Fogli di consultazione
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Fogli di consultazione rapida per il farmacista del Lazio con aggiornamenti, note di commento e riferimenti normativi. Indice degli argomenti: Medicinali soggetti a particolari limitazioni Prima parte Elenco alfabetico delle specialità Distribuzione diretta e Distribuzione per conto nel Lazio Elenco alfabetico dei principi attivi e descrizioni Sostanze a possibile effetto "dopante" Schema riassuntivo medicinali autorizzati ad uso umano La normativa della ricetta medica (uso umano) Seconda parte Generalità Galenici magistrali Ricetta Ripetibile e Non Ripetibile Ricetta per medicinali stupefacenti Ricetta limitativa, Medicinali ospedalieri Classificazione dei medicinali Medicinali anoressizzanti centrali Modello per consegna senza ricetta Ricette del Servizio Sanitario Nazionale Terza parte Medicinali obbligatori 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.7 2.7 2.8 Quarta parte Sesta parte Settima parte Pagina Pagina Pagina Pagina 5.9 5.9 6.1 7.1 Pagina Pagina Pagina Pagina 7.5 8.1 8.3 8.4 Strutture pubbliche che prescrivono orm. somatotropo Strutture pubbliche che prescrivono antivirali ospedal. Farmaci veterinari, normativa Farmacovigilanza Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina 3.1 Pagina 3.1 Pagina 3.4 Pagina 3.5 Pagina 3.5 Pagina 3.7 Pagina 3.9 Pagina 3.10 Pagina 3.11 Pagina 3.12 Pagina 3.15 Pagina 4.1 La ricetta mutualistica Sostituzione Rimborso di riferimento e quote a carico Categoria omogenea Inibitori di Pompa (PPI) Esenzioni Codici di patologia Tabella quote di compartecipazione Prestazioni integrative e tariffazione della medicazione Web Care (integrativa diabetici) Modulo aggiuntivo per il SSN Tariffazione delle ricette SSN Pagina 1.1 Pagina 1.1 Pagina 1.2 Pagina 1.5 Pagina 1.9 Modelli per la segnalazione Corpi estranei nei medicinali Ottava parte Apparecchi e utensili obbligatori Tariffa Nazionale dei medicinali Nomenclatore Tariffario Allegato Aggiornamenti e promemoria per la tariffazione, Allegato con confezioni e prezzi di riferimento Edizione non aggiornata, è in preparazione la Edizione 2011 con Aggiornamenti delle Note AIFA di maggio 2011 o come diversamente indicato nelle varie sezioni del testo " dr Giancarlo Fogliani. Web: farmaciafogliani.it <[email protected]> Un sentito ringraziamento al dottor Pierandrea Cicconetti, che mi ha incoraggiato e guidato nell'approfondimento della normativa farmaceutica come un padre affettuoso, a Renato Dominici, e a tutti quei colleghi che hanno apprezzato e sostenuto il mio lavoro. Giancarlo Fogliani. La legge italiana tutela i diritti d’autore e le opere dell’ingegno (Legge n.248/2000). L’autore mantiene i diritti sulla propria opera, il testo della quale può essere liberamente utilizzato e citato, purché ne sia indicata la fonte ed il nome dell’autore. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. MEDICINALI PARTICOLARI (ELENCO ALFABETICO)1 Abilify > DPC| Advagraf > DPC Advate > DPC| Aimafix > DPC| Aisoskin > isotretinoina Aldara > imiquimod Alfaferone > interferoni, DPC Alphanate > DPC| Alphanine> DPC| Aranesp > darbepoietina, DD Aricept > donepezil Avonex > interferoni Osp Belivon > DPC| Benefix > DPC| Beriate > DPC| Betaferon > interferone Osp Bicalutamide > DPC Binocrit > eritropoietina, DD Cabaser > cabergolina Casodex > DPC Caverject > alprostadil Citovirax > antivirali ospedalieri Clexane 4000 > DPC duplice via Clivarina > DPC duplice via Clozapina > clozapina DPC| Copaxone glatiramer (vedi interferoni nota 65) Corlentor > ivabradina Cymevene > antivirali ospedalieri Darilin > distrib. Diretta Decapeptyl > DPC Desferal 0,5f> distrib. Diretta Ebixa > memantina Elidel > pimecrolimus Eligard > DPC Emoclot > DPC| Enantone > DPC Eprex > eritropoietina, DD Eptadone > metadone Exelon > rivastigmina Fanhdi > DPC| Feiba > DPC| fendimetrazina > anoressizzanti (in coda alla parte seconda) Fluxum > DPC duplice via Foscavir > antivirali ospedalieri Fostimon > DPC Fragmin > DPC duplice via Fraxiparina 0,4> DPC duplice via Fraxodi > DPC duplice via Genotropin>orm Somatotropo DPC Gonal F > follitropina, DPC Gonapeptyl > DPC Granocyte > lenograstim Granulokine > filgrastim Haemate > DPC| Helixate > DPC| Hivid > antivirali ospedalieri Humatrope>orm Somatotropo DPC Immunate stim plus > DPC| Immunine > DPC| Inovelon > rufinamide Intron > interferoni, DPC Invega > DPC| Ipstyl > DPC Isoriac > isotretinoina Isotretinoina > isotretinoina Ivor > DPC duplice via Kayexalate > polistirene sulfonato Kogenate > DPC| Lantus > DPC Leponex > clozapina, DPC| Levemir > DPC Longastatina > DPC Luveris > lutropina alfa, DPC Memac > donepezil Menogon > DPC Meropur > DPC Metadone > metadone Mimpara > cinacalcet Mircera > eritropoietina DD Mononine > DPC| Myelostim > lenograstim Neorecormon >eritropoietina, DD Nespo > darbepoietina, DD Neulasta > pegfilgrastim Neupogen > filgrastim Neupopeg > pegfilgrastim Nopar > pergolide Norditropin>orm. Somatotropo DP Nutropina-q>orm Somatotropo DP Omnitrope>orm somatotropo DPC Orgalutran > ganirelix Ossigeno terapeutico liquido Parareg > cinacalcet Pegasys > interferoni, DPC Pegintron > interferoni, DPC Pentacarinat > pentamidina Pergolide > pergolide Pergoveris>follitropina+lutropina DPC Petinimid > Zarontin Procoralan > ivabradina Proglicem > diazossido Prometax > rivastigmina Protopic > tacrolimus Protromplex > DPC| Prograf > DPC Provertin > DPC| Provigil > modafinil Pulmozyme > dornase (alfa), DD Puregon > follitropina, DPC Rebif > interferoni Osp Recombinate > DPC| Refacto > DPC| Reminyl > galantamina Renagel > distrib. Diretta Retacrit > eritropoietina DD Retrovir > zidovudina Risperdal > DPC| Risperidone > DPC| Ritalin > metilfenidato Roaccutan > isotretinoina Roferon > interferoni, DPC Saizen > orm. somatotropo, DPC Samilstin > DPC Sandostatina > DPC Seleparina > DPC duplice via Seroquel > DPC| sibutramina > anoressizzanti (in coda alla parte seconda) Strattera > atomoxetina Subutex > buprenorfina Suprefact > DPC Talate > DPC| Talavir > DPC Taloxa > felbamato Umancomplex > DPC| Valcyte > distrib. Diretta Videx > didanosina Viramune > antivirali ospedalieri Viridal > alprostadil Xenazina > tetrabenazina Zeffix > DPC Zelitrex > DPC Zoladex > DPC Zomacton>orm somatotropo, DPC Zyprexa > DPC| Zarontin cps, vedi (etosuccimide) 1 Medicinali in commercio vendibili in farmacia. Il rimando (>) consente la consultazione delle pagine successive: distribuzione diretta (DD), DPC (distribuzione per conto della Regione Lazio, esclusiva, con duplice via o con procedura d’urgenza |) o principi attivi particolari. Le voci sottolineate: allegare ad ogni ricetta SSN la copia conforme del piano terapeutico vidimata e autorizzata dalla Usl (distribuzione diretta da parte della Asl e ossigeno liquido). Per l’ormone somatotropo in DPC è sufficiente allegare copia del piano terapeutico. Parte prima, pagina 1.1: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. MEDICINALI SOGGETTI A PARTICOLARI LIMITAZIONI O MODALITÀ DI DISPENSAZIONE. Le particolari limitazioni o modalità di prescrizione/dispensazione sono stabilite nell'AIC o con apposito Decreto ministeriale o Determinazione AIFA e sono indicate sulla confezione, oppure nel Lazio derivano dall’applicazione dell’Accordo regionale per la distribuzione dei farmaci del PHT, Distribuzione Diretta (DD) e Distribuzione per Conto Della Regione (DPC o DP)1. Molti dei medicinali inclusi nell’elenco sono classificati come soggetti a prescrizione medica limitativa2, ripetibile (RRL) o non ripetibile (RNRL). In questo elenco non sono incluse le limitazioni alla rimborsabilità a carico del SSN stabilite dall’AIFA (Note AIFA, vedere la parte quinta) o altre norme relative a modalità della prima prescrizione (es. piano terapeutico) che comunque non influiscono sulla esitabilità in farmacia3. I medicinali qui elencati, ad esclusione di quelli in Distribuzione Diretta o in DPC, si intendono prescrivibili a carico del SSN4 ove non venga specificato diversamente, alle condizioni eventualmente indicate dalle note AIFA. Per le prescrizioni di Ossigeno terapeutico liquido il farmacista deve allegare ad ogni ricetta SSN la copia conforme della prescrizione ospedaliera vidimata e autorizzata dalla Usl5 (in numero di copie numerate sufficienti a coprire il periodo di trattamento stabilito). Ad ogni spedizione il farmacista ne verifica la validità temporale (vedi dettagli avanti). Per i medicinali per cui le note AIFA prevedono la rimborsabilità SSN con particolari limitazioni (note limitative) oppure solo su diagnosi e piano terapeutico6 (vedi il simbolo ) di centri specializzati- universitari o delle aziende sanitarie-, con posologia e durata del trattamento, la prescrizione a carico del SSN è 1 2 3 4 5 6 Accordo 2009-11 tra la Regione e le farmacie per la distribuzione dei farmaci del PHT, in vigore dal 1-1-09 (DComm. U2 del 14-1-09), che fa seguito all’analogo Accordo 2007-08 (DGR 918 del 16-11-07); fino al 11-12-07 era in vigore l’Accordo del 2-5-06 (DGR 425 del 14-7-06). Nota reg. prot. 13446 del 3-2-09. DLgs 219/06 (GU SO 21-6-06), art 93 (già DLgs 539/92, art 8, DLgs 178/91, art 16). Alcuni medicinali soggetti a piano terapeutico sono indicati alla fine della sezione relativa alle note AIFA. I medicinali rimborsabili dal SSN sono quelli collocati nelle classi a) dell'art 8, c 10, L. 537 del 24-12-93. Per esclusione tutti i medicinali non mutuabili sono collocati nella classe c). La classe b) è stata soppressa con L. 388/00, art 85, c 1. La classe C è stata poi a sua volta suddivisa, collocando nella classe c-bis) i medicinali senza obbligo di prescrizione che possono essere oggetto di pubblicità al pubblico [OTC] (L 311/04). La dispensazione dell’ossigeno liquido in farmacia viene autorizzata solo nelle Asl in cui non sia stata indetta e vinta la gara per la fornitura a prezzi inferiori a quelli di rimborso alla farmacia. Il piano terapeutico, su modello predisposto dalla Regione Lazio, viene trasmesso da chi lo redige per il tramite del paziente al medico di medicina generale, ed al settore farmaceutico della Usl di appartenenza del paziente (Note AIFA, determinazione del 29-1004, GU SO 4-11-04; Circolare reg. 1423230/4A-05 del 7-12-04). comunque possibile da parte del medico di famiglia anche nel caso di medicinali autorizzati con l'obbligo di prescrizione limitativa non ripetibile7. Distribuzione diretta. Nel Lazio, i medicinali dell’Allegato 2 dell’Accordo regionale sono soggetti a distribuzione diretta8 da parte delle Asl, e possono essere dispensati dalle farmacie private a carico del SSN solo se la prescrizione è accompagnata da autorizzazione della Asl (voci sottolineate nell’elenco precedente). In pratica, ogni ricetta SSN di medicinali della DD spedita in farmacia deve avere allegata la copia vidimata e autorizzata dalla Asl della prescrizione specialisticapiano terapeutico o l’autorizzazione sul retro (per i medicinali senza piano terapeutico, es.: Renagel). Queste ricette non sono soggette alla quota di compartecipazione9 e vengono contabilizzate in fascia “G”. I medicinali a base di ormone somatotropo sono stati esclusi dalla DD e trasferiti in DPC dal 1-1-09 (insieme ai fattori della coagulazione antiemofilici)10. Principio attivo-ATC-Nomi commerciali (in commercio) Darbepoetina Alfa B03XA02 ARANESP NESPO Deferoxamina V03AC01 DESFERAL (solo 10f 0,5g) Dornase Alfa R05CB13(Desossiribonucleasi) PULMOZYME Eritropoietina B03XA BINOCRIT EPREX MIRCERA NEORECORMON RETACRIT Sevelamer V03AE02 RENAGEL Valganciclovir J05AB06 DARILIN VALCYTE 7 L 448/98, art 70, c 3 (DLgs 219/06, art 158, c 3). Per la Distribuzione Diretta come attualmente concepita si parte dalle Note regionali 665/SP del 19-7-06 e 681/SP del 31-7-06, dal 15-9-06; in precedenza nota 150327/4A-05 del 29-12-04; il metadone è stato escluso dalla lista con nota pervenuta il 15-9-06. La DD è stata poi inserita organicamente nel primo Accordo per la distribuzione del PHT del 1-10-07, poi proseguito con l’analogo Accordo 2007-08, tuttora in vigore dal 1-1-09 secondo l’Accordo 2009-11. 9 Nota Regionale con procedure applicative del Decreto Commissariale U45-08 del 27-11-08 10 I fattori della coagulazione antiemofilici, collocati in principio in DD a causa del loro alto costo, sono poi stati esclusi dalla DD in seguito alla Ordinanza del 22-5-07 del Consiglio di Stato (n. 2235/07, sez. V, in sede giurisdizionale per la riforma dell'ordinanza del Tar Lazio sez. I-ter n. 6773/06; nota Regione Lazio del 27-7-07), poi oggetto di specifico provvedimento regionale DGR 171 del 21-3-08, sostanzialmente mai entrato completamente in vigore, infine inseriti tra i medicinali in DPC dal 1-1-09 con l’entrata in vigore dell’ultima versione dell’Accordo. 8 Parte prima, pagina 1.2: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. DISTRIBUZIONE PER CONTO DELLA REGIONE. L'allegato 1 dell'Accordo è costituito da medicinali del PHT acquistati dalla Regione e distribuiti tramite le farmacie del territorio. Questi medicinali, in giacenza presso i magazzini fiduciari, vengono consegnati per la distribuzione alle farmacie1 in seguito a presentazione della ricetta del SSN in farmacia, mediante accesso ed utilizzo di apposito sistema informatico internet www.webdpc.it/lazio Promemoria codici di accesso Nome Utente PW [ [d][p][c][ ][ ][ ][ ] ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Il medico deve formulare le ricette di medicinali in DPC distinte dalle prescrizioni di altre specialità, riportando la sigla ‘DP’ nelle caselle "Tipo ricetta"2. L'elenco completo dei medicinali in DPC3 può essere utilmente considerato in tre sottoelenchi: 1) duplice via di distribuzione (eparine) 2) medicinali con procedura d’urgenza (|) (antipsicotici e antiemofilici) 3) medicinali sempre in DPC. Medicinali diversi da quelli dell’elenco ufficiale, anche a base degli stessi principi attivi4, seguono la normale prassi prevista della Convenzione con il SSN (confezioni di proprietà del farmacista). La remunerazione del farmacista 5 comprende la quota di spettanza dovuta al distributore intermedio (il 25% di quanto riconosciuto alla farmacia). 6 1 2 3 4 5 6 La DPC è stata avviata nel Lazio dal 15-11-06 nella prov. di Viterbo, e il 4-12-06 a Roma e provincia. E‘ concesso un periodo di 60 giorni per smaltire le scorte (All’inizio della DPC per tutti i medicinali dal 15-11-06; per gli interferoni 30 giorni dal 16-4-07; per i principi attivi aggiunti con l’Accordo 2007-08, 60 giorni dal 11-12-2007 fino al 9-2-08; per l’Accordo 2009-11 il periodo transitorio di 60 giorni riguarda l’orm. somatotropo per le Asl e i fattori antiemofilici per grossisti e farmacie, dal 1-1-09). L’assenza della sigla DP non è comunque vincolante per il farmacista per la spedizione dei medicinali per i quali la DP è l’unico regime di distribuzione previsto. Eventuali nuovi farmaci recanti lo stesso ATC fino al V° livello potranno essere automaticamente inseriti nelle liste della DD e della DPC. Solo in caso di presenza di scorte presso i distributori saranno concessi 60 giorni per lo smaltimento. Verificare la presenza di singole confezioni dei medicinali indicati nell’elenco ufficiale della DPC. Eligard è stato inserito in DP dal 11-12-07. Sono riconosciuti alle farmacie i seguenti oneri di distribuzione (per ogni medicinale sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA): 11,50% con prezzo ≤ € 154,94; 9,50% per prezzo > € 154,94 ≤ € 600,00; 5,00% per prezzo > € 600,00. Per le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN inferiore a € 387.342,64 e per le farmacie con fatturato annuo SSN non superiore a € 258.228,45 (netto IVA) la enumerazione è la seguente: 15,00% con prezzo ≤€ 600; 5,00% con prezzo >€ 600. Circolare regionale n. 71339 del 04.06.2010 1) MEDICINALI CON DUPLICE VIA DI DISTRIBUZIONE: eparine a basso peso molecolare CLEXANE (solo 4000UI) B01AB05 ENOXAPARINA CLIVARINA B01AB08 REVIPARINA FLUXUM B01AB07 PARNAPARINA (escluso 8500UI) FRAGMIN B01AB04 DALTEPARINA FRAXIPARINA B01AB06 NADROPARINA FRAXODI B01AB06 NADROPARINA IVOR B01AB12 BEMIPARINA SELEPARINA B01AB06 NADROPARINA Questi medicinali sono in DPC solo se il medico indica “DP” nelle apposite “tipo ricetta” in caso di prescrizione a seguito di intervento ortopedico maggiore, diversamente il farmacista dispensa le confezioni di sua proprietà alle normali condizioni previste dal SSN. 2) MEDICINALI CHE PREVEDONO CASI DI URGENZA(|) antipsicotici atipici fattori della coagulazione (antiemofilici) ABILIFY N05AX12 ARIPIPRAZOLO ADVATE B02BD Fattore VIII di coagulazione AIMAFIX B02BD Fattore IX di coagulazione ALPHANATE B02BD Fattore VIII di coagulazione ALPHANINE B02BD Fattore IX di coagulazione BELIVON N05AX08 RISPERIDONE BENEFIX B02BD Nonacog alfa BERIATE-P B02BD Fattore VIII di coagulazione CLOZAPINA N05AH02 CLOZAPINA EMOCLOT-DI B02BD Fattore VIII di coagulazione FANHDI B02BD Fattore VIII di coagulazione FEIBA-TIM3 Inibitore bypassante l’attività del Fattore VIII HAEMATE-P B02BD Fattore VIII di coagulazione HELIXATE-NEXGEN Fattore VIII di coagulazione IMMUNINE-STIM-PLUS Fattore IX di coagulazione INVEGA N05AX13 PALIPERIDONE KOGENATE B02BD Fattore VIII di coagulazione LEPONEX N05AH02 CLOZAPINA MONONINE B02BD Fattore IX di coagulazione PROTROMPLEX-TIM3 Fattori IX-II-VII-X di coagulazione PROVERTIN-UM-TIM3 Fattore VII di coagulazione RISPERDAL N05AX08 RISPERIDONE RISPERIDONE N05AX08 RISPERIDONE RECOMBINATE B02BD VIII di coagulazione REFACTO B02BD Fattore VIII di coagulazione SEROQUEL N05AH04 QUETIAPINA TALATE B02BD06 Fatt V.Willebrand e fatt.VIII coag. UMANCOMPLEX Fattori IX-II-VII-X di coagulazione ZYPREXA N05AH03 OLANZAPINA Questi medicinali sono in DPC, ma quando il medico per urgente necessità terapeutica non indica “DP” nelle apposite caselle ed appone invece la dicitura "URGENTE”, il farmacista consegna le confezioni di sua proprietà con un massimo di 2 confezioni a ricetta (anche con esenzione per patologia). Particolarità dei fattori antiemofilici: nel caso di mancante in DPC, nella stessa giornata non possono essere dispensate per lo stesso paziente più di 20.000 UI di medicinale con le confezioni di proprietà della farmacia6. Parte prima, pagina 1.3: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. 3) Medicinali sempre in DPC: tutti gli altri medicinali della DPC ADVAGRAF L04AA05 TACROLIMUS ALFAFERONE L03AB INTERFERONI BICALUTAMIDE L02BB03 BICALUTAMIDE CASODEX L02BB03 BICALUTAMIDE DECAPEPTYL L02AE04 TRIPTORELINA ELIGARD L02AE02 LEUPRORELINA ENANTONE L02AE02 LEUPRORELINA FOSTIMON G03GA04 UROFOLLITROPINA GENOTROPIN H01AC01 SOMATOTROPINA GONAL-F G03GA05 FOLLITROPINA ALFA GONAPEPTYL L02AE04 TRIPTORELINA HUMATROPE H01AC01 SOMATOTROPINA INTRON-A L03AB INTERFERONI IPSTYL H01CB03 LANREOTIDE LANTUS A10AE04 INSULINA GLARGINE LEVEMIR A10AE05 INSULINA DETEMIR LONGASTATINA H01CB02 OCTREOTIDE LUVERIS G03GA07 LUTROPINA ALFA MENOGON G03GA02 MENOTROPINA MEROPUR G03GA02 MENOTROPINA NORDITROPIN H01AC01 SOMATOTROPINA NUTROPINAQ H01AC01 SOMATOTROPINA OMNITROPE H01AC01 SOMATOTROPINA PEGASYS L03AB INTERFERONI PEGINTRON L03AB INTERFERONI PERGOVERIS* G03GA30 FOLLITROPINA+LUTROPINA PROGRAF L04AA05 TACROLIMUS PUREGON G03GA06 FOLLITROPINA BETA ROFERON-A L03AB INTERFERONI SAIZEN H01AC01 SOMATOTROPINA SAMILSTIN H01CB02 OCTREOTIDE SANDOSTATINA H01CB02 OCTREOTIDE SUPREFACT L02AE01 BUSERELINA TALAVIR J05AB11 VALACICLOVIR ZEFFIX J05AF05 LAMIVUDINA ZELITREX J05AB11 VALACICLOVIR ZOLADEX L02AE03 GOSERELINA ZOMACTON H01AC01 SOMATOTROPINA Il medico annota nelle caselle “tipo ricetta” la sigla “DP” e il farmacista deve comunque sempre dispensare le confezioni ospedaliere della Regione1. Il farmacista è autorizzato a dispensare le confezioni di sua proprietà solo quando i fornitori DP della farmacia ne sono sprovvisti (come indicato nel seguito), allegando alla ricetta la stampa della notifica del mancante2. Medicinali diversi da quelli dell’elenco ufficiale, anche a base degli stessi principi attivi3, seguono la normale prassi prevista della Convenzione con il SSN (confezioni di proprietà del farmacista). Nella sezione “Aggiornamenti” è riportato un elenco alfabetico riassuntivo di tutti i medicinali in DD e DPC. MODALITÀ PRATICHE DEL SERVIZIO DPC4 Ai medicinali da distribuire in DPC si applica la stessa normativa vigente per il SSN per quanto riguarda il numero di confezioni esitabili, salvo che per le ricette con procedura “urgente” (massimo 2 pezzi). I medicinali della DPC sono soggetti alla quota di compartecipazione5, ma non alla eventuale differenza col prezzo di riferimento. Si possono esitare 3 pezzi con esenzione per patologia, e 6 pezzi per gli interferoni prescritti per il trattamento dell’epatite cronica. La quota di compartecipazione si applica secondo la condizione dell’assistito e con l’esclusione delle insuline, dell’ormone somatotropo, dei fattori della coagulazione, e dei medicinali indicati nella lista regionale delle confezioni con prezzo di riferimento. Per gli interferoni, multiprescrivibili con esenzione per patologia, la quota di compartecipazione è di 1€ a confezione. La gestione della DPC avviene tramite le funzioni on-line del sistema (www.webdpc.it/lazio), dove devono essere registrati tutti i passaggi della DPC (inserimento ricetta mediante codici, inserimento dati eventuale esenzione, verifica della disponibilità e ordinazione, chiusura e spedizione della ricetta, eventuali resi, contabilizzazione). Le confezioni dei medicinali in DPC (di proprietà della Regione) sono confezioni ospedaliere con i fustelli annullati che richiedono una gestione separata da quella dei medicinali di proprietà della farmacia6. Non è ammesso detenere scorte di medicinali della Regione. Questi devono essere ordinati al momento della presentazione della ricetta, indicando i codici identificativi della ricetta stessa (anche data di 3 1 2 Le ricette di medicinali in DP devono comunque essere spedite con le confezioni della Regione (se disponibili) anche se il medico non ha compilato con la sigla DP le apposite caselle. Secondo il regolamento allegato all’Accordo, il farmacista dovrebbe annotare sulla ricetta “prodotto mancante”, ma tale norma è disapplicata in quanto la carenza del prodotto è certificata dalla stampa del documento generata dal sistema. A scanso di equivoci (per problemi momentanei con la stampante) si consiglia di salvare una copia della notifica del mancante (ad es. 'Menù file'-'Salva con nome' oppure stampa su file o come file pdf, assegnando un nome riconoscibile). 4 5 6 Verificare la presenza di singole confezioni dei medicinali indicati nell’elenco ufficiale della DPC. Le modalità pratiche del servizio sono state definite nell’Accordo e nella Nota applicativa prot 13446 del 3-2-09 (in precedenza le Circolari Reg. del 9-11, del 23-11-06 e del 17-3-08). Nota Regionale con procedure applicative del Decreto Commissariale U45-08 del 27-11-08, del 19-12-08 e del 25-2-09. Nel testo sono indicati come esenti dalla quota di compartecipazione anche gli antipsicotici atipici con dicitura “urgente”, ma tale disposizione è disapplicata. La dispensazione di una confezione di proprietà al posto di una della Regione (senza la dovuta giustificativa) comporta che al farmacista venga liquidato in sede di rimborso il solo onere di dispensazione anziché il prezzo intero del medicinale. Parte prima, pagina 1.4: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. prescrizione1 ed eventuale esenzione rilevante per il calcolo della quota di compartecipazione). Se non vengono distribuiti (perché non ritirati, ordinati erroneamente o danneggiati/rotti) devono essere al più presto resi al fornitore2. I medicinali in DPC, se disponibili, vengono consegnati in farmacia tramite i magazzini indicati al sistema (minimo 2, massimo 4), con la prima consegna utile o con quelle immediatamente successive, a secondo che i medicinali siano direttamente disponibili in uno dei magazzini scelti o debbano pervenire dal magazzino “capofila”. Qualora sulla medesima ricetta siano prescritti un medicinale da distribuire in DPC ed un altro diverso (a carico del SSN), l'assistito deve rinunciare a ritirare uno dei due medicinali (a sua scelta). Nell’ambito della DPC non è ammessa la sostituzione3 con altro medicinale corrispondente, né a norma dell'art. 6 della Convenzione SSN (all’interno della DPC o tra un medicinale fuori dalla DPC ed uno in DPC), né in ambito della stessa confezione di riferimento, e per questa ragione non si applica l’eventuale differenza col prezzo di riferimento (per i medicinali di cui esiste l’equivalente, bicalutamide, clozapina e risperidone4). È sempre obbligatorio indicare ove previsto la nota AIFA e altre annotazioni stabilite dalla AIC (clozapina e Leponex, vedi) e rispettare eventuali particolari modalità di prescrizione (es.: ormone somatotropo, la ricetta deve avere allegata la copia del piano terapeutico correttamente compilato e nei termini di validità5). I medicinali antipsicotici ed antiemofilici prescritti con modalità “URGENTE” sono dispensati a carico del SSN con i medicinali di proprietà del farmacista nel numero massimo di due pezzi a ricetta (anche con es. per patologia). Contabilizzazione delle ricette della DPC: Le ricette dispensate a carico del SSN con allegata la notifica della “non disponibilità” del prodotto o con la dicitura “URGENTE” (antipsicotici ed antiemofilici) devono essere contabilizzate in coda alla fascia di competenza7. Le ricette della DPC possono essere contabilizzate tramite il sistema nei primi 10 giorni dei mesi successivi a quello di spedizione8. Gli importi dovuti per il servizio di distribuzione e relativi alle quote di compartecipazione riscosse, indicati nella distinta contabile emessa dal sistema, si riportano al rigo 19-bis della DCR (Distinta Contabile Riepilogativa delle ricette SSN). Medicinali mancanti in DP: Qualora vengano prescritte due confezioni dello stesso medicinale in DP, e ne sia disponibile una sola confezione, verrà erogata in DPC la sola confezione disponibile, senza tenere in sospeso la ricetta. Qualora vengano prescritti un solo medicinale o due medicinali diversi in DP sulla stessa ricetta, ed almeno uno non sia disponibile, la ricetta potrà essere spedita interamente con le confezioni di proprietà della farmacia6 a carico del SSN, purché si alleghi la stampa della notifica del mancante fornita dal sistema. 1 Se non viene inserita la data di prescrizione della ricetta viene assunta dal sistema quella del giorno. 2 Attenzione: se si smarrisce la ricetta o il fustello e non si dimostra tramite dichiarazione del paziente che il prodotto è stato dispensato, la Asl addebita alla farmacia l’intero costo del medicinale. Comunque anche in caso di dichiarazione da parte del paziente che il medicinale è stato dispensato, in assenza del fustello la farmacia non viene remunerata 3 Non è ammessa la sostituzione, salvo casi di carenza documentata come comunicato dalla Asl capofila RMA. 4 Bicalutamide, clozapina e risperidone, in quanto presenti nella lista di trasparenza regionale, in DPC non sono soggetti né a differenza col prezzo di riferimento né a quota di compartecipazione. 5 Sulla copia del piano terapeutico non è necessaria alcuna vidimazione o autorizzazione da parte della Asl. 6 Per i fattori antiemofilici in caso di indisponibilità in DPC non possono comunque essere dispensate più di 20.000 UI per paziente al giorno. 7 8 NdR: le ricette della DPC per le quali non è dovuto alcun ticket potrebbero essere contabilizzate anche in fascia G. Durante il periodo estivo il periodo per la contabilizzazione può essere modificato. Parte prima, pagina 1.5: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. MEDICINALI PARTICOLARI ELENCO ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI E DESCRIZIONI. Alprostadil (Caverject, nota 75; Prostin-VR Viridal): RR, sulla ricetta il medico deve dichiarare di aver fornito al paziente tutte le informazioni sulle dosi, effetti collaterali e modalità tecniche necessarie per una utilizzazione informata del prodotto. Clozapina (Clozapina generico, Leponex): DPC (con procedura urgente |). RNRL di centri ospedalieri e dipartimenti di salute mentale, da parte di specialisti psichiatri o neuropsichiatri (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia), con attestazione4 dell'esecuzione (settimanale per le prime 18 settimane e mensile successivamente) della conta e della formula leucocitaria e la compatibilità dei valori riscontrati con l'inizio, la prosecuzione o la ripresa del trattamento5. Anoressizzanti: vedi nel seguito (parte seconda). Antivirali ospedalieri impiegati nella terapia dell'infezione da HIV (foscarnet: Foscavir; ganciclovir: Citovirax Cymevene; nevirapina: Viramune; zalcitabina: Hivid, etc. …): medicinali ospedalieri esitabili anche in farmacia a carico del SSN, su prescrizione di centro ospedaliero autorizzato1 (vedi parte 5, pagina 5-12). Atomoxetina (Strattera): RNRL su diagnosi e piano terapeutico dei Centri Specialistici di riferimento2. Duplice via di distribuzione (PHT). Cabergolina indicato nella malattia di Parkinson (Cabaser): RNR, può essere prescritto dal medico di famiglia solo in base alla diagnosi e piano terapeutico di specialista neurologo neuropsichiatra geriatra psichiatra, di durata massima di 6 mesi3. Cinacalcet (Mimpara Parareg): RRL di centri ospedalieri o specialisti (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Duplice via di distribuzione (PHT). Darbepoietina (Aranesp Nespo) RNRL Distri- buzione diretta. Prescrizione di centri ospedalieri o di specialista nefrologo internista oncologo pediatra (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Allegare alla prescrizione SSN copia vidimata e numerata dalla Asl del piano terapeutico Diazossido (Proglicem): per esclusivo uso di enti ospedalieri e case di cura e, a dimissione avvenuta, su indicazione ospedaliera. Didanosina (Videx): RRL di centro ospedaliero autorizzato (vedi pag 5.8). Donepezil (Aricept, Memac, nota 85): RNRL di specialista esperto nella gestione della demenza di Alzheimer (psichiatra, neurologo, geriatra, internista, ...). (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Dornase alfa (Pulmozyme) Distribuzione di- retta. RRL, medicinale ospedaliero esitabile anche in farmacia a carico del SSN per la terapia della fibrosi cistica, con prescrizione di specialisti operanti presso i centri specializzati. Allegare alla prescrizione SSN copia vidimata e numerata dalla Asl del piano terapeutico 1 DM 17-5-96. Diagnosi e piano terapeutico (PT) devono essere effettuati dai centri specialistici, individuati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano (centri di riferimento), coordinandosi con i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile, i medici pediatri di libera scelta o il medico di medicina generale che ha il paziente tra i propri assistiti; i centri regionali di riferimento sono tenuti a trasmettere allo Istituto superiore di sanità i dati previsti dal "Protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome da iperattività e deficit di attenzione per il registro nazionale ADHD” (Det Aifa 19-4-07, GU 24-4-07). Nel Lazio i centri abilitati all’elaborazione del PT sono stati individuati con DGR 2678 del 26-7-07. Det. AIFA 12-4-07 GU 19-4-07. Il farmacista non è tenuto ad alcuna formalità di verifica del piano terapeutico né ad allegarne copia alla prescrizione. 2 3 4 5 La attestazione è necessaria anche sulla ricetta SSN trascritta dal medico di famiglia, nota Min San 800 /DG/B/81 del 16-01-2001. DM 7-3-95; DM 15-1-96 (con rettifica sulla GU del 21-196); telefax del Min San a Federfarma del 9-4-96. Parte prima, pagina 1.6: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. Eritropoietina (epoietina: Binocrit Eprex Mircera Neorecormon Retacrit) RNRL1. Distribuzione diretta. Prescrizione di centri ospedalieri o di specialista nefrologo ematologo internista oncologo chirurgo (=specialista di chirurgia generale2) anestesiologo emotrasfusionista pediatra3 (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Allegare alla prescrizione SSN copia, vidimata e autorizzata dalla Asl, del piano terapeutico Felbamato (Taloxa): RRL di centri specialistici pediatrici neurologici neuropsichiatrici, e di centri ospedalieri. Filgrastim (Granulokine Neupogen): RRL di specialista oncologo-ematologo-centro ospedaliero (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Follitropina (Gonal-F Puregon, nota 74): Distribuzione Per Conto, RRL di centri ospedalieri o di specialisti4 Follitropina alfa-lutropina alfa (Pergoveris, nota 74): Distribuzione Per Conto, RRL, il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell’infertilità5. Galantamina (Reminyl, nota 85): RNRL di specialista esperto nella gestione della demenza di Alzheimer (psichiatra, neurologo, geriatra, internista, ...). (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Ganirelix (Orgalutran, ormone antigonadotropina): RRL di specialista autorizzato, classe C. Imiquimod per uso dermatologico (Aldara) RRL di centri ospedalieri o di specialisti (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Interferoni iniettabili (Alfaferone Intron-A Pegasys Pegintron Roferon): Distribuzione Per Conto; RRL di centro universitarioospedaliero (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Pluriprescrivibile a pazienti esenti nel numero di 6 confezioni a ricetta6. Soggetto a quota di compartecipazione di 1€ a confezione. (nota 65: Avonex Betaferon Rebif (interferoni) e Copaxone (glatiramer) sono prescritti e dispensati da parte di centri ospedalieri specializzati. 1 DM 22-12-98 (GU 20-1-99). Nota Min San n. 800/DG/271/A13 del 10-3-99. 3 DM 4-2-99 (GU 10-2-99). 4 I centri pubblici e privati del Lazio autorizzati a prescrivere i medicinali per il trattamento dell'infertilità maschile e femminile soggetti alla nota 74, sono elencati nella Circolare Regionale n. 5 del 29/02/00. 5 Come la nota precedente. 6 L. 405/01 (DL. 347/01, art 9), per il trattamento dell’epatite cronica. 2 Isotretinoina orale (Aisoskin Isoriac Roaccutan e generico): RNRL, prima prescrizione di specialista dermatologo7, le successive anche del medico di famiglia8. L’uso è consentito esclusivamente nell'ambito del Programma di prevenzione del rischio teratogeno9: la prescrizione, non ripetibile, ha validità sette giorni dalla data di emissione (o se presente e diversa, dalla data di certificazione10) e deve indicare chiaramente la posologia11, in relazione alla quale la quantità dispensata non può superare i 30 (trenta) giorni di terapia. Il farmacista dispensa l'isotretinoina orale secondo il programma di prevenzione del rischio teratogeno12, richiedendo ai pazienti di riconsegnare in farmacia le dosi di farmaco non utilizzate al termine della terapia, al fine di un corretto smaltimento13. Ivabradina (Corlentor Procoralan): RRL di centri ospedalieri o specialisti (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia14). Duplice via di distribuzione (PHT). 7 Det. AIFA del 12-2-09 (GU 21-2-09) e 16-11-07 (GU 1-12-07), dal 23-3-09. 8 La Determinazione AIFA del 12-2-09 prevede l’uso, da parte del medico prescrittore nel caso di prescrizione a pazienti femminili, del modello AIFA, che rappresenta anche la certificazione dello stato di non gravidanza e della copertura contraccettiva. Nonostante il significato letterale della determinazione, il modello non deve essere presentato in farmacia, ma rimane agli atti del medico prescrittore e non deve essere controllato dal farmacista al momento della dispensazione (Circolare Federfarma 89/09; Nota informativa importante AIFA del 16-3-09; Nota AIFA del 12-3-09 alla Fofi). 9 Det. AIFA del 28-10-05 (GU SO 9-11-05). Le stesse modalità ove applicabili sono valide anche nel caso di pazienti di sesso maschile. 10 Il medico è tenuto ad indicare specificamente sulla prescrizione le due date (di certificazione e di prescrizione) anche quando coincidenti (Note AIFA del 9-2-07 a Federfarma e del 12-3-09 alla Fofi), senza peraltro che tale indicazione sia definita da alcuna norma nei riguardi del farmacista come vincolante per la spedizione. In realtà la certificazione dello stato di non gravidanza e della copertura contraccettiva per le pazienti femminili è costituita dal modulo AIFA, e comporta l’informazione e il consenso informato della paziente presso il medico. 11 La posologia dovrebbe essere espresse come dose giornaliera in mg/kg, riferita al peso totale del soggetto; in ogni caso per il farmacista è sufficiente l'indicazione della posologia, che consente di verificare che il fabbisogno del farmaco non superi i 30 giorni. 12 Il farmacista dovrebbe ricordare ai pazienti di entrambi i sessi di non condividere la terapia con altre persone e non donare il sangue. 13 Le farmacie potranno smaltire le dosi riconsegnate dai pazienti tramite il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti effettuato da parte del comune (Circolare Federfarma 508-05). 14 Il piano terapeutico prevede che la prescrizione di ivabradina sia a carico del SSN solo per il trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti in ritmo sinusale, che abbiano una controindicazione o un'intolleranza ai beta-bloccanti (trattamento di prima scelta) o ai calcioantagonisti (GU 610-09). Parte prima, pagina 1.7: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. Lenograstim (Granocyte Myelostim): RRL di specialista oncologo-ematologo-centro ospedaliero (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Lutropina alfa (Luveris, nota 74): Distribuzione Per Conto, RRL di centri ospedalieri o di specialisti1 (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Duplice via di distribuzione (PHT). Memantina cloridrato (Ebixa, nota 85) RRL di centri ospedalieri o specialisti esperti nella gestione del morbo di Alzheimer (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Metadone (DPR 309/90 tab II-A, All.III-bis; Eptadone e galenico) RMR2 (dosi max tab 8 FU3: analgesia 0.01g/dose, 0.08g/die; terapia sostitutiva in tossicodipendenza4 solo os 0,12 g/die). Metilfenidato (Ritalin, DPR 309/90, tab II-A) RMR su diagnosi e piano terapeutico dei Centri Specialistici di riferimento5. Duplice via di distrib. (PHT). Modafinil: (Provigil) RRL di specialista neurologo (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Duplice via di distrib.(PHT). Ormone Somatotropo (somatropina, nota 39: Genotropin Humatrope Norditropin Nutropinaq Omnitrope Saizen Zomacton) Distribuzione Per Conto della Regione. RNRL rilasciata da centri autorizzati6 (nel Lazio, vedi pag 5.7). La prescrizione SSN può essere trascritta dal medico di famiglia e spedita in farmacia allegando copia del piano terapeutico emesso da centro specialistico autorizzato7. Ossigeno terapeutico liquido: la ricetta SSN deve essere accompagnata dalla autorizzazione (copia conforme della prescrizione/piano terapeutico della struttura ospedaliera), vidimata e rilasciata dalla USL8 in numero di copie numerate sufficienti per la terapia prescritta9. Verificare la validità temporale della prescrizione originale-piano terapeutico10. (vedi anche pag 4.3). Pegfilgrastim (Neulasta Neupopeg): RRL di specialista -centro ospedaliero (non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia). Pentamidina (Pentacarinat Pneumopent) RRL di struttura pubblica autorizzata. 1 2 3 4 5 I centri pubblici e privati del Lazio autorizzati a prescrivere i medicinali per il trattamento dell'infertilità maschile e femminile soggetti alla nota 74, sono elencati nella Circolare Regionale n. 5 del 29/02/00. La prescrizione come analgesico nel trattamento del dolore consente di indicare una terapia massima di 30 giorni a carico del SSN, mentre la prescrizione nel trattamento di disassuefazione dalla tossicodipendenza è a carico del SSN limitatamente a 2 confezioni o 3 con esenzione per patologia (eventualmente riconoscibile dall’indicazione del codice di patologia 014 o perché la prescrizione proviene dal Sert), e deve essere effettuata da parte del medico nel rispetto del piano terapeutico predisposto da struttura pubblica o privata autorizzata (ma il farmacista non ha il compito di verificare). DPR 309/90, Allegato III-bis; Circolare Min San n.9 del 8-6-2001 (GU 18-6-2001); Legge 49/06; nota UCS del 16-2-08. Le dosi di tab. 8 FU, come specificato nella nota con asterisco alla tabella stessa, non sono vincolanti per i medicinali autorizzati. DPR 171/93; Circolare 20/94 (GU 14-10-94). Diagnosi e piano terapeutico (PT) devono essere effettuati dai centri specialistici, individuati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano (centri di riferimento), coordinandosi con i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile, i medici pediatri di libera scelta o il medico di medicina generale che ha il paziente tra i propri assistiti; i centri regionali di riferimento sono tenuti a trasmettere all'Istituto superiore di sanità i dati previsti dal "Protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome da iperattività e deficit di attenzione per il registro nazionale ADHD" (Det Aifa 19-4-07, GU 24-4-07). Nel Lazio i centri abilitati all’elaborazione del PT sono stati individuati con DGR 2678 del 26-7-07. Pergolide (Nopar, Pergolide) RNRL, può essere prescritto dal medico di famiglia solo in base alla diagnosi e piano terapeutico di specialista neurologo neuropsichiatra geriatra psichiatra, di durata max. 6 mesi11. Pimecrolimus (Elidel crema) RRL di centri ospedalieri o di specialisti. Non mutuabile (classe C). Polistirene sulfonato di sodio (Kayexalate) RRL di centri ospedalieri o specialisti in medicina interna o nefrologia o cardiologia. 6 Circolare 14 del 22-6-94. La copia del piano terapeutico, correttamente compilato e in corso di validità, non necessita di vidimazione e autorizzazione da parte della Asl, nota regionale prot 13446 del 3-2-09. 8 La dispensazione dell’ossigeno liquido in farmacia viene autorizzata solo nelle Asl in cui non sia stata indetta e vinta la gara per la fornitura a prezzi inferiori a quelli di rimborso alla farmacia. 9 Per le disposizioni regionali vedi la Circolare 44/96. 10 Sei mesi secondo il DLgs 219/06, art 88, oppure secondo disposizioni regionali: tre mesi se specificato (Telegramma n.5015/55 del 6-10-92). Dal 31-8-07 con nota Prot. 92391 è stata ufficializzata la estensione a 6 mesi della validità del piano terapeutico. La validità decorre di norma dalla data di prescrizione, ma con specifica indicazione può essere estesa a decorrere dalla data di autorizzazione. 11 Det. AIFA 12-4-07 (GU 21-4-07). Il farmacista non è tenuto ad alcuna formalità di verifica del piano terapeutico né ad allegarne copia alla prescrizione. 7 Parte prima, pagina 1.8: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. Rivastigmina (Exelon Prometax, nota 85): RNRL di specialista esperto nella gestione della demenza di Alzheimer (psichiatra, neurologo, geriatra, internista, ...), non necessario se la prescrizione SSN è redatta dal medico di famiglia. Rufinamide (Inovelon) RRL di centri ospedalieri e specialistici. Legenda - Abbreviazioni utilizzate: RMR=ricetta a ricalco; RRL=ricetta limitativa ripetibile RNRL=ricetta limitativa non ripetibile. =medicinali prescrivibili in regime SSN solo su diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie. La prescrizione è comunque possibile sul territorio da parte del medico di famiglia. Tacrolimus per uso dermatologico (Protopic): RRL di centri ospedalieri o di specialisti. Non mutuabile (classe C). Tetrabenazina (Xenazina) RRL di centri ospedalieri o di specialisti. Zarontin cps (etosuccimide): la richiesta a carico del SSN deve essere esaudita con la consegna del medicinale equivalente Petinimid, non registrato in Italia1. Petinimid deve essere ordinato ai magazzini Comifar oppure Alleanza2 mediante invio per fax della ricetta (oscurata del nome del paziente, con data e timbro della farmacia3), in quantità non superiore ad una confezione per ricetta4. Petinimid viene fornito entro 24 ore alla farmacia a titolo gratuito, e quindi al paziente senza alcun compenso, accompagnato dal foglietto illustrativo in lingua Italiana. Zidovudina (Retrovir): RRL di strutture pubbliche autorizzate5 (nel Lazio, vedi pag 5.12). A tutela dell'anonimato la ricetta SSN può riportare le sole iniziali del paziente. 1 Le misure straordinarie previste dall’Aifa sono state concordate con la Pfizer per non far mancare il farmaco “salvavita” ai pazienti epilettici che ne fanno uso, pur essendone cessata la produzione (la forma in sciroppo rimane comunque in commercio). L’Aifa ha autorizzato l’importazione e la distribuzione di Petinimid, privo di AIC italiana (Det. Aifa del 19 e 30 luglio 07, Comunicato AIFA n.62 del 17-7-07). 2 Magazzini distributori per conto della Pfizer a titolo gratuito, anche a farmacie che non sono clienti abituali (Comifar 06.41481415; Alliance 800.066388). 3 Così stabilito da Federfarma per evitare fenomeni di accaparramento. 4 Una confezione di Petinimid corrisponde a due di Zarontin per via del numero doppio di cps. 5 La prescrizione a carico del SSN deve provenire in originale da struttura pubblica autorizzata (a seguito della revisione delle note Cuf del 22-12-2000, Retrovir non è più soggetto a nota limitativa, e neppure a diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati). Parte prima, pagina 1.9: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. DOPING: SOSTANZE VIETATE1. Le specialità medicinali in cui è presente un principio attivo che può avere effetto dopante dovranno essere ben identificabili mediante apposito bollino presente sulla confezione, ed idonee avvertenze speciali sul foglietto illustrativo. I principi attivi indicati qui nel seguito, vietati per doping, se prescritti a scopo terapeutico ammesso in preparati galenici estemporanei richiedono ricetta non ripetibile2, ad eccezione dei preparati ad uso topico di diuretici e stimolanti (vedi nel seguito). La documentazione dell’allestimento dei preparati magistrali con un principio attivo vietato per doping (escluso l’alcool etilico, il mannitolo non endovena e i corticosteroidi per uso topico), cioè le ricette o i fogli di lavorazione in originale o in copia, deve essere conservata fino al 31 luglio dell’anno successivo3. 1 L 376/2000, disciplina antidoping (GU 18-12-2000); DM 15-10-2002 (GU SO 27-11-2002); DM 10-7-03 (GU SO 24-9-03); DM 19-5-05 e DM 13-4-05 (GU SO 3-6-05); DM 3-2-06 (GU SO 14-2-06); DM 2410-06 (GU 30-12-06); DM 24-1-07 (GU 1-3-07); DM 4-4-08 (GU 20-05-08); DM 12-3-09 (GU 12-509); DM 19-4-2010 (GU 1-6-10). In ogni principio attivo indicato come sostanza vietata per doping sono compresi i suoi sali, esteri, complessi e stereoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata. La Commissione istituita ai sensi dell’art. 3 della legge 376/2000 provvede all’aggiornamento periodico della lista delle sostanze dopanti, inserendovi le sostanze di cui abbia accertato l’affinità farmaco-tossico-dinamica. Specificamente sono indicati anche i principi attivi vietati per cui attualmente non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale. Per i medicinali per uso esterno, dermatologico, oculistico, rinologico ed odontostomatologico, compresi quelli contenenti sostanze vietate appartenenti alla classe S5 e S6, è vietata un’assunzione diversa da quella prevista dall’AIC. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva è vietato l’impiego di farmaci per i quali l’AIC non prevede l’uso pediatrico. L’uso terapeutico da parte di un atleta di un medicinale vietato per doping richiede la notifica scritta compilata da uno specialista o dal medico sociale attestante che l’atleta soffre di asma e/o di asma indotta da esercizio fisico o da diabete, la quale notifica dovrà essere inviata alla Federazione sportiva di appartenenza e da questa custodita. 2 Salvo l'applicazione di norme più restrittive. La validità per la spedizione delle ricette non ripetibili di preparazioni estemporanee, come previsto dalla tab 5 FU, è di 3 mesi (DM 19-5-05). La prescrizione mediante RNR di molte delle sostanze indicate è del tutto ipotetica, infatti tra gli stimolanti e i narcotici alcuni non possono essere comunque prescritti (vedi anoressizzanti centrali), e molti appartengono alla tabella II del DPR 309/90. 3 Il termine di conservazione della documentazione è correlato con il termine di trasmissione dei dati al Ministero, che è il 31 gennaio. L’etichetta del preparato allestito dal farmacista [ad eccezione dei preparati ad uso topico di diuretici e stimolanti, vedi oltre] deve riportare la frase: «Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping». I preparati contenenti alcool etilico4, eccetto quelle per uso topico5, devono riportare in etichetta la frase: «Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping». Preparati magistrali per uso topico6 (dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico e auricolare), tra i quali anche a base di sostanze appartenenti alle classi S5–Diuretici e agenti mascheranti e S6– Stimolanti (indicate in carattere corsivo nell’elenco) possono essere prescritti con ricetta ripetibile e devono riportare sull'etichetta la frase: «Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E’ vietata una assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte» TRASMISSIONE DEI DATI AL MINISTERO. I farmacisti sono tenuti7 a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo8, compilando l’apposito modulo in formato elettronico xls (modelloSVDnn.xls) e inviandolo via @-mail a [email protected]. Giancarlo Fogliani, Ultima revisione: luglio 2010 4 L’alcool etilico, pur essendo una sostanza vietata, non è indicato nell’elenco dei principi attivi vietati in quanto presente solo come eccipiente. 5 DM 10-3-06 (GU 27-4-06) che modifica il DM 19-5-05 6 DM 19-5-05, art 3, comma 3. Le preparazioni magistrali per uso topico a base di corticosteroidi (uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo), non sono soggette a trasmissione dei dati al Ministero e non sono proibite per doping secondo l’allegato II del DM 24-1-07. 7 DM 24-10-06 (GU 30-12-06), in relazione al file xls e relative istruzioni, presenti sul sito del Ministero della Salute. 