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N. 01113/2012REG.PROV.COLL.
N. 05192/2011 REG.RIC.
N. 05289/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso
numero
di
registro
generale
5192
del
2011,
proposto
da:
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Silvana Miranda Grasso, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Alberto Romano, con domicilio
eletto presso il medesimo, in Roma, viale XXI Aprile, 11;
nei confronti di
Mario Samperi, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Saitta, Maria Letizia Navarra, con
domicilio
eletto
presso
Arturo
Antonucci
in
Roma,
corso
Trieste,
87;
Alfredo Sicuro;
sul
ricorso
numero
di
registro
generale
5289
del
2011,
proposto
da:
Mario Samperi, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Saitta, Maria Letizia Navarra, con
domicilio eletto presso Arturo Antonucci in Roma, corso Trieste, 87;
contro
Silvana Miranda Grasso, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Alberto Romano, con domicilio
eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;
nei confronti di
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Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Alfredo Sicuro;
per la riforma
per entrambi i ricorsi in epigrafe indicati :
della sentenza del T.AR. Lazio - Roma: Sezione I n. 36253/2010, resa tra le parti, concernente
SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PRESIDENTE DI SEZIONE DEL
TRIBUNALE DI MESSINA - SETTORE PENALE
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Silvana Miranda Grasso e di Mario Samperi e di
Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le
parti gli avvocati Eugenio De Bonis (Avv. Stato), Salvatore Alberto Romano e Antonio Saitta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Consiglio Superiore della Magistratura indiceva una procedura selettiva per l’assegnazione del
posto di Presidente di Sezione del Tribunale di Messina, sezione penale, vacante dal 27 gennaio
2008, cui partecipavano vari candidati tra cui la dott.ssa Silvana Miranda Grasso, il dott. Mario
Samperi e il dott. Alfredo Scuro, all’esito della quale l’Organo di autogoverno con delibera dell’11
novembre 2009 conferiva l’incarico semidirettivo in parola al secondo dei magistrati suindicati.
La dott.ssa Grasso impugnava innanzi al Tar per il Lazio l’atto di nomina in questione, il
provvedimento di cui al verbale della seduta del CSM dell’11/11/2009 avente ad oggetto la proposta
del conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Samperi nonché gli
atti del CSM recanti la valutazione comparativa nella parte in cui hanno attribuito alla ricorrente
soli 13 punti.
L’adito Tribunale con sentenza n.36253/2010 accoglieva il proposto ricorso, ritenendone la
fondatezza con particolare riferimento agli specifici vizi di legittimità costituiti dalla illogicità della
scelta operata dal CSM e dalla carenza motivazionale degli atti impugnati.
Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura hanno impugnato con ricorso
d’appello rubricato al n. 5192/2011 tale sentenza, ritenendola errata ed ingiusta.
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Deducono in particolare gli appellanti che il percorso argomentativo posto dal Tar alla base della
rilevata illegittimità della valutazione comparativa sarebbe errato, atteso che l’aspetto censurato in
sentenza circa l’incongrua e comunque errata valutazione della pregressa esperienza di funzioni
semidirettive vantata dall’appellata non vale ad inficiare il giudizio reso dal CSM per la dott.ssa
Grasso, dal momento che quello relativo alle attitudini è solo uno degli elementi di un giudizio
complessivamente ed unitariamente considerato che , con riferimento alla figura professionale della
candidata, non è idoneo a giustificare la prevalenza della medesima rispetto al controinteressato
dott. Samperi.
Inoltre, si sostiene nell’appello che le censure rivolte dalla dott.ssa Grasso investono il merito del
giudizio reso dal CSM e come tali sono da considerarsi inammissibili.
Sempre secondo la prospettazione di parte appellante, la verifica dei parametri da osservarsi in sede
di valutazione della professionalità del magistrato ai fini del conferimento degli incarichi in
questione risulta essere stata compiutamente espletata, con l’attribuzione dei punteggi da ritenersi
congrui.
