disponibile in formato PDF

Transcript

disponibile in formato PDF
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 1
Claudia Taccani
Edgar Meyer
Storie di animali (e uomini)
alle prese con la legge
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 2
Ecoalfabeto
Collana diretta da Marcello Baraghini e Stefano Carnazzi
Coordinatore della collana: Edgar Meyer
© 2010 Claudia Taccani ed Edgar Meyer
© 2010 Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri
ISBN 978-88-6222-133-7
www.stampalternativa.it
email: [email protected]
Finito di stampare nel mese di maggio 2010
presso la tipografia Iacobelli srl – Roma
Questo libro è rilasciato con la licenza Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5”, consultabile all’indirizzo http://creativecommons.org. Pertanto questo libro è libero, e
può essere riprodotto e distribuito, con ogni mezzo fisico, meccanico o elettronico, a condizione che la riproduzione del testo avvenga integralmente e senza modifiche, a fini non
commerciali e con attribuzione della paternità dell’opera.
Ecoalfabeto – i libri di Gaia
Per leggere la natura, diffondere nuove idee, spunti inediti e
originali. Spiegare in modo accattivante, convincente. Offrire
stimoli per la crescita personale. Trattare i temi della consapevolezza, dell’educazione, della tutela della salute, del nuovo
rapporto con gli animali e l’ambiente.
I LIBRI DI
GAIA ANIMALI & AMBIENTE
CON IL CONTRIBUTO DI
Le emissioni di CO2 conseguenti
alla produzione di questo libro
sono state compensate dal processo
di riforestazione certificato
Impatto Zero®
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 3
Il guaìto di un cucciolo preso a calci per malvagità
è molto diverso dal pianto di un bambino?
Dino Buzzati
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 4
A tutti gli animali maltrattati del mondo questo libro è rispettosamente dedicato. Con la speranza che i loro diritti siano finalmente riconosciuti.
A Simba, la nostra dolcissima cagnolina che ci ha accompagnati per quindici anni donandoci affetto e fedeltà.
Un pensiero riconoscente va a Mordillo, Tella e Andy; a Viola e
Billy; a Miki, Sofi, Nana, Kalimero e Picchio. Tutti indimenticabili.
Ringraziamenti
Grazie di cuore a Carlo Bettio, a Sabrina Michela Zugno, ad Anna Caberlon e a tutto lo staff di Net-Telerete Nordest, l’azienda padovana
che ha curato negli scorsi anni con competenza e capacità i call center dell’Ufficio Diritti Animali della Provincia di Milano e del Comune
di Roma.
Grazie a Marina Spanò, già responsabile dell’Ufficio Diritti Animali
della Provincia di Milano, per la capacità organizzativa e la competenza; a Roberta Oteri, responsabile di segreteria di Gaia Animali & Ambiente Onlus; a Pinuccia Montanari, assessore ai Parchi e al Benessere Animale del Comune di Genova e a Paola Vada ed Elena Rozzoni
dell’Ufficio Diritti Animali del Comune di Genova, gestito con professionalità e passione.
È stato importantissimo, per perfezionare questo libro, il qualificato
lavoro dell’avvocato Ferdinando Perugini, le cui consulenze legali sono sempre precise e puntuali.
Spunti originali e interessanti sono arrivati da Stefano Apuzzo, portavoce di Gaia Animali & Ambiente; da Stefania Maniscalco, avvocato di
Gaia Lex; da Gianluca Felicetti, presidente di Lav e da Ciro Troiano,
responsabile del Rapporto Zoomafia della Lav.
E, per concludere come si è iniziato, cioè con il cuore, grazie ad Alessandra Corbella dell’associazione Diamoci La Zampa, per aver supportato il nostro lavoro e sopportato… noi stessi.
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 5
Premessa
Accolgo con grande piacere la pubblicazione del libro
Quattro zampe in tribunale. Agli autori va il mio plauso
per l’impegno profuso nella battaglia per i diritti degli
animali e la tutela del loro benessere.
Considero meritoria l’azione di Edgar Meyer e Claudia
Taccani che, mettendo a disposizione la loro preparazione tecnico-giuridica, hanno realizzato un valido vademecum per una corretta e puntuale informazione
degli utenti nella gestione, anche legale, di situazioni
incresciose, talvolta drammatiche e inaccettabili, che
coinvolgono i nostri amici animali.
Come ho avuto modo di sottolineare in più occasioni,
ritengo il legame uomo-cane uno dei più intensi e profondi, senza il quale l’uomo perderebbe una componente importante di sé. I nostri compagni a quattro zampe
integrano la nostra vita e sempre più spesso sono ritenuti a tutti gli effetti componenti del nucleo familiare.
Condivido pienamente il messaggio educativo e il senso
civico che si è voluto affermare attraverso la realizzazione di questo libro. Libro che arricchisce e ottimizza il
canale di comunicazione con i cittadini e rivaluta in
senso positivo il rapporto dell’uomo con gli animali.
Nella società moderna tale legame ha subito sostanziali modifiche e occorre pertanto rimodulare questa relazione, adattandola all’evoluzione dei tempi e della società al fine di tutelare la salute e l’incolumità pubblica, oltre che il benessere e i diritti degli amici a quattro zampe.
5
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 6
Dall’inizio del mio mandato sono molte le iniziative
che ho portato avanti per sostenere questa concezione,
senza mai prescindere dalla conoscenza e dalla comprensione delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche proprie della specie animale.
Desidero ricordare l’Ordinanza concernente la microchippatura dei cani, con la quale si ribadisce obbligatorietà dell’identificazione mediante microchip, che ha
contribuito ad accelerare l’implementazione dell’anagrafe canina nazionale, permettendo la rintracciabilità degli animali vaganti.
Al fine di limitare e contenere l’esecrabile fenomeno
degli avvelenamenti dolosi, ho firmato l’Ordinanza sul
divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati per contrastare e colpire gli autori di questo crimine. La presenza nell’ambiente di esche o bocconi contenenti veleni o sostanze nocive costituisce, infatti, un
serio rischio non solo per i nostri amici animali, ma
anche per la stessa popolazione umana e in particolare per i bambini.
Parimenti, ho fortemente voluto l’emanazione dell’Ordinanza che stabilisce i livelli essenziali di tutela e benessere che i Comuni sono tenuti ad assicurare ai cani ospiti
dei canili e che rappresenta, senza dubbio, un passo in
avanti decisivo nella salvaguardia degli animali ricoverati e nella lotta al randagismo.
Allo scopo di conferire una doverosa responsabilità civile e penale ai proprietari, ho emanato l’Ordinanza per
la “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, mantenendo l’impegno di eliminare l’elenco delle
6
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 7
razze “a rischio” che non ha in passato contribuito a
ridurre gli episodi di aggressione da parte dei cani.
La formazione dei proprietari e detentori di cani è
l’elemento focale della mia Ordinanza che prevede l’obbligo per i Comuni, di concerto con le Asl, di istituire percorsi formativi, al termine dei quali viene rilasciato un
apposito “patentino”.
Il decreto ministeriale firmato il 26 novembre 2009 e
pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 25 gennaio
2010 fornisce, a completamento dell’Ordinanza, le linee guida operative per la realizzazione dei corsi che
devono concretamente essere lo strumento di educazione per la corretta gestione del cane da parte del
proprietario.
Un percorso formativo che rappresenta il mezzo per
far conoscere loro i doveri e le responsabilità che derivano dalla scelta di dividere la propria esistenza con
un animale.
I responsabili degli animali devono essere edotti sulle
corrette regole di convivenza al fine di evitare errori
di educazione, di impostazione della relazione e di comunicazione che possono essere fonte di problemi e
fraintendimenti.
Questi provvedimenti normativi, che ho emanato finora in condizioni di urgenza, rappresentano solo i primi tasselli del nuovo disegno di legge sulla tutela degli
animali d’affezione che è in fase di elaborazione. Tale
nuova norma si pone l’obiettivo di tutelare gli animali d’affezione attraverso una serie di misure atte a regolamentare il settore, anche per porre fine alla specu7
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 8
lazione che, negli anni passati, ha afflitto la gestione
del randagismo e dei canili.
Il disegno di legge si propone di strutturare e disciplinare la materia in un quadro normativo stabile e organico e si prefigge, come ambiziosa finalità, di mutare l’approccio al mondo animale, rendendo l’Italia un
modello di riferimento per gli altri Paesi europei.
Con l’approvazione in Consiglio dei ministri, il 2 ottobre scorso, del disegno di legge per la ratifica della Convenzione sulla protezione degli animali da compagnia, si è
compiuto un ulteriore passo avanti per la tutela della
salute e del benessere dei nostri cani e gatti.
Grazie all’intenso lavoro di collaborazione con il Ministero degli Esteri, siamo riusciti a stabilire nuove e
più severe norme a protezione degli animali da compagnia. Un atto normativo che, tra l’altro, ha introdotto il reato di traffico illecito di cani e gatti, con un
inasprimento delle pene in caso di cuccioli di età inferiori a otto settimane, oltre che la previsione di sanzioni per chiunque introduca nel territorio nazionale cani e gatti non identificati e sprovvisti di certificazione sanitaria, così come previsto dalla normativa vigente.
Sono consapevole che molto dev’essere ancora fatto affinché le leggi sulla tutela degli animali siano maggiormente efficaci e, a tal fine, occorre un impegno collettivo e un’adeguata formazione civica.
La crescita etica e culturale deve coinvolgere le istituzioni, i proprietari di animali e i cittadini tutti.
Da parte mia, continuerò a lavorare con la solerzia e
8
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 9
la passione che spero mi riconosciate, confermandovi
il mio impegno a tutela di tutti gli animali.
L’obiettivo che mi sono prefissa è senza dubbio ambizioso, ma i risultati che stiamo ottenendo mi spingono
a proseguire sia nell’attività legislativa che nelle campagne di sensibilizzazione intraprese per accrescere il
rispetto e la conoscenza degli animali.
On. Francesca Martini
Sottosegretario al Lavoro, Salute e Politiche Sociali
9
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 10
Introduzione
Gli animali domestici in Italia sono in costante crescita: oltre 8 milioni di gatti e 7 milioni di cani vivono
nelle nostre famiglie. Senza contare altri 30 milioni di
uccelli, criceti, cavie, conigli, pesci, animali esotici.
Fanno parte della nostra vita. Vanno considerati, a
tutti gli effetti, cittadini dei nostri Comuni. Condividono con noi la loro esistenza. Ci fanno compagnia, ci regalano gioia, affetto, calore, ma sempre più spesso,
considerata la crescente intolleranza tra gli uomini,
anche loro vengono coinvolti nelle nostre beghe, finendo talvolta, inconsapevolmente, nei nostri litigi e nelle
aule dei tribunali. Accade sempre più spesso: in tutta
Italia sono centinaia, ogni anno, le cause legate agli
amici di zampa, ala e pinna.
Quattro zampe in Tribunale riporta una serie di casi
veri, raccontati in maniera veloce, discorsiva e giornalistica. Di ognuno, al termine, abbiamo voluto inserire una spiegazione normativa, sviluppata in
maniera tecnica, ma semplice. Non siamo scesi troppo nei particolari, perché questo non è un manuale
per operatori. Abbiamo selezionato i casi più eclatanti e le sentenze che fanno giurisprudenza, raccontate in modo schietto e chiaro (ma anche professionale). Condanne a bracconieri, multe a maltrattatori di gatti, liti condominiali per cani che abbaiano,
litigi con amministratori di condominio per mici
randagi da accudire, guerre tra ex-coniugi che si
contendono l’amato batuffolo, animali sfrattati, vici10
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 11
ni di casa che per un cane o gatto o coniglio si fanno dispetti da anni.
Nella prima parte del libro raccontiamo storie tratte
da reali fatti di cronaca recente, accaduti su e giù per
la penisola. Commuovono, fanno arrabbiare, qualcuna fa sorridere, qualche altra intristisce. Tutte o quasi sono arrivate in tribunale o sulla sua soglia. Alle
storie abbiamo aggiunto, per essere concreti, la normativa di riferimento e dei piccoli suggerimenti di
comportamento nel caso ci si trovasse in situazioni
simili. Perché di storie così, ce ne sono (quasi) tutti i
giorni.
Nella seconda (e terza) parte, invece, c’è un pezzettino
dell’esperienza fatta nei cinque anni di gestione dell’Ufficio Diritti Animali della Provincia di Milano e
con Gaia Lex, lo strumento legale dell’associazione Gaia Animali & Ambiente messo a disposizione dei cittadini che vogliono far rispettare i diritti degli animali
e della salvaguardia dell’ambiente.
Come difendersi da un vicino che vuole che ci “liberiamo” del cane che gli dà fastidio? Come rispondere all’amministratore di condominio che non vuole che si
dia da mangiare ai gatti randagi? Come denunciare
chi maltratta o uccide un animale? In questo libro speriamo si possano trovare alcune risposte. Gandhi diceva che il grado di civiltà di un popolo si può misurare
anche da come questo tratta i suoi animali. In Italia
abbiamo alcune buone leggi che vanno fatte conoscere
e, soprattutto, fatte rispettare. I nostri “fratelli minori”,
11
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 12
come li chiamava san Francesco, hanno diritti precisi
e, sempre più, avvocati sensibili, come quelli di Gaia
Lex, vogliono che siano onorati. Per far fare un passo
avanti al grado di civiltà del nostro Paese.
Claudia Taccani
Edgar Meyer
12
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 13
Un po’ di storia
Nel corso della storia umana è capitato più volte di vedere
gli animali (anzi, gli altri animali: non dimentichiamo che
apparteniamo al regno animale anche noi) alla sbarra. Dal
pappagallo monarchico al merlo sovversivo, non si contano
le storie di imputati “speciali”, regolarmente dotati di avvocato.
L’epoca d’oro – si fa per dire – dei processi agli altri animali non poteva che essere il Medioevo. Qualche eco è arrivata fino a noi. Un esempio? La chiesa di Falaise, in Francia,
custodisce l’affresco della pubblica esecuzione per strangolamento di una scrofa infanticida, avvenuta nel 1336.
Nei processi, in genere, il problema delle difficoltà di comunicazione tra specie e specie veniva affrontato con modalità non particolarmente favorevoli al reo: secondo i criteri dell’epoca, negli interrogatori si usava infatti la tortura, e le grida dell’animale venivano equiparate a confessione. Allo stesso modo, nei processi per bestialità, l’animale
che dimostrava di riconoscere l’uomo era considerato per
questo consenziente.
13
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 14
Un problema più complesso era quello dei complici: erano
da considerare tali gli animali che avevano assistito al misfatto senza impedirlo? Sì, fu la tesi del pubblico ministero
a un processo che si tenne in Borgogna il 5 settembre del
1379 contro tre scrofe che avevano ucciso un malcapitato
pastorello. Da giustiziare era dunque tutta la mandria. Poiché però le carni degli animali condannati a morte non potevano poi essere utilizzate a scopo alimentare e la mandria era comunale, il rischio concreto era quello di lasciare
l’intero villaggio di Jassey senza rifornimenti invernali. E
così il priore fece un ricorso al duca Filipo l’Ardito, ottenendo una grazia di massa.
I tempi bui non sono tuttavia finiti con la fine del Medioevo. Infatti, se Victor Hugo ci narra della capretta di Esmeralda, processata per stregoneria con la sua proprietaria,
Voltaire riferisce di un cavallo giudicato per reati analoghi
nel 1610 per colpa di un padrone che gli aveva insegnato
esercizi un po’ troppo complicati e che sfuggivano alla
comprensione dei contemporanei.
Non si deve pensare che questi imputati fossero privi di
giuste garanzie formali, al contrario! Certo, molto dipendeva, come oggi, dall’avvocato… Nel 1545, ad esempio, un
processo in Savoia contro un branco di cavallette, citate in
giudizio per i danni che stavano provocando alle coltivazioni fu bloccato dall’ostruzionismo di un avvocato difensore
ostinato a richiedere l’assoluzione dei suoi assistiti “per incapacità di intendere e volere”, fino a che gli accusati non
ebbero finito di divorare tutto il divorabile, rendendosi in
seguito contumaci. E quando quarantadue anni dopo il
problema si ripresentò, anzi, il nuovo legale propose addi14
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 15
rittura il non luogo a procedere per non presenza di reato.
“Iddio creò gli animali prima degli uomini e a tutti, ragionevoli e irragionevoli, concesse il diritto di cibarsi sulla terra
conformemente alla propria natura. Non li avrebbe creati
senza il diritto di usare liberamente della vita! E le piante
non furono create perché servissero agli animali?”, disse
nell’arringa difensiva, con alcuni spunti di notevole modernità. Il Comune decise allora di assegnare alle bestiole un
campo apposito perché si sfamassero senza danneggiare gli
uomini, ma l’avvocato chiese una perizia giudicando il terreno non adatto alle loro esigenze. Nelle maglie della causa
le cavallette ebbero di nuovo il tempo di squagliarsela.
Ancora garantismo. Nel 1750, ha raccontato recentemente
il quotidiano “Libero”, una mula accusata di relazioni sessuali illecite col suo padrone fu assolta con tanto di attestato di buona condotta: le testimonianze dei vicini sulla sua
“morigeratezza” avevano convinto i giudici che la poveretta andava considerata vittima di stupro. E merita di essere
citata anche l’arringa con cui un difensore giustificò la
mancata comparizione in tribunale dei topi da lui assistiti,
malgrado la perentoria citazione a loro inviata. “Si consideri la lunghezza e la difficoltà del viaggio che gli animali da
me rappresentati dovrebbero percorrere, il pericolo cui essi sono esposti da parte dei gatti, loro mortali nemici, i quali, avendo saputa la cosa, li aspettano in ogni dove, tendendo loro insidie per divorarli e farne alla fine orribile scempio!”. Grandioso. Sembra di leggere l’arringa con cui un noto avvocato parlamentare evita a un ancor più noto presidente del Consiglio di presentarsi in tribunale per essere
giudicato, con la giustificazione che nella sua fitta agenda
15
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 16
non c’è purtroppo spazio per questo tipo di appuntamenti.
Non a tutti andava, però, così bene. La “progressista” Rivoluzione francese, ad esempio, ghigliottinò un pappagallo
che aveva gridato “Viva il re!” e condannò un cane che un
padrone evidentemente “reazionario” aveva istigato a mordere i polpacci di un venditore di giornali giacobini. Per
par condicio si deve ricordare che anche durante la Restaurazione austro-russa a Milano, nel 1799, il commissario
Bezzetta imprigionò un bambino assieme al suo merlo sovversivo che si ostinava a fischiettare il proibitissimo motivetto rivoluzionario del Ça ira.
Uno degli ultimi processi ad altri animali di cui si ha documentazione risale al 1861, quando una corte scozzese giudicò un gallo che aveva ferito a morte un fanciullo.
Le cose, oggi, vanno diversamente? Lo vedremo nelle prossime pagine.
16
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 17
Storie
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 18
Non le paga gli alimenti e lei gli rapisce
il cane. Nella lite tra separati ci va
di mezzo il pechinese
La storia
Non le pagava gli alimenti da tre mesi e lei, ex-moglie avvenente della Milano bene, 40 anni, un amante di 29 e un
biglietto per Ibiza nella borsetta, per ottenere i soldi necessari alla vacanza ha pensato di prendere in ostaggio l’amato cagnolino dell’ex-marito. “O mi paghi quello che mi devi”, gli ha gridato al telefono dopo il ratto del quadrupede,
un magnifico pechinese di tre anni, “o di lui non vedrai più
nemmeno un pelo”. E così il poveretto, solo e disperato
due volte, per l’ex-moglie prima e il cane poi, ha chiamato
il telefono amico di Aidaa, l’Associazione italiana difesa
animali e ambiente.
Poteva rivolgersi al 112 o al 113, ma l’uomo ha fatto la sua
scelta e, alla fine, grazie alla mediazione condotta dall’associazione, dopo pochi giorni il pechinese è saltato di nuovo
in braccio al padrone e la signora in partenza per Ibiza ha
incassato l’assegno con gli arretrati degli alimenti che l’exmarito non aveva versato. “Non volevo pagare”, ha spiegato l’uomo, “perché sapevo che li avrebbe usati per andare
in vacanza con l’amante, e questo mi faceva infuriare”. Alla fine, però, l’amore per il quattrozampe ha prevalso sul
dolore per le corna e il bellissimo pechinese è tornato a casa in cambio di un assegno circolare di 3.500 euro. Soddisfatto anche il mediatore, l’associazione Aidaa, che ha convinto l’uomo a pagare e la donna a restituire l’animale preso in ostaggio. “Fondamentale”, hanno chiarito i responsa18
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 19
bili dell’associazione, “è stato fare capire alla signora che
rischiava una denuncia da parte del proprietario”.
La normativa/la legge
La questione si è quindi risolta positivamente per il povero
cagnolino che, come i figli, spesso e volentieri può essere
utilizzato tra gli ex-coniugi come “arma” di ricatto.
Bene, analizziamo quindi questo caso alla luce della normativa del Codice penale.
Il comportamento della signora milanese è infatti penalmente rilevante, poiché l’aver usato minaccia nei confronti dell’ex-marito per ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento, disposto dal giudice in corso di separazione, integra l’ipotesi delittuosa di violenza privata e,
molto probabilmente, anche quella di furto.
Il reato di violenza privata di cui all’art. 610 C.p. è fra i delitti contro la persona e consiste nel costringere altri, con
violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualche
cosa. Tale comportamento criminoso è punibile con la reclusione fino a quattro anni.
Nella fattispecie, possiamo pacificamente constatare che
la signora ha costretto l’ex-marito ad adempiere ai propri
doveri – pagamento dell’assegno di mantenimento comprensivo di arretrati – mediante l’impossessamento del
cane e la minaccia di cagionare allo stesso animale del
male. L’ex-marito è stato quindi costretto a soddisfare le
richieste.
In questo caso, è bene far presente che la signora avrebbe
potuto – a questo punto dovuto! – tutelare i propri diritti
con opportuna azione legale, essendo pacifica la sussisten19
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 20
za del suo diritto a ottenere l’assegno dal marito, così come disposto dal giudice.
Ricordiamo che la signora, oltre a minacciare l’ex-coniuge
di un danno ingiusto all’adorato cagnolino, ha provveduto
a sottrarre lo stesso animale, integrando in tal modo la fattispecie delittuosa del furto di cui all’art. 624 C.p.
Il reato di cui sopra consiste nel fatto di impossessarsi della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri. Il colpevole è punito, a querela della persona offesa – salvo la presenza di aggravanti
che nel caso di specie non sembrano sussistere – con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa.
Come faremo presente anche nel corso dell’analisi di altre
casistiche, il nostro ordinamento giuridico considera gli
animali – compresi quelli da compagnia – come delle res,
quindi delle cose. La sottrazione di un cane integra, pertanto, l’ipotesi del furto finalizzato al conseguimento di un
profitto la cui definizione, secondo la dottrina prevalente,
va intesa in senso ampio e, quindi, qualunque utilità, materiale o morale che il colpevole si riprometta di conseguire
ovvero un godimento che egli stesso possa trarre dal bene
sottratto.
Concludiamo infine che, in base ad una visione animalista,
vorremmo poter qualificare un comportamento come quello in esame come un’estorsione, punibile con la reclusione
dai cinque ai dieci anni e con una multa; ma questo grave
delitto contro il patrimonio sussiste nel momento in cui la
violenza o la minaccia siano adoperate al fine di procurare
a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Nel caso di cui sopra, la minaccia di uccidere il cane è stata po20
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 21
sta in essere al fine di ottenere qualcosa (effettivamente)
dovuto, ossia l’assegno di mantenimento e, pertanto, non
un profitto ingiusto. Ciò non toglie, ovviamente, l’illegittimità del comportamento posto in essere e sarà il giudice
competente a seguire il caso che provvederà a dare una
corretta qualificazione giuridica della vicenda, alla luce di
tutti gli elementi.
Che fare?
Nel caso esaminato, l’intervento di mediazione effettuato
dall’associazione animalista ha prodotto ottimi risultati,
poiché ha evitato ulteriori conseguenze negative.
Teniamo comunque presente che, in casi di questo tipo, il
danneggiato ha la possibilità di ricorrere all’autorità di
pubblica sicurezza per tutelare il proprio animale e ottenere la repressione di comportamenti minacciosi e violenti.
La sussistenza di un diritto, come nel caso della signora milanese, non legittima comunque il farsi giustizia da soli con
comportamenti minacciosi e/o violenti.
La risoluzione di controversie di tal genere mediante l’intervento di associazioni animaliste o delle Guardie zoofile
risulta comunque un’ottima e ulteriore strada da seguire.
21
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 22
O mi paghi o ti ammazzo il gatto
La storia
“Diecimila euro o lo ammazzo”. Ma non è un parente, né un
amico, il soggetto di questa richiesta di riscatto. La vittima
in questione non cammina, infatti, su due gambe. L’imprenditore di Sorbolo, in provincia di Parma, a cui è stato recapitato l’inquietante messaggio, avrebbe dovuto pagare la somma ad un ventunenne napoletano che dichiarava di aver ritrovato il suo gatto, smarrito qualche giorno prima. Naturalmente non è passato molto tempo prima della denuncia.
Tutto inizia quando l’imprenditore trentasettenne smarrisce il proprio animale da compagnia, una gatta soriana tricolore, alla quale la famiglia dell’uomo è molto legata. Nel
tentativo di ritrovarla, l’imprenditore tappezza Sorbolo e
Parma di volantini con la foto dell’animale disperso, i recapiti e la promessa di una lauta ricompensa a chi l’avesse ritrovato o avesse dato segnalazioni utili.
L’annuncio, però, finisce anche nelle mani del napoletano,
disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, che pensa di
sfruttare al meglio (per lui, naturalmente) la situazione.
Come in un film, la chiamata arriva nel cuore della notte e
si può solo immaginare il colpo al cuore dell’imprenditore
quando si sente dire: “Ho il gatto, ma se lo vuoi devi darmi
diecimila euro, o lo ammazzo”. Dopo i primi tentativi di negoziazione, l’imprenditore dà appuntamento al ragazzo per
la consegna dei soldi, ma a questo punto intervengono le
forze dell’ordine che, risalendo al luogo d’origine della
chiamata, riescono a rintracciare il ragazzo, anche grazie
ad un testimone oculare della telefonata incriminata. Mo22
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 23
rale: il giovane viene denunciato per tentata estorsione.
Purtroppo, la malefatta non si è esaurita qui, perché il napoletano, in realtà, non aveva mai visto il gatto, se non sul
volantino.
La normativa/la legge
Il comportamento in esame integra l’ipotesi delittuosa del
tentativo di estorsione di cui al combinato disposto degli
artt. 56 e 629 C.p.
Risponde di tale delitto contro il patrimonio chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno.
Nel caso precedente, riguardante un rapimento come ripicca tra ex-coniugi, abbiamo esposto qualche breve considerazione sul delitto di estorsione. Bene, nella presente
fattispecie possiamo ritenere che il malvivente napoletano
abbia posto in essere atti diretti in modo non equivoco a
commettere il reato di estorsione, punibile con la pena della reclusione e della multa.
Per completezza, si precisa che, in caso delitto tentato, la
pena prevista per il reato è diminuita secondo il criterio di
cui all’art. 56 C.p. Nel caso oggetto della presente analisi,
per fortuna, il reato non è stato portato a termine, grazie
all’intervento delle forze dell’ordine.
Secondo l’intento minaccioso del ventunenne napoletano,
l’imprenditore avrebbe dovuto sborsargli un’ingente somma di danaro, procurandogli in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno, al fine di evitare l’uccisione dell’amato gatto. Pertanto, il proprietario dell’animale è stato
23
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 24
messo in una situazione di costrizione psicologica, essendogli stato prospettato un danno certo e reale.
Si osserva, inoltre, che l’ingiusto profitto deve essere inteso
come qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che
produce al reo o ad altri un vantaggio con l’altrui danno. Pacifico constatare che, nel caso in esame, la richiesta da parte del ragazzo di diecimila euro in cambio della restituzione
del gatto, prospettando al proprietario l’uccisione dell’animale, integra tutti gli elementi tipici del delitto di estorsione.
Che fare?
In casi di questo tipo non si deve mai scendere a compromessi con il ricattatore. Accondiscendere a minacce gravi come
questa rischia di aumentare il verificarsi di simili episodi.
Inoltre, accettare le condizioni di un ricatto può portare a
un esito negativo, come poteva accadere all’imprenditore
di Parma: se avesse accettato il pagamento dei diecimila
euro, non soltanto avrebbe perduto l’ingente somma di danaro, ma non avrebbe visto neanche l’ombra del suo gatto,
perché il ricattatore non lo aveva neppure trovato!
La rilevanza penale di fatti di questo genere legittima il “ricattato” a chiedere l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, effettuare denuncia e, in caso di procedimento
penale, costituirsi come parte civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni in caso di condanna.
Gli animali, infatti, lo ripeteremo purtroppo varie volte, sono considerati nel nostro ordinamento giuridico come delle res – cose – e quindi la relativa sottrazione, lesione o uccisione, cagiona un danno (morale e materiale) al proprietario economicamente quantificabile.
24
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 25
Non paga l’affitto: padrona di casa
le sequestra canarini, coniglio e gatto
La storia
Ci sono volute oltre due ore per convincere la signora
Amalia (nome di fantasia) a restituire alla sua inquilina,
Federica, i due canarini, il coniglio e un gattone che le aveva “rapito” per ritorsione perché Federica da due mesi non
pagava la pigione del monolocale di via Lepetit, una traversa di via Vitruvio in zona Stazione Centrale a Milano.
La vicenda è iniziata quando Amalia, stanca dei continui ritardi di Federica nel pagare l’affitto del piccolo monolocale, è entrata di soppiatto nell’appartamento della giovane e
le ha portato via la gabbietta con i due canarini gialli, la
gabbia contenente Alberto, il coniglio bianco nano, e – non
contenta – ha infilato nel trasportino anche Romeo, il gattone di dodici anni, portandoseli nel suo appartamento.
Dopo due giorni di tira e molla, Federica si è rivolta al telefono amico di Aidaa. L’associazione si è così recata a casa della “rapitrice” e dopo due ore di discussione è riuscita a convincere la signora Amalia che c’erano altri sistemi
per farsi pagare l’affitto da Federica, tutti più legali del rapimento degli animali. Alla fine, il gatto Romeo, il coniglio
Alberto e i due canarini sono tornati da Federica con la
promessa di quest’ultima di pagare le pigioni arretrate entro la fine della settimana. Le due signore hanno così siglato un documento con il quale Federica si è impegnata a pagare puntualmente le future rate dell’affitto e Amalia si è
impegnata a sua volta a non portarsi più a casa gli animali
di Federica.
25
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 26
La normativa/la legge
Dal punto di vista giuridico, la proprietaria di casa, pur
spinta dall’intenzione di salvaguardare i propri diritti, ha
comunque commesso un illecito penale.
La signora Amalia, infatti, avrebbe avuto altre lecite possibilità per ottenere quanto dovuto.
Il nostro ordinamento giuridico prevede il diritto del locatore di ottenere il pagamento del canone dell’immobile locato dall’inquilino inadempiente. Sussiste infatti la possibilità di ricorrere al giudice per ottenere la somma dovuta,
oltre gli interessi, nonché chiedere la convalida di sfratto
per morosità. Insomma, omettendo tali dettagli pratici, si
può pacificamente constatare che la proprietaria di casa ha
fatto ragione da sé.
Interessante può essere il paragone con il caso della signora milanese che ha rubato l’amato cane all’ex-marito perché questo non le aveva corrisposto l’assegno di mantenimento, minacciandolo di uccidere il cane in caso di suo
inadempimento. Bene, nella presente fattispecie possiamo
constatare che non è stato tenuto un esplicito comportamento minaccioso o violento nei confronti dell’inquilina
morosa, ma le è stata prospettata implicitamente la possibilità di non vedere i suoi amati animali domestici fino al
momento in cui non avesse provveduto al pagamento dei
canoni di locazione. Insomma, come nel caso della bella signora milanese, la presente fattispecie potrebbe integrare
un’ipotesi delittuosa di violenza privata.
Si ritiene inoltre opportuno rilevare che il caso suindicato
parrebbe integrare la diversa ipotesi di furto aggravato ai
sensi del’art. 624 bis, comma primo, C.p. che prevede che
26
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 27
“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per
altri, mediante introduzione in un edificio o in altro
luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o
nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”. Nel
caso di specie, infatti, la signora Amalia è entrata illegittimamente nella casa di Federica, la quale, seppur morosa
nel pagamento dell’affitto, ha comunque il diritto di decidere chi farvi accedere e quando.
Come già osservato in precedenza, dottrina e giurisprudenza prevalenti danno un’ampia definizione di “profitto”,
intendendo qualsiasi utilità in capo al reo, non solo di natura economica, ma anche morale.
La differenza rispetto alla questione relativa alla signora milanese che aveva sottratto il cagnolino all’ex-marito è dunque sottile: in entrambi i casi, i soggetti agenti vogliono tutelare in maniera arbitraria un proprio diritto, ma con modalità assolutamente illegittime, comportamenti minacciosi
che in un caso si concretizza in un vero e proprio ricatto (“o
mi paghi l’assegno di mantenimento o ti ammazzo il cane!”),
nell’altro in una minaccia implicita (“ti sottraggo gli animali
da casa tua finché non mi paghi l’affitto”).
Insomma, in casi di questo tipo, anche se l’agente che commette un illecito lo fa perché condotto da una motivazione
anche giusta, è pur sempre colpevole di non aver scelto
delle strade alternative che l’ordinamento gli concede.
L’esercizio di un diritto, seppur esistente, non giustifica dei
comportamenti penalmente rilevanti come quello della minaccia, della violenza ovvero del furto.
27
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 28
Che fare?
Federica ha operato la scelta corretta nel chiedere l’intervento dell’associazione animalista, grazie alla mediazione
della quale le due signore sono giunte ad un accordo conciliativo.
28
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 29
Assolti i proprietari di quattro cani
che disturbavano i vicini
La storia
I cani che abbaiano non disturbano la quiete pubblica, dunque i loro padroni non possono essere condannati per il
“disturbo” che gli animali arrecano ai vicini. Ha fatto gioire
tutti i proprietari di cani la sentenza emessa dal giudice
Alessandro Bravin, che ha assolto Maria Grazia F. e Giorgio
M. dall’accusa mossa contro di loro dalla procura della Repubblica.
A sottoscrivere la richiesta di decreto penale di condanna
era stato il sostituto procuratore Giovanna Mastroianni e
ad emettere il decreto il gip Maria Vittoria Marchianò, che
aveva ritenuto i due proprietari responsabili di disturbo
della quiete pubblica. La Ferroni e il Morabito, però, non
hanno accettato di buon grado la condanna al pagamento
di 300 euro e, affiancati dall’avvocato Peppe Fonte, hanno
presentato opposizione, determinando l’avvio di un procedimento penale in piena regola.
Il 14 febbraio 2005 la conclusione del processo, con la sentenza di assoluzione firmata dal giudice Bravin che ha accolto la tesi difensiva secondo la quale i quattro animali
chiusi nel giardino della villetta di Tiriolo avrebbero disturbato solo alcuni vicini e, dunque, non si configurerebbe il
reato di disturbo della quiete pubblica. Riabilitando, in tal
modo, i cani e i loro padroni.
La normativa/la legge
Chi possiede un animale “rumoroso” deve guardarsi:
29
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 30
1. dall’art. 659 del Codice penale (“disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”) che recita: “Chiunque
mediante schiamazzi o rumori, ovvero suscitando o non
impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il
riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre mesi”, o con un’ammenda fino a 300 euro.
2. dal Regolamento di Polizia urbana (o analogo regolamento) del Comune di residenza. Quello di Milano, ad
esempio, prevede all’art. 84 che il cane non rechi disturbo
o danno al vicinato; durante la notte non deve disturbare
la quiete pubblica abbaiando, pena una sanzione di 50,00
euro (minimo 25,00 euro, massimo 180,00 euro).
Secondo un’ancora più recente sentenza della Corte di Cassazione, tuttavia, non è sufficiente che il disturbo sia arrecato ad un solo vicino, ma è necessario che riguardi una pluralità di persone. L’interesse tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità. È necessario che i rumori derivanti
dagli animali siano idonei “ad incidere negativamente sulla
tranquillità di un numero indeterminato di persone”.
Che fare?
Un cane che abbaia di continuo è un cane non sereno. Non
ci si deve illudere di poterlo lasciare tutto il giorno sul balcone o in giardino, il cane esige la compagnia e la presenza degli esseri umani. Su un balcone, pur grande e accogliente, il cane da solo soffre. Quindi abbaia per richiamare l’attenzione dei suoi tutori, creando disturbo e fastidio.
Un bravo “padrone” farà dunque in modo che il quattrozampe abbia poche occasioni per lamentarsi e per disturbare vicini irritabili.
30
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 31
Talvolta, tuttavia, le liti tra condomini hanno radici più profonde e gli animali sono solo un pretesto. Si arriva talvolta
a minacciare l’allontanamento del cane dalla casa. È possibile impedire di avere un animale in casa? Il regolamento
condominiale non può impedire il possesso e la detenzione
di animali in casa, propria o in affitto, a meno che non abbia natura “contrattuale”, cioè che non sia sottoscritto e
firmato dalle parti all’atto della compravendita dell’immobile.
I regolamenti condominiali sono di due tipi: “contrattuali”
o “assembleari”.
– Regolamento contrattuale. Di solito, chi vende allega al
contratto il regolamento oppure vi fa specifico riferimento
(mediante una clausola con la quale l’acquirente dichiara
di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in
ogni sua parte) e l’acquirente, firmando il contratto, accetta automaticamente anche le norme del regolamento. Un
regolamento di natura contrattuale può impedire di tenere
animali in appartamento, perché tale limitazione risulta accettata da chi ha accettato anche tutte le norme del regolamento all’atto di acquisto.
– Regolamento assembleare. Il regolamento assembleare
viene stabilito dall’assemblea condominiale. Non può sopprimere o limitare i diritti che l’ordinamento giuridico riconosce ai proprietari dell’appartamento, come quello di avere un quattrozampe per compagno. Una norma condominiale inserita in un regolamento assembleare che imponesse il divieto di detenere animali sarebbe illegittima e pertanto nulla.
31
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 32
Ascensore vietato al quattrozampe
extralarge
La storia
Tobia ha 15 mesi, un bel carattere e 87 chili di peso. La sua
“colpa” è proprio questa: tra non molto arriverà a pesare
quasi un quintale, cioè 100 chili. Troppo per i meccanismi
dell’ascensore? Secondo i condomini, sì. Per questo il mastino inglese extralarge si vede “chiudere” la porta dell’ascensore. Nel vero senso della parola. Il condominio di
Milano in cui vive impone alla padrona il divieto di portarlo in ascensore, costringendo entrambi a fare cinque piani
di scale a piedi. Ma la padrona di Tobia non si arrende e ricorre all’associazione Aidaa per trovare una soluzione al
problema. Anche perché, dice, “l’ascensore viene pulito e
profumato ad ogni utilizzo”.
Risultato: le parti hanno trovato un accordo conciliativo (come è sempre opportuno fare in casi di questo tipo!), sul presupposto che Tobia non supera i 250 chili, peso massimo tenuto dall’ascensore, e che imporre l’obbligo allo stesso cane
di salire/scendere cinque piani può cagionagli un danno fisico, come dichiarato dal suo veterinario con tanto di certificato medico. In caso di violazione di tale accordo, l’associazione si è riservata di valutare il deposito di denuncia per
maltrattamento di animale. Per Tobia, dunque, la storia ha
esito positivo. Tutto è bene ciò che finisce bene.
La normativa/la legge
Passiamo quindi ad esaminare gli aspetti giuridici che stanno alla base del caso.
32
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 33
Anzitutto si osserva che la vita condominiale è principalmente regolata da alcuni articoli del Codice civile (artt.
1117 e seguenti), nonché da consuetudini.
Questa regolamentazione è periodicamente oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza, il cui orientamento ha spesso delle ripercussioni importanti e incisive
sull’applicazione del regolamento condominiale.
Nella fattispecie, è bene osservare che l’assemblea condominiale può legittimamente deliberare decisioni che vanno
a incidere sulle modalità di utilizzo e gestione delle cose
comuni. Quindi, ad esempio, per ragioni igieniche o di convivenza il regolamento potrebbe vietare di portare animali
in ascensore, oppure obbligare i proprietari a far mettere
loro la museruola o adottare altre cautele.
L’orientamento prevalente della giurisprudenza è infatti
quello di ritenere legittime le limitazioni in tal senso, poiché l’assemblea può decidere in merito al miglior utilizzo
delle cose comuni alla luce di motivazioni igienico-sanitarie, di sicurezza, convivenza o altri interessi della vita comune.
La maggioranza che dovrà essere adottata perché una delibera di questo tipo sia legittima non deve quindi essere
unanime.
Differente situazione, invece, il caso in cui il condominio
voglia imporre il divieto di tenere cani o altri animali nelle
singole frazioni di proprietà, come si spiegava in precedenza. Una limitazione di questo tipo deve infatti essere adottata all’unanimità o mediante un regolamento predisposto
dall’originario proprietario/costruttore di un edificio e regolarmente trascritto nei pubblici registri immobiliari.
33
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 34
Per fortuna questo non è il caso che ha interessato il nostro mastino inglese extralarge.
Tornando quindi al caso di Tobia, risulta opportuno osservare che l’associazione Aidaa si è riservata di valutare una
denuncia per maltrattamento di animali nei confronti del
condominio, nel caso di permanenza del divieto imposto alla padrona di Tobia. Infatti, grazie a un certificato del medico veterinario, è possibile dimostrare che il mastino extralarge non può sopportare il percorso quotidiano di cinque piani di scale con conseguenze gravi sulla sua salute.
Il reato di maltrattamento di animali di cui all’art. 544 ter
C.p., introdotto dalla legge n. 189/2004, prevede la sussistenza dell’ipotesi criminosa nel momento il cui l’animale è
sottoposto, per crudeltà o senza necessità, a sevizie,
comportamenti o fatiche incompatibili con le sue caratteristiche etologiche. Ciò premesso, la presente fattispecie potrebbe facilmente integrare il delitto di maltrattamento di
animali, salvo che il condominio dimostri la sussistenza di
motivazioni igienico-sanitarie, ovvero di sicurezza che giustifichino il divieto di portare il cane in ascensore e, quindi, la presenza di una necessità.
Casi di questo tipo devono quindi essere risolti in modo da
bilanciare i diversi interessi delle parti.
Se il cane non è pericoloso per l’incolumità pubblica o per
l’igiene, una delibera condominale che impedisce di far alloggiare o circolare l’animale negli spazi comuni è priva di
un supporto giuridico di legittimità e, quindi, facilmente
opponibile davanti al giudice competente.
34
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 35
Liti bestiali in condominio
La storia
Nei condomìni, è noto, si litiga spesso. La novità è che crescono le liti condominiali che hanno al centro gli ospiti a
quattro zampe dei palazzi cittadini. Nel condominio, infatti, la lite è sempre più “bestiale”. Secondo i dati dell’Anammi, l’Associazione nazional-europea degli amministratori
d’immobili, sulla base di un monitoraggio interno ben il
92% dei soci afferma di aver affrontato almeno una volta
una disputa sugli animali.
Quali sono le motivazioni? Le litigate condominiali sono
scatenate da deiezioni, come denunciato dal 30% degli amministratori, rumori (27%), abusi nell’utilizzo degli spazi
comuni come cortili condominiali, parcheggi, pianerottoli
nel 23% dei casi. Segnalate anche un 20% di liti causate
dagli odori dell’animale tenuto in casa.
Al Nord si registra il maggior numero di controversie, con
il 35% dei casi, seguito dal Centro (33%) e dal Sud (32%).
Le regioni dove si litiga di più per gli animali in condominio sarebbero la Lombardia e il Piemonte, seguite da Lazio,
Veneto, Emilia e Toscana. Si litiga molto poco invece in
Valle d’Aosta.
Chi sono i principali “imputati” dei litigi? A far litigare gli
italiani sono soprattutto cani (70% dei casi) e gatti (23%).
Gli uccelli causano soltanto il 6% delle liti. Va poi segnalato un 1% di dispute che coinvolgono altri animali, come
rettili e roditori. Secondo alcuni dati dell’associazione Aidaa, nei condomini italiani si litiga ogni dodici minuti per
motivi legati alla presenza di pet. Non solo, nel corso del
35
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 36
2009 sarebbero state cinquantaquattro le liti degenerate
che hanno provocato feriti.
La soluzione, secondo i dati dell’Anammi, spesso arriva
grazie all’intervento di mediazione dello stesso amministratore: il 61% degli amministratori è riuscito a chiudere
la controversia in questo modo. Non così fortunati gli altri:
il 3% ha un contenzioso ancora aperto, per il 36% “il problema sussiste”. Certo, non sempre le soluzioni degli amministratori di condominio sono geniali. Sulle modifiche ai
regolamenti di condominio se ne sentono delle belle. “Non
si può permettere ai cani di abbaiare negli orari di riposo,
nel primo pomeriggio e dopo le 10 di sera”, recita il regolamento di un condominio del centro di Milano. Peccato che
i tutori delle bestiole non abbiano ancora capito come insegnare ai propri cani a leggere l’ora.
Ma davvero cani, gatti, criceti e pesci rossi creano tutti
questi problemi di convivenza? Difficile da credere. In almeno un terzo dei casi gli animali sono solo un pretesto per
attaccare briga con i vicini. Dietro ci sono ben altre questioni irrisolte, o semplicemente l’antipatia e la voglia di litigare.
In molti casi, poi, gli animali sono più da compatire che da
condannare. Quando qualcuno usa il garage come una stalla per tenerci il proprio cavallo, o spara ai piccioni appollaiati sulla grondaia, forse c’è da interrogarsi sulla salute
mentale di questo qualcuno.
La normativa/la legge
È possibile impedire di avere un animale in casa? In genere no. Ma dipende. Come spiegato nelle pagine preceden36
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 37
ti, il regolamento condominiale non può farlo. A meno che
non abbia natura “contrattuale”, cioè che non sia sottoscritto e firmato dalle parti all’atto della compravendita
dell’immobile.
Che fare?
Spesso, per piccole questioni domestiche e controversie
tra vicini si arriva addirittura all’intervento legale. Questo
tipo di intervento sarebbe da evitare, comportando parecchie scocciature e un notevole dispendio di soldi e tempo
(oltre ad un intasamento dei meccanismi della giustizia,
che già ha i suoi problemi di risorse). Il ricorso al tribunale è necessario nei casi più gravi. La denuncia va fatta scattare di fronte a episodi di maltrattamento, avvelenamento
o uccisione. Ma il più delle volte le controversie possono
essere risolte o evitate con un po’ di buon senso da parte
degli interessati.
Per tutelare i diritti degli animali (ed essere consigliati su
come procedere per dirimere le questioni e far valere i propri diritti nei confronti del vicinato e degli amministratori,
molto spesso non a conoscenza di tutte le normative di tutela animale) è bene rivolgersi ad un’associazione animalista del territorio e/o all’Ufficio Diritti Animali del Comune,
laddove presente.