8 Non sono soggetti a trasmissione dei dati: l’alcool etilico (è un eccipiente e non un principio attivo), il mannitolo per uso diverso da quello endovenoso e i corticosteroidi per uso topico (cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo). Parte prima, pagina 1.10: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. CATEGORIE DI SOSTANZE VIETATE S1 AGENTI ANABOLIZZANTI: Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione; Altri. S2 ORMONI E SOSTANZE CORRELATE: Gonadotropine - derivati e complessi; Antigonadotropine e derivati; Corticotropine e derivati; Somatropina e fattori di rilascio; Ormoni liberatori delle gonadotropine; Eritropoietine derivati e complessi; Insulina umana - derivati e complessi; IGF1 - derivati e complessi, ivi compresi i Mechano Growth Factors; Inibitori della testosterone-5-α reduttasi. S3 BETA-2 AGONISTI: Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, singoli e in associazione. S4 AGENTI con ATTIVITÀ ANTIESTROGENICA: Inibitori della aromatasi; Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni; Altri antiestrogeni. S5 DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI: Diuretici osmotici; Tiazidi; Sulfonamidi; Derivati dell'acido arilossiacetico; Altri diuretici ad azione diuretica maggiore; Antagonisti dell'aldosterone; Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione; Preparati favorenti l'escrezione di acido urico: Inibitori dell'anidrasi carbonica; Plasma expanders. Le categorie da S1 a S5 sono proibite in gara e fuori gara. S6 STIMOLANTI: Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B; Simpaticomimetici, singoli e in associazione; Agonisti dei recettori α- e β-adrenergici, singoli e in associazione; Adrenergici e dopaminergici; Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione. S7 NARCOTICI. S8 Derivati della Cannabis sativa e indica. S9 CORTICOSTEROIDI [non soggetti a trasmissione dati in caso di preparati per uso topico (cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo)]. Le categorie dal S1 a S9 sono proibite solo in gara. P1 Alcool etilico [non soggetto a trasmissione dati] P2 BETABLOCCANTI. Le categorie P1 e P2 sono proibite solo in particolari sport. Nota Bene: Bupropione, caffeina, fenilefrina, fenilpropanolammina, pipradrolo, sinefrina, sono state inserite nel programma di monitoraggio 2006, ma non sono considerate sostanze proibite, mentre la pseudoefedrina è stata di nuovo inserita nella lista nel 2010.1 1 L’elenco è allegato al file di istruzioni per la trasmissione dei dati di gen. 2010, integrato con i principi attivi aggiunti nella lista del DM 19-4-10 (in corsivo). SOSTANZE VIETATE PER DOPING: LISTA UFFICIALE1 Le quantità utilizzate nella preparazione di medicinali allestiti in farmacia devono essere trasmesse al Ministero della Salute (DM 24-10-06, GU 30-12-06). Sostanza (in ordine alfabetico) -Sigla classe 18--omo-17-idrossiestr-4en-3one -S1 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) -S1 19-norandrosterone (3-idrossi-5-estran-17-one) -S1 19-noretiocolanolone (3-idrossi-5-estran-17-one) -S1 19-nortestosterone (nandrolone; 17-idrossi-estr-4ene-3-one) -S1 1-androstendiolo (5-androst-1-ene-3,17-diolo) -S1 1-androstendione (5-androst-1-ene-3,17-dione) -S1 1-testosterone (delta1-diidro-testosterone; 17-idrossi5-androst-1-ene-3-one) -S1 3-idrossi-5-androstan-17-one -S1 3-idrossi-5-androstan-17-one -S1 4-Androstene-3,6,17 triene (6-oxo) -S4 4-androstenediolo (androst-4-ene3,17-diol) -S1 4-idrossitestosterone (4,17-diidrossi-androst-4-ene-3one) -S1 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) -S1 5-androstane-3,17-diolo -S1 5-androstane-3,17-diolo -S1 5-androstane-3,17-diolo -S1 5-androstane-3,17-diolo -S1 acebutololo -P2 acetazolamide -S5 acido etacrinico -S5 ACTH (vedi "tetracosactide") -S2 adrafinil -S6 adrenalina -S6 albumina -S5 alfentanile -S7 alprenololo -P2 altre insuline di origine animale o di sintesi -S2 altri agenti che stimolano l'eritropoiesi -S2 amfepramone (dietilpropione) -S6 amfetamine -S6 amfetaminil -S6 amido idrossietilato (etamido-HES) -S5 amifenazolo -S6 amiloride + idroclorotiazide -S5 amiloride -S5 amineptina -S6 Aminoglutetimide -S4 anastrozolo -S4 androst-4-ene-3,17-diolo -S1 androst-4-ene-3,17-diolo -S1 androst-4-ene-3,17-diolo -S1 androst-5-ene-3,17-diolo -S1 androst-5-ene-3,17-diolo -S1 androst-5-ene-3,17-diolo -S1 androstenediolo (androst-5-ene-3,17-diolo) -S1 androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) -S1 atenololo + clortalidone -P2 atenololo + indapamide -P2 atenololo + nifedipina -P2 atenololo -P2 bambuterolo -S3 beclometasone + formoterolo -S9 beclometasone + salbutamolo -S9 beclometasone -S9 beclometasone+ salbutamolo -S9 befunololo -P2 bendroflumetiazide -S5 Benfluorex -S6 benzfetamina -S6 benzilpiperazina -S6 benzotiazide -S5 betametasone -S9 betaxololo -P2 Parte prima, pagina 1.11: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. bevantololo -P2 bisoprololo -P2 bitolterolo -S3 bolandiolo (19-norandrostenediolo) -S1 bolasterone (7,17-dimetil-androst-4-ene-17-olo)-S1 boldenone (17-idrossi-androsta-1,4-diene-3-one) -S1 boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione) -S1 bopindololo -P2 brinzolamide -S5 bromantan -S6 budesonide + formoterolo -S9 budesonide -S9 bumetanide -S5 bunololo -P2 bupranololo -P2 buprenorfina -S7 buserelina -S2 butizide + metildopa -S5 butizide -S5 butorfanolo -S7 calusterone (17-idrossi-7,17-dimetil-androst-4-ene3-one) -S1 canrenone -S5 carfedon (4-fenilpiracetam) -S6 carteololo -P2 carvedilolo -P2 catina -S6 celiprololo -P2 cetrorelix -S2 chinetazone ("vedi quinetazone") -S5 ciclazodone -S6 ciclofenil -S4 ciclopentiazide -S5 ciclotiazide -S5 clenbuterolo -S1 clenbuterolo -S3 clobenzorex -S6 clomifene -S4 cloranololo -P2 clorotiazide -S5 clortalidone + atenololo -S5 clortalidone + labetololo -S5 clortalidone + metoprololo -S5 clortalidone + oxprenololo -S5 clortalidone + reserpina -S5 clortalidone -S5 clostebol + neomicina -S1 closone -S9 cocaina -S6 cortisone -S9 cropropamide -S6 crotetamide + cropropamide -S6 crotetamide -S6 danazolo -S2 darbepoetina -S2 deflazacort -S9 deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17-idrossi-17metil-androsta-1,4-diene-3-one) -S1 deidroepiandrosterone (dhea) + estradiolo -S1 deidroepiandrosterone (dhea; 3-idrossi-androst-5-ene17-one) -S1 delta1-androstene-3,17-dione (5-androst-1-ene-3,17dione) -S1 delta1-androstenediolo (5-androst-1-ene-3,17diolo) -S1 delta-9-tetraidrocannabinolo (delta9THC) -S8 desametasone -S9 desonide -S9 desossicortone -S9 desossimetiltestosterone (17-metil-5-androst-2-ene17-olo) -S1 destrano -S5 destromoramide -S7 DHEA (vedi "deidroepiandrosterone") -S1 diamorfina (eroina) -S7 diclofenamide -S5 diidrotestosterone (17-idrossi-5-androstan-3-one)-S1 dimetilamfetamina -S6 dimetofrina -S6 dobutamina -S6 dopamina -S6 dorzolamide -S5 dronabinol -S8 drostanolone (2-metil-17-idrossi-5-androstan-3one) -S1 efedrina + argento vitellinato -S6 efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza -S6 efedrina + nafazolina -S6 efedrina -S6 ematide -S2 epanololo -P2 epi-diidrotestosterone (17-idrossi-5-androstan-3one) -S1 epitestosterone (17-idrossi-androst-4-ene-3-one) -S1 eplerenone -S5 epoetina delta (eritropoietina delta) -S2 epoetina gamma (eritropoietina gamma) -S2 epoetina omega (eritropoietina omega) -S2 epoetina zeta -S2 epoetina (eritropoietina ) -S2 epoetina (eritropoietina ) -S2 eptaminolo -S6 eroina (vedi "diamorfina") -S7 esmololo -P2 etamivan -S6 etilamfetamina -S6 etilefrina -S6 etilestrenolo (19-nor-17-pregn-4-en-17olo) -S1 etozolina -S5 exemestan -S4 famprofazone -S6 fenbutrazato -S6 fencamfamina -S6 fencamina -S6 fendimetrazina -S6 fenetillina -S6 fenfluramina -S6 fenmetrazina -S6 fenoldopam -S6 fenoterolo + ipratropio bromuro -S3 fenoterolo -S3 fenprometamina -S6 fenproporex -S6 fenquizone -S5 fentanil -S7 fentermina -S6 Fibroblast Growth Factors (FGFs) -S2 fludrocortisone -S9 flunisolide -S9 flunisolide+salbutamolo -S9 fluocinolone -S9 fluocortolone -S9 fluocortolone+cincocaina -S9 fluorometolone -S9 fluossimesterone (9-fluoro-17-metil-11,17diidrossi-androst-4-ene-3-one) -S1 fluprednisone -S9 fluticasone + salmeterolo -S9 fluticasone -S9 foledrina -S6 follitropina + lutropina -S2 follitropina -S2 follitropina -S2 formebolone (2-formil-11,17-diidrossi-17-metilandrosta-1,4-diene-3-one) -S1 formestan -S4 formocortal -S9 formoterolo + beclometasone -S3 formoterolo + budesonide -S3 formoterolo -S3 fulvestran -S4 furazabol (17-idrossi-17-metil-5-androstan[2,3-c]furazan) -S1 furfenorex -S6 Parte prima, pagina 1.12: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. furosemide -S5 ganirelix -S2 gestrinone -S2 Glicerolo uso endovenoso (Glicerina) -S5 gonadorelina -S2 gonadotropina corionica (hCG) -S2 goserelina -S2 hCG (vedi "gonadotropina corionica") -S2 Hepatocyte Growth Factors (HGF) -S2 hGH (vedi "somatropina") -S2 ibopamina -S6 idroclorotiazide + benazepril -S5 idroclorotiazide + candesartan cilexetil-S5 idroclorotiazide + captopril -S5 idroclorotiazide + cilazapril -S5 idroclorotiazide + enalapril -S5 idroclorotiazide + eprosartan -S5 idroclorotiazide + fosinopril -S5 idroclorotiazide + irbesartan -S5 idroclorotiazide + lisinopril -S5 idroclorotiazide + losartan -S5 idroclorotiazide + metildopa -S5 idroclorotiazide + metoprololo -S5 idroclorotiazide + moexipril -S5 idroclorotiazide + olmesartan -S5 idroclorotiazide + quinapril -S5 idroclorotiazide + ramipril -S5 idroclorotiazide + telmisartan -S5 idroclorotiazide + valsartan -S5 idroclorotiazide + zofenopril -S5 idroclorotiazide -S5 idrocortisone -S9 idroflumetiazide -S5 idromorfone -S7 IGF-1 -S2 indapamide + atenololo -S5 indapamide + delapril -S5 indapamide + perindopril -S5 indapamide -S5 indenololo -P2 Inibitori della miostatina -S4 insulina aspart -S2 insulina detemir -S2 insulina glulisina -S2 insulina lispro -S2 insulina umana + insulina umana isofano -S2 insulina umana glargine -S2 insulina umana isofano -S2 insulina umana -S2 insulina zinco-umana -S2 isometeptene -S6 isoprenalina -S6 istrelina -S2 labetololo + clortalidone -P2 lalolo -P2 letrozolo -S4 leuprorelina -S2 levobunololo -P2 LH -S2 lutropina -S2 mannitolo -S5 mebutizide -S5 mecasermina -S2 meclofenoxato -S6 mefenorex -S6 mefentermina -S6 menotropina -S2 mersalile -S5 mesocarbo -S6 mestanolone (17-metil-17-idrossi-5-androstan-3one) -S1 mesterolone (1-metil-17-idrossi-5-androstan-3-one) -S1 metadone -S7 metamfetamina -S6 metandienone (17-idrossi-17-metil-androsta-1,4diene-3-one) -S1 metandriolo (3,17-diidrossi-17-metil-androst-5-ene) -S1 metasterone (2,17-dimetil-17-idrossi-5-androstan3-one) -S1 metenolone (1-metil-17-idrossi-5-androst-1-ene-3one) -S1 meticlotiazide -S5 metil-1-testosterone (17-idrossi-17-metil-5androst-1-ene-3-one) -S1 metilamfetamina -S6 metilclortiazide -S5 metildienolone (17-idrossi-17-metil-estra-4,9-diene3-one) -S1 metilefedrina -S6 metilendiossiamfetamina -S6 metilendiossimetamfetamina -S6 Metilexaneamina -S6 metilfenidato -S6 metilnortestosterone (17-idrossi-17-metil-estr-4-ene3-one) -S1 metilprednisolone + lidocaina -S9 metilprednisolone -S9 metiltestosterone -S1 metiltrienolone (17-idrossi-17-metil-estra-4,9,11triene-3-one) -S1 metipranololo -P2 metolazone -S5 metoprololo + clortalidone -P2 metoprololo + idroclorotiazide -P2 metoprololo -P2 metossifenamina -S6 Metossipolietilenglicole-epoetina beta (CERA) -S2 mibolerone (7,17-dimetil-17-idrossi-estr-4-ene-3one) -S1 midodrina -S6 modafinil -S6 mometasone -S9 morfina + atropina -S7 morfina -S7 nabilone -S8 nadololo -P2 nafarelina -S2 nafazolina -S6 nandrolone (vedi "19-nortestosterone") -S1 nebivololo -P2 niketamide -S6 noradrenalina -S6 norboletone (13,17-dietil-17-idrossi-gon-4-ene-3one) -S1 norclostebol (4-cloro-17-idrossi-estr-4-ene-3-one) -S1 noretandrolone (17-etil-17-idrossi-estr-4-ene-3-one) -S1 norfenefrina -S6 norfenfluramina -S6 octopamina -S6 ortetamina -S6 ossicodone -S7 ossimesterone (4,17-didrossi-17-metil-androst-4ene-3-one) -S1 ossimetolone (2-idrossimetilene-17-idrossi-17-metil5-androstan-3-one) -S1 ossimorfone -S7 oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4,17diidrossi-estr-4-ene-3-one) -S1 oxandrolone (17-metil-17-idrossi-2-ossi-5androstan-3-one) -S1 oxilofrina -S6 oximetazolina -S6 oxprenololo + clortalidone -P2 oxprenololo -P2 paraidrossiamfetamina -S6 parametasone -S9 parametilamfetamina -S6 pemolina -S6 penbutololo -P2 pentazocina -S7 pentetrazolo + diidrocodeina -S6 Parte prima, pagina 1.13: medicinali particolari. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Luglio 2010. pentetrazolo -S6 petidina -S7 pindololo -P2 piretanide + ramipril -S5 piretanide -S5 Platelet-Derived Growth Factors (PDGF) -S2 politiazide -S5 potassio canrenoato + butizide -S5 potassio canrenoato -S5 practololo -P2 prasterone (vedi "deidroepiandrosterone") -S1 prednisolone -S9 prednisone -S9 Prenilamina -S6 probenecid -S5 procaterolo -S3 prolintano -S6 propilesedrina -S6 propranololo -P2 prostanozolo (17-idrossi-5-androstano [3,2-c] pirazolo) -S1 Pseudoefedrina -S6 quinbolone (17(ciclopent-1'-en etere)-androst-1,4diene-3-one) -S1 raloxifene -S4 remifentanil -S7 reproterolo -S3 rimexolone -S9 ritodrina -S3 salbutamolo + beclometasone -S3 salbutamolo + flunisolide -S3 salbutamolo + ipratropio bromuro -S3 salbutamolo -S3 salmeterolo + fluticasone -S3 salmeterolo -S3 SARMs (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni) -S1 selegilina -S6 sibutramina -S6 somatorelina -S2 somatropina (hGH) -S2 Sostanze che modificano la miostatina -S4 sotalolo -P2 spironolattone + furosemide -S5 spironolattone + idroclorotiazide -S5 spironolattone -S5 stanozololo ([3,2-c] pirazolo-17-idrossi-17-metil-5androstano) -S1 stenbolone (17-idrossi-2-metil-5-androst-1-ene-3one) -S1 stricnina -S6 sufentanil -S7 talinilolo -P2 tamoxifene -S4 terbutalina -S3 tertatololo -P2 testolattone -S4 testosterone (17-idrossi-androst-4-ene-3-one) -S1 tetracosactide (ACTH) -S2 tetraidrogestrinone (18-omo-pregna-4,9,11-trien-17ol-3-one) -S1 tetrizolina -S6 tibolone -S1 timololo + bimatoprost -P2 timololo + brimonidina -P2 timololo -P2 torasemide -S5 toremifene -S4 tramazolina -S6 tranilcipromina + trifluoperazina -S6 tranilcipromina -S6 trenbolone (17-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one) -S1 triamcinolone + clorfenamina -S9 triamcinolone -S9 triamterene + furosemide -S5 triamterene -S5 triclormetiazide -S5 triptorelina -S2 tuaminoeptano -S6 urofollitropina -S2 Vascular-Endothelial Growth Factors (VEGF) -S2 xilometazolina -S6 xipamide -S5 zeranol -S1 zilpaterol -S1 Parte prima, pagina 1.14: medicinali particolari. Medicinali autorizzati per uso umano: schema riassuntivo. Limitazioni alla prescrizione Nome del paziente Posologia Validità temporale Limiti quantitativi RR (ricetta ripetibile) RNR (ricetta non ripetibile) Nessuna Nessuna ➁ RL (ricetta limitativa): Prescrizione riservata a specialisti o a centri ospedalieri, secondo registrazione. Eventuali annotazioni particolari sulla ricetta SSN (ricetta per il Servizio Sanitario Nazionale) Principi attivi Secondo il tipo di ricetta ; dell’Allegato III-bis Altri principi attivi: (farmaci della DD e O2 liquido: : allegare autorizzazione Asl; un solo preparato due preparati diversi o farmaci in DPC: si distribuiscono due dosaggi diversi quelli di proprietà della Regione) Si, anche nascosto dal tagliando adesivo Secondo il tipo di ricetta (per i medicinali di tab II-A tutti i formalismi previsti ) Non previsto Si (oppure il codice fiscale) Si Non prevista Non prevista (Si per isotretinoina) Si, nel modo e nel tempo (non obbligatorie le “tutte lettere”; ammesse le abbreviazioni di uso comune) 6 mesi stupefacenti 30 giorni 30 giorni (7 giorni per isotretinoina) 30 giorni 30 giorni (7 giorni per isotretinoina) Ripetibile 10 volte (stupefacenti 3 volte) o il numero di confezioni indicato Non previsto (30 giorni di terapia per isotretinoina) 30 giorni di terapia coerentemente con la posologia indicata Secondo modalità del SSN e secondo il tipo di ricetta Data, prezzo e timbro Data, timbro, numerazione progressiva (il prezzo si desume dal fustello) Data, prezzo e timbro Data, prezzo e timbro (il timbro è obbligatorio per gli “stupefacenti”, negli altri casi è una consuetudine) Stupefacenti DM 31-3-10: annotazione di nome e documento dell’acquirente, trasmiss. dati all’Ordine . Adempimenti del farmacista Conservazione RMR (ricetta ministeriale a ricalco) per stupefacenti tab II-A DPR 309/90 . Non prevista (La ricetta scaduta rimane di proprietà del paziente) inoltre per le ricette di stupefacenti di tab II-A (RMR o SSN): annotazione del nome e degli estremi del documento di riconoscimento valido dell’acquirente 6 mesi (poi si distrugge) Stupefacenti DM 31-3-20: 2 anni Stupefacenti che documentano il Registro di Carico-Scarico: Avviene presso la Asl due anni dall’ultima registrazione Consultare le note nella pagina seguente Giancarlo Fogliani, luglio 2010. Medicinali autorizzati per uso umano: schema riassuntivo. 1) I formalismi obbligatori per i medicinali di tab II-A sono: da parte del medico (oltre a quelli comuni) posologia (modo e tempi di somministrazione), timbro con indicazione dell’indirizzo e del telefono professionale; da parte del farmacista annotazione del nome dell’acquirente e dei dati del documento di riconoscimento valido. Gli stessi formalismi devono essere applicati alle prescrizioni degli stessi medicinali redatte a carico del SSN con il tradizionale modulo “rosa”. 2) I medicinali a base di isotretinoina devono essere prescritti dal medico secondo il programma di prevenzione del rischio teratogeno, dopo aver ac- certato lo stato di non-gravidanza e la copertura contraccettiva delle pazienti femminili. 3) All-III-bis: medicinali di tab. II-A a base di buprenorfina metadone codeina diidrocodeina fentanyl idrocodone idromorfone morfina ossicodone os- simorfone. Ad esclusione delle forme iniettabili, della buprenorfina orale e del metadone, possono essere anche prescritti a carico del SSN con la ricetta “rosa” del SSN. 4) Il medico mutualista può trascrivere a carico del SSN medicinali soggetti a RL interessati da nota limitativa AIFA o soggetti a diagnosi e piano tera- peutico. 5) L’indirizzo del paziente non è più obbligatorio in nessun caso. 6) Il tagliando adesivo previsto per la “privacy” può essere sollevato dal farmacista per risalire alla identità del paziente in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione (Nel caso di prescrizioni di Retrovir e di Hemofil, a tutela della riservatezza possono essere indicare le sole iniziali). 7) La ripetibilità della vendita è consentita, salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi e comunque per non più di dieci volte. Per i medicinali stupefacenti il limite massimo della validità, non modificabile, è di 30 giorni, e la prescrizione può essere ripetuta per 3 volte al massimo. L’indicazione di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta. 8) Il DM 31-3-2010 stabilisce che i medicinali stupefacenti trasferiti dalla tab II-A alla tab II-D (e i medicinali nel seguito classificati analogamente, secondo i limiti di dosaggio indicati nel decreto stesso), se prescritti con ricetta privata “bianca” sono oggetto di particolari adempimenti da parte del farmacista: questi deve annotare sulla ricetta, al momento della spedizione, nome ed estremi del documento di riconoscimento dell’acquirente, quindi entro il mese successivo deve trasmettere all’Ordine provinciale comunicazione riassuntiva delle confezioni dispensate (distinte per forma farmaceutica e dosaggio), e deve conservare la ricetta per 2 anni. 9) Per le RNR di medicinali stupefacenti a carico del SSN si conserva in farmacia come documentazione la fotocopia dell’originale SSN inviato alla Asl per il rimborso. Giancarlo Fogliani, luglio 2010. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010. LA NORMATIVA DELLA RICETTA MEDICA. Prescrizione di medicinali ad uso umano. GENERALITÀ. La ricetta1 deve essere sempre compilata dal medico con data e firma2; il farmacista spedisce la ricetta valida apponendo il timbro3 della farmacia, data di spedizione e prezzo praticato4. Il farmacista trattiene le ricette non ripetibili, e rende all'acquirente quelle ripetibili. Gi obblighi di conservazione delle ricette sono schematizzati qui di seguito5: Categoria di prescrizione ricette non ripetibili di medicinali autorizzati (ad uso umano) ricette che documentano i movimenti del registro degli stupefacenti ricette private “bianche” di analgesici stupefacenti7 DM 31-3-2010 Conservazione della ricetta in farmacia 6 mesi (e poi distruggere) 2 anni dall’ultima registrazione sul registro c/s6 2 anni ricette di preparati 6 mesi estemporanei (escluso doping) (in originale o in copia) ricette di preparati estemporanei “doping” fino al 31 luglio dell’anno successivo ricette veterinarie da compilarsi su modello in triplice copia 5 anni ricette veterinarie non ripetibili in copia unica ricettario privato 6 mesi 1 2 3 4 5 6 7 DLgs 219 del 24-4-06 (GU SO 21-6-06). La ricetta (prescrizione medica) è l'ordinazione rilasciata da un professionista abilitato a prescrivere medicinali, quali medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, ciascuno nel proprio ambito di competenza. Regolamento per il servizio farmaceutico, Regio Decreto 1706/38, art 38; DLgs 219/06, art 89. La firma deve sempre essere apposta in originale (ad eccezione che sulle copie a ricalco di modelli ministeriali), oppure può essere sostituita dalla sigla autografa quando comunque il medico è identificabile dall'intestazione o dal timbro. Circ. 178/73; DPR 309/90, art 45; DLgs 219/06, art 148, c 7. RD 1706/38, art 38. Gli obblighi di conservazione, dettati dalle diverse normative, sono poi riassunti ed indicati nella FU in vigore (FU XII, DM 2-12-09 e DM 16-2-10). L’obbligo di conservare per 5 anni, in originale o in copia, tutte le ricette spedite è stato abolito con L 388 del 23-12-00 (finanziaria 2001, GU SO 29-12-00), art 87, c 7, mediante modifica al RD 1706/38, art 38. Per lo stesso periodo si conserva il registro di carico e scarico (dal 3-4-2010, L 38/10). Medicinali stupefacenti dell’All III-bis collocati in tab IID di provenienza dalla tab II-A e analoghi, in relazione alle dosi indicate nel DM 31-3-2010 (Legge 38/10, art 10, c 1, lettera elle). Il controllo da parte del farmacista delle dosi prescritte in relazione alle dosi massime (tab. 8 FU) è riferibile ai preparati estemporanei e non ai medicinali autorizzati di origine industriale8. Conservazione delle ricette e Privacy9: il farmacista è autorizzato a trattare i dati sensibili presenti sulle prescrizioni mediche senza ulteriori formalità esclusivamente ai fini dello svolgimento del servizio farmaceutico, avendo cura di prevenire accessi non autorizzati e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita accidentale dei dati10. Al termine della conservazione le ricette devono essere distrutte con modalità che impediscano la diffusione dei dati personali del paziente. Se l’utente che presenta una prescrizione medica, da trattenersi da parte del farmacista, ne richiede una copia per propria documentazione, è bene che il farmacista vi apponga una dicitura del tipo "Copia rilasciata su richiesta dell'interessato, originale trattenuto ai sensi di legge". Il medico nel prescrivere un medicinale autorizzato si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie ed alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). Nel caso il paziente in base a dati documentabili non possa essere utilmente trattato con farmaci utilizzati in modo conforme alla registrazione, il medico, sotto la propria responsabilità e previa informazione e consenso del paziente stesso, può impiegare un medicinale al di fuori di quanto autorizzato, purché tale impiego sia noto e conforme a lavori scientifici accreditati11. 8 FU XII (DM 3-12-08) e relativo aggiornamento e correzione (DM 16-2-10); nel caso di principi attivi non presenti nella tab. n. 8, il farmacista dovrebbe fare riferimento al dosaggio massimo indicato per il medicinale registrato che lo contiene. 9 Dlgs 196/03 del 30-6-2003 (GU SO 29-7-2003, Codice in materia di protezione dei dati personali). 10 Chiunque tratti dati personali ha in ogni caso l'obbligo di attuare le misure minime di sicurezza previste dal DLgs 196/03 secondo le modalità indicate dal disciplinare tecnico, che ne costituisce l'allegato B (lettera di incarico/nomina). Il trattamento di dati personali sensibili (tra i quali quelli che possono rivelare lo stato di salute) mediante strumenti elettronici (computer) comporta la necessità di redigere il Documento Programmatico di Sicurezza (DPS). 11 L 94/98, GU 14-4-98, art 3. Seconda parte, pagina 2.1: la normativa. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010. EQUIVALENTI e SOSTITUZIONE. Medicinali di classe C. All’atto della presentazione della ricetta di un medicinale di classe C con obbligo di prescrizione, il farmacista è tenuto ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali equivalenti, come risulta dalle apposite liste di trasparenza compilate dall’AIFA, e a fornire, se richiesto dall’utente, un medicinale equivalente avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto (sempreché il medico non abbia indicato la “non-sostituibilità” del medicinale sulla prescrizione)1. La stessa prassi è auspicabile che venga applicata anche ai medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC), per quanto non obbligatorio perché l’acquisto avviene esclusivamente su base volontaria da parte dell’utente, il quale può accettare liberamente i suggerimenti del farmacista. Medicinali rimborsati dal SSN. Sono in vigore contemporaneamente le disposizioni della Convenzione col SSN (DPR 371/98, art. 6) e la sostituzione nell’ambito delle confezioni di riferimento, per i medicinali di cui è scaduto il brevetto, con il corrispondente medicinale di minor costo indicato nella apposita lista di trasparenza, secondo il DL 347/01 (L 405/01) (vedi sezione 3). Medicinali generici: Nello spedire una prescrizione di medicinali generici2, identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo, il farmacista si attiene all’indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione al commercio fornita dal medico3, oppure può dispensare a sua scelta il medicinale generico corrispondente di qualsiasi ditta4, o altra specialità equivalente, con il consenso e/o su richiesta del paziente. 1 DL 87/05 (GU 30-5-05), convertito nella L 149/05 (GU 29-7-05). La equivalenza si riferisce a medicinali aventi uguale composizione in PA., forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario, e ai fini del confronto del prezzo ci si riferisce alla unità posologica o alla quantità unitaria del PA. La sostituzione è anche possibile con medicinale di prezzo più alto, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile o la farmacia ne risulti sprovvista, con un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica, in base alla L 362/99 GU 2010-99, art 6, che prevede di darne comunicazione al medico prescrittore, fatti salvi i casi di urgenza sanitaria assoluta o manifesta (per i quali la comunicazione al medico non è necessaria). 2 I medicinali generici sono contraddistinti nel codice di registrazione da /G. 3 L 425/96 (GU 16-8-96). Per i galenici industriali preconfezionati previsti dalla FU (DM 26-6-81, GU 20-781, "Disposizioni sulla produzione di preparati galenici per uso umano", art 8) il farmacista non è mai vincolato dalla eventuale indicazione del produttore da parte del medico. 4 Per i medicinali prescritti a carico del SSN il cui principio attivo non è coperto da brevetto, il farmacista effettuerà la sostituzione con il corrispondente medicinale di minor costo (secondo le disposizioni regiona- GALENICI MAGISTRALI5: Il medico che prescrive un preparato estemporaneo deve utilizzare principi attivi presenti in medicinali autorizzati in un Paese dell’Unione Europea o descritti in una Farmacopea europea, oppure presenti in prodotti cosmetici o dietetici in commercio nella CEE rispettivamente in preparati per uso topico o per via orale. E’ consentita anche la prescrizione di un principio attivo già contenuto in una specialità medicinale la cui AIC sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi d’impiego. La ricetta magistrale di un principio attivo non presente in un medicinale autorizzato o usato per indicazioni diverse da quelle autorizzate deve riportare i motivi particolari che giustificano la prescrizione magistrale e un codice alfanumerico di riferimento del paziente anonimo; il farmacista invia la ricetta mensilmente alla Usl in originale o in copia. Eccipienti, aromatizzanti e prodotti presenti in cosmetici o dietetici sono esclusi da questa normativa6. Prodotti a base di ingredienti vegetali7 a valenza salutistica8 possono essere preparati dal farmacista9 senza necessità di notificare l'etichetta. Prodotti o sostanze per uso tecnico o alimentare, compresi gli additivi alimentari ammessi, possono essere venduti in farmacia senza formalità (nelle confezioni e con le diciture previste). Il farmacista allestisce i preparati magistrali e officinali attenendosi alle Norme di Buona Preparazione (NBP) descritte nella Farmacopea Ufficiale e/o alle procedure previste dal DM 18-11-200310. Possono essere preparate in anticipo (preparazioni officinali), rispetto alla presentazione della ricetta li) in tutti i casi, a meno che il medico abbia esplicitamente indicato sulla ricetta la non-sostituibilità del medicinale prescritto oppure l'assistito, informato dal farmacista, non accetti la sostituzione (L 405/01 art 7, come modificata dal DL 138/02). 5 L 94/98, art 5. 6 Comunicato Min San GU 24-2-98. 7 Le piante da utilizzare in questi preparati sono quelle già presenti in integratori alimentari autorizzati, elencate in apposito documento presente sul sito internet del Ministero. 8 I prodotti vegetali a valenza salutistica devono essere privi di finalità terapeutica e medicinale, bensì devono essere finalizzati a ottimizzare lo stato nutrizionale o comunque favorire la condizione di benessere (Cicolare Min Sal n. 3/02, GU 12-8-02). 9 Prodotti vegetali salutistici possono essere preparati in farmacia a condizione che siano destinati unicamente ai clienti della farmacia, che vengano rispettate le NBP previste dalla FU e che siano allestiti in scala ridotta -non più di 3 Kg di materia prima- (Nota prot 600.12/AG451/706, in risposta alla lettera di Fofi, Sifap e Federfarma del 22-11-02). 10 E’ obbligatorio applicare le NBP in caso di allestimento di preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci. La farmacia che esegue preparati non sterili in scala ridotta può seguire, in alternativa alle NBP, le procedure previste dal DM 18-11-03 (DM 22-6-05 GU 9-9-05). Seconda parte, pagina 2.2: la normativa. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010. medica o della richiesta del paziente1, solo le preparazioni farmaceutiche specifiche descritte ed allestite in base alle indicazioni della FU (italiana, europea o di uno degli stati membri dell'UE). Tutti gli altri preparati magistrali devono essere allestiti estemporaneamente solo in seguito a presentazione di ricetta medica. Se il dosaggio (pro dose o riferito alla posologia eventualmente indicata) supera quelli di tab 8 FU occorre assunzione di responsabilità da parte del medico2. La documentazione relativa all’allestimento di preparati magistrali od officinali, da conservare per sei mesi, o fino al 31 luglio dell’anno successivo nel caso di preparati a base di principi attivi vietati per doping3, consiste nella ricetta medica4 (in originale nel caso di prescrizione non ripetibile oppure in copia) o nel foglio di lavorazione (per le preparazioni officinali) compilato con il numero progressivo della preparazione, la copia dell’etichetta e la firma del farmacista preparatore. La documentazione relativa alle sostanze impiegate (che devono essere numerate progressivamente) consiste nella fattura d’acquisto (eventualmente integrata con il numero di lotto e il nome del produttore), nel certificato di analisi, nella dichiarazione di conformità alle norme brevettuali e nella annotazione sulla confezione della data di prima ed ultima utilizzazione. Tutta la documentazione (compreso il contenitore vuoto5) va conservata per sei mesi oltre la data dell’ultima utilizzazione. L’acquisto e l’utilizzazione in preparati medicinali estemporanei di sostanze considerate precursori delle sostanze stupefacenti (es.: fenilpropanolammina), richiede documentazione ai sensi dell’art. 70 DPR 309/906, che comprende una dichiarazione sull’impiego specifico da rilasciare al fornitore. L'etichetta del preparato magistrale od officinale, a norma del Regolamento RD 1706/38, art 37, delle Norme di Buona Preparazione della FU e del DM 1811-03, deve indicare: ; identificazione della farmacia (con indirizzo e telefono); ; data di spedizione; ; composizione qualitativa e quantitativa secondo prescrizione (indicata secondo la denominazione comune; degli eccipienti può essere indicata la sola composizione qualitativa, tranne che nel caso di preparati iniettabili); ; indicazione del riferimento (n. progressivo di preparazione o di lotto) che consenta di risalire alla documentazione della farmacia; 1 2 3 4 5 6 La richiesta da parte del paziente di preparati officinali è possibile limitatamente alle preparazioni farmaceutiche di FU che non richiedono prescrizione medica in base alle tabelle 3, 4 e 5 della FU. Regolamento RD 1706/38, art 34-40; tabella n.8 FU. Ad esclusione dei corticosteroidi per uso topico e il mannitolo non endovena, DM 24-10-06. L 388/00 (finanziaria 2001), art 87, c 7, che modifica il RD 1706/38, art 38; DM 18-11-2003. La conservazione dei contenitori vuoti deve essere effettuata solo qualora si seguano le procedure previste dal DM 18-11-03 anziché le NBP. Precursori di stupefacenti, vedi Circolare UCS del 13-2-06. ; il nome del medico prescrittore (ed eventualmente il nome del paziente, se indicato sulla prescrizione); ; la data di preparazione e di scadenza del preparato (in assenza di diverse informazioni certe sulla durata della stabilità: non oltre il 25% del più breve periodo di stabilità dei componenti utilizzati, e comunque non oltre 6 mesi, per le formulazioni solide, liquide non acquose o con contenuto alcolico non inferiore al 25%; per tutte le altre formulazioni: non oltre 30 giorni); ; il prezzo praticato secondo Tariffa7 scorporato nell'importo complessivo delle sostanze, degli onorari professionali ed eventualmente del recipiente; ; il tipo di uso a cui è destinato il preparato ed eventuali avvertenze previste o istruzioni e precauzioni per il corretto uso, conservazione ed eliminazione (anche facendo ricorso all'uso di pittogrammi; queste indicazioni in mancanza di spazio possono essere riportate su un'etichetta aggiuntiva oppure, se non è possibile applicare l'etichetta aggiuntiva, su un foglio allegato). Secondo la legge contro il doping, le etichette dei preparati magistrali che contengono sostanze vietate per doping devono riportare una specifica avvertenza speciale (vedi prima parte, doping) In relazione alle norme sulla tutela brevettuale, il farmacista è anche legittimato all'utilizzazione di sostanze coperte da brevetto, esclusivamente per l'allestimento di medicinali estemporanei prescritti con ricetta medica (in qualunque dosaggio, purché in dose e forma di medicamento). La sostanza impiegata coperta da brevetto deve provenire, nel rispetto della normativa vigente, dal titolare del brevetto o da un suo distributore autorizzato, accompagnata da idonea documentazione comprovante la lecita provenienza della sostanza8. Ricetta medica di galenici magistrali:  la ricetta ripetibile (tab 4 FU e TULS) è valida per 5 volte in 3 mesi;  la ricetta non ripetibile (tab 5 FU e TULS) è valida per 30 giorni9. Il farmacista conserva la documentazione e la ricetta non ripetibile10 per 6 mesi, salvo che 7 8 Tariffa dei medicinali, RD 1706/38, art 41; DM 18-8-93 (GU del 25-9-93). RD 1127 del 29-6-39, modificato dal DPR 338/79, sulla tutela brevettuale, art.1; L 349/91. A volte potrebbe essere difficile per il farmacista individuare quali sono le sostanze coperte da brevetto (o ancora coperte per estensione complementare del brevetto); sono senz'altro coperti da brevetto i principi attivi di cui sono appena state immesse sul mercato le prime specialità, mentre non sono senz'altro più coperti da brevetto i principi attivi dei quali esiste in commercio il corrispondente medicinale generico (a denominazione comune). 9 Aggiornamento e correzione della FU XII, DM 26-2-10, per armonizzare la validità della ricetta galenica con quella dei medicinali autorizzati. 10 L 388/00 (finanziaria 2001), art 87, c 7, che modifica il RD 1706/38, art 38. Seconda parte, pagina 2.3: la normativa. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010. per i medicinali stupefacenti e ricette con sostanze a possibile effetto doping (vedi). Ricette magistrali di veleni1: le dosi del veleno, anche minime, devono essere segnate sulla prescrizione a tutte lettere. Qualora le dosi superino quelle indicate in tabella 8 FU, il farmacista non potrà spedire la ricetta a meno che il medico non abbia indicato per iscritto che la somministrazione è sotto la sua responsabilità, ed a quale uso il prodotto deve servire. Valgono le stesse regole (validità 30 giorni, conservazione 6 mesi, salvo sostanze stupefacenti e doping, vedi) delle ricette non ripetibili di galenici, in più occorre prendere nota del nome dell'acquirente (deve essere maggiore di 16 anni2), e dargli copia della prescrizione qualora lo richieda (è comunque sempre consigliabile). * Vendita di colori e prodotti chimici velenosi3 a utilizzatori professionali: gli acquirenti devono essere conosciuti personalmente dal farmacista oppure muniti di un attestato dell'Autorità di Pubblica Sicurezza indicante la professione del richiedente (non è prevista la ricetta medica). Il farmacista deve tenere un apposito registro, non codificato, dove si annoterà: data, sostanza, quantità, nome e cognome dell'acquirente, se è munito di attestato o se è conosciuto direttamente. RICETTA RIPETIBILE4 (RR). La ricetta ripetibile di medicinali autorizzati è la normale ricetta che resta di proprietà del paziente e può essere in genere utilizzata più volte, con le modalità di seguito indicate: ; Se il medico non indica la quantità del medicinale prescritto (o indica l'unità), si intende che la spedizione della ricetta medica è ripetibile per 10 volte in sei mesi5. In alternativa, il medico può modificare il periodo di validità della ricetta ed il numero di volte (comunque non superiore a dieci) per il quale la spedizione può essere ripetuta. ; Se il medico indica un numero di pezzi superiore all’unità, la ricetta medica consente il prelievo del numero di pezzi indicato, in modo simultaneo oppure frazionato a richiesta dell’utente, nel pe1 2 3 4 5 Regolamento RD 1706/38, art 34-39-40; Tabella 3 FU e disposizioni richiamate nelle note. Codice penale art 730. TULS RD 1265/34, art 147. DLgs 219/06 art 88; Tabella 4 FU. “La ripetibilità della vendita dei medicinali soggetti all'obbligo di ricetta medica, è consentita, salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta”. Non essendo indicato dalla normativa un intervallo temporale minimo tra le spedizioni successive (della ricetta ripetibile che prescrive l’unità), poiché la ricetta permette in pratica il prelievo complessivo di 10 scatole in 6 mesi, si ammette che l’utente possa richiedere di ritirare simultaneamente anche più di una sola confezione per volta. riodo di validità di sei mesi (o come diversamente indicato dal medico). La ricetta scaduta rimane comunque di proprietà del paziente. Per i medicinali stupefacenti di tab II-E DPR 309/90, la validità temporale (inderogabile) è limitata a trenta giorni, e la ripetibilità della vendita è consentita complessivamente per non più di tre volte6. RICETTA NON RIPETIBILE7 (RNR). Il medico deve indicare nome e cognome (oppure in alternativa, il codice fiscale) del paziente8. La ricetta non ripetibile è valida per 30 giorni (escluso quello del rilascio). Il farmacista la trattiene e la conserva per 6 mesi9 in originale, successivamente la distrugge10; la conservazione delle ricette SSN avviene presso la USL. Il prelievo frazionato può essere effettuato solo nella farmacia che spedisce la prima volta, entro il periodo di validità della ricetta (30 giorni). La ricetta non ripetibile priva della data, della firma e del nome del paziente o del suo codice fiscale non è valida11. Per i medicinali stupefacenti analgesici di tab II-D DPR 309/90 per il trattamento del dolore12 (vedi), prescritti dal medico su ricetta privata “bianca”, il farmacista annota sulla ricetta il nome e gli estremi del documento dell’acquirente e la conserva per due anni13; inoltre trasmette all’Ordine i dati riassuntivi delle confezioni dispensate (vedi). 6 DM 7-8-06, GU 21-8-06. In relazione alla definizione di ricetta ripetibile del DLgs 219/06, è comunque sempre possibile da parte del medico indicare un numero di confezioni diverso dall’unità, anche in numero superiore a 3, secondo la cura prescritta. 7 DLgs 219/06 art 89; Farmacopea Ufficiale, tabella 5. 8 Nota Min Sal del 11-7-06. L’indicazione del codice fiscale del paziente deve ritenersi obbligatoria nel caso in cui il paziente non voglia far comparire sulla ricetta il proprio nome (privacy). 9 La RNR si conserva sei mesi, salvo il caso dei medicinali delle tab II A-(B-)C DPR 309/90, che si conservano per due anni dall’ultima registrazione sul registro di carico e scarico, o delle ricette private di stupefacenti di cui al DM 31-3-2010, che i conservano per 2 anni dalla spedizione. 10 DLgs 282/99 (“Privacy”, L 675/96), art 4, c 5 (GU 168-99), poi ripreso dal DLgs 219/06, art 89. 11 La ricetta non ripetibile, nei termini dell’art 89 DLgs 219/06, dovrebbe anche contenere la chiara indicazione del medico che prescrive (timbro o a stampa) e della struttura da cui dipende, nonché i dati della esenzione del paziente se pertinenti (ricette del SSN). 12 Secondo il DM 31-3-10 ed in relazione ai medicinali ed alle relative dosi ivi indicate. 13 Legge 38/10, art 10, c 1, lettera elle. Seconda parte, pagina 2.4: la normativa. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010. Lotta contro il doping. Sono sottoposte a ricetta non ripetibile le prescrizioni estemporanee che contengono principi attivi di cui alla Legge 376/00 (Stimolanti, alcune fedrine, narcotici, anabolizzanti androgeni, β-2-agonisti, diuretici, ormoni peptidici e glicoproteidi, etc., vedi elenco alfabetico pag. 1.10), ad eccezione dei preparati ad uso topico che possono essere prescritti con ricetta ripetibile. L’etichetta del preparato magistrale che contiene sostanze vietate per doping deve riportare una specifica avvertenza speciale (vedi prima parte, doping). I farmacisti sono tenuti a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute, i dati delle quantità di ogni singolo principio attivo utilizzate nell’anno precedente, e la relativa documentazione deve esser conservata fino al 31 luglio. CONSEGNA IN ASSENZA DI PRESCRIZIONE1. Il farmacista è autorizzato a consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale soggetto a ricetta ripetibile o non ripetibile (esclusi i medicinali stupefacenti, i medicinali soggetti a ricetta limitativa, i medicinali iniettabili diversi da insulina2 e da antibiotici3) nei casi previsti dal DM 31-3-084. L’erogazione, per necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di un trattamento, riguarda medicinali per patologie croniche5(1) e la prosecuzione di altri trattamenti6 (antibiotici) (2), o la dimissione ospedaliera (3), limitatamente ad una sola confezione con il più basso numero di dosi7. ; 1) Prosecuzione del trattamento di patologia cronica (diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica): 1a) presenza in farmacia di ricette mediche del farmaco riferite allo stesso paziente; 1b) esibizione di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco (con dichiarazione di responsabilità del cliente); 1 2 3 4 5 6 7 DM 31-3-08(GU 11-4-08), previsto dall’art 88 DLgs 219/06, come modificato dal DLgs 274/07. La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina nei casi di trattamento del diabete come dai casi n.1. La consegna di antibiotici iniettabili è ammessa limitatamente ai casi n.2; per quanto riguarda i casi n.3, la documentazione di dimissione ospedaliera firmata da un medico nella quale risulti l’indicazione di una terapia non può che essere considerata una ricetta a tutti gli effetti. Nel caso non sia presente la firma del medico, il farmacista è comunque autorizzato alla consegna nei due giorni successivi alla data di dimissioni dei medicinali indicati, anche di quelli iniettabili. Le anticipazioni al SSN sono esplicitamente escluse. DM 31-3-05, art 2, lettere dalla a) alla e). DM 31-3-05, art 3: devono essere disponibili elementi che confermino che il paziente e' in trattamento con il farmaco (casi a e b). Per gli antibiotici iniettabili monodose anche più confezioni in quantità sufficiente per consentire il trattamento finché non si riesce a contattare il medico. 1c) esibizione di un documento originale firmato dal medico attestante la patologia cronica, con indicazione del farmaco utilizzato per il trattamento; 1d) esibizione di una ricetta scaduta da non oltre trenta giorni (con dichiarazione di responsabilità del cliente). In questo caso il farmacista è tenuto ad apporre un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione con le stesse modalità; 1e) conoscenza diretta da parte del farmacista della patologia del paziente e del trattamento in corso. ; 2) Necessità di non interrompere un trattamento (ad es. antibiotico) 2a) presenza in farmacia di una precedente prescrizione che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto; 2b) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato (con dichiarazione di responsabilità del cliente). Nel caso di antibiotici iniettabili monodose, questi possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico. ; 3) Dimissione ospedaliera. In questo caso il farmacista è autorizzato alla consegna nei due giorni successivi alla data di dimissioni, e può consegnare tutti i medicinali indicati, compresi gli iniettabili. Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità relativamente alle situazioni di cui ai punti 1b (documento di patologia che non indica il farmaco), 1d (ricetta scaduta) e 2b (confezione inutilizzabile). Il farmacista deve ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico del ricorso alla procedura. A tutti gli adempimenti connessi alla dispensazione urgente senza ricetta, il farmacista ottempera mediante la compilazione di apposito modello che, numerato, timbrato e siglato, costituisce le pagine di un registro informale delle erogazioni, contenente la specificazione del medicinale e la condizione che si è verificata per la consegna del farmaco (vedi in fondo a questa sezione il modello proposto dall’autore). Una copia (o la apposita sezione del modello) viene rilasciata al cliente perché la inoltri al medico. Il farmacista ha cura di conservare il registro per poter essere in grado si mettere a disposizione del Ministero i dati relativi alla dispensazione senza la dovuta ricetta medica8. 8 Il DM 31-3-08 ha previsto la raccolta e la comunicazione dei dati relativi alla numerosità e alla tipologia dei casi, entro dicembre 2008, mentre non ha posto nessun termine specifico per la conservazione del registro. Seconda parte, pagina 2.5: la normativa. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010. RICETTE PER MEDICINALI STUPEFACENTI (secondo il DPR 309/901). Per medicinali stupefacenti si intendono tutti i medicinali che appartengono ad una delle sezioni della tabella II del DPR 309/90. La validità per la spedizione della prescrizione di qualsiasi medicinale stupefacente è di 30 giorni, escluso quello del rilascio2, ed è inderogabile. Medicinali di tabella II-A (ex tabelle I-III): Il medico deve indicare sulla ricetta che li prescrive3 oltre a data e firma:  cognome e nome del paziente (l’indirizzo non è più obbligatorio né previsto);  dose, posologia e modo di somministrazione4 (non necessariamente “a tutte lettere”, si possono utilizzare anche numeri e sigle, purché inequivocabili);  indirizzo e n. telefonico professionali del medico. Questi medicinali sono prescritti con ricetta modello ministeriale a ricalco in tre copie5 (RMR, vedi oltre) per una terapia massima di 30 giorni, oppure in alternativa i medicinali dell’All. III-bis per la terapia del dolore possono anche essere prescritti a carico del SSN con la comune ricetta “rosa” del SSN. Adempimenti del farmacista: al momento della spedizione: oltre ad apporre data di spedizione, prezzo dei medicinali dispensati e timbro della farmacia, annota sulla ricetta le generalità dell’acquirente e gli estremi del suo documento di riconoscimento valido6. 1 2 3 4 5 6 DPR 309/90 (SO GU 31-10-90 e 15-3-06), come modificato dalla L n.12 del 8-2-2001 (GU 19-2-01, Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore), dalla L 49/06 (in particolare gli art 13-14; 43÷45, 60, 62-63, 67, 71), dal DM 18-407 (GU 28-4-07) ed in ultimo dalla L 38/2010 (GU 19-3-10) e dal DM 31-3-10 (GU 3-4-2010). Vedi anche Circolare Ministero Grazia e Giustizia n. 567812/22-3 UL del 5-10-93, e norme d'uso della RMR, DM 10-4-2006. DPR 309/90, art 43, c 3. La posologia, nel modo e nel tempo, deve essere precisamente indicata, anche per consentire al farmacista di verificare la congruenza della terapia prescritta. Non sono ammesse indicazioni indeterminate, come ad es. “al bisogno”, se non completate da una dose massima in un tempo prestabilito (ad es.“con un massimo di … nelle 24 ore”). Il medico può ripetere la prescrizione, prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione, nei casi in cui sia necessario adeguare la terapia (DM 10-3-06, punto 3 Norme d'uso), ma non è tenuto a giustificarlo per iscritto sulla ricetta. DM 10-3-06 (GU 31-3-06). Il ricettario prevede una copia che il medico deve fornire all’assistito (paziente), che sostituisce quella precedentemente destinata al prescrittore (DM 24-5-01 e DM 4-4-03). DPR 309/90, art 45, come modificato dalla L 38/2010. Sono documenti di riconoscimento validi ai sensi di legge i seguenti: la carta di identità; il passaporto; la patente di guida; la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi; le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro Il farmacista verifica la congruenza della terapia prescritta quindi dispensa tutte le confezioni necessarie, in relazione alla terapia indicata7, per il trattamento completo fino ad un massimo di trenta giorni8. Spedizione frazionata: può avvenire su richiesta del cliente oppure per necessità di attesa del rifornimento e deve essere effettuata entro il periodo di validità della ricetta, con annotazione del numero di confezioni volta per volta dispensate9. o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato (DPR 445/2000, art 35). 