In ogni caso la delibera di conferimento della nomina in contestazione si sottrae ai dedotti vizi di
illegittimità., atteso che la valutazione reca un compiutezza argomentativa ed un puntuale
riferimento ad elementi oggettivi che giustificano la preferenza accordata al concorrente dott.
Samperi.
La dott.ssa Grasso , costituitasi in giudizio ha contestato la fondatezza del proposto gravame,
chiedendone la reiezione.
Successivamente, anche il dott. Samperi, con ricorso in appello n.5289/2011, ha impugnato il
suindicato decisum del TAR , rilevando come il ricorso di primo grado sia da considerarsi
inammissibile ed infondato.
Quanto al primo aspetto, parte appellante sottolinea il carattere discrezionale dell’attività di
valutazione svolta dal CSM, del tutto insindacabile al giudizio del Tar che non può certo sostituirsi
alla valutazione resa dall’Organo istituzionalmente a ciò preposto.
La difesa di parte appellante, inoltre, assume l’erroneità del rilievo con cui il primo giudice ha dato
priorità ad uno solo dei profili attitudinali che devono essere tenuti presenti nella valutazione della
professionalità del magistrato, quello della pregressa esperienza, avendo altresì cura di rimarcare il
concetto secondo cui la valutazione dell’idoneità del magistrato a ricoprire le funzioni direttive e/o
semidirettive attiene all’intera personalità del magistrato, quale risulta dal complesso dell’attività
svolta dal medesimo per l’intera carriera, avuto riguardo alle qualità umane e professionali
dimostrate durante tutto l’arco temporale di servizio e sotto questi profili non v’è dubbio che nel
giudizio complessivo in contestazione ha giustamente avuto rilievo negativo per la Grasso, nel
giudizio “deteriore” emesso a suo carico dal CSM, la valutazione degli addebiti di carattere
disciplinare a suo tempo mossi alla medesima.
Anche per tale appello si è costituita in giudizio la dott.ssa Grasso, rilevando l’inammissibilità e
comunque l’infondatezza del proposto gravame.
Contestualmente all’atto di costituzione la Grasso ha altresì proposto avverso la sentenza
n.36253/2010 appello incidentale nella parte in cui il Tar ha rigettato le altre censure del ricorso di
primo grado, ritenute infondate.
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Le parti hanno prodotte memorie integrative ad ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare va disposta la riunione dei due appelli all’esame, in quanto proposti avverso la
medesima sentenza.
Con la controversia all’esame la Sezione è chiamata a pronunziarsi sulla legittimità o meno delle
valutazioni del C.S.M. che hanno determinato, all’esito dell’apposita procedura selettiva , il
conferimento delle funzioni semidirettive di primo grado in capo al dott. Mario Samperi nel posto
vacante di Presidente di sezione (settore penale) del Tribunale di Messina, lì dove l’ operato
dell’Amministrazione è stato ritenuto, in accoglimento di impugnazione proposta dall’attuale
appellata, dott.ssa Grasso, illegittimo dal giudice di primo grado le cui statuizioni sono in questa
sede contestate sia dall’Amministrazione procedente che dall’appellante. Dott.Samperi
Il Tar ha censurato come illogica e per ciò stessa illegittima la scelta del C.S.M., fondata su una
motivazione insufficiente ed incongrua, di aver preferito, ai fini della copertura del posto per cui è
causa, alla dott.ssa Grasso un altro magistrato ( il dott. Samperi ) , pur godendo la prima rispetto al
secondo e anche all’altro candidato ( dott. Sicuro ) di una specifica pregressa esperienza
professionale di carattere semidirettivo ( avendo ricoperto le funzioni semidirettive di presidente di
Sezione del settore penale presso i Tribunali di Locri e Reggio Calabria ) del tutto assente in capo ai
controinteressati .
