1 II Capitolo LE RIFORME FISCALI 1. IRPEF E ASSEGNI FAMILIARI
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1 II Capitolo LE RIFORME FISCALI 1. IRPEF E ASSEGNI FAMILIARI
II Capitolo LE RIFORME FISCALI 1. IRPEF E ASSEGNI FAMILIARI LA STRUTTURA DELLA RIFORMA FISCALE Come sottolineato prima nel DPEF e poi nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2007 il nostro paese dedica una quota relativamente inferiore di risorse per il sostegno dei redditi bassi e precari e delle responsabilità familiari rispetto alla media europea. Infatti l’indice di povertà relativa, misurato con la metodologia comunitaria, si colloca in Italia al 19 per cento contro una media europea del 15 per cento. La scelta conseguente è stata una manovra finanziaria improntata a obiettivi di equità. In tale obiettivo è da ricomprendere anche l'articolo 3 della legge finanziaria che determina una profonda riorganizzazione dell’IRE con l'obiettivo di migliorare il profilo di progressività dell’imposta e, al tempo stesso, sostenere i nuclei familiari con figli, in particolare minori di tre anni. Nello specifico: • si ridisegna la curva dell'IRE rimodulando gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione, passando da un sistema a 4 scaglioni ad uno a 5 secondo il seguente schema riforma centrosinistra Scaglioni Fino a 15.000 Da 15.001 a 28.000 Da 28.001 a 55.000 Da 55.001 a 75.000 Oltre 75.000 • 2° modulo riforma centrodestra CLASSI DI REDDITO Aliquote (in euro) introdotte 23% fino a 15.000 da 15.000 a 26.000 da 26.001 a 29.000 33% da 29.001 a 32.600 da 32.601 a 33.500 da 33.501 a 70.000 39% da 70.001 a 100.000 oltre 100.000 43% Aliquote 23% 27% 38% 41% 43% si modifica la modalità di determinazione dell'imposta dovuta con la sostituzione delle deduzioni per oneri di famiglia con un sistema di detrazioni decrescenti al crescere del reddito complessivo del contribuente. La nuova norma stabilisce che dall'Ire lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: 1 Importo detrazione (*) 800 a scalare fino a 80.000 euro di reddito annuo Coniuge Figli Minori di 3 anni^ 900 a scalare fino a 95.000 Maggiori di 3 anni^ 800 a scalare fino a 95.000 750 a scalare fino a 80.000 Altri familiari (*) le deduzioni prima si azzeravano a 78.000 euro La detrazione effettivamente spettante è calcolata in base ad una funzione matematica che ne individua l'ammontare. La funzione matematica da applicare è la seguente: importo detrazione*(1-reddito dichiarato/la cifra in cui si azzera la detrazione), ossia, 900*(1rdt/95.000). In pratica la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 95.000 euro. Poiché la riforma introduce l'obbligo di ripartizione della detrazione per figli a carico tra i due genitori, (tranne nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e nel caso di coniuge fiscalmente a carico), se si possiede un reddito pari a 51.000 euro, con coniuge che possiede un reddito pari a 25.000 euro e si ha un minore di tre anni a carico risulterà che il genitore con reddito a 51.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari a 208,35 euro, mentre il coniuge con 25.000 euro di reddito si detrarrà 331 euro per un totale di 747 euro totali.1 Nel caso di contribuente con più di tre figli, l'importo base della detrazione è aumentato di 200 euro per ogni figlio, compresi i primi tre; per ogni figlio successivo al primo il limite dell'imponibile che azzera la detrazione è aumentato di 15.000 euro; per ogni figlio portatore di handicap l'importo base della detrazione è aumentato di 70 euro. • le deduzioni da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi introdotti nei due moduli della riforma fiscale del centrodestra vengono sostituite dal seguente schema di detrazioni: Lavoro dipendente Importo detrazione Fino a 8.000 Da 8.001 a 55.000 1.840 1.840 a scalare fino a 55.000 euro di reddito (le deduzioni prima si azzeravano a 33.500) 0 Importo detrazione Oltre 55.000 Pensione Fino a 7.500 Da 7.501 a 55.000 Oltre 55.000 Lavoro 1.725 1.725 a scalare fino a 55.000 euro di reddito (le deduzioni prima si azzeravano a 33.500) 0 Importo detrazione 1 L'operazione da sviluppare è la seguente: 900*(1-51.000/95000) = 900* (1-51.000 ) = 900*(95-51)= 900*(44) = 900*0,463= 416,7 di cui il 50% è = 208,35. 95.000 95 95 Effettuando i medesimi calcoli per il coniuge con reddito lordo di 25.000 euro si arriva ad una cifra lorda pari a 662 euro che divisa per due (il 50%) è pari a 331 euro spettanti di detrazione. 2 non dipendente Fino a 4.800 Da 4.801 a 55.000 Oltre 55.000 1.104 1.104 a scalare fino a 55.000 euro di reddito (le deduzioni prima si azzeravano a 33.500) 0 Per fare alcuni esempi concreti possiamo dire che un lavoratore dipendente con coniuge a carico e un figlio minore di tre anni con un reddito imponibile annuo di 28.000 euro, tra le detrazioni per redditi e quelle per carichi di famiglia, si troverà di più in busta paga 290 euro all'anno, che diventano 428 per un medesimo caso ma con reddito imponibile pari a 21.500 euro. LA REDISTRIBUZIONE L'intervento sull'Ire ha l'obiettivo dichiarato di correggere le distorsioni derivanti dal cosiddetto secondo modulo della riforma fiscale del centrodestra rivolto ai possessori di reddito sopra i 25.000 euro con un impiego di risorse pari a circa 6 miliardi di euro. In particolare la riforma del centrosinistra redistribuisce le risorse impiegate per la realizzazione del secondo modulo per sostenere i redditi medio-bassi attraverso un ampliamento dell'area non tassabile (la cosiddetta no-tax area) che sale rispettivamente per lavoratori dipendenti da 7.500 a 8.000 euro, per pensionati da 7.000 a 7.500, per lavoratori autonomi da 4.500 a 4.800, per un importo complessivo pari a 4,3 miliardi di euro e attraverso il passaggio dal sistema delle deduzioni a quello delle detrazioni per carichi di famiglia che vengono aumentate in misura consistente: 800 euro per il coniuge e per figli maggiori di tre anni, 900 euro per figli minori di tre anni e 750 euro per gli altri familiari a carico. Inoltre, mentre prima le deduzioni si azzeravano a 78.000 euro ora si azzerano a 80.000 o 95.000 a seconda se si tratti di coniuge o figli a carico e per il secondo e terzo figlio le detrazioni arrivano, sempre a scalare, rispettivamente fino a 110.000 euro e 125.000 euro. In seconda battuta nel più complessivo ridisegno dell'Ire è stato trovato il modo di effettuare la riduzione del cuneo fiscale