37
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 38
La classifica dei combina-guai
La storia
Altro che casa, dolce casa. In fatto di sicurezza, il focolare
domestico è il luogo dove Fido e Micio provocano più danni. Ne sanno qualcosa i padroni del rottweiler che in un solo colpo ha vaporizzato 3000 euro, mandando in frantumi
un’antica brocca di famiglia. E che dire del collie che, scodinzolando, ha versato della Coca-Cola sul tappeto beige
del valore di 5000 euro?
In Gran Bretagna, una compagnia assicurativa si è presa la
briga di intervistare tremila proprietari di cani, per chiedere loro quali siano i danni che i loro amici a quattro zampe
provocano in casa. La compagnia ha stilato una classifica
(semiseria) dei quattrozampe più combina-guai, anche sulla base delle dieci richieste di risarcimento più bizzarre arrivate loro. Una delle storie più buffe ha come protagonista
un alano che, andando a sbattere contro una porta di casa,
con la sua novantina di chili di peso, l’ha abbattuta portandosi dietro anche il telaio. Singolare è anche il caso di Alfie, un labrador che ha dovuto subire un intervento chirurgico per riconsegnare un cucchiaio di legno, sgranocchiato
mentre il suo padrone cuoceva i biscotti. Peggio di lui ha
fatto solo un gatto, anche lui finito sotto i ferri per toglier
di mezzo le cinque dita di gomma strappate a un costume
per Halloween. Altro incidente, altro risarcimento quello
chiesto per Busta, uno staffordshire che ha fatto sparire
dalla vasca da bagno una papera di gomma provvista di
suono.
Ecco allora la classifica semiseria dei cani che combinano
38
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 39
più guai in casa e che rischiano, in casa d’altri, di essere
trascinati in tribunale.
Alano – il cane che combina più guai sarebbe l’alano. È lui
il cane più maldestro tra le mura domestiche. In media, secondo questo sondaggio, nel corso della sua vita combinerebbe danni per 826 euro. Non c’è da stupirsi: chiuso in casa con quella stazza…
Chihuahua – non si pensi che siano solamente gli animali
di stazza grande a combinare disastri in casa. Ci sono alcune razze di piccola taglia che possono dare filo da torcere.
La medaglia d’argento va infatti a questo piccolo cagnolino
che però in casa è un vero terremoto. Piccolo sì, ma anche
molto agitato, che adora rosicchiare porte e divani ed è capace di causare danni per 785 euro.
Insomma, le dimensioni in questa classifica non contano
proprio!
Mastino – terzo gradino del podio per il guardiano sornione che avverte sempre prima di passare alle vie di fatto ma
che, nel corso della sua “carriera”, distrugge casa per 722
euro. Non ce lo saremmo mai aspettati!
Basset hound – appena fuori dal podio troviamo il basset
hound. A dispetto del suo aspetto da bravo e simpatico
tontolone, può arrivare a fare danni per 696 euro.
Levriero – elegante, raffinato e con quell’aria glamour, il
levriero non è certo fatto per stare chiuso in casa. Lui ama
correre, per questo dentro l’abitazione potrebbe avere dei
problemi. Così come potrebbero averceli i padroni: i suoi
danni potrebbero costare 640 euro.
Setter inglese – i setter inglesi si trovano al sesto posto
di questa particolare classifica. Anche loro, infatti, abituati
39
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 40
agli spazi aperti, possono avere qualche problema in casa.
Giocherelloni, rischiano di trasformarsi in macchine da
guerra se gli si dà del filo da torcere… soprattutto quello
delle tende.
Bulldog – settima posizione per i bulldog, che non hanno
un buon rapporto con gli spazi chiusi. Un consiglio ai padroni: chiedete sempre prima il permesso di dormire sotto
le coperte con loro.
Bassotto – chi lo avrebbe mai detto che il bassotto occupava l’ottava posizione? Però, però: chi ricorda il film
“Quattro bassotti per un danese” un tarlo potrebbe averlo. Il danese combinava un sacco di guai perché pensava
di essere un bassotto. Ma nemmeno i suoi amichetti scherzavano!
Boxer – la nona posizione è occupata, invece, dal boxer.
Va detto che nella geografia delle stanze più gradite alle
zampe e ai canini c’è il soggiorno, tallonato dal bagno che
con le sue tubature diventa un luogo dove azzannare la noia.
Beagle – il beagle chiude la classifica delle dieci razze più
“disastrose” in casa. A prima vista potrebbe sembrare docile e simpatico, ma in realtà in appartamento – testone com’è – si trasforma in una vera e propria peste.
La normativa/la legge
L’Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani n. 68 del
23 marzo 2009 prevede:
– l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile solo
per cani particolari. I proprietari dei cani iscritti nel regi40
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 41
stro dei cani morsicatori e dei cani “impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica”
(tenuto dai Servizi veterinari delle Asl) devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile;
– la responsabilità civile e penale dei proprietari.
Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani, è stato attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari. Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo
del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che
penalmente dei danni o lesioni che l’animale arreca a persone, altri animali o cose.
Che fare?
I proprietari più previdenti, o quelli con animali particolarmente “bricconi”, si cautelano con un’assicurazione.
In realtà non esistono, o quasi, assicurazioni ad hoc per gli
animali. Quello che l’assicuratore di fiducia propone per
mettere al riparo il padrone per i danni causati dal suo
quattrozampe è, in genere, una polizza di responsabilità civile (R.C.), che tutela la famiglia in qualsiasi sua attività.
Nei contratti di assicurazione, generalmente si trova sotto
il nome di “polizza del capofamiglia” e comprende ogni
membro della famiglia, eventuale animale incluso. Una polizza R.C. capofamiglia costa tra i 50 e i 150 euro circa, a
seconda del tipo di massimale scelto. Questo vale, più o
meno, per tutte le compagnie.
Alcune compagnie d’assicurazione hanno anche una se41
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 42
conda opzione. È possibile stipulare una polizza “multirischio abitazione” che copre alcuni danni alla casa e a fatti
di vita privata: tra le garanzie facoltative che è possibile inserire, c’è quella che prevede l’assicurazione dai danni derivati dalla proprietà e l’uso di cavalli, altri animali da sella
e animali domestici.
Forme promozionali a parte, le polizze delle grandi compagnie che prevedono anche i danni causati dagli animali si
somigliano: le polizze in genere prevedono un massimale
che può arrivare fino a 350.000 euro per danni alle persone, alle cose o per danni catastrofali (cioè danni sia alle
persone che alle cose) a fronte di un premio annuale versato dal proprietario che varia, come detto, tra i 50 e i 150
euro circa.
42
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 43
Non si puo’é correre in macchina
per salvare un pet
La storia
Una giovane veterinaria di Livorno si trova ad assistere all’investimento di un cane. È veterinaria, ama gli animali, è
giovane: non può certo voltarsi dall’altra parte. Dunque,
presta immediatamente i primi soccorsi. Ma il cane non sta
bene e, per poter dare le necessarie cure all’animale, provvede a trasportarlo presso uno studio attrezzato. In tutta
fretta. Con il cane sofferente, per salvarlo, preme l’acceleratore oltre i limiti previsti nel tratto di strada percorso. Ma
è una giornata no, non solo per il quattrozampe. La professionista toscana viene multata dalla Polizia stradale per eccesso di velocità: ha violato il Codice della Strada.
Prestate le dovute cure al cucciolone, la veterinaria provvede a fare ricorso davanti al Giudice di Pace competente
avverso la sanzione irrogata. Questi, tenuto conto dell’evento che aveva determinato la violazione dei limiti di
velocità consentiti, accoglie il ricorso e annulla la multa.
La storia, però, non finisce qui. Purtroppo, successivamente, in seguito al ricorso in Cassazione presentato dal Ministero degli Interni da cui dipende la Polizia stradale, la decisione del Giudice di Pace di Cecina viene ribaltata. La Suprema Corte dispone infatti che lo stato di necessità invocato dall’opponente e relativo all’esimente contenuta nell’art. 4, primo comma, della legge n. 689/1981, è riferito
esclusivamente al danno grave “alla persona”, e dunque
agli esseri umani, non a qualunque “essere vivente”, compresi gli esseri animali, come ritenuto dal Giudice di Pace.
43
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 44
Morale: il quattrozampe si è salvato, ma il portafogli della
giovane veterinaria no.
La normativa/la legge
Le “Cause di esclusione della responsabilità” di cui alla legge 689/1981 prevedono che “non risponde delle violazioni
amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento
di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
Lo stato di necessità consiste quindi in quella causa che esclude una responsabilità dell’agente nel compimento di una sanzione amministrativa, nel caso di specie, la violazione delle norme di cui al Codice della Strada relative all’eccesso di velocità.
La Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 22365/2008,
ha ribadito un orientamento già esistente, ossia che l’esimente dello stato di necessità si riferisce solo agli “esseri
umani”, cassando in tal modo la sentenza impugnata.
Recentemente si è assistito, comunque, all’accoglimento
da parte dei Giudici di Pace di ricorsi presentati da automobilisti che hanno invocato lo stato di necessità per salvare la vita di un animale, sulla base di una più “ampia” interpretazione dello stato di necessità.
Speriamo, quindi, che l’orientamento dei giudici della Suprema Corte possa cambiare in tal senso.
Che fare?
Forse non si dovrebbe dire, ma noi siamo dalla parte della
veterinaria. Probabilmente, nella sua situazione, ci saremmo comportati allo stesso modo… compreso il ricorso al
Giudice di Pace.
44
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 45
Gatti e condominio
La storia
Il primo round davanti al tribunale civile di Milano lo hanno vinto i gatti per ko tecnico.
Il processo davanti alla XIII Sezione civile del tribunale di
Milano vedeva, loro malgrado, i gatti della colonia felina del
supercondominio di via Mar Nero imputati, poiché accusati da una coppia di condomini di cacciare abusivamente i
topi nelle cantine del palazzo. Ma, cosa ancor più grave, i
gatti erano accusati di aver sistemato le loro confortevoli
cucce, nelle quali passare le stagioni fredde, nello spazio
condominiale comune: questo proprio non è andato giù alla coppia di condomini che, non potendo portare direttamente i gatti in tribunale, ha visto bene di portarci i “gattari” che si occupano della piccola colonia. Chiedendo, oltre alla rimozione delle casette e l’allontanamento dei mici,
anche un risarcimento morale agli altri 500 condomini del
supercondominio di via Mar Nero e via Nikolajewka.
Dopo tre anni di discussione è arrivata la sentenza di primo grado emessa dalla dottoressa Sabrina Bocconcello
della XIII Sezione civile del tribunale di Milano, con la quale i gatti hanno vinto alla grande il primo round. Nelle undici pagine della sentenza (la numero 12370/09) si riconosce ai gatti il diritto di vivere nel palazzo (e quindi la caccia ai topi in cantina non è atto abusivo). Ma la sentenza,
con un passaggio storico, riconosce anche il diritto della famiglia di gattari a lasciare le casette al loro posto, dove i
micetti potranno continuare a vivere comodamente. La
sentenza richiama la legge 281/91, riconoscendo che i gat45
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 46
ti sono “animali sociali che si muovono liberamente su un
determinato territorio radunandosi in gruppi denominati
colonie feline, pur vivendo in libertà sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato,
creandosi così un loro habitat ovvero quel territorio, o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e
non, nel quale vivono stabilmente. Nessuna norma di legge
né nazionale, né regionale proibisce di alimentare gatti
randagi nel loro habitat. Secondo detta normativa, i gatti
che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun
motivo”. La sentenza ha riconosciuto anche il ruolo dell’associazione che si era schierata subito dalla parte dei gattari. In un passo della medesima sentenza si legge infatti che:
“Orbene nel caso in esame, Aidaa ha dimostrato con il proprio intervento di aver aderito alle difese di parte manifestando l’interesse – insito nell’oggetto sociale dell’associazione stessa – a che non vengano rimossi i rifugi dei gatti.
Ne consegue l’ammissibilità dell’intervento”. Il presidente
di Aidaa è rimasto ovviamente soddisfatto: “Una sentenza
storica, una vittoria per il popolo delle gattare, ma soprattutto un riconoscimento del diritto dei mici a vivere in colonie territoriali che non possono essere rimosse in nessun
caso. Quindi, questa sentenza, al di là del caso singolo, diventa un precedente importante per fare passi avanti sulla
linea dei diritti degli animali”.
La normativa/la legge
La legge 281/91 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”), approvata nel46
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 47
l’agosto 1991 e denominata “legge-quattrozampe”, parla
chiaro. Riportiamo qui (in appendice il testo completo)
parti dell’art. 2, che tratta (anche) di colonie feline.
– Art. 2 comma 7: è vietato a chiunque maltrattare i gatti
che vivono in libertà.
– Art. 2 comma 8: i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo.
– Art. 2 comma 9: i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
– Art. 2 comma 10: gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
Le leggi regionali prevedono spesso ulteriori norme per la
tutela dei gatti liberi. Quella della Lombardia (L. R. n.
16/2006) ad esempio, all’art. 9 (Protezione dei gatti), dice:
“I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat, salvo interventi autorizzati da Comune o Asl
nell’interesse della tutela degli animali stessi. Per habitat
di colonia felina s’intende qualsiasi territorio o porzione di
territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti
vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente
dal numero di soggetti che la compone o che sia o no accudita dai cittadini. L’Asl d’intesa con i Comuni e con la collaborazione delle associazioni provvede a censire le zone in
cui esistono colonie feline. La cattura dei gatti liberi è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie ne47
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 48
cessarie per il loro benessere. I gatti sterilizzati e identificati con apposito contrassegno sono reimmessi nella colonia di provenienza e nel loro habitat”. Le sanzioni previste
vanno da 50 a 300 euro.
Che fare?
I gatti che vivono liberi, in colonie, sono tutelati dalle leggi. Nonostante questo, non sono pochi gli amministratori di
condominio o i condomini che non accettano i gatti liberi
nei cortili e giardini e minacciano allontanamenti e avvelenamenti. In tal caso è bene far affiggere dagli amministratori di condominio, negli appositi spazi, sia il testo della
legge n. 189/2004, sia l’art. 146 delle leggi sanitarie (Sostanze velenose). Contro le intolleranze, e per sensibilizzare gli amministratori di condominio, l’associazione Gaia
Animali & Ambiente ha predisposto un apposito cartello
che riporta le norme di legge.
È possibile scaricarlo dal sito www.gaiaitalia.it, oppure richiederlo all’associazione e poi scrivere una lettera all’amministratore di condominio chiedendo che venga apposto
negli appositi spazi comuni.
Di fronte alle intolleranze verso i gatti liberi in giardini,
parchi, cortili pubblici o privati, la migliore soluzione è
quella di fornire agli animali una tutela ufficiale da parte
dell’Asl, richiedendone l’intervento per la sterilizzazione
della comunità. Se interviene l’Asl, la comunità di gatti viene in qualche modo “ufficializzata” e la proprietà, o la gestione dell’area, è costretta a prendere atto dell’impegno
dell’autorità pubblica che ribadisce la validità delle leggi di
tutela degli animali. Per ottenere la sterilizzazione gratuita
48
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 49
dei gatti randagi occorre richiedere, con una segnalazione
scritta, l’intervento del servizio veterinario dell’Asl competente per territorio. Gli ufficiali veterinari sono preposti
per legge a sterilizzare gratuitamente i gatti liberi, reimmettendoli nel loro ambiente di origine, anche se non sono
obbligati a provvedere alla cattura e alla degenza. Per queste operazioni è necessario chiedere la cortesia all’Asl di
zona e/o la collaborazione (prevedendo un piccolo contributo) delle associazioni protezioniste.
Si consiglia, inoltre, di segnalare la presenza di colonie feline all’Ufficio Diritti Animali del Comune, se presente sul
territorio interessato. L’Uda, infatti, ha tra i compiti istituzionali quello di provvedere alla cura, protezione e sterilizzazione delle colonie feline, nonché quello di segnalare alla Asl e ad altri soggetti interessati i problemi relativi al collocamento delle colonie stesse, al fine di tutelare i diritti
degli animali in adempimento delle normative igienico-sanitarie.
49
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 50
NORME A TUTELA DELLE COLONIE FELINE
Segnaliamo che esistono leggi e normative che tutelano le
colonie feline, tra cui:
G
G
G
Legge 14 agosto 1991 n. 281
Legge 20 luglio 2004 n. 189
Codice penale - Titolo IX bis
In particolare si ricorda che:
– I gatti liberi sono protetti dallo Stato.
– È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
– I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria
e riammessi nel loro gruppo (legge 281/91).
– Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di
un animale è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi (art.
544 bis C.p.).
– Il loro maltrattamento è perseguito penalmente anche con la
reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000
euro mentre l’uccisione è punita con la reclusione da tre a
diciotto mesi.
– È vietato allontanarli dai luoghi nei quali trovano abitualmente
rifugio, cibo e protezione.
– Ai cittadini è consentito nutrire e curare i gatti nel rispetto delle
regole igieniche.
Gaia Animali & Ambiente Onlus
C.so Garibaldi, 11 - 20121 Milano – tel. & fax 02/86463111
www.gaiaitalia.it - [email protected]
50
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 51
Muffy: scomparsa e ritrovata
dopo nove anni
La storia
Un lieto fine da cartone animato. Perché, anche se le speranze non muoiono mai, la famiglia Rushby di Brisbane, in
Australia, non credeva di ritrovare il suo cane sparito da casa nove anni prima. Quando è squillato il telefono, mai si sarebbero immaginati che era proprio per lei: Muffy, ritrovata
a quasi 2.000 chilometri di distanza. Urla di gioia e commozione, con l’incredibile voglia di riabbracciarla.
Il caso è straordinario. Muffy aveva vissuto negli ultimi due
anni semiabbandonata in un cortile di una casa a Melbourne. Come fosse arrivata lì è un mistero. A ritrovarla sono
stati i veterinari della Rspca (la più importante associazione animalista australiana) che, dopo una chiamata anonima, stavano indagando su un caso di maltrattamento di
animali. La cagnolina non è in buone condizioni: magra e
con malattie della pelle dovute alle punture di insetti. La
fortuna vuole che la famiglia Rushby avesse inserito un microchip anche se, ai tempi, in Australia non era ancora obbligatorio. Solo così è stato possibile rintracciare i precedenti proprietari. “È una storia sorprendente”, spiega Tim
Pilgrim portavoce della Rspca. “È proprio per avere un lieto fine come questo che consigliamo alla gente di far inserire sempre un microchip nei loro animali domestici”. Muffy è stata portata a casa, a Brisbane, la settimana successiva al ritrovamento.
51
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 52
La normativa/la legge
In Italia la legge 281 del 1991 istituisce l’anagrafe canina e
l’obbligo di iscrivervi tutti i cani di proprietà. Tutti i proprietari di cani, dunque, devono far microchippare il proprio quattrozampe secondo le modalità previste dalle varie
leggi regionali.
Che fare?
L’Italia già da alcuni anni ha attivato l’anagrafe canina (regionale) informatizzata che consente di identificare i cani
mediante microchip. Il tatuaggio, in precedenza previsto
come unico metodo di identificazione, è quindi sostituito
dal microchip (i cani già tatuati – con tatuaggio ancora leggibile – non devono essere anche microchippati). Il microchip è applicato con una siringa nel sottocute del lato sinistro del collo del cane. La chippatura non è dolorosa (è come una piccola puntura) e il microchip (che contiene un
codice numerico di quindici cifre) è inalterabile e sicuro.
Può essere letto avvicinando l’apposito “lettore” al cane. I
dati del proprietario (compreso il codice fiscale) e del cane
sono immessi in una banca dati regionale che contiene tutti i dati dell’anagrafe canina. In caso di smarrimento, il cane
microchippato è facilmente identificato grazie a questa vera e propria “carta d’identità”. È interesse (oltre che un obbligo di legge) di ogni bravo “proprietario” far chippare il
proprio cane e contestualmente iscriverlo all’anagrafe.
Che fare in caso di smarrimento
La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore, all’Asl o alla Polizia loca52
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 53
le e soprattutto al canile municipale. Nella segnalazione è
importante riportare in modo completo e dettagliato:
– i propri dati (in particolare i recapiti);
– la descrizione dell’animale (specie, razza, tipo e colore
del mantello, sesso, età, tatuaggio, microchip, collare, medaglie, cappottino);
– altri segni di riconoscimento (particolarità anatomiche
quali speroni, orecchie o coda tagliati, sterilizzazioni, cicatrici, eccetera);
– le circostanze dello smarrimento (data, ora, luogo, modalità, eccetera), eventuali fotografie o immagini.
Oltre a questi obblighi, è utile anche:
– affiggere dei cartelli con l’esatta descrizione del pupillo
disperso. Vanno posizionati un po’ dappertutto nella zona
dello smarrimento, senza risparmio, compresi negozi per
animali e veterinari del quartiere. Chi se lo può permettere è bene che inserisca anche la dicitura “Ricompensa o
lauta mancia”;
– recarsi presso il canile sanitario di zona: è lì che la bestiola potrebbe essere portata se qualcuno la ritrova. Andate
di persona, portando una foto da lasciare ai responsabili
per facilitare l’eventuale identificazione. Non solo, è bene
contattare il canile più di una volta: magari il pet vi arriva
dopo giorni e giorni di peripezie;
– chiamare le associazioni e i rifugi privati dei dintorni (per
gli indirizzi: www.diamocilazampa.it/indirizzi utili). Una bestiola smarrita è capace di macinare chilometri e arrivare
in zone impensate;
– far girare l’informazione su internet. Un buon servizio
53
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 54
gratuito è garantito da www.animalipersieritrovati.org ( ha
un database ben organizzato). Qui confluiscono informazioni sugli animali smarriti e ritrovati: i dati vengono confrontati e spesso si riesce a mettere in contatto chi sta disperatamente cercando il proprio animale con chi l’ha ritrovato;
– non perdersi d’animo e proseguire le ricerche per molto
tempo. È capitato spesso di risolvere felicemente un caso
anche dopo parecchie settimane.
54
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 55
In carcere per aver ucciso un cane.
Prima volta in Italia
La storia
Fino a pochissimi anni fa, per fatti del genere si rischiava
soltanto una multa. Poi nel 2004 è arrivata la legge 189 che
innalza le sanzioni pecuniarie e introduce la possibilità di
condanna al carcere fino a tre anni per chi maltratta, tortura e uccide gli animali “di affezione”: i cani e i gatti.
Antonino S., quarantenne cagliaritano, docente di ingegneria all’Università, forse non si era aggiornato. O forse pensava che la legge sarebbe rimasta lettera morta.
Il 12 ottobre ha deciso di compiere un gesto di vendetta
contro Giorgio G., suo vicino in uno stabile alla periferia di
Cagliari.
Un rapporto difficile, quello tra il professore e Giorgio:
questioni relative alle spese di condominio. “Futili sciocchezze”, le definisce ora Giorgio. “Sono più di 350 le denunce che tutti noi condomini abbiamo dovuto sporgere
contro S. Io mi opponevo a lui per le decisioni condominiali e lui si vendicava danneggiando le macchine, il cortile, i
campanelli. Non solo i miei, il professore era in contrasto
con tutti gli abitanti del condominio”.
Fino a quel giorno la rabbia del professore si era sfogata solamente su oggetti inanimati, ma dopo l’ennesima visita infruttuosa alla stazione dei Carabinieri, da cui cercava sostegno per i suoi contrasti con Giorgio e gli altri condomini, qualcosa scatta nella mente del professore. Raggiunge
con il suo scooter via Su Planu ed entra nella rampa delle
scale. È l’ora di pranzo. Giorgio tiene in cortile due cani,
55
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 56
una vecchia meticcia e la sua cucciola di 10 mesi: quando
si allontana per la pausa pranzo alla più giovane mette “una
leggera catenella per impedirle di uscire in strada e perdersi, come era già accaduto. Mentre la madre ormai è abituata, non si allontana, e posso lasciarla tranquillamente
senza catena”, spiega Giorgio.
Antonino S. si avventa sulla piccola Travanera. La cagnetta
ha 10 mesi, pesa 3 chili, non può scappare perché è legata:
non ha scampo. Il professore la strattona per strapparla alla
catena, che cede subito. La signora Gabriella, una vicina, si
affaccia alla finestra e urla di lasciare la cagnolina, ma il professore continua imperturbabile. “Mi hanno raccontato che
la cagna adulta si gettava tra le gambe di S. per cercare di
fermarlo e di salvare la figlia, ma è di taglia minuscola, non
poteva riuscirci. E i condomini urlavano di lasciar stare il cane e S. non li ascoltava. Quel giorno”, aggiunge, “era il compleanno di mio figlio”. Il professore sbatte l’animale sul muro ripetutamente, poi se lo carica sullo scooter e lo getta nel
primo cassonetto della spazzatura che incontra.
La signora Gabriella, nel frattempo, non rimane con le mani in mano: chiama i Carabinieri segnalando l’accaduto. Il
maresciallo arriva sul posto, trova il professore, gli chiede
dov’è il cane. “Mi è caduto dallo scooter”, risponde S., e si
dilegua. L’ufficiale sente puzza di bruciato, controlla i cassonetti, trova la cagnetta agonizzante.
Inutile la corsa dal veterinario: “Mi hanno chiamato per dirmi che non potevano far nulla, la spina dorsale era fratturata in più punti. Avevano bisogno dell’assenso del proprietario”, si commuove Giorgio, “per poterla sopprimere. E
così l’ho dato”.
56
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 57
Il professore viene denunciato: è accusato di furto pluriaggravato per aver sottratto il cane al suo padrone e di maltrattamenti per averlo ucciso. Ma ancora “in stato di libertà”. La signora Gabriella il giorno dopo chiama l’Ente nazionale protezione animali, che si interessa al caso e muove
subito lo studio legale Rovelli (che patrocina gratuitamente l’associazione): in caso di processo, l’Enpa si costituirà
parte civile.
Le indagini sul professor S. proseguono e il 24 ottobre il
Gip Maria Chiara Manganiello firma un’ordinanza di custodia cautelare in carcere: il professor S. viene ritenuto socialmente pericoloso e per lui si aprono le porte del Buoncammino, la casa circondariale di Cagliari.
Si tratta della prima persona in Italia arrestata e detenuta
in carcere per il reato di maltrattamento su animali: un importante traguardo per tutte le associazioni animaliste che
hanno combattuto prima per l’approvazione e poi per l’applicazione della legge 189.
La normativa/la legge
L’uccisione immotivata degli animali è un reato perseguito
dal nostro Codice penale.
La più recente innovazione nel campo della regolazione penale in materia di animali è stata introdotta recentemente
con la legge 20 luglio 2004, n. 189, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché
dell’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate”, che è possibile scaricare da
tanti siti (ad esempio www.provincia.milano.it/animali o
www.diamocilazampa.it). La legge 189/2004 (si veda in ap57
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 58
pendice) individua e definisce un elenco di delitti nei confronti degli animali (maltrattamenti, uccisioni, abbandoni,
combattimenti, doping, spettacoli) per i quali, per la prima
volta in Italia, è previsto anche il carcere.
Il fondamento e la base di ogni azione giuridica, preventiva
e di denuncia, contro chi maltratta e uccide gli animali sono dunque la legge 189/2004 e l’art. 727 del Codice penale
(che appunto la legge 189 modifica) che sono gli strumenti centrali per prevenire e reprimere i reati contro animali
indifesi. A “corredo” di questi strumenti troviamo anche gli
articoli 638 e 672 del Codice penale, che riguardano gli animali di proprietà, considerati come “oggetto” e possesso
privato, o comunque in relazione al danno che può essere
causato all’uomo da comportamenti incauti.
LA LEGGE 189 “IN PILLOLE”
– Maltrattamento: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da
300 a 15000 euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un
danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della
metà se ne deriva la morte dell’animale.
– Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi.
Che fare?
Le leggi ci sono e vanno fatte rispettare. Se si è testimoni
di fatto di crudeltà nei confronti di altri animali è nostro
dovere segnalarlo. Di seguito indichiamo una traccia di come fare.
58
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 59
Traccia di esposto contro l’uccisione di animali
Premettendo che gli atti di denuncia e querela sono privi
di specifiche formalità (eccetto quelle legali al deposito) e,
dunque, alla portata – salvo ipotesi complesse – di tutti e
che presso gli uffici preposti alla ricezione di questi atti sarà possibile trovare una valida assistenza alla compilazione
(per la quale è bene comunque sempre contattare un legale di fiducia prima del deposito), ecco un esempio assolutamente generale di denuncia al quale poi adattare, con le
dovute differenze, i singoli atti. Utilizzate l’esempio solo
come riferimento.
La denuncia va depositata a mano o presso la cancelleria
della procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficio
di Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo
forestale, Guardia di finanza, Polizia municipale, Polizia
provinciale) che sono tenuti non solo a riceverla, ma anche
a disporre subito gli opportuni accertamenti. Non usate
raccomandate o fax.
Lo stesso seguente facsimile, opportunamente adattato, è
possibile utilizzarlo per le altre fattispecie di reato previste
dalla legge 189 del 2004: artt. 544 ter C.p. (Maltrattamento di animali); art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni
vietati); art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra
animali); art. 727 C.p. seconda parte (Detenzione incompatibile); art. 2 della legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti).
59
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 60
Atto di denuncia (o querela)
Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
.................. e p.c. Al Comando Stazione Carabinieri di ……………
– oppure Al Commissariato della Polizia di Stato di …………… –
oppure Al Comando Stazione forestale…….. – oppure alla Guardia
di finanza di ………. – oppure al Comando Polizia municipale di
..................... – oppure al Comando Polizia provinciale di ..............
(se invece la consegnate solo all’Organo di Polizia, indicherete solo
quello prescelto)
La/Il sottoscritta/o (generalità, domicilio, recapiti telefonici) espone
quanto segue.
In data …… in località ................ del Comune di .................... ha
notato (esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito; fornire inoltre ogni elemento utile per l’identificazione dei responsabili: targhe
di auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, eccetera;
nel caso di ignoti intestare l’atto “contro ignoti”; aggiungere ogni elemento utile che possa descrivere le modalità dell’azione, ad esempio “faceva uso di una spranga”, ovvero “trasportava l’animale facendo uso di un camion privo di aerazione”, ovvero “deteneva l’animale in una gabbia insufficiente”, eccetera).
Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di cui all’art. 544
bis del Codice penale (Uccisione di animali). In questo contesto si
indirizza il presente esposto alla S.V. confidando che i responsabili possano esser perseguiti penalmente.
P.S.: tenere presente che i reati di cui alla legge 189/04 sono procedibili d’ufficio ma, per precauzione, è bene sempre inserire i tre
punti sotto indicati; mal che vada rimangono lettera morta. Nel caso di reati perseguibili a querela specificare dunque:
1) che “allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteran60
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 61
no responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente la punizione penale ai sensi di legge”;
2) che “ai sensi degli artt. 406 e 408 C.p.p. si chiede di essere informati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proroghe delle indagini preliminari ed eventuali richieste di archiviazione”.
3) che, in qualità di querelante, ci si oppone all’eventuale emissione di un decreto penale di condanna.
Il decreto penale di condanna, qualora ci siano i presupposti e il
querelante non abbia dichiarato in querela la propria volontà di opporsi alla relativa emissione, permette infatti al giudice di applicare
una pena pecuniaria (anche in sostituzione di una detentiva), addirittura ridotta fino alla metà rispetto al minimo edittale.
Si indicano quali persone informate sui fatti sopra descritti i sigg.ri:
– Tizio, nato a …… il ....., residente/domiciliato in………………. alla via ………………., telefono …………….
– Caio …………………………….
Si allegano (eventualmente) i seguenti documenti:
– referto del veterinario;
– foto;
– riprese video;
– bastoni, catene, trappole, eccetera;
– tracce di veleno (per le quali si chiede che la S.V. voglia disporre una specifica analisi);
– altro.
Si ringrazia.
Luogo, Data e Firma che viene apposta al momento del deposito
dell’atto
61
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 62
Dilan e la guerra dei Roses
La storia
Questo è la storia di Dilan, un bel setter maschio di quattro anni, “vittima” di una controversia tra ex-coniugi.
Per fortuna, in questo caso non possiamo proprio parlare
di maltrattamento di animali. Anzi, la custodia di Dilan è
stata la miccia di un forte litigio tra due ex-sposini che, comunque, ha avuto esito positivo.
Si tratta, infatti, di un caso di separazione consensuale, il
cui “accordo” è stato, come di norma accade, convalidato
dal giudice del tribunale competente mediante decreto.
Come concordato dai coniugi, il dolce Dilan è stato affidato sia alla mamma che al papà, in maniera tale che, in un
mese, ciascun proprietario potesse godere della compagnia canina per quindici giorni.
Alle soglie di una calda estate, però, la mamma di Dilan,
giunto il proprio turno di custodia, si accorge che qualche
cosa non va: contattando l’ex-marito al telefono, non riesce
a reperirlo. Soltanto dopo qualche giorno viene a scoprire
che il cane è stato portato in montagna dagli ex-suoceri, i
quali avevano anche in programma di andare al mare con
lo stesso quadrupede per evitare la caldissima città.
Inizia in questo modo una “lotta” accanita tra gli ex-coniugi, sulla base del fatto che l’accordo preso in sede di separazione davanti al giudice adito è stato violato, senza una
giusta causa e senza alcun preavviso. Entrano quindi in
gioco gli avvocati delle parti che, per fortuna, definiscono
la vicenda con una soluzione bonaria, mediante un nuovo e
ulteriore accordo sottoscritto, con il quale il papà di Dilan
62
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 63
si impegna a non violare più le condizioni di separazione, a
concedere alla mamma un periodo di custodia del cane
più lungo al fine di recuperare i giorni persi e di indennizzare la ex-coniuge per il danno procuratole.
La normativa/la legge – Che fare?
Questa volta è andata bene, ma bisogna tenere presente
che la fattispecie potenzialmente integra un comportamento illegittimo e, quindi, non sempre in casi di questo tipo è possibile “cavarsela” con un accordo conciliativo. Infatti, la separazione tra coniugi viene omologata dal giudice mediante un decreto e la violazione dei relativi accordi
comporta una responsabilità in capo al coniuge che l’ha
violata.
In questi casi, quindi, il coniuge danneggiato ha la possibilità di ricorrere al giudice al fine di obbligare l’altra parte
ad adempiere agli accordi presi, mediante la notifica a quest’ultima di un atto di precetto. Qualora la parte precettata ometta di eseguire la consegna dell’animale, il coniuge
potrà senz’altro ricorrere al giudice affinché vengano determinate le concrete modalità di esecuzione dell’obbligo
rimasto inadempiuto, ai sensi dell’art. 612 C.p.c., e casomai
adire nuovamente la giustizia per il risarcimento dei danni
subiti, compresa la rifusione delle spese legali.
Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un aumento notevole di casi di questo tipo: i giudici si trovano infatti a dover
definire controversie riguardanti l’affidamento del cane o
di un altro animale domestico poiché parte integrante della famiglia.
Sotto il profilo civilistico, gli animali sono ritenuti tutt’oggi
63
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 64
come delle res, ossia delle cose, che fanno parte del nostro
patrimonio e, come tali, sono oggetto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito. Per questo motivo è possibile in sede di separazione (sia consensuale, che giudiziale) disporre riguardo alla detenzione del cane o di altro animale d’affezione famigliare.
Ricordiamoci quindi che l’eventuale violazione di un simile
accordo, pur non arrecando alcun danno all’animale – in tal
caso sussisterebbero ulteriori ipotesi di responsabilità – integra un comportamento illegittimo e, quindi, motivo di risarcimento per tutti i danni cagionati.
64
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 65
La coppia che scoppia
La storia
L’ingegnere di Milano che nel lettone, accanto alla moglie,
voleva sempre il dobermann. Il chirurgo bergamasco che
non perdeva una mostra in cui esibire il suo splendido gatto certosino e al quale alla fine la compagna disse: “Amore,
sai che c’è? Tienti il gatto e ciao”. La coppia omosessuale
di Latina che scoppiò quando il pitone uscì fuori dalla teca.
E poi quella moglie di Battipaglia, nel salernitano, che si rivolse al giudice perché il marito continuava a imporre ai figli una scena quotidiana di caccia marina: nutriva i suoi piranha con pesciolini freschi. Più o meno quanto successo
in Veneto, dove una donna si stufò di assistere alla cena dei
serpenti di casa, nutrititi amorevolmente con topolini vivi.
Per non parlare della sposina allergica ai gatti e in breve
sfinita dai sette felini di casa del marito.
Insomma: quando il migliore amico dell’uomo si trasforma,
in genere suo malgrado, nel peggior nemico dei coniugiamanti. Sempre più spesso (anche se non bisogna esagerare con le cifre) le coppie “scoppiate” ammettono che tra le
cause della separazione c’è proprio una cattiva convivenza
con Fido (la maggior parte dei casi) o Micio, anche se non
mancano pappagalli, iguane, furetti, conigli, tartarughe e
serpenti a spezzare l’incantesimo della luna di miele.
Possibile arrivare ai ferri corti proprio per la presenza di un
peloso? Sì, secondo l’etologo Danilo Mainardi. Che, intervistato sul tema dal “Corriere della Sera”, dice: “Vale soprattutto per i cani”. Non riferendosi solo a quando in un appartamento marito e moglie convivono con quattro cuccio65
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 66
li destinati inevitabilmente a diventare grandi e grossi. “Il
cane si inserisce moltissimo nelle dinamiche familiari, un
partner lo difende e l’altro no, si creano rivalità. Peggio ancora quando si è costretti a rinunciare alle vacanze perché
non si sa a chi affidarlo”.
Al tema si stanno appassionando anche gli scrittori. Qualche tempo fa il medico-scrittore Stephen Bergman su “Boston Globe” alla domanda secca: “I cani possono causare
divorzio?”, rispondeva: “No. Semmai causano amore cosmico”. Il suo amico Eddie, però, citato nel pezzo, è stato
spedito a dormire sul divano per far posto ai due cani della moglie.
Che fare?
Il dato confortante è che le coppie che scoppiano stanno
dimostrando grande senso di responsabilità verso gli animali. Da un lato aumentano le richieste di affido (a pagamento) alle associazioni, alle pensioni o ai canili, in attesa
di trovare sistemazioni più consone all’animale rimasto “orfano”, sempre meglio dell’abbandono, come accadeva fino
a qualche tempo fa. Dall’altro, soprattutto, si stanno moltiplicando le richieste di affidamento e di mantenimento
congiunto, proprio come i figli. Due sono le strade, che in
genere portano ad un accordo definito da una scrittura privata: il mantenimento condiviso (nel quale ciascuno dei
coniugi provvede al 50% delle spese) o l’affidamento congiunto (nel quale la bestiola viene democraticamente gestita per un periodo da un partner e per un uguale periodo
dall’altro).
66
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 67
Fido muore in pensione.
Risarcito il danno affettivo
La storia
Questa è la storia di due giovani coniugi, Giorgia e Roberto, la cui vicenda inizia nel 2005, quando la coppia, prossima alle nozze, decide di affidare a una pensione Whisky, il
cucciolone meticcio adorabile, ma un tantino impegnativo
da gestire durante la cerimonia nuziale e il viaggio in luna
di miele.
Gli sposini dunque decidono di lasciare il loro beniamino in
una pensione per cani, in quel di Mori, cittadina del Trentino situata a metà strada tra Rovereto e il lago di Garda.
C’era poi un’altra più che valida ragione per affidare momentaneamente Whisky alle cure di una pensione. “Il cane
era mio”, spiega Giorgia, “e di solito, quando andavamo in
giro, lo lasciavamo a mia suocera. In questo caso non era
possibile, perché l’altra cagnetta di casa era in calore.
Quindi abbiamo preferito scegliere una pensione che credevamo affidabile”.
Dopo nemmeno due giorni ecco però il dramma: i gestori
telefonano ai familiari della coppia per avvisarli della morte improvvisa del cane. La giustificazione del decesso improvviso di Whisky, secondo chi gestiva il ricovero, era riferibile a un tentativo di fuga del cucciolone che forse scavando sotto la rete, o forse tentando di scavalcarla, si era
procurato una ferita mortale.
I due giovani coniugi però non credono all’ineluttabilità di
un improbabile incidente, tanto più che il veterinario chiamato in soccorso del cane (ormai defunto) si era mostrato
67
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 68
un po’ perplesso e cauto nell’ipotizzare la causa della morte. A questo punto Giorgia e Roberto fanno causa ai gestori della pensione, ritenendoli colpevoli di incuria e chiedendo il risarcimento del danno da mancata relazione affettiva.
A Mori più di un abitante sogghigna di fronte a tale richiesta e invece i due sposini, alla fine, trovano il pieno riscontro alle loro ragioni. Il giudice civile di Rovereto, Simonetta Caterbi, riconosce il risarcimento alla coppia, ribaltando
addirittura una recente sentenza della Corte di Cassazione
che aveva indicato per un caso simile un esempio di danno
esistenziale non risarcibile perché non costituzionalmente
garantito. Nient’affatto, ha sentenziato la Caterbi, peraltro
molto sensibile anche in passato ai danni morali (è noto un
suo saggio sul danno da vacanza rovinata). “Lo Stato”, si
legge nella sentenza del giudice, “è consapevole del legame
che si instaura tra l’animale e il suo padrone, rapporto che
non può essere limitato al solo profilo affettivo e nel quale
si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona
umana che la stessa carta costituzionale tutela all’art. 2”.
In altri termini, il rapporto di affettività è una faccenda che
può estrinsecarsi nei confronti di un oggetto che ci è particolarmente caro (una penna, un anello, un orologio, eccetera). Altra faccenda è l’elaborazione mentale del dolore
inflitto a causa della mancata relazione affettiva con un organismo vivente e senziente, quale il proprio cane. Ergo:
6.000 euro di multa ai gestori sbadati della pensione.
La normativa/la legge
Dal punto di vista giuridico, il rapporto intercorso tra la
pensione e il proprietario dell’animale è ascrivibile nell’am68
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 69
bito del contratto di deposito oneroso; come impone l’art.
1768 del Codice civile, la pensione deve seguire la diligenza “del buon padre di famiglia” durante la custodia dell’animale e, in caso di eventuali problemi, informare subito il
proprietario delle condizioni di salute. Una volta accertato
il cattivo stato di salute dell’animale riconsegnato (o addirittura, come nel caso dello sfortunato cane dei coniugi di
Mori, il decesso), la pensione risulterà di certo contrattualmente inadempiente e non potrà pretendere alcunché a titolo di compenso per la custodia o quant’altro ma, anzi, potrà essere ritenuta responsabile delle lesioni subite dal cane e risarcire il danno subito.
Che fare?
Quando un animale muore a causa di una presunta responsabilità medica o, come nel nostro caso, per cattiva custodia,
risulta opportuno far fare l’autopsia (chiedere all’Asl o anche a un veterinario che metta in contatto. Tenere presente
che l’autopsia si paga). Questa è essenziale perché spesso le
cartelle cliniche del medico veterinario non sono sufficienti
a dimostrare un nesso causale tra il comportamento doloso/colposo e la morte/lesione del povero animale.
69
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 70
DECALOGO PER UNA CORRETTA SCELTA
DELLA PENSIONE
Per partire tranquilli e non rischiare di abbandonare il proprio
animale in “pensioni-lager”, le associazioni Gaia Animali &
Ambiente e Diamoci La Zampa hanno predisposto un decalogo
per la scelta del posto giusto. Ecco i consigli per evitare brutte
esperienze:
1. prima dell’affido, visitare personalmente la struttura: se il titolare
rifiuta la visita, è meglio cercarne subito un’altra;
2. verificare che i box siano spaziosi, con una parte all’aperto e
una coperta al riparo da sole e pioggia;
3. accertarsi che la pensione disponga di un veterinario;
4. portare l’animale in pensione per periodi brevi prima della
vacanza: si potrà abituare il quattrozampe e si potrà verificare
come reagisce e come viene curato;
5. prima della consegna vaccinare l’animale e farlo visitare dal
veterinario che ci rilascerà un attestato di buona salute;
6. sottoporre la bestiola a un trattamento anitiparassitario
preventivo;
7. diffidare delle pensioni che non chiedono copia del libretto di
vaccinazione: è probabile che vengano ricoverati anche animali
privi di copertura immunitaria;
8. lasciare sempre un recapito telefonico, per essere raggiunti in
caso di complicazioni;
9. farsi rilasciare una ricevuta che attesti che avete lasciato la
bestiola in custodia presso la pensione;
10. incaricare un amico di recarsi saltuariamente a fare visita a
sorpresa all’animale, per verificare le condizioni di mantenimento.
70
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 71
Dimenticato sul terrazzo: a processo
il proprietario
La storia
Avrebbe lasciato morire il suo cane, un giovane pitbull, dimenticandolo sul terrazzo in piena estate. Per questo è
sotto processo il maceratese N. P., 26 anni. Il fatto sarebbe
accaduto il 22 giugno 2008. Un vicino, sentendo i guaiti del
cane, chiama i vigili del fuoco, chiedendo il loro intervento. I pompieri con la scala raggiungono l’animale sulla terrazza e per prima cosa cercano di farlo riprendere bagnandolo con l’acqua. Il cane però è già troppo disidratato. Sul
posto arrivano anche i veterinari dell’Asur che riescono a
rianimarlo con un’iniezione.
Purtroppo però l’effetto della cura d’urgenza è breve: ormai le condizioni del pitbull sono troppo compromesse e
l’animale nel giro di poco tempo smette di respirare.
Di questo episodio è accusato N. P., il padrone del cane, ritenuto responsabile di averlo lasciato chiuso in terrazza
sotto il sole, senza né un riparo né un po’ d’acqua, condannandolo praticamente alla morte. Ora, davanti al giudice
Iannielli, si è aperto il processo. Nella prossima udienza, a
novembre 2010, saranno sentiti i primi testimoni citati dal
Pm (l’avvocato Francesca d’Arienzo): i vigili del fuoco e i
veterinari intervenuti sul posto. N. P., peraltro, deve rispondere di un’altra accusa per maltrattamenti, perché
qualche mese prima è stato visto prendere a calci lo stesso
cane dopo averlo legato a un palo.
71
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 72
La normativa/la legge
Il triste episodio, purtroppo non raro, integra a nostro parere un comportamento penalmente rilevante.
Non possiamo dare certezze riguardo alla qualificazione
giuridica dell’illecito, non potendoci sostituire alla magistratura, ma possiamo basarci su precedenti casi giurisprudenziali e osservare che la fattispecie appare integrare il
delitto di uccisione di animali di cui all’art. 544 bis C.p., citato più volte nel corso dell’analisi dei casi precedenti. Il
reato di cui sopra punisce con la pena della reclusione da
3 a 18 mesi chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale.
Analizzando nel dettaglio tale figura criminosa, si osserva
che dottrina e giurisprudenza affermano univocamente
che per integrare tale tipologia è sufficiente la sussistenza
del dolo generico.
In parole meno tecniche: perché sussista il delitto di uccisione e maltrattamento di animali, il reo non deve per forza avere la volontà diretta di cagionare la morte dell’animale, ma è sufficiente che l’azione o l’omissione comporti la
possibilità del verificarsi di tale evento, a titolo di dolo
(quindi la rappresentazione e volontà di maltrattare o uccidere) anche solo eventuale.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ravvisato
la sussistenza del reato di cui all’art. 544 ter C.p. – Maltrattamento di animali (così come per l’art. 544 bis C.p. – Uccisione di animali), nel caso di un cane lasciato per un apprezzabile lasso di tempo sotto il sole, chiuso in un’autovettura, senza che fosse necessaria una volontà diretta di infierire sull’animale (calci o bastonate) o che il cane stesso riportasse
72
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 73
una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti e il comportamento essere essenzialmente omissivo (Cass. Pen., sez. III, 7/01/2008, n.175).
