Fogli di consultazione

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Fogli di consultazione
Fogli di consultazione
rapida per il farmacista del Lazio
con aggiornamenti, note di commento e riferimenti normativi.
Indice degli argomenti:
Medicinali soggetti a particolari limitazioni
Prima parte
Elenco alfabetico delle specialità
Distribuzione diretta e Distribuzione per conto nel Lazio
Elenco alfabetico dei principi attivi e descrizioni
Sostanze a possibile effetto "dopante"
Schema riassuntivo medicinali autorizzati ad uso umano
La normativa della ricetta medica (uso umano)
Seconda parte
Generalità
Galenici magistrali
Ricetta Ripetibile e Non Ripetibile
Ricetta per medicinali stupefacenti
Ricetta limitativa, Medicinali ospedalieri
Classificazione dei medicinali
Medicinali anoressizzanti centrali
Modello per consegna senza ricetta
Ricette del Servizio Sanitario Nazionale
Terza parte
Medicinali obbligatori
2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.7
2.7
2.8
Quarta parte
Sesta parte
Settima parte
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5.9
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7.5
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Strutture pubbliche che prescrivono orm. somatotropo
Strutture pubbliche che prescrivono antivirali ospedal.
Farmaci veterinari, normativa
Farmacovigilanza
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Pagina 4.1
La ricetta mutualistica
Sostituzione
Rimborso di riferimento e quote a carico
Categoria omogenea Inibitori di Pompa (PPI)
Esenzioni
Codici di patologia
Tabella quote di compartecipazione
Prestazioni integrative e tariffazione della medicazione
Web Care (integrativa diabetici)
Modulo aggiuntivo per il SSN
Tariffazione delle ricette SSN
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Modelli per la segnalazione
Corpi estranei nei medicinali
Ottava parte
Apparecchi e utensili obbligatori
Tariffa Nazionale dei medicinali
Nomenclatore Tariffario
Allegato
Aggiornamenti e promemoria per la tariffazione,
Allegato
con confezioni e prezzi di riferimento
Edizione non aggiornata, è in preparazione la Edizione 2011
con Aggiornamenti delle Note AIFA di maggio 2011
o come diversamente indicato nelle varie sezioni del testo
" dr Giancarlo Fogliani.
Web: farmaciafogliani.it
<[email protected]>
Un sentito ringraziamento al dottor Pierandrea Cicconetti, che mi ha incoraggiato e guidato
nell'approfondimento della normativa farmaceutica come un padre affettuoso, a Renato
Dominici, e a tutti quei colleghi che hanno apprezzato e sostenuto il mio lavoro.
Giancarlo Fogliani.
La legge italiana tutela i diritti d’autore e le opere dell’ingegno (Legge n.248/2000).
L’autore mantiene i diritti sulla propria opera, il testo della quale può essere liberamente utilizzato e
citato, purché ne sia indicata la fonte ed il nome dell’autore.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
MEDICINALI PARTICOLARI (ELENCO ALFABETICO)1
Abilify > DPC|
Advagraf > DPC
Advate > DPC|
Aimafix > DPC|
Aisoskin > isotretinoina
Aldara > imiquimod
Alfaferone > interferoni, DPC
Alphanate > DPC|
Alphanine> DPC|
Aranesp > darbepoietina, DD
Aricept > donepezil
Avonex > interferoni Osp
Belivon > DPC|
Benefix > DPC|
Beriate > DPC|
Betaferon > interferone Osp
Bicalutamide > DPC
Binocrit > eritropoietina, DD
Cabaser > cabergolina
Casodex > DPC
Caverject > alprostadil
Citovirax > antivirali ospedalieri
Clexane 4000 > DPC duplice via
Clivarina > DPC duplice via
Clozapina > clozapina DPC|
Copaxone glatiramer
(vedi interferoni nota 65)
Corlentor > ivabradina
Cymevene > antivirali ospedalieri
Darilin > distrib. Diretta
Decapeptyl > DPC
Desferal 0,5f> distrib. Diretta
Ebixa > memantina
Elidel > pimecrolimus
Eligard > DPC
Emoclot > DPC|
Enantone > DPC
Eprex > eritropoietina, DD
Eptadone > metadone
Exelon > rivastigmina
Fanhdi > DPC|
Feiba > DPC|
fendimetrazina > anoressizzanti
(in coda alla parte seconda)
Fluxum > DPC duplice via
Foscavir > antivirali ospedalieri
Fostimon > DPC
Fragmin > DPC duplice via
Fraxiparina 0,4> DPC duplice via
Fraxodi > DPC duplice via
Genotropin>orm Somatotropo DPC
Gonal F > follitropina, DPC
Gonapeptyl > DPC
Granocyte > lenograstim
Granulokine > filgrastim
Haemate > DPC|
Helixate > DPC|
Hivid > antivirali ospedalieri
Humatrope>orm Somatotropo DPC
Immunate stim plus > DPC|
Immunine > DPC|
Inovelon > rufinamide
Intron > interferoni, DPC
Invega > DPC|
Ipstyl > DPC
Isoriac > isotretinoina
Isotretinoina > isotretinoina
Ivor > DPC duplice via
Kayexalate > polistirene sulfonato
Kogenate > DPC|
Lantus > DPC
Leponex > clozapina, DPC|
Levemir > DPC
Longastatina > DPC
Luveris > lutropina alfa, DPC
Memac > donepezil
Menogon > DPC
Meropur > DPC
Metadone > metadone
Mimpara > cinacalcet
Mircera > eritropoietina DD
Mononine > DPC|
Myelostim > lenograstim
Neorecormon >eritropoietina, DD
Nespo > darbepoietina, DD
Neulasta > pegfilgrastim
Neupogen > filgrastim
Neupopeg > pegfilgrastim
Nopar > pergolide
Norditropin>orm. Somatotropo DP
Nutropina-q>orm Somatotropo DP
Omnitrope>orm somatotropo DPC
Orgalutran > ganirelix
Ossigeno terapeutico liquido
Parareg > cinacalcet
Pegasys > interferoni, DPC
Pegintron > interferoni, DPC
Pentacarinat > pentamidina
Pergolide > pergolide
Pergoveris>follitropina+lutropina
DPC
Petinimid > Zarontin
Procoralan > ivabradina
Proglicem > diazossido
Prometax > rivastigmina
Protopic > tacrolimus
Protromplex > DPC|
Prograf > DPC
Provertin > DPC|
Provigil > modafinil
Pulmozyme > dornase (alfa), DD
Puregon > follitropina, DPC
Rebif > interferoni Osp
Recombinate > DPC|
Refacto > DPC|
Reminyl > galantamina
Renagel > distrib. Diretta
Retacrit > eritropoietina DD
Retrovir > zidovudina
Risperdal > DPC|
Risperidone > DPC|
Ritalin > metilfenidato
Roaccutan > isotretinoina
Roferon > interferoni, DPC
Saizen > orm. somatotropo, DPC
Samilstin > DPC
Sandostatina > DPC
Seleparina > DPC duplice via
Seroquel > DPC|
sibutramina > anoressizzanti
(in coda alla parte seconda)
Strattera > atomoxetina
Subutex > buprenorfina
Suprefact > DPC
Talate > DPC|
Talavir > DPC
Taloxa > felbamato
Umancomplex > DPC|
Valcyte > distrib. Diretta
Videx > didanosina
Viramune > antivirali ospedalieri
Viridal > alprostadil
Xenazina > tetrabenazina
Zeffix > DPC
Zelitrex > DPC
Zoladex > DPC
Zomacton>orm somatotropo, DPC
Zyprexa > DPC|
Zarontin cps, vedi (etosuccimide)
1
Medicinali in commercio vendibili in farmacia.
Il rimando (>) consente la consultazione delle pagine successive: distribuzione diretta (DD), DPC (distribuzione per
conto della Regione Lazio, esclusiva, con duplice via o con procedura d’urgenza |) o principi attivi particolari.
Le voci sottolineate: allegare ad ogni ricetta SSN la copia conforme del piano terapeutico vidimata e autorizzata
dalla Usl (distribuzione diretta da parte della Asl e ossigeno liquido).
Per l’ormone somatotropo in DPC è sufficiente allegare copia del piano terapeutico.
Parte prima, pagina 1.1: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
MEDICINALI SOGGETTI A PARTICOLARI
LIMITAZIONI O MODALITÀ DI DISPENSAZIONE.
Le particolari limitazioni o modalità di prescrizione/dispensazione sono stabilite nell'AIC o con apposito
Decreto ministeriale o Determinazione AIFA e sono indicate sulla confezione, oppure nel Lazio derivano
dall’applicazione dell’Accordo regionale per la distribuzione dei farmaci del PHT, Distribuzione Diretta (DD) e
Distribuzione per Conto Della Regione (DPC o DP)1.
Molti dei medicinali inclusi nell’elenco sono classificati come soggetti a prescrizione medica limitativa2,
ripetibile (RRL) o non ripetibile (RNRL).
In questo elenco non sono incluse le limitazioni alla
rimborsabilità a carico del SSN stabilite dall’AIFA (Note
AIFA, vedere la parte quinta) o altre norme relative a
modalità della prima prescrizione (es. piano terapeutico) che comunque non influiscono sulla esitabilità in
farmacia3. I medicinali qui elencati, ad esclusione di
quelli in Distribuzione Diretta o in DPC, si intendono
prescrivibili a carico del SSN4 ove non venga specificato
diversamente, alle condizioni eventualmente indicate
dalle note AIFA.
Per le prescrizioni di Ossigeno terapeutico liquido il farmacista deve allegare ad ogni ricetta SSN
la copia conforme della prescrizione ospedaliera
vidimata e autorizzata dalla Usl5 (in numero di
copie numerate sufficienti a coprire il periodo di trattamento stabilito). Ad ogni spedizione il farmacista ne
verifica la validità temporale (vedi dettagli avanti).
Per i medicinali per cui le note AIFA prevedono
la rimborsabilità SSN con particolari limitazioni (note
limitative) oppure solo su diagnosi e piano terapeutico6 (vedi il simbolo ) di centri specializzati- universitari o delle aziende sanitarie-, con posologia e durata
del trattamento, la prescrizione a carico del SSN è
1
2
3
4
5
6
Accordo 2009-11 tra la Regione e le farmacie per la distribuzione dei farmaci del PHT, in vigore dal 1-1-09
(DComm. U2 del 14-1-09), che fa seguito all’analogo
Accordo 2007-08 (DGR 918 del 16-11-07); fino al
11-12-07 era in vigore l’Accordo del 2-5-06 (DGR
425 del 14-7-06). Nota reg. prot. 13446 del 3-2-09.
DLgs 219/06 (GU SO 21-6-06), art 93 (già DLgs
539/92, art 8, DLgs 178/91, art 16).
Alcuni medicinali soggetti a piano terapeutico sono indicati alla fine della sezione relativa alle note AIFA.
I medicinali rimborsabili dal SSN sono quelli collocati nelle
classi a) dell'art 8, c 10, L. 537 del 24-12-93. Per esclusione tutti i medicinali non mutuabili sono collocati nella
classe c). La classe b) è stata soppressa con L. 388/00,
art 85, c 1. La classe C è stata poi a sua volta suddivisa,
collocando nella classe c-bis) i medicinali senza obbligo
di prescrizione che possono essere oggetto di pubblicità
al pubblico [OTC] (L 311/04).
La dispensazione dell’ossigeno liquido in farmacia viene autorizzata solo nelle Asl in cui non sia stata indetta e vinta la gara per la fornitura a prezzi inferiori
a quelli di rimborso alla farmacia.
Il piano terapeutico, su modello predisposto dalla Regione Lazio, viene trasmesso da chi lo redige per il
tramite del paziente al medico di medicina generale,
ed al settore farmaceutico della Usl di appartenenza
del paziente (Note AIFA, determinazione del 29-1004, GU SO 4-11-04; Circolare reg. 1423230/4A-05
del 7-12-04).
comunque possibile da parte del medico di famiglia
anche nel caso di medicinali autorizzati con l'obbligo di
prescrizione limitativa non ripetibile7.
Distribuzione diretta.
Nel Lazio, i medicinali dell’Allegato 2 dell’Accordo
regionale sono soggetti a distribuzione diretta8 da
parte delle Asl, e possono essere dispensati dalle
farmacie private a carico del SSN solo se la prescrizione è accompagnata da autorizzazione della
Asl (voci sottolineate nell’elenco precedente). In pratica, ogni ricetta SSN di medicinali della DD spedita
in farmacia deve avere allegata la copia vidimata e
autorizzata dalla Asl della prescrizione specialisticapiano terapeutico o l’autorizzazione sul retro (per i
medicinali senza piano terapeutico, es.: Renagel).
Queste ricette non sono soggette alla quota di compartecipazione9 e vengono contabilizzate in fascia “G”.
I medicinali a base di ormone somatotropo sono
stati esclusi dalla DD e trasferiti in DPC dal 1-1-09 (insieme ai fattori della coagulazione antiemofilici)10.
Principio attivo-ATC-Nomi commerciali (in commercio)
Darbepoetina Alfa B03XA02 ARANESP NESPO
Deferoxamina V03AC01
DESFERAL (solo 10f 0,5g)
Dornase Alfa R05CB13(Desossiribonucleasi)
PULMOZYME
Eritropoietina B03XA BINOCRIT EPREX
MIRCERA NEORECORMON RETACRIT
Sevelamer V03AE02 RENAGEL
Valganciclovir J05AB06 DARILIN VALCYTE
7
L 448/98, art 70, c 3 (DLgs 219/06, art 158, c 3).
Per la Distribuzione Diretta come attualmente concepita
si parte dalle Note regionali 665/SP del 19-7-06 e
681/SP del 31-7-06, dal 15-9-06; in precedenza nota
150327/4A-05 del 29-12-04; il metadone è stato escluso dalla lista con nota pervenuta il 15-9-06. La DD
è stata poi inserita organicamente nel primo Accordo
per la distribuzione del PHT del 1-10-07, poi proseguito con l’analogo Accordo 2007-08, tuttora in vigore
dal 1-1-09 secondo l’Accordo 2009-11.
9
Nota Regionale con procedure applicative del Decreto
Commissariale U45-08 del 27-11-08
10
I fattori della coagulazione antiemofilici, collocati in principio in DD a causa del loro alto costo, sono poi stati
esclusi dalla DD in seguito alla Ordinanza del 22-5-07
del Consiglio di Stato (n. 2235/07, sez. V, in sede
giurisdizionale per la riforma dell'ordinanza del Tar
Lazio sez. I-ter n. 6773/06; nota Regione Lazio del
27-7-07), poi oggetto di specifico provvedimento regionale DGR 171 del 21-3-08, sostanzialmente mai
entrato completamente in vigore, infine inseriti tra i
medicinali in DPC dal 1-1-09 con l’entrata in vigore
dell’ultima versione dell’Accordo.
8
Parte prima, pagina 1.2: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
DISTRIBUZIONE PER CONTO DELLA REGIONE.
L'allegato 1 dell'Accordo è costituito da medicinali
del PHT acquistati dalla Regione e distribuiti tramite le
farmacie del territorio. Questi medicinali, in giacenza
presso i magazzini fiduciari, vengono consegnati per la
distribuzione alle farmacie1 in seguito a presentazione
della ricetta del SSN in farmacia, mediante accesso ed
utilizzo di apposito sistema informatico internet
www.webdpc.it/lazio
Promemoria codici di accesso
Nome Utente
PW [
[d][p][c][ ][ ][ ][ ]
][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Il medico deve formulare le ricette di medicinali in
DPC distinte dalle prescrizioni di altre specialità, riportando la sigla ‘DP’ nelle caselle "Tipo ricetta"2.
L'elenco completo dei medicinali in DPC3 può essere
utilmente considerato in tre sottoelenchi:
1) duplice via di distribuzione (eparine)
2) medicinali con procedura d’urgenza (|)
(antipsicotici e antiemofilici)
3) medicinali sempre in DPC.
Medicinali diversi da quelli dell’elenco ufficiale, anche a base degli stessi principi attivi4, seguono la normale prassi prevista della Convenzione con il SSN (confezioni di proprietà del farmacista).
La remunerazione del farmacista 5 comprende la
quota di spettanza dovuta al distributore intermedio (il
25% di quanto riconosciuto alla farmacia). 6
1
2
3
4
5
6
La DPC è stata avviata nel Lazio dal 15-11-06 nella
prov. di Viterbo, e il 4-12-06 a Roma e provincia. E‘
concesso un periodo di 60 giorni per smaltire le scorte
(All’inizio della DPC per tutti i medicinali dal 15-11-06;
per gli interferoni 30 giorni dal 16-4-07; per i principi
attivi aggiunti con l’Accordo 2007-08, 60 giorni dal
11-12-2007 fino al 9-2-08; per l’Accordo 2009-11 il
periodo transitorio di 60 giorni riguarda l’orm. somatotropo per le Asl e i fattori antiemofilici per grossisti e
farmacie, dal 1-1-09).
L’assenza della sigla DP non è comunque vincolante
per il farmacista per la spedizione dei medicinali per i
quali la DP è l’unico regime di distribuzione previsto.
Eventuali nuovi farmaci recanti lo stesso ATC fino al V°
livello potranno essere automaticamente inseriti nelle liste della DD e della DPC. Solo in caso di presenza
di scorte presso i distributori saranno concessi 60
giorni per lo smaltimento.
Verificare la presenza di singole confezioni dei medicinali indicati nell’elenco ufficiale della DPC. Eligard è
stato inserito in DP dal 11-12-07.
Sono riconosciuti alle farmacie i seguenti oneri di distribuzione (per ogni medicinale sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA):
11,50% con prezzo ≤ € 154,94;
9,50% per prezzo > € 154,94 ≤ € 600,00;
5,00% per prezzo > € 600,00.
Per le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo
SSN inferiore a € 387.342,64 e per le farmacie con
fatturato annuo SSN non superiore a € 258.228,45
(netto IVA) la enumerazione è la seguente: 15,00%
con prezzo ≤€ 600; 5,00% con prezzo >€ 600.
Circolare regionale n. 71339 del 04.06.2010
1) MEDICINALI CON DUPLICE VIA DI DISTRIBUZIONE:
eparine a basso peso molecolare
CLEXANE (solo 4000UI) B01AB05 ENOXAPARINA
CLIVARINA B01AB08 REVIPARINA
FLUXUM B01AB07 PARNAPARINA (escluso 8500UI)
FRAGMIN B01AB04 DALTEPARINA
FRAXIPARINA B01AB06 NADROPARINA
FRAXODI B01AB06 NADROPARINA
IVOR B01AB12 BEMIPARINA
SELEPARINA B01AB06 NADROPARINA
Questi medicinali sono in DPC solo se il medico indica “DP” nelle apposite “tipo ricetta” in caso di prescrizione a seguito di intervento ortopedico maggiore,
diversamente il farmacista dispensa le confezioni di sua
proprietà alle normali condizioni previste dal SSN.
2) MEDICINALI CHE PREVEDONO CASI DI URGENZA(|)
antipsicotici atipici
fattori della coagulazione (antiemofilici)
ABILIFY N05AX12 ARIPIPRAZOLO
ADVATE B02BD Fattore VIII di coagulazione
AIMAFIX B02BD Fattore IX di coagulazione
ALPHANATE B02BD Fattore VIII di coagulazione
ALPHANINE B02BD Fattore IX di coagulazione
BELIVON N05AX08 RISPERIDONE
BENEFIX B02BD Nonacog alfa
BERIATE-P B02BD Fattore VIII di coagulazione
CLOZAPINA N05AH02 CLOZAPINA
EMOCLOT-DI B02BD Fattore VIII di coagulazione
FANHDI B02BD Fattore VIII di coagulazione
FEIBA-TIM3 Inibitore bypassante l’attività del Fattore VIII
HAEMATE-P B02BD Fattore VIII di coagulazione
HELIXATE-NEXGEN Fattore VIII di coagulazione
IMMUNINE-STIM-PLUS Fattore IX di coagulazione
INVEGA N05AX13 PALIPERIDONE
KOGENATE B02BD Fattore VIII di coagulazione
LEPONEX N05AH02 CLOZAPINA
MONONINE B02BD Fattore IX di coagulazione
PROTROMPLEX-TIM3 Fattori IX-II-VII-X di coagulazione
PROVERTIN-UM-TIM3 Fattore VII di coagulazione
RISPERDAL N05AX08 RISPERIDONE
RISPERIDONE N05AX08 RISPERIDONE
RECOMBINATE B02BD VIII di coagulazione
REFACTO B02BD Fattore VIII di coagulazione
SEROQUEL N05AH04 QUETIAPINA
TALATE B02BD06 Fatt V.Willebrand e fatt.VIII coag.
UMANCOMPLEX Fattori IX-II-VII-X di coagulazione
ZYPREXA N05AH03 OLANZAPINA
Questi medicinali sono in DPC, ma quando il medico
per urgente necessità terapeutica non indica “DP”
nelle apposite caselle ed appone invece la dicitura
"URGENTE”, il farmacista consegna le confezioni di
sua proprietà con un massimo di 2 confezioni a ricetta
(anche con esenzione per patologia).
Particolarità dei fattori antiemofilici: nel caso di
mancante in DPC, nella stessa giornata non possono
essere dispensate per lo stesso paziente più di 20.000
UI di medicinale con le confezioni di proprietà della
farmacia6.
Parte prima, pagina 1.3: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
3) Medicinali sempre in DPC:
tutti gli altri medicinali della DPC
ADVAGRAF L04AA05 TACROLIMUS
ALFAFERONE L03AB INTERFERONI
BICALUTAMIDE L02BB03 BICALUTAMIDE
CASODEX L02BB03 BICALUTAMIDE
DECAPEPTYL L02AE04 TRIPTORELINA
ELIGARD L02AE02 LEUPRORELINA
ENANTONE L02AE02 LEUPRORELINA
FOSTIMON G03GA04 UROFOLLITROPINA
GENOTROPIN H01AC01 SOMATOTROPINA
GONAL-F G03GA05 FOLLITROPINA ALFA
GONAPEPTYL L02AE04 TRIPTORELINA
HUMATROPE H01AC01 SOMATOTROPINA
INTRON-A L03AB INTERFERONI
IPSTYL H01CB03 LANREOTIDE
LANTUS A10AE04 INSULINA GLARGINE
LEVEMIR A10AE05 INSULINA DETEMIR
LONGASTATINA H01CB02 OCTREOTIDE
LUVERIS G03GA07 LUTROPINA ALFA
MENOGON G03GA02 MENOTROPINA
MEROPUR G03GA02 MENOTROPINA
NORDITROPIN H01AC01 SOMATOTROPINA
NUTROPINAQ H01AC01 SOMATOTROPINA
OMNITROPE H01AC01 SOMATOTROPINA
PEGASYS L03AB INTERFERONI
PEGINTRON L03AB INTERFERONI
PERGOVERIS* G03GA30 FOLLITROPINA+LUTROPINA
PROGRAF L04AA05 TACROLIMUS
PUREGON G03GA06 FOLLITROPINA BETA
ROFERON-A L03AB INTERFERONI
SAIZEN H01AC01 SOMATOTROPINA
SAMILSTIN H01CB02 OCTREOTIDE
SANDOSTATINA H01CB02 OCTREOTIDE
SUPREFACT L02AE01 BUSERELINA
TALAVIR J05AB11 VALACICLOVIR
ZEFFIX J05AF05 LAMIVUDINA
ZELITREX J05AB11 VALACICLOVIR
ZOLADEX L02AE03 GOSERELINA
ZOMACTON H01AC01 SOMATOTROPINA
Il medico annota nelle caselle “tipo ricetta” la sigla
“DP” e il farmacista deve comunque sempre dispensare le confezioni ospedaliere della Regione1.
Il farmacista è autorizzato a dispensare le confezioni di sua proprietà solo quando i fornitori DP della
farmacia ne sono sprovvisti (come indicato nel seguito), allegando alla ricetta la stampa della notifica del
mancante2.
Medicinali diversi da quelli dell’elenco ufficiale, anche a base degli stessi principi attivi3, seguono la
normale prassi prevista della Convenzione con il SSN
(confezioni di proprietà del farmacista).
Nella sezione “Aggiornamenti” è riportato
un elenco alfabetico riassuntivo di
tutti i medicinali in DD e DPC.
MODALITÀ PRATICHE DEL SERVIZIO DPC4
Ai medicinali da distribuire in DPC si applica la
stessa normativa vigente per il SSN per quanto
riguarda il numero di confezioni esitabili, salvo che per
le ricette con procedura “urgente” (massimo 2 pezzi).
I medicinali della DPC sono soggetti alla quota di
compartecipazione5, ma non alla eventuale differenza
col prezzo di riferimento.
Si possono esitare 3 pezzi con esenzione per patologia, e 6 pezzi per gli interferoni prescritti per il
trattamento dell’epatite cronica.
La quota di compartecipazione si applica secondo la condizione dell’assistito e con l’esclusione delle insuline, dell’ormone somatotropo, dei fattori
della coagulazione, e dei medicinali indicati nella
lista regionale delle confezioni con prezzo di riferimento.
Per gli interferoni, multiprescrivibili con esenzione per patologia, la quota di compartecipazione
è di 1€ a confezione.
La gestione della DPC avviene tramite le funzioni on-line del sistema (www.webdpc.it/lazio),
dove devono essere registrati tutti i passaggi della
DPC (inserimento ricetta mediante codici, inserimento
dati eventuale esenzione, verifica della disponibilità e
ordinazione, chiusura e spedizione della ricetta, eventuali resi, contabilizzazione).
Le confezioni dei medicinali in DPC (di proprietà
della Regione) sono confezioni ospedaliere con i
fustelli annullati che richiedono una gestione separata
da quella dei medicinali di proprietà della farmacia6.
Non è ammesso detenere scorte di medicinali
della Regione. Questi devono essere ordinati al momento della presentazione della ricetta, indicando i
codici identificativi della ricetta stessa (anche data di
3
1
2
Le ricette di medicinali in DP devono comunque essere
spedite con le confezioni della Regione (se disponibili) anche se il medico non ha compilato con la sigla
DP le apposite caselle.
Secondo il regolamento allegato all’Accordo, il farmacista dovrebbe annotare sulla ricetta “prodotto mancante”, ma tale norma è disapplicata in quanto la carenza del prodotto è certificata dalla stampa del documento generata dal sistema.
A scanso di equivoci (per problemi momentanei con
la stampante) si consiglia di salvare una copia della
notifica del mancante (ad es. 'Menù file'-'Salva con
nome' oppure stampa su file o come file pdf, assegnando un nome riconoscibile).
4
5
6
Verificare la presenza di singole confezioni dei medicinali indicati nell’elenco ufficiale della DPC.
Le modalità pratiche del servizio sono state definite
nell’Accordo e nella Nota applicativa prot 13446 del
3-2-09 (in precedenza le Circolari Reg. del 9-11, del
23-11-06 e del 17-3-08).
Nota Regionale con procedure applicative del Decreto
Commissariale U45-08 del 27-11-08, del 19-12-08 e
del 25-2-09. Nel testo sono indicati come esenti dalla quota di compartecipazione anche gli antipsicotici atipici con
dicitura “urgente”, ma tale disposizione è disapplicata.
La dispensazione di una confezione di proprietà al posto di una della Regione (senza la dovuta giustificativa) comporta che al farmacista venga liquidato in sede di rimborso il solo onere di dispensazione anziché
il prezzo intero del medicinale.
Parte prima, pagina 1.4: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
prescrizione1 ed eventuale esenzione rilevante per il
calcolo della quota di compartecipazione). Se non
vengono distribuiti (perché non ritirati, ordinati erroneamente o danneggiati/rotti) devono essere al più
presto resi al fornitore2.
I medicinali in DPC, se disponibili, vengono consegnati in farmacia tramite i magazzini indicati al sistema (minimo 2, massimo 4), con la prima consegna
utile o con quelle immediatamente successive,
a secondo che i medicinali siano direttamente disponibili in uno dei magazzini scelti o debbano pervenire
dal magazzino “capofila”.
Qualora sulla medesima ricetta siano prescritti un
medicinale da distribuire in DPC ed un altro diverso
(a carico del SSN), l'assistito deve rinunciare a ritirare
uno dei due medicinali (a sua scelta).
Nell’ambito della DPC non è ammessa la sostituzione3 con altro medicinale corrispondente, né a
norma dell'art. 6 della Convenzione SSN (all’interno
della DPC o tra un medicinale fuori dalla DPC ed uno
in DPC), né in ambito della stessa confezione di riferimento, e per questa ragione non si applica
l’eventuale differenza col prezzo di riferimento
(per i medicinali di cui esiste l’equivalente, bicalutamide, clozapina e risperidone4).
È sempre obbligatorio indicare ove previsto la nota
AIFA e altre annotazioni stabilite dalla AIC (clozapina e
Leponex, vedi) e rispettare eventuali particolari modalità di prescrizione (es.: ormone somatotropo, la ricetta deve avere allegata la copia del piano terapeutico
correttamente compilato e nei termini di validità5).
I medicinali antipsicotici ed antiemofilici prescritti con modalità “URGENTE” sono dispensati a carico del SSN con i medicinali di proprietà del farmacista nel numero massimo di due pezzi a ricetta (anche
con es. per patologia).
Contabilizzazione delle ricette della DPC:
Le ricette dispensate a carico del SSN con allegata
la notifica della “non disponibilità” del prodotto o
con la dicitura “URGENTE” (antipsicotici ed antiemofilici) devono essere contabilizzate in coda alla fascia
di competenza7.
Le ricette della DPC possono essere contabilizzate
tramite il sistema nei primi 10 giorni dei mesi successivi
a quello di spedizione8. Gli importi dovuti per il servizio
di distribuzione e relativi alle quote di compartecipazione riscosse, indicati nella distinta contabile emessa dal
sistema, si riportano al rigo 19-bis della DCR (Distinta
Contabile Riepilogativa delle ricette SSN).
Medicinali mancanti in DP:
Qualora vengano prescritte due confezioni dello
stesso medicinale in DP, e ne sia disponibile una sola
confezione, verrà erogata in DPC la sola confezione
disponibile, senza tenere in sospeso la ricetta.
Qualora vengano prescritti un solo medicinale o due
medicinali diversi in DP sulla stessa ricetta, ed almeno
uno non sia disponibile, la ricetta potrà essere spedita
interamente con le confezioni di proprietà della farmacia6 a carico del SSN, purché si alleghi la stampa della
notifica del mancante fornita dal sistema.
1
Se non viene inserita la data di prescrizione della ricetta viene assunta dal sistema quella del giorno.
2
Attenzione: se si smarrisce la ricetta o il fustello e non
si dimostra tramite dichiarazione del paziente che il
prodotto è stato dispensato, la Asl addebita alla farmacia l’intero costo del medicinale. Comunque anche
in caso di dichiarazione da parte del paziente che il
medicinale è stato dispensato, in assenza del fustello
la farmacia non viene remunerata
3
Non è ammessa la sostituzione, salvo casi di carenza
documentata come comunicato dalla Asl capofila RMA.
4
Bicalutamide, clozapina e risperidone, in quanto presenti nella lista di trasparenza regionale, in DPC non
sono soggetti né a differenza col prezzo di riferimento
né a quota di compartecipazione.
5
Sulla copia del piano terapeutico non è necessaria alcuna vidimazione o autorizzazione da parte della Asl.
6
Per i fattori antiemofilici in caso di indisponibilità in
DPC non possono comunque essere dispensate più di
20.000 UI per paziente al giorno.
7
8
NdR: le ricette della DPC per le quali non è dovuto alcun ticket potrebbero essere contabilizzate anche in
fascia G.
Durante il periodo estivo il periodo per la contabilizzazione può essere modificato.
Parte prima, pagina 1.5: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
MEDICINALI PARTICOLARI
ELENCO ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI E DESCRIZIONI.
Alprostadil (Caverject, nota 75; Prostin-VR Viridal): RR, sulla ricetta il medico deve dichiarare
di aver fornito al paziente tutte le informazioni
sulle dosi, effetti collaterali e modalità tecniche
necessarie per una utilizzazione informata del
prodotto.
 Clozapina (Clozapina generico, Leponex):
DPC (con procedura urgente |). RNRL di centri ospedalieri e dipartimenti di salute mentale,
da parte di specialisti psichiatri o neuropsichiatri
(non necessario se la prescrizione SSN è redatta
dal medico di famiglia), con attestazione4 dell'esecuzione (settimanale per le prime 18 settimane e mensile successivamente) della conta e
della formula leucocitaria e la compatibilità dei
valori riscontrati con l'inizio, la prosecuzione o
la ripresa del trattamento5.
Anoressizzanti: vedi nel seguito (parte seconda).
Antivirali ospedalieri impiegati nella terapia dell'infezione da HIV (foscarnet: Foscavir; ganciclovir: Citovirax Cymevene; nevirapina: Viramune; zalcitabina: Hivid, etc. …): medicinali
ospedalieri esitabili anche in farmacia a carico
del SSN, su prescrizione di centro ospedaliero
autorizzato1 (vedi parte 5, pagina 5-12).
 Atomoxetina (Strattera): RNRL su diagnosi e
piano terapeutico dei Centri Specialistici di riferimento2. Duplice via di distribuzione
(PHT).
 Cabergolina indicato nella malattia di Parkinson (Cabaser): RNR, può essere prescritto
dal medico di famiglia solo in base alla diagnosi e piano terapeutico di specialista neurologo neuropsichiatra geriatra psichiatra, di
durata massima di 6 mesi3.
 Cinacalcet (Mimpara Parareg): RRL di centri
ospedalieri o specialisti (non necessario se la
prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Duplice via di distribuzione (PHT).
 Darbepoietina (Aranesp Nespo) RNRL Distri-
buzione diretta. Prescrizione di centri ospedalieri o di specialista nefrologo internista oncologo pediatra (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia).
Allegare alla prescrizione SSN copia vidimata
e numerata dalla Asl del piano terapeutico
Diazossido (Proglicem): per esclusivo uso di enti
ospedalieri e case di cura e, a dimissione avvenuta, su indicazione ospedaliera.
Didanosina (Videx): RRL di centro ospedaliero autorizzato (vedi pag 5.8).
 Donepezil (Aricept, Memac, nota 85): RNRL di
specialista esperto nella gestione della demenza di Alzheimer (psichiatra, neurologo,
geriatra, internista, ...). (non necessario se la
prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia).
 Dornase alfa (Pulmozyme) Distribuzione di-
retta. RRL, medicinale ospedaliero esitabile
anche in farmacia a carico del SSN per la terapia della fibrosi cistica, con prescrizione di specialisti operanti presso i centri specializzati.
Allegare alla prescrizione SSN copia vidimata
e numerata dalla Asl del piano terapeutico
1
DM 17-5-96.
Diagnosi e piano terapeutico (PT) devono essere effettuati dai centri specialistici, individuati dalle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano (centri di riferimento), coordinandosi con i servizi territoriali di
neuropsichiatria infantile, i medici pediatri di libera
scelta o il medico di medicina generale che ha il paziente tra i propri assistiti; i centri regionali di riferimento sono tenuti a trasmettere allo Istituto superiore di sanità i dati previsti dal "Protocollo diagnostico e
terapeutico della sindrome da iperattività e deficit di
attenzione per il registro nazionale ADHD” (Det Aifa
19-4-07, GU 24-4-07).
Nel Lazio i centri abilitati all’elaborazione del PT sono
stati individuati con DGR 2678 del 26-7-07.
Det. AIFA 12-4-07 GU 19-4-07. Il farmacista non è tenuto ad alcuna formalità di verifica del piano terapeutico né ad allegarne copia alla prescrizione.
2
3
4
5
La attestazione è necessaria anche sulla ricetta SSN
trascritta dal medico di famiglia, nota Min San 800
/DG/B/81 del 16-01-2001.
DM 7-3-95; DM 15-1-96 (con rettifica sulla GU del 21-196); telefax del Min San a Federfarma del 9-4-96.
Parte prima, pagina 1.6: medicinali particolari.
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 Eritropoietina (epoietina: Binocrit Eprex
Mircera Neorecormon Retacrit) RNRL1.
Distribuzione diretta. Prescrizione di centri
ospedalieri o di specialista nefrologo ematologo internista oncologo chirurgo (=specialista
di chirurgia generale2) anestesiologo emotrasfusionista pediatra3 (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia).
Allegare alla prescrizione SSN copia, vidimata e autorizzata dalla Asl, del piano terapeutico
Felbamato (Taloxa): RRL di centri specialistici
pediatrici neurologici neuropsichiatrici, e di
centri ospedalieri.
 Filgrastim (Granulokine Neupogen): RRL di
specialista oncologo-ematologo-centro ospedaliero (non necessario se la prescrizione SSN
è redatta dal medico di famiglia).
 Follitropina (Gonal-F Puregon, nota 74):
Distribuzione Per Conto, RRL di centri ospedalieri o di specialisti4
 Follitropina alfa-lutropina alfa (Pergoveris,
nota 74): Distribuzione Per Conto, RRL, il
trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell’infertilità5.
 Galantamina (Reminyl, nota 85): RNRL di
specialista esperto nella gestione della
demenza di Alzheimer (psichiatra, neurologo,
geriatra, internista, ...). (non necessario se la
prescrizione SSN è redatta dal medico di
famiglia).
Ganirelix
(Orgalutran, ormone antigonadotropina): RRL di specialista autorizzato, classe C.
 Imiquimod per uso dermatologico (Aldara) RRL
di centri ospedalieri o di specialisti (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di
famiglia).
 Interferoni iniettabili (Alfaferone Intron-A
Pegasys Pegintron Roferon): Distribuzione
Per Conto; RRL di centro universitarioospedaliero (non necessario se la prescrizione
SSN è redatta dal medico di famiglia).
Pluriprescrivibile a pazienti esenti nel numero
di 6 confezioni a ricetta6. Soggetto a quota di
compartecipazione di 1€ a confezione.
(nota 65: Avonex Betaferon Rebif (interferoni) e Copaxone (glatiramer) sono prescritti e dispensati
da parte di centri ospedalieri specializzati.
1
DM 22-12-98 (GU 20-1-99).
Nota Min San n. 800/DG/271/A13 del 10-3-99.
3
DM 4-2-99 (GU 10-2-99).
4
I centri pubblici e privati del Lazio autorizzati a prescrivere i medicinali per il trattamento dell'infertilità maschile e femminile soggetti alla nota 74, sono elencati
nella Circolare Regionale n. 5 del 29/02/00.
5
Come la nota precedente.
6
L. 405/01 (DL. 347/01, art 9), per il trattamento
dell’epatite cronica.
2
Isotretinoina orale (Aisoskin Isoriac Roaccutan e
generico): RNRL, prima prescrizione di specialista dermatologo7, le successive anche del
medico di famiglia8. L’uso è consentito esclusivamente nell'ambito del Programma di prevenzione del rischio teratogeno9: la prescrizione, non ripetibile, ha validità sette giorni
dalla data di emissione (o se presente e diversa, dalla data di certificazione10) e deve indicare chiaramente la posologia11, in relazione
alla quale la quantità dispensata non può
superare i 30 (trenta) giorni di terapia.
Il farmacista dispensa l'isotretinoina orale secondo il programma di prevenzione del rischio
teratogeno12, richiedendo ai pazienti di riconsegnare in farmacia le dosi di farmaco non
utilizzate al termine della terapia, al fine di un
corretto smaltimento13.
 Ivabradina (Corlentor Procoralan): RRL di centri ospedalieri o specialisti (non necessario se
la prescrizione SSN è redatta dal medico di
famiglia14). Duplice via di distribuzione (PHT).
7
Det. AIFA del 12-2-09 (GU 21-2-09) e 16-11-07 (GU
1-12-07), dal 23-3-09.
8
La Determinazione AIFA del 12-2-09 prevede l’uso, da
parte del medico prescrittore nel caso di prescrizione
a pazienti femminili, del modello AIFA, che rappresenta anche la certificazione dello stato di non gravidanza e della copertura contraccettiva.
Nonostante il significato letterale della determinazione, il modello non deve essere presentato in farmacia, ma rimane agli atti del medico prescrittore e non
deve essere controllato dal farmacista al momento
della dispensazione (Circolare Federfarma 89/09;
Nota informativa importante AIFA del 16-3-09; Nota
AIFA del 12-3-09 alla Fofi).
9
Det. AIFA del 28-10-05 (GU SO 9-11-05). Le stesse modalità ove applicabili sono valide anche nel caso di
pazienti di sesso maschile.
10
Il medico è tenuto ad indicare specificamente sulla
prescrizione le due date (di certificazione e di prescrizione) anche quando coincidenti (Note AIFA del
9-2-07 a Federfarma e del 12-3-09 alla Fofi), senza
peraltro che tale indicazione sia definita da alcuna
norma nei riguardi del farmacista come vincolante
per la spedizione. In realtà la certificazione dello stato
di non gravidanza e della copertura contraccettiva per
le pazienti femminili è costituita dal modulo AIFA, e
comporta l’informazione e il consenso informato della
paziente presso il medico.
11
La posologia dovrebbe essere espresse come dose
giornaliera in mg/kg, riferita al peso totale del
soggetto; in ogni caso per il farmacista è sufficiente
l'indicazione della posologia, che consente di verificare
che il fabbisogno del farmaco non superi i 30 giorni.
12
Il farmacista dovrebbe ricordare ai pazienti di entrambi i sessi di non condividere la terapia con altre persone e non donare il sangue.
13
Le farmacie potranno smaltire le dosi riconsegnate dai
pazienti tramite il servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti effettuato da parte del comune (Circolare
Federfarma 508-05).
14
Il piano terapeutico prevede che la prescrizione di ivabradina sia a carico del SSN solo per il trattamento
sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti in ritmo sinusale, che abbiano una controindicazione o un'intolleranza ai beta-bloccanti (trattamento di prima scelta) o ai calcioantagonisti (GU 610-09).
Parte prima, pagina 1.7: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
 Lenograstim (Granocyte Myelostim): RRL di
specialista oncologo-ematologo-centro ospedaliero (non necessario se la prescrizione SSN
è redatta dal medico di famiglia).
 Lutropina alfa (Luveris, nota 74):
Distribuzione Per Conto, RRL di centri ospedalieri o di specialisti1 (non necessario se
la prescrizione SSN è redatta dal medico di
famiglia). Duplice via di distribuzione (PHT).
Memantina cloridrato (Ebixa, nota 85) RRL di centri ospedalieri o specialisti esperti nella gestione del morbo di Alzheimer (non necessario
se la prescrizione SSN è redatta dal medico di
famiglia).
Metadone (DPR 309/90 tab II-A, All.III-bis;
Eptadone e galenico) RMR2 (dosi max tab 8
FU3: analgesia 0.01g/dose, 0.08g/die; terapia sostitutiva in tossicodipendenza4 solo os
0,12 g/die).
 Metilfenidato (Ritalin, DPR 309/90, tab II-A)
RMR su diagnosi e piano terapeutico dei Centri Specialistici di riferimento5. Duplice via di
distrib. (PHT).
 Modafinil: (Provigil) RRL di specialista neurologo (non necessario se la prescrizione SSN è
redatta dal medico di famiglia). Duplice via di
distrib.(PHT).
 Ormone Somatotropo (somatropina, nota 39:
Genotropin Humatrope Norditropin Nutropinaq
Omnitrope Saizen Zomacton)
Distribuzione Per Conto della Regione.
RNRL rilasciata da centri autorizzati6 (nel
Lazio, vedi pag 5.7). La prescrizione SSN può
essere trascritta dal medico di famiglia e spedita in farmacia allegando copia del piano
terapeutico emesso da centro specialistico
autorizzato7.
Ossigeno terapeutico liquido: la ricetta SSN deve essere accompagnata dalla autorizzazione (copia conforme della prescrizione/piano
terapeutico della struttura ospedaliera), vidimata e rilasciata dalla USL8 in numero di copie
numerate sufficienti per la terapia prescritta9.
Verificare la validità temporale della prescrizione originale-piano terapeutico10. (vedi anche pag 4.3).
 Pegfilgrastim (Neulasta Neupopeg): RRL di
specialista -centro ospedaliero (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia).
Pentamidina (Pentacarinat Pneumopent) RRL di
struttura pubblica autorizzata.
1
2
3
4
5
I centri pubblici e privati del Lazio autorizzati a prescrivere i medicinali per il trattamento dell'infertilità maschile e femminile soggetti alla nota 74, sono elencati
nella Circolare Regionale n. 5 del 29/02/00.
La prescrizione come analgesico nel trattamento del
dolore consente di indicare una terapia massima di 30
giorni a carico del SSN, mentre la prescrizione nel trattamento di disassuefazione dalla tossicodipendenza è a
carico del SSN limitatamente a 2 confezioni o 3 con esenzione per patologia (eventualmente riconoscibile
dall’indicazione del codice di patologia 014 o perché la
prescrizione proviene dal Sert), e deve essere effettuata da parte del medico nel rispetto del piano terapeutico
predisposto da struttura pubblica o privata autorizzata
(ma il farmacista non ha il compito di verificare).
DPR 309/90, Allegato III-bis; Circolare Min San n.9
del 8-6-2001 (GU 18-6-2001); Legge 49/06; nota
UCS del 16-2-08.
Le dosi di tab. 8 FU, come specificato nella nota con
asterisco alla tabella stessa, non sono vincolanti per i
medicinali autorizzati.
DPR 171/93; Circolare 20/94 (GU 14-10-94).
Diagnosi e piano terapeutico (PT) devono essere effettuati dai centri specialistici, individuati dalle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano (centri di riferimento), coordinandosi con i servizi territoriali di
neuropsichiatria infantile, i medici pediatri di libera
scelta o il medico di medicina generale che ha il paziente tra i propri assistiti; i centri regionali di riferimento sono tenuti a trasmettere all'Istituto superiore
di sanità i dati previsti dal "Protocollo diagnostico e
terapeutico della sindrome da iperattività e deficit di
attenzione per il registro nazionale ADHD" (Det Aifa
19-4-07, GU 24-4-07).
Nel Lazio i centri abilitati all’elaborazione del PT sono
stati individuati con DGR 2678 del 26-7-07.
Pergolide (Nopar, Pergolide) RNRL, può essere
prescritto dal medico di famiglia solo in base
alla diagnosi e piano terapeutico di specialista
neurologo neuropsichiatra geriatra psichiatra,
di durata max. 6 mesi11.
Pimecrolimus (Elidel crema) RRL di centri
ospedalieri o di specialisti. Non mutuabile
(classe C).
Polistirene sulfonato di sodio (Kayexalate)
RRL di centri ospedalieri o specialisti in medicina interna o nefrologia o cardiologia.
6
Circolare 14 del 22-6-94.
La copia del piano terapeutico, correttamente compilato e in corso di validità, non necessita di vidimazione
e autorizzazione da parte della Asl, nota regionale
prot 13446 del 3-2-09.
8
La dispensazione dell’ossigeno liquido in farmacia viene autorizzata solo nelle Asl in cui non sia stata indetta e vinta la gara per la fornitura a prezzi inferiori
a quelli di rimborso alla farmacia.
9
Per le disposizioni regionali vedi la Circolare 44/96.
10
Sei mesi secondo il DLgs 219/06, art 88, oppure secondo disposizioni regionali: tre mesi se specificato
(Telegramma n.5015/55 del 6-10-92). Dal 31-8-07
con nota Prot. 92391 è stata ufficializzata la estensione a 6 mesi della validità del piano terapeutico.
La validità decorre di norma dalla data di prescrizione, ma con specifica indicazione può essere estesa
a decorrere dalla data di autorizzazione.
11
Det. AIFA 12-4-07 (GU 21-4-07). Il farmacista non è
tenuto ad alcuna formalità di verifica del piano terapeutico né ad allegarne copia alla prescrizione.
7
Parte prima, pagina 1.8: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
 Rivastigmina (Exelon Prometax, nota 85):
RNRL di specialista esperto nella gestione della demenza di Alzheimer (psichiatra, neurologo, geriatra, internista, ...), non necessario se
la prescrizione SSN è redatta dal medico di
famiglia.
Rufinamide (Inovelon) RRL di centri ospedalieri e
specialistici.
Legenda - Abbreviazioni utilizzate:
RMR=ricetta a ricalco; RRL=ricetta limitativa ripetibile
RNRL=ricetta limitativa non ripetibile.
 =medicinali prescrivibili in regime SSN solo su
diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del
trattamento) di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie. La prescrizione è comunque possibile sul
territorio da parte del medico di famiglia.
Tacrolimus per uso dermatologico (Protopic): RRL
di centri ospedalieri o di specialisti.
Non mutuabile (classe C).
Tetrabenazina (Xenazina) RRL di centri ospedalieri o di specialisti.
Zarontin cps (etosuccimide): la richiesta a carico del SSN deve essere esaudita con la
consegna del medicinale equivalente Petinimid, non registrato in Italia1. Petinimid deve
essere ordinato ai magazzini Comifar oppure
Alleanza2 mediante invio per fax della ricetta
(oscurata del nome del paziente, con data e
timbro della farmacia3), in quantità non superiore ad una confezione per ricetta4.
Petinimid viene fornito entro 24 ore alla farmacia a titolo gratuito, e quindi al paziente
senza alcun compenso, accompagnato dal
foglietto illustrativo in lingua Italiana.
Zidovudina (Retrovir): RRL di strutture pubbliche
autorizzate5 (nel Lazio, vedi pag 5.12).
A tutela dell'anonimato la ricetta SSN può riportare le sole iniziali del paziente.
1
Le misure straordinarie previste dall’Aifa sono state
concordate con la Pfizer per non far mancare il farmaco “salvavita” ai pazienti epilettici che ne fanno
uso, pur essendone cessata la produzione (la forma
in sciroppo rimane comunque in commercio). L’Aifa
ha autorizzato l’importazione e la distribuzione di Petinimid, privo di AIC italiana (Det. Aifa del 19 e 30
luglio 07, Comunicato AIFA n.62 del 17-7-07).
2
Magazzini distributori per conto della Pfizer a titolo
gratuito, anche a farmacie che non sono clienti abituali (Comifar 06.41481415; Alliance 800.066388).
3
Così stabilito da Federfarma per evitare fenomeni di
accaparramento.
4
Una confezione di Petinimid corrisponde a due di Zarontin per via del numero doppio di cps.
5
La prescrizione a carico del SSN deve provenire in originale da struttura pubblica autorizzata (a seguito
della revisione delle note Cuf del 22-12-2000, Retrovir
non è più soggetto a nota limitativa, e neppure a diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati).
Parte prima, pagina 1.9: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
DOPING: SOSTANZE VIETATE1.
Le specialità medicinali in cui è presente un principio attivo che può avere effetto dopante dovranno essere ben identificabili mediante apposito bollino presente sulla confezione, ed idonee avvertenze speciali
sul foglietto illustrativo.
I principi attivi indicati qui nel seguito, vietati per
doping, se prescritti a scopo terapeutico ammesso in
preparati galenici estemporanei richiedono ricetta
non ripetibile2, ad eccezione dei preparati ad uso topico di diuretici e stimolanti (vedi nel seguito).
La documentazione dell’allestimento dei preparati
magistrali con un principio attivo vietato per doping
(escluso l’alcool etilico, il mannitolo non endovena e i
corticosteroidi per uso topico), cioè le ricette o i fogli
di lavorazione in originale o in copia, deve essere conservata fino al 31 luglio dell’anno successivo3.
1
L 376/2000, disciplina antidoping (GU 18-12-2000);
DM 15-10-2002 (GU SO 27-11-2002); DM 10-7-03
(GU SO 24-9-03); DM 19-5-05 e DM 13-4-05 (GU
SO 3-6-05); DM 3-2-06 (GU SO 14-2-06); DM 2410-06 (GU 30-12-06); DM 24-1-07 (GU 1-3-07);
DM 4-4-08 (GU 20-05-08); DM 12-3-09 (GU 12-509); DM 19-4-2010 (GU 1-6-10).
In ogni principio attivo indicato come sostanza vietata
per doping sono compresi i suoi sali, esteri, complessi e stereoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata. La Commissione istituita ai sensi
dell’art. 3 della legge 376/2000 provvede
all’aggiornamento periodico della lista delle sostanze
dopanti, inserendovi le sostanze di cui abbia accertato l’affinità farmaco-tossico-dinamica.
Specificamente sono indicati anche i principi attivi vietati
per cui attualmente non sia stata rilasciata alcuna
autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale.
Per i medicinali per uso esterno, dermatologico, oculistico,
rinologico ed odontostomatologico, compresi quelli
contenenti sostanze vietate appartenenti alla classe
S5 e S6, è vietata un’assunzione diversa da quella
prevista dall’AIC.
Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva è vietato l’impiego di farmaci per i quali l’AIC non
prevede l’uso pediatrico.
L’uso terapeutico da parte di un atleta di un medicinale
vietato per doping richiede la notifica scritta compilata da uno specialista o dal medico sociale attestante
che l’atleta soffre di asma e/o di asma indotta da esercizio fisico o da diabete, la quale notifica dovrà
essere inviata alla Federazione sportiva di appartenenza e da questa custodita.
2
Salvo l'applicazione di norme più restrittive.
La validità per la spedizione delle ricette non ripetibili
di preparazioni estemporanee, come previsto dalla
tab 5 FU, è di 3 mesi (DM 19-5-05).
La prescrizione mediante RNR di molte delle sostanze
indicate è del tutto ipotetica, infatti tra gli stimolanti e i
narcotici alcuni non possono essere comunque prescritti
(vedi anoressizzanti centrali), e molti appartengono alla
tabella II del DPR 309/90.
3
Il termine di conservazione della documentazione è
correlato con il termine di trasmissione dei dati al
Ministero, che è il 31 gennaio.
L’etichetta del preparato allestito dal farmacista
[ad eccezione dei preparati ad uso topico di diuretici e
stimolanti, vedi oltre] deve riportare la frase:
«Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco
senza necessità terapeutica costituisce doping e può
determinare comunque positività ai test anti-doping».
I preparati contenenti alcool etilico4, eccetto quelle
per uso topico5, devono riportare in etichetta la frase:
«Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test
antidoping».
Preparati magistrali per uso topico6 (dermatologico,
oculistico, rinologico, odontostomatologico e auricolare), tra i quali anche a base di sostanze appartenenti alle classi S5–Diuretici e agenti mascheranti e S6–
Stimolanti (indicate in carattere corsivo nell’elenco)
possono essere prescritti con ricetta ripetibile e devono riportare sull'etichetta la frase:
«Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto
contiene sostanze vietate per doping. E’ vietata una
assunzione diversa, per schema posologico e per via
di somministrazione, da quelle prescritte»
TRASMISSIONE DEI DATI AL MINISTERO.
I farmacisti sono tenuti7 a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute i dati riferiti
all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e
vendute di ogni singolo principio attivo8, compilando
l’apposito modulo in formato elettronico xls
(modelloSVDnn.xls) e inviandolo via @-mail a
[email protected].
Giancarlo Fogliani,
Ultima revisione: luglio 2010
4
L’alcool etilico, pur essendo una sostanza vietata, non
è indicato nell’elenco dei principi attivi vietati in
quanto presente solo come eccipiente.
5
DM 10-3-06 (GU 27-4-06) che modifica il DM 19-5-05
6
DM 19-5-05, art 3, comma 3. Le preparazioni magistrali per uso topico a base di corticosteroidi (uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo),
non sono soggette a trasmissione dei dati al Ministero e non sono proibite per doping secondo l’allegato II
del DM 24-1-07.
7
DM 24-10-06 (GU 30-12-06), in relazione al file xls e
relative istruzioni, presenti sul sito del Ministero della
Salute.
8
Non sono soggetti a trasmissione dei dati: l’alcool etilico (è un eccipiente e non un principio attivo), il mannitolo per uso diverso da quello endovenoso e i corticosteroidi per uso topico (cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo).
Parte prima, pagina 1.10: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
CATEGORIE DI SOSTANZE VIETATE
S1 AGENTI ANABOLIZZANTI:
Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in
associazione; Altri.
S2 ORMONI E SOSTANZE CORRELATE:
Gonadotropine - derivati e complessi;
Antigonadotropine e derivati; Corticotropine e
derivati; Somatropina e fattori di rilascio; Ormoni
liberatori delle gonadotropine; Eritropoietine derivati e complessi; Insulina umana - derivati e
complessi; IGF1 - derivati e complessi, ivi
compresi i Mechano Growth Factors; Inibitori della
testosterone-5-α reduttasi.
S3 BETA-2 AGONISTI:
Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei
recettori beta2-adrenergici, singoli e in
associazione.
S4 AGENTI con ATTIVITÀ ANTIESTROGENICA:
Inibitori della aromatasi; Modulatori selettivi dei
recettori per gli estrogeni; Altri antiestrogeni.
