certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi

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CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
DI PREVENZIONE INCENDI
(ALLEGATO II al DM 7.8.2012- CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’)
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
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INTRODUZIONE .......................................................................................................................................................... 3
L’ALLEGATO II AL DM 7.8.2012 ................................................................................................................................... 5
1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL
FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA) ................................................................. 6
2-PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I
DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE ........................................................................................................................ 9
3-IMPIANTI ................................................................................................................................................................... 12
ESEMPI DI CERTIFICAZIONE .......................................................................................................................................20
Esempio I: Parete in muratura non portante di blocchi di laterizio EI 60 (valutazione con metodo tabellare) e
installazione di porta tagliafuoco EI2 60 al vano. ..................................................................................................... 21
Esempio II: Parete in muratura non portante di blocchi EI 120 (metodo sperimentale)......................................... 24
Esempio III: certificazione resistenza al fuoco elemento in acciaio protetto con rivestimento protettivo ............. 26
Esempio IV: resistenza al fuoco EI 45 di una parete di separazione non portante con classe di reazione al fuoco A1
................................................................................................................................................................................. 29
Esempio V: Resistenza al fuoco dell’elemento portante in c.a. migliorata con l’applicazione di un rivestimento
protettivo ................................................................................................................................................................. 31
Esempio VI: Miglioramento della resistenza al fuoco dei solai in latero-cemento. ................................................ 34
Esempio VII: Sistema di controllo dei fumi con l’utilizzo di ENFC (evacuatori naturali di fumo e calore) .............. 37
BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................................................40
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
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INTRODUZIONE
In merito alle certificazioni e alle dichiarazioni che tecnici e installatori sono tenuti a presentare ai Comandi
Provinciali VVF competenti per territorio – oggi a corredo della dichiarazione di inizio attività (S.C.I.A.) e ieri
a corredo della richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) - ritengo si possa cominciare
rammentando quanto riportato nella legge 7 dicembre 1984, n. 818 concernente ”Nulla osta provvisorio
per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo
1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco“ pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 338 del 10 dicembre 1984 allorché viene specificato quanto
segue:
“Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono
richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a
domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che
saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.”
Una pietra miliare nell’ambito della cultura della certificazione è costituita certamente dalla legge 5 marzo
1990, n°46 (G.U. n°59 del 12.3.1990) recante “norme per la sicurezza degli impianti” nella quale veniva
detto:
“Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di
sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola
d'arte”
e che:
“Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7.”
Cito tale legge per il fatto che grazie ad essa si è veramente reso universale il concetto di “regola dell’arte”
che – per la verità nel campo degli impianti elettrici – era stato introdotto già nel 1968 dalla Legge 186 e
della relativa certificazione1.
L’abrogato DM 4.5.1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle
domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi
dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco", all’art. 2, richiamava le dichiarazioni e le certificazioni da
allegare alla domanda di sopralluogo atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le
opere di finitura fossero stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in
materia di sicurezza antincendio.
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L.186/68: “Art. 1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono
essere realizzati e costruiti a regola d'arte.
Art. 2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme
del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte.”
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Con la Lettera Circolare MI PROT. n° P 130 / 4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001 avente per oggetto
“Modelli di certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I.”
l’allora Direzione Generale per la Protezione Civile e i Servizi Antincendio ha distribuito i modelli delle
certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo per il rilascio del C.P.I., atte a
comprovare la conformità delle opere realizzate relativamente a strutture, finiture, impianti, attrezzature e
componenti di impianti facendo seguito a quanto già fatto - nell’ottobre 1999 - per la modulistica per la
presentazione, ai Comandi provinciali VV.F., delle istanze e degli atti documentali ad esse correlate.
Tali modelli sono stati successivamente aggiornati, nel 2004 e nel 2008 e, con l’occasione della definizione
del nuovo procedimento di prevenzione incendi, sono stati oggetto di totale revisione.
Venendo alle più recenti disposizioni, l’articolo 4 comma 3 del D.M. 7 agosto 2012 ha stabilito che tra gli
allegati alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere compresa l’asseverazione a firma di tecnico
abilitato con le relative certificazioni e dichiarazioni, conformi - quest’ultime - a quanto riportato
nell’Allegato II.
L'articolo 11, comma 1, dello stesso decreto ha previsto la definizione, con decreto del Direttore Centrale
per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sentito il Comitato Centrale
Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, della modulistica di presentazione delle istanze, delle
segnalazioni e delle dichiarazioni relative ai prescritti adempimenti di prevenzione incendi.
La nuova modulistica è stata pertanto introdotta con Decreto direttoriale n°200 del 31.10.2012 allegato
alla Circolare DCPST prot. n°13552 del 31.10.2012.
I nuovi modelli, come meglio chiarito con la Circolare DCPST prot. n°14720 del 26.11.2012, pur
mantenendo integra I'impostazione già prevista dalle precedenti versioni, sono stati predisposti sulla base
dei contenuti dell'articolato del D.M. 7 agosto 2012 e recepiscono le novità ed gli aggiornamenti introdotti
in materia di prevenzione incendi dallo stesso decreto, in particolar modo per quanto riguarda:





nuove definizioni relative agli adempimenti di prevenzione incendi;
sottoclassificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
criteri per la determinazione degli adempimenti in funzione delle modifiche alle attività esistenti;
documentazione tecnica da allegare alle istanze;
richiamo dei contenuti del D.M. 9 maggio 2007 in materia di modalità di presentazione delle
pratiche svolte seguendo l'approccio ingegneristico.
I Comandi Provinciali sono stati invitati ad adottare, a decorrere dal 27 novembre 2012, unicamente i
modelli allegati al decreto direttoriale n. 200, evitando di apportare variazioni agli stessi.
E’ stata fatta salva la validità della documentazione relativa agli impianti e prodotti posti in opera prima
dell'entrata in vigore del suddetto decreto e per i quali sia staia già redatta la relativa
dichiarazione/certificazione con la modulistica precedentemente in uso.
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L’ALLEGATO II AL DM 7.8.2012
L’Allegato II del DM 7.8.2012 attiene a “le certificazioni e le dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi
costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d’impianto, sono
stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in
materia di sicurezza antincendio”.
Tale documentazione, ove non già definita da specifiche normative, deve essere redatta utilizzando gli
appositi modelli definiti dalla Direzione Centrale della Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco pubblicati sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it.
I modelli dei quali si tratta sono i seguenti:
1) mod. PIN 2.2-2012 - Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in
opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
2) mod. PIN 2.3-2012 - Dich. Prod: Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e
della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte;
3) mod. PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'
impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/08);
4) mod. PIN 2.5-2012- Cert. Imp.: Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento
dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/08).
