l`apposizione del made in… - Camera di Commercio di Treviso

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l`apposizione del made in… - Camera di Commercio di Treviso
SEMINARIO
La normativa sulla sicurezza e l’etichettatura dei
prodotti tessili e delle calzature
C
Camera di Commercio
di C
i di Treviso di
i
Treviso, 29 ottobre 2012
L’APPOSIZIONE DEL MADE IN…
Intervento del dott. Vincenzo De Deo
Direzione Interregionale per il Veneto
e il Friuli Venezia Giulia PREMESSE GENERALI
PREMESSE GENERALI
¾ Con l’espressione “made in Italy” si indica il processo di
rivalutazione della produzione artigianale e industriale italiana che
ha spesso
p
portato ((soprattutto
p
p
a p
partire dagli
g anni 80)) i p
prodotti
italiani ad eccellere nella competizione commerciale internazionale.
¾ Diversamente dal significato odierno le origini di tale espressione
non sono così nobili; infatti,
infatti ll’indicazione
indicazione di provenienza di un
prodotto veniva imposta ai produttori italiani negli anni 60 dagli
importatori europei tedeschi e francesi sui prodotti tessili e
calzaturieri
l t i i per indicare
i di
aii consumatori
t i dei
d i loro
l
paesii che
h le
l mercii
non erano prodotte nelle proprie nazioni.
¾ Di fatto il “made in italy” si traduce nella indicazione sui prodotti di
espressioni, parole o simboli, spesso associati al marchio, che
identificano la provenienza o l’origine italiana dei prodotti stessi.
PREMESSE GENERALI
PREMESSE GENERALI
¾ Nel commercio internazionale il “made in …” identifica il
paese o luogo di fabbricazione di ciascun prodotto e lo
accompagna in tutte le fasi della sua commercializzazione.
¾ Attualmente non esistono norme che impongano l’obbligo di
indicare, sia sui prodotti importati che su quelli immessi in
consumo sul territorio nazionale ll’origine
origine geografica dei
prodotti stessi (fatta eccezione per particolari tipologie di
prodotti: agricoli,
p
g
, alimentari,, cosmetici,, medico/farmaceutici).
/
)
¾ Esistono, tuttavia, norme che, nel combinato disposto tra loro,
impongono l’obbligo di non fornire al consumatore,
indicazioni false, fallaci o ingannevoli circa l’origine
geografica dei prodotti (sia nella fase della loro vendita sul
t it i nazionale,
territorio
i
l che
h nella
ll fase
f
“ ti i t ” della
“anticipata”
d ll loro
l
importazione).
REGOLE DI ORIGINE
¾ Dal
punto di vista doganale, l’origine “geografica”, al pari
della “qualità” e del “valore” costituisce un elemento di
fondamentale rilevanza ai fini della corretta applicazione della
“tariffa doganale” – cioè dei dazi e delle altre misure di politica
commerciale ‐ alle merci importate/esportate.
importate/esportate
¾ Anche le norme di legge nazionali emanate a tutela del
“
“made
in Italy”
l ” – art. 4 comma 49 e 49 bis
b della
ll legge
l
n.
350/2003 (finanziaria 2004) ‐ fanno espresso riferimento alla
“normativa
normativa europea sull
sull’origine”,
origine , come definita dalla
legislazione comunitaria.
REGOLE DI ORIGINE
REGOLE DI
¾ Le regole di determinazione dell’origine geografica delle merci sono
stabilite nel codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913/1992, di
seguito CDC – ora sostituito dal Reg. CE n. 450/2008 – codice
doganale aggiornato – CDA non ancora applicabile) e nel relativo
regolamento di applicazione (Reg. CE n. 2454/1993, di seguito
DAC).
¾ Allo stato, le Amministrazioni doganali dei paesi aderenti al WTO
(Organizzazione Mondiale del Commercio) hanno adottato, pur nel
rispetto di principi generali comunemente accettati,
accettati REGOLE
AUTONOME DI ORIGINE.
g
comunitarie,, notificate a tutti ggli stati aderenti al WTO,,
¾ Le regole
hanno carattere neutro, in quanto trovano uniforme applicazione in
tutti i paesi UE e per tutte le merci in libera circolazione nel
t it i comunitario
territorio
it i (e
( pertanto
t t sia
i alle
ll mercii ivi
i i importate
i
t t che
h a
quelle ivi prodotte e destinate all’esportazione).
REGOLE DOGANALI SULL’ORIGINE DELLE MERCI
9 ORIGINE COMUNE O NON PREFERENZIALE
9
ORIGINE PREFERENZIALE
ORIGINE NON PREFERENZIALE
¾ L’origine comune o non preferenziale determina l’origine geografica
dei prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali non
regolati da “accordi preferenziali” ed è attestata dai “certificati di
origine” rilasciati dalle Camere di Commercio o dai corrispondenti
organismi
g
esteri abilitati
(art. 26 ‐ All. 12 DAC ‐ istruzioni di cui all’Allegato alla nota prot. n.
