2. Eherecht – Droit du mariage 2.5 Ehescheidung – Divorce

Transcript

2. Eherecht – Droit du mariage 2.5 Ehescheidung – Divorce
FamPra.ch 1/2001
2.5 Ehescheidung – Divorce
2. Eherecht – Droit du mariage
2.5 Ehescheidung – Divorce
Nr. 3 Tribunale di appello del Cantone Ticino, Prima Camera civile
Sentenza del 20 aprile 2000 nella causa C c. C – 11.98.57*
Art. 114 e 125 CC, 7 b cpv. 2 tit. fin. CC: Divorzio, azione unilaterale dopo sospensione della vita comune, diritto transitorio, obbligo di mantenimento dopo il divorzio e matrimonio di breve durata
senza figli. Nelle cause di divorzio avviate prima del 1o gennaio 2000 un coniuge può formulare una
domanda di divorzio fondata sull’art. 114 CC se la sospensione della vita in comune si è verificata almeno quattro anni prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio. Un coniuge in età avanzata (60 anni), titolare di una rendita intera d’invalidità già al momento del matrimonio, non può essere
obbligato a intraprendere un’attività lavorativa. Non gli può quindi essere imputato un reddito ipotetico in aggiunta alla rendita d’invalidità. Una brevissima convivenza coniugale, durata quattro mesi,
non giustifica una solidarietà dopo il divorzio verso il coniuge, invalido, le cui lacune previdenziali sono
indipendenti dal matrimonio e derivano da una tardiva affiliazione alle assicurazioni sociali svizzere.
Art. 114 und 125 ZGB, 7 b Abs. 2 SchlT ZGB: Scheidung auf Klage eines Ehegattens nach Getrenntleben, Übergangsrecht, nachehelicher Unterhalt und kinderlose Kurzehe. In Scheidungsprozessen,
die vor dem 1. Januar 2000 eingeleitet worden sind, kann ein Ehegatte ein Scheidungsbegehren gemäss
Art. 114 ZGB stellen, wenn die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes mindestens vier Jahre vor
dem Inkrafttreten des neuen Scheidungsrechts erfolgt ist. Ein Ehegatte in fortgeschrittenem Alter
(60 Jahre alt), der bereits im Moment der Eheschliessung Empfänger einer vollen Invaliditätsrente gewesen ist, kann nicht dazu verpflichtet werden, eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen. So kann ihm auch
nicht ein hypothetisches Einkommen zusätzlich zu seiner Invaliditätsrente berechnet werden. Eine
eheliche Gemeinschaft von sehr kurzer Dauer (vier Monate) rechtfertigt nach der Scheidung keine Solidarität mit dem anderen Ehegatten, der invalid ist und dessen Versorgungslücken unabhängig von der
Ehe bestehen und von einem verspäteten Beitritt zu den Schweizerischen Sozialversicherungen herrühren.
Art. 114 et 125 CC, 7 b al. 2 tit. fin. CC: Divorce sur demande unilatérale après suspension de la vie
commune, entretien après le divorce et mariage de brève durée sans enfants. Dans les causes de divorce engagées avant le 1er janvier 2000, un époux peut formuler une demande de divorce fondée sur
l’art. 114 CC si la suspension de la vie commune a duré au moins quatre ans avant l’entrée en vigueur
du nouveau droit du divorce. Un époux d’âge avancé (60 ans), déjà titulaire d’une rente entière d’invalidité au moment du mariage, ne peut être obligé à entreprendre une activité lucrative. L’on ne peut
donc inclure dans le calcul un rendement hypothétique en supplément à la rente d’invalidité. Une vie
conjugale commune très courte, n’ayant duré que quatre mois, ne justifie pas, après le divorce, une solidarité envers le conjoint, invalide, dont les lacunes de prévoyance sont indépendantes du mariage et
dérivent d’une affiliation tardive aux assurances sociales suisses.
*
Il ricorso per riforma è stato respinto dal Tribunale federale il 10. 7. 2000, sentenza destinata alla
pubblicazione per il considerando sul diritto transitorio
99
Nr. 5 Tribunale di appello TI
FamPra.ch 1/2001
Ritenuto in fatto:
A. AC (1937) e LC (1942) si sono sposati il 20 ottobre 1994. Dal matrimonio non
sono nati figli. Il marito, al beneficio di una rendita d’invalidità dal 1987, durante
l’unione domestica ha svolto lavori saltuari di giardinaggio, la moglie invece è stata
cameriera in un esercizio pubblico, con uno stipendio mensile di fr. 3000.– fino al 30
aprile 1995. Dopo un periodo di disoccupazione, essa è rimasta inattiva per motivi di
salute, in seguito ad un incidente verificatosi il 3 giugno 1997. La vita in comune è cessata nel febbraio 1995, quando il marito si è trasferito a X, mentre la moglie è rimasta
nell’abitazione coniugale.