Pertanto, ci sembra simile al caso del maceratese N. P., il
quale, abbandonando il proprio pitbull sul balcone sotto il
sole, senza cibo, acqua e, ovviamente, contro la normativa
igienico-sanitaria, ha cagionato la morte dello stesso. N. P.
non ha di fatto preso a calci o a bastonate il proprio cane,
ma lo ha lasciato chiuso in balcone, sapendo e/o anche “accettando il rischio” che lo stesso animale avrebbe patito
gravi sofferenze.
Che fare?
Va da sé: mai lasciare il cane a lungo da solo sul balcone.
Se il cane in difficoltà è di un vicino, si devono avvertite le
autorità competenti.
Abbiamo accennato alla normativa igienico-sanitaria, perché un animale lasciato chiuso, per sua natura, produce
escrementi che a lungo andare rendono il luogo non salubre e pericoloso anche per la stessa salute umana. Correttamente, pertanto, in casi (orribili) di questo tipo, si è legittimati a contattare la competente autorità di Pubblica
Sicurezza per prevenire il decesso del povero animale,
nonché a contattare la Asl locale per le opportune verifiche
sotto il profilo igienico-sanitario.
Ribadiamo che, se ci sono delle Guardie zoofile sul luogo dove si verifica l’episodio criminoso, è opportuno contattare
anche le stesse, in modo da potenziare gli interventi utili.
Nell’ultimo periodo, grazie all’approvazione in parecchi comuni di regolamenti locali per la tutela del benessere degli
73
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 74
animali e per garantire una migliore convivenza tra l’animale e l’uomo, sono previste anche sanzioni amministrative per chiunque custodisca cani o animali su balconi (o comunque in luoghi non idonei), in condizioni climatiche difficili. Disposizioni regolamentari di questo tipo possono colpire situazioni anche “meno gravi” rispetto a quella esaminata: meno gravi ma che, tuttavia, non devono verificarsi.
74
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 75
Curare il cane come un bambino
La storia
Il cane, in un certo senso, è come un bambino. Pertanto i
“proprietari”, specie quando lo portano in auto, devono
usare verso il loro quattrozampe “la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore”. L’equiparazione arriva dalla Cassazione, la quale sottolinea che
chi non si comporta con questa premura può rischiare una
condanna per maltrattamenti.
La Suprema Corte ha infatti recentemente confermato la colpevolezza di L. P., un ventisettenne della provincia di Novara, per non essersi accorto che il suo cane, una sera del 17
agosto del 2003, non era risalito a bordo dell’auto sulla quale
viaggiava ma era rimasto fuori, con il guinzaglio incastrato
nella portiera. Il povero animale era stato trascinato per circa un chilometro prima che il proprietario, che quella sera
era anche ubriaco, si accorgesse di quanto stava accadendo.
La Cassazione, alla quale L. P. ha fatto ricorso contro la
multa di 2000 euro per sevizie inflittagli dal tribunale di
Novara nel luglio 2006, ha convalidato la colpa del maldestro proprietario. Il giovane si è salvato dalla condanna per
maltrattamento di animale perché il reato si è estinto per
prescrizione, ma dovrà comunque risarcire la Lega Antivivisezione, costituitasi parte civile nel processo, con 250 euro. La Corte ha dichiarato prescritto il reato rifiutando però di concedere “una formula di proscioglimento più favorevole”. “Anzi”, hanno aggiunto i supremi giudici, “devono
essere confermate le statuizioni civili”, pari appunto a 250
euro in favore della Lav.
75
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 76
Per la prima volta la Suprema Corte ricorda insomma ai
“padroni” che se si decide di avere un cane poi bisogna
trattarlo con la stessa cura che si usa verso i bambini. Inutilmente infatti L. P. si è rivolto alla Cassazione (dopo essere stato condannato dal tribunale) sostenendo che l’articolo 727 del Codice penale sanziona la detenzione di animali
in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive
di gravi sofferenze, fatto quest’ultimo che non gli era stato
contestato visto che gli veniva addebitato solo il maltrattamento colposo. La terza sezione penale (con sentenza
21805) ha però bocciato il ricorso, sottolineando che nel
caso in questione “è evidente la colpa di L. P.” perché, appunto, “ l’animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore”.
Dunque “è configurabile una condotta di maltrattamento o
malgoverno di animali sia pure di natura colposa” anche
nel caso in cui il padrone si è comportato con “negligenza”
nei confronti dell’animale. Il padrone infatti, chiarisce la
Suprema Corte, “prima che l’autovettura ripartisse avrebbe dovuto controllare che il cane si trovasse a bordo”. Per
questo la Corte ha ribadito “la illiceità” della distrazione
compiuta dal giovane verso il suo sfortunato cane, uscito
malconcio (poi si è fortunatamente ripreso) da quella brutta notte.
La normativa/la legge
Il proprietario del cane è stato condannato nel 2006 dal tribunale a 2000 euro di ammenda, 1500 euro di onorari più
le spese legali e 250 euro alla Lav costituitasi parte civile in
76
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 77
giudizio sulla base dell’art. 727 del Codice penale in vigore
al momento del fatto (il 2003). Oggi l’art. 727 è stato modificato dalla legge 189/2004.
La Corte di Cassazione, confermando la condanna (anche
se prescritta) con sentenza 21805/2007, ha espresso l’innovativo principio che “l’animale, condotto al seguito o trasportato in autovettura, richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore”. Quella
della Cassazione è un’importante pronuncia: cristallizza un
fondamentale principio, oggi rafforzato dall’introduzione
della nuova normativa a tutela degli animali (la L.
189/2004, appunto), per cui può pacificamente definirsi
cambiato e innovato totalmente il rapporto tra proprietario
e animale d’affezione, non più riconducibile alla semplice
proprietà di una cosa di cui il padrone avrebbe la completa disponibilità. Sorgono invece nuovi obblighi e responsabilità.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha positivamente sancito che attenzione, cura e protezione sono gli
atteggiamenti corretti da assumere verso i cani, animali
portatori di interessi intrinseci che devono essere tutelati
nel rispetto della loro natura, etologia e comportamento.
77
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 78
Denunciata per abbandono
La storia
Una storia di Natale al rovescio. Un povero cane meticcio
abbandonato e semicongelato viene soccorso da una passante la mattina di Natale in viale Gramsci a Modena. Grazie al microchip applicato all’animale, però, è stato possibile denunciare la sua padrona per l’abbandono.
È stata la Polizia municipale di Modena a rintracciare la
donna a partire dai dati memorizzati nel chip.
Dopo la notizia del ritrovamento del cane al Comando modenese, peraltro, erano giunte numerose segnalazioni di vicini che avevano dato informazioni sulla padrona e sul cane. Sembra che già in passato la donna, con l’avvicinarsi
delle ferie estive, avesse abbandonato l’animale. Proprio
durante uno di questi abbandoni il cane era stato raccolto,
accudito e provvisto di microchip dai tecnici del Comune
che l’avevano poi riconsegnato alla proprietaria.
Ora il cane è stato affidato ad una persona che se ne prenderà cura. Per tutta la vita, e non solo fino alle prossime vacanze.
Dati allarmanti
La storia
La scena, a spanne, prima o poi l’abbiamo vista tutti: un
vecchio cane, male in arnese, zoppicante, ogni tanto prova
ad attraversare la corsia dell’autostrada. Pochi chilometri
prima, probabilmente, è stato abbandonato da un’auto che
78
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 79
si dirigeva verso un tranquillo soggiorno estivo. Qualche
automobilista frena, qualcuno strombazza il clacson, e ogni
volta il quattrozampe sussulta, smarrito, impaurito, e tenta ancora di attraversare. Il quattrozampe è uno spettacolo triste che pochi notano. Forse, prima di sera, non sarà
altro che una macchia rossa e nera sull’asfalto. E avrà causato, suo malgrado, un incidente.
I dati sono allarmanti. In dieci anni, sulla sola rete autostradale ci sono stati in Italia 45mila incidenti stradali gravi causati da animali abbandonati, randagi o vaganti, con 4.000
persone ferite e 200 persone morte. Una vera strage. Chi
abbandona un animale commette non solo un reato penale,
ma potrebbe anche essere accusato di omicidio colposo. Di
solito, invece, chi abbandona un animale si autoassolve: “Gli
ridoniamo la libertà”, dicono ipocritamente gli abbandonatori, scaricandosi la coscienza. Un’idiozia. L’abbandono è
una vera e propria aggressione ai danni dell’animale, come
afferma in un suo scritto Patrick Pageat, professore francese di medicina veterinaria. Significa la perdita dei suoi punti di riferimento, la scomparsa del gruppo entro il quale aveva strutturato la sua vita. E tutto questo causa gravissimi
scompensi. Sempre che salvi la pelle. Il 70% dei cani abbandonati, infatti, muore entro pochi giorni dall’abbandono. Di
fame, di stenti, oppure sotto le ruote di un’auto o di un camion. Le speranze, quindi, non sono molte. Solo pochi, i più
fortunati, trovano immediatamente una famiglia che li salva
dalla strada e possono così iniziare una nuova vita. Gli altri
sopravvissuti finiscono invece nei canili pubblici o privati
che, in Italia, sono drammaticamente sovraffollati.
L’incremento della popolazione canina e felina randagia o
79
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 80
in attesa di adozione è ormai di fatto un’emergenza. Tra il
numero degli animali nei canili e quello degli aspiranti “genitori adottivi” il divario è enorme. Risultato: una gran parte dei trovatelli non ha alcuna speranza di futuro, non troverà una casa e, spesso, trascorrerà la sua vita dietro le
sbarre di un canile oppure in maniera randagia. I canili,
dunque, sono strapieni. Tutti quelli esistenti rischiano,
giorno dopo giorno, il collasso. Ci sono troppi quattrozampe da collocare. Una situazione disperata.
Dobi, il dobermann abbandonato come un...
cane
La storia
È notte. Una macchina si avvicina al rifugio dell’associzione Spab di Gorduno, in Ticino (Svizzera). Scende un uomo
che, per aprire il cancello del rifugio, lo scassa. Poi apre la
portiera dell’auto. Ne fa scendere un cane. È un dobermann. Lo fa entrare nel recinto. Richiude e blocca il cancello dall’esterno. Se ne va.
Piove. Per un attimo il cane resta immobile, incredulo, poi
si lancia contro il filo di ferro che delimita il recinto. Cerca
disperatamente di raggiungere l’auto che si allontana nella
notte. Tenta di scavalcare la rete di protezione. Abbaia.
Piange. È notte. Non lo sente nessuno.
Solo le telecamere che riprendono tutta la scena – dall’inizio alla fine – testimoniano l’accaduto. Poi il povero cane si
rassegna. Lo trovano, la mattina, tremante e impaurito. Lo
battezzano Dobi perché è un dobermann. Ha il microchip –
80
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 81
registrato in Italia, dunque è italiano – e dovrebbe essere
possibile risalire al proprietario. “Mi chiedo”, dice il presidente della Spab, Armando Besomi, “perché quell’uomo
non sia venuto al rifugio negli orari d’apertura. Perché abbandonare Dobi di notte? Perché lasciarlo come una scarpa vecchia? Perché infliggergli un dolore così grande? Questo cane è stato allevato da qualcuno e ha voluto bene a
qualcuno. Perché trattarlo così?”. Domande legittime che,
per ora, non hanno risposta.
Gli unici dati certi: il Ministero ha aperto un’inchiesta, sia
per l’abbandono dell’animale, sia per i danni causati al rifugio. Dobi, nel frattempo, è accudito e coccolato dalle signore che prestano aiuto volontario al rifugio, ma... la cosa più
bella è che una signora del luganese si è già proposta per
dare una casa a Dobi. “Una signora”, dice Besomi, “ha perso recentemente il suo dobermann e, sapendo quanto sono sensibili questi cani, ha deciso di non farlo soffrire di
nostalgia per troppo tempo”. Grazie a lei, a nome di Dobi e
di tutti coloro che tifano per lui.
La normativa/la legge
È del 14 agosto 1991 la legge quadro n. 281 in materia di
animali d’affezione e prevenzione del randagismo che così
recita: “Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro
animale custodito nella propria abitazione, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trecentomila a lire un milione. Più recentemente il
nuovo articolo 727 del Codice penale (Maltrattamento di
animali) e la legge n. 189 del 2004 hanno ulteriormente
inasprito le sanzioni, considerando l’abbandono come rea81
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 82
to di maltrattamento: prevede l’arresto fino a un anno e supermulte da 1.000 a 10.000 euro. Già si sono avute le prime condanne.
È obbligatorio che ogni cane sia microchippato o tatuato e
sia iscritto all’anagrafe canina. Le varie leggi regionali di recepimento della legge quadro 281/91 hanno attivato l’anagrafe canina regionale informatizzata che consente di identificare i cani mediante microchip. Il tatuaggio, in precedenza previsto come unico metodo di identificazione, è
quindi sostituito dal microchip (i cani già tatuati – con tatuaggio ancora leggibile – non devono essere anche microchippati). Il microchip viene applicato con una siringa nel
sottocute del lato sinistro del collo del cane. La chippatura
non è dolorosa (come una piccola puntura) e il microchip
(che contiene un codice numerico di quindici cifre, è inalterabile e sicuro) si può leggere avvicinando l’apposito
“lettore” al cane. I dati del proprietario (compreso il codice fiscale) e del cane vengono immessi in una banca dati
che contiene, per l’appunto, tutti i dati dell’anagrafe canina. In caso di smarrimento, il cane microchippato viene facilmente identificato grazie a questa vera e propria “carta
d’identità”. È interesse di ogni proprietario (oltre che un
obbligo di legge) far chippare il proprio cane e contestualmente iscriverlo all’anagrafe.
Che fare?
Per far sì che i colpevoli di abbandono del proprio animale
siano puniti è però necessario che un giudice venga a conoscenza dei fatti. Il che avviene mediante un “esposto-denuncia”. La denuncia si può fare – in carta libera – diretta82
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 83
mente alla procura della Repubblica presso la pretura locale oppure a uno qualunque degli organi di Polizia giudiziaria: Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, Corpo forestale,
Guardia di finanza. Saranno poi loro a inoltrare la denuncia
alla pretura competente.
Denunciare una persona ai sensi dell’articolo 727 del Codice penale e della legge 189/2004 è semplice. Non si rischia
nulla. L’art. 727 contempla un reato procedibile d’ufficio:
non si prevede quindi il pagamento delle spese processuali e l’eventuale risarcimento del danno a carico di chi ha avviato un procedimento penale conclusosi con l’assoluzione
dell’imputato. Vale quindi la pena di inoltrare sempre una
denuncia – anche contro ignoti e sapendo che forse verrà
archiviata – se non altro perché si sparga la voce che in giro ci sono persone determinate a far rispettare i diritti animali. Ecco dunque uno schema di denuncia-esposto da
scrivere su carta libera, in doppia copia.
Traccia di esposto contro l’abbandono di animali domestici
La denuncia va depositata a mano o presso la cancelleria
della procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficio
di Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo
forestale, Guardia di finanza, Polizia municipale, Polizia
provinciale) che sono tenuti non solo a riceverla ma anche
a disporre subito gli opportuni accertamenti. Non usate
raccomandate o fax.
83
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 84
Atto di denuncia (o querela)
Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
.................. e p.c. Al Comando Stazione Carabinieri di ……………
– oppure Al Commissariato della Polizia di Stato di ……………....
– oppure Al Comando Stazione forestale…….. – oppure alla Guardia di finanza di ………. – oppure al Comando Polizia municipale di
.................... – oppure al Comando Polizia provinciale di ...............
(se invece la consegnate solo all’Organo di Polizia, indicherete solo
quello prescelto)
La/Il sottoscritta/o, nata/o a ……, il ……., residente in …..Via…..,
recapito telefonico …….. con la presente formale denuncia-esposto intende portare a conoscenza della S.V. Ill.ma i fatti che qui di
seguito si illustrano.
In data …… alle ore …… in località .............. ha notato (esposizione dettagliata dei fatti – e solo dei fatti – cui si è assistito, puntando
alla massima precisione possibile ma evitando dettagli superflui,
supposizioni o commenti; fornire inoltre ogni elemento utile per la
identificazione dei responsabili: targhe di auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, eccetera; aggiungere ogni elemento
utile che possa descrivere le modalità dell’azione, ad esempio “si
allontanava rapidamente dal luogo dell’abbandono” eccetera).
Ai fatti sopra illustrati hanno assistito i signori ……… (identificare gli
eventuali testimoni).
Trattasi di possibile ipotesi di reato di cui all’art. 544 del Codice penale e di cui all’art. 727 del Codice penale (Abbandono di animali),
così come modificato dalla legge 189/2004 (“Nuove norme contro
maltrattamento degli animali”), che prevede che “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da
1.000 euro a 10.000 euro”.
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidando che i responsabili possano esser perseguiti penalmente.
p.s. nel caso di reati perseguibili a querela specificare:
84
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 85
1) che “allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteranno responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente la punizione penale ai sensi di legge”;
2) che “ai sensi degli artt. 406 e 408 C.p.p. si chiede di essere informati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di
proroghe delle indagini preliminari ed eventuali richieste di archiviazione”.
Si indicano quali persone informate sui fatti sopra descritti i sigg.ri:
– Tizio, nato a…….... il……....., residente/domiciliato in …….......
alla via…………, telefono………………
– Caio ……
Con ossequio, si ringrazia.
Luogo, Data e Firma che viene apposta al momento del deposito
dell’atto
85
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 86
Picchia il suo cane, seimila euro di multa
La storia
I fatti risalgono al 25 novembre 2005 quando, intorno alle
22,00 nei pressi di piazza Augusto Imperatore a Roma, diversi passanti vedono un uomo picchiare brutalmente un
cane prendendolo a calci e pugni, sbattendolo contro il muro e colpendolo ripetutamente con uno spesso guinzaglio,
utilizzato come una frusta. L’animale, rannicchiato a terra
terrorizzato, prova a fuggire ma è legato con una fune.
Le persone presenti tentano di fermare l’aggressione e
chiamano le forze dell’ordine, ma prima dell’arrivo della
polizia l’uomo riesce ad allontanarsi, minacciando i presenti e trascinando a forza il cane tenuto a guinzaglio.
Tra i testimoni è presente Ilaria Zagaria, responsabile del
settore adozioni dell’Associazione Volontari Canile di Porta Portese, che nei giorni successivi riconosce il cane maltrattato nella foto e nella descrizione di una scheda del canile: un meticcio di colore nero con una macchia bianca sul
petto, entrato al rifugio alcune settimane prima e riconsegnato al detentore. Grazie a questo riconoscimento si risale al responsabile che viene quindi denunciato.
A dicembre 2009, il Tribunale di Roma condanna l’uomo,
A. R., di 44 anni, alla pena pecuniaria di 6.000 euro di multa “per aver picchiato brutalmente il suo cane”.
“Finalmente nelle aule di giustizia, dopo le tante battaglie
condotte negli anni dalle associazioni animaliste, si condannano gli autori di maltrattamenti verso gli animali”:
questo il commento dell’avvocato Filippo Pompei che ha
rappresentato nel dibattimento la Lav come parte civile.
86
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 87
“Per questo è importante l’attività svolta dalle associazioni,
ma è fondamentale anche l’azione di denuncia da parte dei
comuni cittadini”.
“Diverse analisi dimostrano che le varie forme di maltrattamento si accompagnano ad atteggiamenti culturali che
vedono gli altri animali come cose, oggetti animati da usare
e sfruttare e sui quali esercitare un misero senso di onnipotenza quotidiana: l’altro animale diventa lo schiavo di frustrazioni, impotenze e meschinità umane”: lo afferma Ciro
Troiano, responsabile delle Guardie zoofile della Lav, estensore della denuncia che ha portato alla condanna di A.R.
Pistone, il cane vittima dell’aggressione, grazie alla sentenza del tribunale è stato finalmente dissequestrato e affidato al canile di Roma in attesa di adozione. Sino alla condanna, il rischio che potesse essere restituito all’uomo che lo
aveva maltrattato ne aveva impedito l’adozione, nonostante Pistone sia un cane buono e socievole con gli altri cani
(divide un box con altri due cani da quattro anni). Ora,
grazie alla decisione del giudice, Pistone può sperare in
una nuova famiglia che lo accolga con amore.
La normativa/la legge
Come più volte sottolineato, per il reato di maltrattamento
la legge è la 189/2004. “Disposizioni concernenti il divieto
di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, che modifica l’art. 727 del Codice penale. Prevede la reclusione da tre mesi ad un anno o una multa da
3.000 a 15.000 euro per chi, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione ad un animale, un danno alla salute,
87
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 88
o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche.
Che fare?
Come sottolineato anche nella storia di Pistone, è fondamentale la collaborazione dei cittadini onesti. Chi è testimone di un grave maltrattamento è utile che lo denunci.
Traccia di esposto contro il maltrattamento di animali
Premettendo che gli atti di denuncia e querela sono privi
di specifiche formalità (eccetto quelle legate al deposito)
e, dunque, alla portata – salvo ipotesi complesse – di tutti
e che presso gli uffici preposti alla ricezione di questi atti
sarà possibile trovare una valida assistenza alla compilazione (per la quale è bene comunque sempre contattare un
legale di fiducia prima del deposito), ecco un esempio assolutamente generale di denuncia al quale poi adattare con
le dovute differenze i singoli atti. Utilizzate l’esempio solo
come riferimento.
La denuncia va depositata a mano o presso la cancelleria
della procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficio
di Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo
forestale, Guardia di finanza, Polizia municipale, Polizia
provinciale) che sono tenuti non solo a riceverla ma anche
a disporre subito gli opportuni accertamenti. Non usate
raccomandate o fax.
Lo stesso seguente facsimile, opportunamente adattato, si
può utilizzare per le altre fattispecie di reato previste dalla legge 189 del 2004: artt. 544 bis C.p. (Uccisione di ani88
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 89
mali); art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati);
art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali);
art. 727 C.p. seconda parte (Detenzione incompatibile);
art. 2 della legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali di
pelli e pellicce di cani e gatti).
Atto di denuncia (o querela)
Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
.................. e p.c. Al Comando Stazione Carabinieri di ……………
– oppure Al Commissariato della Polizia di Stato di ………….....…
– oppure Al Comando Stazione forestale…….. – oppure alla Guardia di finanza di ………. – oppure al Comando Polizia municipale di
.................... – oppure al Comando Polizia provinciale di ...............
(se invece la consegnate solo all’Organo di Polizia, indicherete solo
quello prescelto)
La/Il sottoscritta/o (generalità, domicilio, recapiti telefonici) espone
quanto segue.
In data …… in località ................ del Comune di .................... ha
notato (esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito; fornire inoltre ogni elemento utile per la identificazione dei responsabili: targhe
di auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, eccetera;
nel caso di ignoti intestare l’atto “contro ignoti”; aggiungere ogni elemento utile che possa descrivere le modalità dell’azione, ad esempio: “faceva uso di una spranga”, ovvero “trasportava l’animale facendo uso di un camion privo di aerazione”, ovvero “deteneva l’animale in una gabbia insufficiente”, eccetera).
Trattasi di possibile ipotesi di reato di cui all’art. 544 ter del Codice
penale (Maltrattamento di animali) che ha provocato grave strazio
all’animale medesimo (eventualmente aggiungere, se i fatti ancora
sono in atto, “che sta continuando a procurare strazio all’animale”).
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidando
che i responsabili possano esser perseguiti penalmente (eventual89
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 90
mente aggiungere, se i fatti ancora sono in atto: “si avanza cortese
istanza affinché gli organi di indirizzo si attivino per impedire che il reato sopra descritto possa essere portato ad ulteriori conseguenze”).
Tenere presente che i reati di cui alla legge 189/04 sono procedibili d’ufficio ma, per precauzione, nel caso in cui l’autorità procedente dia una diversa qualificazione giuridica dei fatti, risulta opportuno
inserire i tre punti sotto indicati:
1) Allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteranno responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente la
punizione penale ai sensi di legge;
2) Ai sensi degli artt. 406 e 408 C.p.p. si chiede di essere informati
presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proroghe
delle indagini preliminari ed eventuali richieste di archiviazione.
3) In qualità di querelante, ci si oppone all’eventuale emissione di un
decreto penale di condanna.
Si indicano quali persone informate sui fatti sopra descritti i sigg.ri:
–Tizio, nato a...... il …………………., residente/domiciliato in
…………….. alla via ………….., telefono ………………….
– Caio …………………………..
Si allegano (eventualmente) i seguenti documenti:
– referto del veterinario;
– foto;
– riprese video;
– bastoni, catene, trappole, eccetera;
– tracce di veleno (per le quali si chiede che la S.V. voglia disporre
una specifica analisi);
– altro.
Si ringrazia.
Luogo, Data e Firma che viene apposta al momento del deposito
dell’atto
90
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 91
Il ministro e il cane. Chi dei due
il privilegiato?
La storia
Il cane del ministro alla Cultura Sandro Bondi, o meglio
della sua compagna, la deputata del Pdl Michela Repetti, è
l’oggetto di un’interrogazione parlamentare a firma dei senatori Roberto Della Seta e Donatella Poretti.
Un cane oggetto di interrogazione parlamentare? Eh sì,
perché il quattrozampe in questione è stato trasportato su
un treno Frecciarossa insieme al ministro. Il cane avrebbe
insomma ricevuto un trattamento di favore perché in compagnia del ministro: mentre agli altri, infatti, il regolamento di Trenitalia non consente l’accesso sui vagoni dei treni
ad alta velocità, a meno che non si tratti di animali di piccola taglia nelle gabbie.
A completare le tinte fosche di questa curiosa vicenda si
aggiunge il fatto che l’incauto quattrozampe era atteso la
sera stessa alla trasmissione “Porta a Porta”, dove ha partecipato alla puntata sul taglio della coda nei cani – pratica
attualmente vietata (salvo deroghe particolari) dall’art. 2,
lettera d), dell’Ordinanza Martini – insieme alla compagna del ministro.
L’interrogazione, diretta al ministro dei Trasporti e delle
Infrastrutture, Altero Matteoli, mette l’accento sul trattamento iniquo riservato al ministro (il quattrozampe, infatti, non c’entra nulla: probabilmente si sarebbe anche volentieri risparmiato di andare nello studio televisivo), per il
quale viene richiesta una sanzione così come da regolamento. Allo stesso tempo, i due senatori del Pd prendono
91
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 92
la palla al balzo per chiedere a Trenitalia di consentire anche ai comuni mortali di portare i loro cani sui treni ad alta velocità, seguendo le regole di sicurezza per permettere
a tutti un viaggio sereno.
Mica male, però, in casa Bondi: un ministro, una deputata
e un cane privilegiato.
La normativa/la legge
Di seguito riportiamo in sintesi le regole attualmente in vigore che disciplinano il trasporto degli animali in treno. Tale regolamentazione è stata oggetto di discussione e studio al tavolo di lavoro tra esponenti politici (tra i quali ha avuto un
ruolo positivo il sottosegretario Francesca Martini), esperti
di settore e rappresentanti di associazioni animaliste.
Il caso che ha interessato il ministro, il quale avrebbe violato il regolamento Trenitalia poiché trasportava il suo cane sul treno Frecciarossa – treno ad alta velocità – è interessante. In base alla disciplina di cui al regolamento citato è infatti vietato trasportare cani sui treni ad alta velocità salvo che gli stessi siano di piccola taglia e, quindi, trasportabili in apposite gabbie di dimensioni limitate. L’interrogazione parlamentare, tutt’oggi non conclusa, poggia sul
perché sia stato concesso al ministro di viaggiare sul treno
ad alta velocità con il proprio quattrozampe.
Risulta opportuno osservare che la disciplina relativa al
trasporto di cani in treno non è oggetto di particolari deroghe se non nel caso di trasporto di cani-guida per persone
non vedenti che, ovviamente, possono viaggiare su tutti i
tipi di treni. L’autorizzazione data al ministro e al suo cane
apparentemente integra un trattamento di favore a disca92
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 93
pito dei “comuni” cani viaggiatori. La nostra Costituzione
sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione alcuna.
Pertanto, salvo il caso in cui sia la legge stessa a prevedere la deroga per circostanze determinate – vedi il citato diritto illimitato per il trasporto dei cani-guida per i non vedenti – ovvero sussista una causa particolare che permetta la deroga temporanea al regolamento, eventuali violazioni della normativa integrano un illecito sanzionabile.
La vicenda ha comunque avuto un aspetto positivo. I proprietari del cane “privilegiato”, infatti, hanno giustificato
il loro comportamento sulla base della buona fede e hanno comunicato l’intenzione di “lottare”, mediante la modifica della disciplina regolamentare, perché sia data la
possibilità di viaggiare con gli animali domestici su tutti i
tipi di treni, a prescindere dalla dimensione e seguendo le
regole di sicurezza, in modo che le campagne contro l’abbandono abbiano un riscontro concreto anche sul piano
pratico. Aspettiamo dal ministro Bondi che passi dalle parole ai fatti.
Che fare?
Il trasporto degli animali domestici da compagnia sui treni
è possibile.
I cani di piccola taglia, i gatti e altri piccoli animali domestici da compagnia (custoditi nell’apposito contenitore di
dimensioni non superiori a 70x30x50) sono ammessi gratuitamente nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni. È possibile viaggiare con un solo contenitore per ciascun viaggiatore. Trenitalia specifica che, se si
93
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 94
tratta di treni effettuati con materiale ETR 450, il contenitore va tenuto sulle ginocchia.
Per i cani di altra taglia (qualsiasi) è possibile, per singolo
viaggiatore, il trasporto dell’animale mediante l’utilizzo di
museruola e guinzaglio:
– sui treni Espressi, IC ed ICN sia in prima che in seconda
classe;
– sui treni Regionali nel vestibolo o piattaforma dell’ultima
carrozza, con esclusione dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
– nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette ordinarie e
comfort e nelle vetture Excelsior ed Excelsior E4 per compartimenti acquistati per intero.
In tali casi per il trasporto del cane è necessario acquistare un biglietto di seconda classe al prezzo previsto per il
treno utilizzato ridotto del 50%.
In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono
occupare posti destinati ai viaggiatori.
Queste condizioni non valgono per i cani-guida per i non
vedenti. Essi possono infatti viaggiare su tutti i treni gratuitamente senza alcun obbligo.
Per tutti i cani è necessario essere in possesso del certificato di iscrizione all’anagrafe canina (o del “passaporto”
del cane per i viaggiatori provenienti dall’estero). È necessario avere con sé copia del certificato per esibirlo al momento dell’acquisto del biglietto e/o durante il viaggio. In
caso di inadempimento si è infatti soggetti a sanzione pecuniaria e si deve scendere alla prima fermata.
Se si viaggia sui treni sprovvisti del biglietto per l’animale,
94
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 95
oppure non si esibisce il certificato di iscrizione all’anagrafe canina, si è tenuti a pagare l’importo dovuto, maggiorato di una soprattassa.
Inoltre, nel secondo caso, si dovrà scendere alla prima stazione di fermata del treno.
Penalità sono inoltre previste in caso di violazione delle dimensioni ammesse per i contenitori, oppure delle regole di
trasporto previste per ciascun tipo di treno (classe, prezzo, orario di trasporto).
Sul sito internet www.trenitalia.com è possibile visionare le
condizioni di trasporto relative a ciascun tipo di treno,
nonché i prezzi applicati dalla società. Inoltre sono presenti le regole di trasporto valide sui treni internazionali.
95
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 96
Uccide cani che disturbano gregge: un anno
di galera
La storia
Arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver ucciso a fucilate due cani maremmani che, a suo dire, assalivano il suo
gregge. Un pastore di Siurgus Donigala (Cagliari), B. L., di
43 anni, è stato condannato a un anno di reclusione, con la
condizionale, dal giudice monocratico del Tribunale di Cagliari.
Nella sentenza il giudice ha disposto il sequestro del fucile
calibro 12 usato da L. per abbattere i cani. L’episodio è avvenuto nella prima settimana del 2010 ed è stato segnalato ai Carabinieri della Compagnia di Dolianova dal proprietario dei due animali uccisi.
Laconi è stato arrestato dai militari in base alla nuova legge che ha aggravato le pene per l’uccisione di animali, nel
caso specifico di proprietà di terzi. La posizione di L. è stata ulteriormente aggravata dal fatto che l’uomo ha portato
illegalmente fuori dalla propria abitazione il fucile (poi sequestrato).
Anche in aula, come aveva fatto con i militari, L. ha cercato di giustificare il suo gesto con i continui attacchi che i
due cani da pastore avrebbero portato al suo gregge, spaventando e disperdendo le pecore.
La normativa/la legge
Il maltrattamento, l’abbandono e l’uccisione immotivata
degli animali sono reati perseguiti dal nostro Codice penale. Già nel 1889, il Codice penale Zanardelli proibiva espli96
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 97
citamente atti crudeli, sevizie e maltrattamenti di animali.
Oggi la legge 189/2004 (“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché dell’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate”) definisce un elenco di delitti nei confronti
degli animali (maltrattamenti, uccisioni, abbandoni, combattimenti, doping, spettacoli) per i quali, per la prima volta in Italia, è previsto anche il carcere.
Per fermare comportamenti illegali di cui si è testimoni, è
necessario far intervenire le forze dell’ordine. Tutti gli
agenti di Polizia giudiziaria sono competenti in materia di
reati contro l’ambiente e gli animali.
Se si vuole che un giudice venga a conoscenza dei fatti, è necessario fare un “esposto-denuncia”. La denuncia si può fare – in carta libera – direttamente alla procura della Repubblica presso la pretura locale oppure a uno qualunque degli
organi di Polizia giudiziaria: Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili urbani, Corpo forestale, Guardia di finanza. Saranno poi
loro a inoltrare la denuncia alla pretura competente.
97
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 98
LA LEGGE “IN PILLOLE”
La legge 189/2004 così ha modificato i seguenti articoli del
Codice penale:
Art. 544 bis Codice penale (Uccisione di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un
animale, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.
Art. 544 ter Codice penale (Maltrattamento di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a
un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche
o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da
3.000 a 15.000 euro.
Art. 727 Codice penale (Abbandono di animali)
Chiunque abbandona animali domestici, o che abbiano acquisito
abitudini della cattività, è punito con l’arresto fino ad 1 anno o con
l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace
chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro
natura e produttive di gravi sofferenze.
La legge prevede inoltre:
– Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva
di grandi sofferenze: arresto fino ad 1 anno o ammenda da 1.000
a 10.000 euro.
– Spettacoli o manifestazioni con sevizie o strazio: reclusione da
4 mesi a 2 anni e multa da 3.000 a 15.000 euro. Aumento di un
terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell’animale
impiegato.
– Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate:
reclusione da 1 a 3 anni e multa da 5.000 a 160.000 euro per
chi li promuove, organizza o dirige. Aumento di un terzo se
presenti minorenni o persone armate o con promozione
attraverso video.
98
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 99
Il maltrattamento e l’uccisione degli animali viene considerato da troppi uomini di legge, magistrati e forze dell’ordine, un reato “minore”, per cui il denunciante si imbatte
spesso nell’indifferenza, nella svogliatezza e nell’ostracismo di chi, invece, dovrebbe far rispettare la legge. Va sottolineato che la Corte di Cassazione ha affermato che tutti
gli agenti di Polizia giudiziaria sono competenti in materia
di reati contro l’ambiente e gli animali: la condizione di
maltrattamento o malnutrizione può essere accertata e repressa da qualsiasi pubblico ufficiale o da un veterinario
Asl o da una guardia zoofila dell’E.N.P.A. e di altre associazioni riconosciute.
99
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 100
Brina, la cagnetta senza volto. Grazie a un
fucile
La storia
Brina è un pointer bianco e nero, femmina, di 6 anni e il
suo proprietario risiede a Santa Teresa di Gallura. Brina
scompare da casa il 29 gennaio e viene ritrovata nel giardino di un’abitazione di Olbia il 14 febbraio.
Chi soccorre il cane stenta a credere in ciò che vede. “In
tanti lunghi anni in cui ci è capitato di soccorrere dei cani,
credo che non ci siamo mai trovati di fronte a qualcosa di
simile. Su segnalazione di una signora, siamo intervenute
in un giardino di una casa dove si era rifugiata questa creatura stremata dal dolore e dalla sofferenza”, è il commento
delle volontarie della Lida di Olbia.
A Brina manca mezzo muso. Esplosa parte della mandibola, parte della mascella, aperta l’intera canna nasale, distrutto il palato duro. La chiamano “il cane senza volto”.
Affidata alla Lida di Olbia, ci si consulta con i veterinari se
sia giusto, nei confronti del cane, tentare di ricostruire ciò
che è possibile o se sia più accettabile mettere una pietosa
fine alla vicenda. Nel frattempo un uomo corpulento apre
la porta della clinica dove Brina è ricoverata e si mette a
piangere. È il suo proprietario e scongiura medici e volontari di fare tutto il possibile per restituirgli il cane, anche se
gravemente mutilato.
Si decide per un primo intervento immediato, che dura diverse ore e vale a ricostruire i tessuti molli e il palato duro.
Si ripulisce tutta la zona del muso togliendo le parti ormai
in necrosi, ricostruendo parte del palato per separare le
100
4zampe24_5_2010
prima
24-05-2010
11:35
Pagina 101
dopo
due cavità della bocca e del naso, così da permettere la
respirazione dalla cavità nasale quasi totalmente distrutta.
Utilizzando per quanto possibile dei tessuti non danneggiati, si fa una prima ricostruzione delle gengive e delle labbra. Dopo circa cinque ore di intervento, Brina sembra reagire bene e il giorno dopo è già in piedi. Il dottor Messina,
che l´ha in cura, dice che sono importanti i successivi 5/7
giorni per vedere che le suture tengano e non ci sia nessun
processo infettivo in corso.
Brina reagisce bene e allora si prende coraggio. Dovrà subire diversi altri interventi per riprendere ad alimentarsi
da sola, anche se già da subito riesce a mangiucchiare qualcosa di semiliquido. Gli interventi successivi non potranno
ridare a Brina l’aspetto che aveva, ma al proprietario (e anche a noi) non frega assolutamente niente che sia bella o
brutta. Se avrà una vita dignitosa è giusto che viva, se non
altro a futuro ricordo dell’insensibilità umana.
101
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 102
Su cosa sia stato a ridurre Brina in questo modo nessuno
avanza dubbi. Un colpo di fucile sparato da breve distanza.
Il perché è forse una brutta storia tra cacciatori. Chiunque
sia, c’è da chiedersi se sia degno di vivere un minuto più di
quel cane.
Brina, invece, è una cagnetta coraggiosa e forte: vivrà a
lungo.
La normativa/la legge
La normativa di riferimento è quella già più volte citata: la
legge 281/1991 (la cosiddetta legge quattro zampe) e la
legge 189/2004 (la legge contro i maltrattamenti), che condanna maltrattamenti e crudeltà sugli animali domestici
con pene severe (con la reclusione da tre mesi a un anno e
con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro).
Ma oltre a queste leggi c’è la legge etica: chi ha conciato così Brina merita di far parte moralmente del consesso della
civiltà umana?
Che fare?
Denunciare i fatti, sempre. Soprattutto se aberranti come
questo. Anche una denuncia contro ignoti può sortire, in
casi di particolare gravità, qualche effetto.
E poi denunciare gli stessi fatti all’opinione pubblica: mandare la storia e le foto ai giornali e alle televisioni. La pressione dell’opinione pubblica può servire a rilanciare le indagini e serve sempre, comunque, a condannare moralmente gli autori di gesti efferati.
102
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 103
,
Lascia in eredita la villa, ma il parroco fa
sopprimere i cani
La storia
Gilda l’hanno vista l’ultima volta che annusava l’aria, col
musetto imbucato in uno dei rombi della cancellata. Friz,
Tufino e Fido – i suoi tre fratelli adottivi – le stavano sempre appresso, come fosse la mamma. Ma lei non era che una
come loro. Una bastardina che la buona sorte ha aiutato fino all’ultimo battito di cuore della signora Giuseppina.
Ma la povera Giuseppina era sulla soglia dei novanta ed è
arrivato il giorno in cui non ha visto l’alba. Lo stesso giorno della fortuna perduta per i suoi quattro adorati cagnolini. Perché nel testamento la “sciura” Brambilla (così faceva di cognome) ha lasciato ciò che aveva a una parrocchia
di Milano e il parroco ha fatto sopprimere quei cani.
Li ha “addormentati” il veterinario del quartiere dove la
vecchietta viveva. Lui, il veterinario, dice che ha consigliato “per ben due volte di cercare una sistemazione” ai quattro bastardini, ma davanti alla terza richiesta ha ceduto. Il
nuovo proprietario delle creature a quattro zampe gli chiedeva l’eutanasia, ed eutanasia è stata. Gilda, Friz, Tufino e
Fido hanno chiuso i loro occhietti sui suoi e la loro storia è
finita lì, sul tavolino d’acciaio dell’ambulatorio.
Era un mattino qualsiasi e per don Fabio era la fine di quattro piccoli problemi. Abbaiavano, quelle matasse di peli a
quattro zampe. Disturbavano il vicinato. E c’è chi dice anche di un foglio di carta sul quale Giuseppina aveva scritto
di volere che i suoi cani non le sopravvivessero. Ma nel testamento no: non c’è una sola riga che faccia riferimento a
103
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 104
loro e lo stesso notaio – spiegano gli animalisti di Gaia che
hanno scoperto il caso – non si spiega “come mai la signora avrebbe dovuto scrivere una volontà testamentaria fuori dal testamento”.
Don Fabio è l’unico che può spiegare il perché della
scelta dell’eutanasia. Ma alla parrocchia non c’è. “Non ci
sarà fino a sabato”, giura la segretaria della parrocchia.
E il giovane sacerdote che dice messa in questi giorni
(“ma no, non sono il viceparroco”) rivela che “don Fabio
è a La Thuile, in Valle d’Aosta, per partecipare alla meditazione e agli esercizi spirituali voluti da Comunione e
Liberazione”. Però nell’albergo che Cl gestisce d’estate a
La Thuile – quello in cui soggiornano tutti gli iscritti al
corso spirituale – le signorine della reception rimandano la palla al centro: prima spiegano che “sì, è qui, deve
chiamare più tardi”. Poi precisano che “ci siamo sbagliate. Qui non risulta nessun don Fabio”. E con questo la ricerca è chiusa. Il prete è irrintracciabile. La sua versione pure.
Raccontano di tutto di più, invece, gli animalisti di Gaia Animali & Ambiente che hanno sollevato il polverone. A metterli in allarme, spiegano, è stata una signora che abita a
due passi dalla villa con giardino che Giuseppina Brambilla
ha lasciato in eredità. Si chiama Ingrid, quella signora, ed è
lei stessa a ripetere una volta di più di quel giorno: quando
“non ho visto più i cani”. Ricorda, Ingrid, di aver chiamato
Antonietta, la donna di servizio di Giuseppina: “Le ho detto
‘ma che fine hanno fatto i cani?’. E lei: ‘dicono che li hanno
uccisi’. Mi sono attaccata al telefono e non ho smesso finché
non ha ricostruito la storia. Alla fine sono andata in lacrime
104
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 105
dal veterinario e gli ho chiesto: ‘dove sono i cani?’ e lui mi
ha risposto candido: ‘all’inceneritore’”.
Che fossero malati? Lo stesso veterinario ammette che
“no, apparentemente non lo erano” e dice di avere una carta firmata dal parroco: una dichiarazione che certifica il
suo incarico di curatore testamentario. Poche righe, insomma, per dire che lui, don Fabio, poteva disporre di ciò
che era stato di Giuseppina, compresa la vita delle quattro
bestiole. Ma un veterinario potrebbe rifiutarsi di abbattere
un animale? Il dottore pensa un attimo alla risposta e chiede: “Cos’è? Una domanda-trabocchetto?”.
La normativa/la legge
Paradossalmente, la legge 281/91 (che si occupa di prevenzione del randagismo e dunque prevalentemente di cani
vaganti e catturati e di gatti liberi) vieta la soppressione di
animali domestici “senza famiglia”, salvo nel caso siano
gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
Non esiste una legge che vieti la soppressione di un animale di proprietà, che dunque non può essere ucciso in maniera violenta o maltrattato, ma può essere soppresso in
maniera eutanasica presso uno studio veterinario. Sta alla
coscienza del veterinario, eventualmente, rifiutarsi di procedere alla soppressione di un animale perfettamente sano
e in buona salute.
Che fare?
L’unico difetto che hanno cani, gatti e tutti gli animali domestici è che vivono troppo poco. Ma, se dovesse toccare
a noi lasciarli anzitempo, li lasceremmo soli?
105
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 106
La storia di Gilda, Friz, Tufino e Fido è del 1999, ma sono
sempre più frequenti i casi in cui cittadini amici degli animali lasciano questa terra senza aver pensato ai propri beniamini. Proprio a partire da questa vicenda, Gaia fa un invito esplicito a fare testamento a favore degli animali, per
evitare a cani, gatti ed altri animali la strada, spesso obbligata, del canile o dell’abbandono (o, come nel triste caso,
della soppressione).
Certo, non mancano i casi di animali fortunati che si sono
ritrovati eredità miliardarie. Ma, troppo spesso, le associazioni animaliste hanno registrato casi di impossessamento
di patrimoni – da parte di parenti o esecutori testamentari
– senza alcun rispetto per l’amore che la persona ha sempre dimostrato in terra per gli animali.
Se la persona che muore non ha lasciato un testamento, i
beni sono distribuiti, secondo la legge, ai parenti.
Se si desidera che tutti, o parte dei beni siano a beneficio
di opere di utilità sociale o dei propri animali, è necessario
prevedere un testamento. Il testamento più semplice può
essere di tipo olografo: in altre parole, scritto di proprio
pugno dalla persona interessata, la quale dovrà identificare chiaramente il o i beneficiari del lascito.
Presso la sede di Gaia Animali & Ambiente è disponibile un
testo redatto dallo Studio Guasti, intitolato “Perché e come
si deve fare Testamento”, con indicazioni utili e pratiche in
proposito. Il testo può essere richiesto all’associazione Gaia dal lunedì al venerdi allo 02.86463111 oppure alla mail
[email protected].
Perché se il destino, malauguratamente, ci chiama a raccolta in maniera inattesa e anticipata, c’è il rischio che nes106
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 107
suno si prenda cura dei nostri amati compagni a quattro
zampe. È dovere di ogni tutore prevedere e garantire la sicurezza e le cure di chi dipende da noi. Gli animali lo sono.
Fido e Micia vivranno sereni per tutta la vita e, alla loro
scomparsa, i beni lasciati in eredità saranno amministrati e
impiegati per garantire cure e benessere ad altri animali
sfortunati, cani e gatti abbandonati.
107
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 108
Spiaggia off limits. Fioccano le multe
La storia
Cosa c’è di più bello per un giovane nonno che passeggiare sulla spiaggia con la nipotina e il cagnolino? Niente, probabilmente, se non fosse che per prendersi questa libertà
un cinquantenne di Senigallia dovrà pagare più di 1000 euro di multa.
