allianz – subalpina condizioni di assicurazione rca edizione 1.8.2008

Transcript

allianz – subalpina condizioni di assicurazione rca edizione 1.8.2008
ALLIANZ – SUBALPINA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C.A.
EDIZIONE 1.8.2008
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
Definizioni
Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno
su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal
contratto.
Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta,
donazione o per successione a causa di morte.
Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.
Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.
Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall’Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità
della polizza in base ai sinistri provocati dall’assicurato.
Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.
Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie
d’assistenza.
Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità
Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.
Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.
Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.
Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del
veicolo.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato
a persone o cose.
Degrado/Deprezzamento:
diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.
Disdetta: atto con cui il contraente o l’Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.
Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere
comprese nelle garanzie assicurative.
Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel
contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.
Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e
autopropagarsi.
Indennizzo/indennità: somma dovuta dall’Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.
Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente
constatabili, oppure la morte.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
Massimale: limite economico massimo entro il quale l’Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel
caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.
Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore
inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.
Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall’Impresa.
Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.
Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un
veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti)
devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa
l’Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.
Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.
Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.
Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell’Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi
previsti da determinate pattuizioni.
Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d’onda.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico
dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i
responsabili.
Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.
Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi
concessioni reciproche.
Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa
data.
Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta
per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una
parte proporzionale dei danni.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i
quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti stabiliti, le somme che, per capitale,
interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del
veicolo assicurato anche in luoghi privati.
Riguardo alle autovetture, la Società copre anche la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo
assicurato, per i danni dagli stessi involontariamente causati a terzi non trasportati durante la circolazione del veicolo
e non compresi nelle coperture previste dall’assicurazione obbligatoria.
Non sono assicurati:
- i rischi della responsabilità per i danni causati all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di
aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità competente; nel caso tale
autorizzazione sia presente ed il massimale per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli sia superiore a €
5.200.000,00, la garanzia, all’interno di tali aree, si intenderà comunque prestata entro tale importo;
- i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive,
alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare della gara.
Articolo 2 - ESCLUSIONI E RIVALSE
L'assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona
abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla normativa in vigore;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avviene senza il rispetto delle disposizioni in vigore che
ne regolano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il
veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore
od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, che sia
stata sanzionata in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- nel caso di trasporto di sostanze radioattive, di rifiuti e di residui di lavorazione industriali inquinanti nonché
per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, determinati da qualunque
causa.
- nel caso di macchine su cingoli o ruote non gommate, per i danni provocati alla pavimentazione stradale.
- per i trasportati, nel caso di veicoli facenti parte del settore v, qualora la carta di circolazione non consenta il
trasporto di altre persone oltre il conducente.
Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, la Società potrà rivalersi per
le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni contrattuali
previste dalla citata norma.
Articolo 3 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il premio è calcolato in base a fattori di rischio resi noti dal Contraente; quindi le dichiarazioni inesatte o reticenti
dello stesso, relative a circostanze che condizionano la valutazione del rischio o che ne causano il successivo
aggravamento, possono determinare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento del danno in proporzione alle
differenze tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato (artt. 1892-1893-1894 e 1898 Codice
Civile).
Nei suddetti casi, la Società potrà rivalersi ai sensi dell'art. 18 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare ai
terzi in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni contrattuali.
Articolo 4 - VALIDITA' TERRITORIALE
L’assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea,
della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, nonché per tutti gli Stati che fanno parte del sistema della
Carta Verde le cui sigle internazionali non siano in esse barrate.
La garanzia è valida secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali riguardanti
l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di
premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni
che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio
successive a condizione che, al momento del sinistro, il rischio non sia coperto da altro Assicuratore.
Se la polizza, per la quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità o viene sospesa durante il periodo di
assicurazione, il Contraente deve restituirla immediatamente alla Società.
La Società potrà rivalersi per le somme pagate ai terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto agli art. 2 e 3 della presente Sezione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
Articolo 5 - RINNOVO DEL CONTRATTO
5.a Senza adeguamento del premio
Nel caso in cui la Società intenda rinnovare il contratto ferme restando sia le condizioni di polizza sia di premio, ad
esclusione della variazione di premio derivante dall'evoluzione delle classi di merito, in mancanza di disdetta data da
una delle parti almeno 15 gg prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per una durata pari ad un
anno e così successivamente. In tal caso verrà applicato a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 gg
previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.
5.b Con adeguamento del premio
Nel caso la Società intenda rinnovare il contratto ferme restando le condizioni di polizza ma con variazione di premio
in aumento rispetto a quanto in precedenza convenuto, ad esclusione della variazione di premio derivante
dall'evoluzione delle classi di merito, il Contraente, recatosi in Agenzia e presa visione del nuovo premio, potrà
decidere di accettare o rifiutare il rinnovo e, in quest'ultima eventualità, senza l'obbligo di inoltrare disdetta alla
Società.
Il nuovo premio proposto dalla Società si intenderà accettato a fronte del pagamento del medesimo da parte del
Contraente, contro il rilascio di quietanza e del relativo certificato-contrassegno.
Qualora il Contraente rifiuti invece l'aumento di premio proposto o non si presenti in Agenzia per il rinnovo,
semprechè non abbia inoltrato disdetta, La Società manterrà operanti le garanzie prestate con il contratto in essere
fino alla data di effetto della nuova polizza stipulata presso altra Compagnia e comunque non oltre il 15° giorno
successivo alla scadenza del presente contratto.
Articolo 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E OPERATIVITA' DELLA GARANZIA
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza e la garanzia ha effetto dalla data e dall’ora
indicate nel certificato.
Le rate successive devono essere pagate alle relative scadenze e la garanzia ha effetto dalle ore ventiquattro del
giorno del pagamento.
Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di
assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso frazionamento.
In caso di frazionamento del premio può essere prevista un’addizionale, nella misura indicata nel contratto.
Il pagamento deve essere effettuato alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, che è autorizzata al
rilascio del certificato e contrassegno previsti dal Codice delle Assicurazioni.
Articolo 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'
Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell’annotazione nell’attestato di rischio dei sinistri provocati viene
considerato come segue:
- 1° periodo: inizia il giorno di decorrenza della polizza e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità
assicurativa;
- periodi successivi: decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.
Articolo 8 - RILASCIO DEI DUPLICATI DEL CERTIFICATO E CONTRASSEGNO
La Società rilascia il duplicato dei documenti assicurativi, in conformità a quanto previsto dall’art. 127 comma 4 del
C.d.A. , nelle seguenti ipotesi:
− smarrimento o sottrazione: il Contraente deve presentare un’autocertifcazione di quanto accaduto;
− altri casi: il Contraente deve restituire i documenti precedentemente ricevuti e non più utilizzabili.
Articolo 9 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO - CESSIONE DEL CONTRATTO
La vendita del veicolo assicurato comporta la cessione del contratto di assicurazione (art. 171 del C.d.A.), salvo
quanto indicato nell'articolo successivo. Il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, che,
previa restituzione dei documenti assicurativi, prenderà atto della cessione mediante emissione dei documenti al
nuovo proprietario.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi scaduti fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse
sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo l’acquirente dovrà
stipulare un nuovo contratto.
La Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.
Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvederà ad
annullarlo, restituendo la parte di premio pagata e non goduta, al netto della imposta, a partire dalla data della
restituzione del certificato del contrassegno e della eventuale Carta Verde, se successiva a quella relativa alla
vendita.
Qualora la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, e il nuovo proprietario
del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società procederà al rimborso della parte di premio pagata e non
goduta, al netto dell’imposta, a partire dalla data rilevabile dalla documentazione della consegna in conto vendita,
sempreché a tale data risultino restituiti il certificato, il contrassegno e la eventuale Carta Verde.
Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data
della cessione.
Articolo 10 - TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
In caso di vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo
assicurato, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, e su esplicita richiesta del
Contraente, è possibile trasferire la copertura assicurativa su altro veicolo anche di diverso settore tariffario - fatta
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
eccezione per quelli del settore V, che non potranno né sostituire né essere sostituiti da veicoli di altro settore purché di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A., di un suo familiare convivente o del locatario nel caso di
contratti in leasing.
In mancanza di idonea documentazione, farà fede una sua dichiarazione, resa agli effetti degli artt. 1892 e 1893
Codice Civile, attestante l'avvenuta alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione
definitiva, del veicolo assicurato. Lo stesso si assumerà l’impegno di trasmettere la relativa documentazione nei tre
mesi successivi.
Fermo quanto disposto nei paragrafi precedenti, il trasferimento della copertura assicurativa può altresì essere
effettuato anche nell’eventualità in cui l’intestatario al P.R.A. vari, per le società di persone, da socio a società e
viceversa, per le società di capitale e nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio
amministratore unico a società e viceversa.
Articolo 11 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO
In caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato la Società, a richiesta di tutti gli eredi (che dovranno fornire
prova documentale di tale loro qualità) e previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde,
emetterà un contratto a favore del nuovo intestatario al P.R.A rilascerà i relativi documenti, conservando la classe di
merito, applicando la tariffa ed i criteri di personalizzazione in vigore al momento dell’emissione . La Società,
rimborserà agli eredi la parte di premio pagata e non goduta, al netto dell'imposta, annullando il precedente
contratto.
Articolo 12 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
La sospensione dell'assicurazione è consentita alle seguenti condizioni:
a) al momento della richiesta della sospensione il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio non
deve essere inferiore a 90 giorni, se inferiore, il premio deve essere integrato fino a raggiungere i richiesti 90
giorni, con rinuncia da parte della Società alle successive rate di premio;
b) il Contraente deve restituire il certificato, il contrassegno, la Carta Verde e la sospensione decorre dalla data
di restituzione di detti documenti;
c) il periodo di sospensione non può essere superiore ad un anno; decorso tale termine il contratto si estingue ed
il premio non goduto resta acquisito dalla Società, compresa l'eventuale integrazione di cui alla lettera a).