destinato ai lavoratori (il 40 per cento dei 9 miliardi del costo complessivo) che dunque premia i nuclei familiari con figli e con redditi medio bassi redistribuendo risorse nei loro confronti per circa 3 miliardi di euro. Per i lavoratori dipendenti nella riduzione del cuneo è compresa anche la restituzione del fiscal drag. Pur essendo non immediato il calcolo dell'effetto redistributivo della riforma, alcune prime simulazioni pubblicate sul sito LaVoce.info indicano che la riforma va a vantaggio dei possessori di redditi tra 10 e 35mila euro, mentre al di sopra di tale soglia si pagheranno più imposte, favorisce di più i lavoratori dipendenti rispetto agli autonomi e favorisce di più i nuclei familiari con figli rispetto a quelli senza. Le simulazioni tuttavia indicano che la manovra nel complesso realizza una redistribuzione non sempre del tutto equa perché non consente di redistribuire ai veri poveri (incapienti) e potenzialmente trasferisce risorse anche a contribuenti relativamente poveri che vivono in nuclei familiari agiati. Calcolando la variazione percentuale media del reddito disponibile per i vari decili dopo la riforma, scomponendo anche l’effetto totale nella parte dovuta alla revisione dell’imposta personale e in quella dovuta all’assegno al nucleo familiare, la simulazione indica che nessun decile aumenta il proprio reddito per più dell’1 per cento. In linea generale si può comunque affermare che il 90 per cento delle famiglie italiane sembra mediamente ottenere un incremento di reddito, a scapito del 10 per cento più ricco. La parte più significativa dell’impatto redistributivo è svolta dalla variazione della struttura dell’Irpef (in particolare la rimodulazione delle detrazioni per carichi di famiglia), mentre più modesto risulta 3 l’effetto dell’incremento degli assegni al nucleo familiare di cui si dirà più avanti. Tab. 1 - Quota di famiglie che guadagnano e perdono dopo la riforma Reddito aumenta Reddito diminuisce Reddito invariato Famiglie con minori 80% 17% 4% Famiglie senza minori 70% 13% 17% Dipendenti 82% 16% 2% Indipendenti 56% 32% 13% Pensionati 71% 7% 21% Totale 73% 14% 13% Fonte: la voce.info Nota: alcune somme superano il 100% per via degli arrotondamenti. La previsione, contenuta nella riforma, di rendere obbligatoria la ripartizione nella misura del 50 per cento delle detrazioni per i figli tra i genitori - mentre in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione competerebbe per intero a quest'ultimo - ad un primo esame sembra penalizzare quelle famiglie in cui uno dei due coniugi, di solito la donna, abbia un contratto di lavoro part-time o comunque un reddito imponibile rientrante nella no tax area, in quanto la detrazione potrebbe essere fruita solo a metà perché un coniuge risulterebbe, di fatto, incapiente o parzialmente incapiente. Al contrario quei nuclei familiari in cui lavori solo un coniuge, anche con alto reddito, potrebbero fruire della detrazione per intero seppur commisurata al livello di reddito. Dal lato delle risorse bisogna sottolineare che la riforma avviene sostanzialmente con effetti modesti sul complesso delle risorse finanziarie destinate all'Irpef mentre per gli assegni al nucleo familiare l'impegno è rilevante anche se, come abbiamo visto dalla simulazione citata in precedenza, l'effetto non è particolarmente incisivo. Dalla relazione tecnica allegata alla legge finanziaria si evidenzia che l'intervento sull'Ire determinerà un aumento del gettito di cassa dell’Irpef pari a 433 milioni di euro nel 2007, 1.031 milioni nel 2008 e 972 nel 2009. Le risorse per aumentare gli assegni familiari (istituto a favore dei soli lavoratori dipendenti) sono pari a 1,4 miliardi e costituiscono maggiori spese. Ne consegue che le maggiori risorse che il governo impegna (oltre a quelle derivanti dal l’ex- secondo modulo Irpef di Tremonti) per ridurre il peso dell'Irpef sono pari a 967 milioni nel 2007, 369 nel 2008 e 428 nel 2009. Da sottolineare che ci sono alcuni effetti indotti sia dal passaggio dal sistema di deduzioni a quello delle detrazioni con un aumento dell'imponibile e quindi un incremento di gettito delle addizionali Irpef regionali e comunali (tale incremento è già compreso nel maggior gettito Irpef prima indicato ed è stimato rispettivamente in circa 325 milioni di euro e 81 milioni di euro), sia dalle modifiche apportate alla curva dell'Irpef che producono effetti sulla tassazione del trattamento di fine rapporto per un maggior gettito pari a 130 milioni di euro per anno (anche tale gettito è stato già compreso nel gettito totale dell'Irpef). GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE Accanto alle detrazioni per carichi di famiglia, la legge finanziaria prevede un finanziamento pari a 1,4 miliardi di euro per ciascun anno 2007, 2008, e 2009, per aumentare gli assegni al nucleo familiare. La misura riguarda solo i dipendenti ed i parasubordinati e intende rendere più 4 progressivo l'importo degli assegni che, da ultimo con il centrodestra, erano stati rimodulati creando delle riduzioni molto accentuate al passaggio dei relativi scaglioni di reddito familiare. Gli assegni al nucleo familiare per i primi tre figli diventano i seguenti: NUCLEI CON 1 FIGLIO Fino a 12.499 euro di reddito familiare Da 12.499 euro in poi IMPORTO ANNUALE DELL'ASSEGNO 1650 euro L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino a 25.799; da 25800 l'importo decresce di 1,2 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 61.000 euro di reddito l'anno.2 IMPORTO ANNUALE DELL’ASSEGNO 3.100 euro L’importo decresce di 13 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare e fino a un reddito di 29.999 euro; da 30.000 in poi l’importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 66.500 euro3 IMPORTO ANNUALE DELL'ASSEGNO 4.500 L’importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino a un reddito di 34.999; da 35.000 in poi l’importo decresce di 4,4 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 78.700 euro4. NUCLEI CON 2 FIGLI Fino a 12.499 euro di reddito familiare Da 12.500 euro in avanti NUCLEI CON 3 FIGLI Fino a 12.499 euro di reddito familiare Da 12.500 in avanti Per i nuclei con tre figli ed un solo genitore c'è un assegno aggiuntivo pari a 800 euro per redditi familiari fino a 14.449. A partire dai 14.500 euro l'importo dell'assegno decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare. 2 Prima si fermavano a 41.960 euro di reddito annuo. 