S5 DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI:
Diuretici osmotici; Tiazidi; Sulfonamidi; Derivati
dell'acido arilossiacetico; Altri diuretici ad azione
diuretica maggiore; Antagonisti dell'aldosterone;
Diuretici risparmiatori di K, singoli e in
associazione; Preparati favorenti l'escrezione di
acido urico: Inibitori dell'anidrasi carbonica;
Plasma expanders.
Le categorie da S1 a S5 sono proibite
in gara e fuori gara.
S6 STIMOLANTI:
Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B;
Simpaticomimetici, singoli e in associazione;
Agonisti dei recettori α- e β-adrenergici, singoli e
in associazione; Adrenergici e dopaminergici; Altri
simpaticomimetici, singoli e in associazione.
S7 NARCOTICI.
S8 Derivati della Cannabis sativa e indica.
S9 CORTICOSTEROIDI
[non soggetti a trasmissione dati in caso di
preparati per uso topico (cutaneo, oftalmico,
auricolare, nasale ed orofaringeo)].
Le categorie dal S1 a S9 sono proibite
solo in gara.
P1 Alcool etilico
[non soggetto a trasmissione dati]
P2 BETABLOCCANTI.
Le categorie P1 e P2 sono proibite
solo in particolari sport.
Nota Bene:
Bupropione, caffeina, fenilefrina, fenilpropanolammina, pipradrolo, sinefrina, sono state inserite
nel programma di monitoraggio 2006, ma non sono
considerate sostanze proibite, mentre la pseudoefedrina è stata di nuovo inserita nella lista nel 2010.1
1
L’elenco è allegato al file di istruzioni per la trasmissione dei dati di gen. 2010, integrato con i principi attivi
aggiunti nella lista del DM 19-4-10 (in corsivo).
SOSTANZE VIETATE PER DOPING:
LISTA UFFICIALE1
Le quantità utilizzate nella preparazione di medicinali
allestiti in farmacia devono essere trasmesse al Ministero della Salute (DM 24-10-06, GU 30-12-06).
Sostanza (in ordine alfabetico) -Sigla classe
18--omo-17-idrossiestr-4en-3one -S1
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) -S1
19-norandrosterone (3-idrossi-5-estran-17-one) -S1
19-noretiocolanolone (3-idrossi-5-estran-17-one) -S1
19-nortestosterone (nandrolone; 17-idrossi-estr-4ene-3-one) -S1
1-androstendiolo (5-androst-1-ene-3,17-diolo) -S1
1-androstendione (5-androst-1-ene-3,17-dione) -S1
1-testosterone (delta1-diidro-testosterone; 17-idrossi5-androst-1-ene-3-one) -S1
3-idrossi-5-androstan-17-one -S1
3-idrossi-5-androstan-17-one -S1
4-Androstene-3,6,17 triene (6-oxo) -S4
4-androstenediolo (androst-4-ene3,17-diol) -S1
4-idrossitestosterone (4,17-diidrossi-androst-4-ene-3one) -S1
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) -S1
5-androstane-3,17-diolo -S1
5-androstane-3,17-diolo -S1
5-androstane-3,17-diolo -S1
5-androstane-3,17-diolo -S1
acebutololo -P2
acetazolamide -S5
acido etacrinico -S5
ACTH (vedi "tetracosactide") -S2
adrafinil -S6
adrenalina -S6
albumina -S5
alfentanile -S7
alprenololo -P2
altre insuline di origine animale o di sintesi -S2
altri agenti che stimolano l'eritropoiesi -S2
amfepramone (dietilpropione) -S6
amfetamine -S6
amfetaminil -S6
amido idrossietilato (etamido-HES) -S5
amifenazolo -S6
amiloride + idroclorotiazide -S5
amiloride -S5
amineptina -S6
Aminoglutetimide -S4
anastrozolo -S4
androst-4-ene-3,17-diolo -S1
androst-4-ene-3,17-diolo -S1
androst-4-ene-3,17-diolo -S1
androst-5-ene-3,17-diolo -S1
androst-5-ene-3,17-diolo -S1
androst-5-ene-3,17-diolo -S1
androstenediolo (androst-5-ene-3,17-diolo) -S1
androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) -S1
atenololo + clortalidone -P2
atenololo + indapamide -P2
atenololo + nifedipina -P2
atenololo -P2
bambuterolo -S3
beclometasone + formoterolo -S9
beclometasone + salbutamolo -S9
beclometasone -S9
beclometasone+ salbutamolo -S9
befunololo -P2
bendroflumetiazide -S5
Benfluorex -S6
benzfetamina -S6
benzilpiperazina -S6
benzotiazide -S5
betametasone -S9
betaxololo -P2
Parte prima, pagina 1.11: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
bevantololo -P2
bisoprololo -P2
bitolterolo -S3
bolandiolo (19-norandrostenediolo) -S1
bolasterone (7,17-dimetil-androst-4-ene-17-olo)-S1
boldenone (17-idrossi-androsta-1,4-diene-3-one) -S1
boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione) -S1
bopindololo -P2
brinzolamide -S5
bromantan -S6
budesonide + formoterolo -S9
budesonide -S9
bumetanide -S5
bunololo -P2
bupranololo -P2
buprenorfina -S7
buserelina -S2
butizide + metildopa -S5
butizide -S5
butorfanolo -S7
calusterone (17-idrossi-7,17-dimetil-androst-4-ene3-one) -S1
canrenone -S5
carfedon (4-fenilpiracetam) -S6
carteololo -P2
carvedilolo -P2
catina -S6
celiprololo -P2
cetrorelix -S2
chinetazone ("vedi quinetazone") -S5
ciclazodone -S6
ciclofenil -S4
ciclopentiazide -S5
ciclotiazide -S5
clenbuterolo -S1
clenbuterolo -S3
clobenzorex -S6
clomifene -S4
cloranololo -P2
clorotiazide -S5
clortalidone + atenololo -S5
clortalidone + labetololo -S5
clortalidone + metoprololo -S5
clortalidone + oxprenololo -S5
clortalidone + reserpina -S5
clortalidone -S5
clostebol + neomicina -S1
closone -S9
cocaina -S6
cortisone -S9
cropropamide -S6
crotetamide + cropropamide -S6
crotetamide -S6
danazolo -S2
darbepoetina -S2
deflazacort -S9
deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17-idrossi-17metil-androsta-1,4-diene-3-one) -S1
deidroepiandrosterone (dhea) + estradiolo -S1
deidroepiandrosterone (dhea; 3-idrossi-androst-5-ene17-one) -S1
delta1-androstene-3,17-dione (5-androst-1-ene-3,17dione) -S1
delta1-androstenediolo (5-androst-1-ene-3,17diolo) -S1
delta-9-tetraidrocannabinolo (delta9THC) -S8
desametasone -S9
desonide -S9
desossicortone -S9
desossimetiltestosterone (17-metil-5-androst-2-ene17-olo) -S1
destrano -S5
destromoramide -S7
DHEA (vedi "deidroepiandrosterone") -S1
diamorfina (eroina) -S7
diclofenamide -S5
diidrotestosterone (17-idrossi-5-androstan-3-one)-S1
dimetilamfetamina -S6
dimetofrina -S6
dobutamina -S6
dopamina -S6
dorzolamide -S5
dronabinol -S8
drostanolone (2-metil-17-idrossi-5-androstan-3one) -S1
efedrina + argento vitellinato -S6
efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza -S6
efedrina + nafazolina -S6
efedrina -S6
ematide -S2
epanololo -P2
epi-diidrotestosterone (17-idrossi-5-androstan-3one) -S1
epitestosterone (17-idrossi-androst-4-ene-3-one) -S1
eplerenone -S5
epoetina delta (eritropoietina delta) -S2
epoetina gamma (eritropoietina gamma) -S2
epoetina omega (eritropoietina omega) -S2
epoetina zeta -S2
epoetina  (eritropoietina ) -S2
epoetina  (eritropoietina ) -S2
eptaminolo -S6
eroina (vedi "diamorfina") -S7
esmololo -P2
etamivan -S6
etilamfetamina -S6
etilefrina -S6
etilestrenolo (19-nor-17-pregn-4-en-17olo) -S1
etozolina -S5
exemestan -S4
famprofazone -S6
fenbutrazato -S6
fencamfamina -S6
fencamina -S6
fendimetrazina -S6
fenetillina -S6
fenfluramina -S6
fenmetrazina -S6
fenoldopam -S6
fenoterolo + ipratropio bromuro -S3
fenoterolo -S3
fenprometamina -S6
fenproporex -S6
fenquizone -S5
fentanil -S7
fentermina -S6
Fibroblast Growth Factors (FGFs) -S2
fludrocortisone -S9
flunisolide -S9
flunisolide+salbutamolo -S9
fluocinolone -S9
fluocortolone -S9
fluocortolone+cincocaina -S9
fluorometolone -S9
fluossimesterone (9-fluoro-17-metil-11,17diidrossi-androst-4-ene-3-one) -S1
fluprednisone -S9
fluticasone + salmeterolo -S9
fluticasone -S9
foledrina -S6
follitropina  + lutropina  -S2
follitropina  -S2
follitropina  -S2
formebolone (2-formil-11,17-diidrossi-17-metilandrosta-1,4-diene-3-one) -S1
formestan -S4
formocortal -S9
formoterolo + beclometasone -S3
formoterolo + budesonide -S3
formoterolo -S3
fulvestran -S4
furazabol (17-idrossi-17-metil-5-androstan[2,3-c]furazan) -S1
furfenorex -S6
Parte prima, pagina 1.12: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
furosemide -S5
ganirelix -S2
gestrinone -S2
Glicerolo uso endovenoso (Glicerina) -S5
gonadorelina -S2
gonadotropina corionica (hCG) -S2
goserelina -S2
hCG (vedi "gonadotropina corionica") -S2
Hepatocyte Growth Factors (HGF) -S2
hGH (vedi "somatropina") -S2
ibopamina -S6
idroclorotiazide + benazepril -S5
idroclorotiazide + candesartan cilexetil-S5
idroclorotiazide + captopril -S5
idroclorotiazide + cilazapril -S5
idroclorotiazide + enalapril -S5
idroclorotiazide + eprosartan -S5
idroclorotiazide + fosinopril -S5
idroclorotiazide + irbesartan -S5
idroclorotiazide + lisinopril -S5
idroclorotiazide + losartan -S5
idroclorotiazide + metildopa -S5
idroclorotiazide + metoprololo -S5
idroclorotiazide + moexipril -S5
idroclorotiazide + olmesartan -S5
idroclorotiazide + quinapril -S5
idroclorotiazide + ramipril -S5
idroclorotiazide + telmisartan -S5
idroclorotiazide + valsartan -S5
idroclorotiazide + zofenopril -S5
idroclorotiazide -S5
idrocortisone -S9
idroflumetiazide -S5
idromorfone -S7
IGF-1 -S2
indapamide + atenololo -S5
indapamide + delapril -S5
indapamide + perindopril -S5
indapamide -S5
indenololo -P2
Inibitori della miostatina -S4
insulina aspart -S2
insulina detemir -S2
insulina glulisina -S2
insulina lispro -S2
insulina umana + insulina umana isofano -S2
insulina umana glargine -S2
insulina umana isofano -S2
insulina umana -S2
insulina zinco-umana -S2
isometeptene -S6
isoprenalina -S6
istrelina -S2
labetololo + clortalidone -P2
lalolo -P2
letrozolo -S4
leuprorelina -S2
levobunololo -P2
LH -S2
lutropina  -S2
mannitolo -S5
mebutizide -S5
mecasermina -S2
meclofenoxato -S6
mefenorex -S6
mefentermina -S6
menotropina -S2
mersalile -S5
mesocarbo -S6
mestanolone (17-metil-17-idrossi-5-androstan-3one) -S1
mesterolone (1-metil-17-idrossi-5-androstan-3-one)
-S1
metadone -S7
metamfetamina -S6
metandienone (17-idrossi-17-metil-androsta-1,4diene-3-one) -S1
metandriolo (3,17-diidrossi-17-metil-androst-5-ene)
-S1
metasterone (2,17-dimetil-17-idrossi-5-androstan3-one) -S1
metenolone (1-metil-17-idrossi-5-androst-1-ene-3one) -S1
meticlotiazide -S5
metil-1-testosterone (17-idrossi-17-metil-5androst-1-ene-3-one) -S1
metilamfetamina -S6
metilclortiazide -S5
metildienolone (17-idrossi-17-metil-estra-4,9-diene3-one) -S1
metilefedrina -S6
metilendiossiamfetamina -S6
metilendiossimetamfetamina -S6
Metilexaneamina -S6
metilfenidato -S6
metilnortestosterone (17-idrossi-17-metil-estr-4-ene3-one) -S1
metilprednisolone + lidocaina -S9
metilprednisolone -S9
metiltestosterone -S1
metiltrienolone (17-idrossi-17-metil-estra-4,9,11triene-3-one) -S1
metipranololo -P2
metolazone -S5
metoprololo + clortalidone -P2
metoprololo + idroclorotiazide -P2
metoprololo -P2
metossifenamina -S6
Metossipolietilenglicole-epoetina beta (CERA) -S2
mibolerone (7,17-dimetil-17-idrossi-estr-4-ene-3one) -S1
midodrina -S6
modafinil -S6
mometasone -S9
morfina + atropina -S7
morfina -S7
nabilone -S8
nadololo -P2
nafarelina -S2
nafazolina -S6
nandrolone (vedi "19-nortestosterone") -S1
nebivololo -P2
niketamide -S6
noradrenalina -S6
norboletone (13,17-dietil-17-idrossi-gon-4-ene-3one) -S1
norclostebol (4-cloro-17-idrossi-estr-4-ene-3-one) -S1
noretandrolone (17-etil-17-idrossi-estr-4-ene-3-one)
-S1
norfenefrina -S6
norfenfluramina -S6
octopamina -S6
ortetamina -S6
ossicodone -S7
ossimesterone (4,17-didrossi-17-metil-androst-4ene-3-one) -S1
ossimetolone (2-idrossimetilene-17-idrossi-17-metil5-androstan-3-one) -S1
ossimorfone -S7
oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4,17diidrossi-estr-4-ene-3-one) -S1
oxandrolone (17-metil-17-idrossi-2-ossi-5androstan-3-one) -S1
oxilofrina -S6
oximetazolina -S6
oxprenololo + clortalidone -P2
oxprenololo -P2
paraidrossiamfetamina -S6
parametasone -S9
parametilamfetamina -S6
pemolina -S6
penbutololo -P2
pentazocina -S7
pentetrazolo + diidrocodeina -S6
Parte prima, pagina 1.13: medicinali particolari.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010.
pentetrazolo -S6
petidina -S7
pindololo -P2
piretanide + ramipril -S5
piretanide -S5
Platelet-Derived Growth Factors (PDGF) -S2
politiazide -S5
potassio canrenoato + butizide -S5
potassio canrenoato -S5
practololo -P2
prasterone (vedi "deidroepiandrosterone") -S1
prednisolone -S9
prednisone -S9
Prenilamina -S6
probenecid -S5
procaterolo -S3
prolintano -S6
propilesedrina -S6
propranololo -P2
prostanozolo (17-idrossi-5-androstano [3,2-c] pirazolo) -S1
Pseudoefedrina -S6
quinbolone (17(ciclopent-1'-en etere)-androst-1,4diene-3-one) -S1
raloxifene -S4
remifentanil -S7
reproterolo -S3
rimexolone -S9
ritodrina -S3
salbutamolo + beclometasone -S3
salbutamolo + flunisolide -S3
salbutamolo + ipratropio bromuro -S3
salbutamolo -S3
salmeterolo + fluticasone -S3
salmeterolo -S3
SARMs (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni) -S1
selegilina -S6
sibutramina -S6
somatorelina -S2
somatropina (hGH) -S2
Sostanze che modificano la miostatina -S4
sotalolo -P2
spironolattone + furosemide -S5
spironolattone + idroclorotiazide -S5
spironolattone -S5
stanozololo ([3,2-c] pirazolo-17-idrossi-17-metil-5androstano) -S1
stenbolone (17-idrossi-2-metil-5-androst-1-ene-3one) -S1
stricnina -S6
sufentanil -S7
talinilolo -P2
tamoxifene -S4
terbutalina -S3
tertatololo -P2
testolattone -S4
testosterone (17-idrossi-androst-4-ene-3-one) -S1
tetracosactide (ACTH) -S2
tetraidrogestrinone (18-omo-pregna-4,9,11-trien-17ol-3-one) -S1
tetrizolina -S6
tibolone -S1
timololo + bimatoprost -P2
timololo + brimonidina -P2
timololo -P2
torasemide -S5
toremifene -S4
tramazolina -S6
tranilcipromina + trifluoperazina -S6
tranilcipromina -S6
trenbolone (17-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one) -S1
triamcinolone + clorfenamina -S9
triamcinolone -S9
triamterene + furosemide -S5
triamterene -S5
triclormetiazide -S5
triptorelina -S2
tuaminoeptano -S6
urofollitropina -S2
Vascular-Endothelial Growth Factors (VEGF) -S2
xilometazolina -S6
xipamide -S5
zeranol -S1
zilpaterol -S1
Parte prima, pagina 1.14: medicinali particolari.
Medicinali autorizzati per uso umano: schema riassuntivo.
Limitazioni
alla
prescrizione
Nome del
paziente
Posologia
Validità
temporale
Limiti
quantitativi
RR
(ricetta ripetibile)
RNR
(ricetta non ripetibile)
Nessuna
Nessuna ➁
RL (ricetta limitativa):
Prescrizione riservata a specialisti o
a centri ospedalieri, secondo registrazione.
Eventuali annotazioni particolari sulla ricetta
SSN (ricetta per il
Servizio Sanitario Nazionale)
Principi attivi
Secondo il tipo di ricetta ;
dell’Allegato III-bis
Altri principi attivi: (farmaci della DD e O2 liquido:
:
allegare autorizzazione Asl;
un solo preparato
due preparati diversi o
farmaci in DPC: si distribuiscono
due dosaggi diversi
quelli di proprietà della Regione)
Si, anche nascosto
dal tagliando adesivo
Secondo il tipo di ricetta
(per i medicinali di tab II-A tutti i
formalismi previsti )
Non previsto
Si
(oppure il codice fiscale)
Si
Non prevista
Non prevista
(Si per isotretinoina)
Si, nel modo e nel tempo
(non obbligatorie le “tutte lettere”;
ammesse le abbreviazioni di uso comune)
6 mesi
stupefacenti
30 giorni
30 giorni
(7 giorni per
isotretinoina)
30 giorni
30 giorni
(7 giorni per isotretinoina)
Ripetibile 10 volte
(stupefacenti 3 volte)
o il numero di confezioni
indicato
Non previsto
(30 giorni di terapia per
isotretinoina)
30 giorni di terapia
coerentemente con la posologia indicata
Secondo modalità del SSN e
secondo il tipo di ricetta
Data, prezzo e timbro
Data, timbro,
numerazione progressiva
(il prezzo si desume dal fustello)
Data, prezzo e timbro
Data, prezzo e timbro
(il timbro è obbligatorio
per gli “stupefacenti”,
negli altri casi è una
consuetudine)
Stupefacenti DM 31-3-10:
annotazione di nome e
documento dell’acquirente,
trasmiss. dati all’Ordine .
Adempimenti
del
farmacista
Conservazione
RMR (ricetta ministeriale a ricalco)
per stupefacenti tab II-A DPR 309/90 .
Non prevista
(La ricetta scaduta rimane
di proprietà del paziente)
inoltre per le ricette di stupefacenti di tab II-A (RMR o SSN):
annotazione del nome e degli estremi del documento di riconoscimento valido
dell’acquirente
6 mesi (poi si distrugge)
Stupefacenti DM 31-3-20:
2 anni
Stupefacenti che documentano
il Registro di Carico-Scarico:
Avviene presso la Asl
due anni dall’ultima registrazione
Consultare le note nella pagina seguente
Giancarlo Fogliani, luglio 2010.
Medicinali autorizzati per uso umano: schema riassuntivo.
1) I formalismi obbligatori per i medicinali di tab II-A sono: da parte del medico (oltre a quelli comuni) posologia (modo e tempi di somministrazione),
timbro con indicazione dell’indirizzo e del telefono professionale; da parte del farmacista annotazione del nome dell’acquirente e dei dati del
documento di riconoscimento valido. Gli stessi formalismi devono essere applicati alle prescrizioni degli stessi medicinali redatte a carico del
SSN con il tradizionale modulo “rosa”.
2) I medicinali a base di isotretinoina devono essere prescritti dal medico secondo il programma di prevenzione del rischio teratogeno, dopo aver ac-
certato lo stato di non-gravidanza e la copertura contraccettiva delle pazienti femminili.
3) All-III-bis: medicinali di tab. II-A a base di buprenorfina metadone codeina diidrocodeina fentanyl idrocodone idromorfone morfina ossicodone os-
simorfone. Ad esclusione delle forme iniettabili, della buprenorfina orale e del metadone, possono essere anche prescritti a carico del SSN con
la ricetta “rosa” del SSN.
4) Il medico mutualista può trascrivere a carico del SSN medicinali soggetti a RL interessati da nota limitativa AIFA o soggetti a diagnosi e piano tera-
peutico.
5) L’indirizzo del paziente non è più obbligatorio in nessun caso.
6) Il tagliando adesivo previsto per la “privacy” può essere sollevato dal farmacista per risalire alla identità del paziente in caso di necessità connesse
al controllo della correttezza della prescrizione (Nel caso di prescrizioni di Retrovir e di Hemofil, a tutela della riservatezza possono essere indicare le sole iniziali).
7) La ripetibilità della vendita è consentita, salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi e comunque per non più di
dieci volte.
Per i medicinali stupefacenti il limite massimo della validità, non modificabile, è di 30 giorni, e la prescrizione può essere ripetuta per 3 volte al
massimo.
L’indicazione di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta.
8) Il DM 31-3-2010 stabilisce che i medicinali stupefacenti trasferiti dalla tab II-A alla tab II-D (e i medicinali nel seguito classificati analogamente,
secondo i limiti di dosaggio indicati nel decreto stesso), se prescritti con ricetta privata “bianca” sono oggetto di particolari adempimenti da
parte del farmacista: questi deve annotare sulla ricetta, al momento della spedizione, nome ed estremi del documento di riconoscimento
dell’acquirente, quindi entro il mese successivo deve trasmettere all’Ordine provinciale comunicazione riassuntiva delle confezioni dispensate
(distinte per forma farmaceutica e dosaggio), e deve conservare la ricetta per 2 anni.
9) Per le RNR di medicinali stupefacenti a carico del SSN si conserva in farmacia come documentazione la fotocopia dell’originale SSN inviato alla Asl
per il rimborso.
Giancarlo Fogliani, luglio 2010.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010.
LA NORMATIVA DELLA RICETTA MEDICA.
Prescrizione di medicinali ad uso umano.
GENERALITÀ.
La ricetta1 deve essere sempre compilata dal
medico con data e firma2; il farmacista spedisce la
ricetta valida apponendo il timbro3 della farmacia, data di spedizione e prezzo praticato4.
Il farmacista trattiene le ricette non ripetibili, e
rende all'acquirente quelle ripetibili.
Gi obblighi di conservazione delle ricette sono
schematizzati qui di seguito5:
Categoria
di prescrizione
ricette non ripetibili
di medicinali autorizzati
(ad uso umano)
ricette che documentano
i movimenti del registro degli
stupefacenti
ricette private “bianche”
di analgesici stupefacenti7
DM 31-3-2010
Conservazione della
ricetta in farmacia
6 mesi
(e poi distruggere)
2 anni
dall’ultima registrazione
sul registro c/s6
2 anni
ricette di preparati
6 mesi
estemporanei (escluso doping) (in originale o in copia)
ricette di preparati
estemporanei “doping”
fino al 31 luglio
dell’anno successivo
ricette veterinarie
da compilarsi su modello
in triplice copia
5 anni
ricette veterinarie non ripetibili
in copia unica ricettario privato
6 mesi
1
2
3
4
5
6
7
DLgs 219 del 24-4-06 (GU SO 21-6-06). La ricetta
(prescrizione medica) è l'ordinazione rilasciata da un
professionista abilitato a prescrivere medicinali, quali
medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, ciascuno nel proprio ambito di competenza.
Regolamento per il servizio farmaceutico, Regio Decreto 1706/38, art 38; DLgs 219/06, art 89.
La firma deve sempre essere apposta in originale (ad eccezione che sulle copie a ricalco di modelli ministeriali),
oppure può essere sostituita dalla sigla autografa
quando comunque il medico è identificabile dall'intestazione o dal timbro.
Circ. 178/73; DPR 309/90, art 45; DLgs 219/06, art
148, c 7.
RD 1706/38, art 38.
Gli obblighi di conservazione, dettati dalle diverse
normative, sono poi riassunti ed indicati nella FU in
vigore (FU XII, DM 2-12-09 e DM 16-2-10).
L’obbligo di conservare per 5 anni, in originale o in copia, tutte le ricette spedite è stato abolito con L 388 del
23-12-00 (finanziaria 2001, GU SO 29-12-00), art 87, c
7, mediante modifica al RD 1706/38, art 38.
Per lo stesso periodo si conserva il registro di carico e
scarico (dal 3-4-2010, L 38/10).
Medicinali stupefacenti dell’All III-bis collocati in tab IID di provenienza dalla tab II-A e analoghi, in relazione alle dosi indicate nel DM 31-3-2010 (Legge
38/10, art 10, c 1, lettera elle).
Il controllo da parte del farmacista delle dosi prescritte in relazione alle dosi massime (tab. 8 FU) è riferibile ai preparati estemporanei e non ai medicinali
autorizzati di origine industriale8.
Conservazione delle ricette e Privacy9:
il farmacista è autorizzato a trattare i dati sensibili
presenti sulle prescrizioni mediche senza ulteriori formalità esclusivamente ai fini dello svolgimento del
servizio farmaceutico, avendo cura di prevenire accessi non autorizzati e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita accidentale dei dati10. Al termine della
conservazione le ricette devono essere distrutte con
modalità che impediscano la diffusione dei dati personali del paziente.
Se l’utente che presenta una prescrizione medica,
da trattenersi da parte del farmacista, ne richiede una
copia per propria documentazione, è bene che il farmacista vi apponga una dicitura del tipo "Copia rilasciata su richiesta dell'interessato, originale trattenuto
ai sensi di legge".
Il medico nel prescrivere un medicinale autorizzato si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie ed
alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).
Nel caso il paziente in base a dati documentabili
non possa essere utilmente trattato con farmaci utilizzati in modo conforme alla registrazione, il medico, sotto la propria responsabilità e previa informazione e consenso del paziente stesso, può impiegare un
medicinale al di fuori di quanto autorizzato, purché tale impiego sia noto e conforme a lavori scientifici accreditati11.
8
FU XII (DM 3-12-08) e relativo aggiornamento e correzione (DM 16-2-10); nel caso di principi attivi non
presenti nella tab. n. 8, il farmacista dovrebbe fare
riferimento al dosaggio massimo indicato per il medicinale registrato che lo contiene.
9
Dlgs 196/03 del 30-6-2003 (GU SO 29-7-2003, Codice
in materia di protezione dei dati personali).
10
Chiunque tratti dati personali ha in ogni caso l'obbligo
di attuare le misure minime di sicurezza previste dal
DLgs 196/03 secondo le modalità indicate dal disciplinare tecnico, che ne costituisce l'allegato B (lettera di incarico/nomina).
Il trattamento di dati personali sensibili (tra i quali
quelli che possono rivelare lo stato di salute) mediante strumenti elettronici (computer) comporta la
necessità di redigere il Documento Programmatico di
Sicurezza (DPS).
11
L 94/98, GU 14-4-98, art 3.
Seconda parte, pagina 2.1: la normativa.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010.
EQUIVALENTI e SOSTITUZIONE.
Medicinali di classe C.
All’atto della presentazione della ricetta di un medicinale di classe C con obbligo di prescrizione, il farmacista è tenuto ad informare il paziente dell'eventuale
presenza in commercio di medicinali equivalenti, come
risulta dalle apposite liste di trasparenza compilate
dall’AIFA, e a fornire, se richiesto dall’utente, un medicinale equivalente avente prezzo più basso di
quello del medicinale prescritto (sempreché il medico
non abbia indicato la “non-sostituibilità” del medicinale
sulla prescrizione)1.
La stessa prassi è auspicabile che venga applicata anche
ai medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC),
per quanto non obbligatorio perché l’acquisto avviene
esclusivamente su base volontaria da parte dell’utente, il
quale può accettare liberamente i suggerimenti del farmacista.
Medicinali rimborsati dal SSN.
Sono in vigore contemporaneamente le disposizioni
della Convenzione col SSN (DPR 371/98, art. 6) e la
sostituzione nell’ambito delle confezioni di riferimento,
per i medicinali di cui è scaduto il brevetto, con il corrispondente medicinale di minor costo indicato nella
apposita lista di trasparenza, secondo il DL 347/01 (L
405/01) (vedi sezione 3).
Medicinali generici:
Nello spedire una prescrizione di medicinali generici2, identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo, il farmacista si attiene
all’indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione
al commercio fornita dal medico3, oppure può dispensare a sua scelta il medicinale generico corrispondente
di qualsiasi ditta4, o altra specialità equivalente, con il
consenso e/o su richiesta del paziente.
1
DL 87/05 (GU 30-5-05), convertito nella L 149/05 (GU
29-7-05). La equivalenza si riferisce a medicinali aventi uguale composizione in PA., forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e
dosaggio unitario, e ai fini del confronto del prezzo ci
si riferisce alla unità posologica o alla quantità unitaria del PA. La sostituzione è anche possibile con
medicinale di prezzo più alto, qualora il medicinale
prescritto sia irreperibile o la farmacia ne risulti sprovvista, con un altro medicinale di uguale composizione
e forma farmaceutica, in base alla L 362/99 GU 2010-99, art 6, che prevede di darne comunicazione al
medico prescrittore, fatti salvi i casi di urgenza sanitaria assoluta o manifesta (per i quali la comunicazione
al medico non è necessaria).
2
I medicinali generici sono contraddistinti nel codice di
registrazione da /G.
3
L 425/96 (GU 16-8-96). Per i galenici industriali preconfezionati previsti dalla FU (DM 26-6-81, GU 20-781, "Disposizioni sulla produzione di preparati galenici per uso umano", art 8) il farmacista non è mai
vincolato dalla eventuale indicazione del produttore
da parte del medico.
4
Per i medicinali prescritti a carico del SSN il cui principio attivo non è coperto da brevetto, il farmacista effettuerà la sostituzione con il corrispondente medicinale di minor costo (secondo le disposizioni regiona-
GALENICI MAGISTRALI5:
Il medico che prescrive un preparato estemporaneo
deve utilizzare principi attivi presenti in medicinali
autorizzati in un Paese dell’Unione Europea o descritti in una Farmacopea europea, oppure presenti in prodotti cosmetici o dietetici in commercio nella
CEE rispettivamente in preparati per uso topico o per
via orale. E’ consentita anche la prescrizione di un
principio attivo già contenuto in una specialità medicinale la cui AIC sia stata revocata o non confermata
per motivi non attinenti ai rischi d’impiego.
La ricetta magistrale di un principio attivo non
presente in un medicinale autorizzato o usato per
indicazioni diverse da quelle autorizzate deve riportare i motivi particolari che giustificano la prescrizione
magistrale e un codice alfanumerico di riferimento del
paziente anonimo; il farmacista invia la ricetta mensilmente alla Usl in originale o in copia.
Eccipienti, aromatizzanti e prodotti presenti in cosmetici o dietetici sono esclusi da questa normativa6.
Prodotti a base di ingredienti vegetali7 a valenza salutistica8 possono essere preparati dal farmacista9 senza necessità di notificare l'etichetta.
Prodotti o sostanze per uso tecnico o alimentare,
compresi gli additivi alimentari ammessi, possono essere venduti in farmacia senza formalità (nelle confezioni
e con le diciture previste).
Il farmacista allestisce i preparati magistrali e officinali attenendosi alle Norme di Buona Preparazione (NBP) descritte nella Farmacopea Ufficiale e/o
alle procedure previste dal DM 18-11-200310.
Possono essere preparate in anticipo (preparazioni officinali), rispetto alla presentazione della ricetta
li) in tutti i casi, a meno che il medico abbia esplicitamente indicato sulla ricetta la non-sostituibilità del
medicinale prescritto oppure l'assistito, informato dal
farmacista, non accetti la sostituzione (L 405/01 art
7, come modificata dal DL 138/02).
5
L 94/98, art 5.
6
Comunicato Min San GU 24-2-98.
7
Le piante da utilizzare in questi preparati sono quelle
già presenti in integratori alimentari autorizzati, elencate in apposito documento presente sul sito internet del Ministero.
8
I prodotti vegetali a valenza salutistica devono essere
privi di finalità terapeutica e medicinale, bensì devono essere finalizzati a ottimizzare lo stato nutrizionale o comunque favorire la condizione di benessere
(Cicolare Min Sal n. 3/02, GU 12-8-02).
9
Prodotti vegetali salutistici possono essere preparati in
farmacia a condizione che siano destinati unicamente
ai clienti della farmacia, che vengano rispettate le
NBP previste dalla FU e che siano allestiti in scala ridotta -non più di 3 Kg di materia prima- (Nota prot
600.12/AG451/706, in risposta alla lettera di Fofi,
Sifap e Federfarma del 22-11-02).
10
E’ obbligatorio applicare le NBP in caso di allestimento
di preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che devono essere manipolate in apposite
e dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci. La farmacia
che esegue preparati non sterili in scala ridotta può
seguire, in alternativa alle NBP, le procedure previste
dal DM 18-11-03 (DM 22-6-05 GU 9-9-05).
Seconda parte, pagina 2.2: la normativa.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010.
medica o della richiesta del paziente1, solo le preparazioni farmaceutiche specifiche descritte ed allestite in
base alle indicazioni della FU (italiana, europea o di
uno degli stati membri dell'UE). Tutti gli altri preparati
magistrali devono essere allestiti estemporaneamente
solo in seguito a presentazione di ricetta medica.
Se il dosaggio (pro dose o riferito alla posologia eventualmente indicata) supera quelli di tab 8 FU occorre
assunzione di responsabilità da parte del medico2.
La documentazione relativa all’allestimento di
preparati magistrali od officinali, da conservare per
sei mesi, o fino al 31 luglio dell’anno successivo nel
caso di preparati a base di principi attivi vietati per
doping3, consiste nella ricetta medica4 (in originale nel
caso di prescrizione non ripetibile oppure in copia) o
nel foglio di lavorazione (per le preparazioni officinali)
compilato con il numero progressivo della preparazione, la copia dell’etichetta e la firma del farmacista
preparatore.
La documentazione relativa alle sostanze impiegate (che devono essere numerate progressivamente)
consiste nella fattura d’acquisto (eventualmente integrata con il numero di lotto e il nome del produttore),
nel certificato di analisi, nella dichiarazione di conformità alle norme brevettuali e nella annotazione sulla
confezione della data di prima ed ultima utilizzazione.
Tutta la documentazione (compreso il contenitore
vuoto5) va conservata per sei mesi oltre la data
dell’ultima utilizzazione.
L’acquisto e l’utilizzazione in preparati medicinali
estemporanei di sostanze considerate precursori delle
sostanze stupefacenti (es.: fenilpropanolammina), richiede documentazione ai sensi dell’art. 70 DPR
309/906, che comprende una dichiarazione
sull’impiego specifico da rilasciare al fornitore.
L'etichetta del preparato magistrale od officinale, a norma del Regolamento RD 1706/38, art 37, delle Norme di Buona Preparazione della FU e del DM 1811-03, deve indicare:
; identificazione della farmacia (con indirizzo e telefono);
; data di spedizione;
; composizione qualitativa e quantitativa secondo
prescrizione (indicata secondo la denominazione
comune; degli eccipienti può essere indicata la sola
composizione qualitativa, tranne che nel caso di
preparati iniettabili);
; indicazione del riferimento (n. progressivo di preparazione o di lotto) che consenta di risalire alla documentazione della farmacia;
1
2
3
4
5
6
La richiesta da parte del paziente di preparati officinali
è possibile limitatamente alle preparazioni farmaceutiche di FU che non richiedono prescrizione medica in
base alle tabelle 3, 4 e 5 della FU.
Regolamento RD 1706/38, art 34-40; tabella n.8 FU.
Ad esclusione dei corticosteroidi per uso topico e il
mannitolo non endovena, DM 24-10-06.
L 388/00 (finanziaria 2001), art 87, c 7, che modifica il
RD 1706/38, art 38; DM 18-11-2003.
La conservazione dei contenitori vuoti deve essere effettuata solo qualora si seguano le procedure previste dal DM 18-11-03 anziché le NBP.
Precursori di stupefacenti, vedi Circolare UCS del 13-2-06.
; il nome del medico prescrittore (ed eventualmente
il nome del paziente, se indicato sulla prescrizione);
; la data di preparazione e di scadenza del preparato
(in assenza di diverse informazioni certe sulla durata della stabilità: non oltre il 25% del più breve periodo di stabilità dei componenti utilizzati, e comunque non oltre 6 mesi, per le formulazioni solide, liquide non acquose o con contenuto alcolico non inferiore al 25%; per tutte le altre formulazioni: non
oltre 30 giorni);
; il prezzo praticato secondo Tariffa7 scorporato nell'importo complessivo delle sostanze, degli onorari
professionali ed eventualmente del recipiente;
; il tipo di uso a cui è destinato il preparato ed eventuali avvertenze previste o istruzioni e precauzioni
per il corretto uso, conservazione ed eliminazione
(anche facendo ricorso all'uso di pittogrammi; queste indicazioni in mancanza di spazio possono essere riportate su un'etichetta aggiuntiva oppure, se
non è possibile applicare l'etichetta aggiuntiva, su
un foglio allegato).
Secondo la legge contro il doping, le etichette
dei preparati magistrali che contengono sostanze
vietate per doping devono riportare una specifica
avvertenza speciale (vedi prima parte, doping)
In relazione alle norme sulla tutela brevettuale, il
farmacista è anche legittimato all'utilizzazione di sostanze coperte da brevetto, esclusivamente per
l'allestimento di medicinali estemporanei prescritti con
ricetta medica (in qualunque dosaggio, purché in dose
e forma di medicamento).
La sostanza impiegata coperta da brevetto deve
provenire, nel rispetto della normativa vigente, dal
titolare del brevetto o da un suo distributore
autorizzato, accompagnata da idonea documentazione
comprovante la lecita provenienza della sostanza8.
Ricetta medica di galenici magistrali:
 la ricetta ripetibile (tab 4 FU e TULS) è valida
per 5 volte in 3 mesi;
 la ricetta non ripetibile (tab 5 FU e TULS) è
valida per 30 giorni9.
Il farmacista conserva la documentazione e la
ricetta non ripetibile10 per 6 mesi, salvo che
7
8
Tariffa dei medicinali, RD 1706/38, art 41; DM 18-8-93
(GU del 25-9-93).
RD 1127 del 29-6-39, modificato dal DPR 338/79, sulla
tutela brevettuale, art.1; L 349/91.
A volte potrebbe essere difficile per il farmacista individuare quali sono le sostanze coperte da brevetto (o ancora coperte per estensione complementare del brevetto); sono senz'altro coperti da brevetto i principi attivi
di cui sono appena state immesse sul mercato le prime
specialità, mentre non sono senz'altro più coperti da
brevetto i principi attivi dei quali esiste in commercio il
corrispondente medicinale generico (a denominazione
comune).
9
Aggiornamento e correzione della FU XII, DM 26-2-10,
per armonizzare la validità della ricetta galenica con
quella dei medicinali autorizzati.
10
L 388/00 (finanziaria 2001), art 87, c 7, che modifica
il RD 1706/38, art 38.
Seconda parte, pagina 2.3: la normativa.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010.
per i medicinali stupefacenti e ricette con sostanze
a possibile effetto doping (vedi).
Ricette magistrali di veleni1:
le dosi del veleno, anche minime, devono essere segnate
sulla prescrizione a tutte lettere.
Qualora le dosi superino quelle indicate in tabella 8
FU, il farmacista non potrà spedire la ricetta a meno che
il medico non abbia indicato per iscritto che la somministrazione è sotto la sua responsabilità, ed a quale uso il
prodotto deve servire.
Valgono le stesse regole (validità 30 giorni, conservazione 6 mesi, salvo sostanze stupefacenti e doping, vedi)
delle ricette non ripetibili di galenici, in più occorre prendere nota del nome dell'acquirente (deve essere maggiore di 16 anni2), e dargli copia della prescrizione qualora lo
richieda (è comunque sempre consigliabile).
* Vendita di colori e prodotti chimici velenosi3 a
utilizzatori professionali: gli acquirenti devono essere conosciuti personalmente dal farmacista oppure muniti di
un attestato dell'Autorità di Pubblica Sicurezza indicante
la professione del richiedente (non è prevista la ricetta
medica). Il farmacista deve tenere un apposito registro,
non codificato, dove si annoterà: data, sostanza, quantità, nome e cognome dell'acquirente, se è munito di attestato o se è conosciuto direttamente.
RICETTA RIPETIBILE4 (RR).
La ricetta ripetibile di medicinali autorizzati è la
normale ricetta che resta di proprietà del paziente e
può essere in genere utilizzata più volte, con le
modalità di seguito indicate:
; Se il medico non indica la quantità del medicinale
prescritto (o indica l'unità), si intende che la spedizione della ricetta medica è ripetibile per 10
volte in sei mesi5. In alternativa, il medico può
modificare il periodo di validità della ricetta ed il
numero di volte (comunque non superiore a dieci) per il quale la spedizione può essere ripetuta.
; Se il medico indica un numero di pezzi superiore
all’unità, la ricetta medica consente il prelievo del
numero di pezzi indicato, in modo simultaneo
oppure frazionato a richiesta dell’utente, nel pe1
2
3
4
5
Regolamento RD 1706/38, art 34-39-40; Tabella 3 FU
e disposizioni richiamate nelle note.
Codice penale art 730.
TULS RD 1265/34, art 147.
DLgs 219/06 art 88; Tabella 4 FU. “La ripetibilità della
vendita dei medicinali soggetti all'obbligo di ricetta
medica, è consentita, salvo diversa indicazione del
medico, per un periodo non superiore a sei mesi a
partire dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L'indicazione da
parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta”.
Non essendo indicato dalla normativa un intervallo
temporale minimo tra le spedizioni successive (della
ricetta ripetibile che prescrive l’unità), poiché la ricetta permette in pratica il prelievo complessivo di
10 scatole in 6 mesi, si ammette che l’utente possa
richiedere di ritirare simultaneamente anche più di
una sola confezione per volta.
riodo di validità di sei mesi (o come diversamente indicato dal medico). La ricetta scaduta rimane
comunque di proprietà del paziente.
Per i medicinali stupefacenti di tab II-E
DPR 309/90, la validità temporale (inderogabile) è
limitata a trenta giorni, e la ripetibilità della vendita è consentita complessivamente per non più di
tre volte6.
RICETTA NON RIPETIBILE7 (RNR).
Il medico deve indicare nome e cognome (oppure in alternativa, il codice fiscale) del paziente8.
La ricetta non ripetibile è valida per 30 giorni
(escluso quello del rilascio).
Il farmacista la trattiene e la conserva per 6
mesi9 in originale, successivamente la distrugge10;
la conservazione delle ricette SSN avviene presso la USL.
Il prelievo frazionato può essere effettuato solo
nella farmacia che spedisce la prima volta, entro il periodo di validità della ricetta (30 giorni).
La ricetta non ripetibile priva della data, della firma
e del nome del paziente o del suo codice fiscale non è
valida11.
Per i medicinali stupefacenti analgesici di
tab II-D DPR 309/90 per il trattamento del dolore12
(vedi), prescritti dal medico su ricetta privata “bianca”,
il farmacista annota sulla ricetta il nome e gli estremi
del documento dell’acquirente e la conserva per due
anni13; inoltre trasmette all’Ordine i dati riassuntivi
delle confezioni dispensate (vedi).
6
DM 7-8-06, GU 21-8-06. In relazione alla definizione di
ricetta ripetibile del DLgs 219/06, è comunque sempre possibile da parte del medico indicare un numero
di confezioni diverso dall’unità, anche in numero superiore a 3, secondo la cura prescritta.
7
DLgs 219/06 art 89; Farmacopea Ufficiale, tabella 5.
8
Nota Min Sal del 11-7-06. L’indicazione del codice fiscale del paziente deve ritenersi obbligatoria nel caso in cui il paziente non voglia far comparire sulla ricetta il proprio nome (privacy).
9
La RNR si conserva sei mesi, salvo il caso dei medicinali delle tab II A-(B-)C DPR 309/90, che si conservano per due anni dall’ultima registrazione sul registro di carico e scarico, o delle ricette private di stupefacenti di cui al DM 31-3-2010, che i conservano
per 2 anni dalla spedizione.
10
DLgs 282/99 (“Privacy”, L 675/96), art 4, c 5 (GU 168-99), poi ripreso dal DLgs 219/06, art 89.
11
La ricetta non ripetibile, nei termini dell’art 89 DLgs
219/06, dovrebbe anche contenere la chiara indicazione del medico che prescrive (timbro o a stampa)
e della struttura da cui dipende, nonché i dati della
esenzione del paziente se pertinenti (ricette del SSN).
12
Secondo il DM 31-3-10 ed in relazione ai medicinali ed
alle relative dosi ivi indicate.
13
Legge 38/10, art 10, c 1, lettera elle.
Seconda parte, pagina 2.4: la normativa.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010.
Lotta contro il doping.
Sono sottoposte a ricetta non ripetibile le prescrizioni
estemporanee che contengono principi attivi di cui alla
Legge 376/00 (Stimolanti, alcune fedrine, narcotici, anabolizzanti androgeni, β-2-agonisti, diuretici, ormoni
peptidici e glicoproteidi, etc., vedi elenco alfabetico pag.
1.10), ad eccezione dei preparati ad uso topico che possono essere prescritti con ricetta ripetibile.
L’etichetta del preparato magistrale che contiene
sostanze vietate per doping deve riportare una specifica avvertenza speciale (vedi prima parte, doping).
I farmacisti sono tenuti a trasmettere entro il 31
gennaio di ogni anno al Ministero della salute, i dati
delle quantità di ogni singolo principio attivo utilizzate
nell’anno precedente, e la relativa documentazione
deve esser conservata fino al 31 luglio.
CONSEGNA IN ASSENZA DI PRESCRIZIONE1.
Il farmacista è autorizzato a consegnare al cliente che
ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale soggetto a ricetta ripetibile o
non ripetibile (esclusi i medicinali stupefacenti, i medicinali soggetti a ricetta limitativa, i medicinali iniettabili
diversi da insulina2 e da antibiotici3) nei casi previsti
dal DM 31-3-084.
L’erogazione, per necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di un trattamento, riguarda
medicinali per patologie croniche5(1) e la prosecuzione
di altri trattamenti6 (antibiotici) (2), o la dimissione
ospedaliera (3), limitatamente ad una sola confezione
con il più basso numero di dosi7.
; 1) Prosecuzione del trattamento di patologia
cronica (diabete, ipertensione, broncopneumopatia
cronica ostruttiva o altra patologia cronica):
1a) presenza in farmacia di ricette mediche del farmaco riferite allo stesso paziente;
1b) esibizione di un documento rilasciato dall'autorità
sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco (con dichiarazione di responsabilità
del cliente);
1
2
3
4
5
6
7
DM 31-3-08(GU 11-4-08), previsto dall’art 88 DLgs
219/06, come modificato dal DLgs 274/07.
La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina nei casi di trattamento del diabete come dai casi n.1.
La consegna di antibiotici iniettabili è ammessa limitatamente ai casi n.2; per quanto riguarda i casi n.3,
la documentazione di dimissione ospedaliera firmata
da un medico nella quale risulti l’indicazione di una
terapia non può che essere considerata una ricetta a
tutti gli effetti. Nel caso non sia presente la firma del
medico, il farmacista è comunque autorizzato alla
consegna nei due giorni successivi alla data di dimissioni dei medicinali indicati, anche di quelli iniettabili.
Le anticipazioni al SSN sono esplicitamente escluse.
DM 31-3-05, art 2, lettere dalla a) alla e).
DM 31-3-05, art 3: devono essere disponibili elementi
che confermino che il paziente e' in trattamento con
il farmaco (casi a e b).
Per gli antibiotici iniettabili monodose anche più confezioni in quantità sufficiente per consentire il trattamento finché non si riesce a contattare il medico.
1c) esibizione di un documento originale firmato dal
medico attestante la patologia cronica, con indicazione del farmaco utilizzato per il trattamento;
1d) esibizione di una ricetta scaduta da non oltre trenta giorni (con dichiarazione di responsabilità del
cliente). In questo caso il farmacista è tenuto ad
apporre un'annotazione sulla ricetta che impedisca
la sua riutilizzazione con le stesse modalità;
1e) conoscenza diretta da parte del farmacista della
patologia del paziente e del trattamento in corso.
; 2) Necessità di non interrompere un trattamento (ad es. antibiotico)
2a) presenza in farmacia di una precedente prescrizione che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
2b) esibizione, da parte del cliente, di una confezione
inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato (con dichiarazione di responsabilità del cliente).
Nel caso di antibiotici iniettabili monodose, questi
possono essere consegnati in una quantità sufficiente
ad assicurare la continuità del trattamento fino alla
possibilità di contatto del paziente con il medico.
; 3) Dimissione ospedaliera. In questo caso il
farmacista è autorizzato alla consegna nei due giorni
successivi alla data di dimissioni, e può consegnare
tutti i medicinali indicati, compresi gli iniettabili.
Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità relativamente alle situazioni di
cui ai punti 1b (documento di patologia che non indica
il farmaco), 1d (ricetta scaduta) e 2b (confezione inutilizzabile).
Il farmacista deve ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il
medico del ricorso alla procedura.
A tutti gli adempimenti connessi alla dispensazione
urgente senza ricetta, il farmacista ottempera mediante la compilazione di apposito modello che, numerato, timbrato e siglato, costituisce le pagine di un
registro informale delle erogazioni, contenente la specificazione del medicinale e la condizione che si è verificata per la consegna del farmaco (vedi in fondo a
questa sezione il modello proposto dall’autore).
Una copia (o la apposita sezione del modello) viene rilasciata al cliente perché la inoltri al medico.
Il farmacista ha cura di conservare il registro per
poter essere in grado si mettere a disposizione del Ministero i dati relativi alla dispensazione senza la dovuta ricetta medica8.
8
Il DM 31-3-08 ha previsto la raccolta e la comunicazione dei dati relativi alla numerosità e alla tipologia dei
casi, entro dicembre 2008, mentre non ha posto
nessun termine specifico per la conservazione del
registro.
Seconda parte, pagina 2.5: la normativa.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010.
RICETTE PER MEDICINALI STUPEFACENTI
(secondo il DPR 309/901).
Per medicinali stupefacenti si intendono tutti i medicinali che appartengono ad una delle sezioni della
tabella II del DPR 309/90.
La validità per la spedizione della prescrizione
di qualsiasi medicinale stupefacente è di 30 giorni,
escluso quello del rilascio2, ed è inderogabile.
Medicinali di tabella II-A (ex tabelle I-III):
Il medico deve indicare sulla ricetta che li prescrive3
oltre a data e firma:
 cognome e nome del paziente (l’indirizzo non è
più obbligatorio né previsto);
 dose, posologia e modo di somministrazione4
(non necessariamente “a tutte lettere”, si possono utilizzare anche numeri e sigle, purché inequivocabili);
 indirizzo e n. telefonico professionali del medico.
Questi medicinali sono prescritti con ricetta modello
ministeriale a ricalco in tre copie5 (RMR, vedi oltre) per una terapia massima di 30 giorni, oppure in
alternativa i medicinali dell’All. III-bis per la terapia del
dolore possono anche essere prescritti a carico del
SSN con la comune ricetta “rosa” del SSN.
Adempimenti del farmacista:
al momento della spedizione: oltre ad apporre data di
spedizione, prezzo dei medicinali dispensati e timbro
della farmacia, annota sulla ricetta le generalità
dell’acquirente e gli estremi del suo documento di
riconoscimento valido6.
1
2
3
4
5
6
DPR 309/90 (SO GU 31-10-90 e 15-3-06), come modificato dalla L n.12 del 8-2-2001 (GU 19-2-01, Norme
per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei
nella terapia del dolore), dalla L 49/06 (in particolare gli
art 13-14; 43÷45, 60, 62-63, 67, 71), dal DM 18-407 (GU 28-4-07) ed in ultimo dalla L 38/2010 (GU
19-3-10) e dal DM 31-3-10 (GU 3-4-2010).
Vedi anche Circolare Ministero Grazia e Giustizia n. 567812/22-3 UL del 5-10-93, e norme d'uso della RMR,
DM 10-4-2006.
DPR 309/90, art 43, c 3.
La posologia, nel modo e nel tempo, deve essere precisamente indicata, anche per consentire al farmacista di verificare la congruenza della terapia prescritta. Non sono ammesse indicazioni indeterminate,
come ad es. “al bisogno”, se non completate da una
dose massima in un tempo prestabilito (ad es.“con
un massimo di … nelle 24 ore”).
Il medico può ripetere la prescrizione, prima del completamento della terapia indicata con la precedente
prescrizione, nei casi in cui sia necessario adeguare
la terapia (DM 10-3-06, punto 3 Norme d'uso), ma
non è tenuto a giustificarlo per iscritto sulla ricetta.
DM 10-3-06 (GU 31-3-06). Il ricettario prevede una
copia che il medico deve fornire all’assistito (paziente), che sostituisce quella precedentemente destinata al prescrittore (DM 24-5-01 e DM 4-4-03).
DPR 309/90, art 45, come modificato dalla L 38/2010.
Sono documenti di riconoscimento validi ai sensi di
legge i seguenti: la carta di identità; il passaporto; la
patente di guida; la patente nautica, il libretto di
pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione
di impianti termici, il porto d’armi; le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro
Il farmacista verifica la congruenza della terapia prescritta quindi dispensa tutte le confezioni necessarie, in relazione alla terapia indicata7, per il trattamento completo fino ad un massimo di trenta
giorni8.
Spedizione frazionata:
può avvenire su richiesta del cliente oppure per necessità
di attesa del rifornimento e deve essere effettuata entro
il periodo di validità della ricetta, con annotazione del
numero di confezioni volta per volta dispensate9.
o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato (DPR 445/2000, art 35).
7
Il compito di verifica della prescrizione da parte del
farmacista è limitato ad accertare i requisiti formali e
la congruità tra il quantitativo ordinato e la posologia
prescritta, ed eventualmente al calcolo della quantità
necessaria per la durata massima della terapia prevista dalla legge (30 giorni). Infatti, anche se il medico non ha redatto la ricetta secondo le disposizioni
dell’art. 43 DPR 309/90, relativamente alla prescrizione di una cura di durata superiore ai 30 giorni, il
farmacista non è esonerato dall’obbligo della spedizione parziale, dandone comunicazione al medico,
della quantità necessaria al trattamento di 30 giorni
(L 38/2010, art 10, lettera i).
La verifica delle dosi massime della tab. 8 FU è riferibile esclusivamente ai preparati estemporanei e non
ai medicinali autorizzati, ma comunque anche in presenza di preparati magistrali la congruenza della dose prescritta con la posologia e la durata della terapia indica la reale volontà del medico di prescrivere
le quantità di medicinale espressamente segnate nella ricetta (Nota 800.UCS/ AG1/8722 del 17-2-04).
8
9
In definitiva quindi si può asserire che il farmacista non
ha il compito di entrare nel merito della prescrizione, né
per quanto riguarda la sovrapposizione della cura, né
per la prescrizione contemporanea di medicinali analoghi, o di uno stesso medicinale in dosaggi diversi (Nota
800/UCS /AG.70.5/ 1141 del 26-5-87). Ad esempio, ed in
particolare, nel caso dei cerotti transdermici a base di
fentanil, è ammessa (e si verifica nella pratica clinica)
l’applicazione dei cerotti anche ogni due giorni oppure
ogni giorno (nota AIFA del 23-3-06).
L 38/2010, art 10, lettera i, che modifica l’art 45 DPR
309/90: il farmacista è esplicitamente autorizzato,
dandone comunicazione al medico, a spedire tutte le
confezioni occorrenti per attuare la terapia di trenta
giorni anche se, in relazione al confezionamento,
l’ultima confezione dispensata risulti parzialmente utilizzata, oppure a ridurre autonomamente il numero
di confezioni per ricondurlo a quello sufficiente a coprire la terapia di 30 giorni.