7 Il compito di verifica della prescrizione da parte del farmacista è limitato ad accertare i requisiti formali e la congruità tra il quantitativo ordinato e la posologia prescritta, ed eventualmente al calcolo della quantità necessaria per la durata massima della terapia prevista dalla legge (30 giorni). Infatti, anche se il medico non ha redatto la ricetta secondo le disposizioni dell’art. 43 DPR 309/90, relativamente alla prescrizione di una cura di durata superiore ai 30 giorni, il farmacista non è esonerato dall’obbligo della spedizione parziale, dandone comunicazione al medico, della quantità necessaria al trattamento di 30 giorni (L 38/2010, art 10, lettera i). La verifica delle dosi massime della tab. 8 FU è riferibile esclusivamente ai preparati estemporanei e non ai medicinali autorizzati, ma comunque anche in presenza di preparati magistrali la congruenza della dose prescritta con la posologia e la durata della terapia indica la reale volontà del medico di prescrivere le quantità di medicinale espressamente segnate nella ricetta (Nota 800.UCS/ AG1/8722 del 17-2-04). 8 9 In definitiva quindi si può asserire che il farmacista non ha il compito di entrare nel merito della prescrizione, né per quanto riguarda la sovrapposizione della cura, né per la prescrizione contemporanea di medicinali analoghi, o di uno stesso medicinale in dosaggi diversi (Nota 800/UCS /AG.70.5/ 1141 del 26-5-87). Ad esempio, ed in particolare, nel caso dei cerotti transdermici a base di fentanil, è ammessa (e si verifica nella pratica clinica) l’applicazione dei cerotti anche ogni due giorni oppure ogni giorno (nota AIFA del 23-3-06). L 38/2010, art 10, lettera i, che modifica l’art 45 DPR 309/90: il farmacista è esplicitamente autorizzato, dandone comunicazione al medico, a spedire tutte le confezioni occorrenti per attuare la terapia di trenta giorni anche se, in relazione al confezionamento, l’ultima confezione dispensata risulti parzialmente utilizzata, oppure a ridurre autonomamente il numero di confezioni per ricondurlo a quello sufficiente a coprire la terapia di 30 giorni. L 38/2010, art 10, lettera m, che modifica l’art 45 DPR 309/90. La spedizione frazionata in attesa di rifornimento era comunque già da tempo prassi consolidata, in base a diverse precedenti note UCS (in particolare la n. 800/UCS/AG.60.1/1072 del 27-9-85 e la n. 800/UCS/AG1/3622 del 26-6-01). L’annotazione delle confezioni volta per volta dispensate avviene ovviamente sia mediante registrazione dello scarico che come formalità della spedizione (annotazione della data e del prezzo e apposizione del timbro). Se il cliente non si ripresenta in farmacia per completare la fornitura, il farmacista al termine della validità della prescrizione lo indicherà sulla ricetta con apposita annotazione (si rientra così nel caso della spedizione parziale di cui al periodo successivo). Seconda parte, pagina 2.6: la normativa. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010. Spedizione parziale: su richiesta del cliente1 il farmacista può spedire la ricetta in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiori a quello prescritto, dandone comunicazione al medico ed annotando la circostanza sulla ricetta2. Documentazione dei movimenti dei medicinali o sostanze appartenenti alle tabelle II A-B-C: l’acquisto si effettua tramite buono acquisto ed ogni movimento di entrata e uscita deve essere registrato sull’apposito registro di carico e scarico entro 48 ore.3. La ricetta (in originale se si tratta di RMR o RNR, oppure in copia4 per le ricette “rosa” del SSN) va conservata insieme al registro di "carico e scarico", per 2 anni dall'ultima registrazione sul registro stesso5. Le ricette di medicinali di tab. II-A si conservano separatamente da tutte le altre6. Ricetta Ministeriale a Ricalco (RMR7) in tre copie. Questa ricetta deve essere necessariamente utilizzata per la prescrizione di medicinali di tab.II-A che non si impiegano per la terapia del dolore o che non sono rimborsati dal SSN, e può essere utilizzata in alternativa alla ricetta “rosa” del SSN8 per la prescrizione dei medicinali stupefacenti per il trattamento del dolore. La prima copia, firmata in originale, è destinata alla farmacia; la seconda copia è destinata al SSN9 (se la prescrizione è effettuata da medico convenzionato e include un medicinale rimborsato dal SSN), la terza copia dovrebbe essere consegnata al paziente da parte del medico. L’uso della RMR in casi diversi è comunque ammesso10 (per il trattamento del dolore anche a carico del SSN) senza necessità dei formalismi obbligatorii per i medicinali di tab II-A. Medicinali analgesici oppiacei Allegato III-bis11 iscritti nella tab II-A e impiegati per il trattamento del dolore: la prescrizione a carico del SSN può essere effettuata con Ricetta Ministeriale a Ricalco (RMR) oppure con la comune ricetta “rosa” del SSN12. Medicinali autorizzati in commercio in farmacia:  Analgesici oppiacei tab II-A all.III-bis: Cardiostenol, Eptadone, metadone, morfina in fiale13,Temgesic fiale e compresse14. La RMR è valida per il rimborso da parte del SSN (se il medicinale è di classe “A”) su tutto il territorio nazionale15 (non così per la prescrizione degli stessi medicinali mediante la ricetta “rosa” del SSN). Nel trattamento del dolore, possono essere poste a carico del SSN un numero di confezioni, anche superiore a tre, occorrenti per la terapia di trenta giorni16 (i bollini che non trovano posto negli appositi spazi, per le RMR possono essere applicati sul retro della ricetta oppure, se non sufficiente, anche su di un foglio allegato; analogamente per le ricette rosa del SSN su una copia della ricetta o sul modulo aggiuntivo). 10 1 Oppure per limitare la quantità totale da dispensare in relazione a 30 giorni di terapia come richiesto dall’art 45 comma 3-bis DPR 309/90, introdotto con la Legge 38/10, art 10, lettera elle. 2 L 38/10, art 10, lettera m, che modifica l’art 45 DPR 309/90. 3 L 38/2010, art 10, lettera n, relativamente alla dispensazione. In precedenza il DM Sanità del 15-3-85 stabiliva che le registrazioni fossero contestuali ai movimenti. 4 Nel caso di medicinali delle tabelle II B-C rimborsati dal SSN, si conserva copia o fotocopia dell’originale inviato per il rimborso (DPR 309/90, art 45, c 5). 5 La durata della conservazione del registro di carico e scarico delle farmacie è stata ridotta a 2 anni, in coerenza con la durata della conservazione delle ricette, con L 38/10, art 10, lettera n. 6 DLgs 282/99 (“Privacy”, GU 16-8-99), art 4, c 4. 7 DM 10-3-06 (GU 31-3-06. Il ricettario prevede una copia che il medico deve fornire all’assistito (paziente), che sostituisce quella precedentemente destinata al prescrittore. In attesa della disponibilità del nuovo ricettario si utilizza fino ad esaurimento la ricetta approvata con DM 24-5-01 (GU 11-6-2001) o con DM 4-4-03 (GU 28-5-03), applicando le modalità previste dalla normativa in vigore. 8 La ricetta del SSN secondo il DM 17-3-08 (L 38/10, art 10, lettera e, che modifica l’art 42 DPR 309/90). 9 Sulla copia destinata al SSN di norma il timbro del medico deve essere apposto in originale, poiché non ricalca. Nota UCS del 11-5-07, in riferimento alla prescrizione di Coefferalgan. 11 L 49/06; DM 18-4-07 (GU 28-4-07). I principi attivi dell’allegato III-bis (per il trattamento del dolore) sono i seguenti: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone ed ossimorfone. In seguito all’ordinanza del 16-6-09, sono rimasti collocati in tab II-A solo i medicinali iniettabili e quelli a base di metadone e buprenorfina orale. 12 La prescrizione può comprendere due medicinali diversi tra loro, o uno stesso medicinale in due dosaggi differenti, mentre per i medicinali di tab II-A che non appartengono all’All.III-bis la prescrizione, da effettuare esclusivamente mediante RMR, può contenere la richiesta di un solo tipo di medicinale. 13 La spedizione di una prescrizione di morfina in fiale di un unico dosaggio può avere luogo utilizzando le varie confezioni autorizzate (da una o da cinque fiale) al fine di ottenere l'esatta quantità richiesta dal medico (Note Min San 800.UCS/AG1/2255 del 20-42000 e 800.UCS/AG1 /2874-2875 del 30-5-2000). 14 Il metadone prescritto nel trattamento della disassuefazione da oppiacei è sottoposto alle consuete limitazioni previste per i medicinali di tab II-A diversi da quelli dell’All. III-bis: prescrivibilità esclusivamente mediante RMR di un solo tipo di medicinale, rimborsabilità da parte del SSN di 2 pezzi o 3 con esenzione per patologia (ulteriori pezzi prescritti sono a carico del cittadino). 15 Nota Min Sal 800.UCS/AG1/4869 del 30-6-03. 16 L. 405/01 di conversione del DL 347/2001, art. 9, per i farmaci oppiacei utilizzati nella terapia del dolore. Seconda parte, pagina 2.7: la normativa. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010. Altri medicinali di tab II-A1 che non costituiscono l’Allegato III-bis: possono essere prescritti esclusivamente con RMR, un solo tipo di medicinale in unico dosaggio per ricetta2. Medicinali autorizzati in commercio in farmacia:  Tab II-A: Ritalin, Roipnol, Valsera; petidina. Medicinali di tabella II sezione B e C: Richiedono sempre ricetta non ripetibile3 e sono soggetti alle stesse formalità di acquisto (con buono acquisto) e di documentazione (registrazione dei movimenti sul registro di carico e scarico) dei medicinali di tab II-A. Medicinali di tabella II-D: Richiedono sempre ricetta non ripetibile3. Non sono soggetti alle formalità previste per le sezioni A-B-C (acquisto senza formalità e nessuna registrazione dei movimenti). Alcuni di questi farmaci sono soggetti a specifici adempimenti (vedi di seguito). Medicinali impiegati nella terapia del dolore riclassificati in tab II-D (semplificazioni normative). Con legge 38/20104 sono collocati in tab II-D (di provenienza dalla tab II-A) medicinali a base di principi attivi dell’All. III-bis per via orale5 o transdermica. 1 2 3 4 5 Ultiva; Ritalin (metilfenidato), flunitrazepam (Roipnol Darkene Valsero), amobarbital, dionina, nembutal, oppio, petidina, non rientrano nell'Allegato III-bis (inoltre se prescritti come preparazioni estemporanee anche amfetamina, ketamina, GHB, ciclobarbital, eptabarbital, glutetimide, mecloqualone, metaqualone, metilfenidato, pentobarbital, secobarbital etc). Questi medicinali, che non hanno indicazioni per il trattamento del dolore, non sono rimborsati dal SSN, ad eccezione del Ritalin. Devono inoltre essere prescritti con le stesse modalità e con le consuete limitazioni di numero di pezzi (2 o 3 pezzi con esenzione per patologia) anche i medicinali dell’All. III-bis prescritti per trattamenti diversi da quello del dolore, come ad es. il metadone per trattamento della disassuefazione da oppiacei. La ricetta non ripetibile ad uso umano formalmente non necessita né dell’indicazione dell’indirizzo del paziente né della posologia. Legge 38/2010, art 10, lettera a, che modifica l’art 14 DPR 309/90, in relazione al DM 31-3-10. Ad esclusione di buprenorfina e metadone orali che sono rimasti collocati in tab II-A. I medicinali “declassificati” impiegati nella terapia del dolore6 sono di norma prescritti a carico del SSN con il tradizionale modello “rosa” 7 o con la RMR8, ) ma quando vengono prescritti con ricetta «privata»9, il farmacista deve10: ; annotare all’atto della spedizione sulla prescrizione gli estremi del documento di riconoscimento dell’acquirente, ; conservare come documentazione per due anni la ricetta ; inviare all’Ordine dei farmacisti11, entro la fine del mese successivo alla vendita, una comunicazione riassuntiva delle ricette «private» spedite nel mese, distinte per forma farmaceutica e dosaggio. Medicinali analgesici “riclassificati” soggetti ad adempimenti particolari se prescritti con ricetta privata:  Actiq cp mucos. Durogesic Effentora cp mucos. Matrifen Quatrofen TTS (fentanyl), Transtec TTS (buprenorfina), Jurnista (idromorfone), MsContin Oramorph Twice (morfina per os), Depalgos Oxycontin (ossicodone)12. 6 I medicinali “riclassificati” a cui si applicano gli adempimenti particolari sono solo quelli che rientrano nelle definizioni del DM 31-3-10, per cui sono espressamente esclusi (secondo le dosi di codeina e ossicodone) Codamol, Coefferalgan, Tachidol, Spasmoplus; Depalgos e Oxycontin fino a 10 mg, oltre naturalmente gli altri medicinali di tab II-D (compresi quelli a base dei principi attivi dell’All .III-bis non indicati per la terapia del dolore come Hederix-plan e Cardiazol-paracodina). 7 Il modulo unico per il SSN secondo il DM 17-3-08. 8 Il principio che si possa continuare ad utilizzare la RMR, formalmente non più necessaria, per la prescrizione dei medicinali di tab II-D a base di principi attivi elencati nell’allegato III-bis, risale alla Nota UCS dell’11-5-2007 relativa alla prescrizione di Coefferalgan. Il medico può utilizzare per la prescrizione a carico del SSN sia la RMR che la “ricetta rosa”, prescrivendo tutte le confezioni necessarie per la terapia di 30 giorni. La RMR dei medicinali di tab II-D non costituisce documentazione del registro di carico e scarico, non richiede di accertarsi dell’identità dell’acquirente (né di riempire il relativo spazio sulla ricetta), e quando si spedisce a carico del SSN la copia a ricalco, l’originale può essere eliminato (vedi in proposito anche la Nota 800.UCS/AG1/4869 del 306-03), o, meglio, allegato alla copia per il SSN spedita, per una migliore leggibilità della prescrizione. 9 L 38/10, art 10 lettera elle e DM 31-3-10, che riprendono e confermano le disposizioni delle Ordinanze del 2-7-09 e del 16-6-09. 10 Adempimenti introdotti per evitare abusi e contraffazioni e per consentire il monitoraggio delle prescrizioni (premesse all’Ordinanza del 2-7-09). 11 L’Ordine dei farmacisti della provincia (per Roma la comunicazione si invia via fax al n. 06.44236339 o @mail a <[email protected]>). Si ricorda anche che l'indirizzo di posta certificata degli ordini dei farmacisti per ogni provincia è: ordinefarmacisti<sigla-provincia>@pec.fofi.it . 12 I medicinali che contengono ossicodone in quantità uguale o inferiore a 10 mg per dose (come pure gli altri medicinali a base di codeina -Coefferalgan e Ta- Seconda parte, pagina 2.8: la normativa. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010. Per tutti i medicinali stupefacenti: E' vietata la consegna dei medicinali "stupefacenti" a minori o a infermi di mente1. Lo smaltimento di farmaci stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso avviene per conferimento negli appositi contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti presenti nelle farmacie, senza obblighi di presa in carico da parte del farmacista2. Spedizione in regime di SSN e documentazione: farmaci prescritti con RMR di tab II-A: si invia al SSN l’apposita copia a ricalco, l’originale si trattiene in farmacia come documentazione; il movimento si annota sul sul registro di carico e scarico entro 48 ore. farmaci di tab II A-B-C prescritti con la ricetta “rosa” del SSN: si trattiene in farmacia come documentazione la fotocopia dell'originale inviato alla USL per il rimborso, recante la data di spedizione3; il movimento si annota sul sul registro di carico e scarico entro 48 ore. farmaci prescritti con RMR di tab II-D: si invia al SSN l’apposita copia a ricalco, mentre l’originale non necessita di conservazione in farmacia4 né di alcuna registrazione. 1 2 3 4 chidol- già collocati in tab II-D con DM 18-4-07, DM 21-12-07 e DM 26-9-08) non sono soggetti agli adempimenti per il controllo delle prescrizioni su ricetta privata. DPR 309/90, art 44. Vedi la nota UCS del 26-10-07, in relazione agli art 2324 e 25 DPR 309/90 e all’art 2, comma h, DPR 254/03. DPR 309/90, art 45, modificato dalla L 49/06. Per una migliore leggibilità della prescrizione, si consiglia di allegare l’originale alla copia destinata al SSN: la conservazione per 6 mesi avviene presso la Asl, come per tutte le altre ricette non ripetibili a carico del SSN. Approvvigionamento da parte del medico dei medicinali di tab II sezioni A-B-C DPR 309/905. La richiesta per l'acquisto (senza vincoli di quantità, ma in relazione alle normali necessità mediche del richiedente), viene redatta in triplice copia, di cui due devono essere consegnate al farmacista. Questi ne utilizza una per documentare lo scarico, e l'altra la invia alla competente autorità sanitaria, dove ha luogo l’attività professionale del medico. Benché non specificato dalla normativa, in analogia con quanto richiesto per le ricette ministeriali si annoterà l'identità dell'acquirente e gli estremi del suo documento di riconoscimento. I medicinali dell'Allegato III-bis DPR 309/90, o anche gli altri medicinali di tab. II A-B in caso di uso professionale urgente, possono essere acquistati da parte del medico mediante "autoricettazione"6 con RMR (o con ricetta intestata personale nel caso di medicinali di tabella II-C), senza le limitazioni dei quantitativi massimi applicabili alle prescrizioni destinate ai pazienti. Sulla ricetta per autoprescrizione al posto del nome dell'acquirente il medico deve indicare il proprio, ed evidenziare l'indicazione "autoprescrizione". II farmacista deve comunque accertarsi dell'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento (tab II-A). Ovviamente, l'autoprescrizione non può essere posta a carico del SSN. Nel caso di approvvigionamento mediante autoprescrizione, il farmacista non ha necessità di inviarne una copia alla Usl. 5 6 DPR 309/90, art 42. DPR 309/90, art 43, c 6, come modificato dalla L 49/06. In precedenza già stabilito con L 12/2001 e circostanziato con Note Min San n. 800 UCS/AG1/3622 del 26-6-2001; n. 800.UCS/AG1/ 4867 e n. 800.UCS/AG1/5418 del 1-10-01; n. 800.UCS/AG1/4869 del 30-6-03. Seconda parte, pagina 2.9: la normativa. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010. RICETTA LIMITATIVA. CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI Prescrizione di medicinali secondo gli art 91 e 93 DLgs 219/06: sono vendibili al pubblico solo su prescrizione, ripetibile (RRL) o non ripetibile (RNRL), di specialisti o di centri ospedalieri (come indicato sulla confezione). I medicinali soggetti a prescrizione limitativa vendibili al pubblico sono elencati nella prima parte di questo testo (pagina 1.1). Se un medicinale con obbligo di prescrizione limitativa, anche non ripetibile, è posto a carico del servizio sanitario limitatamente a condizioni che prevedono la diagnosi e il piano terapeutico di centri o medici specializzati o nota limitativa AIFA, la prescrizione a carico del SSN secondo il piano predetto può essere affidata anche al medico di medicina generale1. in base al regime di fornitura e rimborsabilità5: MEDICINALI OSPEDALIERI. SOP Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco: A–C Si definiscono abitualmente come "ospedalieri" sia i medicinali classificati secondo l'art 92 del DLgs 219/06, sia quelli classificati nella fascia H del Provvedimento di riclassificazione dei medicinali del 30-12-932. La classificazione secondo il DLgs 219/06, art 92, che deve essere indicata nel decreto di AIC, ha valenza sanitaria e di sicurezza d'uso, per cui il medicinale interessato non può essere venduto al pubblico in farmacia (OSP1). La collocazione in fascia H invece ha valenza puramente amministrativa e gestionale rispetto al SSN, per cui i medicinali di fascia H se non sono stati classificati come ospedalieri ai termini dell'articolo 92 del DLgs 219/06 possono essere venduti (a pagamento) in farmacia3. I farmaci inclusi nel PHT, prontuario della distribuzione diretta4 (per il monitoraggio dei consumi, la presa in carico e la continuità terapeutica ospedale-territorio) possono essere distribuiti direttamente dalle strutture pubbliche o mediante altre forme di distribuzione individuate dalla Regioni; nel Lazio è in vigore l’Accordo per la Distribuzione Diretta e la Distribuzione per Conto Della regione, che riguarda gli specifici principi attivi individuati nell’Accordo stesso (vedi parte prima). L'inclusione nella lista PHT non modifica né il regime di rimborsabilità né quello di dispensazione, che rimangono quelli indicato nella AIC, salvo specifiche diverse modalità previste dall’Accordo per la DD e la DPC. 1 2 3 4 L 448/98, art 70, c 3. Classificazione ai sensi della L 537/93, art 8, c 10, provv. Cuf del 30-12-93 (SO GU del 31-12-93), art 3, c 2. Provvedimento Cuf del 21-2-94 (GU del 24-2-94). Determinazione AIFA del 29-10-04 (revisione delle note limitative), Allegato 2 (GU SO 4-11-04). Classi di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale : A: farmaci essenziali e farmaci per le malattie croniche erogati a carico del SSN. C: farmaci non concedibili a carico del SSN. H: farmaci a carico del SSN a condizione che siano utilizzati esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Regime di fornitura e classi di rimborsabilità possibili per ogni gruppo. OTC Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco: C RR Medicinali soggetti a prescrizione medica: A–C–H RNR Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta: A–C–H RMR Medicinali stupefacenti soggetti a prescrizione medica ministeriale a ricalco: A–C RRL Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: A–C–H RNRL Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: A–C–H OSP Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile: H OSPL Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero da specialisti identificati, secondo disposizioni delle Regioni o delle Province Autonome: H–C USPL Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle Regioni o delle Province Autonome: H–C Altre abbreviazioni PT=prescrizione con piano terapeutico PHT=prontuario della distribuzione diretta 5 Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005, Determinazione AIFA 25-7-05, GU SO 30-7-05; la categoria OSP2 è stata eliminata con Determinazioni AIFA 131-10 e 15-3-10 (GU 1-2-10 e 19-3-10). Seconda parte, pagina 2.10: la normativa. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Maggio 2010. Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione di MEDICINALI ANORESSIZZANTI ad azione centrale. In seguito alle ordinanze emesse dal TAR Lazio in data 19-6-2000, è stata sospesa l’efficacia del DM 24-1-2000, che vietava ai medici di prescrivere ed ai farmacisti di allestire qualsiasi preparato ad azione anoressizzante centrale1. La situazione normativa pertanto, in attesa che il Ministero recepisca con un nuovo decreto l’ordinanza del TAR, rimane quella in vigore precedentemente. Preparazioni galeniche estemporanee a base di fendimetrazina2 (tab II-B DPR 309/90). Tab 8 FU dose max 210mg/die, dose singola abituale fino a 75mg (la corrispondente specialità, Plegine, è stata revocata per rinuncia della ditta produttrice nell’agosto ’99). La preparazione estemporanea a base di fendimetrazina deve essere prescritta in relazione al “Piano generale di trattamento (o terapia) del paziente” redatto da medici specialisti in scienza dell'alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna. Il Piano generale di terapia deve riportare: nome del paziente; data di compilazione; dichiarazione del medico che all'inizio del trattamento l'indice di massa corporea del paziente era maggiore o uguale a 30 Kg/m2; dose giornaliera del medicinale e durata della terapia, che non può superare i tre mesi; nome, indirizzo e firma del medico con indicazione della specializzazione posseduta. Il farmacista consegna il medicinale su presentazione contestuale del Piano di terapia e della ricetta non ripetibile valida per la spedizione 30 giorni; timbra, appone data e prezzo e restituisce il Piano3, e trattiene la ricetta non ripetibile. La ricetta non ripetibile deve essere redatta entro il periodo di validità del Piano e comunque entro tre mesi dalla data di compilazione del Piano stesso; può essere redatta da qualsiasi medico; dà diritto al prelievo del medicinale solo se accompagnata dal Piano. La dispensazione deve comunque essere limitata a un quantitativo non superiore a trenta giorni di terapia. Il farmacista è tenuto a non provvedere a nuove dispensazioni qualora non sia intercorso, in base alla posologia prescritta dallo specialista sul Piano, il periodo di tempo previsto per l'assunzione da parte del paziente delle unità posologiche dell'ultima dispensazione. Il principio attivo non può essere associato nella stessa preparazione ad altri principi attivi; non può essere prescritto contestualmente con altri preparati galenici di associazioni la cui composizione non sia stata autorizzata in una specialità, né con singole sostanze che non siano presenti in specialità registrate. Altri eventuali preparati galenici anoressizzanti: il medico deve utilizzare principi attivi presenti in 1 Il DM 24-1-2000 è stato pubblicato sulla GU del 1-2-00. DM 18-9-97 (GU 22-9-97) come modificato con DM 30-10-98 (GU 1-12-98). 3 Per comprovare la regolarità della prescrizione può essere utile trattenere fotocopia del Piano terapeutico (allegato alla relativa ricetta non ripetibile). 2 medicinali autorizzati, in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea o descritto in una Farmacopea europea. Il farmacista che allestisce preparati estemporanei deve tener conto della tutela brevettuale delle sostanze impiegate. E’ consentita anche la prescrizione di un principio attivo già contenuto in una specialità medicinale la cui AIC sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi d’impiego (ad es.: fendimetrazina). Preparati magistrali estemporanei a base di sibutramina non possono essere prescritti4. Amfepramone5 (dietilpropione), Fenfluramina, Dexfenfluramina6, Clobenzorex, Pemolina7 e le altre sostanze anoressizzanti ad azione centrale citate nel DM 13-4-93 (anfetaminosimili)8 non possono comunque essere prescritte. La fenilpropanolammina (norefedrina), è stata esplicitamente esclusa dalla tab II del DPR 309/90, tuttavia rimane oggetto delle disposizioni sui precursori delle sostanze stupefacenti9, che prevedono una documentazione che include una dichiarazione sull’impiego effettuato10. La prescrizione di preparati magistrali allestiti con principi attivi di tab II-B DPR 309/90 è valida per la spedizione 30 giorni, è soggetta alle operazioni di registrazione sul registro di entrata e uscita dei medicinali stupefacenti e deve essere conservata per almeno 2 anni dall’ultima registrazione sul registro stesso. L’allestimento dei preparati estemporanei in farmacia deve essere conforme alle NBP della FU in vigore o alle procedure previste dal DM 18-11-03. Se i principi attivi impiegati sono inclusi nell’elenco delle sostanze vietate per doping, le quantità impiegate devono essere oggetto di apposita comunicazione come previsto dal DM 19-5-05 (sostanze impiegate a partire dall’anno 2004). La ricetta magistrale di un principio attivo non presente in un medicinale autorizzato o usato per indicazioni diverse da quelle autorizzate deve riportare i motivi particolari che giustificano la prescrizione magistrale e un codice alfanumerico di riferimento del paziente anonimo; il farmacista invia mensilmente alla Usl la ricetta in originale o in copia11. Eccipienti, aromatizzanti e prodotti presenti in cosmetici o dietetici sono esclusi da questa norma. 4 DM 7-3-02 (GU 13-3-02). Anche le corrispondenti specialità Reductil, Ectiva, Reduxade non possono più essere prescritte in seguito a Det. Aifa del 21-01-2010. 5 L’AIC delle specialità medicinali a base di amfepramone è stata sospesa per motivi attinenti a rischi d’impiego, DM 15-11-99 (GU 23-11-99). 6 DM 17-9-97 (GU 22-9-97). 7 DM 30-10-98 (GU 1-12-98). 8 Il DM 13-4-93 è stato pubblicato sulla GU del 24-4-93. 9 Precursori di sostanze stupefacenti, art 70 DPR 309/90. 10 Per l’applicazione della normativa sui precursori di stupefacenti vedere la Circolare UCS del 13-2-06. 11 L 94/98, art 5. Seconda parte, pagina 2.11: la normativa. # Giancarlo Fogliani Ultima revisione 27 maggio 2010. MEDICINALI STUPEFACENTI DPR 309/90 [come modificato dalla Legge 49/06] TABELLA II, tutte le sezioni (modalità prescrittive). SEZIONE di tabella II A (ex I e III, es flunitrazepam, metadone, morfina pi) Buono acquisto e Registro Entrata e Uscita: Tipo di ricetta Quantità massima prescrivibile SI Adempimenti del farmacista Conservazione C (ex IV) (es Talwin, Luminale, etc…) SI Allegato III-bisc Altri principi attivi RMR oppure ricetta rosa del SSN RMR (ricetta ministeriale a ricalco) Uno o Due tipi di medicinali diversi (preparati o dosaggi) Un solo tipo di medicinale massimo 30 giorni di terapia anche ad uso veterinario Validità Formalismi obbligatori (oltre a data e firma del medico) B (ex IV) sostanze (es. Diazepam) R N R = Ricetta Non Ripetibile (preparati galenici +Alcover) RNR Ricetta Non Ripetibile D (ex V con RNR.) E (es. Valium fiale) (ex V-VI con RR) +All III-bis (es. Valium cpr) ”riclassificato” NO RNR Ricetta Non Ripetibiled RR Ricetta Ripetibile 3 volte in 30 giorni4 Non prevista (eccetto fendimetrazina: max 30 giorni di terapia, sulla base del “Piano generale di trattamento”) All. III-bis, rimborsabile dal SSN una terapia massima di 30 giorni per ricetta Trenta giorni (escluso quello di emissione) Nome del paziente (indirizzo non obbligatorio) Indirizzo e n. tel. del medico Dosaggio e Posologia (non obbligatorie le “tutte lettere”) Data, prezzo e timbro identificazione dell'acquirente/annotazione del documento di riconoscimento valido Due anni dall’ultima registrazione sul Registro di entrata e uscita Nome (o codice fiscale) del paziente (non obbligatori indirizzo del paziente e posologia) -- All. III-bis con ricetta privata: identificazione dell’acquirentee Data, prezzo e timbro All. III-bis con ricetta privata: comunicazione riassuntiva mensilee Due anni dall’ultima registrazione sul registro di entrata e uscita (per le ricette spedite al SSN in copia) Sei mesi Anche presso il SSN -- 1) Sono stati provvisoriamente iscritti in tabella II sezione D gli analgesici per la terapia del dolore (Allegato III-bis) ad esclusione delle preparazioni iniettabili, dei medicinali a base di metadone e di buprenorfina orale, mantenendo comunque la possibilità di prescrizione mediante ricetta ministeriale a ricalco; in questo caso i formalismi obbligatori sono solo quelli previsti per la Ricetta Non Ripetibile. 2) I medicinali di tab II-D per il trattamento del dolore possono essere anche prescritti con RMR, con i soli formalismi obbligatori per la RNR. 3) Nel caso di dispensazione con ricetta privata (diversa dal modulo unico del SSN o dalla RMR) dei medicinali per il trattamento del dolore riclassificati con Ordinanza del 16-6-09, vige l'obbligo di identificazione dell'acquirente, con trascrizione degli estremi del documento sulla ricetta, e dell’invio della comunicazione riassuntiva mensile all’Ordine dei farmacisti e alla Asl. 4) L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta, ferma restando la validità temporale di 30 giorni con possibilità di prelievo frazionato. # Giancarlo Fogliani, agosto 2009. CONSEGNA DI FARMACI IN ASSENZA DI PRESCRIZIONE MEDICA (DM 31 MARZO 2008). Pagina n. Data Sigla del farmacista (timbro della Farmacia) A motivo di urgente necessità di proseguire un trattamento già in corso, in data odierna per il paziente ___ ___ , è stato richiesto, senza la necessaria ricetta medica, il seguente medicinale (2): (iniziali del paziente) ______________________________________________________________________. (nome del medicinale, forma farmaceutica, numero di dosi e dose unitaria, numero di scatole consegnato (5)) Detto medicinale è stato consegnato ai sensi del DM 31 marzo 2008, ricorrendo la seguente condizione: (vedi riga della casella barrata) Prosecuzione del trattamento di una patologia cronica (es.: diabete, ipertensione, broncopneumopatia ostruttiva): [ ] (3) [ ] (1-3) [ ] (3) [ ] (1-3-6) [ ] (3) in farmacia sono presenti ricette mediche dello stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto (caso art.2 A). il cliente ha esibito un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco (caso art.2 B, se non indicato il farmaco è necessaria dichiarazione del cliente). il cliente ha esibito un documento del medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento (caso art.2 C). il cliente é in possesso di una ricetta scaduta da non oltre trenta giorni (caso art.2 D; il farmacista con apposita annotazione ne impedisce una successiva riutilizzazione; necessaria dichiarazione del cliente) il farmacista ha conoscenza diretta dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. (caso art.2 E) Necessità di non interrompere un trattamento (ad es.: antibiotico): [ ] (4-5) [ ] (1-4-5) in farmacia è presente una prescrizione rilasciata in una data che faceva presumere che il paziente fosse ancora in trattamento con il medicinale richiesto (caso art.3 A). il cliente ha esibito una confezione inutilizzabile (danneggiata). (caso art.3 B, necessaria la dichiarazione del cliente) Dimissione ospedaliera: [ ] il cliente ha esibito documentazione di dimissione ospedaliera (entro due giorni successivi alla dimissione) (caso art. 4). (1) Dichiarazione di responsabilità del cliente (per i casi art.2 B ove non indicato il farmaco, 2 D; e art.3 B): Dichiaro sotto la mia responsabilità che il paziente è in trattamento con il medicinale richiesto firma del cliente: # __________________________ (2) Non è comunque ammessa la consegna di medicinali stupefacenti o psicotropi e medicinali soggetti a prescrizione limitativa, ospedaliera o specialistica. Sono sempre vietate le anticipazioni al SSN. (3) La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina per i casi art. 2, lettere a-b-c-d-e. (4) La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente agli antibiotici per i casi art. 3, lettere a-b. (5) Può essere consegnata una sola confezione con il più basso numero di dosi, per i soli antibiotici iniettabili monodose possono essere consegnate le confezioni che consentono il trattamento fintanto che non si riesce a contattare il medico. (6) Nel caso di una ricetta scaduta, il farmacista con apposita annotazione ne impedisce una ulteriore utilizzazione. (tagliare lungo la linea tratteggiata) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gentile cliente, la consegna del farmaco senza ricetta e' una procedura eccezionale. Inoltre lei deve comunque informare il medico curante del ricorso a questa procedura straordinaria; a tal fine questa scheda, contenente la specificazione del medicinale erogato, le viene consegnata perché la inoltri al medico. Medicinale consegnato in assenza di prescrizione medica (ai sensi del DM 31 marzo 2008): ______________________________________________________________________. (nome del medicinale, forma farmaceutica, numero di dosi e dose unitaria, numero di scatole consegnato) Addì, ________________ (data dell’erogazione del medicinale) (timbro della farmacia) Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. RICETTE MUTUALISTICHE (SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NEL LAZIO). Ricette mutualistiche del Servizio Sanitario Nazionale1. La ricetta2 è valida in ambito regionale3 per trenta giorni (successivi a quello del rilascio)4. Il medicinale prescritto a carico del SSN deve corrispondere alle indicazioni, vie e modalità di somministrazione previste dall’AIC5. La ricetta mutualistica deve essere compilata correttamente riportando (oltre alla prescrizione del medicinale di classe A=mutuabile6 e alla data di compilazione): il nome e cognome dell’assistito7 il codice fiscale dell’assistito8 il numero delle confezioni richieste se diverso da una (non è sufficiente compilare la casella col numero9) 1 DLgs 502/92, art 8, c 2, come modificato ed integrato dal DLgs 517/93; Accordo Collettivo Nazionale con le farmacie DPR 371 del 8-7-1998 (GU 27-10-98), “Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”, art 4. 2 DPR 371/98, art 3, c 1; DM 17-3-08 (GU SO 11-4-08) (che sostituisce il 18-5-04 GU 25-10-04), modello di ricetta previsto dall’art 50 del DL 269/03. 3 Esclusa la ricetta a ricalco DPR 309/90 tab II-A, che vale su tutto il territorio nazionale (nota 800.UCS/ AG1/4869 del 30-6-03), e le ricette SASN. 4 La validità è limitata a 7 giorni per le prescrizioni di isotretinoina orale (Programma di prevenzione del rischio teratogeno, GU SO 9-11-05). 5 L 94/98, art 3, GU 14-4-98, salvo i medicinali inseriti nell’apposito elenco di cui all’art 1, c 4, L 648/96. 6 Salvo i casi previsti dalla L 203/2000 (del 19-7-00, GU del 26-7-2000), medicinali di classe C erogabili a titolari di pensione di guerra diretta. 7 La ricetta non è valida se priva del nome del paziente, ma questi può richiedere l’applicazione del tagliando adesivo previsto dall’art 87 del DLgs 196/03 (Privacy). Il farmacista può sollevarne il lembo e risalire alla identità del paziente solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione. Il nome del paziente può essere omesso solo per la prescrizione di quei prodotti (Retrovir ed Hemofil M) per cui a tutela dell'anonimato è sufficiente indicare le iniziali di nome e cognome. 8 Le ricette per assistiti esteri sono prive dell’indicazione del codice fiscale, ma sono riempite sul retro con i dati dell’intestatario avente diritto e la sua firma. Le ricette per stranieri non in regola (temporaneamente presenti sul territorio o europei non iscritti provenienti dalla Romania o Bulgaria) riportano la sigla “ST” nel “tipo ricetta” e al posto del codice fiscale il codice a sigla STP o ENI assegnato dalla Asl di competenza territoriale [L 40/98, GU 12-3-98, art 33; DGR Lazio 5122 del 31-7-97; Circolare Reg. Lazio n.11 del 24-3-98; nota regionale 12097 /55/3 del 125-98; DPR 394/99 (GU 3-11-99), art 43; per il codice ENI nota regionale del 13-3-08 in relazione al DLgs 30/07 e alla nota Min Sal del 3-8-07]. 9 La compilazione della casella col numero di confezioni fornisce una indicazione a carattere statistico e di controllo che non sostituisce l’esplicita indicazione timbro con nome e codice regionale del medico10 e sua firma (o sigla autografa). Sulla ricetta mutualistica a carico del SSN possono essere prescritti11: a) un pezzo per ricetta di medicinali a base di statine (atc C10AA-C10BA), da solo o in aggiunta ad un pezzo dei successivi punti b) e c) (Provvedimento regionale del Lazio). b) uno o due pezzi, uguali o diversi tra loro, di ogni medicinale mutuabile diverso da quelli elenca- ti al punto a) e al successivo punto b), oppure c) fino a sei pezzi (in totale, di uno o due prodotti) per: : antibiotici iniettabili monodose : prodotti per esclusivo uso fleboclisi (di volume uguale o superiore a 50ml) : interferoni per epatite cronica (in DPC) fino a tre pezzi per prescrizioni multiple (esenzione per patologia) dei medicinali del punto b) (uno o due prodotti) (salvo procedura urgente DPC); più pezzi fino alla terapia massima di trenta giorni per medicinali analgesici oppiacei dell’Allegato III-bis DPR 309/90 utilizzati nel trattamento del dolore12. della quantità nella prescrizione (Circolare Regione Lazio del 25-2-05). 10 La ricetta del SSN è sempre riconducibile al medico convenzionato a cui è stata assegnata (DM 24-6-04, in applicazione al c 4, art 50, DL 269/03), per cui, in caso di sostituzione del medico titolare, la ricetta può essere spedita anche se è presente il solo timbro del medico sostituto senza codice regionale (Circolare Assiprofar 61/05). Inoltre: Quando la ricetta proviene da una struttura pubblica (o comunque convenzionata), di norma deve essere presente il timbro della struttura oppure il timbro personale con il codice numerico a 16 cifre attribuito ai medici specialisti che operano nelle strutture pubbliche (Il farmacista comunque non è tenuto a conoscere o a verificare il codice del timbro). Qualora occasionalmente il medico della struttura pubblica sia sfornito del timbro personale, il nome del medico deve essere comunque leggibile (=stampatello). Sono anche a carico del SSN le prescrizioni emesse da “Medico del Senato della Repubblica” a favore dei beneficiari della convenzione prevista dalla legge 675/85 (componenti, ex componenti e dipendenti di Senato, Presidenza della Repubblica, Camera dei deputati e Corte Costituzionale). 11 L 724/94 (finanziaria 95, GU SO 30-12-94) art 9, c 1 (che modifica la L 537/93); L. 405/01 (convers. DL 347/01), art 9 (GU 17-11-01). Normativa regionale: DGR Lazio n. 34 del 15-1-02 e n.389 del 28-3-02. 12 DL 347/01, art 9 c 4 (L 405/01). La norma è estesa a tutte le prescrizioni di medicinali a base dei principi attivi dell’All. III-bis, anche se appartenenti alla tab II-D (es Coefferalgan e medicinali riclassificati con Ordi- Terza parte, pagina 3.1: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. NOTA BENE: se la ricetta contiene contemporaneamente la prescrizione di un medicinale del precedente punto a-b) ed uno del punto c), la spedizione di un pezzo di tipo a-b) esclude la possibilità di spedire contemporaneamente più di un pezzo1 di tipo c), oppure la spedizione di più di un pezzo1 di tipo c) esclude la possibilità di spedire anche il pezzo di tipo a-b). Le prescrizioni di Ossigeno e morfina si intendono come un'unica prescrizione, indipendentemente dalla quantità ordinata. Le prescrizioni di morfina possono essere spedite utilizzando sia le confezioni da cinque fiale che quelle da una fiala fino al raggiungimento della quantità indicata2 (per uno stesso dosaggio). I medicinali stupefacenti appartenenti alla tabella II-A DPR 309/90 devono essere prescritti a carico del SSN3 mediante l’apposita copia del modello a ricalco (RMR) valida per il rimborso su tutto il territorio nazionale. Gli analgesici oppiacei dell’All. III-bis, possono essere prescritti a carico del SSN (mediante RMR o modulo SSN4) per il trattamento del dolore nel numero di confezioni, anche superiore a tre, occorrente per la terapia di un massimo di 30 giorni5. Il medico nel prescrivere ad assistiti di Asl di co- muni diversi dal proprio, deve indicare il codice della Asl del paziente, integrato con la sigla Automobilistica della provincia6 nel caso appartenga ad una diversa regione. nanza del 16-6-09), sia che vengano effettuate con RMR che con normale ricetta SSN. Tutti i medicinali di tab II-A devono essere prescritti con RMR, e la ricetta è valida per il rimborso su tutto il territorio nazionale; i bollini possono essere applicati, se in numero superiore ai sei previsti dagli appositi spazi, anche sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato. Il metadone prescritto per la disassuefazione di tossicodipendenti (riconosciuto come tale in relazione alla indicazione del Sert o del codice 014 di patologia) è rimborsato dal SSN limitatamente a due pezzi o a tre con patologia, le rimanenti confezioni prescritte sono a totale carico dell’assistito (Circolare Federfarma 124/08, in relazione alla nota UCS del 16-2-08). 1 Due pezzi in caso di esenzione per patologia, con un massimo di 3 pezzi a ricetta. 2 DM del 15-5-90. Note Min San 800/UCS/AG1/2255 del 20-4-2000 e 800.UCS/AG1/2874-2875 del 30-5-2000. 3 Possono prescrivere a carico del SSN solo i medici convenzionati o operanti presso ospedali e strutture pubbliche o private accreditate (convenzionate con il SSN), come deve risultare dal timbro apposto sulla ricetta (vedi anche la nota del Ministero del 30-6-03 “FAQ sui farmaci analgesici oppiacei”). Medici non convenzionati o operanti in strutture non convenzionate con il SSN non sono autorizzati a prescrivere a carico del SSN (e quindi non dovrebbero fornire la copia destinata al SSN). 4 I medicinali dell’All. III-bis di tab II-A possono essere prescritti esclusivamente con RMR, mentre quelli di tab II-D possono essere prescritti indifferentemente con RMR o con il modulo del SSN con i soli formalismi obbligatori per le RNR (nota UCS del 11-5-07, Ordinanza del 16-6-09). 5 L 405/2001, art 9. 6 Ricordiamo la sigla relativa alle province di più recente istituzione: Crotone=KR; Lecco=LC; Lodi=LO; Prato=PO; Rimini=RN; Verbania=VB; Vibo Valentia=VV. Cittadini stranieri7: la ricetta deve essere contrassegnata dalla indicazione “UE” (cittadini della comunità europea) oppure “EE” (cittadini extraeuropei per i quali vige una convenzione di assistenza) nelle apposite caselle “tipo ricetta”. Il campo relativo al codice fiscale non è riempito, ma devono essere compilati, a cura del medico, gli appositi spazi sul retro della ricetta, con i dati del documento fornito dalla Asl o della tessera europea TEAM, compresi data di nascita dell’assistito e data di scadenza della tessera TEAM8 (per gli assistiti Europei che ne sono in possesso; sul modulo precedente questi ultimi dati possono essere annotati in calce alla ricetta sul retro, oppure si può allegata fotocopia della tessera TEAM). La ricetta deve essere firmata dall’assistito. Personale navigante marittimo e dell’aviazione civile9: la prescrizione, compilata sul modello SASN (Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti) identificato dalla lettera N (già stampata nelle caselle “tipo ricetta”), segue la normativa regionale, dal 1 aprile 200910. La prescrizione di prestazioni integrative non richiede autorizzazione preventiva da parte di alcuna Asl o altro ufficio. La compilazione della seconda casella del tipo ricetta distingue i seguenti casi: NA=visita ambulatoriale; ND=visita domiciliare; NE=assistito estero europeo; NX=assistito estero extraeuropeo. Nei casi di assistiti esteri non è compilata l'area relativa al codice fiscale ma quella sul retro per i cittadini stranieri11. Queste ricette devono essere inoltrate per il rimborso all’Ufficio SASN di Trieste12. Nota bene: la cancellazione o correzione da parte del medico di caratteri già scritti nelle caselle a lettura ottica comporta la necessità di utilizzare una nuova ricetta13. Ogni altra eventuale correzione nelle aree non soggette a lettura ottica deve essere controfirmata dal medico. 7 Gli assistiti UE sono cittadini dell’Unione Eurpea in temporaneo soggiorno titolari di tessera europea o documento equivalente: assistiti UE residenti in Italia titolari di formulario E106 (lavoratori distaccati); assistiti UE titolari di formulari E112, E120 ed E123. Gli assistiti dei paesi extracee sono quelli per i quali vige una convenzione di sicurezza sociale, titolari di idoneo attestato di diritto all’assistenza compilato dalla ASL. 8 Questi elementi (già richiesti con Nota Min Sal DG RUERI/3450/I.3.b del 6-4-06) sono previsti dal nuovo modulo secondo il DM 17-3-08. 9 DM 22-2-84, art 3; DM 17-3-08 (DM 18-5-04). 10 Nota SASN del 26 marzo 2009. 11 Da indicare anche data di nascita e scadenza della tessera TEAM secondo il modello del DM 17-3-08. 12 Ufficio SASN (Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti), via S. Francesco, 27 - 34133 Trieste, tel. 040/635235/6 fax 040/635237. Le ricette SASN possono essere inoltrate per il rimborso direttamente o per il tramite dell’Assiprofar. 13 Circolare Regione Lazio del 25-2-2005. Terza parte, pagina 3.2: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. PRESCRIZIONI SECONDO NOTE AIFA. I medicinali soggetti alle note per l’appropriatezza prescrittiva previste dall’AIFA non sono rimborsate dal SSN1 se il medico non specifica sulla ricetta il numero della nota2. Quando la rimborsabilità è prevista con le limitazioni di una nota AIFA oppure solo in seguito a diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, la prescrizione è comunque possibile sul territorio anche da parte del medico di famiglia3. In caso di prescrizioni di medicinali oggetto di distribuzione diretta da parte della Asl (vedi parte prima) e di ossigeno liquido, la ricetta può essere spedita in farmacia solo se autorizzata dalla Asl, con allegata la copia vidimata del piano terapeutico4. I medicinali della nota 4 (gabapentin, pregabalin, duloxetina) sono rimborsati dal SSN anche se sulla ricetta non è indicata la nota, come previsto dal testo della nota stessa. MODALITA’ DI DISPENSAZIONE5. Il farmacista applica le fustelle dritte ed allineate negli spazi previsti in modo che sia sempre possibile la lettura automatica della banda ottica. Le fustelle che non trovano spazio sulla ricetta SSN (prestazioni integrative, vedi), possono essere applicate sulla “ricetta aggiuntiva” prevista dal DM 18-5-046. Non si devono applicare punti metallici sulla banda ottica del fustello; l’eventuale fustello di cartone deve essere applicato con nastro adesivo trasparente. 1 2 3 4 5 6 Vedi anche L 425/96 di convers del DL 323/96, art 1, c 4; DLgs 229/99, art 15-decies, c 2 (GU 16-7-99). Salvo il caso degli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia. L 448/98 (Finanziaria per il 99), art 70, c 2-3, come modificata dalla L finanziaria per il 2005, comma 167 (abolizione dell’obbligo della controfirma). In riferimento all’entrata in vigore del nuovo mod. di ricetta previsto dall’art 50 del DL 269/03 (DM 18-5-04, GU 25-10-04), è sufficiente compilare le apposite caselle con il numero della nota. Se le caselle per l’indicazione della nota non vengono utilizzate, devono essere barrate da parte del medico. L 448/98 (Finanziaria per il 99), art 70, c 2. Il piano terapeutico, definito dalle strutture specialistiche autorizzate e redatto su apposito modulo stabilito dalla regione Lazio, viene trasmesso al medico di famiglia per il tramite del paziente stesso (Circolari Regionali del 7-12-04 e del 14-2-05). Note della Regione Lazio del 29-12-04 e 681/SP del 31-7-06. DPR 371/98 (GU 27-10-98), in particolare art 3-4, 67; DM 17-3-08 (DM 18-5-04); Circolari Regione Lazio 27/94, 3/95, 44/95, 34/96, 2/00, 3 e 4/2002 (del 29 e 31 gennaio 2002), e del 25-2-05. Questa norma è attualmente disapplicata nel Lazio. Inoltre l’uso della ricetta aggiuntiva non è previsto per i medicinali stupefacenti prescritti con RMR (che si riferiscono ad una specifica normativa che non lo prevede). Occorre invece usare punti metallici per allegare alla ricetta SSN altra documentazione obbligatoria (es.: le copie vidimate7 della autorizzazione per l’ossigeno liquido e i medicinali della distribuzione diretta, la notifica del mancante per i medicinali della DPC -vedi sezione 1). Il farmacista compila la parte di sua competenza con inchiostro nero8. Le caselle a lettura ottica devono essere riempite in modo semplice e chiaro, senza legare i caratteri ed invadere altre caselle, evitando correzioni, segni e trattini. La data si esprime solo con numeri (ggmmaa). Le caselle dell'eventuale ticket o importo di tariffazione si riempiono allineando a destra; le ultime due cifre si riferiscono sempre ai centesimi di € (non barrare le caselle non riempite e non usare alcun segno per separare i centesimi dalle unità di €). Il timbro della farmacia riporta, oltre a denominazione (con indicazione del nome del responsabile9) e indirizzo, il codice regionale USL. L'indicazione sulla ricetta dell'eventuale ticket riscosso deve avvenire al momento della spedizione, mentre data e timbro possono essere applicati sulla ricetta entro il giorno successivo. Per la spedizione delle ricette effettuata durante il servizio notturno a battenti chiusi, è dovuto l'importo della dispensazione previsto dalla tariffa nazionale, a condizione che sulla ricetta risulti precisato da parte del medico il carattere di urgenza della prescrizione10 e da parte della farmacia l'ora di presentazione della ricetta. Se la ricetta SSN manca dell'indicazione del dosaggio11 oppure della forma farmaceutica, il farmacista deve apporre apposita annotazione giustificativa12 nello spazio sul retro della ricetta. In caso di mancato ritiro da parte del paziente di un medicinale prescritto, il farmacista appone sulla ricetta idonea indicazione o semplicemente depenna il medicinale non ritirato. La ricetta SSN è ammessa al rimborso se consegnata entro un anno dalla spedizione. 