Ad essi va aggiunto quello riportato nell’Allegato I al DM 22 gennaio 2008 n° 37 recante “Regolamento
concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno
degli edifici” che l’impresa - installatrice dell’impianto ricadente nel campo di applicazione di tale decreto rilascia al committente e con il quale dichiara la conformità alle norme vigenti dello stesso.
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1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI
CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE
PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)
Assunto che la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o
tabellare, la relativa certificazione è sempre a firma di professionista antincendio. Questo secondo quanto
chiaramente indicato nel decreto e come specificato nella nota prot. n° 14720 del 26.11.2012 della DCPST
avente per oggetto “Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni
prevista dal DM 7 AGOSTO 2012”:
“La certificazione è a firma esclusiva di professionista antincendio. Nella stessa è stato eliminato il
riferimento al progetto approvato dal Comando Provinciale ed è stata inserita la dicitura "a seguito di
sopralluoghi e verifiche" così da meglio evidenziare che la certificazione è riferita alle reali caratteristiche
riscontrate in opera.”
Ciò contrariamente a quanto accadeva con la precedente normativa che consentiva che la valutazione
tabellare della resistenza al fuoco dell’elemento portante e/o separante fosse a firma di tecnico abilitato,
ovvero di professionista iscritto in albo professionale che opera nel campo delle proprie competenze
(leggasi: non iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno).
Nella redazione di tale certificazione deve essere tenuto conto di numero e posizione degli elementi, della
loro geometria, dei materiali costitutivi, delle condizioni di incendio e di quelle di carico e di vincolo, delle
caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi e, infine, dovrà fare riferimento a degli allegati che
costituiranno il fascicolo tecnico che il titolare dell’attività è tenuto a rendere disponibile per eventuali
controlli del Comando ovvero:
 relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio (valutazione analitica di
resistenza al fuoco);
 rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio condotte in conformità al DM 16.02.2007;
 rapporti di prova relativi a prove condotte in conformità alla circolare n. 91 del 14.09.1961 (per la
piccola parte residuale ancora utilizzabile);
 eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori in conformità all’allegato B del
DM 16.02.2007 punto B.8;
 quanto altro utile.
Il modello predisposto dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica è il MOD. PIN2.2_2012_ CERT.REI.
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2-PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E
DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE
La documentazione – si confronti il punto 2.1 dell’Allegato II - e’ costituita da una dichiarazione di
rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato
incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette,
da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione
dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del
certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero
delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati
CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984,
i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali
dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant’altro ritenuto necessario a
comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte
del “fascicolo” che il titolare e’ tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
Quindi:
1) il tecnico che esegue tali dichiarazioni è il tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione
o sorveglianza dei lavori. Solo quando non è prevista la presenza di tali figure, le dichiarazioni
possono essere redatte da professionista antincendio;
2) come nel CERT.REI è stato eliminato il riferimento al progetto approvato dal Comando Provinciale
ed è stata inserita la dicitura "a seguito di sopralluoghi e verifiche" così da meglio evidenziare che la
certificazione è riferita alle reali caratteristiche riscontrate in opera;
3) la documentazione necessaria a comprovare la conformità dei prodotti impiegati alle prestazioni
richieste è conservata presso il titolare dell’attività che dovrà renderla disponibile per eventuali
controlli del Comando.
Il modello predisposto dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica è il MOD. PIN2.3_2012_ DICH. PROD che si riporta di seguito.
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3-IMPIANTI
Si enumerano innanzitutto gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. Questi sono:
a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica;
b) protezione dalle scariche atmosferiche;
c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida,
combustibili o infiammabili o comburenti;
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o
infiammabili o comburenti;
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
g) controllo del fumo e del calore;
h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione di allarme.
La principale norma che disciplina la corretta installazione degli impianti è certamente costituita dal
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare 22 gennaio 2008 n° 37 (aggiornato con la modifica del DL 25.6.2008 n°112) recante
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici” in vigore dal 27.3.2008 in sostituzione della L.46/90 abrogata dall'art. 3,
comma 1 del D.L. n. 300/2006.
E’ pur vero che non tutte le tipologie di impianti sopra elencate risultano incluse in quelle del citato
Regolamento, e, pertanto, l’Allegato II del quale si tratta distingue tra:
1. impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ricadenti nell’ambito di applicazione del DM
37/08;
2. impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi non ricadenti nell’ambito di applicazione del DM
37/08;
Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ricadenti nell’ambito di applicazione del DM 37/08
la documentazione atta ad attestare la loro realizzazione nel rispetto della regola dell’arte (cioè nel rispetto
della normativa vigente e delle norme dell’UNI o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell’Unione Europea) è costituita dalla DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ di cui all’art. 7 del DM
37/08.
Il progetto e gli allegati obbligatori previsti dal DM 37/08 devono fare parte del fascicolo che il titolare è
tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando provinciale VVF.
Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi non ricadenti nell’ambito di applicazione del DM
37/08 la documentazione atta ad attestare la loro realizzazione nel rispetto della regola dell’arte la
documentazione atta ad attestare la loro realizzazione nel rispetto della regola dell’arte sarà costituita dalla
dichiarazione a firma dell’installatore di corretta installazione e di corretto funzionamento dell’impianto
(MOD. PIN 2.4 – 2012 DICH. IMP.).
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Tale dichiarazione è corredata di:
a) progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali
requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti;
b) relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati;
c) manuale d’uso e manutenzione dell’impianto;
In assenza di tale progetto la documentazione è costituita da una certificazione a firma di professionista
antincendio di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto (MOD. PIN 2.5 – 2012 CERT.IMP.).
Tale certificazione è corredata da:
a) schema dell’impianto come realizzato (comprensivo dei dati tecnici che descrivono le
caratteristiche e le prestazioni dell’impianto e le caratteristiche dei componenti utilizzati nella sua
realizzazione);
b) rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell’impianto;
c) manuale d’uso e manutenzione
Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo che il titolare
è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando provinciale VVF.
In definitiva:
1. la dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell’impianto può essere redatta
dall’INSTALLATORE solo quando è presente un progetto redatto da TECNICO ABILITATO.
2. Il progetto tiene conto delle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali
previsti da disposizioni vigenti. Ad esso deve essere allegata la relazione con le tipologie dei
materiali e dei componenti utilizzati e il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.