Tuttavia ai sensi della Legge 40/2007, in caso di mancata riattivazione entro l'anno, la validità dell'attestazione
dello stato del rischio, relativa all'ultimo periodo di osservazione completato, viene fissata in 5 anni dal suo
rilascio;
d) la riattivazione del contratto può avvenire, fermo il proprietario del veicolo:
per veicoli dello stesso settore tariffario, mantenendo inalterata la forma tariffaria in corso,
per veicoli di diverso settore tariffario, con esclusione di quelli del settore V,
prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (salvo che il periodo di sospensione sia
inferiore a 90 giorni); sul premio dovuto a seguito della proroga del contratto si imputa, a favore del Contraente, il
premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, compresa l'eventuale integrazione prevista dalla lettera a);
e) nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni, non si procede alla proroga della scadenza
né al conguaglio del premio non goduto; la Società rimborserà invece l'eventuale integrazione di cui alla lettera a),
al netto dell'imposta;
f) nella ipotesi di cui alle lettere d) ed e), qualora la riattivazione comporti una variazione di premio, si procede al
conguaglio sulla base della tariffa in vigore al momento della sospensione.
Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono l'applicazione del "Pejus" il periodo di osservazione
rimane sospeso per la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, salvo il caso di
sospensione inferiore a 90 giorni. In occasione della prima scadenza annuale, successiva alla riattivazione, la Società
rilascerà l’attestato di rischio in conformità al contenuto dell’articolo 14 delle presenti C.G.A. ed in attuazione di
quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del Regolamento ISVAP nr.4/2006.
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore ad un anno, per quelli amministrati a libro
matricola e per i ciclomotori di cui al Settore V. Non è altresì consentita la sospensione del contratto a seguito di
furto totale del veicolo.
In caso di vendita del veicolo (esclusi i ciclomotori) successiva alla sospensione del contratto, la Società rimborserà il
premio pagato e non goduto dalla data della sospensione del contratto.
Articolo 13 - CESSAZIONE DI RISCHIO CAUSA DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE
In caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il
Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione attestante la
restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Al Contraente verrà restituita la parte di premio pagata e non goduta (per i ciclomotori il rimborso è consentito solo in
caso di demolizione) dalla data di cessazione del rischio, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della
Carta Verde.
Per i contratti di durata temporanea non si procederà alla restituzione della maggiorazione richiesta al
perfezionamento del contratto.
In caso di cessazione per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del
contratto, il rimborso del premio avverrà dalla data della sospensione.
Articolo 14 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
La Società trasmetterà l’attestato di rischio al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto,
unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2 del Regolamento ISVAP nr. 4 del 9/8/2006. Qualora si verifichi una
delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita,
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
demolizione, cessazione definitiva della circolazione, mancato rinnovo a seguito di inutilizzo del veicolo, ed il periodo
di osservazione risulti concluso, la Società invierà al contraente la relativa attestazione. La medesima procedura verrà
seguita nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui
all’art. 171. comma 1, lettera a) del C.d.A.
In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, e comunque non inferiore ai
dodici mesi, la Società, su richiesta dell'utilizzatore del veicolo e previa consegna di una dichiarazione rilasciata dal
Contraente nella quale è confermato l'effettivo utilizzo del veicolo da parte dello stesso, potrà rilasciare duplicato
dell'ultima attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo in uso. Detta attestazione potrà essere utilizzata per
assicurare il medesimo veicolo, se riscattato, o altro purchè di proprietà del richiedente.
La Società provvederà al rilascio di un duplicato dell'attestato di rischio in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del
Regolamento ISVAP 04/06 in caso di smarrimento, deterioramento o mancato pervenimento al Contraente. Ai sensi
della Legge 40/2007 la durata dell'attestazione dello stato del rischio, viene fissata in 5 anni dal suo rilascio.
Articolo 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo, l’Assicurato è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto
presentata all’Autorità competente.
L’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente.
La Società rinuncia alle successive rate di premio.
Articolo 16 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico Pronto
Gruppo Ras al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.
L’operatore di Pronto Gruppo Ras avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi
eventuali adempimenti.
In alternativa, il Contraente o l’Assicurato può dare avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto
oppure alla Società, entro tre giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l’ora
e le modalità dell’evento, l’entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.
Ai sensi dell’art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul “Modulo di constatazione amichevole di
incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e
del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti,
dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente
del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità
intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non
responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito
modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la
procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo
diretto.
Al momento della denuncia, l’Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di
risarcimento.
Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato
dall’operatore di Pronto Gruppo Ras o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
consegna a mano. Non è ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica.
Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della
procedura di indennizzo diretto (art. 149 del CdA) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente
all’Assicurato, solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni
subiti , secondo i criteri di legge.
Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa
al Contraente consegnata unitamente al contratto all’atto della stipula.
Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30
giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l’Assicurato e, ad inviare la
richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota .
Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del
nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l’esibizione del certificato di stato di
famiglia.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari
relativi al sinistro.
In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata
dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti
dell’Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.
Articolo 17 - GESTIONE DELLE VERTENZE
Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne ha
interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale
si discuta del risarcimento del danno, nominando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì la facoltà di provvedere alla
difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei terzi danneggiati.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa nominati e
non risponde di multe od ammende nè delle spese giudiziali penali.
Articolo 18 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo
di residenza o sede legale del Contraente.
Articolo 19 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme legislative sono a carico del Contraente.
Articolo 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti
vigenti.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(Valide solo se espressamente richiamate)
51) AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.
Sono considerati terzi:
l'esaminatore;
l'allievo conducente, anche quando è alla guida, eccetto che durante l’effettuazione dell'esame;
l'istruttore, soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
52) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI
(autotassametri - autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico - autobus).
La Società assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario o del conducente, per i danni involontariamente
cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale
destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.
Rimangono comunque esclusi:
− denaro, preziosi, titoli;
− bauli, valigie, colli e loro contenuto;
− danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.
53) RIMORCHI - RISCHIO STATICO
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i
danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da
vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia
della polizza stipulata per il veicolo trainante.
Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
54) PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE
L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile, nella sua
qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza, che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi.
L'assicurazione è operante quando:
− il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali
massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
− la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.
55) RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO
Il presente contratto, non soggetto a proroga, cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione delle regole
evolutive previste dalle relative condizioni speciali.
Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione dei casi di variazione della provincia di residenza (sede legale)
dell'intestatario al P.R.A. o del locatario. Qualora la variazione comporti un aumento di premio, si procede al
conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione, non si procede invece al
conguaglio di detta maggiorazione.
Nel caso di cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, la Società non
procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
56) CONTRATTO SENZA TACITA PROROGA
A deroga dell'Art. 5 - RINNOVO DEL CONTRATTO - la presente polizza non è soggetta a proroga e cesserà alla sua
naturale scadenza, senza l'applicazione dei 15 giorni di tolleranza di cui all'Art. 1901 del Codice Civile.
58) MACCHINA AGRICOLA UTILIZZATA COME SGOMBRANEVE
Si prende atto che la macchina agricola indicata in polizza viene utilizzata temporaneamente per lo sgombero della
neve.
Il Contraente dichiara di essere in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.
Il periodo di copertura non può essere inferiore a 60 giorni.
59) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON PIU' DI 9 POSTI
Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate
con l'ausilio di mezzi meccanici.
60) RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa in tutti i casi in cui compete, ad eccezione delle seguenti ipotesi:
dichiarazioni e comunicazioni del Contraente inesatte o reticenti (art. 3 delle C.G.A.);
qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardato
pagamento del premio;
qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
qualora il conducente non abbia mai conseguito la patente idonea alla guida del mezzo; tuttavia, la Società
rinuncia all’azione di rivalsa nel caso in cui si rilevi, al momento del sinistro, che il conducente sia una persona
che non abbia ancora raggiunto, in base alla legislazione vigente, l’età per la conduzione del veicolo coinvolto
nel sinistro stesso;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, nel caso di veicoli facenti parte del Settore V, qualora dalla carta di
circolazione non sia consentito il trasporto di altre persone oltre il conducente o qualora, limitatamente al solo
trasporto, questo avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di
circolazione;
- nel caso di trasporto di sostanze radioattive e di rifiuti industriali inquinanti, nonché per i danni provocati
dall'inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo.
-
61) AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE
L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione dell'autovettura assicurata è estesa al traino di rimorchio
identificato con targa propria.
62) TRASPORTO DI COSE - ESCLUSIONI (SETTORE IV)
Qualora il veicolo assicurato sia adibito al trasporto di cose, la garanzia è esclusa per il trasporto di:
liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze tossiche, gas liquidi e gas non tossici
(metano, butano, propano e simili), gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di
carbonio, cloro etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.) (Legge 10/07/1970, n. 579); rifiuti
solidi urbani e rifiuti speciali assimilati ai solidi urbani (Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389);
rifiuti speciali (Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389).
63) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE (SETTORE IV)
A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62), la garanzia è estesa al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti,
combustibili, infiammabili e tossici, sostanze tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).
Resta ferma l'esclusione prevista all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso di inquinamento
graduale.
64) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI GAS TOSSICI E MATERIE ESPLOSIVE (SETTORE IV)
A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62) la garanzia è estesa al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti,
combustibili, infiammabili e tossici, sostanze tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili),
nonché al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro etc.) di
materie esplosive (polvere da sparo, dinamite etc.)
Resta ferma l'esclusione prevista all'art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione per il caso di inquinamento
graduale.
65) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI SOLIDI URBANI
(SETTORE IV)
(Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389)
A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62), la garanzia è estesa al trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti
speciali assimilati ai solidi urbani.
Resta ferma l'esclusione prevista all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso di inquinamento
graduale.
66) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI RIFIUTI SPECIALI (SETTORE IV)
(Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389).
A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62) la garanzia è estesa al trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti
speciali assimilati ai solidi urbani, nonché al trasporto di rifiuti speciali.
Resta ferma l'esclusione prevista all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso di inquinamento graduale.
67) CARICO E SCARICO
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni
involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa,
purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette
operazioni.
68) ASSICURAZIONE SU TELAIO
Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare su
suolo pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
CONDIZIONI PARTICOLARI
SCONTO GRUPPI FAMILIARI VALIDO PER AUTOVETTURE, CAMPER E MOTOCICLI, USO
PRIVATO
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)
La Società assegna ad ogni polizza un codice identificativo del nucleo familiare del cliente per individuare tutti i
contratti relativi a veicoli della stessa famiglia. Se sono assicurati, all’interno del nucleo stesso, almeno due veicoli
identificati dal medesimo codice famiglia, ogni polizza potrà godere, cumulativamente, dei seguenti vantaggi:
Sconto Quantità – All’assunzione di ogni nuovo veicolo, se sono in vita altre polizze identificate dal medesimo codice
famiglia, e se l’ultimo periodo di osservazione è indenne da sinistri, al contratto verrà attribuita una riduzione di
premio nella misura indicata dalla tariffa vigente; in presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l’anno successivo. Lo
stesso sconto verrà attribuito, alla prima scadenza utile, anche agli altri veicoli identificati dal medesimo codice
famiglia.
