fonti di prova nell`attivita` di polizia in campo faunistico

Transcript

fonti di prova nell`attivita` di polizia in campo faunistico
FONTI DI PROVA NELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA IN CAMPO
FAUNISTICO
Aspetti operativi, giurisprudenza e casi-studio, tra metodi convenzionali
e nuove applicazioni
- Sovr. C. Augusto ATTURO
- Comm. Eraldo MINETTI
Servizio di Polizia Provinciale di Genova
(in: atti del Convegno dell’Amministrazione Provinciale di Genova: “Le fonti di prova nell’attività di
polizia ambientale” - 9 maggio 2008 )
--------------------------------La ricerca e la conservazione delle fonti di prova nel lavoro di polizia in campo faunistico può
basarsi attualmente sia sul “tradizionale” bagaglio di esperienza della convenzionale attività di
vigilanza ittico-venatoria, sia arricchirsi ed adeguarsi in base agli sviluppi di nuove metodologie e
strumentazioni, anche in relazione all’evoluzione di alcune forme di bracconaggio oggetto di
contrasto da parte degli organi preposti a questo compito.
La relazione per immagini presentata al Convegno passa preventivamente in rassegna alcuni
esempi di accertamenti, rilievi e sequestri di tipo “convenzionale”, quali la ricerca di tracce (sangue,
orme, trappole), l’esame documentale (autorizzazioni, marchi, anelli), i controlli di routine (armi,
munizioni, c.d. “tubi-fucile”, carnieri, allevamenti, luoghi di caccia, attività di ispezione e
appostamento, ecc.).
La ricerca di facili profitti illeciti nella cattura e sfruttamento di fauna selvatica a scopo
commerciale, o la propensione di alcune frange di utenti ad accrescere i carnieri in modo irregolare
a dispetto delle disposizioni vigenti, hanno prodotto -tra l’altro- un incremento nell’uso di mezzi e
strumenti più sofisticati per agevolare alcune forme di caccia e pesca di frodo.
Già da anni la diffusione dell’impiego di visori notturni, apparati radio rice-trasmittenti e di
telefoni cellulari hanno costretto a rivedere diverse modalità di espletamento delle attività di
controllo sul territorio da parte degli agenti accertatori.
Sull’impiego, ad esempio, di apparati radio durante l’attività venatoria sia la legislazione
regionale che la giurisprudenza penale si sono espresse in termini divergenti; resta il fatto che
l’operatore di polizia deve comunque avere dimestichezza con le norme che regolano la possibilità
di impiego di apparati radio soggetti ad autorizzazione, e che disciplinano la ripartizione delle
frequenze, a fronte delle correlate violazioni riscontrabili in illeciti ove compaiono anche questi
strumenti (vedi D. Lgs. 259/03).
Sta notevolmente aumentando la commercializzazione (lecita) e l’impiego (quest’ultimo
penalmente sanzionabile) di apparati elettroacustici, con riproduzione digitalizzata di richiami,
sempre più sofisticati per dimensioni, possibilità di camuffamento, impiego di radio-comandi su un
ampio numero di frequenze, possibilità di amplificazione sonora e di impiego di timer.
L’impatto di queste forme di bracconaggio nelle cacce di frodo ai migratori è ancora
sottovalutato e merita senz’altro maggiore attenzione . La Corte di Cassazione ha qualificato come
reato il possesso di questi dispositivi sui luoghi di caccia, anche se momentaneamente non in
funzione (1).
L’autorità garante della concorrenza ha già censurato alcune pubblicità di aziende senza scrupoli
che abbinano la fotografia di questi dispositivi ad immagini di munizioni o attività venatoria, sia
pure in presenza di minuscole scritte che rammentano i divieti vigenti.
Ferme restando le esigenze e le possibilità di avvalersi dell’expertise di esperti e ricercatori, sia
come ausiliari di p.g., sia come periti nominati dall’Autorità Giudiziaria, non dovrebbe mancare nel
bagaglio professionale degli operatori di polizia specializzati la possibilità di formazione sul
riconoscimento di parti e prodotti derivati da fauna selvatica, sia la disponibilità di aggiornata
manualistica per l’ausilio al riconoscimento di esemplari conservati e/o congelati, o loro parti come
penne, piume, pelli, pelo, ossa.
Ancora poco utilizzata la possibilità di campionare parti di tessuti, carni, o tracce di sangue, per
poter risalire (grazie a tecniche come quelle del DNA mitocondriale) alla specie di appartenenza, o
addirittura per correlare parti diverse di uno stesso esemplare. Si allega sul tema un documento di
approfondimento a parte.
