fonti di prova nell`attivita` di polizia in campo faunistico
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fonti di prova nell`attivita` di polizia in campo faunistico
FONTI DI PROVA NELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA IN CAMPO FAUNISTICO Aspetti operativi, giurisprudenza e casi-studio, tra metodi convenzionali e nuove applicazioni - Sovr. C. Augusto ATTURO - Comm. Eraldo MINETTI Servizio di Polizia Provinciale di Genova (in: atti del Convegno dell’Amministrazione Provinciale di Genova: “Le fonti di prova nell’attività di polizia ambientale” - 9 maggio 2008 ) --------------------------------La ricerca e la conservazione delle fonti di prova nel lavoro di polizia in campo faunistico può basarsi attualmente sia sul “tradizionale” bagaglio di esperienza della convenzionale attività di vigilanza ittico-venatoria, sia arricchirsi ed adeguarsi in base agli sviluppi di nuove metodologie e strumentazioni, anche in relazione all’evoluzione di alcune forme di bracconaggio oggetto di contrasto da parte degli organi preposti a questo compito. La relazione per immagini presentata al Convegno passa preventivamente in rassegna alcuni esempi di accertamenti, rilievi e sequestri di tipo “convenzionale”, quali la ricerca di tracce (sangue, orme, trappole), l’esame documentale (autorizzazioni, marchi, anelli), i controlli di routine (armi, munizioni, c.d. “tubi-fucile”, carnieri, allevamenti, luoghi di caccia, attività di ispezione e appostamento, ecc.). La ricerca di facili profitti illeciti nella cattura e sfruttamento di fauna selvatica a scopo commerciale, o la propensione di alcune frange di utenti ad accrescere i carnieri in modo irregolare a dispetto delle disposizioni vigenti, hanno prodotto -tra l’altro- un incremento nell’uso di mezzi e strumenti più sofisticati per agevolare alcune forme di caccia e pesca di frodo. Già da anni la diffusione dell’impiego di visori notturni, apparati radio rice-trasmittenti e di telefoni cellulari hanno costretto a rivedere diverse modalità di espletamento delle attività di controllo sul territorio da parte degli agenti accertatori. Sull’impiego, ad esempio, di apparati radio durante l’attività venatoria sia la legislazione regionale che la giurisprudenza penale si sono espresse in termini divergenti; resta il fatto che l’operatore di polizia deve comunque avere dimestichezza con le norme che regolano la possibilità di impiego di apparati radio soggetti ad autorizzazione, e che disciplinano la ripartizione delle frequenze, a fronte delle correlate violazioni riscontrabili in illeciti ove compaiono anche questi strumenti (vedi D. Lgs. 259/03). Sta notevolmente aumentando la commercializzazione (lecita) e l’impiego (quest’ultimo penalmente sanzionabile) di apparati elettroacustici, con riproduzione digitalizzata di richiami, sempre più sofisticati per dimensioni, possibilità di camuffamento, impiego di radio-comandi su un ampio numero di frequenze, possibilità di amplificazione sonora e di impiego di timer. L’impatto di queste forme di bracconaggio nelle cacce di frodo ai migratori è ancora sottovalutato e merita senz’altro maggiore attenzione . La Corte di Cassazione ha qualificato come reato il possesso di questi dispositivi sui luoghi di caccia, anche se momentaneamente non in funzione (1). L’autorità garante della concorrenza ha già censurato alcune pubblicità di aziende senza scrupoli che abbinano la fotografia di questi dispositivi ad immagini di munizioni o attività venatoria, sia pure in presenza di minuscole scritte che rammentano i divieti vigenti. Ferme restando le esigenze e le possibilità di avvalersi dell’expertise di esperti e ricercatori, sia come ausiliari di p.g., sia come periti nominati dall’Autorità Giudiziaria, non dovrebbe mancare nel bagaglio professionale degli operatori di polizia specializzati la possibilità di formazione sul riconoscimento di parti e prodotti derivati da fauna selvatica, sia la disponibilità di aggiornata manualistica per l’ausilio al riconoscimento di esemplari conservati e/o congelati, o loro parti come penne, piume, pelli, pelo, ossa. Ancora poco utilizzata la possibilità di campionare parti di tessuti, carni, o tracce di sangue, per poter risalire (grazie a tecniche come quelle del DNA mitocondriale) alla specie