Sconto Qualità – Alla scadenza di ognuna delle polizze del nucleo familiare, si esamina un periodo di 12 mesi avente
termine 60 giorni prima della scadenza della polizza. Se in tale periodo non risultano sinistri a carico di alcuno dei
veicoli riferibili al nucleo familiare, verrà attribuita alla singola polizza in scadenza una riduzione di premio nella
misura indicata dalla tariffa vigente.
Ai fini dell’applicazione delle sopra descritte riduzioni tariffarie, vengono prese in considerazione i sinistri pagati
anche a titolo parziale sia con attribuzione di responsabilità principale, sia con attribuzione di responsabilità
paritaria, indicati in attestazione nel periodo sopra indicato.
CONDIZIONE SPECIALE GUIDA ESCLUSIVA
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)
La polizza è stipulata nella forma “ a guida esclusiva”: alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente,
identificato al momento della stipulazione del contratto. Tale conducente può essere il proprietario stesso o,
sempreché il proprietario abbia una età non inferiore a 26 anni compiuti, un suo familiare convivente.
Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona diversa da quella identificata in
polizza quale conducente abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di
rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5.000. Tale diritto di rivalsa non
verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l’utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a
stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel
caso in cui l’Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
PROTEZIONE BONUS
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)
Fermo tutto quanto previsto dalla Condizione Speciale V, la presente Condizione Speciale consente di evitare
l’applicazione delle regole evolutive nel caso in cui si verifichi un unico sinistro nel periodo di osservazione.
Sempre in presenza di un unico sinistro nel periodo di osservazione, si applica, a condizione che sussistano i necessari
presupposti, lo Sconto Qualità di cui alla Condizione Speciale S.
Qualora nel periodo di osservazione si verifichino due o più sinistri, valgono le normali regole evolutive. Tuttavia il
Contraente potrà evitare l’applicazione delle regole evolutive, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti i
sinistri ad eccezione di uno.
GUIDA ESPERTA
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)
La polizza è stipulata nella forma “a guida esperta”: la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla
guida del veicolo vi sia un conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti.
Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quelli abilitati,
fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto
pagare a terzi, fino ad un massimo di Euro 5.000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui
l’utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il
veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l’Assicurato abbia perso
la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
CONDIZIONI SPECIALI
(Valide solo se espressamente richiamate)
SETTORE I E II - TARIFFA "BONUS/MALUS"
1.
La forma “Bonus/Malus” prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nei periodi di
osservazione definiti nell'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Si articola in classi di durata
annuale, ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.
TABELLA 1
2.
classi di merito interne
coefficienti di determinazione del premio
1L
0,37
1K
0,37
1H
0,38
classi di merito interne
coefficienti di determinazione del premio
1A
0,48
1
2
0,50 0,52
classi di merito interne
coefficienti di determinazione del premio
10
0,84
11
0,89
12
0,95
1G
0,39
3
0,55
13
1,02
1F
0,40
4
0,59
1E
1D
0,41 0,42
1C
1B
0,44 0,46
5
0,63
7
0,71
14
1,10
6
0,67
15
1,35
16
1,65
8
0,75
17
2,05
9
0,79
18
2,50
Per l'attribuzione della classe di merito interna si applicano i criteri che seguono a fronte della consegna della
carta di circolazione del veicolo ed del relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In difetto, la
polizza è assegnata alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
a)
Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta al P.R.A.
Se l'immatricolazione è avvenuta da meno di 30 giorni:
•
classe 14, con applicazione dello sconto previsto dalla tariffa vigente se le prime tre annualità
assicurative risultano indenni da sinistri e se il veicolo assicurato rimane lo stesso;
•
il proprietario (persona fisica escluse ditte società e simili) di veicolo già assicurato può usufruire
dell’ultimo attestato di rischio conseguito a fronte di quest’ultimo per conservare la classe di merito su
altro veicolo di sua proprietà (legge 40/2007). In questo caso:
classe del primo veicolo, se già assicurato con Allianz Subalpina;
classe determinata dalla Tabella n. 3, colonna “altri casi”, se già assicurato con altra Compagnia.
Se l'immatricolazione è avvenuta da oltre 30 giorni:
•
classe 18.
b)
Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
Se la voltura è avvenuta da meno di 30 giorni:
•
classe 14.
•
il proprietario (persona fisica escluse ditte società e simili) di veicolo già assicurato può usufruire
dell’ultimo attestato di rischio conseguito a fronte di quest’ultimo per conservare la classe di merito su
altro veicolo di sua proprietà (legge 40/2007). In questo caso:
classe del primo veicolo, se già assicurato con Allianz Subalpina;
classe determinata dalla Tabella n. 3, colonna “altri casi”, se già assicurato con altra Compagnia.
Per i casi sopra descritti e se l’autovettura è intestata al P.R.A. a persona fisica, verrà applicato al premio,
per la prima annualità assicurativa, un aumento nella misura indicata dalla tariffa vigente.
Se la voltura è avvenuta da oltre 30 giorni: classe 18.
3.
Veicolo precedentemente assicurato
In funzione dei dati contenuti nell’attestazione rilasciata dal precedente assicuratore e da consegnare alla stipula
del contratto, l’assegnazione alla classe di merito è disciplinata nel seguente modo:
−
per veicolo precedentemente assicurato in forma diversa dalla Bonus/Malus la polizza è assegnata alla classe
interna indicata dalla Tabella n. 2;
Classe di
assegnazione
ultimi 5
anni
9
TABELLA 2
classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni
anni indenni da sinistri
sinistri verificatisi nell’anno corrente
ultimi 4 ultimi 3 Ultimi 2 Ultimo
Anno
1
2
3 o più
anni
anni
anni
anno corrente
10
11
12
13
14
15
17
18
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
−
per veicolo precedentemente assicurato in forma Bonus/Malus si applicano di criteri di cui alla Tabella n. 3.
TABELLA 3
Classe
di
assegnazione CU
indenne
ultimi 6 anni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1B
1A
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
indenne
ultimi 5 anni
1A
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CLASSE DI INSERIMENTO
1 sinistro
2 sinistri
ultimi 5 anni
ultimi 5 anni
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
15
16
16
17
18
altri casi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Avvertenze
a) nel numero degli anni e nel conteggio dei sinistri va considerato anche l’anno in corso;
b) per l’assegnazione della classe di merito sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro indicate
sull’attestazione;
c) le annualità che riportano la sigla N.A. o N.D. non sono considerate annualità indenni;
d) nei sottoriportati casi, la classe di merito prevista dalla precedente Tabella n. 3 è modificata nel seguente
modo:
− 1 sinistro avvenuto nell’annualità in corso, o nell’annualità precedente comporta l’aumento di 1 classe
(classe della Tabella n. 3 più una classe);
− 2 o più sinistri avvenuti nell’annualità in corso, o nella precedente determinano l’aumento di 2 classi (
classe della Tabella n. 3 più due classi);
− se la CU dell’attestazione è inferiore alla 7, ma il documento (attestazione) ha una sinistrosità pregressa
complessiva inferiore ai 6 anni, vale a dire non riporta in tutte le annualità indicazioni riguardo ai sinistri
verificatisi e in alcune espone la sigla N.A., o N.D. , ciò equivale ad un aumento di 2 classi (classe della
Tabella n. 3 più due classi);
− in funzione dell’età dell’assicurando, la classe interna minima di assegnazione del contratto,
indipendentemente da quanto previsto dalla precedente Tabella n. 3, non può essere inferiore a quella
indicata dal prospetto che segue:
età
18 anni
19 anni
20 anni
21 anni
classe minima
10
9
8
8
età
22 anni
23 anni
24 anni
25 anni
classe minima
7
6
5
5
4.
Conservazione della classe di merito
Nel caso di vendita, consegna in conto vendita definitiva esportazione all’estero, furto, demolizione,
cessazione definitiva della circolazione, sospensione con mancata riattivazione, mancato rinnovo del
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo originariamente assicurato e stipula di un nuovo
contratto per altro veicolo di proprietà dell’assicurato, l’assegnazione della classe di merito è regolamentata nel
seguente modo:
− se il veicolo originario era assicurato presso altra Impresa applicazione delle previsioni della precedente
Tabella n. 3;
− se il veicolo originario era assicurato presso Allianz Subalpina assegnazione alla classe interna dell’attestato
di rischio.
5.
Mancata vendita del veicolo o ritrovamento dopo il furto
− se il veicolo era assicurato presso altra Impresa applicazione dei criteri di cui alla precedente Tabella n. 3
colonna “altri casi”;
− se il veicolo era assicurato presso Allianz Subalpina, il contratto è assegnato alla classe di merito
dell’attestato di rischio relativo all’ultimo periodo di osservazione completato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
Se la legge 40/2007 non può essere applicata, o l’Assicurato non se ne avvale si applica la classe 14.
6.
Mancata consegna dell’attestazione
La polizza è assegnata alla classe di merito 18. Tuttavia, se l’attestato è consegnato entro tre mesi dalla data di
stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell’eventuale
differenza di premio.
La classe 18 non si applica se la polizza precedente è stata stipulata per una durata non inferiore ad un anno
presso una Società alla quale è stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o posta in liquidazione coatta
amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario
Liquidatore. In questo caso, alla polizza si applica la classe di pertinenza sulla base delle dichiarazioni del
Contraente.
7.
Attestazione scaduta
Si applica la classe 18, salvo dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo alla scadenza della
precedente polizza. Con tale dichiarazione, la nuova polizza è assegnata alla classe individuata applicando la
precedente Tabella n. 3, ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione avvenga, o entro 5 anni
dalla scadenza della polizza per la quale è stata rilasciata l'attestazione, o successivamente.
8.