3. Quando non è presente un progetto si ricorre alla CERTIFICAZIONE che redige un TECNICO
ANTINCENDIO.
4. La CERTIFICAZIONE è corredata da schema dell’impianto come realizzato (comprensivo dei dati
tecnici che descrivono le caratteristiche e le prestazioni dell’impianto e le caratteristiche dei
componenti utilizzati nella sua realizzazione); dal rapporto di verifica delle prestazioni e del
funzionamento dell’impianto; dal manuale d’uso e manutenzione.
Un esempio di impianto rilevante ai fini della sicurezza antincendio ma non ricadente nell’ambito di
applicazione del DM 37/08 è costituito dai “Sistemi per il Controllo di Fumo e Calore” sotto elencati ovvero:
• Evacuazione Naturale Fumo e Calore;
• Evacuazione Forzata Fumo e Calore;
• Sistemi a differenza di pressione;
• Ventilazione Fumi.
La norma di sistema UNI 9494-1:2012 “Sistemi per il controllo di fumo e calore: Progettazione e
installazione dei sistemi di evacuazione naturale (SENFC)” definisce la figura dell’installatore (chi deve
firmare il DICH-IMP in presenza di progetto) e definisce la documentazione di progetto, distinguendo tra
progetto preliminare ed esecutivo.
In maniera del tutto analoga la norma di impianto UNI 9494-2:2012 disciplina i “Sistemi per il controllo di
fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore
(SEFFC).
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La norma si riferisce ai Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in ambienti di altezza pari
ad almeno 3 m, aventi superficie minima di 600 m2. Contiene prospetti e procedure per il calcolo delle
altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione.
Il dimensionamento dell'impianto secondo detta norma non si applica ai seguenti casi:
- ambienti a rischio di esplosione;
- corridoi;
- corridoi con scale.
Una riflessione si impone in merito agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio preesistenti al
DM 7.8.2012 per i quali può nascere qualche dubbio circa la loro certificazione.
Occorre premettere che prima dell’entrata in vigore del DM 37/08 era in vigore la L. 46/90 che aveva un
campo di applicazione diverso dalla norma vigente essendo riferita agli impianti relativi agli edifici adibiti ad
uso civile e agli impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi.
Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che non ricadevano nel campo di applicazione
della L.46/90 trovava applicazione il modello DICH. IMP. 2004 predisposto dal Dipartimento dei Vigili del
Fuoco con il quale l’installatore dichiarava sotto la propria responsabilità che l’impianto era stato
correttamente realizzato (ad es.: impianto idrico antincendio installato in un sito industriale).
Il DM 37/08 ha un campo di applicazione molto più esteso in quanto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi e delle
relative pertinenze così che possiamo distinguere tra:
1) impianto soggetto alla L. 46/90 e al DM 37/08;
2) impianto soggetto al DM 37/98 ma non alla L. 46/90;
3) impianto non soggetto alla L. 46/90 né al DM 37/08.
E’ da tenere inoltre presente quanto previsto dal DM 37/08 al comma 6 dell’art. 7 circa la “dichiarazione di
rispondenza” che può essere redatta da un professionista nel caso la dichiarazione di conformità non sia
stata prodotta o non sia più reperibile :
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto
all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto e' sostituito -per gli impianti eseguiti
prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha
esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione,
sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di
responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione.
Si ha la seguente situazione:
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Impianto rilevante ai fini della
sicurezza antincendio
Soggetto alla L. 46/90 e al DM 37/08  Se nuovo: DICH. CONF. ai sensi del DM 37/08
 Se esistente: DICH. CONF. ai sensi della L.46/90
 Se sprovvisto di DICH. CONF. perché “non reperibile”: DICH.
di RISPONDENZA redatta ai sensi art. 7 c. 6 del DM 37/08 (**)
Soggetto al DM 37/98 ma non alla L.  Se nuovo: DICH. CONF. ai sensi del DM 37/08
46/90 (*)
 Se esistente: DICH. IMP. - 2004 (ad es.)
 Se esistente ma sprovvisto di dichiarazione di conformità
perché “non reperibile”: DICH. di RISPONDENZA redatta ai
sensi art. 7 c.6 del DM 37/08 (**)
Non soggetto alla L. 46/90 né al DM  Se nuovo:
37/08
o DICH. IMP. - 2012 se è presente il progetto;
o CERT. IMP. - 2012 in assenza di progetto.
 Se esistente: DICH. IMP. - 2004 (ad es.)
 Se esistente ma sprovvisto di dichiarazione di corretta
installazione perché “non reperibile”: CERT. IMP. ai sensi del DM
7.8.2012 (***)
(*)ad es.: impianto di rilevazione fumi in ambiente industriale
(**) da DM 37/08 art.7 c. 6: “resa da professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione,
sotto la personale responsabilità, in esito a sopralluoghi ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non
ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5 comma 2 – ovvero senza obbligo di progetto - da un soggetto
che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’art. 3,
operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.
(***) non si richiama la DICH. di RISPONDENZA dell’art. 7 c.6 del DM 37/08 perché l’impianto non ricade nel
campo di applicazione del DM 37/08
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ESEMPI DI CERTIFICAZIONE
La valutazione della resistenza al fuoco può essere effettuata mediante:
a) Metodo tabellare: ricorrendo alle tabelle dell’Allegato D al D.M. 16/2/2007 entro i limiti
dimensionali previsti. Si noti che per la valutazione della resistenza al fuoco delle strutture in
acciaio non è più possibile utilizzare le Tabelle dell’Allegato D al DM 16.2.2007 (D.7 Travi, tiranti e
colonne di acciaio) al DM 16.2.2007 essendo trascorso il 25.9.2010 (limite dei 3 anni dall’entrata in
vigore della norma);
b) Metodo sperimentale (prove CM 91/61): laddove ancora applicabile;
c) Metodo sperimentale (Prove EN + fascicolo tecnico): consente l’estensione del risultato all’interno
del campo diretta applicazione (riportata dal Laboratorio che rilascia il rapporto di classificazione) +
quanto previsto dal fascicolo tecnico (valutazioni aggiuntive ad opera del produttore);
Al di fuori del campo di diretta applicazione vale quanto al DM 16.2.2007 ovvero:
“B.8 In caso di variazioni del prodotto o dell’elemento costruttivo classificato, non previste dal
campo di diretta applicazione del risultato di prova, il produttore è tenuto a predisporre un
fascicolo tecnico contenente almeno la seguente documentazione:
B.8.1 elaborati grafici di dettaglio del prodotto modificato;
B.8.2 relazione tecnica, tesa a dimostrare il mantenimento della classe di resistenza al fuoco, basata
su prove, calcoli e altre valutazioni sperimentali e/o tecniche, anche in conseguenza di migliorie
apportate sui componenti e sul prodotto, tutto nel rispetto delle indicazioni e dei limiti contenuti
nelle apposite norme EN o prEN sulle applicazioni estese dei risultati di prova laddove esistenti
(EXAP);
B.8.3 eventuali altre approvazioni maturate presso uno degli Stati dell'UE ovvero uno degli altri Stati
contraenti l'accordo SEE e la Turchia.