L 38/2010, art 10, lettera m, che modifica l’art 45 DPR
309/90. La spedizione frazionata in attesa di rifornimento era comunque già da tempo prassi consolidata, in base a diverse precedenti note UCS (in particolare la n. 800/UCS/AG.60.1/1072 del 27-9-85 e la n.
800/UCS/AG1/3622 del 26-6-01). L’annotazione delle
confezioni volta per volta dispensate avviene ovviamente sia mediante registrazione dello scarico che
come formalità della spedizione (annotazione della data e del prezzo e apposizione del timbro). Se il cliente
non si ripresenta in farmacia per completare la fornitura, il farmacista al termine della validità della prescrizione lo indicherà sulla ricetta con apposita annotazione (si rientra così nel caso della spedizione parziale di cui al periodo successivo).
Seconda parte, pagina 2.6: la normativa.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010.
Spedizione parziale:
su richiesta del cliente1 il farmacista può spedire la ricetta
in via definitiva consegnando un numero di confezioni
inferiori a quello prescritto, dandone comunicazione al
medico ed annotando la circostanza sulla ricetta2.
Documentazione dei movimenti dei medicinali o sostanze appartenenti alle tabelle II A-B-C:
l’acquisto si effettua tramite buono acquisto ed ogni
movimento di entrata e uscita deve essere registrato
sull’apposito registro di carico e scarico entro 48
ore.3.
La ricetta (in originale se si tratta di RMR o RNR,
oppure in copia4 per le ricette “rosa” del SSN) va conservata insieme al registro di "carico e scarico", per
2 anni dall'ultima registrazione sul registro stesso5.
Le ricette di medicinali di tab. II-A si conservano
separatamente da tutte le altre6.
Ricetta Ministeriale a Ricalco (RMR7) in tre copie.
Questa ricetta deve essere necessariamente utilizzata
per la prescrizione di medicinali di tab.II-A che non si
impiegano per la terapia del dolore o che non sono
rimborsati dal SSN, e può essere utilizzata in alternativa alla ricetta “rosa” del SSN8 per la prescrizione dei
medicinali stupefacenti per il trattamento del dolore.
La prima copia, firmata in originale, è destinata alla
farmacia; la seconda copia è destinata al SSN9 (se la
prescrizione è effettuata da medico convenzionato e
include un medicinale rimborsato dal SSN), la terza
copia dovrebbe essere consegnata al paziente da parte del medico.
L’uso della RMR in casi diversi è comunque ammesso10 (per il trattamento del dolore anche a carico
del SSN) senza necessità dei formalismi obbligatorii
per i medicinali di tab II-A.
Medicinali analgesici oppiacei Allegato III-bis11
iscritti nella tab II-A e impiegati per il trattamento del
dolore: la prescrizione a carico del SSN può essere effettuata con Ricetta Ministeriale a Ricalco (RMR) oppure con la comune ricetta “rosa” del SSN12.
Medicinali autorizzati in commercio in farmacia:
 Analgesici oppiacei tab II-A all.III-bis:
Cardiostenol, Eptadone, metadone,
morfina in fiale13,Temgesic fiale e compresse14.
La RMR è valida per il rimborso da parte del SSN
(se il medicinale è di classe “A”) su tutto il territorio
nazionale15 (non così per la prescrizione degli stessi
medicinali mediante la ricetta “rosa” del SSN).
Nel trattamento del dolore, possono essere poste
a carico del SSN un numero di confezioni, anche superiore a tre, occorrenti per la terapia di trenta giorni16
(i bollini che non trovano posto negli appositi spazi,
per le RMR possono essere applicati sul retro della ricetta oppure, se non sufficiente, anche su di un foglio
allegato; analogamente per le ricette rosa del SSN su
una copia della ricetta o sul modulo aggiuntivo).
10
1
Oppure per limitare la quantità totale da dispensare in
relazione a 30 giorni di terapia come richiesto dall’art
45 comma 3-bis DPR 309/90, introdotto con la Legge
38/10, art 10, lettera elle.
2
L 38/10, art 10, lettera m, che modifica l’art 45 DPR
309/90.
3
L 38/2010, art 10, lettera n, relativamente alla dispensazione. In precedenza il DM Sanità del 15-3-85 stabiliva che le registrazioni fossero contestuali ai movimenti.
4
Nel caso di medicinali delle tabelle II B-C rimborsati dal
SSN, si conserva copia o fotocopia dell’originale inviato per il rimborso (DPR 309/90, art 45, c 5).
5
La durata della conservazione del registro di carico e
scarico delle farmacie è stata ridotta a 2 anni, in
coerenza con la durata della conservazione delle ricette, con L 38/10, art 10, lettera n.
6
DLgs 282/99 (“Privacy”, GU 16-8-99), art 4, c 4.
7
DM 10-3-06 (GU 31-3-06. Il ricettario prevede una copia che il medico deve fornire all’assistito (paziente),
che sostituisce quella precedentemente destinata al
prescrittore. In attesa della disponibilità del nuovo
ricettario si utilizza fino ad esaurimento la ricetta approvata con DM 24-5-01 (GU 11-6-2001) o con DM
4-4-03 (GU 28-5-03), applicando le modalità previste dalla normativa in vigore.
8
La ricetta del SSN secondo il DM 17-3-08 (L 38/10, art
10, lettera e, che modifica l’art 42 DPR 309/90).
9
Sulla copia destinata al SSN di norma il timbro del medico
deve essere apposto in originale, poiché non ricalca.
Nota UCS del 11-5-07, in riferimento alla prescrizione
di Coefferalgan.
11
L 49/06; DM 18-4-07 (GU 28-4-07). I principi attivi
dell’allegato III-bis (per il trattamento del dolore)
sono i seguenti: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone,
morfina, ossicodone ed ossimorfone. In seguito
all’ordinanza del 16-6-09, sono rimasti collocati in
tab II-A solo i medicinali iniettabili e quelli a base di
metadone e buprenorfina orale.
12
La prescrizione può comprendere due medicinali diversi tra loro, o uno stesso medicinale in due dosaggi
differenti, mentre per i medicinali di tab II-A che non
appartengono all’All.III-bis la prescrizione, da effettuare esclusivamente mediante RMR, può contenere
la richiesta di un solo tipo di medicinale.
13
La spedizione di una prescrizione di morfina in fiale di
un unico dosaggio può avere luogo utilizzando le varie confezioni autorizzate (da una o da cinque fiale)
al fine di ottenere l'esatta quantità richiesta dal medico (Note Min San 800.UCS/AG1/2255 del 20-42000 e 800.UCS/AG1 /2874-2875 del 30-5-2000).
14
Il metadone prescritto nel trattamento della disassuefazione da oppiacei è sottoposto alle consuete limitazioni previste per i medicinali di tab II-A diversi da
quelli dell’All. III-bis: prescrivibilità esclusivamente
mediante RMR di un solo tipo di medicinale, rimborsabilità da parte del SSN di 2 pezzi o 3 con esenzione per patologia (ulteriori pezzi prescritti sono a carico del cittadino).
15
Nota Min Sal 800.UCS/AG1/4869 del 30-6-03.
16
L. 405/01 di conversione del DL 347/2001, art. 9, per
i farmaci oppiacei utilizzati nella terapia del dolore.
Seconda parte, pagina 2.7: la normativa.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010.
Altri medicinali di tab II-A1 che non costituiscono
l’Allegato III-bis: possono essere prescritti esclusivamente con RMR, un solo tipo di medicinale in
unico dosaggio per ricetta2.
Medicinali autorizzati in commercio in farmacia:
 Tab II-A: Ritalin, Roipnol, Valsera; petidina.
Medicinali di tabella II sezione B e C:
Richiedono sempre ricetta non ripetibile3 e sono soggetti alle stesse formalità di acquisto (con buono acquisto) e di documentazione (registrazione dei movimenti sul registro di carico e scarico) dei medicinali di
tab II-A.
Medicinali di tabella II-D:
Richiedono sempre ricetta non ripetibile3. Non sono
soggetti alle formalità previste per le sezioni A-B-C
(acquisto senza formalità e nessuna registrazione dei
movimenti).
Alcuni di questi farmaci sono soggetti a specifici
adempimenti (vedi di seguito).
Medicinali impiegati nella terapia del dolore
riclassificati in tab II-D (semplificazioni normative).
Con legge 38/20104 sono collocati in tab II-D (di provenienza dalla tab II-A) medicinali a base di principi
attivi dell’All. III-bis per via orale5 o transdermica.
1
2
3
4
5
Ultiva; Ritalin (metilfenidato), flunitrazepam (Roipnol
Darkene Valsero), amobarbital, dionina, nembutal,
oppio, petidina, non rientrano nell'Allegato III-bis (inoltre se prescritti come preparazioni estemporanee
anche amfetamina, ketamina, GHB, ciclobarbital, eptabarbital, glutetimide, mecloqualone, metaqualone,
metilfenidato, pentobarbital, secobarbital etc).
Questi medicinali, che non hanno indicazioni per il trattamento del dolore, non sono rimborsati dal SSN, ad
eccezione del Ritalin. Devono inoltre essere prescritti
con le stesse modalità e con le consuete limitazioni
di numero di pezzi (2 o 3 pezzi con esenzione per
patologia) anche i medicinali dell’All. III-bis prescritti
per trattamenti diversi da quello del dolore, come ad
es. il metadone per trattamento della disassuefazione da oppiacei.
La ricetta non ripetibile ad uso umano formalmente
non necessita né dell’indicazione dell’indirizzo del paziente né della posologia.
Legge 38/2010, art 10, lettera a, che modifica l’art 14
DPR 309/90, in relazione al DM 31-3-10.
Ad esclusione di buprenorfina e metadone orali che sono rimasti collocati in tab II-A.
I medicinali “declassificati” impiegati nella terapia
del dolore6 sono di norma prescritti a carico del SSN
con il tradizionale modello “rosa” 7 o con la RMR8, ) ma
quando vengono prescritti con ricetta «privata»9,
il farmacista deve10:
; annotare all’atto della spedizione sulla prescrizione gli estremi del documento di riconoscimento
dell’acquirente,
; conservare come documentazione per due anni la
ricetta
; inviare all’Ordine dei farmacisti11, entro la fine del
mese successivo alla vendita, una comunicazione
riassuntiva delle ricette «private» spedite nel mese, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.
Medicinali analgesici “riclassificati” soggetti ad adempimenti particolari se prescritti con ricetta privata:
 Actiq cp mucos. Durogesic Effentora cp mucos.
Matrifen Quatrofen TTS (fentanyl), Transtec TTS
(buprenorfina), Jurnista (idromorfone), MsContin
Oramorph Twice (morfina per os), Depalgos
Oxycontin (ossicodone)12.
6
I medicinali “riclassificati” a cui si applicano gli adempimenti particolari sono solo quelli che rientrano nelle definizioni del DM 31-3-10, per cui sono espressamente esclusi (secondo le dosi di codeina e ossicodone) Codamol, Coefferalgan, Tachidol, Spasmoplus; Depalgos e Oxycontin fino a 10 mg, oltre naturalmente gli altri medicinali di tab II-D (compresi
quelli a base dei principi attivi dell’All .III-bis non indicati per la terapia del dolore come Hederix-plan e
Cardiazol-paracodina).
7
Il modulo unico per il SSN secondo il DM 17-3-08.
8
Il principio che si possa continuare ad utilizzare la
RMR, formalmente non più necessaria, per la prescrizione dei medicinali di tab II-D a base di principi
attivi elencati nell’allegato III-bis, risale alla Nota
UCS dell’11-5-2007 relativa alla prescrizione di Coefferalgan. Il medico può utilizzare per la prescrizione
a carico del SSN sia la RMR che la “ricetta rosa”,
prescrivendo tutte le confezioni necessarie per la terapia di 30 giorni. La RMR dei medicinali di tab II-D
non costituisce documentazione del registro di carico
e scarico, non richiede di accertarsi dell’identità
dell’acquirente (né di riempire il relativo spazio sulla
ricetta), e quando si spedisce a carico del SSN la copia a ricalco, l’originale può essere eliminato (vedi in
proposito anche la Nota 800.UCS/AG1/4869 del 306-03), o, meglio, allegato alla copia per il SSN spedita, per una migliore leggibilità della prescrizione.
9
L 38/10, art 10 lettera elle e DM 31-3-10, che riprendono e confermano le disposizioni delle Ordinanze
del 2-7-09 e del 16-6-09.
10
Adempimenti introdotti per evitare abusi e contraffazioni e per consentire il monitoraggio delle prescrizioni (premesse all’Ordinanza del 2-7-09).
11
L’Ordine dei farmacisti della provincia (per Roma la
comunicazione si invia via fax al n. 06.44236339 o
@mail a <[email protected]>).
Si ricorda anche che l'indirizzo di posta certificata degli ordini dei farmacisti per ogni provincia è:
ordinefarmacisti<sigla-provincia>@pec.fofi.it .
12
I medicinali che contengono ossicodone in quantità
uguale o inferiore a 10 mg per dose (come pure gli
altri medicinali a base di codeina -Coefferalgan e Ta-
Seconda parte, pagina 2.8: la normativa.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010.
Per tutti i medicinali stupefacenti:
E' vietata la consegna dei medicinali "stupefacenti" a minori o a infermi di mente1.
Lo smaltimento di farmaci stupefacenti residuati a
domicilio del paziente per interruzione del trattamento o
decesso avviene per conferimento negli appositi contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti presenti nelle
farmacie, senza obblighi di presa in carico da parte del
farmacista2.
Spedizione in regime di SSN e documentazione:
farmaci prescritti con RMR di tab II-A:
si invia al SSN l’apposita copia a ricalco, l’originale
si trattiene in farmacia come documentazione;
il movimento si annota sul sul registro di carico e
scarico entro 48 ore.
farmaci di tab II A-B-C prescritti con la ricetta “rosa” del SSN: si trattiene in farmacia come documentazione la fotocopia dell'originale inviato alla
USL per il rimborso, recante la data di spedizione3;
il movimento si annota sul sul registro di carico e
scarico entro 48 ore.
farmaci prescritti con RMR di tab II-D: si invia al
SSN l’apposita copia a ricalco, mentre l’originale
non necessita di conservazione in farmacia4 né di
alcuna registrazione.
1
2
3
4
chidol- già collocati in tab II-D con DM 18-4-07, DM
21-12-07 e DM 26-9-08) non sono soggetti agli adempimenti per il controllo delle prescrizioni su ricetta privata.
DPR 309/90, art 44.
Vedi la nota UCS del 26-10-07, in relazione agli art 2324 e 25 DPR 309/90 e all’art 2, comma h, DPR
254/03.
DPR 309/90, art 45, modificato dalla L 49/06.
Per una migliore leggibilità della prescrizione, si consiglia di
allegare l’originale alla copia destinata al SSN: la conservazione per 6 mesi avviene presso la Asl, come per tutte le
altre ricette non ripetibili a carico del SSN.
Approvvigionamento da parte del medico
dei medicinali di tab II sezioni A-B-C DPR 309/905.
La richiesta per l'acquisto (senza vincoli di quantità,
ma in relazione alle normali necessità mediche del richiedente), viene redatta in triplice copia, di cui due devono
essere consegnate al farmacista. Questi ne utilizza una
per documentare lo scarico, e l'altra la invia alla competente autorità sanitaria, dove ha luogo l’attività professionale del medico. Benché non specificato dalla normativa,
in analogia con quanto richiesto per le ricette ministeriali
si annoterà l'identità dell'acquirente e gli estremi del suo
documento di riconoscimento.
I medicinali dell'Allegato III-bis DPR 309/90, o anche gli altri medicinali di tab. II A-B in caso di uso professionale urgente, possono essere acquistati da parte del
medico mediante "autoricettazione"6 con RMR (o con ricetta intestata personale nel caso di medicinali di tabella
II-C), senza le limitazioni dei quantitativi massimi applicabili alle prescrizioni destinate ai pazienti.
Sulla ricetta per autoprescrizione al posto del
nome dell'acquirente il medico deve indicare il proprio, ed
evidenziare l'indicazione "autoprescrizione".
II farmacista deve comunque accertarsi dell'identità
dell'acquirente e prendere nota degli estremi del
documento di riconoscimento (tab II-A). Ovviamente,
l'autoprescrizione non può essere posta a carico del SSN.
Nel caso di approvvigionamento mediante autoprescrizione, il farmacista non ha necessità di inviarne una
copia alla Usl.
5
6
DPR 309/90, art 42.
DPR 309/90, art 43, c 6, come modificato dalla L
49/06. In precedenza già stabilito con L 12/2001 e
circostanziato con Note Min San n. 800
UCS/AG1/3622 del 26-6-2001; n. 800.UCS/AG1/
4867 e n. 800.UCS/AG1/5418 del 1-10-01; n.
800.UCS/AG1/4869 del 30-6-03.
Seconda parte, pagina 2.9: la normativa.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010.
RICETTA LIMITATIVA.
CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI
Prescrizione di medicinali secondo gli art 91 e 93
DLgs 219/06: sono vendibili al pubblico solo su prescrizione, ripetibile (RRL) o non ripetibile (RNRL), di
specialisti o di centri ospedalieri (come indicato sulla
confezione).
I medicinali soggetti a prescrizione limitativa vendibili al pubblico sono elencati nella prima parte di questo
testo (pagina 1.1).
Se un medicinale con obbligo di prescrizione limitativa, anche non ripetibile, è posto a carico del servizio
sanitario limitatamente a condizioni che prevedono la
diagnosi e il piano terapeutico di centri o medici specializzati o nota limitativa AIFA, la prescrizione a carico del
SSN secondo il piano predetto può essere affidata anche
al medico di medicina generale1.
in base al regime di fornitura e rimborsabilità5:
MEDICINALI OSPEDALIERI.
SOP Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma
non da banco: A–C
Si definiscono abitualmente come "ospedalieri" sia i
medicinali classificati secondo l'art 92 del DLgs 219/06,
sia quelli classificati nella fascia H del Provvedimento di
riclassificazione dei medicinali del 30-12-932.
La classificazione secondo il DLgs 219/06, art 92,
che deve essere indicata nel decreto di AIC, ha valenza sanitaria e di sicurezza d'uso, per cui il medicinale
interessato non può essere venduto al pubblico in
farmacia (OSP1).
La collocazione in fascia H invece ha valenza puramente amministrativa e gestionale rispetto al SSN,
per cui i medicinali di fascia H se non sono stati classificati come ospedalieri ai termini dell'articolo 92 del
DLgs 219/06 possono essere venduti (a pagamento)
in farmacia3.
I farmaci inclusi nel PHT, prontuario della distribuzione diretta4 (per il monitoraggio dei consumi, la presa in carico e la continuità terapeutica ospedale-territorio) possono essere distribuiti direttamente
dalle strutture pubbliche o mediante altre forme di distribuzione individuate dalla Regioni; nel Lazio è in vigore l’Accordo per la Distribuzione Diretta e la Distribuzione per Conto Della regione, che riguarda gli specifici principi attivi individuati nell’Accordo stesso (vedi
parte prima).
L'inclusione nella lista PHT non modifica né il regime di rimborsabilità né quello di dispensazione, che
rimangono quelli indicato nella AIC, salvo specifiche
diverse modalità previste dall’Accordo per la DD e la
DPC.
1
2
3
4
L 448/98, art 70, c 3.
Classificazione ai sensi della L 537/93, art 8, c 10, provv.
Cuf del 30-12-93 (SO GU del 31-12-93), art 3, c 2.
Provvedimento Cuf del 21-2-94 (GU del 24-2-94).
Determinazione AIFA del 29-10-04 (revisione delle note limitative), Allegato 2 (GU SO 4-11-04).
Classi di rimborsabilità da parte del Servizio
Sanitario Nazionale :
A: farmaci essenziali e farmaci per le malattie croniche erogati a carico del SSN.
C: farmaci non concedibili a carico del SSN.
H: farmaci a carico del SSN a condizione che siano
utilizzati esclusivamente in ambito ospedaliero o in
struttura ad esso assimilabile.
Regime di fornitura e classi di rimborsabilità
possibili per ogni gruppo.
OTC Medicinali non soggetti a prescrizione medica da
banco: C
RR Medicinali soggetti a prescrizione medica: A–C–H
RNR Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta: A–C–H
RMR Medicinali stupefacenti soggetti a prescrizione
medica ministeriale a ricalco: A–C
RRL Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: A–C–H
RNRL Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico
su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti:
A–C–H
OSP Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero o
in una struttura ad esso assimilabile: H
OSPL Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero
da specialisti identificati, secondo disposizioni delle
Regioni o delle Province Autonome: H–C
USPL Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle Regioni o delle Province
Autonome: H–C
Altre abbreviazioni
PT=prescrizione con piano terapeutico
PHT=prontuario della distribuzione diretta
5
Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005, Determinazione AIFA 25-7-05, GU SO 30-7-05; la categoria
OSP2 è stata eliminata con Determinazioni AIFA 131-10 e 15-3-10 (GU 1-2-10 e 19-3-10).
Seconda parte, pagina 2.10: la normativa.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010.
Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione di
MEDICINALI ANORESSIZZANTI
ad azione centrale.
In seguito alle ordinanze emesse dal TAR Lazio in data
19-6-2000, è stata sospesa l’efficacia del DM 24-1-2000,
che vietava ai medici di prescrivere ed ai farmacisti di allestire qualsiasi preparato ad azione anoressizzante centrale1. La situazione normativa pertanto, in attesa che il Ministero recepisca con un nuovo decreto l’ordinanza del TAR,
rimane quella in vigore precedentemente.
Preparazioni galeniche estemporanee a base di
fendimetrazina2 (tab II-B DPR 309/90). Tab 8 FU dose
max 210mg/die, dose singola abituale fino a 75mg (la
corrispondente specialità, Plegine, è stata revocata per
rinuncia della ditta produttrice nell’agosto ’99).
La preparazione estemporanea a base di fendimetrazina deve essere prescritta in relazione al “Piano
generale di trattamento (o terapia) del paziente”
redatto da medici specialisti in scienza dell'alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna.
Il Piano generale di terapia deve riportare: nome
del paziente; data di compilazione; dichiarazione del
medico che all'inizio del trattamento l'indice di massa corporea del paziente era maggiore o uguale a 30
Kg/m2; dose giornaliera del medicinale e durata della
terapia, che non può superare i tre mesi; nome, indirizzo e firma del medico con indicazione della specializzazione posseduta.
Il farmacista consegna il medicinale su presentazione contestuale del Piano di terapia e della ricetta
non ripetibile valida per la spedizione 30 giorni; timbra, appone data e prezzo e restituisce il Piano3, e
trattiene la ricetta non ripetibile.
La ricetta non ripetibile deve essere redatta entro il
periodo di validità del Piano e comunque entro tre
mesi dalla data di compilazione del Piano stesso; può
essere redatta da qualsiasi medico; dà diritto al prelievo del medicinale solo se accompagnata dal Piano.
La dispensazione deve comunque essere limitata a
un quantitativo non superiore a trenta giorni di
terapia. Il farmacista è tenuto a non provvedere a nuove dispensazioni qualora non sia intercorso, in base alla
posologia prescritta dallo specialista sul Piano, il periodo
di tempo previsto per l'assunzione da parte del paziente
delle unità posologiche dell'ultima dispensazione.
Il principio attivo non può essere associato nella
stessa preparazione ad altri principi attivi; non può essere prescritto contestualmente con altri preparati galenici di associazioni la cui composizione non sia stata
autorizzata in una specialità, né con singole sostanze
che non siano presenti in specialità registrate.
Altri eventuali preparati galenici anoressizzanti: il medico deve utilizzare principi attivi presenti in
1
Il DM 24-1-2000 è stato pubblicato sulla GU del 1-2-00.
DM 18-9-97 (GU 22-9-97) come modificato con DM
30-10-98 (GU 1-12-98).
3
Per comprovare la regolarità della prescrizione può essere utile trattenere fotocopia del Piano terapeutico (allegato alla relativa ricetta non ripetibile).
2
medicinali autorizzati, in Italia o in altro Paese dell’Unione
Europea o descritto in una Farmacopea europea.
Il farmacista che allestisce preparati estemporanei deve tener conto della tutela brevettuale delle sostanze impiegate.
E’ consentita anche la prescrizione di un principio attivo già contenuto in una specialità medicinale la cui
AIC sia stata revocata o non confermata per motivi non
attinenti ai rischi d’impiego (ad es.: fendimetrazina).
Preparati magistrali estemporanei a base di sibutramina non possono essere prescritti4. Amfepramone5
(dietilpropione), Fenfluramina, Dexfenfluramina6, Clobenzorex, Pemolina7 e le altre sostanze anoressizzanti
ad azione centrale citate nel DM 13-4-93 (anfetaminosimili)8 non possono comunque essere prescritte.
La fenilpropanolammina (norefedrina), è stata esplicitamente esclusa dalla tab II del DPR 309/90, tuttavia rimane oggetto delle disposizioni sui precursori
delle sostanze stupefacenti9, che prevedono una documentazione che include una dichiarazione sull’impiego effettuato10.
La prescrizione di preparati magistrali allestiti con
principi attivi di tab II-B DPR 309/90 è valida per la
spedizione 30 giorni, è soggetta alle operazioni di registrazione sul registro di entrata e uscita dei medicinali stupefacenti e deve essere conservata per almeno
2 anni dall’ultima registrazione sul registro stesso.
L’allestimento dei preparati estemporanei in farmacia deve essere conforme alle NBP della FU in vigore o
alle procedure previste dal DM 18-11-03.
Se i principi attivi impiegati sono inclusi nell’elenco
delle sostanze vietate per doping, le quantità impiegate devono essere oggetto di apposita comunicazione
come previsto dal DM 19-5-05 (sostanze impiegate a
partire dall’anno 2004).
La ricetta magistrale di un principio attivo non presente in un medicinale autorizzato o usato per indicazioni diverse da quelle autorizzate deve riportare i motivi particolari che giustificano la prescrizione magistrale e un codice alfanumerico di riferimento del paziente anonimo; il farmacista invia mensilmente alla
Usl la ricetta in originale o in copia11.
Eccipienti, aromatizzanti e prodotti presenti in
cosmetici o dietetici sono esclusi da questa norma.
4
DM 7-3-02 (GU 13-3-02). Anche le corrispondenti specialità Reductil, Ectiva, Reduxade non possono più essere prescritte in seguito a Det. Aifa del 21-01-2010.
5
L’AIC delle specialità medicinali a base di amfepramone è
stata sospesa per motivi attinenti a rischi d’impiego,
DM 15-11-99 (GU 23-11-99).
6
DM 17-9-97 (GU 22-9-97).
7
DM 30-10-98 (GU 1-12-98).
8
Il DM 13-4-93 è stato pubblicato sulla GU del 24-4-93.
9
Precursori di sostanze stupefacenti, art 70 DPR 309/90.
10
Per l’applicazione della normativa sui precursori di stupefacenti vedere la Circolare UCS del 13-2-06.
11
L 94/98, art 5.
Seconda parte, pagina 2.11: la normativa.
#
Giancarlo Fogliani
Ultima revisione 27 maggio 2010.
MEDICINALI STUPEFACENTI DPR 309/90 [come modificato dalla Legge 49/06]
TABELLA II, tutte le sezioni (modalità prescrittive).
SEZIONE
di tabella II
A
(ex I e III, es flunitrazepam, metadone, morfina pi)
Buono acquisto e Registro Entrata e Uscita:
Tipo di ricetta
Quantità
massima
prescrivibile
SI
Adempimenti
del farmacista
Conservazione
C (ex IV)
(es Talwin,
Luminale, etc…)
SI
Allegato III-bisc
Altri principi attivi
RMR
oppure
ricetta rosa del SSN
RMR
(ricetta ministeriale
a ricalco)
Uno o Due tipi
di medicinali diversi
(preparati o dosaggi)
Un solo tipo
di medicinale
massimo 30 giorni di terapia
anche ad uso veterinario
Validità
Formalismi
obbligatori
(oltre a data e
firma del medico)
B (ex IV)
sostanze
(es. Diazepam)
R N R = Ricetta
Non Ripetibile
(preparati galenici
+Alcover)
RNR
Ricetta
Non Ripetibile
D (ex V con RNR.)
E
(es. Valium fiale)
(ex V-VI con RR)
+All III-bis
(es. Valium cpr)
”riclassificato”
NO
RNR
Ricetta
Non Ripetibiled
RR
Ricetta Ripetibile
3 volte
in 30 giorni4
Non prevista
(eccetto fendimetrazina: max 30 giorni di terapia,
sulla base del “Piano generale di trattamento”)
All. III-bis, rimborsabile dal SSN una terapia massima di 30 giorni per ricetta
Trenta giorni (escluso quello di emissione)
Nome del paziente (indirizzo non obbligatorio)
Indirizzo e n. tel. del medico
Dosaggio e Posologia
(non obbligatorie le “tutte lettere”)
Data, prezzo e timbro
identificazione dell'acquirente/annotazione
del documento di riconoscimento valido
Due anni dall’ultima registrazione
sul Registro di entrata e uscita
Nome (o codice fiscale) del paziente
(non obbligatori indirizzo del paziente e posologia)
--
All. III-bis con ricetta privata: identificazione dell’acquirentee
Data, prezzo e timbro
All. III-bis con ricetta privata: comunicazione riassuntiva mensilee
Due anni dall’ultima registrazione
sul registro di entrata e uscita
(per le ricette spedite al SSN in copia)
Sei mesi
Anche presso il SSN
--
1) Sono stati provvisoriamente iscritti in tabella II sezione D gli analgesici per la terapia del dolore (Allegato III-bis) ad esclusione delle preparazioni iniettabili, dei
medicinali a base di metadone e di buprenorfina orale, mantenendo comunque la possibilità di prescrizione mediante ricetta ministeriale a ricalco; in questo caso
i formalismi obbligatori sono solo quelli previsti per la Ricetta Non Ripetibile.
2) I medicinali di tab II-D per il trattamento del dolore possono essere anche prescritti con RMR, con i soli formalismi obbligatori per la RNR.
3) Nel caso di dispensazione con ricetta privata (diversa dal modulo unico del SSN o dalla RMR) dei medicinali per il trattamento del dolore riclassificati con Ordinanza del 16-6-09, vige l'obbligo di identificazione dell'acquirente, con trascrizione degli estremi del documento sulla ricetta, e dell’invio della comunicazione riassuntiva mensile all’Ordine dei farmacisti e alla Asl.
4) L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta, ferma restando la validità temporale di 30 giorni
con possibilità di prelievo frazionato.
# Giancarlo Fogliani, agosto 2009.
CONSEGNA DI FARMACI IN ASSENZA DI PRESCRIZIONE MEDICA (DM 31 MARZO 2008).
Pagina n.
Data
Sigla del farmacista
(timbro della Farmacia)
A motivo di urgente necessità di proseguire un trattamento già in corso, in data odierna
per il paziente ___ ___ , è stato richiesto, senza la necessaria ricetta medica, il seguente medicinale (2):
(iniziali del paziente)
______________________________________________________________________.
(nome del medicinale, forma farmaceutica, numero di dosi e dose unitaria, numero di scatole consegnato (5))
Detto medicinale è stato consegnato ai sensi del DM 31 marzo 2008, ricorrendo la seguente condizione:
(vedi riga della casella barrata)
Prosecuzione del trattamento di una patologia cronica (es.: diabete, ipertensione, broncopneumopatia ostruttiva):
[ ]
(3)
[ ]
(1-3)
[ ]
(3)
[ ]
(1-3-6)
[ ]
(3)
in farmacia sono presenti ricette mediche dello stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco
richiesto (caso art.2 A).
il cliente ha esibito un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia per la
quale è indicato il farmaco (caso art.2 B, se non indicato il farmaco è necessaria dichiarazione del cliente).
il cliente ha esibito un documento del medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento (caso art.2 C).
il cliente é in possesso di una ricetta scaduta da non oltre trenta giorni (caso art.2 D; il farmacista
con apposita annotazione ne impedisce una successiva riutilizzazione; necessaria dichiarazione del cliente)
il farmacista ha conoscenza diretta dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.
(caso art.2 E)
Necessità di non interrompere un trattamento (ad es.: antibiotico):
[ ]
(4-5)
[ ]
(1-4-5)
in farmacia è presente una prescrizione rilasciata in una data che faceva presumere che il paziente fosse ancora in trattamento con il medicinale richiesto (caso art.3 A).
il cliente ha esibito una confezione inutilizzabile (danneggiata).
(caso art.3 B, necessaria la dichiarazione del cliente)
Dimissione ospedaliera:
[ ]
il cliente ha esibito documentazione di dimissione ospedaliera (entro due giorni successivi alla
dimissione) (caso art. 4).
(1) Dichiarazione di responsabilità del cliente (per i casi art.2 B ove non indicato il farmaco, 2 D; e art.3 B):
Dichiaro sotto la mia responsabilità che il paziente è in trattamento con il medicinale richiesto
firma del cliente: #
__________________________
(2) Non è comunque ammessa la consegna di medicinali stupefacenti o psicotropi e medicinali soggetti a prescrizione limitativa, ospedaliera o specialistica. Sono sempre vietate le anticipazioni al SSN.
(3) La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina per i casi art. 2, lettere a-b-c-d-e.
(4) La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente agli antibiotici per i casi art. 3, lettere a-b.
(5) Può essere consegnata una sola confezione con il più basso numero di dosi, per i soli antibiotici iniettabili monodose possono essere consegnate le confezioni che consentono il trattamento fintanto che non si riesce a contattare il medico.
(6) Nel caso di una ricetta scaduta, il farmacista con apposita annotazione ne impedisce una ulteriore utilizzazione.
(tagliare lungo la linea tratteggiata)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gentile cliente,
la consegna del farmaco senza ricetta e' una procedura eccezionale.
Inoltre lei deve comunque informare il medico curante del ricorso a questa procedura straordinaria;
a tal fine questa scheda, contenente la specificazione del medicinale erogato, le viene consegnata perché la inoltri al medico.
Medicinale consegnato in assenza di prescrizione medica (ai sensi del DM 31 marzo 2008):
______________________________________________________________________.
(nome del medicinale, forma farmaceutica, numero di dosi e dose unitaria, numero di scatole consegnato)
Addì, ________________
(data dell’erogazione del medicinale)
(timbro della farmacia)
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
RICETTE MUTUALISTICHE
(SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NEL LAZIO).
Ricette mutualistiche del Servizio Sanitario Nazionale1. La ricetta2 è valida in ambito regionale3 per
trenta giorni (successivi a quello del rilascio)4.
Il medicinale prescritto a carico del SSN deve corrispondere alle indicazioni, vie e modalità di somministrazione previste dall’AIC5.
La ricetta mutualistica deve essere compilata
correttamente riportando (oltre alla prescrizione del
medicinale di classe A=mutuabile6 e alla data di compilazione):
„ il nome e cognome dell’assistito7
„ il codice fiscale dell’assistito8
„ il numero delle confezioni richieste se diverso da
una (non è sufficiente compilare la casella col numero9)
1
DLgs 502/92, art 8, c 2, come modificato ed integrato
dal DLgs 517/93; Accordo Collettivo Nazionale con le
farmacie DPR 371 del 8-7-1998 (GU 27-10-98), “Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le
farmacie pubbliche e private”, art 4.
2
DPR 371/98, art 3, c 1; DM 17-3-08 (GU SO 11-4-08)
(che sostituisce il 18-5-04 GU 25-10-04), modello di
ricetta previsto dall’art 50 del DL 269/03.
3
Esclusa la ricetta a ricalco DPR 309/90 tab II-A, che
vale su tutto il territorio nazionale (nota 800.UCS/
AG1/4869 del 30-6-03), e le ricette SASN.
4
La validità è limitata a 7 giorni per le prescrizioni di isotretinoina orale (Programma di prevenzione del rischio teratogeno, GU SO 9-11-05).
5
L 94/98, art 3, GU 14-4-98, salvo i medicinali inseriti
nell’apposito elenco di cui all’art 1, c 4, L 648/96.
6
Salvo i casi previsti dalla L 203/2000 (del 19-7-00, GU
del 26-7-2000), medicinali di classe C erogabili a titolari di pensione di guerra diretta.
7
La ricetta non è valida se priva del nome del paziente,
ma questi può richiedere l’applicazione del tagliando
adesivo previsto dall’art 87 del DLgs 196/03 (Privacy).
Il farmacista può sollevarne il lembo e risalire alla
identità del paziente solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione.
Il nome del paziente può essere omesso solo per la
prescrizione di quei prodotti (Retrovir ed Hemofil M)
per cui a tutela dell'anonimato è sufficiente indicare le iniziali di nome e cognome.
8
Le ricette per assistiti esteri sono prive dell’indicazione
del codice fiscale, ma sono riempite sul retro con i
dati dell’intestatario avente diritto e la sua firma.
Le ricette per stranieri non in regola (temporaneamente presenti sul territorio o europei non iscritti
provenienti dalla Romania o Bulgaria) riportano la
sigla “ST” nel “tipo ricetta” e al posto del codice fiscale il codice a sigla STP o ENI assegnato dalla Asl
di competenza territoriale [L 40/98, GU 12-3-98, art
33; DGR Lazio 5122 del 31-7-97; Circolare Reg. Lazio
n.11 del 24-3-98; nota regionale 12097 /55/3 del 125-98; DPR 394/99 (GU 3-11-99), art 43; per il codice
ENI nota regionale del 13-3-08 in relazione al DLgs
30/07 e alla nota Min Sal del 3-8-07].
9
La compilazione della casella col numero di confezioni
fornisce una indicazione a carattere statistico e di
controllo che non sostituisce l’esplicita indicazione
„ timbro con nome e codice regionale del medico10 e
sua firma (o sigla autografa).
Sulla ricetta mutualistica a carico del SSN possono
essere prescritti11:
a) un pezzo per ricetta di medicinali a base di
statine (atc C10AA-C10BA), da solo o in aggiunta
ad un pezzo dei successivi punti b) e c)
(Provvedimento regionale del Lazio).
b) uno o due pezzi, uguali o diversi tra loro, di
ogni medicinale mutuabile diverso da quelli elenca-
ti al punto a) e al successivo punto b),
oppure
c) fino a sei pezzi
(in totale, di uno o due prodotti) per:
: antibiotici iniettabili monodose
: prodotti per esclusivo uso fleboclisi
(di volume uguale o superiore a 50ml)
: interferoni per epatite cronica (in DPC)
fino a tre pezzi per prescrizioni multiple (esenzione
per patologia) dei medicinali del punto b) (uno o
due prodotti) (salvo procedura urgente DPC);
più pezzi fino alla terapia massima di trenta giorni per
medicinali analgesici oppiacei dell’Allegato III-bis
DPR 309/90 utilizzati nel trattamento del dolore12.
della quantità nella prescrizione (Circolare Regione
Lazio del 25-2-05).
10
La ricetta del SSN è sempre riconducibile al medico
convenzionato a cui è stata assegnata (DM 24-6-04,
in applicazione al c 4, art 50, DL 269/03), per cui, in
caso di sostituzione del medico titolare, la ricetta può
essere spedita anche se è presente il solo timbro del
medico sostituto senza codice regionale (Circolare
Assiprofar 61/05). Inoltre:
Quando la ricetta proviene da una struttura pubblica (o
comunque convenzionata), di norma deve essere
presente il timbro della struttura oppure il timbro
personale con il codice numerico a 16 cifre attribuito
ai medici specialisti che operano nelle strutture pubbliche (Il farmacista comunque non è tenuto a conoscere o a verificare il codice del timbro). Qualora occasionalmente il medico della struttura pubblica sia
sfornito del timbro personale, il nome del medico
deve essere comunque leggibile (=stampatello).
Sono anche a carico del SSN le prescrizioni emesse da
“Medico del Senato della Repubblica” a favore dei
beneficiari della convenzione prevista dalla legge
675/85 (componenti, ex componenti e dipendenti di
Senato, Presidenza della Repubblica, Camera dei deputati e Corte Costituzionale).
11
L 724/94 (finanziaria 95, GU SO 30-12-94) art 9, c 1
(che modifica la L 537/93); L. 405/01 (convers. DL
347/01), art 9 (GU 17-11-01). Normativa regionale:
DGR Lazio n. 34 del 15-1-02 e n.389 del 28-3-02.
12
DL 347/01, art 9 c 4 (L 405/01). La norma è estesa a
tutte le prescrizioni di medicinali a base dei principi attivi dell’All. III-bis, anche se appartenenti alla tab II-D
(es Coefferalgan e medicinali riclassificati con Ordi-
Terza parte, pagina 3.1: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
NOTA BENE: se la ricetta contiene contemporaneamente la prescrizione di un medicinale del precedente punto
a-b) ed uno del punto c), la spedizione di un pezzo di tipo a-b) esclude la possibilità di spedire contemporaneamente più di un pezzo1 di tipo c), oppure la spedizione di
più di un pezzo1 di tipo c) esclude la possibilità di spedire
anche il pezzo di tipo a-b).
Le prescrizioni di Ossigeno e morfina si intendono
come un'unica prescrizione, indipendentemente dalla
quantità ordinata. Le prescrizioni di morfina possono essere spedite utilizzando sia le confezioni da cinque fiale che
quelle da una fiala fino al raggiungimento della quantità
indicata2 (per uno stesso dosaggio).
I medicinali stupefacenti appartenenti alla tabella
II-A DPR 309/90 devono essere prescritti a carico del
SSN3 mediante l’apposita copia del modello a ricalco (RMR)
valida per il rimborso su tutto il territorio nazionale.
Gli analgesici oppiacei dell’All. III-bis, possono essere prescritti a carico del SSN (mediante RMR o modulo SSN4) per il trattamento del dolore nel numero di confezioni, anche superiore a tre, occorrente per la terapia di
un massimo di 30 giorni5.
Il medico nel prescrivere ad assistiti di Asl di co-
muni diversi dal proprio, deve indicare il codice della
Asl del paziente, integrato con la sigla Automobilistica della provincia6 nel caso appartenga ad una
diversa regione.
nanza del 16-6-09), sia che vengano effettuate con
RMR che con normale ricetta SSN.
Tutti i medicinali di tab II-A devono essere prescritti con
RMR, e la ricetta è valida per il rimborso su tutto il
territorio nazionale; i bollini possono essere applicati,
se in numero superiore ai sei previsti dagli appositi
spazi, anche sul retro della ricetta e, in mancanza di
spazio, anche su un foglio allegato.
Il metadone prescritto per la disassuefazione di tossicodipendenti (riconosciuto come tale in relazione alla indicazione del Sert o del codice 014 di patologia) è rimborsato dal SSN limitatamente a due pezzi o a tre con
patologia, le rimanenti confezioni prescritte sono a totale carico dell’assistito (Circolare Federfarma 124/08,
in relazione alla nota UCS del 16-2-08).
1
Due pezzi in caso di esenzione per patologia, con un
massimo di 3 pezzi a ricetta.
2
DM del 15-5-90. Note Min San 800/UCS/AG1/2255 del
20-4-2000 e 800.UCS/AG1/2874-2875 del 30-5-2000.
3
Possono prescrivere a carico del SSN solo i medici convenzionati o operanti presso ospedali e strutture
pubbliche o private accreditate (convenzionate con il
SSN), come deve risultare dal timbro apposto sulla
ricetta (vedi anche la nota del Ministero del 30-6-03
“FAQ sui farmaci analgesici oppiacei”).
Medici non convenzionati o operanti in strutture non
convenzionate con il SSN non sono autorizzati a prescrivere a carico del SSN (e quindi non dovrebbero
fornire la copia destinata al SSN).
4
I medicinali dell’All. III-bis di tab II-A possono essere
prescritti esclusivamente con RMR, mentre quelli di
tab II-D possono essere prescritti indifferentemente
con RMR o con il modulo del SSN con i soli formalismi obbligatori per le RNR (nota UCS del 11-5-07,
Ordinanza del 16-6-09).
5
L 405/2001, art 9.
6
Ricordiamo la sigla relativa alle province di più recente
istituzione: Crotone=KR; Lecco=LC; Lodi=LO; Prato=PO; Rimini=RN; Verbania=VB; Vibo Valentia=VV.
Cittadini stranieri7: la ricetta deve essere contrassegnata dalla indicazione “UE” (cittadini della
comunità europea) oppure “EE” (cittadini extraeuropei
per i quali vige una convenzione di assistenza) nelle
apposite caselle “tipo ricetta”.
Il campo relativo al codice fiscale non è riempito, ma
devono essere compilati, a cura del medico, gli appositi spazi sul retro della ricetta, con i dati del documento fornito dalla Asl o della tessera europea TEAM,
compresi data di nascita dell’assistito e data di scadenza della tessera TEAM8 (per gli assistiti Europei che
ne sono in possesso; sul modulo precedente questi ultimi dati possono essere annotati in calce alla ricetta
sul retro, oppure si può allegata fotocopia della tessera TEAM). La ricetta deve essere firmata dall’assistito.
‰
Personale navigante marittimo e dell’aviazione
civile9: la prescrizione, compilata sul modello SASN
(Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti) identificato
dalla lettera N (già stampata nelle caselle “tipo ricetta”), segue la normativa regionale, dal 1 aprile
200910.
La prescrizione di prestazioni integrative non richiede autorizzazione preventiva da parte di alcuna
Asl o altro ufficio.
La compilazione della seconda casella del tipo ricetta distingue i seguenti casi: NA=visita ambulatoriale; ND=visita domiciliare; NE=assistito estero europeo; NX=assistito estero extraeuropeo. Nei casi di assistiti esteri non è compilata l'area relativa al codice fiscale ma quella sul retro per i cittadini stranieri11.
‰
Queste ricette devono essere inoltrate per il
rimborso all’Ufficio SASN di Trieste12.
Nota bene:
la cancellazione o correzione da parte del medico
di caratteri già scritti nelle caselle a lettura ottica
comporta la necessità di utilizzare una nuova ricetta13.
Ogni altra eventuale correzione nelle aree non soggette
a lettura ottica deve essere controfirmata dal medico.
7
Gli assistiti UE sono cittadini dell’Unione Eurpea in
temporaneo soggiorno titolari di tessera europea o
documento equivalente: assistiti UE residenti in Italia
titolari di formulario E106 (lavoratori distaccati); assistiti UE titolari di formulari E112, E120 ed E123. Gli
assistiti dei paesi extracee sono quelli per i quali vige
una convenzione di sicurezza sociale, titolari di idoneo attestato di diritto all’assistenza compilato dalla
ASL.
8
Questi elementi (già richiesti con Nota Min Sal DG
RUERI/3450/I.3.b del 6-4-06) sono previsti dal nuovo modulo secondo il DM 17-3-08.
9
DM 22-2-84, art 3; DM 17-3-08 (DM 18-5-04).
10
Nota SASN del 26 marzo 2009.
11
Da indicare anche data di nascita e scadenza della
tessera TEAM secondo il modello del DM 17-3-08.
12
Ufficio SASN (Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti), via S. Francesco, 27 - 34133 Trieste, tel.
040/635235/6 fax 040/635237. Le ricette SASN possono essere inoltrate per il rimborso direttamente o
per il tramite dell’Assiprofar.
13
Circolare Regione Lazio del 25-2-2005.
Terza parte, pagina 3.2: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
PRESCRIZIONI SECONDO NOTE AIFA.
I medicinali soggetti alle note per l’appropriatezza
prescrittiva previste dall’AIFA non sono rimborsate dal
SSN1 se il medico non specifica sulla ricetta il numero
della nota2.
Quando la rimborsabilità è prevista con le limitazioni di una nota AIFA oppure solo in seguito a diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del
trattamento) di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, la prescrizione è comunque possibile
sul territorio anche da parte del medico di famiglia3.
In caso di prescrizioni di medicinali oggetto di distribuzione diretta da parte della Asl (vedi parte
prima) e di ossigeno liquido, la ricetta può essere
spedita in farmacia solo se autorizzata dalla Asl, con
allegata la copia vidimata del piano terapeutico4.
I medicinali della nota 4 (gabapentin, pregabalin,
duloxetina) sono rimborsati dal SSN anche se sulla ricetta non è indicata la nota, come previsto dal testo
della nota stessa.
MODALITA’ DI DISPENSAZIONE5.
Il farmacista applica le fustelle dritte ed allineate
negli spazi previsti in modo che sia sempre possibile la
lettura automatica della banda ottica.
Le fustelle che non trovano spazio sulla ricetta SSN
(prestazioni integrative, vedi), possono essere applicate
sulla “ricetta aggiuntiva” prevista dal DM 18-5-046.
Non si devono applicare punti metallici sulla banda
ottica del fustello; l’eventuale fustello di cartone deve
essere applicato con nastro adesivo trasparente.
1
2
3
4
5
6
Vedi anche L 425/96 di convers del DL 323/96, art 1, c
4; DLgs 229/99, art 15-decies, c 2 (GU 16-7-99).
Salvo il caso degli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia.
L 448/98 (Finanziaria per il 99), art 70, c 2-3, come
modificata dalla L finanziaria per il 2005, comma 167
(abolizione dell’obbligo della controfirma). In riferimento all’entrata in vigore del nuovo mod. di ricetta
previsto dall’art 50 del DL 269/03 (DM 18-5-04, GU
25-10-04), è sufficiente compilare le apposite caselle
con il numero della nota. Se le caselle per l’indicazione
della nota non vengono utilizzate, devono essere barrate da parte del medico.
L 448/98 (Finanziaria per il 99), art 70, c 2.
Il piano terapeutico, definito dalle strutture specialistiche autorizzate e redatto su apposito modulo stabilito dalla regione Lazio, viene trasmesso al medico
di famiglia per il tramite del paziente stesso (Circolari Regionali del 7-12-04 e del 14-2-05).
Note della Regione Lazio del 29-12-04 e 681/SP del
31-7-06.
DPR 371/98 (GU 27-10-98), in particolare art 3-4, 67; DM 17-3-08 (DM 18-5-04); Circolari Regione Lazio 27/94, 3/95, 44/95, 34/96, 2/00, 3 e 4/2002
(del 29 e 31 gennaio 2002), e del 25-2-05.
Questa norma è attualmente disapplicata nel Lazio.
Inoltre l’uso della ricetta aggiuntiva non è previsto
per i medicinali stupefacenti prescritti con RMR (che
si riferiscono ad una specifica normativa che non lo
prevede).
Occorre invece usare punti metallici per allegare alla
ricetta SSN altra documentazione obbligatoria (es.: le
copie vidimate7 della autorizzazione per l’ossigeno liquido
e i medicinali della distribuzione diretta, la notifica del
mancante per i medicinali della DPC -vedi sezione 1).
Il farmacista compila la parte di sua competenza
con inchiostro nero8. Le caselle a lettura ottica devono
essere riempite in modo semplice e chiaro, senza legare i caratteri ed invadere altre caselle, evitando correzioni, segni e trattini.
La data si esprime solo con numeri (ggmmaa).
Le caselle dell'eventuale ticket o importo di tariffazione si riempiono allineando a destra; le ultime due
cifre si riferiscono sempre ai centesimi di € (non barrare le caselle non riempite e non usare alcun segno per
separare i centesimi dalle unità di €).
Il timbro della farmacia riporta, oltre a denominazione (con indicazione del nome del responsabile9) e
indirizzo, il codice regionale USL.
L'indicazione sulla ricetta dell'eventuale ticket riscosso deve avvenire al momento della spedizione,
mentre data e timbro possono essere applicati sulla ricetta entro il giorno successivo.
Per la spedizione delle ricette effettuata durante il
servizio notturno a battenti chiusi, è dovuto l'importo della dispensazione previsto dalla tariffa nazionale, a condizione che sulla ricetta risulti precisato da parte del medico il carattere di urgenza della prescrizione10 e da parte
della farmacia l'ora di presentazione della ricetta.
Se la ricetta SSN manca dell'indicazione del dosaggio11 oppure della forma farmaceutica, il farmacista deve apporre apposita annotazione giustificativa12 nello spazio sul retro della ricetta.
In caso di mancato ritiro da parte del paziente di
un medicinale prescritto, il farmacista appone sulla
ricetta idonea indicazione o semplicemente depenna il
medicinale non ritirato.
La ricetta SSN è ammessa al rimborso se consegnata entro un anno dalla spedizione.
7
Si consiglia di apporre anche sulle copie vidimate il timbro
della farmacia, per evitare errori di attribuzione.
8
E’ naturalmente tollerato l’uso di inchiostro di colore
diverso, come il blu, purché sufficientemente scuro
da risaltare alla lettura ottica a luce rossa.
9
DPR 94/89 (GU 16-3-89), art 8.
10
Per le prescrizioni rilasciate dalla guardia medica non
occorre l'indicazione del carattere di urgenza della
prescrizione (DPR 371/98).
11
La pratica di spedire una ricetta in cui manchi l'indicazione del dosaggio con la confezione con la dose più
bassa non è imposta attualmente da nessuna norma,
ma è divenuta abitudine per il farmacista sia perché
corrisponde ad un atteggiamento di saggia prudenza, sia perché in passato, ai tempi in cui era in vigore la Convenzione con il SSN del 29-3-94, tale comportamento era disciplinato in modo esplicito dall'art.
7 della Convenzione stessa.
12
DPR 371/98, art 6, c 1. La specificazione da parte del
medico della dose è tuttavia indispensabile per i medicinali soggetti a ricetta non ripetibile presenti in
commercio in differenti dosaggi (vedi anche Nota
n.800/UCS /AG.70.3/2147 del 6-5-85).
Terza parte, pagina 3.3: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
La ricetta (di medicinali “ripetibili”), spedita e inoltrata alla USL per il rimborso, che risulti mancante di
uno o più dei seguenti elementi:
‰ codice fiscale dell'assistito,
‰ data di spedizione e timbro della farmacia,
‰ timbro e firma del medico,
verrà restituita alla farmacia perché provveda alla regolarizzazione entro 30 giorni.
NB: le prescrizioni di medicinali con obbligo di ricetta non
ripetibile senza la firma del medico e/o la data non sono
valide1, e quindi non possono essere regolarizzate2.
SOSTITUZIONE
Se si verifica una condizione prevista per la sostituzione dalla Convenzione SSN (DPR 371/98, art. 6)3
(eccezionalmente e con il consenso del paziente), il
farmacista deve apporre sulla ricetta, nell’apposito spazio sul retro, idonea annotazione giustificativa4.
In caso di “urgenza assoluta e manifesta”, i vincoli
per la sostituzione sono l’uguale composizione (evidentemente riferita esclusivamente al principio attivo) e la
pari indicazione terapeutica.
SOSTITUZIONE IN ATTUAZIONE DEL DL. 347/01, ART 7
(Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione
in principi attivi, nonché via di somministrazione,
numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali).
Per i medicinali il cui principio attivo non è coperto
da brevetto5 (vedi rimborso di riferimento), il farmacista effettua la sostituzione con il corrispondente
1
DLgs 219/06, art 89. La ricetta non ripetibile deve anche contenere la chiara indicazione della struttura da
cui il medico dipende, e i dati relativi all’esenzione
dell’assistito (nel caso siano pertinenti).
2
L'irregolarità delle ricette non ripetibili del SSN comporta
l'annullamento delle ricette stesse e la possibilità dell'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari previste dal DLgs 219/06, art 148, c 8 (multa da
500 a 3000€ ed eventualmente chiusura della farmacia
da 15 a 30 giorni).
3
DPR 371/98, art 6.
Comma 2: "Qualora il medicinale prescritto sia irreperibile
nel normale ciclo di distribuzione o nel caso la farmacia ne risulti sprovvista il farmacista può consegnare
altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia
prezzo uguale o inferiore per il SSN."
Comma 3: "Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il
farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica."
4
La sostituzione non giustificata o sistematica al di fuori
di quanto previsto dalla legge e da delibere regionali
(medicinali generici e rimborso di riferimento; casi di
urgenza sanitaria assoluta o manifesta), oltre alle
implicazioni sulla autonomia e responsabilità professionale di medico e farmacista, si potrebbe connotare come attività sanzionabile ai sensi dell'articolo
171 del RD 1265/34 (comparaggio; vedi anche Circolare del 12-11-98, GU 23-11-98).
5
L 425/96 (GU 16-8-96); L 405/01 di convers del DL
347/01, art 7, modificato dalla L 178/02 (GU SO 10-802), di convers del DL 138/02; nota Reg. Lazio prot
162109 del 30-11-01.
medicinale di minor costo secondo le disposizioni regionali6, a meno che il medico abbia esplicitamente indicato sulla ricetta la non-sostituibilità del medicinale
prescritto oppure l'assistito, informato dal farmacista,
non accetti la sostituzione. In pratica, definito come
prezzo di riferimento il prezzo rimborsato dal
SSN indicato dalla direttiva regionale in vigore, la
sostituzione in attuazione del DL 347/01 si può effettuare con uno qualsiasi dei medicinali, di prezzo uguale
o inferiore al prezzo di riferimento, elencato nella lista di trasparenza nazionale nell’ambito della
stessa confezione di riferimento7, senza lacuna
annotazione giustificativa.
