1 II Capitolo LE RIFORME FISCALI 1. IRPEF E ASSEGNI FAMILIARI

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1 II Capitolo LE RIFORME FISCALI 1. IRPEF E ASSEGNI FAMILIARI
II Capitolo
LE RIFORME FISCALI
1. IRPEF E ASSEGNI FAMILIARI
LA STRUTTURA DELLA RIFORMA FISCALE
Come sottolineato prima nel DPEF e poi nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2007
il nostro paese dedica una quota relativamente inferiore di risorse per il sostegno dei redditi bassi e
precari e delle responsabilità familiari rispetto alla media europea. Infatti l’indice di povertà
relativa, misurato con la metodologia comunitaria, si colloca in Italia al 19 per cento contro una
media europea del 15 per cento.
La scelta conseguente è stata una manovra finanziaria improntata a obiettivi di equità. In tale
obiettivo è da ricomprendere anche l'articolo 3 della legge finanziaria che determina una profonda
riorganizzazione dell’IRE con l'obiettivo di migliorare il profilo di progressività dell’imposta e, al
tempo stesso, sostenere i nuclei familiari con figli, in particolare minori di tre anni.
Nello specifico:
•
si ridisegna la curva dell'IRE rimodulando gli scaglioni di reddito e le corrispondenti
aliquote di tassazione, passando da un sistema a 4 scaglioni ad uno a 5 secondo il seguente
schema
riforma centrosinistra
Scaglioni
Fino a 15.000
Da 15.001 a 28.000
Da 28.001 a 55.000
Da 55.001 a 75.000
Oltre 75.000
•
2° modulo riforma centrodestra
CLASSI DI REDDITO
Aliquote
(in euro)
introdotte
23%
fino a 15.000
da 15.000
a 26.000
da 26.001
a 29.000
33%
da 29.001
a 32.600
da 32.601
a 33.500
da 33.501
a 70.000
39%
da 70.001
a 100.000
oltre 100.000
43%
Aliquote
23%
27%
38%
41%
43%
si modifica la modalità di determinazione dell'imposta dovuta con la sostituzione delle
deduzioni per oneri di famiglia con un sistema di detrazioni decrescenti al crescere del
reddito complessivo del contribuente. La nuova norma stabilisce che dall'Ire lorda si
detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
1
Importo detrazione (*)
800 a scalare fino a 80.000 euro di reddito annuo
Coniuge
Figli
Minori di 3 anni^
900 a scalare fino a 95.000
Maggiori di 3 anni^
800 a scalare fino a 95.000
750 a scalare fino a 80.000
Altri familiari
(*) le deduzioni prima si azzeravano a 78.000 euro
La detrazione effettivamente spettante è calcolata in base ad una funzione matematica che ne
individua l'ammontare.
La funzione matematica da applicare è la seguente:
importo detrazione*(1-reddito dichiarato/la cifra in cui si azzera la detrazione), ossia, 900*(1rdt/95.000). In pratica la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
95.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 95.000 euro.
Poiché la riforma introduce l'obbligo di ripartizione della detrazione per figli a carico tra i
due genitori, (tranne nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio e nel caso di coniuge fiscalmente a carico), se si
possiede un reddito pari a 51.000 euro, con coniuge che possiede un reddito pari a 25.000 euro e si
ha un minore di tre anni a carico risulterà che il genitore con reddito a 51.000 euro avrà diritto
ad una detrazione pari a 208,35 euro, mentre il coniuge con 25.000 euro di reddito si detrarrà
331 euro per un totale di 747 euro totali.1
Nel caso di contribuente con più di tre figli, l'importo base della detrazione è aumentato di 200 euro
per ogni figlio, compresi i primi tre; per ogni figlio successivo al primo il limite dell'imponibile che
azzera la detrazione è aumentato di 15.000 euro; per ogni figlio portatore di handicap l'importo base
della detrazione è aumentato di 70 euro.
•
le deduzioni da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi introdotti nei
due moduli della riforma fiscale del centrodestra vengono sostituite dal seguente schema di
detrazioni:
Lavoro dipendente
Importo detrazione
Fino a 8.000
Da 8.001 a 55.000
1.840
1.840 a scalare fino a 55.000 euro di reddito
(le deduzioni prima si azzeravano a 33.500)
0
Importo detrazione
Oltre 55.000
Pensione
Fino a 7.500
Da 7.501 a 55.000
Oltre 55.000
Lavoro
1.725
1.725 a scalare fino a 55.000 euro di reddito
(le deduzioni prima si azzeravano a 33.500)
0
Importo detrazione
1
L'operazione da sviluppare è la seguente:
900*(1-51.000/95000) = 900* (1-51.000 ) = 900*(95-51)= 900*(44) = 900*0,463= 416,7 di cui il 50% è = 208,35.
95.000
95
95
Effettuando i medesimi calcoli per il coniuge con reddito lordo di 25.000 euro si arriva ad una cifra lorda pari a 662
euro che divisa per due (il 50%) è pari a 331 euro spettanti di detrazione.
2
non dipendente
Fino a 4.800
Da 4.801 a 55.000
Oltre 55.000
1.104
1.104 a scalare fino a 55.000 euro di reddito
(le deduzioni prima si azzeravano a 33.500)
0
Per fare alcuni esempi concreti possiamo dire che un lavoratore dipendente con coniuge a carico e
un figlio minore di tre anni con un reddito imponibile annuo di 28.000 euro, tra le detrazioni per
redditi e quelle per carichi di famiglia, si troverà di più in busta paga 290 euro all'anno, che
diventano 428 per un medesimo caso ma con reddito imponibile pari a 21.500 euro.
LA REDISTRIBUZIONE
L'intervento sull'Ire ha l'obiettivo dichiarato di correggere le distorsioni derivanti dal cosiddetto
secondo modulo della riforma fiscale del centrodestra rivolto ai possessori di reddito sopra i 25.000
euro con un impiego di risorse pari a circa 6 miliardi di euro. In particolare la riforma del
centrosinistra redistribuisce le risorse impiegate per la realizzazione del secondo modulo per
sostenere i redditi medio-bassi attraverso un ampliamento dell'area non tassabile (la cosiddetta
no-tax area) che sale rispettivamente per lavoratori dipendenti da 7.500 a 8.000 euro, per pensionati
da 7.000 a 7.500, per lavoratori autonomi da 4.500 a 4.800, per un importo complessivo pari a 4,3
miliardi di euro e attraverso il passaggio dal sistema delle deduzioni a quello delle detrazioni per
carichi di famiglia che vengono aumentate in misura consistente: 800 euro per il coniuge e per figli
maggiori di tre anni, 900 euro per figli minori di tre anni e 750 euro per gli altri familiari a carico.
