repubblica italiana bollettinoufficiale della regione calabria

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repubblica italiana bollettinoufficiale della regione calabria
Poste Italiane - Spedizione in a.p.
Tab. “D” Aut. DCO/DC - CZ/038/2003
valida dal 4 febbraio 2003
Parti I e II
●
Anno XLIII
●
N. 6
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CALABRIA
Catanzaro, lunedì 2 aprile 2012
DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIA ORSI ● (0961) 775522
Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate:
Il 1o e il 16 di ogni mese:
PARTE PRIMA
●
ATTI DELLA REGIONE
SEZIONE I
◆
◆
◆
Leggi
Regolamenti
Statuti
SEZIONE II
◆
◆
◆
◆
◆
Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
Deliberazioni del Consiglio regionale
Deliberazioni della Giunta regionale
Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale
Comunicati di altre autorità o uffici regionali
PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
SEZIONE I
◆
Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione
◆
Atti di organi statali che interessano la Regione
Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle
leggi e dai regolamenti della Regione
SEZIONE II
◆
Ordinariamente il venerdì di ogni settimana
PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI
◆
◆
Annunzi legali
Avvisi di concorso
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8538
SOMMARIO
Regione Calabria
BOLLETTINO UFFICIALE
Via P. Orsi − CATANZARO
PARTE PRIMA
Il pubblico si riceve:
SEZIONE II
Martedì e Giovedì
dalle ore 10 alle ore 12
Regione Calabria
DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Informazioni telefoniche:
Martedì e Giovedì
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 febbraio 2012, n. 11
dalle ore 10 alle ore 12
Tel. e fax 0961/775522
Integrazione decreto n. 260 del 24 settembre 2010. Nomina
Componenti N.R. Conti Pubblici Territoriali
pag. 8543
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 febbraio 2012, n. 12
Legge regionale n. 13/1979 e successive modificazioni ed
integrazioni – Sostituzione componente Consulta regionale
della Cooperazione
pag. 8544
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 febbraio 2012, n. 13
A V V I S O
Con l’entrata in vigore della L.R. 4 settembre
2001, n. 19, questa Direzione è sollevata da
ogni eventuale responsabilità che potrebbe
scaturire dal mancato rispetto delle norme
sulla privacy, a seguito della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria di atti, documenti e quant’altro verrà trasmesso dagli organi e soggetti proponenti.
Pertanto, al fine di non incorrere in violazioni
di legge, si richiama l’attenzione degli interessati sulla normativa relativa alla tutela
della sfera privata della persona.
Legge regionale n. 22/2010 art. 26. Nomina Commissario
ad acta Comune di Lamezia Terme. Dott. Luciano Luigi
Rossi – Dirigente del Settore 1 «Legislazione e problematiche legali del Dipartimento Politiche dell’Ambiente»
pag. 8544
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 14
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Ente Fiera Lamezia Terme, con sede in Lamezia
Terme – Iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private
pag. 8545
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 15
Commissione assegnazione alloggi circondario del Tribunale di Lamezia Terme: nomina rappresentante ATERP
pag. 8546
REGIONE CALABRIA
BOLLETTINO UFFICIALE
A V V I S O
Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità
che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina
dei dati sensibili.
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 16
Arch. Mariangela Cama – Nomina Commissario ad acta
Comune di Corigliano Calabro
pag. 8547
8539
Regione Calabria
ORDINANZE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
IN VESTE
DI COMMISSARIO DELEGATO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 17
Geom. Luigi Cesare Papaleo – Nomina Commissario ad
acta Comune di Corigliano Calabro
pag. 8547
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 18
Dott.ssa Ilaria Mittiga – Nomina Commissario ad acta Comune di Corigliano Calabro
pag. 8548
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 19
Approvazione nuovo statuto dell’Istituto Mezzogiorno
Mediterraneo con sede in Cosenza
pag. 8548
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 febbraio 2012, n. 20
Nomina componenti Comitato Regionale d’Indirizzo di
ARPACAL – Art. 10 Legge regionale n. 20/99
pag. 8549
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 febbraio 2012, n. 21
Consulta Regionale dei Calabresi all’Estero 2010/2015.
