Cantieri temporanei o mobili - Ordine degli Ingegneri della provincia

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Cantieri temporanei o mobili - Ordine degli Ingegneri della provincia
Cantieri temporanei o mobili
Titolo IV DLgs. 81/2008
Titolo IV DLgs. 81/2008
dott. ing. Giuseppe SEMERARO
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Capo che sostituisce DPR 164/56, parte del DLgs. 626/94 ad altri provvedimenti minori abrogati indirettamente
provvedimenti minori abrogati indirettamente
CAPO II –
NORME PER LA PREVENZIONE
NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
dott. ing. Giuseppe SEMERARO
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Articoli 105 e 106, DLgs. 81/2008 C
Campo d’applicazione
d’
li i
Il Capo II del Titolo IV si applica:
• ai cantieri temporanei o mobili;
ai cantieri temporanei o mobili;
• ogni altra attività lavorativa che prevede lavori in quota.
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Articolo 109, DLgs. 81/2008 L
La recinzione di cantiere
i i
di
i
• IlIl cantiere, in relazione al tipo di lavori ti
i
l i
l ti di l
i
effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire g
;
l'accesso agli estranei alle lavorazioni;
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Articolo 108, DLgs. 81/2008 Vi bili à
Viabilità cantieri
i i
• Scavi sbancamento: l’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l’altro lato.
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Articolo 108, DLgs. 81/2008 Vi bilità
Viabilità cantieri
ti i
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allegato XIII, DLgs. 81/2008
Servizi igienico assistenziali
Caratteristiche:
• Altezza minima netta 2,40m
• Bagni chimici: SI se idonei
• Caravan o roulottes nei cantieri:
Dotazioni minime locali:
• Spogliatoio: ?
• Docce: 1 ogni 10 lavoratori
• Lavabi: 1/5 lavoratori
• WC: 1 ogni 10 lavoratori
– SI, solo per i primi 5 giorni
• Caravan o roulottes nei cantieri stradali:
– SI
SI, solo in aggiunta a quelli del l i
i
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campo base
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Articoli 107, DLgs. 81/2008 l
lavori in quota
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• Lavori in quota: il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;
lavoratori addetti ai lavori in quota;
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Articolo 111, DLgs. 81/2008 Lavori in quota: possibilità d’uso dei DPI anticaduta
Lavori in quota: possibilità d’uso dei DPI anticaduta
Direttiva 2001/45/CE
1. il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e 2. l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro più sicura non è giustificato
sicura non è giustificato.
Art. 111
1. il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza 2. l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non
considerata più sicura non è giustificato 3 a causa della breve durata 3.
a causa della breve durata
di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare
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Articolo 115, DLgs. 81/2008 Si
Sistemi di protezione contro la caduta dall’alto
i di
i
l
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• D
Definizione dei componenti di un sistema fi i i
d i
ti di
it
individuale anticaduta:
a) assorbitori di energia;
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
) di
iti i t ttili
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
) id li
i i id
h) imbracature.
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Articolo 115, DLgs. 81/2008 Al
Altezza di caduta dall’alto
di d
d ll’ l
• Il sistema di protezione, certificato per l'uso p
p
specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri;
dissipatore di energia a 4 metri;
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Articoli 117, DLgs. 81/2008 L
Lavori in prossimità di linee elettriche
ii
i i à di li
l
i h
• Scompare la distanza minima di 5 metri e p
p
g
indicazione delle precauzioni possibili, ma vige l’allegato IX tabella 1:
Tensione nominale Tensione
nominale
Un (kV)
≤ 1
10
15
132
220
380
Distanza minima Distanza
minima
consentita (m)
3
3,5
3,5
5
7
7
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Articolo 117, DLgs. 81/2008 L
Lavori in prossimità di linee elettriche
ii
i i à di li
l
i h
• Le misure da adottare sono:
a)) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti p
attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano posizionare ostacoli rigidi che impediscano
l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine tenere in permanenza persone macchine
operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
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Articolo 122 ‐ 126 e allegato XVIII, DLgs. 81/2008 Ponteggi in legno
ii l
• Ponteggi il legno: poche modifiche rispetto al p
passato, tra queste:
q
– deroga all’interesse di 1,20 m dei traversi fino ad un massimo di 1,80 m e con tavolato costituite da
un massimo di 1,80 m e con tavolato costituite da tavole di spessore e di larghezze rispettivamente non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm o di
non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm o di materiale composito con caratteristiche di resistenza adeguata
resistenza adeguata
– interesse massimo dei montanti 1,80 m
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Art. 126 e Allegato XVIII, DLgs. 81/2008 Parapetti per ponteggi in legno
i
ii l
• Parapetti ponteggi in legno: come nel passato
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Art. 126 e Allegato XVIII, DLgs. 81/2008 Parapetti ponteggi metallici
i
i
lli i
• Parapetti ponteggi fissi in altri materiali:
a)) altezza minima del piano di calpestio è ridotta a p
p
95 centimetri;
b) altezza minima della tavola fermapiedi è ridotta a altezza minima della tavola fermapiedi è ridotta a
15 centimetri.