La relazione per immagini riporta una, sia pure non esaustiva, casistica di possibili forme di
accertamento e ricerca delle prove meno riconducibili ad attività di routine, e che si prestano a
possibilità di svolgimento dei controlli e delle indagini più stimolanti per gli operatori, e suscettibili
di migliori risultati sotto il profilo quali-quantitativo, nonché di solidità del quadro probatorio
ottenibile.
Negli ultimi mesi le cronache hanno dato conto di buoni risultati ottenuti con controlli più efficaci
rispetto a fenomeni di falsificazione di documenti e contrassegni il cui scopo è quello di attestare la
legittima provenienza di animali selvatici; un settore di intervento ancora non sufficientemente
focalizzato, stante la trascuratezza complessiva nei controlli e l’alto numero di contraffazioni che
interessa, ad esempio, il commercio dei richiami vivi o di specie di interesse ornamentaleamatoriale, il cui approvvigionamento e commercio spesso avviene a spese di prelievi in natura con
forme proibite dalla legge (uccellagione, trappolaggi, ecc.).
La possibilità di utilizzo, sia in forma gratuita che con accordi tra pubbliche amministrazioni, di
software, aerofotocarte ed immagini digitalizzate sovrapponibili alle carte topografiche, ben si
presta ad accertamenti e raffronti relativi alla presenza di postazioni ed appostamenti abusivi, o ad
accertamenti anche cronologici connessi alla presentazione di autocertificazioni di dubbia
veridicità, come ad esempio attestazioni sulla originaria presenza di manufatti in epoca precedente
alle prime leggi di tipo urbanistico.
La Legge 6/2/2006 n. 66 di ratifica del trattato AEWA (2) sulla conservazione dei migratori
acquatici ha – tra l’altro- previsto (art. 4.1.4 dell’allegato III) il divieto di impiego di
munizionamento contenente pallini di piombo per la caccia nelle zone umide. In attesa di più
qualificate interpretazioni circa l’immediata applicabilità di tale bando su tutto il territorio
nazionale, il D.M. Ambiente 17/10/2007 (3) ha espressamente stabilito come criterio minimo
uniforme per tutte le Regioni che sia proibito l’ utilizzo di “munizionamento a pallini di piombo
all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce,
salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione
venatoria 2008/2009” , nelle ZSC e nelle Zone di Protezione Speciale per la tutela dell’avifauna.
Sebbene i fucili di non vecchia produzione, in grado di superare le pertinenti prove tecniche, non
presentino problemi circa l’uso di cartucce con pallini d’acciaio (4), si è constatato come in altri
Paesi si sia resa necessaria una strumentazione tecnica portatile di facile impiego, per discriminare
il metallo dei pallini delle cartucce utilizzate da trasgressori del divieto (pallini di piombo in
contenitori con scritte non pertinenti).
Non si può che ribadire quanto anticipato in altra relazione di questo stesso Convegno, circa le
possibilità, assai poco sfruttate nelle indagini di p.g. condotte da personale di polizia locale, di
avvalersi delle strutture regionali e interregionali di polizia scientifica, con particolare riferimento
all’esame documentale, ai rilievi di tipo tecnico o balistico legati al sequestro/rinvenimento di armi
modificate, con matricole abrase, con possibili impronte di pregiudicati, o alla comparazione di
canne e bossoli esplosi. Si porta ad esempio il fenomeno di bracconaggio che interessa alcune are
montane o insulari, ove si verifica l’occultamento di armi rubate o clandestine in nascondigli di
zone rurali , per il loro impiego notturno nel bracconaggio agli ungulati o nelle cacce di frodo ai
migratori fuori dalla stagione consentita. Vanno evitati i frequenti errori grossolani che ancor oggi
si verificano nel recupero, manipolazione e repertazione di questo materiale, anche da parte di
personale di grado superiore o con una certa anzianità di servizio.
Vengono riportati alcuni esempi di collaborazione tra personale di vigilanza in campo faunistico e
medici veterinari, nell’ambito dell’ispezione degli alimenti durante i controlli in sagre, fiere ed
esercizi di ristorazione (con somministrazione di pasti a base di selvaggina), per la dissezione di
carcasse recuperate (animali abbattuti o predazioni oggetti di richieste di rimborso sospette,
recupero proiettili,ecc.), per la realizzazione di lastre radiografiche come supporto la redazione dei
c.d. “atti irripetibili”.
