’imposta che intendono trasmettere direttamente in via telematica devono avvalersi del: – servizio telematico Entratel, se devono presentare la dichiarazione in relazione ad un numero di soggetti superiori a 20; – servizio telematico Internet, se devono presentare la dichiarazione in relazione ad un numero di soggetti fino a 20. Per individuare il servizio telematico da utilizzare, il limite dei 20 soggetti va considerato separatamente in relazione ai modelli SEMPLIFICATO e ORDINARIO. Pertanto, in relazione al modello 770/2016 SEMPLIFICATO, per il computo dei percipienti occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro “REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE” contenuto nel frontespizio, mentre per il modello 770/2016 ORDINARIO occorre fare riferimento al numero complessivo dei righi compilati nei quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR e se uno stesso soggetto è indicato in più righi deve essere conteggiato più volte. I modelli 770/2016 SEMPLIFICATO e ORDINARIO, trasmessi in via telematica direttamente dal sostituto d’imposta, si considerano presentati nel giorno di ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione continua ad essere costituita dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate con la quale si attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica. Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel: le dichiarazioni da loro predisposte per conto del sostituto d’imposta; 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista AGGIORNAMENTO C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6 15.07.2016 PAGINA 5/11 le dichiarazioni predisposte dal sostituto di imposta per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione telematica. L’intermediario abilitato è tenuto a: rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente al ricevimento della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; l’impegno può essere rilasciato in forma libera; tuttavia, dovrà essere successivamente compilato anche il riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione; rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal sostituto d’imposta, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento; conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, per il periodo previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/73, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico viene trasmessa telematicamente da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utente che ha effettuato l’invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione. Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, resta disponibile per 30 giorni, dopodiché la stessa può essere richiesta dal sostituto d’imposta o dall’intermediario ai competenti Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo. Per effetto delle nuove disposizioni, la suddetta attestazione costituisce, per il sostituto d’imposta, la prova della presentazione della dichiarazione. L’intermediario abilitato, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,00. - a € 5.164,00. -. L’utilizzo di una modalità non ammessa per la presentazione della dichiarazione (es. consegna in banca o in posta invece che tramite trasmissione telematica) comporta la nullità della stessa. La trasmissione telematica può essere effettuata da due soggetti diversi (sostituto d’imposta o intermediario ovvero due intermediari) quando: – vi è l’obbligo di presentare sia il modello SEMPLIFICATO che quello ORDINARIO; – viene suddiviso in due parti il modello SEMPLIFICATO. TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello 770/2016 SEMPLIFICATO e il modello 770/2016 ORDINARIO devono essere trasmessi in via telematica, direttamente o tramite intermediario, entro il 22 agosto 2016. 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista AGGIORNAMENTO C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6 15.07.2016 PAGINA 6/11 CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE GIÀ PRESENTATA Nel caso in cui il sostituto d’imposta intenda rettificare o integrare una dichiarazione modello 770/2016 Semplificato o Ordinario già presentata, deve: compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella “Correttiva nei termini”, se i termini di presentazione non sono ancora scaduti; presentare una dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce, barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella “Dichiarazione integrativa”, se i termini di presentazione sono già scaduti. I sostituti d’imposta che hanno presentato il modello 770/2016 SEMPLIFICATO contenente un numero di comunicazioni superiore a 200 hanno la facoltà di inviare la dichiarazione “correttiva nei termini” o “integrativa” solo relativamente alle comunicazioni oggetto della rettifica o integrazione, allegando il frontespizio. Invece, per il modello 770/2016 ORDINARIO non è prevista la possibilità di effettuare una rettifica o integrazione parziale. COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI Essendo possibile presentare il Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO in non più di due parti, predisposte da soggetti diversi (per esempio dal Dottore commercialista e dal Consulente del lavoro) si ritiene che detta modalità sia da preferire al fine di evitare scambi di dati che potrebbero comportare margini di errori in fase