Precedente assicurazione di durata inferiore all’anno
La classe interna è assegnata nel seguente modo:
− provenienza da altra impresa: classe corrispondente alla CU applicata alla precedente polizza temporanea;
− provenienza Allianz Subalpina: alla medesima classe del precedente contratto temporaneo
Se il precedente contratto temporaneo non riporta la classe CU, oppure trattasi di polizza diversa dalla
Bonus/Malus la nuova polizza sarà rispettivamente assegnata alla classe interna 14 (compresa anche la classe CU),
oppure classe interna 13.
9.
Assicurazione all’estero
La polizza è assegnata alla classe CU 14, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore che
consenta l’assegnazione ad una classe diversa in funzione della sinistrosità pregressa. La validità della
dichiarazione della Compagnia Estera è uniformata a quella dell'attestato di rischio (Legge 40/2007).
10. Riscatto del sinistro
Il Contraente può evitare la maggiorazione di premio offrendo alla scadenza del contratto, indipendentemente
dal suo rinnovo, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di
osservazione precedente al rinnovo stesso.
11. Sostituzione del contratto
Il cambio del veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto solo nei casi di vendita, distruzione, demolizione,
consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato. In ogni altro caso si deve stipulare una
nuova polizza. La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di
mantenere la scadenza del contratto sostituito, purchè non cambi il proprietario Assicurato, o il locatario nel
caso di contratti in leasing, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 10 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
12. Regole Evolutive
Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seguito dei sinistri verificatisi nell’ultimo
periodo di osservazione (Tabella n. 4).
TABELLA 4 - Regole evolutive
CLASSE DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI
Classe di merito
0 sinistri
1 sinistro
2 sinistri
3 sinistri
4 o più sinistri
1L
1L
1B
4
8
12
1K
1L
1A
4
8
12
1H
1K
1
4
8
13
1G
1H
1
5
9
13
1F
1G
2
5
9
13
1E
1F
2
6
10
14
1D
1E
3
6
10
14
1C
1D
3
6
10
14
1B
1C
3
7
11
14
1A
1B
4
7
11
14
1
1A
4
8
12
15
2
1
5
9
12
15
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
3
2
6
10
13
15
4
3
7
11
14
16
5
4
8
12
15
16
6
5
9
13
15
17
7
6
10
14
16
17
8
7
11
15
16
18
9
8
12
15
17
18
10
9
13
16
17
18
11
10
14
16
18
18
12
11
15
17
18
18
13
12
15
17
18
18
14
13
16
18
18
18
15
14
17
18
18
18
16
15
18
18
18
18
17
16
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
SETTORE III - FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato
in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento
rientrante nei limiti della franchigia.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei
limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma, il rimborso della
franchigia indicata in polizza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
BONUS MALUS AUTOCARRI FINO A 60 QUINTALI
1.
DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA
La forma “Bonus Malus Autocarri fino 60 quintali” è riservata a veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore
o uguale a 60 quintali e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.
2.
CLASSI DI MERITO INTERNE
Si articola in classi di merito a cui corrispondono livelli di premio come da tabella che segue (Tabella n. 1):
TABELLA 1
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
3.
del
del
del
del
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
0,86
0,87
0,89
0,90
0,92
0,95
0,98
1,01
1,05
1,10
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,16
1,22
1,29
1,37
1,46
1,57
1,68
1,82
1,95
2,05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2,20
2,33
2,46
2,60
2,72
2,89
3,04
3,20
3,38
3,59
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3,81
4,07
4,35
4,66
5,02
5,42
5,88
6,40
6,99
7,67
CLASSE DI MERITO DI INGRESSO INTERNA
La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non
esibire la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l’assegnazione alla classe 32.
Se l’assegnazione alla classe 32 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro 3
mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della
differenza di premio.
A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA
Se l’immatricolazione è avvenuta da meno di 30 giorni e l’Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo
certificato di proprietà:
− Classe 8;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
Se la voltura è avvenuta da meno di 30 giorni e l’Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo
certificato di proprietà o l’appendice di cessione del contratto:
− Classe 10, se dalla data di prima immatricolazione del veicolo non sono trascorsi 2 anni;
− Classe 12, se dalla data di prima immatricolazione del veicolo sono trascorsi più di 2 anni;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO
− Classe 10, se sul contratto non è indicata alcuna maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus;
− Classe 16, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 15%;
− Classe 21, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 25%;
Il Contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo e sottoscrivere una dichiarazione di
mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.
D. VEICOLO GIA’ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A
SEGUITO DI MANCATA VENDITA
− Classe 8;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA
La classe di merito dipende dai dati presenti nell’attestato di rischio – che il Contraente deve consegnare – ed è
attribuita secondo i criteri della tabella che segue (Tabella n. 2).
L’acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato se:
− consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo da cui l’acquirente risulta
essere stato l’effettivo utilizzatore del veicolo;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
−
l’acquirente del veicolo ed il Contraente del nuovo contratto coincidono.
TABELLA 2
Classe Bonus Malus di assegnazione
A) DETERMINAZIONE CLASSE BONUS MALUS DI PARTENZA
determinare una classe bonus malus di partenza sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad ecce
pertanto, dell’anno corrente), senza sinistri pagati anche a titolo parziale con responsabile principale.
NB: non sono senza sinistri gli anni con le sigle n.a. (veicolo non assicurato) o n.d. (dato non disponibile).
Classe
Universale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Anni indenni da sinistri
5 anni
4 anni
3 anni
2 anni
1 anno
nessuno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
B) Maggiorazione della classe di merito e individuazione classe definitiva.
determinata la classe, per ogni sinistro, si applica la seguente maggiorazione: si considerano tutti i sinistri pagati an
titolo parziale con responsabile principale dell’ultimo quinquennio compreso l’anno corrente, a partire, in ordine di te
dall’annualità più recente (ultima annualità assicurativa) alla meno recente (prima annualità assicurativa). Aggiungere
5 classi per ogni sinistro avvenuto nell’anno corrente
5 classi per ogni sinistro avvenuto nell’ultima annualità assicurativa
4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa
3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa
2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa
1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa
nessuna classe nel caso di assenza totale di sinistri nell’attestato di rischio
F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL’ESTERO
Classe 8, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso, si tiene conto della
sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione applicando i criteri della Tabella n. 2. Detta
dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato del rischio (Legge 40/2007).
G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO PER PIU' DI UN ANNO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il contratto è assegnato:
− alla classe prevista dalla Tabella n. 2 se non sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui
l’attestato si riferisce;
− alla classe 8 se sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui l’attestato si riferisce.
Il Contraente deve consegnare l’attestato dell'ultima annualità assicurativa completata e sottoscrivere una
dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO
ALTRA COMPAGNIA
Se non sono trascorsi più di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione o dalla data di voltura:
− il contratto è assegnato alla classe determinata dalla Tabella n. 2. L’Assicurato deve consegnare copia del
precedente contratto, della denuncia di furto e l’attestazione dell’ultima annualità completata. Se è
trascorso più di 1 anno dalla scadenza della polizza indicata nell’attestazione, il Contraente deve
sottoscrivere una dichiarazione per attestare di non avere circolato dalla scadenza del precedente contratto .
− classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007). Classe 8 se la Legge 40/2007 non può essere applicata, o l’Assicurato non se ne avvale;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
−
se l’attestato di rischio del veicolo oggetto di furto è già stato utilizzato per trasferire la classe maturata su
altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di assegnazione di quest’ultimo non potrà
essere inferiore a quella dell’attestato (Legge 40/2007). Classe 8 se la Legge 40/2007 non può essere
applicata, o l’Assicurato non se ne avvale.
I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI DOCUMENTATE VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA E DEFINITIVA
ESPORTAZIONE ALL'ESTERO, DEMOLIZIONE E CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE DI ALTRO
VEICOLO
In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari:
− consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l’attestato dell’ultima
annualità completata;
− coincidenza di persona fra:
a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e del veicolo da assicurare;
b) il contraente del presente contratto e quello del veicolo originario;
− immatricolazione o voltura del veicolo da assicurare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza
del nuovo contratto.
La classe di merito è attribuita applicando i criteri che seguono:
a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario
Salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore,
il contratto è assegnato alla classe di merito:
▩ Classe 8, per il caso di prima immatricolazione;
▩ Classe 11, per la voltura se dalla data di prima immatricolazione del veicolo non sono trascorsi 2 anni;
▩ Classe 13, per la voltura se dalla data di prima immatricolazione del veicolo sono trascorsi più di 2 anni.
Qualora sia trascorso oltre 1 anno dalla data di scadenza dell’ultima polizza assicurativa, indicata
nell’attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di
non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario
Il contratto è assegnato alla classe determinata applicando i criteri di cui al precedente punto 3.
4)
EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO INTERNE
A. REGOLE EVOLUTIVE
A ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seguito dei sinistri verificatisi nell’ultimo
periodo di osservazione (Tabella n. 3).
TABELLA 3
Classe di assegnazione interna in base al numero di sinistri osservati
Classe di merito Nessun sinistro
1 sinistri
2 sinistri
3 sinistri
4 o più sinistri
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1H
1H
1G
1F
1E
1D
1D
1C
1B
1A
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
20
1B
1A
1
2
3
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
5
6
7
7
8
9
10
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17
18
18
19
20
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
29
29
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20
21
21
22
23
23
24
25
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
32
32
18
19
19
20
20
21
21
22
23
23
24
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
27
28
29
30
31
32
21
22
23
24
25
26
28
28
29
30
31
32
30
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Per l’applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell’osservazione, i seguenti
periodi di copertura effettiva:
− primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza
dell’annualità assicurativa;
− periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.
B. FACOLTA’ DI RIMBORSO
Il Contraente può evitare la maggiorazione di premio offrendo alla scadenza del contratto, indipendentemente
dal suo rinnovo, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di
osservazione precedente al rinnovo stesso.
5)
a)
VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO
Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della
classe di merito interna sono i seguenti:
Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario
Le forme tariffarie Bonus Malus Autocarri fino a 60 q. e Bonus Malus Autocarri oltre 60 q., sono da intendersi
forme tariffarie diverse.
▩ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto
è assegnato alla stessa classe di merito interna del contratto sostituito.
▩ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito,
esclusivamente se a scadenza annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito interna determinata
applicando i criteri indicati alla tabella 2.
b)
Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario
▩ Nel caso di veicolo assicurato appartenente a diverso settore tariffario, il contratto è assegnato alla
classe di merito interna determinata applicando i criteri di cui al precedente punto 3.