3 prima si fermavano a 47.815 euro di reddito annuo. 4 Prima si fermavano a 50.817 euro. 5 6 ALCUNI ESEMPI DI COME FUNZIONA LA RIFORMA A) Lavoratore dipendente con coniuge a carico e un figlio minore di tre anni Reddito imponibile (euro all'anno) 13.500 Aumento netto (euro all'anno) 381 16.000 400 21.500 428 25.000 294 28.000 290 in busta paga Fonte: Governo B) Lavoratore dipendente con coniuge a carico e due figli, uno minore di tre anni ed uno maggiore Reddito imponibile (euro all’anno) Aumento netto in busta paga (euro all’anno) 16.000 585 21.500 789 28.000 562 34.000 66 Fonte: Governo C) Lavoratore autonomo con coniuge a carico e figlio minore di tre anni Reddito imponibile (euro all’anno) Aumento netto del reddito dopo l’imposta (euro all’anno) 16.000 321 21.500 196 28.000 49 Fonte: Governo 7 D) Pensionato da lavoro Reddito imponibile (euro all’anno) 10.000 Aumento netto del reddito dopo l’imposta (euro all’anno) 144 15.000 140 20.000 93 Fonte: Governo 8 2. SUCCESSIONI E DONAZIONI DL in materia fiscale n. 262 AC 1750 Articolo 6 (Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro) Le disposizioni dell’articolo 6 del decreto legge in tema di successioni e donazioni determinano un aggravio di imposte. Anche se la norma non interviene sull’Imposta di successione in quanto tale, essa modifica le imposte ipotecaria e catastale e di registro. A. Nel regime precedente in caso di successione di un bene immobile, ciascun erede era tenuto al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, quindi un esborso totale di 336 euro. Il quadro preesistente al decreto può essere così riassunto: Sui trasferimenti di immobili per eredità o donazione si pagavano solo le imposte ipotecarie e catastali in misura diversa in base al rapporto di parentela con il defunto o il donante (336 € fisse o il 3% del valore dell’immobile). Per le donazioni, l’imposta si pagava se il beneficiario non era un parente entro il quarto grado e se riceveva beni per un valore di oltre 180.760€. Ora, si prevedono delle distinzioni piuttosto articolate, a seconda del tipo di immobile e del tipo di parentela che lega il de cuius agli eredi. Inoltre, è stata inserita una sorta di “franchigia” per la “prima casa” del de cuius: se questa prima casa ha un valore catastale fino a 250.000 euro gli eredi diretti, coniuge e figlio, pagheranno 168 euro ciascuno di imposte; se la casa ha un valore maggiore, sull’eccedenza gli eredi pagheranno il 3%. I casi concreti sono più agevoli al fine di capire la portata delle nuove disposizioni: Esempio di una successione di una “prima casa” del de cuius ereditata dal coniuge o dal figlio: valore catastale del bene pari a 580.000 euro: - prima dell’entrata in vigore del decreto legge, ciascun erede avrebbe pagato 336 euro di imposta ipotecaria e catastale; - dall’entrata in vigore del decreto legge, dovranno essere pagate: * le due imposte ipotecaria e catastale pari a 336 per ciascun erede euro fino al valore catastale di 250.000 euro, più il 3% dell’eccedente i 250.000 euro, vale a dire, nel nostro caso, 9.900 euro: in tutto sono 10.572 euro. Si segnala che, con le nuove modifiche, gli eredi diretti (coniuge e figli) sono esonerati dall’imposta di registro. Nello stesso caso sopra indicato, qualora gli eredi fossero, anziché diretti come il coniuge e i figli, parenti fino al quarto grado, essi dovrebbero pagare anche l’imposta di registro, pari al 2% del valore dell’immobile; se eredi fossero “altri soggetti” la percentuale dell’imposta di registro salirebbe al 4%. 9 Quanto detto vale per la “prima casa” del de cuius. Per gli altri beni, tra i quali una “seconda casa” che cade in successione, l’imposta da pagare, anche per gli stessi eredi diretti, coniuge e figli, è pari al 3% del valore dell’immobile. Cade, dunque, l’agevolazione dei primi 250.000 euro stabilita per la “prima casa”. La grande novità, infatti, dell’insieme delle disposizioni che riguardano le successioni di immobili è questa: la titolarità dei requisiti “prima casa” degli eredi non è più rilevante per l’abbattimento del carico fiscale. La questione non riguarda solo l’ambito fiscale. Il nostro ordinamento riconosce ai soggetti in possesso dei requisiti “prima casa” un regime agevolato riguardo alle imposte all’atto dell’acquisto, agevolazioni che dovrebbero essere riconosciute anche nel caso di eredità. B. Per quanto riguarda le donazioni di immobili: • nel vecchio regime: erano dovute le imposte ipotecaria e catastale pari al 3% del valore del bene, ma nel caso di donazione “prima casa” le due imposte erano fisse, 168 euro l’una. Nel caso di donatari diversi dal coniuge o dai figli veniva applicata un’imposta del 3% se il donatario possedeva i requisiti prima casa, altrimenti del 7%, sul valore del bene, dopo aver sottratto, per ciascun beneficiario, la quota dei primi 180.000 euro; • con il nuovo regime: rimane il requisito “prima casa” per coniuge e figli, che però sulla parte del bene eccedente il valore di 180.000 pagano ora il 4% (un punto in più); gli altri beneficiari perdono il requisito “prima casa” e pagano comunque il 4%; C’è poi l’aspetto dell’imposta di registro da pagare sulle donazioni • vi è una soglia di esenzione per i trasferimenti di titoli, aziende, obbligazioni, quote di aziende al coniuge o ai figli pari a 100.000 euro sul valore del bene e poi il pagamento del 4% sul valore eccedente; gli altri parenti entro il quarto grado pagano invece il 6% e altri soggetti l’8%; • sono esenti da tutto i trasferimenti di titoli pubblici. 