L’episodio è molto semplice. L’uomo era uscito insieme
alla nipotina e al suo pincher nano, tenuto al guinzaglio,
per camminare un po’ in riva al mare. Ma, a distanza di
due anni dalla fatidica passeggiata, si ritrova a pagare
una supermulta di 1.047 euro comminata dai vigili di Senigallia.
“È chiaro”, sostiene l’associazione animalista che ha reso
noto l’episodio, “che si tratta di un’aberrazione”, e di
“un’applicazione restrittiva” delle norme, fra cui il Codice
di Navigazione, “come se un pincher nano al guinzaglio di
un nonno accompagnato dalla nipotina potesse creare difficoltà alla navigazione delle navi e barche nell’Adriatico”.
Ora la vicenda finirà davanti al giudice di pace.
“Quando ho letto il contenuto del verbale non mi sono
messo a ridere per la gravità e lo sproposito della somma
da pagare per una multa su cui nutro molti dubbi di legittimità”, confida il responsabile dell’associazione. “È chiaro l’intento persecutorio nei confronti di questo signore a
spasso con cagnolino e nipotina, che viene multato di
mille euro perché passeggia sulla battigia, dove tra l’altro
è consentito il libero passaggio sempre e comunque in
orario serale quando in spiaggia non c’è più nessuno, e
108
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 109
dopo due anni si ritrova un’ingiunzione di pagamento della multa nella quale si minaccia il ricorso di esecuzione
forzata”.
Una vera e propria ingiustizia, secondo l’associazione, che
però è indice di una netta intolleranza nei confronti dei cani in spiaggia. L’ultima estate, infatti, ha portato una pioggia di sanzioni per chi ha portato quattrozampe al mare.
Risultato? Vacanze rovinate per 59.000 famiglie, multate
per aver portato Fido in spiaggia. Le 59.000 contravvenzioni, elevate da vigili urbani in buona parte dei comuni costieri d’Italia, sono state in media di 400 euro l’una, con
punte oltre i 1.000 euro nell’isola di Sant’Antioco, in provincia di Cagliari. I dati (che, francamente, sembrano un
poco esagerati: come hanno fatto a contare tutte le multe,
una per una?) arrivano dall’Aidaa, l’associazione italiana
difesa animali e ambiente.
Molte di queste, secondo l’associazione, sarebbero irregolari. In particolare le irregolarità (che sarebbero riscontrabili in circa 38.000 contravvenzioni) riguardano l’assenza
di segnaletica o la presenza di segnaletica illegittima sul divieto di portare i cani in spiaggia e l’assenza di regolare ordinanza comunale che sancisce e precisa divieti e sanzioni;
inoltre, almeno 4.000 contravvenzioni sarebbero state
comminate sulla battigia, nonostante esista la normativa
che consente il libero transito nei cinque metri di profondità della spiaggia definita battigia.
Le regioni in cui sono state applicate il maggior numero di
sanzioni sarebbero la Sardegna, il Veneto, la Liguria, la Toscana, l’Abruzzo e la Calabria. Tra quelle più tolleranti figurerebbero la Puglia e la Sicilia.
109
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 110
La normativa/la legge
Per Fido la spiaggia è spesso off-limits. In Italia non esiste
una norma nazionale che regoli la materia in maniera ferrea. Sono le Capitanerie di Porto, ogni anno, all’inizio della
stagione balneare, a decidere divieti o possibilità di accesso attraverso apposite ordinanze. Alcune ordinanze delle
Capitanerie arrivano a sancire delle multe fino a 400-500
euro per i “fuorilegge” a quattro zampe.
Recentemente, tuttavia, alcune ordinanze lasciano aperta la
possibilità di accesso ai pet. Ecco lo stralcio del testo della
prima “storica” ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona del 1997, che concedeva l’accesso ai cani almeno negli
stabilimenti privati: “È vietato, nel periodo balneare (1°
maggio-30 settembre), condurre sugli arenili cani o altri animali anche se muniti di museruola e/o guinzaglio. I concessionari possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate da destinare al ricovero di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative”.
Che fare?
Alcune spiagge (sia private, sia pubbliche), negli ultimi anni, hanno aperto ai cani. Gli stabilimenti balneari che consentono l’accesso agli animali, in Italia, sono pochi ma buoni: si trovano facilmente con un clic sui siti www.viaggiarecolcane.it o www.dogwelcome.it. Leggere sempre attentamente i cartelli e gli avvisi posti in prossimità delle spiagge.
Per maggiori sicurezze, chiedere informazioni ai vigili della
zona, alla Guardia Costiera o alla Capitaneria di Porto.
110
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 111
Lascia l’husky in auto parcheggiata al sole.
Turista denunciato a Porto Rotondo
La storia
Se l’è vista brutta. Olga, una femmina di husky, è stata salvata dai Carabinieri di Porto Rotondo, in Sardegna. Il suo
padrone, un turista romano, l’aveva lasciata due ore prima
nell’automobile parcheggiata in un luogo assolato in pieno
luglio. I militari, intervenuti grazie alla segnalazione di un
passante, hanno rotto il finestrino e hanno salvato l’animale, praticamente in fin di vita per un colpo di calore. L’husky, prontamente soccorsa da un veterinario, ora sta bene.
Qualche decina di minuti dopo è arrivato il padrone: l’uomo si è giustificato dicendo che avrebbe lasciato Olga solo
qualche minuto, ma che aveva avuto un imprevisto con la
moglie per il figlio che si trovava in difficoltà. L’uomo, un
quarantacinquenne, è stato denunciato per maltrattamento di animali. Rischia il carcere o una multa da 1.000 a
10.000 euro.
Loro al museo e il cane in macchina a 49
gradi
La storia
Erano andati a visitare gli Uffizi, a Firenze, e avevano lasciato il loro cane, un labrador, dentro l’auto, dove la temperatura aveva raggiunto i 49 gradi. Per questo due turisti
francesi sono stati multati per abbandono di animale. Il cane, soccorso dalle Guardie zoofile dell’Enpa (ente naziona111
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 112
le protezione animali) è stato salvato, ma al momento dell’intervento era privo di conoscenza.
Le Guardie zoofile sono intervenute in via De Gasperi a Firenze, sulla segnalazione di alcuni passanti e, una volta
giunte sul posto insieme a un veterinario, hanno rotto il lunotto dell’auto e soccorso il cane. Il veterinario ha prima
bagnato l’animale con una tanica di acqua refrigerata e dopo gli ha somministrato flebo e cardiotonici, che lo hanno
fatto rinvenire.
La normativa/la legge
La normativa è la solita che tutela gli animali d’affezione: la
legge 189/2004 contro l’abbandono e il maltrattamento.
Che fare contro il colpo di calore?
Ogni anno, con l’arrivo del caldo, per sbadataggine, distrazione o anche solo per mancanza di conoscenza dei rischi
reali, qualche amico a quattro zampe rimane chiuso in
macchina e, anche a finestrini parzialmente aperti, rischia
di morire o muore per l’eccessivo caldo. Mai lasciare cane
o gatto (o altri pet) soli in auto al sole, anche se per pochi
minuti.
Il cane e il gatto hanno una temperatura corporea che è
stabile, indipendentemente dalla temperatura dell’ambiente nel quale si trovano: sono animali omeotermi.
Se si trovano in un ambiente molto freddo, scattano dei
meccanismi di termoregolazione che stimolano l’organismo
animale a produrre più calore e a ridurre le perdite riducendone la dispersione. Se si trovano in un ambiente caldo
e la temperatura corporea aumenta, questi meccanismi di
112
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 113
termoregolazione cercheranno di dissipare calore corporeo riportando la temperatura corporea dell’animale nel
range di temperatura proprio della specie.
Questi meccanismi di termoregolazione, purtroppo, funzionano solo entro certi limiti di temperatura e in assenza
di alcuni fattori che possono predisporre ancora di più ad
un inadeguato controllo della dispersione di calore.
Fattori predisponenti possono essere:
– una eccessiva temperatura dell’ambiente dove è tenuto
l’animale,
– una elevata umidità ambientale,
– una scarsa ventilazione,
– il soprappeso dell’animale o l’obesità,
– l’eccessivo esercizio fisico,
– il mantello molto folto,
– la diminuita tolleranza al calore nella giovane età o nell’età avanzata,
– la mancanza di acqua a disposizione,
– la struttura delle prime vie aeree (bulldog, boxer, carlini,
gatti persiani: insomma quegli animali domestici con la caratteristica di “naso schiacciato”),
– l’impossibilità dell’animale a spostarsi da un ambiente dove la temperatura è molto alta.
Da soli, oppure associati tra di loro, questi fattori possono
far innalzare la temperatura corporea più velocemente di
quanto l’organismo riesca ad abbassarla dissipando calore.
La temperatura rettale rapidamente sale tra i 41° e i 44° C,
quando normalmente dovrebbe stare intorno ai 38,5° C.
I sintomi clinici nei cani con colpo di calore variano in ba113
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 114
se alla durata all’esposizione all’alta temperatura e al tipo
di fattore predisponente che lo scatena. Inizialmente l’animale ansima velocemente come risposta compensatoria all’aumento della temperatura ambientale (ansimando cerca
di dissipare calore corporeo per abbassare la propria temperatura), la frequenza cardiaca aumenta notevolmente, le
mucose orali diventano di colore rosso vivo e, se non si riesce ad intraprendere adeguate misure per contrastare
l’ipertermia, si rischia che l’animale cada in uno stato stuporoso.
Che fare contro il colpo di calore? Il primo obiettivo è quello di abbassare la temperatura corporea dell’animale. Ecco
come:
– Bagnandolo con acqua fresca oppure avvolgendolo in
asciugamani imbevuti di acqua fredda, avendo l’accortezza
di cambiare gli asciugamani quando questi diventano caldi.
– Ponendo l’animale in un ambiente ben aerato. Evitare di
mettere l’animale in una vasca con acqua molto fredda o
addirittura ghiacciata perché la vasocostrizione periferica
non permetterà una buona dissipazione del calore.
– Portando il paziente presso il più vicino ambulatorio veterinario, dove si continueranno adeguate e specifiche terapie.
– Controllando ogni 5-10 minuti la temperatura rettale del
paziente ed interrompendo le procedure quando questa
raggiunge i 39° C.
Che fare? Meglio un finestrino rotto di una vita spezzata
I cani non sudano. Anche pochi minuti nella scatola di lamiera sotto il sole possono essere fatali all’animale. Non è
114
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 115
sufficiente lasciare che passi un filo d’aria dai finestrini.
Per questo l’associazione Gaia Animali & Ambiente dal
2004 ha lanciato la campagna “Meglio un finestrino rotto
che una vita spezzata”, invitando tutti i cittadini ad agire
per salvare i cani in casi di emergenza.
I legali di Gaia Lex sono a disposizione per supportare le
persone che decidessero di intervenire spaccando un finestrino di auto per salvare la vita ad un cane e, in seconda
battuta, eventualmente per sporgere denuncia per maltrattamenti.
115
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 116
Gli astici piangono?
La storia
In tribunale a Milano si discute delle “lacrime” dei crostacei.
Capita in un processo per maltrattamento di animali a carico di due ristoratori che avevano esposto astici vivi sul
ghiaccio a beneficio degli avventori. Secondo il pubblico ministero Giulio Benedetti, i ristoratori “cagionavano agli astici sevizie” fino a causarne la morte. Tuttavia il giudice Monica Amicone li ha assolti, sostenendo che non si può parlare di crudeltà perché gli astici sono “animali non dotati di
sistema nervoso centrale”. Il 24 novembre 2009 il pm ha ricorso in appello, citando studi secondo i quali anche gli astici soffrono. E se la tesi degli imputati è semplice e anche un
po’ banale (“non riteniamo che un astice possa soffrire sul
ghiaccio poiché è un animale a sangue freddo”, si sono difesi), una ricerca della Queen’s University di Belfast spiega
che “anche le aragoste (e i gamberetti) piangono”. Per dimostrarlo il biologo Robert Elwood ha “versato dell’acido
acetico sulle antenne di 144 gamberetti che si sono strofinati l’area affetta per più di cinque minuti”.
Gli animali a sangue freddo, come pesci e crostacei, soffrono al pari di altri animali, ma la loro sofferenza e agonia sui
banconi dei mercati del pesce, dei supermercati e dei ristoranti non suscita in genere molta pietà. Il dolore delle bestiole squamate e dei crostacei è “muto come un pesce” e
le loro “lacrime” si sciolgono, invisibili, nell’acqua.
Astici, aragoste e scampi che annaspano, vive in agonia, sul
ghiaccio e sui banconi di vendita, attirano maggiormente
l’attenzione degli acquirenti perché “freschi”. Spesso il lo116
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 117
ro destino è di essere bolliti vivi, perché così detta una certa tradizione culinaria. Pochi sanno però che l’animale, in
condizioni di stress e di paura (come una bollitura da vivi),
produce tossine che ne avvelenano la carne.
La normativa/la legge
Secondo il Centro di Referenza Nazionale Benessere Animale del Ministero della Salute, il porre crostacei vivi sul
ghiaccio, come viene ampiamente fatto anche con le aragoste, è certificato maltrattamento (prima parte dell’art. 727
del Codice penale o art. 544 bis).
Che fare?
E doveroso e possibile tentare di fermare lo spettacolo
osceno di pesci e crostacei agonizzanti sui banconi dei supermercati. L’associazione Gaia già nel 1999 denunciò ben
cinque centri commerciali che esponevano animali agonizzanti. Più della legge e della denuncia però possono ottenere le proteste dei clienti e la minaccia di boicottaggio da
parte di gruppi organizzati di consumatori e associazioni
animaliste.
Nei punti vendita che espongono animali vivi in agonia,
qualunque cliente può chiedere al direttore di mettere le
bestiole in acqua o comunque non lasciarle esposte in agonia. La voce di decine, centinaia, di clienti avrà certamente l’effetto desiderato. Nel caso in cui non si riscontrasse
alcuna disponibilità da parte dei responsabili dell’esercizio
commerciale, è utile ricorrere alla denuncia penale, utilizzando la traccia che segue.
117
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 118
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DEL TRIBUNALE DI ...................
AL COMANDO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
DI ........................
Oggetto: Esposto-denuncia per la tutela degli animali a sangue
freddo (pesci e crostacei), violazione delle leggi sulla immissione sul
mercato di prodotti della pesca vivi – maltrattamento animali.
Il sottoscritto ……………., nato il …………. a ……..e residente in
Via ………. città ……., desidera esporre e denunciare quanto segue.
Il negozio/supermercato/ristorante ……………. di via ……, città
……. espone pesci/crostacei agonizzanti, lasciati a morire lentamente sui banconi/ghiaccio.
Chiedo l’intervento dell’Autorità giudiziaria affinché sia evitata agli
animali a sangue freddo, pesci e crostacei, l’inutile agonia e sofferenza a cui sono sottoposti.
La normativa vigente prevede per gli animali forme di tutela atte ad
evitare inutili sofferenze e agonia.
È proibito lasciare i pesci e i crostacei agonizzare fuor d’acqua, sul
ghiaccio. L’art. 4 del Decreto legge 531 del 1992 prescrive l’obbligo di detenere i prodotti della pesca, immessi vivi sul mercato, costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza (la sanzione prevista per l’infrazione va da 5.000 euro a 30.000 euro).
Vista la normativa su citata, la legge 20 luglio 2004, n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché
di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni
non autorizzate”, l’art. 727 Codice penale, il Dpr 31/3/1979 - art. 3
che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulle leggi a tutela
degli animali, la Circolare n° 559/Leg/200.112 bis - 3/10/1994 del
Ministero dell’Interno che vieta spettacoli ed esibizioni con strazio o
sevizie di animali;
constatato che la Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di P.G.
sono competenti per tutti i reati in materia ambientale e tutela ani-
118
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 119
mali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est Postiglione – n.
1872 del 27 settembre 1991);
si richiede un intervento per accertare il reato e impedire che questi venga portato a ulteriori conseguenze ai sensi dell’art. 55 del Codice di procedura penale.
Si chiede di essere informati in caso di richiesta di archiviazione della presente denuncia.
Con l’occasione si porgono deferenti saluti.
Firma
città e data
119
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 120
Coppia condannata per aver accecato e
mutilato cardellini
La storia
Marito e moglie di Pozzuoli condannati a quattro mesi di
reclusione (pena condonata) perché, come si legge nel capo di imputazione, “per crudeltà e senza necessità, cagionavano lesioni e sottoponevano a sevizie tre cardellini. Le
lesioni e sevizie sono costituite nell’aver accecato un esemplare, nell’aver mutilato di un’ala un altro esemplare e nell’aver parzialmente mutilato le ali e la coda a un terzo”.
I fatti vengono accertati a Pozzuoli il 5 gennaio 2006 dalle
Guardie venatorie della Lipu, della Lav e dal Corpo forestale dello Stato nel corso di un controllo in un esercizio commerciale. Gli agenti, durante un servizio ordinario di controllo per la prevenzione dei reati legati all’uccellagione e
alla detenzione di fauna selvatica protetta, si ritrovano dinanzi a un brutale rinvenimento: M. P., di 64 anni, assieme
alla moglie detiene, chiusi in gabbia nei locali della sua nota pizzeria in Pozzuoli, diversi cardellini fra cui alcuni accecati e altri mutilati. I cardellini chiusi in gabbia sono tenuti allo scopo, come si legge nella sentenza, “di renderne
gradevole la presenza agli ospiti del locale”. Un esemplare
è accecato, mentre altri due presentano tagli alle ali. La detenzione dei cardellini integra una violazione amministrativa per la quale è previsto il pagamento di una somma di denaro, ma giustamente gli agenti denunciano i due anche
per il reato di maltrattamento di animali alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Napoli.
La pratica di accecare gli uccelli con degli aghi arroventati
120
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 121
è vietata esplicitamente dalla legge ma è talora attuata da
persone crudeli, senza scrupoli e senza sentimenti, per ottenere degli esemplari che cantino in continuazione. È in
uso non solo negli ambienti venatori allo scopo di “farli cantare meglio” e utilizzarli come richiamo per la caccia, ma
anche a scopo “amatoriale”, per il loro canto melodioso.
Questa sentenza, una delle prime in Italia per fatti simili
dopo l’entrata in vigore della legge 189/04 che ha rivoluzionato il sistema di tutela penale degli animali, affronta per
la prima volta il problema della mutilazione delle ali e dell’accecamento di uccelli. Se non vi possono essere dubbi
sul fatto che accecare uccelli integri il reato di maltrattamento di animali, vista anche la copiosa giurisprudenza, la
detenzione di uccelli con ali e coda mutilate trova censura
penale per la prima volta. Si legge, infatti, nella sentenza,
emessa nel marzo 2009: “la detenzione degli animali nelle
suddette condizioni di mutilazione integra senz’altro un
comportamento ingiustificato e produttivo di inutili sofferenze”.
La normativa/la legge
I cardellini, piccoli uccelli molto graziosi e con un canto
soave, appartengono alla fauna selvatica, la cui detenzione
è regolata da rigida procedura.
Per poter allevare i cardellini, la legge prescrive infatti determinati adempimenti finalizzati a “contenere e regolarizzare” il numero di uccellini tenuti in cattività.
Ad esempio, risulta necessario avere un’autorizzazione
provinciale per tenere un allevamento, nonché denunciare
il numero dei cardellini detenuti, ceduti e morti.
121
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 122
In particolar modo, la legge vieta la detenzione di cardellini non nati in cattività.
Tutti questi adempimenti, che abbiamo ovviamente sintetizzato, molto spesso non vengono eseguiti dai presunti allevatori-rivenditori e, come nel caso raccontato, comportamenti
di questo tipo integrano violazioni normative anche penalmente rilevanti. La coppia di Pozzuoli è stata infatti denunciata per detenzione illegale dei cardellini, in violazione della legge n. 157 del 1992, nonché per il reato di maltrattamento di animali di cui alla legge n. 189 del 2004. Molti giornali hanno scritto e lodato la decisione del giudice penale,
poiché è stato preso in esame, per la prima volta, il problema della mutilazione delle ali e dell’accecamento di uccelli.
A prescindere dall’aspetto inumano ed egoista di tali pratiche, sul piano giuridico possiamo ritenere che accecare gli
uccelli e mutilare parte del loro corpo integra il delitto di
maltrattamento di animali ai sensi e agli effetti di cui all’art.
544 ter del Codice penale.
Anche in questo caso, dunque, è la legge 189/2004 a venire in soccorso degli animali. Nello specifico, è l’art. 1 che
ha così modificato il Codice penale:
Art. 544 ter – (Maltrattamento di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie, o strazio
per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a fatiche
o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e con la
multa da 3.000 euro a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefa122
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 123
centi ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi.
Che fare?
Come ci si deve comportare, quindi, nel caso in cui ci si imbatta in episodi come questo? Anzitutto si tiene a precisare che questo libro è scritto al fine di poter aiutare e dare
indicazioni utili a tutti coloro che rispettano i diritti degli
animali. Non si vuole, pertanto, “istigare” a denunce prive
di fondamento o a tenere comportamenti impulsivi davanti a presunte situazioni di illegalità.
Tuttavia, nel momento in cui ci si imbatte in situazioni illegali o che molto probabilmente sembrano esserlo, risulta
opportuno valutare seriamente la richiesta di un controllo
da parte dell’autorità competente. Nel caso di specie, ad
esempio, la condanna dei due detentori di cardellini è il risultato di un controllo effettuato dalle competenti autorità, le quali intervengono sia autonomamente, in occasione
dell’esercizio della propria attività, sia a seguito di segnalazioni da parte di privati.
La segnalazione di un caso di presunta illegalità nei confronti degli animali appartenenti alla fauna selvatica può
quindi essere fatta al Corpo forestale – competente a reprimere e prevenire reati in materia ambientale – ad associazioni animaliste presenti sul territorio nazionale e che dispongono di guardie venatorie/zoofile, come Lipu, Lav, Oipa, Wwf, eccetera (gli indirizzi e i recapiti telefonici, anche
delle rispettive sedi locali, si trovano facilmente su internet), nonché a qualsiasi autorità di pubblica sicurezza che
provvederà a contattare chi di competenza.
123
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 124
Cibo ai colombi nel giardino di casa: multata
La storia
Multata per aver lasciato, nel proprio giardino, del pane
per i colombi: è quanto è capitato ad una residente di San
Donà di Piave (Ve), che si è vista sanzionare dalla Polizia
locale per aver violato il regolamento di Polizia urbana.
Peccato che questa normativa abbia efficacia soltanto nelle aree pubbliche e non in quelle private. Inevitabile, dunque, il ricorso della donna al Giudice di Pace per veder annullata la multa del valore di 56 euro.
A difendere la sessantottenne amante degli animali, l’avvocato Luca Pavanetto: “Si tratta non tanto di una questione
economica, quanto di una questione di civiltà. Non si può
certamente addebitare alla mia assistita la presenza di piccioni nella zona ove risiede”. La donna, infatti, vive in prossimità dell’area ove un tempo sorgeva l’ex-sede Enel che
per anni ha rappresentato un sicuro rifugio per i volatili.
Una volta demoliti gli immobili, gli uccelli si sono dispersi
nel circondario e in particolare nell’unica zona verde del
quartiere, ossia il parco di proprietà della signora. “L’amministrazione comunale”, ha concluso Pavanetto, “si è preoccupata solamente di sanzionare il singolo cittadino e invece non ha posto in essere alcuna condotta volta a evitare il
proliferare di questi animali”.
La normativa/la legge
Sono frequenti le ordinanze dei comuni che vietano la somministrazione di mangime agli uccelli, in particolare ai colombi.
124
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 125
Tuttavia, anche per quanto concerne l’alimentazione dei
volatili più detestati e perseguitati nelle città italiane, i piccioni, la vicenda può essere controversa. Qualche anno fa
la Corte di Cassazione ha definito che non è reato distribuire cibo a questi animali. Una donna di Siena, nel 1997, era
stata multata per aver dato da mangiare ai piccioni, contravvenendo a un’ordinanza comunale di divieto. La donna
si rivolse al Pretore di Siena, ottenendo l’assoluzione. La
questione era infine stata sottoposta al giudizio della Cassazione, la quale ha confermato l’innocenza della donna, ribadendo che cibare i colombi non è reato e non può essere proibito con un’ordinanza comunale.
Che fare?
In diversi condomini l’usanza di offrire cibo ai volatili è
spesso causa di accesi contrasti e dell’intervento dell’amministratore o della Polizia municipale.
Se il Comune ha proibito di offrire mangime ai colombi al
solo fine di contrastarne la presenza in città, senza adottare un piano articolato di contenimento demografico, il divieto ha come unico obiettivo quello di colpire l’opera di
volontariato e la passione di persone dedite alla cura dei
volatili.
Un provvedimento di questa natura è intrinsecamente fragile e non difficile da aggirare.
Se l’ordinanza comunale vieta l’alimentazione dei colombi,
è sufficiente dedicarsi alla distribuzione di cibo e granaglie
ad altri volatili. Se, nel frattempo, si alimenteranno anche i
piccioni non vi è né intenzionalità, né dolo.
Per quanto riguarda le civili abitazioni e i condomini, è uti125
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 126
le adottare criteri di buon senso, ovvero impedire che lo
sfamare gli uccelli si trasformi in danno o fastidio per vicini e altri inquilini dello stabile. È noto che gli uccelli appollaiati in attesa del cibo producono guano che si deposita
sulle finestre e sui balconi sottostanti. Chi si occupa di uccelli selvatici deve quindi badare attentamente alla pulizia
dei luoghi e provvedere ad evitare fastidio agli altri inquilini, ad esempio distribuendo il mangime unicamente sul
proprio balcone.
Avuta l’accortezza e il buon senso di evitare involontarie
lordature di parti comuni o di altrui proprietà, gli amici degli uccelli dovrebbero poter coltivare la propria “missione”
in serenità. Purtroppo le città celano una serie infinita di
psicopatie, fobie e labilità, anche in persone apparentemente serene e normali, quindi vi potrà sempre essere un
vicino, un amministratore o un portiere di stabile che si
sentirà contrariato da chi ciba i volatili e deciderà di muovergli guerra.
Se gli amici degli uccelli hanno rispettato tutte le cautele
sopra richiamate, e soprattutto offrono cibo ai pennuti solo nell’ambito della loro proprietà, non hanno nulla da temere.
Esistono inoltre leggi e normative, nazionali e regionali,
che tutelano gli uccelli selvatici da eventuali malintenzionati. Ogni minaccia di azione violenta contro i volatili sarà
quindi da denunciare agli organismi competenti, perché
perseguibile a norma di legge e di Codice penale.
È ovviamente consigliabile non giungere a livelli così alti di
tensione per un po’ di becchime. Nella maggior parte dei
casi potrà tornare utile ed essere sufficiente inviare all’am126
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 127
ministratore dello stabile, al condomino aviofobico e affiggere nell’atrio del palazzo una lettera di un’associazione
animalista o ambientalista che ricorda le leggi in difesa degli uccelli.
Di seguito pubblichiamo una traccia di lettera che, opportunamente integrata, potrà tornare utile allo scopo.
Città, data…
Gentile dott.
Amministratore Condominio
Via….., n° … Città
e p.c. Gentile Sig.ra ……
Oggetto: cibo agli uccelli e tutela della fauna selvatica
Gentile dott.….,
è giunta alla nostra Associazione la segnalazione di un particolare
accanimento nei confronti della Sig.ra……, la cui colpa consisterebbe nel fornire occasionalmente qualche manciata di becchime a
passeri e altri uccellini che si avventurano sul balcone di pertinenza
della signora, residente nel condominio da Lei amministrato.
Riteniamo e speriamo si tratti di una segnalazione errata, poiché
stentiamo a credere che persone adulte ed equilibrate possano
davvero infierire su una signora che offre cibo agli uccellini sul proprio balcone (o davanzale).
Chiediamo il Suo cortese ausilio affinché possa verificare la veridicità della segnalazione e garantire che nessun inquilino importuni
od offenda la signora in oggetto.
Se potesse tornare utile qualche riferimento normativo, elenchiamo
alcuni titoli di leggi, direttive e decreti che tutelano la fauna selvatica e sanzionano gli atti lesivi nei confronti di uccelli protetti.
Ricordiamo altresì che il Comune di … ha vietato la distribuzione di
cibo ai piccioni e ai colombi cittadini, non ad altre specie di uccelli.
127
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 128
Segnaliamo altresì che la Corte Costituzionale, nell’aprile del 1997,
ha ribadito che fornire cibo ai piccioni non è reato e non può, comunque, essere vietato da un’Ordinanza del Comune.
A titolo di semplice promemoria, Le segnaliamo i riferimenti normativi accennati:
– Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
– Direttiva CEE 79/409 sulla Conservazione degli Uccelli Selvatici.
– Convenzione Internazionale di Berna che impegna gli Stati firmatari alla conservazione degli ambienti naturali, delle specie e dei loro siti di nidificazione.
– Convenzione Internazionale di Bonn che impegna gli Stati firmatari alla conservazione delle specie migratorie e degli habitat da loro frequentati.
– Articolo 727 del Codice penale, “maltrattamento e uccisione di
animali”/legge 189/2004.
– Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26 (come modificata dalla
L. R. del 12/10/93 n. 30) – Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria (solo per la Lombardia, ma l’associazione interpellata
conoscerà la legge nella Regione di riferimento).
– Legge Regionale 27 luglio 1977, n. 33 (come modificata dalla L.
R. 71/80, la L. R. 86/83, la L. R. 18/87 e la L. R. 31/89 – Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica) (solo per la
Lombardia).
Nella convinzione che i riferimenti normativi segnalati servano unicamente da promemoria, La ringraziamo per la gentile attenzione e
per la collaborazione che vorrà offrire.
I più cordiali saluti,
Il Comitato Direttivo dell’Associazione (…)
128
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 129
Non si distruggono i nidi di rondine
La storia
Multato duramente un sessantenne che l’anno scorso in
primavera aveva distrutto un nido di rondini.
La coppia di volatili aveva pazientemente realizzato la “nursery” per i propri piccoli sotto il cornicione del palazzo dove l’uomo abitava, in una delle vie centrali di un paese dell’hinterland nord-ovest del milanese. Gli altri undici condomini, però, non avevano gradito il suo gesto e si erano rivolti a un’associazione animalista per chiedere giustizia.
E giustizia è stata fatta. Dopo undici mesi dal fattaccio è arrivata la sentenza che ha condannato l’uomo a pagare
un’ammenda di 516 euro a favore del condominio.
L’uomo è stato riconosciuto colpevole di violazione delle
norme internazionali e nazionali di tutela dei volatili migratori: il sessantenne aveva infatti distrutto il nido con l’ausilio di una sbarra di legno, mentre la rondine femmina stava covando.
A meno di un anno di distanza, ecco l’happy end. Come loro abitudine, le rondini hanno fatto ritorno nella cittadina
e hanno realizzato con pazienza il loro nido nello stesso
cornicione del medesimo palazzo, dove però l’uomo non
abita più da alcuni mesi. Di più: si è stabilito che i soldi che
“l’imputato” ha versato in contanti all’atto della conciliazione dovranno essere usati per acquistare mangime e becchime per gli uccellini (non per le rondini, che saranno lontane) che nei mesi invernali vivono sugli alberi della zona
e che a causa del freddo a volte hanno difficoltà a trovare
cibo a sufficienza.
129
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 130
In questa storia, dunque, le rondini sono state utili anche
ai loro “cugini” di ala. Ma lo sono anche per l’uomo. Oltre
che simbolo della primavera, di paesaggi rurali e di aria pulita, sono anche efficacissime killer di zanzare di cui si nutrono.
Negli ultimi anni, però, non se la passano benissimo. Come
molti uccelli legati al paesaggio agricolo tradizionale, le
rondini hanno risentito fortemente delle modifiche ambientali seguite alla diffusione della moderna agricoltura
intensiva. Uno studio di BirdLife International, la più grande organizzazione del mondo che si occupa di tutela di volatili, ha stimato che la popolazione europea di rondini si
sia ridotta del 40% tra il 1970 ed il 1990. Le cause di declino sono molteplici. L’intensificazione dell’agricoltura ha
eliminato buona parte delle siepi, dei fossi e dei prati che
fornivano alle rondini i terreni di caccia preferiti, il massiccio uso di pesticidi colpisce le rondini sia direttamente che
attraverso l’eliminazione degli insetti di cui si nutrono, la
ristrutturazione degli edifici rurali (in particolare le stalle)
le priva di luoghi adatti alla nidificazione.
La normativa/la legge
La legge 157/92, “Norme per protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”, individua la fauna selvatica, ovunque si stabilisca o viva, come “patrimonio indisponibile dello Stato”.
Le rondini sono specie tutelata anche dalla normativa europea: dalla direttiva CEE 79/409 sulla Conservazione degli Uccelli Selvatici, dalla Convenzione Internazionale di
Bonn che impegna gli Stati firmatari alla conservazione
130
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 131
delle specie migratorie e degli habitat da loro frequentati e
dalla Convenzione Internazionale di Berna che impegna gli
stati firmatari alla conservazione degli ambienti naturali,
delle specie migratorie e dei loro siti di nidificazione.
Il nostro territorio viene utilizzato da numerose specie animali, in particolare uccelli (rondini comprese), come habitat temporaneo o permanente, e in particolare molte specie si riproducono all’interno di esso. Per questi motivi la
distruzione del nido e la morte conseguente dei nidiacei è
un reato penale ai sensi della succitata legge 157/92.
L’importanza della presenza delle rondini è stata riconosciuta, qualche anno fa, anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano la quale – interessata dal
Wwf lombardo – ha chiesto al Sindaco di Cesano Boscone
(cittadina della provincia di Milano) di fermare le ruspe
che stavano abbattendo “Cascina Luisa”, i cui sottotetti
erano diventati rifugio per molti nidi di rondini pieni di piccoli. Il Sindaco ha bloccato le ruspe in attesa che i piccoli
potessero prendere il volo. I piccoli di rondine di Cesano
Boscone hanno avuto così il tempo di imparare a volare e
di avventurarsi in migrazione per oltre 3.000 chilometri
verso l’Africa subsahariana.
Che fare?
Le rondini (genere Hirundo) sono – come sottolineato –
specie in notevole calo su tutto il territorio comunitario.
Rappresentano però una ricchezza irriproducibile nel paesaggio urbano.
Continuamente vengono segnalate da parte di cittadini violazioni a questo principio per taglio di alberi e rami, mura131
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 132
tura e occlusione di fori con nidiacei di rondoni, distruzione di nidi di rondini e balestruccio, spesso anche da parte
di amministrazioni comunali. Negli ultimi anni questi lavori
vengono eseguiti non solo in periodo autunnale o invernale, cioè nella fase di riposo vegetativo, ma anche in primavera o estate. Ciò potrebbe portare all’intervento delle
guardie venatorie e alla denuncia penale dei responsabili.
In vari comuni, ultimo quello di Firenze, su stimolo delle associazioni ambientaliste sono stati approvati regolamenti
comunali di tutela della fauna selvatica in ambito urbano.
Allo scopo di prevenire futuri danni alla fauna e di permettere la normale attività manutentiva sia da parte di privati
che delle aziende comunali, proponiamo questa bozza di
regolamento, in maniera da poter superare le difficoltà e
prevenire atti illeciti e nocivi alla fauna oltre che invisi alla
popolazione.
Bozza di Regolamento da sottoporre al Sindaco della propria città
Art. 1 - Allo scopo di proteggere la fauna selvatica e in particolare gli uccelli viventi in ambito comunale, protetti ai
sensi della legge 157/92, specialmente durante il periodo
riproduttivo, viene individuato un “periodo sensibile” durante il quale le operazione di potatura, espianto e abbattimento alberi nelle aree verdi di proprietà comunale sono
sospese sia da parte del Comune sia da parte di ditte incaricate dal Comune. Alla stessa maniera è vietato a ditte e
privati di intervenire su alberi, cornicioni o intonaci con
procedure che possano mettere in pericolo la riproduzione
di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica.
132
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 133
Sono escluse dal divieto le operazioni che rivestano il carattere di necessità e urgenza allo scopo di proteggere l’incolumità dei cittadini e dei loro beni e che quindi non possano essere procrastinate.
Art. 2 - Il “periodo sensibile” viene individuato nei termini:
dal 1/03 al 15/08 di ogni anno per potatura, espianti o abbattimento di alberi e arbusti; dal 1/04 al 30/08 per lavori
di rifacimento intonaci, cornicioni o altre opere edilizie solo nel caso siano presenti nel palazzo nidi di rondoni o irundidi (rondine, balestruccio e specie simili) o altre specie
nidificanti in fori o sottotetti del palazzo interessato. Nel
caso i lavori di rifacimento non possano essere rimandati,
il direttore dei lavori dovrà prendere ogni precauzione necessaria per limitare o annullare il disturbo alle specie nidificanti.
Art. 3 - Nel caso, nonostante le precauzioni prese, durante i lavori si dovesse verificare la caduta di nidi o la distruzione degli stessi, con caduta di nidiacei, verranno allertate con urgenza la Provincia e le associazioni con incarico di
cura degli uccelli selvatici provinciali per il ricovero degli
stessi.
Art. 4 - Nei giardini comunali e nelle aree verdi comunali
importanti lavori di movimento terra, scavo ed edilizia, che
non rivestano caratteri di urgenza, verranno posticipati al
termine del periodo sensibile, o comunque si cercherà di limitare il più possibile il disturbo alla fauna in attività riproduttiva.
Art. 5 - Sono esclusi dal divieto gli interventi decisi dal Sindaco, Assessore e altri organi preposti per motivi di ordine
sanitario o presi all’interno di specifiche campagne per li133
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 134
mitare l’impatto di specie problematiche viventi in ambito
urbano.
Art 6. - Sanzioni e vigilanza. Ai sensi del presente regolamento, oltre alle sanzioni applicabili in base alla legge
157/92 e alla legge regionale in materia di protezione della
fauna selvatica, sono previste le seguenti sanzioni: euro
102 per disturbo alla fauna nidificante nel caso non siano
state prese adeguate precauzioni per limitare l’impatto
delle attività edilizie in presenza di nidi occupati, durante
lavori non rimandabili al termine del periodo sensibile; euro 206 per attività che abbiano prodotto la distruzione involontaria di nidi o la chiusura di fori che li ospitano durante il periodo sensibile ma in assenza di uova o nidiacei,
quindi pregiudicando la nidificazione ma senza produrre la
morte dei nidiacei stessi; euro 2064 e ripristino dei luoghi
per attività che abbiano prodotto gravi danni a colonie nidificanti di uccelli selvatici, impedendo la successiva nidificazione in assenza di decessi di animali. Alla vigilanza
inerente il presente regolamento sono deputati, oltre ai
soggetti individuati dalla legge 157/92 e dalla legge regionale, gli agenti della Polizia municipale e gli incaricati del
Comune.
Il presente documento è naturalmente modificabile e costituisce una prima bozza, necessaria a porre una base di
discussione su un problema attualmente irrisolto in molti
comuni.
134
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 135
Combattimenti. Brutto inizio d’anno per due
giovani malviventi (e i loro pitbull)
La storia
Sedici persone identificate e due giovani di 19 e 20 anni
denunciati a Caltanissetta con l’accusa di aver organizzato
combattimenti fra cani. Questo è il risultato di un bell’intervento della Polizia a pochi giorni dall’inizio del 2010. I
poliziotti sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria in disuso di contrada Valle dell’Imera. Sul posto sono
confluite tre pattuglie che, appostatesi in zona, hanno accertato la presenza di diverse persone all’interno di un casolare diroccato, dal quale provenivano grida di incitamento e latrati di cani.
Scatta così l’irruzione nell’immobile dove due poveri pitbull stanno combattendo tra loro, circondati da un gruppo di imbecilli assatanati e urlanti. Alla vista della Polizia
i presenti tentano la fuga, ma vengono fermati. Identificate sedici persone, tutte maggiorenni e residenti a Caltanissetta. Il combattimento risulta essere stato organizzato dai due giovani denunciati, proprietari dei cani, chiamati Otello e Jack. Gli animali vengono sequestrati e affidati a una squadra dei vigili urbani per il ricovero in una
struttura idonea: il primo presenta una ferita al collo e all’orecchio sinistro; il secondo una lacerazione nella parte
superiore del muso. Il reato contestato ai due denunciati
(organizzazione di combattimenti tra cani) prevede la pena della reclusione sino a 3 anni e la multa da 50.000 a
160.000 euro.
135
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 136
La normativa/la legge
Lo Stato sta reagendo contro il disgustoso fenomeno dei
combattimenti. Fino al 2004 le normative, pur vietando
scommesse clandestine e maltrattamento, sono risultate
troppo blande e vaghe. Si rischiava solo una multa o sanzioni penali troppo esigue rispetto ai guadagni illeciti. Bisognava fornire forze dell’ordine e magistratura di strumenti
legislativi coerenti e adatti. I mezzi per agire contro chi
massacra gli animali e lucra sulle puntate erano solo due e
piuttosto esili. Il primo era il vecchio art. 727 del Codice
penale sul maltrattamento, che prevedeva a carico dei colpevoli una sanzione fino a 10 milioni di vecchie lire. Il secondo si configurava nelle scommesse clandestine, reato
assai difficile da provare: occorre cogliere i responsabili in
flagrante, ma, grazie alla legge 189/2004, c’è stata la svolta.
La nuova legge ha infatti rivoluzionato l’approccio giuridico al problema, istituendo il delitto di “organizzazione di
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali”.
La legge 20 luglio 2004 n. 189 – Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate, che modifica e integra il
Codice penale, prevede un articolo apposito sui combattimenti, che vale la pena di riportare integralmente. Eccolo.
Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali)
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o
competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
136
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 137
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con
minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene
o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua
scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al
primo comma è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Risulta opportuno osservare che il legislatore ha introdotto, con la legge n. 189/2004, l’istituto della confisca obbligatoria dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, ai sensi dell’art. 544 sexies C.p., applicabile in
caso di condanna per uno dei reati previsti di cui agli articoli che lo precedono (Maltrattamento di animali; Spettacoli manifestazioni vietati; Divieto di combattimenti tra
animali) o in caso di “patteggiamento” della pena.
137
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 138
L’articolo menzionato prevede inoltre l’applicazione di pene accessorie poiché, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) per
uno dei reati di cui sopra, viene disposta la “sospensione
da 3 mesi a 3 anni dell’attività di trasporto, di commercio e
di allevamento, qualora il condannato svolga tali attività”.
“Inoltre, in caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime”. Queste disposizioni introducono uno strumento pratico ed efficace che permette di togliere al reo la possibilità di disporre ulteriormente
dell’animale e di esercitare determinate attività qualora sia
accertato un comportamento penalmente illecito.
Che fare?
Sta anche ai cittadini onesti denunciare qualunque movimento sospetto e stimolare continuamente Carabinieri,
Polizia e procure a condurre indagini accurate. Lo schema
di segnalazione è simile a quello già indicato per i maltrattamenti e le uccisioni.
Le indagini saranno quindi condotte dalle autorità competenti in maniera indipendente e autonoma ma, grazie anche soltanto ad una denuncia di un privato o di un’associazione, talvolta si possono aprire delle strade mai prese in
considerazione dalle stesse autorità.
138
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 139
Poveri cavalli e poveri deficienti: le corse
clandestine
La storia
Cavalli lanciati in una folle corsa, caroselli di auto e motorini, decine di persone vocianti (tra cui donne e bambini),
autovetture costrette a fermarsi per evitare scontri con i
calessi: questo lo spettacolo cui hanno assistito nel marzo
2009 le Guardie zoofile della Lav, mescolate tra numerosi
spettatori, che hanno poi presentato un’informativa di reato presso la Procura della Repubblica di Avezzano (L’Aquila) a carico di trentatré persone, la maggior parte zingari,
con l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali e organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali.
Da tempo le Guardie zoofile della Lav, capitanate da Ciro
Troiano, lottano contro le organizzazioni di corse clandestine di cavalli e ne denunciano il malaffare alle competenti procure. Il fenomeno è presente in parecchie regioni di
Italia, anche dove la pressione della mafia è minore. Come
segnalano i responsabili della stessa Lav nel periodico
“Rapporto Zoomafia”, l’organizzazione di corse clandestine
con i cavalli e il relativo giro di scommesse rappresenta
uno dei più grossi “business della zoomafia” presenti sul
territorio nazionale. Tristi episodi di questo tipo, scoperti e
denunciati dalla Lav, si sono verificati pochi mesi fa in
Abruzzo, ma anche nel Lazio.
Il fenomeno è pericoloso non soltanto per la salute dei cavalli utilizzati, ma anche per la sicurezza e l’incolumità
pubblica. Gli animali vengono infatti lanciati in una sfrenata corsa sulle strade, a rischio e pericolo di autovetture o
139
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 140
motorini che malauguratamente passano per quella zona,
in presenza di schiamazzi e urla di una folla composta talvolta addirittura, come nel caso di Avezzano, da donne e
bambini. Lo scenario è inquietante anche per il giro di interessi loschi che dirige le corse clandestine, in particolare
il giro di denaro sporco.
Grazie alla denuncia della Lav, documentata con foto e filmati che le guardie sono riuscite a fare mescolandosi tra gli
spettatori, è stata aperta un’inchiesta dalla procura della Repubblica competente. Il risultato è stato il sequestro di ben
trenta cavalli da corsa, dodici immobili, nonché lo smantellamento dell’organizzazione dedita alle corse clandestine.
L’episodio descritto non è ovviamente l’unico scoperto e
denunciato dalle Guardie zoofile competenti. La Lav denuncia tali ipotesi criminose in diverse regioni d’Italia, come ad esempio in Campania. Gli scenari sono sempre simili, le corse vengono organizzate in zone determinate, creando disagi alla circolazione, pericolo per le persone, veicoli e cavalli coinvolti, nonché ovviamente un giro di denaro sporco proveniente da attività illecite.
La normativa/la legge
Sotto il profilo giuridico, tralasciando considerazioni in merito al reato di maltrattamento di animali, analizzato ampiamente in altre casistiche del nostro libro, e che possiamo ritenere presente anche in questo caso, spendiamo
qualche parola in merito al reato di “spettacoli o manifestazioni vietati” di cui all’art. 544 quater del Codice penale.
Come recita la norma citata: “salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque organizza o promuove spettaco140
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 141
li o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con
la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da
un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero se ne
deriva la morte dell’animale”.
Nel caso di specie, quindi, le Guardie zoofile hanno denunciato le trentatré persone per maltrattamento di animali,
avendo esse sottoposto i cavalli a fatiche e sevizie incompatibili con la natura stessa degli animali, e per organizzazione di competizioni non autorizzate, ipotesi aggravata ai sensi del secondo comma di cui alla normativa menzionata.
Che fare?
Le associazioni animaliste, tra cui la Lav che da anni si batte contro questi fenomeni, chiedono un intervento massiccio delle forze dell’ordine per la repressione delle corse clandestine con i cavalli. Sarebbe inoltre opportuno aumentare
il controllo al fine di far applicare in maniera rigida l’anagrafe equina, mediante la quale risulta possibile rilevare il numero di equidi presenti su tutto il territorio nazionale, conoscerne il collocamento, la provenienza e la proprietà.