75361 del 26 agosto 2009, emanata dal MI.S.E. in collaborazione
con Unioncamere)
¾ FINALITA’
• certificazione
tifi i
di origine
i i dei
d i prodotti
d tti comunitari
it i in
i esportazione
t i
• applicazione di misure di salvaguardia non tariffarie
all’importazione (divieti, contingenti, massimali, embarghi
commerciali,
i li dazi
d i antidumping…)
id
i
)
• statistiche del commercio internazionale
• etichettatura di origine
g “made in…”
ORIGINE PREFERENZIALE
¾ L’origine preferenziale comporta il riconoscimento di un trattamento
tariffario
ta
a o age
agevolato
o ato (da
(dazio
o ridotto
dotto o nullo)
u o) aallee merci
e c cchee so
sono
o
originarie di taluni paesi o aree geografiche con cui la UE ha stipulato
particolari accordi economici (corredati da specifici “protocolli” di
origine) o ha deliberato unilateralmente di sostenerne ll’economia
economia (c.d.
(c d
paesi in via di sviluppo – Sistema delle Preferenze Generalizzate).
¾ Essa è attestata da particolari certificati (es., EUR 1, EUR‐MED, FORM
A)) rilasciati, a richiesta di parte, dalle autorità doganali o dalle
“dichiarazioni su fattura”, rilasciate dagli operatori.
¾ Spesso
p
le regole
g
dell’ “origine
g
preferenziale” sono p
p
più restrittive di
quelle relative all’origine “non preferenziale” (ad es., per taluni
prodotti tessili le regole dell’origine preferenziale spesso richiedono la
fabbricazione a partire dal “filato”
filato non originario,
originario anziché dal tessuto,
tessuto
come prevede, invece, la regola della “confezione completa” per
l’acquisizione dell’origine non preferenziale): in tali casi, pertanto, i
requisiti per ll’apposizione
apposizione dell
dell’etichetta
etichetta “made
made in …” sussistono anche
in relazione all’acquisizione dell’ origine preferenziale del prodotto
preso in considerazione
ORIGINE NON PREFERENZIALE
¾ Sono
S
ttuttora
tt
i
in
corso, in
i
ambito
bit
WTO i negoziati
WTO,
i ti relativi
l ti i
all’armonizzazione, a livello mondiale, delle regole comuni dell’ “origine non
preferenziale”, allo scopo di arrivare alla compilazione di un elenco con
indicata, accanto ad ogni capitolo o voce del Sistema Armonizzato, la
relativa lavorazione conferente origine.
¾L’UE ha già da tempo presentato, in ambito WTO, un elenco di regole
relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato; detto elenco, pur non
essendo ancora recepito
p
nell’ordinamento legislativo
g
comunitario,,
rappresenta la posizione ufficiale dell’UE in materia e ad esso può essere
fatto utile riferimento per conoscere le regole di attribuzione dell’origine
non preferenziale delle merci alla cui produzione contribuiscono più paesi e
per dirimere le problematiche derivanti dall’applicazione delle norme
contenute nel codice doganale.
LL’elenco
elenco è consultabile sul sito internet della Commissione UE:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non‐preferential/article_1622_en.htm
ORIGINE NON PREFERENZIALE FONTI NORMATIVE
¾ Reg. CEE 2913 /1992 (CDC: artt. da 22 a 26);
¾ Reg. CEE 2454/1993 (DAC: artt. da 35 a 65);
¾ Reg.
g
CE 450/2008
/
((CDA: artt. da 35 a 38 ‐ ggià in vigore,
g , ma applicabili
pp
successivamente all’emanazione delle disposizioni di applicazione del codice e
comunque non oltre il 24 giugno 2013);
¾ Allegati alle DAC:
• 9: note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni di cui ai successivi
g 10 e 11;;
allegati
• 10: elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i
materiali non originari affinchè il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto
originario (riguarda taluni prodotti tessili);
• 11: elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i
materiali non originari affinchè il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto
originario (riguarda taluni prodotti “non tessili”);
• 12: fac simile certificato di origine;
• 13: certificato di origine per l’importazione di prodotti agricoli nella UE.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
(CDC: art. 23)
1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
2 Per
2.
P mercii interamente
i
ottenute in
i un paese sii intendono:
i
d
a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c)) ggli animali vivi,, ivi nati ed allevati;;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque
t it i li di un paese, da
territoriali
d navii immatricolate
i
t i l t o registrate
i t t in
i tale
t l paese e battenti
b tt ti bandiera
b di
d l
del
medesimo;
g) le merci ottenute a bordo di navi‐officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale
paese,, sempre
p
p che tali navi‐officina siano immatricolate o registrate
g
in detto p
paese e ne battano la
bandiera;
h) prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali,
sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i rottami
tt i e i residui
id i risultanti
i lt ti da
d operazioni
i i manifatturiere
if tt i
e glili articoli
ti li fuori
f i uso, sempre che
h
siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in
qualsiasi stadio essi si trovino.