Inoltre, mentre prima le deduzioni si azzeravano a 78.000 euro ora si azzerano a 80.000 o 95.000 a
seconda se si tratti di coniuge o figli a carico e per il secondo e terzo figlio le detrazioni arrivano,
sempre a scalare, rispettivamente fino a 110.000 euro e 125.000 euro.
In seconda battuta nel più complessivo ridisegno dell'Ire è stato trovato il modo di effettuare la
riduzione del cuneo fiscale destinato ai lavoratori (il 40 per cento dei 9 miliardi del costo
complessivo) che dunque premia i nuclei familiari con figli e con redditi medio bassi redistribuendo
risorse nei loro confronti per circa 3 miliardi di euro. Per i lavoratori dipendenti nella riduzione del
cuneo è compresa anche la restituzione del fiscal drag.
Pur essendo non immediato il calcolo dell'effetto redistributivo della riforma, alcune prime
simulazioni pubblicate sul sito LaVoce.info indicano che la riforma va a vantaggio dei possessori
di redditi tra 10 e 35mila euro, mentre al di sopra di tale soglia si pagheranno più imposte,
favorisce di più i lavoratori dipendenti rispetto agli autonomi e favorisce di più i nuclei
familiari con figli rispetto a quelli senza.
Le simulazioni tuttavia indicano che la manovra nel complesso realizza una redistribuzione non
sempre del tutto equa perché non consente di redistribuire ai veri poveri (incapienti) e
potenzialmente trasferisce risorse anche a contribuenti relativamente poveri che vivono in nuclei
familiari agiati. Calcolando la variazione percentuale media del reddito disponibile per i vari decili
dopo la riforma, scomponendo anche l’effetto totale nella parte dovuta alla revisione dell’imposta
personale e in quella dovuta all’assegno al nucleo familiare, la simulazione indica che nessun decile
aumenta il proprio reddito per più dell’1 per cento.
In linea generale si può comunque affermare che il 90 per cento delle famiglie italiane sembra
mediamente ottenere un incremento di reddito, a scapito del 10 per cento più ricco. La parte più
significativa dell’impatto redistributivo è svolta dalla variazione della struttura dell’Irpef (in
particolare la rimodulazione delle detrazioni per carichi di famiglia), mentre più modesto risulta
3
l’effetto dell’incremento degli assegni al nucleo familiare di cui si dirà più avanti.
Tab. 1 - Quota di famiglie che guadagnano e perdono dopo la riforma
Reddito aumenta
Reddito diminuisce
Reddito invariato
Famiglie con minori
80%
17%
4%
Famiglie senza minori
70%
13%
17%
Dipendenti
82%
16%
2%
Indipendenti
56%
32%
13%
Pensionati
71%
7%
21%
Totale
73%
14%
13%
Fonte: la voce.info
Nota: alcune somme superano il 100% per via degli arrotondamenti.
La previsione, contenuta nella riforma, di rendere obbligatoria la ripartizione nella misura del 50
per cento delle detrazioni per i figli tra i genitori - mentre in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione competerebbe per intero a quest'ultimo - ad un primo esame sembra
penalizzare quelle famiglie in cui uno dei due coniugi, di solito la donna, abbia un contratto di
lavoro part-time o comunque un reddito imponibile rientrante nella no tax area, in quanto la
detrazione potrebbe essere fruita solo a metà perché un coniuge risulterebbe, di fatto, incapiente o
parzialmente incapiente. Al contrario quei nuclei familiari in cui lavori solo un coniuge, anche con
alto reddito, potrebbero fruire della detrazione per intero seppur commisurata al livello di reddito.
Dal lato delle risorse bisogna sottolineare che la riforma avviene sostanzialmente con effetti
modesti sul complesso delle risorse finanziarie destinate all'Irpef mentre per gli assegni al nucleo
familiare l'impegno è rilevante anche se, come abbiamo visto dalla simulazione citata in
precedenza, l'effetto non è particolarmente incisivo. Dalla relazione tecnica allegata alla legge
finanziaria si evidenzia che l'intervento sull'Ire determinerà un aumento del gettito di cassa
dell’Irpef pari a 433 milioni di euro nel 2007, 1.031 milioni nel 2008 e 972 nel 2009. Le risorse per
aumentare gli assegni familiari (istituto a favore dei soli lavoratori dipendenti) sono pari a 1,4
miliardi e costituiscono maggiori spese. Ne consegue che le maggiori risorse che il governo
impegna (oltre a quelle derivanti dal l’ex- secondo modulo Irpef di Tremonti) per ridurre il peso
dell'Irpef sono pari a 967 milioni nel 2007, 369 nel 2008 e 428 nel 2009.
Da sottolineare che ci sono alcuni effetti indotti sia dal passaggio dal sistema di deduzioni a quello
delle detrazioni con un aumento dell'imponibile e quindi un incremento di gettito delle
addizionali Irpef regionali e comunali (tale incremento è già compreso nel maggior gettito Irpef
prima indicato ed è stimato rispettivamente in circa 325 milioni di euro e 81 milioni di euro), sia
dalle modifiche apportate alla curva dell'Irpef che producono effetti sulla tassazione del
trattamento di fine rapporto per un maggior gettito pari a 130 milioni di euro per anno (anche tale
gettito è stato già compreso nel gettito totale dell'Irpef).
GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
Accanto alle detrazioni per carichi di famiglia, la legge finanziaria prevede un finanziamento pari a
1,4 miliardi di euro per ciascun anno 2007, 2008, e 2009, per aumentare gli assegni al nucleo
familiare. La misura riguarda solo i dipendenti ed i parasubordinati e intende rendere più
4
progressivo l'importo degli assegni che, da ultimo con il centrodestra, erano stati rimodulati creando
delle riduzioni molto accentuate al passaggio dei relativi scaglioni di reddito familiare.
Gli assegni al nucleo familiare per i primi tre figli diventano i seguenti:
NUCLEI CON 1 FIGLIO
Fino a 12.499 euro di reddito familiare
Da 12.499 euro in poi
IMPORTO ANNUALE DELL'ASSEGNO
1650 euro
L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 di
maggior reddito familiare fino a 25.799; da
25800 l'importo decresce di 1,2 euro per ogni
100 di maggior reddito familiare fino ad
azzerarsi a 61.000 euro di reddito l'anno.2
IMPORTO ANNUALE DELL’ASSEGNO
3.100 euro
L’importo decresce di 13 euro per ogni 100 di
maggior reddito familiare e fino a un reddito di
29.999 euro; da 30.000 in poi l’importo decresce
di 2,3 euro per ogni 100 di maggior reddito
familiare fino ad azzerarsi a 66.500 euro3
IMPORTO ANNUALE DELL'ASSEGNO
4.500
L’importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 di
maggior reddito familiare fino a un reddito di
34.999; da 35.000 in poi l’importo decresce di
4,4 euro per ogni 100 di maggior reddito
familiare fino ad azzerarsi a 78.700 euro4.