Casi di sostituzione che si possono verificare:
; Prescrizione di specialità medicinale o medicinale
generico con prezzo più alto di quello di riferimento:
il farmacista può consegnare qualsiasi medicinale
(specialità o generico) con prezzo uguale (o inferiore) a quello di riferimento.
; Prescrizione di specialità medicinale o medicinale
generico con prezzo uguale a quello di riferimento:
il farmacista consegna il medicinale della marca indicata dal medico, oppure, a secondo di necessità e
occasionalmente, può consegnare qualsiasi medicinale corrispondente, specialità o generico, con prezzo uguale (o inferiore) a quello di riferimento8.
6
L 405/01; DGR Lazio n. 1794 del 30-11-2001; DGR Lazio 1433/02. Per medicinale di minor costo si intende
il medicinale di prezzo pari o inferiore a quello indicato
nella lista regionale come prezzo di riferimento. Detti
medicinali, siano essi generici o specialità, non sono
soggetti allo sconto mutualistico (dal 1-1-05, L
326/03, di convers. del DL 269/03, art 48, c 31-32).
7
Il farmacista non è tenuto ad entrare nel merito della
effettiva corrispondenza dei vari medicinali che appartengono alla stessa confezione di riferimento, anche se professionalmente è sempre opportuno che
fornisca un suggerimento o una spiegazione appropriata al paziente/utente.
L’inserimento dei vari medicinali nell’ambito della stessa
confezione di riferimento, nella lista di trasparenza
del Ministero della Salute, garantisce giuridicamente
l’operato del farmacista, nell’ambito del SSN, a prescindere da valutazioni diverse sulla corrispondenza
dei medicinali. Come è noto, infatti, per le finalità del
SSN sono state considerate come appartenenti allo
stesso gruppo omogeneo, e quindi tra di loro intercambiabili, forme farmaceutiche diverse ma tutte per
uso orale (compresse, cpr effervescenti, bustine),
eventualmente realizzate con procedimenti tecnologici diversi, ed a base di principi attivi anche modificati (ad es. Nimesulide e nimesulide-betaciclodestrina). Inoltre è stata presa in considerazione
la presenza dello stesso principio attivo, a prescindere da eventuali differenze delle indicazioni terapeutiche approvate.
8
Il testo di legge (L 405/01, L 178/02 ed in particolare la
DGR Lazio 1433/02) prevede esplicitamente la consegna del farmaco corrispondente, purché al prezzo di
riferimento (o più basso), a prescindere se sia specialità oppure generico, ed a prescindere dalla marca.
Vedi anche circolare Assiprofar n.113/02 e 61/05.
Si precisa comunque che il ricorso sistematico a questa
sostituzione si configura come attività sanzionabile ai
sensi dell'articolo 171 del RD 1265/34 (comparaggio).
Terza parte, pagina 3.4: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
; Sostituzione con eventuale medicinale di prezzo in-
feriore a quello di riferimento: questo caso, non
contemplato dal testo del DL 347/01, è stato esplicitamente previsto dalla DGR Lazio 1433/02, perché si
verifica in relazione ai tempi ed alla frequenza dell'aggiornamento della lista regionale ed alla variazione dei prezzi da parte delle ditte.
; Sostituzione con specialità medicinale o generico di
prezzo inferiore, ma superiore a quello di riferimento: non è prevista, se non nei termini del DPR
371/98, art 6, comma 2 (o comma 3).
; Sostituzione con specialità medicinale o generico di
prezzo superiore o di prezzo uguale ma superiore al
prezzo di riferimento: non prevista, se non nei termini del DPR 371/98, art 6, comma 3.
PARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI ASSISTITI1.
Esiste un regime complesso di compartecipazione
alla spesa (ticket) che sostanzialmente (a meno delle
eccezioni descritte più avanti) si basa sulla differenziazione tra i prodotti del sistema del prezzo di
riferimento (gli “equivalenti”, cioè i medicinali di cui è
scaduto il brevetto elencati nell’apposita lista regionale
in vigore delle confezioni e dei prezzi di riferimento), e
tutti gli altri medicinali (medicinali con brevetto ancora in essere o comunque non elencati nella lista delle
confezioni con prezzo di riferimento), distinti in 2 fasce
di prezzo (fino a 5€ e oltre 5€).
MEDICINALI SENZA EQUIVALENTI
Le misure di compartecipazione alla spesa introdotte
per orientare ad incrementare l’utilizzo dei medicinali a
brevetto scaduto, prevedono il pagamento di una quota
di 4€ per ogni confezione di prezzo superiore a 5€, e di
2,5€ per ogni confezione di prezzo uguale o inferiore a
5€2 (1€ a confezione per gli antibiotici iniettabili e i farmaci per esclusivo uso fleboclisi prescrivibili in numero
di 6 pezzi a ricetta) per i pazienti non esenti che ritirano
i medicinali che NON appartengono alla lista regionale delle confezioni con prezzo di riferimento; tali quote sono ridotte rispettivamente a 2€/1€ (2€
per medicinali di prezzo >5€; 1€ per medicinali di prezzo ≤5€) nel caso di pazienti con esenzione per patologia (ed equivalenti, codici 0.., R.., N01, vedi oltre),
mentre non è dovuta dai pazienti con le altre esenzioni
“S” “L” “C”, “E”, “F” “T”, “G” “V” (tutte le esenzioni diverse da quelle per patologia che riguardano
l’assistenza farmaceutica, vedi oltre).
La quota di compartecipazione non si applica ai
medicinali inibitori di pompa protonica ATC A02BC, ai
medicinali “stupefacenti” del DPR 309/90 (a qualsiasi
1
2
Decreti Commissariali U24 del 10-9-08, BUR 13-9-08
SO n. 116, e U45 del 17-11-08, che modificano il
precedente regime stabilito con DGR Lazio 1167 del
23-12-05; note regionale con procedure applicative
n.106343 del 15-9-08, n.108107 del 18-9-08,
n.111478 del 26-9-08, n. 139939 del 27-11-08, n.
149933 del 19-12-08.
Qualora l’importo della quota di partecipazione superi il
prezzo del medicinale, il medicinale non deve essere
dispensato a carico del SSN.
tabella appartengano), all’ossigeno terapeutico (liquido
e gassoso), all’insulina (ATC A10A)3; ai fattori della
coagulazione del sangue (ATC B02BD) e alla somatropina (ATC H01AC01)4; ai medicinali della Distribuzione
Diretta dispensati in farmacia con autorizzazione. I medicinali della DPC sono assoggettati alla quota di compartecipazione dal 1-1-095 (con le stesse eccezioni di
insuline, somatropina e fottori della coagulazione).
PREZZO DI RIFERIMENTO6
I medicinali il cui principio attivo non è coperto da
brevetto, elencati nella lista di trasparenza secondo
le disposizioni regionali, sono rimborsati, senza quota
fissa di compartecipazione alla spesa, fino alla concorrenza del relativo prezzo di riferimento7.
E’ a carico dell’assistito (tutti gli assistiti, anche esenti, ad eccezione dei titolari di pensione di guerra vitalizia con esenzione “G” e “V”) l’eventuale differenza
col prezzo di riferimento.
Il farmacista è tenuto a proporre all'assistito il
medicinale corrispondente di prezzo uguale o
inferiore a quello di riferimento. Se l’assistito accetta e richiede l’equivalente8, il farmacista effettua
senza ulteriori formalità la sostituzione, a meno che il
medico non abbia espressamente indicato la “nonsostituibilità”.
I prezzi di riferimento ed i medicinali ai quali devono essere applicati (confezioni di riferimento) sono
stabiliti con Delibera di giunta regionale (DGR)9
[vedi elenco nella sezione “aggiornamenti”].
Norma di salvaguardia10: nel caso di carenza
documentata del medicinale equivalente (del sistema
del rimborso di riferimento) a prezzo uguale o inferiore
al prezzo di riferimento, il farmacista può consegnare
il corrispondente medicinale di prezzo più basso disponibile nei normali canali di distribuzione regionale,
senza esigere alcuna quota di partecipazione da parte
dell’assistito. La circostanza deve essere indicata dal
3
Nota Regionale prot 149933 del 19-12-08, in vigore
dal 1-1-09.
4
Nota Regionale prot 23577/45/07 del 25-2-09, in vigore dal dal 28-2-09.
5
Procedure applicative, nota Reg. prot 139939 del 2711-08, in relazione al nuovo Accordo 2009-2011 per
la DD e la DPC. Secondo tale nota, anche gli antipsicotici atipici con dicitura “urgente” dovrebbero essere esenti dalla quota di compartecipazione, ma tale
indicazione è disapplicata, secondo le istruzioni di
Federfarma-Roma (Circolare 153/08 del 30-12-08).
6
L 388/00 (finanziaria 2001), art 85, c 26; Comunicato
Min San SO GU 7-6-2001; L. 405/01.
7
I medicinali elencati nella lista di trasparenza nazionale
sono esclusi dall’applicazione dello sconto mutualistico, ma il prezzo di riferimento ed i medicinali a cui
applicarli sono quelli indicati nella lista regionale.
8
E' difficile che il farmacista possa verificare se il paziente accetti o non accetti la sostituzione prevista
dall'art 7, L. 405/01, quando la ricetta gli viene presentata da una persona diversa dall'intestatario.
9
DGR Lazio n. 1433 del 31-10-2002, in vigore dal 15-112002, e seguenti, in relazione alle categorie omogenee individuate dal Ministero (vedi “Aggiornamenti”).
10
DGR Lazio 1433/02, modificata dalla DGR 55/03.
Terza parte, pagina 3.5: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
farmacista sulla ricetta con apposita annotazione
("norma di salvaguardia"), e la ricetta deve essere inserita in apposita distinta fascia di tariffazione ("G").
CATEGORIA OMOGENEA PPI1
I farmaci della categoria terapeutica omogenea atc
A02BC inibitori della pompa acida (=PPI) sono soggetti ad un prezzo massimo di rimborso corrispondente al prezzo di riferimento delle confezioni di lansoprazolo2. La eventuale differenza col prezzo del medicinale prescritto è a carico dell’assistito (esclusi esenti
con codice “G” e “V”). La quota di compartecipazione in
quota fissa per questi medicinali non è mai dovuta3.
La differenza di prezzo per categoria non è dovuta,
per le prescrizione di medicinali PPI diversi dal lansoprazolo, se è presente nella casella più a destra (la sesta) del “Codice esenzione” la lettera, dalla B alla
F, che individua i casi previsti per l’eccezione4.
Lettere per la codifica dei casi previsti di esenzione
dalla differenza di prezzo:
B) paziente intollerante al lansoprazolo;
C) paziente allergico al lansoprazolo;
D) paziente che non risponde al lansoprazolo;
E) concomitante terapia con teofillina o tacrolimus
(possibilità di interazione farmacologia);
F) paziente già in trattamento con PPI diversi dal lansoprazolo secondo indicazioni e limitazioni temporali della
nota 48 (fino al completamento del ciclo terapeutico).
La differenza col prezzo di rimborso è sempre dovuta quando è biffata la casella N dell’area esenzione
(“non esente”).
Medicinale | Dosaggio | Prezzo massimo di rimborso6
Lansoprazolo
Omeprazolo
Pantoprazolo
Rabeprazolo
Esomeprazolo
15 mg 14 cps
30 mg 14 cps
10 mg 14 cps
20 mg 14 cps
20 mg 14 cpr
40 mg 14 cpr
10 mg 14 cpr
20 mg 14 cpr
20 mg 14 cpr
40 mg 14 cpr
10 mg 28 bs
3,96€
7,32€
3,96€
7,32€
3,96€
7,32€
3,96€
7,32€
3,96€
7,32€
3,96€
NON È AMMESSA LA SOSTITUZIONE NELL’AMBITO DELLA
con altro medicinale a base di principi attivi diversi7 (ancorché di prezzo uguale
a quello di rimborso).
STESSA CATEGORIA TERAPEUTICA
L’indicazione da parte del medico delle “letterine”
previste dalle DGR per l’appropriatezza prescrittiva8 (nella prima casella a disposizione della regione sotto al codice fiscale) non ha alcun effetto per la spedizione in
farmacia (non comporta né limitazioni nella spedizione
né applicazione di ticket diversi) ed è pertinente esclusivamente a medicinali coperti da brevetto.
Il medico è invitato a non prescrivere sulla medesima
ricetta inibitori di pompa acida (PPI) esenti dalla differenza col prezzo di rimborso insieme ad altri medicinali mutuabili (in particolare quelli del sistema del rimborso di riferimento soggetti a differenza di prezzo o altri medicinali
soggetti a quota di compartecipazione)5.
1
Interventi di correzione della spesa farmaceutica
della Regione Lazio, Piano di rientro dal disavanzo
sanitario; DGR Lazio n. 124 del 27-2-07, come modificata con DGR n. 197 del 20-3-2007; determinazione 1140 del 30 marzo 2007 e relativa nota integrativa, in vigore dal 2 aprile 2007; Determinazione 1371
del 16-4-07.
La manovra comprende anche la monoprescrizione
per le statine (atc C10AA-C10BA) con decorrenza
dal 2 aprile 2007 in via temporanea e provvisoria, il
passaggio in DPC degli interferoni,
l’implementazione della distribuzione da parte delle
strutture ospedaliere o specialistiche per il primo ciclo di cura all’atto delle dimissioni dei medicinali antiemetici soggetti a nota 57, degli antibiotici iniettabili soggetti a nota 56 ed inoltre di anastrozolo (Arimidex), exemestan (Aromasin) e letrozolo (Femara).
2
DGR n. 785 del 19-10-2007, in vigore dal 26-10-07,
con prezzi aggiornati prima con DGR 1738 del 17-609 ed ultimamente con D 4005 del 1-12-09.
3
Nota regionale 111478 del 26-9-08.
4
L’indicazione delle stesse lettere non è pertinente per
le prescrizioni a base di lansoprazolo e comunque
non è idonea ad esentare dalla applicazione della eventuale differenza col prezzo di riferimento.
5
Nota regionale del 17-5-07. Se sulla medesima ricetta
vengono prescritti un medicinale della classe dei PPI
6
7
8
esente dalla differenza col prezzo di rimborso, insieme ad un altro medicinale soggetto alla differenza
col prezzo di riferimento, non è possibile differenziare il diverso regime di applicazione del ticket al momento della tariffazione nella fascia "G".
Determinazione Regione Lazio D4005 del 1-12-09 in
vigore dal 8-12-09.
Nel Lazio le confezioni di lansoprazolo, omeprazolo e
pantoprazolo non sono inserite nella lista regionale
delle confezioni e dei prezzi di riferimento, ma la loro
presenza nella lista di trasparenza nazionale giustifica la sostituzione con l’equivalente di minor costo
all’interno della stessa confezione di riferimento della
lista nazionale.
Appropriatezza prescrittiva ed incremento dell’utilizzo
dei farmaci di cui è scaduto il brevetto, DGR Lazio
1057/07 e 232/08.
Terza parte, pagina 3.6: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
COMPILAZIONE AREA ESENZIONE.
Esenzioni fascia “SLC”6.
La compilazione dell’area esenzione da parte del
medico è obbligatoria; la biffatura1 della casella N (non
esente) e la compilazione delle caselle “codice esenzione” sono tra loro alternative ed esclusive, tranne
che nel caso delle esenzioni per reddito (codici E01 E02
E03 E04), per le quali l’assistito o un suo delegato può
autocertificare la condizione reddituale anche in un
momento successivo alla redazione della ricetta, mediante barratura della lettera R, apposizione della firma autocertificante e compilazione delle casella
dell’esenzione con il codice “E” appropriato2. Questi tre
elementi devono sempre essere presenti sulla ricetta
che si avvale dell’esenzione per reddito3.
Il diritto all’esenzione per motivi sanitari del
paziente deve sempre essere attestato dal medico4.
5
CODICI DI ESENZIONE E CATEGORIE PROTETTE
.
Esenzioni per l’assistenza farmaceutica: invalidità,
reddito ed altre condizioni che esentano dal pagamento della quota di compartecipazione per i medicinali
senza equivalenti.
Si ricorda in particolare che i formalismi necessari
che permettono la contabilizzazione delle ricette con
esenzione per età/reddito nella fascia SLC sono i seguenti:
ƒ sigla di esenzione (E01-E02-E03-E04)
ƒ biffatura della lettera R (reddito)
ƒ firma autocertificante.
Le ricette prive di uno dei tre elementi non potranno
essere contabilizzate come esenti.
1
2
3
4
5
Per biffatura si intende l'apposizione di un segno evidente qualsiasi all'interno della casella.
Note regionali prot.106553 del 15-9-08 e 108107 del
18-9-08; per gli assistiti che autocertificano la condizione di reddito, i codici “E” di esenzione, se non già
presenti sulla ricetta, su indicazione dell’assistito sono
apposti dal farmacista, senza alcuna responsabilità nel
merito, al momento della spedizione della ricetta. Non
è tuttavia possibile avvalersi della esenzione per reddito se il medico ha già indicato il codice di un’altra
esenzione, come ad esempio quella per patologia.
Previsto dal Disciplinare tecnico DM 17-3-08, anche se
la presenza della firma non è un dato da trasmettere
al MEF.
Legge 638/83: l'attestazione del diritto all'esenzione è
certificata esclusivamente dal medico prescrittore
(come indicato sul retro della ricetta, ultima riga).
DM 1-2-91; L 724/94, art 1, c.3; DLgs 124/98, art 5;
DM 329/99; L 388/00, art 85 (finanziaria 2001);
DGR Lazio 34/2002; circolare regionale del 25-2-05;
Decreto commissariale U24 del 10-9-08 e relativa
nota esplicativa del 15-9-08, prot. 106553.
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
C01 invalidi civili al 100% (grandi invalidi)
C02 invalidi civili al 100% con indennità di accompagnamento
C04 invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
C05 ciechi assoluti7;
C06 sordomuti8
L01 grandi invalidi per lavoro dall'80% al 100%
L02 invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa maggiore di 2/3, invalidità dall’67% al 79%
‰ L03 invalidi del lavoro con riduzione della capacità la‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
vorativa inferiore ai 2/3, invalidità dall’1% al 66%
L04 infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
S01 invalidi per servizio 100% (grandi inv. 1^ cat)
S02 invalidi per servizio (dalla 2^ alla 5^ cat.)
S03 invalidi per servizio (dalla 6^ alla 8^ cat.)
S04 obiettori di coscienza in servizio civile
E01 assistiti di età minore di 6 e maggiore di 65 anni,
con reddito familiare9 lordo complessivo10 inferiore a €
36.151,98 (ex RED1 e RED2)
E02 disoccupati11 e familiari a carico (ex RED5)
E03 titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari
a carico (ex RED3)
E04 titolari di pensione al minimo12 e familiari a carico
(ex RED4)
F01 detenuti13
‰
1
‰ T01 donatori di organo .
6
Circolari Regionali: n 4/2002 e del 25-2-05; nota regionale 106342 del 15-9-08. Tutti i codici ed i relativi
riferimenti normativi sono indicati nel disciplinare
tecnico allegato al DM 17-3-08 (GU SO 11-4-08).
7
C05, ciechi assoluti o con residuo visivo binoculare fino a
1/20, L 482/68, art 6; L 68/99; DM 1-2-91, art 6, c1, f.
8
C06 (colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’ apprendimento della lingua parlata), L 482/68, art 7; L
68/99; DM 1-2-91, art 6, c 1, f.
9
I componenti del nucleo familiare sono ai fini fiscali il
dichiarante, il coniuge (non separato), i figli, altre
persone conviventi e soggetti a carico ai fini dell'IRPEF anche se non presenti nello stato di famiglia
(familiari che nell'anno precedente non hanno percepito redditi che concorrono alla formazione del reddito
complessivo per un ammontare superiore a 2840,51€,
per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali.
10
Quale reddito complessivo è da intendersi la somma
di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili e, limitatamente ai lavoratori autonomi, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tale reddito è rilevabile dai seguenti modelli: CUD, parte B; 730, prospetto di liquidazione; mod. UNICO, quadro RN
(dell’anno precedente).
11
Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a €
11.362,05 se con coniuge a carico, e incrementato di
€ 516 per ogni figlio a carico.
12
E03, L 153/69, art 26 e L.544/88, art 1.
E04, Titolari di pensione al minimo ultrasessantenni
e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore
a 8.263,31€, incrementato a 11.362,05€ se con coniuge a carico, e incrementato di 516€ per ogni figlio
a carico, L 335/95, art 3, c 6.
In questi casi l’assistito (anche in un momento successivo e con la N “non-esente” barrata) deve autocertificare la condizione di reddito e sulla ricetta deve essere riportato il relativo codice di esenzione.
13
F01, detenuti ed internati, DLgs 230/99, art 1, c6.
Terza parte, pagina 3.7: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
ESENZIONE TOTALE
ESENZIONE PER PATOLOGIA10.
Invalidi di guerra (e assimilati): sono esenti totali, in
quanto esentati sia dalla quota fissa di compartecipazione che dalla differenza col prezzo di riferimento e col
prezzo massimo di rimborso per i PPI.
Esenzioni (ex “A”, patologia), con diritto alla prescrizione di 3 pezzi (salvo eccezioni elencate):
Esenzioni G ex "R" (invalidi di guerra2).
‰ R..(+subcodice) (malattie rare, vedi nel seguito).
11
‰ N01 (danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni) .
‰ G01 invalidi di guerra dalla prima alla quinta cate-
goria, titolari di pensione diretta vitalizia, e deportati in campi di sterminio.
‰ G02 invalidi di guerra dalla VI alla VIII categoria.
3
‰ V01 vittime di terrorismo e criminalità organizzata .
4
‰ T09 vittime del terremoto dell’Aquila del 2009 .
Nel caso di prescrizione di medicinali di fascia C secondo la legge 203/2000 (oppure la legge 206/2004 che
la richiama), il medico appone nell'ambito della prescrizione apposita annotazione controfirmata.
I medicinali di classe C5 sono erogabili a totale
carico del SSN solo nei confronti degli invalidi di
guerra (militari o civili) titolari di pensione di guerra
diretta vitalizia6 e delle vittime del terrorismo con invalidità superiore all’80%7, nei casi in cui il medico di base
ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente ed apponga idonea dichiarazione8 controfirmata (Legge 203/00 oppure Legge 206/04)9.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L Reg 9/05; L Reg 19-11-02; Circolare Reg n.144 S/P
del 22-7-05.
G01, G02, DM 1-2-91, art 6, c1 e c2, punto a.
V01, L 302/90; DLgs 124/98, art 5, c6. Per le vittime del
terrorismo l'esenzione è estesa anche ai familiari (L
206/04, art 9).
T09, cittadini residenti nella Asl dell’Aquila vittime del
sisma dell’aprile 2009, che abbiano acquisito domicilio sanitario temporaneo presso una Asl del Lazio,
Decreto comm. U24 del 2-04-09.
Tra i medicinali di classe C debbono intendersi compresi
anche quelli soggetti a note AIFA prescritti al di fuori
delle condizioni previste dalle note stesse. Nel caso il
prezzo sia superiore a quello di riferimento (come da
pag. precedente), il paziente non deve corrispondere
l'eventuale differenza (L. di convers. del DL 347/01).
L 203/2000 (del 19-7-00, GU 26-7-00), art 1.
L 206/04, art 4 e 9, con estensione dell’esenzione anche ai familiari delle vittime del terrorismo.
Una dichiarazione come ad esempio “Si attestano le condizioni previste dalla legge n.203/2000 –o della Legge
206/2004-”, o analoga.
Nota Min San prot.100/SCPS/9.12434 del 29-8-00;
Circolare regionale del 25-2-2005; nota regionale del
6-5-08.
‰ 0.. (il codice indicato deve corrispondere a quello dei
codici di patologia, 001-056, vedi nel seguito).
Gli esenti per patologia possono fruire di prescrizioni fino a tre pezzi12 complessivamente su
una stessa ricetta13, di uno o due medicinali, ad esclusione dei medicinali a base di statine (massimo 1 pezzo a ricetta), dei medicinali antipsicotici e antiemofilici
della DPC in procedura urgente (massimo 2 pezzi a ricetta); degli antibiotici iniettabili monodose, dei flaconi
per fleboclisi e degli interferoni iniettabili14 in DPC (sono comunque prescrivibili fino a 6 pezzi).
La quota di compartecipazione per i medicinali senza
equivalenti è dovuta dagli assistiti con esenzione per
“patologia” in misura ridotta: 2€ per medicinali di prezzo >5€; 1€ per medicinali di prezzo ≤5€ e per i medicinali pluriprescrivibili.
L’esenzione per patologia si riferisce, secondo il
regolamento di individuazione delle malattie croniche
e invalidanti (DM 329/99) ed il regolamento sulle malattie rare (DM 296/01), a tutti i farmaci destinati al
trattamento delle patologie individuate15, il cui codice
è riportato sulla tessera di esenzione del paziente.
Il medico può prescrivere una terapia non superiore a 60 giorni16.
E’ di competenza del medico verificare la corrispondenza tra le patologie e i farmaci relativi secondo
i codici di patologia.
10
11
12
13
14
15
16
DM 28-5-99 Regolamento n.329/99, SO GU 25-9-99;
DM 296 del 21-5-01, GU 19-7-01 (aggiornamento);
DM 279 del 18-5-01 (GU 12-7-01) "Malattie rare".
N01, soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (L 210/92).
L 405/01 di conversione del DL 347/01, art 9; DGR
Lazio n 34 del 15-1-2002.
DLgs 124/98 del 29-4-98, art 3, c 9.
Legge 405/01 di conversione del DL 347/01, art 9, c
3, interferoni iniettabili per i pazienti affetti da epatite cronica
Il DM 329/99 non approfondisce gli aspetti che riguardano l’assistenza farmaceutica, per cui al medico di famiglia è riconosciuta ampia discrezionalità nel
definire i farmaci prescrivibili in regime di esenzione
in relazione alla patologia, rispettando criteri professionali di "efficacia ed appropriatezza".
L. 405/01 (convers. del DL 347/01, art 9). Questa limitazione è comunque rivolta esclusivamente al medico (il farmacista non avrebbe alcuna possibilità di
controllo in mancanza dell'indicazione della posologia).
Terza parte, pagina 3.8: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
MALATTIE CRONICHE/INVALIDANTI1
Il codice di identificazione delle patologie secondo il DM
329/99, è composto da gruppi di cifre numeriche, di cui
le prime 3 sono da indicare nelle apposite caselle della ricetta che indicano il diritto all’esenzione.
N.Prog./ Condizioni di esenzione (eenzioni per patologia).
001 acromegalia e gigantismo
002 affezioni del sistema circolatorio (escluso:
.453.0 sindrome di Budd-Chiari)
(0A02: malattie cardiache e del circolo polmonare; 0B02: malattie cerebrovascolari;
0C02: Malattie delle arterie, arteriose, capillari,
vene, vasi linfatici).
003 anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione
005 anoressia nervosa, bulimia
006 artrite reumatoide
007 asma
008 cirrosi epatica, cirrosi biliare
009 colite ulcerosa e malattia di Crohn
011 demenze
012 diabete insipido
013 diabete mellito
014 dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool
016 epatite cronica (attiva)
017 epilessia (escl.: sindrome di Lennox-Gastaut)
018 fibrosi cistica
019 glaucoma
020 infezione da HIV
021 insufficienza cardiaca (n.y.h.a. classe III e IV)
022 insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di
Addison)
023 insufficienza renale cronica
024 insufficienza respiratoria cronica
025 ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa
e IIb - ipercolesterolemia primitiva poligenica ipercolesterolemia familiare combinata - iperlipoproteinemia di tipo III
026 iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo
027 ipotiroidismo: congenito, acquisito (grave)
028 lupus eritematoso sistemico
029 malattia di Alzheimer
030 malattia di Sjogren
031 ipertensione arteriosa
(0A31: ipertensione arteriosa; 0031: ipertensione arteriosa in presenza di danno d’organo).
032 malattia o sindrome di Cushing
034 miastenia grave
035 morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo
036 morbo di Buerger
037 morbo di Paget
038 morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali
039 nanismo ipofisario
040 neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale
041 neuromielite ottica
042 pancreatite cronica
044 psicosi
045 psoriasi (artropatica pustolosa-grave eritrodermica)
046 sclerosi multipla
047 sclerosi sistemica (progressiva)
048 soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto
049 soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione
di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione delle
capacità funzionali
050 soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore,
polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)
051 soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici,
sensoriali e neuropsichici
052 soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore,
polmone, fegato, pancreas, midollo)
053 soggetti sottoposti a trapianto di cornea
054 spondilite anchilosante
055 tubercolosi (attiva bacillifera)
056 tiroidite di Hashimoto
MALATTIE RARE2.
L'allegato 1 del DM 279/01 reca l'elenco delle malattie
rare (o gruppi di malattie) con i relativi codici identificativi
alfanumerici (sei cifre, di cui la prima è la lettera R).
2
1
DM 329/99, aggiornato con DM 296/01.
DM 279 del 18-5-01 (GU 12-7-01). L’elenco completo
dei codici e delle malattie è disponibile sul web.
Terza parte, pagina 3.9: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA
Piano di rientro della Regione Lazio, Decreto Commissariale 24 e 45 del 2008. Come in vigore dal 1-1-2009.
tutto come prima del 17-9-08:
si paga la differenza col prezzo di riferimento oppure si ritira
il medicinale equivalente con prezzo di riferimento
[esenti dalla differenza di prezzo solo categoria “G” e “V”]
Medicinali
con prezzo di riferimento (1)
Medicinali PPI
inibitori pompa
protonica
atc A02B
tutto come prima
del 17-9-08:
Medicinali
senza equivalenti (2)
esclusi:
“stupefacenti”, ossigeno,
PPI, insulina;
fattori antiemofilici e somatropina;
medicinali in DD
con autorizzazione allegata
Ricetta senza esenzione dalla differenza di
prezzo per categoria [lettera A]
Si paga solo la eventuale differenza col prezzo di
rimborso della categoria [unici esenti codici “G” e “V”]
Ricetta con esenzione dalla differenza di
prezzo per categoria [lettere B÷F] (3)
NESSUNA COMPARTECIPAZIONE
Pazienti non esenti :
4€ ogni confezione di prezzo maggiore di 5€
2,5€ ogni confezione di prezzo uguale o minore di 5€ (4)
Per antibiotici iniettabili e flebo 1€ a confezione
Pazienti con esenzione per patologia (3) (codici “O..” “R..” “N01”):
2€ ogni confezione di prezzo maggiore di 5€
1€ ogni confezione di prezzo ≤ di 5€; antibiotici iniettabili e flebo
Pazienti con altre esenzioni (3) per la farmaceutica: NESSUNA COMPARTECIPAZIONE
[codici “S” “L” “C” “E(3)” “G” “V”, tutti i subcodici, “F01” “T01”]:
“Stupefacenti” DPR 309/90 (tutte le tabelle)
Ossigeno (liquido/gassoso)
Insulina (ATC A10A)
Fattori antiemofilici (B02BD), Somatropina (H01AC01)
medicinali in DD con autorizzazione allegata
NESSUNA COMPARTECIPAZIONE
1) Per medicinali con prezzo di riferimento si intendono tutti i medicinali di cui è scaduto il brevetto che rientrano nell’elenco regionale delle confezioni e dei
prezzi di riferimento (Disposizioni regionali sull’attuazione della Legge 405/01, con aggiornamento del prezzo dei farmaci di uguale composizione).
2) Per medicinali senza equivalenti si intendono tutti i medicinali non compresi nella lista regionale delle confezioni e dei prezzi di riferimento (ma sono esclusi
dalla compartecipazione i medicinali espressamente indicati nell’ultima riga “nessuna compartecipazione” (DD sta per “Distribuzione diretta”).
3) La biffatura della N-“non esente” prevale su altri codici di esenzione eventualmente indicati e li annulla, ad eccezione dell’esenzioni per reddito “E”.
L’esenzione per reddito può essere apposta anche successivamente mediante biffatura della R, richiede la firma autocertificante (dell’intestatario o di un
suo delegato) con l’indicazione del codice “E” seguito dall’opportuno subcodice annotato o dichiarato dall’assistito e trascritto dal farmacista (nota regionale
106343 del 15-9-08 e sua successiva integrazione). Non è possibile avvalersi dell’ esenzione “E” quando è già indicata un’altra esenzione (ad es.: patologia).
4) Qualora l’importo della quota di partecipazione superi il prezzo del medicinale, il medicinale non deve essere dispensato a carico del SSN.
Terza parte, pagina 3.10: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
PRESTAZIONI INTEGRATIVE.
Per prestazione integrativa regionale si intende la
prescrizione a carico del SSN1 di materiale sanitario
diverso dai medicinali, mediante lo stesso modello di
ricetta mutualistica a lettura ottica. Il diritto alla prestazione integrativa sussiste in relazione a patologie
ed invalidità particolari, a cui si riferisce il materiale
sanitario oggetto della prestazione2.
Dal 1-10-09 è in vigore l’Accordo per la distribuzione
tramite le farmacie dell’assistenza integrativa per diabetici, a prezzi concordati, tramite verifica del fabbisogno autorizzato e registrazione delle transazioni di dispensazione tramite funzionalità on-line web-care.
Il medico deve indicare il codice di esenzione
principale nelle prime tre caselle, seguito (nelle tre caselle del subcodice) dalla sigla “INT”.
Per le ricette di prestazioni integrative regionali3
che per la spedizione richiedono autorizzazione preventiva, la validità deve essere calcolata a partire dalla
data di redazione e non da quella di autorizzazione.
A carico dell'assistito non è dovuta alcuna
quota di partecipazione.
Nel Lazio l'apposizione sulla ricetta del SSN
delle fustelle adesive o prove d'acquisto del materiale fornito è prevista dal 1-3-20034 (tranne che per i
prodotti privi di fustelle o per i quali il prelievo della
fustella comporti il danneggiamento dell’involucro primario, come medicazione ed altro, di cui si indica il
prezzo unitario).
Per l’assistenza integrativa del materiale per il trattamento del diabete, i fustelli adesivi si applicano sul
modulo di prelievo emesso dal sistema web-care, il
quale a sua volta deve essere allegato alla prescrizione medica (vedi i dettagli nel seguito).
L’importo complessivo della prescrizione deve in
ogni caso essere indicato nelle apposite caselle, sotto
quelle del ticket.
Le fustelle che non trovano spazio sulla ricetta
SSN, possono essere applicate sulla “ricetta aggiuntiva” prevista dal DM 18-5-045.
1
2
3
4
5
DM 371/98 (Convenzione SSN), art 2, c 2.
L 531/87, art 2, c 3; Circolari della Regione Lazio
67/84; 56/89; 73/92; 14/94, 19/94; 42/94.
La validità di queste ricette è di 30 giorni, poiché l'assistenza regionale è prevista dalla "Convenzione".
Nota della Regione Lazio n. 16511/4A/05 del 19-2-03.
Attualmente l’uso del modulo aggiuntivo non è obbligatorio nel Lazio.
[In origine era previsto che il modulo aggiuntivo, da
fotocopiare da un originale in dimensioni reali identiche alla normale ricetta SSN, venisse utilizzato per
l’applicazione di (non più di) 6 fustelle compilandolo
con: numero della prescrizione originale, codice fiscale del paziente, data e timbro della farmacia,
stesso numero progressivo della ricetta originale].
PER TUTTE LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE:
in nessun caso su una stessa ricetta possono essere
prescritte contemporaneamente medicine a carico del
SSN e materiale oggetto di assistenza integrativa6!
MATERIALE DI MEDICAZIONE.
E’ prescrivibile senza autorizzazione USL esclusivamente agli invalidi di guerra e assimilati solo se
affetti da piaghe da decubito, postumi di laringectomia, fistole secernenti.
Sulla ricetta deve essere indicato uno dei seguenti
codici di esenzione: G01INT–GO2INT-C01INT–
C02INT7-L01INT–S01INT.
Il materiale di medicazione prescrivibile è il seguente (a destra l’importo unitario da tariffare) 8.
Qualità
Cotone idrofilo
(oro extra)
250 grammi
Garza
Di cotone
idrofilo
10x10x25
18x40x12
36x40x12
5m x 5cm
5m x 7cm
5m x 10cm
5m x 2,5cm
Bende orlate
Di cotone
idrofilo
Cerotto
Ipoallergenico
6
7
8
5m x 5cm
Quantità
Prezzo
unitario
Un solo
pacchetto
€ 2,07
Massimo 3
in totale
Massimo 3
in totale
Uno solo
€
€
€
€
€
€
€
€
0,31
1,19
1,96
0,39
0,67
0,90
2,58
4,23
L 531/87, art 2, c 3 (GU 30-12-87).
Circolare della Regione Lazio 144 S/P del 22-7-05.
Circolare della Regione Lazio 42/94, in riferimento alla
56/89 e all’allegato 1 alla 67/84.
Terza parte, pagina 3.11: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
ACCORDO PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA
DEL MATERIALE PER DIABETICI1.
Sulla base del piano prescrittivo (che ha validità massima di un anno) emesso dai centri diabetologici o dai
diabetologi delle strutture pubbliche, il medico convenzionato prescrive a carico del SSN mediante il modulo
standard il materiale per il trattamento del diabete.
L’Accordo prevede che il piano prescrittivo (detto anche piano terapeutico) venga registrato dagli operatori
delle Asl o altre strutture pubbliche sul sistema informatico web-care.
La ricetta del medico, come previsto dalla normativa
2
vigente , può prescrivere materiale per un fabbisogno
massimo di 3 mesi, ma nel caso che il piano prescrittivo
non sia ancora stato registrato nel sistema, provvisoriamente fino al 31-1-20103, il medico dovrà prescrivere limitatamente ad un fabbisogno massimo di un mese4
(oltre tale data come previsto dall’accordo la prescrizione
di cui non è registrato sul sistema il piano prescrittivi non
potrà essere spedita a carico del SSN).
La ricetta non richiede l’autorizzazione della Asl.
Il farmacista dispensa a carico del SSN accedendo al
sistema informatico webcare ed attuando la procedura
che consente il controllo e il monitoraggio dei piani prescrittivi e dei consumi.
https://www.webcare.it/lazio
codici di accesso: «login» come per la DPC,
[d][p][c][ ][ ][ ][ ]
pw: scelta dall’utente (min. 8 caratteri, da rinnovare
ogni 3 mesi). [
][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Inserito il codice fiscale dell’assistito, si accede alla
disponibilità secondo il piano prescrittivo registrato, e le
quantità dispensate vengono scalate dalla disponibilità
rimanente dell’assistito.
. Attenzione! L’unico codice di esenzione che dà diritto allerogazione gratuita del materiale per il trattamento
del diabete è 013INT.
Il farmacista nella spedizione può eccedere il fabbisogno solo nel caso ciò sia necessario, in relazione al
confezionamento del prodotto, per garantire la fornitura
della quantità prescritta (la quantità eccedente sarà detratta dalla disponibilità successiva).
Il farmacista è autorizzato a dispensare in modo difforme dalle indicazioni del medico solo per giustificati
motivi di necessità dell’assistito (ad es: strisce reattive o
lancette di marca diversa per sostituzione dell’apparec_
chio che le utilizza). In ogni caso il sistema registra tutte
le variazioni.
Terminata la transazione, si stampa il modulo di prelievo e si applicano i fustelli del materiale erogato sul modulo stesso, che deve poi essere allegato alla prescrizione.
La dispensazione può avvenire, secondo la disponibilità
della farmacia o la richiesta dell’assistito, anche in modo
frazionato (ovviamente presso la stessa farmacia) ed entro
il periodo di validità della prescrizione, di 30 giorni), allegando i moduli di prelievo delle diverse transazioni alla
medesima ricetta SSN.
Ogni modulo relativo ad ogni transazione (che può
essere composto da più pagine, a seconda del numero
delle confezioni dispensate) riporta in codice a barre il n.
della transazione (unico per tutto il sistema web-care), il
codice della ricetta SSN a cui si riferisce e il codice fiscale
del paziente, per consentire un rapido controllo ed individuazione delle ricette e delle transazioni.
Analogamente al sistema della DPC, la contabilizzazione avviene mediante il sistema web nei primi dieci
giorni del mese successivo.
Prezzi di rimborso
per singola unità per categoria di articolo
In via provvisoria fino al 31-1-2010, il farmacista può
procedere alla spedizione anche se il piano prescrittivo
non è presente nel sistema5, con la limitazione di un fabbisogno massimo di un mese (dal 1-1-2010) semplicemente registrando le quantità che dispensa (nel caso
l’assistito sia ancora sconosciuto al sistema occorre anche
inserirne la Asl di appartenenza).
Tipo di articolo - codice iso
2
3
4
5
DM 8-2-82, art 1 (GU 17-2-82); a livello regionale:
“Accordo per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate aperte al pubblico di materiale oggetto di
assistenza integrativa per la patologia diabetica” Decreto comm. U0063 del 30-9-09 e suo allegato A.
Circolare Regione Lazio n.6 del 19-2-98.
Nota regionale del 21-12-09.
Nota regionale del 21-12-09, come indicazione rivolta
al medico prescrittore. In questo caso il farmacista
pertanto sarà autorizzato a ridurre autonomamente
la quantità prescritta solo qualora venga esplicitamente indicato che si riferisce ad un fabbisogno superiore a quello mensile previsto.
Il farmacista in ogni caso non è tenuto a nessuna verifica delle quantità prescritte in relazione alle indicazioni dell’allegato B dell’Accordo.
Striscia per glucometro 7AB1B01
0,810 [1,200]
Siringa 7AC2B01
0,175 [0,300]
Lancetta pungidito 7AC2C
0,135 [0,230]
[x25= 20,25€; x50=40,50€]
É possibile verificare la «storia» dei prelievi di ciascun assistito mediante la funzione «ultimo movimento».
1
Prezzo €6
[x30=5,25€]
[x25=3,375€; x50=6,75€]
Ago penna 7AC2A01
Striscia per glicosuria 7AB1B07
Striscia per chetonuria 7AB1B05
Striscia per glicosuria e chetonuria
7AB2A
Glucometro 7AA1A
Pungidito 7AB4D
Penna insulina 7AC2M
0,198 [0,230]
0,190 [0,250]
0,175 [0,250]
0,275 [0,380]
Gratuito
Gratuito
Gratuito
I prezzi concordati sono indicati sul sistema web-care
e vengono direttamente applicati sul modulo di prelievo;
sulla ricetta del SSN deve essere riportato il solo totale da
rimborsare, nelle apposite consuete caselle (se si tratta di
6
Tra parentesi quadra in carattere più piccolo i prezzi
riconosciuti alle farmacie con fatturato SSN annuale
inferiore a 387.342 €.
Terza parte, pagina 3.12: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
un prelievo frazionato la somma dei totali riportati da ogni singolo modulo).
PRODOTTI DIETETICI1.
L'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare -alimenti privi di glutine, aproteici,
olio MCT, integratori dietetici, latte per neonati- può
avvenire:
„ mediante l’utilizzo di apposito modulo di prelievo
mensile rilasciato dalla Asl (simile al modello di ricetta
SSN, o ottenuto per applicazione di timbro su una ricetta SSN), in relazione alle modalità indicate dal DM
8-6-012 (questa è la procedura abituale per le forniture relative a morbo celiaco);
oppure
„ mediante la ricetta SSN redatta dal medico di
famiglia, autorizzata dalla Asl per un fabbisogno
massimo di 30 giorni.
Il modulo di prelievo mensile (o quindicinale3)
rilasciato dalla Asl deve riportare il numero di autorizzazione, il mese a cui si riferisce la fornitura e
l’indicazione del sesso dell'assistito (M o F).
Il modulo può essere spedito dalla farmacia4 entro
30 giorni dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce
la fornitura (ma non prima del mese indicato, anche
se compilato in anticipo), e deve essere contabilizzato
nella DCR del mese in cui viene spedito.
L’eventuale differenza tra il valore dei prodotti consegnati ed il tetto di spesa autorizzato è a carico
dell’assistito e viene evidenziata sul modulo di prelievo
(nella casella corrispondente a quella del ticket).
I fustelli che non trovano posto sul modulo devono
essere applicati sul modulo aggiuntivo. Se non è
possibile prelevare il fustello senza danneggiare il contenitore primario del prodotto, si avrà cura di ricopiare
sul modulo il n. di codice ed il prezzo del prodotto.
Altri eventuali prodotti non presenti nel Registro
Nazionale sono a carico dell'assistito.
Sono prescrivibili per un fabbisogno massimo di 30
giorni6, previa autorizzazione della Asl, a pazienti affetti dalle seguenti malattie:
9 Malattie metaboliche congenite7,
9 Morbo celiaco (compresa la variante clinica della
dermatite erpetiforme),
9 Fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o
mucoviscidosi,
9 Nati da madri sieropositive per HIV fino al compimento del sesto mese di età: ai fini dell'erogazione di sostituti del latte materno;
/ Attenzione! L’erogazione dei prodotti alimentari
aproteici ai pazienti affetti da insufficienza renale
cronica8 (IRC) a carico del SSN è sospesa a decorrere
dal 1-12-099.
Decreto Min San 8 giugno 2001 (GU 5-7-01),
modificato con DM 4 maggio 2006 (GU 17-5-06).
tabella 1: fabbisogno calorico e tetto di spesa per i
pazienti affetti da morbo celiaco.
Fabbisogno calorico Tetto di spesa
Età
Totale |
35%
al mese
6 mesi- 1 anno
900
315
€ 45,00
fino a 3,5 anni
1300
455
€ 62,00
fino a 10 anni
2000
700
€ 94,00
adulti maschi
3000
1050
€140,00
adulti femmine
2200
770
€ 99,00
6
7
I prodotti dietetici rimborsati dal SSN sono quelli
elencati nel Registro Nazionale5.
1
DM 8-6-2001 (GU 5-7-01) (che abolisce il precedente
DM 1-7-82, GU 9-8-82; GU 4-9-84); Circolare regione Lazio n.73 dell'11-12-92 (che modifica la 56/89).
Circolare Reg. Lazio 27/98; nota n.27751 del 3-3-04.
2
Nota dell’Assessorato alla Sanità Regione Lazio del
29/5/2003 prot. n. 54217/4A/09-4A/05 per le Asl.
3
Come previsto dalla DGR Lazio 19/09.
4
O da altro esercizio commerciale di alimentari o parafarmacia convenzionato secondo la DGR Lazio n. 19
del 16-1-09.
5
Nota della Regione Lazio n.27751 del 3-3-04. (Vedere su
http:\farmaciafogliani.it l’elenco integrale dei prodotti).
Normalmente i prodotti inclusi nel Registro Nazionale sono
forniti del bollino, adesivo o ritagliabile, con il codice a
barre a lettura ottica, mentre viceversa prodotti che
mancano del bollino probabilmente non sono inclusi nel
Registro. I prodotti inclusi nel registro sono inoltre caratterizzati da un bollino identificativo colorato (blu per
gli alimenti a fini medici speciali e verde per gli alimenti senza glutine).
8
9
I limiti qualitativi indicati nella Circ. Regione Lazio
73/92, tabella B, già non più vincolanti in seguito alle note Regione Lazio 26890/96 e 12682/99, sono
stati definitivamente superati dal DM 8-6-01.
Le malattie metaboliche congenite in questione sono le
seguenti (dalla Circolare Reg. Lazio 27/93): Malattie
congenite del metabolismo degli aminoacidi (fenilchetonuria, tirosinemia, leucinosi, ecc.); Malattie
congenite del metabolismo dei carboidrati (glicogenosi, galattosemia, ecc.); Acidemie organiche e acidosi lattiche primitive; Malattie congenite del metabolismo delle purine e delle pirimidine (malattia di
Lesch-Nyghan, xantinuria ereditaria, ecc.); Disordini
congeniti del metabolismo delle lipoproteine, dei lipidi e della betaossidazione; Malattie ereditarie del
metabolismo delle porfirine e dell’eme (porfirie, ittero ereditario e disordini del metabolismo della bilirubina); Malattie del metabolismo dei metalli (malattia
di Wilson, malattia di Menkes, emocromatosi, ecc.);
Malattie perossisomiali (sindrome di Zellweger, malattia di Refsum, ecc.); Malattie lisosomiali (mucopolisaccaridosi, mucolipidosi, ecc.); Malattie congenite
dei sistemi di trasporto di membrana (cistinuria, malattia di Hertrnup, ecc.)
Attuata fino a tale data in base alla Circolare Reg. Lazio 27 del 21-7-98 e prot 6436 /55/3 del 7-8-98, ed
alla DGR 1322/03 integrata con DGR 112/07,
l’erogazione gratuita è stata sospesa a seguito del
Decreto comm. U0076 del 23-11-09.
Le farmacie possono spedire a carico del SSN solo ricette autorizzate prima del 1-12-09 fino alla data di
scadenza della prescrizione stessa (30 giorni) (nota
del 27-11-09).
Terza parte, pagina 3.13: Servizio Sanitario Nazionale.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
PRODOTTI PER COLOSTOMIZZATIURETEROSTOMIZZATI-INCONTINENTI1.
FORNITURA di PROTESI,
AUSILI per INCONTINENZA, etc.2.
La ricetta su modulo SSN che reca l'autorizzazione della USL (fabbisogno massimo di 30 giorni), può
essere spedita direttamente dalla farmacia, applicando
il prezzo al pubblico.
♦ Apparecchi per ano artificiale
♦ Sacchetti per colostomia ed ileostomia
♦ Sacchetti raccoglitori di urina.
Il materiale diretto al recupero funzionale e sociale
dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali, dipendenti da qualunque causa, può essere
dispensato dalle farmacie3 autorizzate alla fornitura, iscritte all’Albo regionale, eventualmente alle condizioni
ed ai prezzi stabiliti da ciascuna Usl.
In base alla richiesta del medico la fornitura di ausili per l’incontinenza e la stomia, e la medicazione antidecubito, si effettua in seguito all'autorizzazione del
"preventivo" da parte della USL di competenza.
Nel preventivo devono essere indicati i codici del
Nomenclatore Tariffario DM 332/994; i prezzi rimborsati nella Regione Lazio, in via sperimentale per
due anni a partire dal 29-6-2005, sono quelli indicati
nella DGR n.396 del 25-3-05 (BUR Lazio del 30-5-05).
I prezzi indicati sono senza IVA5.
Il rimborso del materiale viene effettuato direttamente da parte della USL che ha autorizzato, con
modalità e tempi propri per ciascuna Usl.
Questa procedura deve essere considerata come secondaria rispetto a quella con autorizzazione del preventivo, descritta qui di seguito.
2
3
4
5
1
Lo stesso che alla nota precedente.
DLgs 502/92; DPR 371/98, art 3, c 2 (Convenzione SSN);
Ordinanza del TAR Lazio sez I-bis del 10 gennaio
2000 di sospensione dell’art 3, c 4 DM 332/99.
DM 332 del 27 agosto 1999, GU SO del 27-9-99.
Si applica l'IVA al 4%, anziché al 20%, in caso di cessione di ausili e protesi destinati a soggetti affetti da
menomazioni funzionali permanenti (L 263/89 di
convers. del DL 202/89, art 1, comma 3-bis), ma
non tutti i pazienti che hanno diritto a questo materiale presentano menomazioni funzionali permanenti.
Per giustificare l'applicazione dell'IVA al 4%, la prescrizione del medico (da trattenersi in fotocopia come documentazione in farmacia) dovrebbe contenere un riferimento alla menomazione funzionale permanente dell'assistito. Si ritiene comunque che anche
la sola biffatura della casella "R" del modello mutualistico, che indica invalidità totale o di guerra, possa essere considerata come un'indicazione esplicita che si
tratti di menomazione funzionale permanente.
DM 8-2-82, art 1 (GU 17-2-82); DM 28-12-92; DM
332/99 SO GU 27-9-99; DGR Lazio 1836/2000; DM
31-5-01 (GU 8-8-01).
Terza parte, pagina 3.14: Servizio Sanitario Nazionale.
#
Giancarlo Fogliani
Ultima revisione 4 gennaio 2010.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009.
MODULO AGGIUNTIVO
Secondo il DM 17-3-08, da utilizzare per le prescrizioni
a carico del SSN che richiedono l'applicazione di più di 6
fustelli (in genere prestazioni integrative).
Attualmente il suo uso non è ancora obbligatorio nel
Lazio. Eventualmente l’uso previsto è il seguente:
Utilizzare semplicemente fotocopiando in dimensione
reale, riportandovi:
9 il numero identificativo della prescrizione originale
9 il codice fiscale del paziente
9 data e timbro della farmacia
Applicare non più di 6 bollini negli appositi spazi.
Attribuire lo stesso numero progressivo della ricetta originale.
Stampare in formato A4 (dimensione originale) e verificare le dimensioni rispetto alla ricetta originale.
Fotocopiare o stampare più volte secondo necessità.
Terza parte, pagina 3.15: Servizio Sanitario Nazionale.
CODICI DI ESENZIONE, INVALIDITÀ E CATEGORIE PROTETTE.
Nella tabella che segue sono elencati i codici nazionali di esenzione.
Per le esenzioni che riguardano l’assistenza farmaceutica nel Lazio è indicata la corrispondenza con la
codifica di Laziomatica ed il raffronto con l’indicazione prevista per il modello di ricetta precedente; le altre
esenzioni non riguardano l’assistenza farmaceutica e sono indicate in carattere grigio chiaro.
Cod. nazionali
Categorie di assistiti
Cod. Laziomatica
Invalidi di guerra [G]
G01
Invalidi di guerra con pensione diretta vitalizia (dalla 1^ alla 5^
categoria) e deportati in campo di sterminio
G02
Invalidi di guerra (dalla 6^ alla 8^ categoria)
V01
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
V02
INV1
INV16
INV2
INV13
Ex Cod.
ex R
ex R
ex R
Altre Vittime del terrorismo e delle stragi
Invalidi per servizio [S]
S01
Grandi invalidi per servizio (1^ categoria)
S02
Invalidi per servizio (dalla 2^ alla 5^ categoria)
S03
Invalidi per servizio (dalla 6^ alla 8^ categoria), esenzione per prestazioni
correlate alla patologia invalidante
S04
Obiettori di coscienza in servizio civile
Invalidi del lavoro [L]
L01
Grandi invalidi del lavoro, invalidità dall’80% al 100%
L02
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa maggiore di 2/3,
invalidità dall’67% al 79%
L03
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3,
invalidità dall’1% al 66%
L04
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
Invalidi civili [C]
C01
Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento
C02
Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento
C03
Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa maggiore di due terzi,
invalidità dal 67% al 99%
C04
Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
C05
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi,
con eventuale correzione, riconosciuti dall’apposita Commissione
C06
Sordomuti dalla nascita o da prima dell’apprendimento della lingua parlata
C07
Prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità civile
F01
Detenuti ed internati
INV3
INV4
INV5
ex AR
INV21
INV6
ex AR
INV7
INV8
INV9
INV9
INV20
ex AR
ex AR
INV10
ex AR
ex AR
INV12
ex AR
ex AR
T01
Soggetti donatori di organo: prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione
e assistenza farmaceutica (Legge Regionale n.9 dl 17-2-05)
Patologie croniche e invalidanti, malattie rare
0..
Patologie croniche e invalidanti
0..
(codici da 001 a 056; 0A02-0B02-0C02-0A31)
R.. … Malattie rare [R+(A÷Q)+(0/G)+subcodice 3 cifre]
R.. …
R99
ex A
ex A
Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara
N01
Assistiti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
Condizioni economiche [E]
E01
Assistiti di età minore di 6 e maggiore di 65 anni, con reddito familiare lordo
complessivo inferiore a € 36.151,98
E02
Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a € 8.263,31,
incrementato a € 11.362,05 se con coniuge a carico, e incrementato di € 516 per
ogni figlio a carico
E03
Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico
E04
Titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e loro familiari a carico con reddito
familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 se con coniuge a
carico, e incrementato di € 516 per ogni figlio a carico.
Codici di esenzione, invalidità e categorie protette. Ottobre 2008.
INV17
ex A
RED1
RED2
RED5
RED3
RED4
ex AR
ex AR
Donne in stato di gravidanza e tutela della maternità [M]
M00
Esenzione per stato di gravidanza in epoca preconcezionale
M..