q
3. Per l’applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare
territoriale.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
(CDC: art. 24)
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del
paese in cui è avvenuta
l’ultima lavorazione o trasformazione
¾ sostanziale,
sostanziale
¾ economicamente giustificata ed
¾ effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo,
¾ che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia
rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
In via g
generale, il criterio dell’ “ultima trasformazione
f
sostanziale” trova
applicazione per mezzo di 3 distinte regole:
9 cambiamento della “voce” tariffaria (cod. S.A. a 4 cifre) – regola generale ‐
9 indicazione delle lavorazioni specifiche atte a conferire l’origine del paese ove
sono effettuate (es. “confezione completa” per i prodotti tessili)
9 incremento percentuale del valore aggiunto acquisito dal prodotto per effetto
delle lavorazioni effettuate, superiore a determinati limiti (comparazione tra il
valore franco fabbrica di tutti i materiali non originari e il valore del prodotto finito)
ORIGINE NON PREFERENZIALE
((CDC: art. 25 – norma antielusiva))
¾Una trasformazione o lavorazione p
per la q
quale è accertato o p
per la q
quale i
fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere
le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non
può in alcun modo essere considerata come conferente,
conferente ai sensi dell
dell’articolo
articolo
24, alle merci così ottenute l’origine del paese in cui è effettuata.
¾ La CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ha più volte affermato che si configura
una trasformazione sostanziale solo qualora il prodotto che ne risulta abbia
composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere
sottoposto a tale trasformazione o lavorazione .
ORIGINE NON PREFERENZIALE
(DAC : artt 35 e ss )
(DAC : artt. 35 e ss.)
Con le norme di applicazione del CDC la Commissione Europea ha definito
per il settore tessile e dell’abbigliamento (All. 10) e per alcuni altri prodotti
di particolare interesse (All. 11), le specifiche lavorazioni (c.d. “regole di
li ”) che
lista”)
h permettono all prodotto
d
f
finito,
per la
l cui produzione
d
sono stati
utilizzati materiali aventi origini diverse, di acquisire l’origine del paese dove
è avvenuta la trasformazione in questione, che, in tal modo, viene
considerata “sostanziale” (nell’intento di ridurre i dubbi interpretativi).
Le modalità di applicazione
pp
delle regole
g contenute negli
g allegati
g 10 e 11 sono
illustrate nelle note introduttive dell’allegato 9.
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2454:20120101:IT:PDF
ORIGINE NON PREFERENZIALE
(DAC : allegato 10)
Per i PRODOTTI TESSILI e loro manufatti (sez. XI della nomenclatura combinata)
è necessaria una “trasformazione completa”, consistente, di massima, in una
lavorazione che ha per effetto di classificare il prodotto ottenuto in una voce
della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti
non originari utilizzati.
Tuttavia, per i prodotti elencati nell’All. 10 delle DAC, si considerano complete
l trasformazioni
le
t f
i i indicate
i di t in
i relazione
l i
a ciascun
i
prodotto
d tt che
h figura
fi
i detto
in
d tt
allegato, a prescindere che vi sia o meno cambiamento della voce doganale.
Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 dell
dell’allegato
allegato possono
essere inquadrate in alcune categorie generali , quali:
¾“fabbricazione a partire da…”
¾ “fabbricazione
fabbricazione a partire da … il cui valore non supera il X% (40% o 50%) del
prezzo franco fabbrica del prodotto finito”
¾ “confezione completa”
Nel caso in cui siano presenti entrambe le prime due condi
condizioni,
ioni, in alternativa
tra di loro, l’operatore potrà scegliere fra le due condizioni e se anche solo una
delle due è rispettata il prodotto finito potrà essere considerato originario .
ORIGINE NON PREFERENZIALE (DAC : allegato 10 – prodotti tessili)
Esempi:
¾ I tessuti di stoffe a maglia (cap.60), richiedono la fabbricazione a
partire da filati, oppure, nel caso di tessuti stampati o tinti, la
stampa o tintura di stoffe a maglia grezze o precandeggiate,
accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
¾ Gli indumenti ed accessori diversi da quelli a maglia (ex cap. 62),
finiti o completi, e gli indumenti a maglia ottenuti riunendo,
mediante cucitura, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o
realizzate
li t direttamente
di tt
t nella
ll forma
f
voluta
l t (cap.61),
(
61) richiedono
i hi d
l
la
confezione completa
¾Tutti gli altri tipi di indumenti richiedono la fabbricazione a partire
da filati
ORIGINE NON PREFERENZIALE
(DAC: allegato 10 ‐ prodotti tessili)
Per “confezione
confezione completa
completa” si intendono tutte le operazioni che debbono essere
effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a
maglia, comprese le operazioni di “rifinitura” .
Tali operazioni sono elencate,
elencate a titolo esemplificativo,
esemplificativo nella nota introduttiva 7.2
72
dell’Allegato 9 e consistono in: applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
confezione di asole; rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure di orli
inferiori di camicie, gonne o abiti; apposizione di guarnizioni ed accessori, quali
tasche, etichette, distintivi; stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere
“confezionati”.
Tuttavia il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non
Tuttavia,
implica necessariamente che la confezione debba considerarsi “incompleta”.