Il mondo della tassidermia clandestina, con i suoi “opachi” interessi economici ed amatoriali,
resta un altro settore di intervento della polizia faunistica che presuppone il raccordo con altre realtà
regionali, nonché la capacità di sintesi nella raccolta delle informazioni e nella programmazione
speciale degli interventi, a prescindere dall’organizzazione dei turni di controllo sul territorio.
Anche in questi controlli si mescolano competenze e metodologie disparate, che spaziano dagli
aspetti fiscali ed amministrativi, a quelli relativi al riconoscimento degli esemplari, alla tracciabilità
della loro origine, all’uso di preparati e sostanze chimiche particolari (5).
Le norme penali previste dalla legge 157/92 si applicano anche ai detentori di spoglie di specie
protette, anche se non tassidermisti professionisti, come ribadito anche in giurisprudenza ; vedasi:
Cass. Pen., Sez: III, Sent. 9490 del 10/3/2005 (6)
Internet è diventata una fonte, quasi spesso gratuita, per l’acquisizione di giurisprudenza,
bibliografia e informazioni tecniche e scientifiche utile agli operatori. Ma è anche sede di scambio
di informazioni, notizie o “luogo” di compravendita di esemplari faunistici, come i siti di aste on
line.
Informazioni utili per indagini possono essere acquisite -attraverso i cosiddetti exif data, ossia le
informazioni digitali memorizzate assieme alle “proprietà” dell’immagine- da foto non rielaborate
reperibili on line, come quelle postate sui forum (esposizione di trofei, materiali posti in vendita,
luoghi e protagonisti di attività di bracconaggio ecc.) ; ad es:
- data dello scatto
- ora dello scatto
- modello di macchina fotografica utilizzata e suo numero di matricola (da cui si può risalire al
proprietario in vari modi).
Un caso di bracconaggio fuori periodo è stato investigato e risolto, nello stato USA del
Kentucky, partendo da informazioni tratte da foto “postate” su internet (cervi-mulo abbattuti
illegalmente): http://www.kentuckyhunting.net/forums/showthread.php?t=32273
visualizzandone le proprietà con un banale software di organizzazione delle immagini, come molti
di quelli inclusi nelle confezioni di fotocamere digitali; si veda la stessa immagine come
visualizzata su : http://i23.photobucket.com/albums/b395/gamewarden/Poacher.jpg
Le possibili applicazioni sono molteplici in vari altri campi.
Come già anticipato, è sufficiente un normale programma di gestione delle immagini per acquisire
le proprietà (exif data) della singola foto digitale; ve ne sono di gratuiti o in prova scaricabili on
line, come Opanda o Breezebrowser
http://www.opanda.com/en/pe/download.htm
http://www.breezesys.com/downloads.htm
----DETERMINAZIONE DI UNA “IMPRONTA GEOGRAFICA” IN UNA INDAGINE ESTERA PER
CACCIA DI FRODO.
IL CASO- scheda riepilogativa
Problema : illegale trasporto transfrontaliero interno, in Paese federale, di esemplare faunistico (ungulato)
protetto nella località d’origine. Dichiarazione fraudolenta sulla reale località d’abbattimento.
Nome violate : Lacey Act (http://laws.fws.gov/lawsdigest/lacey.html )
Organi di polizia operanti : Divisione Vigilanza Servizio faunistico federale (US F.W.S. , Law Enforcement
Division) ; Servizio di vigilanza Dipartimento Risorse Naturali del Wisconsin.
Soluzione investigativa: le parti calcificate di un animale (denti,ossa,corna) contengono stronzio il cui
esame degli isotopi può determinare se l’animale ha vissuto e si è alimentato permanentemente in aree con
differente storia ed “età” geologica.
Esito : condanna dell’imputato
-----------------Inconsueti test di laboratorio hanno fornito le prove schiaccianti per giungere alla condanna di un
bracconiere che aveva violato alcune norme federali USA in materia di fauna selvatica, trasportando la
carcassa di un maschio di Cervo codabianca, con un maestoso trofeo, tra il Wisconsin e il Michigan.
Il fatto:
in ore serali del 29 ottobre 1996 un cittadino del Wisconsin ,con 27 precedenti per atti di bracconaggio e
permesso di caccia revocato, utilizzò nello Stato di residenza un faro ed una carabina calibro 22 per abbattere
un ungulato, in un ristretto periodo in cui era ammessa solo la caccia con l’arco.
