"Gambero Rosso" vs "Gambero Rozzo": il caro
Transcript
"Gambero Rosso" vs "Gambero Rozzo": il caro
"Gambero Rosso" v.s. "Gambero Rozzo": il caro prezzo della concorrenza sleale Giovedì 23 Giugno 2011 00:00 Tribunale di Roma, sezione specializzata, sentenza 04/02/2010 Il Tribunale di Roma ha ritenuto che utilizzare il marchio "Gambero Rozzo" per commercializzare una guida ai ristoranti "poco raffinati" costituisce attività di concorrenza sleale nei confronti dei titolari del famoso marchio " Gambero Rosso ". I giudici della città capitolina, qualificando il segno "Gambero Rosso" come marchio forte e rinomato nel settore alimentare e gastronomico dove, per altro, rappresenta sinonimo di qualità e buona cucina, hanno sentenziato che quell'utilizzo del marchio " Gambero Rozzo " rappresenta sfruttamento parassitario della notorietà del più prestigioso marchio " Gambero Rosso ". Questa forma di concorrenza sleale ha come scopo quello di appropriarsi della funzione attrattiva del marchio altrui e, dunque, del suo potere di vendita, persuadendo il consumatore che i prodotti commercializzati provengano da quell'imprenditore particolarmente noto e presentino quell'elevato standard qualitativo cui sono stati abituati. Sfruttando abusivamente il successo di un marchio noto, il concorrente si appropria indirettamente gli sforzi economici fatti dall'imprenditore per rendere il proprio segno distintivo indice di qualità e ne svia la clientela. 1/2 "Gambero Rosso" v.s. "Gambero Rozzo": il caro prezzo della concorrenza sleale Giovedì 23 Giugno 2011 00:00 Nel caso in esame, pur escludendo la contraffazione del marchio mancando il rischio di confusione (l'utilizzo della parola "rozzo" al posto di "rosso" appare sufficiente ed adeguata a diversificare i due segni distintivi), il Tribunale ha ritenuto che l'opera concorrente potesse essere avvertita dal pubblico come espressione del medesimo progetto editoriale della " Guida ai ristoranti d'Italia " del " Gambero Rosso " e facente capo allo stesso editore, considerato che si trattava di prodotti aventi analogo contenuto, destinati alla stessa tipologia di pubblico e posti in vendita per lo più nei medesimi canali commerciali. L'autore della violazione è stato condannato in primo grado al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in via equitativa dal Giudice nella somma di euro 400.000,00. B.C. 2/2