Parziale modifica ed integrazione del D.P.G.R. n. 139 del 30/
8/2011
pag. 8550
COMMISSSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3862 del 31 marzo 2010
ORDINANZA n. 42 del 30 novembre 2011
pag. 8554
COMMISSSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 166 del 24 gennaio 2012
pag. 8556
COMMISSSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 168 del 16 febbraio 2012
pag. 8558
COMMISSSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 169 del 16 febbraio 2012
pag. 8562
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 febbraio 2012, n. 22
Commissione assegnazione alloggi circondario del Tribunale di Cosenza: sostituzione Presidente
pag. 8550
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 febbraio 2012, n. 23
Nomina Collegio di vigilanza – art. 4 Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Comune di Pizzo –
Programma di Recupero Urbano (PRU) del Comune di
Pizzo (VV)
pag. 8551
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 febbraio 2012, n. 24
Fincalabra S.p.A. – Nomina componenti del Consiglio di
Amministrazione
pag. 8552
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 febbraio 2012, n. 25
Fincalabra S.p.A. – Nomina Sindaco effettivo e Sindaco
supplente
pag. 8552
COMMISSSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 170 del 23 febbraio 2012
pag. 8565
COMMISSSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 171 del 27 febbraio 2012
pag. 8566
COMMISSSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 172 del 29 febbraio 2012
pag. 8568
8540
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 76
Fincalabra SpA – Designazione componente Comitato
d’Indirizzo
pag. 8571
Legge 17/2/1992, n. 179 quadriennio 92/95 – Legge 23/12/
1996, n. 662, art. 2, comma 63, lett. d) – Legge regionale 4/9/
2001, n. 19 – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.
34 comma 7 – Programma di Recupero Urbano (PRU), codice 2.5.1/b, delibera CIPE 16/3/1994 – Comune di Cosenza
– Importo finanziamento c 6.713.939,69 – Ricostituzione
Collegio di Vigilanza
pag. 8588
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 56
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 77
Ente Fiera: atto d’indirizzo, ai sensi dell’art. 21, comma 3
della L.R. n. 47 del 23 dicembre 2011
pag. 8572
POR Calabria FSE 2007-2013, rettifica DGR 7 agosto
2009, n. 540 – recante «Istituzione della Segreteria Tecnica
della Autorità di certificazione del POR Calabria FESR
2007-2013 e POR Calabria FSE 2007-2013 integrata con
DGR n. 71 del 28/1/2010»
pag. 8589
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2012, n. 42
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 68
Rilevanza strategica delle Società partecipate da Fincalabra S.p.A. linee di indirizzo – art. 21 legge regionale 23
dicembre 2011, n. 47
pag. 8574
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 69
Fondazione dei «Calabresi nel Mondo» - Approvazione
piano delle attività anno 2012
pag. 8575
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 72
Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al Bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 598 del
23/12/2011. Variazione compensativa nell’ambito dell’UPB
1.2.01.01 ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8
pag. 8584
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 73
Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al Bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 598 del
23/12/2011. Incremento dello stanziamento di capitoli di pertinenza del dipartimento «Organizzazione e Personale» con
prelievo dal Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 febbraio
2002, n. 8
pag. 8584
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 74
Variazione al documento tecnico, di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, e al bilancio