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Art. 127 e Allegato XVIII, DLgs. 81/2008 Ponti a sbalzo in legno
i b l i l
• ÈÈ consentito l’uso in casi particolari, purché la p
loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo (anziché a rigorosi criteri tecnici) e ne garantisca la solidità e la
criteri tecnici) e ne garantisca la solidità e la stabilità.
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Articoli 128 e 138, DLgs. 81/2008 Sottoponte
Art. 128
1.
2.
Art. 138
Gli impalcati e ponti di servizio • Il sottoponte (di sicurezza) devono avere un sottoponte di non è necessario quando sicurezza, costruito come il sono gli schemi tipo del ponte, a distanza non
ponte, a distanza non ponteggio metallico fissi, t i
t lli fi i
superiore a m 2,50. regolarmente autorizzato La costruzione del dal Ministero del lavoro e
dal Ministero del lavoro e sottoponte può essere omessa ò
della previdenza sociale, a per i ponti sospesi, per i prevederlo. ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non
riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
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Allegato XVIII, DLgs. 81/2008 C
Castelli per elevatori (di tiro)
lli
l
i (di i )
• Devono essere progettati ai sensi dell’articolo g p
133 ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
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Articolo 133, DLgs. 81/2008 Obbli d l
Obbligo del progetto del ponteggio metallico fisso
d l
i
lli fi
• ponteggi di altezza superiore a 20 metri;
• ponteggi per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego;
a e ope e p o s o a , cos u e da e e e
• altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai p
pp
sovraccarichi.
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Articolo 134, DLgs. 81/2008 Documentazione del ponteggio metallico fisso
i
d l
i
lli fi
• è dotato di autorizzazione ministeriale ai sensi dell’articolo 131 del DLgs. 81/2008 (ex articolo 30 del DPR 164/56);
• è stato redatto il PiMUS, per i lavori in quota (cioè ad altezza superiore a 2 metri da un piano stabile (ex articolo 36‐quater del DLgs. 626/94);
• è corredato da progetto (calcoli di verifica ed elaborati grafici) a firma di un ingegnere o architetto g
)
g g
abilitato all’esercizio della professione, nei casi di cui all’articolo 133 del DLgs. 81/2008 (ex articolo 32 del g
/
(
DPR 164/56).
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Articolo 131 ‐ 138 e allegato XVIII, DLgs. 81/2008 Distacco dal fabbricato dei ponteggi fissi in altri materiali
• Per i ponteggi in altri materiali è consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 cm; mentre per i ponteggi in legname rimane 20cm.
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Articoli 125 e 138, DLgs. 81/2008 Prolungamento oltre l’ultimo piano
l
l l’ l i
i
Ponteggio in legno
Ponteggio metallico
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Articoli 125 e 138, DLgs. 81/2008 Prolungamento oltre l
Prolungamento
oltre l’ultimo
ultimo piano piano
norma DIN 4420
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Articolo 129, DLgs. 81/2008 Impalcature nelle costruzioni in conglomerato Impalcature
nelle costruzioni in conglomerato
cementizio dott. ing. Giuseppe SEMERARO
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Articolo 129, DLgs. 81/2008 Impalcature nelle costruzioni in conglomerato Impalcature
nelle costruzioni in conglomerato
cementizio dott. ing. Giuseppe SEMERARO
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Articoli 150‐156, DLgs. 81/2008 L
Lavori di demolizione
i di d
li i
• Scompare l’obbligo della redazione di apposito p g
programma di lavoro, essendo questo q
assorbito dal PSC e comunque dal POS
• La successione dei lavori non è più necessario La successione dei lavori non è più necessario
che avvenga dall’alto verso il basso ma semplicemente con “cautela ed ordine”
l
“
l
”
• Compare l
Compare l’obbligo
obbligo della sorveglianza da pare della sorveglianza da pare
di un preposto
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Articolo 150‐156, DLgs. 81/2008 L
Lavori di demolizione
i di d
li i
• Si deroga al divieto di usare ponteggi p
p
indipendenti dall’opera da demolire e di lavorare sui muri in demolizione, quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri
trattasi di muri di altezza inferiore ai due
• Scompare la possibilità della demolizione per scalzamento dell'opera da abbattere
l
ll'
bb
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Capo che sostituisce la parte relativa alle contravvenzioni del DLgs. 494/96
CAPO III –
SANZIONI
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Articoli 157 e 160, DLgs. 81/2008 Le sanzioni
• Risultano essere duplicate
i l
d li
• committenti e i responsabili dei lavori:
p
arresto da 2 a 6 mesi o ammende da 1.250 a 10.000 euro;;
• Coordinatori: arresto da 2 a 6 mesi o ammende da 1 250 a 12 000 euro o;
ammende da 1.250 a 12.000 euro o;
• Datori di lavoro, dirigenti e preposti: arresto fi
fino a 6 mesi o ammende da 1.250 a 12.000 6
i
d d 1 250 12 000
euro;
dott. ing. Giuseppe SEMERARO
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Articoli 157 e 160, DLgs. 81/2008 Le sanzioni
• lavoratori autonomi: arresto fino a 2 mesi o sanzioni amministrative fino a 5000 euro;
• lavoratori dipendenti: arresto fino a 2 mesi di arresto o multe sino a 600 euro
arresto o multe sino a 600 euro
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