Allegato 7 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Allegato 7 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PROVINCIA DI BERGAMO
COMUNE DI ALBINO
VARIANTE N. 9 AL PIANO
REGOLATORE
GENERALE VIGENTE
COMMITTENTE
COMUNE DI ALBINO
AREA GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI Servizio di Progettazione Urbanistica
Piazza Libertà, 1
24021 ALBINO (BG)
PROGETTISTI
Arch. Raul Barbieri - Responsabile area gestione servizi territoriali del comune di Albino
tel. 035759908 fax 035759945
e-mail: [email protected]
Il Sindaco
Il Segretario Generale
Dott. Piergiacomo Rizzi
Dott. Barberi Frandanisa Giovanni
Adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione
Approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione
Pubblicata sul BURL in data
n° 19 del 15 marzo 2006
n° 48 del 9 giugno 2006
REGIONE LOMBARDIA
DOCUMENTO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Allegato 7
FASE: ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA
COMMESSA
EMISSIONE
CLIENTE
INCARICO
GENNAIO
GENNAIO
2006
2006
APPROVATO
Raul barbieri
VERIFICATO
raul barbieri
REDATTO
raul barbieri
Comune di Albino
PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Legge 17/08/1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni
Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12
Legge Regionale 23/06/1997 n° 23
D.lgs 31/03/1998, n° 114
SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE
PIANO REGOLATORE GENERALE 1997
Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 35 del 18/04/1997
Modificato in seguito all’accoglimento delle osservazioni da parte del Consiglio Comunale
Rielaborato e modificato sulla base della deliberazione della Giunta Regionale n° 40531
del 18/12/1998
Riadottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°29 del 27/04/1999
Controdeduzione alle osservazioni del Consiglio Comunale con deliberazione n°48 del
06/08/1999
Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°47610 del 29/12/1999
Accoglimento del Consiglio Comunale delle modifiche d’ufficio con deliberazione n°1 del
18/01/2000
Pubblicato sul BURL il 09/02/2000
1^ Variante adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 42 del 28/07/2000
Approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 67 del 29/11/2000, Pubblicata sul
BURL il 07/02/2001
2^ Variante adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 46 del 22/06/2001
Approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 74 del 19/10/2001, Pubblicata sul
BURL il 05/12/2001
3^ Variante adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 10 del 22/02/2002
Approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 38 del 12/07/2002
Pubblicata sul BURL il 04/09/2002+errata corrige del 02/10/2002
4^ Variante adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°46 del 26/07/2002
Approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 93 del 29/11/2002, Pubblicata sul
BURL il 27/12/2002
5^ Variante adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°26 del 03/06/2003
Approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 51 del 26/09/2003, Pubblicata sul
BURL il 29/10/2003
6^ Variante adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°86 del 22/12/2003
Approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 31 del 23/04/2004, Pubblicata sul
BURL il
7^ Variante adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°10 del 20/02/2004
Approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 81 del 25/11/2004, Pubblicata sul
BURL il 09/02/2005
8^ Variante adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°70 del 30/09/2005
Approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 18 del 15/03/2006, Pubblicata sul
BURL il 03/05/2006
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Comune di Albino
PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .............................................................................. 4
Art. 1 - Contenuti del P.R.G. ................................................................................................ 4
Art. 2 - Elementi costitutivi ed elaborati a corredo del piano............................................... 4
Art. 3 - Applicazione del P.R.G. ........................................................................................... 9
Art. 4 - Operatività del P.R.G. .............................................................................................. 9
Art. 5 - Deroghe.................................................................................................................. 10
Art. 6 - Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi ....................................................... 10
Art. 7 - Computo del volume e delle superfici edificabili .................................................... 12
Art. 8 - Distanza fra i fabbricati e dai confini ...................................................................... 13
Art. 9 - Distanza dei fabbricati e manufatti dalle strade ..................................................... 14
Art. 10 - Tutela dell'ambiente e del quadro urbano............................................................. 15
Art. 10 bis - Norme tecniche di attuazione in materia geologica
a) premessa
b) metodologia di lavoro
c) specifiche sul territorio comunale di Albino
d) norme tecniche di attuazione in materia geologica
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO ............................................................................. 30
Art. 11 - Piani urbanistici attuativi........................................................................................ 30
Art. 12 - Solidarietà economica .......................................................................................... 30
Art. 13 - Aree di pertinenza ................................................................................................. 30
Art. 14 - Destinazioni d'uso ................................................................................................. 31
Art. 15 - Standards urbanistici nei piani attuativi................................................................. 31
Art. 16 - Opere di urbanizzazione ...................................................................................... 32
Art. 17 - Oneri di urbanizzazione ........................................................................................ 33
TITOLO III - PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E VINCOLI ................................................ 34
CAPO I - DESTINAZIONI DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE ............... 34
Art. 18 - Aree per infrastrutture stradali e spazi pedonali ................................................... 34
Art. 19 - Strade al servizio di fondi e/o edifici..................................................................... 34
Art. 20 - Percorsi pedonali, piste ciclabili, piazze............................................................... 35
Art. 21 - Aree di rispetto ..................................................................................................... 35
Art. 22 – Tutela delle sorgenti e dei pozzi per usi idropotabili ............................................. 36
Art. 23 - Spazi di sosta e parcheggio .................................................................................. 37
Art. 24 - Aree ferroviarie...................................................................................................... 38
Art. 25 - Aree per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico a livello comunale e di
interesse generale (Zone F) -Norma generale .................................................... 38
Art. 26 - Aree per l'istruzione............................................................................................... 39
Art. 27 - Aree per attrezzature di interesse comune ........................................................... 39
Art. 28 - Aree per impianti sportivi e ricreativi .................................................................... 39
Art. 29 - Aree per attrezzature tecnologiche ...................................................................... 40
Art. 30 - Aree a verde pubblico .......................................................................................... 40
Art. 31 - Attrezzature esistenti di proprietà privata............................................................. 42
CAPO II - DESTINAZIONI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI ................................... 43
Art. 32 - Destinazione d'uso delle zone residenziali ............................................................. 43
Art. 33 - Centri e nuclei storici (Zone A1) - Norme generali.............................................. 44
Art. 34 - Centri e nuclei storici - Zone di ristrutturazione urbanistica .................................. 45
Art. 35 - Centri e nuclei storici - Piani attuativi ................................................................... 46
Art. 36 - Centri e nuclei storici - Gradi d'intervento .......................................................... 46
Art. 37 - Centri e nuclei storici - Interventi ammessi in attesa dei piani attuativi................... 50
Art. 38 - Comparti residenziali edificati ad impianto urbanistico consolidato (Zona B1)....... 51
Art. 39 - Giardini privati esistenti e verde privato di progetto (Zona B2)............................ 53
Art. 40 - Interventi residenziali di saturazione (Zona B3)................................................... 54
Art. 41 - Progetti norma (Zone B4, C1, D5, D8).................................................................. 55
Art. 42 - Piani attuativi confermati dal P.R.G. (A2, C2) ...................................................... 57
CAPO III - DESTINAZIONI PRODUTTIVE .......................................................................... 61
Art. 43 - Aree ad uso prevalentemente produttivo: destinazioni d'uso e norme generali ..... 61
Art. 44 - Comparti produttivi di contenimento (Zona D1) ...................................................... 63
Art. 45 - Aree produttive di completamento (Zona D2) ......................................................... 63
Art. 46 - Comparto di ristrutturazione industriale - Cotonificio Honegger (Zona D3)............ 64
Art. 47 - Aree estrattive (Zona D4) ...................................................................................... 65
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Comune di Albino
PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
CAPO IV - DESTINAZIONI TERZIARIE .............................................................................. 66
Art. 48 - Aree per attività terziarie: destinazioni d'uso e norme generali .............................. 66
Art. 49 - Comparti a destinazione terziaria di contenimento (Zona D6)................................ 67
Art. 50 - Aree a destinazione terziaria di completamento (Zona D7).................................... 67
Art. 51 - Insediamenti produttivi e terziari esistenti non confermati dal P.R.G. .................... 68
CAPO V - AMBITI NON URBANIZZATI................................................................................ 69
Art. 52 - Aree di alta quota (Zona E2) ................................................................................... 69
Art. 53 - Aree paesistiche di salvaguardia ambientale (Zona E2) ........................................ 69
Art. 54 - Aree boscate (Zona E2) .......................................................................................... 70
Art. 55 - Ambiti fluviali (Zona E2) .......................................................................................... 70
Art. 56 - Ambiti di rilevanza ambientale dell'Albina, del Serio e del Lujo .............................. 71
Art. 57 - Ambito di rilevanza ambientale di Piazzo (Zona E2) .............................................. 73
Art. 58 - Aree agricole (Zona E1) .......................................................................................... 74
Art. 59 - Distacchi in zona agricola ....................................................................................... 75
Art. 60 - Costruzioni per ricovero attrezzi.............................................................................. 75
CAPO VI - EDIFICI ESISTENTI ............................................................................................ 77
Art. 61 - Edifici monumentali di valore storico, artistico e ambientale .................................. 77
Art. 62 - Edifici di interesse storico - ambientale esterni ai nuclei storici .............................. 77
Art. 63 - Edifici esistenti isolati con destinazione specifica ................................................... 78
Art. 64 - Edifici esistenti isolati privi di prescrizioni specifiche. ............................................. 79
Art. 65 - Edifici esistenti che ricadono su sedi viarie, in aree di rispetto o in aree per
attrezzature pubbliche ................................................................................................................. 79
CAPO VII - NORME SPECIALI............................................................................................. 81
Art. 66 - Rettifica degli allineamenti stradali.......................................................................... 81
Art. 67 - Autorimesse private................................................................................................. 81
Art. 68 - Ampliamenti "una tantum" - Impegnativa ................................................................ 82
Art. 69 – Impianti per la distribuzione dei carburanti............................................................ 83
SINOSSI DELLE SEZIONI STRADALI TIPO (art. 18) ..............................................................
3
Comune di Albino
PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Contenuti del P.R.G.
In conformità alla vigente legislazione in materia urbanistica, il Piano Regolatore Generale
definisce i contenuti e le forme dell'assetto territoriale del Comune di Albino, ne stabilisce le
norme attuative e ne finalizza e programma gli usi, le trasformazioni e gli sviluppi.
Il piano, al fine di perseguire una controllata trasformazione del territorio comunale,
determina e stabilisce:
a) l'uso del suolo per l'intero territorio comunale;
b) la tutela e la valorizzazione degli elementi storici, ambientali, culturali e paesistici;
c) il recupero dei centri e dei nuclei storici;
l'utilizzazione e la trasformazione del patrimonio edilizio esistente, e la riqualificazione delle
aree degradate;
e) i parametri e le modalità di utilizzazione delle aree destinate alla residenza, all'industria,
alle attività terziarie e ai servizi pubblici in genere;
f) la localizzazione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
g) il tracciato e le caratteristiche generali delle principali infrastrutture di trasporto pubblico
e privato;
h) i principali impianti e servizi tecnologici urbani;
i) le prescrizioni generali e specifiche per ogni operazione di intervento;
l) le norme generali e particolari per l'attuazione del piano.
In relazione agli adempimenti di cui al D.lgs. 31/03/1998, n. 114, l.r. 23/07/1999, n. 14 e
Regolamento 21/07/2000, n. 3, il Piano Regolatore Generale di Albino non prevede
l’insediamento di grandi strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento 21/07/2000, n. 3.
Sono invece ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nelle seguenti zone omogenee nel rispetto di
quanto previsto dalla specifica normativa di zona
Per quanto non espressamente specificato resta valido quanto previsto dalla vigente
normativa in materia D.lgs. 31/03/1998, n. 114, l.r. 23/07/1999, n. 14 e Regolamento
21/07/2000, n. 3.
Ai sensi dell’art. 1 della l.r. 15 gennaio 2001, n. 1 Disciplina dei mutamenti di destinazione
d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico,
si intendono vietate, e pertanto non ammissibili, le destinazioni d’uso e i cambi di destinazioni
d’uso elencati come non ammessi nelle specifiche norme relative a ciascuna zona di piano
regolatore generale.
4
Comune di Albino
PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
Art. 2 - Elementi costitutivi ed elaborati a corredo del piano
Il Piano Regolatore é composto dai seguenti elaborati:
I.bis
Relazione
Relazione integrativa
____________________________________________________________________
II.1
Inquadramento territoriale
1: 25000
II.2
Stato di fatto: aerofotogrammetria
1: 5000
II.3a- II.3n
Stato di fatto: aerofotogrammetria
1: 2000
II.4a- II.4n
Stato di fatto: destinazione d'uso delle
aree urbanizzate
1: 2000
II.5 bis
Vincoli e perimetrazioni vigenti
1: 5000
II.6
Evoluzione storica degli abitati
1: 10000
II.7
Morfologia del territorio
1: 10000
II.8
Aree urbanizzate e principali infrastrutture
1: 10000
II.9 bis
Zone omogenee
1: 5000
II.10
Zone di recupero
1: 5000
____________________________________________________________________
III. 1 bis
Azzonamento - Aree collinari e montane
1: 5000
III. 2a bis
Azzonamento - Albino - Ponte di Cene
1: 2000
III. 2b bis
Azzonamento - Bondo Petello
1: 2000
III. 2c bis
Azzonamento - Comenduno
1: 2000
III. 2d bis
Azzonamento - Vall'Alta
1: 2000
III. 2e bis
Azzonamento - Albino centro
1: 2000
III. 2f bis
Azzonamento - Albino est - Vall'Alta
1: 2000
III. 2g bis
Azzonamento - Colzine - Ca’ del Nano
1: 2000
III. 2h bis
Azzonamento - Gavazzuolo
1: 2000
III. 2i bis
Azzonamento - Albino sud
1: 2000
III. 2l bis
Azzonamento - Fiobbio
1: 2000
III. 2m bis
Azzonamento - Abbazia
1: 2000
III. 2n bis
Azzonamento – Casale
1: 2000
____________________________________________________________________
5
Comune di Albino
PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
III. 3a
Centri e nuclei storici:
Albino
1: 1000
III. 3b
Centri e nuclei storici:
Comenduno
1: 1000
SS. Trinità
1: 1000
Molinello
1: 1000
Desenzano
1: 1000
Ripa di Desenzano
1: 1000
Sopra Albino
1: 1000
Bondo Petello
1: 1000
Cedrello
1: 1000
Perola
1: 1000
Bruseto
1: 1000
Dosso Moroni
1: 1000
Colzine
1: 1000
Berlino
1: 1000
Fiobbio
1: 1000
Premaioni
1: 1000
Camarelli
1: 1000
Cuter
1: 1000
Lucchetti
1: 1000
Fumiano e Remondi
1: 1000
Abbazia
1: 1000
Crocetta
1: 1000
Case Gatti e Case Chiodo
1: 1000
Bastoni
1: 1000
Ponte Lujo
1: 1000
Fornace
1: 1000
Casale
1: 1000
Vall’Alta
1: 1000
Valbosana
1: 1000
Grumelduro
1: 1000
Dossello-Fulgosi
1: 1000
Ca’ dei Gotti
1: 1000
Gavazzuolo 1
1: 1000
Gavazzuolo 2
1: 1000
Honegger
1: 1000
Altino
1: 1000
Sugalatti
1: 1000
Chisulotti
1: 1000
Merano
1: 1000
III.3c
III.3d
III.3e
III.3f
III.3g
III. 3h
III. 3i
Centri e nuclei storici:
Centri e nuclei storici:
Centri e nuclei storici:
Centri e nuclei storici:
Centri e nuclei storici:
Centri e nuclei storici:
Centri e nuclei storici:
6
Comune di Albino
PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
Casella Ca’ del Colle
1: 1000
____________________________________________________________________
IV.1 bis
Norme tecniche di attuazione
IV.2 bis
Prescrizioni specifiche per i progetti norma e le zone di
1: 1000/1: 2000
ristrutturazione urbanistica
____________________________________________________________________
V
Norme tecniche di attuazione
modificate in seguito all’osservazione accolta
____________________________________________________________________
VI.1
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 5000
- Aree collinari e montane
IV.2a
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Albino - Ponte di Cene
IV.2b
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Bondo Petello
IV.2c
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Comenduno
IV.2d
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Vall’Alta
IV.2e
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Albino centro
IV.2f
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Albino est - Vall’Alta
IV.2g
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Colzine - Cà del Nano
IV.2h
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Gavazzuolo
IV.2i
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Albino sud
IV.2l
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Fiobbio
IV.2m
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Abbazia
IV.2n
Individuazione aree oggetto di revisione
1: 2000
- Casale
____________________________________________________________________
7
Comune di Albino
PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
VII.2a
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
VII.2b
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
VII.2c
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
VII.2d
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
VII.2e
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
VII.2f
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
VII.2g
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
VII.2h
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
VII.2i
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
VII.2l
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
VII.2m
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
VII.2n
Standards comunali e aree di interesse generale
1: 2000
(Zone F)
INDAGINE GEOLOGICA :
Tav. 6a
Carta di sintesi
1 : 10.000
Tav. 6b
Carta di sintesi
1 : 10.000
Tav. 7a
Carta della Fattibilità geologica
1 : 5.000
Tav. 7b
Carta della Fattibilità geologica
1 : 5.000
Tav. 7c
Carta della Fattibilità geologica
1 : 5.000
Tav. 7d
Carta della Fattibilità geologica
1 : 5.000
Tav. 8a
Carta del rischio con legenda PAI
1 : 10.000
Tav. 8b
Carta del rischio con legenda PAI
1 : 10.000
-------
Relazione e norme (trascritte all’articolo 10 bis)
------
Studio Geologico e idrologico e idraulico del conoide del
torrente Guarnasca
------
Studio Geologico e Idrologico
8
Comune di Albino
PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
Sono elementi costitutivi del P.R.G. con contenuto prescrittivo le tavole dei vincoli e
perimetrazioni vigenti II.5 bis, le tavole di Azzonamento III.1 bis/ III.2a bis/ III.2b bis/ III.2c bis/
III.2d bis/ III.2e bis/ III.2f bis/ III.2g bis/ III.2h bis/ III.2i bis/ III.2l bis/ III.2m bis / III.2n bis, le tavole
dei Nuclei e Centri Storici III.3a / III.3b / III.3c / III.3d / III.3e / III.3f / III.3g / III.3h / III.3i, le Norme
tecniche di attuazione V e le Prescrizioni specifiche per i progetti norma e le zone di
ristrutturazione urbanistica IV.2 bis.
In caso di non corrispondenza fra tavole a scala diversa, prevalgono quelle a scala
maggiore, mentre in caso di contrasto fra elaborati grafici e le presenti norme, prevalgono
queste ultime.
Per le aree disciplinate con i progetti norma e per le zone di ristrutturazione urbanistica
prevalgono comunque le previsioni e prescrizioni contenute nel fascicolo IV.2 bis.
Art. 3 - Applicazione del P.R.G.
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale deve
avvenire nel pieno rispetto delle previsioni urbanistiche del P.R.G. e delle presenti norme.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., che siano in contrasto con le
destinazioni d'uso e con i tipi edilizi previsti dal medesimo, potranno subire trasformazioni
soltanto per essere adeguati alle presenti norme, fatta salva la manutenzione ordinaria e quella
straordinaria.
Art. 4 - Operatività del P.R.G.
Il Piano Regolatore Generale opera mediante:
a) vincoli territoriali;
b) prescrizioni specifiche per ogni singola area;
c) norme per l'attuazione del piano;
d) piani urbanistici attuativi (P.A.), in particolare:
- piani particolareggiati (P.P.) ai sensi dell'art. 13 e seguenti della Legge urbanistica
17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- piani di zona per l'edilizia economica e popolare (P.Z.), ai sensi della Legge 18.04.1962 n.
167 e successive modificazioni ed integrazioni;
- piani per insediamenti produttivi (P.I.P.), di cui all'art. 27 della Legge 22.10.1971 n. 865;
- piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (P.R.) ai sensi del titolo IV della Legge
05.08.1978 n. 457;
- piani di lottizzazione convenzione (P.L.) ai sensi dell'art. 28 della Legge urbanistica
17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
e) piani di comparto edificatorio, ai sensi dell'art. 23 della legge 17.08.1942 n. 1150 e
dell'art. 13 della legge 28.02.1977 n. 10;
9
Comune di Albino
PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
f) programmi integrati d’intervento di cui al Titolo VI, capo I, articoli 87 e 88 della Legge
Regionale 11 marzo 2005 n. 12.,
g) concessioni edilizie (CE);
h) autorizzazioni edilizie (AE);
i) altri strumenti urbanistici o modalità d'intervento previste dalla vigente legislazione
nazionale e regionale.
Art. 5 - Deroghe
Le prescrizioni di piano e le presenti norme non ammettono deroghe, se non per edifici ed
impianti pubblici o di interesse generale, nei limiti fissati dall'art. 41/quater della L.U. 17.08.1942
n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6 - Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi
Il P.R.G. e le presenti norme operano applicando i parametri urbanistici ed edilizi che di
seguito vengono definiti:
a) St = Superficie territoriale (mq.)
Per superficie territoriale si intende la superficie complessiva sulla quale agisce un
intervento urbanistico od edilizio: essa e' comprensiva delle aree edificabili, di quelle per le
attrezzature, delle zone verdi pubbliche e private, delle strade e parcheggi pubblici e privati,
nonché delle fasce verdi di rispetto.
b) Sz = Superficie zonale (mq.)
Per superficie zonale, sulla quale si applica l'indice di fabbricabilità zonale Iz, si intende la
superficie di una area campeggiata nelle tavole di Piano da segno grafico uniforme,
comprendente le aree localizzate occorrenti per l'urbanizzazione primaria, e quelle
eventualmente previste e non localizzate per l'urbanizzazione secondaria.
c) Sf = Superficie fondiaria (mq.)
Per superficie fondiaria, sulla quale si applica l'indice di fabbricabilità fondiaria If, si intende
la superficie disponibile del lotto edificabile. La superficie fondiaria è computata al netto delle
superfici destinate a opere di urbanizzazione e a verde di rispetto, quando queste risultino
esistenti e confermate, ovvero siano previste e localizzate dal P.R.G.
La superficie fondiaria e' invece computata al lordo delle superfici per opere di
urbanizzazione che siano eventualmente previste, ma non localizzate, dal P.R.G. o dalle
presenti norme, ovvero che si rendano necessarie in sede di rilascio della concessione edilizia.
d) Iz = Indice di fabbricabilità zonale (mc/mq.)
Esprime il volume massimo, in mc., costruibile per ogni mq. di superficie zonale (Sz).
e) If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq.)
Esprime il volume massimo, in mc., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf).
f) Iu = Indice di utilizzazione (mq/mq)
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Esprime la S.l.p. massima, in mq., realizzabile per ogni mq., di superficie fondiaria
(Sf) o zonale (Sz).
g) Sc = Superficie coperta (mq.)
Area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra
delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, computata al lordo degli sporti,
cavedi e chiostrine. Agli effetti del calcolo della superficie coperta non vengono considerati gli
sporti di gronda e gli elementi esclusi dal calcolo dei volumi di cui alla successiva lettera l),
terzo comma, punti 1, 2, 3, 5, 7, nonché i manufatti che risultino completamente interrati.
h) Rc = Rapporto di copertura (%)
Esprime il rapporto percentuale massimo raggiungibile fra superficie coperta Sc e superficie
fondiaria Sf.
i) Slp = Superficie lorda complessiva di pavimento (mq.)
Somma delle superfici lorde di tutti i piani emergenti dal terreno per più della metà della loro
altezza interna.
l) V = Volume (mc.)
Somma dei volumi di tutti i corpi di fabbrica emergenti dal terreno, al lordo di cavedi,
chiostrine e spazi chiusi.
In particolare il volume verrà così computato:
per gli edifici a carattere residenziale, direzionale e commerciale, dal piano di spiccato
(quota +/- 0,00 di progetto) all'intradosso, ovvero alla linea mediana del solaio inclinato,
dell'ultimo piano abitabile di ciascun corpo di fabbrica. Sono comunque computati nel volume
edificabile i sottotetti, anche non abitabili, con altezza interna media superiore a m. 1,20;
per gli edifici a carattere industriale, artigianale e per gli impianti ed attrezzature agricole,
dal piano di spiccato (quota +/- 0,00 di progetto) all'intradosso della copertura piana o
all'imposta delle strutture di copertura;
per tutti gli edifici rimanenti di qualsiasi tipo e destinazione dal piano di spiccato (quota +/0,00 di progetto) all'intradosso del solaio di copertura.