6)
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.
La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di
alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato,
in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.
La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l’interruzione del
periodo di osservazione.
7)
VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI DOCUMENTATO FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE
ASSICURATO PRESSO ALLIANZ SUBALPINA S.P.A. NELLA FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS
Il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo, della stessa tipologia, della classe di merito interna indicata
nell’attestato di rischio relativo all’ultimo periodo di osservazione completato per il veicolo precedente, a
condizione che:
• il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del rilascio
dell'attestazione dello stato del rischio;
• il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in
sostituzione coincidano;
• il nuovo veicolo rientri nella stessa forma tariffaria del veicolo rubato ovvero abbia un peso complessivo a
pieno carico inferiore a 60q
Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un
nuovo contratto da assegnare alla classe di merito interna 8, a meno che non ricorrano gli estremi e l’Assicurato
intenda avvalersene per l’applicazione di quanto disposto dalla Legge 40/2007 all’Art. 5 comma 4 bis, nel qual
caso al contratto relativo al veicolo ritrovato non potrà essere assegnata una classe più sfavorevole rispetto a
quella prevista per altro veicolo della medesima tipologia già assicurato e circolante.
8)
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un’interruzione del periodo di osservazione pari
alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
BONUS MALUS AUTOCARRI OLTRE 60 QUINTALI
1)
DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA
La forma “Bonus Malus Autocarri oltre 60 quintali”, è riservata a veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore
a 60 quintali e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri.
2)
CLASSI DI MERITO INTERNE
Si articola in classi di merito a cui corrispondono livelli di premio come da tabella che segue (Tabella n. 1):
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
3)
del
del
del
del
1H
TABELLA 1
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
0,74
0,77
0,79
0,82
0,85
0,89
0,92
0,96
1,00
1,04
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,09
1,13
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,49
1,57
1,64
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1,73
1,82
1,92
2,02
2,13
2,25
2,38
2,47
2,54
2,61
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2,68
2,74
2,80
2,85
2,89
2,93
2,97
3,03
3,10
3,18
CLASSE DI MERITO DI INGRESSO INTERNA
La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non
esibire la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l’assegnazione alla classe 32.
Se l’assegnazione alla classe 32 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro 3
mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della
differenza di premio.
A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA
Se l'immatricolazione è avvenuta da meno di 30 giorni e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo
certificato di proprietà;
− Classe 11;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
Se la voltura è avvenuta da meno di 30 giorni e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo
certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;
− Classe 15;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO
− Classe 13, se sul contratto non è indicata alcuna maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus;
− Classe 18, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 15%;
− Classe 24, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 25%;
Il Contraente è tenuto a esibire copia del precedente contratto temporaneo ed a sottoscrivere una dichiarazione
di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.
D. VEICOLO GIA’ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A
SEGUITO DI MANCATA VENDITA
− Classe 11;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA
La classe di merito dipende dai dati presenti nell’attestato – che il Contraente deve consegnare – ed è attribuita
secondo i criteri della tabella che segue (Tabella n. 2).
L’acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato se:
− consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo da cui l’acquirente risulta
essere stato l’effettivo utilizzatore del veicolo;
− l’acquirente del veicolo ed il Contraente del nuovo contratto coincidono.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
TABELLA 2
Classe Bonus Malus di assegnazione
A) DETERMINAZIONE CLASSE BONUS MALUS DI PARTENZA
determinare una classe bonus malus di partenza sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad ecce
pertanto, dell’anno corrente), senza sinistri pagati anche a titolo parziale con responsabile principale.
NB: non sono senza sinistri gli anni con le sigle n.a. (veicolo non assicurato) o n.d. (dato non disponibile).
Classe
Universale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Anni indenni da sinistri
5 anni
4 anni
3 anni
2 anni
1 anno
nessuno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
B) Maggiorazione della classe di merito e individuazione classe definitiva.
determinata la classe, per ogni sinistro, si applica la seguente maggiorazione: si considerano tutti i sinistri, pagati an
titolo parziale con responsabile principale dell’ultimo quinquennio compreso l’anno corrente, a partire, in ordine di te
dall’annualità più recente (ultima annualità assicurativa) alla meno recente (prima annualità assicurativa). Aggiungere
5 classi per ogni sinistro avvenuto nell’anno corrente
5 classi per ogni sinistro avvenuto nell’ultima annualità assicurativa
4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa
3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa
2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa
1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa
nessuna classe nel caso di assenza totale di sinistri nell’attestato di rischio
F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL’ESTERO
Classe 11, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso, si tiene conto della
sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione, applicando i criteri della Tabella n. 2. Detta
dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato del rischio (Legge 40/2007).
G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO PER PIU' DI UN ANNO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il contratto è assegnato:
− alla classe prevista dalla Tabella n. 2 se non sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui
l’attestato si riferisce;
− alla classe 8 se sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui l’attestato si riferisce.
Il Contraente deve consegnare l’attestato dell'ultima annualità assicurativa completata e sottoscrivere una
dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO
ALTRA COMPAGNIA
Se non sono trascorsi più di 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o dalla data di voltura:
− il contratto è assegnato alla classe determinata dalla Tabella n. 2. L’Assicurato deve consegnare copia del
precedente contratto, della denuncia di furto e l'attestato dell'ultima annualità completata. Se è trascorso
piu’ di 1 anno, dalla scadenza della polizza indicata nell’attestato il Contraente deve sottoscrivere una
dichiarazione per attestare di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto.
− classe ingresso determinata dalla Tabella n. 2, se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato
con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita
(Legge 40/2007) Classe 11 se la Legge 40/2007 non può essere applicata o l’Assicurato non se ne avvale.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
−
Se l’attestato di rischio del veicolo oggetto del furto è già stato utilizzato per trasferire la classe maturata su
altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di assegnazione di quest’ultimo non potrà
essere inferiore a quella dell’attestato (legge 40/2007). Classe 11 se la Legge 40/2007 non può essere
applicata o se l’Assicurato non se ne avvale.
I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI DOCUMENTATE VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA E DEFINITIVA
ESPORTAZIONE ALL'ESTERO, DEMOLIZIONE E CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE DI ALTRO
VEICOLO:
In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari:
− consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l’attestato dell’ultima
annualità completata;
− coincidenza di persona fra:
a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e del veicolo da assicurare;
b) il contraente del presente contratto e quello del veicolo originario
− immatricolazione o voltura del veicolo da associrare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza
del nuovo contratto.
a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario
Salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore,
il contratto è assegnato alla classe di merito:
Classe di merito interna 11, per il caso di prima immatricolazione;
Classe di merito interna 16, per il caso di voltura
Qualora sia trascorso piu’ di un anno dalla data di scadenza dell’ultima polizza assicurativa, indicata
nell’attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di
non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario
Il contratto è assegnato alla classe di merito interna determinata applicando i criteri di cui al precedente punto
3.
4)
EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO INTERNE
A. REGOLE EVOLUTIVE
A ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seguito dei sinistri verificatisi nell’ultimo
periodo di osservazione (Tabella n. 3)
TABELLA 3
Classe di merito
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Classe di assegnazione interna in base al numero di sinistri osservati
Nessun sinistro 1 sinistro
2 sinistri
3 sinistri
4 o più sinistri
1H
1H
1G
1F
1E
1D
1D
1C
1B
1A
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
20
21
1B
1A
1
2
3
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
5
6
7
7
8
9
10
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17
18
18
19
20
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
29
29
30
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20
21
21
22
23
23
24
25
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
32
32
32
18
19
19
20
20
21
21
22
23
23
24
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
28
29
30
31
32
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Per l’applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell’osservazione, i seguenti
periodi di copertura effettiva:
− primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza
dell’annualità assicurativa;
− periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente
B. FACOLTA’ DI RIMBORSO
Il Contraente può evitare la maggiorazione di premio offrendo alla scadenza del contratto, indipendentemente
dal suo rinnovo, il rimborso degli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di
osservazione precedente al rinnovo stesso.
5)
VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO
Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della
classe di merito interna sono i seguenti:
a) Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario
Le forme tariffarie Bonus Malus Autocarri fino a 60 q. e Bonus Malus Autocarri oltre 60 q., sono da intendersi
forme tariffarie diverse.
▩ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto
è assegnato alla stessa classe di merito interna del contratto sostituito.
▩ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito,
esclusivamente se a scadenza annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito interna determinata
applicando i criteri indicati alla tabella 2.
b) Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario
Nel caso di veicolo assicurato appartenente a diverso settore tariffario, il contratto è assegnato alla classe di
merito interna determinata applicando i criteri di cui al precedente punto 3.
6)
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.
La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di
alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo
assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.
La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l’interruzione del
periodo di osservazione.
7)
VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI DOCUMENTATO FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE
ASSICURATO PRESSO ALLIANZ SUBALPINA S.P.A. NELLA FORMA TARIFFARIA BONUS MALUS
Il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo, della stessa tipologia, della classe di merito interna indicata
nell’attestato di rischio relativo all’ultimo periodo di osservazione completato per il veicolo precedente, a
condizione che:
• il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del rilascio
dell'attestazione dello stato del rischio;
• il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato del veicolo da assicurare in
sostituzione coincidano;
• il nuovo veicolo rientri nella stessa forma tariffaria del veicolo rubato ovvero abbia un peso complessivo a
pieno carico superiore a 60q.
Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo
contratto da assegnare alla classe di merito interna 11, a meno che non ricorrano gli estremi e l’Assicurato intenda
avvalersene per l’applicazione di quanto disposto dalla Legge 40/2007 all’Art. 5 comma 4 bis, nel qual caso al
contratto relativo al veicolo ritrovato non potrà essere assegnata una classe più sfavorevole rispetto a quella
prevista per altro veicolo della medesima tipologia già assicurato e circolante.
8)
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un’interruzione del periodo di osservazione pari
alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
BONUS MALUS AUTOCARRI FINO A 60 QUINTALI CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
1)
DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA
La forma “Bonus Malus Autocarri fino 60 quintali” è riservata a veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore
o uguale a 60 quintali e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.