di appartenenza, o addirittura per correlare parti diverse di uno stesso esemplare. Si allega sul tema un documento di approfondimento a parte. La relazione per immagini riporta una, sia pure non esaustiva, casistica di possibili forme di accertamento e ricerca delle prove meno riconducibili ad attività di routine, e che si prestano a possibilità di svolgimento dei controlli e delle indagini più stimolanti per gli operatori, e suscettibili di migliori risultati sotto il profilo quali-quantitativo, nonché di solidità del quadro probatorio ottenibile. Negli ultimi mesi le cronache hanno dato conto di buoni risultati ottenuti con controlli più efficaci rispetto a fenomeni di falsificazione di documenti e contrassegni il cui scopo è quello di attestare la legittima provenienza di animali selvatici; un settore di intervento ancora non sufficientemente focalizzato, stante la trascuratezza complessiva nei controlli e l’alto numero di contraffazioni che interessa, ad esempio, il commercio dei richiami vivi o di specie di interesse ornamentaleamatoriale, il cui approvvigionamento e commercio spesso avviene a spese di prelievi in natura con forme proibite dalla legge (uccellagione, trappolaggi, ecc.). La possibilità di utilizzo, sia in forma gratuita che con accordi tra pubbliche amministrazioni, di software, aerofotocarte ed immagini digitalizzate sovrapponibili alle carte topografiche, ben si presta ad accertamenti e raffronti relativi alla presenza di postazioni ed appostamenti abusivi, o ad accertamenti anche cronologici connessi alla presentazione di autocertificazioni di dubbia veridicità, come ad esempio attestazioni sulla originaria presenza di manufatti in epoca precedente alle prime leggi di tipo urbanistico. La Legge 6/2/2006 n. 66 di ratifica del trattato AEWA (2) sulla conservazione dei migratori acquatici ha – tra l’altro- previsto (art. 4.1.4 dell’allegato III) il divieto di impiego di munizionamento contenente pallini di piombo per la caccia nelle zone umide. In attesa di più qualificate interpretazioni circa l’immediata applicabilità di tale bando su tutto il territorio nazionale, il D.M. Ambiente 17/10/2007 (3) ha espressamente stabilito come criterio minimo uniforme per tutte le Regioni che sia proibito l’ utilizzo di “munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009” , nelle ZSC e nelle Zone di Protezione Speciale per la tutela dell’avifauna. Sebbene i fucili di non vecchia produzione, in grado di superare le pertinenti prove tecniche, non presentino problemi circa l’uso di cartucce con pallini d’acciaio (4), si è constatato come in altri Paesi si sia resa necessaria una strumentazione tecnica portatile di facile impiego, per discriminare il metallo dei pallini delle cartucce utilizzate da trasgressori del divieto (pallini di piombo in contenitori con scritte non pertinenti). Non si può che ribadire quanto anticipato in altra relazione di questo stesso Convegno, circa le possibilità, assai poco sfruttate nelle indagini di p.g. condotte da personale di polizia locale, di avvalersi delle strutture regionali e interregionali di polizia scientifica, con particolare riferimento all’esame documentale, ai rilievi di tipo tecnico o balistico legati al sequestro/rinvenimento di armi modificate, con matricole abrase, con possibili impronte di pregiudicati, o alla comparazione di canne e bossoli esplosi. Si porta ad esempio il fenomeno di bracconaggio che interessa alcune are montane o insulari, ove si verifica l’occultamento di armi rubate o clandestine in nascondigli di zone rurali , per il loro impiego notturno nel bracconaggio agli ungulati o nelle cacce di frodo ai migratori fuori dalla stagione consentita. Vanno evitati i frequenti errori grossolani che ancor oggi si verificano nel recupero, manipolazione e repertazione di questo materiale, anche da parte di personale di grado superiore o con una certa anzianità di servizio. Vengono riportati alcuni esempi di collaborazione tra personale di vigilanza in campo faunistico e medici veterinari, nell’ambito dell’ispezione degli alimenti durante i controlli in sagre, fiere ed esercizi di ristorazione (con somministrazione di pasti a base di selvaggina), per la dissezione di carcasse recuperate (animali abbattuti o predazioni oggetti di richieste