10 LE NUOVE IMPOSTE IPOTECARIE CATASTALI E DI REGISTRO SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI Beneficiari Ipotecaria Catastale Registro Immobili Altri beni Successione mortis causa 168 € fino a 250.000 € 168 € fino a 250.000 (se abitazione € (se abitazione principale defunto) principale defunto) Coniuge o parenti in linea retta Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado Altri 3% su quota eccedente 250.000 € (se abitazione principale defunto) 1% su quota eccedente 250.000 € (se abitazione principale defunto) 3% immobili o diritti reali immobiliari ≠ abitazione principale defunto 1% immobili o diritti reali immobiliari ≠ abitazione principale defunto No 4% con franchigia di 100.000 € 3% 1% 2% 6% 3% 1% 4% 8% No 4% con franchigia di 100.000 € Donazione 168 € fino a 180.000 € 168 € fino a 180.000 (se prima casa € (se prima casa beneficiario) beneficiario) Coniuge o parenti in linea retta 1% su quota 3% su quota eccedente eccedente 180.000 € 180.000 € (se prima (se prima casa casa beneficiario) beneficiario) 3% immobili o diritti reali immobiliari ≠ abitazione principale defunto 1% immobili o diritti reali immobiliari ≠ abitazione principale defunto Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado 3% 1% 2% 6% Altri 3% 1% 4% 8% 11 3. LA FISCALITÀ PER LE IMPRESE, IL LAVORO AUTONOMO E LA LOTTA ALL’EVASIONE STUDI DI SETTORE (Art. 5 - della legge Finanziaria - Commi da 1 a 15) I commi in esame definiscono la revisione degli studi di settore. Il Governo si è apprestato a ciò, come indicato nella relazione, in funzione della mutata realtà economica e del contesto competitivo. Le modifiche principali rispetto alla normativa vigente: - la cadenza della revisione degli studi di settore sarà triennale, non più quadriennale; - introduzione di un nuovo strumento, l’analisi della coerenza rispetto ai comportamenti posti in essere da coloro che rientrano negli studi di settore ; - elevazione del limite massimo di ricavi o compensi dichiarati cui si applicano gli studi di settore, dagli attuali 5.164.569 euro a 7,5 milioni di euro; - il ministero dell’economia ha la facoltà di differenziare il limite sopradetto per ciascun settore, in funzione di peculiarità economiche, numero dei contribuenti etc.; - lo studio di settore sarà applicato anche ai periodi di imposta interessati dalla cessazione dell’attività’ e dall’avvio dell’attività, se questa avviene entro sei mesi dalla cessazione (si tratta di fattispecie che prima erano escluse dagli studi di settore); - gli studi di settore verranno applicati anche ove l’inizio dell’attività è una mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti (anche questo caso nella normativa precedente era escluso dagli studi di settore); - l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di studi di settore si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007, tranne i casi descritti nei precedenti punti 3) e 4), che si applicheranno a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006; - viene inserita anche la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di controllare, nei casi in cui non si applicano gli studi di settore a causa di cessazione o liquidazione dell’attività, eventuali ricavi non dichiarati o l’impiego di lavoro irregolare; - stretta anche per le società di capitali, quelle in particolare che iniziano l’attività e quindi sarebbero escluse dagli studi di settore. Si intende definire dei requisiti minimi per il proseguimento dell’attività. L’attenzione è puntata soprattutto a quelle società di capitali che poco dopo l’inizio di attività risultano fiscalmente inattive (e sul quale si appuntano i sospetti elusivi dell’amministrazione finanziaria); - gli studi di settore si applicheranno anche nei confronti dei soggetti che hanno un periodo di imposta diverso da dodici mesi (es. le attività stagionali); - viene ribadita la valenza probatoria degli studi di settore ai fini dell’accertamento; - sono elevate le sanzioni previste nei casi di omissioni, errori e informazioni distorte nelle dichiarazioni rese negli studi di settore. Il maggior gettito previsto in termine di cassa è il seguente (milioni di euro): 2007 Iva Irpef/Ires Irap 2008 964 1.917 407 3.288 Totale 2009 1.583 1.748 422 3.753 2.202 2.130 532 4.864 IVA AUTO AZIENDALI L’articolo 7 del dl n. 262 al comma 25 modifica il regime fiscale degli autoveicoli ai fini delle imposte sui redditi. 12 In primo luogo, la lettera a) del comma 25 modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, prevedendo che, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, il valore della concessione in uso degli autoveicoli ai dipendenti da parte del datore di lavoro è calcolato assumendo il 50 per cento (e non più il 30 per cento, come previsto nel testo previgente della lettera a del citato comma 4) dell’importo corrispondente al costo chilometrico di utilizzo del veicolo (come calcolato dall’ACI) per una percorrenza annua di 15.000 chilometri. La modifica comporta un aumento di tale valore ed un conseguente incremento del reddito imponibile del lavoratore. Inoltre, la lettera b) del comma 25 modifica il comma 1 dell’articolo 164 del TUIR, in materia di limiti alla deduzione dal reddito IRES delle spese relative agli autoveicoli. In particolare, la lettera b): 1) sopprime la possibilità di dedurre integralmente le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, prevedendo che sia deducibile l’importo che costituisce reddito da lavoro per i dipendenti; 2) sopprime la possibilità di dedurre, nel limite del 50%, le spese relative ai veicoli diversi da quelli strumentali; 3) riduce dal 50 al 25% la percentuale di deducibilità delle spese relative ai veicoli ammessa nel caso di esercizio di arti e professioni. Tali previsioni, come confermato dal tenore della relazione tecnica, appaiono connesse con la modifica del regime di detraibilità a fini IVA dell’imposta assolta sugli acquisti di veicoli nell’ambito di attività di impresa, imposta dalla recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che potrebbe comportare minori entrate valutate nella misura massima di 5,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007-2009. Il comma 26 specifica che, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, le disposizioni del comma 25 hanno effetto già nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto – legge. Gettito in termini di cassa Effetti di gettito IVA* IRPEF (fringe benefit) IRES/IRPEF IRAP TOTALE 2007 - 5.280 411 4.191 762 + 84 2008 - 5.216 243 4.191 762 - 20 2009 - 5.195 243 4.191 762 +1 Nota: * in seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006 (regime di detraibilità piena). Le maggiori entrate per tributi diretti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 7, co 25-26, sono già state incluse nel bilancio 2007, sono state cioè considerate nella legislazione vigente. ALTRE MISURE FISCALI ANTI EVASIONE ED AGEVOLATIVE DL n. 262 - AC 1750 Art. 1 (Misure in materia di accertamento, nonché di contrasto all’evasione e dall’elusione fiscale, nonché di potenziamento dell’Amministrazione finanziaria) 13 Le disposizioni ivi introdotte hanno lo scopo di accelerare e di rendere più efficace l’attività di controllo ed accertamento, oltre che di liquidazione dei tributi, già in parte