7 Si consiglia di apporre anche sulle copie vidimate il timbro della farmacia, per evitare errori di attribuzione. 8 E’ naturalmente tollerato l’uso di inchiostro di colore diverso, come il blu, purché sufficientemente scuro da risaltare alla lettura ottica a luce rossa. 9 DPR 94/89 (GU 16-3-89), art 8. 10 Per le prescrizioni rilasciate dalla guardia medica non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione (DPR 371/98). 11 La pratica di spedire una ricetta in cui manchi l'indicazione del dosaggio con la confezione con la dose più bassa non è imposta attualmente da nessuna norma, ma è divenuta abitudine per il farmacista sia perché corrisponde ad un atteggiamento di saggia prudenza, sia perché in passato, ai tempi in cui era in vigore la Convenzione con il SSN del 29-3-94, tale comportamento era disciplinato in modo esplicito dall'art. 7 della Convenzione stessa. 12 DPR 371/98, art 6, c 1. La specificazione da parte del medico della dose è tuttavia indispensabile per i medicinali soggetti a ricetta non ripetibile presenti in commercio in differenti dosaggi (vedi anche Nota n.800/UCS /AG.70.3/2147 del 6-5-85). Terza parte, pagina 3.3: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. La ricetta (di medicinali “ripetibili”), spedita e inoltrata alla USL per il rimborso, che risulti mancante di uno o più dei seguenti elementi: codice fiscale dell'assistito, data di spedizione e timbro della farmacia, timbro e firma del medico, verrà restituita alla farmacia perché provveda alla regolarizzazione entro 30 giorni. NB: le prescrizioni di medicinali con obbligo di ricetta non ripetibile senza la firma del medico e/o la data non sono valide1, e quindi non possono essere regolarizzate2. SOSTITUZIONE Se si verifica una condizione prevista per la sostituzione dalla Convenzione SSN (DPR 371/98, art. 6)3 (eccezionalmente e con il consenso del paziente), il farmacista deve apporre sulla ricetta, nell’apposito spazio sul retro, idonea annotazione giustificativa4. In caso di “urgenza assoluta e manifesta”, i vincoli per la sostituzione sono l’uguale composizione (evidentemente riferita esclusivamente al principio attivo) e la pari indicazione terapeutica. SOSTITUZIONE IN ATTUAZIONE DEL DL. 347/01, ART 7 (Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione in principi attivi, nonché via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali). Per i medicinali il cui principio attivo non è coperto da brevetto5 (vedi rimborso di riferimento), il farmacista effettua la sostituzione con il corrispondente 1 DLgs 219/06, art 89. La ricetta non ripetibile deve anche contenere la chiara indicazione della struttura da cui il medico dipende, e i dati relativi all’esenzione dell’assistito (nel caso siano pertinenti). 2 L'irregolarità delle ricette non ripetibili del SSN comporta l'annullamento delle ricette stesse e la possibilità dell'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari previste dal DLgs 219/06, art 148, c 8 (multa da 500 a 3000€ ed eventualmente chiusura della farmacia da 15 a 30 giorni). 3 DPR 371/98, art 6. Comma 2: "Qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso la farmacia ne risulti sprovvista il farmacista può consegnare altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il SSN." Comma 3: "Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica." 4 La sostituzione non giustificata o sistematica al di fuori di quanto previsto dalla legge e da delibere regionali (medicinali generici e rimborso di riferimento; casi di urgenza sanitaria assoluta o manifesta), oltre alle implicazioni sulla autonomia e responsabilità professionale di medico e farmacista, si potrebbe connotare come attività sanzionabile ai sensi dell'articolo 171 del RD 1265/34 (comparaggio; vedi anche Circolare del 12-11-98, GU 23-11-98). 5 L 425/96 (GU 16-8-96); L 405/01 di convers del DL 347/01, art 7, modificato dalla L 178/02 (GU SO 10-802), di convers del DL 138/02; nota Reg. Lazio prot 162109 del 30-11-01. medicinale di minor costo secondo le disposizioni regionali6, a meno che il medico abbia esplicitamente indicato sulla ricetta la non-sostituibilità del medicinale prescritto oppure l'assistito, informato dal farmacista, non accetti la sostituzione. In pratica, definito come prezzo di riferimento il prezzo rimborsato dal SSN indicato dalla direttiva regionale in vigore, la sostituzione in attuazione del DL 347/01 si può effettuare con uno qualsiasi dei medicinali, di prezzo uguale o inferiore al prezzo di riferimento, elencato nella lista di trasparenza nazionale nell’ambito della stessa confezione di riferimento7, senza lacuna annotazione giustificativa. Casi di sostituzione che si possono verificare: ; Prescrizione di specialità medicinale o medicinale generico con prezzo più alto di quello di riferimento: il farmacista può consegnare qualsiasi medicinale (specialità o generico) con prezzo uguale (o inferiore) a quello di riferimento. ; Prescrizione di specialità medicinale o medicinale generico con prezzo uguale a quello di riferimento: il farmacista consegna il medicinale della marca indicata dal medico, oppure, a secondo di necessità e occasionalmente, può consegnare qualsiasi medicinale corrispondente, specialità o generico, con prezzo uguale (o inferiore) a quello di riferimento8. 6 L 405/01; DGR Lazio n. 1794 del 30-11-2001; DGR Lazio 1433/02. Per medicinale di minor costo si intende il medicinale di prezzo pari o inferiore a quello indicato nella lista regionale come prezzo di riferimento. Detti medicinali, siano essi generici o specialità, non sono soggetti allo sconto mutualistico (dal 1-1-05, L 326/03, di convers. del DL 269/03, art 48, c 31-32). 7 Il farmacista non è tenuto ad entrare nel merito della effettiva corrispondenza dei vari medicinali che appartengono alla stessa confezione di riferimento, anche se professionalmente è sempre opportuno che fornisca un suggerimento o una spiegazione appropriata al paziente/utente. L’inserimento dei vari medicinali nell’ambito della stessa confezione di riferimento, nella lista di trasparenza del Ministero della Salute, garantisce giuridicamente l’operato del farmacista, nell’ambito del SSN, a prescindere da valutazioni diverse sulla corrispondenza dei medicinali. Come è noto, infatti, per le finalità del SSN sono state considerate come appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, e quindi tra di loro intercambiabili, forme farmaceutiche diverse ma tutte per uso orale (compresse, cpr effervescenti, bustine), eventualmente realizzate con procedimenti tecnologici diversi, ed a base di principi attivi anche modificati (ad es. Nimesulide e nimesulide-betaciclodestrina). Inoltre è stata presa in considerazione la presenza dello stesso principio attivo, a prescindere da eventuali differenze delle indicazioni terapeutiche approvate. 8 Il testo di legge (L 405/01, L 178/02 ed in particolare la DGR Lazio 1433/02) prevede esplicitamente la consegna del farmaco corrispondente, purché al prezzo di riferimento (o più basso), a prescindere se sia specialità oppure generico, ed a prescindere dalla marca. Vedi anche circolare Assiprofar n.113/02 e 61/05. Si precisa comunque che il ricorso sistematico a questa sostituzione si configura come attività sanzionabile ai sensi dell'articolo 171 del RD 1265/34 (comparaggio). Terza parte, pagina 3.4: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. ; Sostituzione con eventuale medicinale di prezzo in- feriore a quello di riferimento: questo caso, non contemplato dal testo del DL 347/01, è stato esplicitamente previsto dalla DGR Lazio 1433/02, perché si verifica in relazione ai tempi ed alla frequenza dell'aggiornamento della lista regionale ed alla variazione dei prezzi da parte delle ditte. ; Sostituzione con specialità medicinale o generico di prezzo inferiore, ma superiore a quello di riferimento: non è prevista, se non nei termini del DPR 371/98, art 6, comma 2 (o comma 3). ; Sostituzione con specialità medicinale o generico di prezzo superiore o di prezzo uguale ma superiore al prezzo di riferimento: non prevista, se non nei termini del DPR 371/98, art 6, comma 3. PARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI ASSISTITI1. Esiste un regime complesso di compartecipazione alla spesa (ticket) che sostanzialmente (a meno delle eccezioni descritte più avanti) si basa sulla differenziazione tra i prodotti del sistema del prezzo di riferimento (gli “equivalenti”, cioè i medicinali di cui è scaduto il brevetto elencati nell’apposita lista regionale in vigore delle confezioni e dei prezzi di riferimento), e tutti gli altri medicinali (medicinali con brevetto ancora in essere o comunque non elencati nella lista delle confezioni con prezzo di riferimento), distinti in 2 fasce di prezzo (fino a 5€ e oltre 5€). MEDICINALI SENZA EQUIVALENTI Le misure di compartecipazione alla spesa introdotte per orientare ad incrementare l’utilizzo dei medicinali a brevetto scaduto, prevedono il pagamento di una quota di 4€ per ogni confezione di prezzo superiore a 5€, e di 2,5€ per ogni confezione di prezzo uguale o inferiore a 5€2 (1€ a confezione per gli antibiotici iniettabili e i farmaci per esclusivo uso fleboclisi prescrivibili in numero di 6 pezzi a ricetta) per i pazienti non esenti che ritirano i medicinali che NON appartengono alla lista regionale delle confezioni con prezzo di riferimento; tali quote sono ridotte rispettivamente a 2€/1€ (2€ per medicinali di prezzo >5€; 1€ per medicinali di prezzo ≤5€) nel caso di pazienti con esenzione per patologia (ed equivalenti, codici 0.., R.., N01, vedi oltre), mentre non è dovuta dai pazienti con le altre esenzioni “S” “L” “C”, “E”, “F” “T”, “G” “V” (tutte le esenzioni diverse da quelle per patologia che riguardano l’assistenza farmaceutica, vedi oltre). La quota di compartecipazione non si applica ai medicinali inibitori di pompa protonica ATC A02BC, ai medicinali “stupefacenti” del DPR 309/90 (a qualsiasi 1 2 Decreti Commissariali U24 del 10-9-08, BUR 13-9-08 SO n. 116, e U45 del 17-11-08, che modificano il precedente regime stabilito con DGR Lazio 1167 del 23-12-05; note regionale con procedure applicative n.106343 del 15-9-08, n.108107 del 18-9-08, n.111478 del 26-9-08, n. 139939 del 27-11-08, n. 149933 del 19-12-08. Qualora l’importo della quota di partecipazione superi il prezzo del medicinale, il medicinale non deve essere dispensato a carico del SSN. tabella appartengano), all’ossigeno terapeutico (liquido e gassoso), all’insulina (ATC A10A)3; ai fattori della coagulazione del sangue (ATC B02BD) e alla somatropina (ATC H01AC01)4; ai medicinali della Distribuzione Diretta dispensati in farmacia con autorizzazione. I medicinali della DPC sono assoggettati alla quota di compartecipazione dal 1-1-095 (con le stesse eccezioni di insuline, somatropina e fottori della coagulazione). PREZZO DI RIFERIMENTO6 I medicinali il cui principio attivo non è coperto da brevetto, elencati nella lista di trasparenza secondo le disposizioni regionali, sono rimborsati, senza quota fissa di compartecipazione alla spesa, fino alla concorrenza del relativo prezzo di riferimento7. E’ a carico dell’assistito (tutti gli assistiti, anche esenti, ad eccezione dei titolari di pensione di guerra vitalizia con esenzione “G” e “V”) l’eventuale differenza col prezzo di riferimento. Il farmacista è tenuto a proporre all'assistito il medicinale corrispondente di prezzo uguale o inferiore a quello di riferimento. Se l’assistito accetta e richiede l’equivalente8, il farmacista effettua senza ulteriori formalità la sostituzione, a meno che il medico non abbia espressamente indicato la “nonsostituibilità”. I prezzi di riferimento ed i medicinali ai quali devono essere applicati (confezioni di riferimento) sono stabiliti con Delibera di giunta regionale (DGR)9 [vedi elenco nella sezione “aggiornamenti”]. Norma di salvaguardia10: nel caso di carenza documentata del medicinale equivalente (del sistema del rimborso di riferimento) a prezzo uguale o inferiore al prezzo di riferimento, il farmacista può consegnare il corrispondente medicinale di prezzo più basso disponibile nei normali canali di distribuzione regionale, senza esigere alcuna quota di partecipazione da parte dell’assistito. La circostanza deve essere indicata dal 3 Nota Regionale prot 149933 del 19-12-08, in vigore dal 1-1-09. 4 Nota Regionale prot 23577/45/07 del 25-2-09, in vigore dal dal 28-2-09. 5 Procedure applicative, nota Reg. prot 139939 del 2711-08, in relazione al nuovo Accordo 2009-2011 per la DD e la DPC. Secondo tale nota, anche gli antipsicotici atipici con dicitura “urgente” dovrebbero essere esenti dalla quota di compartecipazione, ma tale indicazione è disapplicata, secondo le istruzioni di Federfarma-Roma (Circolare 153/08 del 30-12-08). 6 L 388/00 (finanziaria 2001), art 85, c 26; Comunicato Min San SO GU 7-6-2001; L. 405/01. 7 I medicinali elencati nella lista di trasparenza nazionale sono esclusi dall’applicazione dello sconto mutualistico, ma il prezzo di riferimento ed i medicinali a cui applicarli sono quelli indicati nella lista regionale. 8 E' difficile che il farmacista possa verificare se il paziente accetti o non accetti la sostituzione prevista dall'art 7, L. 405/01, quando la ricetta gli viene presentata da una persona diversa dall'intestatario. 9 DGR Lazio n. 1433 del 31-10-2002, in vigore dal 15-112002, e seguenti, in relazione alle categorie omogenee individuate dal Ministero (vedi “Aggiornamenti”). 10 DGR Lazio 1433/02, modificata dalla DGR 55/03. Terza parte, pagina 3.5: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. farmacista sulla ricetta con apposita annotazione ("norma di salvaguardia"), e la ricetta deve essere inserita in apposita distinta fascia di tariffazione ("G"). CATEGORIA OMOGENEA PPI1 I farmaci della categoria terapeutica omogenea atc A02BC inibitori della pompa acida (=PPI) sono soggetti ad un prezzo massimo di rimborso corrispondente al prezzo di riferimento delle confezioni di lansoprazolo2. La eventuale differenza col prezzo del medicinale prescritto è a carico dell’assistito (esclusi esenti con codice “G” e “V”). La quota di compartecipazione in quota fissa per questi medicinali non è mai dovuta3. La differenza di prezzo per categoria non è dovuta, per le prescrizione di medicinali PPI diversi dal lansoprazolo, se è presente nella casella più a destra (la sesta) del “Codice esenzione” la lettera, dalla B alla F, che individua i casi previsti per l’eccezione4. Lettere per la codifica dei casi previsti di esenzione dalla differenza di prezzo: B) paziente intollerante al lansoprazolo; C) paziente allergico al lansoprazolo; D) paziente che non risponde al lansoprazolo; E) concomitante terapia con teofillina o tacrolimus (possibilità di interazione farmacologia); F) paziente già in trattamento con PPI diversi dal lansoprazolo secondo indicazioni e limitazioni temporali della nota 48 (fino al completamento del ciclo terapeutico). La differenza col prezzo di rimborso è sempre dovuta quando è biffata la casella N dell’area esenzione (“non esente”). Medicinale | Dosaggio | Prezzo massimo di rimborso6 Lansoprazolo Omeprazolo Pantoprazolo Rabeprazolo Esomeprazolo 15 mg 14 cps 30 mg 14 cps 10 mg 14 cps 20 mg 14 cps 20 mg 14 cpr 40 mg 14 cpr 10 mg 14 cpr 20 mg 14 cpr 20 mg 14 cpr 40 mg 14 cpr 10 mg 28 bs 3,96€ 7,32€ 3,96€ 7,32€ 3,96€ 7,32€ 3,96€ 7,32€ 3,96€ 7,32€ 3,96€ NON È AMMESSA LA SOSTITUZIONE NELL’AMBITO DELLA con altro medicinale a base di principi attivi diversi7 (ancorché di prezzo uguale a quello di rimborso). STESSA CATEGORIA TERAPEUTICA L’indicazione da parte del medico delle “letterine” previste dalle DGR per l’appropriatezza prescrittiva8 (nella prima casella a disposizione della regione sotto al codice fiscale) non ha alcun effetto per la spedizione in farmacia (non comporta né limitazioni nella spedizione né applicazione di ticket diversi) ed è pertinente esclusivamente a medicinali coperti da brevetto. Il medico è invitato a non prescrivere sulla medesima ricetta inibitori di pompa acida (PPI) esenti dalla differenza col prezzo di rimborso insieme ad altri medicinali mutuabili (in particolare quelli del sistema del rimborso di riferimento soggetti a differenza di prezzo o altri medicinali soggetti a quota di compartecipazione)5. 1 Interventi di correzione della spesa farmaceutica della Regione Lazio, Piano di rientro dal disavanzo sanitario; DGR Lazio n. 124 del 27-2-07, come modificata con DGR n. 197 del 20-3-2007; determinazione 1140 del 30 marzo 2007 e relativa nota integrativa, in vigore dal 2 aprile 2007; Determinazione 1371 del 16-4-07. La manovra comprende anche la monoprescrizione per le statine (atc C10AA-C10BA) con decorrenza dal 2 aprile 2007 in via temporanea e provvisoria, il passaggio in DPC degli interferoni, l’implementazione della distribuzione da parte delle strutture ospedaliere o specialistiche per il primo ciclo di cura all’atto delle dimissioni dei medicinali antiemetici soggetti a nota 57, degli antibiotici iniettabili soggetti a nota 56 ed inoltre di anastrozolo (Arimidex), exemestan (Aromasin) e letrozolo (Femara). 2 DGR n. 785 del 19-10-2007, in vigore dal 26-10-07, con prezzi aggiornati prima con DGR 1738 del 17-609 ed ultimamente con D 4005 del 1-12-09. 3 Nota regionale 111478 del 26-9-08. 4 L’indicazione delle stesse lettere non è pertinente per le prescrizioni a base di lansoprazolo e comunque non è idonea ad esentare dalla applicazione della eventuale differenza col prezzo di riferimento. 5 Nota regionale del 17-5-07. Se sulla medesima ricetta vengono prescritti un medicinale della classe dei PPI 6 7 8 esente dalla differenza col prezzo di rimborso, insieme ad un altro medicinale soggetto alla differenza col prezzo di riferimento, non è possibile differenziare il diverso regime di applicazione del ticket al momento della tariffazione nella fascia "G". Determinazione Regione Lazio D4005 del 1-12-09 in vigore dal 8-12-09. Nel Lazio le confezioni di lansoprazolo, omeprazolo e pantoprazolo non sono inserite nella lista regionale delle confezioni e dei prezzi di riferimento, ma la loro presenza nella lista di trasparenza nazionale giustifica la sostituzione con l’equivalente di minor costo all’interno della stessa confezione di riferimento della lista nazionale. Appropriatezza prescrittiva ed incremento dell’utilizzo dei farmaci di cui è scaduto il brevetto, DGR Lazio 1057/07 e 232/08. Terza parte, pagina 3.6: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. COMPILAZIONE AREA ESENZIONE. Esenzioni fascia “SLC”6. La compilazione dell’area esenzione da parte del medico è obbligatoria; la biffatura1 della casella N (non esente) e la compilazione delle caselle “codice esenzione” sono tra loro alternative ed esclusive, tranne che nel caso delle esenzioni per reddito (codici E01 E02 E03 E04), per le quali l’assistito o un suo delegato può autocertificare la condizione reddituale anche in un momento successivo alla redazione della ricetta, mediante barratura della lettera R, apposizione della firma autocertificante e compilazione delle casella dell’esenzione con il codice “E” appropriato2. Questi tre elementi devono sempre essere presenti sulla ricetta che si avvale dell’esenzione per reddito3. Il diritto all’esenzione per motivi sanitari del paziente deve sempre essere attestato dal medico4. 5 CODICI DI ESENZIONE E CATEGORIE PROTETTE . Esenzioni per l’assistenza farmaceutica: invalidità, reddito ed altre condizioni che esentano dal pagamento della quota di compartecipazione per i medicinali senza equivalenti. Si ricorda in particolare che i formalismi necessari che permettono la contabilizzazione delle ricette con esenzione per età/reddito nella fascia SLC sono i seguenti: sigla di esenzione (E01-E02-E03-E04) biffatura della lettera R (reddito) firma autocertificante. Le ricette prive di uno dei tre elementi non potranno essere contabilizzate come esenti. 1 2 3 4 5 Per biffatura si intende l'apposizione di un segno evidente qualsiasi all'interno della casella. Note regionali prot.106553 del 15-9-08 e 108107 del 18-9-08; per gli assistiti che autocertificano la condizione di reddito, i codici “E” di esenzione, se non già presenti sulla ricetta, su indicazione dell’assistito sono apposti dal farmacista, senza alcuna responsabilità nel merito, al momento della spedizione della ricetta. Non è tuttavia possibile avvalersi della esenzione per reddito se il medico ha già indicato il codice di un’altra esenzione, come ad esempio quella per patologia. Previsto dal Disciplinare tecnico DM 17-3-08, anche se la presenza della firma non è un dato da trasmettere al MEF. Legge 638/83: l'attestazione del diritto all'esenzione è certificata esclusivamente dal medico prescrittore (come indicato sul retro della ricetta, ultima riga). DM 1-2-91; L 724/94, art 1, c.3; DLgs 124/98, art 5; DM 329/99; L 388/00, art 85 (finanziaria 2001); DGR Lazio 34/2002; circolare regionale del 25-2-05; Decreto commissariale U24 del 10-9-08 e relativa nota esplicativa del 15-9-08, prot. 106553. C01 invalidi civili al 100% (grandi invalidi) C02 invalidi civili al 100% con indennità di accompagnamento C04 invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza C05 ciechi assoluti7; C06 sordomuti8 L01 grandi invalidi per lavoro dall'80% al 100% L02 invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa maggiore di 2/3, invalidità dall’67% al 79% L03 invalidi del lavoro con riduzione della capacità la vorativa inferiore ai 2/3, invalidità dall’1% al 66% L04 infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali S01 invalidi per servizio 100% (grandi inv. 1^ cat) S02 invalidi per servizio (dalla 2^ alla 5^ cat.) S03 invalidi per servizio (dalla 6^ alla 8^ cat.) S04 obiettori di coscienza in servizio civile E01 assistiti di età minore di 6 e maggiore di 65 anni, con reddito familiare9 lordo complessivo10 inferiore a € 36.151,98 (ex RED1 e RED2) E02 disoccupati11 e familiari a carico (ex RED5) E03 titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (ex RED3) E04 titolari di pensione al minimo12 e familiari a carico (ex RED4) F01 detenuti13 1 T01 donatori di organo . 6 Circolari Regionali: n 4/2002 e del 25-2-05; nota regionale 106342 del 15-9-08. Tutti i codici ed i relativi riferimenti normativi sono indicati nel disciplinare tecnico allegato al DM 17-3-08 (GU SO 11-4-08). 7 C05, ciechi assoluti o con residuo visivo binoculare fino a 1/20, L 482/68, art 6; L 68/99; DM 1-2-91, art 6, c1, f. 8 C06 (colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’ apprendimento della lingua parlata), L 482/68, art 7; L 68/99; DM 1-2-91, art 6, c 1, f. 9 I componenti del nucleo familiare sono ai fini fiscali il dichiarante, il coniuge (non separato), i figli, altre persone conviventi e soggetti a carico ai fini dell'IRPEF anche se non presenti nello stato di famiglia (familiari che nell'anno precedente non hanno percepito redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a 2840,51€, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali. 10 Quale reddito complessivo è da intendersi la somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili e, limitatamente ai lavoratori autonomi, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tale reddito è rilevabile dai seguenti modelli: CUD, parte B; 730, prospetto di liquidazione; mod. UNICO, quadro RN (dell’anno precedente). 11 Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 se con coniuge a carico, e incrementato di € 516 per ogni figlio a carico. 12 E03, L 153/69, art 26 e L.544/88, art 1. E04, Titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31€, incrementato a 11.362,05€ se con coniuge a carico, e incrementato di 516€ per ogni figlio a carico, L 335/95, art 3, c 6. In questi casi l’assistito (anche in un momento successivo e con la N “non-esente” barrata) deve autocertificare la condizione di reddito e sulla ricetta deve essere riportato il relativo codice di esenzione. 13 F01, detenuti ed internati, DLgs 230/99, art 1, c6. Terza parte, pagina 3.7: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. ESENZIONE TOTALE ESENZIONE PER PATOLOGIA10. Invalidi di guerra (e assimilati): sono esenti totali, in quanto esentati sia dalla quota fissa di compartecipazione che dalla differenza col prezzo di riferimento e col prezzo massimo di rimborso per i PPI. Esenzioni (ex “A”, patologia), con diritto alla prescrizione di 3 pezzi (salvo eccezioni elencate): Esenzioni G ex "R" (invalidi di guerra2). R..(+subcodice) (malattie rare, vedi nel seguito). 11 N01 (danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni) . G01 invalidi di guerra dalla prima alla quinta cate- goria, titolari di pensione diretta vitalizia, e deportati in campi di sterminio. G02 invalidi di guerra dalla VI alla VIII categoria. 3 V01 vittime di terrorismo e criminalità organizzata . 4 T09 vittime del terremoto dell’Aquila del 2009 . Nel caso di prescrizione di medicinali di fascia C secondo la legge 203/2000 (oppure la legge 206/2004 che la richiama), il medico appone nell'ambito della prescrizione apposita annotazione controfirmata. I medicinali di classe C5 sono erogabili a totale carico del SSN solo nei confronti degli invalidi di guerra (militari o civili) titolari di pensione di guerra diretta vitalizia6 e delle vittime del terrorismo con invalidità superiore all’80%7, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente ed apponga idonea dichiarazione8 controfirmata (Legge 203/00 oppure Legge 206/04)9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L Reg 9/05; L Reg 19-11-02; Circolare Reg n.144 S/P del 22-7-05. G01, G02, DM 1-2-91, art 6, c1 e c2, punto a. V01, L 302/90; DLgs 124/98, art 5, c6. Per le vittime del terrorismo l'esenzione è estesa anche ai familiari (L 206/04, art 9). T09, cittadini residenti nella Asl dell’Aquila vittime del sisma dell’aprile 2009, che abbiano acquisito domicilio sanitario temporaneo presso una Asl del Lazio, Decreto comm. U24 del 2-04-09. Tra i medicinali di classe C debbono intendersi compresi anche quelli soggetti a note AIFA prescritti al di fuori delle condizioni previste dalle note stesse. Nel caso il prezzo sia superiore a quello di riferimento (come da pag. precedente), il paziente non deve corrispondere l'eventuale differenza (L. di convers. del DL 347/01). L 203/2000 (del 19-7-00, GU 26-7-00), art 1. L 206/04, art 4 e 9, con estensione dell’esenzione anche ai familiari delle vittime del terrorismo. Una dichiarazione come ad esempio “Si attestano le condizioni previste dalla legge n.203/2000 –o della Legge 206/2004-”, o analoga. Nota Min San prot.100/SCPS/9.12434 del 29-8-00; Circolare regionale del 25-2-2005; nota regionale del 6-5-08. 0.. (il codice indicato deve corrispondere a quello dei codici di patologia, 001-056, vedi nel seguito). Gli esenti per patologia possono fruire di prescrizioni fino a tre pezzi12 complessivamente su una stessa ricetta13, di uno o due medicinali, ad esclusione dei medicinali a base di statine (massimo 1 pezzo a ricetta), dei medicinali antipsicotici e antiemofilici della DPC in procedura urgente (massimo 2 pezzi a ricetta); degli antibiotici iniettabili monodose, dei flaconi per fleboclisi e degli interferoni iniettabili14 in DPC (sono comunque prescrivibili fino a 6 pezzi). La quota di compartecipazione per i medicinali senza equivalenti è dovuta dagli assistiti con esenzione per “patologia” in misura ridotta: 2€ per medicinali di prezzo >5€; 1€ per medicinali di prezzo ≤5€ e per i medicinali pluriprescrivibili. L’esenzione per patologia si riferisce, secondo il regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti (DM 329/99) ed il regolamento sulle malattie rare (DM 296/01), a tutti i farmaci destinati al trattamento delle patologie individuate15, il cui codice è riportato sulla tessera di esenzione del paziente. Il medico può prescrivere una terapia non superiore a 60 giorni16. E’ di competenza del medico verificare la corrispondenza tra le patologie e i farmaci relativi secondo i codici di patologia. 10 11 12 13 14 15 16 DM 28-5-99 Regolamento n.329/99, SO GU 25-9-99; DM 296 del 21-5-01, GU 19-7-01 (aggiornamento); DM 279 del 18-5-01 (GU 12-7-01) "Malattie rare". N01, soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (L 210/92). L 405/01 di conversione del DL 347/01, art 9; DGR Lazio n 34 del 15-1-2002. DLgs 124/98 del 29-4-98, art 3, c 9. Legge 405/01 di conversione del DL 347/01, art 9, c 3, interferoni iniettabili per i pazienti affetti da epatite cronica Il DM 329/99 non approfondisce gli aspetti che riguardano l’assistenza farmaceutica, per cui al medico di famiglia è riconosciuta ampia discrezionalità nel definire i farmaci prescrivibili in regime di esenzione in relazione alla patologia, rispettando criteri professionali di "efficacia ed appropriatezza". L. 405/01 (convers. del DL 347/01, art 9). Questa limitazione è comunque rivolta esclusivamente al medico (il farmacista non avrebbe alcuna possibilità di controllo in mancanza dell'indicazione della posologia). Terza parte, pagina 3.8: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. MALATTIE CRONICHE/INVALIDANTI1 Il codice di identificazione delle patologie secondo il DM 329/99, è composto da gruppi di cifre numeriche, di cui le prime 3 sono da indicare nelle apposite caselle della ricetta che indicano il diritto all’esenzione. N.Prog./ Condizioni di esenzione (eenzioni per patologia). 001 acromegalia e gigantismo 002 affezioni del sistema circolatorio (escluso: .453.0 sindrome di Budd-Chiari) (0A02: malattie cardiache e del circolo polmonare; 0B02: malattie cerebrovascolari; 0C02: Malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene, vasi linfatici). 003 anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione 005 anoressia nervosa, bulimia 006 artrite reumatoide 007 asma 008 cirrosi epatica, cirrosi biliare 009 colite ulcerosa e malattia di Crohn 011 demenze 012 diabete insipido 013 diabete mellito 014 dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool 016 epatite cronica (attiva) 017 epilessia (escl.: sindrome di Lennox-Gastaut) 018 fibrosi cistica 019 glaucoma 020 infezione da HIV 021 insufficienza cardiaca (n.y.h.a. classe III e IV) 022 insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di Addison) 023 insufficienza renale cronica 024 insufficienza respiratoria cronica 025 ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb - ipercolesterolemia primitiva poligenica ipercolesterolemia familiare combinata - iperlipoproteinemia di tipo III 026 iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo 027 ipotiroidismo: congenito, acquisito (grave) 028 lupus eritematoso sistemico 029 malattia di Alzheimer 030 malattia di Sjogren 031 ipertensione arteriosa (0A31: ipertensione arteriosa; 0031: ipertensione arteriosa in presenza di danno d’organo). 032 malattia o sindrome di Cushing 034 miastenia grave 035 morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo 036 morbo di Buerger 037 morbo di Paget 038 morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali 039 nanismo ipofisario 040 neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale 041 neuromielite ottica 042 pancreatite cronica 044 psicosi 045 psoriasi (artropatica pustolosa-grave eritrodermica) 046 sclerosi multipla 047 sclerosi sistemica (progressiva) 048 soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto 049 soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali 050 soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo) 051 soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici 052 soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo) 053 soggetti sottoposti a trapianto di cornea 054 spondilite anchilosante 055 tubercolosi (attiva bacillifera) 056 tiroidite di Hashimoto MALATTIE RARE2. L'allegato 1 del DM 279/01 reca l'elenco delle malattie rare (o gruppi di malattie) con i relativi codici identificativi alfanumerici (sei cifre, di cui la prima è la lettera R). 2 1 DM 329/99, aggiornato con DM 296/01. DM 279 del 18-5-01 (GU 12-7-01). L’elenco completo dei codici e delle malattie è disponibile sul web. Terza parte, pagina 3.9: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA Piano di rientro della Regione Lazio, Decreto Commissariale 24 e 45 del 2008. Come in vigore dal 1-1-2009. tutto come prima del 17-9-08: si paga la differenza col prezzo di riferimento oppure si ritira il medicinale equivalente con prezzo di riferimento [esenti dalla differenza di prezzo solo categoria “G” e “V”] Medicinali con prezzo di riferimento (1) Medicinali PPI inibitori pompa protonica atc A02B tutto come prima del 17-9-08: Medicinali senza equivalenti (2) esclusi: “stupefacenti”, ossigeno, PPI, insulina; fattori antiemofilici e somatropina; medicinali in DD con autorizzazione allegata Ricetta senza esenzione dalla differenza di prezzo per categoria [lettera A] Si paga solo la eventuale differenza col prezzo di rimborso della categoria [unici esenti codici “G” e “V”] Ricetta con esenzione dalla differenza di prezzo per categoria [lettere B÷F] (3) NESSUNA COMPARTECIPAZIONE Pazienti non esenti : 4€ ogni confezione di prezzo maggiore di 5€ 2,5€ ogni confezione di prezzo uguale o minore di 5€ (4) Per antibiotici iniettabili e flebo 1€ a confezione Pazienti con esenzione per patologia (3) (codici “O..” “R..” “N01”): 2€ ogni confezione di prezzo maggiore di 5€ 1€ ogni confezione di prezzo ≤ di 5€; antibiotici iniettabili e flebo Pazienti con altre esenzioni (3) per la farmaceutica: NESSUNA COMPARTECIPAZIONE [codici “S” “L” “C” “E(3)” “G” “V”, tutti i subcodici, “F01” “T01”]: “Stupefacenti” DPR 309/90 (tutte le tabelle) Ossigeno (liquido/gassoso) Insulina (ATC A10A) Fattori antiemofilici (B02BD), Somatropina (H01AC01) medicinali in DD con autorizzazione allegata NESSUNA COMPARTECIPAZIONE 1) Per medicinali con prezzo di riferimento si intendono tutti i medicinali di cui è scaduto il brevetto che rientrano nell’elenco regionale delle confezioni e dei prezzi di riferimento (Disposizioni regionali sull’attuazione della Legge 405/01, con aggiornamento del prezzo dei farmaci di uguale composizione). 2) Per medicinali senza equivalenti si intendono tutti i medicinali non compresi nella lista regionale delle confezioni e dei prezzi di riferimento (ma sono esclusi dalla compartecipazione i medicinali espressamente indicati nell’ultima riga “nessuna compartecipazione” (DD sta per “Distribuzione diretta”). 3) La biffatura della N-“non esente” prevale su altri codici di esenzione eventualmente indicati e li annulla, ad eccezione dell’esenzioni per reddito “E”. L’esenzione per reddito può essere apposta anche successivamente mediante biffatura della R, richiede la firma autocertificante (dell’intestatario o di un suo delegato) con l’indicazione del codice “E” seguito dall’opportuno subcodice annotato o dichiarato dall’assistito e trascritto dal farmacista (nota regionale 106343 del 15-9-08 e sua successiva integrazione). Non è possibile avvalersi dell’ esenzione “E” quando è già indicata un’altra esenzione (ad es.: patologia). 4) Qualora l’importo della quota di partecipazione superi il prezzo del medicinale, il medicinale non deve essere dispensato a carico del SSN. Terza parte, pagina 3.10: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. PRESTAZIONI INTEGRATIVE. Per prestazione integrativa regionale si intende la prescrizione a carico del SSN1 di materiale sanitario diverso dai medicinali, mediante lo stesso modello di ricetta mutualistica a lettura ottica. Il diritto alla prestazione integrativa sussiste in relazione a patologie ed invalidità particolari, a cui si riferisce il materiale sanitario oggetto della prestazione2. Dal 1-10-09 è in vigore l’Accordo per la distribuzione tramite le farmacie dell’assistenza integrativa per diabetici, a prezzi concordati, tramite verifica del fabbisogno autorizzato e registrazione delle transazioni di dispensazione tramite funzionalità on-line web-care. Il medico deve indicare il codice di esenzione principale nelle prime tre caselle, seguito (nelle tre caselle del subcodice) dalla sigla “INT”. Per le ricette di prestazioni integrative regionali3 che per la spedizione richiedono autorizzazione preventiva, la validità deve essere calcolata a partire dalla data di redazione e non da quella di autorizzazione. A carico dell'assistito non è dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel Lazio l'apposizione sulla ricetta del SSN delle fustelle adesive o prove d'acquisto del materiale fornito è prevista dal 1-3-20034 (tranne che per i prodotti privi di fustelle o per i quali il prelievo della fustella comporti il danneggiamento dell’involucro primario, come medicazione ed altro, di cui si indica il prezzo unitario). Per l’assistenza integrativa del materiale per il trattamento del diabete, i fustelli adesivi si applicano sul modulo di prelievo emesso dal sistema web-care, il quale a sua volta deve essere allegato alla prescrizione medica (vedi i dettagli nel seguito). L’importo complessivo della prescrizione deve in ogni caso essere indicato nelle apposite caselle, sotto quelle del ticket. Le fustelle che non trovano spazio sulla ricetta SSN, possono essere applicate sulla “ricetta aggiuntiva” prevista dal DM 18-5-045. 1 2 3 4 5 DM 371/98 (Convenzione SSN), art 2, c 2. L 531/87, art 2, c 3; Circolari della Regione Lazio 67/84; 56/89; 73/92; 14/94, 19/94; 42/94. La validità di queste ricette è di 30 giorni, poiché l'assistenza regionale è prevista dalla "Convenzione". Nota della Regione Lazio n. 16511/4A/05 del 19-2-03. Attualmente l’uso del modulo aggiuntivo non è obbligatorio nel Lazio. [In origine era previsto che il modulo aggiuntivo, da fotocopiare da un originale in dimensioni reali identiche alla normale ricetta SSN, venisse utilizzato per l’applicazione di (non più di) 6 fustelle compilandolo con: numero della prescrizione originale, codice fiscale del paziente, data e timbro della farmacia, stesso numero progressivo della ricetta originale]. PER TUTTE LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE: in nessun caso su una stessa ricetta possono essere prescritte contemporaneamente medicine a carico del SSN e materiale oggetto di assistenza integrativa6! MATERIALE DI MEDICAZIONE. E’ prescrivibile senza autorizzazione USL esclusivamente agli invalidi di guerra e assimilati solo se affetti da piaghe da decubito, postumi di laringectomia, fistole secernenti. Sulla ricetta deve essere indicato uno dei seguenti codici di esenzione: G01INT–GO2INT-C01INT– C02INT7-L01INT–S01INT. Il materiale di medicazione prescrivibile è il seguente (a destra l’importo unitario da tariffare) 8. Qualità Cotone idrofilo (oro extra) 250 grammi Garza Di cotone idrofilo 10x10x25 18x40x12 36x40x12 5m x 5cm 5m x 7cm 5m x 10cm 5m x 2,5cm Bende orlate Di cotone idrofilo Cerotto Ipoallergenico 6 7 8 5m x 5cm Quantità Prezzo unitario Un solo pacchetto € 2,07 Massimo 3 in totale Massimo 3 in totale Uno solo € € € € € € € € 0,31 1,19 1,96 0,39 0,67 0,90 2,58 4,23 L 531/87, art 2, c 3 (GU 30-12-87). Circolare della Regione Lazio 144 S/P del 22-7-05. Circolare della Regione Lazio 42/94, in riferimento alla 56/89 e all’allegato 1 alla 67/84. Terza parte, pagina 3.11: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. ACCORDO PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA DEL MATERIALE PER DIABETICI1. Sulla base del piano prescrittivo (che ha validità massima di un anno) emesso dai centri diabetologici o dai diabetologi delle strutture pubbliche, il medico convenzionato prescrive a carico del SSN mediante il modulo standard il materiale per il trattamento del diabete. L’Accordo prevede che il piano prescrittivo (detto anche piano terapeutico) venga registrato dagli operatori delle Asl o altre strutture pubbliche sul sistema informatico web-care. La ricetta del medico, come previsto dalla normativa 2 vigente , può prescrivere materiale per un fabbisogno massimo di 3 mesi, ma nel caso che il piano prescrittivo non sia ancora stato registrato nel sistema, provvisoriamente fino al 31-1-20103, il medico dovrà prescrivere limitatamente ad un fabbisogno massimo di un mese4 (oltre tale data come previsto dall’accordo la prescrizione di cui non è registrato sul sistema il piano prescrittivi non potrà essere spedita a carico del SSN). La ricetta non richiede l’autorizzazione della Asl. Il farmacista dispensa a carico del SSN accedendo al sistema informatico webcare ed attuando la procedura che consente il controllo e il monitoraggio dei piani prescrittivi e dei consumi. https://www.webcare.it/lazio codici di accesso: «login» come per la DPC, [d][p][c][ ][ ][ ][ ] pw: scelta dall’utente (min. 8 caratteri, da rinnovare ogni 3 mesi). [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Inserito il codice fiscale dell’assistito, si accede alla disponibilità secondo il piano prescrittivo registrato, e le quantità dispensate vengono scalate dalla disponibilità rimanente dell’assistito. . Attenzione! L’unico codice di esenzione che dà diritto allerogazione gratuita del materiale per il trattamento del diabete è 013INT. Il farmacista nella spedizione può eccedere il fabbisogno solo nel caso ciò sia necessario, in relazione al confezionamento del prodotto, per garantire la fornitura della quantità prescritta (la quantità eccedente sarà detratta dalla disponibilità successiva). Il farmacista è autorizzato a dispensare in modo difforme dalle indicazioni del medico solo per giustificati motivi di necessità dell’assistito (ad es: strisce reattive o lancette di marca diversa per sostituzione dell’apparec_ chio che le utilizza). In ogni caso il sistema registra tutte le variazioni. Terminata la transazione, si stampa il modulo di prelievo e si applicano i fustelli del materiale erogato sul modulo stesso, che deve poi essere allegato alla prescrizione. La dispensazione può avvenire, secondo la disponibilità della farmacia o la richiesta dell’assistito, anche in modo frazionato (ovviamente presso la stessa farmacia) ed entro il periodo di validità della prescrizione, di 30 giorni), allegando i moduli di prelievo delle diverse transazioni alla medesima ricetta SSN. Ogni modulo relativo ad ogni transazione (che può essere composto da più pagine, a seconda del numero delle confezioni dispensate) riporta in codice a barre il n. della transazione (unico per tutto il sistema web-care), il codice della ricetta SSN a cui si riferisce e il codice fiscale del paziente, per consentire un rapido controllo ed individuazione delle ricette e delle transazioni. Analogamente al sistema della DPC, la contabilizzazione avviene mediante il sistema web nei primi dieci giorni del mese successivo. Prezzi di rimborso per singola unità per categoria di articolo In via provvisoria fino al 31-1-2010, il farmacista può procedere alla spedizione anche se il piano prescrittivo non è presente nel sistema5, con la limitazione di un fabbisogno massimo di un mese (dal 1-1-2010) semplicemente registrando le quantità che dispensa (nel caso l’assistito sia ancora sconosciuto al sistema occorre anche inserirne la Asl di appartenenza). Tipo di articolo - codice iso 2 3 4 5 DM 8-2-82, art 1 (GU 17-2-82); a livello regionale: “Accordo per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate aperte al pubblico di materiale oggetto di assistenza integrativa per la patologia diabetica” Decreto comm. U0063 del 30-9-09 e suo allegato A. Circolare Regione Lazio n.6 del 19-2-98. Nota regionale del 21-12-09. Nota regionale del 21-12-09, come indicazione rivolta al medico prescrittore. In questo caso il farmacista pertanto sarà autorizzato a ridurre autonomamente la quantità prescritta solo qualora venga esplicitamente indicato che si riferisce ad un fabbisogno superiore a quello mensile previsto. Il farmacista in ogni caso non è tenuto a nessuna verifica delle quantità prescritte in relazione alle indicazioni dell’allegato B dell’Accordo. Striscia per glucometro 7AB1B01 0,810 [1,200] Siringa 7AC2B01 0,175 [0,300] Lancetta pungidito 7AC2C 0,135 [0,230] [x25= 20,25€; x50=40,50€] É possibile verificare la «storia» dei prelievi di ciascun assistito mediante la funzione «ultimo movimento». 1 Prezzo €6 [x30=5,25€] [x25=3,375€; x50=6,75€] Ago penna 7AC2A01 Striscia per glicosuria 7AB1B07 Striscia per chetonuria 7AB1B05 Striscia per glicosuria e chetonuria 7AB2A Glucometro 7AA1A Pungidito 7AB4D Penna insulina 7AC2M 0,198 [0,230] 0,190 [0,250] 0,175 [0,250] 0,275 [0,380] Gratuito Gratuito Gratuito I prezzi concordati sono indicati sul sistema web-care e vengono direttamente applicati sul modulo di prelievo; sulla ricetta del SSN deve essere riportato il solo totale da rimborsare, nelle apposite consuete caselle (se si tratta di 6 Tra parentesi quadra in carattere più piccolo i prezzi riconosciuti alle farmacie con fatturato SSN annuale inferiore a 387.342 €. Terza parte, pagina 3.12: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. un prelievo frazionato la somma dei totali riportati da ogni singolo modulo). PRODOTTI DIETETICI1. L'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare -alimenti privi di glutine, aproteici, olio MCT, integratori dietetici, latte per neonati- può avvenire: mediante l’utilizzo di apposito modulo di prelievo mensile rilasciato dalla Asl (simile al modello di ricetta SSN, o ottenuto per applicazione di timbro su una ricetta SSN), in relazione alle modalità indicate dal DM 8-6-012 (questa è la procedura abituale per le forniture relative a morbo celiaco); oppure mediante la ricetta SSN redatta dal medico di famiglia, autorizzata dalla Asl per un fabbisogno massimo di 30 giorni. Il modulo di prelievo mensile (o quindicinale3) rilasciato dalla Asl deve riportare il numero di autorizzazione, il mese a cui si riferisce la fornitura e l’indicazione del sesso dell'assistito (M o F). Il modulo può essere spedito dalla farmacia4 entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la fornitura (ma non prima del mese indicato, anche se compilato in anticipo), e deve essere contabilizzato nella DCR del mese in cui viene spedito. L’eventuale differenza tra il valore dei prodotti consegnati ed il tetto di spesa autorizzato è a carico dell’assistito e viene evidenziata sul modulo di prelievo (nella casella corrispondente a quella del ticket). I fustelli che non trovano posto sul modulo devono essere applicati sul modulo aggiuntivo. Se non è possibile prelevare il fustello senza danneggiare il contenitore primario del prodotto, si avrà cura di ricopiare sul modulo il n. di codice ed il prezzo del prodotto. Altri eventuali prodotti non presenti nel Registro Nazionale sono a carico dell'assistito. Sono prescrivibili per un fabbisogno massimo di 30 giorni6, previa autorizzazione della Asl, a pazienti affetti dalle seguenti malattie: 9 Malattie metaboliche congenite7, 9 Morbo celiaco (compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme), 9 Fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, 9 Nati da madri sieropositive per HIV fino al compimento del sesto mese di età: ai fini dell'erogazione di sostituti del latte materno; / Attenzione! L’erogazione dei prodotti alimentari aproteici ai pazienti affetti da insufficienza renale cronica8 (IRC) a carico del SSN è sospesa a decorrere dal 1-12-099. Decreto Min San 8 giugno 2001 (GU 5-7-01), modificato con DM 4 maggio 2006 (GU 17-5-06). tabella 1: fabbisogno calorico e tetto di spesa per i pazienti affetti da morbo celiaco. Fabbisogno calorico Tetto di spesa Età Totale | 35% al mese 6 mesi- 1 anno 900 315 € 45,00 fino a 3,5 anni 1300 455 € 62,00 fino a 10 anni 2000 700 € 94,00 adulti maschi 3000 1050 €140,00 adulti femmine 2200 770 € 99,00 6 7 I prodotti dietetici rimborsati dal SSN sono quelli elencati nel Registro Nazionale5. 1 DM 8-6-2001 (GU 5-7-01) (che abolisce il precedente DM 1-7-82, GU 9-8-82; GU 4-9-84); Circolare regione Lazio n.73 dell'11-12-92 (che modifica la 56/89). Circolare Reg. Lazio 27/98; nota n.27751 del 3-3-04. 2 Nota dell’Assessorato alla Sanità Regione Lazio del 29/5/2003 prot. n. 54217/4A/09-4A/05 per le Asl. 3 Come previsto dalla DGR Lazio 19/09. 4 O da altro esercizio commerciale di alimentari o parafarmacia convenzionato secondo la DGR Lazio n. 19 del 16-1-09. 5 Nota della Regione Lazio n.27751 del 3-3-04. (Vedere su http:\farmaciafogliani.it l’elenco integrale dei prodotti). Normalmente i prodotti inclusi nel Registro Nazionale sono forniti del bollino, adesivo o ritagliabile, con il codice a barre a lettura ottica, mentre viceversa prodotti che mancano del bollino probabilmente non sono inclusi nel Registro. I prodotti inclusi nel registro sono inoltre caratterizzati da un bollino identificativo colorato (blu per gli alimenti a fini medici speciali e verde per gli alimenti senza glutine). 8 9 I limiti qualitativi indicati nella Circ. Regione Lazio 73/92, tabella B, già non più vincolanti in seguito alle note Regione Lazio 26890/96 e 12682/99, sono stati definitivamente superati dal DM 8-6-01. Le malattie metaboliche congenite in questione sono le seguenti (dalla Circolare Reg. Lazio 27/93): Malattie congenite del metabolismo degli aminoacidi (fenilchetonuria, tirosinemia, leucinosi, ecc.); Malattie congenite del metabolismo dei carboidrati (glicogenosi, galattosemia, ecc.); Acidemie organiche e acidosi lattiche primitive; Malattie congenite del metabolismo delle purine e delle pirimidine (malattia di Lesch-Nyghan, xantinuria ereditaria, ecc.); Disordini congeniti del metabolismo delle lipoproteine, dei lipidi e della betaossidazione; Malattie ereditarie del metabolismo delle porfirine e dell’eme (porfirie, ittero ereditario e disordini del metabolismo della bilirubina); Malattie del metabolismo dei metalli (malattia di Wilson, malattia di Menkes, emocromatosi, ecc.); Malattie perossisomiali (sindrome di Zellweger, malattia di Refsum, ecc.); Malattie lisosomiali (mucopolisaccaridosi, mucolipidosi, ecc.); Malattie congenite dei sistemi di trasporto di membrana (cistinuria, malattia di Hertrnup, ecc.) Attuata fino a tale data in base alla Circolare Reg. Lazio 27 del 21-7-98 e prot 6436 /55/3 del 7-8-98, ed alla DGR 1322/03 integrata con DGR 112/07, l’erogazione gratuita è stata sospesa a seguito del Decreto comm. U0076 del 23-11-09. Le farmacie possono spedire a carico del SSN solo ricette autorizzate prima del 1-12-09 fino alla data di scadenza della prescrizione stessa (30 giorni) (nota del 27-11-09). Terza parte, pagina 3.13: Servizio Sanitario Nazionale. