SOCIETÀ IDROCOLONTERAPIA - Società Italiana Idrocolonterapia
Transcript
SOCIETÀ IDROCOLONTERAPIA - Società Italiana Idrocolonterapia
SICT SOCIETÀ IDROCOLONTERAPIA ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ONLUS CONVEGNO NAZIONALE 2013 Milano, 2 marzo 2013 – c/o IBIS HOTEL, via Zarotto n. 8 Idrocolonterapia: terapia medica o trattamento di igiene? Commento alla sentenza del Tribunale di Milano n.4504/12 Dott. Massimiliano Mansutti Medico Chirurgo specialista in Medicina Legale L'idrocolonterapia, trattamento praticato già dall'antichità nella terra dei faraoni e nell'India di migliaia anni fa, sta vivendo una recente riscoperta da parte del mondo scientifico moderno, aggiornata alla luce delle recenti impostazioni metodoligiche che richiedono un'accurata conoscenza dei meccanismi alla base dei processi fisiopatologici e dei relativi interventi terapeutici. Siamo tuttavia all'inizio del viaggio che può portare a svelare i numerosi enigmi che ancora il nostro intestino col suo micromondo batterico e le sue interazioni con il nostro sistema metabolico e immunitario, ci riserva. L'idrocolonterapia, nella sua attività di pulizia delle pareti intestinali e di “allenamento” alla corretta peristalsi, rappresenta così un'arma terapeutica che dev'essere “testata” e sperimentata al fine di conoscere i suoi potenziali effetti curativi. La conseguenza di tale incertenza scientifica è che anche la Giurisprudenza si trova impreparata a inquadrare tale trattamento alla luce della normativa vigente, al fini di tutelare il diritto alla salute sancito e protetto dall'art.32 della Costituzione. Recentemente il Tribunale Penale di Milano si è espresso a riguardo con conclusioni, a modesto parere dello scrivente, piuttosto discutibili e che, comunque, lasciano aperti punti di discussioni che meritano approfondimento al fine di inquadrare meglio dal punto di vista giuridico la pratica dell'idrocolonterapia. Dalla sentenza n°4504/12 del Tribunale Penale di Milano si apprende che “l'imputazione...trae origine da un'ispezione effettuata presso lo studio del [Sig. Xx dove] veniva praticata...la c.d. Idrocolonterapia...Il titolare dello studio dove veniva effettuato il trattamento..., non risultava in possesso di laurea in medicina e chirurgia, né di diploma (ora laurea) di infermiere professionale, pur essendo lo stesso imputato munito di vari titoli di studio, ivi incluso diplomi di laurea di “Dottorato di Scienza in Naturapatia” conseguito 1 presso università estere”. Il reato ipotizzato era quindi l'esercizio abusivo di una professione ex art. 348 del codice penale. Tale norma recita che è punito “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, anche se l'atto abusivo è unico, gratuito e con il consenso del paziente. Si ricorda che le professioni, in ambito sanitario, previste dalla legge n.42 del 26-02199 e successive modificazioni, sono così classificate: professioni sanitarie cosiddette “principali” (medico chirurgo, veterinario, farmacista, odontoiatra); professioni sanitarie già “ausiliarie” che si suddividono in infermieristiche e ostetrica (infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico), riabilitative (podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista (audiometrista, tecnico occupazionale, di educatore laboratorio professionale), biomedico, di tecnico radiologia sanitario medica, di neurofisiopatologia, igienista dentale), tecniche della prevenzione; infine vengono identificate le arti ausiliari delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico infermiere generico, operatore socio-sanitario OSS). Non vi è quindi il riconoscimento giuridico dell'operatore di idrocolonterapia tra le figure sanitarie. La Legge inoltre identifica le competenze e l'autonomia delle professioni sanitarie nei Decreti Ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali, negli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di laurea universitaria e negli specifici ordini deontologici. Nello specifico al medico sono riconosciute, quali attività professionali e di responsabilità, tutte le procedure di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale