Caldaie a condensazione

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Caldaie a condensazione
VADEMECUM PER L’USO:
CALDAIE A CONDENSAZIONE
(Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007)
(aggiornato al 28 giugno 2016)
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE
POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
• alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato
o con richiesta di accatastamento in corso;
• deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
• deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra
faq n° 24);
• in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non
è consentito far riferimento al comma 344, ma al singolo comma 347 e solo per la
parte non ampliata.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
a) l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio
generatore termico e non come nuova installazione;
b) il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad
acqua. Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare
minore di 100 kW:
c) il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al
100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn;
d) –ove tecnicamente compatibili– devono essere installate valvole termostatiche a
bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell’impossibilità tecnica di installare
questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di
tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di
climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido
termovettore inferiori a 45°C;
e) verifica e messa a punto del sistema di distribuzione.
Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100
kW, oltre ai precedenti requisiti:
f) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
g) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
h) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni su esposte:
• smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola
d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
• asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o
perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra.
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW:
• in alternativa, certificazione dei produttori delle caldaie e delle valvole termostatiche a
bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei medesimi
requisiti.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
 sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al
progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del
D.Lgs. n°192 del 2005);
 esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici
(che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso
le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
di tipo “amministrativo”:
• fatture relative alle spese sostenute;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di
richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge
finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la
detrazione e del beneficiario del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la
documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della
raccomandata postale;
di tipo “tecnico”:
• schede tecniche;
• originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all’ENEA
esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori
(per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori,
come da collaudo delle opere.
(La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni,
qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le
procedure in essa riportate):
• Scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07), che può anche
essere redatta dal singolo utente.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una
comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono
oltre il periodo di imposta.