avviata dal decreto legge “Bersani”. Di seguito alcune misure di interesse: Comma 6 Viene esteso anche alle prestazioni rese da professionisti domiciliati in paradisi fiscali il regime introdotto per l’acquisto di beni e servizi da imprese anch’esse ivi domiciliate: praticamente i costi sostenuti dalle aziende per questi servizi non saranno più deducibili. Comma 7 Le società di calcio professionistiche saranno obbligate ad inviare per via telematica all’agenzia delle entrate copia dei contratti riguardanti l’acquisizione di calciatori con i relativi compensi percepiti da questi. L’amministrazione finanziaria potrà acquisire informazioni anche presso federazioni calcistiche estere. Commi 9-11 Per contrastare l’evasione dell’IVA nei casi di acquisto di veicoli in ambito comunitario, l’immatricolazione (se a richiederla è un soggetto diverso dall’acquirente) o la voltura saranno subordinate alla dimostrazione del versamento IVA. Art. 2 (Misure in materia di riscossione) Il risultato delle disposizioni in generale è un potenziamento dell’attività di riscossione. Si indicano i punti principali: Comma 1 Modifica la composizione di Riscossione spa, il cui consiglio di amministrazione non deve essere necessariamente costituito da dirigenti dell’agenzia delle entrate e dell’inps (posizioni ritenute di difficile conciliazioen dati i carichi e le responsabilità di lavoro). Comma 2 Nel caso in cui gli enti locali affidino a terzi esclusivamente l’attività di riscossione spontanea, i compensi per gli agenti sono maggiorati (l’aggio sale al 10%), questo perché lo svolgimento della sola riscossione è considerato attività particolarmente onerosa. Comma 4 Prevede che nelle acquisizioni effettuate da Riscossione spa del ramo d’azienda delle società concessionarie, siano mantenuti i privilegi e le garanzie di cui godeva il cessionario. Comma 6 Viene concesso a Riscossione spa di godere sempre del procedimento speciale di espropriazione verso terzi (tranne verso i crediti pensionistici), che rende le espropriazioni più rapide ed efficaci. Comma 7 Viene esteso a Riscossione spa il potere di accertamento riconosciuto all’amministrazione finanziaria. Potrà accedere, nel caso di morosità di pagamenti a ruolo superiori a 25.000 euro, nei locali ove si svolgono attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per reperire atti o documenti idonei ad individuare eventuali crediti. 14 Comma 8 Contro il fenomeno della cosiddetta “evasione da riscossione”, è concesso alle Amministrazioni pubbliche di non erogare somme di importo superiore a 10.000 euro se il beneficiario risulta moroso per un ammontare simile già a ruolo. Art. 3 (Recupero della base imponibile) Comma 1 Estende anche al leasing immobiliare le disposizioni contenute nel decreto legge “Bersani” di fine luglio. Vale a dire che con riguardo al costo dei fabbricati strumentali (opifici, capannoni) in leasing, dal costo in blancio dovrà essere scorporato il valore delle aree (terreni) dove il fabbricato insiste, che diventano non più ammortizzabili. Per procedere a questo “scorporo” andranno fatte (e pagate) delle perizie di stima che però non potranno essere inferori ad un certo valore indicato dallo Stato. Commi 3 e 4 Passa al 20% la tassazione delle plusvalenze realizzate nella vendita di fabbricati e terreni edificabili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Si ricorda che la finanziaria 2006 aveva introdotto la tassazione al 12,50% di tali plusvalenze in opzione alla normativa già vigente, che obbligava (ma non lo faceva quasi nessuno) il venditore a dichiarare tra i propri redditi il valore delle plusvalenze realizzate, che dunque finivano per essere tassate secondo l’aliquota di riferimento. Comma 7 Viene soppressa una disposizione inserita nel decreto legge Bersani, tornando quindi alla normativa previgente. Anche ai soggetti non residenti in Italia spettano le deduzioni ove previste per la loro aliquota. Commi da 8 a 11 Campione d’Italia: viene ripristinata la norma soppressa dal decreto legge Bersani. Torna dunque in vigore, annullando completamente gli effetti del decreto di luglio, il trattamento fiscale di cui godono, per accordo con il nostro Paese, i cittadini che hanno residenza a Campione d’Italia o il domicilio fiscale, pur abitando nel Canton Ticino. Si tratta dei redditi fino a 200.000 euro prodotti in franche svizzeri ma computati a fini IRPEF in euro con una riduzione forfetaria del 20% del tasso di cambio. Comma 12 Modifica ulteriore delle stock option, sulle quali era intervenuto il decreto legge Bersani: i benefici delle stock option rimangono intatti se nell’arco di un quinquennio viene mantenuto l’investimento nella stessa società Art. 5 (Disposizioni in materia di catasto) Dall’entrata in vigore del decreto legge sono rivalutate del 40% le rendite catastali dei fabbricati appartenenti alla categoria B. Si tratta di immobili quali i collegi, ospedali, caserme, case di cura ed altri che vedranno un incremento delle imposte di registro, ICI, catastali e ipotecarie. Si precisa che tra questi immobili, quelli che sono esenti dallICI rimangono tali. 15 Entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto legge i proprietari di unità immobiliari appartenenti al gruppo E (con l’esclusione delle chiese (E/7) e dei cimiteri, classificati E/8) devono andare a dichiararlo al catasto. Questo perché tali immobili saranno soggetti ad una riclassificazione se sono destinati ad uso commerciale, industriale o ufficio privato. Si tratta di quelle parti di immobili annesse, anche sottostanti, alle stazioni, ai porti, che negli ultimi anni, nella stragrande maggioranza dei casi hanno avuto forti rivalutazioni e sono stati adibiti ad esercizi commerciali (vi sono ora anche sedi di banche, di bar, di negozi). La riclassificazione catastale cui provvederà l’Agenzia del territorio terrà conto delle nuove destinazioni d’uso. Finanziaria Art. 5 Comma 16 Per poter usufruire della detrazione d’imposta e deduzione dal reddito per le spese di medicinali, lo scontrino dovrà indicare anche il codice fiscale del beneficiario. Commi 18 e 19 Il beneficio dell’agevolazione IVA sulle autovetture acquistate per il trasporto di persone handicappate decadrà se l’autovettura verrà venduta prima di due anni. Commi da 20 a 24 A fini antievasivi, saranno le cliniche private che ospitano lavoratori autonomi (medici, paramedici, anestesisti etc) e gli consentono