Dal computo dei volumi sono in generale esclusi:
1) le logge aperte almeno su un lato ed i balconi sia aperti che incassati, ancorché collegati
verticalmente tra loro;
2) i porticati aperti e le pensiline esterne o in aderenza ai fabbricati, aventi una superficie in
pianta non superiore al 15% della superficie coperta del fabbricato;
3) i porticati, le pensiline e le gallerie aperte, anche eccedenti il limite di cui sopra, purché di
uso collettivo e a tale scopo asserviti;
4) i piani terreni su "pilotis", purché la superficie porticata sia pari ad almeno il 70% della
superficie coperta;
5) i volumi tecnici sporgenti dalla linea di gronda, ivi compresi i vani scala di accesso alla
copertura, purché non eccedenti il 10% del volume totale;
6) i sottotetti non abitabili con altezza interna media inferiore a m. 1,20;
7) gli elementi architettonici e decorativi esterni quali colonne, pilastri, frontoni, coronamenti,
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edicole, e simili.
m) Hf = Altezza delle fronti (m.)
Ai fini della determinazione delle distanze fra i fabbricati, l'altezza di ciascuna fronte e' data
dalla differenza fra la quota del marciapiede o del terreno nel punto medio, e la quota
dell'intradosso della gronda nel punto medio di intersezione con la parete
n) H = Altezza degli edifici (m.)
Esprime l’altezza massima che gli edifici possono raggiungere a partire dal piano di
spiccato fino all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile; se questo è
inclinato l’altezza massima verrà misurata come valore medio delle falde. Nel caso di sottotetti,
anche non abitabili, con altezza interna media superiore a m. 1,20, l’altezza massima verrà
misurata dal piano di spiccato fino all’altezza media dell’intradosso del solaio di copertura.
Per i fabbricati ad uso produttivo, per le attrezzature agricole, per gli impianti tecnologici,
sportivi e simili, la misurazione avverrà all'imposta delle strutture di copertura.
Per piano di spiccato - indicato come quota +/- 0,00 di progetto - s'intende la quota media
del marciapiede o della strada nel tratto fronteggiante l'edificio, se questo sorge a meno di m.
5,00 dal ciglio stradale.
In caso di distanza dal ciglio stradale maggiore di m. 5,00, il piano di spiccato sarà
considerato pari alla quota media del terreno, rilevata all'interno del perimetro interessato
dall'edificio da costruire, prima delle eventuali sistemazioni previste dal progetto. Nel caso di
previsione di sistemazioni del terreno la quota di spiccato sarà determinata sulle nuove quote
rilevate intorno all'edificio. In corrispondenza delle autorimesse poste ai piani interrati e
seminterrati ed all’interno della superficie coperta degli edifici la quota verrà misurata
all’estradosso della copertura delle autorimesse. In ogni caso il profilo del terreno sistemato non
dovrà presentare, rispetto al piano di campagna preesistente, quote rosse di sterro e di riporto
superiori a m. 3,00 e m. 2,00 rispettivamente.
La quota +/− 0,00 di misurazione dell'altezza dovrà essere sempre indicata in ogni progetto
con apposita sezione, e dovrà essere riferita alla corrispondente quota assoluta sul livello del
mare.
o) D = Indice di distacco minimo
Rappresenta il rapporto minimo che deve esistere fra la distanza delle varie fronti del
fabbricato dai confini di proprietà, dai fabbricati esistenti nonché dai cigli stradali, e l'altezza HF
delle fronti stesse.
Art. 7 - Computo del volume e delle superfici edificabili
L'area interessata dal computo del volume e/o delle superfici edificabili é costituita dalla
superficie sulla quale, nella planimetria di P.R.G., insiste il contrassegno o campitura di zona.
Il volume e le superfici edificabili risultano dal prodotto di detta area per l'indice di
fabbricabilità o di utilizzazione fissato dal piano per la zona.
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Art. 8 - Distanza fra i fabbricati e dai confini
Salvo particolari diverse prescrizioni di P.R.G., la distanza dei fabbricati dai confini di
proprietà e dai cigli stradali si determina applicando l'indice di distacco minimo D di cui al punto
o) dell’art. 6, ed in ogni caso mantenendo una distanza minima dei fabbricati dai confini di m. 5.
Salvo diverse particolari prescrizioni di
P.R.G., nelle zone omogenee di tipo C la distanza
minima fra due fronti finestrate e prospicienti di edifici separati, costruiti sul medesimo lotto o su
lotti diversi, ovvero fra due fronti finestrate e prospicienti dello stesso edificio, non può essere
inferiore all'altezza della fronte più alta, con un minimo di m. 10, da rispettare anche nel caso
che una sola parete sia finestrata.
Nelle altre zone omogenee, salvo diverse particolari prescrizioni di P.R.G., la distanza
minima tra fabbricati è stabilita in m. 10.
Nella zona A, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali
ristrutturazioni, le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i
volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca
recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
Le distanze minime, determinate come ai commi precedenti, si applicano anche quando fra
i fabbricati siano frapposte strade o spazi pubblici, salve le maggiori distanze eventualmente da
mantenere rispetto ai cigli stradali.
Sono consentite distanze fra le fronti dei fabbricati, ovvero fra queste e le sedi stradali,
inferiori a quelle prescritte nel presente articolo, limitatamente ai casi di seguito descritti e a
condizione che siano rispettate le norme dettate in materia dal Codice Civile:
a) quando i fabbricati siano inseriti in piani attuativi, e/o interventi edificatori subordinati a
previsioni planivolumetriche;
b) quando due fronti prospicienti di un medesimo fabbricato o di fabbricati sorgenti
su un
medesimo lotto siano ambedue cieche, o su di esse si aprano solo finestre di scale o di servizi;
c) quando le fronti costituiscano rientranze altimetriche o planimetriche di uno stesso
edificio e dette rientranze abbiano una profondità non superiore alla metà della loro larghezza.
Sono ammesse distanze dai confini di proprietà inferiori a quelle prescritte dalle presenti
norme e quando si convenzioni con il confinante la obbligatoria edificazione, da parte dello
stesso, con altezze e distanze tali da garantire la distanza minima fra i fabbricati prevista dal
presente articolo.
Nel rispetto della disciplina del Codice Civile, è consentita l’edificazione a confine di
proprietà solo nei seguenti casi:
a) quando ciò sia previsto dal P.R.G.;
b) quando i fabbricati siano inseriti in piani attuativi e/o interventi edificatori subordinati a
previsioni planivolumetriche;
c) quando i fabbricati abbiano le medesime caratteristiche architettoniche e siano realizzati
contemporaneamente, oppure qualora si convenzioni con il confinante la obbligatoria
edificazione in confine da parte dello stesso;
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d) in presenza di fabbricati non accessori già edificati sul confine.
La distanza minima dei fabbricati dai limiti delle aree pubbliche e di interesse generale di cui
agli art. 25 e seguenti è stabilita in m. 5, ad eccezione di opere ed edifici pubblici o di interesse
pubblico che possono essere realizzati anche a distanze inferiori o a confine.
La prescrizione di cui al comma precedente non si applica nel caso di sopralzi, nonché di
interventi edificatori subordinati a piani attuativi o a previsioni planivolumetriche, purché gli
stessi comprendano dette aree pubbliche o di interesse generale.
Per quanto riguarda le piazze e i percorsi pedonali, i giardini privati, ambiti di rilevanza
ambientale, le aree di tutela di cui all'art. 56, le aree paesistiche e boscate, gli ambiti fluviali, le
zone e i vincoli di rispetto, il limite della zona individuata nelle tavole di P.R.G. costituisce il
limite di edificazione.
La distanza minima dai corsi d'acqua a cielo libero (torrenti, acque sorgive, vallette, ecc.),
per i quali il P.R.G. non individui specifiche fasce di rispetto, e' stabilita in m. 10 dalla sponda,
ad eccezione del caso in cui il privato interessato ad edificare ad una distanza minore,
proponga all’Amministrazione uno studio specifico di tipo idraulico, esteso a tutta la lunghezza
dell’alveo, a firma di un tecnico scelto dall’Amministrazione stessa, ma a spese del privato, fatte
comunque salve le autorizzazioni previste da parte degli enti di competenza.
Per distanze dai confini, dai limiti di zona e dai cigli stradali si intende la lunghezza del
segmento minimo tracciato fra questi e il fabbricato in proiezione orizzontale, al netto dei
balconi a sbalzo di qualsiasi dimensione, quest’ultimi devono rispettare le distanze stabilite dal
Codice Civile.
La distanza fra fabbricati si misura perpendicolarmente alle fronti, e non a raggio.
Art. 9 - Distanza dei fabbricati e manufatti dalle strade
I fabbricati, i manufatti e le recinzioni dovranno osservare dai confini stradali esistenti o, se
più vicini, da quelli di progetto fissati dal P.R.G., le distanze minime stabilite dal Codice della
strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
Nelle situazioni non disciplinate dalla predetta normativa, dovranno essere osservati i limiti
di arretramento, le aree di rispetto e gli allineamenti riportati nelle presenti norme o nei grafici di
P.R.G.
In mancanza di tali indicazioni, la distanza minima dei fabbricati dal confine stradale é
stabilita in m. 5.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra indicate, nel caso di gruppi di edifici che
formino oggetto di piani attuativi e/o progetti subordinati a previsioni planivolumetriche.
Nel caso che lungo una via esistano edifici il cui allineamento costituisce una caratteristica
ambientale riconoscibile, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà imporre alle nuove
costruzioni una distanza dal ciglio stradale maggiore o minore di quella prescritta dal presente
articolo.
L'allineamento riportato nelle tavole di piano lungo la S.P. n. 35 di Valle Seriana é
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prescrittivo, e dovrà essere rispettato in tutti gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione
totale e ristrutturazione urbanistica, ad eccezione del caso in cui si realizzino nuovi volumi in
ampliamento o nuovi volumi in stretta aderenza a fabbricati esistenti, ove si potrà mantenere
l’allineamento del fabbricato già esistente ad eccezione delle aree poste a monte, lato destro
direzione Clusone, dell’incrocio tra la via Serio e la ex strada provinciale 35, in cui è prescrittivo
il mantenimento dell’allineamento esistente dei fabbricati, a cui dovranno uniformarsi anche le
eventuali nuove costruzioni.
Art. 10 - Tutela dell'ambiente e del quadro urbano
Tutti gli interventi per opere edilizie e infrastrutture, sia pubbliche che private, devono
essere progettate tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e ambientali dell’area in cui
ricadono, devono assicurare la conservazione del patrimonio di valore storico - architettonico, e
devono rispettare le condizioni di tutela ambientale previste dalle norme vigenti in materia.
Al fine di perseguire le finalità di cui sopra, dovranno essere osservate le disposizioni
specifiche di seguito riportate:
a. Tutela geomorfologica e idraulica
Gli interventi che modificano l’andamento naturale del terreno con sbancamenti, riporti, muri
di sostegno, ovvero interessino elementi caratteristici del paesaggio, quali scarpate naturali,
balze, affioramenti rocciosi e simili, dovranno essere quanto più possibile contenuti in
estensione e dimensione, e saranno eseguiti preferibilmente con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica.
In particolare, per tutti gli interventi da effettuarsi all’interno degli ambiti non urbanizzati di
cui al successivo Titolo III, Capo V, o a margine degli stessi, è vietato modificare l’andamento
naturale del terreno con sbancamenti, scavi e riporti superiori a m. 1,50.
Eventuali nuovi muri di sostegno sono consentiti per la realizzazione di accessi carrali e
pedonali, di autorimesse e di locali tecnici interrati a servizio dei fabbricati, purché detti muri
siano eseguiti per la parte in vista in pietra locale posata tipo a secco.
Il
P.R.G.
è
accompagnato
dalla
“Indagine
geologica
di
supporto”,
approvata
contestualmente all’adozione del piano e successivamente integrata, a conclusione della quale
il territorio comunale risulta suddiviso in quattro classi di rischio, con riferimento alle diverse
condizioni esaminate dallo studio:
CLASSE 1 – Fattibilità senza limitazioni;
CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni;
CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni;
CLASSE 4 – Fattibilità con gravi limitazioni.
Fatta eccezione per gli ambiti compresi nella CLASSE 1 e 2, tutti gli interventi che
comportano nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti eccedenti mc. 300, sia fuori terra che
interrati, nonché le trasformazioni nell’uso dei terreni inedificati (formazione di strade e piazzali,
ecc.) suscettibili di peggiorare le condizioni di rischio esistenti nell’area, dovranno rispettare le
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prescrizioni e/o indicazioni dettate per ciascuna classe dal cap. 12.0 – “Indicazioni sulla
fattibilità geologica per le azioni di piano" ” della citata Indagine geologica, a firma di un tecnico
specializzato in materia geologica o geotecnica.
Fatta eccezione per gli ambiti compresi nella CLASSE 1 e 2, per tutti gli interventi che
comportano nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti non eccedenti mc. 300, sia fuori terra
che interrati, nonché le trasformazioni nell’uso dei terreni inedificati (formazione di strade e
piazzali, ecc.) suscettibili di peggiorare le condizioni di rischio esistenti nell’area, dovrà essere
attestata, a firma di un tecnico specializzato, la non necessità dell’Indagine geologica di cui
sopra, specificando i motivi della non necessità.
Ad integrazione di quanto riportato ai tre precedenti commi, gli interventi sono subordinati al
rispetto di quanto contenuto nell’Art. 10 bis - Norme tecniche di attuazione
in materia
geologica.
I canali e le rogge esistenti, con i relativi manufatti e costruzioni di servizio, devono essere
salvaguardati e recuperati.
Lungo i canali e le rogge, ogni costruzione e manufatto sporgente dal suolo deve essere
arretrato di almeno m. 5 da ciascuna sponda.
Sono ammessi gli interventi finalizzati alla razionalizzazione della rete e del regime
idraulico, al miglioramento manutentivo e alla riqualificazione e valorizzazione ambientale; le
opere di manutenzione di canali e delle rogge, ivi compresi il modellamento o sostegno delle
sponde e il rimodellamento della sezione e del fondo, devono essere progettate ed attuate
secondo tecniche di ingegneria naturalistica.
b. Tutela acustica
In sede di attuazione del presente piano dovranno risultare rispettate le normative previste
dalla Legge n. 447 del 26.10.1995 in materia di tutela dell’inquinamento acustico.
Documentazioni di impatto acustico, redatte in conformità delle disposizioni di cui alla legge
n. 447/95 e dei criteri approvati dalla Regione in attuazione di essa, dovranno essere allegate
ai progetti di tutte le opere di cui ai comma primo, secondo e quarto dell’art. 8 della stessa.
I progetti relativi alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, e degli altri insediamenti
ed attrezzature di cui al comma terzo dell’art. 8 della legge n. 447/97 devono essere corredati
da una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dagli interventi da essi
previsti.
c. Tutela e sviluppo del verde
Nei progetti presentati per il rilascio delle concessioni edilizie, così come nei progetti dei
piani urbanistici esecutivi, gli alberi esistenti con circonferenza del tronco superiore a cm. 90
dovranno essere rilevati in planimetria e mediante documentazione fotografica.
Di norma i progetti stessi dovranno prevedere il mantenimento degli esemplari arborei di cui
sopra, prestando in particolare attenzione all’esigenza di non offendere gli apparati radicali; il
loro abbattimento potrà essere consentito solo quando sia conseguente a specifiche previsioni
di P.R.G., ovvero risulti inquadrato in un progetto complessivo di sistemazione degli spazi aperti
e del verde che preveda nuove piantumazioni e/o adeguati interventi compensativi.
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In ogni progetto dovranno essere evidenziate eventuali aree verdi con essenze ad impianto
consolidato e dovranno essere previste le sistemazioni di tutte le aree di pertinenza degli edifici,
con l’indicazione delle alberature e piantumazioni esistenti e di progetto, delle aree verdi e
drenanti, degli eventuali muri di sostegno e dei movimenti di terra, delle pavimentazioni,
recinzioni e arredi fissi, riportando materiali, essenze e soluzioni particolari.
d. Tutela degli elementi storico-architettonici-ambientali
Tutti gli elementi di valore storico-architettonico-ambientale e di interesse documentario
esistenti nel territorio comunale, ed in particolare portali, pavimentazioni, murature a secco,
fontane, cippi, lapidi, iscrizioni e simili, sono in linea di principio meritevoli di tutela.
A questo fine i progetti di intervento devono rilevare e rappresentare nel modo più attento e
completo l’eventuale presenza di tali elementi, mediante rilievi grafici e fotografici, assaggi,
indagini non distruttive.
Gli interventi dovranno in generale assicurare la salvaguardia o il ripristino di tali elementi,
e comunque la corretta integrazione fra gli elementi stessi e le trasformazioni progettate.
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere che nei progetti degli interventi, ancorché
consentiti dal P.R.G., siano introdotte le modifiche ritenute necessarie per le finalità di tutela di
cui ai punti precedenti, nonché per assicurare il coordinamento degli interventi progettati con gli
edifici preesistenti e/o con il
quadro urbano complessivo, in particolare nei casi di nuove
edificazioni, sostituzioni o ristrutturazioni edilizie interessanti cortine edilizie, ovvero prospicienti
piazze, viali, slarghi e in generale spazi pubblici significativi.
In relazione alle esigenze di tutela e coordinamento di cui sopra, il rilascio delle concessioni
edilizie potrà essere subordinato alla presentazione di un progetto planivolumetrico esteso ad
un ambito significativo del contesto urbano circostante.
Tra le modifiche che potranno essere richieste rientrano anche quelle ritenute necessarie
od opportune per ragioni di decoro urbano.
Le richieste delle modifiche di cui ai punti precedenti dovranno essere adeguatamente
motivate e conterranno tutte le indicazioni atte a renderle agevolmente realizzabili da parte
degli operatori interessati. Nei casi in cui le prescrizioni di modifica dovessero risultare
inadeguate al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, potrà essere richiesta la
rielaborazione dei progetti.
Art. 10 bis - Norme tecniche di attuazione in materia geologica
a) PREMESSA
L’entrata in vigore del D.G.R. datato ottobre 2001 - N° 7/6645, relativo all’”Approvazione
delle direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell’art. 3 della L.R. 41/97”, ha
reso necessario l’aggiornamento degli studi geologici di supporto agli strumenti urbanistici
comunali, a seguito delle direttive riguardanti:
L’approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del
Fiume Po (PAI).
Le progressive deleghe in via di attuazione in materia idrogeologica ai comuni e alle
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province.
Lo sviluppo metodologico e conoscitivo nel settore della prevenzione del rischio
idrogeologico registrato in questi ultimi anni nelle strutture regionali e accademiche.
Si è quindi resa necessaria la predisposizione di adeguate direttive regionali, conformi alle
disposizioni del PAI e conseguentemente l’adeguamento degli studi geologici ai sensi della L.R.
41/97 con quanto richiesto dell’Autorità di Bacino.
Il presente studio integrativo, adempie anche alle richieste contenute nella delibera
regionale n. 7/7365 del 11 dicembre 2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia: “Attuazione del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po
(PAI) in campo urbanistico. Art. 17, comma 5, della legge 18 maggio 1989 n.183”.
Il Comune di Albino rientra nell’allegato C, “Individuazione dei comuni
non esonerati
dall’applicazione delle procedure di cui all’art. 18 del PAI”, della sopra citata delibera, in quanto
al suo interno sono state individuate aree soggette a rischi geologici per la presenza di
fenomeni franosi, dissesti morfologici di carattere torrentizio, e per la presenza di fenomeni di
trasporto di massa sulle conoidi.
Tutto questo si è “materialmente” tradotto con l’introduzione nel presente studio delle
eventuali aree PAI identificate come “rosse” - “verdi” e delle fasce fluviali (art. 3 delibera A.B. n.
18/2001), e con la proposta di modifica delle aree PAI “nere/grigie” redatta con la procedura
indicata al punto 5.3 della direttiva PAI.
E’ opportuno specificare che, relativamente alle aree in dissesto (frane, conoidi, valanghe e
dissesti
di
carattere
torrentizio),
l’attuazione
del
PAI
ha
prodotto
sia
disposizioni
immediatamente vincolanti, sia cautele per un periodo transitorio (art.6 della Deliberazione
n.18/2001 dell’Autorità di Bacino) trascorso il quale, in assenza di proposte di aggiornamento,
divengono esecutivi i vincoli alla trasformazione territoriale (art.9 delle NdA del PAI).
Sono immediatamente vincolanti le disposizioni relative alle delimitazioni delle aree di
dissesto riportate nell’allegato 4.2 dell’elaborato 2 e rappresentate in rosso sui fogli in scala
1:25000, a cui si applica l’art.9 delle NdA del PAI e alle aree a rischio idrogeologico molto
elevato dell’allegato 4.1 dell’elaborato 2 (ex aree l. 267/98) riportate in verde nei fogli in scala 1:
25000, a cui si applica il titolo IV delle Norme stesse.
Per le altre aree in dissesto (cartografate con il colore nero – grigio), oggetto di proposta di
modifica nel presente studio, non vigono da subito i vincoli di cui all’art.9 delle NdA del PAI, ma
si applica quanto definito dal’art.6 della deliberazione 18/2001 del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.
b) METODOLOGIA DI LAVORO
La presente revisione dello Studio geologico, ai sensi delle nuove direttive regionali in
attuazione dell’art. 3 della L.R. 41/97 per lo studio geologico a supporto dei P.R.G. L. R. 41/97,
è stata condotta per fasi metodologiche successive:
Consultazione della documentazione bibliografica esistente e recepimento delle indicazioni
ivi contenute
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Consultazione e recepimento delle indicazioni contenute nella documentazione esistente
costudita presso le strutture tecniche regionali, relative ai vincoli di natura idrogeologica
(L.183/89 “PAI e PSSF”, L. 102/90)
Consultazione e recepimento delle indicazioni contenute nella Carta Inventario dei Dissesti
prodotta dalla Regione Lombardia, nonché del database storico messo a disposizione dalla
U.O. Rischi Idrogeologici della Regione Lombardia in adempimento alla delibera.
Studi idraulici realizzati a supporto di progettazioni di varia natura, indicanti la possibile
perimetrazione delle aree esondabili, reperiti presso lo studio Dzeta del Prof. Zampaglione,
presso lo studio Etatec del Prof. Paoletti e studi idraulici di dettaglio condotti dal nostro studio
per il transito della Tramvia delle Valli in fregio al F. Serio
Cartografia geoambientale redatta dallo scrivente
Osservazioni sulla perimetrazione PAI eseguite dallo scrivente per conto dell’Amm.
Comunale di Albino
Consultazione del PTCP, attualmente in fase di completamento da parte dello scrivente,
eseguito per conto dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo
Approfondimenti e integrazioni della perimetrazione delle aree identificate con la fase
precedente.
Approfondimenti e analisi di maggior dettaglio eseguiti secondo gli standard metodologici
contenuti nelle “Direttive regionali in attuazione dell’art. 3 per lo studio geologico a supporto dei
P.R.G.”, approvato con D.G.R. n. VII/6645 del 29.10.2001, eseguiti partendo da osservazioni di
terreno, successivamente valutate ed elaborate in studio
Proposta di modifica della Carta della Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano, definizione
delle nuove N.T.A. relative alla parte geologica
Zonazione del territorio in funzione dello stato di pericolosità geologica ed idrogeologica
presenti sul territorio
Predisposizione delle nuove N.T.A. relative alla parte geologica
Valutazione della congruenza dei risultati emersi nel presente studio con le direttive
tecniche PAI
Valutazione della congruenza dei risultati emersi nel presente studio con le direttive
regionali in attuazione dell’art. 3 per lo studio geologico a supporto dei P.R.G.”, approvato con
D.G.R. n. VII/6645 del 29.10.2001
c) SPECIFICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI ALBINO
Come si può osservare dai documenti prodotti, gli studi e gli approfondimenti eseguiti,
hanno da un lato evidenziato la presenza di nuovi significativi movimenti franosi e dall’altro
hanno dimostrato l’inesattezza del rilievo PAI nel quale veniva perimetrato un conoide attivo
interessante l’intero centro abitato di Albino.
A conferma di ciò si deve subito osservare che, anche sulla Carta Inventario Dei Dissesti
prodotta dalla Regione Lombardia, la situazione sopra indicata non è rappresentata in quei
termini, poiché trattasi non tanto di una vera e propria conoide, ma piuttosto di terrazzi
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fluvioglaciali molto estesi, oppure di più conoidi coalescenti e relitti, successivamente incisi dal
corso d’acqua principale.