dipartimentale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011, inerenti al bilancio di previsione
2012, nonché al bilancio pluriennale 2012-2014, annualità
2013. Variazione compensativa fra i capitoli della spesa
25010101, 25010102, 25010103 e 25010104 inerenti agli Assi
1, 2, 3 e 4 del Programma Operativo FEP 2007-2013
pag. 8587
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 79
Annullamento Avviso pubblico per incarico componente
Comitato di Sorveglianza – Stazione Unica Appaltante di cui
alla D.G.R. n. 596/2011. Proposta modifica legislativa dell’art. 3, comma 10 lett. a) della L.R. 26/2007
pag. 8590
Regione Calabria
DETERMINAZIONI DEI DIPARTIMENTI
DEL CONSIGLIO REGIONALE
DETERMINAZIONE n. 150 del 27 febbraio 2012
Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
40 del 9/2/2012 avente per oggetto: «Sig. Nocera Domenico
nato in Germania (Wolfsburg) il 26/1/1981. Conferimento
incarico “Responsabile Struttura al 50%” dell’On.le Antonino De Gaetano con decorrenza 8/2/2012»
pag. 8592
DETERMINAZIONE n. 151 del 27 febbraio 2012
Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 37 dell’8/2/2012 avente per oggetto: Sig.ra Caracciolo Simona dipendente della Giunta regionale – Dipartimento Attività Produttive. Presa d’atto comando al Consiglio regionale per mesi 6 (sei) dal 5/12/2011 al 4/6/2012
pag. 8592
DETERMINAZIONE n. 152 del 29 febbraio 2012
Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 50 del 22/2/2012, avente per oggetto: Dipendente
dott.ssa Romeo Giada Katia Helen. Concessione permesso
studio pari a 50 ore per l’anno 2012 (art. 15, CCNL 14/9/
2000)
pag. 8593
DETERMINAZIONE n. 153 del 29 febbraio 2012
Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 51 del 22/2/2012, avente per oggetto: Dipendente
dott. Criaco Francesco – Concessione permesso studio pari a
50 ore per l’anno 2012 (art. 15, CCNL 14/9/2000)
pag. 8594
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8541
DETERMINAZIONE n. 154 del 29 febbraio 2012
DETERMINAZIONE n. 163 dell’1 marzo 2012
Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 52 del 22/2/2012, avente per oggetto: Dipendente
dott.ssa De Maio Maria Grazia - Concessione permesso
studio pari a 50 ore per l’anno 2012 (art. 15, CCNL 14/9/
2000)
pag. 8595
Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 49 del 21/2/2012 avente per oggetto: Ristoro: Disagio economico fisico autisti–personale comandato
per il mese di gennaio 2012
pag. 8601
DETERMINAZIONE n. 155 del 29 febbraio 2012
Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 44 del 15/2/2012 avente per oggetto: «Salario Accessorio anno 2011 Personale comandato su struttura burocratica e Co.Re.Com. – oneri a carico datore di
lavoro da trasferire agli Enti di provenienza»
pag. 8595
DETERMINAZIONE n. 156 dell’1 marzo 2012
Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 33 del 6/2/2012 avente per oggetto: Autisti
dei Presidenti dei Gruppi Consiliari – Liquidazione indennità di disagio economico fisico per mesi di dicembre 2011 e
gennaio 2012
pag. 8596
DETERMINAZIONE n. 157 dell’1 marzo 2012
Estratto Determinazione del Segretario Generale – Reg. Part.
n. 60 del 15/2/2012 avente per oggetto: Sig. Colafiore Saverio,
dipendente del Comune di Reggio Calabria. Assegnazione
alla Struttura Speciale dell’On. Antonio De Gaetano a decorrere dal 14/1/2012 e fino al 17/5/2012
pag. 8597
DETERMINAZIONE n. 164 del 5 marzo 2012
Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 47 del 21/2/2012 avente per oggetto: Ristoro: Disagio economico fisico autisti per i mesi di dicembre
2011-gennaio 2012
pag. 8602
DETERMINAZIONE n. 165 del 5 marzo 2012
Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio e
Ragioneria Reg. Part. n. 5 del 14/2/2012 avente per oggetto:
Consulenti esperti per attività di studi e ricerche in materia
giuridica al fine della semplificazione legislativa – L.R. 8/6/