Dunque il “cuore” del thema decidendum è rappresentato dalla contestazione della motivazione
addotta dall’Organo di autogoverno della magistratura in ordine alla valutazione comparativa del
profilo attitudinale che ha comportato la prevalenza del dott. Samperi ( o se si vuole la speculare
recessività della dott.ssa Grasso ) ed è su tale precipua questione che si appuntano le critiche mosse
dagli appellanti in ordine alle statuizioni rese al riguardo dal giudice di primo grado.
Con due ordini di doglianze comuni ad entrambi i proposti gravami principali, sia pure articolate
con variegate argomentazioni le parti appellanti ( l’Amministrazione e il dott. Samperi ) lamentano
in sostanza quanto segue:
i profili di illegittimità dedotti dall’interessata nel ricorso di prime cure sono inammissibili in
quanto non configurabili nei confronti di un giudizio ( quello del C.S.M,) che impinge nel merito
dell’azione amministrativa e come tale si sottrae al sindacato giurisdizionale;
nel giudizio di tipo comparativo volto alla individuazione dell’aspirante più idoneo a ricoprire il
posto messo a concorso il pregresso svolgimento di incarichi semidirettivi è solo uno degli elementi
di una più complessiva e vasta valutazione, e pertanto allo stesso non si può attribuire, come
erroneamente fatto dal Tar, un eccessivo rilievo; in ogni caso l’attitudine professionale della dott.
Grasso è stata espressamente, oltreché congruamente, valutata con l’attribuzione del relativo
punteggio.
I suillustrati motivi d’impugnazione, che per ragioni di logica connessione impongono una unitaria
disamina , non meritano positiva considerazione.
Costituisce ius receptum che l’attività amministrativa posta in essere dal Consiglio Superiore della
Magistratura ai fini del conferimento degli uffici direttivi o semidirettivi, quanto al merito della
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valutazione operata, costituisce determinazione intangibile , sottratta come tale al sindacato del
giudice amministrativo ( in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato Sez. IV 5/5/1998 n.749; idem
7/12/2002 n.6115), giacché se così non fosse si avrebbe una indebita sostituzione da parte di un
giudice nei compiti istituzionalmente affidati all’Organo di autogoverno della magistratura.
Fa da pendant a tale regola il principio giurisprudenziale, ripetutamente ribadito da questo Consiglio
di Stato, secondo cui le valutazioni espresse dal C.S.M. sulla idoneità ed attitudine dei magistrati a
ricoprire un incarico direttivo o semidirettivo , per quanto caratterizzate da ampia discrezionalità,
possono essere censurate per evidenti vizi ( travisamento , incoerenza tra presupposti e
conseguenze, carenza motivazionale, irrazionalità ) che eventualmente le connotino in termini di
eccesso di potere ( cfr, Sez. IV 13/2/1999 n.1872; idem, 11/9/2000 n.5479;31/7/2009 n..4839;
14/7/2008 n.3513; 7/7/2008 n.3369; 29/2/2008 n.771; 10/7/2007 n.3893).
Ebbene, fermi restando la portata e i limiti testè descritti del giudizio rimesso al giudice degli
interessi legittimi ( Cons. Stato Sez. IV 1/4/1998 n.555) , nel caso de quo la verifica di legittimità
evidenzia a carico degli atti relativi alla procedura selettiva per cui è causa gravi difetti che
concretizzano l’eccesso di potere, sia pure nei sensi e nei limiti correttamente rilevati dal giudice di
prime cure.
Invero, dall’esame della documentazione di causa è dato cogliere nella valutazione comparativa
operata in relazione alla figura professionale della dott. Grasso una chiara discrasia attinente ad uno
specifico elemento di giudizio, precisamente quello costituito dal profilo professionale
dell’attitudine , lì dove il C.S.M. nel valutare tale parametro ha riservato marginale e/o minimo
rilievo alla circostanza relativa al pregresso esercizio da parte della dott.ssa Grasso delle funzioni
semidirettive giudicanti (nella qualità di Presidente di sezione penale dei Tribunali di Locri e
Reggio Calabria ) a fronte di niuna esperienza vantata in proposito dagli altri due aspiranti alla
nomina di che trattasi.