Il mattino successivo trasportò con un autoveicolo la preda nello Stato del Michigan, ove acquistò un
permesso di abbattimento per cacciatori arcieri forestieri e filmò un videotape di simulazione di un differente
scenario di abbattimento legale con l’uso di un arco. Quindi rientrò nel Wisconsin. Nonostante la
dichiarazione di un testimone ed il sequestro della preda dopo una perquisizione, l’indagato proclamò per
iscritto la propria estraneità ai fatti.
Clyde Masten, di 24 anni, fu poi condannato il 10 marzo 2000 in una corte Federale, per violazione del
Lacey Act in relazione al trasporto interstatale di fauna illecitamente abbattuta, a 30 giorni di detenzione e
2000 dollari di multa, con libertà sulla parola per 5 anni e 1000 ore di lavori socialmente utili da prestare
obbligatoriamente.
I test di laboratorio in questione hanno dimostrato che il cervo in questione non era stato abbattuto in
Michigan, come dichiarato dal bracconiere; il dr. Brian Beard, geochimico del Dipartimento di Geologia e
Geofisica (Radiogenic Isotope Laboratory) dell'Università del Wisconsin,in Madison (WI), analizzando gli
isotopi dello stronzio contenuti nelle corna del cervo, ha potuto determinare una sorta di "impronta
geografica" dell'area ove l'animale era cresciuto, con caratteristiche geologiche assai diverse rispetto all'area
ove il trasgressore aveva falsamente dichiarato di aver ucciso la propria preda.
I test furono condotti utilizzando 12 trofei campione derivanti da capi abbattuti in ciascuna delle due aree
prese in considerazione (6 per ognuna delle due zone). L’impronta geografica del capo sequestrato risultò la
stessa rilevabile nelle parti ossee dei cervi che vivono sul luogo della segnalazione dell’illecito (Columbia
County,Wisconsin) ,e diversa dai valori noti per l’area dell’Upper Peninsula (Michigan) ove era stata posta
in essere la simulazione.
Il bracconiere, patteggiando la pena in tribunale, ammise di aver abbattuto il cervo nel Wisconsin, e di averlo
trasportato in Michigan per utilizzare un permesso di abbattimento valido solo per quest'ultimo Stato,
girando anche un video con un complice per accreditare meglio la propria tesi fraudolenta.
Si tratta della prima volta in cui tali analisi vengono utilizzate nel campo delle scienze forensi al servizio
dell'attività di polizia venatoria.
Le indagini sono state condotte da agenti faunistici federali statunitensi dell'US Fish & Wildlife Service (
http://www.le.fws.gov/ ) e dalla polizia venatoria
dello Stato del Wisconsin (
http://www.dnr.state.wi.us/org/es/enforcement/index.htm ) .
Bibliografia sul web :
http://www.le.fws.gov/pdffiles/2000AnnRpt.pdf - pagg. 42-43
http://www.wnrmag.com/supps/1999/oct99/wired.htm
---------
Nel campo degli illeciti in materia di richiami vivi, va ricordato come sia possibile che in fiere
ornitologiche si vendano sottobanco confezioni di SUSTANON, da iniettare negli uccelli impiegati
come richiami vivi negli appostamenti di caccia, per stimolarne il canto fuori stagione riproduttiva.
Alcune perquisizioni per la ricerca di fauna protetta in varie zone d’Italia hanno portato al
rinvenimento di queste confezioni da parte di alcuni indagati.
Il Sustanon è una soluzione oleosa a base di testosterone iniettabile per via intramuscolare,
disponibile in Italia dal 1960 (autorizzazione all'immissione in commercio n. 016094017 ), ma può
essere posto in vendita ,e non certo da parte di comuni cittadini, solo su presentazione di ricetta
medica.
Circa la normativa di riferimento citiamo:
- l'art. 445 del Codice Penale sanziona il commercio abusivo e la somministrazione impropria di
medicinali
- l'art. 544 ter, secondo comma, del Codice Penale (introdotto dalla legge 189/04) sanziona
chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti
che procurano un danno alla salute degli stessi.
- l'art. 122 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
- l’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539
Si accenna brevemente alle possibili applicazioni dei GPS (7) portatili, anche in abbinamento alla
cartografia digitale, come ad esempio quella messe a disposizione dagli uffici cartografici regionali,
il cui abbinamento con appositi software permette di abbinare su mappe digitali stampabili punti e
tracciati (censimenti di presenze faunistiche da tutelare, catasto degli appostamenti fissi e
temporanei, localizzazione di luoghi o trappole da sorvegliare, controlli di precisione sui confini
delle zone di divieto, misurazione distanze,ecc.) .