1996 n. 13, comma 1. Impegno di spesa anno 2012
pag. 8602
DETERMINAZIONE n. 166 del 5 marzo 2012
Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 32 del 6/2/2012 avente per oggetto: Rimborso forfettario trattamento mensa autisti dei Presidenti
Gruppi mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012
pag. 8603
DETERMINAZIONE n. 167 del 6 marzo 2012
DETERMINAZIONE n. 158 dell’1 marzo 2012
Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
67 del 20/2/2012 avente per oggetto: «Sig.ra Alessandra Cosentino nata a Crotone il 25/5/1983. Conferimento incarico
di “Collaboratore esperto al 50%” dell’On.le Francesco
Sulla, Segretario-Questore, con decorrenza 10/2/2012»
pag. 8597
DETERMINAZIONE n. 159 dell’1 marzo 2012
Estratto Determinazione del Consiglio Regionale – Settore
Risorse Umane Reg. Part. n. 43 del 15/2/2012 avente per oggetto: Atto di pignoramento Omissis/Omissis matr. 7064 dipendente di ruolo Consiglio Regionale della Calabria Corecom Calabria
pag. 8598
DETERMINAZIONE n. 160 dell’1 marzo 2012
Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico –
Reg. Part. n. 3 del 7/2/2012 avente per oggetto: Approvazione
programma interventi per l’anno 2012
pag. 8599
DETERMINAZIONE n. 161 dell’1 marzo 2012
Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 45 del 16/2/2012 avente per oggetto: «Consiglieri
Regionali – liquidazione dell’anticipo sul trattamento di fine
mandato»
pag. 8599
DETERMINAZIONE n. 162 dell’1 marzo 2012
Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 48 del 21/2/2012 avente per oggetto: Rimborso forfettario trattamento mensa Strutture Speciali effettuate nei mesi di luglio-dicembre 2011 e gennaio 2012
pag. 8600
Estratto della Determina del Segretario Generale Reg. Part. n.
70 del 24/2/2012 avente per oggetto: Dirigenti del Consiglio
regionale – Liquidazione retribuzione di risultato anno 2011
pag. 8604
DETERMINAZIONE n. 168 del 7 marzo 2012
Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
69 del 22/2/2012 avente per oggetto: «Sig.ra Femia Ernesta,
nata a Cosenza il 26/6/1978. Assegnazione dell’incarico di
Collaboratore esperto al 50% dell’On. Gianluca Gallo con
decorrenza 1/2/2012»
pag. 8605
DETERMINAZIONE n. 169 del 7 marzo 2012
Estratto Determina del Segretario Generale Reg. Part. n. 71
del 28/2/2012 avente per oggetto: Avv. Carmela Mileto. Immissione definitiva in ruolo nella dotazione organica del
Consiglio regionale con decorrenza 1/6/2010
pag. 8605
DETERMINAZIONE n. 170 del 7 marzo 2012
Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 46 del 20/2/2012 avente per oggetto: «Dr.
Gianfranco Manfredi – Capo Ufficio Stampa – Liquidazione
ferie non godute anno 2011 (art. 23 Contratto Nazionale Lavoro Giornalistico)»
pag. 8606
DETERMINAZIONE n. 171 del 7 marzo 2012
Estratto Determina del Dirigente del Settore Ufficio Stampa,
Gianfranco Manfredi, avente per oggetto: «Liquidazione fatture pubblicità istituzionale di fine anno – Delibera U.P. n.
115 del 28/12/2011 – Impegno spesa»
pag. 8607
8542
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
DETERMINAZIONE n. 172 del 7 marzo 2012
Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
68 del 21/2/2012 avente per oggetto: «Sig. Antonino Mallemace, nato a Cardeto (RC) il 5/8/1965. Conferimento incarico di “Componente interno” presso la Struttura del Presidente II Commissione Consiliare On.le Candeloro Imbalzano a decorrere dall’1/2/2012»
pag. 8607
DETERMINAZIONE n. 173 del 7 marzo 2012
Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato
Generale Reg. Part. n. 73 del 2/3/2012 avente per oggetto: «Dipendenti L.R. 25/2001 – Liquidazione salario accessorio –
anno 2011»
pag. 8607
DETERMINAZIONE n. 174 dell’8 marzo 2012
Estratto Determina del Segretario Generale Reg. Part. n. 75
del 6/3/2012 avente per oggetto: Presa d’atto ed esecuzione
ordinanza Tribunale di Reggio Calabria – sezione lavoro, n.