NUCLEI CON 2 FIGLI
Fino a 12.499 euro di reddito familiare
Da 12.500 euro in avanti
NUCLEI CON 3 FIGLI
Fino a 12.499 euro di reddito familiare
Da 12.500 in avanti
Per i nuclei con tre figli ed un solo genitore c'è un assegno aggiuntivo pari a 800 euro per redditi
familiari fino a 14.449. A partire dai 14.500 euro l'importo dell'assegno decresce di 8,6 euro per
ogni 100 euro di maggior reddito familiare.
2
Prima si fermavano a 41.960 euro di reddito annuo.
3
prima si fermavano a 47.815 euro di reddito annuo.
4
Prima si fermavano a 50.817 euro.
5
6
ALCUNI ESEMPI DI COME FUNZIONA LA RIFORMA
A) Lavoratore dipendente con coniuge a carico e un figlio minore di tre anni
Reddito imponibile
(euro all'anno)
13.500
Aumento netto
(euro all'anno)
381
16.000
400
21.500
428
25.000
294
28.000
290
in
busta
paga
Fonte: Governo
B) Lavoratore dipendente con coniuge a carico e due figli, uno minore di tre anni ed uno
maggiore
Reddito imponibile (euro all’anno) Aumento netto in busta paga
(euro all’anno)
16.000
585
21.500
789
28.000
562
34.000
66
Fonte: Governo
C) Lavoratore autonomo con coniuge a carico e figlio minore di tre anni
Reddito imponibile
(euro all’anno)
Aumento netto del reddito
dopo l’imposta (euro all’anno)
16.000
321
21.500
196
28.000
49
Fonte: Governo
7
D) Pensionato da lavoro
Reddito imponibile
(euro all’anno)
10.000
Aumento netto del reddito
dopo l’imposta (euro all’anno)
144
15.000
140
20.000
93
Fonte: Governo
8
2. SUCCESSIONI E DONAZIONI
DL in materia fiscale n. 262
AC 1750
Articolo 6 (Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro)
Le disposizioni dell’articolo 6 del decreto legge in tema di successioni e donazioni determinano un
aggravio di imposte.
Anche se la norma non interviene sull’Imposta di successione in quanto tale, essa modifica le
imposte ipotecaria e catastale e di registro.
A. Nel regime precedente in caso di successione di un bene immobile, ciascun erede era tenuto al
pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, quindi un esborso totale di 336 euro.
Il quadro preesistente al decreto può essere così riassunto:
Sui trasferimenti di immobili per eredità o donazione si pagavano solo le imposte ipotecarie e
catastali in misura diversa in base al rapporto di parentela con il defunto o il donante (336 € fisse o
il 3% del valore dell’immobile). Per le donazioni, l’imposta si pagava se il beneficiario non era un
parente entro il quarto grado e se riceveva beni per un valore di oltre 180.760€.
Ora, si prevedono delle distinzioni piuttosto articolate, a seconda del tipo di immobile e del tipo di
parentela che lega il de cuius agli eredi.
Inoltre, è stata inserita una sorta di “franchigia” per la “prima casa” del de cuius: se questa
prima casa ha un valore catastale fino a 250.000 euro gli eredi diretti, coniuge e figlio,
pagheranno 168 euro ciascuno di imposte; se la casa ha un valore maggiore, sull’eccedenza gli
eredi pagheranno il 3%.
I casi concreti sono più agevoli al fine di capire la portata delle nuove disposizioni:
Esempio di una successione di una “prima casa” del de cuius ereditata dal coniuge o dal figlio:
valore catastale del bene pari a 580.000 euro:
- prima dell’entrata in vigore del decreto legge, ciascun erede avrebbe pagato 336 euro di imposta
ipotecaria e catastale;
- dall’entrata in vigore del decreto legge, dovranno essere pagate:
* le due imposte ipotecaria e catastale pari a 336 per ciascun erede euro fino al valore catastale di
250.000 euro, più il 3% dell’eccedente i 250.000 euro, vale a dire, nel nostro caso, 9.900 euro: in
tutto sono 10.572 euro.
Si segnala che, con le nuove modifiche, gli eredi diretti (coniuge e figli) sono esonerati dall’imposta
di registro.
Nello stesso caso sopra indicato, qualora gli eredi fossero, anziché diretti come il coniuge e i
figli, parenti fino al quarto grado, essi dovrebbero pagare anche l’imposta di registro, pari al
2% del valore dell’immobile; se eredi fossero “altri soggetti” la percentuale dell’imposta di
registro salirebbe al 4%.
9
Quanto detto vale per la “prima casa” del de cuius. Per gli altri beni, tra i quali una “seconda
casa” che cade in successione, l’imposta da pagare, anche per gli stessi eredi diretti, coniuge e
figli, è pari al 3% del valore dell’immobile. Cade, dunque, l’agevolazione dei primi 250.000
euro stabilita per la “prima casa”.
La grande novità, infatti, dell’insieme delle disposizioni che riguardano le successioni di
immobili è questa: la titolarità dei requisiti “prima casa” degli eredi non è più rilevante per
l’abbattimento del carico fiscale.
La questione non riguarda solo l’ambito fiscale. Il nostro ordinamento riconosce ai soggetti in
possesso dei requisiti “prima casa” un regime agevolato riguardo alle imposte all’atto dell’acquisto,
agevolazioni che dovrebbero essere riconosciute anche nel caso di eredità.
B. Per quanto riguarda le donazioni di immobili:
• nel vecchio regime: erano dovute le imposte ipotecaria e catastale pari al 3% del valore del
bene, ma nel caso di donazione “prima casa” le due imposte erano fisse, 168 euro l’una. Nel
caso di donatari diversi dal coniuge o dai figli veniva applicata un’imposta del 3% se il
donatario possedeva i requisiti prima casa, altrimenti del 7%, sul valore del bene, dopo aver
sottratto, per ciascun beneficiario, la quota dei primi 180.000 euro;
• con il nuovo regime: rimane il requisito “prima casa” per coniuge e figli, che però sulla parte del
bene eccedente il valore di 180.000 pagano ora il 4% (un punto in più); gli altri beneficiari
perdono il requisito “prima casa” e pagano comunque il 4%;
C’è poi l’aspetto dell’imposta di registro da pagare sulle donazioni
• vi è una soglia di esenzione per i trasferimenti di titoli, aziende, obbligazioni, quote di aziende
al coniuge o ai figli pari a 100.000 euro sul valore del bene e poi il pagamento del 4% sul valore
eccedente; gli altri parenti entro il quarto grado pagano invece il 6% e altri soggetti l’8%;
• sono esenti da tutto i trasferimenti di titoli pubblici.