Esenzione per prestazioni previste dalla prima alla quarantunesima settimana di gravidanza
01÷41 ordinaria (la lettera [M]+ due cifre corrispondenti alla settimana di gestazione dalla 01 alla 41)
M99
Esenzione per prestazioni previste, in gravidanza ordinaria, in caso di non esatta quantificazione
da parte del MMG della settimana di gestazione
M50
Esenzione per stato di gravidanza, in gravidanza a rischio
M52
Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante
I01
Idoneità. Esenzione per accertamenti richiesti per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica
sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile
Prevenzione [P]
P01
Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso
di situazioni epidemiche
P02
Prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non
poste a carico del datore di lavoro, attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni
apprendisti
P03
Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata
Diagnosi precoce [D]
D01
Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione
D02
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori – citologico
D03
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori – mammografico
D04
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori – colon-retto
D05
Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della
mammella
D06
Monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei militari in Bosnia-Herzegovina e Kosovo
[D09] Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile
B(H)01
PML
X
TDL
Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezioni da HIV
Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN
Extracomunitari non in regola privi di risorse economiche, prestazioni urgenti o essenziali
Terapia del dolore severo
Per l’elenco ufficiale e i riferimenti normativi si rimanda all’allegato al DM 17-3-08, disciplinare tecnico
della ricetta SSN.
# dr. Giancarlo Fogliani.
Codici di esenzione, invalidità e categorie protette. Ottobre 2008.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Giugno 2009.
TARIFFAZIONE DELLE RICETTE SSN nel Lazio
Il farmacista per la tariffazione e la compilazione della Distinta contabile riepilogativa (DCR) deve suddividere le ricette nelle fasce1 indicate qui di seguito.
Fascia
Caratteristiche del gruppo e indicazioni sulla ricetta
Ricette senza esenzione (biffatura su N) 2 pezzi
“N”(non esente)
(ex M)
(statine massimo 1 pezzo; antibiotici iniettabili ed esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi)
Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI
Farmaci senza equivalenti: compartecipazione2 di 4€ per ogni pezzo di prezzo > 5€;
2,5€ per ogni pezzo di prezzo ≤ 5€; 1€ per antibiotici iniettabili e fleboclisi
Ricette con esenzione per patologia
“0” (patologia)
codice esenzione 0.. (001-056: patologie; R..: malattie rare; N01)
(ex A)
Prescrizioni fino a 3 pezzi (di uno o due prodotti) (statine massimo 1 pezzo;
medicinali DPC urgenti massimo 2 pezzi; antibiotici iniettabili ed esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi)
Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI
Farmaci senza equivalenti: compartecipazione2 di 2€ per ogni pezzo di prezzo > 5€;
1€ per ogni pezzo di prezzo ≤ 5€ e per antibiotici iniettabili e fleboclisi
Altri codici di esenzione per la farmaceutica, diversi dai precedenti (esclusi codici
G01-G02-V01): Codici “C” “L” “S” (tutti i subcodici); “E” (con autocertificazione) F01 T01.
“SLC”
Formalismi es. età/ reddito: codice E (01-02-03-04)+R biffata + firma autocertificante.
Pezzi come per la fascia "N".
Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI
Farmaci senza equivalenti nessuna quota di compartecipazione
Stranieri temporaneamente presenti sul territorio (non in regola)
“ST”
Ricette per assistiti esteri (assistiti da istituzioni estere europee o extraeuropee)
FR Fuori Regione
(tutte le tipologie di ricette di cui sopra)
”ENI” “UE-EE”
Caselle tipo ricetta compilate con la sigla appropriata ST-UE-EE
Sulla ricetta STP o di assistiti esteri non è presente il codice fiscale: Assistiti esteri: è compilato il retro della ricetta;
STP ed ENI: al posto del codice fiscale è indicato il codice a sigla STP o ENI
Assistiti fuori regione: è indicata la sigla della provincia
Ricette su modello ministeriale a ricalco secondo il DPR 309/90 (RMR)
"Stupefacenti"
+ prescrizioni di stupefacenti sez. II-D “semplificati” per il trattamento del dolore
Tutte le confezioni necessarie per la terapia indicata (massimo 30 giorni). Nessun ticket.
Prescrizioni a invalidi di guerra e assimilati (cod G01-G02-V01; T09 vittime del sisma)
“G”
Ricette DD con confezioni della farmacia nei casi previsti; O2 liquido
(inv. di guerra
Norma di salvaguardia + prescrizioni di PPI esenti dalla differenza di prezzo (B÷F)
e tutte le eccezioni)
in particolare la fascia si differenzia per:
1) Nessun ticket, neanche per la differenza col prezzo di riferimento o di rimborso per i PPI
2) Medicinali di fascia C con riferimento alla L 203/00, controfirmato. Tra questi, i medicinali senza obbligo di pre-
scrizione (il cui prezzo è libero) devono essere tariffati nelle apposite caselle in basso a destra.
3) Ricette con autorizzazione speciale: medicinali oggetto di distribuzione diretta con autorizzata della Asl su
copia del piano terapeutico (ove previsto) o sul retro della ricetta.
4) Ossigeno liquido, con allegata copia della prescrizione ospedaliera vidimata e autorizzata, e ossigeno gassoso.
5) Con l’annotazione “Norma di salvaguardia”: in relazione ad accertata carenza del medicinale di prezzo più
basso nell’ambito della medesima confezione di riferimento non si applica la differenza di prezzo.
6) Nella categoria terapeutica PPI prescrizioni di medicinali diversi da lansoprazolo con la codifica di
esenzione per i PPI (B-C-D-E-F)3.
1
Nota Reg. del 17-3-08 e Circolare Assiprofar 36/08; Circolare Reg. n. 3/55 del 13-1-95; Circolare Az. USL RMC
320/FT/15 del 30-12-97; nota Reg. 16511/A4/05 del 19-02-03; Circolare Reg. del 25-2-05; DGR Lazio 1167/05;
Decreto Comm. U45 del 17-11-08 con relative note applicative (139939 del 27-11-08, integrata dalla nota prot.
149933 del 19-12-08 e dalla nota prot. 23577/45/07 del 25-2-09); nota applicativa all’Accordo DPC 13446 del 3-209. In realtà la suddivisione in fasce è una prassi che facilita la tariffazione, in quanto corrisponde alla classificazione
del regime del ticket cui corrisponde la corretta contabilizzazione (si pensi ai 3 pezzi della fascia A ed alla fascia G
che prevede diverse situazioni particolari).
2
Non è comunque prevista alcuna quota di compartecipazione per i medicinali “stupefacenti” del DPR 309/90 (a qualsiasi
tabella appartengano), l’ossigeno terapeutico (liquido e gassoso), l’insulina (ATC A10A); i fattori antiemofilici (ATC
B02BD) e la somatropina (ATC H01AC01); i medicinali della Distribuzione Diretta dispensati in farmacia con autorizzazione (questi ultimi da tariffare in fascia G).
3
Per questo motivo un PPI esente quindi non può essere prescritto sulla stessa ricetta insieme a un medicinale che paga
la differenza col prezzo di riferimento o altra quota di compartecipazione.
Quarta parte, pagina 4.1: Tariffazione.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Giugno 2009.
Ricette di assistenza integrativa regionale (compreso il modulo di prelievo mensile dei
prodotti per celiachia) codice esenzione +INT: Nessun Ticket.
(Per la medicazione solo codici G01INT-G02INT-C01INT-S01INT-L01INT)
Applicare sulla ricetta le fustelle adesive del materiale fornito (può essere esclusa la medicazione)
“INT”
(integrativa)
Per i prodotti dietetici attenersi al Registro Nazionale.
“DP”
Ricette della DPC (Distribuzione per Conto della Regione) spedite con i medicinali di
proprietà della Regione, soggette ove previsto alla sola quota di compartecipazione.
Queste ricette non devono essere tariffate, ma vengono contabilizzate per il servizio di distribuzione direttamente
tramite il sistema informatico che gestisce la DPC (si trascrivono sulla DCR i dati forniti dal sistema)
Le ricette dei medicinali in Distribuzione Per Conto spedite a carico del SSN con le confezioni della farmacia
perchè con la notifica del mancante o con la dicitura “urgente” (antipsicotici ed antiemofilici, massimo 2 pezzi a ricetta) sono contabilizzate in coda alla fascia di competenza secondo il regime di applicazione della quota di compartecipazione.
TARIFFAZIONE DELLE RICETTE SSN.
Ogni ricetta deve essere compilata secondo i requisiti formali indicati alle pagine 3.1 e seguenti,
in particolare occorre verificare che siano compilate
in modo chiaro e leggibile le caselline in base alle
quali si individuano le diverse fasce1 (“N”; codice
esenzione e tipo ricetta) e gli importi della tariffazione di ossigeno terapeutico, prestazioni integrative2, diritto addizionale e prezzi di medicinali SOP e
OTC (prezzo libero praticato dalla farmacia).
Attenzione! Le ricette SASN (Naviganti) per il rimborso devono essere inoltrate all’Ufficio SASN3.
Ogni mazzetta di cento ricette, ordinata e numerata progressivamente4, deve riportare in testa la
sigla della fascia, in una zona non destinata alla lettura ottica, o scritta con evidenziatore5.
In coda ad ogni fascia andranno (possibilmente) le ricette
prive di bollino ottico (ossigeno) e con fustelle di cartone.
Le ricette di prestazioni integrative non sono soggette allo sconto SSN ed alle altre trattenute.
Le ricette, accompagnate da distinta contabile
riepilogativa6, si consegnano al competente ufficio
entro il giorno cinque del mese successivo a quello di
spedizione7; il pagamento relativo dovrebbe avvenire
entro la fine dello stesso mese8.
In applicazione dell’articolo 50 del DL 269/039,
i dati relativi alle ricette SSN devono essere trasmessi
per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il decimo giorno del mese successivo a
quello di spedizione10.
Oltre ai dati tradizionalmente acquisiti in fase di tariffazione (codici delle fustelle, data di spedizione e categoria esenzione), la norma prevede la rilevazione dei
codici identificativi della ricetta, della data di redazione,
del codice fiscale (CF) dell’assistito e dei codici di esenzione.
Il CF deve essere rilevato dalla tessera sanitaria ovvero, se l’assistito ne è sprovvisto, dalla ricetta.
In presenza di difformità tra il codice della TS e quello
presente sulla ricetta (da riferire ad errata trascrizione
di un numero limitato di lettere/numeri) è da considerare valida la TS, da cui va prelevato il CF corretto.
6
1
2
3
4
5
In particolare, se non è presente un codice relativo alla
fascia “0” o se è anche biffata la “N” vengono annullati i pezzi non multiprescrivibili che eccedono i due
pezzi (dal 8 aprile 2002), fatta salva la condizione di
maggior favore per il farmacista (DPR 371/98, art 4,
c 10; DGR Lazio 34/2002 e 389/2002).
I galenici industriali come ad es. i flaconi di soluzione
fisiologica, sono ora tutti forniti di fustello a lettura
ottica che deve essere applicato sulla ricetta.
Ufficio SASN (Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti), via S. Francesco, 27 - 34133 Trieste, tel.
040/635235/6 fax 040/635237. Le ricette SASN possono essere inoltrate per il rimborso direttamente o
per il tramite dell’Assiprofar.
DPR 94/89, art 9, c 5, richiamato dalle norme finali del
DPR 371/98 (Convenzione SSN).
Si consiglia di utilizzare inchiostro rosso, “trasparente”
ai lettori ottici che vengono utilizzati per la lettura
automatica; con tale inchiostro è possibile apporre
qualsiasi annotazione sulla ricetta che non pregiudica
la lettura ottica e la "acquisizione" della ricetta.
Nella DCR indicare anche il numero di telefono della farmacia nell’apposito riquadro, nota Asl RMC del 10-11-2000.
7
DPR 371/98 (Convenzione SSN), art 4 e 8. E’ consigliabile attenersi al termine del giorno 5, anche se
nel Lazio la consegna materiale delle ricette è ammessa fino al giorno 10 (Vedi Circolare Assiprofar
50/98 del 19-3-98, "Intesa con l’assessore alla sanità del Lazio"), per essere certi di trasmettere in tempo i dati al MEF, secondo l’art 50 DL 269/03, e non
incorrere nelle sanzioni previste.
8
L 448/98, art 68, c 9; DPR 371/98 (Convenzione SSN),
art 8, c 2; DM 18-6-99 GU 16-8-99, art 1; L 388/00
(finanziaria 2001), art 85, c15.
9
Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, L 326/03 di convers. del DL 269/03,
modificata dalla L 266/05; DM 18-5-04; DM 27-7-05.
10
La trasmissione dei dati può essere effettuata autonomamente da ciascun farmacista oppure collettivamente da parte della Federfarma (a cui occorre conferire
delega), ed in questo caso l’invio a Federfarma deve
essere opportunamente anticipato per consentire la
raccolta dei dati di tutte le farmacie deleganti.
Quarta parte, pagina 4.2: Tariffazione.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Giugno 2009.
In assenza di TS è necessario aggiungere la lettera
“D” (=difforme) all’elemento di trasmissione del dato.
Il caso di evidente diversità tra il CF della ricetta e
quello della TS si trascrive quello della ricetta e si aggiunge la lettera "D“.
Per quanto riguarda i codici di esenzione, questi
vengono richiesti dal sistema (campo "codice esenzione") ogni qualvolta il campo "tipo esenzione" sia compilato con i valori <0> (Altro), <2> (Esente per Condizione), <3> (Esente per Patologia), <4> (Esente per
Malattia Rara) e <5> (Prescrizione di farmaci di fascia
C ad invalidi di Guerra). Pertanto in questi casi il campo “codice esenzione” deve essere sempre compilato
per non incorrere nell'accertamento di sanzioni da parte della Guardia di Finanza.
L'acconto relativo alle ricette dei primi 15 giorni
del mese in corso viene calcolato in unica soluzione a
gennaio (1/24 del totale dell'anno precedente), da
scalare nella distinta riepilogativa di dicembre.
RIPIANO DELLA SPESA FARMACEUTICA1.
; Tutti i medicinali di classe A, ad esclusione dei medicinali di cui è scaduto il brevetto inseriti nel sistema del
rimborso di riferimento (lista di trasparenza Nazionale
pubblicata sul sito internet del Ministero), degli emoderivati (albumina, fattori della coagulazione, immunoglobuline umane normale e specifiche), dei vaccini,
dell’ossigeno terapeutico e di tutti i medicinali di prezzo
uguale o inferiore a 5€), devono essere contabilizzate con
uno sconto dello 0,6% sul prezzo al pubblico, mediante il quale viene trasferito al SSN la riduzione del prezzo
d’acquisto che deve essere applicata dal produttore per
contribuire al ripiano della spesa farmaceutica (in modo
analogo a quanto già previsto dal DL 156/04 per il 4,12%).
; Tutti i medicinali di classe A, ad esclusione soltanto
dell’ossigeno terapeutico, devono essere contabilizzati
con un ulteriore sconto dello 0,6% sul prezzo al
pubblico, tutto a carico del farmacista, come previsto dalla Determinazione AIFA del 9-2-07 (cosiddetto pay-back).
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA2
Nell’anno 2009 il SSN trattiene una quota pari all'1,4%
calcolata sull'importo della DCR al lordo del ticket, delle
prestazioni integrative, della DPC e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta sarà effettuata in
due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con
fatturato annuo in regime SSN, al netto dell'IVA, inferiore
a 258228,45€.
PROCEDURE PER LE RETTIFICHE3.
La Usl capofila notifica al farmacista le rettifiche da apportare, in seguito al controllo delle ricette, mediante "raccomandata a mano" consegnata in concomitanza con la
consegna delle ricette da parte del farmacista al Cosisan.
Se il farmacista intende contestare la rettifica, deve
darne comunicazione alla Usl per iscritto entro 10 giorni,
indicando la fascia ed il numero delle ricette contestate
che si intendono sottoporre a verifica4.
La contestazione della rettifica sospende l'applicazione della rettifica stessa in attesa della sua definizione,
altrimenti in assenza di contestazione le rettifiche, anche
se non indicate dal farmacista sulla DCR, saranno apportate d'ufficio dal Cosisan.
2 DL 39 del 28-4-09 (GU 28-4-09) “Interventi urgenti in
1
In ordine cronologico i provvedimenti per il ripiano della spesa farmaceutica sono i seguenti: DL 156/04 del
24-6-2004 (GU 25-6-04), convertito con modificazioni nella Legge 202/04 (GU 10-8-04); Provvedimenti AIFA del 30-12-05 (GU del 3-1-2006), del 279-06 (GU 29-9-06) e del 9-2-07 (GU 21-2-07).
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 …”
3
Circolare Regione Lazio (Sanità) n.3 del 29-1-2002:
Legge 241 del 7 agosto 1990, art 7; Sentenza TAR
Campania n. 91/1997; Sentenza TAR Emilia Romagna n. 918/2001.
4
Si utilizza il modello predisposto per la richiesta di verifica contabile presso gli uffici del Cosisan.
Quarta parte, pagina 4.3: Tariffazione.
Sinfarma - Professione & Sviluppo – Giugno 2009.
SCONTO MUTUALISTICO.
TARIFFAZIONE DELL'OSSIGENO.
Oltre alle trattenute a favore dell'Enpaf e Fofi
(0,9% e 0,02% da calcolare sull'importo lordo dei medicinali, escluse le prestazioni integrative1), la Legge finanziaria per il 97 ha introdotto lo sconto obbligatorio a favore del SSN2.
L'ossigeno terapeutico9 si tariffa come segue:
gassoso € 9,03/m3 (1000 litri); liquido € 6,12/m3
(O2 liquido: dispensazione con "copia conforme", vedi).
Il prezzo dell’ossigeno terapeutico10 per le quantità prescritte più frequentemente è il seguente (fino a definizione di specifici accordi regionali):
Sconto mutualistico per le farmacie urbane:
Prezzo del medicinale
Sconto
Fatturato €
(netto IVA)
mutualistico <258228,46
Minore di € 25.82
€ 25,83 ÷ € 51,65
€ 51,66 ÷ € 103,29
€ 103,30 ÷ € 154,94
Oltre € 154,943
3.75%
6%
9%
12,5%
19%
1,5%
2,4%
3,6%
5%
7,6%
Gassoso litri Prezzo 02
1000
€ 9,03
1250
€ 11,29
1500
€ 13,54
2500
€ 22,57
Gassoso litri
3000
3750
4500
6000
Prezzo 02
€
€
€
€
27,09
33,86
40,63
54,18
Ossigeno liquido: litri 26.500 = € 162,18.
; Farmacie urbane con fatturato4 inferiore a 258228,46
€ annui: riduzione dello sconto del 60% (colonna a destra
della tabella qui sopra).
; Farmacie rurali sussidiate5:
per fatturato annuo inferiore a 387342,68€: 1,5% fisso
sul totale complessivo lordo deivato6.
Lo sconto mutualistico si calcola in base al prezzo al
pubblico di ogni singola specialità medicinale al netto dell'IVA7. Sono esclusi dall'applicazione dello sconto mutualistico i medicinali di prezzo uguale o inferiore al prezzo di
riferimento (siano essi generici o specialità, in relazione
alla applicazione regionale della lista di trasparenza, dal
1-1-05)8 e l'ossigeno terapeutico.
Per i medicinali della lista di trasparenza di prezzo superiore al prezzo di riferimento, lo sconto mutualistico
viene applicato sul prezzo al pubblico e non su l’importo
rimborsato dal SSN.
1
Le trattenute obbligatorie si calcolano sul prezzo dei
medicinali erogati già diminuito dello sconto mutualistico di cui alla L 662/96.
2
L 662 del 23-12-96, art 1, c 40 (finanziaria per il ’97); L
289/02, art 52, c 6 (finanziaria per il 2003); DPR
371/98, art 14 e 15; L 395/77 (di conversione del DL
187/77), art 5, c 2.
Con la L 662/96 sono state anche stabilite, in relazione all'applicazione dello sconto mutualistico, le
nuove quote di spettanza calcolate sul prezzo dei
medicinali mutuabili (classe A) al netto dell'IVA: aziende farmaceutiche 66,65%; grossisti 6,65%; farmacie 26,70% (in vigore dal 1-1-97, art.1, c.40).
3
L’ultima fascia di sconto mutualistico, in vigore dal 1601-03, è stata introdotta con la L 289/02 (finanziari
03), insieme all’abolizione del margine regressivo
per i farmaci Emea e di mutuo riconoscimento.
4
Il fatturato è quello in regime di SSN, al netto dell'IVA
(art 11, L 405/01); se inferiore a 258228,46€, il titolare della farmacia lo comunica alla Usl competente
mediante dichiarazione/autocertificazione.
5
L 221/68, art 2; L. 405/01 (DL 347/01), art 11.
6
Lo sconto dell'1,5% è quello già precedentemente in
vigore in base alla L 549/95, art.2, c.1.
7
Nota Min San 100/SCPS/3.15.2288 del 21-2-97 e
100/SCPS/21/12998 del 9-10-01.
8
Legge 326/03, di conversione del DL 269/03 (GU 25-1103), con entrata in vigore dal 1-1-2005.
#
Giancarlo Fogliani
ultima revisione 23 giugno 2009.
9
Determinazione AIFA del 25-1-06 (GU 1-2-06 e GU del
29-3-06); dal prezzo “ex factory” è stato calcolato il
prezzo al pubblico [applicando la quota di spettanza
prevista per il farmacista (26,60% , escludendo
quella del 6,65% relativa al distributore intermedio,
che nel caso dell'ossigeno non è pertinente), più l'IVA del 4% (relativa ai gas medicinali, DPR 633/72)].
Il prezzo è valido fino a specifici accordi regionali di
contrattazione del prezzo e di modalità alternative di
dispensazione.
L’ossigeno è inserito nel PHT (prontuario della distribuzione diretta, medicinali distribuiti sia dalla farmacia che direttamente dalle strutture pubbliche).
Nella Regione Lazio la copia della prescrizione originale ospedaliera di ossigeno terapeutico liquido, autorizzata dalla Asl, deve essere allegata alla prescrizione a carico del SSN.
10
L'onorario professionale relativo alla dispensazione
non è comunque dovuto, in quanto l'ossigeno terapeutico rientrerebbe tra i farmaci soggetti ad autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e non
(più) tra le sostanze soggette al calcolo del prezzo
secondo la tariffa nazionale.
Quarta parte, pagina 4.4: Tariffazione.
Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011.
NOTE AIFA per l’APPROPRIATEZZA prescrittiva
(Note limitative per le prescrizioni a carico del SSN).
Note limitative secondo la Determinazione AIFA del
4 gennaio 20071, in vigore dal 24-1-07: i principi attivi
specificati nelle note e i relativi medicinali, ciascuno per
le indicazioni autorizzate, sono rimborsati dal Servizio
Sanitario Nazionale alle condizioni e con le limitazioni
indicate, secondo le motivazioni e i criteri applicativi2
che hanno informato la stesura del testo da parte della
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Un medicinale è sottoposto a limitazioni nella prescrivibilità a carico del SSN quando è autorizzato per diverse
indicazioni cliniche, di cui solo alcune per patologie rilevanti; quando è finalizzato a prevenire un rischio che è
significativo solo per uno o più gruppi di popolazione;
quando si presta non solo ad usi di documentata efficacia, ma anche ad usi impropri (In ogni caso il contenuto
delle note CUF non modifica, ne può modificare, le informazioni contenute nella scheda tecnica delle singole specialità medicinali).
Ove viene specificato che la rimborsabilità dei medicinali inclusi nella nota è soggetta alla definizione di una
diagnosi e di un piano terapeutico, si intende che quest'ultimo, mediante la compilazione di apposito modello
predisposto dalla Regione Lazio, viene trasmesso in copia
al settore farmaceutico della ASL di appartenenza del paziente e, per il tramite del paziente stesso, al medico di
medicina generale3. Questi, sulla base della stessa diagnosi e piano terapeutico, può trascrivere la prescrizione
a carico del SSN senza ulteriori formalità, come pure sulla
base della prescrizione originale può trascrivere a carico
del SSN medicinali soggetti a prescrizione limitativa, sia
essa ripetibile o non ripetibile4.
Per ogni nota che prevede la prescrizione in seguito a
diagnosi e piano terapeutico sono indicate () le struttu1
Determinazione AIFA del 4-1-07 e Note sono state
pubblicate sulla GU SO del 10-1-07; modificate con
Det 23-2-07 (GU 14-3-07), Det 11-2-08 (GU 22-2-08),
Det 17-7-08 (GU 5-8-08, note 4 e 65), Det 6-3-09 (GU 19
e 20-3-09), Det 18-3-09 (GU 30 e 31-3-09), Det 6-5-09
(GU 28-5-09), Det 10-6-09 (GU 20-6-09, nota 90); Det
16-7-09 (GU 5-8-09, aboliz. n. 5 e 57); Det 29-7-10 (GU
18-11-10, nota 36); Det 22-9-09 (GU 13-10-09, aboliz. n
3 e modifiche n. 1 39 42 55 85); Det 15-10-09 (GU 17-1109, mod nota 56); Det 26-11-09 (GU 9-12-09, nota 83);
Det 18-11-10 (GU 4-12-10 aboliz definitiva nota 78); Det
22-4-2011 (aboliz note 10-59-76, GU 6, 7 e 9-05-11).
I precedenti provvedimenti della Cuf sono, in ordine cronologico,
i seguenti: Provv. Cuf 30-12-93 (SO GU del 31-12-93), ai
sensi della L 537/93, art 8, c 10; Provv Cuf 7-8-98 (GU SO
13-10-98); Provv Cuf 28-2-94 (GU SO 7-3-94); Provv Cuf
Revisione delle note DM 22-12-00, GU SO 10-1-2001; DM
8-6-01 GU 3-8-01, che modifica il DM 22-12-00; DM 27-92002 (GU SO 23-10-02); Ordinanza GU 28-2-2004 (nota
89). Determinazione del 29-10-04 e Note, GU SO 4-11-04;
Comunicato di rettifica nota 89 (GU 10-11-04); Determ. 1811-04; Determ. del 23-12-04 (GU 30-12-04), Determ. 1411-05 (GU 18-11-05) e Determ. 8-3-06 (GU 10-3-06).
2
Motivazioni e criteri applicativi delle precedenti edizioni
sono ora definiti come “Background” ed “Evidenze
disponibili”, completate con “Particolari avvertenze”.
3
Circolari Regione Lazio del 7-12-04 e del 14-2-05.
4
GU 29-12-98 (SO), L 448/98, art 70, c 3, Legge finanziaria per il 1999.
re specialistiche (di Aziende Usl, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari, IRCCS, Ospedali classificati e strutture private accreditate) autorizzate all'elaborazione del Piano Terapeutico nel Lazio.
Le note AIFA non hanno valore retroattivo e quindi
non incidono sui trattamenti iniziati precedentemente e
fino al successivo controllo da parte del medico o della
strutture specialistica.
I medicinali ai quali si applicano le note non sono erogabili a carico del servizio sanitario nazionale
se il medico prescrittore non appone l'indicazione
della nota di riferimento5.
Qui di seguito si riporta per ciascuna nota soltanto la parte “normativa” (executive summary); l’indicazione di specialità medicinali per ogni principio attivo (PA), è parziale
e soggettivo a giudizio del redattore.
NOTA 1
Gastroprotettori:
 misoprostolo (Cytotec Misodex)
 esomeprazolo
 lansoprazolo
 omeprazolo
 pantoprazolo
 misoprostolo+diclofenac* (Artrotec Misofenac)
*La prescrizione dell’associazione misoprostolo+ diclofenac è rimborsata alle condizioni previste dalla nota 66.
La prescrizione a carico del SSN è limitata:
 alla prevenzione delle complicanze gravi del tratto
gastrointestinale superiore:
-in trattamento cronico con farmaci antiifiammatori non steroidei;
-in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi.
purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio:
-storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante;
-concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici;
-età avanzata.
NOTA 2
Acidi biliari:
 cheno-urso-desossicolico
 tauro-urso-desossicolico
 urso-desossicolico
La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti
affetti da:
 cirrosi biliare primitiva;
 colangite sclerosante primitiva;
 colestasi associata alla fibrosi cistica o intraepatica familiare;
 calcolosi colesterinica.
5
L 448/98 (Finanziaria per il 99), art 70, c 2, modificato
(con abolizione dell’obbligo di controfirmare) con la
Legge finanziaria per il 2005, comma 167. Relativamente alla compilazione del nuovo mod. di ricetta
previsto dall’art 50 del DL 269/03 (DM 18-5-04, GU
25-10-04), è sufficiente compilare le apposite caselle
con il numero della nota.
Quinta parte, pagina 5.1, note AIFA.
Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011.
NOTA 3: abolita dal 28-10-09.
Farmaci per la terapia del dolore:
 Tramadolo
NOTA 4
 gabapentin (Neurontin)
 pregabalin (Lyrica)
 duloxetina (Cymbalta Xeristar)
La prescrizione a carico del SSN è limitata* ai pazienti con dolore grave e persistente dovuto alle
seguenti patologie documentate dal quadro clinico
e/o strumentale:
 nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente
e topograficamente ad infezione da herpes zoster
 neuropatia associata a malattia neoplastica
 dolore post-ictus o da lesione midollare
 polineuropatie, multineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali
l’impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risulti inefficace:
gabapentin, pregabalin
 neuropatia diabetica:
duloxetina, gabapentin, pregabalin
*L'impiego di questi farmaci non è assoggettato a
nota limitativa ed è a carico del SSN per le seguenti restanti indicazioni autorizzate: trattamento
della depressione per duloxetina e della epilessia
per gabapentin e pregabalin.
NOTA 5: abolita dal 19-8-09.
Enzimi pancreatici:
 pancrelipasi (Creon Pancrex)
NOTA 8
 levocarnitina (Carnitene)
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano
terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di
Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:
 carenza primaria di carnitina;
 carenza di carnitina secondaria a trattamento
dialitico.
• Cardiologia • Nefrologia e Dialisi • Ematologia
• Centri del metabolismo
NOTA 10: abolita dal 8-5-2011.
 acido folico (Folina)
 cianocobalamina (Dobetin)
 idrossicobalamina (Neocytamen)
NOTA 13
Ipolipemizzanti:
Fibrati:
 bezafibrato
 fenofibrato
 gemfibrozil
Statine:
 atorvastatina
 fluvastatina
 lovastatina (Lovinacor Rextat Tavacor)
 pravastatina
 rosuvastatina (Crestor Provisacor Simestat)
 simvastatina
 simvastatina+ezetimibe (Inegy Vytorin)
Altri:
 omega-3-etilesteri (Esapent Eskim Seacor)
La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:
 dislipidemie familiari:
bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil; atorvastatina, fluvastatina, lovastatina,
pravastatina, rosuvastatina, simvastatina,
simvastatina+ ezetimibe;
omega-3-etil-esteri >
 ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta:
• in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore (rischio a 10
anni ≥ 20% in base alle Carte di Rischio del
Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità) (prevenzione primaria);
• in soggetti con coronaropatia documentata o
pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o pregresso infarto o diabete (prevenzione secondaria):
atorvastatina, fluvastatina, lovastatina,
pravastatina, rosuvastatina, simvastatina,
simvastatina+ezetimibe;
• in soggetti con pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria):
omega-3-etil-esteri
 iperlipidemie non corrette dalla sola dieta:
• indotte da farmaci (immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi)
• in pazienti con insufficienza renale cronica:
atorvastatina, fluvastatina, lovastatina,
pravastatina, rosuvastatina, simvastatina,
simvastatina + ezetimibe
bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil
omega 3 etilesteri
NOTA 11
 acido folinico e suoi analoghi (Sanifolin f 50mg)
La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:Â recupero (rescue) dopo terapia
con antagonisti dell'acido diidrofolico.
Quinta parte, pagina 5.2, note AIFA.
Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011.
NOTA 15
 Albumina umana
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, è limitata alle seguenti condizioni:
 dopo paracentesi evacuativa a largo volume nella
cirrosi epatica;
 grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica,
nella sindrome nefrosica o nelle sindromi da malassorbimento (ad es. intestino corto postchirurgico o da proteino-dispersione), non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie
se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a
segni clinici di ipovolemia.
 • Oncologia • Medicina interna • Nefrologia e dialisi
• Anestesia e rianimazione • Epatologia • Chirurgia
NOTA 28
 medrossi-progesterone (Depoprovera Farlutal
Provera)
 megestrolo (Megace Megestil)
La prescrizione per la terapia antitumorale e dell'AIDS
a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:
 neoplasia della mammella e carcinoma dell'endometrio;
 sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS.
NOTA 31
Sedativi della tosse:
 diidrocodeina (Paracodina gtt)
 diidrocodeina+ acido benzoico (Paracodina scir)
 levodropropizina (Danka Levotuss Salvituss Tautux)
La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione:
 tosse persistente non produttiva nelle gravi
pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari
primitive o secondarie.
NOTA 36
Ormoni androgeni:
 testosterone (Andriol Testo-Enant Testovis)
 metiltestosterone
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e
piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:
 ipogonadismi maschili primitivi e secondari;
 pubertà ritardata.
 • Endocrinologia • Urologia • Andrologia
• Pediatria
NOTA 39
 Ormone della crescita (somatotropina) (Genotropin Humatrope Norditropin Saizen Zomacton)
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, individuati dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano,
è limitata alle seguenti condizioni:
Età evolutiva
 bassa statura da deficit di GH definito dai seguenti parametri clinico-auxologici e di laboratorio:
(nota 39)
I. parametri clinico-auxologici:
a) statura < -3DS oppure statura < -2DS e velocità di crescita/anno <-1DS rispetto alla norma per
età e sesso, misurata a distanza di almeno 6 mesi
con le stesse modalità;
oppure b) velocità di crescita/anno < -2DS o <-1,5 DS
dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa
statura; nei primi 2 anni di vita, sarà sufficiente fare
riferimento alla progressiva decelerazione della velocità di crescita (la letteratura non fornisce a riguardo dati definitivi in termini di DS);
oppure c) malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuroradiologico o difetti ipofisari
multipli che comportino deficit di GH accertato in base ad una delle modalità del punto II;
e II. Parametri di laboratorio:
a) risposta di GH< 10 μg/L a 2 test farmacologici eseguiti in giorni differenti (la risposta ad un solo test
farmacologico >10 μg/L esclude la diagnosi di deficit
di GH);
oppure b) risposta di GH < 20 μg/L nel caso uno dei 2
test impiegati sia GHRH+arginina o
GHRH+piridostigmina;
Altre condizioni dove il trattamento con rGH viene concesso in età pediatrica:
 sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata;
 deficit staturale nell'insufficienza renale cronica;
 soggetti prepuberi affetti dalla sindrome di Prader
Willi (PWS), geneticamente dimostrata, limitatamente
ai casi con diagnosi di deficienza dell’ormone della
crescita, con Indice di Massa Corporea o Body Mass
Index (BMI)<95°, normale funzionalità respiratoria,
non affetti da sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno.
 Bambini nati piccoli per l’età gestazionale (SGA Small for Gestational Age) con età uguale o superiore
a 4 anni.
Per poter accedere al trattamento con GH in individui
nati SGA è necessario rispondere ai seguenti criteri:
„ peso alla nascita nei nati singoli uguale o inferiore a
–2 DS (< 3° centile) per l’età gestazionale, basato
sulle tabelle di Gagliardi (L. Gagliardi et Al. “Standard
antropometrici neonatali prodotti dalla task-force della
Società Italiana di Neonatologia e basati su una popolazione italiana nord-orientale” Riv. Ital. Pediatr. (IJP)
1999; 25: 159-169) e comunque inferiore a 2500 gr.
„ età al momento della proposta di somministrazione
del GH uguale o superiore ai 4 anni;
„ statura inferiore o uguale a –2.5 DS e velocità di
crescita inferiore al 50° centile.
„ Autorizzazione delle Commissione Regionale preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con GH.
Considerando la relativa limitata esperienza del trattamento con GH negli SGA in Italia, l’autorizzazione al
trattamento con rGH in soggetti SGA è concessa per 2
anni previa verifica ed autorizzazione da parte delle
Commissioni Regionali preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell’appropriatezza del
trattamento con GH appartenenti alla residenza del
paziente. Dopo 2 anni di terapia, il proseguimento terapeutico potrà essere nuovamente autorizzato dalle
Commissioni Regionali dopo una verifica dei risultati
clinici ottenuti nel periodo di trattamento.
In caso di mancata istituzione della commissione regionale, la proposta al trattamento con GH da parte
del centro prescrittore dovrà essere indirizzata alla
Commissione preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con GH presso l’Istituto Superiore di Sanità,
che dovrà dare una risposta al centro prescrittore entro giorni trenta dal ricevimento della richiesta.
Età di transizione
Viene definita età di transizione quella compresa tra
il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto trattato e l’età di 25 anni.
Al raggiungimento della statura definitiva non è più
indicata la terapia con GH nelle seguenti patologie: >
Quinta parte, pagina 5.3, note AIFA.
Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011.
(nota 39)
„ sindrome di Turner;
„ insufficienza renale cronica
„ sindrome di Prader Willi;
„ Soggetti nati piccoli per età gestazionale (SGA).
Al raggiungimento della statura definitiva la terapia
con GH può essere proseguita senza ulteriori rivalutazioni nelle seguenti patologie:
„ deficit di GH causato da mutazione genetica documentata
„ panipopituitarismo con difetto di secrezione ormonale multiplo di almeno tre ormoni ipofisari.
Al raggiungimento della statura definitiva la terapia
con rGH negli altri soggetti con deficit di GH può essere proseguita solo se presentano dopo almeno un
mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo
con rGH:
„ risposta di GH <6 μg/L dopo ipoglicemia insulinica
(ITT);
oppure
„ risposta di GH <19 μg/L dopo test farmacologico
con GHRH + Arginina.
Età adulta
„ E’ indicata la terapia con rGH in soggetti adulti, di
età superiore a 25 anni, con livelli di GH allo stimolo
con ipoglicemia insulinica <3 μg/L o, in presenza di
controindicazioni al test di ipoglicemia insulinica, con
picco inadeguato di GH dopo stimoli alternativi, nei
casi di:
a) ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da
radiazioni);
b) ipopituitarismo idiopatico, post traumatico, da
neoplasie sellari e parasellari.
 Come da Determinazione del 5 novembre 2003
n.3386, vedi pag 11.
Nel Lazio distribuiti in DPC; allegare alla ricetta
SSN la copia della prescrizione specialisticapiano terapeutico.
NOTA 40
Analoghi della somatostatina:
 lanreotide (Ipstyl)
 octreotide (Longastatina Samilstin Sandostatina)
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e
piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:
 acromegalia;
 sindrome associata a tumori neuroendocrini.
 • Endocrinologia • Oncologia • Epatologia
Nel Lazio distribuiti in DPC.
NOTA 41
 calcitonina (Calcitonina Salmofar)
La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione: Â Morbo di Paget.
NOTA 42
Bifosfonati:
 acido etidronico (Etidron)
 acido clodronico
La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni
 Morbo di Paget: acido etidronico;
 trattamento delle lesioni osteolitiche da metastasi ossee e del mieloma multiplo: acido clodronico.
NOTA 48
Farmaci antiulcera;
Anti H2:
 cimetidina
 famotidina
 nizatidina
 ranitidina
 roxatidina,
Inibitori di pompa:
 esomeprazolo
 lansoprazolo
 omeprazolo
 pantoprazolo
 rabeprazolo
La prescrizione a carico del SSN è limitata ai seguenti periodi di trattamento ed alle seguenti
condizioni:
 durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 settimane):
• ulcera duodenale o gastrica positive per Helicobacter pylori (Hp);
• per la prima o le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti l'infezione;
• ulcera duodenale o gastrica Hp-negativa (primo
episodio);
• malattia da reflusso gastroesofageo con o senza
esofagite (primo episodio);
 durata di trattamento prolungata, da rivalutare
dopo un anno:
• sindrome di Zollinger-Ellison;
• ulcera duodenale o gastrica Hp-negativa recidivante;
• malattia da reflusso gastroesofageo con o senza
esofagite (recidivante).
NOTA 51
Analoghi RH:
 buserelina (Suprefact)
 goserelina (Zoladex)
 leuprorelina (Enantone Eligard)
 triptorelina (Decapeptyl Gonapeptyl-depot)
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e
piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:
 carcinoma della prostata:
buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;
 carcinoma della mammella:
goserelina, leuprorelina, triptorelina;
 endometriosi:
goserelina, leuprorelina, triptorelina;
 fibromi uterini non operabili:
goserelina, leuprorelina, triptorelina;
 pubertà precoce:
leuprorelina, triptorelina;
 trattamento prechirurgico:
• durata di 3 mesi: per gli interventi di miomectomia e isterectomia della paziente metrorragica;
• durata di 1 mese: per gli interventi di ablazione
endometriale e di resezione di setti endouterini
per via isteroscopica;
goserelina, leuprorelina, triptorelina.
 • Oncologia • Radioterapia • Ginecologia •
Urologia • Endocrinologia
Nel Lazio distribuiti in DPC.
Quinta parte, pagina 5.4, note AIFA.
Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011.
NOTA 55
Antibiotici iniettabili per uso extra-ospedaliero:
 ceftazidima* (Glazidim, …)
 cefepime* (Cepim Cepimex Maxipime)
 mezlocillina* (Baypen)
 piperacillina* (Piperital, …)
 ampicillina+sulbactam (Unasyn Bethacil Loricin)
 piperacillina+ tazobactam* (Tazocin, …)
 amikacina* (Amikan BBK8, …)
 gentamicina* (Gentalyn)
 netilmicina* (Nettacin Zetamicin)
 tobramicina (Nebicina)
La prescrizione carico del SSN degli antibiotici iniettabili per l'uso extra-ospedaliero, è limitata alle seguenti condizioni:
 trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie
respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli,
intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e
articolari;
 trattamento iniettivo delle infezioni causate da
microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici,
particolarmente nei pazienti immune compromessi.
*cfr “Evidenze disponibili” nel testo completo della nota.
NOTA 56
Antibiotici per continuità ospedale-territorio
 aztreonam (Azactam Primbactam)
 ertapenem (- )
 imipinem+cilastatina (Imipem Tenacid Tienam)
 meropenem (Merrem)
 rifabutina (Mycobutin)
 teicoplanina (Targosid)
La prescrizione a carico del SSN è limitata al trattamento iniziato in ambito ospedaliere ed al successivo utilizzo in ambito territoriale da parte del
Medico di Medicina Generale per garantire la continuità terapeutica.
La prescrivibilità esclusiva in ambito ospedaliero è
finalizzata al mantenimento dell'efficacia ed alla
contemporanea prevenzione dell'insorgenza di resistenza batterica ai principi attivi. La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci
dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in
assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del
trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN,
ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio.
NOTA 57: è stata abolita a decorrere dal 19-8-09.
Antiemetici (antagonisti dei recettori serotoninergici)
 dolasetron (Anzemet)  granisetron (Kytril)  ondansetron (Zofran)  tropisetron (Navoban)
NOTA 59: è stata abolita a decorrere dal 7-5-2011.
Lassativi osmotici
 lattitolo (Portolac)
 lattulosio
NOTA 65
Farmaci per la Sclerosi Multipla
 glatiramer acetato (Copaxone)
 interferoni β-1a (Avonex Rebif) e β-1b ricombinanti (Betaferon)
Nota bene: questi medicinali non sono dispensabili in
farmacia a carico del SSN!
La prescrizione e la dispensazione a carico del
SSN da parte di centri specializzati, Universitari o
delle Aziende Sanitarie, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:
 per i pazienti con Sclerosi Multipla recidivanteremittente diagnosticata secondo il punteggio di
Polman (Polman, 2005) con punteggio sull’Expanded
Disability Status Scale (EDSS) tra 1.0 a 5,5:
glatiramer acetato; interferone β-1a ricombinante;
interferone β-1b ricombinante;
 per i pazienti con Sclerosi Multipla secondariamente progressiva e punteggio di invalidità da 3 a 6,5 all'EDSS di Kurtzke e almeno 2 ricadute o 1 punto di
incremento all'EDSS nei 2 anni precedenti: interferone beta-1b ricombinante.
 Centri individuati con Determinazione n. 3604/04.
NOTA 66
 FANS non selettivi*
 COXIB**
La prescrizione dei farmaci antinfiammatori non
steroidei a carico del SSN è limitata alle seguenti
condizioni patologiche:
 artropatie su base connettivitica;
 osteoartrosi in fase algica o infiammatoria;
 dolore neoplastico;
 attacco acuto di gotta.
* aceclofenac; acetametacina; acido mefenamico;
acido tiaprofenico; amtolmetina; cinnoxicam;
dexibuprofene; diclofenac; diclofenac+ misoprostolo; fentiazac (Oflam); flurbiprofene; furprofene; ibuprofene; indometacina; ketoprofene;
lornoxicam (Noxon Taigalor); meloxicam; nabumetone; naprossene; nimesulide; oxaprozina
(Walix); piroxicam; proglumetacina; sulindac (Clinoril); tenoxicam.
** celecoxib (Celebrex); etoricoxib (Algix Arcoxia
Tauxib)
NOTA 74
Farmaci per l'infertilità femminile e maschile:
 follitropina  da DNA ricombinante (Gonal F)
 follitropina β da DNA ricombinante (Puregon)
 lutropina  (Luveris)
 menotropina (Menogon Meropur)
 urofollitropina (Fostimon Metrodin- Hp)
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, >
secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle
Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata
alle seguenti condizioni:
 trattamento dell'infertilità femminile:
• in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al 3° giorno del ciclo, non superiori a
30 mUl/ml;
 trattamento dell'infertilità maschile. >
Quinta parte, pagina 5.5, note AIFA.
Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011.
(nota 74)
 centri individuati con la circolare assessorile del
29 febbraio 2000 n.5
Nel Lazio distribuiti in DPC.
NOTA 75
Farmaci per la disfunzione erettile:
 alprostadil (Caverject)
[-sildenafil – vardenafil – tadalafil]1
 La prescrizione di alprostadil a carico del SSN è
limitata ai pazienti con disfunzione erettile da lesioni permanenti e complete del midollo spinale o
del plesso pelvico iatrogene, traumatiche o infiammatorie/degenerative.
 La prescrizione di inibitori della PDE5 (sildenafil,
tadalafil, vardenafil) a carico del SSN è limitata ai
pazienti con disfunzione erettile da danno transitorio o parziale del midollo spinale o del plesso pelvico secondo un piano terapeutico specialistico (andrologo, endocrinologo, neurologo o urologo).
[ndr: la prescrizione a carico del SSN è però subordinata a specifico provvedimento di riclassificazione]
NOTA 76: abolita a decorrere dal 10 maggio 2011.
Sali di ferro:
 ferrico gluconato
 ferromaltoso (Intrafer)
 ferroso gluconato
NOTA 78: abolita dal 5 dicembre 2010
(in precedenza già sospesa dal 12 giugno 2009)
Colliri anti-glaucoma:
 apraclonidina (Iopidine)
 bimatoprost (Lumigan)
 brimonidina (Alphagan)
 brinzolamide (Azopt)
 dorzolamide (Trusopt)
 latanoprost (Xalatan)
 travoprost (Travatan)
In associazione:
 bimatoprost+timololo (Ganfort)
 brimonidina+timololo (Combigan)
 dorzolamide+timololo (Cosopt)
 latanoprost+timololo (Xalacom)
 travoprost+timololo (Duotrav)
NOTA 79
Bifosfonati:
 acido alendronico
 acido risedronico (Actonel Optinate)
 acido ibandronico (Bonviva)
 acido alendronico+vitamina D3 (Fosavance)
 raloxifene (Evista Optruma)
 ranelato di stronzio (Osseor Protelos)
 teriparatide (Forsteo)
 ormone paratiroideo
La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni di rischio:
 soggetti di età superiore a 50 anni in cui sia
previsto un trattamento > 3 mesi con dosi > 5
1
Sildenafil, vardenafil e tadalafil potranno essere rimborsati a carico del SSN con le limitazioni della nota
solo in seguito all’adozione di appositi provvedimenti
di riclassificazione in classe A.
mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri
corticosteroidi: ac. alendronico, ac. risedronico,
ac. alendronico + vitamina D3.
 soggetti con pregresse fratture osteoporotiche
vertebrali o di femore
 soggetti di età superiore a 50 anni con valori di
T-score della BMD femorale o ultrasonografica del
calcagno < -4 (o < -5 per ultrasuoni falangi)
 soggetti di età superiore a 50 anni con valori di Tscore della BMD femorale o ultrasonografica del calcagno < -3 (o < -4 per ultrasuoni falangi) e con almeno uno dei seguenti fattori di rischio aggiuntivi:
- storia familiare di fratture vertebrali
- artrite reumatoide e altre connettiviti
- pregressa frattura osteoporotica al polso
- menopausa prima 45 anni di età
- terapia cortisonica cronica
ac. alendronico, ac. alendronico + vitamina D3,
ac. risedronico, ac. ibandronico, raloxifene,
ranelato di stronzio.
 soggetti che incorrono in una nuova frattura
vertebrale moderata-severa o in una frattura di
femore in corso di trattamento con uno degli altri
farmaci della nota 79 (alendronato, risedronato,
raloxifene, ibandronato, ranelato di stronzio) da
almeno un anno per una pregressa frattura vertebrale moderata-severa. Soggetti, anche se in precedenza mai trattati con gli altri farmaci della nota
79 (alendronato, risedronato, raloxifene, ibandronato, ranelato di stronzio), che si presentano con
3 o più fratture vertebrali severe (diminuzione di
una delle altezze dei corpi vertebrali > 50% rispetto alle equivalenti altezze di corpi vertebrali
adiacenti integri) o con 2 fratture vertebrali severe ed una frattura femorale prossimale. La nota si
applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6
mesi per non più di altre due volte (per un totale
complessivo di 18 mesi), di centri specializzati,
Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento
e Bolzano
teriparatide, ormone paratiroideo
Prima di avviare la terapia con i farmaci sopraindicati, in tutte le indicazioni è raccomandato un
adeguato apporto di calcio e vitamina D, ricorrendo, ove dieta ed esposizione solari siano inadeguati, a supplementi con sali di calcio e vitamina
D3 (e non ai suoi metaboliti idrossilati). La prevenzione delle fratture osteoporotiche deve anche
prevedere un adeguato esercizio fisico, la sospensione del fumo e la eliminazione di condizioni ambientali ed individuali favorenti i traumi. Non deve
essere dimenticato, infine, che tutti principi attivi
non sono privi di effetti collaterali per cui va attentamente valutato il rapporto vantaggi e rischi
terapeutici. Inoltre la loro associazione è potenzialmente pericolosa e va pertanto evitata. Per l'
applicazione della Nota 79 la valutazione della
massa ossea con tecnica DXA o ad ultrasuoni deve essere fatta presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN. La prescrizione va fatta nel
rispetto delle indicazioni e delle avvertenze della
scheda tecnica dei singoli farmaci.
Quinta parte, pagina 5.6, note AIFA.
Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011.
NOTA 82
Antileucotrienici:
 montelukast (Lukasm Montegen Singulair)
 zafirlukast (Accoleit Zafirst)
La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:
 nel trattamento di "seconda linea" dell'asma
moderato persistente, in aggiunta agli steroidi
per via inalatoria, quando questi non garantiscano un controllo adeguato della patologia,
anche dopo associazione con β-2 agonisti;
 nella profilassi dell'asma da sforzo.
Quando gli steroidi risultino insufficienti è preferibile,
piuttosto che aumentarne il dosaggio, aggiungere un
farmaco di "seconda linea". Tra questi la prima scelta
è rappresentata dai beta-2 agonisti a lunga durata
d'azione, seguiti, come seconda scelta, dagli antileucotrienici.
NOTA 83
 Sostituti lacrimali (carbomer: Siccafluid)
La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:
 trattamento sintomatico dei pazienti affetti da
malattia di Sjögren o fenomeno di Sjögren (sindrome sicca in corso di patologia autoimmune),
poiché non è disponibile una terapia di tipo causale della malattia.
La terapia della malattia di Sjögren o fenomeno di Sjögren (sindrome sicca in corso di patologia autoimmune)
è attualmente solo sintomatica ed è diretta alla riduzione delle manifestazioni di insufficienza esocrina. La correzione della secchezza oculare può essere effettuata
con sostanze di natura diversa, per le quali esista una
dimostrazione clinica di efficacia.
NOTA 84
Farmaci attivi sui virus erpetici:
 aciclovir
 brivudin (Brivirac Zecovir)
 famciclovir (Famvir Ziravir)
 valaciclovir (Talavir Zelitrex)
La prescrizione a carico del SSN in soggetti immunocompetenti è limitata alle seguenti condizioni:
Virus Herpes Simplex:
 trattamento delle infezioni genitali acute:
aciclovir, famciclovir, valaciclovir;
 profilassi e trattamento delle recidive a localizzazione genitale: aciclovir, famciclovir, valaciclovir;
 cheratite erpetica: aciclovir;
 trattamento della stomatite in età pediatrica:
aciclovir.
Virus Varicella- Zoster:
 trattamento della varicella: aciclovir;
 trattamento delle infezioni da H. Zoster cutaneo:
aciclovir, famciclovir, valaciclovir, brivudin.
La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici
è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni
autorizzate nei pazienti immunocompromessi.
Talavir e Zelitrex nel Lazio sono distribuiti in DPC
NOTA 85
Farmaci per Alzheimer
inibitori dell'acetil-colinesterasi:
 donepezil (Aricept Memac)
 galantamina (Reminyl)
 rivastigmina (Exelon Prometax)
Antagonisti del recettore per il glutammato:
 memantina
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e
piano terapeutico delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) individuate dalle Regioni e dalle
Provincie Autonome di Trento e Bolzano, è limitata ai pazienti con malattia di Alzheimer di grado
lieve, con MMSE tra 21 e 26 (donepezil, rivastigmina, galantamina) o moderato, con MMSE tra 10 e
20 (donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina).
Alle UVA è affidato il compito di effettuare o, eventualmente, confermare una diagnosi precedente e di stabilire il grado di severità in accordo alla
scala MMSE.
Il piano terapeutico deve essere formulato sulla base della diagnosi iniziale di probabile demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato.
La risposta clinica dovrà essere monitorata ad
intervalli regolari dall'inizio della terapia:
• a 1 mese, per la valutazione degli effetti collaterali
e per l'aggiustamento del piano terapeutico;
• a 3 mesi, per una prima valutazione della risposta
e per il monitoraggio della tollerabilità: la rimborsabilità del trattamento oltre i tre mesi deve basarsi
sul non peggioramento dello stato cognitivo del paziente valutato tramite MMSE ed esame clinico;
• ogni 6 mesi per successive valutazioni della risposta e della tollerabilità.
 Centri UVA –Unità di Valutazione Alzheimerindividuati dal provvedimento regionale del 21
gennaio 2002 n.2699.
NOTA 87
Antispastici urinari:
 ossibutinina
La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione:
 pazienti affetti da incontinenza urinaria, nei casi
in cui il disturbo minzionale sia correlato a patologie del sistema nervoso centrale (es. ictus,
morbo di Parkinson, traumi, tumori, spina bifida, sclerosi multipla).
NOTA 88
 Cortisonici per uso topico
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi di
specialisti, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano,
è limitata alle seguenti condizioni:
 pazienti affetti da patologie cutanee gravi e
croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica).
 • Dermatologia • Allergologia • Immunologia
Per i medicinali soggetti alla nota 88 è prevista la sola diagnosi da parte delle strutture specialistiche abilitate e
non la stesura del piano terapeutico.
Quinta parte, pagina 5.7, note AIFA.
Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011.
NOTA 89
 Antistaminici (orali)
La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:
 pazienti affetti da patologie su base allergica di
grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica
stagionale, orticaria persistente non vasculitica)
per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni).
NOTA 91
 febuxostat (Adenuric)
La prescrizione a carico del SSN è limitata alla
seguente condizione:
 Trattamento dell’iperuricemia cronica con anamnesi o presenza di tofi e/o di artrite gottosa in
soggetti che non siano adeguatamente controllati
con allopurinolo o siano ad esso intolleranti.
NOTA 90
 metilnaltrexone
[NDR: nessun medicinale attualmente
in commercio in Italia]
La prescrizione a carico del SSN è limitata alle
seguenti condizioni:
 Costipazione indotta da oppiacei in soggetti con
malattia in stato terminale che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: terapia
continuativa con oppiacei della durata di almeno
di 2 settimane; resistenza al trattamento con lassativi ad azione osmotica per più di 3 giorni.
Quinta parte, pagina 5.8, note AIFA.
#Giancarlo Fogliani,
Ultima revisione: 24 maggio 2011
Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011.
Strutture pubbliche
autorizzate alla prescrizione
di ORMONE SOMATOTROPO1 (nel Lazio).
Strutture pubbliche autorizzate2
alla prescrizione di
farmaci antivirali ospedalieri3 (nel Lazio).