2781/2012. Conferimento al dott. Riccardo Barbucci dell’incarico di Dirigente del Servizio Documentazione, Studi e Biblioteca dal 12/3/2012 all’1/3/2014. Revoca alla dott.ssa Ester
Latella dell’incarico di Dirigente, ad interim, del Servizio
Documentazione, Studi e Biblioteca a far data dal 12/3/2012
pag. 8608
DETERMINAZIONE n. 175 dell’8 marzo 2012
Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato
Generale Reg. Part. n. 74 del 2/3/2012 avente per oggetto: «Integrazione determina R.G. n. 147 del 23/2/2012»
pag. 8609
PARTE SECONDA
SEZIONE I
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI STATALI
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL’ART. 20
DELLE NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso n. 27 depositato il 21 febbraio 2012 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Calabria n. 44 del 20/12/2011, pubblicata nel B.U.R. n.
33 del 22 dicembre 2011, recante «Norme per il sostegno di
persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza»; nell’art. 2, comma 3, in relazione all’art. 117,
comma quarto ed all’art. 3 della Costituzione; nell’art. 11
comma 8 lett. c), in relazione all’art. 81 comma quarto della
Costituzione.
pag. 8611
CORTE COSTITUZIONALE – ROMA
Sentenza n. 34 – Anno 2012 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011,
n. 7 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati
alle organizzazioni criminali in Calabria)
pag. 8612
CORTE COSTITUZIONALE – ROMA
COMUNICATI DI ALTRE AUTORITÀ
O UFFICI REGIONALI
REGIONE CALABRIA – SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Elenco delle deliberazioni trattate dalla Giunta
pag. 8610
Sentenza n. 35 – Anno 2012 nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione Calabria
7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria)
pag. 8614
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
PARTE PRIMA
SEZIONE II
Regione Calabria
DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 febbraio 2012, n. 11
Integrazione decreto n. 260 del 24 settembre 2010. Nomina
Componenti N.R. Conti Pubblici Territoriali.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
— che i Conti Pubblici territoriali, prodotto del sistema statistico nazionale (SISTAN), garantiscono la ricostruzione dei
conti consolidati dell’intero settore pubblico allargato a livello
regionale con caratteristiche di competenza, qualità, flessibilità,
affidabilità e comparabilità;
— che i Conti pubblici territoriali costituiscono uno strumento di monitoraggio delle risorse finanziarie pubbliche che
affluiscono in ciascun territorio regionale;
— che alla luce della necessità di ottimizzare i metodi di costruzione dei conti consolidati, il CIPE con la delibera n. 19/
2008 – allegato n. 2 – ha statuito che la struttura del sistema dei
conti pubblici territoriali è costituita dalla rete dei Nuclei regionali operanti in ciascuna amministrazione regionale oltre che da
un’Unità tecnica Conti Pubblici territoriali, operante a livello
centrale presso il MISE-DPS-UVAL.
TENUTO CONTO che il nucleo regionale operante nell’amministrazione regionale, ai sensi della predetta delibera CIPE n.
19/2008, si occupa anche di predisporre, con il controllo e il
coordinamento della Unità tecnica Conti Pubblici territoriali, il
conto consolidato del Settore pubblico allargato a livello regionale, di rilevare direttamente sul proprio territorio tutti gli Enti
territoriali a livello regionale e sub regionale e di collaborare alla
definizione dei metodi ed effettuano analisi dei dati rilevati.
CONSIDERATO:
— che con decreto del Presidente della Giunta regionale n.
260 del 24/9/2010 è stato disposto che «l’Amministrazione regionale si impegna a garantire, anche attraverso l’utilizzo delle
risorse premiali, le condizioni necessarie all’espletamento dei
compiti assegnati, in termini di risorse strumentali e professionali e di modalità organizzative»;
— che con Delibera CIPE n. 19/2008 sono state definite le
procedure e le modalità di attivazione del meccanismo premiale
e di sostegno collegato ai Conti Pubblici Territoriali.