In particolari procedimenti di fabbricazione si può verificare il caso che le lavorazioni
di rifinitura,
rifinitura specie se costituite da un insieme di operazioni combinate,
combinate assumano
un’importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di più della semplice
rifinitura: in tali casi la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del
carattere di completezza della confezione.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
(DAC : allegato 11 – calzature )
Per quanto concerne il settore delle
d ll calzature,
l
il criterio
i i di
attribuzione dell’origine non preferenziale alle calzature di cui
alle voci NC da 6401 a 6405,
6405 nel caso di lavorazioni o
trasformazioni effettuate su materiali non originari, è la
“fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
doganale escluse le calzature incomplete formate da tomaie
fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori, della voce
6406”.
6406”
ORIGINE NON PREFERENZIALE
ORIGINE NON PREFERENZIALE
(DAC: art. 38)
(vale solo per le materie tessili e manufatti della sez. XI della nomenclatura combinata)
vale solo per le materie tessili e manufatti della sez XI della nomenclatura combinata)
Si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o
trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il
trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e
operazioni affini);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi
compresa la composizione di serie di prodotti),
prodotti) lavatura,
lavatura riduzione in pezzi;
c) i) i cambiamenti d’imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc.,
e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di
condizionamento;
e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
f) il cumulo di due o più operazioni indicate in precedenza.
precedenza
In linea generale si può affermare che tutte le attività di mera conservazione di un
prodotto o che si limitano a modificare nell’aspetto
p
p
esteriore la merce (ad es., cambio di
packaging, di imballaggio o di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti
a conferire l’origine alla merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
(DAC: artt. 41 e ss.)
Sezione Seconda – Disposizioni di applicazione relative ai pezzi di ricambio
p
pp
p
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati insieme ad un
materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo (ricompresi nelle
sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata) e facenti parte della sua
normale attrezzatura, sono considerati della stessa origine del materiale, della
macchina dell
macchina,
dell’apparecchio
apparecchio o del veicolo ai quali sono destinati.
destinati
I pezzi di ricambio destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od
un veicolo precedentemente importati o esportati sono considerati della stessa
origine
i i del
d l materiale,
t i l della
d ll macchina,
hi
d ll’
dell’apparecchio
hi o del
d l veicolo
i l aii qualili
sono destinati, a condizione che si tratti di pezzi di ricambio “essenziali”, vale a
dire:
• costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il
buon funzionamento delle merci,
• sono caratteristici di queste merci e destinati alla loro normale
manutenzione, in sostituzione di pezzi della stessa specie danneggiati o
inutilizzabili.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Percorso per determinare l’origine non preferenziale delle merci
1. merci interamente ottenute (es.: grano seminato e raccolto in Italia – pasta
ottenuta da esso – prodotto fabbricato con apporto esclusivo di materiali
originari:
g
art. 23 CDC))
2. merci ottenute con l’apporto di materiali originari di due o più paesi: art. 24 CDC
prodotti tessili
art. 38 DAC: operazioni sempre
insufficienti a conferire l’origine
prodotti compresi nell’allegato 10 delle DAC:
consultare le note introduttive dell’allegato 9
delle DAC e poi verificare se le operazioni
effettuate sui prodotti non originari siano quelle
descritte come atte a conferire l’origine
prodotti non compresi nell’allegato 10 delle
DAC: origine conferita se il prodotto ottenuto
è classificato in una voce NC diversa da quella
del/i prodotto/i di partenza (art. 24 CDC)
prodotti non tessili
prodotti compresi nell’allegato 11
delle DAC: consultare le note
introduttive dell’allegato 9 delle DAC e
verificare
ifi
poii se le
l
operazioni
i i
effettuate sui materiali non originari
siano quelle descritte come atte a
conferire ll’origine.
origine.
prodotti non compresi nell’allegato 11 d ll DAC regola generale: art. 24 delle DAC ‐
l
l
24
CDC
3. Casi dubbi: si può consultare l’elenco delle lavorazioni conferenti origine per
voce doganale presentato al WTO
ORIGINE NON PREFERENZIALE E MADE IN ITALY
L’origine
L’
i i
“
“geografica”
fi ” di un prodotto
d tt è determinata
d t
i t in
i base
b
alle
ll regole
l
dell’origine non preferenziale.
Pertanto:
¾ NON è possibile rivendicare l’origine nazionale (MADE IN ITALY) di quei beni
per i quali una parte rilevante (“sostanziale”) del processo produttivo è stato
realizzato all
all’estero;
estero;
¾ laddove in un paese straniero avvenga l’ultima lavorazione sostanziale (ai
sensi del CDC) – lavorazione che non deve consistere nel mero
assemblamento/etichettatura/confezionamento
/
/
dei prodotti – NON sarà
possibile apporre in etichetta l’indicazione MADE IN ITALY o altre indicazioni
fallaci relative all’origine dei prodotti;
¾Analogamente, laddove nel paese terzo non si realizzi la “lavorazione
sostanziale”, in conformità delle regole di origine stabilite dal CDC, il prodotto
MADE IN ITALY precedentemente esportato può rientrare in Italia senza aver
mutato la propria origine ed essere considerato legittimamente MADE IN
ITALY.