La prescrizione può essere trascritta dal medico di
medicina generale a carico del SSN, con nota 39;
alla ricetta per il SSN deve essere allegata copia
vidimata e numerata dalla Asl, del piano terapeutico.
[specialità medicinali antiretrovirali (Hivid Retrovir
Videx) ed altri antivirali ospedalieri (Citovirax
Cymevene Foscavir Viramune) per la terapia dell'infezione da HIV, classificate in classe A ed eventualmente inseriti nella lista PHT delle note AIFA].
Roma:
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di medicina e chirurgia:
V clinica medica e terapia medica;
I Cattedra Endocrinologia;
Clinica Pediatrica - Endocrinologia Pediatrica;
Servizio di Adolescentologia.
Università Torvergata (in convenzione con la Clinica
Columbus): Cattedra di Endocrinologia e medicina costituzionale.
Università Torvergata (in convenzione con
l’Ospedale S. Eugenio): Clinica Pediatrica.
Ospedale S. Eugenio:
Unità di Endocrinologia pediatrica;
ambulatorio Età Evolutiva.
Policlinico Gemelli (largo Agostino Gemelli 8):
Unità operativa Pediatrica (già clinica pediatrica
di Endocrinologia);
Unità operativa di Endocrinologia.
Ospedale Bambin Gesù: Unità (già servizio) di Endocrinologia.
Ospedale Forlanini: Ambulatorio di Endocrinologia.
Istituto Regina Elena (via E. Chianesi 53):
SSD di Endocrinologia.
Anagni: Ospedale Civile: Unità (già Divisione) di
Pediatria
Viterbo: Ospedale Civile (grande degli infermi):
Unità (già Divisione) di Pediatria.
(segue dalla colonna a destra)
Strutture pubbliche autorizzate alla prescrizione di
farmaci antivirali ospedalieri
Rieti: "Ospedale civile": Divisione di malattie infettive; Unità operativa di III livello; Unità
di trattamento a domicilio.
Formia (Latina): Divisione di malattie infettive;
Unità operativa di II livello;
Unità di trattamento a domicilio.
Roma:
Policlinico "Umberto I": dipartimento di malattie infettive e tropicali: 3 divisioni universitarie; 1 divisione ospedaliera; 1 divisione pediatrica (nella
prima divis universitaria); Servizio speciale di
immunologia ed allergologia clinica; Ematologia;
Istituto di pediatria; Centro di riferimento AIDS;
Unità di trattamento a domicilio.
Ospedale "Lazzaro Spallanzani": I divisione malattie
infettive; II divisione malattie infettive; III divisione malattie infettive; Sezione di malattie infettive
dell'infanzia; Centro di riferimento AIDS; Centro di
coordinamento dei trattamenti a domicilio.
Policlinico "Agostino Gemelli": Istituto clinica malattie
infettive; Divisione malattie infettive; Day Hospital malattie infettive; Ambulatorio; Centro di riferimento AIDS; Unità di trattamento a domicilio; Clinica pediatrica.
Ospedale "Bambin Gesù" IRCCS: Divisione malattie
infettive; Unità operativa di III livello.
Ospedale S. Giovanni: Unità operativa AIDS.
Ospedale S. Gallicano Istituto dermatologico: Unità
operativa AIDS.
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (Via Grottarossa
1035), Unità Operativa Complessa di Malattie
Infettive (Unità operativa di III° livello per la
sorveglianza dell'AIDS e delle infezioni da HIV).
Policlinico Torvergata (Azienda ospedaliera) (Viale
Oxford 81) Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive
Latina: Ospedale "Maria Goretti": Divisione malattie infettive; Centro di riferimento
AIDS; Unità di trattamento a domicilio.
Frosinone: Ospedale "Umberto I": Divisione malattie infettive; Centro di riferimento
AIDS; Unità di trattamento a domicilio.
Viterbo: Ospedale grande degli infermi: Divisione
malattie infettive; Centro di riferimento
AIDS; Unità di trattamento a domicilio.
2
3
1
Circolare Min San 14 del 22-6-94; Determinazione del
direttore del dipartimento, Regione Lazio, n.
3386/03 (BUR Lazio del 20-12-2003).
DM 17-5-96; DGR Lazio 8111 del 16-12-97, all. II. Circolari assessorili n. 12 e 48 del 1999. DGR 484 del
19-2-07.
La prescrizione a carico del SSN deve provenire in originale da una delle strutture pubbliche autorizzate, a
meno che il medicinale in questione non sia soggetto
a diagnosi e piano terapeutico, nel qual caso può essere trascritto a carico del SSN anche dal medico di
famiglia.
Quinta parte, pagina 5.10.
Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006.
DISCIPLINA DEI FARMACI VETERINARI.
Spedizione di ricetta medica veterinaria.
Per un quadro complessivo degli adempimenti
connessi alla spedizione di ricetta medica veterinaria, prendere visione della tabella schematica che segue la trattazione.
Trattazione dettagliata.
Le ricette di medicinali veterinari (oltre a prescrizione, data e firma) devono riportare l'indicazione
della specie dell’animale cui è destinato il medicinale1.
Il regime di vendita di ciascun farmaco è indicato nel decreto di AIC e sulle confezioni.
A) RICETTA NON RIPETIBILE IN TRIPLICE COPIA: modello ministeriale2.
La ricetta deve essere compilata in ogni sua
parte con penna a inchiostro indelebile, ed in particolare per potere essere spedita deve indicare il codice di allevamento3, i dati identificativi degli
animali4 ed i tempi di sospensione5.
1
2
3
4
5
L’indicazione della specie animale consente di individuare la destinazione del medicinale ed il suo uso (proprio
o improprio), da cui derivano adempimenti diversi, sia
da parte del medico che del farmacista.
L’indicazione della specie animale, già prevista dal DM
del 28-9-93 (I) “Approvazione di modello di ricetta
medico-veterinaria”, è ora esplicitamente richiesta
soltanto per le ricette non ripetibili [DLgs 193 del 64-06, GU SO 26-5-06 (che abroga e sostituisce il
DLgs 119/92), allegato III, punti 1 e 5].
DLgs 193/06, art 118 e allegato III (come in precedenza il DM 28-9-93).
Il codice di allevamento, obbligatorio per tutti gli animali d’azienda e per tutti gli equini, si compone della
sigla IT, di tre cifre corrispondenti al codice ISTAT
del comune, della sigla di provincia e di un codice
progressivo di tre cifre attribuito dalla Usl.
Nel caso il titolare dell'impianto non abbia ancora ottenuto l'attribuzione del codice d'azienda, eccezionalmente sulla ricetta possono essere indicati gli estremi
della richiesta e l'esatta e completa indicazione della
dislocazione dell'azienda.
Ancora, qualora il medico veterinario ne abbia omesso
l'indicazione, è consentito in via eccezionale che l'allevatore lo apponga di suo pugno, controfirmando (Nota
della Regione Lazio prot. n. 4897 del 31-1-02).
Nel caso, è con apposita annotazione alla voce "categoria" che il medico veterinario indicherà che trattasi
di animale da compagnia (ad es. coniglio) o comunque non destinato alla produzione di alimenti per
l'uomo (ad es, cavallo che dal "patentino" risulti non
destinato a macellazione).
In caso si tratti di fornitura per scorta propria o di impianto autorizzato non saranno compilate le sezioni
relative a tempi di sospensione, trattamento e posologia, identificazione degli animali, ma piuttosto, nel
caso di scorta di impianto, la penultima sezione con
gli estremi dell’autorizzazione dell’impianto e la firma
del titolare.
La validità per la spedizione è di dieci giorni
lavorativi6, escluso quello di emissione.
Il farmacista, oltre a timbro, data e prezzo,
deve apporre la firma e annotare il numero del
lotto7.
L'originale color rosa è la copia per il farmacista, da conservare per cinque anni8 in originale come documentazione veterinaria (separatamente dalle ricette ad uso umano9), con la annotazione del numero di lotto del medicinale dispensato; la copia gialla si restituisce all'acquirente, la
copia azzurra è destinata alla USL10 competente per territorio dove ha sede l'utilizzazione finale e
la invia il farmacista entro una settimana11 dalla
spedizione, anche per posta ordinaria12.
Il modello ministeriale è obbligatorio per i seguenti medicinali13: specialità medicinali e medicinali veterinari prefabbricati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari14, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope e
neurotrope (stupefacenti di tab II-A vedi lettera
E), tranquillanti, beta agonisti; estrogeni, androgeni, gestageni autorizzati15; inoltre premiscele
medicate, medicinali veterinari ad azione immunologica, tutti quando prescritti ad animali
destinati alla produzione di alimenti per
l'uomo (animali d'azienda16), e,
6
DLgs 193/06, art 77. Per giorno lavorativo si intente
ogni giorno feriale incluso il sabato, ad esclusione
quindi delle domeniche e delle altre festività nazionali
infrasettimanali, tra le quali vi è anche la ricorrenza
del santo patrono locale.
7
Note DGSVA n. 34936/P del 3-10-05 e 36289/P del 1210-05.
8
DLgs 193/06, art 71, c 2 e 4.
9
DLgs 193/06, art 71, c 5.
10
La possibilità di indicare da parte del veterinario se
copia della prescrizione vada inviata o meno alla Usl,
si riferisce unicamente a prescrizioni di medicinali
che non appartengono alle categorie di cui all’art 76
del DLgs 193/06.
11
DLgs 193/06, art 76 c 3.
12
Circolare 24/92 punto 4, in modifica alla Circolare
7/92, capo VII punto 5. Si consiglia tuttavia di trovare una forma di trasmissione della ricetta che fornisca al farmacista una ricevuta.
13
DLgs 193/06, art 76, c 3 e allegato III.
14
Il Ministero può autorizzare la vendita con ricetta ripetibile di medicinali veterinari per uso orale contenentichemioterapici, antibiotici e antiparassitari destinati
al trattamento di animali allevati a carattere familiare
per autoconsumo, DLgs 193/06, art 76, c 4.
15
DLgs 158/06, art 5.
16
Animali d’azienda secondo il DLgs 158/06, art 1: sono
gli animali domestici della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i volatili da cortile e i
conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie
e i ruminanti selvatici allevati in una azienda (qual-
Sesta parte, pagina 6.1: Farmaci Veterinari.
Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006.
per quanto riguarda le specialità indicate sopra,
anche quando siano comunque autorizzate e indicate, pure in modo non esclusivo, per animali
da reddito1.
Ancora, in caso di uso in deroga2 (uso improprio) cioè medicinali utilizzati per un'altra specie
compreso l'uomo (vedi lettera F), o per un'altra
affezione, o galenici magistrali estemporanei, sempre se prescritti ad animali destinati alla produzione
di alimenti per l'uomo.
Sono esclusi i medicinali autorizzati con ricetta
ripetibile (vedi lettera C), e quelli senza obbligo di
ricetta (vedi lettera D).
Ovviamente, se il medico veterinario utilizza il modello ministeriale in triplice copia per medicinali per i
quali non è obbligatorio, non è richiesto ottemperare
alle formalità ed agli adempimenti descritti in questa
sezione.
Il modello ministeriale in triplice copia viene utilizzato anche per acquistare tutti i medicinali destinati a costituire le scorte di medici veterinari o di
titolari di impianti veterinari. In tal caso il medico
veterinario indica con la compilazione dell'apposito
spazio del modello che si tratta di rifornimento di
scorta (scorta propria o di impianto), e riempie la
sezione con gli estremi dell’autorizzazione USL e
timbro e firma del titolare/conduttore.
B) RICETTA NON RIPETIBILE copia unica
su ricettario personale3.
La ricetta non ripetibile su ricettario personale: occorre per le seguenti categorie di prodotti (se non
esclusi dall'obbligo di prescrizione4):
ƒ farmaci veterinari, indicati per animali da reddito,
diversi da quelli che richiedono il modello ministeriale5 (vedi lettera A);
ƒ farmaci prescritti ad animali da compagnia6, che
non siano indicati anche per animali da reddito7:
1
2
3
4
5
6
siasi luogo, anche all’aria aperta, in cui gli animali
sono allevati o detenuti anche transitoriamente).
DLgs 193/06, art 76, c 5. La copia azzurra va inviata
alla Usl anche in caso di prescrizione ad animali da
compagnia.
DLgs 193/06, art 11; art 76 c 7.
DLgs 193/06, art 75 e allegato III punto 5. Si intende
in questa sede per ricettario personale la ricetta privata prevista ai sensi dell’art 167 del Tuls RD
1265/34.
DM 23-11-95, art 1 e all. II.
FU XI tabella 5 punto 19.
Si considerano animali da compagnia tutti gli animali
che comunque non sono destinati alla produzione di
alimenti per l'uomo, anche se curati, allevati o custoditi professionalmente in aziende zootecniche.
Nel caso dei cavalli (equidi), la destinazione (o meno) alla macellazione a fini di consumo umano risulta
dalla apposita sezione del documento di identificazione dell'equide (la scelta di non destinare il cavallo
al macello ha carattere definitivo). In ogni caso, la
modalità di prescrizione di un medicinale da prescri-
in caso di uso improprio (uso in deroga, ad esempio uso umano, vedi lettera F), o secondo tabelle di FU o di DPR 309/90 (vedi lettera E);
ƒ tutti i medicinali contenenti prostaglandine, gonadotropine e loro fattori di rilascio8;
ƒ eventuali farmaci omeopatici soggetti ad autorizzazione semplificata (vedi H); farmaci il cui principio attivo è autorizzato da meno di cinque anni in
medicinali veterinari.
La ricetta è valida tre mesi9 (o 30 giorni per i
medicinali stupefacenti) e deve riportare: la specie
animale10, nome e indirizzo del proprietario dell'animale11, dosaggio e posologia12, firma del
medico veterinario.
Il farmacista ritira la ricetta veterinaria non ripetibile in copia unica all’atto della spedizione, e la
conserva per sei mesi13.
C) RICETTA RIPETIBILE14.
La ricetta ripetibile su ricettario personale deve essere utilizzata per:
ƒ medicinali prescritti ad animali da compagnia e
per essi indicati in modo esclusivo (eccetto quelli
che vogliono RNR o che non richiedono ricetta);
ƒ alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari
orali destinati al trattamento di animali di allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo (come da AIC).
La ricetta ripetibile è valida cinque volte in tre
mesi (o in 30 giorni nel caso di medicinali stupefacenti), o come indicato in calce alla tab. 4 FU XI.
Il farmacista ritira la prescrizione al termine
della sua validità1 (cioè dopo la quinta spedizione
versi con ricetta non ripetibile in triplice copia, non
viene modificata dalla destinazione del cavallo (vedi
nota seguente).
7
Quando un medicinale (delle categorie di cui all’art 76
DLgs 193/06) è autorizzato anche o esclusivamente
per animali da reddito, anche se destinato ad un animale da compagnia, deve essere prescritto con ricetta non ripetibile in triplice copia.
8
DLgs 158/06 (GU 28-4-06).
9
Nota alla tabella n.5 FU.
La ricetta non ripetibile veterinaria vale tre mesi,
salvo l’applicazione di norme più restrittive, come il
DPR 309/90, ed in caso di uso improprio secondo la
normativa a cui si riferisce la registrazione (ad es.
non ripetibili ad uso umano, validità 30 giorni).
10
DLgs 193/06, allegato III, punto 5.
11
Tuls RD 1265/34, Articolo 167.
12
La posologia non necessariamente deve essere indicata a tutte lettere, vedi le note Ministeriali del 17-294, n. 600.9/24320/AG1915 e 660.24320/AG1915.
13
DLgs 193/06, art 71, c 4. Questa interpretazione è
stata confermata con note DGVA/XI/22634/P del 136-06 e DGVA/XI/23922/P del 5-7-06, anche in relazione al DM 306/01 ("Regolamento..."), art 7. Altri
riferimenti precedenti: FU XI, note alla tab. 5; Nota
agli Assessorati regionali alla Sanità veterinaria
DGVA/XI/6379/P del 9-3-2004.
14
DLgs 193/06, art 76, c 4 e 6; allegato III punto 4; FU
XI, tab. 4, n. 32.
Sesta parte, pagina 6.2: Farmaci Veterinari.
Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006.
o se presentata al termine della validità temporale),
senza peraltro alcun obbligo di conservazione2.
D) MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE: tutti quelli sulla cui confezione è riportata la
frase: "La vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria"3.
E) STUPEFACENTI, secondo il DPR 309/90.
Per tutti i medicinali stupefacenti, cioè appartenenti
ad una qualsiasi delle sezioni della tabella II del
DPR 309/90, la ricetta è valida per la spedizione
trenta giorni.
I medicinali appartenenti alla tabella II-A devono essere prescritti con ricetta ministeriale a ricalco
(RMR4), nella quantità occorrente per non più di
30 giorni di terapia.
L'indicazione del dosaggio e della posologia in
tutte lettere non è più obbligatoria5.
Nel caso di terapie del dolore severo come previsto dalla Legge 12/01 (analgesici oppiacei di cui
all’All. III-bis per il trattamento del dolore severo in
caso di patologia neoplastica o degenerativa6),
1
2
3
4
5
6
DLgs 193/06, art 71, c 4, come già in precedenza il DM
306/01, art 7, c 3.
Questa interpretazione è stata confermata con note
DGVA/XI/22634/P del 13-6-06 e DGVA/XI/23922/P
del 5-7-06, anche in relazione al DM 306/01, art 7.
Altri riferimenti precedenti: FU XI, note alla tab. 5;
Nota agli Assessorati regionali alla Sanità veterinaria
DGVA/XI/6379/P del 9-3-2004.
Già previsti dal DLgs 119/92 art 3, c 4bis, e dal DM 2311-95, GU 27-1-96.
La vendita di medicinali destinati ad essere utilizzati
esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da
gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali
da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori, nonché dei medicinali ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, può essere
effettuata anche in esercizi commerciali diversi dalla
farmacia, perché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria (DLgs 193/06, art 4 e 90).
DM 10-3-06 (GU 31-3-06). In attesa della disponibilità
del nuovo ricettario deve essere utilizzata la ricetta
approvata con DM 24-5-01 o con DM 4-4-03, applicando le modalità previste dalla nuova normativa.
Il nuovo ricettario prevede una copia che il medico
deve fornire al proprietario dell’animale (sostituisce
quella destinata al prescrittore).
L’indirizzo è comunque necessario per le prescrizioni
ad animali da reddito in quanto costituisce un elemento della documentazione veterinaria.
Allegato III-bis DPR 309/90: i farmaci che usufruiscono
delle modalità prescrittive semplificate sono tutti quelli
che contengono, anche in associazione e compresi quelli
inseriti in tab II-D, buprenorfina codeina diidrocodeina
fentanyl idrocodone metadone idromorfone metadone
morfina ossicodone ossimorfone, quando prescritti per il
trattamento del dolore severo in caso di patologia neoplastica o degenerativa (L 12/2001; Circolare Min San
9/2001).
Indipendentemente dal fatto che si tratti di uso proprio o
improprio, la prescrizione deve avvenire mediante la ricetta a ricalco (che non si invia alla Usl).
possono essere prescritti uno o due medicinali diversi
(o due dosaggi diversi dello stesso medicinale).
Per altri trattamenti o per principi attivi diversi, la
prescrizione deve essere limitata ad un solo preparato
o dosaggio.
Se un farmaco della tabella II-A viene prescritto
ad un animale da reddito (punto A), è sufficiente la
compilazione del modello di ricetta previsto dal DPR
309/90i7, integrato dalla indicazione del numero
del lotto del medicinale (e qualora non indicato dal
veterinario l'indirizzo del proprietario dell'animale).
Le ricette che rappresentano documentazione per
farmaci e sostanze delle sezioni A-B-C della tab. II, devono essere conservate insieme al registro di "carico e
scarico" per due anni dopo l'ultima registrazione8.
F) MEDICINALI AD USO UMANO9:
possono essere prescritti10 eccezionalmente ad animali (uso in deroga) mediante ricetta non ripetibile, in triplice copia se destinati ad animali da
reddito (vedi punti A e B).
G)
GALENICI MAGISTRALI ESTEMPORANEI11:
richiedono sempre la ricetta non ripetibile, secondo i
punti A (ricetta non ripetibile in triplice copia se destinati ad animali da reddito) e B (ricetta non ripetibile in
copia unica se destinati ad animali da compagnia), e
possono essere prescritti solo se non esistono medicinali adatti tra quelli già registrati, veterinari o ad uso
umano.
7
DLgs 193/06, art 76, c 3 e 6. Le normativa speciale sui
medicinali stupefacenti, DPR 309/90, prevale su
quella generale dei medicinali veterinari, DLgs
193/06, ma nel caso di prescrizione ad animali da
reddito la documentazione veterinaria deve essere
completata con il n. di lotto da annotare sulla ricetta
(ed eventualmente con l'indirizzo del proprietario
dell'animale).
8
DPR 309/90, art 60-62-63-67, modificato dalla L 49/06.
La durata della conservazione del registro di carico e
scarico si desume dall’art 63 DPR 309/90 in 5 anni
dall’ultima registrazione (Nota UCS 19-4-06); per lo
stesso periodo devono pure essere conservate le relative ricette spedite prima del 28-2-06.
9
DLgs 193/06 art 10 e 11.
10
Il medico veterinario può anche utilizzare, alle condizioni
dettate dagli art 10 e 11 e 84 del DLgs 193/06, medicinali ad uso umano soggetti a prescrizione limitativa
(prescrizione riservata a specialisti o a centri ospedalieri, oppure uso ospedaliero o riservato a specialisti).
Questi medicinali, se destinati ad animali, devono essere acquistati esclusivamente in farmacia da parte
del medico veterinario, e da questi somministrati direttamente all'animale che ha in cura.
E' esclusa la possibilità di cessione dei medicinali
soggetti a prescrizione limitativa al proprietario dell'animale (Nota del Min San Prot. N. 600.11/AG
1.18/2165 del 29 maggio 2001; DM 306/01).
11
DLgs 193/06 art 10 e 11.
Sesta parte, pagina 6.3: Farmaci Veterinari.
Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006.
La prescrizione di preparazioni estemporanee deve
essere conservata dal farmacista, cinque anni in caso di ricetta in triplice copia1, o sei mesi se in copia
unica2 (vedi i punti A e B), a meno che non costituiscano anche documentazione del Registro di carico e
scarico per i medicinali stupefacenti.
Per la preparazione inoltre il farmacista è anche tenuto alla conservazione della documentazione prevista
dalle NBP3.
H) MEDICINALI OMEOPATICI VETERINARI:
i medicinali omeopatici veterinari attualmente commercializzati risultano, come quelli ad uso umano, di
libera vendita, in quanto non autorizzati secondo le
norme dei DLgs 110/95 e DLgs 193/064.
L’impiego di medicinali omeopatici come scelta terapeutica per il trattamento di animali segue le modalità
dell’ “uso in deroga”, con prescrizione non ripetibile in
copia unica (sia per animali da reddito che da compagnia)5.
L) Approvvigionamento da parte del medico
veterinario di medicinali veterinari.
Il medico veterinario ed il titolare di impianti d'allevamento sono autorizzati ad acquistare medicinali6,
dietro presentazione di ricetta ove prescritta, in farmacia, o direttamente presso i distributori intermedi
autorizzati alla vendita diretta7.
La ricetta deve essere compilata su modello veterinario in triplice copia (ad eccezione che per i medicinali
stupefacenti delle tab. II A-B-C, vedi nell'immediato seguito), indicando nell'apposita casella che la fornitura si
riferisce a scorta, propria o d'impianto.
Approvvigionamento di medicinali appartenenti alla tabella II DPR 309/908.
Deve avvenire mediante richiesta in triplice copia
(approvvigionamento ai termini dell' articolo 42 DPR
309/90), oppure mediante autoricettazione con RMR
per i medicinali dell'Allegato III-bis DPR 309/90, e per
gli altri medicinali delle tabelle II A-B-C esclusivamente per uso professionale urgente.
La richiesta per l'acquisto (senza vincoli di quantità, ma in relazione alle normali necessità degli impianti d'allevamento o degli interventi professionali urgenti), viene redatta in triplice copia, di cui due devono
essere consegnate al farmacista. Questi ne utilizza
una per documentare lo scarico, e l'altra la invia alla
competente autorità sanitaria, cioè la Asl dove avviene
l'utilizzazione (la Asl dove opera il veterinario).
Benché non specificato dalla normativa, in analogia
con quanto richiesto per le ricette speciali si annoterà
l'identità dell'acquirente e gli estremi del suo documento di riconoscimento.
Ad esempio, devono essere richiesti in questo modo in farmacia i medicinali veterinari a base di ketamina, in quanto non inclusi nell'Allegato III-bis.
In caso di medicinali per il trattamento del dolore
cronico, Allegato III-bis DPR 309/90, è possibile l'approvvigionamento da parte del medico veterinario
mediante "autoricettazione" con modello ministeriale a
ricalco (RMR), e per gli altri medicinali di tab. II A-B-C,
esclusivamente per uso professionale urgente, mediante autoricettazione su ricetta intestata personale9.
Il medico veterinario in questo caso deve indicare
al posto del nome del paziente il proprio nome, apponendo in evidenza la dicitura “autoprescrizione”.
I medicinali soggetti al DPR 309/90 non possono
costituire scorta degli impianti nei quali vengono allevati o custoditi professionalmente animali, ma soltanto
scorta propria del medico veterinario o degli impianti
in cui vengono curati gli animali (ambulatori pubblici e
privati e cliniche veterinarie)10.
M) DOCUMENTAZIONE VETERINARIA.
1
DLgs 193/06, art 76, c 7.
2
DLgs 193/06, art 71, inoltre in particolare per le preparazioni estemporanee, Regolamento per il servizio
farmaceutico, RD 1706/38, art 38, come modificato
dalla L 388/00, art 87 c 7.
3
La documentazione prevista dalle NBP della FU in vigore o quella prevista dal DM 18-11-2003 (procedure
semplificate) che può consistere anche nella ricetta
stessa, numerata, con allegata copia dell’etichetta
del preparato, da conservare per sei mesi.
4
Il DLgs 193/06, prevede specifiche autorizzazioni per i
medicinali omeopatici veterinari che dovrebbero essere attivate entro il 31-12-2008.
5
DLgs 193/06, art 23.
6
L'acquisto e la detenzione deve avvenire con le modalità e alle condizioni indicate agli articoli 80 e seguenti, in particolare l’art 84, del DLgs 193/06.
7
DLgs 193/06, art 70 e 71; art 84. I medicinali ad uso
umano, compresi quelli soggetti a prescrizione limitativa, possono essere acquistati esclusivamente dal
medico veterinario in farmacia, mediante ricetta non
ripetibile in triplice copia, di cui una copia deve essere inviata al servizio veterinario della Usl.
Fermo restando ogni altro obbligo di documentazione
previsto da altre normative (sostanze stupefacenti,
fiscale), la documentazione veterinaria, da conservare per cinque anni, è richiesta per i medicinali destinati ad animali da reddito che si devono
prescrivere con modello ministeriale in triplice
copia (vedi punto A), e consiste nelle prescrizioni
stesse (con indirizzo del destinatario), integrate
dall’annotazione del numero di lotto dei medicinali dispensati, e nelle fatture di acquisto o documenti di
trasporto11.
8
DPR 309/90, art 42.
Nota Min San n. 800.UCS/AG1/3622 del 26-6-2001.
10
Nota Min San 800.UCS/AO 1/2475 600.11/AG
13/1724 del 3-5-2001.
11
DLgs 193/06, art 71. Questa interpretazione è stata
confermata con note DGVA/XI/22634/P del 13-6-06
e DGVA/XI/23922/P del 5-7-06, in cui il Ministero ha
ammesso che il DLgs 193/06 “non modifica quanto
già in vigore in materia di distribuzione del farmaco
9
Sesta parte, pagina 6.4: Farmaci Veterinari.
Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006.
Nel caso di RMR per medicinali stupefacenti, qualora
il medico non abbia indicato l'indirizzo del proprietario
dell'animale, sarà cura del farmacista annotarlo.
La documentazione veterinaria deve essere conservata in luogo separato da altra documentazione di
medicinali ad uso umano1, in modo ordinato2.
Nel caso questi medicinali non vengano venduti al
pubblico, si deve comunque poter giustificare il loro
movimento di uscita dalla farmacia, ad esempio per
restituzione al fornitore o per distruzione (scaduti o
avariati), mediante idonea documentazione.
L'obbligo di documentazione del lotto di fabbricazione
dei medicinali si considera applicato con l’annotazione del
numero del lotto sulla ricetta in triplice copia3.
MANGIMI MEDICATI e loro prodotti intermedi:
la "Prescrizione di un mangime medicato" (il più delle volte indirizzata al produttore o ad altro distributore autorizzato) deve essere compilata su apposito modello ministeriale, diverso da quello per i medicinali7.
La prescrizione, non ripetibile, deve essere compilata
in triplice copia se destinata ad animali da reddito (altrimenti basta una copia), ed ha validità 60 giorni8.
Analogamente alla ricetta in triplice copia per i medicinali, deve essere conservata per tre anni ed una copia
deve essere inviata alla Usl entro sette giorni.
I prodotti in questione devono essere consegnati direttamente all'allevatore o al detentore degli animali.
L'imballaggio e i recipienti riportano la dicitura:
<Mangimi medicati, da cedersi su presentazione di prescrizione veterinaria>.
ISPEZIONE:
in farmacia dovrebbe avvenire una volta all'anno da
parte della Azienda USL competente per zona, anche
per verificare la regolare tenuta della documentazione4
(vedi lettera M).
FARMACOVIGILANZA:
I veterinari e i farmacisti riferiscono tempestivamente
di sospette reazioni avverse sugli animali o sull’uomo
(in particolare quelle gravi o inattese) e della eventuale mancanza di efficacia dei medicinali veterinari al
Ministero della salute ed ai Centri regionali di farmacovigilanza. Le segnalazioni sono effettuate utilizzando
la apposita scheda (allegato II, DLgs 193/06, vedi
schede allegate alla sezione 7), di norma entro 15
giorni lavorativi, e nei casi di reazioni avverse gravi
entro 6 giorni lavorativi5.
La segnalazione di medicinali difettosi o contenenti
corpi estranei6 è analoga a quella relativa ai medicinali
ad uso umano (vedi pag 7.2).
veterinario”, in riferimento alle precedenti disposizioni del DM 306/01 e del DLgs 119/92, art 32. Altri
riferimenti precedenti: FU XI, note alla tab. 5; Nota
agli Assessorati regionali alla Sanità veterinaria
DGVA/XI/6379/P del 9-3-2004.
1
DLgs 193/06, art 71, c 5.
2
Documentazione tenuta in modo ordinato significa raccolta sistematicamente secondo un ordine logico, ad
esempio per data di dispensazione, ma non implica
necessariamente la numerazione dei documenti
3
Note della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e
degli Alimenti n. 34936/P del 3-10-05 e 36289/P del
12-10-05, confermate in ultimo dalla nota DGVA/XI/
22634/P del 13-6-2006.
4
DLgs 193/06, art 71, c 3 (in precedenza DLgs 119/92,
art 32, c 5).
5
DLgs 193/06, art 91 e seguenti, allegato II. Le relative
sanzioni sono indicate all’art 108, c 13.
6
DM Min Sal del 21-12-2001 (GU del 15-2-2002).
7
8
DLgs 90/93; DM 16-11-93.
DM 16-11-93, art 15, c 2.
Sesta parte, pagina 6.5: Farmaci Veterinari.
Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006.
SCHEMA RIASSUNTIVO per la spedizione di ricetta medica veterinaria
(escluso DPR 309/90, vedi tavola successiva):
1
Medicinale veterinario
e destinazione
Ricetta
Adempimenti del farmacista
Documentazione
veterinaria
Medicinali per
animali da reddito1,
prescritti:
ad animali da reddito o
ad animali da compagnia.
Ricetta non ripetibile
in triplice copia,
da compilare
in ogni sua parte
(compreso codice di allevamento),
valida 10 giorni lavorativi.
Timbro, data, prezzo e firma,
annotazione del lotto;
rendere la copia gialla all'acquirente,
inviare la copia azzurra
alla Usl2 entro 7 giorni.
Conservare
5 anni
insieme alla bolla o
fotocopia della fattura.
Medicinali "non ripetibili" e
medicinali ad uso umano3,
prescritti ad animali da
compagnia4.
Ricetta privata ("bianca"), con:
specie animale, nome e indirizzo
del proprietario,
dosaggio e posologia,
valida 3 mesi.
Timbro, data e prezzo,
trattenere la ricetta e
conservarla per 6 mesi.
Le ricette si
conservano
per 6 mesi.
Medicinali "ripetibili"
per animali da compagnia.
Ricetta privata ("bianca"),
con la specie animale,
valida 5 volte in 3 mesi.
Timbro, data e prezzo,
la ricetta si rende al paziente se non è
scaduta, altrimenti si trattiene.
Medicinali senza obbligo
di prescrizione.
Nessuna ricetta
Nessuna.
Ci si riferisce alle categorie indicate nell'art 76 del DLgs 193/06: chemioterapici, antiparassitari, corticosteroidi, antiinfiammatori, sostanze
psicotrope, sostanze neurotrope, tranquillanti, β agonisti, sostanze ad azione estrogena diversi dagli stilbenici, sostanze ad azione androgena,
sostanze ad azione gestagena. I pochi medicinali di categorie diverse destinati ad animali da reddito possono essere prescritti con ricetta non ripetibile personale, oppure non richiedono prescrizione.
E' compreso in questo gruppo anche l'uso improprio destinato ad animali da reddito.
2 La Azienda Usl (servizio veterinario) a cui spedire, anche per posta ordinaria, la copia azzurra, è quella nel cui ambito opera l'utilizzatore finale.
3 I medicinali ad uso umano sono l'esempio più frequente di "uso in deroga” o “uso improprio".
4 Allo stesso modo degli animali da compagnia sono considerati gli animali curati, allevati o custoditi professionalmente non a fini di produzione di
alimenti per l'uomo.
# Giancarlo Fogliani, settembre 2006. Sesta parte, pagina 6.6: Farmaci Veterinari.
Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006.
SCHEMA RIASSUNTIVO per la spedizione medicinali veterinari stupefacenti (DPR 309/90)
Tabelle II-B, II-C, II-D, II-E: valgono le disposizioni indicate nella precedente tabella, salvo la validità della ricetta in copia uni-
ca, che è ridotta da 3 mesi a 30 giorni, ripetibile al massimo 3 volte, e la documentazione delle tabelle II-B e II-C, da conservare almeno due anni dopo l’ultima registrazione sul registro di carico e scarico dei medicinali stupefacenti.
Tabella II sezione A:
Medicinale
Ricetta
Tutti
i medicinali
di tabella II
sezione A
Ricetta a ricalco in triplice copia (RMR)
(senza utilizzare la copia destinata al SSN): specie razza e sesso dell'animale
(al posto del codice fiscale), nome del proprietario,
l'indicazione "uso veterinario" sugli spazi per i bollini.
La posologia può essere espressa anche con numeri e sigle.
Terapia fino a trenta giorni.
Nel caso di prescrizione ad animali da reddito1 occorre annotare il n. del lotto e, se non
indicato dal veterinario, anche l'indirizzo del proprietario dell’animale; conservare 5 anni.
Terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa
(Allegato III-bis3, Legge 12/01, non registrati per uso veterinario).
Prescrivibili due preparati diversi.
Documentazione
Registrazione sul registro di
carico e scarico.
Conservare la ricetta
insieme al registro
almeno 2 anni dall'ultima
registrazione
sul registro stesso2.
Questa ricetta
non si invia alla Usl.
Altri trattamenti (es.: dolore acuto) o altri medicinali (ad es. medicinali a base di ketamina)
Prescrivibile un solo preparato
In tutti i casi la ricetta è valida 30 giorni, e non deve essere inviata alla Usl.
Se un farmaco della tabella II sezione A viene prescritto ad un animale da reddito, è sufficiente la compilazione del modello di
ricetta previsto dal DPR 309/90, completato con l’annotazione del n. del lotto (e l’indirizzo del proprietario dell’animale).
1
Le normativa speciale sui medicinali stupefacenti, DPR 309/90, prevale su quella generale dei medicinali veterinari, DLgs 193/06, ma nel caso di prescrizione ad animali da reddito la documentazione veterinaria deve essere completata con l'indirizzo del proprietario dell'animale ed il n. di lotto, da annotare sulla ricetta.
2
Nel caso di prescrizioni ad animali da reddito, la conservazione deve avvenire per il periodo più lungo tra i cinque anni dalla data di spedizione ed i due
anni dalla data dell’ultima registrazione sul registro di carico e scarico.
3
Allegato III-bis DPR 309/90, farmaci che contengono, anche in associazione, buprenorfina codeina diidrocodeina fentanyl idrocodone metadone idromorfone metadone morfina ossicodone ossimorfone, quando prescritti per il trattamento del dolore severo in caso di patologia neoplastica o degenerativa.
Sesta parte, pagina 6.7: Farmaci Veterinari.
# Giancarlo Fogliani, settembre 2006.
Caf Latium - Professione & Sviluppo – Marzo 2006.
FARMACOVIGILANZA
SEGNALAZIONE DI REAZIONI AVVERSE RICONDUCIBILI ALL'USO DI MEDICINALI.
I farmacisti (come operatori sanitari, oltre ai medici)
sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengano a conoscenza
nell'ambito della propria attività, relativamente ai medicinali ad uso umano.
Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed
inattese da tutti i vaccini e da farmaci posti sotto
monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati
periodicamente dal Ministero della salute (DM 21-1103)1.
La segnalazione deve prescindere dalla certezza del
nesso di causalità; il semplice sospetto di una reazione
avversa ad un farmaco è di per sé una ragione sufficiente per segnalare.
Le segnalazioni di sospette reazioni avverse devono
essere trasmesse tempestivamente tramite l'apposita
scheda direttamente al Responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio2.
La scheda di segnalazione3 si trasmette entro 3
giorni nel caso di reazioni avverse gravi ed entro 6
giorni negli altri casi4.
Il Responsabile di farmacovigilanza, dopo aver inserito la scheda in rete, entro sette giorni dal ricevimento,
comunicherà al segnalatore l’avvenuto inserimento fornendo copia della scheda inserita completa del codice
numerico rilasciato dal sistema. Il segnalatore avrà farà
riferimento al codice per l’invio di eventuali notizie di
aggiornamento.
Il farmacista è anche tenuto alla segnalazione di
eventuali effetti collaterali e di eventuali sospette
diminuzioni di efficacia dei medicinali veterinari,
al Ministero della salute ed ai Centri regionali di farmacovigilanza, servendosi dei modelli di scheda di segnalazione di cui all'allegato II, DLgs 119/92, art.23, c.1,
come modificato dal DLgs 71/03 (di norma entro sei
giorni lavorativi; entro tre giorni lavorativi nei casi di
gravi effetti collaterali negativi sull'animale e sull'uomo)
1
2
3
4
L'ultima lista ufficiale dei medicinali sottoposti a monitoraggio intensivo risale a gennaio 2005 ed è stata
pubblicata sul sito web del MinSal. Devono comunque considerarsi sottoposti a monitoraggio intensivo
tutti i medicinali innovativi introdotti in commercio
da meno di due anni, per i quali occorre raccogliere e
valutare anche le sospette reazioni avverse non gravi e/o già conosciute, per completare il profilo di sicurezza di questi farmaci, colmando le inevitabili lacune della sperimentazione preregistrativa (quali il
limitato numero di pazienti, la selezione di essi, il
periodo limitato di trattame nto).
DLgs n.44 del 18-2-97 (GU del 6-3-97), come modificato dal DLgs 95 del 8-4-03 (GU del 3-5-03), art 4
(c 2 e 4).
DM 12-12-03, GU 13-2-04.
Questo è quanto prevedeva il DLgs 44/97, art 4, prima
che venisse modificato con DLgs 95/03; Circolare
n.12 del 24-9-97 (GU SO 18-10-97), punto 6.5.
(Per ulteriori dettagli sulla farmacovigilanza veterinaria
vedere sezione apposita).
La segnalazione di sospette reazioni avverse gravi o
inattese a medicinali ad uso umano, pur non essendo
passibile di sanzione la sua omissione, è un atto professionalmente dovuto per il farmacista, anche perché il
foglietto illustrativo di ogni specialità medicinale (sia con
obbligo di prescrizione che senza) invita espressamente
a comunicare al medico o al farmacista qualsiasi effetto
indesiderato non descritto nel foglio illustrativo5.
I cittadini possono comunicare direttamente alla ASL
di appartenenza eventuali reazioni avverse utilizzando il
modello a loro destinato.
Professionalmente il farmacista è anche tenuto a evidenziare e segnalare effetti negativo per la salute che riguardino o derivino da prodotti che comunque gravitano
nella sua sfera (prodotti dietetici, dispositivi medici, presidi
medico-chirurgici, cosmetici, igienici, alimenti particolari).
In particolare, nell'ambito di un progetto di controllo
delle terapie non convenzionali, il farmacista è esortato a
segnalare reazione avverse causate da prodotti erboristici,
fitoterapici o altri prodotti cosiddetti "naturali" ed interazioni con medicinali convenzionali, tramite apposito modulo di segnalazione (da trasmettere via fax al n. 0649387155).
TERMINOLOGIA in FARMACOVIGILANZA6:
Reazione avversa : risposta ad un farmaco che sia nociva e non intenzionale e che avvenga alle dosi normalmente usate nell'uomo per la profilassi, la diagnosi, la
terapia o per ripristinare, correggere o modificare le funzioni fisiologiche.
Reazione avversa grave: qualsiasi reazione che provoca la morte di un individuo, ne mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga l'ospedalizzazione, provoca disabilità o incapacità persistente o significativa, comporta
una anomalia congenita o un difetto alla nascita.
Reazione avversa inattesa : reazione avversa la cui
natura, gravità o conseguenza non è coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
Sistema di segnalazione spontanea: metodo di farmacovigilanza basato sulla comunicazione, raccolta e
valutazione di segnalazioni di sospette reazioni avverse a
farmaci, osservate da un operatore sanitario (compreso il
farmacista).
La segnalazione nei tempi previsti può avvenire per
spedizione postale o consegna a mano, oppure in modo
più pratico e veloce mediante fax (entro 6 giorni lavorativi, 3 giorni nel caso di reazioni avverse gravi).
5
6
DLgs 540/92, art 5 lettera e.
Dal Glossario, allegato 1 al DLgs 95/03.
Settima parte, pagina 7.1: Farmacovigilanza.
Caf Latium - Professione & Sviluppo – Marzo 2006.
INDIRIZZI e FAX delle USL di Roma1.
RM/A: Via Ariosto 3-00185 Roma-•77307279
RM/B: V Bresadola 57-00157 RM Å2591853- •41601804
Serv Vet.: V. P.Togliatti 1280-00155 RM-•21801998
RM/C: V.le Dell'Arte 68 -00144 RM-Å54932578-• 54932568
-Å06.51006241 -•06.2417881
RM/D: C/o Farmacia Ospedale G.B. Grassi, v. Passeroni
30-00149 Roma-Å06.56482360- •5681801
RM/E: B.go S. Spirito 3-00193 RM-Å35103414-•36000954
RM/F: V. F. Filzi 1-00053 Civitavecchia (RM)-•0766/35291
RM/G: V. Perrozzani 3-00019 Tivoli (RM)-•0774/312364
RM/H: B.go Garibaldi, 12 00041 Albano (RM)Å/• 93293848
SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE 2.
Nuovo Modello Unico per la segnalazione
di ADR: compilare ogni campo.
Paziente e data di insorgenza: i dati di questa sezione
sono importanti per l’identificazione del caso ed il riconoscimento di duplicati (insieme alle informazioni su farmaco e reazione).
La data di insorgenza della reazione insieme alle date di
inizio e fine terapia sono indispensabili perché consentono
di stabilire la correlazione temporale tra assunzione del
farmaco e reazione avversa.
Il campo codice della reazione va compilato dal responsabile di farmacovigilanza dopo l’avvenuto inserimento della
scheda in banca dati.
Reazione: oltre alla descrizione della reazione è prevista
anche la sua diagnosi ed i risultati di eventuali accert amenti diagnostici. E’ opportuno che tale descrizione avvenga nel modo più chiaro e meno fantasioso possibile
considerato che la descrizione dovrà poi essere interpretata e codificata da un altro operatore all’atto
dell’inserimento della scheda in banca dati. Nel caso di
segnalazione di reazioni avverse a vaccini e’ necessario
riportare anche l’orario di insorgenza della reazione 3.
Nella sezione “esami di laboratorio e strumentali” vanno
riportati i risultati, rilevanti ai fini della reazione avversa,
degli esami effettuati e possibilmente le date a cui si riferiscono. La sola citazione dell’esame senza conoscere il risultato non è dirimente.
E’ importante anche precisare se la reazione è stata trattata e come. Il segnalatore può allegare alla scheda
eventuali referti, lettere di dimissioni ospedaliera, relazioni cliniche rispettando comunque la tutela della privacy
del paziente.
Gravità: Sono da considerare gravi anche le anomalie
congenite e i difetti alla nascita in neonati le cui madri
avevano assunto i farmaci sospetti in gravidanza. In
questo ultimo caso la scheda sarà compilata con i dati
della madre, ma alla scheda stessa dovrà essere allegata un’accurata relazione clinica che oltre ai dati
anamnestici dettagli la reazione a carico del feto o del
neonato e l’esito.
Per le reazioni gravi, tanto più se non previste nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) o per le
quali l’esito non è conosciuto al momento della segnala1
Dati forniti dall’Assiprofar nel sett. ’97, da verificare;
RM D dal 22-5-03.
2
DM 12-12-03, GU 13-2-04.
3
In allegato al DM sono riportati alcuni suggerimenti (destinati al medico) relativi alla descrizione delle reazioni
da vaccino e alla definizione di caso (vedi sul web).
zione stessa è opportuno far seguire la segnalazione iniziale da un aggiornamento sul caso.
Farmaco sospetto: E’ importante riportare il nome
commerciale del farmaco e non solo il principio attivo sia
per consentire eventuali accertamenti legati alla produzione dello stesso sia per consentire alle aziende farmaceutiche titolari del farmaco sospetto di assolvere ai
numerosi obblighi di farmacovigilanza nazionale ed internazionale previsti dalla legge. Inoltre nel caso dei
farmaci generici, al nome del principio attivo deve essere aggiunto il nome dell’azienda.
Deve essere indicato il dosaggio e non solo l’unità posologica (infatti per un dato farmaco potrebbero ad
esempio esserci compresse da 250, 500 o 1000 mg).
In questa sezione e’ importante fornire anche le informazioni relative all’eventuale miglioramento della reazione avversa dopo la sospensione del farmaco e
quando disponibile anche il dato sulla risomministrazione del farmaco (rechallenge).
Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e ’
necessario riportare anche l’ora della somministrazione
ed il numero di dose (I, II III o di richiamo). Inoltre
vanno specificati il lotto e la data di scadenza.
Non va tralasciata l’indicazione terapeutica per la quale
il farmaco e’ stato assunto: da tale indicazione potrebbero emergere spiegazioni alternative all’insorgenza
della reazione osservata che potrebbe essere in realtà
un aspetto della patologia trattata. Anche le indicazioni
vanno riportate nel modo più preciso possibile tenendo
presente la classificazione internazionale delle malattie
(ICD IX: International classification disease).
Condizioni predisponenti:la disponibilità di queste
informazioni consente di accertare la presenza o meno
di cause alternative al farmaco nel determinare la reazione avversa In particolare nel caso di segnalazione di
reazioni avverse a vaccini e’ necessario riportare i dati
anamnestici, la storia clinica e farmacologica rilevante.
E’ opportuno anche specificare la sede dove è avvenuta
la vaccinazione: ASL, studio privato, scuola, altro (specificare) ed il sito di inoculo del vaccino.
Farmaci concomitanti: l’informazione di eventuali
farmaci concomitanti va acquisita soprattutto in relazione alle possibili interazioni. Nell’apposita sezione andrebbero riportate anche le altre possibili interazioni con
integratori alimentari, prodotti erboristici ecc. Nel caso
di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e’ necessario riportare anche i vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione.
Fonte e segnalatore: il segnalatore deve essere chiaramente identificabile, anche se i suoi dati sono tutelati,
in primo luogo perché spesso c’è la necessità di contattare il segnalatore per chiarimenti o follow-up. Schede
anonime non sono accettabili.
Si raccomanda di inviare la direttamente alla ASL territorialmente competente entro 6 giorni lavorativi
dalla conoscenza degli effetti collaterali o, nei casi mortali
e negli altri casi di particolare gravità, entro 3 giorni.
Copia della stessa può essere trasmessa al Ministero
della Sanità, Direzione Generale del Servizio Farmaceutico: Viale della Civiltà Romana 7, 00144 Roma, e/o consegnata agli Informatori scientifici delle Aziende farmaceutiche.
Settima parte, pagina 7.2: Farmacovigilanza.
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PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI
MEDICINALI
CON
DIFETTI
O CONTENENTI
La presenza di un corpo estraneo in un medicinale
costituisce indice di rischio per il paziente o per la
salute pubblica e potrebbe segnalare anomalie determinatesi durante il processo di fabbricazione.
Se il farmacista rileva la presenza di corpi estranei
o difetti in un medicinale o riceve una segnalazione
in tal senso da parte di un privato cittadino, deve innanzitutto salvaguardare l'integrità del confezionamento, ovvero, nel caso quest'ultimo sia stato già manomesso per l'impiego, operare una chiusura provvisoria che assicuri la conservazione del prodotto (e
del corpo estraneo) nello stato di fatto in cui è stato
rilevato .
Il farmacista deve dare immediata comunicazione via telefax all’AIFA, ai nuovi numeri FAX
06/59784313 oppure 06/59784312 (Numeri aggiornati il 24 gennaio 2006, in precedenza si n
iviavano al Ministero della Sanità, Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e per la farmacovigilanza,
ufficio V fax n. 06.59943365), utilizzando il modello
A DM 27-2-2001 (per i medicinali veterinari: Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli al imenti e della nutrizione, Ufficio XI, Piazzale Marconi 25,
00144 ROMA EUR, tel e fax 06/59046940.).
Codesto ufficio (competente, tra l’altro, in materia
di revoche, sequestri, ritiri lotto, sospensioni e sistema
di allerta rapido internazionale dei farmaci per uso
umano), dispone, se del caso, a tutela della salute
pubblica, i provvedimenti cautelativi preliminari sul
lotto oggetto della segnalazione, così come previsto
dal DLgs 178/91 o dal DLgs 119/92, avvalendosi,
eventualmente, del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri per la sanità.
1
CORPI ESTRANEI 1.
Il campione di medicinale oggetto della segnalazione, qualora integro, deve essere inviato, corredato della documentazione di cui al modello A, a
cura del farmacista segnalante e nel rispetto delle
condizioni di corretta conservazione durante il trasporto, all'Istituto superiore di salute, che effettua gli
opportuni accertamenti. I relativi esiti sono trasmessi
all'Ufficio V del Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza, (o all'ufficio XI della
Direzione generale della sanità pubblica veterinaria,
degli alimenti e della nutrizione) nonché al segnalante.
Qualora invece il campione non sia integro o contenga
corpi estranei identificabili a vista, non deve essere inviato all'Istituto superiore di sanità.
AIFA, recapiti FAX a cui inviare le segnalazioni:
06/59784313
oppure
06/59784312
MINISTERO DELLA SANITÀ , dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza: V.le Civiltà romana, 7-00144 Roma, Tel 06
59943658, Ufficio V, telefax 06 59943365.
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, laboratorio di chimica del farmaco: V.le Regina Elena,
299-00161 Roma, Tel 49902370-Fax 49387100.
Recapiti fax aggiornati al 23-01-2006.
Medicinali ad uso umano: Circolare n.4 del 26-2-97 (GU del 6-3-97); DM 27-2-2001.
Medicinali veterinari: DM 21-12-01 (GU del 15-2-2002).
MODELLO A [medicinali ad uso umano, conforme al DM 22 febbraio 2001]
MODELLO A/VET [medicinali veterinari, conforme al DM 21 dicembre 2001]
COMUNICAZIONE RINVENIMENTO DI DIFETTI
O PRESENZA DI CORPI ESTRANEI
(da compilarsi a cura dell'operatore sanitario che ha rilevato il problema
o che ha ricevuto la segnalazione da parte di un privato cittadino)
Al Ministero della sanit à
per i medicinali ad uso umano:
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la Farmacovigilanza
Inviare al Fax dell'AIFA n. 06/59784313 oppure 06/59784312 (aggiornato al 24-1-2006)
[Ufficio V. Civiltà Romana 7, 00144 Roma Eur, Tel e fax 06/59943365]
per i medicinali ad uso veterinario:
Direzione generale della sanit à pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione
Ufficio XI, Piazzale Marconi 25, 00144 ROMA EUR, tel e fax 06/59046940.
Struttura o Sanitario segnalante (1)
(timbro della farmacia)
Medicinale
Titolare dell'AIC
Officina di produzione
Forma farmaceutica
Dosaggio
Confezione
Lotto n °
Scadenza
Difetto o corpo estraneo riscontrati (2)
Al momento del rinvenimento la confezione era integra (3) [ ] SI
Attualmente la confezione è integra (3) [ ] SI
[ ] NO
[ ] NO
Presenza di altre confezioni dello stesso lotto presso lo struttura segnalante (3)
[ ] SI
[ ] NO
Persona da contattare per ulteriori informazioni
Telefono
Telefax
Firma
Luogo e data
(1) Indicare, la denominazione della struttura o del sanitario segnalante con relativo indirizzo, recapito telefonico e telefax
(2) Descrivere in modo più dettagliato possibile il problema riscontrato.
(3) Barrare la voce che interessa ed aggiungere eventuali note.
Caf Latium - Professione & Sviluppo –Aprile 2010.
"SOSTANZE MEDICINALI" OBBLIGATORIE
(Tabella n. 2 della FU XIII).
Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella tabella n. 2 della Farmacopea
Ufficiale, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio.
I medicinali riportati nella tabella di Farmacopea (e nelle liste seguenti) in carattere corsivo devono essere tenuti in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale (specialità medicinali, galenici industriali
preconfezionati) nelle forme -salvo diverse specificazioni- e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze te-
rapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le
basi e gli acidi liberi l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale.
SPECIALITA' MEDICINALI.
Alle sostanze elencate in ordine alfabetico corrispondono i nomi di alcune delle specialità più note
(a titolo puramente indicativo e a giudizio soggettivo del redattore).
Ace-inibitori (1)
ATC C09A (Capoten Enapren Coversyl
Procaptan Triatec Zestril Accuprin Quinazil..)
Acetazolamide
Diamox
Acetilcisteina
Fluimucil Solmucol, generico
Acido acetilsalicilico
Aspirina Cardioaspirin Ascriptin …
Acido tranexamico
Tranex Ugurol
Adrenalina p.i.
Adrenalina ISM (oppure come galenico
preconfezionato)
Aminofillina p.i.
Aminomal Tefamin fiale
Amiodarone
Amiodar Cordarone, generico
Ampicillina
Amplital, generico ...
Antagonisti beta-adrenergici (1)
betabloccanti ATC C07 (atenololo Inderal
Lopresor Sotalex Tenormin Visken)
Anticoagulanti cumarolici (1)
Coumadin Sintrom
Antinfiammatori derivati dell'acido acetico (1)
diclofenac Voltaren Indoxen Metacen …
Antinfiammatori derivati dell'acido
propionico (1)
(ATC M01AE) ibuprofene ketoprofene
naprossene Brufen Moment Aleve Naprosyn
Artrosilene Oki Orudis Froben Walix …
I
Antistaminici antiH1 orali e p.i.(1)
Farganesse Polaramin Trimeton
Antistaminici antiH2 (1)
antiulcera ATC A02BA (ranitidina
lansoprazolo Ranidil Pariet …)
Antiulcera inibitori della pompa acida
ATC A02BC (Antra Mepral Omeprazen
Pantopan Pariet Lucen Lansox…)
Benzodiazepina orale (1)
(ATC N05BA) Ansiolin Lexotan Tavor Valium
Halcion Xanax, alprazolam lorazepam…
Calcioantagonisti diidropiridinici (1)
(ATC C08CA) nifedipina nicardipina Adalat
Lacipil Lacirex Norvasc Plendil Prevex
Vascoman Zanedip
Calcioantagonisti fenilalchilamminici (1)
(ATC C08DA) diltiazem verapamil Altiazem
Dilzene Isoptin Tildiem ...
Carbamazepina
Tegretol, generico
Cefalosporina orale (1)
Cefixoral Globocef Keforal Panacef Zinnat ...