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. PRODOTTI PER COLOSTOMIZZATIURETEROSTOMIZZATI-INCONTINENTI1. FORNITURA di PROTESI, AUSILI per INCONTINENZA, etc.2. La ricetta su modulo SSN che reca l'autorizzazione della USL (fabbisogno massimo di 30 giorni), può essere spedita direttamente dalla farmacia, applicando il prezzo al pubblico. ♦ Apparecchi per ano artificiale ♦ Sacchetti per colostomia ed ileostomia ♦ Sacchetti raccoglitori di urina. Il materiale diretto al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, può essere dispensato dalle farmacie3 autorizzate alla fornitura, iscritte all’Albo regionale, eventualmente alle condizioni ed ai prezzi stabiliti da ciascuna Usl. In base alla richiesta del medico la fornitura di ausili per l’incontinenza e la stomia, e la medicazione antidecubito, si effettua in seguito all'autorizzazione del "preventivo" da parte della USL di competenza. Nel preventivo devono essere indicati i codici del Nomenclatore Tariffario DM 332/994; i prezzi rimborsati nella Regione Lazio, in via sperimentale per due anni a partire dal 29-6-2005, sono quelli indicati nella DGR n.396 del 25-3-05 (BUR Lazio del 30-5-05). I prezzi indicati sono senza IVA5. Il rimborso del materiale viene effettuato direttamente da parte della USL che ha autorizzato, con modalità e tempi propri per ciascuna Usl. Questa procedura deve essere considerata come secondaria rispetto a quella con autorizzazione del preventivo, descritta qui di seguito. 2 3 4 5 1 Lo stesso che alla nota precedente. DLgs 502/92; DPR 371/98, art 3, c 2 (Convenzione SSN); Ordinanza del TAR Lazio sez I-bis del 10 gennaio 2000 di sospensione dell’art 3, c 4 DM 332/99. DM 332 del 27 agosto 1999, GU SO del 27-9-99. Si applica l'IVA al 4%, anziché al 20%, in caso di cessione di ausili e protesi destinati a soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti (L 263/89 di convers. del DL 202/89, art 1, comma 3-bis), ma non tutti i pazienti che hanno diritto a questo materiale presentano menomazioni funzionali permanenti. Per giustificare l'applicazione dell'IVA al 4%, la prescrizione del medico (da trattenersi in fotocopia come documentazione in farmacia) dovrebbe contenere un riferimento alla menomazione funzionale permanente dell'assistito. Si ritiene comunque che anche la sola biffatura della casella "R" del modello mutualistico, che indica invalidità totale o di guerra, possa essere considerata come un'indicazione esplicita che si tratti di menomazione funzionale permanente. DM 8-2-82, art 1 (GU 17-2-82); DM 28-12-92; DM 332/99 SO GU 27-9-99; DGR Lazio 1836/2000; DM 31-5-01 (GU 8-8-01). Terza parte, pagina 3.14: Servizio Sanitario Nazionale. # Giancarlo Fogliani Ultima revisione 4 gennaio 2010. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Dicembre 2009. MODULO AGGIUNTIVO Secondo il DM 17-3-08, da utilizzare per le prescrizioni a carico del SSN che richiedono l'applicazione di più di 6 fustelli (in genere prestazioni integrative). Attualmente il suo uso non è ancora obbligatorio nel Lazio. Eventualmente l’uso previsto è il seguente: Utilizzare semplicemente fotocopiando in dimensione reale, riportandovi: 9 il numero identificativo della prescrizione originale 9 il codice fiscale del paziente 9 data e timbro della farmacia Applicare non più di 6 bollini negli appositi spazi. Attribuire lo stesso numero progressivo della ricetta originale. Stampare in formato A4 (dimensione originale) e verificare le dimensioni rispetto alla ricetta originale. Fotocopiare o stampare più volte secondo necessità. Terza parte, pagina 3.15: Servizio Sanitario Nazionale. CODICI DI ESENZIONE, INVALIDITÀ E CATEGORIE PROTETTE. Nella tabella che segue sono elencati i codici nazionali di esenzione. Per le esenzioni che riguardano l’assistenza farmaceutica nel Lazio è indicata la corrispondenza con la codifica di Laziomatica ed il raffronto con l’indicazione prevista per il modello di ricetta precedente; le altre esenzioni non riguardano l’assistenza farmaceutica e sono indicate in carattere grigio chiaro. Cod. nazionali Categorie di assistiti Cod. Laziomatica Invalidi di guerra [G] G01 Invalidi di guerra con pensione diretta vitalizia (dalla 1^ alla 5^ categoria) e deportati in campo di sterminio G02 Invalidi di guerra (dalla 6^ alla 8^ categoria) V01 Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata V02 INV1 INV16 INV2 INV13 Ex Cod. ex R ex R ex R Altre Vittime del terrorismo e delle stragi Invalidi per servizio [S] S01 Grandi invalidi per servizio (1^ categoria) S02 Invalidi per servizio (dalla 2^ alla 5^ categoria) S03 Invalidi per servizio (dalla 6^ alla 8^ categoria), esenzione per prestazioni correlate alla patologia invalidante S04 Obiettori di coscienza in servizio civile Invalidi del lavoro [L] L01 Grandi invalidi del lavoro, invalidità dall’80% al 100% L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa maggiore di 2/3, invalidità dall’67% al 79% L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3, invalidità dall’1% al 66% L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali Invalidi civili [C] C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa maggiore di due terzi, invalidità dal 67% al 99% C04 Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, riconosciuti dall’apposita Commissione C06 Sordomuti dalla nascita o da prima dell’apprendimento della lingua parlata C07 Prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità civile F01 Detenuti ed internati INV3 INV4 INV5 ex AR INV21 INV6 ex AR INV7 INV8 INV9 INV9 INV20 ex AR ex AR INV10 ex AR ex AR INV12 ex AR ex AR T01 Soggetti donatori di organo: prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione e assistenza farmaceutica (Legge Regionale n.9 dl 17-2-05) Patologie croniche e invalidanti, malattie rare 0.. Patologie croniche e invalidanti 0.. (codici da 001 a 056; 0A02-0B02-0C02-0A31) R.. … Malattie rare [R+(A÷Q)+(0/G)+subcodice 3 cifre] R.. … R99 ex A ex A Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara N01 Assistiti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati Condizioni economiche [E] E01 Assistiti di età minore di 6 e maggiore di 65 anni, con reddito familiare lordo complessivo inferiore a € 36.151,98 E02 Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 se con coniuge a carico, e incrementato di € 516 per ogni figlio a carico E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico E04 Titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 se con coniuge a carico, e incrementato di € 516 per ogni figlio a carico. Codici di esenzione, invalidità e categorie protette. Ottobre 2008. INV17 ex A RED1 RED2 RED5 RED3 RED4 ex AR ex AR Donne in stato di gravidanza e tutela della maternità [M] M00 Esenzione per stato di gravidanza in epoca preconcezionale M.. Esenzione per prestazioni previste dalla prima alla quarantunesima settimana di gravidanza 01÷41 ordinaria (la lettera [M]+ due cifre corrispondenti alla settimana di gestazione dalla 01 alla 41) M99 Esenzione per prestazioni previste, in gravidanza ordinaria, in caso di non esatta quantificazione da parte del MMG della settimana di gestazione M50 Esenzione per stato di gravidanza, in gravidanza a rischio M52 Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante I01 Idoneità. Esenzione per accertamenti richiesti per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile Prevenzione [P] P01 Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche P02 Prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro, attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti P03 Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata Diagnosi precoce [D] D01 Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione D02 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori – citologico D03 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori – mammografico D04 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori – colon-retto D05 Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella D06 Monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei militari in Bosnia-Herzegovina e Kosovo [D09] Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile B(H)01 PML X TDL Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezioni da HIV Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN Extracomunitari non in regola privi di risorse economiche, prestazioni urgenti o essenziali Terapia del dolore severo Per l’elenco ufficiale e i riferimenti normativi si rimanda all’allegato al DM 17-3-08, disciplinare tecnico della ricetta SSN. # dr. Giancarlo Fogliani. Codici di esenzione, invalidità e categorie protette. Ottobre 2008. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Giugno 2009. TARIFFAZIONE DELLE RICETTE SSN nel Lazio Il farmacista per la tariffazione e la compilazione della Distinta contabile riepilogativa (DCR) deve suddividere le ricette nelle fasce1 indicate qui di seguito. Fascia Caratteristiche del gruppo e indicazioni sulla ricetta Ricette senza esenzione (biffatura su N) 2 pezzi “N”(non esente) (ex M) (statine massimo 1 pezzo; antibiotici iniettabili ed esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi) Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI Farmaci senza equivalenti: compartecipazione2 di 4€ per ogni pezzo di prezzo > 5€; 2,5€ per ogni pezzo di prezzo ≤ 5€; 1€ per antibiotici iniettabili e fleboclisi Ricette con esenzione per patologia “0” (patologia) codice esenzione 0.. (001-056: patologie; R..: malattie rare; N01) (ex A) Prescrizioni fino a 3 pezzi (di uno o due prodotti) (statine massimo 1 pezzo; medicinali DPC urgenti massimo 2 pezzi; antibiotici iniettabili ed esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi) Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI Farmaci senza equivalenti: compartecipazione2 di 2€ per ogni pezzo di prezzo > 5€; 1€ per ogni pezzo di prezzo ≤ 5€ e per antibiotici iniettabili e fleboclisi Altri codici di esenzione per la farmaceutica, diversi dai precedenti (esclusi codici G01-G02-V01): Codici “C” “L” “S” (tutti i subcodici); “E” (con autocertificazione) F01 T01. “SLC” Formalismi es. età/ reddito: codice E (01-02-03-04)+R biffata + firma autocertificante. Pezzi come per la fascia "N". Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI Farmaci senza equivalenti nessuna quota di compartecipazione Stranieri temporaneamente presenti sul territorio (non in regola) “ST” Ricette per assistiti esteri (assistiti da istituzioni estere europee o extraeuropee) FR Fuori Regione (tutte le tipologie di ricette di cui sopra) ”ENI” “UE-EE” Caselle tipo ricetta compilate con la sigla appropriata ST-UE-EE Sulla ricetta STP o di assistiti esteri non è presente il codice fiscale: Assistiti esteri: è compilato il retro della ricetta; STP ed ENI: al posto del codice fiscale è indicato il codice a sigla STP o ENI Assistiti fuori regione: è indicata la sigla della provincia Ricette su modello ministeriale a ricalco secondo il DPR 309/90 (RMR) "Stupefacenti" + prescrizioni di stupefacenti sez. II-D “semplificati” per il trattamento del dolore Tutte le confezioni necessarie per la terapia indicata (massimo 30 giorni). Nessun ticket. Prescrizioni a invalidi di guerra e assimilati (cod G01-G02-V01; T09 vittime del sisma) “G” Ricette DD con confezioni della farmacia nei casi previsti; O2 liquido (inv. di guerra Norma di salvaguardia + prescrizioni di PPI esenti dalla differenza di prezzo (B÷F) e tutte le eccezioni) in particolare la fascia si differenzia per: 1) Nessun ticket, neanche per la differenza col prezzo di riferimento o di rimborso per i PPI 2) Medicinali di fascia C con riferimento alla L 203/00, controfirmato. Tra questi, i medicinali senza obbligo di pre- scrizione (il cui prezzo è libero) devono essere tariffati nelle apposite caselle in basso a destra. 3) Ricette con autorizzazione speciale: medicinali oggetto di distribuzione diretta con autorizzata della Asl su copia del piano terapeutico (ove previsto) o sul retro della ricetta. 4) Ossigeno liquido, con allegata copia della prescrizione ospedaliera vidimata e autorizzata, e ossigeno gassoso. 5) Con l’annotazione “Norma di salvaguardia”: in relazione ad accertata carenza del medicinale di prezzo più basso nell’ambito della medesima confezione di riferimento non si applica la differenza di prezzo. 6) Nella categoria terapeutica PPI prescrizioni di medicinali diversi da lansoprazolo con la codifica di esenzione per i PPI (B-C-D-E-F)3. 1 Nota Reg. del 17-3-08 e Circolare Assiprofar 36/08; Circolare Reg. n. 3/55 del 13-1-95; Circolare Az. USL RMC 320/FT/15 del 30-12-97; nota Reg. 16511/A4/05 del 19-02-03; Circolare Reg. del 25-2-05; DGR Lazio 1167/05; Decreto Comm. U45 del 17-11-08 con relative note applicative (139939 del 27-11-08, integrata dalla nota prot. 149933 del 19-12-08 e dalla nota prot. 23577/45/07 del 25-2-09); nota applicativa all’Accordo DPC 13446 del 3-209. In realtà la suddivisione in fasce è una prassi che facilita la tariffazione, in quanto corrisponde alla classificazione del regime del ticket cui corrisponde la corretta contabilizzazione (si pensi ai 3 pezzi della fascia A ed alla fascia G che prevede diverse situazioni particolari). 2 Non è comunque prevista alcuna quota di compartecipazione per i medicinali “stupefacenti” del DPR 309/90 (a qualsiasi tabella appartengano), l’ossigeno terapeutico (liquido e gassoso), l’insulina (ATC A10A); i fattori antiemofilici (ATC B02BD) e la somatropina (ATC H01AC01); i medicinali della Distribuzione Diretta dispensati in farmacia con autorizzazione (questi ultimi da tariffare in fascia G). 3 Per questo motivo un PPI esente quindi non può essere prescritto sulla stessa ricetta insieme a un medicinale che paga la differenza col prezzo di riferimento o altra quota di compartecipazione. Quarta parte, pagina 4.1: Tariffazione. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Giugno 2009. Ricette di assistenza integrativa regionale (compreso il modulo di prelievo mensile dei prodotti per celiachia) codice esenzione +INT: Nessun Ticket. (Per la medicazione solo codici G01INT-G02INT-C01INT-S01INT-L01INT) Applicare sulla ricetta le fustelle adesive del materiale fornito (può essere esclusa la medicazione) “INT” (integrativa) Per i prodotti dietetici attenersi al Registro Nazionale. “DP” Ricette della DPC (Distribuzione per Conto della Regione) spedite con i medicinali di proprietà della Regione, soggette ove previsto alla sola quota di compartecipazione. Queste ricette non devono essere tariffate, ma vengono contabilizzate per il servizio di distribuzione direttamente tramite il sistema informatico che gestisce la DPC (si trascrivono sulla DCR i dati forniti dal sistema) Le ricette dei medicinali in Distribuzione Per Conto spedite a carico del SSN con le confezioni della farmacia perchè con la notifica del mancante o con la dicitura “urgente” (antipsicotici ed antiemofilici, massimo 2 pezzi a ricetta) sono contabilizzate in coda alla fascia di competenza secondo il regime di applicazione della quota di compartecipazione. TARIFFAZIONE DELLE RICETTE SSN. Ogni ricetta deve essere compilata secondo i requisiti formali indicati alle pagine 3.1 e seguenti, in particolare occorre verificare che siano compilate in modo chiaro e leggibile le caselline in base alle quali si individuano le diverse fasce1 (“N”; codice esenzione e tipo ricetta) e gli importi della tariffazione di ossigeno terapeutico, prestazioni integrative2, diritto addizionale e prezzi di medicinali SOP e OTC (prezzo libero praticato dalla farmacia). Attenzione! Le ricette SASN (Naviganti) per il rimborso devono essere inoltrate all’Ufficio SASN3. Ogni mazzetta di cento ricette, ordinata e numerata progressivamente4, deve riportare in testa la sigla della fascia, in una zona non destinata alla lettura ottica, o scritta con evidenziatore5. In coda ad ogni fascia andranno (possibilmente) le ricette prive di bollino ottico (ossigeno) e con fustelle di cartone. Le ricette di prestazioni integrative non sono soggette allo sconto SSN ed alle altre trattenute. Le ricette, accompagnate da distinta contabile riepilogativa6, si consegnano al competente ufficio entro il giorno cinque del mese successivo a quello di spedizione7; il pagamento relativo dovrebbe avvenire entro la fine dello stesso mese8. In applicazione dell’articolo 50 del DL 269/039, i dati relativi alle ricette SSN devono essere trasmessi per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il decimo giorno del mese successivo a quello di spedizione10. Oltre ai dati tradizionalmente acquisiti in fase di tariffazione (codici delle fustelle, data di spedizione e categoria esenzione), la norma prevede la rilevazione dei codici identificativi della ricetta, della data di redazione, del codice fiscale (CF) dell’assistito e dei codici di esenzione. Il CF deve essere rilevato dalla tessera sanitaria ovvero, se l’assistito ne è sprovvisto, dalla ricetta. In presenza di difformità tra il codice della TS e quello presente sulla ricetta (da riferire ad errata trascrizione di un numero limitato di lettere/numeri) è da considerare valida la TS, da cui va prelevato il CF corretto. 6 1 2 3 4 5 In particolare, se non è presente un codice relativo alla fascia “0” o se è anche biffata la “N” vengono annullati i pezzi non multiprescrivibili che eccedono i due pezzi (dal 8 aprile 2002), fatta salva la condizione di maggior favore per il farmacista (DPR 371/98, art 4, c 10; DGR Lazio 34/2002 e 389/2002). I galenici industriali come ad es. i flaconi di soluzione fisiologica, sono ora tutti forniti di fustello a lettura ottica che deve essere applicato sulla ricetta. Ufficio SASN (Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti), via S. Francesco, 27 - 34133 Trieste, tel. 040/635235/6 fax 040/635237. Le ricette SASN possono essere inoltrate per il rimborso direttamente o per il tramite dell’Assiprofar. DPR 94/89, art 9, c 5, richiamato dalle norme finali del DPR 371/98 (Convenzione SSN). Si consiglia di utilizzare inchiostro rosso, “trasparente” ai lettori ottici che vengono utilizzati per la lettura automatica; con tale inchiostro è possibile apporre qualsiasi annotazione sulla ricetta che non pregiudica la lettura ottica e la "acquisizione" della ricetta. Nella DCR indicare anche il numero di telefono della farmacia nell’apposito riquadro, nota Asl RMC del 10-11-2000. 7 DPR 371/98 (Convenzione SSN), art 4 e 8. E’ consigliabile attenersi al termine del giorno 5, anche se nel Lazio la consegna materiale delle ricette è ammessa fino al giorno 10 (Vedi Circolare Assiprofar 50/98 del 19-3-98, "Intesa con l’assessore alla sanità del Lazio"), per essere certi di trasmettere in tempo i dati al MEF, secondo l’art 50 DL 269/03, e non incorrere nelle sanzioni previste. 8 L 448/98, art 68, c 9; DPR 371/98 (Convenzione SSN), art 8, c 2; DM 18-6-99 GU 16-8-99, art 1; L 388/00 (finanziaria 2001), art 85, c15. 9 Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, L 326/03 di convers. del DL 269/03, modificata dalla L 266/05; DM 18-5-04; DM 27-7-05. 10 La trasmissione dei dati può essere effettuata autonomamente da ciascun farmacista oppure collettivamente da parte della Federfarma (a cui occorre conferire delega), ed in questo caso l’invio a Federfarma deve essere opportunamente anticipato per consentire la raccolta dei dati di tutte le farmacie deleganti. Quarta parte, pagina 4.2: Tariffazione. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Giugno 2009. In assenza di TS è necessario aggiungere la lettera “D” (=difforme) all’elemento di trasmissione del dato. Il caso di evidente diversità tra il CF della ricetta e quello della TS si trascrive quello della ricetta e si aggiunge la lettera "D“. Per quanto riguarda i codici di esenzione, questi vengono richiesti dal sistema (campo "codice esenzione") ogni qualvolta il campo "tipo esenzione" sia compilato con i valori <0> (Altro), <2> (Esente per Condizione), <3> (Esente per Patologia), <4> (Esente per Malattia Rara) e <5> (Prescrizione di farmaci di fascia C ad invalidi di Guerra). Pertanto in questi casi il campo “codice esenzione” deve essere sempre compilato per non incorrere nell'accertamento di sanzioni da parte della Guardia di Finanza. L'acconto relativo alle ricette dei primi 15 giorni del mese in corso viene calcolato in unica soluzione a gennaio (1/24 del totale dell'anno precedente), da scalare nella distinta riepilogativa di dicembre. RIPIANO DELLA SPESA FARMACEUTICA1. ; Tutti i medicinali di classe A, ad esclusione dei medicinali di cui è scaduto il brevetto inseriti nel sistema del rimborso di riferimento (lista di trasparenza Nazionale pubblicata sul sito internet del Ministero), degli emoderivati (albumina, fattori della coagulazione, immunoglobuline umane normale e specifiche), dei vaccini, dell’ossigeno terapeutico e di tutti i medicinali di prezzo uguale o inferiore a 5€), devono essere contabilizzate con uno sconto dello 0,6% sul prezzo al pubblico, mediante il quale viene trasferito al SSN la riduzione del prezzo d’acquisto che deve essere applicata dal produttore per contribuire al ripiano della spesa farmaceutica (in modo analogo a quanto già previsto dal DL 156/04 per il 4,12%). ; Tutti i medicinali di classe A, ad esclusione soltanto dell’ossigeno terapeutico, devono essere contabilizzati con un ulteriore sconto dello 0,6% sul prezzo al pubblico, tutto a carico del farmacista, come previsto dalla Determinazione AIFA del 9-2-07 (cosiddetto pay-back). RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA2 Nell’anno 2009 il SSN trattiene una quota pari all'1,4% calcolata sull'importo della DCR al lordo del ticket, delle prestazioni integrative, della DPC e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta sarà effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime SSN, al netto dell'IVA, inferiore a 258228,45€. PROCEDURE PER LE RETTIFICHE3. La Usl capofila notifica al farmacista le rettifiche da apportare, in seguito al controllo delle ricette, mediante "raccomandata a mano" consegnata in concomitanza con la consegna delle ricette da parte del farmacista al Cosisan. Se il farmacista intende contestare la rettifica, deve darne comunicazione alla Usl per iscritto entro 10 giorni, indicando la fascia ed il numero delle ricette contestate che si intendono sottoporre a verifica4. La contestazione della rettifica sospende l'applicazione della rettifica stessa in attesa della sua definizione, altrimenti in assenza di contestazione le rettifiche, anche se non indicate dal farmacista sulla DCR, saranno apportate d'ufficio dal Cosisan. 2 DL 39 del 28-4-09 (GU 28-4-09) “Interventi urgenti in 1 In ordine cronologico i provvedimenti per il ripiano della spesa farmaceutica sono i seguenti: DL 156/04 del 24-6-2004 (GU 25-6-04), convertito con modificazioni nella Legge 202/04 (GU 10-8-04); Provvedimenti AIFA del 30-12-05 (GU del 3-1-2006), del 279-06 (GU 29-9-06) e del 9-2-07 (GU 21-2-07). favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 …” 3 Circolare Regione Lazio (Sanità) n.3 del 29-1-2002: Legge 241 del 7 agosto 1990, art 7; Sentenza TAR Campania n. 91/1997; Sentenza TAR Emilia Romagna n. 918/2001. 4 Si utilizza il modello predisposto per la richiesta di verifica contabile presso gli uffici del Cosisan. Quarta parte, pagina 4.3: Tariffazione. Sinfarma - Professione & Sviluppo – Giugno 2009. SCONTO MUTUALISTICO. TARIFFAZIONE DELL'OSSIGENO. Oltre alle trattenute a favore dell'Enpaf e Fofi (0,9% e 0,02% da calcolare sull'importo lordo dei medicinali, escluse le prestazioni integrative1), la Legge finanziaria per il 97 ha introdotto lo sconto obbligatorio a favore del SSN2. L'ossigeno terapeutico9 si tariffa come segue: gassoso € 9,03/m3 (1000 litri); liquido € 6,12/m3 (O2 liquido: dispensazione con "copia conforme", vedi). Il prezzo dell’ossigeno terapeutico10 per le quantità prescritte più frequentemente è il seguente (fino a definizione di specifici accordi regionali): Sconto mutualistico per le farmacie urbane: Prezzo del medicinale Sconto Fatturato € (netto IVA) mutualistico <258228,46 Minore di € 25.82 € 25,83 ÷ € 51,65 € 51,66 ÷ € 103,29 € 103,30 ÷ € 154,94 Oltre € 154,943 3.75% 6% 9% 12,5% 19% 1,5% 2,4% 3,6% 5% 7,6% Gassoso litri Prezzo 02 1000 € 9,03 1250 € 11,29 1500 € 13,54 2500 € 22,57 Gassoso litri 3000 3750 4500 6000 Prezzo 02 € € € € 27,09 33,86 40,63 54,18 Ossigeno liquido: litri 26.500 = € 162,18. ; Farmacie urbane con fatturato4 inferiore a 258228,46 € annui: riduzione dello sconto del 60% (colonna a destra della tabella qui sopra). ; Farmacie rurali sussidiate5: per fatturato annuo inferiore a 387342,68€: 1,5% fisso sul totale complessivo lordo deivato6. Lo sconto mutualistico si calcola in base al prezzo al pubblico di ogni singola specialità medicinale al netto dell'IVA7. Sono esclusi dall'applicazione dello sconto mutualistico i medicinali di prezzo uguale o inferiore al prezzo di riferimento (siano essi generici o specialità, in relazione alla applicazione regionale della lista di trasparenza, dal 1-1-05)8 e l'ossigeno terapeutico. Per i medicinali della lista di trasparenza di prezzo superiore al prezzo di riferimento, lo sconto mutualistico viene applicato sul prezzo al pubblico e non su l’importo rimborsato dal SSN. 1 Le trattenute obbligatorie si calcolano sul prezzo dei medicinali erogati già diminuito dello sconto mutualistico di cui alla L 662/96. 2 L 662 del 23-12-96, art 1, c 40 (finanziaria per il ’97); L 289/02, art 52, c 6 (finanziaria per il 2003); DPR 371/98, art 14 e 15; L 395/77 (di conversione del DL 187/77), art 5, c 2. Con la L 662/96 sono state anche stabilite, in relazione all'applicazione dello sconto mutualistico, le nuove quote di spettanza calcolate sul prezzo dei medicinali mutuabili (classe A) al netto dell'IVA: aziende farmaceutiche 66,65%; grossisti 6,65%; farmacie 26,70% (in vigore dal 1-1-97, art.1, c.40). 3 L’ultima fascia di sconto mutualistico, in vigore dal 1601-03, è stata introdotta con la L 289/02 (finanziari 03), insieme all’abolizione del margine regressivo per i farmaci Emea e di mutuo riconoscimento. 4 Il fatturato è quello in regime di SSN, al netto dell'IVA (art 11, L 405/01); se inferiore a 258228,46€, il titolare della farmacia lo comunica alla Usl competente mediante dichiarazione/autocertificazione. 5 L 221/68, art 2; L. 405/01 (DL 347/01), art 11. 6 Lo sconto dell'1,5% è quello già precedentemente in vigore in base alla L 549/95, art.2, c.1. 7 Nota Min San 100/SCPS/3.15.2288 del 21-2-97 e 100/SCPS/21/12998 del 9-10-01. 8 Legge 326/03, di conversione del DL 269/03 (GU 25-1103), con entrata in vigore dal 1-1-2005. # Giancarlo Fogliani ultima revisione 23 giugno 2009. 9 Determinazione AIFA del 25-1-06 (GU 1-2-06 e GU del 29-3-06); dal prezzo “ex factory” è stato calcolato il prezzo al pubblico [applicando la quota di spettanza prevista per il farmacista (26,60% , escludendo quella del 6,65% relativa al distributore intermedio, che nel caso dell'ossigeno non è pertinente), più l'IVA del 4% (relativa ai gas medicinali, DPR 633/72)]. Il prezzo è valido fino a specifici accordi regionali di contrattazione del prezzo e di modalità alternative di dispensazione. L’ossigeno è inserito nel PHT (prontuario della distribuzione diretta, medicinali distribuiti sia dalla farmacia che direttamente dalle strutture pubbliche). Nella Regione Lazio la copia della prescrizione originale ospedaliera di ossigeno terapeutico liquido, autorizzata dalla Asl, deve essere allegata alla prescrizione a carico del SSN. 10 L'onorario professionale relativo alla dispensazione non è comunque dovuto, in quanto l'ossigeno terapeutico rientrerebbe tra i farmaci soggetti ad autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e non (più) tra le sostanze soggette al calcolo del prezzo secondo la tariffa nazionale. Quarta parte, pagina 4.4: Tariffazione. Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011. NOTE AIFA per l’APPROPRIATEZZA prescrittiva (Note limitative per le prescrizioni a carico del SSN). Note limitative secondo la Determinazione AIFA del 4 gennaio 20071, in vigore dal 24-1-07: i principi attivi specificati nelle note e i relativi medicinali, ciascuno per le indicazioni autorizzate, sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale alle condizioni e con le limitazioni indicate, secondo le motivazioni e i criteri applicativi2 che hanno informato la stesura del testo da parte della Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Un medicinale è sottoposto a limitazioni nella prescrivibilità a carico del SSN quando è autorizzato per diverse indicazioni cliniche, di cui solo alcune per patologie rilevanti; quando è finalizzato a prevenire un rischio che è significativo solo per uno o più gruppi di popolazione; quando si presta non solo ad usi di documentata efficacia, ma anche ad usi impropri (In ogni caso il contenuto delle note CUF non modifica, ne può modificare, le informazioni contenute nella scheda tecnica delle singole specialità medicinali). Ove viene specificato che la rimborsabilità dei medicinali inclusi nella nota è soggetta alla definizione di una diagnosi e di un piano terapeutico, si intende che quest'ultimo, mediante la compilazione di apposito modello predisposto dalla Regione Lazio, viene trasmesso in copia al settore farmaceutico della ASL di appartenenza del paziente e, per il tramite del paziente stesso, al medico di medicina generale3. Questi, sulla base della stessa diagnosi e piano terapeutico, può trascrivere la prescrizione a carico del SSN senza ulteriori formalità, come pure sulla base della prescrizione originale può trascrivere a carico del SSN medicinali soggetti a prescrizione limitativa, sia essa ripetibile o non ripetibile4. Per ogni nota che prevede la prescrizione in seguito a diagnosi e piano terapeutico sono indicate () le struttu1 Determinazione AIFA del 4-1-07 e Note sono state pubblicate sulla GU SO del 10-1-07; modificate con Det 23-2-07 (GU 14-3-07), Det 11-2-08 (GU 22-2-08), Det 17-7-08 (GU 5-8-08, note 4 e 65), Det 6-3-09 (GU 19 e 20-3-09), Det 18-3-09 (GU 30 e 31-3-09), Det 6-5-09 (GU 28-5-09), Det 10-6-09 (GU 20-6-09, nota 90); Det 16-7-09 (GU 5-8-09, aboliz. n. 5 e 57); Det 29-7-10 (GU 18-11-10, nota 36); Det 22-9-09 (GU 13-10-09, aboliz. n 3 e modifiche n. 1 39 42 55 85); Det 15-10-09 (GU 17-1109, mod nota 56); Det 26-11-09 (GU 9-12-09, nota 83); Det 18-11-10 (GU 4-12-10 aboliz definitiva nota 78); Det 22-4-2011 (aboliz note 10-59-76, GU 6, 7 e 9-05-11). I precedenti provvedimenti della Cuf sono, in ordine cronologico, i seguenti: Provv. Cuf 30-12-93 (SO GU del 31-12-93), ai sensi della L 537/93, art 8, c 10; Provv Cuf 7-8-98 (GU SO 13-10-98); Provv Cuf 28-2-94 (GU SO 7-3-94); Provv Cuf Revisione delle note DM 22-12-00, GU SO 10-1-2001; DM 8-6-01 GU 3-8-01, che modifica il DM 22-12-00; DM 27-92002 (GU SO 23-10-02); Ordinanza GU 28-2-2004 (nota 89). Determinazione del 29-10-04 e Note, GU SO 4-11-04; Comunicato di rettifica nota 89 (GU 10-11-04); Determ. 1811-04; Determ. del 23-12-04 (GU 30-12-04), Determ. 1411-05 (GU 18-11-05) e Determ. 8-3-06 (GU 10-3-06). 2 Motivazioni e criteri applicativi delle precedenti edizioni sono ora definiti come “Background” ed “Evidenze disponibili”, completate con “Particolari avvertenze”. 3 Circolari Regione Lazio del 7-12-04 e del 14-2-05. 4 GU 29-12-98 (SO), L 448/98, art 70, c 3, Legge finanziaria per il 1999. re specialistiche (di Aziende Usl, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari, IRCCS, Ospedali classificati e strutture private accreditate) autorizzate all'elaborazione del Piano Terapeutico nel Lazio. Le note AIFA non hanno valore retroattivo e quindi non incidono sui trattamenti iniziati precedentemente e fino al successivo controllo da parte del medico o della strutture specialistica. I medicinali ai quali si applicano le note non sono erogabili a carico del servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone l'indicazione della nota di riferimento5. Qui di seguito si riporta per ciascuna nota soltanto la parte “normativa” (executive summary); l’indicazione di specialità medicinali per ogni principio attivo (PA), è parziale e soggettivo a giudizio del redattore. NOTA 1 Gastroprotettori:  misoprostolo (Cytotec Misodex)  esomeprazolo  lansoprazolo  omeprazolo  pantoprazolo  misoprostolo+diclofenac* (Artrotec Misofenac) *La prescrizione dell’associazione misoprostolo+ diclofenac è rimborsata alle condizioni previste dalla nota 66. La prescrizione a carico del SSN è limitata:  alla prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore: -in trattamento cronico con farmaci antiifiammatori non steroidei; -in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi. purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio: -storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante; -concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici; -età avanzata. NOTA 2 Acidi biliari:  cheno-urso-desossicolico  tauro-urso-desossicolico  urso-desossicolico La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:  cirrosi biliare primitiva;  colangite sclerosante primitiva;  colestasi associata alla fibrosi cistica o intraepatica familiare;  calcolosi colesterinica. 5 L 448/98 (Finanziaria per il 99), art 70, c 2, modificato (con abolizione dell’obbligo di controfirmare) con la Legge finanziaria per il 2005, comma 167. Relativamente alla compilazione del nuovo mod. di ricetta previsto dall’art 50 del DL 269/03 (DM 18-5-04, GU 25-10-04), è sufficiente compilare le apposite caselle con il numero della nota. Quinta parte, pagina 5.1, note AIFA. Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011. NOTA 3: abolita dal 28-10-09. Farmaci per la terapia del dolore:  Tramadolo NOTA 4  gabapentin (Neurontin)  pregabalin (Lyrica)  duloxetina (Cymbalta Xeristar) La prescrizione a carico del SSN è limitata* ai pazienti con dolore grave e persistente dovuto alle seguenti patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale:  nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da herpes zoster  neuropatia associata a malattia neoplastica  dolore post-ictus o da lesione midollare  polineuropatie, multineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali l’impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risulti inefficace: gabapentin, pregabalin  neuropatia diabetica: duloxetina, gabapentin, pregabalin *L'impiego di questi farmaci non è assoggettato a nota limitativa ed è a carico del SSN per le seguenti restanti indicazioni autorizzate: trattamento della depressione per duloxetina e della epilessia per gabapentin e pregabalin. NOTA 5: abolita dal 19-8-09. Enzimi pancreatici:  pancrelipasi (Creon Pancrex) NOTA 8  levocarnitina (Carnitene) La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:  carenza primaria di carnitina;  carenza di carnitina secondaria a trattamento dialitico. • Cardiologia • Nefrologia e Dialisi • Ematologia • Centri del metabolismo NOTA 10: abolita dal 8-5-2011.  acido folico (Folina)  cianocobalamina (Dobetin)  idrossicobalamina (Neocytamen) NOTA 13 Ipolipemizzanti: Fibrati:  bezafibrato  fenofibrato  gemfibrozil Statine:  atorvastatina  fluvastatina  lovastatina (Lovinacor Rextat Tavacor)  pravastatina  rosuvastatina (Crestor Provisacor Simestat)  simvastatina  simvastatina+ezetimibe (Inegy Vytorin) Altri:  omega-3-etilesteri (Esapent Eskim Seacor) La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:  dislipidemie familiari: bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil; atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina+ ezetimibe; omega-3-etil-esteri >  ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta: • in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore (rischio a 10 anni ≥ 20% in base alle Carte di Rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità) (prevenzione primaria); • in soggetti con coronaropatia documentata o pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o pregresso infarto o diabete (prevenzione secondaria): atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina+ezetimibe; • in soggetti con pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria): omega-3-etil-esteri  iperlipidemie non corrette dalla sola dieta: • indotte da farmaci (immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi) • in pazienti con insufficienza renale cronica: atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil omega 3 etilesteri NOTA 11  acido folinico e suoi analoghi (Sanifolin f 50mg) La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: recupero (rescue) dopo terapia con antagonisti dell'acido diidrofolico. Quinta parte, pagina 5.2, note AIFA. Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011. NOTA 15  Albumina umana La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, è limitata alle seguenti condizioni:  dopo paracentesi evacuativa a largo volume nella cirrosi epatica;  grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica, nella sindrome nefrosica o nelle sindromi da malassorbimento (ad es. intestino corto postchirurgico o da proteino-dispersione), non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a segni clinici di ipovolemia. • Oncologia • Medicina interna • Nefrologia e dialisi • Anestesia e rianimazione • Epatologia • Chirurgia NOTA 28  medrossi-progesterone (Depoprovera Farlutal Provera)  megestrolo (Megace Megestil) La prescrizione per la terapia antitumorale e dell'AIDS a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:  neoplasia della mammella e carcinoma dell'endometrio;  sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS. NOTA 31 Sedativi della tosse:  diidrocodeina (Paracodina gtt)  diidrocodeina+ acido benzoico (Paracodina scir)  levodropropizina (Danka Levotuss Salvituss Tautux) La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione:  tosse persistente non produttiva nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie. NOTA 36 Ormoni androgeni:  testosterone (Andriol Testo-Enant Testovis)  metiltestosterone La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:  ipogonadismi maschili primitivi e secondari;  pubertà ritardata. • Endocrinologia • Urologia • Andrologia • Pediatria NOTA 39  Ormone della crescita (somatotropina) (Genotropin Humatrope Norditropin Saizen Zomacton) La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni: Età evolutiva  bassa statura da deficit di GH definito dai seguenti parametri clinico-auxologici e di laboratorio: (nota 39) I. parametri clinico-auxologici: a) statura < -3DS oppure statura < -2DS e velocità di crescita/anno <-1DS rispetto alla norma per età e sesso, misurata a distanza di almeno 6 mesi con le stesse modalità; oppure b) velocità di crescita/anno < -2DS o <-1,5 DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa statura; nei primi 2 anni di vita, sarà sufficiente fare riferimento alla progressiva decelerazione della velocità di crescita (la letteratura non fornisce a riguardo dati definitivi in termini di DS); oppure c) malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuroradiologico o difetti ipofisari multipli che comportino deficit di GH accertato in base ad una delle modalità del punto II; e II. Parametri di laboratorio: a) risposta di GH< 10 μg/L a 2 test farmacologici eseguiti in giorni differenti (la risposta ad un solo test farmacologico >10 μg/L esclude la diagnosi di deficit di GH); oppure b) risposta di GH < 20 μg/L nel caso uno dei 2 test impiegati sia GHRH+arginina o GHRH+piridostigmina; Altre condizioni dove il trattamento con rGH viene concesso in età pediatrica:  sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata;  deficit staturale nell'insufficienza renale cronica;  soggetti prepuberi affetti dalla sindrome di Prader Willi (PWS), geneticamente dimostrata, limitatamente ai casi con diagnosi di deficienza dell’ormone della crescita, con Indice di Massa Corporea o Body Mass Index (BMI)<95°, normale funzionalità respiratoria, non affetti da sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno.  Bambini nati piccoli per l’età gestazionale (SGA Small for Gestational Age) con età uguale o superiore a 4 anni. Per poter accedere al trattamento con GH in individui nati SGA è necessario rispondere ai seguenti criteri: peso alla nascita nei nati singoli uguale o inferiore a –2 DS (< 3° centile) per l’età gestazionale, basato sulle tabelle di Gagliardi (L. Gagliardi et Al. “Standard antropometrici neonatali prodotti dalla task-force della Società Italiana di Neonatologia e basati su una popolazione italiana nord-orientale” Riv. Ital. Pediatr. (IJP) 1999; 25: 159-169) e comunque inferiore a 2500 gr. età al momento della proposta di somministrazione del GH uguale o superiore ai 4 anni; statura inferiore o uguale a –2.5 DS e velocità di crescita inferiore al 50° centile. Autorizzazione delle Commissione Regionale preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con GH. Considerando la relativa limitata esperienza del trattamento con GH negli SGA in Italia, l’autorizzazione al trattamento con rGH in soggetti SGA è concessa per 2 anni previa verifica ed autorizzazione da parte delle Commissioni Regionali preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con GH appartenenti alla residenza del paziente. Dopo 2 anni di terapia, il proseguimento terapeutico potrà essere nuovamente autorizzato dalle Commissioni Regionali dopo una verifica dei risultati clinici ottenuti nel periodo di trattamento. In caso di mancata istituzione della commissione regionale, la proposta al trattamento con GH da parte del centro prescrittore dovrà essere indirizzata alla Commissione preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con GH presso l’Istituto Superiore di Sanità, che dovrà dare una risposta al centro prescrittore entro giorni trenta dal ricevimento della richiesta. Età di transizione Viene definita età di transizione quella compresa tra il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto trattato e l’età di 25 anni. Al raggiungimento della statura definitiva non è più indicata la terapia con GH nelle seguenti patologie: > Quinta parte, pagina 5.3, note AIFA. Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011. (nota 39) sindrome di Turner; insufficienza renale cronica sindrome di Prader Willi; Soggetti nati piccoli per età gestazionale (SGA). Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con GH può essere proseguita senza ulteriori rivalutazioni nelle seguenti patologie: deficit di GH causato da mutazione genetica documentata panipopituitarismo con difetto di secrezione ormonale multiplo di almeno tre ormoni ipofisari. Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con rGH negli altri soggetti con deficit di GH può essere proseguita solo se presentano dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH: risposta di GH <6 μg/L dopo ipoglicemia insulinica (ITT); oppure risposta di GH <19 μg/L dopo test farmacologico con GHRH + Arginina. Età adulta E’ indicata la terapia con rGH in soggetti adulti, di età superiore a 25 anni, con livelli di GH allo stimolo con ipoglicemia insulinica <3 μg/L o, in presenza di controindicazioni al test di ipoglicemia insulinica, con picco inadeguato di GH dopo stimoli alternativi, nei casi di: a) ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da radiazioni); b) ipopituitarismo idiopatico, post traumatico, da neoplasie sellari e parasellari. Come da Determinazione del 5 novembre 2003 n.3386, vedi pag 11. Nel Lazio distribuiti in DPC; allegare alla ricetta SSN la copia della prescrizione specialisticapiano terapeutico. NOTA 40 Analoghi della somatostatina:  lanreotide (Ipstyl)  octreotide (Longastatina Samilstin Sandostatina) La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:  acromegalia;  sindrome associata a tumori neuroendocrini. • Endocrinologia • Oncologia • Epatologia Nel Lazio distribuiti in DPC. NOTA 41  calcitonina (Calcitonina Salmofar) La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione:  Morbo di Paget. NOTA 42 Bifosfonati:  acido etidronico (Etidron)  acido clodronico La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni  Morbo di Paget: acido etidronico;  trattamento delle lesioni osteolitiche da metastasi ossee e del mieloma multiplo: acido clodronico. NOTA 48 Farmaci antiulcera; Anti H2:  cimetidina  famotidina  nizatidina  ranitidina  roxatidina, Inibitori di pompa:  esomeprazolo  lansoprazolo  omeprazolo  pantoprazolo  rabeprazolo La prescrizione a carico del SSN è limitata ai seguenti periodi di trattamento ed alle seguenti condizioni:  durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 settimane): • ulcera duodenale o gastrica positive per Helicobacter pylori (Hp); • per la prima o le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti l'infezione; • ulcera duodenale o gastrica Hp-negativa (primo episodio); • malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio);  durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno: • sindrome di Zollinger-Ellison; • ulcera duodenale o gastrica Hp-negativa recidivante; • malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante). NOTA 51 Analoghi RH:  buserelina (Suprefact)  goserelina (Zoladex)  leuprorelina (Enantone Eligard)  triptorelina (Decapeptyl Gonapeptyl-depot) La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:  carcinoma della prostata: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;  carcinoma della mammella: goserelina, leuprorelina, triptorelina;  endometriosi: goserelina, leuprorelina, triptorelina;  fibromi uterini non operabili: goserelina, leuprorelina, triptorelina;  pubertà precoce: leuprorelina, triptorelina;  trattamento prechirurgico: • durata di 3 mesi: per gli interventi di miomectomia e isterectomia della paziente metrorragica; • durata di 1 mese: per gli interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via isteroscopica; goserelina, leuprorelina, triptorelina. • Oncologia • Radioterapia • Ginecologia • Urologia • Endocrinologia Nel Lazio distribuiti in DPC. Quinta parte, pagina 5.4, note AIFA. Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011. NOTA 55 Antibiotici iniettabili per uso extra-ospedaliero:  ceftazidima* (Glazidim, …)  cefepime* (Cepim Cepimex Maxipime)  mezlocillina* (Baypen)  piperacillina* (Piperital, …)  ampicillina+sulbactam (Unasyn Bethacil Loricin)  piperacillina+ tazobactam* (Tazocin, …)  amikacina* (Amikan BBK8, …)  gentamicina* (Gentalyn)  netilmicina* (Nettacin Zetamicin)  tobramicina (Nebicina) La prescrizione carico del SSN degli antibiotici iniettabili per l'uso extra-ospedaliero, è limitata alle seguenti condizioni:  trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari;  trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immune compromessi. *cfr “Evidenze disponibili” nel testo completo della nota. NOTA 56 Antibiotici per continuità ospedale-territorio  aztreonam (Azactam Primbactam)  ertapenem (- )  imipinem+cilastatina (Imipem Tenacid Tienam)  meropenem (Merrem)  rifabutina (Mycobutin)  teicoplanina (Targosid) La prescrizione a carico del SSN è limitata al trattamento iniziato in ambito ospedaliere ed al successivo utilizzo in ambito territoriale da parte del Medico di Medicina Generale per garantire la continuità terapeutica. La prescrivibilità esclusiva in ambito ospedaliero è finalizzata al mantenimento dell'efficacia ed alla contemporanea prevenzione dell'insorgenza di resistenza batterica ai principi attivi. La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio. NOTA 57: è stata abolita a decorrere dal 19-8-09. Antiemetici (antagonisti dei recettori serotoninergici)  dolasetron (Anzemet)  granisetron (Kytril)  ondansetron (Zofran)  tropisetron (Navoban) NOTA 59: è stata abolita a decorrere dal 7-5-2011. Lassativi osmotici  lattitolo (Portolac)  lattulosio NOTA 65 Farmaci per la Sclerosi Multipla  glatiramer acetato (Copaxone)  interferoni β-1a (Avonex Rebif) e β-1b ricombinanti (Betaferon) Nota bene: questi medicinali non sono dispensabili in farmacia a carico del SSN! La prescrizione e la dispensazione a carico del SSN da parte di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:  per i pazienti con Sclerosi Multipla recidivanteremittente diagnosticata secondo il punteggio di Polman (Polman, 2005) con punteggio sull’Expanded Disability Status Scale (EDSS) tra 1.0 a 5,5: glatiramer acetato; interferone β-1a ricombinante; interferone β-1b ricombinante;  per i pazienti con Sclerosi Multipla secondariamente progressiva e punteggio di invalidità da 3 a 6,5 all'EDSS di Kurtzke e almeno 2 ricadute o 1 punto di incremento all'EDSS nei 2 anni precedenti: interferone beta-1b ricombinante. Centri individuati con Determinazione n. 3604/04. NOTA 66  FANS non selettivi*  COXIB** La prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni patologiche:  artropatie su base connettivitica;  osteoartrosi in fase algica o infiammatoria;  dolore neoplastico;  attacco acuto di gotta. * aceclofenac; acetametacina; acido mefenamico; acido tiaprofenico; amtolmetina; cinnoxicam; dexibuprofene; diclofenac; diclofenac+ misoprostolo; fentiazac (Oflam); flurbiprofene; furprofene; ibuprofene; indometacina; ketoprofene; lornoxicam (Noxon Taigalor); meloxicam; nabumetone; naprossene; nimesulide; oxaprozina (Walix); piroxicam; proglumetacina; sulindac (Clinoril); tenoxicam. ** celecoxib (Celebrex); etoricoxib (Algix Arcoxia Tauxib) NOTA 74 Farmaci per l'infertilità femminile e maschile:  follitropina da DNA ricombinante (Gonal F)  follitropina β da DNA ricombinante (Puregon)  lutropina (Luveris)  menotropina (Menogon Meropur)  urofollitropina (Fostimon Metrodin- Hp) La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, > secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:  trattamento dell'infertilità femminile: • in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al 3° giorno del ciclo, non superiori a 30 mUl/ml;  trattamento dell'infertilità maschile. > Quinta parte, pagina 5.5, note AIFA. Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011. (nota 74) centri individuati con la circolare assessorile del 29 febbraio 2000 n.5 Nel Lazio distribuiti in DPC. NOTA 75 Farmaci per la disfunzione erettile:  alprostadil (Caverject) [-sildenafil – vardenafil – tadalafil]1  La prescrizione di alprostadil a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile da lesioni permanenti e complete del midollo spinale o del plesso pelvico iatrogene, traumatiche o infiammatorie/degenerative.  