di rimborso sospette, recupero proiettili,ecc.), per la realizzazione di lastre radiografiche come supporto la redazione dei c.d. “atti irripetibili”. Il mondo della tassidermia clandestina, con i suoi “opachi” interessi economici ed amatoriali, resta un altro settore di intervento della polizia faunistica che presuppone il raccordo con altre realtà regionali, nonché la capacità di sintesi nella raccolta delle informazioni e nella programmazione speciale degli interventi, a prescindere dall’organizzazione dei turni di controllo sul territorio. Anche in questi controlli si mescolano competenze e metodologie disparate, che spaziano dagli aspetti fiscali ed amministrativi, a quelli relativi al riconoscimento degli esemplari, alla tracciabilità della loro origine, all’uso di preparati e sostanze chimiche particolari (5). Le norme penali previste dalla legge 157/92 si applicano anche ai detentori di spoglie di specie protette, anche se non tassidermisti professionisti, come ribadito anche in giurisprudenza ; vedasi: Cass. Pen., Sez: III, Sent. 9490 del 10/3/2005 (6) Internet è diventata una fonte, quasi spesso gratuita, per l’acquisizione di giurisprudenza, bibliografia e informazioni tecniche e scientifiche utile agli operatori. Ma è anche sede di scambio di informazioni, notizie o “luogo” di compravendita di esemplari faunistici, come i siti di aste on line. Informazioni utili per indagini possono essere acquisite -attraverso i cosiddetti exif data, ossia le informazioni digitali memorizzate assieme alle “proprietà” dell’immagine- da foto non rielaborate reperibili on line, come quelle postate sui forum (esposizione di trofei, materiali posti in vendita, luoghi e protagonisti di attività di bracconaggio ecc.) ; ad es: - data dello scatto - ora dello scatto - modello di macchina fotografica utilizzata e suo numero di matricola (da cui si può risalire al proprietario in vari modi). Un caso di bracconaggio fuori periodo è stato investigato e risolto, nello stato USA del Kentucky, partendo da informazioni tratte da foto “postate” su internet (cervi-mulo abbattuti illegalmente): http://www.kentuckyhunting.net/forums/showthread.php?t=32273 visualizzandone le proprietà con un banale software di organizzazione delle immagini, come molti di quelli inclusi nelle confezioni di fotocamere digitali; si veda la stessa immagine come visualizzata su : http://i23.photobucket.com/albums/b395/gamewarden/Poacher.jpg Le possibili applicazioni sono molteplici in vari altri campi. Come già anticipato, è sufficiente un normale programma di gestione delle immagini per acquisire le proprietà (exif data) della singola foto digitale; ve ne sono di gratuiti o in prova scaricabili on line, come Opanda o Breezebrowser http://www.opanda.com/en/pe/download.htm http://www.breezesys.com/downloads.htm ----DETERMINAZIONE DI UNA “IMPRONTA GEOGRAFICA” IN UNA INDAGINE ESTERA PER CACCIA DI FRODO. IL CASO- scheda riepilogativa Problema : illegale trasporto transfrontaliero interno, in Paese federale, di esemplare faunistico (ungulato) protetto nella località d’origine. Dichiarazione fraudolenta sulla reale località d’abbattimento. Nome violate : Lacey Act (http://laws.fws.gov/lawsdigest/lacey.html ) Organi di polizia operanti : Divisione Vigilanza Servizio faunistico federale (US F.W.S. , Law Enforcement Division) ; Servizio di vigilanza Dipartimento Risorse Naturali del Wisconsin. Soluzione investigativa: le parti calcificate di un animale (denti,ossa,corna) contengono stronzio il cui esame degli isotopi può determinare se l’animale ha vissuto e si è alimentato permanentemente in aree con differente storia ed “età” geologica. Esito : condanna dell’imputato -----------------Inconsueti test di laboratorio hanno fornito le prove schiaccianti per giungere alla condanna di un bracconiere che aveva violato alcune norme federali USA in materia di fauna selvatica, trasportando la carcassa di un maschio di Cervo codabianca, con un maestoso trofeo, tra il Wisconsin e il Michigan. Il fatto: in ore serali del 29 ottobre 1996 un cittadino del Wisconsin ,con 27 precedenti per atti di bracconaggio e permesso di caccia revocato, utilizzò nello Stato di residenza un faro ed una carabina calibro 22 per abbattere un ungulato, in un ristretto periodo in cui era ammessa