Cefalosporina p.i. (1)
cefonicid ceftriaxone Cefodie Cepimex
Ceporin Glazidim Modivid Monocid Rocefin
Zariviz ...(ATC J01DA)
Chinolonico orale (1)
Ciproxin Enoxen Levoxacin Maxaquin
Noroxin Oflocin Peflacin Tebraxin ...
(ATC J01M)
TULS RD 1265/34, art 123; Regolamento RD 1706/38, art 34; FU XII, DM 3-12-08, in vigore dal 31-3-2009, aggiornata e corretta con DM 26-2-2010, in vigore dal 2-4-2010.
Ottava parte, pagina 8.1: Medicinali Obbligatori.
Caf Latium - Professione & Sviluppo –Aprile 2010.
Codeina fosfato II
Coefferalgan Tachidol Codipront
Ipoglicemizzante orale (1)
Bidiabe metformina Novonorm Suguan …
Contraccettivi sistemici ormonali (1)
Ginoden Harmonet Minulet …
Litio carbonato
Carbolithium
Cortisonico orale (1)
Bentelan Deltacortene Medrol Urbason…
Magnesio idrossido+alluminio ossido
idrato
Maalox
Cortisonico p.i. (1)
Bentelan Urbason Soldesam
Diazepam p.i.
Noan Valium fiale
Metoclopramide p.i.
Plasil Ananda
Digossina
Eudigox Lanoxin
Morfina p.i., soluzione orale e solido orale
(tab II-A DPR 309/90) galenico pi;
Oramorph; MS-Contin etc.
Eparinici p.i. (1)
(B01AB) Clexane Ecafast Seleparina …
Naloxone
Narcan
Eritromicina o altro macrolide
(ATC J01FA) Eritrocina Klacid Macladin
Overal Rokital Rulid Zitromax
Oxicam derivati (1)
(ATC M01AC) piroxicam Feldene Mobic
Rexalgan …
Esteri nitrici per via sublinguale (1)
Carvasin Natispray
Paracetamolo
Efferalgan Tachipirina, generico
Estradiolo
Armonil Estradiolo Estraderm Estroclim
Progynova ...
Penicillina orale (1)
ampicillina amoxicillina Amplital Augmentin
Bacacil Clavulin Neotetranase Velamox
Zimox ...(ATC J01C)
Fenitoina
Dintoina (associazioni: Dintoinale MetinalIdantoina)
Fenobarbital orale e p.i.
Gardenale Luminale Luminalette
Fentanil transdermico
Durogesic
Penicillina p.i. (1)
piparacillina Amplital Baypen Diaminocillina
Tazocin Unasyn ...fiale (ATC J01C)
Pralidossima metilsolfato p.i.
Contrathion
Progesterone p.i.
Prontogest
Flumazenil
Anexate
Furosemide orale e p.i.
Lasix cp e Lasix fiale, generico
Gentamicina p.i.
Gentalyn fiale Gentamen
Salbutamolo aerosol
Ventolin-Broncovaleas spray
Scopolammina butilbrom. p.i.
Buscopan f.
Simeticone
(dimeticone) Mylicon Polisilon
Glucagone
Glucagen Novo
Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico
Esidrex; in associazione: Moduretic;
numerose con ACE-inibitori o sartani
Sulfametoxazolo+trimetoprim
(Cotrimossazolo) Bactrim Eusaprim
Tetraciclina (1)
(ATC J01A) Ambramicina Bassado Minocin …
Immunoglobuline umane antitetaniche
Gammatet Igantet Tetabulin
Tramadolo
Contramal Fortradol, generico
Insulina ad azione rapida p.i. (1)
Actrapid Humulin-R
Vaccino tetanico (1)
Anatetall Tetatox Vacc. tetanico
Vitamina K
Konakion
II
Vedi anche Nota della Commissione permanente per la
revisione della FU prot 63/FU5 del 17-7-96.
Ottava parte, pagina 8.2: Medicinali Obbligatori.
Caf Latium - Professione & Sviluppo –Aprile 2010.
FARMACI PRECONFEZIONATI E SOSTANZE
I medicinali riportati in carattere "retto" devono essere tenuti in farmacia come sostanze
(o come dispositivo medico).
Acqua depurata
Acqua sterile per preparazioni iniettabili
Adrenalina p.i.
Carbone attivato
Etanolo 96 per cento
Garza idrofila di cotone sterile per medicazione
Glucosio infusione endovenosa (2)
Idrogeno perossido soluzione 3%
Iodio
Ipecacuana sciroppo emetico
Magnesio solfato
Morfina cloridrato p.i.
Ossigeno
Potassio ioduro
Sodio bicarbonato
Sodio citrato
Sodio cloruro
Sodio cloruro soluzione isotonica p.i. (2)
(1) Una del gruppo.
(2) Con idoneo dispositivo per infusione venosa.
APPARECCHI ED UTENSILI OBBLIGATORI IN FARMACIA
(Tabella n. 6 della FU XIIIII).
1) Bilancia sensibile al mg [divisione reale (d) della scala = 0,001 g] della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l’una sensibile al mg (d = 0,001 g) della portata di almeno 50 g e l'altra
sensibile a 0,50 g (d = 0,50 g) della portata di almeno 2 kg.
2) Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a
100°C.
3) Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di
temperatura quando previsti.
4) Apparecchio per il punto di fusione.
5) Alcoolometro centesimale.
6) Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
7) Percolatore - Concentratore a vuoto (1).
8) Incapsulatrice (2).
9) Comprimitrice (3).
10) Sistema di aspirazione per polveri (4).
11) Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte (5).
Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali,
prodotti e reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea.
Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, dell'attrezzatura e dell'apparecchiatura indispensabili alla preparazione e all'esecuzione di tutti i controlli previsti
dalla Farmacopea per questa forma farmaceutica.
(1) Obbligatori per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al
volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire.
(2) Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule.
(3) Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse.
(4) Obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine.
(5) Obbligatori per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli.
" dr Giancarlo Fogliani
web: farmaciafogliani.it
salvo errori od omissioni
Caf Latium, Professione & Sviluppo.
III
Regolamento per il servizio farmaceutico RD 1706/38, art 34, c 2, e art 44; FU XII, DM 3-12-08, aggiornata e corretta con DM 26-2-2010, in vigore dal 2-4-2010.
Ottava parte, pagina 8.3: Medicinali Obbligatori.
Sinfarma, Professione & Sviluppo.
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA’ del 18 agosto 1993 (GU del 25-9-93).
TARIFFA NAZIONALE PER LA VENDITA AL PUBBLICO DEI MEDICINALI.
Allegato A: prezzi (in €) delle sostanze.
Allegato B: onorari (in €).
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265,
modificato dalla legge 1 maggio 1941, n.422, dal regio
decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e dalla legge 9 ottobre 1964, n.990;
Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990,
con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la
vendita al pubblico dei medicinali nonché il decreto in
data 15 febbraio 1992 integrativo del decreto 27 settembre 1990 [e la precisazione sulla tariffazione dell'ossigeno liquido pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19
dei 25 gennaio 1993];
Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei
costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in
conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e tenuto
conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai
mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione
intermedia per il periodo gennaio - settembre 1992;
Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del
farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie
private, pari a L.450 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari
professionali e dei diritti addizionali;
Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio
farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre
1938, n. 1706;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;
Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini
dei farmacisti;
DECRETA:
Articolo 1.
E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.
Articolo 2.
La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non
siano specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178 e
dell' art.1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.119.
Articolo 3.
Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:
1) dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato A) o
in base al disposto di cui al successivo art.5, nel caso
di sostanze non comprese nella predetta tabella;
2) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa tabella (allegato B);
3) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi
articoli 7 e 8;
4) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.
Articolo 4.
Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L.50 per
ogni sostanza e alle L.50 per le frazioni di L.50 oltre
detto minimo.
Articolo 5.
Per le sostanze non comprese nell'allegato A il prezzo
si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.
Articolo 6.
L'onorario professionale previsto dall'allegato B deve
intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse
alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.
Articolo 7.
Per le preparazioni magistrali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della
Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di
L.3.000.
Per la spedizione di ogni preparazione magistrale
contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III, e IV
dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.
Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze
corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.
Se la preparazione magistrale contiene sia veleno
che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è
dovuta al farmacista una sola addizionale di L.3.000.
Articolo 8.
Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale
delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto
addizionale di L.7.500.
Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un
diritto addizionale di L.3.000.
I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono
dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a "battenti chiusi" e "a chiamata" Non
competono quando la farmacia effettua servizio a
"battenti aperti", ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.
I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono
dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne
esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini,
tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati.
I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono
aumentati del 25 % per le farmacie rurali sussidiate
Tariffa Nazionale, pag 1.
Sinfarma, Professione & Sviluppo.
con arrotondamento pari a L.9.500 per la dispensazione notturna e per un importo pari a L.4.000 per la dispensazione diurna.
Articolo 9.
I prezzi calcolati in base agli allegati A e B e non possono essere modificati in alcun caso, fatta eccezione
per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai
precedenti articoli 4, 7 e 8.
Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da
quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando
sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.
Articolo 10.
Sul prezzo di vendita dei medicinale calcolato in base
all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari
professionali, il farmacista deve concedere uno sconto
del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti,
contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla
dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso
comunque il Servizio sanitario nazionale.
Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali
di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.
Articolo 11.
La tariffa nazionale non deve essere applicata quando
la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi
forma e dose di medicamento.
Articolo 12.
La presente tariffa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione
nazionale degli ordini dei farmacisti.
Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.
Articolo 13.
La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni estemporanee eseguite integralmente in
farmacia.
Articolo 14.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 agosto 1993. IL MINISTRO:Garavaglia
Gli importi della tariffa sono indicati qui di
seguito in euro (€), calcolati dagli originari in lire seguendo i criteri stabiliti dall’art. 4 del D.Lgs.
213/1998 e successive modificazioni ed integrazioni:
l’importo espresso in unità e decine di lire è convertito utilizzando quattro cifre decimali; l’importo
espresso in centinaia di lire è convertito utilizzando tre cifre decimali; l' importo espresso in migliaia di lire è convertito utilizzando due cifre decimali.
Tariffa Nazionale
Allegato A - Tabella dei prezzi delle sostanze
Medicinale
grammi | Euro
A
Acido acetilsalicilico
1
€ 0,0310
Acido ascorbico
1
€ 0,062
Acido benzoico
1
€ 0,052
Acido borico
10
€ 0,093
Acido citrico
10
€ 0,093
Acido cloridrico (diluito)
1
€ 0,0310
Acido fosforico
10
€ 0,439
Acido glutammico
1
€ 0,103
Acido lattico
1
€ 0,0362
Acido pirogallico (pirogallolo)
1
€ 0,225
Acido salicilico
1
€ 0,0258
Acido tannico (tannino)
1
€ 0,103
Acido tartarico
10
€ 0,258
Acido tricloro-acetico
1
€ 0,155
Acqua depurata
100
€ 0,052
Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno)
Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno)
Acqua sterile per prep. iniettatili
10
€ 0,052
Agar Agar
1
€ 0,232
Alcool etilico a 95 gradi
100
€ 2,07
Allume
100
€ 0,439
Aloe polvere
1
€ 0,0232
Altea (radice) polvere
10
€ 0,439
Altea estratto fluido
10
€ 0,77
Amido di mais
100
€ 0,62
Amido di riso
100
€ 0,68
Ammoniaca
10
€ 0,077
Ammonio carbonato
10
€ 0,129
Ammonio cloruro
10
€ 0,258
Ammonio solfoittiolato
10
€ 0,88
Anice
1
€ 0,0258
Anice stellato (badiana)
1
€ 0,052
Antimonio e potassio tartrato
1
€ 0,077
Argento nitrato
1
€ 1,29
Argento proteinato
1
€ 0,95
Argilla sterilizzata (bolus albacaolino v. Caolino
Atropina solfato
1
€ 3,23
B
Benzalconio cloruro
1
€ 0,207
Bergamotto essenza
1
€ 0,310
Bismuto canfocarbonato neutro
1
€ 0,155
Bismuto carbonato basico
1
€ 0,093
Bismuto nitrato basico (magistero)
1
€ 0,077
Bismuto salicilato basico
1
€ 0,271
Bismuto gallato basico (sottogallato)
1
€ 0,101
Blu di metilene
1
€ 0,310
Boldo polvere
10
€ 0,207
Boldo estratto fluido
10
€ 0,57
Borace
100
€ 0,62
Bromoformio
1
€ 0,139
Burro di cacao
10
€ 0,439
C
Caffeina
1
€ 0,336
Caffeina e sodio benzoato
1
€ 0,232
Calcio carbonato (precipitato)
10
€ 0,413
Calcio cloruro (cristalli)
10
€ 0,395
Calcio fosfato bibasico
10
€ 0,310
Calcio glicerofosfato
1
€ 0,077
Calcio idrossido
100
€ 1,81
Calcio lattato
1
€ 0,0207
Camomilla comune
100
€ 3,41
Tariffa Nazionale, pag 2.
Sinfarma, Professione & Sviluppo.
Canfora
Caolino (Bolus alba)
Carbone attivo
Carbone vegetale
Carbonio tetracloruro
Cascara estratto secco
Cedro essenza
Cera bianca
China rossa corteccia
China estratto fluido
Chinidina solfato
Chinina cloridrato
Chinina solfato
Cloralio idrato
Cloroformio
Codeina fosfato
Collodio
Creosoto
D
Difenidramina
E
Efedrina base
Efedrina cloridrato
Esametilentetramina (cristalli)
Esametilentetramina anidro metilencitrato
Etere etilico (anestetico)
Eucaliptolo
Eucalipto essenza
F
Fenile salicilato
Fenolftaleina
Fenolo
Fenolo liquido
Ferro ridotto
Finocchio essenza
Formaldeide soluz. Acquosa al 40%
Frangula estratto secco
Ftalil sulfatiazolo (vedi Sulfatiazolo)
G
Garofano essenza
Gelatina
Genziana estratto fluido
Genziana tintura
Ginepro essenza
Glicerina
Glicole propilenico
Glucosio
Gomma adragante
Gomma arabica
Guaiacolo
I
Iodio
Iodio soluz. alcoolica (alcool iodato)
Iodoformio
Ipecacuana (radice)
Ipecacuana polvere titolata
Ipecacuana estratto fluido
L
Lanolina anidra
Lattosio
Lidocaina
Lidocaina cloridrato
Limone essenza
Lino semi
Lino farina
1
1
1
1
100
1
1
1
10
lo
1
1
1
1
10
1
10
1
€ 0,108
€ 0,0103
€ 0,077
€ 0,0103
€ 2,43
€ 0,310
€ 0,258
€ 0,0258
€ 0,372
€ 1,03
€ 0,62
€ 0,64
€ 0,52
€ 0,062
€ 0,387
€ 7,75
€ 0,284
€ 0,217
1
€ 0,57
1
1
10
10
€ 0,62
€ 0,62
€ 0,59
€ 0,155
10
1
1
€ 0,491
€ 0,052
€ 0,103
1
1
1
10
1
1
100
1
1
€ 0,077
€ 0,077
€ 0,052
€ 0,52
€ 0,103
€ 0,258
€ 0,362
€ 0,310
€ 0,070
1
1
10
10
1
10
10
1
10
10
1
€ 0,181
€ 0,0310
€ 0,77
€ 0,85
€ 1,03
€ 0,103
€ 0,232
€ 0,0155
€ 1,14
€ 0,413
€ 0,129
10
10
1
1
1
10
€ 2,07
€ 0,52
€ 0,232
€ 0,232
€ 0,287
€ 4,65
10
10
1
1
1
100
100
€ 0,181
€ 0,077
€ 0,155
€ 0,103
€ 0,103
€ 0,77
€ 1,03
Liquirizia
Litio carbonato
M
Magnesio carbonato
Magnesio ossido
Magnesio solfato eptaidrato
Magnesio stearato
Manna
Mannitolo (Mannite)
Menta (foglie)
Menta essenza
Mentolo naturale
Meprobamato
Mercurio cloruro (sublim. Corrosivo)
Mercurio ossido giallo
Mercuroso cloruro
Metile-p-idrossibenzoato
Metile salicilato
Metionina
Morfina cloridrato
Morfina solfato
N
Niaouli essenza (gomenolo)
Nicotinammide
Nichetammide
Noce vomica estratto fluido
O
Olio di arachidi
Olio di mandorle dolci
Olio di oliva
Olio di ricino
Olio di sesamo
Omatropina bromidrato
Oppio polvere titolata
Ossicodone cloridrato
Ossigeno gassoso (litri)
Ossigeno liquido (litri)(espresso in ossigeno gassoso)
P
Pancreatina
Papaina
Papaverina cloridrato
Paracetamolo
Paraffina solida
Paraffina liquida
Pepsina (1: 100)
Perossido di idrogeno 100 vol.
Perossido di idrogeno 10 vol.
Pilocarpina cloridrato
Pino essenza
Pino gemme
Piombo acetato
Piperazina adipato
Poligala (virginiana radice)
Poligala estratto fluido
Polivinilpirrolidone
Potassio bromuro
Potassio cloruro
Potassio ioduro
Potassio permanganato
Potassio sulfoguaiacolato
Procaina cloridrato
R
Rabarbaro polvere
Rabarbaro estratto fluido
Ratania
Tariffa Nazionale, pag 3.
100
1
€ 1,55
€ 0,077
10
10
100
100
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
10
€ 0,103
€ 0,155
€ 0,77
€ 2,48
€ 0,52
€ 0,62
€ 0,439
€ 0,258
€ 0,129
€ 0,0155
€ 0,139
€ 0,232
€ 0,258
€ 0,207
€ 0,181
€ 0,129
€ 9,30
3€ 8,22
1
1
1
10
€ 0,103
€ 0,207
€ 0,116
€ 1,03
100
100
100
100
100
1
1
5
100
100
€ 1,03
€ 4,13
€ 1,03
€ 1,55
€ 1,81
€ 5,16
€ 1,86
€ 72,30
€ 0,77
€ 0,465
1
2
1
10
10
100
1
100
100
1
1
10
10
1
10
10
1
1
10
1
10
1
1
€ 0,116
€ 0,155
€ 0,61
€ 0,67
€ 0,062
€ 1,03
€ 0,054
€ 0,52
€ 0,387
€ 9,14
€ 0,217
€ 0,207
€ 0,129
€ 0,052
€ 0,387
€ 1,29
€ 0,207
€ 0,077
€ 0,336
€ 0,101
€ 0,155
€ 0,077
€ 0,491
1
10
10
€ 0,0232
€ 1,29
€ 0,207
Sinfarma, Professione & Sviluppo.
Resorcina
S
Saccarina
Saccarosio
Senna foglia
Senna frutti
Sodio benzoato
Sodio bicarbonato
Sodio bromuro
Sodio citrato
Sodio cloruro
Sodio fosfato bibasico
Sodio glicerofosfato
Sodio ioduro
Sodio salicilato
Sodio solfato anidro
Sodio solfato decaidrato
Sodio stearato
Sodio e potassio tartrato
(sale di Seignette)
Sodio tiosolfato
Solfadiazina
Solfaguanidina
Solfamerazina
Solfametazina
Solfanilammide
Solfo precipitato (magistero)
Solfo sublimato (fiori)
Sorbitolo puro
Sorbitolo soluzione al 70%
Spermaceti
Stearina
Stricnina nitrato
Sulfatiazolo
T
Talco
Teobromina
Teofillina
Terpina idrata
Timolo
V
Valeriana polvere
Valeriana tintura
Vaselina bianca
Z
Zinco ossido
Zinco solfato
Zucchero (v. Saccarosio)
#
1
€ 0,132
1
100
10
10
1
10
10
10
10
10
1
1
1
10
100
10
10
€ 0,103
€ 0,207
€ 0,155
€ 0,103
€ 0,0155
€ 0,0310
€ 0,70
€ 0,413
€ 0,103
€ 0,310
€ 0,054
€ 0,093
€ 0,0258
€ 0,077
€ 0,207
€ 0,413
€ 0,207
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
1
1
1
1
€ 0,0258
€ 0,052
€ 0,129
€ 0,310
€ 0,155
€ 0,0310
€ 2,32
€ 0,62
€ 3,10
€ 2,17
€ 0,0181
€ 0,0103
€ 1,16
€ 0,070
100
1
1
1
1
€ 0,470
€ 0,413
€ 0,258
€ 0,0387
€ 0,116
10
10
10
€ 0,258
€ 0,77
€ 0,129
10
1
100
€ 0,108
€ 0,052
€ 0,207
Giancarlo Fogliani
web: farmaciafogliani.it
per Sinfarma
Professione & Sviluppo.
Tariffa Nazionale, Allegato B
Tabella degli onorari professionali
Medicinale
Euro
1) Preparazioni liquide (soluzioni fino a due componenti):
per qualunque quantità
€ 3,49
per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,413
per filtrazione
€ 1,21
per riscaldamento
€ 1,21
per sterilizzazione
€ 1,81
2) Emulsioni e sospensioni:
preparazioni (fino a tre componenti) fino a
€ 5,81
grammi 250
per ogni g 100 in più oltre i g 250
€ 0,362
per ogni componente in più sul prezzo finale
€ 0,362
3) Pomate - cerotti ed empiastri:
preparazioni (fino a due componenti) fino a g 50 € 6,38
per ogni g 50 in più oltre i g 50
€ 0,387
per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,387
per preparazioni a caldo
€ 1,16
per preparazioni sterili
€ 1,16
4) Polveri composte e specie (miscelazione di droghe vegetali fino a due componenti):
per qualunque quantità
€ 4,34
per ogni componente in più sul prezzo finale
€ 0,387
5) Cachets - cartine - capsule - compresse:
preparazioni (fino a due componenti) per 10 uni- € 5,22
tà
oltre le prime 10 per ogni unità in più
€ 0,129
per ogni unità in meno
€ 0,181
per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,310
Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e
sacchetto
6) Pillole - Granuli - Pastiglie:
preparazioni (fino a due componenti) per venti
€ 7,26
unità
oltre le prime venti per ogni unità in più
€ 0,077
per ogni unità in meno
€ 0,155
per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,310
7) Boli:
preparazioni (fino a due componenti) per cinque € 5,81
unità
oltre le prime cinque unità ogni unità in più
€ 0,155
per ogni unità in meno
€ 0,413
per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,310
8) Suppositori - ovuli - candelette e cilindri uretrali
preparazioni (fino a due componenti) per sei unità € 7,26
per ogni unità in più
€ 0,310
per ogni unità in meno
€ 0,57
per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,310
9) Fiale: (esclusi controlli F.U.)
fino a tre ml
€ 0,207
fino a cinque ml
€ 0,387
fino a dieci ml
€ 0,439
fino a cinquanta ml
€ 1,81
fino a cento ml
€ 2,50
Si aggiungono gli onorari previsti al punto uno dell'Allegato B
10) Operazioni di dispensazione (da non
€ 2,32
sommare agli altri onorari)
NOTA Per le preparazioni di cui ai punti 6), 7) e 8)
l'eccipiente, anche se non espressamente indicato
nella ricetta, va tariffato.
Tariffa Nazionale, pag 4.
Caf Latium, Professione & Sviluppo.
NOMENCLATORE TARIFFARIO
per la Regione Lazio.
Dal Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe, DM 332 del 27 agosto 1999 (Supplemento
ordinario alla GU del 27-9-1999), e dalla Delibera di Giunta Regionale del Lazio del 25 marzo 2005, n.
396, Tariffazione degli ausili ortopedici di serie di cui agli elenchi 2 e 3 del DM 27 agosto 1999, Accordo
sperimentale biennale (BUR Lazio del 30-5-2005), in vigore dal 29-6-2005.
Qui nel seguito viene riportata una parte dell’elenco n.2 (dispositivi di serie la cui applicazione o consegna
non richiede l’intervento di tecnico abilitato) con i prezzi al netto dell'IVA indicati nella DGR 396/05, validi per
due anni dal 29 giugno 2005 (tra parentesi i prezzi del precedente tariffario DM 28-12-92, GU SO del 14-1-93).
AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE
Classe di ausilio secondo la classificazione a norma ISO: 09
09.18 Ausili per stomia
09.21 Ausili per la prevenzione e trattamento di lesioni cutanee
09.24 Cateteri vescicali ed esterni
09.27 Raccoglitori per urina
09.30 Ausili assorbenti l’urina
18.12 Forniture ed adattamenti per la casa: letti (traverse assorbenti).
CODICE EX DM 28-12-92
CODICE CLASS. ISO
DESCRIZIONE
AUSILI PER STOMIE (gruppo 13)
Sistema a 1 pezzo colo-ileostomia:
Sacca a fondo chiuso con filtro, barriera protettiva
autoportante o anello protettivo e supporto adesivo
microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento
antitraspirante in TNT, con o senza cintura1.
Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera
protettiva autoportante o anello protettivo e supporto
adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza
rivestimento in TNT, con o senza cintura1.
Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza filtro,
barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con o
senza rivestimento in TNT2.
Sistema a 2 pezzi colo-ileostomia:
QUANTITATIVI MASSIMI
A CARICO DEL SSN
09.18
09.18.04
101.01.03
09.18.04.003
€ 2,52 (2,01)
€ 151,20 (120,70) al mese
per la fornitura di 60 pezzi1
101.01.03
09.18.04.006
€ 3,58 (2,01)
€ 214,80 (120,70) al mese
per la fornitura di 60 pezzi1
09.18.04.009
€ 7,10
€ 426 al mese
per la fornitura di 60 pezzi
09.18.05
Placche:
Placca con flangia, barriera protettiva autoportante
o anello protettivo e supporto adesivo microporoso
ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza3.
101.01.11
09.18.05.003
€ 4,04 (6,55)
€ 40,40 al mese
per la fornitura di 10 placche3
Placca con flangia, barriera protettiva autoportante
a convessità integrale per stomi introflessi2.
09.18.05.006
€ 8,08
€ 80,80 per 10 pezzi al mese
101.01.11
09.18.05.009
€ 1,45 (1,09)
€ 87,00 (65,54) al mese
per la fornitura di 60 pezzi
101.01.11
09.18.05.012
€ 2,26 (1,09)
€ 135,60 (65,54) al mese
per la fornitura di 60 pezzi
Sacche:
Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro,
con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza
rivestimento antitraspirante in TNT.
Sacca a fondo aperto con flangia con o senza
filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o
senza rivestimento antitraspirante in TNT1.
1
2
3
Per pazienti ileostomizzati fino a 90 sacche al mese.
Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso.
Per pazienti ileostomizzati fino a 15 placche al mese.
Nomenclatore Tariffario, pagina A.1.
Caf Latium, Professione & Sviluppo.
Sistema 1 pezzo urostomia:
09.18.07
Sacca con barriera protettiva autoportante o
anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico
raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto.
101.01.33
09.18.07.003
€ 5,36 (4,42)
€ 160,80 (132,47) al mese
per la fornitura di 30 pezzi
Sacca con barriera protettiva autoportante, a
convessità integrale per stomi introflessi, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a
raccoglitore da gamba o da letto1.
09.18.07.006
€ 7,32
30 pezzi al mese
Sistema a 2 pezzi urostomia:
09.18.08
Placche:
Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza.
101.01.35
09.18.08.003
€ 4,04 (3,08)
€ 80,80 (61,05) al mese
per la fornitura di 20 placche
Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi2.
09.18.08.006
€ 8,08
€ 121,20 per 15 pezzi al mese
Sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo
di sicurezza, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto.
101.01.35
09.18.08.009
€ 1,45 (2,00)
€ 43,50 (59,88) al mese
per la fornitura di 30 pezzi
Sistema ad irrigazione
09.18.24
Set d'irrigazione composto da: borsa graduata
per acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza placca e sacche di scarico3.
101.01.21
09.18.24.003
€ 42,56 per la fornitura di
un set completo ogni 6 mesi
Irrigatore semplice composto da:
borsa graduata per acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o senza visualizzazione del flusso. (alternativo al cod. 09.18.24.003)
09.18.24.004
€ 28,22 per la fornitura
di 1 set ogni sei mesi
101.01.23
09.18.24.009
€ 36,60 (42,61) al mese
per la fornitura di 30 pezzi
Sacche:
Sacca di scarico trasparente a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesivo o flangia.
DISPOSITIVI DI CHIUSURA A 1 PEZZO.
I codici 09.18.24.012, 09.18.24.015 e 09.18.24.018 sono alternativi tra loro.
Sacca con fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o
barriera autoportante, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura.
101.01.27
09.18.24.012
Minisacchetto post-irrigazione con barriera
autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente4.
09.18.24.015
Sistema dispositivo di chiusura ad un pezzo,
costituito da un tappo autoportante ad espansione con o
senza barriera autoportante e/o filtro incorporato5.
101.01.27
09.18.24.018
1
2
3
4
5
Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso.
Tipo di placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso.
Può essere alternativo ai codici 09.18.24.015/018.
Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003/018.
Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003/015.
Nomenclatore Tariffario, pagina A.2.
€ 2,52 (2,01)
€ 75,76 al mese
per la fornitura di 30 pezzi
€ 2,52 (1,12)
€ 75,76 (33,62) al mese
per la fornitura di 30 pezzi
€ 4,74 (2,66)
€ 142,20 (79,79)
per la fornitura di 30 pezzi
Caf Latium, Professione & Sviluppo.
DISPOSITIVO DI CHIUSURA A DUE PEZZI.
I sistemi di chiusura a 2 pezzi sono alternativi tra loro.
Sistema a due pezzi costituito da:
una placca con flangia, anello protettivo e supporto
101.01.25
adesivo microporoso ipoallergenico o con barriera
09.18.24.006
autoportante.
una sacca post-irrigazione con flangia, con filtro
e lato interno in TNT assorbente.
Sistema a due pezzi composto da:
una placca con flangia, barriera autoportante o
adesivo microporoso
Tappo ad espansione con filtro incorporato.
101.01.25
09.18.24.021
101.01.25
09.18.24.006
101.01.25
09.18.24.024
€ 4,36 (3,03)
€ 43,60 (30,34) al mese
per la fornitura di 10 pezzi
€ 1,45 (1,09)
€ 43,50 (33,62) al mese
per la fornitura di 30 pezzi
€ 4,36 (3.03)
€ 43,60 (30,34) al mese
per la fornitura di 10 pezzi
€ 4,37 (2,34)
€ 131,10 (70,26) al mese
per la fornitura di 30 pezzi
Accessori per stomia.
Cono anatomico e cannula d’irrigazione
09.18.24.101
Pasta protettiva per la pelle peristomale1
09.18.30.003
Polvere o film protettivo per zone peristomali1
09.18.30.006
€ 7,10 l'uno
1 pezzo ogni 6 mesi
€ 16,92 l'uno
2 pezzi al mese
€ 7,47 l'uno
2 pezzi al mese
Nota Bene: i sistemi monopezzo, a due pezzi e ad irrigazione riferiti agli ausili per colo-ileo-urostomizzati sono tra loro alternativi. Per coloro che praticano l’irrigazione a giorni alternati, è prevista una prescrizione mista con il sistema monopezzo. Pertanto, per i giorni che non praticano l’irrigazione, in sostituzione di una sacca di scarico (09.18.24.009) e di uno dei dispositivi di chiusura ad un pezzo
(09.18.24.012, 09.18.24.015, 09.18.24.018) e/o a due pezzi (09.18.24.006, 09.18.24.021,
09.18.24.024), possono essere prescritte due sacche, a seconda dei casi, di cui al cod. 09.18.04.003 o
del cod. 09.18.04.006 o del cod. 09.18.04.009 limitatamente a pazienti con stoma introflesso.
I quantitativi massimi concedibili sono da intendersi per ogni stomia e sono aumentabili, a giudizio del medico prescrittore dell’Azienda USL, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza non superiore a 6 mesi.
AUSILI PER LA PREVENZIONE E TRATTAMENTO
DI LESIONI CUTANEE (gruppo 14)
09.21
Sono prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o
affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua.
Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile.
I quantitativi massimi dei bendaggi prescrivibili mensilmen09.21.12
te, di cui ai codici 09.21.12/003/006/ 009/012, sono da intendersi previsti per ogni zona sottoposta al decubito ed in
relazione alla estensione.
Formato con una superficie totale flessibile idroattiva
501.21.25
€ 2,58 l'uno
di cm. 10x10
09.21.12.003
€ 25,82 per10 pezzi al mese
Formato con una superficie totale flessibile idroattiva
di cm. 20x20
501.21.25
09.21.12.006
€ 9,30 l'uno
€ 55,78 per6 pezzi al mese
Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 60 cm2.
09.21.12.009
€ 3,45 l'uno
10 pezzi al mese
Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 120 cm2.
Pasta, gel o idrogel atta ad assorbire l’essudato, prescrivibile
esclusivamente in associazione con gli ausili
di cui al codice 09.21.12
1
09.21.12.012
09.21.18.003
€ 9,58 l'uno
6 pezzi al mese
€ 6,43/6,59 l'uno
1 flacone di pasta da 100 gr
o di gel da 50 gr al mese
Prescrivibili alternativamente tra loro ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia nei casi in cui il
medico prescrittore ne ravvisi l'assoluta necessità.
Nomenclatore Tariffario, pagina A.3.
Caf Latium, Professione & Sviluppo.
CATETERI VESCICALI ED ESTERNI (gruppo 15) 09.24
CATETERI VESCICALI
Catetere a permanenza tipo foley a palloncino in puro
silicone (100%), trasparente, a due vie con scanalature
longitudinali, con imbuto a valvola speciale,
in confezione singola sterile in vari diametri.
101.14.01
09.24.03.003
€ 15,49
€ 30,99 al mese
per la fornitura di 2 pezzi
Catetere tipo nelaton, monouso, in PVC, ipoallergenico, trasparente,
a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile:
per donna e bambino
101.14.11
09.24.06.003
€ 0,36 l'uno, € 43,38 al mese
per la fornitura di 120 pezzi
per uomo
101.14.13
09.24.06.006
€ 0,41 l'uno, 49,58 al mese
per la fornitura di 120 pezzi
Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico,
trasparente, a varie lunghezze e diametro, che non necessita dell’uso
di gel lubrificante, in confezione singola sterile
Per neonati fino ad un anno
Per bambini fino a sei anni
Per donna e bambino oltre i 6 anni
Per uomo
Catetere monouso, autolubrificante, in materiale
ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro,
che non necessita dell’uso di gel lubrificante, integrato in
una sacca graduata, in confezione singola sterile1
Catetere/tutore per ureterocutaneostomia in materiale
sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio,
due alucce per il bloccaggio del catetere e disco di fissaggio
€ 2,07 (1,37)
€ 372,60 (247,90) al mese
per la fornitura di 180 pezzi
€ 2,07 (1,65)
101.14.30
€ 310,50 (247,90) al mese
09.24.06.010
per la fornitura di 150 pezzi
101.14.30
€ 2,07 l'uno, € 247,90 al mese
09.24.06.011
per la fornitura di 120 pezzi
101.14.30
€ 2,07 l'uno, € 247,90 al mese
09.24.06.012
per la fornitura di 120 pezzi
101.14.30
09.24.06.009
09.24.06.015
101.14.40
09.24.06.018
Spray lubrificante al silicone per cateterismo
101.14.20
09.21.18.006
CATETERI ESTERNI:
catetere (condom) in gomma naturale o sintetica,
ipoallergenica, autocollante o con striscia biadesiva
101.11.01
09.24.09.003
RACCOGLITORE PER URINA (gruppo 16)
€ 5,50
€ 330,00 per 60 pezzi al mese
€ 41,32
€ 82,64 al mese
per la fornitura di due pezzi
€ 7,75 per la fornitura
di un flacone al mese
€ 1,37
€ 41,10 (40,98) al mese
per la fornitura di 30 cateteri
09.27
Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di
raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antitorsione
101.11.01
Tipo monouso
09.27.04.003
Tipo riutilizzabile
09.27.04.006
€ 0,57
€ 17,10 al mese per 30 pezzi
€ 2,15 l'uno, 8 pezzi al mese
Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo
di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume prestampato
101.11.01
Tipo monouso
09.27.07.003
Tipo riutilizzabile
09.27.07.006
€ 0,31
€ 9,30 al mese per 30 pezzi
€ 3,50 l'uno, 8 pezzi al mese
1
Concedibile a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio, nonché in combinazione con i cateteri di cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di altri 60 pezzi al mese.
Nomenclatore Tariffario, pagina A.4.
Caf Latium, Professione & Sviluppo.
AUSILI ASSORBENTI L’URINA (gruppo 19)
AUSILI ASSORBENTI L’URINA, DA INDOSSARE
09.30
09.30.04
PANNOLONE A MUTANDINA
Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con
mezzi di fissaggio integrati. L’ausilio è composto da un supporto di
materiale esterno impermeabile avente una forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato con sistema di fissaggio
per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare
una maggiore tenuta; con un fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale; con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel
lato a contatto con la pelle.
Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec
Rilascio di umidità non superiore a 1 gr
Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr
- formato grande
(per pazienti con circonferenza in vita da 100 a 150 cm)
101.21.01
09.30.04.003
- formato medio
(per pazienti con circonferenza in vita da 70 a 110 cm)
101.21.03
09.30.04.006
- formato piccolo
(per pazienti con circonferenza in vita da 50 a 80 cm)
101.21.05
09.30.04.009
€ 0,37 (0,49)
€ 44,40 (58,57) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
€ 0,32 (0,43)
€ 38,40 (51,44) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
€ 0,28 (0,38)
€ 33.60 (45,24) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
PANNOLONE SAGOMATO
Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con
mezzi di fissaggio separati. L’ausilio è composto da un supporto di
materiale esterno impermeabile di forma sagomata, è confezionato
con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore
nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto
di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle.
Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec
Rilascio di umidità non superiore a 1 gr
Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr
- formato grande
101.21.17
09.30.04.012
- formato medio
101.21.19
09.30.04.015
- formato piccolo
101.21.21
09.30.04.018
€ 0,34 (0,37)
€ 40,80 (43,90) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
€ 0,30 (0,31)
€ 36,00 (37,70) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
€ 0,27 (0,26)
€ 32,40 (31,50) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
NDR:
nel precedente nomenclatore tariffario i pannoloni sagomati erano sdoppiati in due gruppi di codice in relazione alla presenza o
meno dei polimeri superassorbenti. Per i pannoloni con polimeri gli importi indicati erano (per 120 pezzi al mese) € 56.29
(misura grande, cod. 101.21.11); € 49,79 (misura media, cod. 101.21.13); € 44,21 (misura piccola, cod. 101.21.15). L’importo
indicato inoltre comprendeva anche la fornitura di tre mutande riutilizzabili, che ora vengono considerate a parte con i codici
09.30.09.003-6-9.
Nomenclatore Tariffario, pagina A.5.
Caf Latium, Professione & Sviluppo.
PANNOLINO RETTANGOLARE
Ausilio assorbente rettangolare con barriera a liquidi, in congiunzione con mezzi di
fissaggio separati. L’ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile
e da un telino in TNT ipoallergenico sul lato a contatto con la pelle (o in entrambi i
lati); all'interno ha un fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti.
Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec
Rilascio di umidità non superiore a 2 gr
Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr
Formato unico.
101.21.23
09.30.04.021
€ 0,13 (0,17)
€ 19,50 (25,95) al mese
per la fornitura di 150 pezzi
SUPPORTI E FISSAGGI PER AUSILI ASSORBENTI L’URINA
Mutanda elasticizzata riutilizzabile.
Indumento preconfezionato senza barriera ai liquidi, idoneo ad aderire tra le
gambe e la parte inferiore del dorso. Indumento preconfezionato a mo’ di mutandina, elasticizzato, idoneo ad essere indossato in combinazione con il pannolone sagomato o il pannolone rettangolare.
Formato grande
Formato medio
Formato piccolo
09.30.09.003
09.30.09.006
09.30.09.009
ACCESSORI PER LETTO
18.20
TRAVERSE ASSORBENTI
18.12.15
€ 1,00 l'uno, 3 pezzi al mese
€ 1,00 l'uno, 3 pezzi al mese
€ 1,00 l'uno, 3 pezzi al mese
TRAVERSA SALVAMATERASSO RIMBOCCABILE
Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto. L’ausilio è composto da un supporto in materiale impermeabile che consente la rimboccatura sotto il materasso e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del supporto, con
o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico
nel lato rivolto all’utilizzatore.
Requisito tecnico: superficie del tampone assorbente non inferiore al
25% della superficie totale.
Formato 80 x 180 cm.
101.31.01
18.12.15.003
€ 0,29 (0,37)
€ 34,80 (44,62) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
TRAVERSA SALVAMATERASSO non rimboccabile
Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi senza mezzi di ancoraggio al letto. Il presidio è composto da un supporto in materiale impermeabile e
da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore. Requisito tecnico: superficie del tampone assorbente non inferiore al
75% della superficie totale.
Formato 60 x 90 cm.
101.31.11
18.12.15.006
€ 0,27 (0,35)
€ 32,40 (42,14) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
N.B. Gli ausili assorbenti l’urina: pannolone a mutandina, pannolone sagomato, pannolone rettangolare e
traverse assorbenti, possono essere tra loro integrativi, come da indicazione riportata nella prescrizione medica.
In ogni caso, comunque, l'importo massimo di spesa corrispondente al totale dei pezzi per un mese,
non può superare quello riferito al cod. 101.21.01/09.30.04.003, corrispondente ad € 44,40 (€ 58,57).
. 16 giugno 2005, dr. Giancarlo Fogliani.
CAF Latium, Professione & Sviluppo.
Allegato ai "Fogli di consultazione rapida".
www.farmaciafogliani.it
Nomenclatore Tariffario, pagina A.6.
Sinfarma - Professione & Sviluppo
AGGIORNAMENTI DEI "FOGLI DI CONSULTAZIONE RAPIDA"
E PROMEMORIA PER LA TARIFFAZIONE NEL LAZIO.
ANALGESICI OPPIACEI:
In vigore dal 3 aprile 2010 le nuove disposizioni sui
medicinali ad azione stupefacente che semplificano le
modalità di prescrizione, ufficializzano alcune prassi
già consolidate e confermano il contenuto delle ordinanze del giugno 2009.
n Confermata la collocazione in tabella D dei
medicinali, a base dei principi attivi dell’allegato IIIbis, già riclassificati con l’ordinanza del giugno 2009
(metadone e buprenorfina orali restano in tab II-A).
o I medicinali dell’allegato III-bis in forma iniettabile
che restano in tab II-A (es.: morfina fiale) possono
essere prescritti a carico del SSN per il trattamento del dolore indifferentemente con la ricetta
ministeriale a ricalco o con la ricetta “rosa” del
SSN (mentre per gli altri medicinali di tab II-A la RMR
rimane l’unica ricetta possibile, come pure nel caso del
trattamento per la disassuefazione da oppiacei).
La prescrizione di questi medicinali, anche se effettuata sul ricettario rosa del SSN deve comunque riportare: nome dell’assistito, dose, modo e tempi di somministrazione (posologia), indicazione dell’indirizzo e del
recapito telefonico professionale del medico.
Il farmacista annota sulla ricetta nome ed estremi del
documento di riconoscimento dell’acquirente ed utilizza una fotocopia della ricetta SSN per documentare il
movimento di scarico (come già per i medicinali di tab.
II-C, es: Luminale).
p La prescrizione mediante ricettario privato
(diverso dalla RMR o dalla ricetta del SSN) dei medicinali riclassificati in tab II-D (di provenienza dalla tab
II-A) con l’ordinanza del giugno 2009 (o analogamente con provvedimenti successivi; sono quindi esclusi
Coefferalgan, Tachidol, Depalgos e Oxycontin da 5 e
da 10 mg) richiede da parte del farmacista
l’annotazione del nome e degli estremi del documento
di identità dell’acquirente, e la conservazione della
ricetta per 2 anni.
Queste ricette sono anche oggetto di trasmissione dei
dati (comunicazione riassuntiva del numero delle confezioni dispensate nel mese precedente, distinte per
forma farmaceutica e dosaggio) all’Ordine provinciale
dei farmacisti.
q Il farmacista è esplicitamente autorizzato, dandone
comunicazione al medico, a spedire tutte le confezioni occorrenti per attuare la terapia di trenta
giorni anche se, in relazione al confezionamento,
l’ultima confezione dispensata risulti parzialmente
utilizzata, oppure a ridurre autonomamente il numero
di confezioni per ricondurlo a quello sufficiente a coprire la terapia di 30 giorni.
Inoltre sono state esplicitamente previste le prassi
già in uso della spedizione frazionata e della
spedizione parziale su richiesta dell’assistito.
r La annotazione sul registro di carico e scarico del
movimento di dispensazione deve avvenire entro 48
ore (e non più contestualmente alla dispensazione).
Altre modifiche apportate dalla Legge n. 38/2010
riguardano la riduzione del termine di conservazione del registro di carico e scarico (portato a due
anni dall’ultima registrazione), e la possibilità di smaltire più facilmente i medicinali stupefacenti
scaduti o non vendibili, tramite una azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari.
AGGIORNAMENTI E CORREZIONI DELLA
FARMACOPEA XII.
Le principali novità per il farmacista riguardano:
➲ eliminazione dalla tab. 2 (medicinali obbligatori) del
metadone, Temgesic e ossibuprocaina (Novesina), e
delle forme di insulina non più attuali (non in commercio; rimane solo “insulina ad azione rapida”);
➲ la validità delle ricette magistrali non ripetibili è
ridotta a 30 giorni (da 3 mesi che era, per renderla
omogenea con quella delle ricette di medicinali autorizzati).
MODIFICHE ALLE NOTE AIFA:
; E’ sospesa l’applicazione della nota 78 per i colliri
antiglaucoma, fino al 12 giugno 2010 (dal 12-6-09).
; Dalla nota 1 è eliminato il rabeprazolo (Pariet, che
però rimane comunque assoggettato alla nota 48).
; La nota 3 (analgesici) è abolita a decorrere dal
28 ottobre 2009.
; Le note 5 (enzimi pancreatici) e 57 (antiemetici) sono abolite a decorrere dal 20 agosto 2009.
; Dalla nota 55 (antibiotici iniettabili) sono eliminati diversi principi attivi (ad es non hanno più la
nota ceftriaxone e Rocefin; cefonicid e Cefodie; Curoxim; Mefoxin; cefotaxima, Claforan e Zariviz; Eposerin
(dal 28-10-09).
; La nota 90 (metilnaltrexone per la costipazione indotta
da oppiacei) attualmente è priva di implicazioni pratiche in
quanto non è ancora in commercio in Italia alcun medicinale corrispondente.
DPC NEL LAZIO (dal 1-1-09):
anche ai medicinali della DPC si applica la quota di
compartecipazione nello stesso modo degli altri medicinali, pertanto le ricette si contabilizzano nelle stesse
fasce di tutti gli altri medicinali del SSN.
Sono prescrivibili con esenzione per patologia 3
confezioni per ricetta, e 6 confezioni per ricetta per gli
interferoni iniettabili (interferoni, quota di compartecipazione 1€ a confezione), con l’unica limitazione di
due pezzi (anche con esenzione per patologia) per la
prescrizione con procedura “urgente” dei medicinali
antipsicotici o antiemofilici con le confezioni di proprietà della farmacia.
I medicinali a base di ormone somatotropo
sono spedibili in farmacia in DPC con allegata copia
(anche non vidimata) del piano terapeutico dei centri
autorizzati alla prescrizione.
I medicinali della DPC non sono soggetti a differenza col prezzo di riferimento (in quanto non possono
essere sostituiti), pertanto i medicinali equivalenti DPC
Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 1.
Sinfarma - Professione & Sviluppo
(es.: bicalutamide, clozapina e risperidone) sono esentati da qualsiasi partecipazione a carico dell’assistito.
Particolarità dei fattori antiemofilici: nel caso di
mancante in DPC, nella stessa giornata non possono
essere dispensate per lo stesso paziente più di 20.000
UI di medicinale con le confezioni di proprietà della
farmacia
 Per ulteriori dettagli consultare la apposita tabella
nelle pagine seguenti.
RICETTE SASN (Personale Navigante):
dal 1-4-09 si applicano a queste ricette le medesime
disposizioni regionali valide per le ricette SSN (numero
di pezzi, ticket e quota di compartecipazione).
TICKET NEL LAZIO:
sono esentati dalla applicazione della quota di compartecipazione: dal 1 gennaio 2009 i medicinali a base
di insulina (ATC 10A10); dal 28 febbraio i medicinali a
base di fattori antiemofilici (ATC B02BD) e ormone
somatotropo (questi ultimi distribuiti in DPC).
CODICE DI ESENZIONE T09:VALIDO FINO AL 31-1-2010
il codice di esenzione T09 (pazienti residenti nella Asl
di l’Aquila vittime del sisma dell’aprile 09) non ha più
validità dal 1 febbraio 2010.
AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DI RIMBORSO PPI
In vigore dal 29 gennaio 2010 il nuovo prezzo di rimborso per la categoria terapeutica omogenea atc
A02BC (=PPI), corrispondente al prezzo di riferimento
del lansoprazolo. La nuova confezione di esomeprazolo
28 bs x 10 mg viene rimborsata allo stesso prezzo di
lansoprazolo 14 cp x 15 mg.
WEB CARE ED ASSISTENZA INTEGRATIVA
MATERIALE PER DIABETICI.
Dal 1-10-09 è in vigore l’Accordo per la distribuzione
tramite le farmacie dell’assistenza integrativa per diabetici, a prezzi concordati. (Il periodo transitorio per
l’erogazione senza piano prescrittivo inserito in web-care
è terminato il 22 febbraio 2010).
. Attenzione! L’unico codice di esenzione che dà diritto all’assistenza integrativa del materiale per il trattamento del diabete è 013INT.
ALIMENTI APROTEICI PER IRC
(INSUFFICIENZA RENALE CRONICA)
Dal 1-03-2010 tornano dispensabili in farmacia a carico del SSN gli alimenti aproteici destinati ai pazienti con
insufficienza renale cronica, limitatamente ai soggetti con
IRC di grado 4 e 5 (filtrato glomerulare inferiore ai
30ml/minuto) non ancora in dialisi, e limitatamente ad un
tetto massimo mensile di 120€, aumentati a 160€ per i
bambini di età inferiore a 12 anni che assumono latte
ipoproteico.
ACCORDO PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA
DEL MATERIALE PER DIABETICI.
Sulla base del piano prescrittivo (che ha validità massima di un anno) emesso dai centri diabetologici o dai
diabetologi delle strutture pubbliche, il medico convenzionato prescrive a carico del SSN mediante il modulo
standard il materiale per il trattamento del diabete.
L’Accordo prevede che il piano prescrittivo (detto anche piano terapeutico) venga registrato dagli operatori
delle Asl o altre strutture pubbliche sul sistema informatico web-care.
La ricetta del medico, come previsto dalla normativa
vigente, può prescrivere materiale per un fabbisogno
massimo di 3 mesi.
Nel caso il paziente diabetico non sia fornito di piano
prescrittivo valido in corso, potrà recarsi alla Asl per
l’inserimento temporaneo provvisorio per il prelievo del
materiale sufficiente per un massimo di 100 misurazioni,
in attesa della redazione e dell’inserimento del nuovo
piano prescrittivo.
La ricetta non richiede più l’autorizzazione della Asl.
Il farmacista dispensa a carico del SSN accedendo al
sistema informatico webcare ed attuando la procedura
che consente il controllo e il monitoraggio dei piani prescrittivi e dei consumi.
https://www.webcare.it/lazio
codici di accesso: «login» come per la DPC,
pw: scelta dall’utente
(min. 8 caratteri, da rinnovare ogni 3 mesi).
Inserito il codice fiscale dell’assistito, si accede alla
disponibilità secondo il piano prescrittivo registrato, e le
quantità dispensate vengono scalate dalla disponibilità
rimanente dell’assistito.
É possibile verificare la «storia» dei prelievi di ciascun assistito mediante la funzione «ultimo movimento».
Il farmacista nella spedizione può eccedere il fabbisogno solo nel caso ciò sia necessario, in relazione al
confezionamento del prodotto, per garantire la fornitura
della quantità prescritta (la quantità eccedente sarà detratta dalla disponibilità successiva).
Il farmacista è autorizzato a dispensare in modo difforme dalle indicazioni del medico solo per giustificati
motivi di necessità dell’assistito (ad es: strisce reattive o
lancette di marca diversa per sostituzione dell’apparecchio che le utilizza). In ogni caso il sistema registra tutte
le variazioni.
Terminata la transazione, si stampa il modulo di prelievo e si applicano i fustelli del materiale erogato sul modulo stesso, che deve poi essere allegato alla prescrizione.
La dispensazione può avvenire, secondo la disponibilità
della farmacia o la richiesta dell’assistito, anche in modo
frazionato (ovviamente presso la stessa farmacia) ed entro
il periodo di validità della prescrizione, di 30 giorni), allegando i moduli di prelievo delle diverse transazioni alla
medesima ricetta SSN.
#
Giancarlo Fogliani
Allegato ai “Fogli di Consultazione”
www.farmaciafogliani.it
luglio 2010.
Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 2.
Sinfarma - Professione & Sviluppo
Ogni modulo relativo ad ogni transazione (che può
essere composto da più pagine, a seconda del numero
delle confezioni dispensate) riporta in codice a barre il n.
della transazione (unico per tutto il sistema web-care), il
codice della ricetta SSN a cui si riferisce e il codice fiscale
dell’assistito, per consentire un rapido controllo ed individuazione delle ricette e delle transazioni.
Analogamente al sistema della DPC, la contabilizzazione avviene mediante il sistema web nei primi dieci
giorni del mese successivo, ma è possibile il controllo dei
movimenti e la spunta degli stessi già nella seconda metà
del mese in corso.
Prezzi di rimborso
per singola unità per categoria di articolo
Sono dispensabili gli alimenti ipoproteici elencati
nel registro dei prodotti dietetici (i prodotti non dispensabili non sono accettati dal sistema web-care):
9 pane
9 pasta
9 farina
9 fette biscottate
9 pancarré
9 biscotti
9 altri prodotti ipoproteici indicati nella dieta.
 Attenzione!
Tipo di articolo - codice iso
Prezzo €
Differenze tra diabetica e IRC:
Striscia per glucometro 7AB1B01
0,810
Nella web-care diabetica il periodo di validità del
piano prescrittivo (di solito annuale per i diabetici
cronici) coincide con il periodo di fornitura del materiale, con compensazione e continuità dei prelievi
durante tutto l’arco di validità del piano in relazione
alla tempistica delle prescrizioni del medico (fabbisogno massimo trimestrale).
Per la web-care dell’IRC invece, il periodo di
prelevamento è limitato ad un mese per volta,
per cui è necessario che il fabbisogno mensile venga
ritirato entro la finestra mensile di fornitura, pena la
perdita della possibilità di prelievo della restante parte
relativa alla stessa mensilità.
L’eventuale eccedenza di prezzo dei prodotti prelevati rispetto al tetto massimo rimborsato è a carico
dell’assistito (si consiglia di indicare sulla ricetta il
solo importo che deve essere rimborsato).
[x25= 20,25€; x50=40,50€]
Siringa 7AC2B01
0,175
[x30=5,25€]
Lancetta pungidito 7AC2C
0,135
Ago penna 7AC2A01
Striscia per glicosuria 7AB1B07
Striscia per chetonuria 7AB1B05
Striscia per glicosuria e chetonuria
7AB2A
Glucometro 7AA1A
Pungidito 7AB4D
Penna insulina 7AC2M
0,198
0,190
0,175
0,275
[x25=3,375€; x50=6,75€]
Gratuito
Gratuito
Gratuito
I prezzi concordati sono indicati sul sistema web-care
e vengono direttamente applicati sul modulo di prelievo;
sulla ricetta del SSN deve essere riportato il solo totale da
rimborsare, nelle apposite consuete caselle (se si tratta di
un prelievo frazionato la somma dei totali riportati da
ogni singolo modulo).
WEB-CARE PER GLI ALIMENTI APROTEICI
PER INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
In modo analogo sono dispensati a partire dal 1
marzo 2010 i prodotti ipoproteici per i pazienti affetti
da IRC di grado 4 e 5 che non siano in dialisi, con un
tetto massimo di spesa mensile di 120€, aumentato a
160€ per i bambini di età inferiore ai 12 anni che assumono latte ipoproteico.
Il medico prescrive mensilmente sulla base della
“Scheda regionale per la prescrizione di alimenti aproteici” (è prevista una quantità massima mensile di 8
Kg). La dispensazione avviene con lo stesso meccanismo del materiale per il diabete, salvo le differenze
relative al periodo di prelevamento evidenziate di
seguito (come per la webcare diabetica si effettua la
stampa del modulo relativo ad ogni transazione con
applicazione su quest’ultimo dei fustelli dei prodotti
dispensati, per ulteriori dettagli vedi sezione precedente). Questi prodotti vengono contabilizzati sulla
base del prezzo al pubblico.