Insomma, un documento d’identità del cavallo.
Ai sensi della legge n. 200/2003 del D.M. 5 maggio 2006, i
proprietari di cavalli sono obbligati a far identificare i propri
equidi e iscriverli all’anagrafe equina. L’interessato deve infatti richiedere l’iscrizione dell’equide all’Associazione Provinciale Allevatori territorialmente competente (APA), mediante un modulo appositamente predisposto e il versamen141
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 142
to di un importo determinato. Successivamente, l’APA provvede a registrare i dati presso l’Anagrafe Equina, inoculare il
microchip, rilasciare il passaporto. Pertanto, in caso di cessione o morte dell’animale, si dovrà provvedere all’aggiornamento dei dati relativi presso l’anagrafe. La procedura è
molto simile a quella prevista per l’iscrizione del proprio cane all’anagrafe canina, che permette l’identificazione dello
stesso mediante l’inserimento di un microchip: procedura
veloce e indolore, mentre i tatuaggi non sono più eseguiti.
La sintesi degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento fa facilmente comprendere come sia possibile
regolarizzare e controllare meglio il commercio dei cavalli,
in modo da prevenire e reprimere l’utilizzo degli animali in
corse clandestine.
Mediante i controlli a tappeto, e lo strumento di identificazione del cavallo, verrebbero scoperte stalle e scuderie
abusive da cui provengono gli animali utilizzati per le corse clandestine, potendo così risalire agli effettivi proprietari ai quali andrebbero applicati i provvedimenti previsti
dalla legge per il maltrattamento degli animali. L’accertamento del reato prevede, oltre l’applicazione di una pena
detentiva e pecuniaria, anche la confisca dell’animale, la
sospensione temporanea dell’attività di trasporto, allevamento, commercio, nonché l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime in caso di recidiva.
L’applicazione dell’anagrafe equina, inoltre, consentirebbe
un maggior controllo anche sotto l’aspetto igienico-sanitario. Spesso, purtroppo, i cavalli sono tenuti in ambienti privi dei requisiti richiesti dalla Asl con pericolo per la salute
dell’animale e dell’uomo.
142
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 143
Cavallo dopato vince la corsa, in tre davanti
al giudice
La storia
Il cavallo che ha vinto la corsa era dopato. Per questo, per
violazione della legge sulle scommesse, un fantino, un allenatore e un proprietario di scuderia – tutti e tre di Roma –
sono finiti sul banco degli imputati del Tribunale di Macerata. I fatti contestati risalgono al 25 luglio del 2005, quando all’ippodromo di Corridonia era in programma il “Premio di Chieti”. Cinque anni dopo, davanti al giudice Franca Pecorari e al pubblico ministero, il vice procuratore
onorario Francesca D’Arienzo, si è svolta un’importante
udienza del processo.
Secondo la ricostruzione della pubblica accusa (l’inchiesta
è stata coordinata dal sostituto procuratore Massimiliano
Siddi, oggi in servizio alla procura della Repubblica di Viterbo), P. L., 26 anni, quale fantino, R. M., 57 anni, quale allenatore e S. L., 68 anni, quale proprietario della scuderia
“Razza dell’Olmo”, violando il leale svolgimento della competizione, avrebbero somministrato al cavallo River Madness una sostanza proibita denominata Flunixin, influendo
sulle scommesse poiché l’animale era poi riuscito a vincere la corsa. Totalmente estraneo alla vicenda, va sottolineato, l’Ippodromo di Corridonia.
Il pubblico ministero D’Arienzo ha prodotto la documentazione medica, gli esami tossicologici e il provvedimento disciplinare che era stato adottato nei confronti dell’allenatore R. M.
A seguito di una segnalazione, la Procura di Macerata ave143
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 144
va aperto un’inchiesta e, come detto, tre persone sono ora
finite sul banco degli imputati. Secondo la magistratura inquirente, il fantino, l’allenatore e il proprietario della scuderia, attraverso la somministrazione della sostanza dopante al cavallo, avrebbero influito sulla regolare attività di
scommesse. Resta dunque ora da seguire l’evolversi del
processo. Sarà il giudice Franca Pecorari a stabilire se, effettivamente, i tre imputati siano responsabili dei reati
contestati da parte della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Macerata.
La normativa/la legge
Come analizzato nella fattispecie precedente, siamo di
fronte (oltre alla violazione della legge sulle scommesse)
ad un ennesimo caso di maltrattamento di animale di cui
all’art. 544 ter, comma 2 C.p., che dispone la reclusione da
3 mesi a 1 anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro, per
chiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti o
vietate, ovvero li sottoponga a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata in
caso di morte dell’animale.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (così detto patteggiamento), è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, nonché la sospensione (da 3 mesi a 3
anni) dell’attività di trasporto, commercio, allevamenti di
animali e, in caso di recidiva, l’interdizione dalle attività
medesime.
Possiamo ritenere che la somministrazione della sostanza
proibita “Flunixin”, così forte da influire su una corsa di ca144
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 145
valli al punto da far vincere il povero animale, possa apparentemente integrare il comportamento criminoso di cui
sopra.
È inoltre opportuno far presente che dietro comportamenti come questo, finalizzati a far vincere un cavallo “dopato”
influendo fraudolentemente nelle scommesse, ci sono realtà criminose altrettanto gravi come le associazioni a delinquere, anche di stampo mafioso, come l’esperienza ci insegna.
Che fare?
Non scommettere su gare con animali, legali o clandestine
che siano.
Purtroppo il maltrattamento del cavallo da corsa è un fenomeno che, come possiamo facilmente constatare, si manifesta non soltanto nelle corse clandestine, ma anche nelle
corse ufficiali, perché il giro di affari che si viene a creare
arriva a livelli milionari, fomentando sempre più la criminalità organizzata.
Come possiamo leggere dal rapporto “Ecomafia 2006” di
Legambiente, questo triste business “contagia” qualunque
figura professionale: studi veterinari, allenatori, gli stessi
fantini e ovviamente scommettitori, con tristissime conseguenze per i poveri cavalli, drogati con cocaina, micidiali
cocktail di anabolizzanti, analgesici, anti-infiammatori, diuretici, eccetera. Alle cavalle viene dato perfino il Viagra, e
in dosi massicce, come ci racconta appunto il rapporto
“Ecomafia 2006” di Legambiente.
Ovviamente anche se il cavallo è un animale forte, non può
sopportare per molto tempo stress di questo tipo, passan145
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 146
do da uno stato onnipotente a quello vegetativo con conseguenze irreversibili. L’animale, una volta “fuori uso”, viene
eliminato facilmente con la macellazione e un altro potenziale “campione” è pronto a subentrare nel circolo crudele
e illegale.
I cavalli non soltanto sono oggetto di maltrattamento, ma
anche di furto e uccisione per vendetta. Un cavallo forte e
“ben dopato”, facilmente porta via la vittoria e il relativo
compenso economico ad un altro truffatore-scommettitore
e, quindi, come facile soluzione non resta che eliminare la
fonte del disturbo.
Queste penose pratiche illegali, presenti anche in occasioni di manifestazioni ufficiali, devono essere contrastate
con durezza per evitare che gli animali siano sfruttati fino
alla morte e perché organizzazioni a delinquere, finalizzate
a truccare le scommesse negli ippodromi, siano smantellate e condannate ai sensi di legge.
Denunciare, questa è l’unica e vera “arma” che l’ordinamento giuridico ci fornisce. Non bisogna, infatti, dimenticare che ci sono molte persone appartenenti a forze dell’ordine, associazioni ambientaliste e animaliste, veterinari
e altre ancora che, quotidianamente, si impegnano sul
fronte della lotta alla eliminazione del business illegale nel
campo dell’ippica.
146
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 147
Bradipi ed esotici per ispirarsi: denunciato
giallista
La storia
Due bradipi, un tamadua (un particolare formichiere arboricolo), un chirottero asiatico, una civetta delle nevi, una
volpe volante, un serpente ‘’falso corallo’’: questi gli animali sequestrati nella zona nordovest della provincia di Milano dalla Polizia provinciale di Milano e dalle Guardie zoofile dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) a R. S.,
cinquantenne, che è stato denunciato alla procura della
Repubblica. Li deteneva in modo illecito in un seminterrato privo d’illuminazione e aerazione e li vendeva attraverso
i canali Internet. L’operazione congiunta, denominata ‘’Era
Glaciale’’, è stata possibile grazie ad alcune segnalazioni di
utenti della rete che, navigando su Internet, si sono imbattuti nella vendita illegale di animali esotici. Il commerciante on line è in realtà uno scrittore di libri gialli che prima
utilizzava gli animali per trarre ispirazione per scrivere romanzi e dopo li rivendeva a prezzi da capogiro.
Cinquemila euro per un formichiere, duemilacinquecento
per un bradipo: questo il tariffario imposto dal venditore,
nella cui cassaforte durante la perquisizione sono stati rinvenuti settantamila euro in contanti, presumibilmente
frutto delle vendite.
Il responsabile del traffico è stato denunciato a piede libero per maltrattamento di animali e sono tuttora in corso indagini per valutare il volume del traffico e la provenienza
degli animali.
L’operazione rappresenta un nuovo successo a tutela degli
147
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 148
animali, frutto della sinergia e della collaborazione tra Polizia provinciale ed Enpa che in modo congiunto rilanciano
l’appello a non acquistare animali esotici, soprattutto su Internet e soprattutto se di dubbia provenienza. Ridurne la
domanda, significa risparmiare a decine di animali inutili
sofferenze e fermare un traffico illegale che frutta cifre
inimmaginabili alla criminalità organizzata.
La normativa/la legge
Dal 1975 è attiva la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione, chiamata CITES (o Convenzione di Washington). Si
tratta di un accordo tra Stati per la regolamentazione del
commercio internazionale di animali e piante minacciate
da estinzione. Gli Stati membri, tra i quali c’è l’Italia, hanno l’obbligo di sottoporre a rigidi controlli le esportazioni e
le importazioni delle specie elencate nella Convenzione.
La Convenzione è nata dall’esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e
prodotti derivati), perché lo sfruttamento commerciale è,
assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie.
Si incorre in pesanti sanzioni se si introducono illegalmente specie minacciate o controllate. In Italia si può essere
puniti con multe fino a 100.000 euro, mentre in Germania
e nel Regno Unito si rischia addirittura la galera.
Specie minacciate
Sono incluse in Appendice I della Convenzione di Washin148
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 149
gton. Il commercio è vietato a livello internazionale. Si tratta di un elenco di circa 1000 specie animali e vegetali elencate nel Reg.(CE). Tra queste specie si trovano:
– tutte le scimmie antropomorfe (oranghi, scimpanzé e gorilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, i
mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le lontre, i
giaguari, le tigri, i leopardi, l’ocelot, gli elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la vigogna, alcuni cervi, le volpi volanti,
lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i rapaci diurni e notturni, molte specie di pappagalli (soprattutto le are e le amazzoni), le tartarughe marine, alcune testuggini di terra, alcune specie di alligatori e coccodrilli, alcuni varani asiatici, le salamandre giganti, il pitone indiano,
la vipera degli orsini, lo storione comune, certe conchiglie,
alcune farfalle (Papilionidi), le orchidee e i cactus selvatici, alcune specie di aloe.
Specie soggette a controllo
Sono le specie iscritte all’Appendice II e III della Convenzione di Washington. Il loro commercio deve essere compatibile con la sopravvivenza delle specie in natura. L’elenco
comprende oltre 10.000 specie elencate nel Reg.(CE), delle quali le più comuni sono:
– tutte le specie, non iscritte all’Appendice I, di scimmie,
lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi e antilopi, fenicotteri, gru, pappagalli, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, coccodrilli, varani, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere.
149
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 150
Come fare a sapere se l’animale o pianta che si vuole importare, spostare o detenere è inclusa nelle specie controllate dalla Convenzione di Washington? Bisogna controllare
nell’ultimo aggiornamento della “Gazzetta Ufficiale Europea” alla legge 338/97, ovvero all’interno dell’ultimo aggiornamento al Regolamento CE in materia; questa lista di animali viene infatti costantemente aggiornata e modificata in
base ai diversi fattori che influiscono sulle popolazioni di
talune specie. Complicato? Sì. Ma Internet viene in aiuto.
Un funzionale e aggiornato database di tali specie protette
è consultabile on line al sito ufficiale www.cites.org, sotto
l’indicazione “Resources-species database” flora (per le
piante) o fauna (per gli animali), indicando sempre il nome scientifico nei campi dove richiesto.
Che fare?
Non comprare animali esotici.
Sia chiaro: ci sono alcune specie di animali esotici, dall’iguana ad alcuni serpenti, da alcune specie di tartarughe
a svariati tipi di pappagalli, che è consentito ospitare a casa propria, ma altri no. È vietato, come spiegato più sopra,
tenere in casa animali esotici in via d’estinzione o pericolosi, che sono tutelati dalla Convenzione di Washington (Cites). Sembrerebbe banale, ma non lo è, perché il contrabbando illegale di questi animali da Africa, Australia, Centro
e Sud America è fiorente. Esistono vere e proprie organizzazioni criminali che controllano questo traffico: dal bracconiere indigeno al trafficante locale, dal commerciante internazionale al collezionista che compra l’animale. Un
grande giro d’affari che non procura però alcun beneficio
150
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 151
alle popolazioni locali, perché l’indigeno guadagna pochissimo per la cattura di un esemplare, mentre quelli che si
arricchiscono sono i contrabbandieri internazionali.
La cattura per il commercio a scopo amatoriale e ornamentale è quella che più mette in pericolo d’estinzione molte
specie di pappagalli. E così, in pochi giorni, volatili bellissimi come l’ara o il cenerino passano dalla foresta amazzonica alle gabbie delle nostre città. Con tanto di falso certificato di provenienza. Solo quelli più fortunati (o sfortunati?) sopravvivono però al viaggio. Tre su quattro muoiono
per lo stress della cattura o, stipati in maniera inverosimile, per le condizioni disumane del viaggio stesso.
I preferiti degli italiani, tra gli animali selvatici che si possono tenere, sono: serpenti, tartarughe, furetti e iguane.
Acquistare questi animali, anche quando è consentito, è un
errore. Non sono animali domestici. Per quanto ci si sforzi,
gli animali selvatici/esotici in cattività non stanno mai bene. C’è una differenza tra benessere e gestione della sopravvivenza. Ecco, con gli animali esotici come tartarughe,
serpenti o iguane al massimo si può gestire la loro sopravvivenza, ma non si garantirà mai il loro benessere. Insomma: il loro habitat non è la nostra casa, dove sono solo dei
poveri prigionieri. Non solo. Persino garantire la sopravvivenza non è facile. Gli animali esotici, anche quelli più comuni, hanno bisogno di mangimi specifici e spesso costosi
per stare bene. E non raramente i negozianti stessi forniscono informazioni sbagliate. Questi animali hanno poi bisogno di trattamenti sanitari forniti da professionisti esperti. Non si può portare un’iguana o un serpente da un veterinario qualunque. E gli specialisti costano salato. Infine
151
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 152
hanno bisogno di un ambiente adatto: un terrario, un terracquario, un paludario, a seconda delle specie e delle razze. Si tratta di impianti costosi all’inizio e che vanno man
mano adeguati alla crescita dell’animale. Alcuni rettili come tartarughe e iguane, infatti, da “baby” sono molto diversi: le dimensioni degli adulti sono ragguardevoli. E allora è necessario acquistare strutture adeguate con riscaldatori professionali.
Legato alla crescita degli animali adulti c’è infine un altro
problema: quello della loro gestione. Se una tartaruga alligatore o una tartaruga azzannatrice, comperate a centinaia dagli italiani negli anni scorsi, da piccole sono grandi come una monetina, da adulte possono arrivare a pesare fino
a venti chili. E se azzannano, non si scherza. Per questo ora
sono vietate. Lo stesso vale per iguane o serpenti. L’iguana
può crescere fino a oltre un metro. Se vi rifila una codata
in faccia, non è piacevole. E un piccolo pitone è grazioso,
ma quando cresce fino a tre metri e diventa aggressivo,
crea non pochi problemi.
Poi ci sono i problemi di etologia: pochi, pochissimi sanno
come gestire anche gli animali esotici più innocui. La maggior parte delle tartarughine, ad esempio, sono animali gregari. Invece nelle nostre case le teniamo da sole. Tutt’al più
si compra una femmina al maschio. Ma anche la coppia non
va bene e il perché è semplice: in natura, nel caso delle tartarughe terrestri, un maschio ha a disposizione più femmine e quindi, diciamo così, può distribuire le sue energie. In
un terrario, invece, la povera femmina viene maltrattata
continuamente dal maschio. Senza possibilità di fuga. Non
è meglio lasciarli nel loro habitat naturale?
152
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 153
Per capire un po’ meglio cosa si cela dietro al fenomeno
della compravendita di animali esotici, facciamo l’esempio
della tartarughina dalle guance rosse. A chi non è capitato
in passato, visitando uno dei tanti punti vendita di animali,
vedere decine di queste piccole tartarughe ammassate in
poca acqua? L’animaletto è l’emblematica dimostrazione
della crudeltà del commercio di animali esotici. Stipati a
migliaia in piccoli contenitori, soggetti ad alti tassi di mortalità durante il viaggio, arrivano da noi per poi morire con
percentuali prossime al 70% nel primo anno di prigionia.
La piccola tartaruga si chiama Trachemys scripta elegans
ed è stata catturata a milioni, negli ultimi vent’anni, appena nata. Diminuito il prelievo in natura, la tartarughina dalle guance rosse è stata riprodotta in megallevamenti. Milioni di questi animaletti sono stati esportati dagli Stati Uniti,
luogo d’origine della specie. A partire da dieci anni fa, migliaia di queste tartarughine cominciano a comparire nei
parchi urbani di molte città italiane e ancora oggi ne vengono abbandonate ogni anno a centinaia. Oggi, finalmente,
si è arrivati al blocco delle importazioni grazie ad un regolamento comunitario: le Trachemys sono protette e non si
possono più vendere e comprare. Fatta la legge, trovato
l’inganno. Ora compaiono sempre più spesso nei negozi
d’Italia altre specie di tartarughine d’acqua dolce, come la
Graptemys kohni o la Pseudemys concinna, sempre di provenienza americana. Non sono in via d’estinzione e quindi
sono commerciabili. Soprattutto sono destinate a soffrire
come quelle che le hanno precedute. Anzi, di più. Il paradosso è che la Graptemys kohni, comunemente chiamata
Tartaruga carta geografica, anch’essa esotica ma non in via
153
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 154
d’estinzione, è oggi commerciata in Italia anche se ancora
più delicata della Trachemys.
In attesa di provvedimenti drastici, come fermare questa
strage? In un solo modo: non acquistando animaletti esotici. Le uniche bestiole che stanno bene nelle nostre case sono quelle che, proprio per questo, si chiamano animali domestici: cani e gatti. Solo loro non sono prigionieri, ma condividono con noi emozioni e sentimenti. Solo loro creano,
per le loro caratteristiche etologiche, un rapporto affettivo
con gli esseri umani. Solo loro possono essere nostri compagni di strada e di amicizia e apprezzare appieno i nostri
sforzi di socializzazione.
Se poi pensiamo ai tanti, tantissimi Fido e Micia che aspettano una casa dietro le sbarre di un rifugio...
154
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 155
Lupo ucciso da laccio-trappola. Denuncia
del Parco
La storia
Morto prigioniero di un laccio piazzato dai bracconieri. Una
fine orrenda per uno splendido esemplare di lupo rinvenuto dagli agenti dei nuclei specialistici della Polizia provinciale dell’Aquila. Sull’uccisione dell’animale, nel Parco regionale del Sirente Velino, è stata avviata un’indagine.
Il laccio in metallo, che quasi certamente doveva servire per
catturare cinghiali, è stato posizionato in un bosco della Valle Subequana, fra Castelvecchio Subequo e Secinaro
(L’Aquila). Una pratica illegale e barbara che da queste parti ha una certa diffusione fra i cacciatori senza scrupoli.
La carcassa del lupo, un maschio di quattro-cinque anni di
età, era in parte dilaniata. L’animale è morto dopo una lunga
agonia, tentando inutilmente di liberarsi. Gli agenti dei nuclei specialistici della Polizia provinciale dell’Aquila hanno
fatto la scoperta nel corso dell’attività di monitoraggio della
fauna all’interno del Parco Sirente Velino. Gli agenti hanno
raccolto numerosi indizi sul luogo, anche avvalendosi di cani addestrati per la ricerca di animali selvatici morti o feriti
e tuttora sono in corso indagini al fine di risalire agli autori
del grave atto di bracconaggio. Un rapporto sarà consegnato alla Procura di Sulmona. Anche sulla carcassa del lupo sono in corso specifici esami sanitari e di medicina legale veterinaria da parte dell’Istituto zooprofilattico Lazio-Toscana
cui fa capo uno specifico dipartimento per far luce su particolari casi di bracconaggio. Il personale tecnico e di vigilanza del Parco, messo al corrente dell’accaduto, è intervenuto
155
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 156
sul luogo del ritrovamento. Nei prossimi giorni sarà avviato
uno specifico piano di repressione e prevenzione del bracconaggio. Già il mese precedente a questo triste episodio,
sempre nella Valle Subequana, un esemplare di lupo è stato
trovato ferito. Aveva un laccio attorno al collo. Dopo qualche
giorno è stato catturato dai guardiaparco e portato a Teramo
per una delicata operazione chirurgica.
La morte del lupo ha scatenato le ire dei dirigenti del Parco
Sirente Velino. Il direttore dell’ente, Oremo Di Nino, ha presentato una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Sulmona. Ha inoltre ordinato controlli per bonificare l’area e togliere eventuali lacci di frodo. “Dopo la segnalazione della Polizia provinciale”, sottolinea il direttore
del Parco, “abbiamo denunciato l’accaduto alla procura. Come Parco condanniamo questi episodi, che restano le barbare attività di una minoranza difficile da controllare. Persone
che agiscono in spregio alle più elementari regole di convivenza civile e morale. Gli animali che cadono in queste trappole sono condannati a una morte atroce. Anche per questo
svolgeremo un controllo a tappeto del territorio, avvalendoci del contributo delle associazioni, dei selecontrollori e delle forze della Provincia, in modo da bonificare l’intera area”.
Un’azione che dovrebbe eliminare questi meccanismi micidiali sparsi nei boschi e nei passaggi della vallata, che ammazzano tra sofferenze atroci senza distinzioni di specie. Un
destino crudele al quale sono sottoposti anche cani da caccia o da tartufo.
La normativa/la legge
La legge-quadro n. 157 del 11 febbraio 1992, “Norme per la
156
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 157
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”, più conosciuta come “Legge sulla caccia”, stabilisce
all’art. 1 che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile
dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale.
Il testo normativo di cui sopra, integrato dalle disposizioni
di ciascuna regione – trattasi infatti di legge-quadro – prevede tempi e modalità ben precisi perché l’attività venatoria venga esercitata in maniera controllata senza arrecare
un danno alla nostra fauna selvatica.
Tralasciando critiche e considerazioni in merito a tale disposizione normativa, anche alla luce delle recenti modifiche, l’esperienza ci insegna che le disposizioni regolamentari dell’attività venatoria sono violate dagli stessi cacciatori nonché da soggetti privi della licenza idonea.
Il triste episodio in cui è rimasto vittima il giovane esemplare
di lupo, appartenente come da definizione normativa alla fauna selvatica e, quindi, oggetto di tutela di cui alla legge n.
157/1992, integra un caso – molto comune – di bracconaggio
ossia di attività della caccia esercitata in maniera illegale.
Il fenomeno del bracconaggio, nonché dell’imbalsamazione
e del traffico illegale della fauna selvatica, integra non soltanto la violazione della legge n. 157 del 1992, ma spesso
anche la detenzione illegale di armi ed esplosivi, dimostrando in tal modo sovente uno stretto collegamento tra
bracconaggio e criminalità organizzata.
Tale connubio rappresenta il cosìddetto fenomeno della
“zoomafia”, già analizzato nel corso dell’analisi di altre casistiche come quella delle corse truccate dei cavalli. Come
fatto presente dalla Lipu, nonché da altre associazioni na157
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 158
zionali che si occupano di tutela dei diritti animali, le corse clandestine dei cavalli, i combattimenti tra cani, il bracconaggio e il traffico illegale di fauna selvatica rappresentano un lucro incessante per le organizzazioni mafiose.
Per far comprendere meglio la pericolosità di tale fenomeno, facciamo presente che i bracconieri sparano non soltanto nelle zone rurali, ma anche nei centri abitati con conseguente pericolosità per l’incolumità pubblica. Il bracconaggio è ormai diventato – ed in realtà è sempre stato – un
fenomeno di criminalità ambientale a tutti gli effetti. Senza possibilità di sconti. Un fenomeno dilagante e violento
che merita attenzione investigativa e politica al pari degli
altri crimini ambientali emergenti sul territorio. I bracconieri utilizzano armi clandestine, imperversano da anni sul
territorio in ogni regione e – secondo le aree – uccidono di
tutto e attaccano ogni forma di specie anche superprotetta. Cosa altro serve per classificare questo fenomeno come
puramente e direttamente di criminalità ambientale?
Dopo questa breve premessa, necessaria per far capire che
il fenomeno del bracconaggio “sconfina” in diverse ipotesi
criminose, non soltanto danneggiando la fauna selvatica
ma anche mettendo in pericolo la stessa incolumità pubblica, con conseguente arricchimento della criminalità organizzata, possiamo tornare al caso di cui sopra.
Il povero lupo è stato ucciso da un laccio di metallo posizionato da bracconieri a caccia, molto probabilmente, di cinghiali. Come giustamente già fatto presente nella descrizione dei fatti, tale mezzo è illegale oltre che ovviamente cruento nei confronti degli animali. Infatti l’art. 13 della legge n.
157 del 1992 disciplina “i mezzi per l’esercizio dell’attività
158
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 159
venatoria”, tra cui principalmente il fucile – con diverse caratteristiche – prevedendo in maniera esplicita “il divieto di
tutte le armi e di tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non
esplicitamente ammessi nel medesimo articolo”.
L’art. 21 della legge-quadro, concernente i “divieti”, prevede l’esclusione della caccia all’interno dei parchi nazionali,
naturali regionali, eccetera. Pertanto il bracconiere che ha
collocato il laccio metallico per l’uccisione di un animale
non soltanto ha utilizzato un mezzo non consentito dalla
legge, ma lo ha fatto all’interno di un’area protetta dove
l’esercizio venatorio non è consentito.
Che fare?
Possiamo quindi concludere nel sollecitare, chiunque, a denunciare casi di attività venatoria presumibilmente illegale.
Al fine di tutelare la fauna selvatica e la stessa incolumità
delle persone, risulta opportuno contattare immediatamente l’autorità di pubblica sicurezza in caso di avvistamenti sospetti: animali feriti, presenza di strumenti pericolosi nei
boschi o nelle campagne, rumori di fucili in periodi dell’anno non consentiti o troppo vicino ai centri abitati, eccetera.
Il Corpo forestale dello Stato è competente nella vigilanza
dell’applicazione della “legge sulla caccia” e delle relative leggi regionali, come anche gli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni nonché le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.
Per essere pratici, in caso di necessità, è possibile e doveroso contattare l’autorità di pubblica sicurezza più vicina e
la stessa provvederà a richiedere l’intervento a chi di competenza.
159
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 160
Forestale sequestra trecento pellicce
di procione ‘‘made in China’’
La storia
Oltre trecento capi d’abbigliamento prodotti con la pelliccia di orsetti lavatori importata illegalmente dalla Cina sono stati sequestrati dal Corpo forestale dello Stato durante un’operazione coordinata dalla Sezione Investigativa Cites (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione)
di Roma.
In seguito a una segnalazione del Comando provinciale di
Rieti, gli agenti del Servizio Territoriale Cites di Pescara
del Corpo forestale dello Stato hanno effettuato un controllo presso una ditta di Città Sant’Angelo, in provincia di
Pescara, che si occupa del commercio all’ingrosso di capi
d’abbigliamento. Durante i controlli è emerso che le pellicce di ‘’Procyon lotor’’ (procione od orsetto lavatore) utilizzate per il confezionamento di più di cento capi d’abbigliamento, poi posti sotto sequestro dai Forestali, erano state
importate dalla Repubblica Popolare Cinese ed erano completamente sprovviste della documentazione necessaria
per accertarne la provenienza legale.
Infatti, un regolamento comunitario vieta l’introduzione e
l’uso all’interno della Comunità Europea di pellicce e prodotti provenienti da animali selvatici, quali i procioni, originari di Paesi come la Cina dove ancora oggi vengono utilizzata tagliole o altri metodi di cattura che rappresentano
delle vere e proprie sevizie per gli orsetti lavatori.
A seguito delle irregolarità riscontrate nella ditta pescare160
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 161
se, sono scattati i controlli anche nella sede legale della società situata a Lucera, in provincia di Foggia. Qui gli agenti del Servizio Territoriale Cites di Bari hanno scoperto e
sequestrato duecentotrenta capi d’abbigliamento privi di
documentazione e sempre confezionati con pellicce di procione provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. I titolari della ditta sono stati denunciati per introduzione sul
territorio nazionale di pellicce non prodotte nel rispetto
delle normative comunitarie e rischiano ora fino ad un anno di carcere. I capi, destinati al commercio al dettaglio,
avrebbero fruttato sul mercato oltre 30.000 euro.
La normativa/la legge
In Italia (e in Europa) è vietato introdurre pellicce e prodotti di animali selvatici originari da Paesi che utilizzano
tagliole per la cattura. La normativa è la seguente:
– Regolamento (CE) 3254/91 del 4 Novembre 1991 – “Divieto di introduzione nella Comunità di pellicce e prodotti
manufatturati di talune specie di animali selvatici originari
da Paesi che utilizzano per la cattura tagliole o metodi non
conformi alle norme concordate a livello internazionale in
materia di cattura mediante trappole senza crudeltà”.
– Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1996 – “Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio”.
– Regolamento (CE) 1579/01 del 1 Agosto 2001 – “Modifica al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio”.
161
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 162
– Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 – “Modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio”.
– Regolamento (CE) n. 1497/03 del 18 agosto 2003 – “Modifica al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo
alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio”.
Il Regolamento 338/97 del Consiglio d’Europa relativo alla
protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio, sostituisce il Regolamento
precedente n.3626/82 che già applicava la Convenzione di
Washington (Cites) e introduce norme più restrittive per il
commercio di esemplari di fauna e di flora (nei due allegati A e B sono state inserite specie che non sono incluse nelle Appendici della Convenzione ma per le quali l’Unione
Europea ha inteso estendere la tutela normata dalla Convenzione stessa. Il Regolamento 1808/01 della Commissione stabilisce le modalità per l’applicazione del Regolamento 338/97).
Dalla Cina arrivano in Italia anche parecchie pellicce di cane e gatto (anch’esse vietate). Recentemente sono state
approvate nuove sanzioni per chi importa, esporta o commercializza pellicce di cani e gatti. Il 1° Aprile 2010 è infatti entrato in vigore il decreto legge (Decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 47) in materia di “disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni comunitarie che vietano
la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e
l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di
162
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 163
gatto e di prodotti che le contengono”. Chi, privato cittadino o azienda, dovesse essere coinvolto in tali attività rischia di essere punito “con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro, oltre alla confisca e distruzione del materiale a proprie spese”.
L’Italia ha così recepito il Regolamento Europeo
1523/2007, entrato in vigore il 31 dicembre 2008. Il Regolamento deve la sua approvazione, in parte, proprio alle
pressioni esercitate dai Paesi Ue, ai quali l’Italia ha fatto da
“apripista”, divenendo il primo Paese europeo, e secondo
nel mondo dopo gli Usa, ad aver imposto un bando nazionale all’importazione e commercio di tali pelli, prima con
un’ordinanza dell’allora ministro della Salute Sirchia,
emessa nel 2001 e rinnovata nei due anni successivi, poi
con l’inserimento del divieto nella legge 189/04 contro il
maltrattamento agli animali. Oggi, dunque, in Italia è vietata l’importazione e la commercializzazione di pellicce di cane e gatto. I trasgressori pagano multe salatissime, da
1.000 a 9.000 euro, a seconda dei casi. In caso un mercato
simile venga scoperto, le pellicce in magazzino vengono sequestrate e l’attività interrotta seduta stante.
Che fare?
Non comprare pellicce e non comprare giubbotti con bordatura (colletto e polsini) di pelliccia. Solo così si potrà essere sicuri di non indossare pelliccia vietata: di animale
“protetto” o di cane o gatto scuoiati. Non è sufficiente
guardare le etichette. Spesso ingannano: o non sono presenti del tutto o portano scritte ingannevoli. Dietro diciture come Gea Wolf, Sobaki, Asian Jackal, Goupee, Gou-pee,
163
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 164
Kou pi, Gubi, China wolf, Asian wolf, Pommern Wolf, Loup
d’Asie, Asiatic racoon dog, Corsac Fox, Doguses du Cine si
nascondono inserti di pelliccia di cane. La pelle di gatto invece viene travestita con questi nominativi: Housecat, WildCat, Katzenfelle, Goyangi, Mountain cat, eccetera. È illegale ma, purtroppo, capita spesso di trovare cani e gatti
nelle bordature dei giubbotti. L’alternativa c’è, più calda,
meno costosa, meno crudele, più amica dell’ambiente: la
pelliccia ecologica o il cappotto.
164
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 165
...A DOMANDA
RISPONDE
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 166
L’husky che attacca sempre i gatti
Domanda
Il giorno primo dicembre a Muggia (Ts) ho purtroppo assistito ad un episodio terribile e che non riesco a dimenticare. Un cane husky ha aggredito e ucciso una micia di strada da me sterilizzata e curata e che viveva sotto casa mia
nella colonia. Ho chiamato il canile per il recupero della povera bestiola, che si è premurato subito. Ho saputo però
che nel giro di un mese questo era il terzo gatto che l’husky aveva eliminato nel rione e che il proprietario, punito
solo con una sanzione amministrativa (52 euro), andava a
recuperarlo al canile. Sia il canile che i vigili municipali mi
hanno confermato che hanno fatto tutto quello che era
possibile applicando la legge.
Resta comunque il fatto che se si sono verificati tre volte
questi episodi risolti con il pagamento della multa, il cane
non adeguatamente custodito lo rifarà a discapito di chi
non ne ha colpa come queste tre povere bestiole. Spero
che, esprimendo questo mio dolore e rabbia, possiate in
qualche modo darmi qualche risposta o almeno una guida
per fare una segnalazione ai lettori del quotidiano nella mia
città, io non sono molto brava, non conosco bene le leggi,
so solo che anche gli animali di strada hanno dei diritti e
questi vanno segnalati quando accadono cose così. Vi ringrazio dell’attenzione.
Risposta
Probabilmente il proprietario sarà stato sanzionato in base
all’art. 672 del Codice penale (omessa custodia, malgover166
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 167
no di animali). È possibile chiedere, anche con altre persone, alla Polizia municipale, in particolare, di intensificare i
controlli nella zona per evitare il ripetersi di questi episodi. E al Sindaco, proprietario del gatto “di nessuno”, è possibile formulare la domanda di avanzare la richiesta di risarcimento danni materiali e affettivi. Per disincentivare il
più possibile questa persona irresponsabile.
Oltre a questo, va attivato da parte del Servizio veterinario
Asl il percorso di accertamento ed eventualmente rieducativo previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute, art.
3, sull’aggressività canina (il testo completo dell’ordinanza
si trova su http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=27716&p
age=&anno=null).
È quindi al Servizio veterinario Asl che, visto quanto accaduto e premesso che sono ben tre volte che accade, considerate le sanzioni ma anche l’ordinanza ministeriale in vigore, che è necessario chiedere di attivare le procedure
previste. La richiesta va fatta per iscritto e mettendo il Sindaco in copia per conoscenza.
167
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 168
Coniglietto in palio con la tombola.
Cosa potevo fare?
Domanda
Gent.mi Sigg.ri, su tutto il territorio della Regione Lombardia vige una legge, la n. 16 del 20 luglio 2006, dal titolo
“Lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione” che
all’art. 3, comma 4, così recita: “È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività”. Legge che dovrebbe essere ben
conosciuta da tutti, ma soprattutto da coloro che hanno titolo per farla applicare. La cosa sembra persino semplice,
ma non lo è. Mi sono trovata la sera di lunedì 25 agosto a
partecipare alla festa nella ricorrenza di sant’Alessandro,
sotto il tendone allestito nel campo sportivo di fronte alla
parrocchiale di Castione della Presolana, in provincia di
Bergamo. Ero appena entrata e ho dovuto assistere alla
messa in palio per la tombolata di un premio “vivo”: esattamente un coniglio, tenuto penzoloni per le orecchie e
trionfalmente promesso come candidato a un prossimo,
succulento piatto d’arrosto. Nell’elusione più assoluta della legge e (cosa che dovrebbe far davvero riflettere) tra il
divertimento sperticato di tanti presenti. Cosa avrei dovuto fare? Far intervenire i Carabinieri più vicini, cioè quelli
di stanza a Clusone? Andare a suonare alla porta del Sindaco? Cercare una qualunque forza dell’ordine che non
c’era? Facile a dirsi, non a farsi. Con le persone che erano
con me, ci siamo allontanati, amareggiati ma non domi.
Spero di non doverlo fare, ma la prossima volta – nella malaugurata ipotesi che accada ancora – mi armerò di video168
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 169
camera per documentare inequivocabilmente l’accaduto.
Tuttavia, non posso esimermi almeno dal denunciare, pur
a posteriori, il fatto. Nella speranza che ciò almeno serva
per il futuro; anche se so che in queste valli è una pratica
ancora frequente quella di mettere in palio (e a vario titolo utilizzare per… “divertimento”) animali, in barba alla
legge che pure c’è ma viene bellamente lasciata sulla carta. Tanto per avvalorare una tesi che ben conosciamo: l’Italia è il Paese dalle mille disposizioni scritte, ma ignorate e
mai applicate; disposizioni che dallo stadio di obbligo retrocedono, con grande frequenza, a pure intenzioni (e, là
dove non c’è la benché minima volontà, neanche a questo).
Risposta
Nel caso di specie, anzitutto, si conferma essere stata palesemente violata la normativa in vigore nella Regione
Lombardia di cui alla legge n. 16/2006 “Lotta al randagismo
e tutela degli animali d’affezione”. Infatti, come giustamente fatto presente da chi ha posto la domanda di cui sopra,
si osserva che l’art. 3, comma 4, della medesima legge dispone: “È vietato usare animali come premio o regalo per
giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività”.
Ciò premesso, il fatto di aver messo in palio un coniglio come premio in una tombolata ha violato la normativa regionale innanzi menzionata nonché, a parere di chi scrive, anche le disposizioni di cui al Codice penale.
Infatti, dalla descrizione della fattispecie, il coniglio sembra essere tenuto “a penzoloni” per le orecchie in un contesto sicuramente non compatibile con le caratteristiche
ecologiche dell’animale in questione. Alla luce di quanto
169
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 170
premesso, si osserva che il nostro Codice penale, all’art.
544 ter, punisce quei comportamenti posti in essere dall’uomo che, per crudeltà o senza necessità, sottopongano
un animale a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche. Inoltre,
la disposizione normativa, di cui all’art. 544 quater del Codice penale, prevede la responsabilità per chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali.
Alla luce delle disposizioni normative di cui in premessa, si
osserva che per far punire certi comportamenti vietati dalla legge e prevenirne la ripetizione in futuro, occorre sicuramente il supporto dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Pertanto, in casi di questo tipo, è necessario contattare immediatamente la Polizia locale o comunque un’Autorità di
pubblica sicurezza affinché un agente possa intervenire in
adempimento delle disposizioni di cui alla legge della Regione Lombardia n. 16/2006.
Senza nulla togliere al prezioso supporto quotidianamente
prestato dagli agenti della Polizia locale, purtroppo si riscontra spesso che, presso alcune piccole realtà locali, non
sempre gli operatori sono a conoscenza di alcune recenti
disposizioni normative a favore degli animali e, quindi, una
richiesta di intervento da parte di un privato potrebbe non
avere seguito positivo. In casi di questo tipo, come “strumento” in più per tutelare i diritti degli animali, si consiglia
di contattare anche le Guardie zoofile presenti sul territorio interessato, come ad esempio le Guardie zoofile dell’Enpa, dell’Oipa o di altre associazioni animaliste che ne
siano munite. Le Guardie hanno il potere di intervenire in
170
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 171
situazioni di questo tipo al fine di reprimere e prevenire
comportamenti lesivi al diritto degli animali. Purtroppo,
come già fatto presente nell’arco dell’analisi di altre casistiche, le Guardie zoofile hanno limitata competenza territoriale e, pertanto, non possono intervenire su tutto il territorio nazionale, ma solo in quello dove sono state nominate: questo non impedisce, comunque, di informarsi riguardo l’eventuale loro presenza sul territorio interessato e di
chiedere comunque un consiglio pratico su come risolvere
il caso.
Ancora, è opportuno presentare una denuncia corredata
con testimoni e/o mezzi idonei a verificare l’episodio criminoso (come delle fotografie). La denuncia chiaramente
non ha effetto immediato ma, mediante tale strumento,
qualora ne sussistano i presupposti, è possibile far aprire
un procedimento penale.
In conclusione, al di là delle possibilità innanzi menzionate, al fine di far applicare la normativa posta a tutela degli
animali, si consiglia, come strumento utile, di contattare –
mediante una comunicazione scritta – gli organizzatori dell’evento che si contesta, anche con il supporto di una o più
associazioni animaliste. Tale reclamo può essere un monito per gli organizzatori, in modo da “invitare” gli stessi a
non ripetere mai più dei “giochi” o manifestazioni di questo tipo.
Normativa: art. 3, comma 4, legge Regione Lombardia n.
16/2006; artt. 544 ter e 544 quater C.p. (introdotto dalla
legge 20 luglio 1004 n. 189).
171
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 172
Aragoste con chele legate. E’ reato?
Domanda
Al supermercato Esselunga dove vado a fare la spesa, al
banco del pesce fresco c’è un acquario (per nulla grande)
dove vengono messe le aragoste vive pronte per la vendita. A parte il fatto che l’acquario mi sembra proprio piccolo visto che ci sono 4/5 aragoste, volevo però chiedere se
non si può ipotizzare maltrattamento ad animali il fatto che
le aragoste hanno le chele legate. Ho chiesto al responsabile del supermercato, il quale mi ha risposto che le chele
sono legate perché le aragoste si farebbero del male una
con l’altra. Io gli ho risposto che ne potrebbero tenere una
sola con le chele libere, al che mi ha detto che se l’Asl non
vi ha trovato nulla da ridire... Grazie per la risposta.
Risposta
La risposta non è per nulla soddisfacente. Ma è vero, purtroppo, che al momento sul tema delle chele legate non vi
è letteratura scientifica sufficiente per integrare in questa
condotta il reato di maltrattamento di animali. Anzi, c’è chi
sostiene che così gli sfortunati animali non si fanno del male fra di loro (anche se in genere sono gli astici e non le aragoste ad avere le chele legate). Secondo questa linea di
pensiero gli astici devono avere le chele legate, altrimenti
oltre ad essere pericolose per chi le maneggia, in spazi ristrettissimi si combatterebbero tra loro con le chele e se le
strapperebbero (in natura combattono, ma ci sono gli spazi di fuga, in cattività diventa impossibile) per primeggiare.
È invece certificato maltrattamento, secondo il Centro di
172
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 173
referenza Nazionale Benessere Animale del Ministero della Salute, il porre crostacei vivi sul ghiaccio, come ampiamente fatto proprio con le aragoste (prima parte dell’art.
727 del Codice penale o articolo 544 bis) e come spieghiamo nella prima parte del nostro libro.
Questo è quanto abbiamo a disposizione, a parte ovviamente la scelta di non mangiare animali e, quindi, aiutare
una loro scomparsa dai banchi di vendita, aldilà della specie e dei reati.
173
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 174
Le barriere per i gatti e il condominio
arcigno
Domanda
Abbiamo tre gatti in un appartamento di Milano di grande
metratura, posto al terzo piano. Viviamo nello stesso da dodici anni, dieci come inquilini, due come proprietari. Da
quando ci siamo trasferiti qui, ben tre volte un gatto è caduto fino al pian terreno cercando di prendere piccioni e
uccellini che stazionano sulla soletta della terrazza soprastante, o addirittura vengono a becchettare le nostre piante. Oltre al dispiacere dei gatti feriti, ciò ci è costato anche
esborsi pecuniari per veterinari e cure.
Abbiamo deciso quindi di porre una barriera alla caduta
dei gatti, anche per evitare problemi a terra. Siamo anche
assicurati. Nel balcone su strada, lungo dieci metri e largo
uno, abbiamo fatto tirare una rete da 3x3 centimetri in tessuto sintetico bianco da cielo a terra dove il balcone è a ringhiera e da cielo a parapetto dove il balcone è in muratura.
Abbiamo avvisato l’amministrazione della nostra iniziativa,
ma già diversi condomini hanno espresso rimostranze. Il
consulente tecnico mandato dall’amministrazione ci ha
detto di smontare tutto e presentare richiesta scritta con
disegno del progetto per chiedere che un’assemblea condominiale si pronunci in merito.
Vorremmo sapere come possiamo procedere per tutelare
noi e i nostri gatti e non contravvenire alle leggi vigenti.
Risposta
In merito al quesito proposto, occorre evidenziare come,
174
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 175
con buona probabilità, la presa di posizione dell’amministratore di condominio sia dettata da una presunta lesione
al decoro della facciata dell’edificio condominiale, essendo
il balcone dell’appartamento prospiciente la pubblica strada; in assenza di qualsiasi riferimento ad eventuali norme
del regolamento condominiale che prescrivano particolari
condotte in merito, si ricordi come l’art. 1120, 2° comma
C.c. prevede espressamente che “Sono vietate le innovazioni... che... alterino il decoro architettonico (del fabbricato)”. In linea di massima, per decoro architettonico si intende l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e imprimono all’edificio una sua armoniosa fisionomia, sebbene
non sembri proprio che l’installazione di una rete a maglie
strette su un balcone posto al terzo piano dello stabile possa pregiudicare alcunché (alcune riserve potrebbero sussistere in ordine al colore scelto); la giurisprudenza formatasi in riferimento alla predetta norma, peraltro, ha sempre
riguardato opere di impatto ben più gravoso quali inferriate, tettoie, antenne paraboliche, impianti di condizionamento, canne fumarie, eccetera.
A stretto rigore, dunque, non credo possa essere vietata
tout court l’installazione delle rete in questione, tanto più
che ciò avviene a tutela dei propri animali da compagnia e
della sicurezza di chi si trova a passare sotto il balcone.
Conviene comunque dimostrare la piena disponibilità a
che la questione sia vagliata dall’assemblea condominiale,
anche se la prassi indicata (presentazione richiesta scritta
e progetto di massima) di solito riguarda interventi di natura strutturale (tettoie e quant’altro).
175
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 176
Converrà ad ogni modo far presente in ogni sede che, salvo optare per il colore più idoneo per “nascondere” la rete,
l’installazione dovrà essere comunque effettuata per le ragioni di cui sopra, non implicando la medesima alcuna lesione alla fisionomia dell’edificio e fermo restando che essa non insiste su parte comune.