B. Il 19 settembre 1995 LC ha promosso azione di separazione a tempo indeterminato, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 1500.–, la pronuncia della
separazione dei beni, l’attribuzione di tutti i mobili posti nell’appartamento coniugale
in liquidazione del regime matrimoniale e una provvigione ad litem di fr. 4000.–. [. . .]
Nella sua risposta del 3 giugno 1996, AC si è opposto alla separazione, e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, chiedendo subordinatamente un contributo alimentare imprecisato e proponendo di sciogliere il regime dei beni con l’assunzione da
parte della moglie di tutti i debiti relativi ai beni in suo possesso.
C. [Procedura davanti al Pretore]
D. Il Pretore ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato, ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo di fr. 628.– mensili fino al 1o agosto
2002 e di fr. 403.– mensili dal 2 agosto 2002, indicizzato, e ha pronunciato la separazione dei beni. [Ripartizione degli oneri processuali]
E. Contro la sentenza citata AC è insorto con un appello nel quale chiede la pronuncia del divorzio e la condanna dell’attrice al versamento di un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, previa ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
anche in appello. LC ha proposto nelle osservazioni la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, instando a sua volta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
F. [Adeguamento al nuovo diritto in appello]
Considerando in diritto:
1. Il Pretore ha respinto l’azione riconvenzionale di divorzio promossa dall’attore con l’argomento che la causa preponderante della disunione era da ascrivere al
comportamento anticoniugale di lui, che non era riuscito a dimostrare l’esistenza di
100
FamPra.ch 1/2001
2.5 Ehescheidung – Divorce
fattori di disunione prima della sua relazione con l’attuale convivente, agli inizi del
1995. L’appello del marito essendo ancora pendente davanti a questa Camera il
1o gennaio 2000, il nuovo diritto del divorzio è applicabile (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC).
La presidente della Camera ha pertanto assegnato alle parti, conformemente
all’art. 7b cpv. 2 tit. fin. CC, un termine a norma dell’art. 515a cpv. 2 CPC per presentare eventuali nuove conclusioni. L’appellante – come detto – ha adeguato le sue domande di giudizio, chiedendo che il divorzio sia pronunciato sulla base dell’art. 114
CC, mentre l’appellata non ha formulato nuove conclusioni né si è espressa su quelle
del marito.
2. Il diritto federale consente di invocare davanti all’istanza cantonale superiore
fatti e mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni, purché fondate su fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 138 cpv. 1 CC; Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre
1995, FF 1996 I pag. 152, n. 234.5). L’adeguamento delle conclusioni comporta, per le
cause ancora pendenti il 1o gennaio 2000 davanti all’autorità cantonale superiore,
una nuova istruzione del processo (Messaggio, op. cit., pag. 188, n. 253.2). Conformemente al principio enunciato dall’art. 138 cpv. 1 CC, quindi, occorre in concreto tenere in considerazione la situazione di fatto delle parti anche dopo l’emanazione
della sentenza pretorile, nella misura in cui gli interessati si prevalgono dei fatti nuovi
nel senso degli art. 138 cpv. 1 CC e 515a CPC.
3. L’art. 114 CC prevede che un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta con un’azione
unilaterale i coniugi vivono separati da almeno quattro anni. La dottrina ammette
che nelle cause ancora pendenti un coniuge può chiedere il divorzio per sospensione
della vita in comune se questa si è verificata almeno quattro anni prima dell’entrata
in vigore del nuovo diritto del divorzio (Reusser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 45, n. 1.110; Fankhauser in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 ad art. 114 CC, pag. 73). In concreto, le parti ammettono concordemente di essersi separate nel febbraio 1995, nemmeno quattro
mesi dopo il matrimonio, celebrato il 20 ottobre 1994 [. . .]. Il 1o gennaio 2000, data
decisiva per calcolare la durata della sospensione della vita comune, i coniugi vivevano pertanto separati da quasi cinque anni. L’azione di divorzio del marito deve
quindi essere accolta già solo per questo motivo (Fankhauser, op. cit., n. 24 ad
art. 114, pag. 71) e il divorzio pronunciato in accoglimento dell’appello.
4. [Mancanza di domande sull’art. 124 CC]
5. L’obbligo di mantenimento sorto con il matrimonio cessa di principio con il
divorzio, indipendentemente dalla colpa dell’uno o dell’altro coniuge (art. 125 cpv. 1
CC; Werro in: De l’ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 39).