solo la caccia con l’arco. Il mattino successivo trasportò con un autoveicolo la preda nello Stato del Michigan, ove acquistò un permesso di abbattimento per cacciatori arcieri forestieri e filmò un videotape di simulazione di un differente scenario di abbattimento legale con l’uso di un arco. Quindi rientrò nel Wisconsin. Nonostante la dichiarazione di un testimone ed il sequestro della preda dopo una perquisizione, l’indagato proclamò per iscritto la propria estraneità ai fatti. Clyde Masten, di 24 anni, fu poi condannato il 10 marzo 2000 in una corte Federale, per violazione del Lacey Act in relazione al trasporto interstatale di fauna illecitamente abbattuta, a 30 giorni di detenzione e 2000 dollari di multa, con libertà sulla parola per 5 anni e 1000 ore di lavori socialmente utili da prestare obbligatoriamente. I test di laboratorio in questione hanno dimostrato che il cervo in questione non era stato abbattuto in Michigan, come dichiarato dal bracconiere; il dr. Brian Beard, geochimico del Dipartimento di Geologia e Geofisica (Radiogenic Isotope Laboratory) dell'Università del Wisconsin,in Madison (WI), analizzando gli isotopi dello stronzio contenuti nelle corna del cervo, ha potuto determinare una sorta di "impronta geografica" dell'area ove l'animale era cresciuto, con caratteristiche geologiche assai diverse rispetto all'area ove il trasgressore aveva falsamente dichiarato di aver ucciso la propria preda. I test furono condotti utilizzando 12 trofei campione derivanti da capi abbattuti in ciascuna delle due aree prese in considerazione (6 per ognuna delle due zone). L’impronta geografica del capo sequestrato risultò la stessa rilevabile nelle parti ossee dei cervi che vivono sul luogo della segnalazione dell’illecito (Columbia County,Wisconsin) ,e diversa dai valori noti per l’area dell’Upper Peninsula (Michigan) ove era stata posta in essere la simulazione. Il bracconiere, patteggiando la pena in tribunale, ammise di aver abbattuto il cervo nel Wisconsin, e di averlo trasportato in Michigan per utilizzare un permesso di abbattimento valido solo per quest'ultimo Stato, girando anche un video con un complice per accreditare meglio la propria tesi fraudolenta. Si tratta della prima volta in cui tali analisi vengono utilizzate nel campo delle scienze forensi al servizio dell'attività di polizia venatoria. Le indagini sono state condotte da agenti faunistici federali statunitensi dell'US Fish & Wildlife Service ( http://www.le.fws.gov/ ) e dalla polizia venatoria dello Stato del Wisconsin ( http://www.dnr.state.wi.us/org/es/enforcement/index.htm ) . Bibliografia sul web : http://www.le.fws.gov/pdffiles/2000AnnRpt.pdf - pagg. 42-43 http://www.wnrmag.com/supps/1999/oct99/wired.htm --------- Nel campo degli illeciti in materia di richiami vivi, va ricordato come sia possibile che in fiere ornitologiche si vendano sottobanco confezioni di SUSTANON, da iniettare negli uccelli impiegati come richiami vivi negli appostamenti di caccia, per stimolarne il canto fuori stagione riproduttiva. Alcune perquisizioni per la ricerca di fauna protetta in varie zone d’Italia hanno portato al rinvenimento di queste confezioni da parte di alcuni indagati. Il Sustanon è una soluzione oleosa a base di testosterone iniettabile per via intramuscolare, disponibile in Italia dal 1960 (autorizzazione all'immissione in commercio n. 016094017 ), ma può essere posto in vendita ,e non certo da parte di comuni cittadini, solo su presentazione di ricetta medica. Circa la normativa di riferimento citiamo: - l'art. 445 del Codice Penale sanziona il commercio abusivo e la somministrazione impropria di medicinali - l'art. 544 ter, secondo comma, del Codice Penale (introdotto dalla legge 189/04) sanziona chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. - l'art. 122 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - l’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539 Si accenna brevemente alle possibili applicazioni dei GPS (7) portatili, anche in abbinamento alla cartografia digitale, come ad esempio quella messe a disposizione dagli uffici cartografici regionali, il cui abbinamento con appositi software permette di abbinare su mappe digitali stampabili punti e tracciati (censimenti di presenze faunistiche da tutelare, catasto