B.8.4 parere tecnico positivo sulla completezza e correttezza delle ipotesi a supporto e delle valutazioni effettuate per l'estensione del risultato di prova rilasciato dal laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione di cui al precedente punto B.4 .
Il produttore è tenuto a conservare suddetto fascicolo tecnico e a renderlo disponibile per il
professionista che se ne avvale per la certificazione di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto,
citando gli estremi del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico è altresì reso disponibile alla DGPST per
eventuali controlli.”
d) Metodo analitico (Eurocodici o norme nazionali): determinazioni secondo UNI 9505, UNI 9503, UNI
9504 o gli Eurocodici. Il DM 16.2.2007 stabilisce che tali norme possono essere utilizzate solo se
sono stati pubblicati gli NPD (parametri degli Eurocodici da stabilire a livello nazionale pubblicati
con gli Annessi Nazionali). In realtà è consentito il loro impiego adottando i valori degli NPD
presenti nelle norme nazionali.
E’ decaduta dal 25.9.2010 (3 anni dopo l’entrata in vigore del DM 16.2.2007) la possibilità di ricorso
alle caratteristiche termo fisiche (densità, conducibilità termica e calore specifico) assegnate ai
rivestimenti protettivi presenti nelle norme UNI perché dette caratteristiche devono essere
assegnate per via sperimentale.
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
20
Esempio I: Parete in muratura non portante di blocchi di laterizio EI 60
(valutazione con metodo tabellare) e installazione di porta tagliafuoco EI2 60 al
vano.
La tabella seguente, presente al punto D.4.1 del DM 16.2.2007, riporta i valori minimi (mm) dello spessore s
di murature di blocchi di laterizio (escluso l'intonaco) sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi
indicate, esposte su un lato, che rispettano le seguenti limitazioni:
- altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di
vincolo dei solai non superiore a 4 m;
- presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco.
Dalla consultazione delle tabella, a seconda della percentuale di foratura e dell’intonaco, normale o
protettivo antincendio, si ricavano gli spessori necessari per ottenere la classe antincendio.
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
21
La certificazione di resistenza al fuoco della parete sarà la seguente:
MOD. PIN 2.2.-2012 CERT. REI
numero
identificativo
elemento tipo e sua posizione
Parete di separazione zona deposito - zona uffici
Classe di resistenza
al fuoco
EI 60
sintetica descrizione dell’elemento tipo
Metodo tabellare (D.4.1 del DM 16.2.2007)
Muratura non portante - Blocchi di laterizio con percentuale di foratura > 55%
Spessore s=150 con 1 cm di intonaco normale: (intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce,
sabbia calce e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 1000 e 1400 kg/m
Altezza parete 3,30 m
Porta tagliafuoco EI260 posta a protezione del vano di comunicazione
Omologazione xxxxxxxxxxx
3
tipo di valutazione condotta
metodo sperimentale
X metodo tabellare
(da D.M. 16/2/2007)
metodo analitico
Elenco allegati:
Per quanto attiene alla porta tagliafuoco che si è supposto essere a protezione del vano di comunicazione
tra il deposito e gli uffici, si fa osservare che si tratta del tipico prodotto omologato disciplinato dal DM
21 Giugno 2004 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione
di porte ed altri elementi di chiusura”.
Si rammenta che per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il corretto espletamento della
procedura tecnico-amministrativa, illustrata nel decreto citato, finalizzata al riconoscimento dei requisiti
certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento e' autorizzata la riproduzione del
prototipo e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni
consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova integrate
dalle variazioni riportate nell'allegato C al decreto, relativo alle variazioni consentite aggiuntive.
Il produttore e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti
sotto la sua personale responsabilità civile e penale:
a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione di conformità;
b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia dell'atto di omologazione cui fa riferimento la
dichiarazione di cui punto precedente;
c) fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto d'uso e manutenzione;
d) applicare, sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformità;
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
22
e) consentire l'accesso ai locali di deposito, fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della
conformità dei prodotti stessi e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo.
Il tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, ovvero laddove non è
prevista la presenza di tali figure, il professionista antincendio, dichiarerà “che il prodotto impiegato
risponde alle prestazioni richieste” compilando l’apposito modello così come - a titolo semplificativo riportato di seguito.
numero identificativo
MOD. PIN 2.3.-2012 DICH. PROD.
Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria
allegata, ivi inclusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di
prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
Porta resistente al fuoco a due ante battenti, metallica con oblò sull’anta principale installata a
protezione del vano di comunicazione tra deposito ed uffici
Omologazione xxxxxxxxxxx
EI2 60
Classe di reazione al fuoco
Classe di resistenza al fuoco
Ditta: AAAAA
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
Elenco allegati:
X
dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa
documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della
prestazione sia indicato nella marcatura CE)
certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984
rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE
X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
23
Esempio II: Parete in muratura non portante di blocchi EI 120 (metodo
sperimentale).
In questo caso si suppone di ricorrere ad elementi sottoposti a prova secondo la norma EN 1364-1 “Prove di
resistenza al fuoco per elementi non portanti – Muri” presso un Laboratorio autorizzato che – sulla base del
Rapporto di Prova – redige un Rapporto di Classificazione.
Nel rapporto di classificazione è esplicitato il campo di applicazione diretta dei risultati di prova. Questi
ovviamente sono quelli che di seguito si riportano, previsti al paragrafo 13 – Campo di diretta applicazione
dei risultati di prova, della EN 1364-1, ovvero:
Nel caso – come quello che si propone – ove si suppone un’altezza superiore a 4 metri della parete, dovrà
ricorrersi ad una applicazione “estesa” dei risultati di prova che può effettuarsi sulla base di quanto
riportato nel “fascicolo tecnico” predisposto dal produttore.