La prescrizione di inibitori della PDE5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil) a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile da danno transitorio o parziale del midollo spinale o del plesso pelvico secondo un piano terapeutico specialistico (andrologo, endocrinologo, neurologo o urologo). [ndr: la prescrizione a carico del SSN è però subordinata a specifico provvedimento di riclassificazione] NOTA 76: abolita a decorrere dal 10 maggio 2011. Sali di ferro:  ferrico gluconato  ferromaltoso (Intrafer)  ferroso gluconato NOTA 78: abolita dal 5 dicembre 2010 (in precedenza già sospesa dal 12 giugno 2009) Colliri anti-glaucoma:  apraclonidina (Iopidine)  bimatoprost (Lumigan)  brimonidina (Alphagan)  brinzolamide (Azopt)  dorzolamide (Trusopt)  latanoprost (Xalatan)  travoprost (Travatan) In associazione:  bimatoprost+timololo (Ganfort)  brimonidina+timololo (Combigan)  dorzolamide+timololo (Cosopt)  latanoprost+timololo (Xalacom)  travoprost+timololo (Duotrav) NOTA 79 Bifosfonati:  acido alendronico  acido risedronico (Actonel Optinate)  acido ibandronico (Bonviva)  acido alendronico+vitamina D3 (Fosavance)  raloxifene (Evista Optruma)  ranelato di stronzio (Osseor Protelos)  teriparatide (Forsteo)  ormone paratiroideo La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni di rischio:  soggetti di età superiore a 50 anni in cui sia previsto un trattamento > 3 mesi con dosi > 5 1 Sildenafil, vardenafil e tadalafil potranno essere rimborsati a carico del SSN con le limitazioni della nota solo in seguito all’adozione di appositi provvedimenti di riclassificazione in classe A. mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi: ac. alendronico, ac. risedronico, ac. alendronico + vitamina D3.  soggetti con pregresse fratture osteoporotiche vertebrali o di femore  soggetti di età superiore a 50 anni con valori di T-score della BMD femorale o ultrasonografica del calcagno < -4 (o < -5 per ultrasuoni falangi)  soggetti di età superiore a 50 anni con valori di Tscore della BMD femorale o ultrasonografica del calcagno < -3 (o < -4 per ultrasuoni falangi) e con almeno uno dei seguenti fattori di rischio aggiuntivi: - storia familiare di fratture vertebrali - artrite reumatoide e altre connettiviti - pregressa frattura osteoporotica al polso - menopausa prima 45 anni di età - terapia cortisonica cronica ac. alendronico, ac. alendronico + vitamina D3, ac. risedronico, ac. ibandronico, raloxifene, ranelato di stronzio.  soggetti che incorrono in una nuova frattura vertebrale moderata-severa o in una frattura di femore in corso di trattamento con uno degli altri farmaci della nota 79 (alendronato, risedronato, raloxifene, ibandronato, ranelato di stronzio) da almeno un anno per una pregressa frattura vertebrale moderata-severa. Soggetti, anche se in precedenza mai trattati con gli altri farmaci della nota 79 (alendronato, risedronato, raloxifene, ibandronato, ranelato di stronzio), che si presentano con 3 o più fratture vertebrali severe (diminuzione di una delle altezze dei corpi vertebrali > 50% rispetto alle equivalenti altezze di corpi vertebrali adiacenti integri) o con 2 fratture vertebrali severe ed una frattura femorale prossimale. La nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre due volte (per un totale complessivo di 18 mesi), di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano teriparatide, ormone paratiroideo Prima di avviare la terapia con i farmaci sopraindicati, in tutte le indicazioni è raccomandato un adeguato apporto di calcio e vitamina D, ricorrendo, ove dieta ed esposizione solari siano inadeguati, a supplementi con sali di calcio e vitamina D3 (e non ai suoi metaboliti idrossilati). La prevenzione delle fratture osteoporotiche deve anche prevedere un adeguato esercizio fisico, la sospensione del fumo e la eliminazione di condizioni ambientali ed individuali favorenti i traumi. Non deve essere dimenticato, infine, che tutti principi attivi non sono privi di effetti collaterali per cui va attentamente valutato il rapporto vantaggi e rischi terapeutici. Inoltre la loro associazione è potenzialmente pericolosa e va pertanto evitata. Per l' applicazione della Nota 79 la valutazione della massa ossea con tecnica DXA o ad ultrasuoni deve essere fatta presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN. La prescrizione va fatta nel rispetto delle indicazioni e delle avvertenze della scheda tecnica dei singoli farmaci. Quinta parte, pagina 5.6, note AIFA. Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011. NOTA 82 Antileucotrienici:  montelukast (Lukasm Montegen Singulair)  zafirlukast (Accoleit Zafirst) La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:  nel trattamento di "seconda linea" dell'asma moderato persistente, in aggiunta agli steroidi per via inalatoria, quando questi non garantiscano un controllo adeguato della patologia, anche dopo associazione con β-2 agonisti;  nella profilassi dell'asma da sforzo. Quando gli steroidi risultino insufficienti è preferibile, piuttosto che aumentarne il dosaggio, aggiungere un farmaco di "seconda linea". Tra questi la prima scelta è rappresentata dai beta-2 agonisti a lunga durata d'azione, seguiti, come seconda scelta, dagli antileucotrienici. NOTA 83  Sostituti lacrimali (carbomer: Siccafluid) La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:  trattamento sintomatico dei pazienti affetti da malattia di Sjögren o fenomeno di Sjögren (sindrome sicca in corso di patologia autoimmune), poiché non è disponibile una terapia di tipo causale della malattia. La terapia della malattia di Sjögren o fenomeno di Sjögren (sindrome sicca in corso di patologia autoimmune) è attualmente solo sintomatica ed è diretta alla riduzione delle manifestazioni di insufficienza esocrina. La correzione della secchezza oculare può essere effettuata con sostanze di natura diversa, per le quali esista una dimostrazione clinica di efficacia. NOTA 84 Farmaci attivi sui virus erpetici:  aciclovir  brivudin (Brivirac Zecovir)  famciclovir (Famvir Ziravir)  valaciclovir (Talavir Zelitrex) La prescrizione a carico del SSN in soggetti immunocompetenti è limitata alle seguenti condizioni: Virus Herpes Simplex:  trattamento delle infezioni genitali acute: aciclovir, famciclovir, valaciclovir;  profilassi e trattamento delle recidive a localizzazione genitale: aciclovir, famciclovir, valaciclovir;  cheratite erpetica: aciclovir;  trattamento della stomatite in età pediatrica: aciclovir. Virus Varicella- Zoster:  trattamento della varicella: aciclovir;  trattamento delle infezioni da H. Zoster cutaneo: aciclovir, famciclovir, valaciclovir, brivudin. La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi. Talavir e Zelitrex nel Lazio sono distribuiti in DPC NOTA 85 Farmaci per Alzheimer inibitori dell'acetil-colinesterasi:  donepezil (Aricept Memac)  galantamina (Reminyl)  rivastigmina (Exelon Prometax) Antagonisti del recettore per il glutammato:  memantina La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) individuate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, è limitata ai pazienti con malattia di Alzheimer di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 (donepezil, rivastigmina, galantamina) o moderato, con MMSE tra 10 e 20 (donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina). Alle UVA è affidato il compito di effettuare o, eventualmente, confermare una diagnosi precedente e di stabilire il grado di severità in accordo alla scala MMSE. Il piano terapeutico deve essere formulato sulla base della diagnosi iniziale di probabile demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato. La risposta clinica dovrà essere monitorata ad intervalli regolari dall'inizio della terapia: • a 1 mese, per la valutazione degli effetti collaterali e per l'aggiustamento del piano terapeutico; • a 3 mesi, per una prima valutazione della risposta e per il monitoraggio della tollerabilità: la rimborsabilità del trattamento oltre i tre mesi deve basarsi sul non peggioramento dello stato cognitivo del paziente valutato tramite MMSE ed esame clinico; • ogni 6 mesi per successive valutazioni della risposta e della tollerabilità. Centri UVA –Unità di Valutazione Alzheimerindividuati dal provvedimento regionale del 21 gennaio 2002 n.2699. NOTA 87 Antispastici urinari:  ossibutinina La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione:  pazienti affetti da incontinenza urinaria, nei casi in cui il disturbo minzionale sia correlato a patologie del sistema nervoso centrale (es. ictus, morbo di Parkinson, traumi, tumori, spina bifida, sclerosi multipla). NOTA 88  Cortisonici per uso topico La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi di specialisti, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:  pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica). • Dermatologia • Allergologia • Immunologia Per i medicinali soggetti alla nota 88 è prevista la sola diagnosi da parte delle strutture specialistiche abilitate e non la stesura del piano terapeutico. Quinta parte, pagina 5.7, note AIFA. Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011. NOTA 89  Antistaminici (orali) La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:  pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni). NOTA 91  febuxostat (Adenuric) La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione:  Trattamento dell’iperuricemia cronica con anamnesi o presenza di tofi e/o di artrite gottosa in soggetti che non siano adeguatamente controllati con allopurinolo o siano ad esso intolleranti. NOTA 90  metilnaltrexone [NDR: nessun medicinale attualmente in commercio in Italia] La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:  Costipazione indotta da oppiacei in soggetti con malattia in stato terminale che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: terapia continuativa con oppiacei della durata di almeno di 2 settimane; resistenza al trattamento con lassativi ad azione osmotica per più di 3 giorni. Quinta parte, pagina 5.8, note AIFA. #Giancarlo Fogliani, Ultima revisione: 24 maggio 2011 Fogli di consultazione rapida – Maggio 2011. Strutture pubbliche autorizzate alla prescrizione di ORMONE SOMATOTROPO1 (nel Lazio). Strutture pubbliche autorizzate2 alla prescrizione di farmaci antivirali ospedalieri3 (nel Lazio). La prescrizione può essere trascritta dal medico di medicina generale a carico del SSN, con nota 39; alla ricetta per il SSN deve essere allegata copia vidimata e numerata dalla Asl, del piano terapeutico. [specialità medicinali antiretrovirali (Hivid Retrovir Videx) ed altri antivirali ospedalieri (Citovirax Cymevene Foscavir Viramune) per la terapia dell'infezione da HIV, classificate in classe A ed eventualmente inseriti nella lista PHT delle note AIFA]. Roma: Università degli studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di medicina e chirurgia: V clinica medica e terapia medica; I Cattedra Endocrinologia; Clinica Pediatrica - Endocrinologia Pediatrica; Servizio di Adolescentologia. Università Torvergata (in convenzione con la Clinica Columbus): Cattedra di Endocrinologia e medicina costituzionale. Università Torvergata (in convenzione con l’Ospedale S. Eugenio): Clinica Pediatrica. Ospedale S. Eugenio: Unità di Endocrinologia pediatrica; ambulatorio Età Evolutiva. Policlinico Gemelli (largo Agostino Gemelli 8): Unità operativa Pediatrica (già clinica pediatrica di Endocrinologia); Unità operativa di Endocrinologia. Ospedale Bambin Gesù: Unità (già servizio) di Endocrinologia. Ospedale Forlanini: Ambulatorio di Endocrinologia. Istituto Regina Elena (via E. Chianesi 53): SSD di Endocrinologia. Anagni: Ospedale Civile: Unità (già Divisione) di Pediatria Viterbo: Ospedale Civile (grande degli infermi): Unità (già Divisione) di Pediatria. (segue dalla colonna a destra) Strutture pubbliche autorizzate alla prescrizione di farmaci antivirali ospedalieri Rieti: "Ospedale civile": Divisione di malattie infettive; Unità operativa di III livello; Unità di trattamento a domicilio. Formia (Latina): Divisione di malattie infettive; Unità operativa di II livello; Unità di trattamento a domicilio. Roma: Policlinico "Umberto I": dipartimento di malattie infettive e tropicali: 3 divisioni universitarie; 1 divisione ospedaliera; 1 divisione pediatrica (nella prima divis universitaria); Servizio speciale di immunologia ed allergologia clinica; Ematologia; Istituto di pediatria; Centro di riferimento AIDS; Unità di trattamento a domicilio. Ospedale "Lazzaro Spallanzani": I divisione malattie infettive; II divisione malattie infettive; III divisione malattie infettive; Sezione di malattie infettive dell'infanzia; Centro di riferimento AIDS; Centro di coordinamento dei trattamenti a domicilio. Policlinico "Agostino Gemelli": Istituto clinica malattie infettive; Divisione malattie infettive; Day Hospital malattie infettive; Ambulatorio; Centro di riferimento AIDS; Unità di trattamento a domicilio; Clinica pediatrica. Ospedale "Bambin Gesù" IRCCS: Divisione malattie infettive; Unità operativa di III livello. Ospedale S. Giovanni: Unità operativa AIDS. Ospedale S. Gallicano Istituto dermatologico: Unità operativa AIDS. Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (Via Grottarossa 1035), Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive (Unità operativa di III° livello per la sorveglianza dell'AIDS e delle infezioni da HIV). Policlinico Torvergata (Azienda ospedaliera) (Viale Oxford 81) Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive Latina: Ospedale "Maria Goretti": Divisione malattie infettive; Centro di riferimento AIDS; Unità di trattamento a domicilio. Frosinone: Ospedale "Umberto I": Divisione malattie infettive; Centro di riferimento AIDS; Unità di trattamento a domicilio. Viterbo: Ospedale grande degli infermi: Divisione malattie infettive; Centro di riferimento AIDS; Unità di trattamento a domicilio. 2 3 1 Circolare Min San 14 del 22-6-94; Determinazione del direttore del dipartimento, Regione Lazio, n. 3386/03 (BUR Lazio del 20-12-2003). DM 17-5-96; DGR Lazio 8111 del 16-12-97, all. II. Circolari assessorili n. 12 e 48 del 1999. DGR 484 del 19-2-07. La prescrizione a carico del SSN deve provenire in originale da una delle strutture pubbliche autorizzate, a meno che il medicinale in questione non sia soggetto a diagnosi e piano terapeutico, nel qual caso può essere trascritto a carico del SSN anche dal medico di famiglia. Quinta parte, pagina 5.10. Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006. DISCIPLINA DEI FARMACI VETERINARI. Spedizione di ricetta medica veterinaria. Per un quadro complessivo degli adempimenti connessi alla spedizione di ricetta medica veterinaria, prendere visione della tabella schematica che segue la trattazione. Trattazione dettagliata. Le ricette di medicinali veterinari (oltre a prescrizione, data e firma) devono riportare l'indicazione della specie dell’animale cui è destinato il medicinale1. Il regime di vendita di ciascun farmaco è indicato nel decreto di AIC e sulle confezioni. A) RICETTA NON RIPETIBILE IN TRIPLICE COPIA: modello ministeriale2. La ricetta deve essere compilata in ogni sua parte con penna a inchiostro indelebile, ed in particolare per potere essere spedita deve indicare il codice di allevamento3, i dati identificativi degli animali4 ed i tempi di sospensione5. 1 2 3 4 5 L’indicazione della specie animale consente di individuare la destinazione del medicinale ed il suo uso (proprio o improprio), da cui derivano adempimenti diversi, sia da parte del medico che del farmacista. L’indicazione della specie animale, già prevista dal DM del 28-9-93 (I) “Approvazione di modello di ricetta medico-veterinaria”, è ora esplicitamente richiesta soltanto per le ricette non ripetibili [DLgs 193 del 64-06, GU SO 26-5-06 (che abroga e sostituisce il DLgs 119/92), allegato III, punti 1 e 5]. DLgs 193/06, art 118 e allegato III (come in precedenza il DM 28-9-93). Il codice di allevamento, obbligatorio per tutti gli animali d’azienda e per tutti gli equini, si compone della sigla IT, di tre cifre corrispondenti al codice ISTAT del comune, della sigla di provincia e di un codice progressivo di tre cifre attribuito dalla Usl. Nel caso il titolare dell'impianto non abbia ancora ottenuto l'attribuzione del codice d'azienda, eccezionalmente sulla ricetta possono essere indicati gli estremi della richiesta e l'esatta e completa indicazione della dislocazione dell'azienda. Ancora, qualora il medico veterinario ne abbia omesso l'indicazione, è consentito in via eccezionale che l'allevatore lo apponga di suo pugno, controfirmando (Nota della Regione Lazio prot. n. 4897 del 31-1-02). Nel caso, è con apposita annotazione alla voce "categoria" che il medico veterinario indicherà che trattasi di animale da compagnia (ad es. coniglio) o comunque non destinato alla produzione di alimenti per l'uomo (ad es, cavallo che dal "patentino" risulti non destinato a macellazione). In caso si tratti di fornitura per scorta propria o di impianto autorizzato non saranno compilate le sezioni relative a tempi di sospensione, trattamento e posologia, identificazione degli animali, ma piuttosto, nel caso di scorta di impianto, la penultima sezione con gli estremi dell’autorizzazione dell’impianto e la firma del titolare. La validità per la spedizione è di dieci giorni lavorativi6, escluso quello di emissione. Il farmacista, oltre a timbro, data e prezzo, deve apporre la firma e annotare il numero del lotto7. L'originale color rosa è la copia per il farmacista, da conservare per cinque anni8 in originale come documentazione veterinaria (separatamente dalle ricette ad uso umano9), con la annotazione del numero di lotto del medicinale dispensato; la copia gialla si restituisce all'acquirente, la copia azzurra è destinata alla USL10 competente per territorio dove ha sede l'utilizzazione finale e la invia il farmacista entro una settimana11 dalla spedizione, anche per posta ordinaria12. Il modello ministeriale è obbligatorio per i seguenti medicinali13: specialità medicinali e medicinali veterinari prefabbricati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari14, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope e neurotrope (stupefacenti di tab II-A vedi lettera E), tranquillanti, beta agonisti; estrogeni, androgeni, gestageni autorizzati15; inoltre premiscele medicate, medicinali veterinari ad azione immunologica, tutti quando prescritti ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo (animali d'azienda16), e, 6 DLgs 193/06, art 77. Per giorno lavorativo si intente ogni giorno feriale incluso il sabato, ad esclusione quindi delle domeniche e delle altre festività nazionali infrasettimanali, tra le quali vi è anche la ricorrenza del santo patrono locale. 7 Note DGSVA n. 34936/P del 3-10-05 e 36289/P del 1210-05. 8 DLgs 193/06, art 71, c 2 e 4. 9 DLgs 193/06, art 71, c 5. 10 La possibilità di indicare da parte del veterinario se copia della prescrizione vada inviata o meno alla Usl, si riferisce unicamente a prescrizioni di medicinali che non appartengono alle categorie di cui all’art 76 del DLgs 193/06. 11 DLgs 193/06, art 76 c 3. 12 Circolare 24/92 punto 4, in modifica alla Circolare 7/92, capo VII punto 5. Si consiglia tuttavia di trovare una forma di trasmissione della ricetta che fornisca al farmacista una ricevuta. 13 DLgs 193/06, art 76, c 3 e allegato III. 14 Il Ministero può autorizzare la vendita con ricetta ripetibile di medicinali veterinari per uso orale contenentichemioterapici, antibiotici e antiparassitari destinati al trattamento di animali allevati a carattere familiare per autoconsumo, DLgs 193/06, art 76, c 4. 15 DLgs 158/06, art 5. 16 Animali d’azienda secondo il DLgs 158/06, art 1: sono gli animali domestici della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in una azienda (qual- Sesta parte, pagina 6.1: Farmaci Veterinari. Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006. per quanto riguarda le specialità indicate sopra, anche quando siano comunque autorizzate e indicate, pure in modo non esclusivo, per animali da reddito1. Ancora, in caso di uso in deroga2 (uso improprio) cioè medicinali utilizzati per un'altra specie compreso l'uomo (vedi lettera F), o per un'altra affezione, o galenici magistrali estemporanei, sempre se prescritti ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. Sono esclusi i medicinali autorizzati con ricetta ripetibile (vedi lettera C), e quelli senza obbligo di ricetta (vedi lettera D). Ovviamente, se il medico veterinario utilizza il modello ministeriale in triplice copia per medicinali per i quali non è obbligatorio, non è richiesto ottemperare alle formalità ed agli adempimenti descritti in questa sezione. Il modello ministeriale in triplice copia viene utilizzato anche per acquistare tutti i medicinali destinati a costituire le scorte di medici veterinari o di titolari di impianti veterinari. In tal caso il medico veterinario indica con la compilazione dell'apposito spazio del modello che si tratta di rifornimento di scorta (scorta propria o di impianto), e riempie la sezione con gli estremi dell’autorizzazione USL e timbro e firma del titolare/conduttore. B) RICETTA NON RIPETIBILE copia unica su ricettario personale3. La ricetta non ripetibile su ricettario personale: occorre per le seguenti categorie di prodotti (se non esclusi dall'obbligo di prescrizione4): farmaci veterinari, indicati per animali da reddito, diversi da quelli che richiedono il modello ministeriale5 (vedi lettera A); farmaci prescritti ad animali da compagnia6, che non siano indicati anche per animali da reddito7: 1 2 3 4 5 6 siasi luogo, anche all’aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti anche transitoriamente). DLgs 193/06, art 76, c 5. La copia azzurra va inviata alla Usl anche in caso di prescrizione ad animali da compagnia. DLgs 193/06, art 11; art 76 c 7. DLgs 193/06, art 75 e allegato III punto 5. Si intende in questa sede per ricettario personale la ricetta privata prevista ai sensi dell’art 167 del Tuls RD 1265/34. DM 23-11-95, art 1 e all. II. FU XI tabella 5 punto 19. Si considerano animali da compagnia tutti gli animali che comunque non sono destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, anche se curati, allevati o custoditi professionalmente in aziende zootecniche. Nel caso dei cavalli (equidi), la destinazione (o meno) alla macellazione a fini di consumo umano risulta dalla apposita sezione del documento di identificazione dell'equide (la scelta di non destinare il cavallo al macello ha carattere definitivo). In ogni caso, la modalità di prescrizione di un medicinale da prescri- in caso di uso improprio (uso in deroga, ad esempio uso umano, vedi lettera F), o secondo tabelle di FU o di DPR 309/90 (vedi lettera E); tutti i medicinali contenenti prostaglandine, gonadotropine e loro fattori di rilascio8; eventuali farmaci omeopatici soggetti ad autorizzazione semplificata (vedi H); farmaci il cui principio attivo è autorizzato da meno di cinque anni in medicinali veterinari. La ricetta è valida tre mesi9 (o 30 giorni per i medicinali stupefacenti) e deve riportare: la specie animale10, nome e indirizzo del proprietario dell'animale11, dosaggio e posologia12, firma del medico veterinario. Il farmacista ritira la ricetta veterinaria non ripetibile in copia unica all’atto della spedizione, e la conserva per sei mesi13. C) RICETTA RIPETIBILE14. La ricetta ripetibile su ricettario personale deve essere utilizzata per: medicinali prescritti ad animali da compagnia e per essi indicati in modo esclusivo (eccetto quelli che vogliono RNR o che non richiedono ricetta); alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari orali destinati al trattamento di animali di allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo (come da AIC). La ricetta ripetibile è valida cinque volte in tre mesi (o in 30 giorni nel caso di medicinali stupefacenti), o come indicato in calce alla tab. 4 FU XI. Il farmacista ritira la prescrizione al termine della sua validità1 (cioè dopo la quinta spedizione versi con ricetta non ripetibile in triplice copia, non viene modificata dalla destinazione del cavallo (vedi nota seguente). 7 Quando un medicinale (delle categorie di cui all’art 76 DLgs 193/06) è autorizzato anche o esclusivamente per animali da reddito, anche se destinato ad un animale da compagnia, deve essere prescritto con ricetta non ripetibile in triplice copia. 8 DLgs 158/06 (GU 28-4-06). 9 Nota alla tabella n.5 FU. La ricetta non ripetibile veterinaria vale tre mesi, salvo l’applicazione di norme più restrittive, come il DPR 309/90, ed in caso di uso improprio secondo la normativa a cui si riferisce la registrazione (ad es. non ripetibili ad uso umano, validità 30 giorni). 10 DLgs 193/06, allegato III, punto 5. 11 Tuls RD 1265/34, Articolo 167. 12 La posologia non necessariamente deve essere indicata a tutte lettere, vedi le note Ministeriali del 17-294, n. 600.9/24320/AG1915 e 660.24320/AG1915. 13 DLgs 193/06, art 71, c 4. Questa interpretazione è stata confermata con note DGVA/XI/22634/P del 136-06 e DGVA/XI/23922/P del 5-7-06, anche in relazione al DM 306/01 ("Regolamento..."), art 7. Altri riferimenti precedenti: FU XI, note alla tab. 5; Nota agli Assessorati regionali alla Sanità veterinaria DGVA/XI/6379/P del 9-3-2004. 14 DLgs 193/06, art 76, c 4 e 6; allegato III punto 4; FU XI, tab. 4, n. 32. Sesta parte, pagina 6.2: Farmaci Veterinari. Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006. o se presentata al termine della validità temporale), senza peraltro alcun obbligo di conservazione2. D) MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE: tutti quelli sulla cui confezione è riportata la frase: "La vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria"3. E) STUPEFACENTI, secondo il DPR 309/90. Per tutti i medicinali stupefacenti, cioè appartenenti ad una qualsiasi delle sezioni della tabella II del DPR 309/90, la ricetta è valida per la spedizione trenta giorni. I medicinali appartenenti alla tabella II-A devono essere prescritti con ricetta ministeriale a ricalco (RMR4), nella quantità occorrente per non più di 30 giorni di terapia. L'indicazione del dosaggio e della posologia in tutte lettere non è più obbligatoria5. Nel caso di terapie del dolore severo come previsto dalla Legge 12/01 (analgesici oppiacei di cui all’All. III-bis per il trattamento del dolore severo in caso di patologia neoplastica o degenerativa6), 1 2 3 4 5 6 DLgs 193/06, art 71, c 4, come già in precedenza il DM 306/01, art 7, c 3. Questa interpretazione è stata confermata con note DGVA/XI/22634/P del 13-6-06 e DGVA/XI/23922/P del 5-7-06, anche in relazione al DM 306/01, art 7. Altri riferimenti precedenti: FU XI, note alla tab. 5; Nota agli Assessorati regionali alla Sanità veterinaria DGVA/XI/6379/P del 9-3-2004. Già previsti dal DLgs 119/92 art 3, c 4bis, e dal DM 2311-95, GU 27-1-96. La vendita di medicinali destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori, nonché dei medicinali ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, può essere effettuata anche in esercizi commerciali diversi dalla farmacia, perché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria (DLgs 193/06, art 4 e 90). DM 10-3-06 (GU 31-3-06). In attesa della disponibilità del nuovo ricettario deve essere utilizzata la ricetta approvata con DM 24-5-01 o con DM 4-4-03, applicando le modalità previste dalla nuova normativa. Il nuovo ricettario prevede una copia che il medico deve fornire al proprietario dell’animale (sostituisce quella destinata al prescrittore). L’indirizzo è comunque necessario per le prescrizioni ad animali da reddito in quanto costituisce un elemento della documentazione veterinaria. Allegato III-bis DPR 309/90: i farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate sono tutti quelli che contengono, anche in associazione e compresi quelli inseriti in tab II-D, buprenorfina codeina diidrocodeina fentanyl idrocodone metadone idromorfone metadone morfina ossicodone ossimorfone, quando prescritti per il trattamento del dolore severo in caso di patologia neoplastica o degenerativa (L 12/2001; Circolare Min San 9/2001). Indipendentemente dal fatto che si tratti di uso proprio o improprio, la prescrizione deve avvenire mediante la ricetta a ricalco (che non si invia alla Usl). possono essere prescritti uno o due medicinali diversi (o due dosaggi diversi dello stesso medicinale). Per altri trattamenti o per principi attivi diversi, la prescrizione deve essere limitata ad un solo preparato o dosaggio. Se un farmaco della tabella II-A viene prescritto ad un animale da reddito (punto A), è sufficiente la compilazione del modello di ricetta previsto dal DPR 309/90i7, integrato dalla indicazione del numero del lotto del medicinale (e qualora non indicato dal veterinario l'indirizzo del proprietario dell'animale). Le ricette che rappresentano documentazione per farmaci e sostanze delle sezioni A-B-C della tab. II, devono essere conservate insieme al registro di "carico e scarico" per due anni dopo l'ultima registrazione8. F) MEDICINALI AD USO UMANO9: possono essere prescritti10 eccezionalmente ad animali (uso in deroga) mediante ricetta non ripetibile, in triplice copia se destinati ad animali da reddito (vedi punti A e B). G) GALENICI MAGISTRALI ESTEMPORANEI11: richiedono sempre la ricetta non ripetibile, secondo i punti A (ricetta non ripetibile in triplice copia se destinati ad animali da reddito) e B (ricetta non ripetibile in copia unica se destinati ad animali da compagnia), e possono essere prescritti solo se non esistono medicinali adatti tra quelli già registrati, veterinari o ad uso umano. 7 DLgs 193/06, art 76, c 3 e 6. Le normativa speciale sui medicinali stupefacenti, DPR 309/90, prevale su quella generale dei medicinali veterinari, DLgs 193/06, ma nel caso di prescrizione ad animali da reddito la documentazione veterinaria deve essere completata con il n. di lotto da annotare sulla ricetta (ed eventualmente con l'indirizzo del proprietario dell'animale). 8 DPR 309/90, art 60-62-63-67, modificato dalla L 49/06. La durata della conservazione del registro di carico e scarico si desume dall’art 63 DPR 309/90 in 5 anni dall’ultima registrazione (Nota UCS 19-4-06); per lo stesso periodo devono pure essere conservate le relative ricette spedite prima del 28-2-06. 9 DLgs 193/06 art 10 e 11. 10 Il medico veterinario può anche utilizzare, alle condizioni dettate dagli art 10 e 11 e 84 del DLgs 193/06, medicinali ad uso umano soggetti a prescrizione limitativa (prescrizione riservata a specialisti o a centri ospedalieri, oppure uso ospedaliero o riservato a specialisti). Questi medicinali, se destinati ad animali, devono essere acquistati esclusivamente in farmacia da parte del medico veterinario, e da questi somministrati direttamente all'animale che ha in cura. E' esclusa la possibilità di cessione dei medicinali soggetti a prescrizione limitativa al proprietario dell'animale (Nota del Min San Prot. N. 600.11/AG 1.18/2165 del 29 maggio 2001; DM 306/01). 11 DLgs 193/06 art 10 e 11. Sesta parte, pagina 6.3: Farmaci Veterinari. Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006. La prescrizione di preparazioni estemporanee deve essere conservata dal farmacista, cinque anni in caso di ricetta in triplice copia1, o sei mesi se in copia unica2 (vedi i punti A e B), a meno che non costituiscano anche documentazione del Registro di carico e scarico per i medicinali stupefacenti. Per la preparazione inoltre il farmacista è anche tenuto alla conservazione della documentazione prevista dalle NBP3. H) MEDICINALI OMEOPATICI VETERINARI: i medicinali omeopatici veterinari attualmente commercializzati risultano, come quelli ad uso umano, di libera vendita, in quanto non autorizzati secondo le norme dei DLgs 110/95 e DLgs 193/064. L’impiego di medicinali omeopatici come scelta terapeutica per il trattamento di animali segue le modalità dell’ “uso in deroga”, con prescrizione non ripetibile in copia unica (sia per animali da reddito che da compagnia)5. L) Approvvigionamento da parte del medico veterinario di medicinali veterinari. Il medico veterinario ed il titolare di impianti d'allevamento sono autorizzati ad acquistare medicinali6, dietro presentazione di ricetta ove prescritta, in farmacia, o direttamente presso i distributori intermedi autorizzati alla vendita diretta7. La ricetta deve essere compilata su modello veterinario in triplice copia (ad eccezione che per i medicinali stupefacenti delle tab. II A-B-C, vedi nell'immediato seguito), indicando nell'apposita casella che la fornitura si riferisce a scorta, propria o d'impianto. Approvvigionamento di medicinali appartenenti alla tabella II DPR 309/908. Deve avvenire mediante richiesta in triplice copia (approvvigionamento ai termini dell' articolo 42 DPR 309/90), oppure mediante autoricettazione con RMR per i medicinali dell'Allegato III-bis DPR 309/90, e per gli altri medicinali delle tabelle II A-B-C esclusivamente per uso professionale urgente. La richiesta per l'acquisto (senza vincoli di quantità, ma in relazione alle normali necessità degli impianti d'allevamento o degli interventi professionali urgenti), viene redatta in triplice copia, di cui due devono essere consegnate al farmacista. Questi ne utilizza una per documentare lo scarico, e l'altra la invia alla competente autorità sanitaria, cioè la Asl dove avviene l'utilizzazione (la Asl dove opera il veterinario). Benché non specificato dalla normativa, in analogia con quanto richiesto per le ricette speciali si annoterà l'identità dell'acquirente e gli estremi del suo documento di riconoscimento. Ad esempio, devono essere richiesti in questo modo in farmacia i medicinali veterinari a base di ketamina, in quanto non inclusi nell'Allegato III-bis. In caso di medicinali per il trattamento del dolore cronico, Allegato III-bis DPR 309/90, è possibile l'approvvigionamento da parte del medico veterinario mediante "autoricettazione" con modello ministeriale a ricalco (RMR), e per gli altri medicinali di tab. II A-B-C, esclusivamente per uso professionale urgente, mediante autoricettazione su ricetta intestata personale9. Il medico veterinario in questo caso deve indicare al posto del nome del paziente il proprio nome, apponendo in evidenza la dicitura “autoprescrizione”. I medicinali soggetti al DPR 309/90 non possono costituire scorta degli impianti nei quali vengono allevati o custoditi professionalmente animali, ma soltanto scorta propria del medico veterinario o degli impianti in cui vengono curati gli animali (ambulatori pubblici e privati e cliniche veterinarie)10. M) DOCUMENTAZIONE VETERINARIA. 1 DLgs 193/06, art 76, c 7. 2 DLgs 193/06, art 71, inoltre in particolare per le preparazioni estemporanee, Regolamento per il servizio farmaceutico, RD 1706/38, art 38, come modificato dalla L 388/00, art 87 c 7. 3 La documentazione prevista dalle NBP della FU in vigore o quella prevista dal DM 18-11-2003 (procedure semplificate) che può consistere anche nella ricetta stessa, numerata, con allegata copia dell’etichetta del preparato, da conservare per sei mesi. 4 Il DLgs 193/06, prevede specifiche autorizzazioni per i medicinali omeopatici veterinari che dovrebbero essere attivate entro il 31-12-2008. 5 DLgs 193/06, art 23. 6 L'acquisto e la detenzione deve avvenire con le modalità e alle condizioni indicate agli articoli 80 e seguenti, in particolare l’art 84, del DLgs 193/06. 7 DLgs 193/06, art 70 e 71; art 84. I medicinali ad uso umano, compresi quelli soggetti a prescrizione limitativa, possono essere acquistati esclusivamente dal medico veterinario in farmacia, mediante ricetta non ripetibile in triplice copia, di cui una copia deve essere inviata al servizio veterinario della Usl. Fermo restando ogni altro obbligo di documentazione previsto da altre normative (sostanze stupefacenti, fiscale), la documentazione veterinaria, da conservare per cinque anni, è richiesta per i medicinali destinati ad animali da reddito che si devono prescrivere con modello ministeriale in triplice copia (vedi punto A), e consiste nelle prescrizioni stesse (con indirizzo del destinatario), integrate dall’annotazione del numero di lotto dei medicinali dispensati, e nelle fatture di acquisto o documenti di trasporto11. 8 DPR 309/90, art 42. Nota Min San n. 800.UCS/AG1/3622 del 26-6-2001. 10 Nota Min San 800.UCS/AO 1/2475 600.11/AG 13/1724 del 3-5-2001. 11 DLgs 193/06, art 71. Questa interpretazione è stata confermata con note DGVA/XI/22634/P del 13-6-06 e DGVA/XI/23922/P del 5-7-06, in cui il Ministero ha ammesso che il DLgs 193/06 “non modifica quanto già in vigore in materia di distribuzione del farmaco 9 Sesta parte, pagina 6.4: Farmaci Veterinari. Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006. Nel caso di RMR per medicinali stupefacenti, qualora il medico non abbia indicato l'indirizzo del proprietario dell'animale, sarà cura del farmacista annotarlo. La documentazione veterinaria deve essere conservata in luogo separato da altra documentazione di medicinali ad uso umano1, in modo ordinato2. Nel caso questi medicinali non vengano venduti al pubblico, si deve comunque poter giustificare il loro movimento di uscita dalla farmacia, ad esempio per restituzione al fornitore o per distruzione (scaduti o avariati), mediante idonea documentazione. L'obbligo di documentazione del lotto di fabbricazione dei medicinali si considera applicato con l’annotazione del numero del lotto sulla ricetta in triplice copia3. MANGIMI MEDICATI e loro prodotti intermedi: la "Prescrizione di un mangime medicato" (il più delle volte indirizzata al produttore o ad altro distributore autorizzato) deve essere compilata su apposito modello ministeriale, diverso da quello per i medicinali7. La prescrizione, non ripetibile, deve essere compilata in triplice copia se destinata ad animali da reddito (altrimenti basta una copia), ed ha validità 60 giorni8. Analogamente alla ricetta in triplice copia per i medicinali, deve essere conservata per tre anni ed una copia deve essere inviata alla Usl entro sette giorni. I prodotti in questione devono essere consegnati direttamente all'allevatore o al detentore degli animali. L'imballaggio e i recipienti riportano la dicitura: <Mangimi medicati, da cedersi su presentazione di prescrizione veterinaria>. ISPEZIONE: in farmacia dovrebbe avvenire una volta all'anno da parte della Azienda USL competente per zona, anche per verificare la regolare tenuta della documentazione4 (vedi lettera M). FARMACOVIGILANZA: I veterinari e i farmacisti riferiscono tempestivamente di sospette reazioni avverse sugli animali o sull’uomo (in particolare quelle gravi o inattese) e della eventuale mancanza di efficacia dei medicinali veterinari al Ministero della salute ed ai Centri regionali di farmacovigilanza. Le segnalazioni sono effettuate utilizzando la apposita scheda (allegato II, DLgs 193/06, vedi schede allegate alla sezione 7), di norma entro 15 giorni lavorativi, e nei casi di reazioni avverse gravi entro 6 giorni lavorativi5. La segnalazione di medicinali difettosi o contenenti corpi estranei6 è analoga a quella relativa ai medicinali ad uso umano (vedi pag 7.2). veterinario”, in riferimento alle precedenti disposizioni del DM 306/01 e del DLgs 119/92, art 32. Altri riferimenti precedenti: FU XI, note alla tab. 5; Nota agli Assessorati regionali alla Sanità veterinaria DGVA/XI/6379/P del 9-3-2004. 1 DLgs 193/06, art 71, c 5. 2 Documentazione tenuta in modo ordinato significa raccolta sistematicamente secondo un ordine logico, ad esempio per data di dispensazione, ma non implica necessariamente la numerazione dei documenti 3 Note della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti n. 34936/P del 3-10-05 e 36289/P del 12-10-05, confermate in ultimo dalla nota DGVA/XI/ 22634/P del 13-6-2006. 4 DLgs 193/06, art 71, c 3 (in precedenza DLgs 119/92, art 32, c 5). 5 DLgs 193/06, art 91 e seguenti, allegato II. Le relative sanzioni sono indicate all’art 108, c 13. 6 DM Min Sal del 21-12-2001 (GU del 15-2-2002). 7 8 DLgs 90/93; DM 16-11-93. DM 16-11-93, art 15, c 2. Sesta parte, pagina 6.5: Farmaci Veterinari. Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006. SCHEMA RIASSUNTIVO per la spedizione di ricetta medica veterinaria (escluso DPR 309/90, vedi tavola successiva): 1 Medicinale veterinario e destinazione Ricetta Adempimenti del farmacista Documentazione veterinaria Medicinali per animali da reddito1, prescritti: ad animali da reddito o ad animali da compagnia. Ricetta non ripetibile in triplice copia, da compilare in ogni sua parte (compreso codice di allevamento), valida 10 giorni lavorativi. Timbro, data, prezzo e firma, annotazione del lotto; rendere la copia gialla all'acquirente, inviare la copia azzurra alla Usl2 entro 7 giorni. Conservare 5 anni insieme alla bolla o fotocopia della fattura. Medicinali "non ripetibili" e medicinali ad uso umano3, prescritti ad animali da compagnia4. Ricetta privata ("bianca"), con: specie animale, nome e indirizzo del proprietario, dosaggio e posologia, valida 3 mesi. Timbro, data e prezzo, trattenere la ricetta e conservarla per 6 mesi. Le ricette si conservano per 6 mesi. Medicinali "ripetibili" per animali da compagnia. Ricetta privata ("bianca"), con la specie animale, valida 5 volte in 3 mesi. Timbro, data e prezzo, la ricetta si rende al paziente se non è scaduta, altrimenti si trattiene. Medicinali senza obbligo di prescrizione. Nessuna ricetta Nessuna. Ci si riferisce alle categorie indicate nell'art 76 del DLgs 193/06: chemioterapici, antiparassitari, corticosteroidi, antiinfiammatori, sostanze psicotrope, sostanze neurotrope, tranquillanti, β agonisti, sostanze ad azione estrogena diversi dagli stilbenici, sostanze ad azione androgena, sostanze ad azione gestagena. I pochi medicinali di categorie diverse destinati ad animali da reddito possono essere prescritti con ricetta non ripetibile personale, oppure non richiedono prescrizione. E' compreso in questo gruppo anche l'uso improprio destinato ad animali da reddito. 2 La Azienda Usl (servizio veterinario) a cui spedire, anche per posta ordinaria, la copia azzurra, è quella nel cui ambito opera l'utilizzatore finale. 3 I medicinali ad uso umano sono l'esempio più frequente di "uso in deroga” o “uso improprio". 4 Allo stesso modo degli animali da compagnia sono considerati gli animali curati, allevati o custoditi professionalmente non a fini di produzione di alimenti per l'uomo. # Giancarlo Fogliani, settembre 2006. Sesta parte, pagina 6.6: Farmaci Veterinari. Caf Latium - Professione & Sviluppo – Settembre 2006. SCHEMA RIASSUNTIVO per la spedizione medicinali veterinari stupefacenti (DPR 309/90) Tabelle II-B, II-C, II-D, II-E: valgono le disposizioni indicate nella precedente tabella, salvo la validità della ricetta in copia uni- ca, che è ridotta da 3 mesi a 30 giorni, ripetibile al massimo 3 volte, e la documentazione delle tabelle II-B e II-C, da conservare almeno due anni dopo l’ultima registrazione sul registro di carico e scarico dei medicinali stupefacenti. Tabella II sezione A: Medicinale Ricetta Tutti i medicinali di tabella II sezione A Ricetta a ricalco in triplice copia (RMR) (senza utilizzare la copia destinata al SSN): specie razza e sesso dell'animale (al posto del codice fiscale), nome del proprietario, l'indicazione "uso veterinario" sugli spazi per i bollini. La posologia può essere espressa anche con numeri e sigle. Terapia fino a trenta giorni. Nel caso di prescrizione ad animali da reddito1 occorre annotare il n. del lotto e, se non indicato dal veterinario, anche l'indirizzo del proprietario dell’animale; conservare 5 anni. Terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (Allegato III-bis3, Legge 12/01, non registrati per uso veterinario). Prescrivibili due preparati diversi. Documentazione Registrazione sul registro di carico e scarico. Conservare la ricetta insieme al registro almeno 2 anni dall'ultima registrazione sul registro stesso2. Questa ricetta non si invia alla Usl. Altri trattamenti (es.: dolore acuto) o altri medicinali (ad es. medicinali a base di ketamina) Prescrivibile un solo preparato In tutti i casi la ricetta è valida 30 giorni, e non deve essere inviata alla Usl. Se un farmaco della tabella II sezione A viene prescritto ad un animale da reddito, è sufficiente la compilazione del modello di ricetta previsto dal DPR 309/90, completato con l’annotazione del n. del lotto (e l’indirizzo del proprietario dell’animale). 1 Le normativa speciale sui medicinali stupefacenti, DPR 309/90, prevale su quella generale dei medicinali veterinari, DLgs 193/06, ma nel caso di prescrizione ad animali da reddito la documentazione veterinaria deve essere completata con l'indirizzo del proprietario dell'animale ed il n. di lotto, da annotare sulla ricetta. 2 Nel caso di prescrizioni ad animali da reddito, la conservazione deve avvenire per il periodo più lungo tra i cinque anni dalla data di spedizione ed i due anni dalla data dell’ultima registrazione sul registro di carico e scarico. 3 Allegato III-bis DPR 309/90, farmaci che contengono, anche in associazione, buprenorfina codeina diidrocodeina fentanyl idrocodone metadone idromorfone metadone morfina ossicodone ossimorfone, quando prescritti per il trattamento del dolore severo in caso di patologia neoplastica o degenerativa. Sesta parte, pagina 6.7: Farmaci Veterinari. # Giancarlo Fogliani, settembre 2006. Caf Latium - Professione & Sviluppo – Marzo 2006. FARMACOVIGILANZA SEGNALAZIONE DI REAZIONI AVVERSE RICONDUCIBILI ALL'USO DI MEDICINALI. I farmacisti (come operatori sanitari, oltre ai medici) sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengano a conoscenza nell'ambito della propria attività, relativamente ai medicinali ad uso umano. Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e da farmaci posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dal Ministero della salute (DM 21-1103)1. La segnalazione deve prescindere dalla certezza del nesso di causalità; il semplice sospetto di una reazione avversa ad un farmaco è di per sé una ragione sufficiente per segnalare. Le segnalazioni di sospette reazioni avverse devono essere trasmesse tempestivamente tramite l'apposita scheda direttamente al Responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio2. La scheda di segnalazione3 si trasmette entro 3 giorni nel caso di reazioni avverse gravi ed entro 6 giorni negli altri casi4. Il Responsabile di farmacovigilanza, dopo aver inserito la scheda in rete, entro sette giorni dal ricevimento, comunicherà al segnalatore l’avvenuto inserimento fornendo copia della scheda inserita completa del codice numerico rilasciato dal sistema. Il segnalatore avrà farà riferimento al codice per l’invio di eventuali notizie di aggiornamento. Il farmacista è anche tenuto alla segnalazione di eventuali effetti collaterali e di eventuali sospette diminuzioni di efficacia dei medicinali veterinari, al Ministero della salute ed ai Centri regionali di farmacovigilanza, servendosi dei modelli di scheda di segnalazione di cui all'allegato II, DLgs 119/92, art.23, c.1, come modificato dal DLgs 71/03 (di norma entro sei giorni lavorativi; entro tre giorni lavorativi nei casi di gravi effetti collaterali negativi sull'animale e sull'uomo) 1 2 3 4 L'ultima lista ufficiale dei medicinali sottoposti a monitoraggio intensivo risale a gennaio 2005 ed è stata pubblicata sul sito web del MinSal. Devono comunque considerarsi sottoposti a monitoraggio intensivo tutti i medicinali innovativi introdotti in commercio da meno di due anni, per i quali occorre raccogliere e valutare anche le sospette reazioni avverse non gravi e/o già conosciute, per completare il profilo di sicurezza di questi farmaci, colmando le inevitabili lacune della sperimentazione preregistrativa (quali il limitato numero di pazienti, la selezione di essi, il periodo limitato di trattame nto). DLgs n.44 del 18-2-97 (GU del 6-3-97), come modificato dal DLgs 95 del 8-4-03 (GU del 3-5-03), art 4 (c 2 e 4). DM 12-12-03, GU 13-2-04. Questo è quanto prevedeva il DLgs 44/97, art 4, prima che venisse modificato con DLgs 95/03; Circolare n.12 del 24-9-97 (GU SO 18-10-97), punto 6.5. (Per ulteriori dettagli sulla farmacovigilanza veterinaria vedere sezione apposita). La segnalazione di sospette reazioni avverse gravi o inattese a medicinali ad uso umano, pur non essendo passibile di sanzione la sua omissione, è un atto professionalmente dovuto per il farmacista, anche perché il foglietto illustrativo di ogni specialità medicinale (sia con obbligo di prescrizione che senza) invita espressamente a comunicare al medico o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglio illustrativo5. I cittadini possono comunicare direttamente alla ASL di appartenenza eventuali reazioni avverse utilizzando il modello a loro destinato. Professionalmente il farmacista è anche tenuto a evidenziare e segnalare effetti negativo per la salute che riguardino o derivino da prodotti che comunque gravitano nella sua sfera (prodotti dietetici, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, cosmetici, igienici, alimenti particolari). In particolare, nell'ambito di un progetto di controllo delle terapie non convenzionali, il farmacista è esortato a segnalare reazione avverse causate da prodotti erboristici, fitoterapici o altri prodotti cosiddetti "naturali" ed interazioni con medicinali convenzionali, tramite apposito modulo di segnalazione (da trasmettere via fax al n. 0649387155). TERMINOLOGIA in FARMACOVIGILANZA6: Reazione avversa : risposta ad un farmaco che sia nociva e non intenzionale e che avvenga alle dosi normalmente usate nell'uomo per la profilassi, la diagnosi, la terapia o per ripristinare, correggere o modificare le funzioni fisiologiche. Reazione avversa grave: qualsiasi reazione che provoca la morte di un individuo, ne mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga l'ospedalizzazione, provoca disabilità o incapacità persistente o significativa, comporta una anomalia congenita o un difetto alla nascita. Reazione avversa inattesa : reazione avversa la cui natura, gravità o conseguenza non è coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto. Sistema di segnalazione spontanea: metodo di farmacovigilanza basato sulla comunicazione, raccolta e valutazione di segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaci, osservate da un operatore sanitario (compreso il farmacista). La segnalazione nei tempi previsti può avvenire per spedizione postale o consegna a mano, oppure in modo più pratico e veloce mediante fax (entro 6 giorni lavorativi, 3 giorni nel caso di reazioni avverse gravi). 