Nella stesura della Carta del rischio geologico con legenda PAI prodotta dallo scrivente
secondo le specifiche indicate nella D.G.R. 11 dicembre 2001 n° 7/7365, sono state introdotte
alcune nuove situazioni di dissesto prima sconosciute; in particolare si fa riferimento ai dissesti
di Vall’Alta zona Provati (Colzine), zona Casailetti (caduta Massi) e loc. Dossello.
Prendendo come base di lavoro la carta Inventario dei Dissesti della Regione Lombardia
sono stati studiati n. 2 conoidi situati rispettivamente in Località Comenduno (Torrente
Brandena) e in Loc. Honegger (T. Guarnasca).
Per il primo conoide è stato eseguito uno studio dettagliato idraulico e morfologico in modo
da definire esattamente, alla scala di dettaglio, le reali condizioni in pericolosità.
Tale studio, condotto secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. 7/6645 ha portato, per il
conoide presso il T. Brandena, ad una maggiorazione dell’area effettivamente coinvolta dal
dissesto.
Per il conoide posto in Loc. Honegger (T. Guarnasca) non è stata utilizzata la metodologia
di studio contenuta nell’allegato 2 della Direttiva approvata con DGR n. VII/6645 del
29.10.2001, per i motivi specificati nelle “Considerazioni inerenti l’area di conoide del Torrente
Guarnasca”.
Infine, per il conoide in Loc. Casailetti sempre a Comenduno, non solo si sono confermate
le situazioni segnalate, ma si è proceduto ad aumentare la sua estensione anche in una zona
dove era prevista una nuova lottizzazione.
Nel dettaglio è stata anche esaminata una piccola area posta tra la Valle Casailetti e la
Valle Isla, già destinata a completamento e pertanto edificabile nel precedente P.R.G, ma
assoggettata, secondo lo scrivente, ad un’ingiustificata richiesta di stralcio da parte della
Regione Lombardia nel primo esame della documentazione prodotta dal Comune di Albino.
Ebbene, anche per quest’area, già collocata in ambito fortemente urbanizzato, è stato
condotto uno studio dettagliato, che è allegato al presente lavoro e che ha portato a
scongiurare la presenza di situazioni di dissesto o pericolosità.
Pur tuttavia, mentre nella prima Carta di Fattibilità prodotta l’area è stata inserita in classe II
di fattibilità, al fine di adottare maggiori precauzioni e assoggettare gli utilizzatori del lotto agli
ulteriori approfondimenti previsti per questa classe di fattibilità, l’area è stata inserita in classe di
fattibilità III, ribadendo comunque, per maggior chiarezza, che la scelta è stata adottata in modo
del tutto precauzionale e che non sussistono indizi di carattere idrogeologico o ambientali alla
non utilizzabilità urbanistica della stessa.
d) NORME TECNICHE DI ATTAUZIONE IN MATERIA GEOLOGICA
Ferma restando la validità del D.M. 11.03.1988 (suppl. Ord. Alla G.U. n. 127 del
01.06.1988) ed ulteriormente specificato nella circolare LL.PP. n. 30483 del 24.091988, a
supporto della progettazione e realizzazione di qualsiasi opera ingegneristica, si elencano di
seguito le indicazioni e le cautele di carattere generale cui attenersi in sede di pianificazione,
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Norme Tecniche di Attuazione
nell’attribuire la destinazione d’uso dei territori.
Le indicazioni seguenti, sono conformi alla zonazione del territorio riportata nella “carta
della fattibilità geologica per le azioni di piano” redatta dallo scrivente nel mese di febbraio
2003.
Lo studio geologico eseguito costituisce, nel suo complesso, parte integrante del
documento di piano e deve essere assunto all’interno del nuovo PRG e di sue eventuali
varianti.
Nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG andrà inserito il paragrafo di seguito riportato.
STUDI GEOLOGICI
PREVENTIVI
A) Nelle aree ricadenti in classe I di fattibilità, per le quali non sono state individuate
specifiche controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione od alla modifica della
destinazione d’uso delle particelle, è possibile qualsiasi tipo di intervento nel rispetto delle
norme vigenti.
B) Aree ricadenti in classe 2 di fattibilità l’edificazione è consentita senza particolari
controindicazioni, tuttavia la progettazione relativa a:
nuove infrastrutture;
nuove edificazioni, compresi gli accessori occupanti una superficie superiore a 20 m2 e H =
3 metri e/o che comportino scavi di profondità superiore a 1,5 metri;
ristrutturazioni
comportanti
ampliamenti
e/o
sopraelevazioni
dell’esistente,
qualora
determinino un significativo aumento dei carichi sul terreno, o scavi di profondità superiore ad
1,5 metri;
dovrà essere supportata da una relazione geologico - tecnica con indagini in sito e verifiche
esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area.
Sono esclusi da tale obbligo:
derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione di gas,
condotte idriche e condotte fognarie;
posa in opera di cartelli e recinzioni;
interventi di sistemazione idraulico forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della
viabilità agro – silvo - pastorale, comportanti scavi e movimenti terra non superiori a 50m3.
C) Aree ricadenti in classe 3 di fattibilità con consistenti limitazioni.
La classe III comprende le zone in cui sono state riscontrate consistenti limitazioni alla
modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area
di studio o nell'immediato intorno.
L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi
d'indagine, per acquisire una maggiore conoscenza geologico - tecnica o idraulica dell'area e di
un suo immediato intorno.
Tale approfondimento tecnico dovrà essere attuato grazie all'esecuzione di approfonditi
studi geologico - geotecnici, mediante campagne geognostiche o significative verifiche
idrauliche che dovranno interessare non solo i principali corsi d'acqua, ma anche i corsi d'acqua
minori che nel passato hanno manifestato significative forme di dissesto.
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Norme Tecniche di Attuazione
Il risultato delle indagini condotte dovrebbe far scaturire l'entità massima dell'intervento, le
opere da eseguirsi per una maggior salvaguardia geologica o l'attuazione di sistemi di
monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto osservazione l'evoluzione dei fenomeni
in atto.
La classe III comprende aree acclivi potenzialmente o realmente soggette a fenomeni di
dissesto idrogeologico come frane di vario tipo e fenomeni alluvionali con trasporto in massa.
Rispetto alla precedenti aree quelle rientranti nella terza classe di fattibilità presentano una
maggiore diffusione ed estensione del dissesto e comportano, quasi sempre, la necessità di
realizzare opere di difesa idrogeologica o idraulica.
Non sempre queste opere dovranno essere collocate nell'area contrassegnata dalla classe
di appartenenza, ma al contrario potranno collocarsi in aree esterne che, nella dinamica
geomorfologica, comportano la manifestazione dell'evento più a valle.
Nelle aree pianeggianti o subpianeggianti rientrano in classe III le aree soggette a fenomeni
esondativi o soggette a rischio di inquinamento e/o compromissione delle falde idriche.
La progettazione relativa a:
nuove infrastrutture;
nuove edificazioni, compresi gli accessori occupanti una superficie superiore a 20 m2 e H =
3 metri e/o che comportino scavi di qualsiasi entità;
ristrutturazioni comportanti ampliamenti e/o sopraelevazioni dell’esistente, con aumento di
volume di superiore a 300 m3, che richiedano scavi qualsiasi entità;
interventi non edificatori realizzati in prossimità dei corsi d’acqua o dei conoidi che
comportino la modifica morfologica dello stato originale dei luoghi.
dovrà essere supportata da una relazione geologico - tecnica con indagini in sito e verifiche
esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area.
Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che i risultati
contenuti nella relazione geologico - tecnica, da predisporre preliminarmente rispetto alla
progettazione esecutiva degli interventi, siano ritenuti vincolanti nella misura prospettata.
Si specifica inoltre che per:
Aree ubicate all’interno o in adiacenza a movimenti franosi attivi o quiescenti è
necessario definire:
Le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un intorno
significativo;
La caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un intorno significativo;
La possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame,
attraverso interventi di carattere strutturale anche esterni all’area stessa, con indicazioni
specifiche sulla tipologia degli stessi;
La possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle
nuove strutture in progetto, con indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi;
N.B. Il metodo di studio da eseguirsi è quello contenuto nel D.G.R. 29 ottobre 2001 – N°
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7/6645 – Approvazione direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell’art. 3 della
R.L. 41/97, relativamente all’Allegato 2 “Procedure per la valutazione e la zonazione della
pericolosità e del rischio da frana in Regione Lombardia”.
Aree di interferenza con la dinamica fluviale (corsi d’acqua principali e corsi d’acqua
minori) è necessario definire:
Le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un intorno
significativo;
La caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un intorno significativo;
La possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame,
attraverso interventi di carattere strutturale anche esterni all’area stessa, con indicazioni
specifiche sulla tipologia degli stessi;
La possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle
nuove strutture in progetto, con indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi;
N.B. Il metodo di studio da eseguirsi è quello contenuto nel D.G.R. 11 dicembre 2001 – N°
7/7365 – Approvazione del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po
(PAI) in campo urbanistico, facendo riferimento al METODO DI APPROFONDIMENTO riportato
nell’Allegato 2 per i corsi d’acqua principali, mentre utilizzando il METODO SEMPLIFICATO
riportato sempre nell’Allegato 2 per i corsi d’acqua minori.
Aree ubicate all’interno degli ambiti di conoide (aree di conoide con pericolosità
residua) è necessario definire:
Le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un intorno
significativo;
La caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un intorno significativo;
La possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame,
attraverso interventi di carattere strutturale anche esterni all’area stessa, con indicazioni
specifiche sulla tipologia degli stessi;
La possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle
nuove strutture in progetto, con indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi;
N.B. Il metodo di studio da eseguirsi è quello contenuto nel D.G.R. 29 ottobre 2001 – N°
7/6645 – Approvazione direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell’art. 3 della
R.L. 41/97, relativamente all’Allegato 6 “Scheda conidi”.
Nelle aree individuate nella classe di fattibilità 3, ricadenti all’interno o poste nelle vicinanze
degli elementi morfologici definiti nella carta del rischio con legenda PAI, allegata al presente
studio, gli ultimi due punti costituiscono condizione indispensabile al buon esito alla pratica
istruttoria di svincolo dell’area. In questi casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche
garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento, non comportino
incrementi del rischio per le aree adiacenti.
Sono esclusi da tale obbligo:
derivazioni locali di linee elettriche a media e bassa tensione, linee di telecomunicazione e
di distribuzione di gas, condotte idriche e condotte fognarie;
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posa in opera di cartelli e recinzioni;
interventi di sistemazione idraulico forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della
viabilità agro – silvo - pastorale, comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità.
Sono fatte in ogni caso salve le disposizioni di legge relative al R.D. 523/1904 e L. 36/94.
Per le aree di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ricadenti in classe di fattibilità 3, si applicano
le limitazioni previste ai sensi del DPR 24.05.1998 n. 236, il D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e le
successive integrazioni e modifiche.
Per la classe di fattibilità 3 si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a
impatto geologico contenuto.
D) Aree ricadenti in classe 4 di fattibilità non sono ammesse nuove costruzioni, per gli
edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti nell’art. 31,
lettere a), b) e c) della legge 457/1978.
Nella classe di fattibilità 4 è consentita la realizzazione aree ricreative senza edificazione,
oltre ad opere di bonifica, consolidamento e messa in sicurezza di aree problematiche dal punto
di vista idrogeologico.
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se
non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione
della
tipologia
di
dissesto
e
del
grado
di
rischio
che
determinano
l’ambito
di
pericolosità/vulnerabilità omogenea.
Tali interventi dovranno essere valutati caso per caso con il supporto di una dettagliata ed
approfondita relazione geologico - tecnica che consideri e valuti tutte le problematiche presenti
nell’area ed in un suo congruo intorno, supportata da specifiche indagini in sito.
Per le aree di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti ricadenti in classe di fattibilità 4, si
applicano le limitazioni previste ai sensi del DPR 24.05.1998 n. 236, il D.lgs. 11 maggio 1999 n.
152 e le successive integrazioni e modifiche.
Per le aree poste nella fascia di rispetto dei cimiteri, ricadenti in classe di fattibilità 4, si
applicano le limitazione previste ai sensi dell’art. 5 del DPR 285/90
Per tutto quanto non espressamente citato nelle precedenti norme, al fine di raggiungere
una assoluta forma di tutela è comunque possibile fare riferimento alle norme del PAI Art. 9
consultando la carta del dissesto idrogeologico prodotta con analoga legenda PAI secondo
quanto indicato nella succitata D.G.R.
Si rammenta inoltre che sulle aree identificate nella carta inventario dei dissesti con legenda
uniformata PAI, aggiornata a giugno 2003, nelle aree contraddistinte in legenda come “Ser_1” e
“Ser_2”, sono attualmente in vigore i vincoli di cui all’Art. 9 delle N.d.A. del PAI, di cui segue
stralcio:
ARTICOLO 9. LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E D’USO DEL SUOLO
DERIVANTI DALLE CONDIZIONI DI DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO
1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino
sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici,
così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:
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- frane
- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o
moderata)
esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua:
- Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
- Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
- Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata
trasporto di massa sui conoidi
- Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di
sistemazione a monte – (pericolosità molto elevata),
- Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e
di sistemazione a monte – (pericolosità elevata),
- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di
difesa – (pericolosità media o moderata)
valanghe:
- Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
- Vm, aree di pericolosità media o moderata
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L.
11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art.
31 della L. S agosto 1978, n. 457;
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza
cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di
interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse
culturale, compatibili con la normativa di tutela;
le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di
dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire
la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di
dissesto in essere.
3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:
gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così
come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di
superficie e volume;
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gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico – funzionale
gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova
costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi
e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive
la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli
esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente validato
dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate
ai sensi dello stesso D. Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio
attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997)
alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale
autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla
autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a
tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla
scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così
come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti,
tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi delia L.
24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno
studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L.
11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto
1978, n. 457;
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza
cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;
i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di
4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
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Norme Tecniche di Attuazione
essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità
dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi
devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati,
tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività,
nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs.
22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione
stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua
derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per
gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità
competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e
ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo.
6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5
agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia
complessa, quando esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli
ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i
relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente
Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art.19 bis.
6 bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti,
tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L.
24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno
studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L.
11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.31 della L. 5 agosto
1978, n.457;
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza
cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;
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i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di
4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D.523/1904;
gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di
dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire
la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni
idrauliche presenti;
l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:
gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definito alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5
agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale;
la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.
9.
Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti,
tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L.
24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno
studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
10.
Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza
ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.
11. Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, e di risanamento
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.31 della L.5 agosto
1978, n.457;
gli interventi volti a mitigare la vuinerabllità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della
pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione
d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse
culturale, compatibili con la normativa di tutela;
la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché
l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto
esistente;
le opere di protezione dalle valanghe.
12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una
verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988,
volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio
esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti,
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sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al
progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.
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TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO
Art. 11 - Piani urbanistici attuativi
Il P.R.G. fissa i perimetri delle aree nelle quali gli interventi sono subordinati alla obbligatoria
formazione di un piano urbanistico attuativo (P.A.), di cui al precedente art. 4, lettera d).
I piani urbanistici attuativi, sia di iniziativa privata che pubblica, dovranno essere estesi
all'intero ambito perimetrato dal P.R.G. e dovranno comprendere tutte le operazioni previste
dallo stesso.
Art. 12 - Solidarietà economica
In tutti i piani urbanistici attuativi é obbligatoria fra gli aventi titolo la solidarietà e
perequazione economica per tutte le operazioni urbanistiche ed edilizie ivi previste, con
particolare riguardo alla attribuzione delle quote volumetriche a ciascun proprietario, alla
eventuale localizzazione di dette quote indipendentemente dalle proprietà, alla cessione delle
aree per standards, alla realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione e/o alla
corresponsione dei relativi oneri.
Art. 13 - Aree di pertinenza
Si considera area di pertinenza di un edificio esistente o di progetto l’area unitaria e senza
soluzioni di continuità su cui l’edificio medesimo è costruito e sulla cui superficie sono stati
calcolati gli indici di fabbricabilità o di utilizzazione previsti dalle presenti norme.
Un'area di pertinenza si considera satura quando su di essa esistono e/o risultano assentiti
edifici per una superficie coperta, una superficie lorda o per un volume pari a quelli massimi
consentiti dal piano.
Per gli edifici esistenti di cui all’art. 63, comma 7, lettere a) e b), relativamente alle aree
dove non è previsto l’indice fondiario, l’area di pertinenza si determina applicando al volume del
fabbricato l’indice fondiario di mc./mq. 1.
Su tale area è comunque possibile realizzare manufatti di servizio all’edificio purché non
costituiscano volume urbanistico come definito dall’art. 6 lett. l) (es. piscine, campi da gioco,
parcheggi, ecc.) in qualsiasi zona.
Le aree di pertinenza degli edifici già esistenti o realizzati in attuazione del piano, non
potranno essere ulteriormente conteggiate, se non per saturare l'edificabilità massima
concessa.
Eventuali volumi residui potranno essere trasferiti a lotti confinanti, purché questi siano
compresi nella stessa zona e il trasferimento risulti da atto pubblico registrato e trascritto, che
verrà consegnato in copia all’Amministrazione Comunale; detta facoltà non si applica ai lotti
R6D e R1D (con volumetria definita), nei progetti norma di cui all'art. 41 e nelle zone di
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Norme Tecniche di Attuazione
ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 34. Nelle zone residenziali il trasferimento volumetrico è
ammesso tra aree aventi tipologia assimilabile (da R1 a R6 e viceversa, da R2 a R5 e
viceversa, da R2 a R7 e viceversa, da R5 a R7 e viceversa). La suddetta facoltà non si applica
alle zone residenziali R3, R4, ed ai lotti R6D, R1D per le quali non è ammesso il trasferimento
volumetrico. Le aree a verde privato interposte tra aree residenziali assimilate, non
costituiscono impedimento al trasferimento volumetrico.
Il conteggio dell’indice di fabbricabilità o di utilizzazione previsto dalle presenti norme deve
essere verificato sui mappali esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale
(18/04/1997) e non sui mappali originati da frazionamenti successivi a tale data.
Il vincolo di pertinenza permane fino all'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche.
Pertanto, tra gli elaborati richiesti per i piani attuativi e per le concessioni edilizie dovrà
figurare l'individuazione planivolumetrica esatta delle aree di pertinenza, con l'elenco dei relativi
mappali e dei dati catastali delle proprietà, nonché la dimostrazione del calcolo degli indici,
effettuato sulla base di un rilievo plano-altimetrico strumentale, tale rilievo non è obbligatorio
negli interventi di ampliamento o sopralzo quando non si prevede per gli stessi uno
sfruttamento volumetrico pari o superiore all'85% della capacità edificatoria della superficie
fondiaria relativa.
Art. 14 - Destinazioni d'uso
Le destinazioni d'uso dei suoli e dei fabbricati devono essere indicate sia nei progetti di
concessione edilizia che nei piani attuativi, nel rispetto delle previsioni di
P.R.G. e della vigente legislazione nazionale e regionale.
Art. 15 - Standards urbanistici nei piani attuativi
Il Piano Regolatore Generale individua le aree da destinare al soddisfacimento degli
standards urbanistici relativi alle attrezzature scolastiche e collettive, ai parcheggi, al verde
pubblico ed alle attrezzature sportive.
Le convenzioni relative all’attuazione dei piani attuativi di iniziativa privata dovranno
prevedere la cessione gratuita di tutte le aree di cui al precedente comma.
In base all’art. 22 della legge reg. 15.04.1975 n. 51 e successive modifiche potrà essere
concordata, invece che la cessione gratuita di cui al comma precedente, la costituzione di
servitù di uso pubblico.
Salvo diverse indicazioni del P.R.G., le superfici minime di aree per standards urbanistici da
reperire in sede di pianificazione attuativa sono fissate, per l'urbanizzazione primaria e
secondaria e per ciascuna destinazione d'uso, nelle seguenti quantità:
A) Urbanizzazione primaria:
1) Residenza:
- aree a verde pubblico
3 mq/ab.
- aree a parcheggio
3 mq/ab.
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Norme Tecniche di Attuazione
6 mq/ab.
2) Industria alberghiera:
- aree a verde pubblico
0,10 mq/mq.Slp
3) Industria e artigianato:
- aree a verde pubblico
0,05 mq/mq. Sf
4) Attività direzionali e commerciali:
- aree a verde pubblico
0,10 mq/mq.Slp
B) Urbanizzazione secondaria:
1) Residenza
- aree per attrezzature scolastiche
4,5 mq/ab.
- aree per attrezzature collettive
4,0 mq/ab.
- aree per verde e impianti sportivi
12,0mq/ab.
20,5mq/ab.
2) Industria alberghiera
- aree per parcheggio pubblico
0,50 mq/mq Slp
- aree per verde e impianti sportivi
0,40 mq/mq Slp
0,90 mq/mq Slp
3) Industria e artigianato
- aree a parcheggio pubblico
0,05 mq/mq Sf
Attività direzionali e commerciali
- aree a parcheggio pubblico
0,50 mq/mq Slp
- aree a verde e imp. Sportivi
0,40 mq/mq Slp
0,90 mq/mq Slp
Nel calcolo della superficie delle aree a verde, per il gioco e lo sport, sono escluse le fasce
di rispetto stradale.
Di norma le aree per standards urbanistici dovranno essere reperite in corrispondenza delle
specifiche individuazioni del P.R.G.
La parziale monetizzazione delle aree occorrenti per garantire il rispetto dei suddetti
standards minimi potrà essere concordata con l’Amministrazione, alle condizioni di cui all’art. 12
della legge reg. n. 60/1977 e successive modifiche, solo nei seguenti casi:
nei piani attuativi previsti dal P.R.G., nei quali la quantità minima di standards da
reperire è prestabilita dal piano;
nei casi che l’Amministrazione valuterà compatibili con le proprie scelte di politica dei
servizi.
La monetizzazione non è comunque ammessa per le aree a standards urbanistici
individuate nelle tavole di P.R.G., e per quelle non localizzate specificatamente prescritte dalle
presenti norme per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 34 e per i progetti
norma di cui all’art. 41.
Art. 16 - Opere di urbanizzazione
L'edificazione prevista dal P.R.G. è subordinata alla presenza o alla contestuale esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria, nonché al concorso per la realizzazione di quota parte
delle opere di urbanizzazione secondaria ovvero delle opere di allacciamento della zona ai
pubblici servizi.
A tal fine sono definite di urbanizzazione primaria le seguenti opere:
a) strade perimetrali ed interne alla zona, con esclusione degli accessi a fondo cieco a
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Norme Tecniche di Attuazione
servizio di non più di sei fabbricati;
b) spazi di sosta e parcheggio, nella misura fissata per ciascuna destinazione d'uso dal
precedente art. 15;
c) rete fognaria;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione e cabine secondarie dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato, nella misura fissata per ciascuna destinazione d'uso dal
precedente art. 15.
Sono definite di urbanizzazione secondaria le seguenti opere:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere, eccedenti la misura fissata per l'urbanizzazione primaria e per
ciascuna destinazione d'uso, dal precedente art. 15;
i) percorsi pedonali e piazze;
l) piste ciclabili;
Sono definite opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi i tronchi di strada di
P.R.G., nonché gli impianti tecnologici (fognatura, rete idrica, di distribuzione dell'energia
elettrica e del gas, pubblica illuminazione e rete telefonica) per il tratto che intercorre fra il limite
esterno della zona di intervento, ed il luogo o i luoghi in cui tali servizi già esistono in misura
sufficiente a sopperire alle esigenze indotte dal nuovo intervento.
Art. 17 - Oneri di urbanizzazione
Il rilascio della concessione edilizia, salvo per le opere esenti ai sensi delle vigenti leggi,
comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di
urbanizzazione, e al costo di costruzione.
L'entità della quota degli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune e le modalità
di versamento delle medesime sono fissati dall’Amministrazione Comunale.
Qualora sull'area interessata da richiesta di concessione edilizia, il P.R.G. preveda la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, il Sindaco, sentita la
Commissione Edilizia, può chiedere che, in luogo del versamento degli oneri di urbanizzazione
dovuti ai sensi del presente articolo, venga realizzata, in tutto o in parte, l'opera indicata dallo
strumento urbanistico e che la relativa area venga ceduta al Comune.