Si ricordi, infine, come il vigente Regolamento comunale di
tutela degli animali prevede all’art. 4 comma 3 che “...Ogni
animale deve essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress” e, proprio a tal fine,
gli esponenti hanno deciso di installare la rete in oggetto.
Normativa: art. 1120 C.c., Regolamento Comune Milano di
tutela degli animali 10.10.05.
Giurisprudenza: Cassazione penale nn. 851/07, 2743/05,
17398/04, 16098/03, 8731/98, 2313/88, 2189/81.
176
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 177
Il cucciolo (dell’est?) comprato e poi,
purtroppo, morto
Domanda
Ho acquistato, lo scorso ottobre, un cucciolo di cane presso un negozio di Cusano Milanino. Il cucciolo è deceduto
nel mese di febbraio per una malformazione congenita al
cuore.
Il negoziante, da me subito interpellato, non vuole fornirmi
il nominativo dell’allevamento di provenienza del mio cane,
garantendomi, solo verbalmente, che è assolutamente italiano. Ho letto nel vostro dossier “La tratta dei cuccioli dall’est: come evitare truffe e inconsapevoli complicità” (il
dossier di Gaia Animali & Ambiente firmato da Edgar Meyer si trova sul sito www.gaiaitalia.it) che il negoziante è
tenuto a certificare la sua fonte d’acquisto. Avrei bisogno
di sapere in base a quale articolo di legge è obbligato a comunicarmi la sua fonte di acquisto, e come “costringerlo” a
comunicarmelo (denuncia o esposto), ed, eventualmente,
in quali termini presentare la denuncia. Preciso che mi sono già recata dai Carabinieri i quali, non conoscendo il reato, non hanno accettato la denuncia.
Risposta
In relazione al caso in esame, cioè la compravendita di un
animale, occorre preliminarmente evidenziare come, all’interno del vigente ordinamento, la natura giuridica riconosciuta al cane quale animale d’affezione continua, nostro
malgrado, ad essere assimilabile a quello dei beni mobili e
cioè mere “cose” (!); difatti, per quanto sia ormai oggetti177
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 178
vamente mutata la sensibilità sociale verso gli animali da
compagnia, l’ordinamento giuridico ancora non prevede
forme di tutela in loro diretto favore. Anche per ciò che attiene il caso in esame, dunque, bisognerà guardare agli ordinari rimedi civilistici in tema di vendita di cose mobili. A
quanto consta, il venditore parrebbe palesemente inadempiente, dato che la “cosa” venduta è stata alienata in presenza di gravi vizi (malformazione congenita al cuore) che
farebbero sospettare la provenienza non italiana del povero animale (nonostante le specifiche assicurazioni a suo
tempo fornite).
Intanto preme sottolineare come, a stretto rigore di legge
(visto che l’animale continua ad essere considerato “cosa”
e, dunque, prodotto da vendere), potrebbero nel caso di
specie trovare applicazione quelle norme dettate dal Codice del Consumo (art. 3) che impongono, come contenuto
minimo dell’informazione da fornire al “consumatore-acquirente”, l’indicazione del produttore e, dunque, dell’allevamento di provenienza. Si tenga comunque conto che,
anche ai sensi delle ordinarie norme regolanti la vendita, la
parte venditrice (che ha già indicato la provenienza italiana al momento della consegna del cucciolo) non potrà rifiutarsi di specificarne l’origine, poiché è indubbio che detta informazione ha costituito una qualità essenziale dell’animale compravenduto.
Come noto, la disciplina dei vizi in tale tipologia di negozio
è contenuta negli artt. 1490 e segg. C.c., con particolare attenzione all’art. 1496 C.c. che la rende espressamente applicabile in caso di vendita di animali, salvo usi diversi o
leggi speciali. Il venditore, dunque, è obbligato a garantire
178
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 179
che la cosa venduta sia esente da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo rilevante il valore (ex art. 1490 C.c., e tale certamente appare la malformazione in questione certamente preesistente
la vendita); se poi, come in questo sfortunato caso, l’animale perisce in conseguenza del vizio, il proprietario avrà
diritto ad ottenere la risoluzione del contratto ex art. 1492,
3° comma C.c. È altresì opportuno ricordare che tale azione, cosiddetta redibitoria, è soggetta a strettissimi requisiti di decadenza (denuncia dei vizi entro otto giorni dalla
scoperta) e prescrizione (un anno dalla consegna), con
onere della prova a carico del compratore. A tale stregua,
è comunque basilare possedere un referto medico-veterinario attestante che la causa del decesso del cucciolo è
rappresentata dalla malformazione congenita.
Si veda lo specifico precedente riportato in Cass. Civ. n.
9330/2004 ove “in caso di vendita di animali, accertato che
l’animale compravenduto era affetto da vizi e che essi siano stati tempestivamente denunciati, l’acquirente che faccia valere la garanzia non deve provare la natura congenita della malattia; mentre è onere del venditore dimostrare
che la malattia è riconducibile a causa indipendente dalla
natura del bene venduto e addebitabile, invece, al fatto del
compratore (nel caso di specie che la malattia sia stata
provocata dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche
in un momento successivo alla consegna dell’animale)”.
Ancora si sottolinea come, in caso di vittorioso esperimento della predetta azione redibitoria, il compratore avrà diritto alla restituzione del prezzo pagato e al rimborso delle
spese mediche sostenute; anche al risarcimento del danno
179
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 180
comunque subito, qualora la controparte non dimostri di
aver ignorato senza colpa la malformazione congenita rivelatasi purtroppo letale (artt. 1493-1494 C.c.).
Il consiglio, dunque, è quello di inviare immediatamente
una diffida al venditore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, direttamente o tramite il proprio legale di fiducia, con la quale si denunci l’accaduto (o meglio, si dia
seguito alle denuncia del “vizio letale” già inoltrata), facendo presente tutto quanto sopra e insistendo perché venga
indicato il nominativo dell’allevamento italiano di provenienza riservandosi ogni opportuna azione. È però necessario che la malformazione congenita che ha provocato la
morte del cucciolo sia stata “denunciata” al venditore entro otto giorni dalla sua scoperta (reperire eventuali testimoni).
Allo stato, infine, non paiono sussistere estremi di rilevanza penale in relazione al reato di cui all’art. 515 C.p. (Frode in commercio: “Chiunque, nell’esercizio di un’attività
commerciale..., consegna all’acquirente una cosa mobile
per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità e quantità, diversa da quella dichiarata o
pattuita è punito...”) atteso che non vi è la prova che il venditore conoscesse la provenienza non italiana dell’animale
venduto, cosiddetto dolo. Ciò non toglie che l’esponente,
se ritiene, possa presentare una denuncia all’autorità competente descrivendo semplicemente i fatti e il rifiuto del
venditore a indicare l’allevamento di provenienza.
Normativa: art. 3 D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo); artt. 1490 e segg. C.c.; art. 515 C.p.
Giurisprudenza: Cass. Civ. n. 9330/2004.
180
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 181
Cagnolina affidata a dogsitter. Fuggita e
investita
Domanda
Il mio caso riguarda una dolcissima cagnetta che, benché affidata a un dog sitter, è finita sulla tangenziale ed è morta.
Ho un dolore straziante, ma scrivo perché il mio caso potrebbe capitare a chiunque. Vorrei sapere: che tipo di azione legale posso intraprendere?
Esiste la possibilità che il dog sitter – se ritenuto responsabile della morte della cagnetta – subisca qualche conseguenza di ordine legale? In che modo il cittadino può tutelarsi contro gli improvvisati cat/dog sitter?
Vorrei capire se queste persone sono tenute o meno a rispondere del loro operato.
Risposta
Come spesso accade esaminando le problematiche proposte dagli utenti riguardanti la tutela civilistica degli animali d’affezione, non si può prescindere dal dato positivo e
cioè dalle norme attualmente esistenti all’interno del vigente ordinamento: il regime giuridico al quale devono sottostare gli amici a quattro zampe è, nostro malgrado, assimilabile a quello dei beni mobili e cioè mere “cose” (!), sia
per quanto attiene i modi di acquisto della loro proprietà
che per eventuali rapporti contrattuali che li riguardano.
In merito al servizio cosiddetto di dog-sitting, atteso che
non c’è ancora rilevante giurisprudenza in merito, esso di
norma consiste nell’affidare ad un soggetto la custodia temporanea del proprio animale verso compenso; visto l’interes181
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 182
se di natura patrimoniale sotteso a tale operazione (da
escludersi, dunque, ogni ipotesi di affido, adozione, eccetera), il tipo negoziale al quale il rapporto può ascriversi è verosimilmente quello del contratto di deposito regolato dal
Codice civile agli artt. 1766 e seguenti. La disciplina vigente,
pertanto, prevede che il contratto si perfezioni con la consegna materiale della cosa (animale) senza necessità di alcuna
particolare forma (scritta o quant’altro). Mentre il depositante assume l’obbligo di evadere il compenso pattuito, il depositario (dog-sitter) si obbliga a custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 1176 e 1768 C.c.) e
a restituirla “in natura” non appena gli venga richiesta.
Nella malaugurata ipotesi di perimento dell’animale, il depositario non sarà ovviamente in grado di adempiere la principale
prestazione contrattualmente assunta (restituzione) e sarà,
di norma, tenuto a risarcire il danno contrattuale causato dal
proprio inadempimento, Se dunque (tornando al caso riportato) l’animale investito risulta essere fuggito per palese imperizia di chi l’aveva in custodia, il proprietario-depositante
potrà vittoriosamente adire il giudice con il solo onere di dimostrare l’avvenuta consegna dell’animale (e dunque la conclusione del contratto di deposito) nelle mani di chi l’ha poi
purtroppo perso. Quest’ultimo, in ossequio alle regole generali in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali
(artt. 1218 e segg. C.c.), potrà andare esente da responsabilità solo se dimostra che la fuga e il successivo perimento sono
dovuti a causa a lui non imputabile perché imprevedibile o
inevitabile, sebbene, in caso specifico di dog-sitting, paia difficilmente scusabile un errore del genere. Normativa: artt.
1218 e segg. C.c., artt. 1766 e segg. C.c.; art. 1176 C.c.
182
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 183
La volpe addomesticata - detenzione di
animali pericolosi
Domanda
Più di due anni fa ho acquistato una volpe argentata da
un’allevamento di Treviso (con fattura).
Prima di acquistarla mi recai dalla prefettura di Pavia per
sapere come fare per la detenzione di questo animale
che sapevo rientrare in una legge che definisce la volpe
animale pericoloso (nell’allegato A), ma allevabile (nell’allegato B).
Mi dissero di mandare una raccomandata alla prefettura di
competenza denunciando il possesso dell’animale, pagare
una tassa a Roma con bollettino postale e creare un serraglio consono.
Feci tutto quello che c’era scritto sul foglio che mi hanno
rilasciato e aspettavo dunque in ultimo la visita dell’Asl di
competenza che mi rilasciasse certificato di detenzione.
Dopo un paio di mesi spuntò da me la forestale dicendomi
che la mia richiesta era stata respinta, che non potevo tenere l’animale e che da quel momento l’animale era sotto
sequestro!
Chiaramente ho assunto un avvocato e sono in causa ed è
da due anni che chiedo rinvii, cercando di capire e chiedendo a tutti qual è l’ente preposto a darmi l’autorizzazione.
La forestale dice che aspetta che il giudice mi assolva, il
giudice dice che aspetta che qualche ente mi rilasci il permesso, la Provincia non può perché è un animale alloctono, la prefettura di Milano rifiuta dicendo che non posso
detenerla e basta poiché la legge degli animali pericolosi
183
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 184
annovera anche la volpe, la regione non dà risposta... manca il papa e poi l’ho chiesto a tutti!
Cosa mi resta da fare? Ho chiesto anche all’Enpa, ma loro
non possono sostituirsi alla legge (loro risposta) e ho inviato a “Striscia la notizia” un sacco di mail per raccontare
questa storia vergognosa.
Sono andata da un veterinario comportamentalista, poiché
la mia Kira è imprintata e mi ha rilasciato un certificato, attestando che la volpe fa capo a me per tutto, ma questo
non importa a nessuno e la forestale me la vuole portar via!
Ci sono un sacco di risvolti di questa storiaccia che se servirà vi racconterò nello specifico, ma soprattutto l’errore è
partito dalla prefettura di Pavia, poiché mi ha dato come riferimento una legge vecchia di dieci anni e quindi io e la
mia Kira stiamo pagando per gli errori degli altri.
Datemi la possibilità di uscire da questa storia almeno voi
o ditemi come posso fare. L’ultima udienza è a novembre.
Grazie per il tempo dedicatomi e vi mando anche il certificato del veterinario.
Risposta
In merito al quesito inoltrato, occorre premettere che, essendo a tutt’oggi pendente controversia giudiziaria avente
ad oggetto il provvedimento di sequestro dell’animale,
l’esponente ha il preciso onere di far valere ogni suo diritto nella predetta sede e che, ovviamente, la soluzione definitiva e vincolante non potrà che essere adottata dall’autorità adita.
La detenzione di animali pericolosi è a tutt’oggi disciplinata dalla legge 07.02.1992 n. 150 e dal decreto interministe184
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 185
riale 19.04.1996 contenente gli elenchi già ricordati dall’esponente ed emesso in attuazione di quanto previsto all’art. 2, comma 6 di tale legge; in particolare, risulta vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di
mammiferi “pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica”, ove è proprio tale pericolosità, quale attitudine comportamentale volta a provocare in potenza la morte o traumi invalidanti all’essere umano, a costituire il necessario
presupposto per l’applicazione della disciplina in oggetto.
Dal punto di vista amministrativo è il prefetto, con provvedimento motivato, a poter autorizzare in via temporanea la
detenzione di tali animali (poiché pericolosi), previa verifica effettuata dal Veterinario Responsabile dell’U.L.S.S. di
competenza, della idoneità delle strutture di accoglienza al
fine di garantire il benessere degli animali e la salute e l’incolumità pubblica (art. 6 comma 3, legge 07.02.1992 n.
150). L’autorità competente a rilasciare la citata autorizzazione, dunque, è la prefettura, alla quale peraltro l’istante
si era già correttamente rivolta; la controversia tuttora
pendente, a quanto consta, dovrebbe proprio vertere sui
motivi del rifiuto poi opposto.
Nel caso di specie, peraltro, pare doveroso analizzare specificamente gli allegati sopra ricordati: occorre difatti evidenziare come l’allegato A preveda quelle specie animali
per le quali è stabilita una presunzione di pericolosità (tra
le quali rientrano in generale le volpi: “Ordine carnivora,
Famiglia canidae… tutte le specie… volpi”) e delle quali,
ex art. 2, è vietata la detenzione mentre, nel successivo allegato B, sono indicate alcune ipotesi di deroga al divieto
in questione (ex art. 3 D.M. 19.04.96). Ebbene, tra queste
185
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 186
ultime è espressamente citata proprio la volpe (Ordine
carnivora, Famiglia canidae, Genere vulpes vulpes)!
Il predetto rilievo sembra, dunque, assorbente al fine di veder riconosciuto il diritto dell’esponente a possedere l’animale in questione; inoltre, proprio la relazione medico-veterinaria evidenzia come l’animale sia ormai assolutamente
“mansuefatto” e non pericoloso per l’incolumità pubblica,
tale cioè da poter essere assimilato a qualsiasi altro animale “da compagnia”. Dunque, anche ad ammettersi l’inclusione della volpe esclusivamente nell’allegato A, essa comunque non risulterebbe “pericolosa”, sebbene giurisprudenza
in materia ritiene sufficiente detta inclusione a prescindere
da qualsiasi valutazione sulla concreta pericolosità o sulle
modalità di custodia dell’animale (vedi appendice).
Il consiglio, dunque, e quello di consultarsi con il proprio
legale e insistere sull’operatività in concreto dell’esenzione
dal divieto derivante dall’inclusione dell’animale nell’allegato B del decreto 19.04.06. Altrettanto evidente, come riportato nella relazione etologica, è la certa assenza di qualsiasi pericolosità per cui nemmeno sembra sussistere il
presupposto-cardine per l’applicazione della normativa citata e dei provvedimenti autorizzatori ivi richiamati.
Atteso tutto ciò, è evidente come il benessere della volpe,
da sempre accudita dall’esponente, verrebbe irrimediabilmente compromesso da una statuizione diretta ad imporre
la separazione coatta.
Normativa: legge 07.02.1992 n. 150, DM 19.04.1996.
Giurisprudenza: Cass. Pen. n. 26127/2005 (in tema di canguri quali animali pericolosi ricompresi nell’allegato A).
186
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 187
Il beagle aggredito e la proprietaria pure! aggressione di cane a cane
Domanda
Mi trovo a Milano per motivi di studio e possiedo da poco
più di un anno un cane di razza beagle di circa un anno e
sei mesi.
Con lui frequento un’area cani, dove mi reco due volte al
giorno sempre negli stessi orari per lasciarlo libero di giocare e socializzare con altri cani.
Fin da quando aveva pochi mesi, il mio cane è stato vittima
di ripetute aggressioni da parte del cane del signor L. F.
(cane noto a molti frequentatori dell’area perché spesso è
stato protagonista di risse), dalle quali è sempre venuto
fuori con lesioni e morsicature.
Le aggressioni erano sempre dovute a una cattiva condotta del proprietario dell’altro cane che, pur conoscendo le
reazioni del suo cane a determinate situazioni, continuava
ad avere comportamenti non consoni all’interno e all’esterno dell’area cani, causando spesso liti tra i cani.
Il sig. F., nonostante gli fosse stato chiesto più volte di evitare di far giocare il suo cane con il guinzaglio perché in più
di un’occasione era risultato essere motivo di rissa tra il
suo e gli altri, continuava a farlo, causando così l’aggressione da parte del suo cane nei confronti del mio che all’epoca aveva solo pochi mesi.
In più di un’occasione gli era stato chiesto di evitare di avvicinarsi e di coccolare i cani maschi degli altri, perché il
suo in quelle circostanze aveva avuto reazioni violente per
gelosia, cosa successa anche al mio che si era avvicinato al
187
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 188
sig. F., mentre questo porgeva con la mano delle caramelle e si era poi ritrovato schiacciato sotto il suo cane furibondo.
Avendo insegnato poi al suo cane a saltare la recinzione
dell’area cani, il problema si poneva anche quando lui era
fuori dal recinto con il cane slegato.
Essendo il suo cane molto attratto dalle femmine, anche
quando queste non sono in calore, in diverse occasioni è
successo che saltasse il recinto sia dall’esterno verso l’interno dell’area che viceversa. In una di queste occasioni il
suo cane è piombato direttamente sul mio che giocava con
una femmina, aggredendolo.
Nonostante la palese aggressività del suo cane, il sig. F. lo
ha lasciato più volte libero nel recinto senza neanche preoccuparsi di guardare chi vi fosse all’interno, scampando le
risse solo grazie alla prontezza degli altri proprietari, me
compresa, che repentinamente agguantavano i propri cani
e li trascinavano fuori.
Premetto che, a differenza mia, il sig. F. non viene assiduamente nell’area cani e le volte che decide di frequentarla si
presenta sempre negli orari più disparati e spesso poco
tempo dopo la precedente uscita del cane con il figlio.
Questo rende quasi impossibile evitarlo semplicemente
cambiando gli orari. Spesso non si fa vivo per diverse settimane e, quando decide di voler entrare, mi fissa dall’esterno con atteggiamento di sfida, forte delle grandi dimensioni del suo cane, pretendendo che io esca all’istante
anche se sono lì da cinque minuti e, completamente noncurante del fatto che all’interno del recinto ci possano essere altri maschi, entra senza porsi problemi.
188
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 189
Nel mese di luglio è entrato nel recinto, nonostante io fossi dentro da pochi minuti perché avevo aspettato l’uscita di
un altro cane. Il sig. F., dopo aver slegato il cane che puntava inferocito contro il mio fortunatamente legato, mi ha
aggredito verbalmente alla presenza di altri due proprietari. Mi ha riempito di insulti urlando a un palmo dalla mia
faccia, mi ha accusato di non sapere educare il cane, che
premetto è tuttora seguito da un comportamentista, ha asserito che io non capisco nulla di cani e alla mia richiesta
di sapere i suoi orari così da evitare di incontrarlo, mi ha risposto che sarebbe venuto quando gli pareva, usando termini volgari e urlando come un invasato, tanto da lasciare
senza parole le due persone che erano con me.
Mercoledì 12 settembre la mia amica mi ha affidato temporaneamente il suo cane, un pitbull maschio di dieci mesi,
perché avendo avuto un incendio in casa non poteva gestirlo nei giorni successivi. Giovedì 13 settembre, ricordando gli orari in cui il sig. F. si era presentato nei giorni precedenti e volendo evitare i periodi di maggior affollamento
dell’area cani, ho portato fuori i due cani non alle 18, ma
verso le 19.15 per evitare problemi. Al mio arrivo nell’area
cani, l’ho trovata ancora molto affollata, sono entrata e, dopo aver slegato il mio cane, ho tenuto il pitbull legato vicino a me. Solo dopo circa trenta minuti, visto il ridotto numero di cani, ho messo la museruola al pitbull e l’ho slegato. Dopo soli cinque minuti, ho visto il cane del sig. F., che
come al solito era stato fatto entrare nel recinto senza controllare chi ci fosse e dalla parte opposta rispetto a dove
ero io, piombare sul cane della mia amica.
Dopo aver separato i due cani mantenendoli dal collare, un
189
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 190
ragazzo proprietario di un altro cane ha preso quello del
sig. F. il quale, arrivato solo a cosa fatta, gli ha detto di mollarlo. Solo in quel momento, mentre avevo perso gli occhiali e continuavo a mantenere il pitbull al collare, ho realizzato che poteva succedere qualcosa al mio. Purtroppo era
troppo tardi. Dopo pochi istanti ho visto i due cani azzuffarsi e il sig. F. che con inaudita violenza riempiva di calci
il costato del mio mantenedosi con una mano ad un albero
per far sì che il calcio fosse il più violento possibile. Dopo
una grossa scarica di calci, il mio cane è riuscito a divincolarsi e si è avvicinato a me. In quel momento il sig. F. con i
denti scoperti lo ha preso per la pelle di un fianco e ha cercato di sollevarlo. Non riuscendoci, lo ha sollevato con tutte e due le mani dalla pelle della schiena e, solo dopo averlo sollevato zampe all’aria sopra la testa, me lo ha scaraventato in braccio. Dopo questo, qualcuno mi ha tolto dalle
braccia il cane e lo ha allontanato. Dopo aver ripreso fiato,
ho chiesto al sig. F. come gli era venuto in mente di prendere a calci il mio cane e lui, nonostante fosse palese a tutti i presenti quello che aveva fatto, di tutta risposta mi ha
detto che prendeva a calci il suo per staccarlo dal mio.
Sempre urlando come un invasato, mi ha accusato di aver
detto in altre circostanze che lui doveva chiedere il permesso a me prima di entrare e che io sono a tutte le ore all’interno dell’area cani. Ha inoltre aggiunto che il mio cane
lo aveva morso in più di una circostanza, cosa assolutamente non vera. Dopo averlo informato della mia intenzione di denunciarlo, mi sono allontanata e, ripreso fiato e disteso i nervi, sono tornata a casa.
Una volta nel mio appartamento, ho chiamato la mia vete190
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 191
rinaria per sapere cosa fare e come scongiurare il rischio di
emorragie interne. Dopo aver medicato l’orecchio lacerato
del mio cane, ho seguito le indicazioni della veterinaria:
l’ho lasciato a digiuno e l’ho riportato fuori verso le 21.30
di sera, per controllare che non vi fossero tracce di sangue
nelle urine e nelle feci.
Martedì 18 settembre sono arrivata al solito orario nell’area
cani e dopo circa dieci minuti si è ripresentato il sig. F. con
il suo cane. Prontamente ho afferrato il mio e l’ho legato.
In quel momento, aprendo il cancello, un cane è uscito dal
recinto ed è stato aggredito dal cane del sig. F. che lo ha
sollevato dal collare. Recuperato poi dal proprietario, il cane è stato rimesso nel recinto e, dopo uno scambio di insulti con il sig. F., il proprietario del cane aggredito si è allontanato dal recinto. Successivamente, il sig. F. ha ricominciato a proferire assurdità nei miei confronti, non ottenendo alcuna risposta da parte mia, ma solo rimproveri dagli altri proprietari dei cani. Nella discussione con gli altri
proprietari ha ammesso di aver dato un solo calcio al cane
per rabbia, perché il mio cane l’aveva morso, cosa che non
ha assolutamente dimostrato, asserendo, davanti alla richiesta di mostrare i segni del morso, che avrebbe dovuto
tirarsi giù i pantaloni. Dopo circa venti minuti di urla e insulti si è allontanato.
Vi chiedo quindi cosa posso fare per far sì che questi episodi non si ripetano. Purtroppo, essendo una ragazza sola
e lontana da casa, ho molta paura di ritorsioni da parte di
F. e dei suoi familiari in seguito ad una mia denuncia. Inoltre non sarei in grado economicamente di sostenere le spese legali.
191
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 192
Risposta
In merito al quesito in oggetto, relativo alle diverse aggressioni verbali e materiali subite dall’esponente e dal suo
beagle, non può che confermarsi la gravità e l’illegittimità
della condotta tenuta dall’aggressore. È comunque opportuno premettere che qualsiasi addebito mosso a quest’ultimo dovrà essere supportato da un adeguato riscontro probatorio, a pena di veder vanificato ogni sforzo diretto a ottenere la giusta sanzione per quanto descritto. Pertanto
sarà necessario, ad esempio, raccogliere le generalità dei
proprietari degli altri animali aggrediti e/o presenti ai fatti
perché siano citati come testimoni e ottenere adeguata
certificazione medico-veterinaria delle lesioni subite dall’animale.
Premesso tutto ciò, nel merito non può che riconoscersi sicura rilevanza penale a quanto perpetrato a danno dell’esponente, sia per le offese e le minacce direttamente
profferite alla presenza di terzi che per le lesioni provocate al beagle. Da quanto descritto, inoltre, la reiterazione
delle condotte (un episodio a luglio e due in settembre)
sembra essere certo indizio della pericolosità del responsabile.
Più specificamente, la condotta tenuta dall’aggressore integra certamente gli estremi dei reati di maltrattamento di
animali ex art. 544 ter C.p. (“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale… è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa
da 3000 a 15000 euro…”) e di diffamazione ai sensi dell’art. 595 C.p. (“Chiunque… comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione
192
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 193
fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro”), oltre che
di minaccia (art. 612 C.p.: “Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa,
con la multa sino a 51 euro”). Potrebbe trovare altresì applicazione, visto che vi sono numerosi precedenti relativi a
danni causati dal cane della controparte, l’art. 672 C.p. in
tema di malgoverno di animali (“Chiunque… non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti è punito con la sanzione amministrativa da 25 euro a 258
euro”).
Inoltre, quanto descritto senz’altro contravviene anche alle previsioni contenute nei vigenti regolamenti comunali in
materia di adeguata conduzione degli animali all’interno
delle aree-cani. E, difatti, proprio il combinato disposto degli artt. 10, 5° comma, Regolamento comunale tutela animali e 23, Regolamento comunale d’uso del verde (validi,
ovviamente, solo a Milano) vieta espressamente “di condurre i cani in modo da porre in pericolo l’incolumità delle
persone e degli altri animali. Gli agenti di vigilanza (e cioè
agenti di Polizia municipale) possono, qualora ravvisino
pericolo per la pubblica incolumità, disporre l’immediato
allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l’uso congiunto di guinzaglio e museruola”, con
eventuale sanzione pari a 40 euro.
Anche poi le “Regole di convivenza civile per i proprietari
di cani”, adottate come linee-guida dall’ufficio diritti animali del Comune, prevedono che i proprietari anche all’interno di tali aree “hanno l’obbligo del controllo sugli animali per evitare che possano aggredire altri cani o persone”.
193
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 194
Per quanto riferito dall’esponente, peraltro, la controparte
risulta essersi comportata esattamente all’opposto (!).
In conclusione, il consiglio è quello di presentare presso la
competente autorità (qualsiasi stazione di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia municipale o direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) regolare
atto di denuncia-querela avverso il responsabile, descrivendo tutto quanto successo (si potrebbe all’uopo allegare
il file già inviato) e specificando che sussistono i reati sopra descritti allegando la certificazione medico-veterinaria
e le generalità dei testimoni.
Infine, si ricorda che la presentazione di denuncia-querela
o dell’esposto non implica alcuna spesa a carico del querelante; sarà il responsabile, se eventualmente rinviato a giudizio, a dover contattare un legale di fiducia per la difesa
tecnica.
Normativa: artt. 544 ter, 595 C.p., 612 e 672 C.p.; artt. 10,
5° comma, Regolamento comunale tutela animali e 23, Regolamento comunale d’uso del Verde; Regole di convivenza civile per i proprietari di cani.
194
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 195
Due contro uno - aggressione cani a cane
Domanda
Sabato 16 agosto stavo camminando con il mio cagnolino
meticcio di nome Escher in prossimità di un recinto di rete metallica, quando improvvisamente sono arrivati due
grossi cani abbaiando e riuscendo a prendere da sotto la
rete il mio cane.
Dopo essere stato brutalmente morsicato, Escher è riuscito a liberarsi e a passare ancora sotto la rete per venire da
me che in preda al panico mi ero messa a urlare senza ricevere alcun aiuto per assoluta mancanza di passanti, vista
la giornata semifestiva e agostana.
Riuscendo quindi a caricare Escher in macchina, sono riuscita ad arrivare alla clinica veterinaria con il cane in evidente stato di choc con lacero-ferite e perdita di sangue.
Dopo una visita e le dovute medicazioni, mi è stato consigliato di ricoverare Escher per valutare lo stato clinico e
quindi procedere a un’operazione che è stata effettuata in
data 18 agosto. Ora Escher sta bene, ma io posso fare qualcosa?
Risposta
In merito allo sfortunato caso esposto dall’istante, è da evidenziare la rilevanza civile e penale della condotta omissiva tenuta dal proprietario dei due cani “aggressori”, il quale, evidentemente, non si è preoccupato di verificare integrità e reale efficacia della recinzione predisposta a tutela
dei passanti e dei loro amici a quattro zampe. Sin d’ora, però, è opportuno evidenziare come sia necessario reperire
195
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 196
testimoni certi dell’accaduto poiché, per esperienza professionale, la controparte cercherà di negare la propria colpa, sempre che non abbia già provveduto a riparare la rete
metallica.
Dal punto di vista civile, è noto il disposto di cui all’art.
2052 C.c. per il quale: “Il proprietario… è responsabile dei
danni cagionati dall’animale… salvo che provi il caso fortuito”. Ciò significa che tale responsabilità certamente sussiste nella misura in cui si riuscirà a provare con certezza
il cosiddetto nesso causale tra le lesioni subite dal meticcio
e l’aggressione compiuta dai due cani (importante, a tal
proposito, è la relazione medico-veterinaria che attesti
causa e tipologia delle lesioni). Soddisfatto tale requisito,
la controparte non potrà a rigore andare esente da responsabilità dimostrando il cosiddetto caso fortuito (e cioè l’esistenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale
che ha determinato l’evento lesivo), a causa della colpevole inosservanza dell’obbligo di accertarsi che la rete metallica fosse integra e adeguata a tutelare i terzi (è prevedibile, difatti, che due cani di grossa taglia, se non opportunamente vigilati e “contenuti”, tendano a difendere il proprio
territorio aggredendo altri conspecifici).
Dal punto di vista penale, peraltro, può trovare prudente
applicazione quanto previsto dall’art. 672 C.p. (Omessa custodia e malgoverno di animali, “Chiunque lascia liberi, o
non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da
lui posseduti, è punito…”) dato che è indubbia, per quanto appena esposto, la colpa del proprietario degli animali
aggressori. Anche in tal caso il problema potrebbe solo essere quello di provare concretamente quanto accaduto; si
196
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 197
ricordi, difatti, che l’illecito penale in oggetto è pur sempre
una contravvenzione punibile, poiché tale, anche a titolo di
colpa. Fondamentale, in ogni caso, è dimostrare che la rete metallica non fosse stata adeguatamente ancorata a terra, così da consentire l’aggressione a qualsiasi passante (il
bene giuridico tutelato dalla norma è, difatti, l’incolumità
pubblica in generale e non tanto quella dei propri animali
d’affezione). Per escludere la colpa del proprietario, difatti, non è sufficiente affermare che i cani risultavano rinchiusi in luogo privato (Cass. Pen. n. 14829/2006).
In conclusione, il consiglio è di individuare nominalmente
la controparte e inviargli una raccomandata con ricevuta di
ritorno con la richiesta di ristoro del danno subito ex art.
2052 C.c., riservandosi la quantificazione in una fase successiva (esso potrà quanto meno ricomprendere le spese
vive sostenute dall’istante); nonostante, poi, quanto riferito dai Carabinieri (giudicare l’effettiva rilevanza penale di
un fatto non spetta certo alla Polizia giudiziaria, ma solo al
giudice), occorrerà comunque recarsi preferibilmente
presso altra autorità e pretendere di formalizzare un esposto-denuncia di tutto quanto accaduto, instando affinché si
proceda, se del caso, nei confronti del proprietario degli
animali per i reati che saranno ravvisati.
Normativa: art. 2052 C.c.; art. 672 C.p.
Giurisprudenza: Cass. Pen. n. 14829 /2006.
197
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 198
I gatti liberi non si cacciano!
Domanda
All’interno del condominio è stanziata da lungo tempo una
colonia felina (sette gatti) curata da una cittadina abitante
nel condominio stesso.
Da alcuni mesi è sorta una disputa che vede come attori alcuni condomini che vogliono la colonia felina e altri di parere opposto.
Allo scopo di proporre al Sindaco una soluzione al problema, si chiede cortesemente di conoscere se, a vostro giudizio, la presenza di una colonia felina all’interno di un’area
condominiale privata richieda o meno il consenso della
maggioranza dei condomini, o se il disposto dell’art. 9,
comma 1° della L. R. n. 16/2006, cioè il divieto di allontanamento della colonia felina, salvo comprovate esigenze
accertate dal Comune d’intesa con l’Asl competente riguardanti gravi motivazioni sanitarie o di tutela della colonia felina, trova applicazione non solo sul suolo pubblico,
ma anche su area condominiale privata, indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà di allontanamento eventualmente espressa dalla maggioranza dei condomini nelle forme previste dal Codice penale.
Giova precisare che l’Enpa di Monza, interpellata sul medesimo problema da parte di questo Comando, ha comunicato che il divieto di allontanamento di una colonia felina,
salvo il ricorso di comprovate gravi condizioni igieniche sanitarie e di tutela, trova applicazione anche su area condominiale privata, mentre l’installazione e/o rimozione di casette o altri ricoveri dei felini è questione condominiale.
198
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 199
Ringraziamo per la collaborazione e restiamo in attesa di
ricevere una vostra cortese risposta.
Comando di Polizia locale
Risposta
L’art. 9 (Protezione dei gatti) della Legge Regionale della
Lombardia 20.07.2006 n.16 (molte regioni hanno una legge regionale simile) è il seguente:
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono
protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli
dal loro habitat. Se il Comune, d’intesa con l’Asl competente, accerta che l’allontanamento si rende inevitabile per la
loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra
idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle
norme igieniche. Si intende per habitat di colonia felina
qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non,
edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che
la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.
Il parere richiesto attiene all’esigenza di individuare l’ambito di applicazione della norma richiamata e, in particolare, se la tutela apprestata dalla normativa regionale possa
prescindere dal consenso di singoli residenti quando, come
nel caso di specie, la colonia felina è allocata all’interno di
un giardino condominiale.
Occorre rimarcare come, esaminando il dato positivo, evidente sembra essere la ratio sottesa alla scelta normativa
compiuta dal legislatore regionale: in adempimento dei
principi contenuti nella legge n. 281 del 14.08.1991 (Legge
199
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 200
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo), si è considerato preminente l’interesse a garantire la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà prevedendo, appunto, il divieto di allontanamento dagli habitat
di appartenenza derogabile solo, e solamente, qualora sussista un concreto pericolo per la salute umana (“per gravi
motivazioni sanitarie...”) o felina (“per la loro tutela...”).
Ancora, la norma al primo comma precisa espressamente
cosa debba intendersi per “habitat di colonia felina”, indicando, all’uopo, qualsiasi luogo di stabile insediamento degli animali, a prescindere dal loro numero e dall’eventuale
cura loro prestata dagli umani.
Può, pertanto, prudentemente desumersi che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il legislatore regionale abbia
intanto optato per garantire nella maggior misura possibile la tutela degli animali d’affezione, sempre però nei limiti in cui non venga messa in pericolo la salute umana, ritenuta, come ovvio, bene senz’altro prevalente. Inoltre, e soprattutto, si è senza ombra di dubbio definito l’ambito di
applicazione oggettiva del predetto divieto di allontanamento, ricorrendo a una definizione il più ampia possibile
e comprensiva, dunque, anche della proprietà privata.
Atteso quanto sopra, si concorda nel ritenere che, in linea
di massima, il divieto di allontanamento di cui all’art. 9, 1°
Comma della L. R. n. 16/2006 sia prescrizione applicabile a
ogni habitat di colonia felina, indipendentemente dal luogo
ove esso risulti concretamente individuato e, dunque, anche se insista su proprietà privata condominiale.
Normativa: legge 14.08.1991 n. 281, L. R. Lombardia
20.07.2006 n. 16.
200
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 201
,
Ascensore? Si grazie
Domanda
Esistono leggi che tutelano i diritti degli animali in condominio e, più precisamente, può un cane insieme al proprio
padrone usufruire dell’ascensore condominiale?
Vi pongo questa domanda poiché alcuni condomini maligni
(peraltro vivono al piano terra e non usano l’ascensore)
importunano me e altri padroni di cani, insinuando che è
vietato per legge entrare con il proprio cane in ascensore.
Tengo a precisare che nessun cagnolino ha mai causato
danni o problemi di alcun genere durante l’utilizzo.
P.S.: leggendo attentamente le regole condominiali non vi
è traccia alcuna di divieti a riguardo.
Grazie infinite per il vostro nobile e utile aiuto che fornite
a tutti coloro che amano gli animali.
Attendo con ansia una vostra risposta.
Risposta
La questione sollevata (legittimità del divieto di usufruire
dell’ascensore con i propri animali da compagnia) è uno
dei casi che spesso si verificano nella prassi condominiale
e rientra a pieno nella disciplina relativa all’utilizzo, da parte dei singoli comproprietari, delle cosiddette parti comuni dell’edificio, essendo ciò testualmente previsto dall’art.
1117, n. 3 C.c. Di norma, inoltre, le regole per l’utilizzo di
tali parti comuni devono essere contenute nel regolamento condominiale (art. 1138, 1° comma C.c.: “Quando in un
edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve
essere formato un regolamento il quale contenga le norme
201
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 202
circa l’uso delle cose comuni). Vero è che quest’ultimo rappresenta la fonte “tipica” di queste regole, ma altrettanto
indubbio è che detto regolamento, come espressamente
imposto dall’art. 1138, 4° comma C.c., non può comunque
andare a ledere i diritti di ciascun condomino, tra i quali indubbiamente rientra quello di utilizzare a pieno le parti comuni dell’edificio e, dunque, anche quello di accompagnarsi in ascensore con il proprio cane. Bisogna poi ricordare
come l’orientamento giurisprudenziale prevalente (vedi
appendice) nega comunque al regolamento condominiale
la possibilità di imporre validamente il divieto di tenere
animali ai singoli condomini, e ciò a maggior ragione varrà
per il divieto di utilizzo dell’ascensore.
Nel caso di specie, peraltro, nemmeno sussiste quell’ostacolo formale che di solito ricorre in casi simili: il regolamento condominiale (normalmente allegato al rogito e, come tale, contrattualmente accettato e perciò giuridicamente vincolante) non contiene difatti alcun divieto del genere, ma solo alcuni condomini lo hanno strumentalmente
eccepito dato che, sempre a quanto riferito, nessun cane
ha mai causato danni o problemi di sorta. Non esiste, dunque, alcun divieto di utilizzare l’ascensore condominiale
con il proprio animale da compagnia, poiché nulla prevede
il regolamento condominiale in materia.
Inoltre, è proprio la recente legge regionale in materia di
tutela degli animali d’affezione (L. R. Lombardia 20.07.06
n. 16 – il caso si è svolto in provincia di Milano) ad imporre all’art. 3, comma 1 il rispetto dei bisogni fisiologici ed
etologici degli animali medesimi; ritenere legittimo l’eventuale divieto di utilizzo dell’ascensore condominiale co202
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 203
stringerebbe, ad esempio, il cane che vive all’ultimo piano
del condominio a non uscire più di casa e ciò, evidentemente, in totale spregio delle sue primarie esigenze.
Per tutto quanto esposto, il divieto in questione pare del
tutto inesistente; occorre comunque ricordare ai proprietari-condomini di cani da compagnia di rispettare sempre
le norme di buon vicinato e limitare, per quanto possibile,
l’eventuale disagio arrecato dall’uso dell’ascensore, aerando, ad esempio, la cabina ad ogni utilizzo.
Normativa: art. 3 L. R. Lombardia 20.07.06 n. 16; artt.
1102, 1117 e 1138, comma 4 C.c.
Giurisprudenza: Cass. Civ. nn. 9591/1991, 12028/1993 –
Trib. Civ. PC n.231/1990 – Pretura CB 12.05.1990.
203
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 204
I veterinari e il micio verso il ponte
dell’arcobaleno
Domanda
Gentili professionisti,
come da voi suggerito durante precedenti contatti telefonici, con la presente invio il racconto dettagliato di quanto
accaduto in occasione della morte del mio bellissimo gatto
soriano, Jolly, di tredici anni.
Sono trascorsi circa sessanta giorni dal triste evento avvenuto il 31 agosto.
Ho riflettuto prima di inviare questa mail che scrivo alla luce di eventi poco chiari che hanno caratterizzato la gestione della malattia del mio micio. Sono una giovane medico
al penultimo anno di specialità in Medicina interna presso
l’università e conosco le difficoltà della professione medica
e la difficoltà di gestire situazioni cliniche complicate, ma
in merito a quanto accaduto non posso nascondere diverse perplessità. Premetto inoltre che avevo grande ammirazione per la professione veterinaria e spero di poter recuperare tale sentimento.
Nell’anno 2007, dopo un errore diagnostico da parte di un
precedente veterinario che visitava il gatto a domicilio, i
medici della clinica veterinaria del paese in cui abito hanno diagnosticato il diabete mellito al mio soriano. Alla diagnosi, il mio gatto aveva undici anni ed era sovrappeso. La
diagnosi è arrivata tardivamente per via del precedente
“errore di valutazione”, ma per fortuna i veterinari della clinica trattarono, ritengo, adeguatamente il caso, ottenendo
una pronta remissione della neuropatia e una stabilizzazio204
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 205
ne del compenso. Dal giugno del 2005 il mio gattone ha
condotto una vita di buona qualità, in trattamento insulinico costante.
Nell’anno 2006 il gatto è stato sottoposto ai regolari controlli del caso e alle vaccinazioni previste presso la stessa
clinica.
Nell’anno 2007, luglio, il gatto ha iniziato a manifestare vomito sempre più frequente per cui ci siamo rivolti alla clinica veterinaria del mio paese, presso la quale il micio era
seguito per la corretta gestione del diabete. Tra la fine di
luglio e il 10 di agosto il gatto è stato valutato più volte per
il vomito schiumoso. Sono stati eseguiti gli esami ematochimici di funzionalità epatica e renale e il dosaggio della
glicemia. Gli esami ematochimici sono risultati in un range accettabile per l’età e la patologia di base. Il gatto è stato sottoposto a diverse visite in cui veniva idratato e trattato al domicilio con Ranitidina e, dal 3/08/2007, antibioticoterapia.
In casa l’animale si nutriva, giocava e sembrava avere un
comportamento del tutto conforme alle sue abitudini. Tuttavia, se pur con minor frequenza, gli episodi di vomito si
manifestavano comunque. Unica particolarità che il gatto
manifestava era un frequente mordicchiarsi il pelo a livello
del dorso, con conseguente estirpazione di ciuffi dello stesso. Tuttavia, quando io e mia madre riferivamo tale sintomo, il medesimo non veniva considerato o meglio spiegato
se non con smorfie (?). Nello stesso periodo, durante una
delle tante visite, il micio è stato sottoposto a Rx addome
(richiesta da mia madre) che risultava invariata rispetto alla precedente (eseguita circa due anni prima). Sulla base
205
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 206
dei risultati radiografici, il dottor B. affermò che il gatto era
affetto da megacolon e pertanto doveva essere trattato con
Plasil a vita.
L’opinione dei medici della clinica che visitavano il mio gatto era orientata verso la presenza di infiammazione gastroenterica e venivano spiegati i sintomi, mentre il gatto veniva sottoposto a infusione di liquidi e iniezione sc di Ranitidina e Metoclopramide con visite quotidiane.
In data 11/08/2007 compariva un primo episodio di diarrea,
macroscopicamente sanguinolenta, per cui raccolsi un
campione di feci da portare in visione al veterinario. Il campione di feci da me raccolto fu osservato dal veterinario
(dottor S.) che commentò la presenza di pelo nelle feci,
una moderata presenza di sangue, non significativa, ma
buttò il campione senza eseguire un esame microscopico.
In casa, il gatto cominciava progressivamente a rifiutare il
cibo. Su consiglio dell’internista (dottoressa M.) della stessa clinica, la terapia insulinica veniva continuata e adattata. In data 17/08/2007 trasportai personalmente il gatto alla clinica veterinaria, poiché l’animale manifestava da alcuni minuti disturbi della locomozione e midriasi. In quell’occasione ci ricevette il medico di guardia per la notte che
ebbe modi più “gentili” nel trattamento dell’animale. Il gatto fu ricoverato con ipoglicemia (ricordo 50 mg/dl). Nella
stessa serata furono valutate le fruttosamine che dimostravano buon compenso glicemico. Ci si chiese quindi come
tutto ciò correlasse con la clinica. La mattina dopo, io e mia
madre andammo a vedere il micio, che, al mio arrivo, era
nuovamente midriatico e sembrava avere clonie delle zampe; il micio, inoltre, perdeva bava. All’arrivo del veterinario
206
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 207
(dottor B.), nella gabbia il gatto era in crisi epilettica, che
si risolse spontaneamente. Successivamente, venne iniziata l’infusione di glucosio. Il gatto non aveva mangiato, non
era stata valutata la glicemia nonostante la presenza di un
cvp posizionato dalla sera precedente, ma era stata praticata l’iniezione di insulina. Il dottor B. non solo non si scusò dell’accaduto, ma aggredì verbalmente me e mia madre
quando, tentando di capire (non mi definisco proprio scevra da conoscenze in campo medico), cercammo di riferire gli esiti degli esami ematochimici eseguiti la sera precedente. Con le stesse modalità, lo stesso medico il lunedì
successivo (20/08/2007) mi comunicò telefonicamente che
ritenevano il gatto guarito dal diabete (riferendo che ultimi studi confermavano questa rara possibilità) e che il quadro osservato poteva unicamente essere riferito a tale
evento. Il gatto fu pertanto dimesso il giorno 22/08/2007 alle ore 19.00. Andai a prenderlo e il dottor S. mi annunciò
la lieta notizia, chiedendo un controllo della glicemia per
sicurezza un paio di giorni dopo la dimissione. Chiesi se
non era il caso di controllare il pancreas, ma i medici, al
momento, non lo ritenevano opportuno. Circa due giorni
dopo, il dottor S. telefonò a mia madre per ottenere informazioni sull’animale. Il gatto era molto stressato, ma manifestava un comportamento semi-normale, tuttavia non
mangiava e non beveva, se non in modestissime quantità.
