Presentazione di PowerPoint - Camera di Commercio di Verona

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Presentazione di PowerPoint - Camera di Commercio di Verona
Marchio
protezione e violazioni
Studio Legale Casucci
Ferretti STP
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20122 Milano
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Piazza Bra 28
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Santa Croce 2122
30135 Venezia
T +39.(0)41.0991600
F +39.(0) 41.0991619
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TIPOLOGIE DI PROTEZIONE
MARCHI e DESIGN
MARCHIO
(codice Proprietà Industriale
artt. 7-28)
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
(codice Proprietà Industriale
artt. 29-30)
DISEGNI E MODELLI
(codice Proprietà Industriale
artt. 31-44)
DIRITTO D’AUTORE
(Legge diritto d’autore
art. 2)
MARCHIO - Uso & Registrazione
PARAMETRI:
MESSAGGIO
CONTESTUALIZZAZIONE
PUBBLICO DI RIFERIMENTO
=
RELATIVITA’
MARCHIO - Uso & Registrazione
Considerando 8 Direttiva CE 89/104
“… occorre prescrivere che i marchi di impresa
vengano effettivamente usati a pena di
decadenza”
REQUISITI e CONDIZIONI
MARCHIO
“segno”usato in relazione a specifici prodotti o servizi
avente una funzione non descrittiva
Requisiti:
novità e capacità distintiva
Condizioni:
Uso effettivo
(decadenza in caso di non uso effettivo per più di 5 anni)
Art. 7 CPI
Oggetto di Registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché
siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di
altre imprese.
Art. 9 CPI
Marchi di forma
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla
natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore
sostanziale al prodotto.
Art. 12 CPI
Novità
1. Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno
distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati
da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o
somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
SCOTCH
ASPIRINA
ASPIRINA
“is a trademark of
Bayer”
CELLOPHANE
Art. 13 CPI
Capacità Distintiva
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli
costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o
servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i
segni che in commercio possono servire a designare la specie, la
qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della
prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
Art. 13 (segue)
Capacità Distintiva
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che
prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia
stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima
della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno
che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha
acquistato carattere distintivo.
Art. 13 (segue)
Capacità Distintiva
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo
titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del
prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità
distintiva.
ASPIRINA
“is a trademark of
Bayer”
Art. 20
Diritti conferiti dalla registrazione
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato
consistono nella facoltà di far uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi
identici a quelli per cui esso è stato registrato;
AUCKLAND
/
AUCLAND
Art. 20 (segue)
Diritti conferiti dalla registrazione
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità
o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i
prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni;
Adidas / Marca Mode
CORTE DI GIUSTIZIA
CTM 003517646
“Il marchio è composto da tre strisce
della stessa grandezza e larghezza,
parallele, applicate sulle scarpe;le
strisce sono applicate sulla parte
superiore della scarpa nella superficie
fra i lacci e la suola”
Art. 20 (segue)
Diritti conferiti dalla registrazione
c) un segno identico o simile al marchio registrato per
prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato
goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza
giusto motivo consente di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi.
COINTREAU
SHIRTS & JEANS
“Diluizione”
Chevy
Detergents
General Motors / Yplon
ECJ
“Infangamento”
VS
Sewer Polish Service
(Cod. 4711)
Art. 21
Limitazioni del diritto di marchio
1. I diritti sul marchio d'impresa registrato non
permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso
nell'attività economica:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla
quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodotto o del servizio;
Art. 21 (segue)
Limitazioni del diritto di marchio
c) del marchio d'impresa se esso è necessario per
indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in
particolare come accessori o pezzi di ricambio;
purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza
professionale, e quindi non in funzione di marchio,
ma solo in funzione descrittiva.
Art. 5 - Esaurimento
1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al
titolare di un diritto di proprietà industriale si
esauriscono una volta che i prodotti protetti da un
diritto di proprietà industriale siano stati messi in
commercio dal titolare o con il suo consenso nel
territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato
membro della Comunità europea o dello Spazio
economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si
applica, con riferimento al marchio, quando sussistano
motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga
all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in
particolare quando lo stato di questi è modificato o
alterato dopo la loro immissione in commercio.
MERCATO PARALLELO
www.Armani.it
TENAX / TENEX
Chinese
company
METATAGS
www.egan-italia[1]
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Responsabilità del provider
Responsabilità del provider
23 marzo 2010
Responsabilità del provider
29 settembre 2011
8 novembre 2011
Programma
VeRO
Segnalazioni
di violazioni
Segnalazioni
di violazioni
Caso SISTEMI DI LUCE + LIGHSTEN
Caso SISTEMI DI LUCE + LIGHSTEN
Caso SISTEMI DI LUCE + LIGHSTEN
ATTUALE CONTESTO COMUNTARIO
Quadro Normativo
- Accordi TRIPS 1994
- Direttiva EU 48/2004 “Enforcement Directive”
- Armonizzazione delle “best practices”:
- Descrizione (It)
- Sequestri (Fr)
- Inibitorie (De)
- Discovery & Misure conservative (Uk)
- Calcolo dei danni
Corti con sezione specializzata
(ora: “tribunali delle imprese”)
Milano
Trieste
Torino
Venezia
Genova
Bologna
Firenze
Roma
Napoli
Bari
Palermo
Catania
Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L’Aquila, Perugia, Potenza e Trento
ATTUALE CONTESTO COMUNITARIO
Prassi Giudiziaria
- Azioni civili più frequenti di quelle penali
- Corti Specializzate civili (Primo Grado–Appello)
- Casi più concentrati in poche Corti (Milano,
Düsseldorf, Parigi, Barcelona, Londra ) ma con
approcci differenti (pro-brevetti /pro-concorrenza)
- Alto numero di procedimenti d’urgenza
- Numero significativo di transazioni entro il primo
anno di causa (spesso prima)
- Tempisitica di media :
- 6 mesi per misure cautelari
- 2/3 anni per procedimenti ordinari
STRUMENTI PIU UTILIZZATI
Misure Urgenti
-
Strumenti di raccolta della Prova :
- Ordini di Descrizione : per la prova della
violazione e la prova dei danni– 1/2 settimane
- Sequestro/ Inibitoria :
- contro ogni soggetto coinvolto (anche in buona
fede) – 2/3 mesi
- in caso di Marchi e Disegni Comunitari anche
efficaci in modo transfrontaliero
- Discovery
- per identificazione di terzi e giro d’affari
•
GIOVANNI F. CASUCCI
Studio Legale Casucci
Ferretti STP
•
•
•
•
•
Avvocato
Direttore del Master ICE in Proprietà Industriale “IDEACINA”,
Docente della Faculty permanente del MIP Politecnico di Milano
Coordinatore Commissioni Design e Fiere presso il CNAC
Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPR2, Beijing
•
Membro di IBA, LES, AIPPI e ECTA.
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20122 Milano
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F +39.(0)2.87389452
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37121 Verona
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F +39.(0)45.9230186
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Santa Croce 2122
30135 Venezia
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