Qualora gli importi delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da realizzare
risultassero inferiori all'importo degli oneri rispettivamente dovuti, il richiedente corrisponderà al
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Comune la differenza.
Le concessioni edilizie riguardanti opere o fabbricati ricadenti all'interno di un piano
attuativo dovranno rispettare le prescrizioni relative alla cessione delle aree e alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione dettate dall'inerente convenzione o atto d'obbligo unilaterale.
TITOLO III - PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E VINCOLI
CAPO I - DESTINAZIONI DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE
Art. 18 - Aree per infrastrutture stradali e spazi pedonali
Tali aree comprendono:
a) le strade esistenti e di progetto;
b) i percorsi pedonali e le piste ciclabili;
c) le piazze e le altre aree pavimentate di uso pubblico;
d) le aree di sosta e parcheggio;
e) le aree di rispetto stradale.
L'indicazione grafica delle strade e dei nodi stradali è vincolante fino all'approvazione del
progetto esecutivo dell'opera.
Gli eventuali aggiustamenti di tracciato in variante al P.R.G., conseguenti al progetto
esecutivo, dovranno essere deliberati contestualmente al progetto medesimo.
Laddove il piano individua infrastrutture stradali con le relative fasce di rispetto, gli
assestamenti planimetrici saranno definiti, in sede di progettazione esecutiva, nell'ambito delle
medesime fasce di rispetto.
Tali assestamenti non comportano variante al P.R.G.
Le strade esistenti nel territorio comunale e quelle previste dal P.R.G. sono classificate in
conformità al vigente Codice della Strada e all'inerente Regolamento di esecuzione e di
attuazione.
Il P.R.G., limitatamente alle strade urbane e locali, e sempre nel rispetto del Codice della
Strada e del Regolamento, indica i tracciati e la tipologia delle principali sedi stradali in progetto
o esistenti da modificare, secondo le caratteristiche riportate nella sinossi delle sezioni stradali
tipo allegata alle presenti norme.
In mancanza di specifiche indicazioni di P.R.G., la sezione minima da recinzione a
recinzione, per le nuove strade urbane di quartiere e locali, é stabilita in m. 9.
Nell'attuazione del P.R.G., il Sindaco potrà imporre la modifica o la soppressione delle
immissioni e degli accessi carrali esistenti che risultino in contrasto con le prescrizioni del
Codice della Strada e del Regolamento, o che possano comunque costituire intralcio o pericolo
per la circolazione.
Art. 19 - Strade al servizio di fondi e/o edifici
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Norme Tecniche di Attuazione
Nelle zone esterne alle aree edificate, ove consentito dalle norme di zona, le nuove strade
a servizio dei fondi e dei fabbricati esistenti devono essere realizzate seguendo l'andamento
naturale del terreno, evitando l'esecuzione di sbancamenti, riporti o manufatti di sostegno di
altezza fuori terra superiore a m. 1,50 e collegandosi compatibilmente con la possibilità di
realizzare una soluzione tecnicamente idonea al percorso carrabile più vicino, e comunque in
modo da evitare inutili sovrapposizioni di tracciato e/o sprechi di territorio.
Il tracciato delle nuove strade a servizio dei fondi e dei fabbricati esistenti deve essere
realizzato seguendo l’andamento naturale del terreno, contenendo i movimenti terra, nell’ottica
di evitare inutili sovrapposizioni di tracciato e/o sprechi del territorio, limitando a m 1,50,
l’esecuzione di sbancamenti, riporti o manufatti di sostegno fuori terra. Il limite di m 1,50 si
intende superabile solo se indispensabile e in situazioni puntuali, al fine di limitare un maggiore
impatto ambientale.
La larghezza della sede stradale non dovrà essere superiore a m. 3, di cui m. 2,50 di
carreggiata; la pavimentazione dovrà essere di tipo filtrante. L’impiego di pavimentazioni
non permeabili è consentito unicamente nel caso di brevi tratti di strada con pendenza
superiore al 20%.
Art. 20 - Percorsi pedonali, piste ciclabili, piazze
Il P.R.G. prevede i principali percorsi pedonali e piste ciclabili.
Tali tracciati non consentono la circolazione veicolare, e dovranno essere adeguatamente
studiati e sistemati sotto il profilo dell'inserimento ambientale e/o dell'arredo urbano.
Il P.R.G. prevede altresì la formazione di alcune piazze e aree pavimentate pubbliche o di
uso pubblico, la cui realizzazione dovrà essere oggetto di specifici progetti estesi agli adiacenti
spazi pubblici.
Ulteriori percorsi e spazi pedonali pubblici o di uso pubblico potranno essere realizzati
dall'Amministrazione Comunale mediante specifici progetti, ovvero potranno essere previsti
nell'ambito dei piani attuativi promossi anche da privati.
Quando tali percorsi e spazi svolgono funzioni analoghe agli spazi verdi e siano agli stessi
qualitativamente assimilabili, potranno essere conteggiati come standards urbanistici di verde
pubblico o di uso pubblico.
Art. 21 - Aree di rispetto
Il P.R.G. delimita con apposito perimetro le aree di rispetto per la viabilità, per i corsi e le
sorgenti d'acqua, per i cimiteri e per le altre attrezzature e destinazioni di piano.
Le aree di rispetto stradale sono destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di
servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla formazione di parcheggi pubblici o di uso
pubblico nonché di percorsi pedonali o ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde, alle
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attività agricole, alla conservazione dello stato di natura.
Tali aree non possono essere conteggiate ai fini del computo del volume edificabile e
su di esse é vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di quelle esistenti, per i quali
si applicano le prescrizioni di cui al successivo art. 65.
E' consentita, a titolo precario e mediante apposite convenzioni, la costruzione di
canalizzazioni, manufatti e cabine per impianti, servizi pubblici, recinzioni realizzate con paletti
e rete metallica.
Ove non diversamente indicato da norme specifiche, il limite delle aree di rispetto equivale
al limite di edificabilità per cui è ammessa l’edificazione a confine.
Per gli ambiti sottoposti a vincolo cimiteriale, indipendentemente dalla loro destinazione di
zona, valgono le limitazioni stabilite dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265
e successive modificazioni e integrazioni.
Tutte le aree a verde di rispetto che non attengono strettamente alla protezione del nastro
stradale e agli ambiti di rispetto cimiteriale sono soggette, oltre che al vincolo di inedificabilità,
all'obbligo di conservazione e potenziamento dell'impianto vegetazionale e di salvaguardia
ambientale ai sensi del precedente art. 10.
Nelle aree verdi di rispetto, sono ammesse le attrezzature per percorsi pedonali e ciclabili,
nuovi impianti arborei, la rotazione e il rinnovo delle colture, nonché l'attraversamento delle aree
stesse con le reti tecnologiche ovvero con limitati tronchi stradali quando siano indispensabili
per accedere ai fondi retrostanti; sono altresì consentite a titolo precario e mediante apposite
convenzioni, le costruzioni di recinzioni con paletti e rete metallica.
Lungo i corsi d'acqua, si applicano gli arretramenti e le distanze di protezione di cui al
quarto e quinto comma del precedente art. 8.
Lungo il percorso della funivia Albino-Selvino é istituita, come indicato nelle tavole del
P.R.G., una fascia di rispetto della larghezza complessiva di m. 30, in corrispondenza della
quale é vietato ogni tipo di costruzione, fatti salvi gli interventi sugli edifici esistenti di cui al
Capo VI - Edifici esistenti, ad eccezione dei casi in cui il richiedente acquisisca, per le opere
legittime sottostanti, il parere favorevole scritto dell’Ente proprietario dell’impianto, da produrre
al Comune prima o contestualmente alla richiesta di eventuali opere.
Art. 22 - Tutela delle sorgenti e dei pozzi per usi idropotabili
Sulla tavola di P.R.G. n. II.5 “Vincoli e perimetrazioni vigenti” sono individuate le zone di
tutela assoluta delle sorgenti e dei pozzi pubblici per usi idropotabili di cui al D.P.R. 24.05.1988
n. 236 ed al D.M. 26.03.1991 contenente “Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. n.
236/88”.
All’interno delle zone di tutela assoluta, definite da un cerchio con raggio di m. 10 misurato
a partire dal centro dell’impianto di captazione, sono ammesse solo le opere necessarie per la
funzionabilità dello stesso.
All’interno delle zone di rispetto stabilite con raggio di m. 200 dal punto di captazione sono
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Norme Tecniche di Attuazione
vietati gli interventi, le opere e gli usi sia civili che industriali o agricoli, preclusi dalle disposizioni
di cui all’art. 6 del D.P.R. 24.05.1988 n. 236 e ogni altro intervento od uso che possa causare
danni e inquinamento del sottosuolo e della falda.
I collettori fognari ricadenti entro la zona di rispetto debbono essere provvisti di doppia
camiciatura ed avere una sicura tenuta stagna.
Negli edifici esistenti entro la zona di rispetto sono ammesse solo le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Art. 23 - Spazi di sosta e parcheggio
Gli spazi di sosta e parcheggio devono essere previsti in ciascun intervento, secondo la
destinazione d'uso degli edifici, nella quantità fissata dal P.R.G. e dalle presenti norme.
La sistemazione delle aree a parcheggio dovrà essere coordinata con il contesto
circostante e, ove tecnicamente possibile e opportuno, sarà preferibilmente realizzata con
pavimentazione filtrante e messa a dimora di alberature d'alto fusto.
Le aree a parcheggio computate come opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria
saranno pubbliche ovvero assoggettate a servitù d'uso pubblico.
Nelle aree che il P.R.G. destina a parcheggio, e' consentita la realizzazione di parcheggi di
uso pubblico sotterranei o multipiani, anche di iniziativa privata mediante la stipula di apposita
convenzione con l’Amministrazione Comunale.
Oltre alle aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico, nell'ambito delle aree di pertinenza
delle nuove costruzioni o ricostruzioni debbono essere riservati appositi spazi privati per la
sosta degli autoveicoli nella misura minima fissata dalla legge 24.03.1989 n. 122.
Tali spazi di sosta dovranno di norma essere ricavati nelle costruzioni stesse, o in aree
esterne di pertinenza dell'edificio, ovvero promiscuamente, ed anche su aree limitrofe che non
facciano parte del lotto, purché a questo asservite con atto pubblico registrato e trascritto e
vincolo permanente di destinazione a parcheggio.
Gli insediamenti non residenziali, con esclusione delle attività agricole e con esclusione di
quelli insediati all’interno dei centri e nuclei storici e che non facciano parte dei relativi Piani
Particolareggiati, Piani di Recupero o Zone di Ristrutturazione Urbanistica, dovranno essere
dotati di autorimesse o posti macchina di uso privato in numero non inferiore a:
- n.1 posto auto ogni 100 mq. di Slp per le attività industriali e artigianali;
- n.1 posto auto ogni 70 mq. di Slp per l'attività alberghiera, le attività direzionali, gli uffici
pubblici ed assimilabili;
- n. 1 posto auto ogni 50 mq. di s.l.p. per le attività commerciali.
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Norme Tecniche di Attuazione
Art. 24 - Aree ferroviarie
Le aree così classificate sono destinate agli impianti e alle infrastrutture connesse al
servizio pubblico di trasporto in sede propria di collegamento della Valle Seriana con la città di
Bergamo.
Lungo i confini delle aree di cui sopra sono prescritte fasce di rispetto della profondità di m.
3, che devono essere osservate non solo dalle costruzioni in elevazione e sotterranee, ma
anche da sbalzi ed aggetti di qualsiasi tipo.
Le recinzioni a confine con dette aree possono essere assentite esclusivamente a titolo
precario e dietro riconoscimento della non indennizzabilità delle opere eseguite in caso di
esproprio, da effettuarsi mediante atto unilaterale trascritto.
Si richiamano le norme vigenti in materia di esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto, con particolare riguardo al D.P.R. 11.07.1980 n. 753.
Art. 25 - Aree per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico a livello comunale
e di interesse generale (Zone F) - Norma generale
Le aree per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico, esistenti e di nuova previsione,
sono individuate con campiture e simboli corrispondenti alle classi d'uso definite nei successivi
articoli 26, 27, 28, 29,30, e le destinazioni specifiche riportate nella legenda delle tavole di
azzonamento; fra di esse sono individuate con apposito simbolo, pure riportato in legenda, le
aree che il piano destina ad attrezzature di interesse generale (zone F).
Non sono invece localizzate le aree e le attrezzature che il P.R.G. e le presenti norme
prescrivono di realizzare all'interno di singole aree o interventi di piano a diversa destinazione.
Salvo le diverse prescrizioni dettate dal P.R.G. per specifiche aree, il piano si attua con
concessione edilizia applicando gli indici fissati dai successivi articoli per ciascuna
destinazione, e comunque nel rispetto delle norme di legge inerenti ogni singola categoria di
attrezzature.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte nel caso di edifici che formino oggetto di
piani attuativi, fatta in ogni caso salva la facoltà di deroga di cui al precedente art. 5, nonché gli
interventi effettuati in base alla legge 03.01.1978 n. 1.
Per le attrezzature e i servizi previsti in aree o edifici compresi nei perimetri dei centri e
nuclei storici, si applicano le norme di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37.
Limitatamente alle aree e attrezzature realizzate direttamente dall'Amministrazione
Comunale, é facoltà della medesima, in sede di approvazione dell'inerente progetto di opera
pubblica, di variare la specifica destinazione individuata nelle tavole di P.R.G.
Qualora l'attrezzatura
urbana
sia
realizzata da parte dei privati con l'istituto della
concessione, questi dovranno stipulare una apposita convenzione con il Comune nella quale
saranno stabilite la durata, le modalità di gestione e i termini entro cui dovranno essere cedute
al Comune le opere e le aree sulle quali esse insistono.
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Norme Tecniche di Attuazione
Nelle aree libere destinate ad attrezzature di nuovo impianto, fino alla loro acquisizione da
parte dell'Amministrazione Comunale o all'intervento convenzionato da parte del privato, é
vietata ogni alterazione dello stato di fatto, compresa la formazione di recinzioni di tipo fisso.
Art. 26 - Aree per l'istruzione
Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature esistenti o previste per l'istruzione
dell'obbligo - scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori - come indicato dai
simboli di destinazione specifica.
Il piano si attua applicando i seguenti indici:
1) If = 3 mc/mq
2) H = 12 m, salvo particolari esigenze tecnologiche o architettoniche.
3) D = 0,50
Nel caso di attrezzature esistenti, é sempre ammessa la ricostruzione sostitutiva dei volumi
esistenti, nonché la realizzazione di incrementi di volume "una tantum" fino al massimo del
30% della cubatura attuale purché, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, questi non
contrastino con l'ambiente e con l'assetto architettonico e urbanistico della zona circostante.
La presenza di abitazioni é consentita purché le stesse siano riservate al responsabile
dell'attrezzatura e/o al custode.
Si applicano i disposti di cui all'art. 25.
Art. 27 - Aree per attrezzature di interesse comune
Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature, esistenti o previste, di interesse
comune a livello comunale - sociali, ricreative, culturali, religiose, sanitarie, amministrative e di
servizio - così come definite dalle vigenti normative in materia e individuate nelle tavole di
P.R.G. con i simboli di destinazione specifica.
Il piano si attua applicando i seguenti indici:
1) If = 3 mc/mq
2) H = 12 m., salvo particolari esigenze tecnologiche o architettoniche.
3) D = 0,50
Nel caso di attrezzature esistenti, é sempre ammessa la ricostruzione sostitutiva dei volumi
esistenti, nonché la realizzazione di incrementi di volume "una tantum" fino al massimo del 30%
della volumetria attuale purché, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, questi non
contrastino con l'ambiente e con l'assetto architettonico e urbanistico della zona circostante.
La presenza di abitazioni é consentita purché le stesse siano riservate al responsabile
dell'attrezzatura e/o al custode.
Si applicano i disposti di cui all'art. 25.
Art. 28 - Aree per impianti sportivi e ricreativi
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Norme Tecniche di Attuazione
Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature e agli impianti, esistenti o previsti,
per lo sport, il gioco, la ricreazione e il tempo libero in genere, così come definite dalla vigente
normativa in materia e individuate nelle tavole di P.R.G. con i simboli di destinazione specifica.
Il piano si attua applicando i seguenti indici:
1) Rc = 30%
2) H = m 14, salvo particolari esigenze tecnologiche o architettoniche
3) D = 0,50
4) Aree a parcheggio = 1 posto auto ogni 5 spettatori o utenti potenziali.
Nel caso di attrezzature esistenti é sempre ammessa la ricostruzione sostitutiva dei volumi
esistenti, nonché la realizzazione di incrementi di volume "una tantum" fino al massimo del 30%
della volumetria attuale purché, a giudizio dell'Amministratore Comunale, questi non contrastino
con l'ambiente o con l'assetto urbanistico e architettonico della zona circostante.
La presenza di abitazioni é consentita purché le stesse siano riservate al responsabile
dell'attrezzatura e/o al custode. Per gli edifici esistenti all'interno delle aree destinati ad impianti
sportivi privati, la destinazione residenziale è ammessa fino al 40% del volume esistente.
Si applicano i disposti dell'art. 25.
Art. 29 - Aree per attrezzature tecnologiche
Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature e agli impianti tecnologici, esistenti
o previsti, a servizio del territorio comunale, così come definite dalla vigente normativa in
materia e individuate nelle tavole di P.R.G. con i simboli di destinazione specifica.
Il piano si attua applicando i seguenti indici:
1) Rc = 70%
2) H = m. 10, salvo particolari esigenze tecnologiche o architettoniche.
3) D = 0,50
Nel caso di attrezzature esistenti, é sempre ammessa la ricostruzione sostitutiva di volumi
esistenti, nonché la realizzazione di incrementi di volume nella misura giustificata da dimostrate
esigenze tecnologiche purché, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, questi non
contrastino con l'ambiente e con l'assetto urbanistico e architettonico della zona circostante.
La presenza di abitazioni é consentita limitatamente all'alloggio del custode.
Si applicano i disposti dell'art. 25
Art. 30 - Aree a verde pubblico
Le aree sistemate a verde pubblico o di uso pubblico, esistenti o di nuova previsione, sono
localizzate dal P.R.G., e indicate con la campitura e i simboli di destinazione specifica riportati
nella legenda delle tavole di azzonamento.
Non sono invece localizzate le aree che il P.R.G. e le presenti norme prescrivono di
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realizzare all'interno di singole zone od operazioni di piano a diversa destinazione.
Per i parchi e i giardini risalenti ad epoca anteriore al 1940, nei quali l'impianto compositivo
e arboreo originario risulti tuttora riconoscibile, sono prescritti i necessari interventi di restauro
del verde e delle sistemazioni a terra ed é vietata ogni alterazione dello stato ambientale,
che non sia indispensabile alla fruizione pubblica dell'area.
Gli interventi nelle aree a verde pubblico comprese negli ambiti di tutela dell’Albina, del
Serio e del Lujo, di cui al successivo art. 56, dovranno rispettare gli ulteriori limiti e prescrizioni
stabiliti nel medesimo articolo.
Per le aree non ancora di proprietà pubblica, nelle more dell’acquisizione pubblica delle
aree, sono ammesse le attività colturali da parte degli imprenditori agricoli a titolo principale
anche mediante l’installazione di serre mobili da autorizzarsi con concessione edilizia gratuita e
convenzionandone la durata con facoltà di rinnovo.
Il P.R.G. individua e disciplina le seguenti categorie di aree a verde pubblico:
a) Giardini e parchi attrezzati:
Sono aree sistemate a verde, pubbliche o di uso pubblico, e destinate al passeggio, al
riposo, allo svago, al gioco e ad attività sportive all'aperto.
In queste aree sono consentite costruzioni e manufatti che integrano la destinazione
dell'area, quali attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi, servizi igienici, padiglioni ricreativi,
sale lettura, impianti sportivi a terra e simili.
Il piano si attua applicando i seguenti indici:
1) RC = 2%, con un minimo di mq. 50
2) H = m. 4
b) Verde naturale
Sono aree verdi, pubbliche o di uso pubblico, soggette a particolare salvaguardia e
riqualificazione dell'ambiente naturale in relazione al loro interesse paesaggistico.
In esse non é consentita alcuna edificazione neppure per funzioni di servizio, e sono
sempre vietate le recinzioni di tipo fisso.
In tali zone le possibili attrezzature devono essere limitate ai percorsi pedonali e
all'eventuale delimitazione di talune aree prative pianeggianti come aree di gioco attrezzato in
termini minimali.
I nuovi impianti arborei devono essere prevalentemente rivolti al recupero delle zone
degradate, e comunque predisposti e attuati in coerenza con la tipologia ambientale, le colture
e le essenze arboree autoctone.
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Art. 31 - Attrezzature esistenti di proprietà privata
Sono individuate con apposito simbolo, sovrapposto alle campiture e ai contrassegni delle
diverse destinazioni d'uso funzionali per attrezzature di cui al precedente art. 25 e seguenti, le
aree, gli edifici e gli impianti di proprietà privata esistenti alla data di adozione del P.R.G.
Il piano conferma tali attrezzature come impianti privati e ne determina le aree di
insediamento di eventuale espansione. L'attuazione del P.R.G. avviene con concessione
edilizia, applicando gli indici urbanistici e le prescrizioni specifiche fissate per le corrispondenti
tipologie di attrezzature pubbliche.
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CAPO II - DESTINAZIONI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
Art. 32 - Destinazione d'uso delle zone residenziali
Le aree residenziali sono di norma destinate alle abitazioni; in esse sono ammissibili le
pertinenze della residenza, quali autorimesse private, servizi collettivi delle abitazioni, locali
accessori, spazi per impianti tecnologici e simili.
La destinazione residenziale ammette la residenza di qualsiasi tipo (permanente,
temporanea, individuale e collettiva).
E' pertanto sempre consentita la destinazione ricettivo - alberghiera, previa valutazione
della compatibilità dell'insediamento rispetto alle condizioni di accessibilità, mobilità e sosta
della zona circostante l'intervento.
Sono pure ammessi, nella misura massima del 40% del volume fuori terra di ciascun
edificio, ivi compresi i volumi esistenti di analoga destinazione, con esclusione degli edifici sorti
in forza di piani attuativi approvati che mantengono le previsioni convenzionalmente statuite:
1) negozi ed esercizi pubblici;
2) edifici e locali per lo svago e lo spettacolo;
3) banche, uffici pubblici e privati;
4) sedi e locali per attività culturali e associative;
5) magazzini e depositi, limitatamente ai piani terreni e interrati;
6) piccoli laboratori artigianali che non producono rumori ed odori molesti o nocivi, né
inquinamenti di qualsiasi tipo;
7) autorimesse e stazioni di servizio e riparazione di autoveicoli purché non producano
rumori ed odori molesti o nocivi, né inquinamenti di qualsiasi tipo;
8) servizi pubblici o di interesse pubblico, anche senza obbligo di rispettare la limitazione di
cui sopra, purché sia verificata la compatibilità dell'insediamento rispetto ai problemi di
accessibilità, mobilità e sosta.
In caso di Piani attuativi ovvero di convenzionamento fra i proprietari di lotti contigui, il
limite massimo di destinazioni non residenziali ammesse ai sensi del precedente comma, dovrà
essere verificato globalmente, potendosi invece trasferire o concentrare le destinazioni
medesime nei vari lotti o edifici.
Dalle zone residenziali sono invece escluse:
1) industrie e laboratori artigianali di produzione;
2) magazzini e depositi di materiali pericolosi;
3) istituti di pena;
4) macelli, stalle, scuderie, porcilaie, pollai e ricoveri di animali in genere;
5) attività di demolizione autovetture, depositi di materiali di qualsiasi tipo ed in genere ogni
altra attività che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, risulti in contrasto con gli
insediamenti residenziali.
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Le aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali devono essere sistemate
decorosamente in armonia con l'insediamento, con preferibile destinazione a giardino alberato.
Art. 33 - Centri e nuclei storici (Zone A1) - Norme generali
Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
Il P.R.G. individua i perimetri degli insediamenti e dei nuclei urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono
considerarsi parte integrante dei medesimi.
Entro tali perimetri, oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, e salvo
diversa specifica indicazione del piano stesso, saranno attuati gli interventi di restauro e di
risanamento conservativo degli edifici storico-artistici e di pregio ambientale, nel rispetto delle
strutture, della caratteristiche ambientali e delle forme architettoniche originarie, nonché le
trasformazioni con finalità di conservazione e di recupero degli altri edifici e dell'esistente
tessuto urbanistico-edilizio anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica
ovvero di ricostruzione.