Era comunque molto affettuoso e pensammo allo stress
dopo-ricovero. Attendemmo un paio di giorni in cui, come
deciso, il gatto ovviamente non fu più trattato con insulina.
In data 24/08/2007 accompagnai nuovamente il micio al
Pronto Soccorso della stessa clinica per la comparsa di im207
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 208
portante diarrea. Il gatto fu nuovamente ricoverato e la terapia antibiotica ripristinata. Vidi il micio per l’ultima volta
il giorno 25/08/2007. In seguito, trascorsi purtroppo una
settimana all’estero, pertanto l’ultima parte del racconto è
stata ottenuta dal resoconto di mia madre.
Come dicevo, il gatto fu ricoverato il 25/08/2007. Pretendemmo un’ecografia addominale, eseguita solo in data
30/08/2007 per motivi organizzativi dei medici. Il gatto era
molto debilitato, del tutto inappetente e nutrito/idrattato
per via parenterale. Il 30/08/2007 mia madre assistette all’ecografia in presenza di un testimone. L’ecografista non
diede un chiaro indirizzo diagnostico, riferendo una massa
vascolarizzata che “con il beneficio del dubbio” poteva essere un ascesso pancreatico. Preciso che, dopo sette giorni di ricovero, nessuno si era accorto che il micio si era
strappato grossa parte del pelo da una zampina, cosa di cui
si accorse mia madre una volta che il gatto era steso sul tavolo pronto per l’ecografia. Precedentemente all’anestesia,
il mio gatto venne sottoposto a un prelievo di sangue dal
collo (giugulare, immagino), contrariamente alla richiesta
di mia madre di traumatizzare l’animale il meno possibile
(ricordo che il gatto era docile, l’unica difesa era tentare di
ritrarre la zampa, ricordo inoltre che i signori erano in tre
e il gatto era molto debole). Gli esami sono allegati alla documentazione. Dopo l’ecografia, i medici decisero di trattarlo con antibioticoterapia e manifestai a questo punto i
miei dubbi, comunicandoli al telefono a mia madre. Mia
madre richiese una laparotomia esplorativa che dimostrò
un ingrossamento linfonodale e alterazioni del parenchima
pancreatico, a detta dei medici “compatibile con linfoma”.
208
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 209
La proposta del dottor S. fu di risvegliare il mio gatto sofferente per attendere sette giorni il risultato dei vetrini.
Mia madre rifiutò con dolore, richiedendo l’eutanasia poiché il micio risultava estremamente sofferente. Ha ritenuto la terapia antibiotica che si voleva perpetuare nei sette
giorni di attesa dell’esame istologico un’inutile e crudele
tortura su un animale che ci aveva dato tanto amore. Condivido l’eutanasia perché comprendo la necessità di evitare inutili sofferenze e perché conosco il grande attaccamento di mia madre al nostro micio.
Mi chiedo tuttavia:
– dov’è la coscienza di gestire una patologia in un animale
provocandone la sofferenza sulla base di un indirizzo diagnostico inesistente, poiché ottenuto da semplici impressioni e non confortato da tutti i mezzi possibili (non sono
stati posti limiti di spesa);
– dov’è il rapporto veterinario/proprietario. Nel nostro caso c’è stata anche una grave mancanza di rispetto e della
corretta empatia professionale;
– dov’è la volontà di curare, e prima ancora di capire, quando: non si esamina un campione di feci e non si controlla
un’emocromocitometrico nel sospetto di uno stato infiammatorio/infettivo. L’emocromocitometrico è stato eseguito
solo prima dell’anestesia.
Una volta rientrata dal mio soggiorno all’estero, e appreso quanto accaduto, tentai un confronto con il dottor S.
con cui colloquiai per alcuni minuti. Il collega mi confermò la presenza di tumefazioni linfonodali, osservate in laparotomia, compatibili con linfomi, per il cui trattamento
209
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 210
non esistono grosse opportunità nel gatto, ma rimarcò
che mia madre aveva deciso di sopprimere l’animale per
evitare un’ulteriore settimana di sofferenza. Quando
chiesi delucidazioni sul legame della sintomatologia a tale diagnosi e al fatto che in un primo momento il gatto era
stato dimesso (21/08/2007) con la diagnosi di “guarigione
da diabete”, ottenni risposte confuse, non biologicamente realistiche come l’inutilità di un prelievo per esame
emocromocitometrico eseguito precocemente. Fu ammesso tuttavia il ritardo dell’indagine ecografica. Probabilmente l’esito sarebbe stato lo stesso, ma insisto a ritenere inconcepibile la totale assenza di un tentativo di
giungere alla cognizione del caso in tanti giorni e al risparmio di inutili sofferenze.
Successivamente, dopo avere confrontato le mie perplessità con il parere di altri veterinari, ho chiesto al dottor S. la
documentazione. Dopo una prima telefonata nella quale mi
si diceva che reperire l’ecografia era pressoché impossibile, poiché il collega “aveva cambiato macchina”(???!), trascorsero sette giorni dopo i quali fui costretta a sollecitare
la consegna della documentazione e della fattura tramite
lettera raccomandata inviata ai titolari della clinica. Non
ottenendo alcuna risposta, telefonai nuovamente al dottor
S. il quale, in presenza di testimoni (parlavo con viva-voce
dalla mia auto e trasportavo una collega), mi rispose che la
documentazione doveva essere ricostruita poiché non era
stato possibile compilare un decorso per un animale che
era stato continuamente ricoverato e dimesso. Nonostante
questo colloquio, i medici fecero in modo di spedirmi la documentazione, completa di ecografia incredibilmente ri210
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 211
comparsa. Con mia ulteriore sorpresa, i veterinari hanno
presentato una documentazione in cui:
– viene omesso l’episodio della crisi comiziale su base ipoglicemica;
– le condizioni del gatto risultano solo parzialmente descritte e non del tutto corrispondenti al racconto di mia
madre e delle persone che l’hanno accompagnata alle visite fatte al micio nel periodo in cui mi trovavo all’estero.
Inoltre, nel diario clinico risulta che al ricovero del giorno
17/08/2007 la terapia insulinica veniva sospesa.
Attenzione: ricordo l’episodio di ipoglicemia e crisi comiziale in seguito al quale il dottor B. disse che il motivo era
la somministrazione di insulina in un gatto entrato la sera
prima per crisi ipoglicemica e inappetente;
– si parla di ricovero per “incapacità di gestione” delle terapie al domicilio. Singolare da pensare quando il gatto è
stato sottoposto per due anni a due iniezioni giornaliere di
insulina praticate regolarmente da mia madre che non ha
alcuna qualifica medica. Inoltre, ripeto che il gatto era di
un’eccezionale docilità;
– sul referto ecografico vengono date due versioni diverse
delle condizioni della colecisti.
Molte sono le perplessità relative a tale condotta che ritengo ben poco professionale. Mi auguro che il mio messaggio
possa suscitare un maggiore interesse al controllo dell’attività di professionisti come i veterinari.
Chiedo la vostra cortese collaborazione per ottenere la documentazione relativa ai ricoveri, alle visite e agli accertamenti diagnostici veterinari cui è stato sottoposto Jolly.
211
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 212
Risposta
Il parere in esame non può prescindere da un esame del
rapporto giuridico che intercorre tra professionista (singolo o facente capo a una struttura complessa quale una clinica) e cliente e dalle conseguenze che la legge prevede in
caso di sua non corretta esecuzione ove, purtroppo, si verifichi addirittura la morte dell’animale da compagnia.
Esso certamente rientra nella categoria dei contratti di
prestazione d’opera intellettuale (è il classico negozio
che s’instaura tra cliente-consumatore e libero professionista quale appunto il veterinario, il notaio o anche l’avvocato) ed è regolato dagli artt. 2229 e segg. C.c.; il rapporto che ne scaturisce è considerato “a prestazioni corrispettive”, poiché il veterinario si obbliga a eseguire diligentemente la propria attività (che normalmente consiste nella visita dell’animale corredata dagli esami del caso, seguita da una corretta diagnosi e conseguente terapia e/o ricovero), mentre il cliente è tenuto a pagare il
compenso richiesto ma, si badi bene, quest’ultimo può
esigersi solo in ragione dell’esatto adempimento dell’attività professionale svolta (art. 1460 C.c. “Eccezione di inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive,
ciascuno dei contraenti può rifiutare di adempiere la sua
obbligazione, se l’altro non adempie… la propria…”, oltre
che Cass. Civ. n. 5928/2002). In tali casi, l’obbligazione assunta dal singolo professionista è considerata “di mezzi”
e non “di risultato”, dato che quest’ultimo verrà considerato adempiente anche se non raggiunge il risultato sperato (guarigione dell’animale), purché nella sua attività si
sia uniformato alle regole di diligenza proprie dello speci212
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 213
fico settore d’intervento (art. 1176 C.c., Cass. Civ. nn.
17871/2003, 4400/2004).
In difetto, il professionista-veterinario certamente incorrerà in responsabilità contrattuale nel senso che sarà tenuto
a risarcire il danno subito dal proprietario dell’animale se
non riuscirà a dimostrare quanto appena evidenziato; quest’ultimo avrà perciò solamente l’onere di provare il contratto concluso e allegare l’inadempimento, mentre sarà il
professionista a dover dimostrare di aver agito “diligentemente” (cosiddetta inversione dell’onere della prova), pena la soccombenza in giudizio.
Nel caso di specie, la dettagliata relazione allegata dall’esponente sembra evidenziare diverse negligenze, sebbene il gatto fosse “anziano” e risultasse già affetto da un’importante patologia (diabete). Aver, ad esempio, omesso di
effettuare l’esame delle feci in relazione al primo episodio
di diarrea (11.08.07), oltre che l’ecografia nell’immediatezza del ricovero (25.08.07), costituiscono prove certe della
colpa professionale perpetrata. Sebbene il linfoma poi accertato avrebbe, a quanto consta, comunque avuto esito letale, di certo risulta violata quella diligenza che di norma
dovrebbe informare ogni attività medico-veterinaria, consistente nell’obbligo di effettuare prontamente ogni esame
necessario (tanto più che non fu posto alcun limite di “spesa”) al fine di individuare l’esatta diagnosi e la corretta terapia. Certamente, la dolorosa richiesta di eutanasia è stata determinata dalle condizioni in cui il gatto versava al
30.08, causate anche dal ricovero e dalla terapia applicata
sin dal 25.08, pur in assenza di una diagnosi rigorosa.
Dal punto di vista civilistico, dunque, ci si potrà intanto op213
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 214
porre ex art. 1460 C.c. alla richiesta di pagamento avanzata per le prestazioni effettuate (quantomeno al suo integrale ristoro), viste le colpose condotte descritte, e ciò nonostante non abbiano direttamente provocato la morte
dell’animale. Qualora, invece, si sia già provveduto a saldare per intero la parcella della clinica, dovrà valutarsi la convenienza ad adire autonomamente il giudice perché venga
accertato l’inadempimento contrattuale della clinica, visti i
diversi aspetti della vicenda (si ricordi che la causa del decesso è comunque rappresentata dall’eutanasia e l’avere
saldato senza contestazioni la parcella è sintomo di accettazione delle “prestazioni” svolte).
A prescindere dalla rilevanza in sede civile di quanto descritto dall’esponente, ci si potrà comunque rivolgere con
un esposto all’Ordine dei Veterinari competente perché
siano sanzionate eventuali responsabilità deontologiche,
sebbene, per esperienza, detti organi siano restii a irrogare sanzioni se non in casi estremi.
Si consiglia, comunque, prima di intraprendere eventuali
azioni, di rivolgersi al proprio legale di fiducia, attesi i vari
aspetti toccati dalla vicenda.
Normativa: artt. 1176, 2229 e segg. C.c.; art. 1460 C.c.
Giurisprudenza: Cass. Civ. nn. 9009/2001, 5928/2002,
17871/03 e 4400/2004.
214
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 215
Zuffa nell’area cani
Domanda
Nella notte tra il 14 e il 15 maggio ero col mio cane, un meticcio di circa dieci anni, taglia medio-piccola (undici chili
circa) in un piccolo parco in zona via Washington. All’interno di questo parchetto si trova un’area cani nella quale si
trovava un cane, razza bull terrier, con il suo padrone. Il
mio cane era all’esterno di tale area, sprovvisto di guinzaglio. Probabilmente a causa del cancello d’ingresso rimasto
aperto, il mio cane entrava nel recinto, non visto da me se
non dopo pochi secondi (l’alternativa è che sia saltato dentro, non essendo la recinzione particolarmente alta). Accortomi dell’accaduto, ho seguito il cane. Preciso che sia i
padroni, sia i rispettivi cani si venivano così a trovare all’interno della recinzione, entrambi gli animali sprovvisti di
guinzaglio. Alla mia richiesta di bloccare il proprio cane
mentre io recuperavo e conducevo fuori il mio, il proprietario del bull terrier non interveniva e, preso il mio cane
per il collare (era quindi, in tale istante, sotto il mio stretto controllo), il suo cane si scagliava contro il mio, azzannandolo ad una zampa e continuando nella presa per almeno un minuto. In seguito ho condotto il mio cane presso un
ambulatorio veterinario, dove è stato sottoposto ad operazione chirurgica (il morso ha lacerato tessuti e muscoli in
più punti, arrivando fino all’osso). La degenza del mio cane durerà circa un mese, periodo durante il quale dovrà osservare un riposo assoluto per permettere ai muscoli e ai
tessuti la completa guarigione.
Aggiungo che sono riuscito in seguito a mettermi in contat215
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 216
to con il proprietario del bull terrier, il quale sostiene che
il mio cane non doveva trovarsi libero per il parco e di conseguenza la responsabilità dell’accaduto va divisa a metà
tra le parti. Onestamente, a me sembra un passaggio un po’
forzato. In ogni caso, mi ha detto di spedire direttamente a
lui la dichiarazione di come, secondo me, si sono svolti i
fatti, comprensiva di richiesta di rimborso di spese mediche. Penserà lui a inviare la mia dichiarazione alla sua assicurazione canina.
Le mie domande sono:
– Ho davvero responsabilità legale di quanto accaduto per
il semplice fatto che il mio cane si trovava senza guinzaglio,
o questo concerne un “ante-fatto”, di per sé ininfluente al
“fatto” (ribadisco che nell’istante in cui il suo cane è scattato, io avevo il mio sotto controllo, il mio braccio potendo
a mio avviso sostituire tecnicamente il guinzaglio)?
– È corretto che io spedisca a tale persona la mia dichiarazione e che sia lui a produrla all’assicurazione?
– La richiesta di rimborso può riguardare solo le spese mediche sostenute o può essere comprensiva anche degli
strascichi che inevitabilmente porterà la ferita?
Risposta
In relazione al caso esposto, occorre analizzare le norme
dettate in materia dai codici vigenti e da eventuali regolamenti comunali. Ad ogni modo, in tema di responsabilità
del proprietario per i danni cagionati dal proprio animale
da compagnia, occorre precisare che la conduzione in area
cani non comporta di per sé alcun esonero o diminuzione
di responsabilità.
216
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 217
L’art. 2052 C.c. testualmente prevede che “Il proprietario… è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia
che fosse sotto custodia, sia che fosse sfuggito o smarrito,
salvo che provi il caso fortuito”. Questo significa che tale
responsabilità è rigorosa e sussiste nella misura in cui si
riuscirà a provare con certezza il cosiddetto nesso causale
tra le lesioni subite dal proprio cane e il morso sferrato dal
bull terrier (utile la relazione del veterinario intervenuto);
di norma, poi, il proprietario di quest’ultimo potrà andare
esente da responsabilità solo ricorrendo alla cosiddetta
“prova liberatoria” e cioè dimostrando il caso fortuito
(l’esistenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale che ha determinato l’evento lesivo) che non sembra
sussistere stando a quanto riferito. Si ricordi che, in ogni
caso, sarà quest’ultimo a dover provare il caso fortuito, pena la soccombenza.
In linea di massima, dunque, i danni provocati dal morso
del bull terrier dovranno essere risarciti dal proprietario
del cane “aggressore”, e ciò indipendentemente dall’esistenza di una specifica polizza per la responsabilità civile,
la quale, se operante, solleverebbe il responsabile dall’onere risarcitorio comunque sussistente.
Corrette, inoltre, sembrano le considerazioni offerte dall’esponente circa l’inesistenza di un suo eventuale concorso
colposo nella produzione dell’evento lesivo dato che, stando
a quanto riferito, solo la controparte non è intervenuta (seppur richiesta) per “controllare” il proprio cane, a nulla rilevando la modalità di accesso del meticcio in area cani.
Ad un’attenta analisi di quanto previsto in materia dai vigenti regolamenti comunali (ovviamente validi solo sul ter217
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 218
ritorio comunale e quindi in ogni città vanno verificati i singoli regolamenti) si evince che:
– (art. 10, 5° comma Regolamento comunale tutela animali di Milano) “Nelle aree destinate ai cani, questi devono essere condotti dal possessore in conformità a quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento d’uso del verde. In tali aree
i cani possono essere lasciati senza guinzaglio e museruola
esclusivamente in condizioni di sicurezza e sotto la responsabilità del possessore”;
– (art. 23 Regolamento comunale d’uso del verde) “...è vietato… condurre i cani in modo da porre in pericolo l’incolumità delle persone...”;
– (Regole di convivenza civile per i proprietari di cani,
adottate come linee-guida dall’Ufficio tutela animali del
Comune) i proprietari anche all’interno di tali aree hanno
“…l’obbligo del controllo sugli animali per evitare che possano aggredire altri cani o persone”.
Inoltre, rileva nel caso di specie quanto previsto dall’Ordinanza Martini (l’Ordinanza n. 68 contingibile ed urgente
concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, pubblicata il 23.03.08 sulla “Gazzetta Ufficiale”), all’art. 1:
1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni
a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane
non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
218
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 219
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone,
animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
– utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle
aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le
aree per cani individuate dai comuni;
– portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o
animali o su richiesta delle autorità competenti;
– affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
– acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in
vigore;
– assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
E ancora, infine, la condotta tenuta dal proprietario del
bull-terrier potrebbe assumere rilevanza penale ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 672 C.p. (omessa custodia e
malgoverno di animali – “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, è punito…”), poiché è indubbia la negligenza posta
in essere, infatti al cane non sono stati applicati museruola o guinzaglio, nonostante fosse di evidente indole aggressiva e vi sia stato il richiamo dell’esponente per evitare
quello che, purtroppo, si è poi verificato.
In conclusione, i diversi spunti indicati in narrativa non
219
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 220
possono che rivolgersi in vantaggio dell’esponente e della
piena responsabilità risarcitoria in capo alla controparte;
sarà dunque il caso di inviare una formale richiesta di risarcimento danni a quest’ultima, facendo presente la reale dinamica dei fatti e omettendo, perché contrario al proprio
interesse oltre che di scarso rilievo, le modalità di accesso
all’area cani. Il risarcimento dovrà interessare l’intero pregiudizio subito, comprensivo delle spese vive e di ogni altro
danno che si possa concretamente quantificare (è bene comunque avanzare, nella missiva, ogni riserva in merito al
danno quantificandolo nello svolgimento della pratica).
Normativa: art. 2052 C.c.; artt. 10, 5° comma Regolamento
comunale tutela animali e 23 Regolamento comunale d’uso
del verde; Regole di convivenza civile per i proprietari di
cani; art. 672 C.p.; Ordinanza Martini 13.03.08 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
Giurisprudenza: per il caso fortuito Cass. Civ. n.
12161/2000 e n. 11173/1995 Sezioni Unite.
220
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 221
I danni dei cani - i quattrozampe che fanno
cadere la nonna
Domanda
In data odierna il mio cane, un golden retriever di due anni, e un altro cane giocavano nell’area cani del parco Stendhal e correndo hanno urtato una signora anziana che era
dentro con il suo. La signora è caduta e si è fatta parecchio
male (sembra si sia rotta i polsi e il naso).
Io avevo un’assicurazione che purtroppo mi era scaduta a
novembre e, colpa mia, non l’ho rinnovata nei termini. Ora
la riattiverò, ma da domani.
Volevo chiedere se, essendo il cane nell’area a loro dedicata, posso essere responsabile dei danni causati.
Mi potete gentilmente dare ragguagli in merito?
Risposta
In merito al caso di specie, occorre intanto evidenziare
quanto in linea generale previsto dal Codice civile in tema
di responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal
proprio animale da compagnia, sottolineando sin d’ora che
la conduzione in area cani non comporta di per sé alcun
esonero.
Proprio l’art. 2052 C.c. testualmente prevede che “Il proprietario… è responsabile dei danni cagionati dall’animale,
sia che fosse sotto custodia, sia che fosse sfuggito o smarrito, salvo che provi il caso fortuito”; ciò significa che tale
responsabilità è rigorosa e sussiste nella misura in cui il
danneggiato riuscirà a provare con certezza il cosiddetto
nesso causale tra le lesioni subite e l’impatto provocato dal
221
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 222
cane in proprietà dell’esponente (visto il concorso anche di
un altro cane, la responsabilità dovrà comunque essere ripartita al 50%).
Di norma, poi, il proprietario può andare esente da responsabilità solo ricorrendo alla cosiddetta prova liberatoria e
cioè dimostrando il caso fortuito (l’esistenza di un fattore
esterno imprevedibile ed eccezionale che ha determinato
l’evento lesivo) che non sembra sussistere, stando a quanto riferito.
Determinanti sembrano però le previsioni contenute nei
vigenti regolamenti comunali in materia di adeguata conduzione degli animali all’interno delle aree cani, dato che
proprio l’art. 10, 5° comma Regolamento comunale tutela
animali (valido ovviamente solo a Milano) prevede che
“Nelle aree destinate ai cani, questi devono essere condotti dal possessore in conformità a quanto disposto dall’art.
23 del Regolamento d’uso del verde. In tali aree i cani possono essere lasciati senza guinzaglio e museruola esclusivamente in condizioni di sicurezza e sotto la responsabilità
del possessore”; l’art. 23 Regolamento comunale d’uso del
verde (anch’esso valido solo sul territorio comunale milanese) vieta espressamente “…di condurre i cani in modo
da porre in pericolo l’incolumità delle persone...”. Anche
poi le “Regole di convivenza civile per i proprietari di cani”,
adottate come linee-guida dall’Ufficio tutela animali del
Comune, prevedono che i proprietari anche all’interno di
tali aree hanno “…l’obbligo del controllo sugli animali per
evitare che possano aggredire altri cani o persone”.
In conclusione, e sempre che la persona danneggiata riesca a dimostrare l’esatta dinamica circa le lesioni subite, il
222
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 223
proprietario del golden sarà responsabile quantomeno al
50% del pregiudizio arrecato all’anziana a causa della caduta determinata anche dal proprio animale da compagnia.
Fermo restando quanto sopra, in sede di concreta liquidazione del danno varrà senz’altro la pena insistere per una
diminuzione in percentuale dell’apporto causale appena
indicato, poiché ci si trovava all’interno di un’area cani ove
è noto (e l’anziana non poteva ignorarlo) che gli animali
possono muoversi liberi.
Normativa: art. 2052 C.c.; artt. 10, 5° comma Regolamento
comunale tutela animali e 23 Regolamento comunale d’uso
del verde; Regole di convivenza civile per i proprietari di
cani.
Giurisprudenza: per il caso fortuito Cass. Civ. n.
12161/2000 e n. 11173/1995 Sezioni Unite.
223
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 224
Il gatto scomparso - temporanea custodia e
appropriazione indebita
Domanda
La signora V. stava viaggiando in macchina con un gatto.
Questo gatto era di una signora che vive in provincia di Piacenza, ma che non era più in grado di occuparsene. La signora V. lo ha fatto sterilizzare e lo stava portando a Milano
dove credeva di poterlo dare in adozione. Lungo il viaggio ha
avuto un ripensamento, le sembrava che il gatto si sarebbe
trovato male in città, essendo abituato all’aperto. Inoltre non
si sentiva bene, non sarebbe riuscita a tornare da dove era
venuta. Passando in prossimità di una cascina, dove conosceva la figlia del titolare (la signora P.), ha deciso di chiedere aiuto. Ha chiesto alla signora P. di poter lasciare il gatto fino all’indomani alle 10, quando sarebbe tornata a prenderlo.
Da quel momento non lo ha più visto. È tornata il giorno
dopo, ma la signora P. è stata evasiva, non si è capito se il
gatto si sia perso, se lo hanno soppresso, se lo hanno “liberato”.
La signora V., che non gode di buona salute, è disperata e
avanza le ipotesi più fosche.
Chiedo: in che modo si può costringere la signora P. a dire
che fine ha fatto il gatto? Deve presentare una denuncia ai
Carabinieri? O è meglio che faccia scrivere da un avvocato?
Risposta
In relazione al caso di specie, la strada da seguire è certamente quella di formalizzare quanto prima i fatti accaduti,
inviando alla controparte una diffida (meglio se tramite av224
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 225
vocato) alla restituzione del gatto lasciato solo in temporanea custodia, e per di più in ragione del sopravvenuto malore occorso all’esponente. In caso di reiterato rifiuto o di
mancato riscontro, la condotta sembra integrare gli estremi del reato di appropriazione indebita che dovrà essere
regolarmene denunciato presso qualsiasi autorità.
L’ art. 646 C.p. prevede: “Chiunque, per procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto, si appropria... della cosa altrui di
cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito...”), atteso che gli animali da compagnia sono considerati dal vigente ordinamento alla stregua di beni mobili e, dunque,
l’eventuale reato commesso è da inquadrare nell’ambito
dei delitti contro il patrimonio.
In primo luogo sembra sussistere il cosiddetto elemento
oggettivo del reato: è certa difatti sia l’altruità della cosa,
(è comunque opportuno farsi rilasciare dalla proprietaria
una dichiarazione attestante la consegna a suo tempo intervenuta in favore dell’esponente), che la sua appropriazione da parte dall’agente al quale, come riferito, l’animale
è stato consegnato a causa del malore occorso all’istante
per custodirlo sino all’indomani.
Inoltre, proprio il comportamento tenuto dall’agente sembra essere diretta espressione della volontà di appropriarsi indebitamente dell’animale a suo tempo consegnato (cosiddetto dolo), visto il rifiuto opposto e le risposte evasive
sinora fornite. Si ricordi però che, affinché il reato sussista,
occorre l’esistenza del cosiddetto dolo specifico e cioè della precisa intenzione della controparte di assicurarsi un
profitto, ove la relativa nozione è da intendersi in senso
ampio e non solo quale mero vantaggio economico.
225
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 226
In conclusione, stante anche l’urgenza di rientrare in possesso dell’animale, il consiglio è quello di spedire la predetta raccomandata, facendo presente tutto quanto esposto e,
in caso di mancata riconsegna, avanzare regolare denuncia-querela nei confronti della controparte come sopra riferito, per poi insistere con la Polizia giudiziaria o con il
Pubblico Ministero incaricato perché dispongano la perquisizione della cascina dell’agente e il sequestro, ai sensi
dell’art. 354 C.p. p., dell’animale, affidandolo all’istante
quale custode giudiziario.
Attesi i diversi aspetti interessati dalla vicenda in esame e
l’urgenza di intervenire, è comunque opportuno consultarsi con il proprio legale di fiducia circa la miglior strategia
da adottare.
Normativa: art. 646 C.p.; artt. 354 e 370 C.p.p.
226
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 227
Viaggiare in auto
Domanda
Il mio cane dormiva sul sedile anteriore del passeggero e
mi hanno multato: ma perché? Che fastidio dava l’animale?
Risposta
L’art. 169 del Codice della Strada dice così: “È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno, e
comunque in condizione da costituire impedimento o pericolo per la guida. Il trasporto di animali domestici, anche in
numero superiore, è consentito solo se custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore appositamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo”. Per le
infrazioni: sanzione min 68,25, max 275,10 e sottrazione di
un punto patente.
Riassumendo: se si trasportano due o più animali, devono
stare dietro con divisorio oppure in gabbia/contenitore. Se
si trasporta un solo animale, è possibile farlo stare davanti
a patto che non sia d’intralcio alla guida. Quando è un (anche potenziale) pericolo, allora può scattare la multa. Proprio qui è il problema. Per le forze dell’ordine, un cane che
dorme sul sedile anteriore può essere un pericolo. Oppure
un gattino che dormicchia sulle ginocchia del guidatore.
Sicché: è meglio farli viaggiare sempre dietro col divisorio
oppure sul sedile posteriore o, nel caso dei gatti, trasportarli sempre in gabbietta/trasportino. Così nessuno può dire niente. E non si rischia la multa (in genere di 74 euro col
taglio di un punto della patente). Ma anche per evitare
spiacevolissime discussioni con le forze dell’ordine che
227
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 228
possono sfociare in conseguenze ben più gravi: denunce,
reati, ore trascorse in caserma. Non soltanto, in questo modo il viaggio dell’animale è indubbiamente più sicuro.
Altri consigli di viaggio:
– se il tragitto richiede molte ore, programmare delle soste
per permettere a Fido di “sgranchirsi” le zampe e urinare
e somministrargli acqua da bere (poca, se soffre di mal
d’auto);
– d’estate applicare ai vetri dell’auto tendine parasole per
evitare la luce diretta del sole;
– se non si dispone di aria condizionata, evitare di viaggiare d’estate durante le ore più calde della giornata;
– mai lasciare animali in auto da soli.
Normativa: Codice della Strada – articolo 169.
228
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 229
Mutilazioni e correzioni estetiche
Domanda
È vero che è vietato tagliare coda e orecchie ai cani, pratica barbara in uso fino a qualche tempo fa?
Risposta
La nuova Ordinanza per la “tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani” del ministero della Salute (pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” Serie Generale n. 68 il
23.03.2009 ed entrata in vigore il 25 marzo 2009 con efficacia per 24 mesi) vieta gli interventi chirurgici destinati a
modificare la morfologia dell’animale (recisione delle corde
vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi
gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.
L’ordinanza ministeriale (come altre, fortemente voluta dal
sottosegretario Francesca Martini), ricalca sotto questo
aspetto la precedente ordinanza dell’ex-ministro alla Salute Livia Turco. Ecco il testo dell’articolo 2, lettera d):
1. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia
prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di
divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda,
229
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 230
ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un
medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti
agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda
sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con
modalità conservative certificate da un medico veterinario.
Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento.
I provvedimenti sono ispirati da una filosofia semplice e
chiara: non è corretto far del male ad un animale perché ad
un uomo, sia egli il padrone o il giudice di un concorso,
piaccia di più.
Il taglio delle orecchie affonda le sue (orribili) radici nella
selezione di cani che avevano funzioni prettamente pratiche (di guardia, difesa, attacco e combattimento tra cani,
oltre che di caccia) e nel cui svolgimento l’animale non doveva procurarsi ferite inutili od offrire all’avversario punti
di presa. Essendo ormai venuti meno i motivi pratici che
hanno fatto sorgere tale questione, non sussiste oggi la necessità di sottoporre l’animale ad un’intervento chirurgico
a puri fini estetici.
230
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 231
Per chi suona la campana
Domanda
Ho seppellito il mio coniglietto nel grande parco pubblico
della mia città. Mi hanno detto che non avrei potuto farlo.
È vero? E dove avrei dovuto metterlo: nel cestino della
spazzatura?
Risposta
Prima o poi, ahinoi, la campana suona per tutti. Per i nostri
quattrozampe ciò succede più in fretta che per noi. I nostri
fratelli minori, come li chiamava san Francesco, sono esseri senzienti che amano e che soffrono. Che, secondo alcuni, un giorno incontreremo nell’aldilà. Del resto papa Woityla anni fa disse una parola chiara in proposito: “Negli animali c’è qualcosa di molto simile al soffio divino vitale” e,
prima di lui, papa Paolo VI aveva affermato che “un giorno
rivedremo i nostri animali nell’eternità di Cristo”.
Molto prosaicamente la legge (decreto ministeriale del
23.03.94 “Raccolta e trasporto rifiuti d’origine animale”,
decreto legislativo del 14.12.94 n. 508/92 e Regolamento
CE 1774/2002) considera l’amico di zampa, ala o pinna, dopo il decesso, “materia ad alto rischio per l’ambiente” e
quindi vieta il seppellimento in luoghi non autorizzati come
parchi, giardini, campi coltivati e argini. Così come vieta di
gettare l’animale in un cassonetto.
Da qualche anno la normativa comunitaria permette di
seppellire l’animale d’affezione in un terreno privato (anche un giardino), ma solo dietro autorizzazione diretta dell’Asl.
231
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 232
In genere, quando il nostro animale muore dal veterinario
o per eutanasia o per morte naturale, il veterinario stesso
rilascia un certificato di morte e può incaricarsi della consegna del corpo agli addetti o indicare a chi rivolgersi. La
destinazione, prevalentemente, è l’inceneritore. Una fine
insopportabile per molti proprietari affranti.
Per molti, un animale senza vita non è una cosa, tantomeno un rifiuto da smaltire. Per rendergli onore c’è un’altra
via: esistono sia cimiterini ad hoc, sia vere e proprie agenzie di “servizio post-mortem”: si occupano del trasporto,
della cremazione presso impianti autorizzati oppure della
sepoltura in un cimitero per animali. Alcune agenzie funerarie per animali domestici danno modo di assistere alla
cremazione e al termine consegnano le ceneri al proprietario in un’urnetta in ceramica o di legno. I prezzi variano (e
non sempre sono molto abbordabili).
Internet offre la possibilità di ricordare il proprio beniamino scomparso. Sempre più siti e portali dedicati agli animali offrono, quasi sempre gratuitamente, uno spazio per una
foto e una dedica che possa ricordare i momenti passati in
loro compagnia.
Ecco solo alcuni indirizzi. Molti portali e molti altri siti dedicati ai quattrozampe hanno una parte dedicata a questo
tenero servizio.
www.amicianimali.it/paradiso/index.html
www.masterdog.it
www.micimiao.it/paradiso_virtuale.htm
www.ilriposodisnoopy.it
www.ilparadisoditomejerry.com
232
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 233
FAQ
...per non finire
in tribunale
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 234
Anagrafe canina
Cos’è?
È la registrazione della popolazione canina identificata,
presente sul territorio della Lombardia, collegata ai dati
del proprietario.
Come funziona?
Il cane viene identificato con un “microchip”, applicato dal
veterinario per via sottocutanea in modo rapido, innocuo e
indolore. Il microchip è contenuto in una capsula di pochi
millimetri e contiene un numero di identificazione. Dopo
aver applicato il microchip, il veterinario registra nell’anagrafe canina il numero, i dati segnaletici del cane e i dati
relativi al proprietario. Da questo momento il cane è correttamente iscritto all’anagrafe: al proprietario viene consegnato un certificato di iscrizione, completo dei dati registrati.
A cosa serve?
A garantire la veloce restituzione dei cani smarriti ai legittimi proprietari.
È obbligatorio iscrivere i cani all’anagrafe?
Sì, l’iscrizione all’anagrafe dei cani, oltre ad essere utile per
il proprietario, è anche un obbligo di legge (L. n. 281/1991
e Legge Regionale di ogni singola regione). Il proprietario
o il detentore, compreso il commerciante e l’allevatore, devono provvedere all’iscrizione del proprio cane in anagrafe
entro quarantacinque giorni dalla nascita o entro quindici
234
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 235
giorni dal momento in cui ne entra in possesso. Chi non
l’avesse ancora fatto, deve provvedere al più presto.
Il cane è tatuato, devo comunque provvedere
a identificarlo con il “microchip”?
Dipende dalle leggi regionali. In genere se il tatuaggio è
stato applicato prima dell’entrata in vigore del microchip
come mezzo di identificazione ed è ben leggibile, il cane
viene considerato correttamente identificato e non è obbligatorio applicare il “microchip”. Tuttavia viene raccomandato perché più affidabile rispetto al tatuaggio.
Cosa devo fare per iscrivere il mio cane in anagrafe?
Il proprietario, con documento di identità e codice fiscale,
deve rivolgersi esclusivamente a:
– Servizio veterinario dell’Asl di zona.
– Veterinario libero professionista accreditato.
Il veterinario provvede contestualmente:
– All’inoculazione del microchip che identificherà in modo
univoco e permanente il cane.
– All’iscrizione del cane nell’anagrafe canina regionale.
Devo comunicare eventuali variazioni?
Sì, è obbligatorio segnalare al veterinario o al Servizio veterinario dell’Asl di zona o al Comune, entro quindici giorni, i seguenti eventi, che determinano variazioni dei dati
presenti in anagrafe:
– variazione di proprietà;
– cambio di residenza;
– decesso del cane.
235
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 236
Cosa devo fare se smarrisco il mio cane o me lo rubano?
La scomparsa del proprio cane deve essere denunciata al
più presto (il termine preciso dipende dalle singole leggi
regionali) al Servizio veterinario dell’Asl o alla Polizia locale del Comune dove si è verificato l’evento.
Quali sanzioni sono previste se non iscrivo il mio cane
all’anagrafe?
In caso di mancata iscrizione del proprio cane in anagrafe,
o di omessa segnalazione di variazione dei dati registrati, è
prevista una sanzione amministrativa (in genere da 25 a
150 euro, a seconda delle leggi regionali).
236
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 237
Documenti indispensabili. Quali sono?
Cane
Documenti indispensabili per il cane sono il certificato di
iscrizione all’anagrafe canina (che viene rilasciato da chi
effettua la microchippatura) e il libretto delle vaccinazioni.
Il libretto è il documento sul quale il veterinario di fiducia
riporta tutte le vaccinazioni eseguite sull’animale: tutte le
vaccinazioni devono essere descritte, datate firmate e timbrate dal veterinario.
Gatto
I gatti non godono di particolari leggi che ne identifichino
l’identità e la proprietà (salvo i gatti che devono espatriare). Il micio dispone però di svariati documenti di identità:
l’attestato di vendita (certificato, ricevuta o scontrino fiscale), il pedigree (nel caso di gatto di razza), il libretto
delle vaccinazioni. I primi due sono da richiedere, sempre,
nel caso che il gatto venga acquistato. Il più importante è
il terzo. Il libretto delle vaccinazioni torna sempre utile,
poiché è il documento più comunemente associato al gatto in caso di furto o smarrimento dell’animale.
Coniglio e furetto
Anche conigli e furetti non hanno una propria anagrafe.
L’unico documento che li identifica è il libretto delle vaccinazioni. I furetti, in caso di espatrio, devono essere microchippati.
237
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 238
Il passaporto
È vero che per espatriare anche cani e gatti hanno bisogno del passaporto?
Sì. Per attraversare il confine, cani, gatti e furetti devono
avere il passaporto europeo previsto dal Regolamento UE
n. 998/2003. Per il rilascio del passaporto da parte dei Centri di Sanità Pubblica Veterinaria (o Servizi veterinari) è
necessario che gli animali siano identificati con tatuaggio
leggibile o microchip. I cani devono anche essere iscritti all’anagrafe regionale. Il veterinario ufficiale controlla l’identificazione dell’animale ed emette il passaporto.
Ci sono differenze da Paese a Paese?
Sì. Per i Paesi dell’Unione Europea (esclusi Gran Bretagna,
Irlanda e Svezia che richiedono ulteriori garanzie sanitarie), il passaporto è valido per l’espatrio se nell’apposito
spazio è certificata annualmente (o da almeno ventuno
giorni, in caso di prima vaccinazione) l’esecuzione della
vaccinazione antirabbica.
Per i Paesi extra UE “allineati” (la lista si dovrebbe trovare presso i Servizi veterinari della Asl) valgono le regole
previste per gli Stati membri.
Per i Paesi extra UE non allineati (Paesi terzi) è necessario sottoporre gli animali anche ad un prelievo di sangue
per la titolazione degli anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia almeno trenta giorni dopo l’esecuzione della vaccinazione. Per viaggi in Paesi extra UE è sempre opportuno rivolgersi al consolato o all’ambasciata del Paese
di destinazione per verificare se sono richiesti ulteriori
238
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 239
adempimenti sanitari o burocratici (Regolamento UE
26.05.2003 e successive integrazioni).
Come sono le modalità di rilascio del passaporto?
Dipende dalle regole di cui si sono dotate le singole Asl
d’Italia, alle quali conviene telefonare. Nel Comune di Milano, a titolo d’esempio, funziona così:
1. Pagare euro 11,57 (per Paesi UE, salvo Gran Bretagna,
Irlanda, Svezia e Malta), o euro 17,35 (per Paesi non equiparati alla UE). Il pagamento può avvenire con bancomat
presso i Centri o con versamento su bollettino di conto corrente postale intestato alla Asl Milano – Servizio veterinario – Servizio Tesoreria Causale Passaporto. Non è possibile pagare in contanti.
2. Portare il cane, gatto o furetto perché è necessario provvedere al controllo dell’identificazione (microchip o tatuaggio leggibile).
3. Portare il certificato di iscrizione all’anagrafe canina.
239
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 240
Animali e condominio
Può il regolamento di condominio vietare la detenzione
di animali domestici in appartamento?
In linea di massima è da ritenersi illegittimo un eventuale
divieto generalizzato di tenere animali nel proprio appartamento. Il regolamento condominiale, difatti, non può comunque andare a ledere il diritto di ciascun condomino a
godere in modo pieno ed esclusivo dell’appartamento in
proprietà ai sensi dell’art. 1138, 4° comma C.c. e, dunque,
di vivere con un animale da compagnia nell’ovvio rispetto
delle regole di buon vicinato.
Può il regolamento condominiale predisposto dal costruttore dell’immobile prevedere una clausola contenente il divieto di detenzione di animali?
Ferma restando la sua illegittimità sostanziale, può accadere che detto tipo di regolamento preveda una clausola
di tale tenore nel qual caso il proprietario dell’appartamento non potrà non ritenersi, almeno formalmente, vincolato perché la clausola risulta contrattualmente accettata in sede di rogito. Bisogna però ricordare come
l’orientamento giurisprudenziale prevalente nega al regolamento condominiale la possibilità di imporre validamente il divieto di tenere animali ai singoli condomini, a
maggior ragione se detti animali non provocano particolari molestie ai vicini di casa o siano detenuti in appartamento da diversi anni.
Può l’amministratore vietare l’accesso di animali do240
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 241
mestici all’ascensore comune o al giardino condominiale?
L’ascensore e il giardino condominiale rappresentano parti
comuni, ove la contitolarità del diritto di proprietà di ciascun condomino su tali beni impone l’esigenza di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari a che sia garantito da un lato il pieno e libero godimento da parte di ciascuno e, dall’altro, il divieto di un utilizzo “dannoso” della
cosa comune (art. 1102 C.c.). Ovvio pertanto che comprovati problemi di natura igienico-sanitaria legittimerebbero,
a stretto rigore, un divieto del genere, ma pare altrettanto
evidente che, una volta ammessa la presenza di animali domestici in condominio come sopra ricordato, non possa
vietarsi tout court il transito o la frequenza per le parti comuni. Pertanto, è da ritenersi sostanzialmente illegittimo
vietare l’accesso al giardino condominiale agli animali da
compagnia (sia esso contenuto in un regolamento condominiale o in una delibera assembleare), sebbene si debbano certo rispettare la salute e l’igiene degli altri condomini
preoccupandosi, ad esempio, di garantire sempre e comunque la pulizia dei luoghi frequentati.
Quali sono i limiti di legge oltre i quali l’abbaiare di un
cane è considerato molesto?
L’abbaiare solitamente lamentato dai vicini di casa rientra
a pieno nella fattispecie di cui all’art. 844 C.c. per la quale
“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti
e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non
superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo al241
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 242
la condizione dei luoghi… “. La legge stabilisce, pertanto,
il parametro della normale tollerabilità quale limite oltre il
quale si riconosce al vicino il diritto di impedire le immissioni moleste; difatti, qualsiasi propagazione proveniente
dall’altrui proprietà è ritenuta dall’ordinamento lecita solo
se rientra nella normale tollerabilità alla luce di un accertamento che, in concreto, il giudice dovrà compiere tenendo conto di tutte le circostanze di fatto. Tale limite è senz’altro da intendersi in senso relativo, valutando dunque la
complessiva situazione ambientale tenuto conto della rumorosità di fondo della zona e delle abitudini del vicinato
(come, ad esempio, il fatto che altri vicini possiedano cani).
242
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 243
Accesso a pubblici esercizi e uffici
Può un pubblico esercizio (negozio, ristorante, eccetera)
vietare l’accesso ai cani?
Sebbene a tutt’oggi diversi regolamenti comunali impongano agli esercenti di consentire l’accesso dei clienti insieme
ai propri animali da compagnia, può capitare che il divieto
venga opposto agli avventori sebbene la normativa specifica nulla preveda in merito, se non l’obbligo di conduzione
con guinzaglio e museruola (art. 83 D.P.R. n. 320/1954, regolamento di Polizia veterinaria); rimane comunque una libera scelta dell’esercente quella di vietare l’ingresso ai cani, sempre che il locale regolamento a tutela degli animali
d’affezione, ove esistente, non consenta il generale accesso ad ogni pubblico esercizio.
Può un ufficio pubblico vietare l’accesso agli animali domestici?
Occorre rimarcare come i pubblici uffici, quale un ufficio
postale ad esempio, non possano essere considerati “esercizi pubblici” alla pari di ristoranti, negozi e quant’altro; gli
enti gestori, pertanto, sono legittimati a prevedere all’interno di propri regolamenti il divieto di accesso agli animali nei relativi uffici sebbene, oggettivamente, non se ne
comprenda la ragione, soprattutto alla luce della mutata
sensibilità sociale. A tal proposito, è bene ricordare come
un eventuale regolamento comunale non possa comunque
imporre a detti enti di far accedere gli animali da compagnia all’interno dei propri uffici, cosa che invece può avvenire per un pubblico esercizio.
243
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 244
,
Responsabilita civile
È responsabile il proprietario del cane nel caso quest’ultimo aggredisca persone o altri animali?
Secondo la previsione di cui all’art. 2052 C.c. “Il proprietario… è responsabile dai danni cagionati dall’animale… salvo che provi il caso fortuito”. Ciò significa che tale responsabilità certamente sussiste qualora si riesca a provare con
certezza il cosiddetto nesso causale tra le lesioni subite e
l’aggressione compiuta. Il proprietario dell’animale, peraltro, potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando il cosiddetto caso fortuito e cioè l’esistenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale che ha determinato l’evento lesivo, ipotesi da escludere qualora egli abbia,
ad esempio, colposamente omesso di tenere a guinzaglio il
proprio cane. Dal punto di vista penale, potrà altresì trovare applicazione il disposto di cui all’art. 672 C.p. (omessa
custodia e malgoverno di animali) secondo il quale è punito “chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite
cautele, animali pericolosi da lui posseduti…”.