“MADE
MADE IN ITALY
IN ITALY”‐FONTI
‐FONTI NORMATIVE
NORMATIVE
• Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891 riveduto da ultimo a Lisbona il
31 Ottobre 1958 – ratificato in Italia con legge n.
n 676/1967
• Disposizioni applicative dell’Accordo di Madrid: DPR n. 656/1968
• Legge finanziaria 2004 (n.
(n 350/2003) : art.
art 4,
4 comma 49
• Codice penale : art.517
• Codice del consumo : D.Lgs. n.206/2005
• D. L.vo n. 146/2007 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori
• Legge n.99/2009 : art.17 (abrogato dall’art. 16 del D.L. n. 135/2009)
• D.L. n.135/2009 convertito nella L. n. 166/2009 (D. Ronchi): art.16.
• Legge 8 aprile 2010, n.55 (Reguzzoni‐Versace): disposizioni
concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della
pelletteria e calzaturieri (non è tuttora applicabile in assenza
dell’adozione della normativa di dettaglio: vedasi Direttiva P.C.M.
30/09/2010)
ACCORDO DI MADRID ACCORDO DI
MADRID
del 14 aprile 1891 riveduto da ultimo a Lisbona il 31 ottobre 1958 – ratificato in Italia con legge n. 676/1968 ‐ DISPOSIZIONI APPLICATIVE NAZIONALI: DPR n. 656/1968 ¾ Repressione
delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza delle
merci.
¾ Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o
fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all’atto della loro
introduzione nel territorio della Repubblica a cura degli uffici doganali che
ne danno immediata notizia all’autorità giudiziaria e agli interessati (art. 1
DPR n. 656/1968).
¾ E’ consentita
i aglili interessati
i
i la
l facoltà
f l à di chiedere
hi d
l regolarizzazione
la
l i
i
d ll
della
merce mediante l’asportazione della indicazione falsa o fallace.
¾ Trascorsi 60 ggiorni dalla comunicazione all’autorità ggiudiziaria senza che
questa abbia disposto il sequestro della merce, gli uffici doganali possono
procedere alla restituzione della stessa previamente regolarizzata.
ACCORDO DI MADRID
¾ Il
“venditore” ((inteso come colui che mette in circolazione le merci
a fini commerciali) può indicare il proprio nome o indirizzo sui
prodotti provenienti dall’estero, alla condizione che l’indirizzo o il
nome sia accompagnato dall
dall’indicazione
indicazione precisa,
precisa a caratteri ben
chiari, del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra
indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine
delle merci (art. 3 Accordo di Madrid).
¾ Questa disposizione riveste grande attualità se correlata alla
previsione di cui all’ art. 6, lett b), del Codice del Consumo, circa
ll’obbligo
obbligo di indicare, nei prodotti destinati al consumatore, il “nome
nome
o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell’Unione Europea”.
LEGGE FINANZIARIA 2003
LEGGE FINANZIARIA 2003
¾ La legge 350/2003 (art. 4, comma 49), a tutela della corretta
indicazione dell
dell’origine
origine italiana dei prodotti,
prodotti stabilisce che
l’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione,
ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita
ai sensi dell’art. 517 del codice penale.
¾ E’ punito anche il “tentativo”.
¾ FALSA INDICAZIONE: la stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e
merci non originari dell’ Italia ai sensi della “direttiva europea
sull origine .
sull’origine”
¾ FALLACE INDICAZIONE: anche qualora sia indicata l’origine estera
dei prodotti, l’uso di segni o figure o quant’altro possa indurre il
consumatore a ritenere
i
che
h il prodotto
d
sia
i di origine
i i italiana,
i li
i l
incluso
l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina
sulle pratiche commerciali ingannevoli (contenuta nel codice del
consumo).
LEGGE FINANZIARIA 2003
LEGGE FINANZIARIA 2003
¾ Il funzionario doganale che ravvisi la sussistenza delle fattispecie
sopra descritte procede al sequestro delle merci e inoltra la relativa
notizia di reato al PM competente, che provvederà a convalidare o
meno il sequestro, attivando l’azione penale.
¾ E’ sempre ammessa, su istanza di parte, la “regolarizzazione”
prevista dall’Accordo di Madrid, che comporta, a seconda dei casi,
l’esatta indicazione dell’origine, l’asportazione della dicitura “made
in Italy
Italy” ovvero ll’asportazione
asportazione dei segni e delle etichette che
inducono a ritenere trattarsi di prodotto di origine italiana.
¾ Tuttavia la eventuale “regolarizzazione”, stante la pendenza del
procedimento penale, dovrà essere autorizzata dal magistrato
competente ed esplica effetti ai soli fini del rilascio della merce alla
disponibilità della parte (previa assunzione delle fonti di prova).
prova)
A 517 C di P l
Art. 517 Codice Penale
¾ “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”: è punito con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 20.000, se il
fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge,
chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere
dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni
di ti ti i nazionali
distintivi,
i
li o esteri,
t i atti
tti a trarre
t
i inganno
in
i
il compratore
t
sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.