Il restauro, il risanamento e la trasformazione prevederanno la demolizione di elementi in
contrasto non accettabile con l'ambiente, aggiunti in epoca recente e che risultino altresì privi di
valore storico, artistico, ambientale o documentario.
Con l'adozione del P.R.G., i perimetri dei centri e dei nuclei storici costituiscono
individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 27 della
legge 05.08.1978 n. 457.
Tutti i centri e i nuclei storici perimetrati dal P.R.G. possono essere assoggettati alla
formazione di appositi piani attuativi (P.R. o P.P.), da predisporre con le finalità e i criteri di cui
al successivo art. 35
e con l'applicazione agli edifici e ai manufatti esistenti dei gradi di
intervento di cui all'art. 36, definiti con riferimento all'art. 31 della legge 05.08.1978 n. 457.
I piani attuativi dei centri e dei nuclei storici sono estesi ad almeno una o più unità minime di
intervento (U.M.I.) individuate nelle tavole da III.3a a III.3i.
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Art. 34 - Centri e nuclei storici - Zone di ristrutturazione urbanistica
Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
Entro il perimetro dei centri e dei nuclei storici, il P.R.G. individua nelle Tavole da III.3a a
III.3i le zone di ristrutturazione urbanistica, nelle quali gli interventi sono definiti ai sensi dell'art.
31 lettera e) della legge 05.08.1978 n. 457.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere realizzati sia con i piani attuativi
dei centri e dei nuclei storici di cui al successivo art. 35, sia anche con Piani di Recupero
singoli, estesi almeno all'intera zona di ristrutturazione perimetrata dal P.R.G., essendo sempre
ammessa la facoltà di comprendere nel P.R. anche unità di intervento adiacenti ad essa.
Per ciascuno di tali interventi il P.R.G. ha stabilito, nel rispetto delle limitazioni relative alla
densità edilizia, altezza e alle distanze prescritte dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/68 per gli
interventi nelle zone omogenee A, i parametri di volumetria, altezza e destinazione d’uso da
osservare sia per i recuperi che per le nuove costruzioni ammesse, nonché il perimetro
obbligatorio, gli eventuali standards da realizzare e le prescrizioni specifiche particolari.
I parametri e le prescrizioni di cui sopra sono stabilite per ciascuna zona nelle Tavole da
III.3a a III.3i e nel fascicolo IV.2 “Prescrizioni specifiche per i progetti norma e per le zone di
ristrutturazione urbanistica; nelle zone in cui dette prescrizioni definiscono le caratteristiche
planivolumetriche e funzionali essenziali dell'intervento, si applicano le disposizioni relative ai
progetti norma di cui all'art. 41, commi 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°.
Nella progettazione degli interventi si dovranno adottare principi insediativi e tipologie
coerenti con la struttura urbanistico-edilizia dei nuclei, evitando soluzioni estranee al contesto
(quali ad esempio, in via generale, le tipologie a palazzina, a schiera, a blocco isolato).
Dovranno altresì essere rispettati, ove previsti, i gradi di intervento apposti sui singoli edifici,
precisandosi che per gli edifici contraddistinti con il grado 7 - Trasformazione per
l’adeguamento ambientale sono consentiti, oltre a quanto previsto all’art. 36 tutte le traslazioni,
ricomposizioni e accorpamenti volumetrici richiesti dal progetto di ristrutturazione, mentre gli
edifici privi di indicazioni di grado e/o coperti da prescrizioni di intervento diverse dai gradi si
intendono soggetti a demolizione senza recupero di volume.
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Art. 35 - Centri e nuclei storici - Piani attuativi
Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
I piani attuativi dei centri e nuclei storici hanno la finalità di stabilire gli interventi e i vincoli
occorrenti:
per il recupero in termini documentari e funzionali degli edifici e degli spazi urbani e dei
siti di interesse storico, artistico, ambientale, paesaggistico;
per il recupero sociale e abitativo degli insediamenti di antica formazione e
dell'ambiente storico e naturale.
I piani attuativi definiranno, in conformità e ad integrazione delle previsioni del P.R.G.:
1) Le condizioni degli insediamenti sotto il profilo igienico-sanitario, lo stato di
conservazione edilizia e le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree libere;
2) Le scelte generali, programmatiche e di intervento, per il riassetto funzionale e il recupero
edilizio degli insediamenti;
3) La specifica normativa e gli usi prescritti ed ammessi cui sottoporre tutti i beni storici e
monumentali meritevoli di salvaguardia, restauro, conservazione e recupero, nonché le zone
d'interesse ambientale con particolare cura per il patrimonio arboreo e vegetazionale;
4) Gli edifici o parti di essi ed i manufatti da demolire o trasformare perché in contrasto
inaccettabile con l'ambiente;
5) Le trasformazioni interne ed esterne e le ricostruzioni prescritte od ammesse per i
restanti edifici, nonché l'eventuale realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di edifici
esistenti, nel rispetto dei gradi di intervento stabiliti al successivo art. 36;
6) Nei casi di nuova edificazione dovranno essere rispettate le limitazioni relative alla
densità edilizia, alle altezze e alle distanze, prescritte dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/68 per
le zone omogenee A;
7) L'organizzazione della rete di viabilità e degli spazi di parcheggio al fine di favorire la
mobilità pedonale ed il trasporto pubblico;
8) I beni immobili da destinare ad impianti, attrezzature e opere pubbliche e di interesse
generale e le loro modalità attuative;
9) Gli standards urbanistici ed edilizi e la sistemazione degli spazi liberi pubblici e privati
esistenti o di nuova formazione;
10) Le provvidenze per la conservazione ed il miglioramento in sito delle attività esistenti a
servizio della zona, purché non in contrasto con l'ambiente;
11) Le norme di attuazione e le conseguenti modalità di gestione.
Art. 36 - Centri e nuclei storici - Gradi d'intervento
Il P.R.G. definisce gli interventi ammissibili sugli edifici e i manufatti esistenti all'interno dei
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centri e dei nuclei storici perimetrati, secondo i gradi di seguito descritti, e attribuiti a ciascun
edificio nelle tavole da III.3a a III.3i, fermo restando che per tutti i gradi di intervento sono
sempre ammessi gli adeguamenti igienico-sanitari e tecnologici da attuarsi con modalità
coerenti con le prescrizioni del grado cui sono soggetti.
GRADO 1 - Restauro
Edifici soggetti a conservazione integrale degli interni e degli esterni.
L’altezza massima del fabbricato è da intendersi quella esistente.
Sono ammessi solo il restauro conservativo e il consolidamento statico nel rispetto (anche
mediante ripristino) della tipologia distributiva esistente, quando sia riferita ai caratteri originari
dell'edificio.
E' ammessa altresì la ricostruzione di elementi architettonico-decorativi, nell'assoluto
rispetto dei valori estetici originali. L'eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico e/o
ambientale é obbligatoria nella contestualità degli interventi di cui sopra.
Ogni intervento deve essere preceduto da rigorose analisi e documentazioni storicofilologiche, e deve essere eseguito con le metodiche del restauro scientifico.
GRADO 2 - Risanamento conservativo
Edifici soggetti alla ricostituzione dell'organismo architettonico e alla conservazione
integrale dell'involucro esterno.
Sono ammessi:
a) il restauro conservativo delle facciate sull'intero perimetro (compresi cortili e rientranze),
con obbligatoria eliminazione degli elementi in contrasto con l'architettura dell'edificio, quali
quelli evidenziati nelle prescrizioni del grado 4, lettera a).
Eventuali elementi architettonici originari (balconi in pietra o in legno, colonne e capitelli,
portali e contorni, balaustre in legno, inferriate e simili) dovranno essere conservati, e potranno
essere sostituiti con altri dello stesso materiale solo se irrimediabilmente ammalorati.
E' comunque vietato modificare la dimensione delle aperture e realizzare nuovi balconi o
terrazze;
b) il restauro conservativo e/o il ripristino delle coperture con i materiali originari,
mantenendo sporgenza della gronda, imposta del tetto e inclinazione delle falde con possibilità
di apertura di lucernari ed abbaini al solo scopo di raggiungere il rapporto aereoilluminante
minimo previsto dal Regolamento Locale d’Igiene;
L’altezza massima del fabbricato è da intendersi quella esistente.
c) gli interventi interni per la ricostituzione dell'organismo architettonico-distributivo, il
ripristino delle strutture, degli spazi e degli elementi interni di valore storico e architettonico
(volte e soffitti in legno a vista, archi, colonne, capitelli, trabeazioni, portali, contorni, elementi
decorativi vari quali inferriate e balaustre, fregi e stucchi, fontane, camini, medaglioni, ecc.).
L'eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico e/o ambientale é obbligatoria nella
contestualità degli interventi di cui sopra.
GRADO 3 - Risanamento conservativo esterno
Edifici soggetti alla conservazione delle facciate esterne e delle coperture.
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Sono ammessi:
a) il restauro conservativo delle facciate sull'intero perimetro (compresi cortili e rientranze),
con possibilità di sostituire e/o completare eventuali parti manomesse o mancanti, e con
obbligatoria eliminazione degli elementi in contrasto con l'architettura dell'edificio, quali quelli
evidenziati nelle prescrizioni del grado 4, lettera a).
Eventuali elementi architettonici originari (balconi in pietra o legno, colonne e capitelli,
portali e contorni, balaustre in legno, inferriate e simili) dovranno essere conservati, e potranno
essere sostituiti con altri dello stesso materiale solo se irrimediabilmente ammalorati.
Sono ammesse le modifiche alle facciate, ove necessario, atte a ricostituire l’impianto
originario delle stesse. E’ vietato, in ogni caso, realizzare nuovi balconi o terrazze.
b) il restauro conservativo e/o il ripristino delle coperture con i materiali originari,
mantenendo sporgenza della gronda, imposta del tetto e inclinazione delle falde. con possibilità
di apertura di lucernari ed abbaini al solo scopo di raggiungere il rapporto aereoilluminante
minimo previsto dal Regolamento Locale d’Igiene;
L’altezza massima del fabbricato è da intendersi quella esistente.
Ove manchi, é ammesso lo sporto di gronda nel rispetto del carattere tipologico
architettonico dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione interna, ai fini della ridestinazione dell'edificio e del
risanamento igienico nel rispetto delle eventuali tipologie strutturali caratteristiche, e nel rispetto
altresì della coerenza architettonica fra l'organismo complessivo risultante e gli involucri
dell'edificio stesso sulla base di adeguate ricerche storico-filologiche.
GRADO 4 - Risanamento conservativo con adeguamento ambientale delle facciate
Edifici soggetti a ricomposizione interna e adeguamento ambientale delle facciate, per i
quali sono previsti i seguenti tipi di intervento:
a) l'obbligatoria eliminazione di elementi e strutture esterne in contrasto con l'architettura
originaria degli edifici e con il contesto ambientale mediante:
la sostituzione di balconi in c.l.s. con strutture in pietra o legno e parapetti in ferro o legno;
la sostituzione di tapparelle con persiane o ante a ventola, per i soli piani terra è possibile
l’applicazione di ante a scorrimento;
la sostituzione di coperture in materiali non tradizionali con manti di coppi a canale in
laterizio;
la sostituzione di contorni di finestre in marmo sottile, metallo, legno o simili con altri di
proporzioni tradizionali in pietra;
la sostituzione di serramenti e/o serrande in metallo con elementi in legno;
la sostituzione e/o modifica di altri eventuali elementi in contrasto in modo da assicurare il
miglior inserimento ambientale delle facciate recuperate;
b) il rifacimento, con materiali tradizionali, delle coperture, con possibilità di apportare le
modifiche necessarie ai fini di un miglior inserimento ambientale;
c) gli interventi di ristrutturazione distributiva interna, ai fini delle ridestinazioni dell'edificio e
del risanamento igienico, nel rispetto delle eventuali tipologie strutturali caratteristiche.
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d) è ammesso l’inserimento di nuove aperture e la modifica di quelle esistenti, purché
finalizzati alla ricostituzione del disegno architettonico delle facciate e/o al rispetto dei rapporti
aeroilluminanti.
GRADO 5 - Ristrutturazione edilizia
Edifici soggetti alla conservazione delle strutture murarie esterne.
Sono ammessi:
a) il restauro delle strutture murarie esterne anche con aggiunte, soppressioni o modifiche
delle aperture in coerenza con le trasformazioni interne nel rispetto peraltro della composizione
sintattica delle facciate; in caso di strutture murarie fatiscenti é ammesso, ove non altrimenti
possibile, la parziale sostituzione delle stesse;
b) il rifacimento, anche modificativo, delle coperture, se necessario al fine di un migliore
inserimento ambientale con possibilità di apertura di lucernari ed abbaini al solo scopo di
raggiungere il rapporto aereoilluminante minimo previsto dal Regolamento Locale d’Igiene;
c) gli interventi di ristrutturazione distributiva interna, la sostituzione delle strutture
orizzontali fatiscenti anche con materiali diversi dagli originali, ai fini della ridestinazione
dell'edificio e del risanamento igienico, compatibili con la conservazione delle strutture murarie
esterne.
GRADO 6 - Ricostruzione facoltativa
Edifici in buono stato, non in grave contrasto con l'ambiente, soggetti alla semplice
limitazione volumetrica entro i limiti massimi di quella esistente.
E' ammessa la demolizione parziale o totale e la successiva ricostruzione dell'edificio entro i
limiti volumetrici preesistenti, anche con possibilità di variare le forme originali e di apportare
limitate correzioni al sedime, nel rispetto delle adiacenze di pertinenza e con riguardo
all'inserimento ambientale.
GRADO 7 - Trasformazione per l'adeguamento ambientale
Edifici per i quali si raccomanda la trasformazione dell'involucro esterno al fine di un
migliore inserimento ambientale degli stessi.
Sono ammessi tutti gli interventi previsti per gli edifici classificati con grado 6.
Qualora due o più edifici classificati con il grado 7 risultino adiacenti, il volume dei medesimi
potrà essere accorpato in un unico edificio.
La concessione edilizia per interventi di qualsiasi natura interessanti gli edifici classificati
con grado 7 potrà essere rilasciata solo se, contestualmente ai lavori per i quali si richiede
l'autorizzazione, sia previsto l'adeguamento dell'involucro esterno al fine di un migliore
inserimento ambientale.
GRADO 8 - Demolizione
Edifici per i quali si impone la demolizione per contrasto con l'ambiente.
Per gli edifici
classificati con il grado 8 sono ammesse solo le opere di
manutenzione per necessità igienica o di salvaguardia dalla pubblica incolumità, a condizione
che il richiedente si impegni con atto trascritto a rinunciare, in caso d'esproprio, alla
indennizzabilità delle opere eseguite.
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Per ragioni di interesse pubblico e/o di miglioramento ambientale la demolizione potrà
essere effettuata, previo indennizzo, dalla Pubblica Amministrazione.
Nel caso che uno o più edifici siano oggetto di interventi previsti dai gradi sopradefiniti,
dovranno essere contestualmente definiti i fabbricati classificati con il grado 8 appartenenti alla
medesima proprietà e compresi nella stessa unità minima di intervento.
Art. 37 - Centri e nuclei storici - Interventi ammessi in attesa dei piani attuativi
Fino all'entrata in vigore degli eventuali piani attuativi (P.R. o P.P.), nell'ambito dei nuclei
storici perimetrati dal P.R.G. sono ammessi esclusivamente gli interventi di seguito individuati,
che dovranno tuttavia attuarsi con modalità coerenti con le prescrizioni del grado attribuito a
ciascun edificio o manufatto contenute nelle tavole da III.3a a III.3i del P.R.G.:
a) Interventi di cui all'art. 27 della legge 05.08.1978 n. 457 e successive modifiche e
integrazioni.
Le opere di consolidamento e di adeguamento igienico e tecnologico devono essere
rigorosamente contenute entro l'ingombro planivolumetrico preesistente, ivi compresa la
sagoma del tetto, e non devono comportare aumento delle volumetrie e delle superfici utili di
calpestio, alterazioni delle caratteristiche architettoniche, tipologico-distributive e strutturali e
modifiche della destinazione d'uso residenziale degli edifici.
b) Interventi sugli edifici secondo le prescrizioni contenute nelle tavole da III.2a a III.2i in
scala 1:1000, nei limiti e con le modalità di seguito specificate:
Fino all'entrata in vigore degli eventuali Piani attuativi, nei centri o nuclei storici principali
sono ammessi solo gli interventi sugli edifici individuati con gradi 1, 2, 3, 4, 5, e 8 di cui all'art.
36, e sono confermate le destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del P.R.G., restando
comunque ammesso il cambio di destinazione da non residenziale a residenziale e destinazioni
ammissibili elencate all’art. 32 con i limiti in esso riportati.
Nei nuclei storici minori di S.S. Trinità, Cedrello, Dosso Moroni, Berlino, Premaioni,
Camarelli, Fumiano e Remondi, Case Gatti e Case Chiodo, Bastoni, Fornace, Valbosana,
Merano, Casella, Sugalatti e Chisulotti, Ca’ del Colle, Dossello-Fulgosi, Ca’ dei Gotti,
Gavazzuolo 1, Gavazzuolo 2, Bruseto, Colzine, Crocetta, Ponte Lujo,
Grumelduro,
Perola,
Lucchetti, Altino sono invece sempre consentiti gli interventi previsti da tutti i gradi di cui
all'art. 36, ferme restando le disposizioni sulle destinazioni d'uso di cui al comma precedente.
Gli interventi di Ricostruzione facoltativa – Grado 6 e di Trasformazione per l’adeguamento
ambientale – Grado 7 sono consentiti solo subordinatamente all’approvazione di un piano
attuativo di cui agli articoli 33, commi 5 e 6, e 35, ad eccezione degli edifici con grado 7 aventi
destinazione d'uso accessoria e con volumetria inferiore a 150 mc.
c) Interventi nelle zone di ristrutturazione urbanistica nell'ambito dei centri e dei nuclei
storici.
Fino all'approvazione del piano attuativo esteso almeno all'intera zona si ristrutturazione,
sono ammessi soltanto gli interventi di cui all'art. 17 punto 3 della L.R. 15.04.1975 n. 51.
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d) Interventi in piani attuativi vigenti e confermati.
Il P.R.G. individua tali interventi con apposito perimetro; per essi valgono le previsioni e gli
obblighi dettati dall'inerente piano attuativo.
Per i gradi 4, 5, 6, 7, ai fini e nei limiti dell’applicazione della l.r. 15/96 e successive
modificazioni ed integrazioni è ammissibile la modifica dell’altezza del fabbricato nel rispetto dei
criteri stabiliti per ciascun grado e fatta salva la dimostrazione del corretto inserimento
ambientale dell’intervento e nel rispetto dei caratteri e delle peculiarità del contesto
architettonico.
Art. 38 - Comparti residenziali edificati ad impianto urbanistico consolidato (Zona
B1)
Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
Il P.R.G. individua i comparti edificati, caratterizzati da un impianto urbanistico consolidato il
cui principio insediativo non deve essere alterato.
A questo fine, il P.R.G. detta norme generali e specifiche per le diverse tipologie insediative
riconosciute e più sotto individuate.
La destinazione d'uso prescritta é quella residenziale definita all'art. 32.
Negli edifici esistenti sono sempre consentiti gli interventi di cui all'art. 31, lettere a), b), c),
d), della legge 05.08.1978 n. 457, ivi compresa la ricostruzione sostitutiva dei volumi esistenti.
Le ricostruzioni sostitutive che accorpino due o più lotti sono consentite solo subordinatamente all'approvazione di un apposito piano attuativo che assicuri la compatibilità
dell'intervento con la tipologia insediativa prevalente.
Sulle aree comprese nei comparti R1, R2, R5 di cui al presente articolo è consentita
l’edificazione di nuovi edifici, applicando i parametri fissati per ciascuna tipologia insediativa, nel
caso che il lotto di proprietà, dedotte le aree di pertinenza degli edifici esistenti e/o assentiti sul
lotto medesimo, come definite all’art. 13 delle presenti norme, abbia una superficie libera e
contigua non inferiore a mq. 350. Tale superficie può risultare anche dalla demolizione parziale
o totale degli edifici esistenti, fatta salva l’eventuale subordinazione al piano attuativo prevista al
comma precedente.
Gli interventi di ampliamento della superficie coperta e il sopralzo degli edifici esistenti alla
data di adozione del P.R.G. non potranno superare i limiti di superficie coperta e altezza fissati
di seguito per ciascuna tipologia insediativa:
Comparti R1 - Ville e villini
a) Rc = 40% (comprensiva di superficie coperta esistente e ampliamento);
b) H = non superiore a 9,00 m. Ampliamenti e sopralzi di edifici esistenti non potranno avere
altezza superiore a tale limite.
c) D = 0,50 con un minimo di m. 5,00.
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In ogni caso, ad intervento avvenuto, la densità fondiaria riferita alla superficie di pertinenza
del fabbricato non dovrà risultare superiore a mc/mq. 1,20 salvo che per il territorio oltre il fiume
Serio, in cui non dovrà essere superata la densità fondiaria di mc/mq. 1,00. Per le zone
residenziali R1 all’interno della perimetrazione del centro edificato ai sensi dell’art. 18 della
legge n.865 del 22/10/1971 di cui alla delibera consiliare n. 342 del 30/11/1979 (individuate
nelle tavole di piano con la lettera C), la densità fondiaria non dovrà risultare superiore a 2,00
mc/mq salvo che per il territorio oltre il Fiume Serio, in cui non dovrà essere superata la
densità fondiaria di mc/mq 1,20.
R1D - Ville e Villini a volumetria definita
1) Per tali lotti, ove non espressamente indicato nelle presenti norme, si applica la
medesima normativa dei lotti R1, ad eccezione dell’indice di fabbricabilità fondiaria If. La
volumetria realizzabile è indicata, in mc, sulle tavole di piano;
2) Rc = 40%
3) H = m. 9,00
4) D = 0,50 con un minimo di m. 5,00
Comparti R2 - Palazzine
a) Rc = 30% (comprensiva di superficie coperta esistente e ampliamento);
b) H = non superiore a 12,00 m. Ampliamenti e sopralzi di edifici esistenti non potranno
avere altezza superiore a tale limite.
c) D = 0,50 con un minimo di m. 5,00.
In ogni caso, ad intervento avvenuto, la densità fondiaria riferita alla superficie di pertinenza
del fabbricato non dovrà risultare superiore a mc/mq. 1,50, salvo che per il territorio oltre il
fiume Serio, in cui non dovrà essere superata la densità fondiaria di mc/mq. 1,20. Per le zone
residenziali R2 all’interno della perimetrazione del centro edificato ai sensi dell’art. 18 della
legge 865 del 22/10/1971 di cui alla delibera consiliare n. 342 del 30/11/1979 (individuate nelle
tavole di piano con la lettera C), la densità fondiaria non dovrà risultare superiore a 2,50 mc/mq
salvo che per il territorio oltre il Fiume Serio, in cui non dovrà essere superata la densità
fondiaria di mc/mq 1,50.
Per il lotto R2 situato lungo la S.P.35 e identificato nella tavola di piano III.2e con la lettera
D, il conteggio ai fini dell’edificabilità comprenderà anche l’area di proprietà di circa mq. 1000
interessata dalla strada adiacente al lotto stesso.
Comparto R3 - Case a blocco
1. Per l'ampliamento della superficie coperta:
a) Rc = 30% (comprensiva di superficie coperta esistente e ampliamento);
b) H = non superiore a quella degli edifici esistenti e comunque non superiore a m. 12,00;
c) D = 0,50 con un minimo di m. 5,00.
In ogni caso, ad intervento avvenuto, la densità fondiaria riferita alla superficie di pertinenza
del fabbricato non dovrà essere superiore a mc/mq. 2,50.
Per le zone residenziali R3 all’interno della perimetrazione del centro edificato ai sensi
dell’art. 18 della legge n.865 del 22/10/1971 di cui alla delibera consiliare n. 342 del 30/11/1979
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Norme Tecniche di Attuazione
(individuate nelle tavole di piano con la lettera C), la densità fondiaria non dovrà risultare
superiore a 3,00 mc/mq.
2. In questi comparti il sopralzo non è consentito.
Per interventi ai sensi della l.r. 15/96, e successive modificazioni ed integrazioni, l’altezza
massima consentita è stabilita in m 12,00.