5 6 DLgs 540/92, art 5 lettera e. Dal Glossario, allegato 1 al DLgs 95/03. Settima parte, pagina 7.1: Farmacovigilanza. Caf Latium - Professione & Sviluppo – Marzo 2006. INDIRIZZI e FAX delle USL di Roma1. RM/A: Via Ariosto 3-00185 Roma-•77307279 RM/B: V Bresadola 57-00157 RM Å2591853- •41601804 Serv Vet.: V. P.Togliatti 1280-00155 RM-•21801998 RM/C: V.le Dell'Arte 68 -00144 RM-Å54932578-• 54932568 -Å06.51006241 -•06.2417881 RM/D: C/o Farmacia Ospedale G.B. Grassi, v. Passeroni 30-00149 Roma-Å06.56482360- •5681801 RM/E: B.go S. Spirito 3-00193 RM-Å35103414-•36000954 RM/F: V. F. Filzi 1-00053 Civitavecchia (RM)-•0766/35291 RM/G: V. Perrozzani 3-00019 Tivoli (RM)-•0774/312364 RM/H: B.go Garibaldi, 12 00041 Albano (RM)Å/• 93293848 SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE 2. Nuovo Modello Unico per la segnalazione di ADR: compilare ogni campo. Paziente e data di insorgenza: i dati di questa sezione sono importanti per l’identificazione del caso ed il riconoscimento di duplicati (insieme alle informazioni su farmaco e reazione). La data di insorgenza della reazione insieme alle date di inizio e fine terapia sono indispensabili perché consentono di stabilire la correlazione temporale tra assunzione del farmaco e reazione avversa. Il campo codice della reazione va compilato dal responsabile di farmacovigilanza dopo l’avvenuto inserimento della scheda in banca dati. Reazione: oltre alla descrizione della reazione è prevista anche la sua diagnosi ed i risultati di eventuali accert amenti diagnostici. E’ opportuno che tale descrizione avvenga nel modo più chiaro e meno fantasioso possibile considerato che la descrizione dovrà poi essere interpretata e codificata da un altro operatore all’atto dell’inserimento della scheda in banca dati. Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e’ necessario riportare anche l’orario di insorgenza della reazione 3. Nella sezione “esami di laboratorio e strumentali” vanno riportati i risultati, rilevanti ai fini della reazione avversa, degli esami effettuati e possibilmente le date a cui si riferiscono. La sola citazione dell’esame senza conoscere il risultato non è dirimente. E’ importante anche precisare se la reazione è stata trattata e come. Il segnalatore può allegare alla scheda eventuali referti, lettere di dimissioni ospedaliera, relazioni cliniche rispettando comunque la tutela della privacy del paziente. Gravità: Sono da considerare gravi anche le anomalie congenite e i difetti alla nascita in neonati le cui madri avevano assunto i farmaci sospetti in gravidanza. In questo ultimo caso la scheda sarà compilata con i dati della madre, ma alla scheda stessa dovrà essere allegata un’accurata relazione clinica che oltre ai dati anamnestici dettagli la reazione a carico del feto o del neonato e l’esito. Per le reazioni gravi, tanto più se non previste nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) o per le quali l’esito non è conosciuto al momento della segnala1 Dati forniti dall’Assiprofar nel sett. ’97, da verificare; RM D dal 22-5-03. 2 DM 12-12-03, GU 13-2-04. 3 In allegato al DM sono riportati alcuni suggerimenti (destinati al medico) relativi alla descrizione delle reazioni da vaccino e alla definizione di caso (vedi sul web). zione stessa è opportuno far seguire la segnalazione iniziale da un aggiornamento sul caso. Farmaco sospetto: E’ importante riportare il nome commerciale del farmaco e non solo il principio attivo sia per consentire eventuali accertamenti legati alla produzione dello stesso sia per consentire alle aziende farmaceutiche titolari del farmaco sospetto di assolvere ai numerosi obblighi di farmacovigilanza nazionale ed internazionale previsti dalla legge. Inoltre nel caso dei farmaci generici, al nome del principio attivo deve essere aggiunto il nome dell’azienda. Deve essere indicato il dosaggio e non solo l’unità posologica (infatti per un dato farmaco potrebbero ad esempio esserci compresse da 250, 500 o 1000 mg). In questa sezione e’ importante fornire anche le informazioni relative all’eventuale miglioramento della reazione avversa dopo la sospensione del farmaco e quando disponibile anche il dato sulla risomministrazione del farmaco (rechallenge). Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e ’ necessario riportare anche l’ora della somministrazione ed il numero di dose (I, II III o di richiamo). Inoltre vanno specificati il lotto e la data di scadenza. Non va tralasciata l’indicazione terapeutica per la quale il farmaco e’ stato assunto: da tale indicazione potrebbero emergere spiegazioni alternative all’insorgenza della reazione osservata che potrebbe essere in realtà un aspetto della patologia trattata. Anche le indicazioni vanno riportate nel modo più preciso possibile tenendo presente la classificazione internazionale delle malattie (ICD IX: International classification disease). Condizioni predisponenti:la disponibilità di queste informazioni consente di accertare la presenza o meno di cause alternative al farmaco nel determinare la reazione avversa In particolare nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e’ necessario riportare i dati anamnestici, la storia clinica e farmacologica rilevante. E’ opportuno anche specificare la sede dove è avvenuta la vaccinazione: ASL, studio privato, scuola, altro (specificare) ed il sito di inoculo del vaccino. Farmaci concomitanti: l’informazione di eventuali farmaci concomitanti va acquisita soprattutto in relazione alle possibili interazioni. Nell’apposita sezione andrebbero riportate anche le altre possibili interazioni con integratori alimentari, prodotti erboristici ecc. Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e’ necessario riportare anche i vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione. Fonte e segnalatore: il segnalatore deve essere chiaramente identificabile, anche se i suoi dati sono tutelati, in primo luogo perché spesso c’è la necessità di contattare il segnalatore per chiarimenti o follow-up. Schede anonime non sono accettabili. Si raccomanda di inviare la direttamente alla ASL territorialmente competente entro 6 giorni lavorativi dalla conoscenza degli effetti collaterali o, nei casi mortali e negli altri casi di particolare gravità, entro 3 giorni. Copia della stessa può essere trasmessa al Ministero della Sanità, Direzione Generale del Servizio Farmaceutico: Viale della Civiltà Romana 7, 00144 Roma, e/o consegnata agli Informatori scientifici delle Aziende farmaceutiche. Settima parte, pagina 7.2: Farmacovigilanza. PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI MEDICINALI CON DIFETTI O CONTENENTI La presenza di un corpo estraneo in un medicinale costituisce indice di rischio per il paziente o per la salute pubblica e potrebbe segnalare anomalie determinatesi durante il processo di fabbricazione. Se il farmacista rileva la presenza di corpi estranei o difetti in un medicinale o riceve una segnalazione in tal senso da parte di un privato cittadino, deve innanzitutto salvaguardare l'integrità del confezionamento, ovvero, nel caso quest'ultimo sia stato già manomesso per l'impiego, operare una chiusura provvisoria che assicuri la conservazione del prodotto (e del corpo estraneo) nello stato di fatto in cui è stato rilevato . Il farmacista deve dare immediata comunicazione via telefax all’AIFA, ai nuovi numeri FAX 06/59784313 oppure 06/59784312 (Numeri aggiornati il 24 gennaio 2006, in precedenza si n iviavano al Ministero della Sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e per la farmacovigilanza, ufficio V fax n. 06.59943365), utilizzando il modello A DM 27-2-2001 (per i medicinali veterinari: Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli al imenti e della nutrizione, Ufficio XI, Piazzale Marconi 25, 00144 ROMA EUR, tel e fax 06/59046940.). Codesto ufficio (competente, tra l’altro, in materia di revoche, sequestri, ritiri lotto, sospensioni e sistema di allerta rapido internazionale dei farmaci per uso umano), dispone, se del caso, a tutela della salute pubblica, i provvedimenti cautelativi preliminari sul lotto oggetto della segnalazione, così come previsto dal DLgs 178/91 o dal DLgs 119/92, avvalendosi, eventualmente, del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri per la sanità. 1 CORPI ESTRANEI 1. Il campione di medicinale oggetto della segnalazione, qualora integro, deve essere inviato, corredato della documentazione di cui al modello A, a cura del farmacista segnalante e nel rispetto delle condizioni di corretta conservazione durante il trasporto, all'Istituto superiore di salute, che effettua gli opportuni accertamenti. I relativi esiti sono trasmessi all'Ufficio V del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, (o all'ufficio XI della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione) nonché al segnalante. Qualora invece il campione non sia integro o contenga corpi estranei identificabili a vista, non deve essere inviato all'Istituto superiore di sanità. AIFA, recapiti FAX a cui inviare le segnalazioni: 06/59784313 oppure 06/59784312 MINISTERO DELLA SANITÀ , dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza: V.le Civiltà romana, 7-00144 Roma, Tel 06 59943658, Ufficio V, telefax 06 59943365. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, laboratorio di chimica del farmaco: V.le Regina Elena, 299-00161 Roma, Tel 49902370-Fax 49387100. Recapiti fax aggiornati al 23-01-2006. Medicinali ad uso umano: Circolare n.4 del 26-2-97 (GU del 6-3-97); DM 27-2-2001. Medicinali veterinari: DM 21-12-01 (GU del 15-2-2002). MODELLO A [medicinali ad uso umano, conforme al DM 22 febbraio 2001] MODELLO A/VET [medicinali veterinari, conforme al DM 21 dicembre 2001] COMUNICAZIONE RINVENIMENTO DI DIFETTI O PRESENZA DI CORPI ESTRANEI (da compilarsi a cura dell'operatore sanitario che ha rilevato il problema o che ha ricevuto la segnalazione da parte di un privato cittadino) Al Ministero della sanit à per i medicinali ad uso umano: Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la Farmacovigilanza Inviare al Fax dell'AIFA n. 06/59784313 oppure 06/59784312 (aggiornato al 24-1-2006) [Ufficio V. Civiltà Romana 7, 00144 Roma Eur, Tel e fax 06/59943365] per i medicinali ad uso veterinario: Direzione generale della sanit à pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione Ufficio XI, Piazzale Marconi 25, 00144 ROMA EUR, tel e fax 06/59046940. Struttura o Sanitario segnalante (1) (timbro della farmacia) Medicinale Titolare dell'AIC Officina di produzione Forma farmaceutica Dosaggio Confezione Lotto n ° Scadenza Difetto o corpo estraneo riscontrati (2) Al momento del rinvenimento la confezione era integra (3) [ ] SI Attualmente la confezione è integra (3) [ ] SI [ ] NO [ ] NO Presenza di altre confezioni dello stesso lotto presso lo struttura segnalante (3) [ ] SI [ ] NO Persona da contattare per ulteriori informazioni Telefono Telefax Firma Luogo e data (1) Indicare, la denominazione della struttura o del sanitario segnalante con relativo indirizzo, recapito telefonico e telefax (2) Descrivere in modo più dettagliato possibile il problema riscontrato. (3) Barrare la voce che interessa ed aggiungere eventuali note. Caf Latium - Professione & Sviluppo –Aprile 2010. "SOSTANZE MEDICINALI" OBBLIGATORIE (Tabella n. 2 della FU XIII). Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella tabella n. 2 della Farmacopea Ufficiale, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio. I medicinali riportati nella tabella di Farmacopea (e nelle liste seguenti) in carattere corsivo devono essere tenuti in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale (specialità medicinali, galenici industriali preconfezionati) nelle forme -salvo diverse specificazioni- e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze te- rapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le basi e gli acidi liberi l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale. SPECIALITA' MEDICINALI. Alle sostanze elencate in ordine alfabetico corrispondono i nomi di alcune delle specialità più note (a titolo puramente indicativo e a giudizio soggettivo del redattore). Ace-inibitori (1) ATC C09A (Capoten Enapren Coversyl Procaptan Triatec Zestril Accuprin Quinazil..) Acetazolamide Diamox Acetilcisteina Fluimucil Solmucol, generico Acido acetilsalicilico Aspirina Cardioaspirin Ascriptin … Acido tranexamico Tranex Ugurol Adrenalina p.i. Adrenalina ISM (oppure come galenico preconfezionato) Aminofillina p.i. Aminomal Tefamin fiale Amiodarone Amiodar Cordarone, generico Ampicillina Amplital, generico ... Antagonisti beta-adrenergici (1) betabloccanti ATC C07 (atenololo Inderal Lopresor Sotalex Tenormin Visken) Anticoagulanti cumarolici (1) Coumadin Sintrom Antinfiammatori derivati dell'acido acetico (1) diclofenac Voltaren Indoxen Metacen … Antinfiammatori derivati dell'acido propionico (1) (ATC M01AE) ibuprofene ketoprofene naprossene Brufen Moment Aleve Naprosyn Artrosilene Oki Orudis Froben Walix … I Antistaminici antiH1 orali e p.i.(1) Farganesse Polaramin Trimeton Antistaminici antiH2 (1) antiulcera ATC A02BA (ranitidina lansoprazolo Ranidil Pariet …) Antiulcera inibitori della pompa acida ATC A02BC (Antra Mepral Omeprazen Pantopan Pariet Lucen Lansox…) Benzodiazepina orale (1) (ATC N05BA) Ansiolin Lexotan Tavor Valium Halcion Xanax, alprazolam lorazepam… Calcioantagonisti diidropiridinici (1) (ATC C08CA) nifedipina nicardipina Adalat Lacipil Lacirex Norvasc Plendil Prevex Vascoman Zanedip Calcioantagonisti fenilalchilamminici (1) (ATC C08DA) diltiazem verapamil Altiazem Dilzene Isoptin Tildiem ... Carbamazepina Tegretol, generico Cefalosporina orale (1) Cefixoral Globocef Keforal Panacef Zinnat ... Cefalosporina p.i. (1) cefonicid ceftriaxone Cefodie Cepimex Ceporin Glazidim Modivid Monocid Rocefin Zariviz ...(ATC J01DA) Chinolonico orale (1) Ciproxin Enoxen Levoxacin Maxaquin Noroxin Oflocin Peflacin Tebraxin ... (ATC J01M) TULS RD 1265/34, art 123; Regolamento RD 1706/38, art 34; FU XII, DM 3-12-08, in vigore dal 31-3-2009, aggiornata e corretta con DM 26-2-2010, in vigore dal 2-4-2010. Ottava parte, pagina 8.1: Medicinali Obbligatori. Caf Latium - Professione & Sviluppo –Aprile 2010. Codeina fosfato II Coefferalgan Tachidol Codipront Ipoglicemizzante orale (1) Bidiabe metformina Novonorm Suguan … Contraccettivi sistemici ormonali (1) Ginoden Harmonet Minulet … Litio carbonato Carbolithium Cortisonico orale (1) Bentelan Deltacortene Medrol Urbason… Magnesio idrossido+alluminio ossido idrato Maalox Cortisonico p.i. (1) Bentelan Urbason Soldesam Diazepam p.i. Noan Valium fiale Metoclopramide p.i. Plasil Ananda Digossina Eudigox Lanoxin Morfina p.i., soluzione orale e solido orale (tab II-A DPR 309/90) galenico pi; Oramorph; MS-Contin etc. Eparinici p.i. (1) (B01AB) Clexane Ecafast Seleparina … Naloxone Narcan Eritromicina o altro macrolide (ATC J01FA) Eritrocina Klacid Macladin Overal Rokital Rulid Zitromax Oxicam derivati (1) (ATC M01AC) piroxicam Feldene Mobic Rexalgan … Esteri nitrici per via sublinguale (1) Carvasin Natispray Paracetamolo Efferalgan Tachipirina, generico Estradiolo Armonil Estradiolo Estraderm Estroclim Progynova ... Penicillina orale (1) ampicillina amoxicillina Amplital Augmentin Bacacil Clavulin Neotetranase Velamox Zimox ...(ATC J01C) Fenitoina Dintoina (associazioni: Dintoinale MetinalIdantoina) Fenobarbital orale e p.i. Gardenale Luminale Luminalette Fentanil transdermico Durogesic Penicillina p.i. (1) piparacillina Amplital Baypen Diaminocillina Tazocin Unasyn ...fiale (ATC J01C) Pralidossima metilsolfato p.i. Contrathion Progesterone p.i. Prontogest Flumazenil Anexate Furosemide orale e p.i. Lasix cp e Lasix fiale, generico Gentamicina p.i. Gentalyn fiale Gentamen Salbutamolo aerosol Ventolin-Broncovaleas spray Scopolammina butilbrom. p.i. Buscopan f. Simeticone (dimeticone) Mylicon Polisilon Glucagone Glucagen Novo Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico Esidrex; in associazione: Moduretic; numerose con ACE-inibitori o sartani Sulfametoxazolo+trimetoprim (Cotrimossazolo) Bactrim Eusaprim Tetraciclina (1) (ATC J01A) Ambramicina Bassado Minocin … Immunoglobuline umane antitetaniche Gammatet Igantet Tetabulin Tramadolo Contramal Fortradol, generico Insulina ad azione rapida p.i. (1) Actrapid Humulin-R Vaccino tetanico (1) Anatetall Tetatox Vacc. tetanico Vitamina K Konakion II Vedi anche Nota della Commissione permanente per la revisione della FU prot 63/FU5 del 17-7-96. Ottava parte, pagina 8.2: Medicinali Obbligatori. Caf Latium - Professione & Sviluppo –Aprile 2010. FARMACI PRECONFEZIONATI E SOSTANZE I medicinali riportati in carattere "retto" devono essere tenuti in farmacia come sostanze (o come dispositivo medico). Acqua depurata Acqua sterile per preparazioni iniettabili Adrenalina p.i. Carbone attivato Etanolo 96 per cento Garza idrofila di cotone sterile per medicazione Glucosio infusione endovenosa (2) Idrogeno perossido soluzione 3% Iodio Ipecacuana sciroppo emetico Magnesio solfato Morfina cloridrato p.i. Ossigeno Potassio ioduro Sodio bicarbonato Sodio citrato Sodio cloruro Sodio cloruro soluzione isotonica p.i. (2) (1) Una del gruppo. (2) Con idoneo dispositivo per infusione venosa. APPARECCHI ED UTENSILI OBBLIGATORI IN FARMACIA (Tabella n. 6 della FU XIIIII). 1) Bilancia sensibile al mg [divisione reale (d) della scala = 0,001 g] della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l’una sensibile al mg (d = 0,001 g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d = 0,50 g) della portata di almeno 2 kg. 2) Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100°C. 3) Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti. 4) Apparecchio per il punto di fusione. 5) Alcoolometro centesimale. 6) Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni. 7) Percolatore - Concentratore a vuoto (1). 8) Incapsulatrice (2). 9) Comprimitrice (3). 10) Sistema di aspirazione per polveri (4). 11) Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte (5). Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea. Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, dell'attrezzatura e dell'apparecchiatura indispensabili alla preparazione e all'esecuzione di tutti i controlli previsti dalla Farmacopea per questa forma farmaceutica. (1) Obbligatori per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire. (2) Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule. (3) Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse. (4) Obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine. (5) Obbligatori per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli. " dr Giancarlo Fogliani web: farmaciafogliani.it salvo errori od omissioni Caf Latium, Professione & Sviluppo. III Regolamento per il servizio farmaceutico RD 1706/38, art 34, c 2, e art 44; FU XII, DM 3-12-08, aggiornata e corretta con DM 26-2-2010, in vigore dal 2-4-2010. Ottava parte, pagina 8.3: Medicinali Obbligatori. Sinfarma, Professione & Sviluppo. DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA’ del 18 agosto 1993 (GU del 25-9-93). TARIFFA NAZIONALE PER LA VENDITA AL PUBBLICO DEI MEDICINALI. Allegato A: prezzi (in €) delle sostanze. Allegato B: onorari (in €). IL MINISTRO DELLA SANITA’ Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, modificato dalla legge 1 maggio 1941, n.422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e dalla legge 9 ottobre 1964, n.990; Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali nonché il decreto in data 15 febbraio 1992 integrativo del decreto 27 settembre 1990 [e la precisazione sulla tariffazione dell'ossigeno liquido pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dei 25 gennaio 1993]; Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e tenuto conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione intermedia per il periodo gennaio - settembre 1992; Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie private, pari a L.450 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari professionali e dei diritti addizionali; Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti; DECRETA: Articolo 1. E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto. Articolo 2. La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178 e dell' art.1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.119. Articolo 3. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato: 1) dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato A) o in base al disposto di cui al successivo art.5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella; 2) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa tabella (allegato B); 3) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8; 4) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista. Articolo 4. Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L.50 per ogni sostanza e alle L.50 per le frazioni di L.50 oltre detto minimo. Articolo 5. Per le sostanze non comprese nell'allegato A il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale. Articolo 6. L'onorario professionale previsto dall'allegato B deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa. Articolo 7. Per le preparazioni magistrali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L.3.000. Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III, e IV dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000. Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000. Se la preparazione magistrale contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al farmacista una sola addizionale di L.3.000. Articolo 8. Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.7.500. Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000. I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a "battenti chiusi" e "a chiamata" Non competono quando la farmacia effettua servizio a "battenti aperti", ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali. I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati. I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del 25 % per le farmacie rurali sussidiate Tariffa Nazionale, pag 1. Sinfarma, Professione & Sviluppo. con arrotondamento pari a L.9.500 per la dispensazione notturna e per un importo pari a L.4.000 per la dispensazione diurna. Articolo 9. I prezzi calcolati in base agli allegati A e B e non possono essere modificati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8. Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica. Articolo 10. Sul prezzo di vendita dei medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale. Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista. Articolo 11. La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento. Articolo 12. La presente tariffa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti. Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia. Articolo 13. La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia. Articolo 14. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 agosto 1993. IL MINISTRO:Garavaglia Gli importi della tariffa sono indicati qui di seguito in euro (€), calcolati dagli originari in lire seguendo i criteri stabiliti dall’art. 4 del D.Lgs. 213/1998 e successive modificazioni ed integrazioni: l’importo espresso in unità e decine di lire è convertito utilizzando quattro cifre decimali; l’importo espresso in centinaia di lire è convertito utilizzando tre cifre decimali; l' importo espresso in migliaia di lire è convertito utilizzando due cifre decimali. Tariffa Nazionale Allegato A - Tabella dei prezzi delle sostanze Medicinale grammi | Euro A Acido acetilsalicilico 1 € 0,0310 Acido ascorbico 1 € 0,062 Acido benzoico 1 € 0,052 Acido borico 10 € 0,093 Acido citrico 10 € 0,093 Acido cloridrico (diluito) 1 € 0,0310 Acido fosforico 10 € 0,439 Acido glutammico 1 € 0,103 Acido lattico 1 € 0,0362 Acido pirogallico (pirogallolo) 1 € 0,225 Acido salicilico 1 € 0,0258 Acido tannico (tannino) 1 € 0,103 Acido tartarico 10 € 0,258 Acido tricloro-acetico 1 € 0,155 Acqua depurata 100 € 0,052 Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno) Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno) Acqua sterile per prep. iniettatili 10 € 0,052 Agar Agar 1 € 0,232 Alcool etilico a 95 gradi 100 € 2,07 Allume 100 € 0,439 Aloe polvere 1 € 0,0232 Altea (radice) polvere 10 € 0,439 Altea estratto fluido 10 € 0,77 Amido di mais 100 € 0,62 Amido di riso 100 € 0,68 Ammoniaca 10 € 0,077 Ammonio carbonato 10 € 0,129 Ammonio cloruro 10 € 0,258 Ammonio solfoittiolato 10 € 0,88 Anice 1 € 0,0258 Anice stellato (badiana) 1 € 0,052 Antimonio e potassio tartrato 1 € 0,077 Argento nitrato 1 € 1,29 Argento proteinato 1 € 0,95 Argilla sterilizzata (bolus albacaolino v. Caolino Atropina solfato 1 € 3,23 B Benzalconio cloruro 1 € 0,207 Bergamotto essenza 1 € 0,310 Bismuto canfocarbonato neutro 1 € 0,155 Bismuto carbonato basico 1 € 0,093 Bismuto nitrato basico (magistero) 1 € 0,077 Bismuto salicilato basico 1 € 0,271 Bismuto gallato basico (sottogallato) 1 € 0,101 Blu di metilene 1 € 0,310 Boldo polvere 10 € 0,207 Boldo estratto fluido 10 € 0,57 Borace 100 € 0,62 Bromoformio 1 € 0,139 Burro di cacao 10 € 0,439 C Caffeina 1 € 0,336 Caffeina e sodio benzoato 1 € 0,232 Calcio carbonato (precipitato) 10 € 0,413 Calcio cloruro (cristalli) 10 € 0,395 Calcio fosfato bibasico 10 € 0,310 Calcio glicerofosfato 1 € 0,077 Calcio idrossido 100 € 1,81 Calcio lattato 1 € 0,0207 Camomilla comune 100 € 3,41 Tariffa Nazionale, pag 2. Sinfarma, Professione & Sviluppo. Canfora Caolino (Bolus alba) Carbone attivo Carbone vegetale Carbonio tetracloruro Cascara estratto secco Cedro essenza Cera bianca China rossa corteccia China estratto fluido Chinidina solfato Chinina cloridrato Chinina solfato Cloralio idrato Cloroformio Codeina fosfato Collodio Creosoto D Difenidramina E Efedrina base Efedrina cloridrato Esametilentetramina (cristalli) Esametilentetramina anidro metilencitrato Etere etilico (anestetico) Eucaliptolo Eucalipto essenza F Fenile salicilato Fenolftaleina Fenolo Fenolo liquido Ferro ridotto Finocchio essenza Formaldeide soluz. Acquosa al 40% Frangula estratto secco Ftalil sulfatiazolo (vedi Sulfatiazolo) G Garofano essenza Gelatina Genziana estratto fluido Genziana tintura Ginepro essenza Glicerina Glicole propilenico Glucosio Gomma adragante Gomma arabica Guaiacolo I Iodio Iodio soluz. alcoolica (alcool iodato) Iodoformio Ipecacuana (radice) Ipecacuana polvere titolata Ipecacuana estratto fluido L Lanolina anidra Lattosio Lidocaina Lidocaina cloridrato Limone essenza Lino semi Lino farina 1 1 1 1 100 1 1 1 10 lo 1 1 1 1 10 1 10 1 € 0,108 € 0,0103 € 0,077 € 0,0103 € 2,43 € 0,310 € 0,258 € 0,0258 € 0,372 € 1,03 € 0,62 € 0,64 € 0,52 € 0,062 € 0,387 € 7,75 € 0,284 € 0,217 1 € 0,57 1 1 10 10 € 0,62 € 0,62 € 0,59 € 0,155 10 1 1 € 0,491 € 0,052 € 0,103 1 1 1 10 1 1 100 1 1 € 0,077 € 0,077 € 0,052 € 0,52 € 0,103 € 0,258 € 0,362 € 0,310 € 0,070 1 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 € 0,181 € 0,0310 € 0,77 € 0,85 € 1,03 € 0,103 € 0,232 € 0,0155 € 1,14 € 0,413 € 0,129 10 10 1 1 1 10 € 2,07 € 0,52 € 0,232 € 0,232 € 0,287 € 4,65 10 10 1 1 1 100 100 € 0,181 € 0,077 € 0,155 € 0,103 € 0,103 € 0,77 € 1,03 Liquirizia Litio carbonato M Magnesio carbonato Magnesio ossido Magnesio solfato eptaidrato Magnesio stearato Manna Mannitolo (Mannite) Menta (foglie) Menta essenza Mentolo naturale Meprobamato Mercurio cloruro (sublim. Corrosivo) Mercurio ossido giallo Mercuroso cloruro Metile-p-idrossibenzoato Metile salicilato Metionina Morfina cloridrato Morfina solfato N Niaouli essenza (gomenolo) Nicotinammide Nichetammide Noce vomica estratto fluido O Olio di arachidi Olio di mandorle dolci Olio di oliva Olio di ricino Olio di sesamo Omatropina bromidrato Oppio polvere titolata Ossicodone cloridrato Ossigeno gassoso (litri) Ossigeno liquido (litri)(espresso in ossigeno gassoso) P Pancreatina Papaina Papaverina cloridrato Paracetamolo Paraffina solida Paraffina liquida Pepsina (1: 100) Perossido di idrogeno 100 vol. Perossido di idrogeno 10 vol. Pilocarpina cloridrato Pino essenza Pino gemme Piombo acetato Piperazina adipato Poligala (virginiana radice) Poligala estratto fluido Polivinilpirrolidone Potassio bromuro Potassio cloruro Potassio ioduro Potassio permanganato Potassio sulfoguaiacolato Procaina cloridrato R Rabarbaro polvere Rabarbaro estratto fluido Ratania Tariffa Nazionale, pag 3. 100 1 € 1,55 € 0,077 10 10 100 100 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 10 € 0,103 € 0,155 € 0,77 € 2,48 € 0,52 € 0,62 € 0,439 € 0,258 € 0,129 € 0,0155 € 0,139 € 0,232 € 0,258 € 0,207 € 0,181 € 0,129 € 9,30 3€ 8,22 1 1 1 10 € 0,103 € 0,207 € 0,116 € 1,03 100 100 100 100 100 1 1 5 100 100 € 1,03 € 4,13 € 1,03 € 1,55 € 1,81 € 5,16 € 1,86 € 72,30 € 0,77 € 0,465 1 2 1 10 10 100 1 100 100 1 1 10 10 1 10 10 1 1 10 1 10 1 1 € 0,116 € 0,155 € 0,61 € 0,67 € 0,062 € 1,03 € 0,054 € 0,52 € 0,387 € 9,14 € 0,217 € 0,207 € 0,129 € 0,052 € 0,387 € 1,29 € 0,207 € 0,077 € 0,336 € 0,101 € 0,155 € 0,077 € 0,491 1 10 10 € 0,0232 € 1,29 € 0,207 Sinfarma, Professione & Sviluppo. Resorcina S Saccarina Saccarosio Senna foglia Senna frutti Sodio benzoato Sodio bicarbonato Sodio bromuro Sodio citrato Sodio cloruro Sodio fosfato bibasico Sodio glicerofosfato Sodio ioduro Sodio salicilato Sodio solfato anidro Sodio solfato decaidrato Sodio stearato Sodio e potassio tartrato (sale di Seignette) Sodio tiosolfato Solfadiazina Solfaguanidina Solfamerazina Solfametazina Solfanilammide Solfo precipitato (magistero) Solfo sublimato (fiori) Sorbitolo puro Sorbitolo soluzione al 70% Spermaceti Stearina Stricnina nitrato Sulfatiazolo T Talco Teobromina Teofillina Terpina idrata Timolo V Valeriana polvere Valeriana tintura Vaselina bianca Z Zinco ossido Zinco solfato Zucchero (v. Saccarosio) # 1 € 0,132 1 100 10 10 1 10 10 10 10 10 1 1 1 10 100 10 10 € 0,103 € 0,207 € 0,155 € 0,103 € 0,0155 € 0,0310 € 0,70 € 0,413 € 0,103 € 0,310 € 0,054 € 0,093 € 0,0258 € 0,077 € 0,207 € 0,413 € 0,207 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 1 1 1 1 € 0,0258 € 0,052 € 0,129 € 0,310 € 0,155 € 0,0310 € 2,32 € 0,62 € 3,10 € 2,17 € 0,0181 € 0,0103 € 1,16 € 0,070 100 1 1 1 1 € 0,470 € 0,413 € 0,258 € 0,0387 € 0,116 10 10 10 € 0,258 € 0,77 € 0,129 10 1 100 € 0,108 € 0,052 € 0,207 Giancarlo Fogliani web: farmaciafogliani.it per Sinfarma Professione & Sviluppo. Tariffa Nazionale, Allegato B Tabella degli onorari professionali Medicinale Euro 1) Preparazioni liquide (soluzioni fino a due componenti): per qualunque quantità € 3,49 per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,413 per filtrazione € 1,21 per riscaldamento € 1,21 per sterilizzazione € 1,81 2) Emulsioni e sospensioni: preparazioni (fino a tre componenti) fino a € 5,81 grammi 250 per ogni g 100 in più oltre i g 250 € 0,362 per ogni componente in più sul prezzo finale € 0,362 3) Pomate - cerotti ed empiastri: preparazioni (fino a due componenti) fino a g 50 € 6,38 per ogni g 50 in più oltre i g 50 € 0,387 per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,387 per preparazioni a caldo € 1,16 per preparazioni sterili € 1,16 4) Polveri composte e specie (miscelazione di droghe vegetali fino a due componenti): per qualunque quantità € 4,34 per ogni componente in più sul prezzo finale € 0,387 5) Cachets - cartine - capsule - compresse: preparazioni (fino a due componenti) per 10 uni- € 5,22 tà oltre le prime 10 per ogni unità in più € 0,129 per ogni unità in meno € 0,181 per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,310 Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e sacchetto 6) Pillole - Granuli - Pastiglie: preparazioni (fino a due componenti) per venti € 7,26 unità oltre le prime venti per ogni unità in più € 0,077 per ogni unità in meno € 0,155 per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,310 7) Boli: preparazioni (fino a due componenti) per cinque € 5,81 unità oltre le prime cinque unità ogni unità in più € 0,155 per ogni unità in meno € 0,413 per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,310 8) Suppositori - ovuli - candelette e cilindri uretrali preparazioni (fino a due componenti) per sei unità € 7,26 per ogni unità in più € 0,310 per ogni unità in meno € 0,57 per ciascun componente in più sul prezzo finale € 0,310 9) Fiale: (esclusi controlli F.U.) fino a tre ml € 0,207 fino a cinque ml € 0,387 fino a dieci ml € 0,439 fino a cinquanta ml € 1,81 fino a cento ml € 2,50 Si aggiungono gli onorari previsti al punto uno dell'Allegato B 10) Operazioni di dispensazione (da non € 2,32 sommare agli altri onorari) NOTA Per le preparazioni di cui ai punti 6), 7) e 8) l'eccipiente, anche se non espressamente indicato nella ricetta, va tariffato. Tariffa Nazionale, pag 4. Caf Latium, Professione & Sviluppo. NOMENCLATORE TARIFFARIO per la Regione Lazio. Dal Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe, DM 332 del 27 agosto 1999 (Supplemento ordinario alla GU del 27-9-1999), e dalla Delibera di Giunta Regionale del Lazio del 25 marzo 2005, n. 396, Tariffazione degli ausili ortopedici di serie di cui agli elenchi 2 e 3 del DM 27 agosto 1999, Accordo sperimentale biennale (BUR Lazio del 30-5-2005), in vigore dal 29-6-2005. Qui nel seguito viene riportata una parte dell’elenco n.2 (dispositivi di serie la cui applicazione o consegna non richiede l’intervento di tecnico abilitato) con i prezzi al netto dell'IVA indicati nella DGR 396/05, validi per due anni dal 29 giugno 2005 (tra parentesi i prezzi del precedente tariffario DM 28-12-92, GU SO del 14-1-93). AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE Classe di ausilio secondo la classificazione a norma ISO: 09 09.18 Ausili per stomia 09.21 Ausili per la prevenzione e trattamento di lesioni cutanee 09.24 Cateteri vescicali ed esterni 09.27 Raccoglitori per urina 09.30 Ausili assorbenti l’urina 18.12 Forniture ed adattamenti per la casa: letti (traverse assorbenti). CODICE EX DM 28-12-92 CODICE CLASS. ISO DESCRIZIONE AUSILI PER STOMIE (gruppo 13) Sistema a 1 pezzo colo-ileostomia: Sacca a fondo chiuso con filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura1. Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento in TNT, con o senza cintura1. Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza filtro, barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con o senza rivestimento in TNT2. Sistema a 2 pezzi colo-ileostomia: QUANTITATIVI MASSIMI A CARICO DEL SSN 09.18 09.18.04 101.01.03 09.18.04.003 € 2,52 (2,01) € 151,20 (120,70) al mese per la fornitura di 60 pezzi1 101.01.03 09.18.04.006 € 3,58 (2,01) € 214,80 (120,70) al mese per la fornitura di 60 pezzi1 09.18.04.009 € 7,10 € 426 al mese per la fornitura di 60 pezzi 09.18.05 Placche: Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza3. 101.01.11 09.18.05.003 € 4,04 (6,55) € 40,40 al mese per la fornitura di 10 placche3 Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi2. 09.18.05.006 € 8,08 € 80,80 per 10 pezzi al mese 101.01.11 09.18.05.009 € 1,45 (1,09) € 87,00 (65,54) al mese per la fornitura di 60 pezzi 101.01.11 09.18.05.012 € 2,26 (1,09) € 135,60 (65,54) al mese per la fornitura di 60 pezzi Sacche: Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT. Sacca a fondo aperto con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT1. 1 2 3 Per pazienti ileostomizzati fino a 90 sacche al mese. Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso. Per pazienti ileostomizzati fino a 15 placche al mese. Nomenclatore Tariffario, pagina A.1. Caf Latium, Professione & Sviluppo. Sistema 1 pezzo urostomia: 09.18.07 Sacca con barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto. 101.01.33 09.18.07.003 € 5,36 (4,42) € 160,80 (132,47) al mese per la fornitura di 30 pezzi Sacca con barriera protettiva autoportante, a convessità integrale per stomi introflessi, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto1. 09.18.07.006 € 7,32 30 pezzi al mese Sistema a 2 pezzi urostomia: 09.18.08 Placche: Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza. 101.01.35 09.18.08.003 € 4,04 (3,08) € 80,80 (61,05) al mese per la fornitura di 20 placche Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi2. 09.18.08.006 € 8,08 € 121,20 per 15 pezzi al mese Sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo di sicurezza, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto. 101.01.35 09.18.08.009 € 1,45 (2,00) € 43,50 (59,88) al mese per la fornitura di 30 pezzi Sistema ad irrigazione 09.18.24 Set d'irrigazione composto da: borsa graduata per acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza placca e sacche di scarico3. 101.01.21 09.18.24.003 € 42,56 per la fornitura di un set completo ogni 6 mesi Irrigatore semplice composto da: borsa graduata per acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o senza visualizzazione del flusso. (alternativo al cod. 09.18.24.003) 09.18.24.004 € 28,22 per la fornitura di 1 set ogni sei mesi 101.01.23 09.18.24.009 € 36,60 (42,61) al mese per la fornitura di 30 pezzi Sacche: Sacca di scarico trasparente a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesivo o flangia. DISPOSITIVI DI CHIUSURA A 1 PEZZO. I codici 09.18.24.012, 09.18.24.015 e 09.18.24.018 sono alternativi tra loro. Sacca con fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o barriera autoportante, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura. 101.01.27 09.18.24.012 Minisacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente4. 09.18.24.015 Sistema dispositivo di chiusura ad un pezzo, costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza barriera autoportante e/o filtro incorporato5. 101.01.27 09.18.24.018 1 2 3 4 5 Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso. Tipo di placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso. Può essere alternativo ai codici 09.18.24.015/018. Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003/018. Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003/015. Nomenclatore Tariffario, pagina A.2. € 2,52 (2,01) € 75,76 al mese per la fornitura di 30 pezzi € 2,52 (1,12) € 75,76 (33,62) al mese per la fornitura di 30 pezzi € 4,74 (2,66) € 142,20 (79,79) per la fornitura di 30 pezzi Caf Latium, Professione & Sviluppo. DISPOSITIVO DI CHIUSURA A DUE PEZZI. I sistemi di chiusura a 2 pezzi sono alternativi tra loro. Sistema a due pezzi costituito da: una placca con flangia, anello protettivo e supporto 101.01.25 adesivo microporoso ipoallergenico o con barriera 09.18.24.006 autoportante. una sacca post-irrigazione con flangia, con filtro e lato interno in TNT assorbente. Sistema a due pezzi composto da: una placca con flangia, barriera autoportante o adesivo microporoso Tappo ad espansione con filtro incorporato. 101.01.25 09.18.24.021 101.01.25 09.18.24.006 101.01.25 09.18.24.024 € 4,36 (3,03) € 43,60 (30,34) al mese per la fornitura di 10 pezzi € 1,45 (1,09) € 43,50 (33,62) al mese per la fornitura di 30 pezzi € 4,36 (3.03) € 43,60 (30,34) al mese per la fornitura di 10 pezzi € 4,37 (2,34) € 131,10 (70,26) al mese per la fornitura di 30 pezzi Accessori per stomia. Cono anatomico e cannula d’irrigazione 09.18.24.101 Pasta protettiva per la pelle peristomale1 09.18.30.003 Polvere o film protettivo per zone peristomali1 09.18.30.006 € 7,10 l'uno 1 pezzo ogni 6 mesi € 16,92 l'uno 2 pezzi al mese € 7,47 l'uno 2 pezzi al mese Nota Bene: i sistemi monopezzo, a due pezzi e ad irrigazione riferiti agli ausili per colo-ileo-urostomizzati sono tra loro alternativi. Per coloro che praticano l’irrigazione a giorni alternati, è prevista una prescrizione mista con il sistema monopezzo. Pertanto, per i giorni che non praticano l’irrigazione, in sostituzione di una sacca di scarico (09.18.24.009) e di uno dei dispositivi di chiusura ad un pezzo (09.18.24.012, 09.18.24.015, 09.18.24.018) e/o a due pezzi (09.18.24.006, 09.18.24.021, 09.18.24.024), possono essere prescritte due sacche, a seconda dei casi, di cui al cod. 09.18.04.003 o del cod. 09.18.04.006 o del cod. 09.18.04.009 limitatamente a pazienti con stoma introflesso. I quantitativi massimi concedibili sono da intendersi per ogni stomia e sono aumentabili, a giudizio del medico prescrittore dell’Azienda USL, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza non superiore a 6 mesi. AUSILI PER LA PREVENZIONE E TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE (gruppo 14) 09.21 Sono prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua. Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile. I quantitativi massimi dei bendaggi prescrivibili mensilmen09.21.12 te, di cui ai codici 09.21.12/003/006/ 009/012, sono da intendersi previsti per ogni zona sottoposta al decubito ed in relazione alla estensione. Formato con una superficie totale flessibile idroattiva 501.21.25 € 2,58 l'uno di cm. 10x10 09.21.12.003 € 25,82 per10 pezzi al mese Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm. 20x20 501.21.25 09.21.12.006 € 9,30 l'uno € 55,78 per6 pezzi al mese Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 60 cm2. 09.21.12.009 € 3,45 l'uno 10 pezzi al mese Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 120 cm2. Pasta, gel o idrogel atta ad assorbire l’essudato, prescrivibile esclusivamente in associazione con gli ausili di cui al codice 09.21.12 1 09.21.12.012 09.21.18.003 € 9,58 l'uno 6 pezzi al mese € 6,43/6,59 l'uno 1 flacone di pasta da 100 gr o di gel da 50 gr al mese Prescrivibili alternativamente tra loro ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia nei casi in cui il medico prescrittore ne ravvisi l'assoluta necessità. Nomenclatore Tariffario, pagina A.3. Caf Latium, Professione & Sviluppo. CATETERI VESCICALI ED ESTERNI (gruppo 15) 09.24 CATETERI VESCICALI Catetere a permanenza tipo foley a palloncino in puro silicone (100%), trasparente, a due vie con scanalature longitudinali, con imbuto a valvola speciale, in confezione singola sterile in vari diametri. 101.14.01 09.24.03.003 € 15,49 € 30,99 al mese per la fornitura di 2 pezzi Catetere tipo nelaton, monouso, in PVC, ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile: per donna e bambino 101.14.11 09.24.06.003 € 0,36 l'uno, € 43,38 al mese per la fornitura di 120 pezzi per uomo 101.14.13 09.24.06.006 € 0,41 l'uno, 49,58 al mese per la fornitura di 120 pezzi Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, che non necessita dell’uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile Per neonati fino ad un anno Per bambini fino a sei anni Per donna e bambino oltre i 6 anni Per uomo Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, che non necessita dell’uso di gel lubrificante, integrato in una sacca graduata, in confezione singola sterile1 Catetere/tutore per ureterocutaneostomia in materiale sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio, due alucce per il bloccaggio del catetere e disco di fissaggio € 2,07 (1,37) € 372,60 (247,90) al mese per la fornitura di 180 pezzi € 2,07 (1,65) 101.14.30 € 310,50 (247,90) al mese 09.24.06.010 per la fornitura di 150 pezzi 101.14.30 € 2,07 l'uno, € 247,90 al mese 09.24.06.011 per la fornitura di 120 pezzi 101.14.30 € 2,07 l'uno, € 247,90 al mese 09.24.06.012 per la fornitura di 120 pezzi 101.14.30 09.24.06.009 09.24.06.015 101.14.40 09.24.06.018 Spray lubrificante al silicone per cateterismo 101.14.20 09.21.18.006 CATETERI ESTERNI: catetere (condom) in gomma naturale o sintetica, ipoallergenica, autocollante o con striscia biadesiva 101.11.01 09.24.09.003 RACCOGLITORE PER URINA (gruppo 16) € 5,50 € 330,00 per 60 pezzi al mese € 41,32 € 82,64 al mese per la fornitura di due pezzi € 7,75 per la fornitura di un flacone al mese € 1,37 € 41,10 (40,98) al mese per la fornitura di 30 cateteri 09.27 Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antitorsione 101.11.01 Tipo monouso 09.27.04.003 Tipo riutilizzabile 09.27.04.006 € 0,57 € 17,10 al mese per 30 pezzi € 2,15 l'uno, 8 pezzi al mese Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume prestampato 101.11.01 Tipo monouso 09.27.07.003 Tipo riutilizzabile 09.27.07.006 € 0,31 € 9,30 al mese per 30 pezzi € 3,50 l'uno, 8 pezzi al mese 1 Concedibile a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio, nonché in combinazione con i cateteri di cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di altri 60 pezzi al mese. Nomenclatore Tariffario, pagina A.4. Caf Latium, Professione & Sviluppo. AUSILI ASSORBENTI L’URINA (gruppo 19) AUSILI ASSORBENTI L’URINA, DA INDOSSARE 09.30 09.30.04 PANNOLONE A MUTANDINA Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati. L’ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile avente una forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato con sistema di fissaggio per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore tenuta; con un fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale; con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec Rilascio di umidità non superiore a 1 gr Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr - formato grande (per pazienti con circonferenza in vita da 100 a 150 cm) 101.21.01 09.30.04.003 - formato medio (per pazienti con circonferenza in vita da 70 a 110 cm) 101.21.03 09.30.04.006 - formato piccolo (per pazienti con circonferenza in vita da 50 a 80 cm) 101.21.05 09.30.04.009 € 0,37 (0,49) € 44,40 (58,57) al mese per la fornitura di 120 pezzi € 0,32 (0,43) € 38,40 (51,44) al mese per la fornitura di 120 pezzi € 0,28 (0,38) € 33.60 (45,24) al mese per la fornitura di 120 pezzi PANNOLONE SAGOMATO Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati. L’ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata, è confezionato con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec Rilascio di umidità non superiore a 1 gr Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr - formato grande 101.21.17 09.30.04.012 - formato medio 101.21.19 09.30.04.015 - formato piccolo 101.21.21 09.30.04.018 € 0,34 (0,37) € 40,80 (43,90) al mese per la fornitura di 120 pezzi € 0,30 (0,31) € 36,00 (37,70) al mese per la fornitura di 120 pezzi € 0,27 (0,26) € 32,40 (31,50) al mese per la fornitura di 120 pezzi NDR: nel precedente nomenclatore tariffario i pannoloni sagomati erano sdoppiati in due gruppi di codice in relazione alla presenza o meno dei polimeri superassorbenti. Per i pannoloni con polimeri gli importi indicati erano (per 120 pezzi al mese) € 56.29 (misura grande, cod. 101.21.11); € 49,79 (misura media, cod. 101.21.13); € 44,21 (misura piccola, cod. 101.21.15). L’importo indicato inoltre comprendeva anche la fornitura di tre mutande riutilizzabili, che ora vengono considerate a parte con i codici 09.30.09.003-6-9. Nomenclatore Tariffario, pagina A.5. Caf Latium, Professione & Sviluppo. PANNOLINO RETTANGOLARE Ausilio assorbente rettangolare con barriera a liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati. L’ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile e da un telino in TNT ipoallergenico sul lato a contatto con la pelle (o in entrambi i lati); all'interno ha un fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti. Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec Rilascio di umidità non superiore a 2 gr Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr Formato unico. 101.21.23 09.30.04.021 € 0,13 (0,17) € 19,50 (25,95) al mese per la fornitura di 150 pezzi SUPPORTI E FISSAGGI PER AUSILI ASSORBENTI L’URINA Mutanda elasticizzata riutilizzabile. Indumento preconfezionato senza barriera ai liquidi, idoneo ad aderire tra le gambe e la parte inferiore del dorso. Indumento preconfezionato a mo’ di mutandina, elasticizzato, idoneo ad essere indossato in combinazione con il pannolone sagomato o il pannolone rettangolare. Formato grande Formato medio Formato piccolo 09.30.09.003 09.30.09.006 09.30.09.009 ACCESSORI PER LETTO 18.20 TRAVERSE ASSORBENTI 18.12.15 € 1,00 l'uno, 3 pezzi al mese € 1,00 l'uno, 3 pezzi al mese € 1,00 l'uno, 3 pezzi al mese TRAVERSA SALVAMATERASSO RIMBOCCABILE Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto. L’ausilio è composto da un supporto in materiale impermeabile che consente la rimboccatura sotto il materasso e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all’utilizzatore. Requisito tecnico: superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% della superficie totale. Formato 80 x 180 cm. 101.31.01 18.12.15.003 € 0,29 (0,37) € 34,80 (44,62) al mese per la fornitura di 120 pezzi TRAVERSA SALVAMATERASSO non rimboccabile Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi senza mezzi di ancoraggio al letto. Il presidio è composto da un supporto in materiale impermeabile e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore. Requisito tecnico: superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale. Formato 60 x 90 cm. 101.31.11 18.12.15.006 € 0,27 (0,35) € 32,40 (42,14) al mese per la fornitura di 120 pezzi N.B. Gli ausili assorbenti l’urina: pannolone a mutandina, pannolone sagomato, pannolone rettangolare e traverse assorbenti, possono essere tra loro integrativi, come da indicazione riportata nella prescrizione medica. In ogni caso, comunque, l'importo massimo di spesa corrispondente al totale dei pezzi per un mese, non può superare quello riferito al cod. 101.21.01/09.30.04.003, corrispondente ad € 44,40 (€ 58,57). . 