di trascrizione. È però necessario, preliminarmente, effettuare solo la verifica che non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti di ritenute attinenti il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli attinenti i redditi di capitale. Ove non vi siano state dette compensazioni, al fine di poter correttamente fornire la consulenza necessaria per compilare il modello 770/2016 SEMPLIFICATO relativamente ai prospetti “Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, ST, SV, SX e SY, per la parte di mia competenza, vogliate trasmettere allo Studio, ove non siano già state trasmesse, la seguente documentazione: le deleghe di pagamento (mod. F24) in originale dei versamenti delle ritenute effettuati relative alle somme erogate nel corso dell’esercizio 2015; le copie delle Certificazioni Uniche (Modello CU) già compilate e consegnate agli interessati entro il 28.02.2016; i mastrini dei conti relativi alle ritenute dei redditi corrisposti ai lavoratori autonomi, alle ritenute su provvigioni inerenti agli intermediari del commercio. Ove non vi siano state compensazioni interne tra i versamenti di ritenute attinenti il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli attinenti i redditi di capitale, al fine di poter correttamente fornire la consulenza necessaria per la compilazione del modello 770/2016 ORDINARIO vogliate comunicare allo Studio, ove non sia già stata trasmessa, la seguente documentazione: le deleghe di pagamento (mod. F24) in originale dei versamenti delle ritenute e effettuati relative alle somme erogate nel corso dell’esercizio 2015; le copie delle certificazioni già compilate e consegnate agli interessati; 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista AGGIORNAMENTO C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6 15.07.2016 PAGINA 7/11 i mastrini dei conti relativi alle ritenute dei redditi di capitale, nonché degli utili distribuiti ai soci di società di capitali. Si precisa la procedura che lo studio utilizzerà per la presentazione dei modelli 770 sia semplificato che ordinario. I casi prospettabili sono quattro e sono di seguito elencati: 1) Presentazione del solo modello 770 semplificato nel caso in cui non ci siano state compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo. In questo caso il consulente del lavoro e il mio studio presenteranno due distinti modelli 770 semplificati. 2) Presentazione del solo modello 770 semplificato nel caso in cui ci siano state compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo. Il mio studio trasmetterà al consulente del lavoro la stampa in bozza dei prospetti ST, SV, SX e SY compilati, che provvederà a riportare gli stessi sul modello 770/2016 semplificato da lui compilato. 3) Presentazione del modello 770 semplificato e del modello 770 ordinario nel caso in cui non ci siano state compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo. In questo caso si procederà all’invio dei modelli in via autonoma. 4) Presentazione del modello 770 semplificato e del modello 770 ordinario nel caso in cui ci siano state compensazioni tra ritenute di lavoro dipendente, lavoro autonomo e quelle attinenti i redditi di capitale. Il mio studio provvederà a comunicare al Vs. Consulente del lavoro l’obbligo da parte del contribuente di presentare anche il modello 770/2016 ORDINARIO e il Vs. Consulente del lavoro sarà tenuto a trasmettere al mio studio i quadri ST, SV, SX e SY per la parte di Sua competenza, al fine di poterli inserire nel modello 770/2016 ORDINARIO che sarà compilato e trasmesso dal mio Studio. Restando a disposizione per ogni ulteriore delucidazione in merito porgo cordiali saluti. Dott. Damiano ADRIANI 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista AGGIORNAMENTO C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6 15.07.2016 PAGINA 8/11 ALLEGATO 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE FATTISPECIE SANZIONABILI SANZIONE PREVISTA DICHIARAZIONE OMESSA dal 120% al 240% delle ritenute non versate (minimo 250,00 euro) DICHIARAZIONE PRESENTATA ENTRO I 30 GIORNI sanzione dimezzata DICHIARAZIONE PRESENTATA ENTRO IL TERMINE PER L'INVIO DI QUELLA SUCCESSIVA dal 60% al 120% delle ritenute non versate (minimo 200,00 euro) DICHIARAZIONE PRESENTATA ENTRO IL TERMINE PER L'INVIO DI QUELLA SUCCESSIVA (CON RITENUTE INTERAMENTE VERSATE) da 150,00 euro a 500,00 euro DICHIARAZIONE INFEDELE dal 90% al 180% delle ritenute non versate CONDOTTE FRAUDOLENTE (quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente) dal 135% al 270% delle ritenute non versate EVASIONE MASSIMA DI 30.000,00 EURO dal 60% al 120% delle ritenute non versate DICHIARAZIONE INESATTA (incompletezze ed omissioni) da 500,00 a 4.000,00 euro 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista AGGIORNAMENTO C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6 15.07.2016 PAGINA 9/11 SANZIONI DA DICHIARAZIONE INFEDELE OPERANTI IN SEDE DI RAVVEDIMENTO TERMINE dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione se la sanatoria avviene dopo il “PVC” SANZIONI SANZIONI (90% infedele dichiarazione) (250,00 euro per dichiarazione 11,25 % € 31,25 12,86 % € 35,71 15 % € 41,67 18 % € 50,00 infedele con ritenute versate) SANZIONI DA OMESSO VERSAMENTO DELLA RITENUTA OPERATA IN SEDE DI RAVVEDIMENTO TERMINE entro 14 giorni dalla violazione Da 15 a 30 giorni dalla violazione Da 