Comparto R4 - Case a schiera
1. Per l'ampliamento della superficie coperta:
a) Rc = 40% (comprensiva di superficie coperta esistente e ampliamento);
b) H = non superiore all'altezza media degli edifici esistenti da ampliare;
c) D = 0,50 con un minimo di m. 5,00;
d) l'ampliamento dovrà preferibilmente presentarsi come addizione di unità modulari, e
comunque dovrà risultare in una soluzione architettonica coordinata con riferimento a ciascuna
unità a schiera.
In ogni caso, ad intervento avvenuto, la densità fondiaria riferita alla superficie di pertinenza
del fabbricato non dovrà essere superiore a mc/mq. 1,20. Per le zone residenziali R4 all’interno
della perimetrazione del centro edificato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865 del 22/10/1971 di
cui alla delibera consiliare n. 342 del 30/11/1979 (individuate nelle tavole di piano con la lettera
C), la densità fondiaria non dovrà risultare superiore a 1,50 mc/mq
2. In questi comparti il sopralzo non é consentito.
Comparto R5 - Tipologia mista
I comparti R5 sono caratterizzati dalla compresenza di tipi edilizi diversi, in situazioni non
riconducibili ad assetti omogenei e pertanto gli interventi di cui al quarto comma del presente
articolo sono ammessi anche senza previa approvazione di Piano attuativo.
In tali comparti sono consentiti ampliamenti e sopralzi entro i limiti più sopra fissati per i
comparti con tipologia R2 - Palazzine.
Art. 39 - Giardini privati esistenti e verde privato di progetto (Zona B2)
Sono così classificati i giardini e gli elementi naturali inseriti nel contesto edificato e le aree
private per le quali il P.R.G. prevede nuove sistemazioni a giardino.
Sulle aree soggette a tale vincolo é vietata ogni alterazione dello stato ambientale che
possa recare pregiudizio alla salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetazionale di pregio.
Ogni intervento edilizio che interessi, anche indirettamente, aree piantumate con alberi e/o
arbusti di pregio, deve essere accompagnato da un rilievo dettagliato della dotazione arborea
esistente
e
da
una
relazione redatta
da un tecnico specializzato
da
cui
risulti la
compatibilità dell'intervento stesso con la salvaguardia del verde.
Per i parchi e i giardini risalenti ad epoca anteriore al 1940 individuati nelle tavole di piano
con apposita simbologia, nei quali l'impianto compositivo e arboreo originario risulta tuttora
sostanzialmente riconoscibile, é vietata ogni alterazione dello stato ambientale e sono prescritti
i necessari interventi di restauro del verde e delle sistemazioni a terra.
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Norme Tecniche di Attuazione
Salvo diverse prescrizioni del P.R.G., per gli edifici sono ammessi gli interventi di cui all'art.
31, lettere a), b), c), d) della legge 05.08.1978 n. 457, nonché il recupero abitativo dei sottotetti
esistenti, con possibilità, per i sottotetti con altezza interna di almeno m. 1,20 all'imposta della
copertura, di innalzamento della stessa non superiore a m. 1.
Salvo diverse prescrizioni del P.R.G., per tali edifici sono confermate le destinazioni d'uso in
atto, essendo comunque consentito il passaggio alla destinazione residenziale.
Art. 40 - Interventi residenziali di saturazione (Zona B3)
Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
Nelle zone parzialmente edificate, con caratteristiche di buona conservazione generale, il
P.R.G. prevede la saturazione puntuale di lotti inedificati mediante interventi di completamento
da effettuare secondo tipologie insediative coerenti con l'intorno, e distinte con le sigle R6 - Ville
e Villini e R7- Palazzine.
A questo fine, il P.R.G. individua le aree di intervento e la loro suddivisione in lotti.
L'individuazione delle aree di intervento é prescrittiva, così come la
suddivisione in
determinato numero di lotti, mentre la delimitazione dei lotti stessi è indicativa e potrà essere
modificata con le seguenti modalità:
direttamente in sede di progetto di Concessione Edilizia, quando questo riguardi due o più
lotti contigui individuati dal P.R.G. e sia presentato e sottoscritto da proprietari che
rappresentino almeno l’80% (ottantapercento) della superficie complessiva dei lotti medesimi
come risulta dalla tavola di azzonamento. A questo fine il progetto deve essere corredato da
apposita planimetria di rilievo che dimostri il requisito di cui sopra;
anche mediante progetti distinti e/o in tempi successivi, previa presentazione al Comune di
apposita convenzione stipulata in atto pubblico registrato e trascritto che attesti l’ottemperanza
del requisito di cui sopra.
Le possibilità di cui sopra non sono ammesse per i lotti R6D e R1D (con volumetria
definita).
Il trasferimento di diritti volumetrici non utilizzati, spettanti alle aree di cui al presente
articolo, è consentito anche a favore di proprietà non confinanti, purché comprese nella
medesima area azzonata dal P.R.G., con le modalità di cui all’art. 13, sesto comma.
La destinazione d'uso prescritta é quella residenziale definita all'art. 32.
Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 31, lettere a), b), c),
d) della legge 05.08.1978 n.457, ivi compresa l'utilizzazione dei sottotetti esistenti che siano o
possano essere resi abitabili.
Il piano si attua con Concessione edilizia, applicando per ciascuna tipologia i seguenti
indici:
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Norme Tecniche di Attuazione
R6 - Ville e Villini
1) If = mc/mq. 1,00 per gli interventi nel territorio oltre il fiume Serio;
If = mc/mq. 1,20 per il resto del territorio comunale;
2) Rc = 40%
3) H = m. 8,50
4) D = 0,50 con un minimo di m. 5,00
R6D - Ville e Villini a volumetria definita
1) Per tali lotti, ove non espressamente indicato nelle presenti norme, si applica la
medesima normativa dei lotti R6, ad eccezione dell’indice di fabbricabilità fondiaria If. La
volumetria realizzabile è indicata, in mc, sulle tavole di piano;
2) Rc = 40%
3) H = m. 8,50
4) D = 0,50 con un minimo di m. 5,00
R7 - Palazzine
1) If = mc/mq. 1,20 per gli interventi nel territorio oltre il fiume Serio;
If = mc/mq. 1,50 per il resto del territorio Comunale;
2) Rc = 40%
3) H = m. 11,50
4) D = 0,50 con un minimo di m. 5,00
La volumetria massima ammissibile é computata al lordo dei volumi esistenti sul medesimo
lotto, se confermati.
Per alcuni interventi di saturazione di tipo R6, individuati con apposita lettera sulle tavole di
azzonamento, si richiede che nei progetti siano preventivamente verificate precise condizioni di
fattibilità ambientale, a cui è subordinato il rilascio delle Concessioni edilizie, come di seguito
specificato:
Lotti R6 individuati con la lettera “F” (via Belloloco, tavola III.2b): i progetti dovranno
rispettare l’attuale morfologia dei luoghi, assicurando che le nuove costruzioni, ivi compresi
eventuali muri di sostegno, non interferiscano con le scarpatine esistenti verso valle, e
comunque salvaguardino la caratteristica conformazione a balze del declivio.
Lotti R6 individuati con la lettera “G” (via Tribulina, tavola III.2n): i progetti saranno
accompagnati da una perizia idrologica particolareggiata in relazione alla presenza di una
depressione che può fungere da bacino di raccolta delle acque superficiali, correlativamente
all’individuazione del più corretto rapporto fra nuove costruzioni e sistema idrologico locale.
Lotti R6 individuati con la lettera “H” (via Gatti, tavola III.2m): i progetti dovranno prevedere
un adeguato sistema di drenaggio delle acque superficiali
e saranno a questo fine
accompagnati da apposita perizia idrogeologica, corredata da opportune verifiche sulla stabilità
dei versanti.
Art. 41 - Progetti norma (Zone B4, C1, D5, D8)
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Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
Nei comparti così classificati sono previsti sia interventi di completamento degli ambiti
edificati circostanti, sia operazioni urbanistiche di rilevanza strategica per la struttura del piano.
Ciascuno di detti comparti é disciplinato da un progetto norma, che definisce le
caratteristiche planivolumetriche e funzionali essenziali dell'intervento, con riguardo sia agli
edifici, sia alla sistemazione degli spazi scoperti.
I progetti norma sono riportati nelle tavole di azzonamento del P.R.G. e nel fascicolo
"Prescrizioni per i progetti norma e per le zone di ristrutturazione urbanistica", allegato IV.2, nel
quale sono fissate le previsioni e prescrizioni specifiche per ciascun intervento.
Il progetto norma, oltre a riportare una descrizione sintetica del progetto, stabilisce la
modalità d'intervento (con concessione edilizia o con piano attuativo), e individua
specificamente, con riferimento allo schema definito per ciascun intervento:
a) destinazioni d'uso, definite ai sensi delle presenti norme;
b) volumetria edificabile complessiva e di ciascun edificio;
c) altezze massime di ciascun edificio;
d) distanze e allineamenti obbligatori;
e) accessi, percorsi e altri spazi pedonali;
f) eventuali standards urbanistici da reperire in sede di piano attuativo;
g) eventuali prescrizioni particolari di ordine architettonico-ambientale, e ogni altro elemento
necessario nel caso specifico.
Le previsioni dei progetti norma sono obbligatorie per quanto riguarda le destinazioni d'uso,
la volumetria complessiva, le altezze, le giaciture degli edifici e gli allineamenti verso le strade, i
percorsi pedonali e i porticati, la superficie complessiva degli spazi per standards urbanistici,
nonché tutte le "Prescrizioni specifiche" fissate per ciascun progetto nel fascicolo IV.2. Sono
sempre consentite soluzioni planovolumetriche, limitatamente agli edifici, diverse da quelle
prescritte
semprechè,
ad
insindacabile
giudizio
degli
Organi
Comunali
preposti
all’approvazione, la soluzione presentata sia ritenuta migliorativa.
Sono invece indicativi, salvo contraria prescrizione del progetto norma, la disposizione e
destinazione delle aree scoperte e degli standards urbanistici, i tracciati dei percorsi pedonali e
la conformazione dei portici, le dimensioni dei corpi di fabbrica potranno essere variate fino a
m. 5 per lato, nel rispetto dei criteri insediativi (allineamenti, rapporti fra i corpi di fabbrica,
giaciture, ecc.) fissati dalle “prescrizioni specifiche”.
Per il progetto norma n. 17 - Centro intermodale, le previsioni planivolumetriche e funzionali
del progetto sono da considerare indicative nei limiti riportati nelle "Prescrizioni specifiche", e
potranno essere modificate in sede di intervento.
Nelle aree disciplinate con i progetti norma, la concreta utilizzazione edificatoria delle
volumetrie assegnate dal P.R.G. non potrà essere ridotta al di sotto dell'80% del volume
complessivo previsto per ciascun intervento, mentre il trasferimento di volumi fra corpi di
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Norme Tecniche di Attuazione
fabbrica all'interno dello stesso comparto è consentito nel limite del 20% del corpo di maggior
volume, per i comparti da attuare con concessione edilizia, e del 10% per i comparti soggetti a
piano attuativo. Le riduzioni volumetriche e i trasferimenti di cui sopra non dovranno comunque
comportare alterazioni dell'impianto architettonico e urbanistico del progetto norma, fatto salvo
quanto previsto al comma 6.
Il volume dei porticati di uso collettivo o aperti al pubblico non viene computato.
Nei comparti disciplinati dai progetti norma e assimilati a zone di completamento (B4), gli
interventi previsti si attuano con concessioni edilizie, anche richieste separatamente e/o in
tempi successivi, il cui rilascio é peraltro subordinato alla presentazione di un progetto
planivolumetrico esteso all'intero ambito individuato nella tavola di piano e sottoscritto da tutti i
proprietari interessati.
I comparti di nuovo impianto (C1) sono invece soggetti a piani attuativi, anch'essi estesi
all'intero ambito di cui sopra, e obbligatoriamente corredati dagli elaborati prescritti dalla vigente
normativa regionale per gli interventi in aree edificate.
I progetti norma disciplinano, oltre agli interventi più significativi a destinazione
prevalentemente residenziale, anche interventi con altra destinazione principale: P.N. produttivi
(Zone D5), P.N. terziari (Zone D8), P.N. con destinazione ad attrezzature di interesse comune.
Art. 42 - Piani attuativi confermati dal P.R.G. (A2, C2)
Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
Il P.R.G. conferma gli interventi nei centri e nuclei storici (A2), nonché nelle zone
residenziali (C2), previsti dai piani attuativi perimetrati e individuati nella tavola di piano con
apposito contrassegno; per essi valgono i parametri di intervento, le previsioni e gli obblighi
dettati dall'inerente piano attuativo.
Nel rispetto di tali parametri, le eventuali varianti a piani attuativi confermati ai sensi del
presente articolo seguiranno la disciplina stabilita dalla normativa vigente in materia.
Si riportano di seguito le volumetrie complessive convenzionate e le quantità di standards
urbanistici per ciascun piano attuativo confermato, e contraddistinto nelle tavole di piano con
apposita simbologia e numerazione corrispondente:
P.L. GELMINELLO
Delibera consiliare di adozione n. 35 del 12.3.1990
Delibera consiliare di approvazione n. 76 del 29.6.1990
Volumetria: mc. 9.170 residenziale
Standard: parcheggio pubblico mq. 260
P.L. BONDO PETELLO
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Norme Tecniche di Attuazione
Delibera consiliare di adozione n. 49 del 25.11.1994
Delibera consiliare di approvazione n. 552 del 24.04.1995
Modificato con deliberazione consiliare n. 88 del 12.10.1998 e n. 10 del 26.02.1999
Volumetria: mc. 10.953 residenziale
Standards: verde pubblico mq. 1.600, parcheggio pubblico mq. 635
P.R. VIA SAN GIUSEPPE
Delibera consiliare di adozione n. 58 del 21.3.1990
Delibera consiliare di approvazione n. 37 del 15.3.1991
Volumetria: mc. 2.834 residenziale
P.R. VIA MILANO - VIA SELVINO
Delibera consiliare di adozione n. 26 del 3.10.1994
Delibera consiliare di approvazione n. 58 del 30.06.1995
Volumetria: totale mc. 5.965 di cui,
mc. 4.520 residenziale
mc. 900 commerciale
mc. 545 portico pubblico
P.R. VIA MAZZINI
Delibera consiliare di adozione n. 27 del 3.10.1994
Delibera consiliare di approvazione n. 31 del 12.04.1996
Volumetria: totale mc. 3.100 di cui,
mc. 2.200 residenziale
mc. 900 commerciale
P.R. VIA BONELLI
Delibera consiliare di adozione n. 28 del 3.10.1994
Delibera consiliare di approvazione n. 57 del 30.06.1995
Volumetria: mc. 1.127 residenziale
P.I.R. VIA MAZZINI - VIA MARCONI
Delibera consiliare di adozione n. 18 del 12.3.1993
Delibera consiliare di approvazione n. 51 del 30.6.1993
Volumetria: totale mc. 13.715 di cui,
mc. 6.152 residenziale
mc. 4.565 commerciale
mc. 2.998 artigianale
Standards: verde pubblico mq. 3.000, parcheggio pubblico (interrato) mq. 3.000
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Norme Tecniche di Attuazione
P.I.R. VIA M.O BRIOLINI
Delibera consiliare di adozione n. 94 del 16.11.1996
Volumetria: mc. 1.531 residenziale
P.I.R. VIA MONS. CARRARA
Delibera consiliare di adozione n. 93 del 16.11.1996
Volumetria: mc. 1.768,5 residenziale
VIA COLZINE
Delibera consiliare di adozione n. 119 del 28.01.1997
Volumetria: totale mc. 2.143,26 di cui:
mc. 1.699,26 residenziale
mc. 444 commerciale
Standards: parcheggio pubblico mq. 148
P.R. VIA MONTE GRAPPA - VIA S. CARLO BORROMEO
Delibera consiliare di adozione n. 136 del 25.11.1988
Delibera consiliare di approvazione n. 11 del 24.02.1989
Volumetria: totale mc. 1310,27 di cui,
mc. 939,15 residenziale
mc. 371,12 commerciale
portico uso pubblico mq. 41
P.P. LAGHETTO PESCA SPORTIVA
Delibera consiliare di adozione n. 138 del 27.11.1988
Delibera consiliare di approvazione n. 9 del 26.02.1999
Volumetria: totale mc. 1.500, a destinazione attrezzature di ristoro
Standards: verde pubblico mq. 13.100, parcheggio pubblico mq. 2.900
Per i piani attuativi confermati ai sensi del presente articolo è consentito, anche se scaduti,
portare a completa attuazione le parti residue, purché siano state realizzate completamente le
opere di urbanizzazione poste a carico dei P.A. stessi, e siano stati ottemperati tutti gli altri
eventuali obblighi od oneri previsti dalle inerenti convenzioni e/o norme attuative.
Le varianti a piani attuativi confermati sono ammesse nel rispetto della normativa vigente.
Nell’eventualità che i piani attuativi adottati dal Consiglio Comunale e confermati ai sensi del
presente articolo non venissero definitivamente approvati, per qualsiasi ragione, entro due anni
dalla data di adozione del P.R.G., sulle aree e gli immobili compresi nei rispettivi perimetri sono
consentiti interventi con destinazione residenziale, subordinati alla preventiva approvazione di
un nuovo piano attuativo esteso all’intero perimetro individuato nelle tavole di P.R.G., nel
rispetto dei limiti di volumetria e di destinazione d’uso sopra riportati per ciascun intervento,
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Norme Tecniche di Attuazione
entrambi però ridotti di un quarto.
Le altezze non potranno superare la media di quelle stabilite dal P.R.G. per le zone
circostanti, mentre dovranno essere rispettate le dotazioni di standards già previste.
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Norme Tecniche di Attuazione
CAPO III - DESTINAZIONI PRODUTTIVE
Art. 43 - Aree ad uso prevalentemente produttivo: destinazioni d'uso e norme generali
Le zone produttive sono riservate alle attrezzature, alle costruzioni e agli impianti destinati
alla produzione e trasformazione dei beni, nonché al deposito, smistamento e distribuzione
delle merci e alla eventuale vendita dei beni prodotti.
Le zone produttive sono altresì destinate ad accogliere insediamenti per la prestazione di
servizi resi a terzi in forma industriale, quali le attività di trasporto e di spedizione.
Sono compatibili con la specifica destinazione d'uso delle zone produttive le seguenti
funzioni integrative:
1) servizi e attrezzature per gli addetti;
2) ricovero per automezzi, impianti tecnologici e locali accessori
3) uffici amministrativi, laboratori di ricerca, centri elaborazione dati, spazi di esposizione e
di vendita diretta, servizi e attrezzature per la clientela;
4) commercio e distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di merci e prodotti inerenti
direttamente l’attività produttiva insediata;
5) servizi, edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e, in generale, aree ed opere
per l'urbanizzazione primaria e secondaria, quali parcheggi, verde pubblico attrezzato, impianti
sportivi, centri e servizi sociali e attrezzature varie.
La destinazione residenziale é ammessa, esclusivamente per i titolari delle aziende e per
gli addetti alla direzione, alla custodia o a particolari attività lavorative che richiedano la
permanenza del personale, nella dimensione massima prescritta per ogni singola zona, e potrà
essere realizzata soltanto contestualmente o successivamente alla realizzazione della funzione
fondamentale.
Limitatamente alle aree produttive di contenimento e di completamento prospettanti sulla
strada Statale della Valle Seriana e sulla via Pradella (dal Ponte sul Serio sino all'imbocco su
via Pertini), è ammesso l'insediamento di attività commerciali-direzionali autonome, per una
percentuale non superiore al 40% della slp massima consentita dalle norme di zona; in tale
eventualità si applica la prescrizione di cui all'art. 48, ultimo comma.
Le abitazioni esistenti all'interno delle aree destinate ad attività produttive alla data di
adozione del P.R.G., ed eccedenti le quantità stabilite per ciascuna zona, sono consolidate allo
stato di fatto.
Oltre al rispetto di leggi e regolamenti in materia, tutte le costruzioni e gli impianti esistenti
da trasformare o da realizzare ex novo, dovranno essere attrezzati per evitare la produzione di
inquinamenti atmosferici, acustici e dei materiali solidi o liquidi di rifiuto. La concessione edilizia
può essere negata nel caso di insediamento di attività lavorative moleste, dannose o inquinanti,
il cui progetto non preveda il rispetto dei requisiti minimi di accettabilità previsti dalle norme
vigenti.
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Norme Tecniche di Attuazione
Le attrezzature, le costruzioni e gli impianti esistenti alla data
di adozione del
P.R.G., destinati alle attività produttive di cui al presente articolo, e che siano insediati in aree
per le quali il P.R.G. preveda una o più destinazioni diverse da quelle in atto, dovranno essere
gradualmente trasferiti e comunque rimossi nei tempi e nei modi che saranno a tal fine fissati
dai programmi dell'Amministrazione Comunale.
Per le costruzioni o gli impianti destinati alle attività produttive di ogni tipo, non si tiene conto
delle altezze raggiunte ne si computano le superfici e/o i volumi relativi alle opere necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio delle attività stesse.
Sono altresì escluse dal computo delle superfici e dei volumi i seguenti manufatti:
1) tettoie aperte a protezione delle aree di parcheggio;
2) porticati liberi necessari per i passaggi coperti esterni;
3) gronde, balconi e pensiline in aggetto, fino alla sporgenza di m. 3;
4) volumi tecnici, emergenti dalla sagoma di copertura (extra corsa degli ascensori, vani
scala,
serbatoi idrici,
vasi di espansione, torri di refrigerazione degli impianti termici e di
condizionamento, canne fumarie e di ventilazione, e simili);
5) apparati tecnologici e macchinari posti all'esterno, necessari per il ciclo produttivo;
6) strutture meccaniche automatizzate per l'immagazzinamento e il prelievo di merci e
prodotti.
I limiti di distanza tra i fabbricati e dai confini, per le zone destinate ad insediamenti
produttivi di ogni tipo, sono quelli stabiliti nei precedenti articoli 8 e 9, in quanto applicabili agli
insediamenti produttivi stessi.
In particolare, per gli insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale, e per
depositi, magazzini e fabbricati o impianti assimilabili, i predetti limiti si applicano soltanto verso
il confine esterno del lotto oggetto di intervento edificatorio, e comunque tra fabbricati di diversa
destinazione d'uso previsti all'interno del medesimo lotto.
Possono essere ammesse altezze superiori a quelle massime consentite dalle specifiche
norme di zona quando trattasi di ciminiere di opifici, di silos o serbatoi o di altre speciali
attrezzature tecnologiche necessarie ai processi di produzione.
Per i magazzini automatizzati è ammessa l’altezza massima di m. 12,00.
Le aree scoperte di pertinenza dei nuovi insediamenti produttivi devono essere
decorosamente sistemate in funzione del loro utilizzo: almeno il 10% della superficie fondiaria
dovrà essere attrezzata a verde alberato con la messa a dimora di essenze arboree di alto
fusto, dette aree potranno essere localizzate insieme alle aree destinate a parcheggio privato,
quando le stesse siano destinate a parcheggio alberato con pavimentazione a prato
escludendo da dette aree i posti auto limitrofi le aree di circolazione strettamente connessi alle
attività produttive.
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Norme Tecniche di Attuazione
Art. 44 - Comparti produttivi di contenimento (Zona D1)
Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
Per gli edifici ricadenti in questi comparti sono consentiti unicamente gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di
ristrutturazione, compresa la demolizione e ricostruzione, nei limiti della superficie lorda di
pavimento esistente alla data di adozione del P.R.G.
Oltre agli interventi di cui al primo comma, sono altresì consentiti, "una tantum", aumenti
del volume e della superfici lorda di pavimento degli edifici produttivi, comunque non superiori al
10% dell'esistente, e nel rispetto dell'altezza massima di m. 10, salvo particolari esigenze
tecnologiche. Tali incrementi sono subordinati alla presentazione di un programma di sviluppo
produttivo che documenti la necessità di tale ampliamento, nonché all'approvazione di un
progetto planivolumetrico unitario.
Sono ammessi senza verifica del limite di cui al comma precedente variazioni della
superficie lorda di pavimento all’interno dei volumi esistenti e che non comportino modifiche
della sagoma.
Dovranno essere comunque rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati stabilite dagli
articoli 8, 9 e 43.
La destinazione residenziale é ammessa nei casi di cui all’art. 43, quarto comma, nei limiti
di mq. 200 fino a s.l.p. totale di mq. 1.500, e di mq. 400 oltre tale superficie.