A cosa va incontro il proprietario nel caso in cui il proprio cane sfugga e provochi un incidente stradale?
Fermo restando quanto appena detto circa la responsabilità del proprietario ex art. 2052 C.c., nel caso di sinistro stradale non consistente nello scontro tra due veicoli (ad esempio: l’investimento di un cane da parte di un’auto) troverà
anche applicazione la norma di cui all’art. 2054 C.c. per la
quale “il conducente... è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se
244
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 245
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Dette norme prevedono entrambe delle presunzioni
relative a carico, rispettivamente, del proprietario dell’animale e del conducente del veicolo, nel senso che la loro colpa (e dunque la responsabilità del danno) si presume in difetto di spunti contrari con onere di prova a loro carico (cosiddetta prova liberatoria). Nel caso di specie, le due presunzioni coesistono con pari efficacia per cui, in difetto di
rilievi compiuti dall’eventuale autorità intervenuta, la responsabilità graverà prudentemente su entrambi al 50%.
245
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 246
Vendita di animali
Qualche giorno dopo averlo regolarmente acquistato, il
mio cane ha iniziato a star male tanto da doverlo ricoverare d’urgenza in clinica veterinaria. Cosa posso fare?
Essendo gli animali da compagnia considerati dal vigente
ordinamento quali vere e proprie “cose”, la disciplina dei
vizi della loro vendita è contenuta negli artt. 1490 e segg.
C.c. che si riferiscono, appunto, a qualsiasi bene mobile. In
particolare, proprio l’art. 1496 C.c. la rende espressamente applicabile in caso di vendita di animali. Il venditore,
dunque, è obbligato a garantire che la cosa venduta sia
esente da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo rilevante il valore. In tali
ipotesi il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del negozio (azione redibitoria, con conseguente restituzione del bene a chi l’ha venduto e del prezzo a chi
l’ha acquistato), ovvero la riduzione del prezzo pagato
(azione estimatoria ex artt. 1492 e 1493 C.c.), salvo in ogni
caso il diritto al risarcimento del danno subito (quanto meno le spese medico-veterinarie) se il venditore non prova
di avere ignorato senza colpa i vizi della “cosa” (art. 1494
C.c.). È altresì opportuno ricordare che entrambi tali azioni sono soggette ai medesimi requisiti di decadenza (denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta) e prescrizione (un anno dalla consegna), con onere della prova a
carico del compratore.
246
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 247
Pensione per animali
Cosa posso fare se, tornato dalla pensione per animali,
il mio cane presenta evidenti lesioni?
Dal punto di vista giuridico, il rapporto intercorso tra la
pensione e il proprietario dell’animale è ascrivibile nell’ambito del contratto di deposito oneroso. Come impone l’art.
1768 C.c., la pensione deve seguire la diligenza “del buon
padre di famiglia” durante la custodia dell’animale e, in caso di eventuali problemi, informare subito il proprietario
delle condizioni di salute. Una volta accertato lo stato di salute dell’animale riconsegnato, la pensione risulterà di certo contrattualmente inadempiente e non potrà pretendere
alcunché a titolo di compenso per la custodia o quant’altro
ma, anzi, potrà essere tenuta responsabile delle lesioni subite dal cane e risarcire il danno subito.
247
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 248
Separazione e divorzio
In caso di separazione personale, a quale dei coniugi
spetterà il cane acquistato durante il matrimonio?
Occorre ricordare come non sono presenti nel nostro ordinamento norme specifiche dirette a regolare l’assegnazione o il mantenimento degli animali da affezione in caso di
separazione personale o divorzio. Bisognerà in primo luogo
stabilire chi effettivamente sia il proprietario del cane, atteso che il regime giuridico degli animali da affezione, purtroppo, è del tutto equiparato a quello dei beni mobili. Pertanto, all’acquisto o all’adozione di un cane da parte dei coniugi in regime di comunione legale può applicarsi la regola generale per la quale (art. 177 C.c.): “Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio…”.
Se l’animale risulta acquistato o adottato dopo le nozze anche solo dal marito, ad esempio, entrambi i coniugi dovranno essere considerati proprietari. Per quanto appena detto, l’animale da compagnia non è comunque considerato
autonomo “soggetto” di diritti da parte dell’ordinamento;
non potrà pertanto ottenersi un “autonomo” assegno di
mantenimento in suo favore sebbene gli oneri relativi possano venire ricompresi nell’ordinario assegno divorzile (ma
ciò dipenderà solo dalla sensibilità del singolo giudice).
248
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 249
Pesci in casa
Quali obblighi ha il possessore di animali d’affezione?
È tenuto ad assicurare agli animali condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della
cura, della salute e del benessere, della sanità dei luoghi di
ricovero e contenimento e degli spazi di movimento.
È vietato abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente,
detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate
(Legge Regionale Lombardia 16/06, valida ovviamente solo
sul territorio lombardo, ma simile a molte altre leggi regionali che fanno testo nelle singole realtà locali).
Non si possono “liberare” i pesci abbandonandoli in laghetti, corsi d’acqua o fontane.
Come deve essere un acquario?
– Non usate acquari sferici o comunque con pareti ricurve
di materiale trasparente.
– Il volume dell’acquario non deve essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli ospiti.
– Le caratteristiche fisico-chimiche e la temperatura dell’acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche
delle specie ospitate.
– Occorre garantire il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua.
– Non tenete un solo esemplare di pesce appartenente a
specie sociali.
249
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 250
Pesci negli esercizi commerciali
Il fatto che un animale sia destinato all’alimentazione non
giustifica comunque alcuna forma di maltrattamento.
Il Decreto Legislativo 30.12.92 n. 531 all’art. 4 prescrive: “I
prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul
mercato devono essere costantemente nelle condizioni più
idonee alla sopravvivenza”. Benché la norma sia nata per
tutelare i consumatori e non gli animali, ne deriva che:
– Pesci e crostacei vivi non devono essere lasciati in vasche
senza l’ossigenatore e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie.
– Non devono essere tenuti per nessun motivo fuori dall’acqua, anche se posti sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo.
– Non si deve porre l’ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa.
250
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 251
Se incontro un rettile
Che fare se, in campagna, si incontra un rettile?
No al malcostume di uccidere qualsiasi animale che striscia: i serpenti nostrani di dimensioni maggiori, il biacco e
la biscia dal collare, sono assolutamente innocui, se non
vengono disturbati.
Quanto alla vipera, è raro che attacchi l’uomo ed è ancor
più raro che l’attacco abbia esito letale. Per evitarne i morsi e il veleno, occorre comunque adottare alcune semplici
precauzioni:
– camminando in zone dove potrebbero trovarsi vipere,
usate scarponcini e non calzature aperte;
– guardate dove mettete mani e piedi se vi arrampicate su
rocce, pietraie, eccetera;
– con un bastone picchiettate il terreno lungo il sentiero;
– non infilate le mani tra i sassi o tra la vegetazione;
– non lasciate aperte borse e zaini, soprattutto se contengono cibo.
Che fare se, in città, incontrate un rettile?
Probabilmente si tratta di un serpente esotico fuggito da
un terrario: chiamate la Polizia locale oppure il Corpo forestale dello Stato oppure l’Enpa. Provvederanno a catturarlo e a collocarlo, in attesa di rintracciare il proprietario.
Questo discorso vale anche per le iguane, sempre più frequenti nelle case come animali da compagnia.
Come fare per osservare rettili e anfibi?
I rettili sono animali molto elusivi. Nei mesi invernali sono
251
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 252
ibernati, mentre tornano attivi in primavera. La maggior
parte delle specie diurne preferisce le giornate soleggiate,
soprattutto mattino e tardo pomeriggio. Col caldo estivo si
ritirano ed escono solo per brevi periodi. Gli anfibi notturni si cercano al buio, usando una lampada, meglio nelle
notti che precedono la pioggia. Di giorno si rifugiano in nascondigli, buchi, pietre, legnaie.
Rane, rospi e tritoni si possono incontrare più facilmente negli stagni e nei laghetti dove si riproducono in primavera.
Per vedere rettili e anfibi occorre muoversi lentamente e
silenziosamente, osservando attentamente il terreno, le rive e la superficie dell’acqua.
Sono animali delicati, danni superficiali anche lievi possono comprometterne la sopravvivenza. Afferrando una rana
con la mano asciutta si può intaccare lo strato mucoso protettivo, inoltre il calore prolungato della mano può provocare dei danni. Non acchiappate mai una lucertola per la
coda, si spezzerebbe. Non trattenete gli animali stringendoli, li danneggereste. Non tenete rane e rospi in sacchetti di plastica, anche se pieni d’acqua, perché non sono permeabili all’aria.
252
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 253
Appendici
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 254
Le leggi
Dura Lex sed Lex
Negli ultimi venti anni circa, a partire dalla “storica” legge 281/1991 che
ha sancito la tutela delle colonie di gatti liberi e il diritto alla vita dei cani senza famiglia (che in precedenza, una volta accalappiati, venivano
soppressi dopo pochi giorni) sono state approvate in Italia svariate leggi che mirano a tutelare (parzialmente) gli animali, con un’attenzione
particolare per quelli domestici. Tutte, dalla già citata 281/1991 alla più
recente 189/2004, sono perfettibili e/o criticabili; tuttavia tutte hanno
tenuto conto della crescente sensibilità dell’opinione pubblica per la tutela degli animali e della pressione del sempre più esteso movimento
ecoanimalista. Di seguito elenchiamo alcune delle più importanti leggi approvate negli ultimi anni, limitandoci ovviamente alla normativa
nazionale e tralasciando leggi regionali e il crescente numero di regolamenti comunali “per la tutela degli animali e una corretta convivenza con la collettività umana” che molti enti locali hanno redatto.
Legge n. 281 del 14 agosto 1991
“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo”
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116
“Attuazione della direttiva n. 86/609 Cee in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”
Legge n. 150 del 7 febbraio1992
“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via
d’estinzione” (il testo è stato poi integrato dall’art. 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale”)
Legge n. 157 del 11 febbraio 1992
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”
254
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 255
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532
“Attuazione della direttiva n. 91/628 Cee relativa alla protezione degli animali durante il trasporto”
Legge n. 413 del 12 ottobre1993
“Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”
Legge n. 473 del 22 novembre 1993
“Nuove norme contro il maltrattamento degli animali” (oggi superata
dalla legge 189/2004)
Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 331
“Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alla protezione dei vitelli”
Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 388
“Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli
animali durante il trasporto” (modifica e integra il precedente Decreto Legislativo n. 532/92)
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146
“Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (prevede la riconversione degli allevamenti di
animali da pelliccia dal 1° gennaio 2008 e, di fatto, la loro scomparsa)
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275
“Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell’art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526”
Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267
“Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento” (aggiornato da legge 25 gennaio 2006, n. 29 e dal Decreto Ministeriale Salute 20 aprile 2006)
255
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 256
Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 53
“Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”
Legge n. 189 del 20 luglio 2004
“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”
Ordinanza Ministero Salute 6 agosto 2008 concernente misure
per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina
Ordinanza Ministero Salute 18 dicembre 2008 (e successive
modifiche del marzo 2009) – Divieto di utilizzo e di detenzione di
esche o di bocconi avvelenati
Ordinanza Ministero Salute 24 marzo 2009 – Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani
Ordinanza Ministero Salute 16 luglio 2009 recante misure per
garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione nei canili
Le battaglie per il riconoscimento dei diritti degli animali non sono più
ignorabili e neppure riconducibili a fenomeni marginali di folklore.
La legislazione fornisce preziosi supporti. Utilizzare una norma giuridica è sempre un atto d’intelligenza e di buonsenso ed è l’unico strumento – assieme a una cortese insistenza e a una civile intransigenza
– che talvolta permette di smuovere l’inerzia e la pigrizia degli uomini in generale e dei pubblici poteri in particolare che, molto spesso,
hanno bisogno di essere spinti verso compiti che il più delle volte sono da loro stessi percepiti come marginali.
Non bisogna aver paura di utilizzare gli strumenti che il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione: denunce, esposti, diffide, petizioni, eccetera. Nessuno può imputarci nulla se si utilizzano con at256
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 257
tenzione e precisione le norme e gli strumenti esistenti. Al massimo
qualche mercante di sofferenza animale o qualche impiegato sonnolento ci guarderà male, ma ci ringrazierà lo sguardo silenzioso e dolce di un animale cui forse si riuscirà a risparmiare un piccolo o grande sopruso in più.
257
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 258
Legge 14 agosto 1991 n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso
scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici
degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le
strutture di cui al comma 1 dell’art. 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al
comma 1 dell’art. 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le
strutture di cui al comma 1 dell’art. 4, devono essere tatuati; se non
reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a
privati che diano garanzie di buon trattamento profilattico contro la
rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
258
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 259
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’art. 4, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici
veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità.
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria
competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente
malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d’intesa con le
unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono
in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell’art. 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell’art. 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto
soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina
presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della
sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani
e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al con259
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 260
trollo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra
i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro
competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste
e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al
fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale
e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni,
degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui
alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano
gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da
cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma
2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo
di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella
presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con la legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
260
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 261
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si
attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’art. 2.
Art. 5
Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito
nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al
comma 1 dell’art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
5. l’ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell’art. 727 del Codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della presente legge
previsto dall’art. 8.
Art. 6
Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un’imposta
comunale annuale di lire venticinquemila.
2 L’acquisto di un cane già assoggettato all’imposta non dà luogo a
nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall’imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui
permanenza non si protragga oltre i due mesi e che paghino già l’imposta in altri comuni;
261
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 262
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all’allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell’Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate
dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l’attuazione della legge
1. A partire dall’esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l’attuazione della presente legge, la cui
dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per
il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991 all’uopo utilizzando l’accantonamento «Prevenzione del randagismo».
262
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 263
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Roma, addì 14 agosto 1991
263
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 264
Legge 2004 n. 189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
Art. 1
(Modifiche al Codice penale)
1.Dopo il titolo IX del libro II del Codice penale è inserito il seguente:
Titolo IXbis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali.
Art. 544bis - (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544ter - (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà
o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili
per le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 3.000
euro a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma 1 deriva
la morte dell’animale.
Art. 544quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie per gli animali è
punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da
3.000 euro a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma
precedente sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte.
Art. 544quinquies - (Divieto di combattimenti tra animali).
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizio264
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 265
ni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o
da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di
terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o
ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di
concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544sexies - (Confisca e pene accessorie).
1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544ter, 544quater e 544quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona
estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre
anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli
animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.
In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.
2. All’art. 638 del Codice penale, dopo le parole «è punito» sono inserite le altre «salvo che il fatto costituisca più grave reato».
265
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 266
3. L’art. 727 del Codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 727 - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito
con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000
euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi
sofferenze».
Art. 2
1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus)
per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in
parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle predette disposizioni è punita con l’arresto da 3
mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1.
Art. 3
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del
Codice penale)
1. Dopo l’art. 19bis della disposizione di coordinamento e transitorie
del Codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 19ter - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del Codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi
speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi,
di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IXbis del libro II
del Codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche
e culturali autorizzate nella regione competente.
Art. 19quater - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca sono affidati, ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno. [...]».
266
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 267
1bis. Il decreto di cui all’art. 19quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale è adottato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Norma di coordinamento)
1. All’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma
ottavo, le parole: «ai sensi dell’art. 727 del Codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con
la multa da 3.000 euro a 15.000 euro».
2. All’art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sopprimere il comma
5.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’art. 1 è abrogato;
b) All’art. 2, lettera a), le parole: «dell’art. 491» sono sostituite con le
seguenti: «di cui al titolo IXbis del libro II del Codice penale e di cui
all’art. 727 del medesimo codice»;
c) All’art. 8 sostituire le parole: «dell’art. 491» con le seguenti: «dell’art. 727 del Codice penale».
Art. 5
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di
una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove
pratiche.
Art. 6
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro delle
politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di
Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
267
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 268
del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e
provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli
animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di
procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall’attuazione del presente articolo:
1. non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti
locali.
Art. 7
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell’art. 91 del codice di procedura penale, le associazioni
e gli enti di cui all’art. 19quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del Codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
salute e sono da questo destinate alle associazioni di cui all’art. 6.
2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce
il programma degli interventi per l’attuazione della presente legge e
per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 8bis
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
268
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 269
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 270
Bibliografia
AA.VV. Noi e gli altri animali, Mappe n. 5, suppl. al n. 21 de “Il sole che ride”, 25 novembre 2002, Roma, Editoriale Eco
AA.VV. Dalla colomba alla corrida, Firenze, Collana del Bruco,
2000
ACCIARINI C. (a cura di) Animali, i loro diritti, i nostri doveri,
Roma, Nuova Iniziativa Editoriale, 2004
ADAMO G. Maltrattamento di animali. Tra associazionismo e tutela degli interessi “collettivi” e “diffusi”, (con il patrocinio della
Lav), Edizioni CieRre, 2006
ANDRÈ J. Sette miliardi di vegetariani, Palermo, Giannone, 1988
APUZZO S. Animali a(r)mati. Manuale dei diritti degli animali,
leggi, competenze, interventi, Roma, Millelire Stampa Alternativa,
1994
APUZZO S. Corsari verdi. Storie di ecologismo estremo, Roma,
Stampa Alternativa, 1999
APUZZO S. Zampe pulite. Dei doveri dell’uomo, dei diritti degli
animali, Genova, Costa & Nolan, 1999
APUZZO S., ACCIARINI C., ROCCHI C. Le Regioni e le città amiche
degli animali, Roma, Stampa Alternativa, 2000
APUZZO S., MEYER E.H. Fido non si fida. Come difendersi da
scatoletta pazza, Roma, Stampa Alternativa, 2002
APUZZO S., BARAGHINI M. Farmakiller. Business, follie e morti
in nome della medicina e della scienza. Come difendersi, Roma,
Stampa Alternativa, 2008
ARRIGONI A. (a cura di) I diritti degli animali, Torino, Cosmopolis, 1998
ARRIGONI A., RIBEZZO V. (a cura di) Animali. Nuovo Millennio,
Torino, Cosmopolis, 2001
270
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 271
BASSOLI R. Il bue oltre la siepe. Il benessere animale nell’equilibrio uomo/natura, Roma, Liocorno, 1996
BATTAGLIA L. Etica e animali, Bari, Liguori, 1998
BATTAGLIA L. Etica e diritti degli animali, Bari, Laterza, 1999
BEKOFF M. Dalla parte degli animali. Etologia della mente e del
cuore, Padova, Franco Muzzio, 2003
BIORCIO R., LODI G. (a cura di) La sfida verde. Il movimento ecologista in Italia, Padova, Liviana Editrice, 1988
BOBBIO N. Destra e sinistra, Roma, Donzelli, 1999
BOLOGNA G. Amazzonia Addio, Padova, Franco Muzzio, 1989
BOLOGNA G. Pianeta Terra, Milano, Mondadori, 1990
BUNYARD P., GOLDSMITH E. Ipotesi Gaia. La terra come organismo vivente: provocazione, teoria scientifica o nuovo paradigma?, Como, red edizioni, 1992
CAGNO S. Sperimentazione animale e psiche: un’analisi critica,
Torino, Edizioni Cosmopolis, 2001
CAGNO S. Gli animali e la ricerca, Roma, Editori Riuniti, 2002
CAGNO S. Quando l’uomo si crede Dio, Ozzano (Bo), Alberto Perdisa Editore, 2002
CAGNO S. Dai diritti dell’uomo ai diritti dell’Animale, Milano,
Modern Publishing, 2009
CAPORALE W. La crudeltà non è chic, Roma, Lav, 1993
CARSON R. Silent spring, Boston, Houghton Mifflin, 1962 (tr. it.
Primavera silenziosa, Milano, Feltrinelli, 1963)
CASTIGNONE S., BATTAGLIA L. (a cura di) I diritti degli animali. Atti del convegno nazionale, Genova 23-24 maggio 1886, Genova, KC, 1987
CASTIGNONE S. (a cura di) I diritti degli animali. Prospettive
bioetiche e giuridiche, Bologna, Il Mulino, 1988 (nuova ed.)
CASTIGNONE S. Povere bestie, Venezia, Tascabili Marsilio, 1999
CASTIGNONE S., LANATA G. (a cura di) Filosofi e animali nel
mondo antico, Pisa, ETS, 1994
271
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 272
CAVALIERI P. La questione animale. Per una teoria allargata dei
diritti umani, Torino, Bollati Boringhieri, 1999
CAVALIERI P., SINGER P. (a cura di) The Great Ape Project. Equality beyond Humanity, s. l., Fourth Estate, 1993 (tr. it. Il Progetto
Grande Scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana, Roma-Napoli, Theoria, 1994)
CELLI G. Ecologi e scimmie di Dio, Milano, Feltrinelli, 1985
CELLI G. Bestiario postmoderno, Padova, Muzzio, 1999
CELLI G. Darwin delle scimmie e altri scritti, Torino, Bollati Boringhieri, 1999
CELLI G. A spasso con Darwin, Padova, Muzzio, 2000
CELLI G. I sette peccati capitali degli animali, Milano, Mursia,
2007
CELLI G. La mente dell’ape. Considerazioni tra etologia e filosofia, Bologna, Editrice Compositori, 2008
CELLI G. Il gatto di casa: etologia di un’amicizia, Monte S. Pietro,
Muzzio, 2009
CERFOLLI F., PETRASSI F., PETRETTI F. (a cura di) Libro rosso
degli animali d’Italia, Roma, WWF Italia, 2002
CERVIA M., BORGANTI F. Amo gli animali. Come seguirli, capirli, curarli, Milano, Baldini&Castaldi, 1999
CIABURRI G. La sperimentazione sugli animali, Bologna, Azzoguidi, 1956
COLÒ L. Cuore di gatta. Una storia d’amore, Milano, Mondadori,
2007
COMINCINI M. La bestia feroce. Quando i lupi mangiavano i
bambini nell’Italia padana, Vigevano, Diacronia, 1991
CONSIGLIO C. Dentro le gabbie, Roma, Borla, 1988
CONSIGLIO C. Diana e Minerva, Roma, Borla, 1990
CORREGGIA M. Il manuale pratico di ecologia quotidiana, Milano, Mondadori, 2002
CROCE P. Vivisezione o scienza: una scelta, Bologna, UNA, 1988
272
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 273
D’AMBROSIO M. Il maiale è scappato. Firmato la scimmia. Storie
di animali e animalisti, Roma, Stampa Alternativa, 1999
D’AMBROSIO M., APUZZO S. Anche gli animali vanno in Paradiso, Roma, Edizioni Mediterranee, 2001
DE CILLIS M. Una grande razza: il bastardo, Milano, Mursia, 1989
DE PAOLA A. Guida ai prodotti non testati su animali, Torino,
Edizioni Cosmopolis, 2001
DE ROMA G. Sorella terra. L’ecologia nella Bibbia e in S. Francesco, Roma, Paoline, 1991
DIANI M. Isole nell’arcipelago. Il movimento ecologista in Italia,
Bologna, Il Mulino, 1988
DITADI G. (a cura di) I filosofi e gli animali, Padova, Isonomia,
1994
DORST J. Prima che la natura muoia. Verso una riconciliazione
dell’uomo e della natura, Padova, Muzzio, 1988 (1a ed., Milano, Ed.
Labor, 1969)
DURRELL, G. Il naturalista a quattro zampe, Milano, Adelphi,
1994
DURRELL, G. La mia famiglia e altri animali, Milano, Adelphi,
1990
EATON B. Dominanza: realtà o mito?, Milano, Haquihana Editore,
2003
ELIANO C. La natura degli animali, Milano, BUR, 1998 (con testo
greco a fronte)
ESPOSITO R., MAMONE CAPRIA F. Volo libero. La lotta al bracconaggio in Italia, Ozzano (Bo), Alberto Perdisa Editore, 2002
FEDELI P. La natura violata. Ecologia e mondo romano, Palermo,
Sellerio, 1990
FEDI B. L’evoluzione distruttrice, Arbedo, ATRA, 1994
FEDI B. Uccidere per avere, Arbedo, ATRA, 1994
FEINBERG J. The Rights of Animals and Unborn Generations, in
273
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 274
W. Blackstone (a cura di), Philosophy and Environmental Crisis,
Athens (Georgia), University of Georgia Press, 1974 cit., pp. 43-68
FELICETTI G. Animali, non bestie. Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti, Milano, Edizioni Ambiente, 2004
FOGLE, B. La mente del cane, Milano, Geo, 1991
FOSSATI P. Il diritto degli animali familiari, Torino, C.G. Edizioni
Medico Scientifiche, 2008
FOSSATI P., RUFFO GC. Il diritto degli animali da esperimento,
Torino, C.G. Edizioni Medico Scientifiche, 2010
GOLSER K. (a cura di) Religioni ed ecologia. La responsabilità
verso il creato nelle grandi religioni, Bologna, EDB, 1995
HARGROVE E. C. The Animal Rights. Environmental Ethics Debate, Albany, State University of New York Press, 1992
HARROY J.P., TASSI F., PRATESI F., PEDROTTI F. Parchi nazionali, Novara, Istituto Geografico De Agostani, 1974
HUELSMANN E. Che fare? Manuale pratico per il salvataggio di
uccelli caduti dal nido o infortunati, Bologna, Edagricole, 1998
LORENZ, K. L’anello di Re Salomone, Milano, Adelphi, 1989
LORENZ, K. Il declino dell’uomo, Milano, CDE, 1984
LORENZ, K. E l’uomo incontrò il cane, Milano, Adelphi, 1998
LOVELOCK J. Gaia: A New Look at Life on Earth, Oxford University Press, Oxford, 1979 (tr. it. Gaia: nuove idee sull’ecologia, Torino,
Bollati Boringhieri, 1981)
LOVELOCK J. The Ages of Gaia: A Biography of our Living Earth,
Oxford, Oxford University Press, 1989 (tr. it. Le nuove età di Gaia,
Torino, Bollati Boringhieri, 1991)
LOVELOCK J. Healing gaia: Practical Medicine for the Planet,
New York, 1991 (tr. it. Gaia: manuale di medicina planetaria, Bologna, Zanichelli, 1992)
MAINARDI D., PAPALIA S. Etologia. Protezione animale, Bologna,
Edizioni Grasso, 1991
274
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 275
MANNUCCI A. Il nostro animale quotidiano, Milano, Il Saggiatore,
1997
MANNUCCI A. (a cura di) La città degli animali, Milano, Guerini,
1990
MANNUCCI A., TALLACCHINI M.C. Per un Codice degli animali,
Milano, Giuffré, 2001
MANZONI A. Noi abbiamo un sogno, Milano, Bompiani, 2006
MARCHESINI R. Oltre il muro: la vera storia di mucca pazza, Padova, Muzzio, 1996
MARCHESINI R. Animali di città, Como, red edizioni, 1997
MARCHESINI R. (a cura di) Zooantropologia, Como, red edizioni,
1999
MARCHESINI R. A lezione dal mondo animale, Ozzano (Bo), Alberto Perdisa Editore, 2001
MARCHESINI R. Bastardo a chi?, Milano, Fabbri, 2007
MARCHESINI R. Randagio a chi?, Milano, Fabbri, 2007
MARSHALL THOMAS E. La vita segreta dei cani, Milano, Longanesi, 1994
MARTIGNETTI G. Ambientalismo e altri movimenti, Torino, Pro
Natura, 1993
MASSON J.M. Quando gli elefanti piangono. Sentimenti ed emozioni nella vita degli animali, Milano, Baldini & Castoldi, 1996
MEYER E.H. I pionieri dell’ambiente. L’avventura del movimento ecologista italiano. Cento anni di storia, Milano, Carabà,1995
MEYER E.H. Siamo tutti animali. Abbecedario semiserio per gli
animali e i loro amici, Cremona, Amici della Terra, 1996
MEYER E.H. Zampine amiche. L’abc per i cittadini e gli animali, Opera, Comune di Opera, 2002
MEYER E.H., MEZZI P., PENATI F. Una Provincia amica degli animali. Guida agli amministratori locali per un corretto rapporto
tra gli esseri viventi, Milano, Provincia di Milano, 2005
275
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 276
MEYER E.H., APUZZO S. Qua la zampa. Breviario legale e pratico per cani, gatti e altri animali, Roma, Stampa Alternativa, 2006
MOINAUT J. Il cane e l’uomo, Milano, ArCani, 2000
MONTAGNER H. Il bambino, l’animale, la scuola, Ozzano (Bo), Alberto Perdisa Editore, 2001
MORICONI E. La città degli uomini e degli altri animali. Strategie di convivenza, Torino, Edizioni Cosmopolis, 2000
MORICONI E. Le fabbriche degli animali. Mucca pazza e dintorni, Torino, Edizioni Cosmopolis, 2001
MORICONI E. Dna & Spa, Torino, Edizioni Cosmopolis, 2003
MORICONI E. Cuori con la coda. Storie di animali e veterinari,
Torino, Edizioni Cosmopolis, 2008
MYERS N. Atlante di Gaia, Bologna, Zanichelli, 1987
NAGEL M., V. REINHARDT C. Lo stress nel cane, Milano, Haquihana Editore, 2003
O’FARRELL V. Se il cane è un problema…, Milano, Geo, 1991
PACINI R. Ecologia e vangelo. Le nostre colpe verso la natura, Roma, Città Nuova, 1994
PAPALIA S. Il benessere degli animali, Roma, Esse Editrice, 2003
PATTERSON C. Un’eterna Treblinka. Il massacro degli animali e
l’Olocausto, Roma, Editori Riuniti, 2003
PAVAN M. L’uomo nell’equilibrio della natura, Roma, Ministero
Agricoltura e Foreste, 1967
POCAR V. Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti, Bari, Laterza, 2005
POLI M. Psicologia animale ed etologia, Bologna, Il Mulino, 1981
POLI M., AMBROGIO E. Care bestie scusate, Milano, Longanesi,
1995
POLIDORO G., MARZAROLI D. Pace con il creato, Assisi, Porziuncola, 1989
PRATESI F. Il Salvanatura, Milano, Federico Motta, 1983
276
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 277
PRATESI F. Dalle caverne ai grattacieli. Gli italiani e l’ambiente,
Roma, Laterza, 1997
PRATESI F. Nella giungla di Sandokan, Roma, Carlo Gallucci editore, 2006
REGAN T. The Case for Animal Rights, London, Routledge and Kegan Paul, 1983 (tr. it. I diritti animali, Milano, Garzanti, 1990)
REGAN T. Gabbie vuote. La sfida dei diritti animali, Milano, Ed.
Sonda, 2005
REGAN T., SINGER P. (a cura di) Animal Rights and Human Obligations, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1976 (tr. it. Diritti animali e obblighi umani, Torino, Ed. Gruppo Abele, 1987)
RIFKIN J. Dall’alchimia all’algenia. Le premesse della manipolazione genetica sull’uomo, S. Martino di Sarsina (Forlì), Macro Edizioni, 1994
RIFKIN J. Il secolo biotech. Il commercio genetico e l’inizio di una
nuova era, Roma, Baldini & Castoldi, 1998
RIFKIN J. Ecocidio: ascesa e caduta della cultura della carne, Milano, Mondadori, 2001
ROCCA-BARBERIS E. Perché siamo zoofili e antivivisezionisti.
Come dobbiamo esserlo, Torino, Veglia, 1934
ROUCAYROL G.W. Il libro dei cani, Milano, Garzanti, 1973
ROVELLI C. La mia vita con bambi, Torino, Edizioni Cosmopolis,
2005
RUESCH H. Imperatrice nuda, Milano, Rizzoli, 1976 (2ª ed. Milano,
Garzanti, 1977)
RUESCH H. I falsari della scienza. Rapporto tecnico sull’attuale
pseudoricerca medica, Massagno, CIVIS, 1980
RUESCH H. La figlia dell’imperatrice. La grande industria italiana della malattia, Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri,
2006
RUPKE N. A. (a cura di) Vivisection in Historical Perspective, New
York, Croom Helm, 1987
277
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 278
SALT J. Die Rechte der Tiere, Berlin, 1907
SANTOLOCI M. In nome del popolo maltrattato, Torino, Satyagraha Editrice, 1990
SGROI F., TEDESCO V. La pelliccia. Abbigliamento crudele, Torino, Satyagraha Editrice, 1991
SHELDRAKE R. I poteri straordinari degli animali, Milano, Mondadori, 2000
SILVESTRI A. Uomini, animali, ambiente, Milano, Carabà editrice,
1999
SINGER P. (a cura di) Animal Rights and Human Obligations, Englewood Cliffs (NJ), Prentice Hall, 1976 (tr. it. Diritti animali, obblighi umani, Torino, Ed. Gruppo Abele, 1987)
SINGER P. Practical Ethics, Cambridge, Cambridge University
Press, 1979 (tr. it. Etica pratica, Napoli, Liguori, 1989)
SINGER P. Animal Liberation. Towards an End to Man’s Inhumanity to Animals, Wellingborough, Thorsons Publishers, 1984 (tr. it.
Liberazione animale, a cura di P. Cavalieri, Milano, Mondadori,
1991)
SINGER P. Rethinking Life and Death, Melbourne, Text Publishing
Company, 1994 (tr. it. Ripensare la vita, la vecchia morale non
serve più, Milano, Il Saggiatore, 1996)
SINGER P. Liberazione animale, Milano, Il Saggiatore, 2003
SGARBI F. Della filosofia e dei gatti, Milano, Mursia, 2009
SPAGNESI M., ZAMBOTTI L. Raccolta delle norme nazionali e internazionali per la conservazione della fauna selvatica e degli
habitat, Quad. Cons. Natura, 1, Min. Ambiente – INFS, 2001
TADIOLI N. Senza trucco. Cosa c’è davvero nei cosmetici che
usiamo ogni giorno, Roma, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri,
2009
TESTER K. Animals and Society. The Humanity of Animal
Rights, London, Routledge, 1991
278
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 279
TETTAMANTI M. Chimica e ambiente. Sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Torino, Edizioni Cosmopolis, 2003
TODISCO A. Animali addio, Torino, SEI, 1973
TOLSTOJ L. Contro la caccia e il mangiar carne, Vicenza, Isonomia Editrice, 1994
TRAVAGLINI, F Animali come noi, Milano, Franco Angeli, 1990
TRAVAGLINI F. (a cura di) Vivisezione. Gli animali sperimentali
nella ricerca scientifica e nella vita quotidiana, Roma, Aporie
Edizioni, 1992
TROIANO C. Zoomafia. Mafia, Camorra & gli altri animali, Torino, Edizioni Cosmopolis, 2000
TURILLAZZI S. La Società delle Vespe, Bologna, Alberto Perdisa
Editore, 2003
VALERI F. Animali e altri attori. Storie di cani, gatti e altri personaggi, Roma, Nottetempo, 2005
ZISWILER V. Animali estinti e in via d’estinzione, Milano, Mondadori, 1970
279
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 280
Webliografia
Siti di consultazione sui diritti degli animali
www.abolizionecaccia.it
Sito della Lega per l’Abolizione della Caccia
www.animalieanimali.it
Sito di Licia Colò. Aggiornatissimo e puntuale in materia legislativa,
offre molti spunti utili e interessanti case history per difendere gli
animali
www.animalisti.it
Sito dell’associazione Peta-Animalisti Italiani
www.anmvi.it
Sito dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
www.cites.org
Sito della Cites, Convenzione Internazionale per la protezione delle
specie in via d’estinzione
www.corpoforestale.it
Sito del Corpo forestale dello Stato (competente, fra l’altro, in lotta al
bracconaggio e controllo sulle specie animali CITES)
www.diamocilazampa.it
Sito dell’associazione Diamoci La Zampa, con consigli utili di Edgar
Meyer, portavoce dell’associazione
www.dirittoambiente.com
Sito del magistrato Maurizio Santoloci, esperto in materie ambientali
www.efsa.eu.int/science/ahaw/catindex_en.html
Link al panel per la salute e il benessere animale dell’Unione europea
280
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 281
www.eurogroupanimalwelfare.org
Sito dell’omonimo Eurogroup for Animal Welfare
www.europa.eu.int
È il ricchissimo sito, anche in lingua italiana, dell’Unione europea. Vi
si trova tutta la legislazione ambientale e sugli animali, vigente e in
preparazione, nonché gli studi condotti dall’Unione e dalle Agenzie
europee o per conto di questi
www.enpa.it
Sito dell’Ente Nazionale Protezione Animali, la più antica associazione protezionista italiana, nel suo nucleo originario fondata da Giuseppe Garibaldi
www.fefeambiente.com
Sito dedicato alle consulenze di diritto dell’ambiente e degli animali
www.gaiaitalia.it
Il nuovo portale dell’associazione Gaia Animali & Ambiente Onlus.
Molto ricco di contenuti, campagne, consigli utili e legislazione ambientale
www.infolav.org
Sito della Lega Anti Vivisezione, tra delle più estese associazioni animaliste italiane
www.legadelcane.org
Sito della Lega Nazionale per la Difesa del Cane
www.leggieanimali.it
Sito specializzato nelle consulenze giuridiche legate a tutte le questioni di diritti degli animali e di problematiche attinenti alla relativa
detenzione, possesso, responsabilità, sotto il profilo civile e penale. Il
sito, gestito da Claudia Taccani, è collegato a Gaia
281
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 282
www.ministerosalute.it/alimenti/benessere/benessere.jsp
Link della Direzione Generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della Salute
www.oipaitalia.com
Sito di Oipa Italia Onlus, associazione animalista che, tra gli scopi sociali, si occupa della tutela dei diritti degli animali attraverso l’azione
delle guardie eco-zoofile
www.reteambiente.it
Ricco portale di Edizioni Ambiente di aggiornamento sulle materie e
la legislazione ambientale e animale
www.vigilanzambientale.it
Sito delle Guardie venatorie volontarie
www.wwf.it
Sito nazionale del WWF Italia
282
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 283
Gaia Onlus, il pianeta che vive e che legge
L’Associazione Gaia Animali & Ambiente nasce nel 1995 per iniziativa di un
gruppo di giornalisti, di ambientalisti, di animalisti e di imprenditori nel campo
della comunicazione, tra i quali Edgar Meyer (attuale presidente), ricercatorestorico dell’ambiente e giornalista, Stefano Apuzzo, ex-parlamentare, giornalista ambientalista e scrittore, Stefano Carnazzi, scrittore e direttore editoriale di
Lifegate Magazine e Lifegate Radio.
L’Associazione promuove, da subito, campagne di forte impatto mediatico. Le
iniziative sono prevalentemente contro l’abbandono degli animali domestici,
per la difesa delle foreste pluviali, per la tutela degli animali selvatici, per lo sviluppo sostenibile, per la diffusione dei prodotti “bio”, per la salute umana. L’Associazione viene riconosciuta come Onlus – Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale e collabora con ministeri e istituzioni nazionali e locali. Dal settembre 2004 viene creato Gaia Lex, il centro di azione giuridica dell’associazione che si occupa di dare informazioni e risposte alla richiesta di assistenza
legale dei cittadini sui temi dei diritti animali e della salvaguardia ambientale.
La collaborazione con aziende amiche dell’ambiente e la denuncia di attività
produttive devastanti per l’ecosistema rendono Gaia un’associazione attenta al
mondo delle imprese e alla comunicazione.
Dal 2006 Gaia è curatrice della collana editoriale intitolata “I Libri di Gaia – Ecoalfabeto” della casa editrice Stampa Alternativa, con la quale sono stati pubblicati diversi libri sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità, dei diritti
animali, della salute umana e della sicurezza alimentare. Tra i titoli pubblicati ricordiamo: Fido non si fida, Qua la zampa, Bimbo Bio, Homo scemens, Dalla
luna alla terra, Quattrosberle in padella, Foglie di Fico, Farmakiller, EcoLogo,
Cosmesi naturale e pratica, Le Ecoconserve di Geltrude, Ecoalfabeto, United
business of Benetton, Senza trucco, La città del Sole, Bici ribelle.
Gaia Animali & Ambiente Onlus è in Corso Garibaldi 11 a Milano (tel/fax
02.86463111 – mail: [email protected]), con sedi decentrate in
diverse città italiane, in Congo (R.D.) e in Gabon.
www.gaiaitalia.it
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 284
Gaia Lex, centro di azione giuridica
per i diritti animali e l’ambiente
A settembre 2004 è nata GAIA LEX, centro di azione giuridica per gli animali
e l’ambiente di Gaia Animali & Ambiente Onlus, che si occupa di intraprendere ogni iniziativa legale opportuna in favore degli animali e dell’ambiente.
GAIA LEX nasce per dare una risposta alla richiesta di assistenza legale da
parte di cittadini, associazioni e altri soggetti sulle tematiche ambientali nonché sulla difesa e tutela degli animali; i suoi scopi principali sono quelli di garantire ai cittadini e alle associazioni consulenza, assistenza e supporto concreto in materia di tutela dell’ambiente e degli animali, al fine di assicurare un
intervento in difesa degli interessi lesi.
GAIA LEX si avvale di giovani avvocati e di un coordinatore il cui compito è
quello di assicurare il miglior funzionamento del centro attraverso il coordinamento dei giuristi e degli esperti di diritto aderenti a GAIA LEX, adottando tutte le iniziative utili e organizzando eventi con professionisti del settore.
GAIA LEX si rivolge anche alle istituzioni per instaurare una collaborazione
volta alla produzione e all’applicazione delle norme necessarie a tutelare i diritti dell’ambiente e degli animali che promuovano la coscienza ambientalista
e animalista, al fine di pervenire a soluzioni per migliorare l’ambiente stesso.
GAIA LEX ha sede legale presso Gaia Animali & Ambiente Onlus, Corso Garibaldi, 11 - 20121 Milano.
La mail è: [email protected][email protected]
Lo “sportello giuridico” è aperto il mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle
18,30: i legali dell’associazione sono anche disponibili ad incontri “fuori orario”, in caso di necessità dell’utente e previo accordo tra le parti. Inoltre il
Centro di Azione Giuridica di Gaia Lex, operando in tutta Italia, esercita le relative attività anche mediante contatto telefonico e on line, a seconda delle
situazioni e possibilità.
Indirizzi utili
Gaia Animali & Ambiente - Gaia Lex / Ufficio legale
C.so Garibaldi 11 – tel. 02.86463111 – www.gaiaitalia.it
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 285
(Lombardia)
Avv. Claudia Taccani – [email protected]
Via Correggio 22 – 20100 Milano
tel/fax 02.86463111 / 02.36709250
Studio Marelli-Maniscalco
Via Manara 15 – 20100 Milano - tel. 02.54116060
(Piemonte)
Avv. Stefania Ignelzi – [email protected]
Località Vigino snc – 28845 Calasca Castiglione (VB)
tel. 0331.260213 – fax 0324.340216
(Veneto)
Avv. Ferdinando Perugini – [email protected]
Via Europa 19 – 35010 Vigodarzere (Pd) – tel. 049.8874010
(Liguria)
Avv. Riccardo Lertora – [email protected]
Via G. D’annunzio 2 int 45 Torre sud -16121 Genova
tel/fax 010.4075323
(Marche)
Dott.ssa Francesca Testella – [email protected]
Largo Conti 18 - 63014 Montegranaro (Fm)
tel. 0734.242447 – tel/fax 0734.890969
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 286
Indice
Premessa dell’On. Francesca Martini 5
Introduzione di Claudia Taccani ed Edgar Meyer 10
Un po’ di storia 13
STORIE 17
Non le paga gli alimenti e lei gli rapisce il cane.
Nella lite tra separati ci va di mezzo il pechinese 18
O mi paghi o ti ammazzo il gatto 22
Non paga l’affitto: padrona di casa le sequestra canarini,
coniglio e gatto 25
Assolti i proprietari di quattro cani che disturbavano i vicini 29
Ascensore vietato al quattrozampe extralarge 32
Liti bestiali in condominio 35
La classifica dei combina-guai 38
Non si può correre in macchina per salvare un pet 43
Gatti e condominio 45
Muffy: scomparsa e ritrovata dopo nove anni 51
In carcere per aver ucciso un cane. Prima volta in Italia 55
Dilan e la guerra dei Roses 62
La coppia che scoppia 65
Fido muore in pensione. Risarcito il danno affettivo 67
Dimenticato sul terrazzo: a processo il proprietario 71
Curare il cane come un bambino 75
Denunciata per abbandono 78
Dati allarmanti 78
Dobi, il dobermann abbandonato come un... cane 80
Picchia il suo cane, seimila euro di multa 86
Il ministro e il cane. Chi dei due il privilegiato? 91
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 287
Uccide cani che disturbano gregge: un anno di galera 96
Brina, la cagnetta senza volto. Grazie a un fucile 100
Lascia in eredità la villa, ma il parroco fa sopprimere i cani 103
Spiaggia off limits. Fioccano le multe 108
Lascia l’husky in auto parcheggiata al sole. Turista denunciato
a Porto Rotondo 111
Loro al museo e il cane in macchina a 49 gradi 111
Gli astici piangono? 116
Coppia condannata per aver accecato e mutilato cardellini 120
Cibo ai colombi nel giardino di casa: multata 124
Non si distruggono i nidi di rondine 129
Combattimenti. Brutto inizio d’anno per due giovani malviventi
(e i loro pitbull) 135
Poveri cavalli e poveri deficienti: le corse clandestine 139
Cavallo dopato vince la corsa, in tre davanti al giudice 143
Bradipi ed esotici per ispirarsi: denunciato giallista 147
Lupo ucciso da laccio-trappola. Denuncia del Parco 155
Forestale sequestra trecento pellicce di procione “made in China” 160
...A DOMANDA RISPONDE 165
L’husky che attacca sempre i gatti 166
Coniglietto in palio con la tombola. Cosa potevo fare? 168
Aragoste con chele legate. È reato? 172
Le barriere per i gatti e il condominio arcigno 174
Il cucciolo (dell’est?) comprato e poi, purtroppo, morto 177
Cagnolina affidata a dogsitter. Fuggita e investita 181
La volpe addomesticata – detenzione di animali pericolosi 183
Il beagle aggredito e la proprietaria pure! – aggressione
di cane a cane 187
Due contro uno – aggressione cani a cane 195
I gatti liberi non si cacciano! 198
Ascensore! Sì grazie 201
4zampe24_5_2010
24-05-2010
11:35
Pagina 288
I veterinari e il micio verso il ponte dell’arcobaleno 204
Zuffa nell’area cani 215
I danni dei cani – i quattrozampe che fanno cadere la nonna 221
Il gatto scomparso – temporanea custodia e appropriazione
indebita 224
Viaggiare in auto 227
Mutilazioni e correzioni estetiche 229
Per chi suona la campana 231
FAQ ...PER NON FINIRE IN TRIBUNALE 233
Anagrafe canina 234
Documenti indispensabili. Quali sono? 237
Il passaporto 238
Animali e condominio 240
Accesso a pubblici esercizi e uffici 243
Responsabilità civile 244
Vendita di animali 246
Pensione per animali 247
Separazione e divorzio 248
Pesci in casa 249
Pesci negli esercizi commerciali 250
Se incontro un rettile 251
APPENDICI 253
Le leggi 254
Bibliografia 270
Webliografia 280
Gaia Onlus, il pianeta che vive e che legge 283
Gaia Lex, centro di azione giuridica per i diritti animali
e l’ambiente 284