La normativa europea di riferimento per il campo di applicazione estesa dei risultati di prova per pareti non
portanti è la UNI EN 15254-2:2009 “Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco – Pareti
non portanti Parte 2: Blocchi di gesso e muratura”
Si riportano i modelli certificativi debitamente compilati. La certificazione di resistenza al fuoco del muro è
redatta dal professionista antincendio sulla base della dichiarazione di rispondenza alle prestazioni dei
prodotti impiegati redatta su modello PIN 2.3 DICH. PROD. dal tecnico abilitato incaricato del
coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, ovvero, laddove non fosse prevista la presenza di tali
figure, dal professionista antincendio.
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
24
MOD. PIN 2.2.-2012 CERT. REI
numero
identificativo
classe di resistenza
al fuoco
elemento tipo e sua posizione
Parete di separazione zona deposito- zona uffici
EI 120
sintetica descrizione dell’elemento tipo
Metodo sperimentale (EN 1364-1)
Muratura non portante - Blocchi di cls leggero spessore 20 cm posti in opera con 1 cm di intonaco normale su
entrambe le facce. Altezza parete 7,50 m
tipo di valutazione condotta
metodo tabellare
X
metodo analitico
metodo sperimentale
(da D.M. 16/2/2007)
Elenco allegati:
Rapporto di classificazione AA/X/BBBB del gg/mm/aa
Estratto del fascicolo tecnico AA/X/ del gg/mm/aa
numero identificativo
MOD. PIN 2.3.-2012 DICH. PROD.
Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria
allegata, ivi inclusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di
prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
Blocchi marca XXX tipo YYYY in cls leggero per realizzazione parete di muratura non portante
EI 120 di separazione tra deposito e uffici (in planimetri alla lettera A)
Rapporto di classificazione n° AA/X/BBBB del gg/mm/aa
EI 120
Classe di reazione al fuoco
Classe di resistenza al fuoco
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
Elenco allegati:
dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa
documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della
prestazione sia indicato nella marcatura CE)
certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984
X rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE
X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore
altro
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
25
Esempio III: certificazione resistenza al fuoco elemento in acciaio protetto con
rivestimento protettivo
Come detto la valutazione analitica della resistenza al fuoco dell’elemento strutturale in acciaio può essere
effettuata analiticamente con l’utilizzo della norma UNI 9503 con l’esclusione della possibilità di ricorso alle
caratteristiche termo fisiche (densità, conducibilità termica e calore specifico) assegnate ai rivestimenti
protettivi presenti nella stessa norma (prospetto 2) perché dette caratteristiche devono essere assegnate
per via sperimentale.
Si rammenta, per inciso, che per la valutazione della resistenza al fuoco delle strutture in acciaio non è
nemmeno più possibile utilizzare le Tabelle dell’Allegato D al DM 16.2.2007 (D.7 Travi, tiranti e colonne di
acciaio) al DM 16.2.2007 essendo trascorso il 25.9.2010 (limite dei 3 anni dall’entrata in vigore della
norma).
Premesso quanto sopra è possibile migliorare la resistenza al fuoco dell’elemento con l’utilizzo di
rivestimenti protettivi qualificati sperimentalmente mediante le norme EN V 13381. In particolare per la
protezione dell’acciaio vale la ENV 13381-4.
Il prodotto protettivo qualificato da un laboratorio di prova sperimentale è corredato di abachi dai quali è
possibile desumere lo spessore del protettivo prescelto in funzione della massività dell’elemento, della
temperatura critica e della classe di resistenza al fuoco desiderata, che si vuole pertanto assicurare.
In definitiva:
1. il progettista determina la temperatura di collasso dell’elemento strutturale in base alle condizioni
di carico e allo schema di vincolo (valutazione analitica: ad es. secondo UNI 9503);
2. determina il fattore di sezione dell’elemento protetto;
3. nota la classe di resistenza al fuoco, in base ad uno dei diagrammi caratteristici del prodotto
protettivo adottato, ne individua lo spessore;
4. compila la documentazione certificativa da presentare al Comando provinciale VVF competente per
territorio.
Il tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, ovvero laddove non è
prevista la presenza di tali figure, il professionista antincendio dichiarerà “che il protettivo impiegato
risponde alle prestazioni richieste” compilando il modello PIN 2.3.-2012 DICH. PROD. così come riportato
di seguito.
Si suppone in questo esempio che il protettivo sia marcato CE mediante ETAG 18-3:2006 e pertanto risulta
barrata la dizione “copia della dichiarazione di conformità CE”. Tale dichiarazione si dovrà trovare
disponibile presso il titolare dell’attività.
Se il protettivo non fosse marcato CE si sarebbe dovuta acquisire la dichiarazione di conformità del
produttore al prototipo sottoposto a prova e la scheda del prodotto in cui sono riportati i cicli di posa.
In quest’ultimo caso il produttore è obbligato a rilasciare la dichiarazione di conformità al prototipo
sottoposto a prova.
Ovviamente va anche acquisita una dichiarazione di corretta applicazione del prodotto protettivo utilizzato
che deve, anch’essa, essere resa disponibile presso il titolare dell’attività.
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
26
numero identificativo
MOD. PIN 2.3.-2012 DICH. PROD.
Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria
allegata, ivi inclusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di
prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
intonaco protettivo AAAAAA spessore 42 mm posto su travi del solaio al piano interrato
R 120
Classe di reazione al fuoco
Classe di resistenza al fuoco
Ditta AAAAA
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
Elenco allegati:
dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
X copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa
documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della
prestazione sia indicato nella marcatura CE)
certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984
rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE
X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore
altro (specificare)
Si riporta la certificazione di resistenza al fuoco redatta dal professionista antincendio anche in virtù delle
caratteristiche e delle modalità di posa del protettivo accertate - in termini di prestazione - tramite il
modello DICH. PROD.
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
27
MOD. PIN 2.2. -2012 CERT. REI
numero
identificativo
classe di resistenza
al fuoco
R 120
elemento tipo e sua posizione
travi piano interrato
sintetica descrizione dell’elemento tipo
Elementi in acciaio S355 profilo IPE 240
Esposizione al fuoco su 3 lati
Temperatura critica: 526°C
Protezione con intonaco AAAAAA spessore 42 mm
tipo di valutazione condotta
metodo tabellare
X
metodo sperimentale
metodo analitico
(da D.M. 16/2/2007)
Elenco allegati:
Relazione di calcolo integrale (UNI 9503)
Rapporto di classificazione ENV 13381 XXXX n°YYYY data rilascio: AA/BB/CC
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
28
Esempio IV: resistenza al fuoco EI 45 di una parete di separazione non portante
con classe di reazione al fuoco A1
Si tratta il caso di una parte di separazione non portante realizzata in lastre di gesso rinforzato con fibre di
vetro. Le lastre sono installate grazie a una struttura interna metallica costituita da guide orizzontali ad “U”
e montanti verticali a “C” posti ad un certo interasse l’uno dall’altro.