31 a 90 giorni dalla violazione dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione se la sanatoria avviene dopo il “PVC” SANZIONE DEL 15 % (entro 90 giorni) O 30% (oltre i 90 giorni) dallo 0,1% all’1,4% 1,5% 1,67% 3,75% 4,29% 5% 6% SANZIONI DA OMESSA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA OPERATA IN SEDE DI RAVVEDIMENTO TERMINE Sino a 90 giorni dalla violazione dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione se la sanatoria avviene dopo il “PVC” SANZIONE (20% omessa applicazione) 2,22 % 2,5 % 2,86 % 3,33 % 4% 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista AGGIORNAMENTO C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6 15.07.2016 PAGINA 10/11 ALLEGATO 2 – SOGGETTI OBBLIGATI MODELLO 770 SEMPLIFICATO Società di capitali residenti nel territorio dello Stato: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione; Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato: enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato: enti pubblici (comprese le regioni, le province e i comuni) e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali istituite dai comuni e dalle province ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; Condomini; Società di persone residenti nel territorio dello Stato: società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice; Società di armamento residenti nel territorio dello Stato; Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; Società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni, residenti in Italia; Aziende coniugali se l’attività è esercitata in forma societaria residenti nel territorio dello Stato; Gruppi europei d’interesse economico (GEIE); Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; Persone fisiche che esercitano arti e professioni; Curatori fallimentari; Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto; Commissari liquidatori; Soggetti che corrispondono redditi esenti dall’applicazione delle ritenute alla fonte ma assoggettati a contribuzione INPS e che erano tenuti alla presentazione del Mod. 01/M (ad esempio, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia); Amministrazioni dello Stato, incluse quelle con ordinamento autonomo che hanno operato le ritenute a norma dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/1973; Soggetti che hanno corrisposto compensi a lavoratori autonomi che hanno optato per i regimi agevolati relativamente alle nuove iniziative produttive e alle attività marginali e che non hanno effettuato la ritenuta alla fonte, secondo le disposizioni di legge; Titolari di posizione assicurativa INAIL, che devono comunicare i dati relativi al personale assicurato contro infortuni e malattie professionali; Tutte le amministrazioni sostituti d’imposta iscritte alle gestioni confluite nell’INPS, gestione ex INPDAP e gli enti con personale iscritto all’INPS, gestione ex INPDAP per opzione; Sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEDP; Amministrazioni che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall’INPS ex Gestione INPDAP, oggi Gestione Dipendenti Pubblici: – Cassa Pensioni Statali; – Cassa Pensioni dipendenti enti locali; – Cassa Pensioni Insegnanti; – Cassa Pensioni Sanitari; – Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari; – INADEL; – ENPAS; – ENPDEDP; – Cassa Unica del credito; – ENAM. 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista AGGIORNAMENTO C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 5 9/ 1 6 15.07.2016 PAGINA 11/11 SEGUE ALLEGATO 2 MODELLO 770 ORDINARIO Società di capitali residenti nel territorio dello Stato: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione; Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato: enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato: enti pubblici (comprese le regioni, le province e i comuni) e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; Associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite dai comuni e dalle province ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; Condomini; Società di persone residenti nel territorio dello Stato: società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice; Società di armamento residenti nel territorio dello Stato; Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; Società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni; Aziende coniugali se l’attività è esercitata in forma societaria residenti nel territorio dello Stato; Gruppi europei d’interesse economico (GEIE); Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; Persone fisiche che esercitano arti e professioni; Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; Curatori fallimentari; Commissari liquidatori; Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto; Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti; Soggetti che hanno applicato nel 2015 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239; Soggetti che hanno applicato nel 2015 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; Soggetti che hanno applicato nel 2015 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso D. Lgs limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett.a) e d) del T.U.I.R.; Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D. Lgs. n. 461/1997; Soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2015. 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720