2)
CLASSI DI MERITO INTERNE
Si articola in classi di merito a cui corrispondono livelli di premio come da tabella che segue (Tabella n. 1):
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
del
del
del
del
TABELLA 1
1F
1E
1H
1G
1D
1C
1B
1A
1
2
0,86
0,87
0,89
0,90
0,92
0,95
0,98
1,01
1,05
1,10
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,16
1,22
1,29
1,37
1,46
1,57
1,68
1,82
1,95
2,05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2,20
2,33
2,46
2,60
2,72
2,89
3,04
3,20
3,38
3,59
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3,81
4,07
4,35
4,66
5,02
5,42
5,88
6,40
6,99
7,67
3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO INTERNA
La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non
esibire la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l’assegnazione alla classe 32.
Se l’assegnazione alla classe 32 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro 3
mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della
differenza di premio.
A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA
Se l’immatricolazione è avvenuta da meno di 30 giorni e l’Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo
certificato di proprietà:
− Classe 8;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
Se la voltura è avvenuta da meno di 30 giorni e l’Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo
certificato di proprietà o l’appendice di cessione del contratto:
− Classe 10, se dalla data di prima immatricolazione del veicolo non sono trascorsi 2 anni;
− Classe 12, se dalla data di prima immatricolazione del veicolo sono trascorsi piu’ di 2 anni;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO
− Classe 10, se sul contratto non è indicata alcuna maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus;
− Classe 16, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 15%;
− Classe 21, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 25%;
Il Contraente deve a esibire copia del precedente contratto temporaneo e sottoscrivere una dichiarazione di
mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.
D. VEICOLO GIA’ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A
SEGUITO DI MANCATA VENDITA
− Classe 8;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA
La classe di merito dipende dai dati presenti nell’attestato di rischio – che il Contraente deve consegnare – ed è
attribuita secondo i criteri della tabella che segue (Tabella n. 2).
L’acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato se:
− consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo da cui l’acquirente risulta
essere stato l’effettivo utilizzatore del veicolo;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
−
l’acquirente del veicolo ed il Contraente del nuovo contratto coincidono.
TABELLA 2
Classe Bonus Malus di assegnazione
A) DETERMINAZIONE CLASSE BONUS MALUS DI PARTENZA
determinare una classe bonus malus di partenza sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad ecce
pertanto, dell’anno corrente), senza sinistri pagati anche a titolo parziale con responsabile principale.
NB: non sono senza sinistri gli anni con le sigle n.a. (veicolo non assicurato) o n.d. (dato non disponibile).
Classe
Universale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Anni indenni da sinistri
5 anni
4 anni
3 anni
2 anni
1 anno
nessuno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
B) Maggiorazione della classe di merito e individuazione classe definitiva.
determinata la classe, per ogni sinistro, si applica la seguente maggiorazione: si considerano tutti i sinistri pagati an
titolo parziale con responsabile principale dell’ultimo quinquennio compreso l’anno corrente, a partire, in ordine di te
dall’annualità più recente (ultima annualità assicurativa) alla meno recente (prima annualità assicurativa). Aggiungere
5 CLASSI PER OGNI SINISTRO AVVENUTO NELL’ANNO CORRENTE
5 CLASSI PER OGNI SINISTRO AVVENUTO NELL’ULTIMA ANNUALITÀ ASSICURATIVA
4 CLASSI PER OGNI SINISTRO AVVENUTO NELLA QUARTA ANNUALITÀ ASSICURATIVA
3 CLASSI PER OGNI SINISTRO AVVENUTO NELLA TERZA ANNUALITÀ ASSICURATIVA
2 CLASSI PER OGNI SINISTRO AVVENUTO NELLA SECONDA ANNUALITÀ ASSICURATIVA
1 CLASSE PER OGNI SINISTRO AVVENUTO NELLA PRIMA ANNUALITÀ ASSICURATIVA
NESSUNA CLASSE NEL CASO DI ASSENZA TOTALE DI SINISTRI NELL’ATTESTATO DI RISCHIO
F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL’ESTERO
Classe 8, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso, si tiene conto della
sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione applicando i criteri della Tabella n. 2. Detta
dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato del rischio. (Legge 40/2007).
G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO PER PIU’ DI UN ANNO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il contratto è assegnato:
− alla classe prevista dalla Tabella n. 2 se non sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui
l’attestato si riferisce;
− alla classe 8 se sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui l’attestato si riferisce.
Il Contraente deve consegnare l’attestato dell'ultima annualità assicurativa completata e sottoscrivere una
dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO
ALTRA COMPAGNIA
Se non sono trascorsi più di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione o dalla data di voltura:
− il contratto è assegnato alla classe determinata dalla Tabella n. 2. L’Assicurato deve consegnare copia del
precedente contratto, della denuncia di furto e l’attestazione dell’ultima annualità completata. Se è
trascorso più di 1 anno dalla scadenza della polizza indicata nell’attestazione, il Contraente deve
sottoscrivere una dichiarazione per attestare di non avere circolato dalla scadenza del precedente contratto .
− classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007). Classe 8 se la Legge 40/2007 non può essere applicata, o l’Assicurato non se ne avvale;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
−
se l’attestato di rischio del veicolo oggetto di furto è già stato utilizzato per trasferire la classe maturata su
altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di assegnazione di quest’ultimo non potrà
essere inferiore a quella dell’attestato (Legge 40/2007). Classe 8 se la Legge 40/2007 non può essere
applicata, o l’Assicurato non se ne avvale.
I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI DOCUMENTATE VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA E DEFINITIVA
ESPORTAZIONE ALL'ESTERO, DEMOLIZIONE E CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE DI ALTRO
VEICOLO
In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari:
− consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l’attestato dell’ultima
annualità completata;
− coincidenza di persona fra:
a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e del veicolo da assicurare;
b) il contraente del presente contratto e quello del veicolo originario;
− immatricolazione o voltura del veicolo da assicurare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza
del nuovo contratto.
La classe di merito è attribuita applicando i criteri che seguono:
a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario
Salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore,
il contratto è assegnato alla classe di merito:
− Classe di merito interna 8, per il caso di prima immatricolazione;
− Classe di merito interna 11, per il caso di voltura e qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo
non siano trascorsi 2 anni;
− Classe di merito interna 13, per il caso di voltura e qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo
siano trascorsi piu' di 2 anni.
Qualora sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza dell’ultima polizza assicurativa, indicata
nell’attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di
non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario
Il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri di cui al precedente punto 3.
4)
EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO INTERNE
A. REGOLE EVOLUTIVE
A ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seguito dei sinistri verificatisi nell’ultimo
periodo di osservazione (Tabella n. 3).
Classe di merito
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TABELLA 3
Classe di assegnazione interna in base al numero di sinistri osservati
Nessun sinistro
1 sinistri
2 sinistri
3 sinistri
1H
1B
5
12
1H
1A
6
13
1G
1
7
13
1F
2
7
14
1E
3
8
15
1D
3
9
15
1D
4
10
16
1C
5
10
17
1B
6
11
17
1A
7
12
18
1
8
13
19
2
8
13
19
3
9
14
20
3
10
15
21
4
11
15
21
5
12
16
22
6
13
17
23
7
13
18
23
8
14
18
24
9
15
19
25
9
16
20
25
10
17
21
26
11
18
21
26
12
18
22
27
13
19
23
28
14
20
23
28
14
21
24
29
15
22
25
30
16
23
26
30
17
23
26
31
18
24
27
32
19
25
28
32
20
26
29
32
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
4 o più sinistri
18
19
19
20
20
21
21
22
23
23
24
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
26
27
28
29
30
31
32
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
32
29
30
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Per l’applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell’osservazione, i seguenti
periodi di copertura effettiva:
− primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza
dell’annualità assicurativa;
− periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente
B. FACOLTA’ DI RIMBORSO
Il Contraente può evitare la maggiorazione di premio offrendo alla scadenza del contratto, indipendentemente
dal suo rinnovo, il rimborso degli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di
osservazione precedente al rinnovo stesso.
5)
VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO
Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della
classe di merito interna sono i seguenti:
a) Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario
Le forme tariffarie Bonus Malus Autocarri fino a 60 q. e Bonus Malus Autocarri oltre 60 q., sono da intendersi
forme tariffarie diverse.
▩ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto
è assegnato alla stessa classe di merito interna del contratto sostituito.
▩ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito,
esclusivamente se a scadenza annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito interna determinata
applicando i criteri indicati alla tabella 2.
b) Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario
▩ Nel caso di veicolo assicurato appartenente a diverso settore tariffario, il contratto è assegnato alla
classe di merito interna determinata applicando i criteri di cui al precedente punto 3.
6)
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.
La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di
alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato,
in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.
La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l’interruzione del
periodo di osservazione.
7)
VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI DOCUMENTATO FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE
ASSICURATO PRESSO ALLIANZ SUBALPINA S.P.A. NELLA FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS
Il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo, della stessa tipologia, della classe di merito interna indicata
nell’attestato di rischio relativo all’ultimo periodo di osservazione completato per il veicolo precedente, a
condizione che:
• il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del rilascio
dell'attestazione dello stato del rischio;
• il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in
sostituzione coincidano;
• il nuovo veicolo rientri nella stessa forma tariffaria del veicolo rubato ovvero abbia un peso complessivo a
pieno carico inferiore a 60q.
Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un
nuovo contratto da assegnare alla classe di merito interna 8, a meno che non ricorrano gli estremi e l’Assicurato
intenda avvalersene per l’applicazione di quanto disposto dalla Legge 40/2007 all’Art. 5 comma 4 bis, nel qual
caso al contratto relativo al veicolo ritrovato non potrà essere assegnata una classe più sfavorevole rispetto a
quella prevista per altro veicolo della medesima tipologia già assicurato e circolante.
8)
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un’interruzione del periodo di osservazione pari
alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
9)
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
L’assicurazione è stipulata con la franchigia fissa ed assoluta, indicata in polizza, che rimane a carico
dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento
rientrante nei limiti della franchigia.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri
nei limiti della franchigia.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
BONUS MALUS AUTOCARRI OLTRE 60 QUINTALI CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
1)
DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA
La forma “Bonus Malus Autocarri oltre 60 quintali”, è riservata a veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore
a 60 quintali e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri.