¾ EE’ prevista la pubblicazione della sentenza di condanna.
condanna
¾ Per effetto della legge n. 99/2009 il reato è stato inserito tra gli
illeciti cui si rendono applicabili le disposizioni del D. L.vo n.
231/2001 concernenti la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e degli enti privatistici per i reati
previsti dal codice penale.
penale
Art. 517 Codice Penale
Art. 517 Codice Penale
¾ Secondo il costante orientamento dottrinale e giurisprudenziale (Corte di
Cassazione) ai fini dell
Cassazione),
dell’applicazione
applicazione dell
dell’art
art. 517 c.p.,
c p per origine e
provenienza deve intendersi la provenienza del prodotto da un determinato
produttore e non già da un determinato luogo.
¾ In altre parole, secondo la giurisprudenza consolidata (anche se non mancano
le eccezioni, soprattutto nell’ambito dei giudici di merito), ciò che assume
rilievo nei prodotti industriali, la cui qualità dipende dall’affidabilità tecnica del
produttore è ll’origine
produttore,
origine imprenditoriale , cioè la fabbricazione da parte di un
imprenditore che assume la responsabilità del processo produttivo, con
l’eccezione significativa dei prodotti agricoli o alimentari, per i quali non a caso
sussiste un particolare complesso normativo volto a garantire la rilevanza
geografica
fi dell’origine
d ll’ i i e della
d ll provenienza
i
geografica
fi del
d l prodotto.
d tt
¾ Pertanto ‐ escludendo i casi (evidenti) di “falsa” indicazione di origine ‐
ll’apposizione
apposizione, sui prodotti presentati per ll’importazione
importazione, di “fallaci
fallaci
indicazioni” e, in particolare, del marchio, dei segni distintivi e dell’indirizzo
o della sede dell’importatore o del titolare del marchio, non integra gli
estremi del reato (ma costituisce pur sempre “fallace indicazione” suscettibile
di regolarizzazione,
l i
i
sull piano
i
amministrativo,
i i
i aii sensii dell’Accordo
d ll’A
d di Madrid).
M d id)
CODICE DEL CONSUMO (D.L.vo 206/2005)
¾ Art. 6, comma 1, lett. b):
stabilisce che tutti i prodotti commercializzati sul territorio italiano
riportino,
i
i
i modo
in
d visibile
i ibil e leggibile,
l ibil la
l sede
d legale
l l del
d l produttore
d
o dell’importatore comunitario.
Pertanto se tali requisiti sono presenti sui prodotti già all
Pertanto,
all’atto
atto della
loro importazione, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo di Madrid, occorre
indicare, sui prodotti stessi, anche il paese di origine geografica
(secondo l’Agenzia delle Dogane è possibile usare la dicitura
“prodotto importato”).
¾ Art.
Art 6,
6 comma 1,
1 lett.
lett c):
impone di indicare il paese di origine del prodotto qualora
extracomunitario ((tale obbligo,
g a tutt’oggi,
gg , non è in vigore,
g , in
mancanza dei regolamenti ministeriali di attuazione della norma).
31
DECRETO LEGISLATIVO N. 146/2007
Il D. Lgs. n. 146/2007,
/
di attuazione della Direttiva 2005/29/CE
/ /
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori
– recepito nel Codice del consumo – definisce ‐ all
all’art.
art. 21, comma 1
1‐
“pratica commerciale sleale” e ingannevole, quella che “contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppur di fatto corretta, in
qualsiasi
l i i modo,
d anche
h nella
ll sua presentazione
t i
complessiva,
l i
i d
induce
o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio su uno o più
dei seguenti
g
elementi:
a) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità,
la composizione, gli accessori, l’idoneità allo scopo, gli usi, la
quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale”.
D L n 135/2009 (Decreto Ronchi)
D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)
L’’ art. 16, commi 5 e ss., introduce,
d
nell corpo dell’art.
d ll’
4, comma 49, della
d ll L.
n. 350/2003, il comma 49 bis che amplia la casistica della “fallace
indicazione di origine”, definendo tale anche:
“l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali
da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di
origine italiana ai sensi della normativa europea sull
sull’origine
origine, senza che gli
stessi siano accompagnati
9 da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera
9 o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del
consumatore sull’effettiva origine del prodotto…
ovvero …
ovvero…
9 da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio,
circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di
commercializzazione
i li
i
sulla
ll effettiva
ff i origine
i i estera del
d l prodotto”.
d
”
D L n 135/2009 (Decreto Ronchi)
D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)
¾ Pertanto, mentre l’art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003
continua a sanzionare penalmente, ai sensi dell’art. 517 c.p., sia
t tt le
tutte
l ipotesi
i t i di falsa
f l indicazione,
i di i
che
h i casii di fallace
f ll
i di i
indicazione
che non riguardano prodotti contrassegnati da marchi aziendali (a
meno che non si tratti di violazioni alla disciplina delle pratiche
commerciali sleali)…
¾ … il comma 49 bis prevede che nei casi di fallace indicazione di
origine
i i
su prodotti
d tti contrassegnati
t
ti da
d
marchi
hi aziendali
i d li
legittimamente apposti, qualora le indicazioni sulla effettiva origine
estera della merce non vengano
g
apposte,
pp
, a cura del responsabile
p
dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di
corredo per il consumatore, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra il minimo di € 10 mila ed il massimo di €
250 mila e si procede alla confisca della merce.