16 giugno 2005, dr. Giancarlo Fogliani. CAF Latium, Professione & Sviluppo. Allegato ai "Fogli di consultazione rapida". www.farmaciafogliani.it Nomenclatore Tariffario, pagina A.6. Sinfarma - Professione & Sviluppo AGGIORNAMENTI DEI "FOGLI DI CONSULTAZIONE RAPIDA" E PROMEMORIA PER LA TARIFFAZIONE NEL LAZIO. ANALGESICI OPPIACEI: In vigore dal 3 aprile 2010 le nuove disposizioni sui medicinali ad azione stupefacente che semplificano le modalità di prescrizione, ufficializzano alcune prassi già consolidate e confermano il contenuto delle ordinanze del giugno 2009. n Confermata la collocazione in tabella D dei medicinali, a base dei principi attivi dell’allegato IIIbis, già riclassificati con l’ordinanza del giugno 2009 (metadone e buprenorfina orali restano in tab II-A). o I medicinali dell’allegato III-bis in forma iniettabile che restano in tab II-A (es.: morfina fiale) possono essere prescritti a carico del SSN per il trattamento del dolore indifferentemente con la ricetta ministeriale a ricalco o con la ricetta “rosa” del SSN (mentre per gli altri medicinali di tab II-A la RMR rimane l’unica ricetta possibile, come pure nel caso del trattamento per la disassuefazione da oppiacei). La prescrizione di questi medicinali, anche se effettuata sul ricettario rosa del SSN deve comunque riportare: nome dell’assistito, dose, modo e tempi di somministrazione (posologia), indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico professionale del medico. Il farmacista annota sulla ricetta nome ed estremi del documento di riconoscimento dell’acquirente ed utilizza una fotocopia della ricetta SSN per documentare il movimento di scarico (come già per i medicinali di tab. II-C, es: Luminale). p La prescrizione mediante ricettario privato (diverso dalla RMR o dalla ricetta del SSN) dei medicinali riclassificati in tab II-D (di provenienza dalla tab II-A) con l’ordinanza del giugno 2009 (o analogamente con provvedimenti successivi; sono quindi esclusi Coefferalgan, Tachidol, Depalgos e Oxycontin da 5 e da 10 mg) richiede da parte del farmacista l’annotazione del nome e degli estremi del documento di identità dell’acquirente, e la conservazione della ricetta per 2 anni. Queste ricette sono anche oggetto di trasmissione dei dati (comunicazione riassuntiva del numero delle confezioni dispensate nel mese precedente, distinte per forma farmaceutica e dosaggio) all’Ordine provinciale dei farmacisti. q Il farmacista è esplicitamente autorizzato, dandone comunicazione al medico, a spedire tutte le confezioni occorrenti per attuare la terapia di trenta giorni anche se, in relazione al confezionamento, l’ultima confezione dispensata risulti parzialmente utilizzata, oppure a ridurre autonomamente il numero di confezioni per ricondurlo a quello sufficiente a coprire la terapia di 30 giorni. Inoltre sono state esplicitamente previste le prassi già in uso della spedizione frazionata e della spedizione parziale su richiesta dell’assistito. r La annotazione sul registro di carico e scarico del movimento di dispensazione deve avvenire entro 48 ore (e non più contestualmente alla dispensazione). Altre modifiche apportate dalla Legge n. 38/2010 riguardano la riduzione del termine di conservazione del registro di carico e scarico (portato a due anni dall’ultima registrazione), e la possibilità di smaltire più facilmente i medicinali stupefacenti scaduti o non vendibili, tramite una azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. AGGIORNAMENTI E CORREZIONI DELLA FARMACOPEA XII. Le principali novità per il farmacista riguardano: ➲ eliminazione dalla tab. 2 (medicinali obbligatori) del metadone, Temgesic e ossibuprocaina (Novesina), e delle forme di insulina non più attuali (non in commercio; rimane solo “insulina ad azione rapida”); ➲ la validità delle ricette magistrali non ripetibili è ridotta a 30 giorni (da 3 mesi che era, per renderla omogenea con quella delle ricette di medicinali autorizzati). MODIFICHE ALLE NOTE AIFA: ; E’ sospesa l’applicazione della nota 78 per i colliri antiglaucoma, fino al 12 giugno 2010 (dal 12-6-09). ; Dalla nota 1 è eliminato il rabeprazolo (Pariet, che però rimane comunque assoggettato alla nota 48). ; La nota 3 (analgesici) è abolita a decorrere dal 28 ottobre 2009. ; Le note 5 (enzimi pancreatici) e 57 (antiemetici) sono abolite a decorrere dal 20 agosto 2009. ; Dalla nota 55 (antibiotici iniettabili) sono eliminati diversi principi attivi (ad es non hanno più la nota ceftriaxone e Rocefin; cefonicid e Cefodie; Curoxim; Mefoxin; cefotaxima, Claforan e Zariviz; Eposerin (dal 28-10-09). ; La nota 90 (metilnaltrexone per la costipazione indotta da oppiacei) attualmente è priva di implicazioni pratiche in quanto non è ancora in commercio in Italia alcun medicinale corrispondente. DPC NEL LAZIO (dal 1-1-09): anche ai medicinali della DPC si applica la quota di compartecipazione nello stesso modo degli altri medicinali, pertanto le ricette si contabilizzano nelle stesse fasce di tutti gli altri medicinali del SSN. Sono prescrivibili con esenzione per patologia 3 confezioni per ricetta, e 6 confezioni per ricetta per gli interferoni iniettabili (interferoni, quota di compartecipazione 1€ a confezione), con l’unica limitazione di due pezzi (anche con esenzione per patologia) per la prescrizione con procedura “urgente” dei medicinali antipsicotici o antiemofilici con le confezioni di proprietà della farmacia. I medicinali a base di ormone somatotropo sono spedibili in farmacia in DPC con allegata copia (anche non vidimata) del piano terapeutico dei centri autorizzati alla prescrizione. I medicinali della DPC non sono soggetti a differenza col prezzo di riferimento (in quanto non possono essere sostituiti), pertanto i medicinali equivalenti DPC Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 1. Sinfarma - Professione & Sviluppo (es.: bicalutamide, clozapina e risperidone) sono esentati da qualsiasi partecipazione a carico dell’assistito. Particolarità dei fattori antiemofilici: nel caso di mancante in DPC, nella stessa giornata non possono essere dispensate per lo stesso paziente più di 20.000 UI di medicinale con le confezioni di proprietà della farmacia  Per ulteriori dettagli consultare la apposita tabella nelle pagine seguenti. RICETTE SASN (Personale Navigante): dal 1-4-09 si applicano a queste ricette le medesime disposizioni regionali valide per le ricette SSN (numero di pezzi, ticket e quota di compartecipazione). TICKET NEL LAZIO: sono esentati dalla applicazione della quota di compartecipazione: dal 1 gennaio 2009 i medicinali a base di insulina (ATC 10A10); dal 28 febbraio i medicinali a base di fattori antiemofilici (ATC B02BD) e ormone somatotropo (questi ultimi distribuiti in DPC). CODICE DI ESENZIONE T09:VALIDO FINO AL 31-1-2010 il codice di esenzione T09 (pazienti residenti nella Asl di l’Aquila vittime del sisma dell’aprile 09) non ha più validità dal 1 febbraio 2010. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DI RIMBORSO PPI In vigore dal 29 gennaio 2010 il nuovo prezzo di rimborso per la categoria terapeutica omogenea atc A02BC (=PPI), corrispondente al prezzo di riferimento del lansoprazolo. La nuova confezione di esomeprazolo 28 bs x 10 mg viene rimborsata allo stesso prezzo di lansoprazolo 14 cp x 15 mg. WEB CARE ED ASSISTENZA INTEGRATIVA MATERIALE PER DIABETICI. Dal 1-10-09 è in vigore l’Accordo per la distribuzione tramite le farmacie dell’assistenza integrativa per diabetici, a prezzi concordati. (Il periodo transitorio per l’erogazione senza piano prescrittivo inserito in web-care è terminato il 22 febbraio 2010). . Attenzione! L’unico codice di esenzione che dà diritto all’assistenza integrativa del materiale per il trattamento del diabete è 013INT. ALIMENTI APROTEICI PER IRC (INSUFFICIENZA RENALE CRONICA) Dal 1-03-2010 tornano dispensabili in farmacia a carico del SSN gli alimenti aproteici destinati ai pazienti con insufficienza renale cronica, limitatamente ai soggetti con IRC di grado 4 e 5 (filtrato glomerulare inferiore ai 30ml/minuto) non ancora in dialisi, e limitatamente ad un tetto massimo mensile di 120€, aumentati a 160€ per i bambini di età inferiore a 12 anni che assumono latte ipoproteico. ACCORDO PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA DEL MATERIALE PER DIABETICI. Sulla base del piano prescrittivo (che ha validità massima di un anno) emesso dai centri diabetologici o dai diabetologi delle strutture pubbliche, il medico convenzionato prescrive a carico del SSN mediante il modulo standard il materiale per il trattamento del diabete. L’Accordo prevede che il piano prescrittivo (detto anche piano terapeutico) venga registrato dagli operatori delle Asl o altre strutture pubbliche sul sistema informatico web-care. La ricetta del medico, come previsto dalla normativa vigente, può prescrivere materiale per un fabbisogno massimo di 3 mesi. Nel caso il paziente diabetico non sia fornito di piano prescrittivo valido in corso, potrà recarsi alla Asl per l’inserimento temporaneo provvisorio per il prelievo del materiale sufficiente per un massimo di 100 misurazioni, in attesa della redazione e dell’inserimento del nuovo piano prescrittivo. La ricetta non richiede più l’autorizzazione della Asl. Il farmacista dispensa a carico del SSN accedendo al sistema informatico webcare ed attuando la procedura che consente il controllo e il monitoraggio dei piani prescrittivi e dei consumi. https://www.webcare.it/lazio codici di accesso: «login» come per la DPC, pw: scelta dall’utente (min. 8 caratteri, da rinnovare ogni 3 mesi). Inserito il codice fiscale dell’assistito, si accede alla disponibilità secondo il piano prescrittivo registrato, e le quantità dispensate vengono scalate dalla disponibilità rimanente dell’assistito. É possibile verificare la «storia» dei prelievi di ciascun assistito mediante la funzione «ultimo movimento». Il farmacista nella spedizione può eccedere il fabbisogno solo nel caso ciò sia necessario, in relazione al confezionamento del prodotto, per garantire la fornitura della quantità prescritta (la quantità eccedente sarà detratta dalla disponibilità successiva). Il farmacista è autorizzato a dispensare in modo difforme dalle indicazioni del medico solo per giustificati motivi di necessità dell’assistito (ad es: strisce reattive o lancette di marca diversa per sostituzione dell’apparecchio che le utilizza). In ogni caso il sistema registra tutte le variazioni. Terminata la transazione, si stampa il modulo di prelievo e si applicano i fustelli del materiale erogato sul modulo stesso, che deve poi essere allegato alla prescrizione. La dispensazione può avvenire, secondo la disponibilità della farmacia o la richiesta dell’assistito, anche in modo frazionato (ovviamente presso la stessa farmacia) ed entro il periodo di validità della prescrizione, di 30 giorni), allegando i moduli di prelievo delle diverse transazioni alla medesima ricetta SSN. # Giancarlo Fogliani Allegato ai “Fogli di Consultazione” www.farmaciafogliani.it luglio 2010. Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 2. Sinfarma - Professione & Sviluppo Ogni modulo relativo ad ogni transazione (che può essere composto da più pagine, a seconda del numero delle confezioni dispensate) riporta in codice a barre il n. della transazione (unico per tutto il sistema web-care), il codice della ricetta SSN a cui si riferisce e il codice fiscale dell’assistito, per consentire un rapido controllo ed individuazione delle ricette e delle transazioni. Analogamente al sistema della DPC, la contabilizzazione avviene mediante il sistema web nei primi dieci giorni del mese successivo, ma è possibile il controllo dei movimenti e la spunta degli stessi già nella seconda metà del mese in corso. Prezzi di rimborso per singola unità per categoria di articolo Sono dispensabili gli alimenti ipoproteici elencati nel registro dei prodotti dietetici (i prodotti non dispensabili non sono accettati dal sistema web-care): 9 pane 9 pasta 9 farina 9 fette biscottate 9 pancarré 9 biscotti 9 altri prodotti ipoproteici indicati nella dieta.  Attenzione! Tipo di articolo - codice iso Prezzo € Differenze tra diabetica e IRC: Striscia per glucometro 7AB1B01 0,810 Nella web-care diabetica il periodo di validità del piano prescrittivo (di solito annuale per i diabetici cronici) coincide con il periodo di fornitura del materiale, con compensazione e continuità dei prelievi durante tutto l’arco di validità del piano in relazione alla tempistica delle prescrizioni del medico (fabbisogno massimo trimestrale). Per la web-care dell’IRC invece, il periodo di prelevamento è limitato ad un mese per volta, per cui è necessario che il fabbisogno mensile venga ritirato entro la finestra mensile di fornitura, pena la perdita della possibilità di prelievo della restante parte relativa alla stessa mensilità. L’eventuale eccedenza di prezzo dei prodotti prelevati rispetto al tetto massimo rimborsato è a carico dell’assistito (si consiglia di indicare sulla ricetta il solo importo che deve essere rimborsato). [x25= 20,25€; x50=40,50€] Siringa 7AC2B01 0,175 [x30=5,25€] Lancetta pungidito 7AC2C 0,135 Ago penna 7AC2A01 Striscia per glicosuria 7AB1B07 Striscia per chetonuria 7AB1B05 Striscia per glicosuria e chetonuria 7AB2A Glucometro 7AA1A Pungidito 7AB4D Penna insulina 7AC2M 0,198 0,190 0,175 0,275 [x25=3,375€; x50=6,75€] Gratuito Gratuito Gratuito I prezzi concordati sono indicati sul sistema web-care e vengono direttamente applicati sul modulo di prelievo; sulla ricetta del SSN deve essere riportato il solo totale da rimborsare, nelle apposite consuete caselle (se si tratta di un prelievo frazionato la somma dei totali riportati da ogni singolo modulo). WEB-CARE PER GLI ALIMENTI APROTEICI PER INSUFFICIENZA RENALE CRONICA In modo analogo sono dispensati a partire dal 1 marzo 2010 i prodotti ipoproteici per i pazienti affetti da IRC di grado 4 e 5 che non siano in dialisi, con un tetto massimo di spesa mensile di 120€, aumentato a 160€ per i bambini di età inferiore ai 12 anni che assumono latte ipoproteico. Il medico prescrive mensilmente sulla base della “Scheda regionale per la prescrizione di alimenti aproteici” (è prevista una quantità massima mensile di 8 Kg). La dispensazione avviene con lo stesso meccanismo del materiale per il diabete, salvo le differenze relative al periodo di prelevamento evidenziate di seguito (come per la webcare diabetica si effettua la stampa del modulo relativo ad ogni transazione con applicazione su quest’ultimo dei fustelli dei prodotti dispensati, per ulteriori dettagli vedi sezione precedente). Questi prodotti vengono contabilizzati sulla base del prezzo al pubblico. TARIFFAZIONE DELLE RICETTE SSN NEL LAZIO:  vedi tabella nella pagina successiva Nota bene: ; Le ricette dei medicinali in DPC con la notifica del mancante o con la dicitura “urgente” (antipsicotici ed antiemofilici, massimo due pezzi a ricetta) sono contabilizzate in coda alla fascia di competenza. ; Le ricette SASN (Naviganti) devono essere inol- trate per il rimborso, anche tramite Assiprofar, all’Ufficio SASN di Trieste (via S. Francesco 2734133 Trieste, tel. 040/635235/6 fax 040/635237). ; I formalismi necessari che permettono la conta- bilizzazione delle ricette con esenzione per età/reddito nella fascia SLC sono i seguenti: sigla di esenzione (E01-E02-E03-E04) biffatura della lettera R (reddito) firma autocertificante. Le ricette prive di uno dei tre elementi non potranno essere contabilizzate come esenti. Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 3. Sinfarma - Professione & Sviluppo Fascie di Tariffazione ricette SSN nel Lazio. Fascia Caratteristiche del gruppo e indicazioni sulla ricetta Ricette senza esenzione (biffatura su N) 2 pezzi “N”(non esente) (ex M) (statine massimo 1 pezzo; antibiotici iniettabili ed esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi) Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI Farmaci senza equivalenti: compartecipazione per ogni pezzo di 4€ (prezzo>5€)/2,5€ (prezzo≤5€); 1€ per antibiotici iniettabili e fleboclisi. Nessuna quota di compartecipazione per “stupefacenti”, insuline (fattori antiemofilici e somatropine). “0” (patologia) (ex A) Ricette con esenzione per patologia codice esenzione 0.. (001-056: patologie); R.. (malattie rare); N01 Prescrizioni fino a 3 pezzi (di uno o due prodotti) (statine massimo 1 pezzo; medicinali DPC con dicitura urgente max 2 pezzi; antibiotici iniettabili ed esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi) Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI Farmaci senza equivalenti: compartecipazione di 2€ per ogni pezzo di prezzo > 5€; 1€ per ogni pezzo di prezzo ≤ 5€ e per antibiotici iniettabili e fleboclisi. Nessuna quota di compartecipazione per “stupefacenti”, insuline (fattori antiemofilici e somatropine). Altri codici di esenzione per la farmaceutica, diversi dai precedenti (esclusi codici G01-G02-V01): Codici “C” “L” “S” (tutti i subcodici); “E” (con autocertificazione) F01 T01. Pezzi come per la fascia "N". Farmaci con equivalenti e PPI: eventuale differenza col prezzo di riferimento o prezzo max di rimborso per PPI Farmaci senza equivalenti nessuna quota di compartecipazione Stranieri temporaneamente presenti sul territorio (non in regola) “ST” Ricette per assistiti esteri (assistiti da istituzioni estere europee o extraeuropee) FR Fuori Regione (tutte le tipologie di ricette di cui sopra) ”ENI” “UE-EE” Caselle tipo ricetta compilate con la sigla appropriata ST-UE-EE Sulla ricetta STP o di assistiti esteri non è presente il codice fiscale: Assistiti esteri: è compilato il retro della ricetta; STP ed ENI: al posto del codice fiscale è indicato il codice a sigla STP o ENI Assistiti fuori regione: è indicata la sigla della provincia Ricette su modello ministeriale a ricalco secondo il DPR 309/90 (RMR) "Stupefacenti" + prescrizioni di stupefacenti sez. II-D “semplificati” per il trattamento del dolore (anche in numero superiore a 2 pezzi o 3 con patologia, fabbisogno max. 30 giorni). Tutte le confezioni necessarie per la terapia indicata (massimo 30 giorni). Nessun ticket. Prescrizioni a invalidi di guerra e assimilati (cod G01-G02-V01; T09 vittime del sisma) “G” Ricette DD con confezioni della farmacia con allegata autorizzazione; O2 liquido e gassoso (inv. di guerra Norma di salvaguardia + prescrizioni di PPI esenti dalla differenza di prezzo (B÷F) e tutte le eccezioni) “SLC” in particolare la fascia si differenzia per: 1) Nessun ticket, neanche per la differenza col prezzo di riferimento o di rimborso per i PPI 2) Medicinali di fascia C con riferimento alla L 203/00, controfirmato. Tra questi, i medicinali senza obbligo di prescrizione (il cui prezzo è libero) devono essere tariffati nelle apposite caselle in basso a destra. 3) Ricette con autorizzazione per medicinali oggetto di distribuzione diretta (copia vidimata dalla Asl della prescrizione specialistica originale o l’autorizzazione sul retro per quelli senza piano terapeutico). 4) Ossigeno liquido, con allegata copia della prescrizione ospedaliera vidimata e autorizzata, e ossigeno gassoso. 5) Con l’annotazione “Norma di salvaguardia”: in relazione ad accertata carenza del medicinale di prezzo più basso nell’ambito della medesima confezione di riferimento non si applica la differenza di prezzo. 6) Nella categoria terapeutica PPI prescrizioni di medicinali diversi da lansoprazolo con la codifica di esenzione per i PPI (B-C-D-E-F). Un PPI esente quindi non può essere prescritto sulla stessa ricetta insieme a un medicinale che paga la differenza col prezzo di riferimento o altra quota di compartecipazione. “DP” Ricette della DPC (Distribuzione per Conto della Regione) spedite con i medicinali di proprietà della Regione: queste ricette non devono essere tariffate, ma vengono contabilizzate per il servizio di distribuzione direttamente tramite il sistema informatico che gestisce la DPC (si trascrivono sulla DCR i dati forniti dal sistema) Quota di compartecipazione come le altre ricette ma nessuna quota per insuline, fattori antiemofilici e somatropina; nessuna differenza col prezzo di riferimento. continua a pagina successiva tariffazione dell’assistenza integrativa Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 4. Sinfarma - Professione & Sviluppo segue da pagina precedente fasce di tariffazione delle ricette SSN nel Lazio “INT-D” Ricette di assistenza integrativa di presidi per diabetici (allegare il modulo prodotto da (integrativa webcare webcare con applicate le fustelle; sulla ricetta timbro, data di spedizione e importo totale) diabetica) codice esenzione 013 +INT: Nessun Ticket. Dispensazione secondo modalità prevista da web-care, fabbisogno max 3 mesi. “IRC” Ricette di assistenza integrativa di prodotti ipoproteici agli aventi diritto (allegare il (integrativa webcare modulo prodotto da webcare con applicate le fustelle; sulla ricetta timbro, data di spediinsufficienza renale) zione e importo totale da rimborsare). Prodotti del Registro nazionale. Nessun Ticket. Dispensazione secondo modalità prevista da web-car, con finestra di prelievo mensile. Ricette di assistenza integrativa regionale diversa (compreso il modulo di prelievo “INT” (altra integrativa) mensile dei prodotti per celiachia) codice esenzione +INT: Nessun Ticket. Per la medicazione solo codici G01INT-G02INT-C01INT-S01INT-L01INT Applicare sulla ricetta le fustelle adesive del materiale fornito (può essere esclusa la medicazione) Per i prodotti dietetici attenersi al Registro Nazionale. . Tariffazione, tabelle di consultazione rapida Altre Prestazioni Integrative. Il materiale di medicazione prescrivibile è il seguente (a destra l’importo da tariffare). Qualità Quantità Prezzo unitario Cotone idrofilo 250 grammi (oro extra) Un solo pacchetto € 2,07 10x10x25 18x40x12 36x40x12 5m x 5cm Bende orlate Di cotone 5m x 7cm idrofilo 5m x 10cm 5m x 2,5cm Cerotto Ipoallergenico 5m x 5cm Garza Di cotone idrofilo Massimo 3 in totale Massimo 3 in totale Uno solo € € € € € € € € 0,31 1,19 1,96 0,39 0,67 0,90 2,58 4,23 Decreto Min San 8 giugno 2001 (GU 5-7-01), aggiornato con DM 4-5-2006. tabella 1: fabbisogno calorico e tetto di spesa per i pazienti affetti da morbo celiaco. Fabbisogno calorico Tetto di spesa Età Totale | 35% al mese 6 mesi- 1 anno Fino a 3,5 anni Fino a 10 anni Adulti maschi Adulti femmine 900 1300 2000 3000 2200 315 455 700 1050 770 € 45,00 € 62,00 € 94,00 €140,00 € 99,00 Sono rimborsati dal SSN solo i prodotti dietetici indicati nel Registro Nazionale. Il modulo di prelievo mensile (o quindicinale) rilasciato dalla Asl deve riportare il numero di autorizzazione, il mese a cui si riferisce la fornitura e la biffatura della casella I e di quella relativa al sesso dell'assistito (M o F). Il modulo può essere spedito dalla farmacia entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la fornitura (ma non prima del mese indicato, anche se compilato in anticipo), e deve essere contabilizzato nella DCR del mese in cui viene spedito. L’eventuale differenza tra il valore dei prodotti consegnati ed il tetto di spesa autorizzato è a carico dell’assistito e viene evidenziata sul modulo di prelievo (nella casella corrispondente a quella del ticket). I fustelli che non trovano posto sul modulo devono essere applicati su fogli allegati, numerati progressivamente, timbrati, datati e con l’indicazione dell’assistito. Se non è possibile prelevare il fustello senza danneggiare il contenitore primario del prodotto, si avrà cura di ricopiare sul modulo o sul foglio allegato il n. di codice ed il prezzo del prodotto. Tariffazione dell’ossigeno: Prezzi secondo la Deliberazione AIFA del 25-1-06 (GU 1-206; il prezzo non prevede l’applicazione di un onere per la dispensazione). (ossigeno gassoso 9,03 €/1000 litri) Gassoso litri Prezzo 02 Gassoso litri 1000 1250 1500 2500 € 9,03 € 11,29 € 13,54 € 22,57 3000 3750 4500 6000 Prezzo 02 € € € € 27,09 33,86 40,63 54,18 Ossigeno liquido: La dispensazione dell’ossigeno liquido in farmacia viene autorizzata solo nelle Asl in cui non sia stata indetta e vinta la gara per la fornitura a prezzi inferiori a quelli di rimborso alla farmacia. Prezzo per contenitore da 26.500 litri: € 162,18 (6,12 €/1000 litri). La dispensazione a carico del SSN dell’ossigeno terapeutico liquido può essere effettuata in farmacia solo in seguito a presentazione della ricetta del medico di famiglia, accompagnata dalla copia vidimata e autorizzata dalla ASL della prescrizione originale ospedaliera (che ha la funzione di un piano terapeutico). La validità temporale della prescrizione ospedaliera originale di norma è di 6 mesi a decorrere dalla data di redazione, ma secondo indicazione del medico responsabile può essere modificata: ridotta in relazione ad un fabbisogno o ad un ciclo di cura indicato specificamente per la durata di tre mesi, oppure prolungata se, come avviene mediante l'uso di alcuni modelli prestampati, viene specificato che la validità di sei mesi della prescrizione decorre dalla data di autorizzazione della ASL anziché dalla data di prescrizione. Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 5. Sinfarma - Professione & Sviluppo ELENCO ALFABETICO MEDICINALI in Distribuzione Diretta [DD] e Distribuzione Per conto della Regione [DP] [PU] ABILIFY [DP] ADVAGRAF * [PU] ADVATE * [PU] AIMAFIX [DP] ALFAFERONE[M] * [PU] ALPHANATE * [PU] ALPHANINE [DD] ARANESP* * [PU] BELIVON * [PU] BENEFIX * [PU] BERIATE [DP] BICALUTAMIDE* [DP] BIKADER* [DD] BINOCRIT* [DP] CASODEX* [DV] CLEXANE(solo 4000UI) [DV] CLIVARINA * [PU]~ CLOZAPINA * [DD] DARILIN [DP] DECAPEPTYL [n.51] [DD] DESFERAL*10f 0,5g [DP] ELIGARD [n.51] * [PU] EMOCLOT [DP] ENANTONE [n.51] [DD] EPREX* * [PU] FANHDI * [PU] FEIBA TIM3 [DV] FLUXUM [DP] FOSTIMON [n.74] [DV] FRAGMIN [DV] FRAXIPARINA [DV] FRAXODI [DP] GENOTROPIN*[n.39] [DP] GONAL-F [n.74] [DP] GONAPEPTYL [n.51] * [PU] HAEMATE-P * [PU] HELIXATE-NEXGEN * [DP] HUMATROPE [n.39] [PU] IMMUNINE STIM PLUS* [DP] INTRON-A[M] [PU] INVEGA [DP] IPSTYL [n.40] [DV] IVOR * [PU] KOGENATE [DD]= Distribuzione Diretta (confezioni della farmacia solo con autorizzazione specifica). [DV]= Medicinali distribuiti in DPC solo se indicato dal medico nelle apposite caselle (tipo ricetta: DP). [DP]= Medicinali distribuiti per conto della regione in via esclusiva; confezioni della farmacia solo allegando la notifica del mancante in DPC. [PU]= Medicinali della DPC per i quali è prevista la procedura urgente: si dispensano le confezioni della farmacia solo se presente la dicitura “urgente”, con un massimo di 2 pezzi a ricetta. [N]=Tra parentesi quadra si indica la nota AIFA che deve apporre il medico sulla prescrizione. [M]= medicinali a base di interferone: con l’esenzione per patologia è prevista la possibilità di “multiprescrizione”, fino a 6 pezzi per ricetta, con ticket di 1€ a confezione. [DP] LANTUS* * [PU]~ LEPONEX * [DP] LEVEMIR [DP] LONGASTATINA*[n.40] [DP] LONGASTATINA LAR [n.40] [DP] LUVERIS [n.74] [DP] MENOGON [n.74] [DP] MEROPUR [n.74] [DD] MIRCERA* * [PU] MONONINE [DD] NEORECORMON* [DD] NESPO* [DP] NORDITROPIN*[n.39] [DP] NUTROPINA-Q*[n.39] [DP] OMNITROPE*[n.39] [DP] PEGASYS[M] [DP] PEGINTRON[M] [DP] PERGOVERIS [n.74] [DP] PROGRAF [PU] PROTROMPLEX TIM3* [PU] PROVERTIN-UM TIM3* [DD] PULMOZYME* [DP] PUREGON [n.74] * [PU] REFACTO [DD] RENAGEL* [DD] RETACRIT* * [PU] RISPERDAL * [PU] RISPERIDONE [M] [DP] ROFERON-A [DP] SAIZEN*[n.39] [DP] SAMILSTIN [n.40] [DP] SANDOSTATINA*[n.40] [DP] SANDOSTATINA LAR [n.40] [DV] SELEPARINA [PU] SEROQUEL [DP] SUPREFACT [n.51] * [PU] TALATE [DP] TALAVIR [n.84] * [PU] UMANCOMPLEX * [DD] VALCYTE [DP] ZEFFIX [DP] ZELITREX [n.84] [DP] ZOLADEX [n.51] [DP] ZOMACTON*[n.39] [PU] ZYPREXA = medicinali a base di somatropina (ormone somatotropo): occorre allegare copia del piano terapeutico (deve essere anche indicata la nota 39). ~=medicinali a base di clozapina: sulla ricetta deve essere presente la dichiarazione del medico della compatibilità dei valori della conta e della formula leucocitaria con il trattamento. In corsivo sono indicati i fattori della coagulazione. Partecipazione alla spesa da parte degli assistiti: si applica la sola quota di compartecipazione (secondo esenzione se dovuta) per i medicinali senza equivalenti. Per i medicinali con prezzo di riferimento non è mai dovuta la eventuale differenza di prezzo. *) non è dovuta alcuna quota di compartecipazione né differenza col prezzo di riferimento. Estratto dai "Fogli di consultazione rapida", Luglio 2010, pag. 6. PREZZI DI RIFERIMENTO NEL LAZIO. Lista di trasparenza nazionale del 15-09-10 a confronto con la lista nazionale del 15-10-10 [evidenziate le variazioni]. Confezione di riferimento | Lista nazionale del 15-09-10 | Lista nazionale del 15-10-10 aciclovir 100 ml 8% os aciclovir 25x200 mg os aciclovir 25x400 mg os aciclovir 25x800 mg os aciclovir 3x250 mg pi aciclovir 35x800 mg os aciclovir 4,5 gr 3% pom oft aciclovir 5x250 mg pi acido alendronico 4x70 mg os acido clodronico 10x400 mg os acido clodronico 6x300 mg pi acido pipemidico 20x200 mg os acido pipemidico 20x400 mg os acido tranexamico 5x500 mg pi acido ursodesossicolico 20x150 mg os acido ursodesossicolico 20x225 mg os acido ursodesossicolico 20x300 mg os acido ursodesossicolico 20x450 mg os acido valproico (sale di sodio) 40 ml 20% os acido valproico (sale di sodio) 40x200 mg os acido valproico (sale di sodio) 40x500 mg os acqua pi 1x10 ml pi acqua pi 1x2 ml pi acqua pi 1x5 ml pi adrenalina 5x0,5 mg pi adrenalina 5x1 mg pi alfuzosina 30x10 mg os (rilascio prolungato) allopurinolo 30x300 mg os allopurinolo 50x100 mg os amikacina 1x1000 mg pi amikacina 1x250 mg pi amikacina 1x500 mg pi amiodarone 20x200 mg os amisulpride 30x200 mg os amisulpride 30x400 mg os amlodipina 14x10 mg os amlodipina 28x5 mg os amoxicillina 100 ml 5% os amoxicillina 12x1000 mg os amoxicillina 12x500 mg os amoxicillina 8x1000 mg os amoxicillina+a.clavulanico 12x(875+125) mg os amoxicillina+a.clavulanico 140ml (80+11.4)mg/ml os amoxicillina+a.clavulanico 35ml (80+11.4)mg/ml os amoxicillina+a.clavulanico 70ml (80+11.4)mg/ml os ampicillina 1x1000 mg pi ampicillina 1x250 mg pi ampicillina 1x500 mg pi ampicillina 12x1000 mg os ampicillina+sulbactam 1g+500mg pi ampicillina+sulbactam 500+250mg pi argento efalo nato 10 ml 0,5% rinol atenololo 14x100 mg os € 13,39 € 11,06 € 10,11 € 53,10 € 40,78 € 27,56 € 5,85 € 70,47 € 19,36 € 26,17 € 55,28 € 3,51 € 4,42 € 3,47 € 3,88 € 6,90 € 5,77 € 9,85 € 4,60 € 4,15 € 7,89 € 0,20 € 0,13 € 0,17 € 1,02 € 1,26 € 9,66 € 1,98 € 1,81 € 7,93 € 2,00 € 4,40 € 4,35 € 27,11 € 54,19 € 5,43 € 6,24 € 2,04 € 3,15 € 2,94 € 3,14 € 7,63 € 12,71 € 3,08 € 6,19 € 0,94 € 0,45 € 0,60 € 3,31 € 2,66 € 1,92 € 0,72 € 2,45 € 13,39 € 11,06 € 10,11 € 53,10 € 40,78 € 27,56 € 5,85 € 70,47 € 19,36 € 26,17 € 55,28 € 3,51 € 4,42 € 3,47 € 3,88 € 6,90 € 5,77 € 9,85 € 4,60 € 4,15 € 7,89 € 0,20 € 0,13 € 0,17 € 1,02 € 1,26 € 9,66 € 1,98 € 1,81 € 7,93 € 2,00 € 4,40 € 4,35 € 27,11 € 54,19 € 5,43 € 6,24 € 2,04 € 3,15 € 2,94 € 3,14 € 7,63 € 12,71 € 3,08 € 6,19 € 0,94 € 0,45 € 0,60 € 3,31 € 2,66 € 1,92 € 0,72 € 2,45 atenololo 42x100 mg os atenololo 50x100 mg os atenololo 50x50 mg os atenololo+clortalidone 28x(100+25) mg os atenololo+clortalidone 28x(50+12,5) mg os atenololo+clortalidone 30x(100+25) mg os atenololo+clortalidone 30x(50+12,5) mg os atropina solfato 5x0,5 mg pi azatioprina 50x50 mg os azitromicina 3x500 mg os azitromicina 37,75 ml 4% os bacampicillina 12x1200 mg os beclometasone 200 dosi 250 mcg aer beclometasone 200 dosi 50 mcg aer benazepril 14x10 mg os benazepril 28x5 mg os benazepril+idroclorotiazide 14x(10+12,5) mg os benzilpenicillina 1x1000000 ui pi benzilpenicillina benzatina 1x1200000 ui pi benzilpenicillina benzatina 1x600000 ui pi betametasone 3x4 mg pi bezafibrato 30x400 mg os rilascio prolungato bicalutamide 28x150 mg os (nel Lazio in DPC)** bicalutamide 28x50 mg os (nel Lazio in DPC)** bisoprololo 28x1,5 mg os bisoprololo 28x10 mg os bisoprololo 28x2,5 mg os bisoprololo 28x3,75 mg os bisoprololo 28x5 mg os bisoprololo 28x7,5 mg os brimonidina 5 ml 0,2% sol. Uso oftalmico bromocriptina 20x10 mg os bromocriptina 30x2,5 mg os bromocriptina 30x5 mg os budesonide 100inal x 200mcg budesonide 120inal x 200mcg budesonide 20x0,25mg inal budesonide 20x0,5mg inal budesonide 50x400mcg inal budesonide 60x400mcg inal cabergolina 2x0,5 mg os cabergolina 20x1 mg os cabergolina 20x2 mg os cabergolina 8x0,5 mg os calcio carbonato 30x1.000 mg os ca carbonato+colecalciferolo 30x1g+880 ui os ca carbonato+colecalciferolo 60x0,5g+400 ui os ca carbonato+colecalciferolo 60x0,6g+400 ui os calcio cloruro 5x500 mg pi ca fosfato+colecalciferolo 30x1200 mg+800 ui os calcipotriolo 30 g 0,005% uso dermatol. calcipotriolo 30 ml 0,005% uso dermatol. soluzione calcitonina sintetica di salmone 5x100 ui pi calcitonina sintetica salmone 5x50ui pi calcitriolo 30x0,25 mcg os calcitriolo 30x0,50 mcg os captopril 24x50 mg os captopril 50x25 mg os captopril+idroclorotiazide 12x(50+25) mg os € 5,33 € 6,63 € 4,74 € 6,32 € 3,25 € 6,73 € 3,88 € 1,39 € 12,89 € 6,96 € 7,97 € 7,58 € 27,88 € 6,80 € 4,88 € 5,18 € 5,40 € 0,75 € 1,96 € 1,75 € 2,32 € 5,83 € 210,80 € 49,72 € 2,32 € 4,77 € 2,52 € 2,74 € 4,83 € 3,25 € 8,40 € 12,83 € 5,31 € 10,09 € 15,72 € 12,50 € 14,57 € 21,83 € 14,62 € 12,50 € 9,12 € 16,77 € 33,27 € 28,83 € 4,35 € 4,08 € 8,37 € 8,37 € 1,30 € 6,00 € 9,70 € 8,92 € 19,21 € 9,45 € 4,37 € 7,30 € 5,77 € 6,17 € 1,99 € 5,33 € 6,63 € 4,74 € 6,32 € 3,25 € 6,73 € 3,88 € 1,39 € 12,89 € 6,96 € 7,97 € 7,58 € 27,88 € 6,80 € 4,88 € 5,18 € 5,40 € 0,75 € 1,96 € 1,75 € 2,32 € 5,83 € 210,80 € 49,72 € 2,32 € 4,77 € 2,52 € 2,74 € 4,83 € 3,25 € 8,40 € 12,83 € 5,31 € 10,09 € 15,72 € 12,50 € 14,57 € 21,83 € 14,62 € 12,50 € 9,12 € 16,77 € 33,27 € 28,83 € 4,35 € 4,08 € 8,37 € 8,37 € 1,30 € 6,00 € 9,70 € 8,92 € 19,21 € 9,45 € 4,37 € 7,30 € 5,77 € 6,17 € 1,99 carbamazepina 250 ml 2% os carbamazepina 30x200 mg os (ril prol) carbamazepina 30x400 mg os carbamazepina 30x400 mg os (ril prol) carbamazepina 50x200 mg os carvedilolo 28x6,25mg os carvedilolo 30x25mg os cefaclor 100 ml 5% os cefaclor 6x750 mg os cefaclor 8x500 mg os cefadroxil 100 ml 5% os cefadroxil 8x1000 mg os cefalexina 100 ml 5% os cefalexina 8x500 mg os cefalotina 1x1000 mg pi cefamandolo 1x1000 mg pi cefatrizina 100 ml 5% os cefatrizina 8x500 mg os cefazolina 1x1000 mg pi cefazolina 1x500 mg pi cefixima 100 ml 2% os cefonicid 1x1000 mg pi cefonicid 1x500 mg pi cefoperazone 1x1000 mg pi cefotaxima 1x1000 mg pi cefotaxima 1x250 mg pi cefotaxima 1x500 mg pi ceftazidima 1x1000 mg pi ceftazidima 1x500 mg pi ceftriaxone 1x1000 mg pi ceftriaxone 1x250 mg pi ceftriaxone 1x500 mg pi cefuroxima 1x1000 mg pi cefuroxima 12x250 mg os cefuroxima 6x500 mg os cetirizina 20ml 1% os cetirizina 20x10 mg os cimetidina 30x800 mg os cimetidina 50x400 mg os ciprofloxacina 10x250 mg os ciprofloxacina 12x750 mg os ciprofloxacina 6x500 mg os ciproterone 1x300 mg pi ciproterone 25x50 mg os ciproterone 30x100 mg os ciproterone+etinilestradiolo 21x(2+0,035) mg os citalopram 14x20mg os citalopram 14x40 os citalopram 15ml 4% citalopram 28x20 claritromicina 100ml 2,5% os claritromicina 100ml 5% os claritromicina 12x250 mg os claritromicina 14x500 mg os clindamicina 1x600 mg pi clindamicina 5x600 mg pi clobetasolo 30 gr 500 mcg/g derm. clomipramina 20x25 mg os clomipramina 20x75 mg os € 5,95 € 4,09 € 4,56 € 6,47 € 3,47 € 3,48 € 8,84 € 6,72 € 9,68 € 5,50 € 5,80 € 7,92 € 5,80 € 4,02 € 2,74 € 3,63 € 8,12 € 6,41 € 1,65 € 1,55 € 11,23 € 2,28 € 2,53 € 4,24 € 4,82 € 1,84 € 2,95 € 5,14 € 2,21 € 5,06 € 1,80 € 3,16 € 3,25 € 7,92 € 6,16 € 6,49 € 4,85 € 20,14 € 13,08 € 6,51 € 22,33 € 7,47 € 16,78 € 23,97 € 50,81 € 4,13 € 7,81 € 9,12 € 7,40 € 7,90 € 7,22 € 15,07 € 2,78 € 11,39 € 3,98 € 18,10 € 3,51 € 2,65 € 6,47 € 5,95 € 4,09 € 4,56 € 6,47 € 3,47 € 3,48 € 8,84 € 6,72 € 9,68 € 5,50 € 5,80 € 7,92 € 5,80 € 4,02 € 2,74 € 3,63 € 8,12 € 6,41 € 1,65 € 1,55 € 11,23 € 2,28 € 2,53 € 4,24 € 4,82 € 1,84 € 2,95 € 5,14 € 2,21 € 5,06 € 1,80 € 3,16 € 3,25 € 7,92 € 6,16 € 6,49 € 4,85 € 20,14 € 13,08 € 6,51 € 22,33 € 7,47 € 16,78 € 23,97 € 50,81 € 4,13 € 7,81 € 9,12 € 7,40 € 7,90 € 7,22 € 15,07 € 2,78 € 11,39 € 3,98 € 18,10 € 3,51 € 2,65 € 6,47 clomipramina 5x25 mg pi clomipramina 50x10 mg os clopidogrel 28x75 mg os cloramfenicolo 1x1000 mg pi clorochina 30x250 mg os clozapina 28x100 mg os (nel Lazio in DPC)** clozapina 28x25 mg os (nel Lazio in DPC)** deferoxamina 10x500 mg pi (nel Lazio in Distribuzione Diretta) desmopressina 30x0.1 mg os desmopressina 30x0.2 mg os diclofenac 20x100 mg os diclofenac 20x150 mg os diclofenac 20x75 mg os diclofenac 21x100 mg os diclofenac 30x50 mg os diclofenac 30x75 mg os diclofenac 5x75 mg pi diclofenac 6x75 mg pi diltiazem 14x300 mg os diltiazem 24x120 mg os diltiazem 28x120 mg os diltiazem 28x180 mg os diltiazem 28x300 mg os diltiazem 50x60 mg os dorzolamide 5 ml 20 mg/ml sol oft doxazosina 20x4 mg os doxazosina 30x2 mg os doxiciclina 10x100 mg os enalapril 14x20mg os enalapril 28x5mg os enalapril+idroclorotiazide 14x(20+12,5) mg os enalapril+idroclorotiazide 14x(20+6) mg os eparina calcica 10x12500 ui pi eparina calcica 10x5000 ui pi eparina sodica 1x50000 ui pi eparina sodica 10x5000 ui pi eritromicina 1x1000 mg pi eritromicina 1x500 mg pi eritromicina 100 ml 10% uso orale eritromicina 12x600 mg os estradiolo 4x50 mcg/die tts etinilestradiolo 25x1 mg os etinilestradiolo 25x50 mcg os etinilestradiolo+gestodene 21x(30+75) mcg os famciclovir 21x250 mg os famciclovir 21x500 mg os famotidina 10x40 mg os felodipina 14x10 mg os (rilascio prolungato) felodipina 28x5 mg os (rilascio prolungato) fenofibrato 20x200 mg os ferroso gluconato 30x80 mg os fexofenadina 20x120 mg os fexofenadina 20x180 mg os finasteride 15x5 mg os flecainide 20x100 mg os flucloxacillina 12x1 g os fluconazolo 10x100 mg os fluconazolo 2x150 mg os fluconazolo 7x200 mg os € 2,71 € 3,21 € 23,00 € 2,14 € 3,14 € 21,64 € 6,18 € 60,82 € 18,25 € 36,40 € 5,28 € 12,39 € 5,80 € 5,31 € 3,38 € 6,44 € 1,89 € 2,81 € 7,31 € 5,73 € 6,04 € 12,06 € 14,98 € 5,14 € 6,37 € 8,51 € 9,22 € 3,42 € 3,50 € 2,98 € 5,54 € 6,14 € 14,14 € 6,32 € 15,91 € 16,08 € 7,51 € 4,42 € 9,05 € 5,77 € 8,66 € 9,09 € 2,08 € 2,58 € 45,26 € 101,53 € 6,52 € 5,84 € 6,28 € 4,16 € 5,53 € 4,98 € 5,76 € 9,81 € 5,92 € 11,30 € 29,31 € 10,06 € 38,18 € 2,71 € 3,21 € 23,00 € 2,14 € 3,14 € 21,64 € 6,18 € 60,82 € 18,25 € 36,40 € 5,28 € 12,39 € 5,80 € 5,31 € 3,38 € 6,44 € 1,89 € 2,81 € 7,31 € 5,73 € 6,04 € 12,06 € 14,98 € 5,14 € 6,37 € 8,51 € 9,22 € 3,42 € 3,50 € 2,98 € 5,54 € 6,14 € 14,14 € 6,32 € 15,91 € 16,08 € 7,51 € 4,42 € 9,05 € 5,77 € 8,66 € 9,09 € 2,08 € 2,58 € 45,26 € 101,53 € 6,52 € 5,84 € 6,28 € 4,16 € 5,53 € 4,98 € 5,76 € 9,76 € 5,92 € 11,30 € 29,31 € 10,06 € 36,89 flunisolide 15x2ml 0,05% sol aer flunisolide 15x2ml 0,1% sol aer flunisolide 30ml 0,1% sol aer fluocinolone acetonide 30 gr 0,025% derm pom fluoxetina 12x20 mg os fluoxetina 28x20 mg os fluoxetina 60 ml 0,4% os flurbiprofene 20x200 mg os flutamide 21x250 mg os flutamide 30x250 mg os flutamide 84x250 mg os fluvastatina 28x80 mg os rilascio prolungato fluvoxamina 30x100 mg os fluvoxamina 30x50 mg os formoterolo 60x12 mcg rinol fosfomicina 2x300 mg os fosinopril 14x20 mg os fosinopril+idroclorotiazide 14x(20+12,5)mg os furosemide 20x500 mg os furosemide 30x25 mg os furosemide 5x20 mg pi furosemide 5x250 mg pi gabapentin 30x400 mg os gabapentin 50x100 mg os gabapentin 50x300 mg os gemfibrozil 20x900 mg os gemfibrozil 30x600 mg os gentamicina 1x40 mg pi glicerina fenica 10 ml 1% derm gliclazide 40x80 mg os gliclazide 60x30 mg os (rilascio prol.) glimepiride 30x2 mg os glimepiride 30x3 mg os glimepiride 30x4 mg os glucosio 10 ml 10% pi glucosio 10 ml 20% pi glucosio 10 ml 33% pi glucosio 10 ml 5% pi glucosio 20 ml 10% pi glucosio 20 ml 5% pi glucosio 250 ml 10% pi glucosio 250 ml 5% pi glucosio 5 ml 33% pi glucosio 500 ml 10% pi glucosio 500 ml 5% pi granisetrone 1x3 mg pi granisetrone 10x1 mg os granisetrone 5x2 mg os griseofulvina 20x125 mg os ibuprofene 30x400 mg os ibuprofene 30x600 mg os idroclorotiazide 20x25 mg os imipramina 50x25 mg os imipramina 60x10 mg os indapamide 30x1,5 mg os indapamide 30x2,5 mg os indapamide 50x2,5 mg os isoniazide 50x200 mg os isosorbide mononitrato 30x20 mg os € 11,93 € 22,90 € 19,65 € 2,33 € 3,56 € 8,45 € 9,06 € 9,05 € 14,38 € 18,17 € 57,49 € 12,81 € 12,50 € 6,95 € 16,98 € 7,86 € 4,33 € 5,39 € 13,66 € 1,28 € 1,51 € 12,89 € 12,09 € 5,78 € 18,27 € 5,37 € 6,83 € 1,06 € 0,75 € 4,03 € 6,55 € 2,33 € 3,92 € 3,92 € 0,24 € 0,25 € 0,25 € 0,23 € 0,25 € 0,25 € 1,39 € 1,19 € 0,23 € 1,66 € 1,43 € 17,58 € 52,91 € 48,43 € 1,23 € 4,64 € 4,49 € 1,75 € 3,16 € 2,52 € 5,19 € 3,55 € 5,53 € 6,05 € 2,37 € 11,93 € 22,90 € 19,65 € 2,33 € 3,56 € 8,45 € 9,06 € 9,05 € 14,38 € 18,17 € 57,49 € 12,81 € 12,50 € 6,95 € 16,98 € 7,86 € 4,33 € 5,39 € 13,66 € 1,28 € 1,51 € 12,89 € 12,09 € 5,78 € 18,27 € 5,37 € 6,83 € 1,06 € 0,75 € 4,03 € 6,55 € 2,33 € 3,92 € 3,92 € 0,24 € 0,25 € 0,25 € 0,23 € 0,25 € 0,25 € 1,39 € 1,19 € 0,23 € 1,66 € 1,43 € 17,58 € 52,91 € 48,43 € 1,23 € 4,64 € 4,49 € 1,75 € 3,16 € 2,52 € 5,19 € 3,55 € 5,53 € 6,05 € 2,37 isosorbide mononitrato 30x40 mg os (ril prol) isosorbide mononitrato 30x40 mg os isosorbide mononitrato 30x50 mg os isosorbide mononitrato 30x60 mg os isosorbide mononitrato 50x20 mg os isosorbide mononitrato 50x20 mg os (ril prol) isotretinoina 30x10mg os isotretinoina 30x20mg os itraconazolo 8x100mg os josamicina 12x1000 mg os ketoprofene 28x200 mg os ketoprofene 30x100 mg os ketoprofene 30x200 mg os ketoprofene 30x50 mg os ketoprofene 30x80 mg os ketoprofene 6x100 mg pi ketorolac 3x30 mg pi ketotifene 15x2 mg os ketotifene 200ml 0,02% os lamotrigina 28x25 mg os lamotrigina 56x100 mg os lamotrigina 56x200 mg os lamotrigina 56x50 mg os lansoprazolo 14x15mg os* lansoprazolo 14x30mg os* latanoprost 2,5ml 50mcg/ml sol oftalmica lercanidipina 28x10 mg os lercanidipina 28x20 mg os levocetirizina 20x5 mg os levodopa+carbidopa 50x(200+50) mg os levodopa+carbidopa 30x(200+50) mg os levodopa+carbidopa 50x(100+25) mg os levodopa+carbidopa 50x(250+25) mg os lisinopril 14x20mg os lisinopril 14x5mg os lisinopril+idroclorotiazide 14x(20+12,5) mg os litio carbonato 50x300 mg os loratadina 10x10mg os losartan 21x12,5 mg os losartan 28x100 mg os losartan 28x50 mg os losartan+idroclorotiazide 28x(100+25) mg os losartan+idroclorotiazide 28x(50+12,5) mg os megestrolo 30x160mg os meloxicam 30x15mg os meloxicam 30x7.5mg os mesalazina 20x500 mg rettale mesalazina 24x800 mg os mesalazina 28x1000 mg rettale mesalazina 50x400 mg os mesalazina 50x500 mg os mesalazina 60x400mg os mesalazina 60x800mg os mesalazina 7x2000 mg rettale mesalazina 7x4000 mg rettale metformina 30x500 mg os metformina 30x850 mg os metformina 40x850 mg os metformina 50x500 mg os € 4,15 € 4,15 € 7,20 € 7,15 € 3,56 € 7,76 € 13,76 € 24,14 € 9,06 € 13,59 € 9,88 € 5,07 € 9,88 € 2,32 € 3,43 € 3,16 € 2,61 € 3,22 € 4,35 € 7,88 € 50,95 € 89,23 € 28,29 € 3,94 € 7,32 € 10,29 € 6,20 € 10,04 € 4,68 € 11,20 € 8,59 € 7,11 € 5,85 € 5,80 € 3,50 € 4,00 € 3,84 € 5,27 € 5,23 € 14,43 € 10,00 € 8,83 € 8,83 € 58,44 € 8,58 € 7,14 € 15,01 € 10,84 € 50,37 € 12,02 € 16,98 € 14,51 € 22,91 € 22,11 € 33,17 € 1,27 € 2,14 € 3,08 € 2,10 € 4,15 € 4,15 € 7,20 € 7,15 € 3,56 € 7,76 € 13,76 € 24,14 € 9,06 € 13,59 € 9,88 € 5,07 € 9,88 € 2,32 € 3,43 € 3,16 € 2,61 € 3,22 € 4,35 € 7,88 € 50,95 € 89,23 € 28,29 € 3,94 € 7,32 € 10,29 € 6,20 € 10,04 € 4,68 € 11,20 € 8,59 € 7,11 € 5,85 € 5,80 € 3,50 € 4,00 € 3,84 € 5,27 € 5,23 € 14,43 € 10,00 € 8,33 € 8,33 € 58,44 € 8,58 € 7,14 € 15,01 € 10,84 € 50,37 € 12,02 € 16,98 € 14,51 € 22,91 € 22,11 € 33,17 € 1,27 € 2,14 € 3,08 € 2,10 metformina 60x1000mg os metilergometrina 10 ml 0,025% os metilergometrina 15x0,125 mg os metilergometrina 6x0,2 mg pi metoclopramide 5x10 mg pi metoprololo 100x100 mg os metoprololo 28x200 mg os metoprololo 30x100 mg os metoprololo 30x200 mg os metoprololo 50x100 mg os metoprololo 50x200 mg os metotrexato 5x5 mg pi metronidazolo 1x500 mg pi metronidazolo 20x250 mg os mirtazapina 14x30mg os mirtazapina 30x30mg ps moxonidina 28x0,2 mg os moxonidina 28x0,4 mg os naloxone 1x0,4 mg pi naprossene 20x750 mg os naprossene 30x500 mg os nebivololo 28x5 mg os nicardipina 30x40 mg os nifedipina 14x30 mg os (escluso Adalat Crono) nifedipina 14x60 mg os (escluso Adalat Crono) nifedipina 50x10 mg os nifedipina 50x20 mg os nifedipina 50x20 mg os ril. prol. nimesulide 30x100 mg os nitroglicerina 10x15 mg/die tts nitroglicerina 15x10 mg/die tts nitroglicerina 15x15 mg/die tts nitroglicerina 15x5 mg/die tts nomegestrolo 30x5 mg os norfloxacina 14x400 mg os octreotide 1x1 mg pi (nel Lazio in DPC)** octreotide 5x100 mcg pi (nel Lazio in DPC)** octreotide 5x50 mcg pi (nel Lazio in DPC)** omeprazolo 14x10mg os* omeprazolo 14x20mg os* ondansetrone 1x4mg pi ondansetrone 1x8mg pi ondansetrone 6x4mg os ondansetrone 6x8mg os ossibutinina cloridrato 30x5mg os pantoprazolo 14x20 mg os* pantoprazolo 14x40 mg os* paroxetina 12x20 mg os paroxetina 28x20 mg os pergolide 20x1 mg os pergolide 40x0,25 mg os perindopril 30x4 mg os perindopril 30x8 mg os perindopril + indapamide 30x(2+0,625) mg os perindopril + indapamide 30x(4+1,25) mg os pilocarpina cloridrato 10 ml 2% sol oft pilocarpina cloridrato 10 ml 3% sol oft pilocarpina 10 ml 4% sol oft piperacillina 1x1000 mg pi € 4,80 € 1,96 € 1,40 € 2,94 € 1,89 € 13,13 € 6,20 € 3,19 € 5,54 € 6,37 € 10,28 € 18,65 € 5,60 € 1,39 € 8,25 € 17,80 € 6,12 € 10,06 € 3,91 € 6,72 € 4,93 € 6,71 € 4,34 € 5,31 € 7,90 € 3,68 € 5,43 € 5,43 € 2,28 € 8,16 € 8,00 € 11,23 € 7,10 € 8,45 € 4,37 € 55,41 € 29,32 € 17,50 € 3,54 € 6,94 € 5,96 € 11,97 € 26,29 € 42,58 € 5,53 € 4,74 € 8,57 € 7,67 € 9,86 € 15,93 € 23,54 € 7,86 € 7,86 € 11,45 € 11,45 € 1,89 € 2,45 € 1,88 € 3,47 € 4,80 € 1,96 € 1,40 € 2,94 € 1,89 € 13,13 € 6,20 € 3,19 € 5,54 € 6,37 € 10,28 € 18,65 € 5,60 € 1,39 € 8,25 € 17,80 € 6,12 € 10,06 € 3,91 € 6,72 € 4,93 € 6,71 € 4,34 € 5,31 € 7,90 € 3,68 € 5,43 € 5,43 € 2,28 € 8,16 € 8,00 € 11,23 € 7,10 € 8,45 € 4,37 € 55,41 € 29,32 € 17,50 € 3,54 € 6,94 € 5,96 € 11,97 € 26,29 € 42,58 € 5,53 € 4,74 € 8,57 € 7,67 € 9,86 € 15,93 € 23,54 € 7,86 € 7,86 € 11,45 € 11,45 € 1,89 € 2,45 € 1,88 € 3,47 piperacillina 1x2000 mg pi piparacillina+tazobactan 1x(2+0,25) g pi piroxicam 3x20 mg pi piroxicam 30x20 mg os piroxicam 6x20 mg pi potassio canrenoato 20x100 mg os pravastatina 10x20 mg os pravastatina 14x40 mg os propafenone 30x150 mg os propafenone 30x300 mg os protamina 1x50 mg/5 ml 1% pi quinapril 14x20 mg os quinapril 28x5 mg os quinapril+idroclorotiazide 14x(20+12,5)mg os ramipril 14x5 mg os ramipril 28x10 mg os ramipril 28x2,5 mg os ramipril+idroclorotiazide 14x(2,5+12,5) mg os ramipril+idroclorotiazide 14x(5+25) mg os ranitidina 10x300 mg os ranitidina 10x50 mg pi ranitidina 20x150 mg os ranitidina 20x300 mg os repaglinide 90x0,5 mg os repaglinide 90x1 mg os repaglinide 90x1 mg os rifampicina 60 ml 2% os rifampicina 8x300 mg os risperidone 100ml 0,1% os (nel Lazio in DPC)** risperidone 60x1 mg os (nel Lazio in DPC)** risperidone 60x2 mg os (nel Lazio in DPC)** risperidone 60x3 mg os (nel Lazio in DPC)** risperidone 60x4 mg os (nel Lazio in DPC)** ropinirolo 21x0,25 mg os ropinirolo 21x0,5 mg os ropinirolo 21x1 mg os ropinirolo 21x2 mg os ropinirolo 21x5 mg os salbutamolo 200 dosi 100 mcg respiratorio salbutamolo+ipatropio br. 15ml 0,375%+0,075 os e resp. scopolamina butilbromuro 6x20 mg pi sertralina 15x100 mg os sertralina 15x50 mg os sertralina 30x100 mg os sertralina 30x50 mg os simvastatina 10x20 mg os simvastatina 10x40 mg os simvastatina 20x10 mg os simvastatina 28x20 mg os simvastatina 28x40 mg os sodio cloruro 10 ml 0,9% pi sodio cloruro 2 ml 0,9% pi sodio cloruro 250 ml 0,9% pi sodio cloruro 5 ml 0,9% pi sodio cloruro 500 ml 0,9% pi sotalolo 40x80 mg os sotalolo 50x80 mg os spiramicina 12x3.000.000 ui os € 4,69 € 8,04 € 1,64 € 3,00 € 3,00 € 3,79 € 2,35 € 8,10 € 3,90 € 7,11 € 4,38 € 4,01 € 4,18 € 4,78 € 2,90 € 7,04 € 4,75 € 1,84 € 4,13 € 13,65 € 7,10 € 5,48 € 12,36 € 8,58 € 8,58 € 8,58 € 2,80 € 3,72 € 40,66 € 22,21 € 40,73 € 63,57 € 84,81 € 2,49 € 4,95 € 5,95 € 11,88 € 25,10 € 3,14 € 7,18 € 1,90 € 8,36 € 5,10 € 13,20 € 6,60 € 4,14 € 6,20 € 3,19 € 9,24 € 14,70 € 0,24 € 0,18 € 1,23 € 0,20 € 1,58 € 3,72 € 4,49 € 6,96 € 4,69 € 8,04 € 1,64 € 3,00 € 3,00 € 3,79 € 2,35 € 8,10 € 3,90 € 7,11 € 4,38 € 4,01 € 4,18 € 3,28 € 2,90 € 7,04 € 4,75 € 1,84 € 4,13 € 13,65 € 7,10 € 5,48 € 12,36 € 8,58 € 8,58 € 8,58 € 2,80 € 3,72 € 40,66 € 22,21 € 40,73 € 63,57 € 84,81 € 2,49 € 4,95 € 5,95 € 11,88 € 25,10 € 3,14 € 7,18 € 1,90 € 8,36 € 5,10 € 13,20 € 6,60 € 4,14 € 6,20 € 3,19 € 9,24 € 14,70 € 0,24 € 0,18 € 1,23 € 0,20 € 1,58 € 3,72 € 4,49 € 6,96 streptomicina solfato 1x1000000 ui pi sucralfato 30x1000 mg os sucralfato 30x2000 mg os sucralfato 40x1000 mg os sulfadiazina 20x500 mg os sulfadiazina 5x250 mg pi sumatriptan 4x100 mg os sumatriptan 4x50 mg os tamoxifene 20x20 mg os tamoxifene 30x10 mg os tamoxifene 30x20 mg os tamsulosina 20x0,4 mg os tenoxicam 30x20 mg os terazosina 10x2 mg os terazosina 14x5 mg os terazosina 30x2 mg os terbinafina 8x250mg os ticlopidina 30x250 mg os timololo 5 ml 0,25% oft senza conservanti timololo 5 ml 0,25% oft timololo 5 ml 0,50% oft senza conservanti timololo 5 ml 0,50% oft tobramicina 1x100 mg pi tobramicina 1x150 mg pi torasemide 14x10mg os trandolapril 14x2 mg os valaciclovir 21x1000 mg os (nel Lazio in DPC)** valaciclovir 42x500 mg os (nel Lazio in DPC)** venlafaxina 10x150 mg os ril. prol. venlafaxina 14x75 mg os ril. prol. venlafaxina 28x3,75 mg os ril. prol. venlafaxina 28x3,75 mg os verapamil 30x120 mg os verapamil 30x240 mg os verapamil 30x40 mg os verapamil 30x80 mg os Note alla pagina seguente € 1,96 € 3,60 € 4,74 € 7,46 € 1,67 € 1,26 € 20,81 € 10,78 € 6,69 € 6,46 € 14,52 € 7,35 € 8,23 € 2,49 € 4,66 € 8,35 € 10,24 € 3,15 € 4,86 € 1,90 € 5,17 € 1,98 € 3,47 € 4,36 € 2,21 € 3,58 € 66,11 € 65,83 € 8,81 € 6,16 € 6,77 € 6,77 € 3,94 € 8,00 € 1,49 € 1,96 € 1,96 € 3,60 € 4,74 € 7,46 € 1,67 € 1,26 € 20,81 € 10,78 € 6,69 € 6,46 € 14,52 € 7,35 € 8,23 € 2,49 € 4,66 € 8,35 € 10,24 € 3,15 € 4,86 € 1,90 € 5,17 € 1,98 € 3,47 € 4,36 € 2,21 € 3,58 € 66,11 € 67,83 € 8,81 € 6,16 € 6,77 € 6,77 € 3,94 € 8,00 € 1,49 € 1,96 *) Nel Lazio le confezioni di lansoprazolo, omeprazolo e pantoprazolo sono soggette alla differenza col prezzo di riferimento per categoria terapeutica PPI secondo la DGR n.124 del 27-2-07, aggiornata con D. 194 del 26-1-10, corrispondente al prezzo di riferimento del lansoprazolo (4,50€ per i PPI di dosaggio ridotto e 7,32€ per i PPI di dosaggio maggiore; per la nuova confezione di esomeprazolo da 10 mg per 28 bustine è stato fissato lo stesso prezzo delle confezioni da 14 cps da 20 mg). La presenza nella lista nazionale di trasparenza delle confezioni di riferimento di lansoprazolo, omeprazolo e pantoprazolo può giustificare la sostituzione, a richiesta dell’assistito, di un medicinale a base di lansoprazolo, omeprazolo o pantoprazolo di maggior costo con altro equivalente a prezzo più basso all’interno della stessa confezione di riferimento della lista nazionale [ndr]. **) Nel Lazio i medicinali a base di Bicalutamide, Clozapina, Octreotide, Risperidone, Valaciclovir sono distribuiti in nome e per conto della Regione (ad esclusione di eventuali specifiche confezioni non acquistate dalla Regione). Le confezioni presenti nella DPC in ogni caso non sono soggette a differenze di prezzo a carico dell'assistito, né a sostituzione (anche se dispensate con le confezioni della farmacia perché mancanti in DPC) [mentre eventuali confezioni equivalenti non acquistate dalla Regione (non presenti nella DPC) dispensate a carico del SSN sono soggette al prezzo di riferimento]. # dr. Fogliani Giancarlo, 16 ottobre 2010 Allegato ai “Fogli di consultazione”, www.farmaciafogliani.it La lista dei medicinali con prezzo di riferimento (generici e specialità di cui è scaduto il brevetto) viene pubblicata sul sito internet del Ministero della salute (al giorno 15 di ogni mese), ed ha valenza in relazione all'applicazione del sistema del rimborso di riferimento, secondo quanto "recepito" a livello regionale locale. Inoltre, in relazione all'applicazione della Determinazione AIFA del 30-12-05 per il ripiano della spesa farmaceutica (in vigore dal 15-1-06), i medicinali elencati nella lista nazionale più recente NON sono soggetti alla riduzione temporanea del prezzo, a carico della industria farmaceutica, dello 0,6% sul prezzo al pubblico (da applicare con lo stesso meccanismo previsto dal DL 156/04). Sono tuttavia soggetti allo sconto dello 0,6% a carico della farmacia (manovra cd. di pay-back). I medicinali equivalenti che non hanno mai goduto della tutela brevettale che abbiano prezzo uguale o inferiore al prezzo di riferimento NON sono soggetti allo sconto previsto dalla manovra finanziaria L 122 del 30 luglio 2010 (di conversione del DL 78/2010) del 1,82%. I medicinali di cui viene a scadenza il brevetto vengono prima inseriti nella lista nazionale (redatta al giorno 15 di ogni mese), e poi a distanza di qualche giorno "recepiti" a livello locale (nella Regione Lazio) per l'applicazione del prezzo di riferimento. Quindi le specialità originali possono subire una drastica riduzione di prezzo da quando viene commercializzato il corrispondente generico o da quando viene pubblicato il nuovo prezzo di riferimento.