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LE NUOVE IMPOSTE IPOTECARIE CATASTALI E DI REGISTRO
SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Beneficiari
Ipotecaria
Catastale
Registro
Immobili
Altri beni
Successione mortis causa
168 € fino a 250.000 € 168 € fino a 250.000
(se abitazione
€ (se abitazione
principale defunto)
principale defunto)
Coniuge o parenti in
linea retta
Parenti fino al 4°
grado, affini in linea
retta, affini in linea
collaterale fino al 3°
grado
Altri
3% su quota eccedente
250.000 € (se
abitazione principale
defunto)
1% su quota
eccedente 250.000 €
(se abitazione
principale defunto)
3% immobili o diritti
reali immobiliari ≠
abitazione principale
defunto
1% immobili o diritti
reali immobiliari ≠
abitazione principale
defunto
No
4% con
franchigia
di 100.000 €
3%
1%
2%
6%
3%
1%
4%
8%
No
4% con
franchigia
di 100.000 €
Donazione
168 € fino a 180.000 € 168 € fino a 180.000
(se prima casa
€ (se prima casa
beneficiario)
beneficiario)
Coniuge o parenti in
linea retta
1% su quota
3% su quota eccedente
eccedente 180.000 €
180.000 € (se prima
(se prima casa
casa beneficiario)
beneficiario)
3% immobili o diritti
reali immobiliari ≠
abitazione principale
defunto
1% immobili o diritti
reali immobiliari ≠
abitazione principale
defunto
Parenti fino al 4°
grado, affini in linea
retta, affini in linea
collaterale fino al 3°
grado
3%
1%
2%
6%
Altri
3%
1%
4%
8%
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3. LA FISCALITÀ PER LE IMPRESE, IL LAVORO AUTONOMO E LA LOTTA
ALL’EVASIONE
STUDI DI SETTORE
(Art. 5 - della legge Finanziaria - Commi da 1 a 15)
I commi in esame definiscono la revisione degli studi di settore. Il Governo si è apprestato a ciò,
come indicato nella relazione, in funzione della mutata realtà economica e del contesto competitivo.
Le modifiche principali rispetto alla normativa vigente:
- la cadenza della revisione degli studi di settore sarà triennale, non più quadriennale;
- introduzione di un nuovo strumento, l’analisi della coerenza rispetto ai comportamenti posti in
essere da coloro che rientrano negli studi di settore ;
- elevazione del limite massimo di ricavi o compensi dichiarati cui si applicano gli studi di
settore, dagli attuali 5.164.569 euro a 7,5 milioni di euro;
- il ministero dell’economia ha la facoltà di differenziare il limite sopradetto per ciascun settore,
in funzione di peculiarità economiche, numero dei contribuenti etc.;
- lo studio di settore sarà applicato anche ai periodi di imposta interessati dalla cessazione
dell’attività’ e dall’avvio dell’attività, se questa avviene entro sei mesi dalla cessazione (si tratta
di fattispecie che prima erano escluse dagli studi di settore);
- gli studi di settore verranno applicati anche ove l’inizio dell’attività è una mera prosecuzione di
attività svolte da altri soggetti (anche questo caso nella normativa precedente era escluso dagli
studi di settore);
- l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di studi di settore si applicano a partire dal
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007, tranne i casi descritti nei precedenti punti 3) e
4), che si applicheranno a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006;
- viene inserita anche la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di controllare, nei casi in
cui non si applicano gli studi di settore a causa di cessazione o liquidazione dell’attività,
eventuali ricavi non dichiarati o l’impiego di lavoro irregolare;
- stretta anche per le società di capitali, quelle in particolare che iniziano l’attività e quindi
sarebbero escluse dagli studi di settore. Si intende definire dei requisiti minimi per il
proseguimento dell’attività. L’attenzione è puntata soprattutto a quelle società di capitali che
poco dopo l’inizio di attività risultano fiscalmente inattive (e sul quale si appuntano i sospetti
elusivi dell’amministrazione finanziaria);
- gli studi di settore si applicheranno anche nei confronti dei soggetti che hanno un periodo di
imposta diverso da dodici mesi (es. le attività stagionali);
- viene ribadita la valenza probatoria degli studi di settore ai fini dell’accertamento;
- sono elevate le sanzioni previste nei casi di omissioni, errori e informazioni distorte nelle
dichiarazioni rese negli studi di settore.
Il maggior gettito previsto in termine di cassa è il seguente (milioni di euro):
2007
Iva
Irpef/Ires
Irap
2008
964
1.917
407
3.288
Totale
2009
1.583
1.748
422
3.753
2.202
2.130
532
4.864
IVA AUTO AZIENDALI
L’articolo 7 del dl n. 262 al comma 25 modifica il regime fiscale degli autoveicoli ai fini delle
imposte sui redditi.
12
In primo luogo, la lettera a) del comma 25 modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR,
prevedendo che, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, il valore della
concessione in uso degli autoveicoli ai dipendenti da parte del datore di lavoro è calcolato
assumendo il 50 per cento (e non più il 30 per cento, come previsto nel testo previgente della lettera
a del citato comma 4) dell’importo corrispondente al costo chilometrico di utilizzo del veicolo
(come calcolato dall’ACI) per una percorrenza annua di 15.000 chilometri. La modifica comporta
un aumento di tale valore ed un conseguente incremento del reddito imponibile del lavoratore.
Inoltre, la lettera b) del comma 25 modifica il comma 1 dell’articolo 164 del TUIR, in materia di
limiti alla deduzione dal reddito IRES delle spese relative agli autoveicoli. In particolare, la lettera
b):
1) sopprime la possibilità di dedurre integralmente le spese relative ai veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, prevedendo che
sia deducibile l’importo che costituisce reddito da lavoro per i dipendenti;
2) sopprime la possibilità di dedurre, nel limite del 50%, le spese relative ai veicoli
diversi da quelli strumentali;
3) riduce dal 50 al 25% la percentuale di deducibilità delle spese relative ai veicoli
ammessa nel caso di esercizio di arti e professioni.
Tali previsioni, come confermato dal tenore della relazione tecnica, appaiono connesse con la
modifica del regime di detraibilità a fini IVA dell’imposta assolta sugli acquisti di veicoli
nell’ambito di attività di impresa, imposta dalla recente sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee, che potrebbe comportare minori entrate valutate nella misura massima di 5,5
miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007-2009.
Il comma 26 specifica che, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, le disposizioni del
comma 25 hanno effetto già nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto
– legge.