sulla persona nel rispetto delle disposizioni di legge (penale, civile e amministrative) e del codice di deontologia medica. In particolare vi è l'esclusività, per il medico abilitato, di formulazione diagnostica e prescrizione terapeutica, nonché l'esecuzione dei trattamenti chirurgici e invasivi, mentre le altre attività professionali partecipano alla tutela della salute mediante attività di tipo assistenziale, riabilitativa e di prevenzione. Tornando alla sentenza, si legge che “sulla base delle risultanze dibattimentali, deve anzitutto escludersi sia stato accertato che [l'imputato] abbia mai svolto personalmente, prima della pratica di idrocolonterapia, attività riconducibili alla pratica medica (anamnesi, prescrizione di esami e/o accertamenti diagnostici, formulazione di diagnosi o proposte di terapia), attività svolte in concreto o dal...medico chirurgo collaboratore...ovvero dai medici curanti dei singoli clienti”. Risulta così appurato che non sia stata realizzata attività di diagnosi e prescrizione terapeutica da parte dell'imputato. 2 Segue la sentenza: “resta però da valutare se l'utilizzo del macchinario, da considerarsi come rilevato dagli operanti...«dispositivo medico di classe II b» e se, comunque, la pratica dell'idrocolonterapia effettuata attraverso l'uso di detto macchinario, possano essere ricondotte alla categoria di «atti medici» la cui pratica, in assenza di specifica abilitazione, costituisce esercizio abusivo della professione medica”. I dispositivi medici sono strumenti, apparecchi, impianti o sostanze destinate dal fabbricante ad essere impiegati nell'uomo allo scopo di porre una diagnosi, di attuare una prevenzione o un controllo e al fine di attenuare una malattia. Per Legge i dispositivi medici vengono classificati in 3 classi secondo la destinazione d'uso in funzione della loro complessità e del potenziale rischio per il paziente, tenendo conto dell'invasività del dispositivo, della sua dipendenza da una fonte di energia (dispositivo attivo) e della durata del tempo di contatto con il corpo. Ecco così che vengono identificate la classe I (basso rischio), la classe II che si divide in II a (rischio medio-basso) e II b (rischio medio-alto), e la III classe (rischio elevato). Si noti che la differenziazione dei vari dispositivi non tiene conto dell'operatore che li utilizza. Ne consegue che l'utilizzo del macchinario Cleancolon (o di altri dispositivi medici) non realizza di per sé l'abuso dell'esercizio della professione medica poiché sta nella finalità per cui si usa il dispositivo l'eventuale sconfinamento nell'attività medica. Correttamente la sentenza infatti stabilisce che “…L’apparecchio «Clean Colon» utilizzato per la pratica dell’idrocolonterapia presso lo studio dell’imputato è pacificamente classificabile fra i dispositivi medici di classe II b, secondo la destinazione indicata dal fabbricante e sulla base di quanto previsto dal D.L.vo 24.2.1997, n.46…correttamente il C.T. della difesa ha rilevato che analoghe apparecchiature (…bio-fluff...) costituiscono in ogni caso «dispositivi medici» che tuttavia possono essere utilizzati direttamente dall’utente, da solo o con la facilitazione di un operatore, non necessariamente sanitario. … Casi analoghi sono costituiti, secondo le indicazioni del C.T. della difesa che si ritengono condivisibili, appunto, dallo sfingomanometro e dalle lenti oftalmiche a contatto, queste ultime certamente da considerarsi – come anche il c.d. «diaframma», con funzione contraccettiva – «dispositivi medici» di natura invasiva, in quanto da inserire all’interno di orifizi del corpo e per i quali, tuttavia, è pacifica la diretta utilizzabilità da parte dell’utente, senza necessità che l’inserimento sia effettuato esclusivamente da operatore sanitario munito di apposita qualifica professionale”. Prosegue che “è tuttavia da escludersi che l’uso di un «dispositivo medico» debba essere demandato, per ciò solo, in modo esclusivo 3 al medico o al personale sanitario abilitato, laddove venga utilizzato, come nella specie, per trattamenti che non rientrano, come si è detto, nella categoria degli «atti medici», con