La parete è corredata di Rapporto di Classificazione delle prestazione di resistenza al fuoco in accordo alla
EN 13501. Il Rapporto di classificazione è riferito ad un Rapporto di prova. Tale prova è stata condotta
secondo la EN 1364-1.
La Classe di resistenza al fuoco riportata in detto rapporto è EI 45. La classe di reazione al fuoco della lastra
è A1. Per le lastre di gesso rivestito esiste una norma di prodotto (EN 520) e l’obbligo della marcatura CE.
In definitiva:
MOD. PIN 2.2. -2012 CERT. REI
numero
identificativo
elemento tipo e sua posizione
Parete di separazione camere – corridoio piano secondo albergo
classe di resistenza
al fuoco
EI 45
sintetica descrizione dell’elemento tipo
Metodo sperimentale (EN 13501 -2 e EN 1364-1)
Parete divisoria realizzata con singola lastra per lato in gesso rinforzato con fibre di vero e additivi minerali.
Spessore 10 cm denominata “AAAA WF 75/100” della XXXXX.
Altezza parete 3,00 m
tipo di valutazione condotta
metodo tabellare
X
metodo analitico
metodo sperimentale
(da D.M. 16/2/2007)
Elenco allegati:
Rapporto di classificazione AA/X/BBBB del gg/mm/aa
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
29
MOD. PIN 2.3.-2012 DICH. PROD.
numero identificativo
Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria
allegata, ivi inclusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di
prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
Parete di separazione camere – corridoio piano secondo, realizzata con singola lastra per lato in
gesso rinforzato con fibre di vero e additivi minerali. Spessore 10 cm denominata “AAAA WF
75/100” della XXXXX.
Rapporto di classificazione (resistenza al fuoco) AA/X/BBBB del gg/mm/aa
Certificato di conformità CE delle lastre in gesso (reazione al fuoco) n° ***********(UNI EN 520)
A1
EI 45
XXXXX
Classe di reazione al fuoco
Classe di resistenza al fuoco
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
Elenco allegati:
dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
X copia della dichiarazione di conformità CE (reazione al fuoco) ovvero della certificazione di
conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in
cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)
certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984
rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE
X
dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore
X
Rapporto di classificazione (resistenza al fuoco )
Come detto per le lastre di gesso rivestito esiste una norma di prodotto (EN 520) e l’obbligo della
marcatura CE.
Quindi la documentazione da consegnare al titolare consterà di:
 copia della dichiarazione di conformità CE ai fini della reazione al fuoco;
 per la resistenza al fuoco si allegherà copia del Rapporto di classificazione;
 la dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto (parete di separazione).
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
30
Esempio V: Resistenza al fuoco dell’elemento portante in c.a. migliorata con
l’applicazione di un rivestimento protettivo
Ci si può trovare nel caso in cui gli elementi strutturali considerati (ad es.: travi e/o pilastri di una struttura
adibita ad autorimessa) non assicurino il valore di resistenza al fuoco richiesta dalla norma (DM 1.2.1986 –
R90) per difetto di copri ferro.
La caratteristica di resistenza al fuoco, anche in questo caso, può essere migliorata con l’applicazione di un
protettivo (intonaco o lastra) che consenta all’elemento in questione di attingere al valore desiderato.
Se il professionista antincendio operando analiticamente riconosce che il copriferro ha uno spessore
inferiore al valore minimo necessario può ripristinarne il valore con l’utilizzo di un opportuno spessore di
intonaco antincendio. Il valore di tale spessore può essere tratto dagli specifici abachi prestazionali
(ottenuti attraverso prove condotte secondo la norma EN 13381-3) in funzione della classe di resistenza al
fuoco richiesta e dello spessore di calcestruzzo mancante e che occorre ripristinare. In definitiva con le
prove sperimentali viene definita una correlazione tra lo spessore di calcestruzzo e quello di intonaco
sottoposto a prova che viene resa fruibile tramite abachi o diagrammi.
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
31
Tabella 1 – Tratta dalla “Guida alla protezione al fuoco” della Gyproc Saint Gobain
Dall’esame della tabella si evince che, per lo specifico prodotto, 8 mm di intonaco antincendio applicati ad
elementi strutturali in calcestruzzo quali travi/colonne corrispondono – per R 90 – a 13 mm di calcestruzzo.
A scopo didattico, nella compilazione delle relative certificazioni supporremo che il prodotto sia marcato CE
e pertanto si fornirà al titolare dell’attività: copia della dichiarazione di conformità CE con dichiarazione di
corretta installazione.
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
32
MOD. PIN 2.2. - 2012 CERT. REI
numero
identificativo
classe di resistenza
al fuoco
R 90
elemento tipo e sua posizione
Pilastri piano interrato adibito ad autorimessa
sintetica descrizione dell’elemento tipo
Metodo analitico con riferimento a EN 1992-1-2 (tabella 5.2.a)
Pilastri in c.a. a sezione rettangolare 40x50 cm esposti al fuoco su 4 lati
Copriferro minimo riscontrato 3 cm – Altezza interpiano 3,60 m
Applicazione intonaco protettivo denom. AAAAA marca BBBBB per uno spessore di 8 mm equivalente a 13 mm
di calcestruzzo da Assestment Report n°_______ del laboratorio CCCCCCCC
tipo di valutazione condotta
metodo tabellare
X
metodo sperimentale
metodo analitico
(da D.M. 16/2/2007)
Elenco allegati:
Relazione di calcolo integrale (EN 1992-1-2) Eurocodice 2 parte fuoco
Rapporto di classificazione ENV 13381 XXXX n°YYYY data rilascio: AA/BB/CC
numero identificativo
MOD. PIN 2.3.-2012 DICH. PROD.
Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria
allegata, ivi inclusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di
prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
Intonaco protettivo denom. AAAAA marca BBBBB applicato a n°10 pilastri posti nel piano interrato dello
stabile sito in Napoli alla via ___, _ adibito ad autorimessa
R 90
Classe di reazione al fuoco
Classe di resistenza al fuoco
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
Elenco allegati:
dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
X copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa
documentazione di accompagnamento
certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984
rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE
X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore
altro (specificare)
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
33
Esempio VI: Miglioramento della resistenza al fuoco dei solai in latero-cemento.