Gettito in termini di cassa
Effetti di gettito IVA*
IRPEF (fringe benefit)
IRES/IRPEF
IRAP
TOTALE
2007
- 5.280
411
4.191
762
+ 84
2008
- 5.216
243
4.191
762
- 20
2009
- 5.195
243
4.191
762
+1
Nota: * in seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006 (regime di
detraibilità piena).
Le maggiori entrate per tributi diretti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 7, co 25-26, sono
già state incluse nel bilancio 2007, sono state cioè considerate nella legislazione vigente.
ALTRE MISURE FISCALI ANTI EVASIONE ED AGEVOLATIVE
DL n. 262 - AC 1750
Art. 1
(Misure in materia di accertamento, nonché di contrasto all’evasione e dall’elusione fiscale,
nonché di potenziamento dell’Amministrazione finanziaria)
13
Le disposizioni ivi introdotte hanno lo scopo di accelerare e di rendere più efficace l’attività di
controllo ed accertamento, oltre che di liquidazione dei tributi, già in parte avviata dal decreto legge
“Bersani”.
Di seguito alcune misure di interesse:
Comma 6
Viene esteso anche alle prestazioni rese da professionisti domiciliati in paradisi fiscali il regime
introdotto per l’acquisto di beni e servizi da imprese anch’esse ivi domiciliate: praticamente i costi
sostenuti dalle aziende per questi servizi non saranno più deducibili.
Comma 7
Le società di calcio professionistiche saranno obbligate ad inviare per via telematica all’agenzia
delle entrate copia dei contratti riguardanti l’acquisizione di calciatori con i relativi compensi
percepiti da questi. L’amministrazione finanziaria potrà acquisire informazioni anche presso
federazioni calcistiche estere.
Commi 9-11
Per contrastare l’evasione dell’IVA nei casi di acquisto di veicoli in ambito comunitario,
l’immatricolazione (se a richiederla è un soggetto diverso dall’acquirente) o la voltura saranno
subordinate alla dimostrazione del versamento IVA.
Art. 2
(Misure in materia di riscossione)
Il risultato delle disposizioni in generale è un potenziamento dell’attività di riscossione.
Si indicano i punti principali:
Comma 1
Modifica la composizione di Riscossione spa, il cui consiglio di amministrazione non deve essere
necessariamente costituito da dirigenti dell’agenzia delle entrate e dell’inps (posizioni ritenute di
difficile conciliazioen dati i carichi e le responsabilità di lavoro).
Comma 2
Nel caso in cui gli enti locali affidino a terzi esclusivamente l’attività di riscossione spontanea, i
compensi per gli agenti sono maggiorati (l’aggio sale al 10%), questo perché lo svolgimento della
sola riscossione è considerato attività particolarmente onerosa.
Comma 4
Prevede che nelle acquisizioni effettuate da Riscossione spa del ramo d’azienda delle società
concessionarie, siano mantenuti i privilegi e le garanzie di cui godeva il cessionario.
Comma 6
Viene concesso a Riscossione spa di godere sempre del procedimento speciale di espropriazione
verso terzi (tranne verso i crediti pensionistici), che rende le espropriazioni più rapide ed efficaci.
Comma 7
Viene esteso a Riscossione spa il potere di accertamento riconosciuto all’amministrazione
finanziaria. Potrà accedere, nel caso di morosità di pagamenti a ruolo superiori a 25.000 euro, nei
locali ove si svolgono attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per reperire atti o
documenti idonei ad individuare eventuali crediti.
14
Comma 8
Contro il fenomeno della cosiddetta “evasione da riscossione”, è concesso alle Amministrazioni
pubbliche di non erogare somme di importo superiore a 10.000 euro se il beneficiario risulta moroso
per un ammontare simile già a ruolo.
Art. 3 (Recupero della base imponibile)
Comma 1
Estende anche al leasing immobiliare le disposizioni contenute nel decreto legge “Bersani” di fine
luglio. Vale a dire che con riguardo al costo dei fabbricati strumentali (opifici, capannoni) in
leasing, dal costo in blancio dovrà essere scorporato il valore delle aree (terreni) dove il fabbricato
insiste, che diventano non più ammortizzabili. Per procedere a questo “scorporo” andranno fatte (e
pagate) delle perizie di stima che però non potranno essere inferori ad un certo valore indicato dallo
Stato.
Commi 3 e 4
Passa al 20% la tassazione delle plusvalenze realizzate nella vendita di fabbricati e terreni
edificabili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
Si ricorda che la finanziaria 2006 aveva introdotto la tassazione al 12,50% di tali plusvalenze in
opzione alla normativa già vigente, che obbligava (ma non lo faceva quasi nessuno) il venditore a
dichiarare tra i propri redditi il valore delle plusvalenze realizzate, che dunque finivano per essere
tassate secondo l’aliquota di riferimento.
Comma 7
Viene soppressa una disposizione inserita nel decreto legge Bersani, tornando quindi alla normativa
previgente. Anche ai soggetti non residenti in Italia spettano le deduzioni ove previste per la loro
aliquota.
Commi da 8 a 11
Campione d’Italia: viene ripristinata la norma soppressa dal decreto legge Bersani. Torna dunque in
vigore, annullando completamente gli effetti del decreto di luglio, il trattamento fiscale di cui
godono, per accordo con il nostro Paese, i cittadini che hanno residenza a Campione d’Italia o il
domicilio fiscale, pur abitando nel Canton Ticino. Si tratta dei redditi fino a 200.000 euro prodotti
in franche svizzeri ma computati a fini IRPEF in euro con una riduzione forfetaria del 20% del tasso
di cambio.
Comma 12
Modifica ulteriore delle stock option, sulle quali era intervenuto il decreto legge Bersani: i benefici
delle stock option rimangono intatti se nell’arco di un quinquennio viene mantenuto l’investimento
nella stessa società
Art. 5 (Disposizioni in materia di catasto)
Dall’entrata in vigore del decreto legge sono rivalutate del 40% le rendite catastali dei fabbricati
appartenenti alla categoria B. Si tratta di immobili quali i collegi, ospedali, caserme, case di cura ed
altri che vedranno un incremento delle imposte di registro, ICI, catastali e ipotecarie. Si precisa che
tra questi immobili, quelli che sono esenti dallICI rimangono tali.
15
Entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto legge i proprietari di unità immobiliari
appartenenti al gruppo E (con l’esclusione delle chiese (E/7) e dei cimiteri, classificati E/8) devono
andare a dichiararlo al catasto. Questo perché tali immobili saranno soggetti ad una riclassificazione
se sono destinati ad uso commerciale, industriale o ufficio privato.