Art. 45 - Aree produttive di completamento (Zona D2)
Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
In queste aree sono consentite nuove costruzioni di carattere produttivo e, per i fabbricati
produttivi già esistenti, la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento, il sopralzo e la
sostituzione totale o parziale, previa demolizione dei fabbricati o di parti di essi che si intendono
sostituire.
Il P.R.G. si attua con concessione edilizia, applicando i seguenti indici:
Iu = 1,20 mq/mq. di cui, per le abitazioni indicate all’art. 43, quarto comma, non più di
mq. 200 fino a s.l.p. totale di mq. 1.500, e di mq. 400 oltre tale superficie.
Rc = 60%;
H = m. 10 e valgono i disposti dell'art. 43;
D = valgono i disposti degli articoli 8, 9 e 43.
Qualora gli impianti esistenti in queste zone alla data di adozione del presente P.R.G.
avessero già raggiunto i limiti di cui sopra, sono consentiti ampliamenti "una tantum" della
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superficie lorda di pavimento in ragione di un ulteriore 15% della S.l.p. esistente, purché il
rapporto di copertura risultante non superi nel complesso la misura del 70%.
Nell’area produttiva di completamento in fregio alla via Tribulina e individuata con la lettera
“L” l’edificazione è subordinata all’osservanza dei seguenti criteri progettuali, volti a mitigare
l’impatto ambientale:
formazione di una fascia a filtro alberato fitto verso il torrente Lujo;
realizzazione di eventuali muri di sostegno in pietra a vista;
adozione di moduli e materiali costruttivi della tradizione locale (strutture in pietra o
mattoni e legno, copertura in coppi).
Art. 46 - Comparto di ristrutturazione industriale - Cotonificio Honegger (Zona D3)
Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
In questo comparto sono consentiti tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed
edilizia, ivi compresa la demolizione e ricostruzione totale o parziale, nonché l'ampliamento e il
sopralzo, nel rispetto delle previsioni di salvaguardia degli edifici esistenti che il P.R.G. individua
e sottopone a tutela.
Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso previste dall’art. 43, ad eccezione di quelle
commerciali-direzionali autonome di cui al quinto comma dell’articolo richiamato.
Il P.R.G. si attua con piano attuativo esteso all'intero comparto, applicando i seguenti indici:
Iu = 0,65 mq/mq di cui, per le abitazioni indicate all’art. 43, quarto comma, non più di mq.
fino a s.l.p. totale di mq. 1.500, e di mq. 400 oltre tale superficie,
intendendosi detta facoltà applicabile per ciascuna azienda insediata;
Rc = 50%;
H = m. 10 e valgono i disposti dell’art. 43;
D = valgono i disposti degli articoli 8, 9 e 43.
Il piano attuativo conterrà la schedatura degli edifici esistenti di interesse storico-ambientale
e la loro classificazione secondo i gradi di intervento di cui all'art. 36, e dovrà prevedere
l'integrale reperimento entro il comparto delle aree per standards urbanistici prescritte dall'art.
15 delle presenti norme.
In attesa della formazione del piano attuativo sono consentiti sui fabbricati esistenti gli
interventi di cui al primo comma dell'art. 44, salvo che per gli edifici di interesse storicoambientale ai quali si applicano i disposti dell'art. 62, quarto e quinto comma.
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Art. 47 - Aree estrattive (Zona D4)
Queste aree sono destinate alla coltivazione delle sostanze minerali di cava nel rispetto
delle norme di cui alla Legge Regionale 08.08.1998 n. 14, che prevalgono ove in contrasto sulle
sottoriportate norme.
Il P.R.G. si attua con concessione edilizia, applicando i seguenti indici:
Iu = 0,20 mq/mq.;
Rc = 15%;
H = m. 10 e valgono i disposti dell'art. 43;
D = valgono i disposti degli articoli 8, 9 e 43.
Ogni intervento edificatorio sull’area, ivi comprese le opere e gli impianti connessi all'attività
di coltivazione, quali impianti di sollevamento, escavazione, macinazione, guardiole, polveriere,
magazzini attrezzi, ricovero macchine operatrici, ecc., sono subordinate alla stipula di una
convenzione con il Comune nella quale siano individuate la consistenza e la tipologia degli
impianti e delle opere edilizie e siano altresì previste:
la durata della concessione;
il rimborso al Comune degli oneri e/o costi di qualsiasi natura direttamente o
indirettamente derivanti dall’esercizio della cava;
l'obbligo di rimozione delle strutture oggetto della concessione edilizia alla cessazione
dell'attività estrattiva;
le modalità per il successivo riassetto ambientale delle aree di coltivazione;
l’eventuale impegno, qualora ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell’art.15
della L.R. n.14 del 08.08.98, di cedere gratuitamente l’area di coltivazione, una volta
che siano state completate le prescritte opere di riassetto ambientale;
congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione, che comunque non potranno essere inferiori al costo presunto per la
demolizione e la rimozione dei manufatti e impianti oggetto della concessione, e per gli
interventi di riassetto ambientale delle aree di coltivazione.
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CAPO IV - DESTINAZIONI TERZIARIE
Art. 48 - Aree per attività terziarie: destinazioni d'uso e norme generali
Le zone per attività terziarie sono riservate alle costruzioni e agli impianti destinati al
commercio all'ingrosso e al minuto, ristorazione e pubblici esercizi, funzioni direzionali
pubbliche e private, attività amministrative, bancarie, istituzionali, ricreative e di spettacolo,
attività ricettive, attività professionali e di agenzia.
Sono compatibili con la specifica destinazione d'uso delle zone terziarie le seguenti funzioni
integrative:
1) servizi e attrezzature per gli addetti;
2) sedi e locali per attività culturali e associative;
3) magazzini e depositi, limitatamente ai piani terreni e interrati;
4) piccoli laboratori artigianali di servizio;
5) autorimesse e stazioni di servizio e riparazione di autoveicoli;
6) servizi, edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico e, in generale, aree ed opere
per l'urbanizzazione primaria e secondaria, quali parcheggi, verde pubblico attrezzato, impianti
sportivi, centri e servizi sociali e attrezzature varie.
La destinazione residenziale é ammessa, esclusivamente per i titolari delle aziende e per gli
addetti alla direzione, alla custodia o a particolari attività lavorative che richiedano la
permanenza del personale, nella misura massima del 20% della superficie lorda di pavimento
esistente o di progetto.
La destinazione residenziale ammessa potrà essere realizzata soltanto contestualmente o
successivamente alla realizzazione della funzione fondamentale.
Le destinazioni residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G. all'interno delle aree
destinate ad attività terziarie, devono essere ricomprese nella quota di cui sopra; ove
eccedessero tale quota potranno essere mantenute nello stato di fatto.
Le nuove medie strutture commerciali (come definite dall’art. 6 e successivi del
Regolamento 21/07/2000, n. 3) con superficie di vendita superiore a mq 250 ed inferiore a 2500
devono essere subordinate ad apposita convenzione per il reperimento di aree standard a
parcheggio pari al 100% della slp; per quanto riguarda la quota di parcheggi pubblici o di uso
pubblico non è consentita la facoltà di monetizzazione. L’Amministrazione, in sede di
convenzione, potrà valutare l’utilità pubblica di assoggettare ad uso pubblico solamente una
quota pari al 50% dell’area a parcheggio complessiva vincolando però comunque la restante
parte con funzione di parcheggio.
Per quanto riguarda la realizzazione di opere di arredo urbano di cui all’art. 11 del
Regolamento 21/07/2000, n. 3, qualora l’Amministrazione ne ravvisasse l’utilità pubblica, dovrà
essere presentato apposito progetto definitivo-esecutivo delle opere da realizzarsi, come
previsto dall’art. 8 della l.r. 60/77.
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Per le medie strutture di vendita da attuarsi attraverso interventi edilizi su fabbricati esistenti
alla data di adozione del P.R.G., qualora non sia possibile il reperimento in loco di spazi per
parcheggi di cui al comma 6 del presente articolo, vanno effettuate verifiche di compatibilità
infrastrutturale; tali verifiche, in accordo con l’eventuale Piano Urbano del Traffico e il
Programma Urbano dei Parcheggi, dovranno evidenziare in particolare la dotazione esistente di
aree a parcheggio e la sussistenza di previsioni di nuovi parcheggi.
Art. 49 - Comparti a destinazione terziaria di contenimento (Zona D6)
Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
Per gli edifici compresi in questi comparti sono consentiti unicamente gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di
ristrutturazione, compresa la demolizione e ricostruzione nei limiti del volume esistente alla data
di adozione del P.R.G.
Oltre agli interventi di cui al primo comma, sono altresì consentiti, "una tantum", aumenti del
volume, comunque non superiori al 10% dell'esistente, subordinatamente alla presentazione di
un programma di sviluppo che documenti la necessità di tale ampliamento, nonché
all'approvazione di un progetto planivolumetrico unitario.
Art. 50 - Aree a destinazione terziaria di completamento (Zona D7)
Sono ammesse medie strutture di vendita così come classificate ai sensi dell’art. 6 e
successivi del Regolamento 21/07/2000, n. 3, nei limiti di quanto previsto dalla specifica
normativa di zona.
In queste aree sono consentite nuove costruzioni con le destinazioni di cui all'art. 48 e, per
i fabbricati con tali destinazioni già esistenti, la ristrutturazione, il completamento e
l'ampliamento, il sopralzo e la sostituzione totale o parziale, previa demolizione dei fabbricati o
delle parti di essi che si intendono sostituire.
Il P.R.G. si attua con concessione edilizia, applicando i seguenti indici:
Iu = 1 mq./mq;
RC = 50%;
H = m. 10 salvo particolari esigenze tecnologiche;
D = 0,50.
Negli interventi di nuova costruzione, nonché in quelli di sostituzione o ristrutturazione o
ampliamento di edifici esistenti che riguardino una s.l.p. maggiore di mq. 300, dovrà essere
sempre assicurata la dotazione di parcheggi privati di cui all'ultimo comma dell'art. 23
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Art. 51 - Insediamenti produttivi e terziari esistenti non confermati dal P.R.G.
Gli insediamenti esistenti con destinazione produttiva o terziaria, non confermati dal P.R.G,
sono soggetti a temporaneo contenimento allo stato di fatto, in vista della loro sostituzione
secondo la diversa destinazione che il P.R.G. stesso prescrive. Per tali insediamenti sono
consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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CAPO V - AMBITI NON URBANIZZATI
Art. 52 - Aree di alta quota (Zona E2)
In queste aree, che comprendono le cime e i piani culminali dei monti Rena e Altino, il
P.R.G. persegue l'attenta conservazione delle condizioni di naturalità e delle emergenze
geomorfologiche, botaniche e forestali, nonché il recupero degli edifici e dei manufatti di
carattere storico-culturale esistenti.
Sono pertanto ammessi esclusivamente gli interventi necessari per la tutela idrogeologica
del territorio, per la riqualificazione forestale e per il recupero degli edifici di cui sopra.
Le opere di bonifica idrogeologica ed eventuali interventi per opere pubbliche o di interesse
pubblico, con esclusione comunque di edifici di qualsiasi natura, potranno essere assentite solo
con l’osservanza delle specifiche prescrizioni e modalità di intervento stabilite dalla vigente
legislazione in materia di tutela dell’ambiente.
E' invece vietata la realizzazione di strade di qualsiasi tipo, anche vicinali e/o poderali, in
aggiunta a quelle esistenti, la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipo, di autorimesse anche
interrate, di ogni genere di fabbricati accessori, ancorché provvisori.
E' inoltre vietata l'esecuzione di scavi e riporti, e di movimenti di terra in genere, nonché
l'apertura di nuove cave.
Le linee telefoniche ed elettriche dovranno di norma essere interrate.
Per l'eventuale edificazione esistente valgono le norme di cui al Capo VI - Edifici esistenti.
Art. 53 - Aree paesistiche di salvaguardia ambientale (Zona E2)
In tali aree, costituite prevalentemente da versanti prativi e in parte boscati di media e alta
quota, il P.R.G. persegue la tutela delle caratteristiche geomorfologiche, naturalistiche e
percettive, anche con rimboschimento delle aree prative degradate, con finalità di tutela
idrogeologica e di conduzione colturale.
Sono ammessi tutti gli interventi necessari per la tutela idrogeologica del territorio e per la
riqualificazione forestale, anche mediante nuovi impianti arborei.
Le opere di bonifica idrogeologica ed eventuali interventi per opere pubbliche o di interesse
pubblico, con esclusione comunque di edifici di qualsiasi natura, potranno essere assentite solo
con l’osservanza delle specifiche prescrizioni e modalità di intervento stabilite dalla vigente
legislazione in materia di tutela dell’ambiente.
Sono inoltre ammessi gli interventi connessi alla coltivazione e manutenzione del bosco e in
generale del territorio, da parte degli utilizzatori a qualsiasi titolo, ivi comprese le strade poderali
di servizio ai boschi, i manufatti aperti in legno per l'accatastamento della legna e la raccolta del
fieno, nonché le attrezzature per percorsi pedonali ed aree di sosta e ristoro e le attività
agrituristiche secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
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La costruzione dei ricoveri per attrezzi e affini é consentita nel rispetto delle prescrizioni
dettate dal successivo art. 60.
La realizzazione di autorimesse completamente interrate e di recinzioni è consentita
esclusivamente al servizio di abitazioni esistenti, nei limiti stabiliti al successivo art. 58.
Il Sindaco potrà ordinare la demolizione delle strutture precarie non conformi ai modelli di
cui sopra, ovvero il loro adeguamento funzionale e/o la ricostruzione con la stessa superficie e
volume nel rispetto dei caratteri ambientali e tipologici dell'edificio principale.
Sono invece vietate la costruzione di strade e l'esecuzione di scavi, riporti e di movimenti di
terra in genere, la realizzazione di recinzioni ad esclusione di quelle di tipo provvisorio costituite
da paletti in legno e fili del tipo usato per le recinzioni dei pascoli con altezza massima di mt
1,00, quando tali interventi non siano finalizzati alla conduzione a qualsiasi titolo del fondo e
non rispettino i limiti di cui all'art. 19, nonché l'apertura di nuove cave.
Le linee telefoniche ed elettriche dovranno di norma essere interrate.
Per l'edificazione esistente valgono le norme di cui al Capo VI - Edifici esistenti.
Su dette aree è sempre ammesso quanto previsto dalla L.R. 93 del 07/06/1980 per gli
imprenditori agricoli.
Art. 54 - Aree boscate (Zona E2)
In tali aree, costituite da boschi di varia natura e consistenza, il P.R.G. persegue la
conservazione e il miglioramento del carattere boschivo, con finalità di tutela idrogeologica e di
conduzione colturale.
Si applicano tutte le prescrizioni del precedente art. 53, salva la possibilità di realizzare
fasce tagliafuoco secondo le prescrizioni delle competenti autorità.
E’ vietata la realizzazione di autorimesse ancorché interrate e recinzioni di qualsiasi tipo.
Art. 55 - Ambiti fluviali (Zona E2)
In queste aree, che comprendono gli ambiti fluviali di maggiore importanza sotto il profilo
idrogeologico, ambientale e paesistico, il P.R.G. persegue la massima tutela delle risorse
esistenti e il recupero delle situazioni di degrado.
Le aree comprese negli ambiti fluviali individuati dal P.R.G. non sono computabili ai fini
edificatori e sono soggette al vincolo di inedificabilità sia in soprassuolo che in sottosuolo, e alla
conservazione dello stato dei luoghi. In esse non é consentita l'apertura di nuove cave e sono
vietate le recinzioni, l'esecuzione di scavi e riporti e la realizzazione di autorimesse anche
interrate.
Sono invece ammesse le attività culturali e nuovi impianti arborei, l'attrezzatura delle aree
per percorsi pedonali e ciclabili, e l'attraversamento degli ambiti stessi con le reti tecnologiche
ovvero con brevi collegamenti carrabili quando siano indispensabili per accedere ai fondi.
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Lungo i corsi d'acqua deve essere rispettato per ogni manufatto, un arretramento di m. 5
da ciascuna sponda, fatti salvi i vincoli di salvaguardia di cui alla legge 08.08.1985 n. 431 ed
eventuali maggiori vincoli riportati nelle tavole di P.R.G.
Art. 56 - Ambiti di rilevanza ambientale dell'Albina, del Serio e del Lujo
Il P.R.G. delimita con apposito perimetro le aree che, nel loro insieme, costituiscono gli
ambiti di rilevanza ambientale dell'Albina, del Serio e del Lujo, soggetti a particolare
salvaguardia per la tutela dei valori naturalistici e ambientali esistenti, ambiti nei quali sono
previsti interventi volti alla riqualificazione ambientale e idrogeologica, e all'utilizzo delle aree
per finalità ricreative e sportive.
Per ciascun ambito di rilevanza ambientale il P.R.G. prevede la formazione di un Piano
Particolareggiato esteso all'intero perimetro, che disciplinerà tutti gli interventi da effettuare
nell’ambito medesimo.
Al fine di assicurare omogeneità e completezza di studio nella elaborazione dei Piani
Particolareggiati, all'interno degli ambiti perimetrati sono ricomprese aree ed edifici con diversa
destinazione di P.R.G., nelle quali il piano si attua applicando la disciplina stabilita per ciascuna
di esse dalle presenti norme; sono altresì comprese le aree a verde attrezzato e gli impianti
sportivi di proprietà privata confermati dal P.R.G., individuati con apposito contrassegno, i quali
sono invece consolidati allo stato di fatto con possibilità di ampliamento, pari al 10% del volume
esistente.
Nelle aree e per gli edifici di cui al comma precedente, il P.R.G. si attua con concessione
edilizia o con piano attuativo, secondo le inerenti normative, indipendentemente dalla
formazione del Piano Particolareggiato dell’ambito in cui dette aree o edifici ricadono.
All’interno di ciascuno degli ambiti di rilevanza ambientale il P.R.G. individua fin d'ora le
specifiche classificazioni e destinazioni d'uso delle aree per le quali gli interventi sono soggetti
alla preventiva formazione del Piano Particolareggiato dell’ambito.
La disciplina d'uso di tali aree é stabilita come segue:
1. Aree di tutela: sono aree nelle quali il P.R.G. persegue la massima tutela dei caratteri
naturali e il recupero delle situazioni di degrado, nonché l'apertura all'uso pubblico per finalità di
ricreazione e svago, nelle forme e nei limiti che saranno definiti dal Piano Particolareggiato
dell’ambito o da particolari delibere della Pubblica Amministrazione.
Si applicano le norme stabilite al precedente art. 55 per gli ambiti fluviali, con particolare
attenzione alle aree spondali, che dovranno essere progressivamente risanate anche con
interventi di rimboschimento e rinaturalizzazione, secondo i criteri di cui all’art. 10.
Sono altresì consentite le attività colturali e di recupero ambientale, con la manutenzione
del bosco e in generale del territorio, ivi comprese le coperture stagionali e i manufatti aperti in
legno per l'accatastamento e la raccolta del fieno.
La disciplina delle serre fisse, ivi comprese quelle esistenti, è rinviata al Piano
Particolareggiato od a particolari delibere della Pubblica Amministrazione, ed è comunque
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subordinata alla prescrizione di specifiche perizie idrogeologiche.
Il Sindaco potrà ordinare la demolizione delle strutture precarie in contrasto con l'ambiente.
2. Aree a verde pubblico naturale e/o attrezzato: sono aree verdi, pubbliche o di uso
pubblico, soggette a particolare salvaguardia e riqualificazione dell’ambiente naturale in
relazione al loro interesse paesaggistico.
Salvo quanto previsto al successivo punto 6, in esse non è consentita alcuna edificazione
neppure per funzioni di servizio, e sono sempre vietate le recinzioni.
In tali zone le possibili attrezzature devono essere limitate ai percorsi pedonali e
all'eventuale delimitazione di talune aree prative pianeggianti come aree di gioco attrezzato in
termini minimali.
I nuovi impianti arborei devono essere prevalentemente rivolti al recupero delle zone
degradate, e comunque predisposti e attuati in coerenza con la tipologia ambientale, le colture
e le essenze arboree autoctone.
Sono individuate con apposito contrassegno le aree a cui il P.R.G. assegna funzioni di
interesse generale (Zone F).
3. Aree per impianti sportivi e ricreativi: sono aree pubbliche o di uso pubblico, sistemate a
verde e destinate ad attività ricreative e sportive da svolgere prevalentemente all'aperto,
utilizzando strutture leggere e studiate per contenere al minimo possibile l'impatto ambientale.
Le nuove costruzioni sono comunque subordinate alla preventiva formazione del Piano
Particolareggiato del Parco e dovranno essere contenute nei limiti volumetrici complessivi di
nuova edificazione fissati per ciascun ambito al successivo punto 6.
4. Piste ciclabili e percorsi pedonali: sono individuate con apposito segno grafico le piste
ciclabili di prioritaria realizzazione.
I tracciati riportati nelle tavole di piano sono indicativi, e potranno essere modificati in sede
di realizzazione dell’intervento senza che ciò costituisca variante al P.R.G..
I Piani Particolareggiati potranno individuare ulteriori piste ciclabili, nonché i percorsi
pedonali, le aree di sosta e ogni altra sistemazione utile alla miglior fruizione dell’ambiente.
5. Parcheggi: sono individuati con apposito segno grafico i principali parcheggi pubblici o di
uso pubblico previsti, a servizio di ciascun ambito.
I relativi progetti prevederanno la realizzazione di pavimentazioni filtranti su letto di sabbia e
la messa a dimora di idonei impianti arborei e arbustivi.
6. Nuove costruzioni (di cui ai precedenti punti 2 e 3): sono consentite esclusivamente le
nuove costruzioni pubbliche o di uso pubblico, destinate alle attività sportive, ricreative, di
ristoro e di servizio, da realizzare nelle aree a verde pubblico e per impianti sportivi.
Tali costruzioni sono subordinate alla preventiva formazione del Piano Particolareggiato
dell’ambito che dovrà stabilirne localizzazione, destinazione d'uso e principali caratteristiche
architettoniche.
Per tali edifici il P.R.G. stabilisce, per ciascun ambito, una volumetria complessiva di mc.
2.000, con altezza massima di m. 7, nella quale devono essere ricompresi tutti i nuovi edifici
consentiti dal presente articolo.
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7. Tutela idrogeologica e ambientale: tutti gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5,
6 che comportino la costruzione di nuovi edifici e manufatti (parcheggi, impianti sportivi, aree di
ristoro, piste ciclabili, interventi nelle infrastrutture stradali, ecc.), oltre a rispettare i criteri
progettuali e le cautele di cui all’art. 10, dovranno essere corredati da preventive indagini e
perizie idrogeologiche che consentano di assicurare le condizioni di sicurezza e stabilità dei
terreni, di controllare le eventuali alterazioni del regime delle acque superficiali, di tutelare i
corsi d’acqua dai rischi di inquinamento di qualsiasi natura.
8. Edifici esistenti confermati: gli edifici esistenti e confermati nelle tavole di piano con
campitura, simbolo di destinazione d'uso e/o nomenclatura di cui agli articoli 61, 62 e 63, sono
regolati dalle normative inerenti la specifica classificazione di P.R.G..
Fino all'entrata in vigore del Piano Particolareggiato, nel relativo ambito sono consentiti,
oltre agli interventi nelle aree e sugli edifici di cui al terzo e quarto comma del presente articolo
e al recupero degli edifici esistenti, anche tutti gli interventi di tutela e di sistemazione previsti
nei precedenti punti 1, 2, 3, 4.
Sino all’entrata in vigore del Piano particolareggiato sono altresì consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento e di ammodernamento di impianti e di
reti tecnologiche che siano compresi o che attraversino le aree di cui ai punti 1, 2, 3, 4.
Art. 57 - Ambito di rilevanza ambientale di Piazzo (Zona E2)
Il P.R.G. delimita con apposito perimetro l’ambito di Piazzo soggetto a particolare
salvaguardia per la tutela dei valori naturalistici e ambientali esistenti nella quale saranno
previsti interventi volti alla conservazione e al miglioramento ambientale, all'utilizzo pubblico di
alcune aree e dei percorsi per finalità ricreative e culturali. In esso si applica la disciplina d’uso
stabilita dall’art. 56 per le aree di cui al punto 1 - Aree di tutela.