ciò intendendosi atti di anamnesi, diagnostica e cura delle malattie”. Proprio su tale conclusione non si può concordare in quanto si ritiene che l'idrocolonterapia (LO DICE IL NOME STESSO) è svolge una duplice funzione di prevenzione e di terapia. Seppure è vero che “la pratica dell’idrocolonterapia..non rientra anzitutto fra le categorie specificatamente indicate nella «Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche», sistema pubblicato dal Ministero della Salute nell’anno 2009 quale versione italiana dell’International Classification of Disease (ICD)” ciò non toglie che non venga considerato un atto medico vero e proprio. Prosegue il Giudice sottolineando che… In assenza di fonti normative che disciplinino in maniera specifica la natura della idrocolonterapia – non prescritta nella pratica clinica non essendole riconosciute finalità terapeutiche, ma solo di igiene e non esplicandosi dunque detta metodologia in un campo (la cura delle malattie) corrispondente appunto a quello della medicina ufficiale – ritiene il giudicante di condividere sul punto le considerazioni espresse in proposito dal C.T. della Difesa”. L'Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS) identifica infatti l'atto medico in “tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti dei pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”. Da tale definizione appare inequivocabile che anche le attività di prevenzione delle malattie rientra in un concetto ampio di atto medico e che, qualora l'idrocolonterapia venisse intesa come attività di igiene per il mantenimento della salute, rientrerebbe comunque in un'attività sanitaria e come tale dovrebbe essere normata. Il fatto stesso che il lavaggio profondo del colon sia un'attività che presenta una certa invasività nella sua realizzazione mediante un dispositivo medico rientrante nella classe II b (rischio medio-alto) e che vi siano controindicazioni alla sua applicazione, rende l'idrocolonterapia un atto medico a tutti gli effetti e può essere considerata una terapia medica vera e propria per le potenzialità curative che possiede. Non si condivide invece le conclusioni a cui il Giudice è giunto quando ritiene che “la 4 pratica dell’idrocolonterapia, non disciplinata da alcuna norma specifica, non sia riconducibile, in sé e per le apparecchiature usate, alle attività proprie della professione sanitaria e delle sue arti ausiliarie; conseguentemente l’esercizio della medesima ad opera di soggetto non abilitato alla professione medica, ma fornito di adeguate competenze scientifico-tecniche in qualità di naturopata, come nella specie, non integra il reato di cui all’art. 348 cod pen oggetto di contestazione”. Al di là dell'inquadramento normativo, tale sentenza mette in luce la mancanza di riconoscimento, in ambito prima di tutto scientifico, delle potenzialità che l'idrocolonterapia può avere nella cura delle patologie derivate da disfunzioni intestinali. Tale apparato è ancora un mondo sconosciuto alla moderna medicina basata sull'evidenza scientifica e le dinamiche del suo micro- (flora batterica e interazione con il nostro organismo) e macrocosmo (attività peristaltica e coinvolgimento del sistema PNEI) rappresentano un enigma che con molta probabilità (e anche speranza) porterà a notevoli progressi nella conoscenza dell'organismo umano per la cura di molteplici forme patologiche croniche. L'idrocolonterapia può inserirsi come un trattamento diretto ed efficace al ripristino di un equilibrio intestinale foriero di un perfetto stato di salute. Si tratta però di riuscire a dare una veste scientifica a quest'attività che, ancora a livello empirico, promette notevoli effetti benefici, attraverso la realizzazione di studi clinici che evidenzino e convalidino quello che, già nella pratica quotidiana, gli operatori di idrocolonterapia e i pazienti sono diretti testimoni. 5
Documenti analoghi
Linee guida per l`Idrocolonterapia - Società Italiana Idrocolonterapia
SICT SOCIETÀ IDROCOLONTERAPIA ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ONLUS CONVEGNO NAZIONALE 2013 Milano, 2 marzo 2013 – c/o IBIS HOTEL, via Zarotto n. 8
Dettagli