2)
CLASSI DI MERITO INTERNE
Si articola in classi di merito a cui corrispondono livelli di premio come da tabella che segue (Tabella n. 1):
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
Classi di merito interne
Coefficienti di determinazione
premio
3)
del
del
del
del
1H
TABELLA 1
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
0,74
0,77
0,79
0,82
0,85
0,89
0,92
0,96
1,00
1,04
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,09
1,13
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,49
1,57
1,64
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1,73
1,82
1,92
2,02
2,13
2,25
2,38
2,47
2,54
2,61
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2,68
2,74
2,80
2,85
2,89
2,93
2,97
3,03
3,10
3,18
CLASSE DI MERITO DI INGRESSO INTERNA
La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non esibire
la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l’assegnazione alla classe 32.
Se l’assegnazione alla classe 32 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro 3
mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della differenza
di premio.
A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA
Se l'immatricolazione è avvenuta da meno di 30 giorni e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo
certificato di proprietà;
− Classe 11;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
Se la voltura è avvenuta da meno di 30 giorni e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato
di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;
− Classe 15;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO
− Classe 13, se sul contratto non è indicata alcuna maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus;
− Classe 18, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 15%;
− Classe 24, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 25%;
Il Contraente è tenuto a esibire copia del precedente contratto temporaneo ed a sottoscrivere una dichiarazione di
mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.
D. VEICOLO GIA’ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A
SEGUITO DI MANCATA VENDITA
− Classe 11;
− Classe determinata dalla Tabella n. 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con
contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita (Legge
40/2007).
E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA
La classe di merito dipende dai dati presenti nell’attestato – che il Contraente deve consegnare – ed è attribuita
secondo i criteri della tabella che segue (Tabella n. 2).
L’acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato se:
− consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo da cui l’acquirente risulta
essere stato l’effettivo utilizzatore del veicolo;
− l’acquirente del veicolo ed il Contraente del nuovo contratto coincidono..
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
TABELLA 2
Classe Bonus Malus di assegnazione
A) DETERMINAZIONE CLASSE BONUS MALUS DI PARTENZA
determinare una classe bonus malus di partenza sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad ecce
pertanto, dell’anno corrente), senza sinistri pagati anche a titolo parziale con responsabile principale.
NB: non sono senza sinistri gli anni con le sigle n.a. (veicolo non assicurato) o n.d. (dato non disponibile).
Classe
Universale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Anni indenni da sinistri
5 anni
4 anni
3 anni
2 anni
1 anno
nessuno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
B) Maggiorazione della classe di merito e individuazione classe definitiva.
determinata la classe, per ogni sinistro, si applica la seguente maggiorazione: si considerano tutti i sinistri, pagati an
titolo parziale con responsabile principale dell’ultimo quinquennio compreso l’anno corrente, a partire, in ordine di te
dall’annualità più recente (ultima annualità assicurativa) alla meno recente (prima annualità assicurativa). Aggiungere
5 classi per ogni sinistro avvenuto nell’anno corrente
5 classi per ogni sinistro avvenuto nell’ultima annualità assicurativa
4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa
3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa
2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa
1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa
nessuna classe nel caso di assenza totale di sinistri nell’attestato di rischio
F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL’ESTERO
Classe 11, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso, si tiene conto della
sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione, applicando i criteri della Tabella n. 2. Detta
dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato del rischio (Legge 40/2007).
G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO PER PIU' DI UN ANNO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il contratto è assegnato:
− alla classe prevista dalla Tabella n. 2 se non sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui
l’attestato si riferisce;
− alla classe 8 se sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui l’attestato si riferisce.
Il Contraente deve consegnare l’attestato dell'ultima annualità assicurativa completata e sottoscrivere una
dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO
ALTRA COMPAGNIA
Se non sono trascorsi più di 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o dalla data di voltura:
− il contratto è assegnato alla classe determinata dalla Tabella n. 2. L’Assicurato deve consegnare copia del
precedente contratto, della denuncia di furto e l'attestato dell'ultima annualità completata. Se è trascorso
piu’ di 1 anno, dalla scadenza della polizza indicata nell’attestato il Contraente deve sottoscrivere una
dichiarazione per attestare di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto.
− classe ingresso determinata dalla Tabella n. 2, se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato
con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l’ultima attestazione di rischio conseguita
(Legge 40/2007) Classe 11 se la Legge 40/2007 non può essere applicata o l’Assicurato non se ne avvale.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
−
Se l’attestato di rischio del veicolo oggetto del furto è già stato utilizzato per trasferire la classe maturata su
altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di assegnazione di quest’ultimo non potrà
essere inferiore a quella dell’attestato (legge 40/2007). Classe 11 se la Legge 40/2007 non può essere
applicata o se l’Assicurato non se ne avvale.
I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI DOCUMENTATE VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA E DEFINITIVA
ESPORTAZIONE ALL'ESTERO, DEMOLIZIONE E CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE DI ALTRO
VEICOLO:
In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari:
− consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l’attestato dell’ultima
annualità completata;
− coincidenza di persona fra:
a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e del veicolo da assicurare;
b) il contraente del presente contratto e quello del veicolo originario
− immatricolazione o voltura del veicolo da associrare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza
del nuovo contratto.
a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario
Salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore,
il contratto è assegnato alla classe di merito:
▩ Classe di merito interna 11, per il caso di prima immatricolazione;
▩ Classe di merito interna 16, per il caso di voltura
Qualora sia trascorso piu’ di un anno dalla data di scadenza dell’ultima polizza assicurativa, indicata
nell’attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di
non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario
Il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri di cui al precedente punto 3.
4)
EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO INTERNE
A. REGOLE EVOLUTIVE
A ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seguito dei sinistri verificatisi nell’ultimo
periodo di osservazione (Tabella n. 3).
TABELLA 3
Classe di assegnazione interna in base al numero di sinistri osservati
Classe di merito Nessun sinistro
1 sinistro
2 sinistri
3 sinistri
4 o più sinistri
1H
1H
1B
5
12
18
1G
1H
1A
6
13
19
1F
1G
1
7
13
19
1E
1F
2
7
14
20
1D
1E
3
8
15
20
1C
1D
3
9
15
21
1B
1D
4
10
16
21
1A
1C
5
10
17
22
1
1B
6
11
17
23
2
1A
7
12
18
23
3
1
8
13
19
24
4
2
8
13
19
24
5
3
9
14
20
25
6
3
10
15
21
25
7
4
11
15
21
26
8
5
12
16
22
27
9
6
13
17
23
27
10
7
13
18
23
28
11
8
14
18
24
28
12
9
15
19
25
29
13
9
16
20
25
29
14
10
17
21
26
30
15
11
18
21
26
31
16
12
18
22
27
31
17
13
19
23
28
32
18
14
20
23
28
32
19
14
21
24
29
32
20
15
22
25
30
32
21
16
23
26
30
32
22
17
23
26
31
32
23
18
24
27
32
32
24
19
25
28
32
32
25
20
26
29
32
32
26
20
27
29
32
32
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
27
28
29
30
31
32
21
22
23
24
25
26
28
28
29
30
31
32
30
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Per l’applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell’osservazione, i seguenti
periodi di copertura effettiva:
− primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza
dell’annualità assicurativa;
− periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente
B. FACOLTA’ DI RIMBORSO
Il Contraente può evitare la maggiorazione di premio offrendo alla scadenza del contratto, indipendentemente
dal suo rinnovo, il rimborso degli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di
osservazione precedente al rinnovo stesso.
5)
VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO
Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della
classe di merito interna sono i seguenti:
a) Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario
Le forme tariffarie Bonus Malus Autocarri fino a 60 q. e Bonus Malus Autocarri oltre 60 q., sono da intendersi
forme tariffarie diverse.
▩ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto
è assegnato alla stessa classe di merito interna del contratto sostituito.
▩ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito,
esclusivamente se a scadenza annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito interna determinata
applicando i criteri indicati alla tabella 2.
b) Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario
Nel caso di veicolo assicurato appartenente a diverso settore tariffario, il contratto è assegnato alla classe di
merito interna determinata applicando i criteri di cui al precedente punto 3.
6)
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.
La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di
alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo
assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.
La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l’interruzione del
periodo di osservazione.
7)
VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI DOCUMENTATO FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE
ASSICURATO PRESSO ALLIANZ SUBALPINA NELLA FORMA TARIFFARIA BONUS MALUS
Il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo, della stessa tipologia, della classe di merito interna indicata
nell’attestato di rischio relativo all’ultimo periodo di osservazione completato per il veicolo precedente, a
condizione che:
• il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del rilascio
dell'attestazione dello stato del rischio;
• il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato del veicolo da assicurare in
sostituzione coincidano;
• il nuovo veicolo rientri nella stessa forma tariffaria del veicolo rubato ovvero abbia un peso complessivo a
pieno carico superiore a 60q.
Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo
contratto da assegnare alla classe di merito interna 11, a meno che non ricorrano gli estremi e l’Assicurato intenda
avvalersene per l’applicazione di quanto disposto dalla Legge 40/2007 all’Art. 5 comma 4 bis, nel qual caso al
contratto relativo al veicolo ritrovato non potrà essere assegnata una classe più sfavorevole rispetto a quella
prevista per altro veicolo della medesima tipologia già assicurato e circolante.
8)
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un’interruzione del periodo di osservazione pari
alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
9)
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
L’assicurazione è stipulata con la franchigia fissa ed assoluta, indicata in polizza, che rimane a carico
dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento
rientrante nei limiti della franchigia.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei
limiti della franchigia.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
SETTORE V MOTOCICLI - TARIFFA "BONUS MALUS"
1)
Definizione della forma tariffaria
La forma “Bonus/Malus” prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nei periodi di
osservazione quali definiti nell'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Si articola in classi di durata
annuale; ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.
Classi di
merito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2)
TABELLA 1
Coefficienti di determinazione
del premio
0,70
0,74
0,78
0,82
0,86
0,90
0,95
1,00
1,10
1,25
1,40
1,60
1,80
2,00
Classe di ingresso interna
Per l'attribuzione della classe di merito interna si applicano i criteri che seguono a fronte della consegna della
carta di circolazione del veicolo e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In difetto, la
polizza è assegnata alla classe di merito 14 della tabella sopra riportata.
a) Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta al P.R.A.