di prestare le loro attività, ad occuparsi dell’incasso dei compensi per ciascun professionista, registrarlo nelle proprie scritture contabili o in registri e poi riversarlo al professionista stesso. Comma 25 Sempre a fini antievasivi, gli stabili costituiti in condominio saranno obbligati, quali sostituti d’imposta, a effettuare la ritenuta d’acconto a tutti i fornitori d’opera o servizi derivanti da contratti d’appalto ed indicarne i dati nel modello 770. Comma 28 Gli intermediari immobili saranno responsabili solidalmente con l’acquirente e il venditore della registrazione dei compromessi e degli atti negoziali posti in essere in seguito alla loro attività (e quindi soggetti alle sanzioni previste in caso di scoperta inadempienza). Comma 36 La norma ha l’intento di far emergere i redditi derivanti dagli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge separato, che attualmente sfuggono ai controlli: dal prossimo anno il coniuge che versa gli assegni dovrà indicare il codice fiscale di chi lo percepisce. Comma 37 Ha lo scopo di far emergere i casi in cui un dipendente porti in detrazione dai suoi redditi le somme per spese sanitarie, già rimborsate da enti o casse assistenziali “interne”: gli enti dovranno trasmettere annualmente i dati relativi ai rimborsi effettuati (nominativi, ammontare delle spese totali e di quelle rimborsate). 16 Articolo 6 (Disposizioni per il recupero della base imponibile) Comma 1 Ai fini IRES, redditi di imprese, prevede una modifica tecnica della valutazione nei bilanci delle cosiddette rimanenze, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, nei casi di opere, forniture e servizi di durata superiore ad un anno. Commi da 12 a 20 Si tratta di norme a fini anti-evasione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008 tutti i contribuenti dovranno inserire il pagamento dell'ICI nella dichiarazione e versarlo con il modello F24; l’ICI a debito potrà essere compensata con altri tributi. Al modello F24 è tenuto anche chi non effettua dichiarazione dei redditi. Art 20 (Disposizioni varie in materia fiscale) • I commi da 1 a 5 dell’artricolo 20 ineriscono alle disposizioni in materia di agevolazioni per la ricerca, oggetto di commento in una scheda a parte. Commi 6 e 7 Si riconosce un credito d’imposta alle imprese di produzione musicali - che non siano di proprietà diretta o indiretta di un editore di servizi radiotelevisivi e il cui fatturato annuo non superi i 15 milioni di euro - per tutte le spese connesse al lancio di opere prime o seconde di artisti emergenti. Il limite massimo del credito è stabilito in 100.000 euro nel triennio. Commi 8 e 9 E’ concessa una detrazione d’imposta ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, compresi i docenti universitari e i precari, per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Il limite massimo della detrazione è fissato in 1.000 euro. Un decreto ministeriale successivo disporrà in merito. Commi 10 e 11 Turismo congressuale In adeguamento ad una normativa europea, per i possessori di partita IVA (imprenditori, imprese, commercianti, professionisti) sarà possibile, nel caso di partecipazione a convegni e congressi, detrarre l’IVA pagata sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di bevande ed alimenti, che nel nostro Paese è al 10%. In sede di prima applicazione, per il 2007, la detrazione dell’IVA sarà consentita solo al 50%. Comma 12 A partire dal prossimo anno la pubblicità delle insegne di esercizio, se superiore ai cinque metri quadrati, potrà essere sottoposta al pagamento dell’imposta comunale (che già grava sulle insegne di esecizio). Sarà il comune a decidere l’eventuale esenzione. Comma 13 Viene estesa l’esenzione dall’IVA alle prestazioni degli operatori socio-sanitari (singoli o associazioni) in favore di categorie di disagiati (detenuti, senza fissa dimora, donne vittime di abusi) per i quali non era prevista. 17 Commi 14 e 15 In adeguamento ad una normativa comunitaria e per porre fine al contenzioso con la Corte europea, viene prevista la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite in altri Stati membri dell’UE e negli stati che partecipano allo Spazio economico europeo, se inclusi nella lista del Ministero delle Finanze (si tratta della “white list”, che comprende quei Paesi con i quali l’Italia scambia informazioni in materia, per gli altri rimane in vigopre la disciplina più restrittiva). I fondi pensione esteri avranno lo stesso trattamento fiscale di cui godono quelli nazionali. Commi 16, 17 e 18 Il trattamento fiscale dei fondi comuni d’investimento mobiliare, in vigore per quelli nazionali e quelli europei già armonizzati, viene estesa anche ai fondi degli Stati aderenti allo spazio economico europeo, sempre se facenti parti della “white list” di cui al comma precedente. Viene equiparato, inoltre, a quelli nazionali il trattamento fiscale degli interessi dei titoli e delle obbligazioni emessi da società quotate nei mercati regolamentati degli Stati UE. Comma 19 E’ previsto l’abbattimento forfetario del reddito fino al 40% delle spese, rispetto all’attuale 25%, se i titolari di brevetti hanno meno di 35 anni. Comma 20 E’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda IRPEF nella misura del 19% delle spese (per un massimo di 210 euro) sostenute per la pratica sportiva di bambini e ragazzi di età tra i cinque e i 18 anni. Si intende l’iscrizione e la quota mensile o annuale a palestre, piscine, associazioni sportive etc. La misura massima di 210 euro vale individualmente e sarà incrementata nel caso di più frequentanti, sempre se fiscalmente a carico della persona che effettua il pagamento. Un contenuto più preciso della disposizione in esame sarà affidato ad un successivo dpcm. Lo stesso comma consente una detrazione dall’imposta lorda IRPEF nella misura del 19% della spesa (fissata nel tetto massimo di 2.633 euro) sostenuta dagli studenti universitari per i canoni di locazione fuori sede (la lontananza dalla residenza deve essere di almeno 100 chilometri e in provincia diversa). Anche in questo caso il tetto massimo di spesa vale individualmente. Comma 22 Per alcuni veicoli, la cui proprietà il Governo ritiene indicativa di alte capacità contributive e anche per l’impatto ambientale che provocano, viene aumentato l’importo del bollo. Il limite di peso oltre il quale scatterà l’aumento del bollo, pari a 2 euro per ciascun KW in più, è stato fissato in 2.600 Kg. A prima vista sembrava che tutti i SUV ne fossero esclusi, perché quasi nessuno arriva a quel peso (tranne quella sorta di carroarmato che è l’Hummer), ma poi è stato spiegato dai tecnici che il peso indicato non è “a vuoto”, ma comprende anche il peso dei passeggeri previsti. A queste condizioni, sono “dentro” la norma non solo i SUV ma anche diverse berline. Art 28 (Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali) Viene posto un limite di accesso ai dati ipotecari e catastali. L’uso a fini commerciali di tali dati sarà consentito solo ai soggetti che otterranno l’autorizzazione dell’Agenzia del Territorio. E’ anche previsto un corrispettivo in denaro prestabilito dalla stessa Agenzia. Sono stabilite anche delle sanzioni nel caso di violazioni. Sembra che non sia finita qui, perché l’articolo dispone, per il futuro, di sottoporre ad autorizzazione e pagamento anche altri servizi e dati disponibili presso l’Agenzia. 