degli appostamenti fissi e temporanei, localizzazione di luoghi o trappole da sorvegliare, controlli di precisione sui confini delle zone di divieto, misurazione distanze,ecc.) . Non dovrebbero mancare tra le dotazioni degli autoveicoli di servizio, con riferimento al personale più spesso coinvolto in questo tipo di rilievi ed indagini, i dispositivi di ovvia necessità, come fotocamere digitali munite di flash, strumenti di misurazione, telemetri, contenitori per il prelievo di campioni, auspicabilmente da integrare anche con materiali per la realizzazione di calchi di impronte, e rilevamento quantomeno sommario di tracce di polvere da sparo o di sangue animale. Peraltro questo tipo di indagini e di ricerca delle fonti di prova, spesso condotte in ambito agroforestale, si presta molto bene all’utilizzo di telecamere o micro-telecamere negli appostamenti e nei controlli a distanza; buoni risultati vengono ottenuti con le nuove possibilità di impiego di trappole fotografiche, web-cam, e termocamere a raggi infrarossi. Si cita poi l’esempio di consolidate esperienze nord-americane, con la fotoidentificazione e il calco di trofei di animali vivi temporaneamente catturati, e la prevenzione del bracconaggio condotto da veicoli da bordo strada, con l’uso integrato di sagome e di riprese video . (8) L’analisi comparata delle informazioni, delle norme, e delle documentazioni di accompagnamento (licenze, certificati, registri, contrassegni, permessi di importazione) assume sempre maggiore incidenza sotto il profilo dell’import-export internazionale di esemplari faunistici e prodotti derivati, con particolare riferimento all’applicazione della Convenzione di Washington (CITES), al contrabbando di animali selvatici, all’ingresso di trofei frutto del turismo venatorio, alla pratica della falconeria, e alle recenti disposizioni comunitarie e nazionali sul trasporto di animali (Reg. CE 1/2005; D.Lgs. 151/07). La normativa sulla pesca in acque interne, come noto, prevede in Italia fattispecie penalmente sanzionate come la pesca con veleni, esplosivi, o uso di corrente elettrica; l’uso di questi ultimi dispositivi è ancora in voga in alcune aree del Paese, ed in questo campo sono riconosciute per legge le funzioni di polizia giudiziaria anche ai guardapesca volontari. Si riporta un caso innovativo di indagine portato a termine nel 2006 nello Stato della California, ove gli autori del saccheggio sistematico di alcuni corsi d’acqua pregiati, dal quale venivano ripetutamente sottratti -a scopo di commercio in esercizi di ristorazione- significativi quantitativi di salmonidi oggetto di costosi ripopolamenti da parte delle autorità pubbliche, sono stati denunciati grazie all’ausilio di nuove tecnologie; si è trattato dell’utilizzo di micro-marcatori contenenti numerazioni rilevabili con appositi lettori digitali, generalmente utilizzati negli studi e nei censimenti del patrimonio alieutico (11) . --------------------NOTE DI APPROFONDIMENTO AL TESTO, BIBLIOGRAFIA E LINKS A PAGINE INTERNET: 1) http://www.tutelafauna.it/interna.asp?sez=180&info=1491 2) http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06066l.htm 3) http://87.241.41.49/moduli/output_immagine.php?id=1157 4) http://www.earmi.it/balistica/acciaio.htm 5) http://www.taxidermy.net/ 6) http://www.tutelafauna.it/interna.asp?sez=180&info=2229 7) http://www.gpscomefare.com/php/ (informazioni tecniche e commerciali) 8) Riferimenti ad attrezzature ed esempi nell’area foto-video: http://www.camtrakker.com/ http://www.originalgroundhog.com/ http://www.seemorewildlife.com/ http://www.snapshotsniper.com/ http://www.williamstump.com/ http://www.leta.org/ http://it.youtube.com/watch?v=gEvVeDsuvsk (9) Riferimenti sul web relativi alla legislazione, al commercio e ai reati su scala internazionale che coinvolgono esemplari o parti di animali selvatici: http://www.interpol.int/Public/EnvironmentalCrime/Default.asp http://www.internationalwildlifelaw.org/index.shtml http://www.traffic.org/ http://www.cites.org/ http://www2.corpoforestale.it/web/guest/serviziattivita/cites/informazioni/cites_on_line 10) http://www.tutelafauna.it/interna.asp?sez=175&info=3918 11) http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/02/03/SPB9UOP3U.DTL http://www.nmt.us/products/cwt/cwt.htm