D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)
Nella circolare esplicativa n. 124898 del 9 novembre 2009, il
Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la nuova norma
impone l’obbligo ai titolari o licenziatari di marchi (registrati o non)
di accompagnare i prodotti o le merci, nella fase della loro
importazione alternativamente con:
importazione,
¾ indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o
comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del
consumatore sull’effettiva origine del prodotto;
¾ un’attestazione (da rendere con le modalità di cui al fac‐simile
allegato
ll t alla
ll circolare
i l
stessa)
t
) circa
i
l informazioni
le
i f
i i che
h glili stessi
t i
soggetti renderanno in fase di commercializzazione sulla effettiva
origine
g estera di p
prodotti o merci.
D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)
Poiché, in entrambe i casi sopra delineati, le informazioni da
rendere dovranno essere “… comunque sufficienti … ad evitare
qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del
prodotto” , il Ministero stesso ha ritenuto che non sussiste l’obbligo
di indicare, sui prodotti posti in vendita sul territorio nazionale (e su
quelli presentati in dogana per l’importazione), accanto al marchio,
il paese di fabbricazione o di produzione, ma basta che i prodotti
stessi siano accompagnati da una “appendice informativa” (che
può assumere anche la forma di cartellino o targhetta applicata sul
prodotto
d
o sulla
ll confezione
f i
i modo
in
d conforme
f
alla
ll prassii del
d l
settore ed alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati,
ovvero in elementi amovibili come hang‐tags
g g o similari),
), che rechi,,
a titolo meramente esemplificativo, una delle seguenti diciture:
D L n 135/2009 (Decreto Ronchi)
D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)
‐ Prodotto fabbricato in …
‐ Prodotto fabbricato in paesi extra UE
‐ Prodotto di provenienza extra UE
‐ Prodotto importato da paesi extra UE
‐ Prodotto non fabbricato in Italia.
¾ Infine,, il Ministero ha chiarito che la nuova norma non si
applica ai prodotti sottoposti a regimi doganali sospensivi
ovvero immessi in libera pratica ma non destinati al mercato
italiano
l
(
(per
i qualil resta comunque impregiudicata
d
l’applicazione delle norme doganali vigenti in materia).
D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi) /
(
)
¾ Per quanto concerne l’individuazione dell’autorità competente per
ll’esecuzione
esecuzione dei controlli finalizzati ad accertare il rispetto degli “impegni”
impegni
assunti in dogana con la presentazione dell’ “attestazione” di cui sopra e
per l’applicazione della sanzione amministrativa e della confisca delle
mercii previste
i t dai
d i commii 49 bis
bi e 49 ter
t della
d ll legge
l
n. 350/2003,
350/2003 sii
segnala che l’art. 43 del D.L. 22.06.2012 n.83 (“Misure urgenti per la
crescita del Paese – Potere sanzionatorio in materia di made in Italy”), ha
integrato l’art. 4 della legge n. 350/2003, introducendo il comma 49 quater
che ha devoluto la potestà sanzionatoria di cui al comma 49 bis alle
CCIAA territorialmente competenti.
¾ Con l’occasione è stato confermato quanto già in precedenza affermato
dall’Agenzia delle Dogane, in ordine all’applicazione della procedura
generale di cui alla legge n.689/1981,
n 689/1981 che prevede,
prevede in particolare,
particolare la
contestazione dell’illecito da parte degli uffici doganali e la facoltà della
parte di estinguere l’illecito con il pagamento della somma di euro 20.000
(1/3 del massimo della sanzione prevista o,
o se più favorevole,
favorevole il doppio del
minimo)
D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)
“100% made in Italy” ‐ “full made in Italy” – “tutto italiano”
¾ L’art. 16 (commi da 1 a 4) ha altresì introdotto il principio del “prodotto realizzato
interamente in Italia”, intendendosi per tale “il prodotto o la merce, classificabile
come “made in Italy” ai sensi della normativa vigente e per il quale il disegno, la
progettazione,
tt i
l
la
l
lavorazione
i
ed
d il confezionamento
f i
t
sono compiuti
i ti
esclusivamente sul territorio italiano”.
¾ Viene prevista l’emanazione di decreti ministeriali (a tutt’oggi non avvenuta) per la
definizione delle concrete modalità di applicazione del principio sopra delineato.
¾ Viene altresì stabilito che chiunque indebitamente fa uso di un’indicazione di
vendita – fin dalla presentazione in dogana per l’immissione in libera pratica e fino
alla vendita al dettaglio
g ‐ che p
presenti il p
prodotto come interamente realizzato in
Italia (quali “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”) in qualunque
lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel
consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto,
risponde del reato di cui all’art. 517 del c.p., le cui pene sono aumentate fino ad un
terzo.