18 Le categorie interessate, tra i quali i non meglio specificati “consulenti finanziario immobiliari, hanno già fatto sentire le loro rimostranze, sentendosi penalizzati dall’articolo in esame. Art. 30 Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006 Comma 1 Settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi Godono da diversi anni di un regime IRAP agevolato (secondo la legislazione vigente pari al 3,75% già per il 2006). Secondo la finanziaria dello scorso anno l’agevolazione avrebbe dovuto essere soppressa a partire dal 2007, anno in cui l’imposta per i due settori avrebbe raggiunto la percentuale ordinaria: il 4,75%. Il Governo ha voluto concedere, invece, un anno in più per la messa a regime: l’IRAP 2006 è stata fissata all’1,9%, al 3,75% nel 2007 e a partire dal 2008 a regime normale, vale a dire al 4,75%. Il minor gettito è pari a 188,1 milioni di euro nel 2006 e 51,8 nel 2007 Comma 2 Estesa a tutto il 2007 l’agevolazione fiscale per il settore della pesca lagunare e costiera (esonero per armatori e personale dal versamento dei contributi previdenziale e assistenziali; credito di imposta sulle ritenute; abbattimento dell’imponibile) Comma 3 Estese a tutto il 2007 le riduzioni sulle imposte di registro ed ipotecarie, considerate in misura fissa, (anziché all’8 e al 2%, rispettivamente) per i terreni destinati all’arrotondamento della proprietà contadina (vendita o altro trasferimento della proprietà). Comma 4 Estesa fino al dicembre 2007 l’agevolazione tributaria per gli impianti di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, che prevede una riduzione del reddito d’impresa attraverso una deduzione forfetaria dei ricavi. Comma 5 Proroga a tutto il 2007 del trattamento fiscale agevolato, sulle aliquote di accisa: per le emulsioni stabilizzate (oli da gas e oli combustibili usati esclusivamente dalle imprese): questa misura è subordinata all’approvazione della Commissione UE (comma 6); per il gas metano per usi industriali; per gasolio e gpl per riscaldamento in zone montane; per teleriscaldamento da biomassa; per gas metano per usi civili in alcune zone (Aosta, Belluno, Bolzano, Trento); per gasolio e gpl per riscaldamento nelle zone non metanizzate; per gasolio per autotrazione (solo residenti provincia di Trieste e alcuni comuni di Udine) per gasolio per riscaldamento delle serre Comma 7 e 8 Le imprese di autotrasporto merci per conto terzi e conto proprio potranno compensare, sui versamenti da effettuare nel 2007, le somme versate nel 2006 per i contributi al SSN dei premi di assicurazione per responsabilità civile. Ciò produrrà un abbattimento del reddito d’impresa ai fini IRPEF e IRAP (perché le quote in compensazione non concorrono alla formazione del reddito). Le stesse imprese godranno, limitatamente al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, della deduzione forfetaria di spese non documentate anche per i trasporti effettuati all’interno del comune in cui ha sede l’impresa. 19 Comma 9 Estesa fino a tutto il 2007 l’esenzione dall’IRPEF di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere. Comma 10 Viene innalzato per il 2007 (da 2.065 a 3.615 euro) il limite di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse derivanti da contratto o accordo sindacale. Comma 11 Estesa al 2007 la detrazione del 19% delle spese sostenute dai genitori per le rette degli asili nido. Il tetto massimo su cui applicare la detrazione è di 632 euro per ogni figlio che frequenta l’asilo nido. L’AGGIORNAMENTO DEL CATASTO AGRICOLO Articolo 4. Disposizioni in materia di agricoltura Classamento dell’uso del suolo. Allo scopo di semplificare gli adempimenti e conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, si sostituisce l’obbligo della denuncia delle variazioni colturali con le dichiarazioni relative all'impiego delle particelle catastali fatte all'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per ottenere i contributi agricoli Pac (mentre le variazioni colturali restano obbligatorie per chi non presenta domanda di contributo). La richiesta di contributi agricoli deve pertanto contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto. L'Agea rilascerà la ricevuta con la proposta dei nuovi redditi catastali e contestualmente la trasmetterà anche all’Agenzia del territorio per l’aggiornamento della banca dati catastale. Le nuove rendite hanno effetto fiscale, in deroga alle vigenti normative, dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione (quindi le colture dichiarate nella domanda di contributi Pac presentata entro il 15 maggio scorso, se difformi da quelle risultanti in catasto, fanno scattare le nuove rendite da utilizzare nella dichiarazione dei redditi) ma in tal caso non sono dovute le sanzioni. Fabbricati rurali. L’Agea deve individuare le costruzioni rurali che hanno perso i requisiti previsti dalla legge e accertare se i fabbricati sono dichiarati in catasto. Le rendite catastali relative alle costruzioni che hanno perso i requisiti della ruralità decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data in cui il fabbricato aveva perso i requisiti o, in assenza, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di accatastamento da parte dell'Agea. Scopo della norma è far emergere il reddito di immobili che per la loro qualificazione catastale possono sfuggire all’imposizione ICI e IRPEF, oltre che di contribuire alla completa inventariazione del patrimonio immobiliare con la costituzione