In subiecta materia vigono certamente i principi recati dalla specifica disciplina dettata in relazione
alle procedure selettive per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi dalla circolare del
C.S.M. n.13000 del 1999 ( disciplina non disattesa né contraddetta dalla più recente normativa
costituita dal dlgs n.160 del 2006 ): secondo tale disciplina i criteri di valutazione ( anzianità,
attitudini e merito ) vanno “opportunamente integrati tra loro “ e la valutazione comparativa tra gli
aspiranti risponde alla finalità di “preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per
attitudine , merito, anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed eventualmente
a particolari profili ambientali”.
Tali regulae juris sono state più volte condivise e sottolineate dalla giurisprudenza ( ex plurimis,
Cons. Stato Sez. IV 6710/2009 n.6707), nondimeno nell’ambito della procedura finalizzata al
conferimento della nomina di presidente di sezione penale del Tribunale di Messina sono rinvenibili
significative deviazioni dalla piana , corretta e ragionevole applicazione dei principi testé richiamati
che finiscono per contraddire le disposizioni normative da osservarsi in sede valutativa oltreché il
principio di ragionevolezza cui pure l’attività amministrativa propedeutica alla designazione ad un
incarico così prestigioso deve uniformarsi.
Invero l’Amministrazione nella valutazione del profilo professionale della dott. Grasso ha attribuito
alla medesima per la voce relativa alle attitudini punti 2 in ragione delle “discrete capacità
organizzative dimostrate nell’espletamento delle funzioni semidirettive dapprima presso il
Tribunale di Locri e poi presso quello di Reggio Calabria”.
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Ora, appare evidente che per la voce di valutazione in questione ( attitudini ) il punteggio attribuito (
2 soli punti ) reca una flessione di giudizio del tutto ingiustificata ove si consideri che per la stessa
qualità professionale agli altri due concorrenti magistrati sono stati assegnati punti 6 ( ciascuno ) ,
senza che gli stessi possano vantare il pregresso esercizio delle funzioni che connotano il posto
messo a concorso ( presidente di sezione penale ).
La valutazione del requisito attitudinale, come da orientamento più volte ribadito da questo
Consiglio di Stato ( tra le tante, Sez. IV, 7 novembre 2002 n.6115 ) va riferita allo specifico ufficio
da conferire e se così è, l’aver ricoperto incarichi dello stesso contenuto di quello messo a concorso
è circostanza che non può non incidere positivamente nella valutazione del profilo attitudinale in
rilevo, nel senso che il servizio prestato per un consistente periodo dalla dott.ssa Grasso come
presidente di sezione deve porre la medesima in una condizione differenziata rispetto agli altri due
magistrati considerati.
Qui in realtà non si tratta di andare a valutare una pregressa anzianità o una generica esperienza
maturata nell’ attività giurisdizionale, come valutazione di singoli elementi di per sé non
autonomamente decisivi, venendo invece in rilievo un elemento professionale che proprio in
relazione all’analogia delle funzioni poste a concorso andava ponderato e soppesato adeguatamente
con l’attribuzione di un punteggio può congruo e consono ( tale da far meritare alla scrutinata un
miglior punteggio complessivo ) e in ogni caso una valutazione così operata, non può non dare
luogo ad una incomprensibile disparità nel metro di giudizio della voce attitudinale.
D’altra parte, paradossalmente, la riprova della ( indebita ) sottovalutazione della pregressa
specifica esperienza professionale è data proprio dalla motivazione resa a sostegno del punteggio
attribuito, dal momento che in essa si riferisce genericamente delle “discrete capacità organizzative”
dimostrate dalla dott.ssa Grasso nell’espletamento delle funzioni in questione, mettendosi così quasi
in non cale la pregnanza dell’attitudine specifica, le pregresse esperienze di direzione e di
organizzazione pure considerate rilevanti dalla stessa normativa dettata ai fini della valutazione
dell’elemento professionale delle qualità attitudinali ( la suindicata circolare e il dlgs n.160 del
2006).