A tal fine il P.R.G. prevede la formazione di un P.P. esteso all'intero ambito perimetrato che,
in linea di massima, dovrà indicare:
a) le zone in cui l'assetto naturale deve essere mantenuto e/o recuperato;
b) le zone da destinare alla continuazione dell'attività agricola con le prescrizioni idonee al
mantenimento e al recupero del paesaggio agricolo tradizionale, alla salvaguardia delle
potenzialità naturali, alla prevenzione degli effetti nocivi;
c) le zone degradate da destinare al recupero ambientale per fini ricreativi e paesaggistici;
d) gli interventi per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle emergenze
naturali nonché per la salvaguardia e la ricostruzione degli elementi ambientali tipici del
paesaggio tradizionale e per il recupero delle aree degradate;
e) gli interventi atti al recupero conservativo e alla valorizzazione del patrimonio edilizio
rurale, residenziale nonché del patrimonio storico-architettonico;
f) le aree e le attrezzature per l'esercizio delle attività ricreative compatibili e gli interventi
per l'uso sociale, didattico e di tempo libero, nel rispetto dei caratteri naturali e paesaggistici
della zona;
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g) il sistema dell'accessibilità interna, con particolare riferimento alla rete dei sentieri
pedonali, delle piste ciclabili, dei percorsi didattici e alle recinzioni;
h) la rimozione di strutture precarie e recinzioni parimenti incompatibili.
Fino all’entrata in vigore del Piano Particolareggiato, sono consentiti gli interventi di cui alle
lettere d), e), f) del precedente comma.
Art. 58 - Aree agricole (Zona E1)
Le aree individuate e classificate dal P.R.G. come agricole sono destinate al mantenimento,
alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura, degli allevamenti, della silvicoltura e delle
attività connesse, oltre che al soddisfacimento delle esigenze degli imprenditori e dei lavoratori
agricoli.
E' considerata incompatibile con la destinazione agricola l'apertura o l'ampliamento di cave.
Qualsiasi alterazione delle condizioni naturali del terreno (sterri, riporti, reinterri,
accatastamenti di materiali, livellamenti nei limiti previsti dellll’art.10, ecc.) é soggetta a
preventiva autorizzazione edilizia, salvo che si tratti di normali interventi connessi alla attività
agricola e silvicoltura, ovvero della realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere
le colture.
Per le nuove costruzioni nelle aree agricole di cui al presente articolo sono ammesse
esclusivamente le opere funzionali alla conduzione del fondo a qualsiasi titolo, nonché alle
attrezzature e infrastrutture produttive nei limiti di cui all'art. 2, punti 2 e 3 della L.R. 07.06.1980
n. 93.
Per il recupero, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente ed al fine della sua
valorizzazione e potenziamento, le predette opere sono prioritariamente realizzate mediante
interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione, modifica
interna, ampliamento e dotazione di volumi tecnici, secondo quanto previsto dagli articoli 61, 62
e 63 delle presenti norme.
Per l'edificazione esistente a destinazione non agricola si applicano le disposizioni di cui al
Capo VI - Edifici esistenti.
Fra gli appezzamenti computabili ai sensi dell’art. 2 punto 4 della citata legge, si intendono
compresi anche quelli classificati dal P.R.G. in tutti gli ambiti non urbanizzati di cui al Capo V
delle presenti norme.
Le recinzioni degli edifici residenziali sono consentite per una superficie pari a dieci volte la
superficie coperta dagli edifici stessi, con il limite massimo di mq. 1.500.
Le recinzioni dovranno essere inferiori a m. 1,50 di altezza e potranno essere realizzate
soltanto con struttura integralmente in legno, ovvero in legno e rete metallica, escludendo
tassativamente muri di sostegno sporgenti dal terreno naturale e supporti metallici o in materia
plastica di qualsiasi tipo.
E' sempre ammessa la costruzione di manufatti in legno aperti sui quattro lati, per
l'accatastamento della legna e la raccolta del fieno.
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La realizzazione di strade interpoderali é ammessa al servizio di imprese agricole e
conduttori a qualsiasi titolo e comunque nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente art.
19. Sono consentiti altresì la realizzazione di accessi ai fabbricati a destinazione residenziale, ai
comparti edificati residenziali ad impianto urbanistico consolidato ed ai lotti destinati ad
interventi residenziali di saturazione sempre nel rispetto delle prescrizioni dettate dal
precedente art. 19.
Sono consentite le attività agrituristiche secondo quanto disposto dalla legislazione vigente
in materia.
Art. 59 - Distacchi in zona agricola
Le nuove costruzioni di stalle e fabbricati per allevamenti di tipo aziendale, ai sensi dell'art.
3.10.12 del Regolamento Locale d'Igiene, devono essere poste alla distanza minima di m. 50,
nel punto più vicino, dai fabbricati adibiti ad abitazione, ancorché ricadenti su altri territori
comunali, con esclusione dell'abitazione del conduttore.
Eguale distanza deve essere rispettata verso le zone esistenti o previste dal P.R.G. a
destinazione artigianale, scolastica e di interesse comune. Detta distanza potrà essere ridotta sentita la Commissione Edilizia e l’U.S.S.L. - a non meno di m. 30 per gli allevamenti familiari di
modesta dimensione, esclusi quelli bovini e suini.
Per le nuove costruzioni di cui sopra di tipo industriale la distanza minima é elevata a m.
300.
Le stalle di suini, sia di tipo familiare o aziendale che di tipo industriale devono rispettare le
predette distanze incrementate di un terzo.
La preesistenza di stalle e fabbricati per allevamenti alla data di adozione del P.R.G., non
costituisce impedimento alla attuazione delle previsioni di ogni altro tipo del P.R.G. stesso,
ancorché risultino non rispettati i limiti di distanza fissati dalle presenti norme. La coesistenza
della funzione abitativa strettamente connessa e limitata alle esigenze di conduzione e custodia
degli allevamenti é sempre ammessa, nel rispetto delle condizioni che caso per caso verranno
prescritte in ordine alla tutela dell'igiene e della salute, sentita l'U.S.S.L. e le competenti
Commissioni Comunali.
Art. 60 - Costruzioni per ricovero attrezzi
Nelle zone agricole, nelle zone paesistiche di salvaguardia ambientale e nelle aree
boscate, nelle aree di tutela all’interno degli ambiti di rilevanza ambientale in attesa della
formazione dei relativi Piani Particolareggiati con obbligo di sottoscrizione di impegno alla non
indennizzabilità delle opere, possono essere realizzati, su fondi sprovvisti di tali manufatti,
piccoli ricoveri per attrezzi e affini, connessi con l'uso e la salvaguardia del fondo.
Detti manufatti avranno una superficie coperta massima di mq. 12,00, con un'altezza
massima di ml. 2,50 del fronte verso valle, e potranno essere edificati su fondi aventi superficie
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continua di almeno mq. 3.000 nelle zone agricole e nelle zone paesistiche di salvaguardia
ambientale, e di almeno mq. 10.000 nelle zone boscate ed altre zone.
La struttura portante, il rivestimento esterno e i serramenti saranno in legno, con copertura
in coppi di laterizio, scandole di legno o lamiera di rame.
La costruzione dei ricoveri di cui sopra non dovrà comportare interventi di modifica
dell'andamento naturale del terreno (sbancamenti, terrapieni, strade di accesso, e simili) che
non siano strettamente necessari alla realizzazione dei manufatti medesimi. Tali interventi
dovranno comunque essere chiaramente indicati negli elaborati di progetto.
Alla domanda di autorizzazione edilizia per ricoveri di cui sopra dovrà essere allegata una
relazione che specifichi il previsto utilizzo dell'area alla quale é riferito, con indicazioni sulle
colture presenti e da realizzare, compresa ogni opera di recupero ambientale ed agricolo.
Le domande potranno essere presentate sia da imprenditori agricoli che da proprietari ed
utilizzatori del fondo a qualunque titolo, allegando in tal caso l'esplicito consenso del
proprietario dell'area.
Fondi di superficie superiore ai limiti fissati al secondo comma del presente articolo non
potranno comunque consentire più di un ricovero attrezzi così come sopra previsto.
Nel caso di uso improprio, il Sindaco potrà decretare l'immediata demolizione del manufatto
a cura e spese del proprietario.
Il Sindaco potrà altresì ordinare la demolizione delle strutture precarie non conformi alle
caratteristiche costruttive e tipologiche sopradescritte, ovvero il loro adeguamento funzionale
e/o la ricostruzione con le stesse dimensioni sopra indicate.
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CAPO VI - EDIFICI ESISTENTI
Art. 61 - Edifici monumentali di valore storico, artistico e ambientale
Il P.R.G. individua gli edifici monumentali di valore storico, artistico e ambientale da
salvaguardare.
Tali edifici sono soggetti a conservazione integrale degli interni e degli esterni. Sono
ammessi solo il restauro e il risanamento conservativo nel rispetto, anche mediante ripristino,
della tipologia distributiva esistente, quando sia riferita ai caratteri originari dell'edificio (gradi 1 e
2 di cui all'art. 36).
E' ammessa altresì la ricomposizione di elementi architettonici e decorativi deteriorati,
nell'assoluto rispetto dei valori estetici e stilistici preesistenti.
L'eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico e/o ambientale é obbligatoria nella
contestualità degli interventi di cui sopra. Ogni intervento deve essere preceduto da rigorose
analisi e documentazioni storico filologiche.
La destinazione d'uso é quella che risulta dalla campitura e/o dal simbolo grafico apposto
sull'area di pertinenza.
Art. 62 - Edifici di interesse storico-ambientale esterni ai nuclei storici
Gli edifici e i complessi edificati, esterni ai nuclei storici, che costituiscono elementi tipici del
sistema insediativo storico e dell'assetto paesistico del territorio, sono individuati nelle tavole di
piano con apposita campitura del sedime.
Per gli edifici ricadenti in zone urbanizzate, le destinazioni d'uso sono quelle prescritte per
a zona in cui ricadono, mentre per gli edifici isolati si applicano le nomenclature e le
prescrizioni di intervento di cui al successivo art. 63 commi sesto e settimo, precisandosi che
per tutti gli edifici di cui al presente articolo sono esclusi gli ampliamenti consentiti dalle norme
sopra richiamate.
In attesa dell’inventario l’altezza massima del fabbricato è da intendersi quella esistente.
Per gli edifici di cui al 1° e 2° comma, il piano prevede la schedatura e la classificazione
secondo i gradi di intervento di cui al precedente art. 36, mediante apposito inventario da
adottarsi come variante al P.R.G. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
Variante generale.
In attesa dell'inventario sono consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, i
soli interventi di restauro (grado 1) e risanamento conservativo (gradi 2, 3) come specificati
all'art. 36.
Ogni intervento, anche parziale, che ecceda la manutenzione ordinaria e straordinaria,
dovrà prevedere l'obbligatoria eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico o
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ambientale.
L'eventuale realizzazione di autorimesse al servizio degli edifici recuperati é consentita a
condizione che le stesse risultino completamente interrate.
Gli interventi dovranno essere realizzati senza modificare l'andamento naturale del terreno.
Eventuali nuovi muri di sostegno possono essere consentiti unicamente per la realizzazione di
accessi carrali e pedonali, di autorimesse e di locali tecnici interrati a servizio dei fabbricati,
purché detti muri siano eseguiti per la parte in vista in pietra locale posata tipo a secco.
Art. 63 - Edifici esistenti isolati con destinazione specifica
1Sono così classificati gli edifici e i complessi edilizi, privi di valore storico-ambientale,
diffusi sul territorio all'esterno delle zone urbanizzate.
2Il P.R.G. individua tali edifici con specifica nomenclatura, anche ai sensi della
L.R. 07.06.1980 n. 93.
3Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni di cui all’art. 31 della
legge 05.08.1978 n. 457 nonché la ricostruzione a parità di volume prevista dal grado 6 dell’art.
36 delle presenti norme. E' ammessa altresì la modifica del sedime del fabbricato a condizione
che lo scostamento sia contenuto entro un raggio di m. 10 dal fabbricato preesistente e che la
costruzione sia ambientalmente inserita, rimanendo salve le norme sulle distanze minime dai
fabbricati, dai confini e dalle strade.
4L'eventuale realizzazione nelle aree di pertinenza di autorimesse al servizio degli edifici é
consentita a condizione che le stesse risultino completamente interrate e, qualunque sia la
destinazione d’uso delle aree di pertinenza, gli interventi siano realizzati senza modificare
l'andamento naturale del terreno
5Eventuali muri di sostegno possono essere consentiti unicamente per la realizzazione di
accessi carrali e pedonali e di autorimesse interrate, purché eseguiti per la parte in vista in
pietra locale posata tipo a secco.
6Le nomenclature utilizzate per individuare gli edifici nelle tavole di piano sono le seguenti:
A = Abitazioni e attrezzature rurali
R = Edifici residenziali
S = Fabbricati di servizio
7Agli edifici come sopra individuati si applicano inoltre le disposizioni che seguono:
a) Per le "abitazioni e attrezzature rurali" é vietata la modifica della destinazione d'uso in
atto.
E' sempre ammesso, per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 07.06.1980 n. 93, il riutilizzo a
fini abitativi di volumi originariamente destinati ad attrezzature.
In aggiunta agli interventi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, sono
ammessi gli ampliamenti e/o i sopralzi “una tantum” in misura non superiore al 20% del volume
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esistente.
E’ inoltre consentita la destinazione a servizio agrituristico, in conformità con la legislazione
vigente in materia.
Per gli edifici isolati
classificati
come
abitazioni
e
attrezzature
rurali, nei quali la
destinazione agricola attiva sia cessata da almeno cinque anni, è consentita la trasformazione
ad uso residenziale, nel qual caso si applicheranno le disposizioni di cui alla successiva lettera
b);
b) per gli "edifici residenziali" è consentito destinare ad abitazione l'intera volumetria
esistente. Sono pure ammessi i pubblici esercizi e le attività di interesse collettivo.
E' ammesso l'ampliamento e/o il sopralzo “una tantum” nella misura massima del 20% del
volume esistente;
c) per i fabbricati di servizio è consentito il recupero funzionale al servizio della
manutenzione del fondo da parte dell'imprenditore agricolo e dei proprietari ed utilizzatori del
fondo a qualsiasi titolo, ivi compreso il cambio d'uso a residenza temporanea. E' altresì
consentito un aumento di volume pari al 5% finalizzato alla regolarizzazione dei sedimi e delle
coperture. I fondi con presenza di questi fabbricati anche recuperati funzionalmente, alla
residenza temporanea, non possono essere considerati sprovvisti di piccoli ricoveri per attrezzi
ed affini di cui all'art. 60 delle presenti NTA.
Non é consentita la costruzione di nuove strade a servizio dei fabbricati di servizio di cui
sopra, salvo che per percorsi di accesso inferiori a m 100 né la realizzazione di autorimesse
ancorché interrate.
Art. 64 - Edifici esistenti isolati privi di prescrizioni specifiche
Gli edifici esistenti, privi di prescrizioni specifiche e con destinazioni in essere diverse da
quella dell'area in cui ricadono, sono consolidati allo stato di fatto.
Per tali edifici, nel caso di conferma della destinazione d’uso in atto, sono consentiti i soli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’altezza massima del fabbricato è da intendersi quella esistente.
Art. 65 - Edifici esistenti che ricadono su sedi viarie, in aree di rispetto o in aree per
attrezzature pubbliche
Tali edifici sono destinati alla demolizione ovvero alla riconversione ad uso pubblico a
spese della Pubblica amministrazione, ovvero a carico degli Enti e/o privati titolari
dell'autorizzazione a realizzare gli interventi pubblici o di uso pubblico previsti dal P.R.G. o da
piani attuativi.
Tali edifici sono temporaneamente consolidati allo stato di fatto e su di essi sono ammessi
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, per gli edifici ricadenti nella fascia di
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rispetto della galleria della strada di fondovalle sono ammessi anche gli interventi di cui all'art.
36 grado 4 relazionati al tipo di edificio. Per gli edifici ricadenti parzialmente nelle aree di
rispetto è ammessa anche la manutenzione straordinaria ed il cambio di destinazione d’uso nel
rispetto della destinazione urbanistica prevalente relativa all’area (esclusa l’area di rispetto)
sulla quale ricade l’edificio stesso previa sottoscrizione di atto pubblico nel quale il richiedente
s’impegna
a
non
richiedere
indennizzo
per
le
opere
effettuate
successivamente
all’approvazione del P.R.G.
Per gli edifici compresi nelle aree di rispetto della prevista nuova strada di fondo valle,
successivamente alla definitiva approvazione del progetto esecutivo dell'opera, saranno
consentiti anche interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnologico, a
condizione che il progetto medesimo non ne preveda la demolizione totale o parziale.
Le limitazioni del presente articolo non si applicano agli edifici esistenti compresi nella
fascia di rispetto della funivia Albino-Selvino e nell'ambito soprastante le previste gallerie della
nuova strada di fondo valle, i quali restano regolati in base ai disposti degli articoli 61, 62 e 63.
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CAPO VII - NORME SPECIALI
Art. 66 - Rettifica degli allineamenti stradali
In caso di costruzione, ricostruzioni o notevoli trasformazioni di edifici e senza ricorrere
all'adozione di un piano attuativo, il Sindaco può imporre la rettifica in più o in meno degli
allineamenti verso strade o passaggi pubblici esistenti o previsti dal P.R.G., fino ad un massimo
di m. 3 dal confine stradale, dalla recinzione o dal confine di proprietà, ovvero dalla linea di
fabbricazione indicata dal P.R.G. stesso.
Art. 67 - Autorimesse private
Salvo specifico divieto contenuto nelle prescrizioni della zona in cui l’area ricade, è sempre
consentita la realizzazione di autorimesse completamente interrate al servizio di edifici esistenti
o di una nuova costruzione, sia sotto gli edifici medesimi che nelle relative aree libere di
pertinenza, a condizione che la soprastante superficie sia sistemata prevalentemente a verde
ed arbusti, garantendo uno strato di coltivo di almeno cm 40.
In tutte le zone comprese negli ambiti non urbanizzati di cui al Capo V delle presenti norme,
nonché nelle zone residenziali B1, B2 e B3 di cui agli articoli 38, 39 e 40, le murature che
dovessero risultare in vista a seguito della realizzazione di autorimesse interrate, dovranno
essere realizzate in pietra locale posata tipo a secco.
Per le unità abitative esistenti nella zona residenziale B1 di cui all’art. 38 che alla data di
adozione del P.R.G. risultino totalmente sprovvisti di spazi coperti per il parcheggio della
autovetture, è ammessa sulle aree libere di stretta pertinenza degli edifici medesimi la
costruzione di autorimesse private non computabili ai fini del calcolo della superficie coperta e
del volume, a condizione che tali autorimesse rispettino tutte le condizioni seguenti:
1. il numero dei posti auto ricavati in autorimesse o altri spazi coperti non sia superiore a
quello degli alloggi o delle unità immobiliari esistenti alla data predetta nei fabbricati
principali;
2. la superficie lorda di ogni posto macchina non sia superiore a mq. 20;
3. osservino dal ciglio delle strade, sia pubbliche che private, distanze non inferiori a
quelle prescritte dalla normativa di zona;
4. ovunque possibile siano ricavate in interrato e comunque presentino un’altezza,
misurata dal piano di pavimento all’estradosso del tetto di copertura, compresi eventuali
cornicioni, non superiore a m. 2,40, elevabile a m. 2,80 in caso di soprastante copertura
a verde ed arbusti od inclinata;
5. occupino in pianta, compresi eventuali fabbricati accessori già esistenti anche a
carattere provvisorio, una superficie non superiore al 10% dell’area di proprietà al netto
di quella coperta dai fabbricati principali;
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6. se erette in confine di proprietà, con tassativa esclusione di quello verso strada
(pubblica e/o privata) o verso spazi pubblici, non occupino più del 50% della lunghezza
di ciascun lato del confine al quale sono addossate, compresa la quota parte di confine
occupata dagli eventuali fabbricati del richiedente già costruiti a confine;
7. se non erette lungo il confine di proprietà, o in aderenza a fabbricati esistenti osservino
dal confine medesimo e dai fabbricati esistenti le distanze prescritte dal Codice Civile;
8. siano distaccate dai fabbricati principali di proprietà almeno m. 3,00 od in aderenza agli
stessi;
9. siano destinate in permanenza ed esclusivamente a ricovero di veicoli.
E’ ammessa ai sensi ed alle condizioni del presente articolo la costruzione di autorimesse
nei centri e nuclei storici quando l’area libera è almeno pari al 150% della superficie coperta dei
fabbricati esistenti e la costruzione risulta ambientalmente inserita.
E’ in ogni caso vietata la costruzione di autorimesse di cui al comma precedente in
aderenza ai fabbricati, ad eccezione dei casi in cui si dimostri il corretto inserimento ambientale
dell’intervento e il rispetto dei caratteri e delle peculiarità del contesto architettonico.
L’autorità amministrativa, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale e
purché comunque non ostino ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie e paesistico-ambientali,
potrà autorizzare la costruzione di autorimesse private e la formazione di intercapedini coperte
in fregio alle strade (pubbliche e private) od a spazi pubblici sotto l’osservanza delle seguenti
condizioni:
a) l’estradosso della copertura dei sopraddetti manufatti abbia quota non superiore a quella
del piano stradale;
b) la copertura venga realizzata mediante un solettone in cemento armato idoneo a
sopportare, a seconda dell’importanza della strada, i carichi civili e/o militari previste dalle
disposizioni di legge in materia di strade aperte al pubblico transito;
c) eseguire sopra il solettone dei manufatti un idoneo giardino pensile, fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione Comunale di richiedere che il piano di calpestio del solettone medesimo
venga destinato tutto od in parte ad uso pubblico (allargamento sede stradale, marciapiedi,
parcheggio);
d) rinuncia, da parte del richiedente la concessione edilizia, alla richiesta di indennizzabilità,
in caso di esproprio, per le opere da eseguire, mediante atto da trascriversi a cura e spese del
richiedente stesso, atto che dovrà regolare anche l’eventuale uso pubblico dei manufatti in
narrativa.
Art. 68 - Ampliamenti "una tantum" - Impegnativa
Gli ampliamenti di edifici esistenti consentiti dalle presenti norme in misura percentuale sul
volume e/o sulla superficie lorda esistente, sono realizzabili anche in tempi successivi, purché
sia globalmente rispettata la misura massima dell'ampliamento ammesso per ciascuna zona.
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Il rilascio della concessione edilizia é pertanto subordinato alla attestazione, sottoscritta dal
proprietario e/o dal richiedente, di aver usufruito in tutto o in parte della facoltà di ampliamento
consentita dalle norme stesse.
Art. 69 – Impianti per la distribuzione dei carburanti
L’insediamento di nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti è consentito in tutto il
territorio comunale, limitatamente alle seguenti aree e zone:
aree di rispetto stradale;
aree per attrezzature tecnologiche;
spazi di sosta e parcheggio;
aree residenziali omogenee C;
aree produttive e terziarie;
aree agricole E.
Le aree da utilizzare per tali impianti debbono presentare i seguenti requisiti:
localizzazione con affaccio su strade statali e provinciali ovvero lungo i principali
percorsi urbani di attraversamento, e comunque non all’interno di quartieri e zone
residenziali;
superficie non inferiore a mq. 500;
possibilità di risolvere adeguatamente i problemi di ingresso e uscita degli autoveicoli
dalla stazione, ove necessario prevedendo i necessari spazi di accelerazione e
decelerazione dei veicoli.
Gli interventi relativi agli impianti di distribuzione dei carburanti si attuano con Concessione
edilizia, applicando i seguenti indici:
Iu= mq/mq. 0,20, riferito alla superficie complessiva di proprietà interessata dall’intervento
H = m. 5
D = 0,50
Le pensiline aperte a copertura delle aree di servizio non vengono computate nella s.l.p.,
ma la loro superficie non potrà superare il 30% dell’area di intervento.
Almeno il 20% dell’area di intervento dovrà essere sistemata a verde.
Gli impianti esistenti alla data di adozione del P.R.G., che ricadono in zone e aree diverse
da quelle elencate al primo comma, sono consolidati allo stato di fatto; per essi sono consentiti
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento, ristrutturazione,
demolizione e ricostruzione, con possibilità di incremento del volume, della s.l.p. ed del rapporto
di copertura esistenti nella misura massima del 15%, ferma restando l’altezza massima di m. 5.
Gli interventi di cui sopra non sono tuttavia ammessi per gli edifici, manufatti e impianti che
ricadono su aree destinate a sedi viarie o in aree destinate ad attrezzature pubbliche, per i quali
si applicano le limitazioni dell’art. 65.
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SEZIONI STRADALI
Via Madonna della Neve – Dovrà essere garantita su tutto il tratto una sezione stradale di 6 m.
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