Presentazione di PowerPoint - Camera di Commercio di Verona
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Marchio protezione e violazioni Studio Legale Casucci Ferretti STP Viale Regina Margherita 35 20122 Milano T +39.(0)2.87389450 F +39.(0)2.87389452 [email protected] Giovanni F. Casucci Piazza Bra 28 37121 Verona T +39.(0)45.9230185 F +39.(0)45.9230186 [email protected] Santa Croce 2122 30135 Venezia T +39.(0)41.0991600 F +39.(0) 41.0991619 [email protected] www.bardehle.com TIPOLOGIE DI PROTEZIONE MARCHI e DESIGN MARCHIO (codice Proprietà Industriale artt. 7-28) INDICAZIONI GEOGRAFICHE (codice Proprietà Industriale artt. 29-30) DISEGNI E MODELLI (codice Proprietà Industriale artt. 31-44) DIRITTO D’AUTORE (Legge diritto d’autore art. 2) MARCHIO - Uso & Registrazione PARAMETRI: MESSAGGIO CONTESTUALIZZAZIONE PUBBLICO DI RIFERIMENTO = RELATIVITA’ MARCHIO - Uso & Registrazione Considerando 8 Direttiva CE 89/104 “… occorre prescrivere che i marchi di impresa vengano effettivamente usati a pena di decadenza” REQUISITI e CONDIZIONI MARCHIO “segno”usato in relazione a specifici prodotti o servizi avente una funzione non descrittiva Requisiti: novità e capacità distintiva Condizioni: Uso effettivo (decadenza in caso di non uso effettivo per più di 5 anni) Art. 7 CPI Oggetto di Registrazione 1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Art. 9 CPI Marchi di forma Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto. Art. 12 CPI Novità 1. Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda: a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. SCOTCH ASPIRINA ASPIRINA “is a trademark of Bayer” CELLOPHANE Art. 13 CPI Capacità Distintiva 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Art. 13 (segue) Capacità Distintiva 2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. Art. 13 (segue) Capacità Distintiva 4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva. ASPIRINA “is a trademark of Bayer” Art. 20 Diritti conferiti dalla registrazione 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; AUCKLAND / AUCLAND Art. 20 (segue) Diritti conferiti dalla registrazione b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; Adidas / Marca Mode CORTE DI GIUSTIZIA CTM 003517646 “Il marchio è composto da tre strisce della stessa grandezza e larghezza, parallele, applicate sulle scarpe;le strisce sono applicate sulla parte superiore della scarpa nella superficie fra i lacci e la suola” Art. 20 (segue) Diritti conferiti dalla registrazione c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. COINTREAU SHIRTS & JEANS “Diluizione” Chevy Detergents General Motors / Yplon ECJ “Infangamento” VS Sewer Polish Service (Cod. 4711) Art. 21 Limitazioni del diritto di marchio 1. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; Art. 21 (segue) Limitazioni del diritto di marchio c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva. Art. 5 - Esaurimento 1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. 2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. MERCATO PARALLELO www.Armani.it TENAX / TENEX Chinese company METATAGS www.egan-italia[1] <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <!-- CREATED BY MARCO PRINCIPI WWW.SECURDATA.IT --> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <meta name="distribution" content="Global"> <meta name="generator" content="EditPlus"> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"> <meta name="revisit-after" content="15 Days"> <meta name="robots" content="ALL"> <meta http-equiv="reply-to" content="[email protected]"> <meta name="revisit-after" content="15 days"> <meta http-equiv="content-language" content="it"> <meta name="owner" content="Egan s.r.l. - marco principi: www.securdata.it"> <meta name="copyright" content="Egan s.r.l. - marco principi: www.securdata.it"> <meta name="author" content="marco principi: www.securdata.it"> <meta name="keywords" content="egan ceramica regalo bambino bomboniera porcellana caffé quadro tavola natale barattolo profumo piatto thun"> <meta name="description" content="egan ceramica regalo bambino bomboniera vaso tazza quadro arredo natale barattolo goebel animali thun"> <title>egan ceramica regalo bambino bomboniera tavola natale barattolo</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Styles.css"> <script type="text/javascript" src="Funzioni.js"></script> </head> <body> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing Responsabilità del provider Responsabilità del provider 23 marzo 2010 Responsabilità del provider 29 settembre 2011 8 novembre 2011 Programma VeRO Segnalazioni di violazioni Segnalazioni di violazioni Caso SISTEMI DI LUCE + LIGHSTEN Caso SISTEMI DI LUCE + LIGHSTEN Caso SISTEMI DI LUCE + LIGHSTEN ATTUALE CONTESTO COMUNTARIO Quadro Normativo - Accordi TRIPS 1994 - Direttiva EU 48/2004 “Enforcement Directive” - Armonizzazione delle “best practices”: - Descrizione (It) - Sequestri (Fr) - Inibitorie (De) - Discovery & Misure conservative (Uk) - Calcolo dei danni Corti con sezione specializzata (ora: “tribunali delle imprese”) Milano Trieste Torino Venezia Genova Bologna Firenze Roma Napoli Bari Palermo Catania Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L’Aquila, Perugia, Potenza e Trento ATTUALE CONTESTO COMUNITARIO Prassi Giudiziaria - Azioni civili più frequenti di quelle penali - Corti Specializzate civili (Primo Grado–Appello) - Casi più concentrati in poche Corti (Milano, Düsseldorf, Parigi, Barcelona, Londra ) ma con approcci differenti (pro-brevetti /pro-concorrenza) - Alto numero di procedimenti d’urgenza - Numero significativo di transazioni entro il primo anno di causa (spesso prima) - Tempisitica di media : - 6 mesi per misure cautelari - 2/3 anni per procedimenti ordinari STRUMENTI PIU UTILIZZATI Misure Urgenti - Strumenti di raccolta della Prova : - Ordini di Descrizione : per la prova della violazione e la prova dei danni– 1/2 settimane - Sequestro/ Inibitoria : - contro ogni soggetto coinvolto (anche in buona fede) – 2/3 mesi - in caso di Marchi e Disegni Comunitari anche efficaci in modo transfrontaliero - Discovery - per identificazione di terzi e giro d’affari • GIOVANNI F. CASUCCI Studio Legale Casucci Ferretti STP • • • • • Avvocato Direttore del Master ICE in Proprietà Industriale “IDEACINA”, Docente della Faculty permanente del MIP Politecnico di Milano Coordinatore Commissioni Design e Fiere presso il CNAC Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPR2, Beijing • Membro di IBA, LES, AIPPI e ECTA. Viale Regina Margherita 35 20122 Milano T +39.(0)2.87389450 F +39.(0)2.87389452 [email protected] Piazza Bra 28 37121 Verona T +39.(0)45.9230185 F +39.(0)45.9230186 [email protected] Santa Croce 2122 30135 Venezia T +39.(0)41.0991600 F +39.(0) 41.0991619 [email protected] www.bardehle.com