I solai in latero-cemento gettati in opera rappresentano gran parte delle strutture piane orizzontali
adoperate sul territorio nazionale. Sono classificabili come strutture miste ottenute dall’assemblaggio di
due materiali che hanno fra loro buona affinità: il conglomerato cementizio armato con funzioni
prevalentemente resistive - strutturali; il laterizio con funzioni prevalentemente di alleggerimento.
Per tali solai, tuttavia, si pone spesso il problema della loro riqualificazione perché non sempre possiedono
le caratteristiche di resistenza al fuoco che le norme di prevenzione incendi richiedono.
La risoluzione di tale problema la si trovava nelle prove condotte in conformità della circolare MI.SA.
(Ministero dell’interno – Servizi Antincendi) 14 settembre 1961, n. 91, dal laboratorio di Scienza delle
costruzioni del Centro Studi ed Esperienze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero da laboratorio
autorizzato ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 26 marzo 1985 su provini protetti con
l’apposizione, all’intradosso dello stesso, di lastre isolanti, in gesso, silicato di calcio o altro, poste in opera
più o meno in aderenza.
La Circolare DCPST/A5/283/FR del 16.1.2004 rendeva possibile il ricorso a “membrane orizzontali di
protezione” (controsoffitti) che venivano testate secondo prove condotte ai sensi della CM 91/61
determinando il tempo di raggiungimento della temperatura massima di 350°C nel punto termicamente più
esposto della struttura protetta , prescindendo dalle condizioni di carico, di vincolo e dai materiali utilizzati.
In opera vi era solo l’onere di verificare che la distanza tra l’intradosso del solaio e l’estradosso del
controsoffitto fosse non inferiore alla medesima distanza misurata durante la prova.
Al 25.9.2012, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DM 16.2.2007, sono scaduti i termini di validità di tali rapporti
di prova di resistenza al fuoco. Questo è stato pure chiarito nella Lettera-circolare prot. n°9633 del
23.07.2012 avente per oggetto “Validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla
circolare MI.SA. 14 settembre 1961, n. 91 – Chiarimenti applicativi”, dove è detto: “sarà comunque possibile
utilizzare i rapporti di prova di cui trattasi anche oltre la data indicata solo con riferimento a quei prodotti
installati in attività soggette per le quali sia stato presentato il progetto prima del 25.9.2012 (ossia fino al
24.9.2012) ed a patto che gli stessi siano stati commercializzati (ossia immessi per la prima volta sul
mercato) fino al 25.9.2012”.
Le società produttrici sono obbligate a commissionare ai laboratori autorizzati nuove prove sulle loro lastre
che dovranno essere condotte - si confronti la tabella A.2.2 dell’Allegato A Simboli e Classi al DM
16.2.2007:
1. secondo la norma UNI 1365-2: “Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Solai e
coperture” per i controsoffitti (intesi come rivestimento protettivo del solaio) che hanno requisiti di
resistenza al fuoco in unione agli elementi sovrastanti. Questi controsoffitti devono essere provati
insieme alla struttura sovrastante e le classificazione (contenuta nel rapporto di classificazione)
deve essere relazionata al loro insieme.
Questi controsoffitti rappresentano il protettivo (aderente o appeso) del solaio sottoposto a prova.
La classificazione che ne consegue è quella di un solaio (protetto) di tipo REI sotto specifiche
condizioni di carico. Il controsoffitto non gode di una prestazione individuale e quindi non può
essere applicato ad altri tipi di solai per conferire loro requisiti di resistenza al fuoco. Permane
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
34
tuttavia la possibilità di applicare ai solai, provati con il controsoffitto, le modifiche consentite dalla
specifica norma di prova nel campo di diretta applicazione del risultato di prova ed eventualmente
di quelle consentite dalle norma EXAP (Extended Application) applicabili.
Pur apparendo un percorso poco flessibile è attualmente il più utilizzato: i produttori si limitano a
condurre un set di prove su differenti tipologie di solai (di cemento armato con alleggerimento in
laterizio, di acciaio e laterizio, di lamiera grecata di acciaio con riempimento in cemento armato, di
legno) protetti con il controsoffitto da qualificare;
2. secondo la norma UNI 1364-2: “Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Soffitti” per i
controsoffitti a membrana aventi intrinseca resistenza al fuoco indipendentemente dall’elemento
sovrastante;
3. secondo la norma UNI 13381-1: “Test methods for determining the contribution to the fire resistance
of structural members Part 1: Horizontal protective membranes” per le membrane protettive
orizzontali aventi la funzione di incrementare la resistenza al fuoco degli elementi sovrastanti. In
questo caso si tiene conto del contributo alla resistenza al fuoco che offre il solaio con la possibilità
di applicare il risultato a solai differenti senza l’effettuazione di ulteriori test.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito i modelli CERT.REI e DICH. PROD. opportunamente compilati.
Si badi che il professionista antincendio certificherà - di fatto - la diretta applicabilità al caso specifico del
risultato della prova condotta sul campione dal laboratorio autorizzato, ovvero che:
a) con riferimento all’elemento strutturale dell’edificio:
- i momenti e le forze di taglio massimi, calcolati in base agli stessi criteri del carico di prova,
non sono maggiori di quelli sottoposti a prova pari a M=47,04 kNm e T=32,25 Kn;
b) con riferimento al sistema di controsoffittatura:
- la dimensione dei pannelli del rivestimento del soffitto non è stata modificata;
- la superficie totale occupata da impianti ed accessori rispetto alla superficie del
rivestimento della soffittatura non è stata incrementata e neppure è stata superata
l’apertura massima nel rivestimento sottoposto a prova;
c) con riferimento all’intercapedine:
- l’altezza dell’intercapedine è uguale o maggiore dell’altezza sottoposta a prova;
- all’intercapedine non è stato aggiunto alcun materiale combustibile o isolante, salvo che la
stessa entità del materiale combustibile o isolante (carico della prova di resistenza al fuoco)
non sia stata inserita nel provino.
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
35
MOD. PIN 2.2. - 2012 CERT. REI
numero
identificativo
classe di resistenza
al fuoco
elemento tipo e sua posizione
Solaio di copertura del piano interrato adibito a deposito materie plastiche
REI 120
sintetica descrizione dell’elemento tipo
Solaio piano in cemento armato con alleggerimento in laterizio. Spessore nominale 200 mm.
Protetto inferiormente da controsoffitto sospeso denominato “XXXX” realizzato da una plafonatura formata da
lastre in gesso rivestito denominate “YYYY” e fissate tramite viti auto perforanti in acciaio fosfatato ad
un’orditura metallica di sostegno non in vista.