Non dovrebbero mancare tra le dotazioni degli autoveicoli di servizio, con riferimento al personale
più spesso coinvolto in questo tipo di rilievi ed indagini, i dispositivi di ovvia necessità, come
fotocamere digitali munite di flash, strumenti di misurazione, telemetri, contenitori per il prelievo di
campioni, auspicabilmente da integrare anche con materiali per la realizzazione di calchi di
impronte, e rilevamento quantomeno sommario di tracce di polvere da sparo o di sangue animale.
Peraltro questo tipo di indagini e di ricerca delle fonti di prova, spesso condotte in ambito agroforestale, si presta molto bene all’utilizzo di telecamere o micro-telecamere negli appostamenti e nei
controlli a distanza; buoni risultati vengono ottenuti con le nuove possibilità di impiego di trappole
fotografiche, web-cam, e termocamere a raggi infrarossi. Si cita poi l’esempio di consolidate
esperienze nord-americane, con la fotoidentificazione e il calco di trofei di animali vivi
temporaneamente catturati, e la prevenzione del bracconaggio condotto da veicoli da bordo strada,
con l’uso integrato di sagome e di riprese video . (8)
L’analisi comparata delle informazioni, delle norme, e delle documentazioni di accompagnamento
(licenze, certificati, registri, contrassegni, permessi di importazione) assume sempre maggiore
incidenza sotto il profilo dell’import-export internazionale di esemplari faunistici e prodotti derivati,
con particolare riferimento all’applicazione della Convenzione di Washington (CITES), al
contrabbando di animali selvatici, all’ingresso di trofei frutto del turismo venatorio, alla pratica
della falconeria, e alle recenti disposizioni comunitarie e nazionali sul trasporto di animali (Reg.
CE 1/2005; D.Lgs. 151/07).
La normativa sulla pesca in acque interne, come noto, prevede in Italia fattispecie penalmente
sanzionate come la pesca con veleni, esplosivi, o uso di corrente elettrica; l’uso di questi ultimi
dispositivi è ancora in voga in alcune aree del Paese, ed in questo campo sono riconosciute per
legge le funzioni di polizia giudiziaria anche ai guardapesca volontari.
Si riporta un caso innovativo di indagine portato a termine nel 2006 nello Stato della California,
ove gli autori del saccheggio sistematico di alcuni corsi d’acqua pregiati, dal quale venivano
ripetutamente sottratti -a scopo di commercio in esercizi di ristorazione- significativi quantitativi di
salmonidi oggetto di costosi ripopolamenti da parte delle autorità pubbliche, sono stati denunciati
grazie all’ausilio di nuove tecnologie; si è trattato dell’utilizzo di micro-marcatori contenenti
numerazioni rilevabili con appositi lettori digitali, generalmente utilizzati negli studi e nei
censimenti del patrimonio alieutico (11) .
--------------------NOTE DI APPROFONDIMENTO AL TESTO, BIBLIOGRAFIA E LINKS A PAGINE
INTERNET:
1) http://www.tutelafauna.it/interna.asp?sez=180&info=1491
2) http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06066l.htm
3) http://87.241.41.49/moduli/output_immagine.php?id=1157
4) http://www.earmi.it/balistica/acciaio.htm
5) http://www.taxidermy.net/
6) http://www.tutelafauna.it/interna.asp?sez=180&info=2229
7) http://www.gpscomefare.com/php/ (informazioni tecniche e commerciali)
8) Riferimenti ad attrezzature ed esempi nell’area foto-video:
http://www.camtrakker.com/
http://www.originalgroundhog.com/
http://www.seemorewildlife.com/
http://www.snapshotsniper.com/
http://www.williamstump.com/
http://www.leta.org/
http://it.youtube.com/watch?v=gEvVeDsuvsk
(9) Riferimenti sul web relativi alla legislazione, al commercio e ai reati su scala internazionale che
coinvolgono esemplari o parti di animali selvatici:
http://www.interpol.int/Public/EnvironmentalCrime/Default.asp
http://www.internationalwildlifelaw.org/index.shtml
http://www.traffic.org/
http://www.cites.org/
http://www2.corpoforestale.it/web/guest/serviziattivita/cites/informazioni/cites_on_line
10) http://www.tutelafauna.it/interna.asp?sez=175&info=3918
11) http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/02/03/SPB9UOP3U.DTL
http://www.nmt.us/products/cwt/cwt.htm