Se l'immatricolazione è avvenuta da meno di 30 giorni:
•
classe interna 09;
•
il proprietario (persona fisica escluse ditte società e simili) di veicolo già assicurato può usufruire
dell’ultimo attestato di rischio conseguito a fronte di quest’ultimo per conservare la classe di merito su
altro veicolo di sua proprietà (legge 40/2007). In questo caso:
classe interna del primo veicolo, se già assicurato con Allianz Subalpina;
classe interna determinata dalla Tabella n. 2, se già assicurato con altra Compagnia.
Se l'immatricolazione è avvenuta da oltre 30 giorni:
•
classe interna 14.
b) Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
Se la voltura è avvenuta da meno di 30 giorni:
•
classe interna 09;
•
il proprietario (persona fisica escluse ditte società e simili) di veicolo già assicurato può usufruire
dell’ultimo attestato di rischio conseguito a fronte di quest’ultimo per conservare la classe di merito su
altro veicolo di sua proprietà (legge 40/2007). In questo caso:
classe interna del primo veicolo, se già assicurato con Allianz Subalpina;
classe interna determinata dalla Tabella n. 2, se già assicurato con altra Compagnia.
Se la voltura è avvenuta da oltre 30 giorni: classe interna 14;
3)
Veicolo precedentemente assicurato
L’attestazione rilasciata dal precedente assicuratore deve essere consegnata alla stipula della polizza. In funzione
dei dati contenuti nel documento (attestazione) l’assegnazione della classe disciplinata nel seguente modo:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
TABELLA 2
Classe di assegnazione interna in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni
Classe CU
di assegnazione
Anni indenni da sinistri
sinistri verificatisi
nell'anno corrente
anno
corrente
ultimo
anno
ultimi 2
anni
ultimi 3
anni
ultimi 4
anni
ultimi 5
anni
1
2 o più
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Avvertenze
a) per l’assegnazione della classe di merito sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro
indicate sull’attestazione;
b) le annualità che riportano la sigla N.A. o N.D. non sono considerate annualità indenni.
4)
Conservazione della classe di merito
Nel caso di vendita, consegna in conto vendita definitiva esportazione all’estero, furto, demolizione,
cessazione definitiva della circolazione, sospensione con mancata riattivazione, mancato rinnovo del
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo originariamente assicurato e stipula di un
nuovo contratto per altro veicolo di proprietà dell’Assicurato, la classe di merito è assegnata nel seguente
modo:
− se il veicolo originario era assicurato presso altra Impresa applicazione delle precedente Tabella n. 2;
− se il veicolo originario era assicurato presso Allianz Subalpina assegnazione alla classe dell’attestato.
5)
Mancata vendita del veicolo o ritrovamento dopo il furto
− se il veicolo era assicurato presso altra Impresa applicazione dei criteri di cui alla precedente Tabella
n. 2;
− se il veicolo era assicurato presso Allianz Subalpina, il contratto è assegnato alla classe di merito
interna dell’attestato di rischio relativo all’ultimo periodo di osservazione completato.
Classe 9, se la legge 40/2007 non può essere applicata o se l’Assicurato non se ne avvale.
6)
Mancata consegna dell’attestazione
La polizza è assegnata alla classe di merito 14. Tuttavia, se l’attestato è consegnato entro tre mesi dalla
data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso
dell’eventuale differenza di premio.
La classe 14 non si applica se la polizza precedente è stata stipulata per una durata non inferiore ad un
anno presso una Società alla quale è stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o posta in liquidazione
coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al
Commissario Liquidatore. In tal caso, alla polizza si applica la classe di pertinenza sulla base delle
dichiarazioni del Contraente.
7)
Attestazione scaduta
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
Si applica la classe 14, salvo dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo alla data di scadenza
della precedente polizza. Con tale dichiarazione, la nuova polizza è assegnata alla classe di merito
indicata nell'attestazione, secondo quanto previsto dalla precedente Tabella n. 2, ovvero alla classe di
merito 09 a seconda che la stipulazione avvenga, entro 5 anni dalla scadenza della polizza per la quale è
stata rilasciata l'attestazione o successivamente.
8)
Precedente assicurazione di durata inferiore all’anno
La classe interna è assegnata nel seguente modo:
− provenienza da altra impresa: classe interna 9;
− provenienza Allianz Subalpina: alla medesima classe interna del precedente contratto temporaneo.
Classe 9 se il precedente contratto temporaneo era in forma diversa dalla Bonus/Mlalus.
9)
Assicurazione all’estero
La polizza è assegnata alla classe CU 09, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore
che consenta l’assegnazione ad una classe diversa in funzione della sinistrosità pregressa. La validità della
dichiarazione della Compagnia Estera è uniformata a quella dell'attestato di rischio (Legge 40/2007).
10) Sostituzione del contratto
Il cambio del veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto solo nei casi di vendita, distruzione,
demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato. In ogni altro caso
si deve stipulare una nuova polizza. La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione
in corso e permette di mantenere la scadenza del contratto sostituito, purchè non cambi il proprietario
Assicurato, o il locatario nel caso di contratti in leasing, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 10 delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
11) Regole Evolutive
Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seguito dei sinistri verificatisi
nell’ultimo periodo di osservazione (Tabella n. 3).
TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE
Classi di
CLASSE DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI
merito
0 sinistri
1 sinistro
2 sinistri
3 sinistri
più di 3 sinistri
1
1
3
6
9
12
2
1
4
7
10
13
3
2
5
8
11
14
4
3
6
9
12
14
5
4
7
10
13
14
6
5
8
11
14
14
7
6
9
12
14
14
8
7
10
13
14
14
9
8
11
14
14
14
10
9
12
14
14
14
11
10
13
14
14
14
12
11
14
14
14
14
13
12
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
12) Riscatto del sinistro
Il Contraente può evitare la maggiorazione di premio offrendo alla scadenza del contratto,
indipendentemente dal suo rinnovo, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri
avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
SETTORE V CICLOMOTORI - NO CLAIM DISCOUNT (NCD)
1)
Definizione della forma tariffaria
La forma NCD, prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si articola in 6 classi di
merito corrispondenti a livelli di premio decrescenti secondo la tabella che segue (Tabella n.1):
TABELLA 1
Classi di merito
Coefficienti
2)
6
1,00
5
0,90
4
0,80
3
0,70
2
0,65
1
0,60
Classe di merito interna di ingresso
All'atto dell'emissione della polizza, per l'attribuzione della classe di merito interna, nel caso di:
a) veicolo immatricolato in Italia per la prima volta al P.R.A.
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
si applicheranno i criteri di seguito riportati:
Se l'immatricolazione o la voltura al P.R.A. sono avvenute da meno di 30 giorni:
− Classe interna 6
− Qualora si possa usufruire della classe di merito di altro veicolo già assicurato, circolante e sia stata
presentata l'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita sul medesimo veicolo (Legge 40/2007), la
classe interna sarà:
classe interna del primo veicolo, se già assicurato con Allianz Subalpina;
classe interna 6, se già assicurato con altra Compagnia.
Se l'immatricolazione o la voltura al P.R.A. sono avvenute da oltre 30 giorni:
− Classe interna 6;
Nei casi di:
a) Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo
b) Veicolo assicurato in precedenza presso altra Compagnia
− Classe interna 6.
3)
Conservazione della classe di merito
Nel caso di vendita, consegna in conto vendita definitiva esportazione all’estero, furto, demolizione,
cessazione definitiva della circolazione, sospensione con mancata riattivazione, mancato rinnovo del
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo originariamente assicurato e stipula di un nuovo
contratto per altro veicolo di proprietà dell’Assicurato, la classe di merito è assegnata nel seguente modo:
− se il veicolo originario era assicurato presso altra Impresa applicazione della classe 6;
− se il veicolo originario era assicurato presso Allianz Subalpina assegnazione alla classe dell’attestato.
4)
Mancata vendita del veicolo o ritrovamento dopo il furto
− se il veicolo era assicurato presso altra Impresa applicazione della classe 6;
− se il veicolo era assicurato presso Allianz Subalpina, il contratto è assegnato alla classe di merito interna
dell’attestato di rischio relativo all’ultimo periodo di osservazione completato.
Classe 6, se la legge 40/2007 non può essere applicata o se l’Assicurato non se ne avvale.
5)
Veicolo che non ha circolato, per piu' di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di
assicurazione.
Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla Tabella n. 2, sempre che
sia trascorso almeno un anno e non piu’ di cinque dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello
stato di rischio si riferisce. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio dell'ultima annualità assicurativa
completata e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del
precedente contratto assicurativo.
6)
Veicolo assicurato precedentemente all'estero
La polizza è assegnata alla classe di merito interna 6 a fronte della consegna della dichiarazione rilasciata dal
precedente assicuratore estero. La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato del
rischio.
La validità della dichiarazione della Compagnia Estera è uniformata a quella dell'attestato di rischio (Legge
40/2007).
7)
Sostituzione del contratto.
La sostituzione del contratto mantiene comunque ferma la scadenza originaria dello stesso e non interrompe
quindi il periodo di osservazione ad eccezione della sostituzione con un veicolo appartenente ad un settore
tariffario diverso.
La sostituzione del veicolo con altro dello stesso tipo determina la sostituzione del contratto, con mantenimento
della classe di merito maturata, esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in
conto vendita o esportazione definitiva; in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008
In caso di sostituzione, in corso di contratto, di veicolo appartenente ad un settore tariffario diverso, il contratto
è assegnato alla classe di merito interna 6.
8)
Evoluzione delle classi di merito.
Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe a seguito dei sinistri verificatisi nell’ultimo periodo di
osservazione (Tabella n. 3).
Classe
6
5
4
3
2
1
TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE
Classe di collocazione in base ai sinistri
0 sinistri
1 o più sinistri
5
6
4
6
3
6
2
6
1
6
1
6
Per l’applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell’osservazione i seguenti periodi di
copertura effettiva:
− primo periodo: inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina sessanta giorni prima della scadenza
dell'annualità assicurativa;
− periodi successivi: decorrono dalla scadenza del periodo precedente e hanno durata di dodici mesi.
9)
Facoltà di rimborso.
Alla scadenza del contratto, indipendentemente dall’eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare le
maggiorazioni di premio conseguenti all'evoluzione delle classi di merito, rimborsando gli importi liquidati per
tutti i sinistri avvenuti nel periodo di osservazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
EDIZIONE 1.8.2008