Metodo sperimentale UNI EN 1365-2:2002
tipo di valutazione condotta
metodo tabellare
X
metodo analitico
metodo sperimentale
(da D.M. 16/2/2007)
Elenco allegati:
Rapporto di classificazione N°XYZ/ XYZ data rilascio: gg/mm/aa
numero identificativo
MOD. PIN 2.3.-2012 DICH. PROD.
Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria
allegata, ivi inclusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di
prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
Controsoffitto sospeso denominato “XXXX” realizzato da una plafonatura formata da lastre in gesso
rivestito denominate “YYYY” e fissate tramite viti auto perforanti in acciaio fosfatato ad un’orditura
metallica di sostegno non in vista posto inferiormente al solaio piano in cemento armato con alleggerimento
in laterizio. Spessore nominale 200 mm.
REI 120
Classe di reazione al fuoco
Classe di resistenza al fuoco
JJJJJJJJJJJJ
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
Elenco allegati:
dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa
documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della
prestazione sia indicato nella marcatura CE)
certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984
X rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE
X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore
altro (specificare)
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
36
Esempio VII: Sistema di controllo dei fumi con l’utilizzo di ENFC (evacuatori
naturali di fumo e calore)
Per le attività commerciali la vigente regola tecnica di prevenzione incendi ovvero il DECRETO 27 luglio
2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio delle attivita' commerciali con superficie superiore a 400 m2” prevede un SISTEMA DI CONTROLLO
DEI FUMI che può essere realizzato “con l’ausilio di evacuatori di fumo e calore (EFC) a funzionamento
naturale o con l’ausilio di estrattori meccanici, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme
tecniche di impianto e di prodotto”2:
A titolo esemplificativo si riporta di seguito il modello DICH. IMP. opportunamente compilato relativamente
ad un sistema di controllo dei fumi che preveda l’ausilio di evacuatori di fumo e calore (EFC) a
funzionamento naturale.
Si precisa che gli EFC devono essere dotati di marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 12101-2, approvata
a settembre del 2003, e armonizzata con la sua pubblicazione sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea) e pertanto per tali dispositivi va acquisita la dichiarazione di conformità CE a firma del
fabbricante con la certificazione di conformità del prodotto dell’organismo notificato (Sistema di
attestazione della conformità di livello 1 della Direttiva Prodotti da Costruzione al quale corrisponde la alla
seguente procedura:
1. Prove iniziali di tipo (ITT) effettuate da laboratorio notificato;
2. Ispezione iniziale della fabbrica per la verifica del controllo di fabbricazione in fabbrica (FPC)
effettuata da organismo di certificazione notificato;
3. Sorveglianza continua per la verifica dell’applicazione del controllo di fabbricazione in fabbrica,
effettuata da organismo di ispezione notificato.)
2
4.9 - SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE O MECCANICO
Le aree adibite alla vendita devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un’altezza libera dal
fumo pari almeno a 2,00 metri. Per un efficace lavaggio degli ambienti è necessario provvedere ad immettere dal basso tanta aria
pulita esterna quanta ne viene estratta dall’alto, in modo da avere una zona libera da fumo che favorisca l’esodo degli occupanti e
le operazioni di soccorso. Gli ambienti di edifici pluripiano che si affacciano sulla “mall” devono presentare compartimentazioni
fisse o mobili sugli affacci stessi per evitare la propagazione dei fumi verso i vari piani dell’edificio.
Tale obiettivo può essere raggiunto con una delle seguenti soluzioni:
a) aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore ad 1/40 della
superficie in pianta del compartimento. Le aperture devono essere distribuite il più possibile uniformemente
privilegiando la realizzazione di aperture sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura. Le superfici
di aerazione devono essere dotate di un sistema di apertura automatico o manuale degli infissi la cui gestione deve
essere considerata nel piano di emergenza e segnalata per le squadre di soccorso. L’aerazione naturale può essere
realizzata anche tramite camini ed intercapedini;
b) sistema di controllo dei fumi con l’ausilio di evacuatori di fumo e calore (EFC) a funzionamento naturale o con l’ausilio di
estrattori meccanici, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto.
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
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MOD. PIN 2.4 – 2012 DICH. IMP.
Denominazione dell’impianto
Sistema di evacuazione naturale di fumo e calore
Descrizione illustrativa dell’impianto
Il sistema è a servizio della zona supermarket all'interno del centro commerciale XXXXXX alla via yyyy
in Napoli.
Superficie totale centro commerciale: 20.000 m2. Supermarket: superficie 5.000 m2 x 6m altezza, unico
compartimento antincendio. Altezza scaffali > 1,5 m. Presenza sprinkler e sistema rilevazione incendi.
Il sistema è costituito da n° x evacuatori naturali di fumo e calore (ENFC) di yyyyy conformi alla UNI
EN 12101-2:2004, marcati CE.
DICHIARA
CHE L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA
DELL’ARTE, TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI A CUI E’
DESTINATO, AVENDO IN PARTICOLARE:
 rispettato il progetto predisposto da
in data
NOME COGNOME
Cognome e Nome del progettista
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine/Collegio della provincia di
 seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego:
NAPOLI
gg/mm/aa
data del progetto
con il numero 11111
Norma d’impianto UNI EN 9494-1
Norma di prodotto UNI EN 12101-2 (ENFC)
DM 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per le attività commerciali con
superficie superiore a 400 mq.
(citare le disposizioni di prevenzione incendi e le norme di buona tecnica applicate)
 installato componenti, materiali e attrezzature costruiti a regola d’arte ed adatti al luogo e al tipo di installazione;
 controllato, con esito positivo, l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche
richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni di legge.
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
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Il sottoscritto installatore attesta che la presente dichiarazione è completata dai seguenti allegati:
- PROGETTO DELL’IMPIANTO COSI’ COME REALIZZATO;
- RELAZIONE CON LE TIPOLOGIE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI UTILIZZATI;
- MANUALE D’USO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO;
-ALTRO:
Dichiarazione di conformita CE + certificazione di conformità del prodotto (ENFC) dell’organismo
notificato
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da
carenze di manutenzione o riparazione.
Data
Timbro e Firma dell’installatore
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
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BIBLIOGRAFIA
L. Ponticelli, M. Caciolai. Resistenza al fuoco delle costruzioni – Casa editrice UTET
Guida alla protezione passiva dal fuoco – Gyproc Saint Gobain
Il progetto dei sistemi di protezione dal fuoco delle strutture in acciaio – A cura di: Fondazione Promozione
acciaio e Commissione per la sicurezza delle costruzioni in acciaio in caso d’incendio
Certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi
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