Si tratta di quelle parti di immobili annesse, anche sottostanti, alle stazioni, ai porti, che negli ultimi
anni, nella stragrande maggioranza dei casi hanno avuto forti rivalutazioni e sono stati adibiti ad
esercizi commerciali (vi sono ora anche sedi di banche, di bar, di negozi). La riclassificazione
catastale cui provvederà l’Agenzia del territorio terrà conto delle nuove destinazioni d’uso.
Finanziaria
Art. 5
Comma 16
Per poter usufruire della detrazione d’imposta e deduzione dal reddito per le spese di medicinali, lo
scontrino dovrà indicare anche il codice fiscale del beneficiario.
Commi 18 e 19
Il beneficio dell’agevolazione IVA sulle autovetture acquistate per il trasporto di persone
handicappate decadrà se l’autovettura verrà venduta prima di due anni.
Commi da 20 a 24
A fini antievasivi, saranno le cliniche private che ospitano lavoratori autonomi (medici, paramedici,
anestesisti etc) e gli consentono di prestare le loro attività, ad occuparsi dell’incasso dei compensi
per ciascun professionista, registrarlo nelle proprie scritture contabili o in registri e poi riversarlo al
professionista stesso.
Comma 25
Sempre a fini antievasivi, gli stabili costituiti in condominio saranno obbligati, quali sostituti
d’imposta, a effettuare la ritenuta d’acconto a tutti i fornitori d’opera o servizi derivanti da contratti
d’appalto ed indicarne i dati nel modello 770.
Comma 28
Gli intermediari immobili saranno responsabili solidalmente con l’acquirente e il venditore della
registrazione dei compromessi e degli atti negoziali posti in essere in seguito alla loro attività (e
quindi soggetti alle sanzioni previste in caso di scoperta inadempienza).
Comma 36
La norma ha l’intento di far emergere i redditi derivanti dagli assegni di mantenimento percepiti dal
coniuge separato, che attualmente sfuggono ai controlli: dal prossimo anno il coniuge che versa gli
assegni dovrà indicare il codice fiscale di chi lo percepisce.
Comma 37
Ha lo scopo di far emergere i casi in cui un dipendente porti in detrazione dai suoi redditi le somme
per spese sanitarie, già rimborsate da enti o casse assistenziali “interne”: gli enti dovranno
trasmettere annualmente i dati relativi ai rimborsi effettuati (nominativi, ammontare delle spese
totali e di quelle rimborsate).
16
Articolo 6
(Disposizioni per il recupero della base imponibile)
Comma 1
Ai fini IRES, redditi di imprese, prevede una modifica tecnica della valutazione nei bilanci delle
cosiddette rimanenze, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, nei casi di opere,
forniture e servizi di durata superiore ad un anno.
Commi da 12 a 20
Si tratta di norme a fini anti-evasione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A partire dalle
dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008 tutti i contribuenti dovranno inserire il pagamento
dell'ICI nella dichiarazione e versarlo con il modello F24; l’ICI a debito potrà essere compensata
con altri tributi. Al modello F24 è tenuto anche chi non effettua dichiarazione dei redditi.
Art 20
(Disposizioni varie in materia fiscale)
• I commi da 1 a 5 dell’artricolo 20 ineriscono alle disposizioni in materia di agevolazioni per la
ricerca, oggetto di commento in una scheda a parte.
Commi 6 e 7
Si riconosce un credito d’imposta alle imprese di produzione musicali - che non siano di proprietà
diretta o indiretta di un editore di servizi radiotelevisivi e il cui fatturato annuo non superi i 15
milioni di euro - per tutte le spese connesse al lancio di opere prime o seconde di artisti emergenti.
Il limite massimo del credito è stabilito in 100.000 euro nel triennio.
Commi 8 e 9
E’ concessa una detrazione d’imposta ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
compresi i docenti universitari e i precari, per l’acquisto di un personal computer nuovo di
fabbrica. Il limite massimo della detrazione è fissato in 1.000 euro. Un decreto ministeriale
successivo disporrà in merito.
Commi 10 e 11
Turismo congressuale
In adeguamento ad una normativa europea, per i possessori di partita IVA (imprenditori, imprese,
commercianti, professionisti) sarà possibile, nel caso di partecipazione a convegni e congressi,
detrarre l’IVA pagata sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di bevande ed alimenti,
che nel nostro Paese è al 10%. In sede di prima applicazione, per il 2007, la detrazione dell’IVA
sarà consentita solo al 50%.
Comma 12
A partire dal prossimo anno la pubblicità delle insegne di esercizio, se superiore ai cinque metri
quadrati, potrà essere sottoposta al pagamento dell’imposta comunale (che già grava sulle insegne
di esecizio). Sarà il comune a decidere l’eventuale esenzione.
Comma 13
Viene estesa l’esenzione dall’IVA alle prestazioni degli operatori socio-sanitari (singoli o
associazioni) in favore di categorie di disagiati (detenuti, senza fissa dimora, donne vittime di
abusi) per i quali non era prevista.
17
Commi 14 e 15
In adeguamento ad una normativa comunitaria e per porre fine al contenzioso con la Corte europea,
viene prevista la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite
in altri Stati membri dell’UE e negli stati che partecipano allo Spazio economico europeo, se inclusi
nella lista del Ministero delle Finanze (si tratta della “white list”, che comprende quei Paesi con i
quali l’Italia scambia informazioni in materia, per gli altri rimane in vigopre la disciplina più
restrittiva). I fondi pensione esteri avranno lo stesso trattamento fiscale di cui godono quelli
nazionali.
Commi 16, 17 e 18
Il trattamento fiscale dei fondi comuni d’investimento mobiliare, in vigore per quelli nazionali e
quelli europei già armonizzati, viene estesa anche ai fondi degli Stati aderenti allo spazio
economico europeo, sempre se facenti parti della “white list” di cui al comma precedente.
Viene equiparato, inoltre, a quelli nazionali il trattamento fiscale degli interessi dei titoli e delle
obbligazioni emessi da società quotate nei mercati regolamentati degli Stati UE.
Comma 19
E’ previsto l’abbattimento forfetario del reddito fino al 40% delle spese, rispetto all’attuale 25%, se
i titolari di brevetti hanno meno di 35 anni.
Comma 20
E’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda IRPEF nella misura del 19% delle spese (per un
massimo di 210 euro) sostenute per la pratica sportiva di bambini e ragazzi di età tra i cinque e i
18 anni. Si intende l’iscrizione e la quota mensile o annuale a palestre, piscine, associazioni sportive
etc. La misura massima di 210 euro vale individualmente e sarà incrementata nel caso di più
frequentanti, sempre se fiscalmente a carico della persona che effettua il pagamento. Un contenuto
più preciso della disposizione in esame sarà affidato ad un successivo dpcm.