del catasto fabbricati. Viene infine precisata la definizione di “fabbricato rurale”: il fabbricato deve essere posseduto da soggetti che rivestano la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese. Per consentire la dichiarazione in catasto dei fabbricati per i quali verranno meno tali requisiti si fissa al 30 giugno 2007 il termine entro il quale questi dovranno essere dichiarati al catasto urbano, senza applicazione delle sanzioni previste per la violazione dell’obbligo di accatastamento. Riduzione trasferimenti ai comuni. Sono ridotti i trasferimenti erariali ai comuni in misura pari al maggior gettito ICI derivante dall’applicazione dell’articolo. Complessivamente, l’intervento genererà i seguenti effetti di gettito (in migliaia di euro) 20 Irpef Ici Totale 2007 2008 2009 2010 91.392 553.822 454.413 709.506 479.431 606.439 648.775 648.775 570.823 1.160.261 1.103.188 1.358.280 21 BOX: IL DdL CON LE DELEGHE TRIBUTARIE Sono 5 le deleghe tributarie previste dal Disegno di legge collegato alla manovra, di cui la prima (tassazione delle rendite finanziarie) ha riflessi sulla manovra (maggiori entrate per 1 miliardo per il 2007 e 2 miliardi a partire dal 2008) come indicato nel Quadro di copertura allegato alla Finanziaria 2007. 1. La delega sulla tassazione dei capital gain Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge, il Governo con uno o più D.Lgs. può riordinare il trattamento tributario dei redditi di capitale ed i redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare con la previsione di un’unica aliquota non superiore al 20%. Si prevede l’eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli. Il Governo potrà differire l’entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi della data della pubblicazione dei decreti attuativi. Dall’adozione dei D. Lgs. devono derivare maggiori entrate, non inferiori, per l’anno 2007, a 1.100 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, a 2.200 milioni di euro annui. Tra i mezzi di copertura della Finanziaria sono comprese somme per 1 mld di euro nel 2007 e 2 mld annui nel 2008 e 2009, derivanti da questa delega il cui testo e la relativa relazione tecnica non sono attualmente disponibili. L'utilizzo di risorse provenienti da tale delega pone un problema di coerenza temporale tra oneri e mezzi di copertura, in quanto tali mezzi devono sussistere a decorrere dal primo anno del triennio considerato dal prospetto. Ne deriva che le risorse derivanti dalla delega - che si realizzano subordinatamente all'emanazione della disciplina attuativa - devono necessariamente prodursi già nel 2007. Occorre quindi individuare modalità che garantiscano il conseguimento di tale effetto, al fine di scongiurare l'eventualità che la normativa delegata non entri in vigore alla data del 1o gennaio 2007 e, pertanto, una parte delle risorse poste a copertura della legge finanziaria risulti affidata ad una disciplina non ancora vigente alla predetta data. 2. Riordino della riscossione La delega prevede i seguenti principi: - agli agenti della riscossione sarà dato il potere di concordare la dilazione delle entrate iscritte a ruolo; - saranno introdotti criteri di controllo dell’inesigibilità degli importi iscritti a ruolo; - attribuzione a Riscossione Spa delle funzioni attualmente esercitate dall’Agenzia delle entrate per la gestione dei versamenti unitari con compensazione, nonché del monitoraggio dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi , e del compito di effettuare interventi finalizzati al recupero delle somme non versate. 3. Riforma dell’accertamento Entro la fine del 2007 il Governo deve riformare l’accertamento alla luce dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000). E’ prevista la revisione dell’utilizzo del cosiddetto “redditometro” e l’estensione della solidarietà nel pagamento del tributo in presenza dei fenomeni di frodi tra i soggetti che hanno concorso alla stessa. Si introdurrà una normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, nonché riordinare le attività di cooperazione 22 con gli enti territoriali e previdenziali nonché le amministrazioni fiscali degli stati esteri. 4. Riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati Ci sarà un generale restyling del metodo con cui viene stimato il valore dei fabbricati per favorire la perequazione, la trasparenza e la qualità dei dati del catasto basandosi sulla distinzione in categorie e classi mediante la segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare. E’ prevista l’introduzione di metodi di valutazione matematico-statistici e l’utilizzo del parametro dei metri quadri di superficie ( al posto del tradizionale criterio del numero di vani) come unità di computo per gli estimi. Dalla base patrimoniale sarà anche dedotta una base reddituale attraverso l’individuazione di saggi di redditività. Segnaliamo che misure relative al catasto sono altresì previste nel DL n. 262 del 2006 (Articolo 4: aggiornamento del catasto terreni; fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità; recupero di fabbricati non dichiarati in catasto – Articolo 5: Riclassificazione nei Gruppi D, C e A10 di alcuni immobili della categoria E) e nella legge Finanziaria (Articolo 14 – Funzioni catastali conferite agli Enti locali). 5. Riassetto delle disposizioni tributarie statali (Testi unici) Si tratta di una delega al Governo per l’adozione di testi unici di riordino e revisione delle disposizioni vigenti (sostanziali, procedurali e procedimentali) in materia di tributi erariali. Le materie da riordinare dovrebbero essere le seguenti: - l’uniformità della disciplina che regola l’obbligazione fiscale e le norme generali in materia di dichiarazioni, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni; la semplificazione del linguaggio normativo nella redazione dei testi unici; l’adeguamento della normativa vigente alle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente; la previsione del divieto di applicazione analogica delle norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell’imposta, le esenzioni e le agevolazioni; la semplificazione amministrativa degli adempimenti fiscali a carico del contribuente; l’applicazione del codice dell’amministrazione digitale all’attività dell’Amministrazione finanziaria; l’adeguamento della normativa vigente al diritto comunitario primario e derivato, nonché alle sentenze della Corte di giustizia UE. 23