REGOLAMENTO ESAME FINALE TFA

Transcript

REGOLAMENTO ESAME FINALE TFA
REGOLAMENTO ESAME FINALE TFA
a.a. 2014/2015
Le disposizioni seguenti disciplinano la prova finale, avente valore di esame di abilitazione
all’insegnamento, dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo, II ciclo, istituiti e attivati presso l’Ateneo di
Camerino ai sensi del D.M. n. 249/2010.
Sono ammessi a sostenere la prova finale i corsisti che abbiano maturato i crediti previsti dal D.M. n.
249/2010 sia mediante il superamento dei relativi esami di profitto sia mediante lo svolgimento delle
attività di tirocinio.
Riferimenti normativi
DM 24/2010 e successive modificazioni) art 10 comma 6
L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro
svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito l’attività. Della relazione finale di tirocinio è
relatore un docente universitario o delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha
svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l’insegnante tutor che ha seguito l’attività di tirocinio. La
relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all’esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve
evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze
acquisite nell’attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite
nell’ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.
DM 24/2010 e successive modificazioni) art 10 comma 8
Al termine dell’anno di tirocinio si svolge l’esame di abilitazione all’insegnamento che ne costituisce parte
integrante e che consiste:
a) nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio;
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.
DM 24/2010 e successive modificazioni) art 10 comma 9
La commissione d’esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta:
a) nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o
tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un
docente universitario designato dalla facoltà di riferimento
DM 24/2010 e successive modificazioni) art 10 comma 10
La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all’attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo
di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b (NDR esposizione orale di un percorso didattico su un tema
scelto dalla commissione); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio.
L’esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
DM 24/2010 e successive modificazioni) art 10 comma 11
La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti
conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli
esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio
complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.
DM 24/2010 e successive modificazioni) art 10 comma 12
La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità previste dal presente articolo
costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all’insegnamento e che dà luogo, ove superato, al
rilascio del relativo diploma.
DM 24/2010 e successive modificazioni) art 15 comma 15
Ai fini dell'assegnazione del punteggio di all'articolo 10, comma 10, si considera la cui media ponderata dei
voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli
esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio
formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami
integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in
centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.
Modalità della prova finale
L’esame di abilitazione consiste, come da art. 10, co. 8 del DM 249/2010:
a) nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio;
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla Commissione;
c) nella discussione della Relazione finale di tirocinio.
Il tema del percorso didattico è scelto, da ciascun candidato, da una terna, diversa per ogni candidato e
estratta a sorte da un elenco predisposto dalla Commissione.
La terna viene comunicata ai candidati da 5 a 7 giorni prima della discussione finale. Resta a scelta di
ciascun candidato il percorso didattico da discutere nell’ambito della terna estratta.
Ai sensi dell’articoli 10, comma 10-11 del DM 249/2010, e dell’articolo 15 comma 15 dello stesso DM, il
voto dell’esame di abilitazione risulta così determinato:
Valutazione dell’attività di tirocinio (diretto 0-10 ed indiretto 0-20)
Discussione della relazione finale di tirocinio
Esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione
Punteggio minimo per il superamento dell’esame
Media dei voti degli esami ottenuta come media aritmetica di
 media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale
o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio
ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo,
 media dei voti conseguiti negli esami di profitto dell’anno di TFA
I voti sono espressi in trentesimi; l’arrotondamento al numero intero avviene per eccesso,
se il valore decimale è pari o superiore a 0,500; per difetto se inferiore a 0,5.
Punteggio complessivo: voto di abilitazione all’insegnamento
0-30
0-10
0-30
50
18-30
/100
Adempimenti amministrativi
Per l’iscrizione alla prova finale dei TFA il candidato deve accedere all’area riservata
https://didattica.unicam.it/Home.do ed effettuare on line l’iscrizione all’esame finale. Si ricorda che va
fatto Upload della domanda di laurea firmata, l’upload del frontespizio della relazione finale, e pagare il
MAV di € 32 relativo ai bolli virtuali per l’attestato e per la domanda. Entro il 15 giugno 2015.
Almeno 10 giorni prima della seduta dell’esame finale del TFA e comunque entro il 10 luglio 2015
consegnare, sempre in Segreteria Studenti:
 relazione finale in formato elettronico ed 1 copia cartacea, redatta secondo le indicazioni
impartite dal relatore per ciascun corso di Tirocinio Formativo Attivo firmata sul frontespizio dal
tutor coordinatore e dal docente che svolge funzione di relatore;

dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Si ricorda di consegnare ai tutor coordinatore il registro del tirocinio, entro il 19 giugno 2015. Eventuali
consegne posticipate devono essere autorizzate da tutor coordinate.