Lo stesso comma consente una detrazione dall’imposta lorda IRPEF nella misura del 19% della
spesa (fissata nel tetto massimo di 2.633 euro) sostenuta dagli studenti universitari per i canoni di
locazione fuori sede (la lontananza dalla residenza deve essere di almeno 100 chilometri e in
provincia diversa). Anche in questo caso il tetto massimo di spesa vale individualmente.
Comma 22
Per alcuni veicoli, la cui proprietà il Governo ritiene indicativa di alte capacità contributive e anche
per l’impatto ambientale che provocano, viene aumentato l’importo del bollo.
Il limite di peso oltre il quale scatterà l’aumento del bollo, pari a 2 euro per ciascun KW in più, è
stato fissato in 2.600 Kg. A prima vista sembrava che tutti i SUV ne fossero esclusi, perché quasi
nessuno arriva a quel peso (tranne quella sorta di carroarmato che è l’Hummer), ma poi è stato
spiegato dai tecnici che il peso indicato non è “a vuoto”, ma comprende anche il peso dei passeggeri
previsti. A queste condizioni, sono “dentro” la norma non solo i SUV ma anche diverse berline.
Art 28
(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali)
Viene posto un limite di accesso ai dati ipotecari e catastali. L’uso a fini commerciali di tali dati
sarà consentito solo ai soggetti che otterranno l’autorizzazione dell’Agenzia del Territorio. E’ anche
previsto un corrispettivo in denaro prestabilito dalla stessa Agenzia. Sono stabilite anche delle
sanzioni nel caso di violazioni.
Sembra che non sia finita qui, perché l’articolo dispone, per il futuro, di sottoporre ad
autorizzazione e pagamento anche altri servizi e dati disponibili presso l’Agenzia.
18
Le categorie interessate, tra i quali i non meglio specificati “consulenti finanziario immobiliari,
hanno già fatto sentire le loro rimostranze, sentendosi penalizzati dall’articolo in esame.
Art. 30
Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006
Comma 1
Settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi
Godono da diversi anni di un regime IRAP agevolato (secondo la legislazione vigente pari al 3,75%
già per il 2006). Secondo la finanziaria dello scorso anno l’agevolazione avrebbe dovuto essere
soppressa a partire dal 2007, anno in cui l’imposta per i due settori avrebbe raggiunto la percentuale
ordinaria: il 4,75%. Il Governo ha voluto concedere, invece, un anno in più per la messa a regime:
l’IRAP 2006 è stata fissata all’1,9%, al 3,75% nel 2007 e a partire dal 2008 a regime normale, vale
a dire al 4,75%.
Il minor gettito è pari a 188,1 milioni di euro nel 2006 e 51,8 nel 2007
Comma 2
Estesa a tutto il 2007 l’agevolazione fiscale per il settore della pesca lagunare e costiera (esonero
per armatori e personale dal versamento dei contributi previdenziale e assistenziali; credito di
imposta sulle ritenute; abbattimento dell’imponibile)
Comma 3
Estese a tutto il 2007 le riduzioni sulle imposte di registro ed ipotecarie, considerate in misura fissa,
(anziché all’8 e al 2%, rispettivamente) per i terreni destinati all’arrotondamento della proprietà
contadina (vendita o altro trasferimento della proprietà).
Comma 4
Estesa fino al dicembre 2007 l’agevolazione tributaria per gli impianti di distribuzione dei
carburanti per uso di autotrazione, che prevede una riduzione del reddito d’impresa attraverso una
deduzione forfetaria dei ricavi.
Comma 5
Proroga a tutto il 2007 del trattamento fiscale agevolato, sulle aliquote di accisa:
per le emulsioni stabilizzate (oli da gas e oli combustibili usati esclusivamente dalle imprese):
questa misura è subordinata all’approvazione della Commissione UE (comma 6);
per il gas metano per usi industriali;
per gasolio e gpl per riscaldamento in zone montane;
per teleriscaldamento da biomassa;
per gas metano per usi civili in alcune zone (Aosta, Belluno, Bolzano, Trento);
per gasolio e gpl per riscaldamento nelle zone non metanizzate;
per gasolio per autotrazione (solo residenti provincia di Trieste e alcuni comuni di Udine)
per gasolio per riscaldamento delle serre
Comma 7 e 8
Le imprese di autotrasporto merci per conto terzi e conto proprio potranno compensare, sui
versamenti da effettuare nel 2007, le somme versate nel 2006 per i contributi al SSN dei premi di
assicurazione per responsabilità civile. Ciò produrrà un abbattimento del reddito d’impresa ai fini
IRPEF e IRAP (perché le quote in compensazione non concorrono alla formazione del reddito).
Le stesse imprese godranno, limitatamente al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
2006, della deduzione forfetaria di spese non documentate anche per i trasporti effettuati all’interno
del comune in cui ha sede l’impresa.
19
Comma 9
Estesa fino a tutto il 2007 l’esenzione dall’IRPEF di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente
prodotti in zone frontaliere.
Comma 10
Viene innalzato per il 2007 (da 2.065 a 3.615 euro) il limite di deducibilità dal reddito di lavoro
dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse derivanti da contratto o
accordo sindacale.
Comma 11
Estesa al 2007 la detrazione del 19% delle spese sostenute dai genitori per le rette degli asili nido.
Il tetto massimo su cui applicare la detrazione è di 632 euro per ogni figlio che frequenta l’asilo
nido.
L’AGGIORNAMENTO DEL CATASTO AGRICOLO
Articolo 4. Disposizioni in materia di agricoltura
Classamento dell’uso del suolo. Allo scopo di semplificare gli adempimenti e conseguire una
maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità
territoriale, si sostituisce l’obbligo della denuncia delle variazioni colturali con le dichiarazioni
relative all'impiego delle particelle catastali fatte all'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
per ottenere i contributi agricoli Pac (mentre le variazioni colturali restano obbligatorie per chi non
presenta domanda di contributo). La richiesta di contributi agricoli deve pertanto contenere anche
gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto. L'Agea rilascerà la ricevuta con la proposta
dei nuovi redditi catastali e contestualmente la trasmetterà anche all’Agenzia del territorio per
l’aggiornamento della banca dati catastale. Le nuove rendite hanno effetto fiscale, in deroga alle
vigenti normative, dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione (quindi le colture
dichiarate nella domanda di contributi Pac presentata entro il 15 maggio scorso, se difformi da
quelle risultanti in catasto, fanno scattare le nuove rendite da utilizzare nella dichiarazione dei
redditi) ma in tal caso non sono dovute le sanzioni.