101
Nr. 5 Tribunale di appello TI
FamPra.ch 1/2001
L’art. 125 cpv. 1 CC pone il principio per cui dopo il divorzio ogni coniuge deve provvedere al proprio sostentamento in modo autonomo (si tratta della cosiddetta Eigenversorgung: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC, pag. 259). Per valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi elencati all’art. 125
cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del diritto previgente (Werro, op. cit., pag. 41). Nei matrimoni
senza figli e di breve durata, la giurisprudenza ammetteva già nel diritto previgente
che il divorzio non comporta, di principio, un pregiudizio pecuniario rilevante per
l’uno o l’altro coniuge (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 29 ad art. 125 CC, pag. 263
e riferimenti ivi citati). Per decidere sulla durata di un matrimonio non è decisivo
tanto il vincolo formale, quanto l’effettiva durata della convivenza in costanza di matrimonio (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 ad art. 125 CC, pag. 263).
6. [Contributi stabiliti dal Pretore]
7. [Censure dell’appellante]
a) [Accertamenti della Camera sul reddito delle parti]
Nel 1997/98 il marito ha conseguito un reddito mensile complessivo di fr. 1750.–
(compreso il contributo per il premio di cassa malati, versato direttamente a quest’ultima). La moglie ha percepito mensilmente fr. 3545.– nel 1997, fr. 1175.– mensili nel
1998 e una media di fr. 1406.– mensili nel 1999.
b) Nei redditi del marito il Pretore ha inserito anche un guadagno ipotetico di
fr. 600.– mensili che l’interessato potrebbe conseguire svolgendo lavori di giardinaggio. L’appellante sostiene, non senza pertinenza, di essere inabile al lavoro nella misura dell’ 80% e di avere svolto attività accessorie solo nel periodo immediatamente
successivo alla separazione di fatto, per far fronte ad alcuni debiti. Dall’istruttoria è
emerso invero che il marito, invalido dal 1987 (ben prima del matrimonio), non ha
mai svolto attività lucrativa durante il breve periodo di convivenza coniugale, salvo
occasionali lavori di giardinaggio nel novembre-dicembre del 1994 [. . .] e nella primavera del 1995 [. . .]. L’attività artigianale, alla quale si riferisce la moglie nelle sue osservazioni, non riguarda l’appellante, bensì la convivente, ceramista e artigiana, che
egli accompagna nei mercati [. . .]. Ora, non si può seriamente sostenere che una persona invalida all’80%, ultrasessantenne e inattiva da più di un decennio, possa conseguire con tali saltuarie attività un reddito mensile di almeno fr. 600.–. Del resto il
marito non potrebbe nemmeno essere obbligato a riprendere un lavoro, viste le sue
circostanze personali, l’età avanzata e lo stato di salute (DTF 115 II 6 consid. 5; Rep.
1997 pag. 57). Certo, il giudice può tenere conto di un reddito ipotetico superiore a
quello effettivamente percepito dal coniuge creditore (DTF 114 II 310 consid. 3a e
102
FamPra.ch 1/2001
2.5 Ehescheidung – Divorce
3d), ma solo nella misura in cui il conseguimento di un tale reddito sia possibile e ragionevolmente esigibile (DTF 119 II 314 consid. 4a, 117 II 16 consid. 1b, 110 II 116
consid. 2a; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 ad art. 125, pag. 268). Ciò non è il
caso in concreto. Il reddito virtuale di fr. 600.– mensili deve essere pertanto stralciato
dagli introiti.
c) Ci si potrebbe domandare, nella fattispecie, se nei redditi del marito debba
essere inclusa la prestazione complementare versata in aggiunta alla rendita d’invalidità, come il Pretore ha dato per scontato. Le prestazioni complementari hanno lo
scopo di garantire all’assicurato un reddito minimo, mediante il versamento di un importo pari alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute e il reddito determinante (art. 3a della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità: RS 831.30). Tale intento sarebbe
tuttavia vanificato se il beneficiario di una prestazione complementare fosse tenuto
a versarne una parte al coniuge divorziato. Il quesito è controverso in dottrina e
giurisprudenza: alcuni tribunali ritengono che tali introiti non debbano essere considerati come reddito (SJ 94/1998, n. 17, pag. 215; Hausheer/Geiser in: ZBJV 130/
1994, pag. 622), ma alcuni autori criticano tale argomentazione, argomentando che si
tratta non di versamenti assistenziali, ma di prestazioni alle quali l’assicurato ha diritto (Koller in: recht 1994, pag. 80; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 ad art. 125
CC). Questa Camera ha finora lasciato il quesito irrisolto (Rep. 1996 pag. 130,
consid. 5b). Non decisiva ai fini del giudizio (come si vedrà in seguito), la questione
può continuare a rimanere aperta anche nel caso in esame.