40
D. L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi) – art. 16
“100% made in Italy” ‐“full made
in Italy” “full made in Italy”‐”tutto italiano”
in Italy” ”tutto italiano”
In merito alla concreta applicazione delle prescrizioni
contenute neii commii da
d 1 a 4 dell’art.
d ll’
16 l’Agenzia
16,
l’A
i delle
d ll
Dogane ha chiarito che la possibilità di apporre, sulle merci
prodotte in Italia (ed eventualmente destinate all
all’esportazione)
esportazione)
le diciture quali “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto
italiano” riguarda le merci di origine italiana ai sensi della
normativa europea sull’origine – già qualificabili, pertanto,
come “made in Italy” ‐ che abbiano subito, sul territorio
it li
italiano,
t tt le
tutte
l fasi
f i di lavorazione
l
i
(di
(disegno,
progettazione,
tt i
lavorazione e confezionamento) tassativamente contemplate
dalla norma in esame.
esame
confezione
“anonima”
o con logo
dell’azienda
(marchio non
registrato)
o con marchio
registrato
Legge 24.12.2003
n. 350
Art.4 comma 49
(art.517 C.P.)
Importazione
Legge 04.07.1967,
n 676 (Accordo di
n.
Madrid)
(FALSA
INDICAZIONE)
confezione
“anonima”
(senza
marchio o
logo
dell’azienda)
Prodotto con o
senza indicazione
dell’origine, con
segni, figure, o
quant’altro …
q
(logo-sito webstyled-designedconceived by
bycartina dell’Italiagondola-colosseo,
ecc )
ecc.)
Legge 24.12.2003
n. 350
Art.4 comma 49
((art.517 C.P.))
Importazione
Legge 04.07.1967,
n. 676 (Accordo
di Madrid)
(
(FALLACE
INDICAZIONE)
marchio®
o logo
dell’azienda
(marchio non
registrato)
con modalità tali da
indurre il consumatore
a ritenere che il
prodotto o la merce sia
di origine italiana
Esempi:
• indirizzo oppure
• sito internet oppure
• bandiere o elementi
similari (cartina
dell’Italia-gondola’
i
colosseo) oppure
• styled – designed –
conceived
i d in
i Italy
It l
Legge 24.12.2003
L
24 12 2003
n. 350
Art.4 comma
IMPORTAZIONE
49 bis (S.A.)
(fatta salva la
presentazione
dell’apposita
attestazione)
(uso fallace del
marchio)
marchio®
o logo
l
dell’azienda
Made in (Paese) evidente
oppure
•Prodotto importato da
(nome, sede importatore)
•Prodotto fabbricato in…..
(
(marchio
hi non •Prodotto fabbricato in
Paesi extraUE
registrato)
•Prodotto di provenienza
extraUE
•Prodotto importato da
Paesi extraUE
•Prodotto non fabbricato in
Italia
(anche con indirizzo, sito
internet)
Importazione
p
Legge 24.12.2003
n 350
n.
Art.4 comma 49
bis
indicazione di vendita che
presenti
il prodotto come
interamente realizzato
reali ato in Italia,
Italia
«100%
made in
Italy»
y
«100%
Italia»
quale «100% made in Italy»,
«100% Italia», «tutto italiano», in
qualunque lingua espressa, o
altra che sia
analogamente
idonea ad
ingenerare
nel
consumatore
t
l
la
convinzione
i i
della realizzazione interamente
in Italia del prodotto, ovvero
segni o figure che inducano la
medesima fallace convinzione
(FALSA ATTESTAZIONE)
Decreto-legge
25/09/09, n.
135 convertito
Importazione con modificazioni
con Legge 166
del 20/11/09
Art. 16
«100%
made
in
Italy»
«100%
It li
Italia»
Indicazioni di vendita che
presenti il prodotto come
i
interamente
realizzato
li
in
i
Italia, in quanto:
•disegno,
•progettazione,
tt i
•lavorazione,
•confezionamento,
eseguiti in Italia
Italia.
Esportazione
p
Decreto legge
25/09/09,
n. 135
convertito
con
modificazioni
con Legge n.
166 del
20/11/09
art.16
CONCLUSIONI
Sebbene ancora non esista una norma che espressamente
p
imponga l’indicazione dell’origine geografica nell’etichettatura
dei prodotti importati e destinati all’immissione in consumo,
il reticolo
i l delle
d ll norme poste a tutela
l dei
d i consumatorii è
costituito da maglie talmente strette, che omettere o
dissimulare la vera origine geografica del prodotto significa
assumersi il concreto e consapevole rischio di incorrere in una
denuncia p
penale o in una p
pesante sanzione amministrativa e
nel sequestro della merce, con gravi ripercussioni di natura
commerciale, notevoli oneri e spese impreviste e, ancora, con
il rischio
i hi di dover
d
subire
bi la
l pubblicazione
bbli i
d ll sentenza
della
penale di condanna e/o un provvedimento interdittivo
dell’autorità
dell
autorità garante della concorrenza e del mercato.
mercato
GRAZIE … PER L’ATTENZIONE !
[email protected]
La presente esposizione riflette esclusivamente il pensiero del suo autore e non vincola in alcun modo l’Agenzia delle Dogane