Fabbricati rurali. L’Agea deve individuare le costruzioni rurali che hanno perso i requisiti previsti
dalla legge e accertare se i fabbricati sono dichiarati in catasto. Le rendite catastali relative alle
costruzioni che hanno perso i requisiti della ruralità decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla data in cui il fabbricato aveva perso i requisiti o, in assenza, dal 1° gennaio dell'anno di notifica
della richiesta di accatastamento da parte dell'Agea. Scopo della norma è far emergere il reddito di
immobili che per la loro qualificazione catastale possono sfuggire all’imposizione ICI e IRPEF,
oltre che di contribuire alla completa inventariazione del patrimonio immobiliare con la costituzione
del catasto fabbricati. Viene infine precisata la definizione di “fabbricato rurale”: il fabbricato deve
essere posseduto da soggetti che rivestano la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro
delle imprese. Per consentire la dichiarazione in catasto dei fabbricati per i quali verranno meno tali
requisiti si fissa al 30 giugno 2007 il termine entro il quale questi dovranno essere dichiarati al
catasto urbano, senza applicazione delle sanzioni previste per la violazione dell’obbligo di
accatastamento.
Riduzione trasferimenti ai comuni. Sono ridotti i trasferimenti erariali ai comuni in misura pari al
maggior gettito ICI derivante dall’applicazione dell’articolo.
Complessivamente, l’intervento genererà i seguenti effetti di gettito (in migliaia di euro)
20
Irpef
Ici
Totale
2007
2008
2009
2010
91.392
553.822
454.413
709.506
479.431
606.439
648.775
648.775
570.823 1.160.261 1.103.188 1.358.280
21
BOX: IL DdL CON LE DELEGHE TRIBUTARIE
Sono 5 le deleghe tributarie previste dal Disegno di legge collegato alla manovra, di cui la prima
(tassazione delle rendite finanziarie) ha riflessi sulla manovra (maggiori entrate per 1 miliardo per
il 2007 e 2 miliardi a partire dal 2008) come indicato nel Quadro di copertura allegato alla
Finanziaria 2007.
1. La delega sulla tassazione dei capital gain
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge, il Governo con uno o più D.Lgs. può
riordinare il trattamento tributario dei redditi di capitale ed i redditi diversi di natura finanziaria,
nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare con la previsione di un’unica aliquota non superiore al 20%. Si prevede l’eventuale
introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a
favore dei soggetti economicamente più deboli. Il Governo potrà differire l’entrata in vigore dei
decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi della data della pubblicazione dei decreti
attuativi. Dall’adozione dei D. Lgs. devono derivare maggiori entrate, non inferiori, per l’anno
2007, a 1.100 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, a 2.200 milioni di euro annui.
Tra i mezzi di copertura della Finanziaria sono comprese somme per 1 mld di euro nel 2007 e 2
mld annui nel 2008 e 2009, derivanti da questa delega il cui testo e la relativa relazione tecnica non
sono attualmente disponibili.
L'utilizzo di risorse provenienti da tale delega pone un problema di coerenza temporale tra oneri
e mezzi di copertura, in quanto tali mezzi devono sussistere a decorrere dal primo anno del triennio
considerato dal prospetto. Ne deriva che le risorse derivanti dalla delega - che si realizzano
subordinatamente all'emanazione della disciplina attuativa - devono necessariamente prodursi già
nel 2007. Occorre quindi individuare modalità che garantiscano il conseguimento di tale effetto, al
fine di scongiurare l'eventualità che la normativa delegata non entri in vigore alla data del 1o
gennaio 2007 e, pertanto, una parte delle risorse poste a copertura della legge finanziaria risulti
affidata ad una disciplina non ancora vigente alla predetta data.
2. Riordino della riscossione
La delega prevede i seguenti principi:
- agli agenti della riscossione sarà dato il potere di concordare la dilazione delle entrate
iscritte a ruolo;
- saranno introdotti criteri di controllo dell’inesigibilità degli importi iscritti a ruolo;
- attribuzione a Riscossione Spa delle funzioni attualmente esercitate dall’Agenzia delle
entrate per la gestione dei versamenti unitari con compensazione, nonché del monitoraggio
dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi , e del compito di effettuare
interventi finalizzati al recupero delle somme non versate.
3. Riforma dell’accertamento
Entro la fine del 2007 il Governo deve riformare l’accertamento alla luce dei principi sanciti dallo
Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000). E’ prevista la revisione dell’utilizzo del
cosiddetto “redditometro” e l’estensione della solidarietà nel pagamento del tributo in presenza dei
fenomeni di frodi tra i soggetti che hanno concorso alla stessa. Si introdurrà una normativa
generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, nonché riordinare le attività di cooperazione
22
con gli enti territoriali e previdenziali nonché le amministrazioni fiscali degli stati esteri.
4. Riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati
Ci sarà un generale restyling del metodo con cui viene stimato il valore dei fabbricati per favorire
la perequazione, la trasparenza e la qualità dei dati del catasto basandosi sulla distinzione in
categorie e classi mediante la segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare. E’
prevista l’introduzione di metodi di valutazione matematico-statistici e l’utilizzo del parametro dei
metri quadri di superficie ( al posto del tradizionale criterio del numero di vani) come unità di
computo per gli estimi. Dalla base patrimoniale sarà anche dedotta una base reddituale attraverso
l’individuazione di saggi di redditività.
Segnaliamo che misure relative al catasto sono altresì previste nel DL n. 262 del 2006 (Articolo 4:
aggiornamento del catasto terreni; fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità; recupero di
fabbricati non dichiarati in catasto – Articolo 5: Riclassificazione nei Gruppi D, C e A10 di alcuni
immobili della categoria E) e nella legge Finanziaria (Articolo 14 – Funzioni catastali conferite agli
Enti locali).
5. Riassetto delle disposizioni tributarie statali (Testi unici)
Si tratta di una delega al Governo per l’adozione di testi unici di riordino e revisione delle
disposizioni vigenti (sostanziali, procedurali e procedimentali) in materia di tributi erariali. Le
materie da riordinare dovrebbero essere le seguenti:
-
l’uniformità della disciplina che regola l’obbligazione fiscale e le norme generali in materia
di dichiarazioni, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
la semplificazione del linguaggio normativo nella redazione dei testi unici;
l’adeguamento della normativa vigente alle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti
del contribuente;
la previsione del divieto di applicazione analogica delle norme tributarie che stabiliscono il
presupposto e il soggetto passivo dell’imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
la semplificazione amministrativa degli adempimenti fiscali a carico del contribuente;
l’applicazione del codice dell’amministrazione digitale all’attività dell’Amministrazione
finanziaria;
l’adeguamento della normativa vigente al diritto comunitario primario e derivato, nonché
alle sentenze della Corte di giustizia UE.
23