8. Con le nuove conclusioni del 15 febbraio 2000 l’appellante fa valere che nel
frattempo anche la moglie è stata posta al beneficio di una rendita d’invalidità [. . .].
L’affermazione ha trovato riscontro nel complemento di istruttoria ordinato dalla
giudice delegata.
[Accertamenti sull’entità delle rendite rispettive]
9. Accertato che la situazione finanziaria effettiva dei coniugi non corrisponde
al quadro delineato dal Pretore, occorre stabilire se l’uno o l’altro coniuge può pretendere un contributo di mantenimento in seguito al divorzio, applicando i criteri
posti dall’art. 125 cpv. 2 CC. Al momento del matrimonio, nell’ottobre 1994, il marito
era già beneficiario di una rendita d’invalidità, mentre la moglie, salvo qualche periodo di disoccupazione, ha lavorato a tempo pieno fino alla metà del 1997, quando è
rimasta vittima di un infortunio. Il matrimonio, di fatto, è durato solo quattro mesi
(dal 20 ottobre 1994 al febbraio 1995) e non ha avuto alcun influsso sulla situazione
economica e personale dei coniugi (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 ad art. 125
CC). La difficile situazione finanziaria della moglie, che non può sopperire con la rendita d’invalidità al proprio fabbisogno, non trova origine dal matrimonio, ma nella
103
Nr. 4 Kantonsgericht SG
FamPra.ch 1/2001
circostanza che essa, precedentemente domiciliata in Italia [. . .], non ha versato in
Svizzera contributi alle assicurazioni sociali per lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 AVS: RS 831.10). Essa non
ha quindi diritto ad una rendita intera e non può pretendere le prestazioni complementari dopo solo dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera (art. 2 cpv. 2 lett. a
LPC). La situazione dell’appellata nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere,
comunque, sarebbe stata la medesima anche se essa non si fosse sposata. Non spetta
dunque al coniuge di sopperire ad una siffatta lacuna assicurativa, tanto meno se si
considera la brevissima convivenza coniugale, che non giustifica una solidarietà dopo
il divorzio (Schwenzer in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, op. cit., n. 45 ad
art. 125 CC, pag. 264). Ognuna delle parti dovrà quindi far capo, dopo il divorzio, alle
proprie risorse personali (prestazioni complementari, assistenza). L’appello si rivela
pertanto fondato nella misura in cui il marito chiede di essere esonerato da un contributo di mantenimento verso l’ex coniuge.
10. [Ripartizione degli oneri processuali]
(Inoltrata da lic. iur. Emanuela Epiney-Colombo, guidice di appello)
Nr. 4
Kantonsgericht St. Gallen, II. Zivilkammer,
Entscheid vom 6. Juli 2000 i. S. R-P und AR – BF.2000.14
Art. 115 ZGB: Scheidungsgrund der Unzumutbarkeit. Die Fortsetzung einer Ehe, die am unterschiedlichen Temperament der Partner und am mangelnden gegenseitigen Verständnis gescheitert sein
soll, ist nicht unzumutbar. In der Übergangszeit kann kein milderer Massstab gelten. Einzelne Verzögerungen deuten noch nicht auf eine missbräuchliche Absicht des beklagten Ehegatten hin, den Fall in
das neue Recht hinüber zu retten.
Art. 115 CC: Rupture du lien conjugal comme motif de divorce. La continuation d’une union conjugale qui aurait échoué en raison de la différence de tempérament des époux et du manque de compréhension mutuelle n’est pas intolérable. Dans la période transitoire, il ne saurait être appliqué de critères
moins sévères. Certains retards ne sont pas encore indicateurs d’une intention abusive de l’époux défendeur en vue de «transférer» le cas dans le nouveau droit.
Art. 115 CC: Rottura del vincolo coniugale come motivo di divorzio. Non si può considerare «non
ragionevolmente esigibile» la continuazione di un matrimonio che sarebbe fallito a causa delle differenze di temperamento dei coniugi e della loro reciproca incomprensione. Nel periodo di transizione
non può valere un criterio meno severo. Alcuni ritardi non permettono, ancora, di concludere per
un’intenzione abusiva del coniuge convenuto di procrastinare la causa, per ottenere l’applicazione del
nuovo diritto.
104