In definitiva sul punto, la valutazione ( con la relativa attribuzione di punteggio ) della voce
attitudine formulata per la dott.ssa Grasso dall’Organo di autogoverno non appare adeguatamente
soppesata e rivela in sostanza una palese illogicità alla luce di una motivazione monca ed incongrua,
sì da riscontrarsi in siffatte manchevolezze il vizio di eccesso di potere con innegabili effetti
inficianti, sia pure per gli aspetti suindicati, il procedimento selettivo in contestazione .
Il giudice di primo grado ha correttamente colto e fatto rilevare le anomalie presenti nell’iter
procedurale di che trattasi e su tali punti gli argomenti offerti dal Tar non risultano oggettivamente
superati dalle censure formulate dall’Amministrazione e dal controinteressato dott. Samperi con i
rispettivi mezzi d’impugnazione.
Quest’ultimo appellante insiste poi nel disvalore rappresentato dal precedente disciplinare
dell’ammonimento riportato dalla dott.ssa Grasso, che a suo avviso avrebbe avuto ripercussioni
nella valutazione globalmente espressa a carico della medesima, ma la doglianza prima ancora che
infondata si appalesa per certi versi inammissibile, essendo tale profilo rimasto estraneo al giudizio
espresso dal primo giudice ( in tal senso, Cons. Stato Sez. IV 6 ottobre 2009 n.6707 già citata)
Ad ogni modo, andando nello specifico, sicuramente tale circostanza deve ritenersi ininfluente sul
giudizio valutativo di che trattasi, nel senso che non ha inciso negativamente (né poteva incidere )
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sulla valutazione globale del percorso professionale del magistrato attesa la più che modesta
consistenza dell’addebito, e tenuto altresì conto che tale precedente è molto risalente nel tempo.
Inoltre, anche a voler seguire quanto ipotizzato tra le righe dall’appellante, la circostanza non è
sintomatica di un quale che sia giudizio preclusivo, e tanto meno è da mettere in connessione con
l’avvenuta pretermissione e/o sottovalutazione della pregresse funzioni di Presidente di sezione
penale svolte dalla dott. Grassso
In forza delle suestese considerazioni gli appelli all’esame si rivelano infondati e vanno rigettati.
Altresì da rigettare perché infondato è l’appello incidentale improprio proposto dalla dott.ssa Grasso
e rivolto a far dichiarare la illegittimità del giudizio espresso dal C.S.M. in riferimento all’elemento
valutativo del “merito” .
Per tale voce l’interessata si è vista attribuire punti 3 e sostiene che tale punteggio è del tutto
sottostimato ed ingiustificato, ma i profili di doglianza dedotti non appaiono condivisibili.
Invero, lo specifico profilo di valutazione in quanto riferito ai vari e per certi versi disparati
elementi di conoscenza e di stima che possono e debbono concorrere al giudizio da formularsi a
proposito della meritevolezza o meno dell’iter professionale complessivamente fatto registrare dal
magistrato, si configura come un apprezzamento discrezionale dell’Organo consiliare del tutto
insuscettibile di essere sindacato se non per una evidente incongruità motivazionale, nella specie
non rinvenibile ( Cons. Stato Sez. IV 26 settembre 2005 n.5047; idem 20 dicembre 2005 n.7216 ).
Conclusivamente le osservazioni e prese conclusioni del giudice di primo grado non sono scalfite
dalle critiche mosse con i gravami all’esame e meritano, perciò, integrale conferma .
Sussistono, peraltro, giusti motivi , avuto riguardo anche alla reciproca parziale soccombenza, per
compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li Riunisce e così dispone:
Rigetta il ricorso in appello n.5192/2011 proposto da Ministero della Giustizia e Consiglio
Superiore della Magistratura;
Rigetta il ricorso in appello n.5289/2011 proposto dal dott. Mario Samperi;
Rigetta l’appello incidentale proposto della dott.ssa Silvana Miranda Grasso in relazione al gravame
principale sub b)
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
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Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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