TARIFFAZIONE DELLE RICETTE SSN NEL LAZIO:
 vedi tabella nella pagina successiva
Nota bene:
; Le ricette dei medicinali in DPC con la notifica del
mancante o con la dicitura “urgente” (antipsicotici ed
antiemofilici, massimo due pezzi a ricetta) sono contabilizzate in coda alla fascia di competenza.
; Le ricette SASN (Naviganti) devono essere inol-
trate per il rimborso, anche tramite Assiprofar,
all’Ufficio SASN di Trieste (via S. Francesco 2734133 Trieste, tel. 040/635235/6 fax 040/635237).
; I formalismi necessari che permettono la conta-
bilizzazione delle ricette con esenzione per età/reddito
nella fascia SLC sono i seguenti:
ƒ sigla di esenzione (E01-E02-E03-E04)
ƒ biffatura della lettera R (reddito)
ƒ firma autocertificante.
Le ricette prive di uno dei tre elementi non potranno
essere contabilizzate come esenti.
Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 3.
Sinfarma - Professione & Sviluppo
Fascie di Tariffazione ricette SSN nel Lazio.
Fascia
Caratteristiche del gruppo e indicazioni sulla ricetta
Ricette senza esenzione (biffatura su N) 2 pezzi
“N”(non esente)
(ex M)
(statine massimo 1 pezzo; antibiotici iniettabili ed esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi)
Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI
Farmaci senza equivalenti: compartecipazione per ogni pezzo di 4€ (prezzo>5€)/2,5€ (prezzo≤5€);
1€ per antibiotici iniettabili e fleboclisi.
Nessuna quota di compartecipazione per “stupefacenti”, insuline (fattori antiemofilici e somatropine).
“0” (patologia)
(ex A)
Ricette con esenzione per patologia
codice esenzione 0.. (001-056: patologie); R.. (malattie rare); N01
Prescrizioni fino a 3 pezzi (di uno o due prodotti) (statine massimo 1 pezzo;
medicinali DPC con dicitura urgente max 2 pezzi; antibiotici iniettabili ed esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi)
Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI
Farmaci senza equivalenti: compartecipazione di 2€ per ogni pezzo di prezzo > 5€;
1€ per ogni pezzo di prezzo ≤ 5€ e per antibiotici iniettabili e fleboclisi.
Nessuna quota di compartecipazione per “stupefacenti”, insuline (fattori antiemofilici e somatropine).
Altri codici di esenzione per la farmaceutica, diversi dai precedenti (esclusi codici
G01-G02-V01): Codici “C” “L” “S” (tutti i subcodici); “E” (con autocertificazione) F01 T01.
Pezzi come per la fascia "N".
Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI
Farmaci senza equivalenti nessuna quota di compartecipazione
Stranieri temporaneamente presenti sul territorio (non in regola)
“ST”
Ricette per assistiti esteri (assistiti da istituzioni estere europee o extraeuropee)
FR Fuori Regione
(tutte le tipologie di ricette di cui sopra)
”ENI” “UE-EE”
Caselle tipo ricetta compilate con la sigla appropriata ST-UE-EE
Sulla ricetta STP o di assistiti esteri non è presente il codice fiscale: Assistiti esteri: è compilato il retro della ricetta;
STP ed ENI: al posto del codice fiscale è indicato il codice a sigla STP o ENI
Assistiti fuori regione: è indicata la sigla della provincia
Ricette su modello ministeriale a ricalco secondo il DPR 309/90 (RMR)
"Stupefacenti"
+ prescrizioni di stupefacenti sez. II-D “semplificati” per il trattamento del dolore
(anche in numero superiore a 2 pezzi o 3 con patologia, fabbisogno max. 30 giorni).
Tutte le confezioni necessarie per la terapia indicata (massimo 30 giorni). Nessun ticket.
Prescrizioni a invalidi di guerra e assimilati (cod G01-G02-V01; T09 vittime del sisma)
“G”
Ricette DD con confezioni della farmacia con allegata autorizzazione; O2 liquido e gassoso
(inv. di guerra
Norma di salvaguardia + prescrizioni di PPI esenti dalla differenza di prezzo (B÷F)
e tutte le eccezioni)
“SLC”
in particolare la fascia si differenzia per:
1) Nessun ticket, neanche per la differenza col prezzo di riferimento o di rimborso per i PPI
2) Medicinali di fascia C con riferimento alla L 203/00, controfirmato. Tra questi, i medicinali senza obbligo di
prescrizione (il cui prezzo è libero) devono essere tariffati nelle apposite caselle in basso a destra.
3) Ricette con autorizzazione per medicinali oggetto di distribuzione diretta (copia vidimata dalla Asl della
prescrizione specialistica originale o l’autorizzazione sul retro per quelli senza piano terapeutico).
4) Ossigeno liquido, con allegata copia della prescrizione ospedaliera vidimata e autorizzata, e ossigeno gassoso.
5) Con l’annotazione “Norma di salvaguardia”: in relazione ad accertata carenza del medicinale di prezzo più
basso nell’ambito della medesima confezione di riferimento non si applica la differenza di prezzo.
6) Nella categoria terapeutica PPI prescrizioni di medicinali diversi da lansoprazolo con la codifica di
esenzione per i PPI (B-C-D-E-F).
Un PPI esente quindi non può essere prescritto sulla stessa ricetta insieme a un medicinale che paga la differenza col prezzo di riferimento o altra quota di compartecipazione.
“DP”
Ricette della DPC (Distribuzione per Conto della Regione) spedite con i medicinali di
proprietà della Regione: queste ricette non devono essere tariffate, ma vengono
contabilizzate per il servizio di distribuzione direttamente tramite il sistema informatico
che gestisce la DPC (si trascrivono sulla DCR i dati forniti dal sistema)
Quota di compartecipazione come le altre ricette ma nessuna quota per insuline,
fattori antiemofilici e somatropina; nessuna differenza col prezzo di riferimento.
continua a pagina successiva tariffazione dell’assistenza integrativa
Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 4.
Sinfarma - Professione & Sviluppo
segue da pagina precedente fasce di tariffazione delle ricette SSN nel Lazio
“INT-D”
Ricette di assistenza integrativa di presidi per diabetici (allegare il modulo prodotto da
(integrativa webcare webcare con applicate le fustelle; sulla ricetta timbro, data di spedizione e importo totale)
diabetica)
codice esenzione 013 +INT: Nessun Ticket.
Dispensazione secondo modalità prevista da web-care, fabbisogno max 3 mesi.
“IRC”
Ricette di assistenza integrativa di prodotti ipoproteici agli aventi diritto (allegare il
(integrativa webcare modulo prodotto da webcare con applicate le fustelle; sulla ricetta timbro, data di spediinsufficienza renale) zione e importo totale da rimborsare). Prodotti del Registro nazionale. Nessun Ticket.
Dispensazione secondo modalità prevista da web-car, con finestra di prelievo mensile.
Ricette di assistenza integrativa regionale diversa (compreso il modulo di prelievo
“INT”
(altra integrativa)
mensile dei prodotti per celiachia) codice esenzione +INT: Nessun Ticket.
Per la medicazione solo codici G01INT-G02INT-C01INT-S01INT-L01INT
Applicare sulla ricetta le fustelle adesive del materiale fornito (può essere esclusa la medicazione)
Per i prodotti dietetici attenersi al Registro Nazionale.
.
Tariffazione, tabelle di consultazione rapida
Altre Prestazioni Integrative.
Il materiale di medicazione prescrivibile è il seguente (a destra l’importo da tariffare).
Qualità
Quantità
Prezzo
unitario
Cotone idrofilo
250 grammi
(oro extra)
Un solo
pacchetto
€ 2,07
10x10x25
18x40x12
36x40x12
5m x 5cm
Bende orlate
Di cotone
5m x 7cm
idrofilo
5m x 10cm
5m x 2,5cm
Cerotto
Ipoallergenico 5m x 5cm
Garza
Di cotone
idrofilo
Massimo 3
in totale
Massimo 3
in totale
Uno solo
€
€
€
€
€
€
€
€
0,31
1,19
1,96
0,39
0,67
0,90
2,58
4,23
Decreto Min San 8 giugno 2001 (GU 5-7-01),
aggiornato con DM 4-5-2006.
tabella 1: fabbisogno calorico e tetto di spesa per i
pazienti affetti da morbo celiaco.
Fabbisogno calorico Tetto di spesa
Età
Totale |
35%
al mese
6 mesi- 1 anno
Fino a 3,5 anni
Fino a 10 anni
Adulti maschi
Adulti femmine
900
1300
2000
3000
2200
315
455
700
1050
770
€ 45,00
€ 62,00
€ 94,00
€140,00
€ 99,00
Sono rimborsati dal SSN solo i prodotti dietetici indicati nel Registro Nazionale.
Il modulo di prelievo mensile (o quindicinale) rilasciato dalla Asl deve riportare il numero di autorizzazione,
il mese a cui si riferisce la fornitura e la biffatura della
casella I e di quella relativa al sesso dell'assistito (M o F).
Il modulo può essere spedito dalla farmacia entro 30
giorni dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la fornitura (ma non prima del mese indicato, anche se compilato
in anticipo), e deve essere contabilizzato nella DCR del
mese in cui viene spedito.
L’eventuale differenza tra il valore dei prodotti consegnati ed il tetto di spesa autorizzato è a carico
dell’assistito e viene evidenziata sul modulo di prelievo
(nella casella corrispondente a quella del ticket).
I fustelli che non trovano posto sul modulo devono
essere applicati su fogli allegati, numerati progressivamente, timbrati, datati e con l’indicazione
dell’assistito. Se non è possibile prelevare il fustello
senza danneggiare il contenitore primario del prodotto, si
avrà cura di ricopiare sul modulo o sul foglio allegato il n.
di codice ed il prezzo del prodotto.
Tariffazione dell’ossigeno:
Prezzi secondo la Deliberazione AIFA del 25-1-06 (GU 1-206; il prezzo non prevede l’applicazione di un onere per la
dispensazione).
(ossigeno gassoso 9,03 €/1000 litri)
Gassoso litri
Prezzo 02
Gassoso litri
1000
1250
1500
2500
€ 9,03
€ 11,29
€ 13,54
€ 22,57
3000
3750
4500
6000
Prezzo 02
€
€
€
€
27,09
33,86
40,63
54,18
Ossigeno liquido:
La dispensazione dell’ossigeno liquido in farmacia viene
autorizzata solo nelle Asl in cui non sia stata indetta e
vinta la gara per la fornitura a prezzi inferiori a quelli di
rimborso alla farmacia.
Prezzo per contenitore da 26.500 litri:
€ 162,18
(6,12 €/1000 litri).
La dispensazione a carico del SSN dell’ossigeno terapeutico liquido può essere effettuata in farmacia solo in
seguito a presentazione della ricetta del medico di famiglia, accompagnata dalla copia vidimata e autorizzata
dalla ASL della prescrizione originale ospedaliera (che ha
la funzione di un piano terapeutico).
La validità temporale della prescrizione ospedaliera originale di norma è di 6 mesi a decorrere dalla data di
redazione, ma secondo indicazione del medico responsabile può essere modificata: ridotta in relazione ad un
fabbisogno o ad un ciclo di cura indicato specificamente
per la durata di tre mesi, oppure prolungata se, come
avviene mediante l'uso di alcuni modelli prestampati,
viene specificato che la validità di sei mesi della prescrizione decorre dalla data di autorizzazione della ASL anziché dalla data di prescrizione.
Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 5.
Sinfarma - Professione & Sviluppo
ELENCO ALFABETICO MEDICINALI in Distribuzione Diretta [DD]
e Distribuzione Per conto della Regione [DP]
[PU] ABILIFY
[DP] ADVAGRAF
*
[PU] ADVATE
*
[PU] AIMAFIX
[DP] ALFAFERONE[M]
*
[PU] ALPHANATE
*
[PU] ALPHANINE
[DD] ARANESP*
*
[PU] BELIVON
*
[PU] BENEFIX
*
[PU] BERIATE
[DP] BICALUTAMIDE*
[DP] BIKADER*
[DD] BINOCRIT*
[DP] CASODEX*
[DV] CLEXANE(solo 4000UI)
[DV] CLIVARINA
*
[PU]~ CLOZAPINA
*
[DD] DARILIN
[DP] DECAPEPTYL [n.51]
[DD] DESFERAL*10f 0,5g
[DP] ELIGARD [n.51]
*
[PU] EMOCLOT
[DP] ENANTONE [n.51]
[DD] EPREX*
*
[PU] FANHDI
*
[PU] FEIBA TIM3
[DV] FLUXUM
[DP] FOSTIMON [n.74]
[DV] FRAGMIN
[DV] FRAXIPARINA
[DV] FRAXODI
[DP]‡ GENOTROPIN*[n.39]
[DP] GONAL-F [n.74]
[DP] GONAPEPTYL [n.51]
*
[PU] HAEMATE-P
*
[PU] HELIXATE-NEXGEN
*
[DP]‡ HUMATROPE [n.39]
[PU] IMMUNINE STIM PLUS*
[DP] INTRON-A[M]
[PU] INVEGA
[DP] IPSTYL [n.40]
[DV] IVOR
*
[PU] KOGENATE
[DD]= Distribuzione Diretta (confezioni della farmacia solo con autorizzazione specifica).
[DV]= Medicinali distribuiti in DPC solo se indicato dal
medico nelle apposite caselle (tipo ricetta: DP).
[DP]= Medicinali distribuiti per conto della regione in
via esclusiva; confezioni della farmacia solo allegando la notifica del mancante in DPC.
[PU]= Medicinali della DPC per i quali è prevista la
procedura urgente: si dispensano le confezioni
della farmacia solo se presente la dicitura “urgente”, con un massimo di 2 pezzi a ricetta.
[N]=Tra parentesi quadra si indica la nota AIFA che
deve apporre il medico sulla prescrizione.
[M]= medicinali a base di interferone: con
l’esenzione per patologia è prevista la possibilità
di “multiprescrizione”, fino a 6 pezzi per ricetta,
con ticket di 1€ a confezione.
[DP] LANTUS*
*
[PU]~ LEPONEX
*
[DP] LEVEMIR
[DP] LONGASTATINA*[n.40]
[DP] LONGASTATINA LAR [n.40]
[DP] LUVERIS [n.74]
[DP] MENOGON [n.74]
[DP] MEROPUR [n.74]
[DD] MIRCERA*
*
[PU] MONONINE
[DD] NEORECORMON*
[DD] NESPO*
[DP]‡ NORDITROPIN*[n.39]
[DP]‡ NUTROPINA-Q*[n.39]
[DP]‡ OMNITROPE*[n.39]
[DP] PEGASYS[M]
[DP] PEGINTRON[M]
[DP] PERGOVERIS [n.74]
[DP] PROGRAF
[PU] PROTROMPLEX TIM3*
[PU] PROVERTIN-UM TIM3*
[DD] PULMOZYME*
[DP] PUREGON [n.74]
*
[PU] REFACTO
[DD] RENAGEL*
[DD] RETACRIT*
*
[PU] RISPERDAL
*
[PU] RISPERIDONE
[M]
[DP] ROFERON-A
[DP]‡ SAIZEN*[n.39]
[DP] SAMILSTIN [n.40]
[DP] SANDOSTATINA*[n.40]
[DP] SANDOSTATINA LAR [n.40]
[DV] SELEPARINA
[PU] SEROQUEL
[DP] SUPREFACT [n.51]
*
[PU] TALATE
[DP] TALAVIR [n.84]
*
[PU] UMANCOMPLEX
*
[DD] VALCYTE
[DP] ZEFFIX
[DP] ZELITREX [n.84]
[DP] ZOLADEX [n.51]
[DP]‡ ZOMACTON*[n.39]
[PU] ZYPREXA
‡= medicinali a base di somatropina (ormone
somatotropo): occorre allegare copia del piano terapeutico (deve essere anche indicata la nota 39).
~=medicinali a base di clozapina: sulla ricetta
deve essere presente la dichiarazione del medico
della compatibilità dei valori della conta e della
formula leucocitaria con il trattamento.
In corsivo sono indicati i fattori della coagulazione.
Partecipazione alla spesa da parte degli assistiti: si applica la sola quota di compartecipazione (secondo esenzione se dovuta) per i medicinali senza equivalenti. Per i medicinali con prezzo di riferimento non è mai dovuta la eventuale
differenza di prezzo.
*) non è dovuta alcuna quota di compartecipazione
né differenza col prezzo di riferimento.
Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 6.
PREZZI DI RIFERIMENTO NEL LAZIO.
Lista di trasparenza nazionale del 15-09-10 a confronto con la lista nazionale del 15-10-10
[evidenziate le variazioni].
Confezione di riferimento
| Lista nazionale del 15-09-10 | Lista nazionale del 15-10-10
aciclovir 100 ml 8% os
aciclovir 25x200 mg os
aciclovir 25x400 mg os
aciclovir 25x800 mg os
aciclovir 3x250 mg pi
aciclovir 35x800 mg os
aciclovir 4,5 gr 3% pom oft
aciclovir 5x250 mg pi
acido alendronico 4x70 mg os
acido clodronico 10x400 mg os
acido clodronico 6x300 mg pi
acido pipemidico 20x200 mg os
acido pipemidico 20x400 mg os
acido tranexamico 5x500 mg pi
acido ursodesossicolico 20x150 mg os
acido ursodesossicolico 20x225 mg os
acido ursodesossicolico 20x300 mg os
acido ursodesossicolico 20x450 mg os
acido valproico (sale di sodio) 40 ml 20% os
acido valproico (sale di sodio) 40x200 mg os
acido valproico (sale di sodio) 40x500 mg os
acqua pi 1x10 ml pi
acqua pi 1x2 ml pi
acqua pi 1x5 ml pi
adrenalina 5x0,5 mg pi
adrenalina 5x1 mg pi
alfuzosina 30x10 mg os (rilascio prolungato)
allopurinolo 30x300 mg os
allopurinolo 50x100 mg os
amikacina 1x1000 mg pi
amikacina 1x250 mg pi
amikacina 1x500 mg pi
amiodarone 20x200 mg os
amisulpride 30x200 mg os
amisulpride 30x400 mg os
amlodipina 14x10 mg os
amlodipina 28x5 mg os
amoxicillina 100 ml 5% os
amoxicillina 12x1000 mg os
amoxicillina 12x500 mg os
amoxicillina 8x1000 mg os
amoxicillina+a.clavulanico 12x(875+125) mg os
amoxicillina+a.clavulanico 140ml (80+11.4)mg/ml os
amoxicillina+a.clavulanico 35ml (80+11.4)mg/ml os
amoxicillina+a.clavulanico 70ml (80+11.4)mg/ml os
ampicillina 1x1000 mg pi
ampicillina 1x250 mg pi
ampicillina 1x500 mg pi
ampicillina 12x1000 mg os
ampicillina+sulbactam 1g+500mg pi
ampicillina+sulbactam 500+250mg pi
argento efalo nato 10 ml 0,5% rinol
atenololo 14x100 mg os
€ 13,39
€ 11,06
€ 10,11
€ 53,10
€ 40,78
€ 27,56
€ 5,85
€ 70,47
€ 19,36
€ 26,17
€ 55,28
€ 3,51
€ 4,42
€ 3,47
€ 3,88
€ 6,90
€ 5,77
€ 9,85
€ 4,60
€ 4,15
€ 7,89
€ 0,20
€ 0,13
€ 0,17
€ 1,02
€ 1,26
€ 9,66
€ 1,98
€ 1,81
€ 7,93
€ 2,00
€ 4,40
€ 4,35
€ 27,11
€ 54,19
€ 5,43
€ 6,24
€ 2,04
€ 3,15
€ 2,94
€ 3,14
€ 7,63
€ 12,71
€ 3,08
€ 6,19
€ 0,94
€ 0,45
€ 0,60
€ 3,31
€ 2,66
€ 1,92
€ 0,72
€ 2,45
€ 13,39
€ 11,06
€ 10,11
€ 53,10
€ 40,78
€ 27,56
€ 5,85
€ 70,47
€ 19,36
€ 26,17
€ 55,28
€ 3,51
€ 4,42
€ 3,47
€ 3,88
€ 6,90
€ 5,77
€ 9,85
€ 4,60
€ 4,15
€ 7,89
€ 0,20
€ 0,13
€ 0,17
€ 1,02
€ 1,26
€ 9,66
€ 1,98
€ 1,81
€ 7,93
€ 2,00
€ 4,40
€ 4,35
€ 27,11
€ 54,19
€ 5,43
€ 6,24
€ 2,04
€ 3,15
€ 2,94
€ 3,14
€ 7,63
€ 12,71
€ 3,08
€ 6,19
€ 0,94
€ 0,45
€ 0,60
€ 3,31
€ 2,66
€ 1,92
€ 0,72
€ 2,45
atenololo 42x100 mg os
atenololo 50x100 mg os
atenololo 50x50 mg os
atenololo+clortalidone 28x(100+25) mg os
atenololo+clortalidone 28x(50+12,5) mg os
atenololo+clortalidone 30x(100+25) mg os
atenololo+clortalidone 30x(50+12,5) mg os
atropina solfato 5x0,5 mg pi
azatioprina 50x50 mg os
azitromicina 3x500 mg os
azitromicina 37,75 ml 4% os
bacampicillina 12x1200 mg os
beclometasone 200 dosi 250 mcg aer
beclometasone 200 dosi 50 mcg aer
benazepril 14x10 mg os
benazepril 28x5 mg os
benazepril+idroclorotiazide 14x(10+12,5) mg os
benzilpenicillina 1x1000000 ui pi
benzilpenicillina benzatina 1x1200000 ui pi
benzilpenicillina benzatina 1x600000 ui pi
betametasone 3x4 mg pi
bezafibrato 30x400 mg os rilascio prolungato
bicalutamide 28x150 mg os (nel Lazio in DPC)**
bicalutamide 28x50 mg os (nel Lazio in DPC)**
bisoprololo 28x1,5 mg os
bisoprololo 28x10 mg os
bisoprololo 28x2,5 mg os
bisoprololo 28x3,75 mg os
bisoprololo 28x5 mg os
bisoprololo 28x7,5 mg os
brimonidina 5 ml 0,2% sol. Uso oftalmico
bromocriptina 20x10 mg os
bromocriptina 30x2,5 mg os
bromocriptina 30x5 mg os
budesonide 100inal x 200mcg
budesonide 120inal x 200mcg
budesonide 20x0,25mg inal
budesonide 20x0,5mg inal
budesonide 50x400mcg inal
budesonide 60x400mcg inal
cabergolina 2x0,5 mg os
cabergolina 20x1 mg os
cabergolina 20x2 mg os
cabergolina 8x0,5 mg os
calcio carbonato 30x1.000 mg os
ca carbonato+colecalciferolo 30x1g+880 ui os
ca carbonato+colecalciferolo 60x0,5g+400 ui os
ca carbonato+colecalciferolo 60x0,6g+400 ui os
calcio cloruro 5x500 mg pi
ca fosfato+colecalciferolo 30x1200 mg+800 ui os
calcipotriolo 30 g 0,005% uso dermatol.
calcipotriolo 30 ml 0,005% uso dermatol. soluzione
calcitonina sintetica di salmone 5x100 ui pi
calcitonina sintetica salmone 5x50ui pi
calcitriolo 30x0,25 mcg os
calcitriolo 30x0,50 mcg os
captopril 24x50 mg os
captopril 50x25 mg os
captopril+idroclorotiazide 12x(50+25) mg os
€ 5,33
€ 6,63
€ 4,74
€ 6,32
€ 3,25
€ 6,73
€ 3,88
€ 1,39
€ 12,89
€ 6,96
€ 7,97
€ 7,58
€ 27,88
€ 6,80
€ 4,88
€ 5,18
€ 5,40
€ 0,75
€ 1,96
€ 1,75
€ 2,32
€ 5,83
€ 210,80
€ 49,72
€ 2,32
€ 4,77
€ 2,52
€ 2,74
€ 4,83
€ 3,25
€ 8,40
€ 12,83
€ 5,31
€ 10,09
€ 15,72
€ 12,50
€ 14,57
€ 21,83
€ 14,62
€ 12,50
€ 9,12
€ 16,77
€ 33,27
€ 28,83
€ 4,35
€ 4,08
€ 8,37
€ 8,37
€ 1,30
€ 6,00
€ 9,70
€ 8,92
€ 19,21
€ 9,45
€ 4,37
€ 7,30
€ 5,77
€ 6,17
€ 1,99
€ 5,33
€ 6,63
€ 4,74
€ 6,32
€ 3,25
€ 6,73
€ 3,88
€ 1,39
€ 12,89
€ 6,96
€ 7,97
€ 7,58
€ 27,88
€ 6,80
€ 4,88
€ 5,18
€ 5,40
€ 0,75
€ 1,96
€ 1,75
€ 2,32
€ 5,83
€ 210,80
€ 49,72
€ 2,32
€ 4,77
€ 2,52
€ 2,74
€ 4,83
€ 3,25
€ 8,40
€ 12,83
€ 5,31
€ 10,09
€ 15,72
€ 12,50
€ 14,57
€ 21,83
€ 14,62
€ 12,50
€ 9,12
€ 16,77
€ 33,27
€ 28,83
€ 4,35
€ 4,08
€ 8,37
€ 8,37
€ 1,30
€ 6,00
€ 9,70
€ 8,92
€ 19,21
€ 9,45
€ 4,37
€ 7,30
€ 5,77
€ 6,17
€ 1,99
carbamazepina 250 ml 2% os
carbamazepina 30x200 mg os (ril prol)
carbamazepina 30x400 mg os
carbamazepina 30x400 mg os (ril prol)
carbamazepina 50x200 mg os
carvedilolo 28x6,25mg os
carvedilolo 30x25mg os
cefaclor 100 ml 5% os
cefaclor 6x750 mg os
cefaclor 8x500 mg os
cefadroxil 100 ml 5% os
cefadroxil 8x1000 mg os
cefalexina 100 ml 5% os
cefalexina 8x500 mg os
cefalotina 1x1000 mg pi
cefamandolo 1x1000 mg pi
cefatrizina 100 ml 5% os
cefatrizina 8x500 mg os
cefazolina 1x1000 mg pi
cefazolina 1x500 mg pi
cefixima 100 ml 2% os
cefonicid 1x1000 mg pi
cefonicid 1x500 mg pi
cefoperazone 1x1000 mg pi
cefotaxima 1x1000 mg pi
cefotaxima 1x250 mg pi
cefotaxima 1x500 mg pi
ceftazidima 1x1000 mg pi
ceftazidima 1x500 mg pi
ceftriaxone 1x1000 mg pi
ceftriaxone 1x250 mg pi
ceftriaxone 1x500 mg pi
cefuroxima 1x1000 mg pi
cefuroxima 12x250 mg os
cefuroxima 6x500 mg os
cetirizina 20ml 1% os
cetirizina 20x10 mg os
cimetidina 30x800 mg os
cimetidina 50x400 mg os
ciprofloxacina 10x250 mg os
ciprofloxacina 12x750 mg os
ciprofloxacina 6x500 mg os
ciproterone 1x300 mg pi
ciproterone 25x50 mg os
ciproterone 30x100 mg os
ciproterone+etinilestradiolo 21x(2+0,035) mg os
citalopram 14x20mg os
citalopram 14x40 os
citalopram 15ml 4%
citalopram 28x20
claritromicina 100ml 2,5% os
claritromicina 100ml 5% os
claritromicina 12x250 mg os
claritromicina 14x500 mg os
clindamicina 1x600 mg pi
clindamicina 5x600 mg pi
clobetasolo 30 gr 500 mcg/g derm.
clomipramina 20x25 mg os
clomipramina 20x75 mg os
€ 5,95
€ 4,09
€ 4,56
€ 6,47
€ 3,47
€ 3,48
€ 8,84
€ 6,72
€ 9,68
€ 5,50
€ 5,80
€ 7,92
€ 5,80
€ 4,02
€ 2,74
€ 3,63
€ 8,12
€ 6,41
€ 1,65
€ 1,55
€ 11,23
€ 2,28
€ 2,53
€ 4,24
€ 4,82
€ 1,84
€ 2,95
€ 5,14
€ 2,21
€ 5,06
€ 1,80
€ 3,16
€ 3,25
€ 7,92
€ 6,16
€ 6,49
€ 4,85
€ 20,14
€ 13,08
€ 6,51
€ 22,33
€ 7,47
€ 16,78
€ 23,97
€ 50,81
€ 4,13
€ 7,81
€ 9,12
€ 7,40
€ 7,90
€ 7,22
€ 15,07
€ 2,78
€ 11,39
€ 3,98
€ 18,10
€ 3,51
€ 2,65
€ 6,47
€ 5,95
€ 4,09
€ 4,56
€ 6,47
€ 3,47
€ 3,48
€ 8,84
€ 6,72
€ 9,68
€ 5,50
€ 5,80
€ 7,92
€ 5,80
€ 4,02
€ 2,74
€ 3,63
€ 8,12
€ 6,41
€ 1,65
€ 1,55
€ 11,23
€ 2,28
€ 2,53
€ 4,24
€ 4,82
€ 1,84
€ 2,95
€ 5,14
€ 2,21
€ 5,06
€ 1,80
€ 3,16
€ 3,25
€ 7,92
€ 6,16
€ 6,49
€ 4,85
€ 20,14
€ 13,08
€ 6,51
€ 22,33
€ 7,47
€ 16,78
€ 23,97
€ 50,81
€ 4,13
€ 7,81
€ 9,12
€ 7,40
€ 7,90
€ 7,22
€ 15,07
€ 2,78
€ 11,39
€ 3,98
€ 18,10
€ 3,51
€ 2,65
€ 6,47
clomipramina 5x25 mg pi
clomipramina 50x10 mg os
clopidogrel 28x75 mg os
cloramfenicolo 1x1000 mg pi
clorochina 30x250 mg os
clozapina 28x100 mg os (nel Lazio in DPC)**
clozapina 28x25 mg os (nel Lazio in DPC)**
deferoxamina 10x500 mg pi (nel Lazio in Distribuzione Diretta)
desmopressina 30x0.1 mg os
desmopressina 30x0.2 mg os
diclofenac 20x100 mg os
diclofenac 20x150 mg os
diclofenac 20x75 mg os
diclofenac 21x100 mg os
diclofenac 30x50 mg os
diclofenac 30x75 mg os
diclofenac 5x75 mg pi
diclofenac 6x75 mg pi
diltiazem 14x300 mg os
diltiazem 24x120 mg os
diltiazem 28x120 mg os
diltiazem 28x180 mg os
diltiazem 28x300 mg os
diltiazem 50x60 mg os
dorzolamide 5 ml 20 mg/ml sol oft
doxazosina 20x4 mg os
doxazosina 30x2 mg os
doxiciclina 10x100 mg os
enalapril 14x20mg os
enalapril 28x5mg os
enalapril+idroclorotiazide 14x(20+12,5) mg os
enalapril+idroclorotiazide 14x(20+6) mg os
eparina calcica 10x12500 ui pi
eparina calcica 10x5000 ui pi
eparina sodica 1x50000 ui pi
eparina sodica 10x5000 ui pi
eritromicina 1x1000 mg pi
eritromicina 1x500 mg pi
eritromicina 100 ml 10% uso orale
eritromicina 12x600 mg os
estradiolo 4x50 mcg/die tts
etinilestradiolo 25x1 mg os
etinilestradiolo 25x50 mcg os
etinilestradiolo+gestodene 21x(30+75) mcg os
famciclovir 21x250 mg os
famciclovir 21x500 mg os
famotidina 10x40 mg os
felodipina 14x10 mg os (rilascio prolungato)
felodipina 28x5 mg os (rilascio prolungato)
fenofibrato 20x200 mg os
ferroso gluconato 30x80 mg os
fexofenadina 20x120 mg os
fexofenadina 20x180 mg os
finasteride 15x5 mg os
flecainide 20x100 mg os
flucloxacillina 12x1 g os
fluconazolo 10x100 mg os
fluconazolo 2x150 mg os
fluconazolo 7x200 mg os
€ 2,71
€ 3,21
€ 23,00
€ 2,14
€ 3,14
€ 21,64
€ 6,18
€ 60,82
€ 18,25
€ 36,40
€ 5,28
€ 12,39
€ 5,80
€ 5,31
€ 3,38
€ 6,44
€ 1,89
€ 2,81
€ 7,31
€ 5,73
€ 6,04
€ 12,06
€ 14,98
€ 5,14
€ 6,37
€ 8,51
€ 9,22
€ 3,42
€ 3,50
€ 2,98
€ 5,54
€ 6,14
€ 14,14
€ 6,32
€ 15,91
€ 16,08
€ 7,51
€ 4,42
€ 9,05
€ 5,77
€ 8,66
€ 9,09
€ 2,08
€ 2,58
€ 45,26
€ 101,53
€ 6,52
€ 5,84
€ 6,28
€ 4,16
€ 5,53
€ 4,98
€ 5,76
€ 9,81
€ 5,92
€ 11,30
€ 29,31
€ 10,06
€ 38,18
€ 2,71
€ 3,21
€ 23,00
€ 2,14
€ 3,14
€ 21,64
€ 6,18
€ 60,82
€ 18,25
€ 36,40
€ 5,28
€ 12,39
€ 5,80
€ 5,31
€ 3,38
€ 6,44
€ 1,89
€ 2,81
€ 7,31
€ 5,73
€ 6,04
€ 12,06
€ 14,98
€ 5,14
€ 6,37
€ 8,51
€ 9,22
€ 3,42
€ 3,50
€ 2,98
€ 5,54
€ 6,14
€ 14,14
€ 6,32
€ 15,91
€ 16,08
€ 7,51
€ 4,42
€ 9,05
€ 5,77
€ 8,66
€ 9,09
€ 2,08
€ 2,58
€ 45,26
€ 101,53
€ 6,52
€ 5,84
€ 6,28
€ 4,16
€ 5,53
€ 4,98
€ 5,76
€ 9,76
€ 5,92
€ 11,30
€ 29,31
€ 10,06
€ 36,89
flunisolide 15x2ml 0,05% sol aer
flunisolide 15x2ml 0,1% sol aer
flunisolide 30ml 0,1% sol aer
fluocinolone acetonide 30 gr 0,025% derm pom
fluoxetina 12x20 mg os
fluoxetina 28x20 mg os
fluoxetina 60 ml 0,4% os
flurbiprofene 20x200 mg os
flutamide 21x250 mg os
flutamide 30x250 mg os
flutamide 84x250 mg os
fluvastatina 28x80 mg os rilascio prolungato
fluvoxamina 30x100 mg os
fluvoxamina 30x50 mg os
formoterolo 60x12 mcg rinol
fosfomicina 2x300 mg os
fosinopril 14x20 mg os
fosinopril+idroclorotiazide 14x(20+12,5)mg os
furosemide 20x500 mg os
furosemide 30x25 mg os
furosemide 5x20 mg pi
furosemide 5x250 mg pi
gabapentin 30x400 mg os
gabapentin 50x100 mg os
gabapentin 50x300 mg os
gemfibrozil 20x900 mg os
gemfibrozil 30x600 mg os
gentamicina 1x40 mg pi
glicerina fenica 10 ml 1% derm
gliclazide 40x80 mg os
gliclazide 60x30 mg os (rilascio prol.)
glimepiride 30x2 mg os
glimepiride 30x3 mg os
glimepiride 30x4 mg os
glucosio 10 ml 10% pi
glucosio 10 ml 20% pi
glucosio 10 ml 33% pi
glucosio 10 ml 5% pi
glucosio 20 ml 10% pi
glucosio 20 ml 5% pi
glucosio 250 ml 10% pi
glucosio 250 ml 5% pi
glucosio 5 ml 33% pi
glucosio 500 ml 10% pi
glucosio 500 ml 5% pi
granisetrone 1x3 mg pi
granisetrone 10x1 mg os
granisetrone 5x2 mg os
griseofulvina 20x125 mg os
ibuprofene 30x400 mg os
ibuprofene 30x600 mg os
idroclorotiazide 20x25 mg os
imipramina 50x25 mg os
imipramina 60x10 mg os
indapamide 30x1,5 mg os
indapamide 30x2,5 mg os
indapamide 50x2,5 mg os
isoniazide 50x200 mg os
isosorbide mononitrato 30x20 mg os
€ 11,93
€ 22,90
€ 19,65
€ 2,33
€ 3,56
€ 8,45
€ 9,06
€ 9,05
€ 14,38
€ 18,17
€ 57,49
€ 12,81
€ 12,50
€ 6,95
€ 16,98
€ 7,86
€ 4,33
€ 5,39
€ 13,66
€ 1,28
€ 1,51
€ 12,89
€ 12,09
€ 5,78
€ 18,27
€ 5,37
€ 6,83
€ 1,06
€ 0,75
€ 4,03
€ 6,55
€ 2,33
€ 3,92
€ 3,92
€ 0,24
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,23
€ 0,25
€ 0,25
€ 1,39
€ 1,19
€ 0,23
€ 1,66
€ 1,43
€ 17,58
€ 52,91
€ 48,43
€ 1,23
€ 4,64
€ 4,49
€ 1,75
€ 3,16
€ 2,52
€ 5,19
€ 3,55
€ 5,53
€ 6,05
€ 2,37
€ 11,93
€ 22,90
€ 19,65
€ 2,33
€ 3,56
€ 8,45
€ 9,06
€ 9,05
€ 14,38
€ 18,17
€ 57,49
€ 12,81
€ 12,50
€ 6,95
€ 16,98
€ 7,86
€ 4,33
€ 5,39
€ 13,66
€ 1,28
€ 1,51
€ 12,89
€ 12,09
€ 5,78
€ 18,27
€ 5,37
€ 6,83
€ 1,06
€ 0,75
€ 4,03
€ 6,55
€ 2,33
€ 3,92
€ 3,92
€ 0,24
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,23
€ 0,25
€ 0,25
€ 1,39
€ 1,19
€ 0,23
€ 1,66
€ 1,43
€ 17,58
€ 52,91
€ 48,43
€ 1,23
€ 4,64
€ 4,49
€ 1,75
€ 3,16
€ 2,52
€ 5,19
€ 3,55
€ 5,53
€ 6,05
€ 2,37
isosorbide mononitrato 30x40 mg os (ril prol)
isosorbide mononitrato 30x40 mg os
isosorbide mononitrato 30x50 mg os
isosorbide mononitrato 30x60 mg os
isosorbide mononitrato 50x20 mg os
isosorbide mononitrato 50x20 mg os (ril prol)
isotretinoina 30x10mg os
isotretinoina 30x20mg os
itraconazolo 8x100mg os
josamicina 12x1000 mg os
ketoprofene 28x200 mg os
ketoprofene 30x100 mg os
ketoprofene 30x200 mg os
ketoprofene 30x50 mg os
ketoprofene 30x80 mg os
ketoprofene 6x100 mg pi
ketorolac 3x30 mg pi
ketotifene 15x2 mg os
ketotifene 200ml 0,02% os
lamotrigina 28x25 mg os
lamotrigina 56x100 mg os
lamotrigina 56x200 mg os
lamotrigina 56x50 mg os
lansoprazolo 14x15mg os*
lansoprazolo 14x30mg os*
latanoprost 2,5ml 50mcg/ml sol oftalmica
lercanidipina 28x10 mg os
lercanidipina 28x20 mg os
levocetirizina 20x5 mg os
levodopa+carbidopa 50x(200+50) mg os
levodopa+carbidopa 30x(200+50) mg os
levodopa+carbidopa 50x(100+25) mg os
levodopa+carbidopa 50x(250+25) mg os
lisinopril 14x20mg os
lisinopril 14x5mg os
lisinopril+idroclorotiazide 14x(20+12,5) mg os
litio carbonato 50x300 mg os
loratadina 10x10mg os
losartan 21x12,5 mg os
losartan 28x100 mg os
losartan 28x50 mg os
losartan+idroclorotiazide 28x(100+25) mg os
losartan+idroclorotiazide 28x(50+12,5) mg os
megestrolo 30x160mg os
meloxicam 30x15mg os
meloxicam 30x7.5mg os
mesalazina 20x500 mg rettale
mesalazina 24x800 mg os
mesalazina 28x1000 mg rettale
mesalazina 50x400 mg os
mesalazina 50x500 mg os
mesalazina 60x400mg os
mesalazina 60x800mg os
mesalazina 7x2000 mg rettale
mesalazina 7x4000 mg rettale
metformina 30x500 mg os
metformina 30x850 mg os
metformina 40x850 mg os
metformina 50x500 mg os
€ 4,15
€ 4,15
€ 7,20
€ 7,15
€ 3,56
€ 7,76
€ 13,76
€ 24,14
€ 9,06
€ 13,59
€ 9,88
€ 5,07
€ 9,88
€ 2,32
€ 3,43
€ 3,16
€ 2,61
€ 3,22
€ 4,35
€ 7,88
€ 50,95
€ 89,23
€ 28,29
€ 3,94
€ 7,32
€ 10,29
€ 6,20
€ 10,04
€ 4,68
€ 11,20
€ 8,59
€ 7,11
€ 5,85
€ 5,80
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,84
€ 5,27
€ 5,23
€ 14,43
€ 10,00
€ 8,83
€ 8,83
€ 58,44
€ 8,58
€ 7,14
€ 15,01
€ 10,84
€ 50,37
€ 12,02
€ 16,98
€ 14,51
€ 22,91
€ 22,11
€ 33,17
€ 1,27
€ 2,14
€ 3,08
€ 2,10
€ 4,15
€ 4,15
€ 7,20
€ 7,15
€ 3,56
€ 7,76
€ 13,76
€ 24,14
€ 9,06
€ 13,59
€ 9,88
€ 5,07
€ 9,88
€ 2,32
€ 3,43
€ 3,16
€ 2,61
€ 3,22
€ 4,35
€ 7,88
€ 50,95
€ 89,23
€ 28,29
€ 3,94
€ 7,32
€ 10,29
€ 6,20
€ 10,04
€ 4,68
€ 11,20
€ 8,59
€ 7,11
€ 5,85
€ 5,80
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,84
€ 5,27
€ 5,23
€ 14,43
€ 10,00
€ 8,33
€ 8,33
€ 58,44
€ 8,58
€ 7,14
€ 15,01
€ 10,84
€ 50,37
€ 12,02
€ 16,98
€ 14,51
€ 22,91
€ 22,11
€ 33,17
€ 1,27
€ 2,14
€ 3,08
€ 2,10
metformina 60x1000mg os
metilergometrina 10 ml 0,025% os
metilergometrina 15x0,125 mg os
metilergometrina 6x0,2 mg pi
metoclopramide 5x10 mg pi
metoprololo 100x100 mg os
metoprololo 28x200 mg os
metoprololo 30x100 mg os
metoprololo 30x200 mg os
metoprololo 50x100 mg os
metoprololo 50x200 mg os
metotrexato 5x5 mg pi
metronidazolo 1x500 mg pi
metronidazolo 20x250 mg os
mirtazapina 14x30mg os
mirtazapina 30x30mg ps
moxonidina 28x0,2 mg os
moxonidina 28x0,4 mg os
naloxone 1x0,4 mg pi
naprossene 20x750 mg os
naprossene 30x500 mg os
nebivololo 28x5 mg os
nicardipina 30x40 mg os
nifedipina 14x30 mg os (escluso Adalat Crono)
nifedipina 14x60 mg os (escluso Adalat Crono)
nifedipina 50x10 mg os
nifedipina 50x20 mg os
nifedipina 50x20 mg os ril. prol.
nimesulide 30x100 mg os
nitroglicerina 10x15 mg/die tts
nitroglicerina 15x10 mg/die tts
nitroglicerina 15x15 mg/die tts
nitroglicerina 15x5 mg/die tts
nomegestrolo 30x5 mg os
norfloxacina 14x400 mg os
octreotide 1x1 mg pi (nel Lazio in DPC)**
octreotide 5x100 mcg pi (nel Lazio in DPC)**
octreotide 5x50 mcg pi (nel Lazio in DPC)**
omeprazolo 14x10mg os*
omeprazolo 14x20mg os*
ondansetrone 1x4mg pi
ondansetrone 1x8mg pi
ondansetrone 6x4mg os
ondansetrone 6x8mg os
ossibutinina cloridrato 30x5mg os
pantoprazolo 14x20 mg os*
pantoprazolo 14x40 mg os*
paroxetina 12x20 mg os
paroxetina 28x20 mg os
pergolide 20x1 mg os
pergolide 40x0,25 mg os
perindopril 30x4 mg os
perindopril 30x8 mg os
perindopril + indapamide 30x(2+0,625) mg os
perindopril + indapamide 30x(4+1,25) mg os
pilocarpina cloridrato 10 ml 2% sol oft
pilocarpina cloridrato 10 ml 3% sol oft
pilocarpina 10 ml 4% sol oft
piperacillina 1x1000 mg pi
€ 4,80
€ 1,96
€ 1,40
€ 2,94
€ 1,89
€ 13,13
€ 6,20
€ 3,19
€ 5,54
€ 6,37
€ 10,28
€ 18,65
€ 5,60
€ 1,39
€ 8,25
€ 17,80
€ 6,12
€ 10,06
€ 3,91
€ 6,72
€ 4,93
€ 6,71
€ 4,34
€ 5,31
€ 7,90
€ 3,68
€ 5,43
€ 5,43
€ 2,28
€ 8,16
€ 8,00
€ 11,23
€ 7,10
€ 8,45
€ 4,37
€ 55,41
€ 29,32
€ 17,50
€ 3,54
€ 6,94
€ 5,96
€ 11,97
€ 26,29
€ 42,58
€ 5,53
€ 4,74
€ 8,57
€ 7,67
€ 9,86
€ 15,93
€ 23,54
€ 7,86
€ 7,86
€ 11,45
€ 11,45
€ 1,89
€ 2,45
€ 1,88
€ 3,47
€ 4,80
€ 1,96
€ 1,40
€ 2,94
€ 1,89
€ 13,13
€ 6,20
€ 3,19
€ 5,54
€ 6,37
€ 10,28
€ 18,65
€ 5,60
€ 1,39
€ 8,25
€ 17,80
€ 6,12
€ 10,06
€ 3,91
€ 6,72
€ 4,93
€ 6,71
€ 4,34
€ 5,31
€ 7,90
€ 3,68
€ 5,43
€ 5,43
€ 2,28
€ 8,16
€ 8,00
€ 11,23
€ 7,10
€ 8,45
€ 4,37
€ 55,41
€ 29,32
€ 17,50
€ 3,54
€ 6,94
€ 5,96
€ 11,97
€ 26,29
€ 42,58
€ 5,53
€ 4,74
€ 8,57
€ 7,67
€ 9,86
€ 15,93
€ 23,54
€ 7,86
€ 7,86
€ 11,45
€ 11,45
€ 1,89
€ 2,45
€ 1,88
€ 3,47
piperacillina 1x2000 mg pi
piparacillina+tazobactan 1x(2+0,25) g pi
piroxicam 3x20 mg pi
piroxicam 30x20 mg os
piroxicam 6x20 mg pi
potassio canrenoato 20x100 mg os
pravastatina 10x20 mg os
pravastatina 14x40 mg os
propafenone 30x150 mg os
propafenone 30x300 mg os
protamina 1x50 mg/5 ml 1% pi
quinapril 14x20 mg os
quinapril 28x5 mg os
quinapril+idroclorotiazide 14x(20+12,5)mg os
ramipril 14x5 mg os
ramipril 28x10 mg os
ramipril 28x2,5 mg os
ramipril+idroclorotiazide 14x(2,5+12,5) mg os
ramipril+idroclorotiazide 14x(5+25) mg os
ranitidina 10x300 mg os
ranitidina 10x50 mg pi
ranitidina 20x150 mg os
ranitidina 20x300 mg os
repaglinide 90x0,5 mg os
repaglinide 90x1 mg os
repaglinide 90x1 mg os
rifampicina 60 ml 2% os
rifampicina 8x300 mg os
risperidone 100ml 0,1% os (nel Lazio in DPC)**
risperidone 60x1 mg os (nel Lazio in DPC)**
risperidone 60x2 mg os (nel Lazio in DPC)**
risperidone 60x3 mg os (nel Lazio in DPC)**
risperidone 60x4 mg os (nel Lazio in DPC)**
ropinirolo 21x0,25 mg os
ropinirolo 21x0,5 mg os
ropinirolo 21x1 mg os
ropinirolo 21x2 mg os
ropinirolo 21x5 mg os
salbutamolo 200 dosi 100 mcg respiratorio
salbutamolo+ipatropio br. 15ml 0,375%+0,075 os e resp.
scopolamina butilbromuro 6x20 mg pi
sertralina 15x100 mg os
sertralina 15x50 mg os
sertralina 30x100 mg os
sertralina 30x50 mg os
simvastatina 10x20 mg os
simvastatina 10x40 mg os
simvastatina 20x10 mg os
simvastatina 28x20 mg os
simvastatina 28x40 mg os
sodio cloruro 10 ml 0,9% pi
sodio cloruro 2 ml 0,9% pi
sodio cloruro 250 ml 0,9% pi
sodio cloruro 5 ml 0,9% pi
sodio cloruro 500 ml 0,9% pi
sotalolo 40x80 mg os
sotalolo 50x80 mg os
spiramicina 12x3.000.000 ui os
€ 4,69
€ 8,04
€ 1,64
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,79
€ 2,35
€ 8,10
€ 3,90
€ 7,11
€ 4,38
€ 4,01
€ 4,18
€ 4,78
€ 2,90
€ 7,04
€ 4,75
€ 1,84
€ 4,13
€ 13,65
€ 7,10
€ 5,48
€ 12,36
€ 8,58
€ 8,58
€ 8,58
€ 2,80
€ 3,72
€ 40,66
€ 22,21
€ 40,73
€ 63,57
€ 84,81
€ 2,49
€ 4,95
€ 5,95
€ 11,88
€ 25,10
€ 3,14
€ 7,18
€ 1,90
€ 8,36
€ 5,10
€ 13,20
€ 6,60
€ 4,14
€ 6,20
€ 3,19
€ 9,24
€ 14,70
€ 0,24
€ 0,18
€ 1,23
€ 0,20
€ 1,58
€ 3,72
€ 4,49
€ 6,96
€ 4,69
€ 8,04
€ 1,64
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,79
€ 2,35
€ 8,10
€ 3,90
€ 7,11
€ 4,38
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€ 7,04
€ 4,75
€ 1,84
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€ 7,10
€ 5,48
€ 12,36
€ 8,58
€ 8,58
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€ 2,80
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€ 40,66
€ 22,21
€ 40,73
€ 63,57
€ 84,81
€ 2,49
€ 4,95
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€ 11,88
€ 25,10
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€ 1,90
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€ 6,60
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€ 1,58
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€ 6,96
streptomicina solfato 1x1000000 ui pi
sucralfato 30x1000 mg os
sucralfato 30x2000 mg os
sucralfato 40x1000 mg os
sulfadiazina 20x500 mg os
sulfadiazina 5x250 mg pi
sumatriptan 4x100 mg os
sumatriptan 4x50 mg os
tamoxifene 20x20 mg os
tamoxifene 30x10 mg os
tamoxifene 30x20 mg os
tamsulosina 20x0,4 mg os
tenoxicam 30x20 mg os
terazosina 10x2 mg os
terazosina 14x5 mg os
terazosina 30x2 mg os
terbinafina 8x250mg os
ticlopidina 30x250 mg os
timololo 5 ml 0,25% oft senza conservanti
timololo 5 ml 0,25% oft
timololo 5 ml 0,50% oft senza conservanti
timololo 5 ml 0,50% oft
tobramicina 1x100 mg pi
tobramicina 1x150 mg pi
torasemide 14x10mg os
trandolapril 14x2 mg os
valaciclovir 21x1000 mg os (nel Lazio in DPC)**
valaciclovir 42x500 mg os (nel Lazio in DPC)**
venlafaxina 10x150 mg os ril. prol.
venlafaxina 14x75 mg os ril. prol.
venlafaxina 28x3,75 mg os ril. prol.
venlafaxina 28x3,75 mg os
verapamil 30x120 mg os
verapamil 30x240 mg os
verapamil 30x40 mg os
verapamil 30x80 mg os
Note alla pagina seguente
€ 1,96
€ 3,60
€ 4,74
€ 7,46
€ 1,67
€ 1,26
€ 20,81
€ 10,78
€ 6,69
€ 6,46
€ 14,52
€ 7,35
€ 8,23
€ 2,49
€ 4,66
€ 8,35
€ 10,24
€ 3,15
€ 4,86
€ 1,90
€ 5,17
€ 1,98
€ 3,47
€ 4,36
€ 2,21
€ 3,58
€ 66,11
€ 65,83
€ 8,81
€ 6,16
€ 6,77
€ 6,77
€ 3,94
€ 8,00
€ 1,49
€ 1,96
€ 1,96
€ 3,60
€ 4,74
€ 7,46
€ 1,67
€ 1,26
€ 20,81
€ 10,78
€ 6,69
€ 6,46
€ 14,52
€ 7,35
€ 8,23
€ 2,49
€ 4,66
€ 8,35
€ 10,24
€ 3,15
€ 4,86
€ 1,90
€ 5,17
€ 1,98
€ 3,47
€ 4,36
€ 2,21
€ 3,58
€ 66,11
€ 67,83
€ 8,81
€ 6,16
€ 6,77
€ 6,77
€ 3,94
€ 8,00
€ 1,49
€ 1,96
*) Nel Lazio le confezioni di lansoprazolo, omeprazolo e pantoprazolo sono soggette alla differenza
col prezzo di riferimento per categoria terapeutica PPI secondo la DGR n.124 del 27-2-07, aggiornata
con D. 194 del 26-1-10, corrispondente al prezzo di riferimento del lansoprazolo (4,50€ per i PPI di dosaggio
ridotto e 7,32€ per i PPI di dosaggio maggiore; per la nuova confezione di esomeprazolo da 10 mg per 28
bustine è stato fissato lo stesso prezzo delle confezioni da 14 cps da 20 mg).
La presenza nella lista nazionale di trasparenza delle confezioni di riferimento di lansoprazolo,
omeprazolo e pantoprazolo può giustificare la sostituzione, a richiesta dell’assistito, di un medicinale a base di
lansoprazolo, omeprazolo o pantoprazolo di maggior costo con altro equivalente a prezzo più basso all’interno
della stessa confezione di riferimento della lista nazionale [ndr].
**) Nel Lazio i medicinali a base di Bicalutamide, Clozapina, Octreotide, Risperidone, Valaciclovir sono
distribuiti in nome e per conto della Regione (ad esclusione di eventuali specifiche confezioni non acquistate dalla
Regione). Le confezioni presenti nella DPC in ogni caso non sono soggette a differenze di prezzo a carico
dell'assistito, né a sostituzione (anche se dispensate con le confezioni della farmacia perché mancanti in DPC)
[mentre eventuali confezioni equivalenti non acquistate dalla Regione (non presenti nella DPC) dispensate a
carico del SSN sono soggette al prezzo di riferimento].
# dr. Fogliani Giancarlo, 16 ottobre 2010
Allegato ai “Fogli di consultazione”,
www.farmaciafogliani.it
La lista dei medicinali con prezzo di riferimento (generici e specialità di cui è scaduto il brevetto) viene pubblicata sul
sito internet del Ministero della salute (al giorno 15 di ogni mese), ed ha valenza in relazione all'applicazione del sistema del
rimborso di riferimento, secondo quanto "recepito" a livello regionale locale.
Inoltre, in relazione all'applicazione della Determinazione AIFA del 30-12-05 per il ripiano della spesa farmaceutica (in
vigore dal 15-1-06), i medicinali elencati nella lista nazionale più recente NON sono soggetti alla riduzione temporanea del
prezzo, a carico della industria farmaceutica, dello 0,6% sul prezzo al pubblico (da applicare con lo stesso meccanismo previsto dal DL 156/04). Sono tuttavia soggetti allo sconto dello 0,6% a carico della farmacia (manovra cd. di pay-back).
I medicinali equivalenti che non hanno mai goduto della tutela brevettale che abbiano prezzo uguale o inferiore al prezzo
di riferimento NON sono soggetti allo sconto previsto dalla manovra finanziaria L 122 del 30 luglio 2010 (di conversione del
DL 78/2010) del 1,82%.
I medicinali di cui viene a scadenza il brevetto vengono prima inseriti nella lista nazionale (redatta al giorno 15 di ogni
mese), e poi a distanza di qualche giorno "recepiti" a livello locale (nella Regione Lazio) per l'applicazione del prezzo di riferimento.
Quindi le specialità originali possono subire una drastica riduzione di prezzo da quando viene commercializzato il
corrispondente generico o da quando viene pubblicato il nuovo prezzo di riferimento.