VISTA la Delibera CIPE n. 19/2008 in base alla quale:
— i nuclei territoriali sono costituiti da persone delle singole
amministrazioni regionali individuate con nomina dal Presidente della Regione;
— i componenti dei Nuclei Regionali Conti Pubblici Territoriali esprimono adeguati livelli di competenza tecnica e operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto
di specializzazione, con particolare riferimento alla rilevazione,
al monitoraggio e analisi dei flussi di spesa e di entrata del settore pubblico allargato a livello locale.
8543
VISTO il D.P.G.R. n. 260 del 24 settembre 2010 con il quale
sono stati nominati i componenti del nucleo regionale dei Conti
Pubblici Territoriali.
TENUTO CONTO:
— che a seguito delle dimissioni da Referente del Nucleo
Regionale dei Conti Pubblici Territoriali dipendente Domenico
Iodice matr. 405100 e successiva assegnazione dello stesso ad
altro incarico, si rende necessario sostituire lo stesso con una
figura di pari competenza;
— che la stessa è individuata nella persona della dipendente
D.ssa Rosaria Iacopino matricola 394500 che ha già svolto tale
incarico;
— che si intende confermare la composizione del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali per la restante parte e cioè:
− Dr.ssa Rosaria Guzzo – Dirigente Settore Ragioneria
Generale – Coordinatrice Nucleo CPT Calabria;
− Dr.ssa Stefania Buonaiuto – Dirigente Servizio Contabilità – Responsabile Nucleo CPT Calabria;
− Dr.ssa Tiziana Bazzarelli;
− Sig. Giuseppe Costa;
− Sig. Giacomo Giglio;
− Avv. Pier Paolo Pagliaro;
− Sig. Sergio Paone;
− Dott. Francesco Sassone.
VISTI i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 222
del 30 luglio 2010 e n. 142 del 5/9/2011 con cui è stata nominata
Dirigente del Settore Ragioneria Generale la dott.ssa Rosaria
Guzzo.
VISTA la proposta di nomina da parte del Dirigente del Settore Ragioneria Generale.
DECRETA
— di nominare quale nuovo componente del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali la D.ssa Iacopino Rosaria,
matricola 394500, in sostituzione del dipendente Iodice Domenico;
— di nominare referente del Nucleo Regionale dei Conti
Pubblici Territoriali la D.ssa Iacopino Rosaria;
— che dal presente decreto non derivano oneri a carico dell’Amministrazione regionale;
— di notificare il presente decreto alla dott.ssa Mariella
Volpe responsabile dell’Unità tecnica centrale dei Conti Pubblici Territoriali – Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
— di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 6 febbraio 2012
Scopelliti
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8544
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 febbraio 2012, n. 12
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 febbraio 2012, n. 13
Legge regionale n. 13/1979 e successive modificazioni ed
integrazioni – Sostituzione componente Consulta regionale
della Cooperazione.
Legge regionale n. 22/2010 art. 26. Nomina Commissario
ad acta Comune di Lamezia Terme. Dott. Luciano Luigi
Rossi – Dirigente del Settore 1 «Legislazione e problematiche legali del Dipartimento Politiche dell’Ambiente».
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge regionale n. 13 del 6 dicembre 1979 e successive modificazioni ed integrazioni inerente «Adozione di
provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione».
PREMESSO:
— che l’art. 2 della citata legge prevede l’istituzione della
Consulta regionale della Cooperazione;
— che la titolarità della nomina dei componenti la Consulta,
in base alla designazione degli enti e organismi interessati, è
demandata al Presidente della Giunta regionale;
— che con decreto presidenziale n. 97 del 24 giugno 2011 è
stata nominata la Consulta regionale della Cooperazione.
VISTA la nota del Capo di Gabinetto presso la Presidenza
della Giunta regionale n. 8019 del 4/1/2012, acquisita al protocollo del Dipartimento in data 5/12/2012 al n. 4922, con la quale
si trasmette nota della Confcooperative Calabria n. 233 del 6/12/
2011 comunicando che il consiglio regionale della Confcooperative Calabria in occasione della seduta del 2/8/2011 ha identificato, quale componente della Consulta Regionale della Cooperazione ex legge regionale n. 13/1979, il Dott. Santo Salvatore
Vazzano nato a Catania l’1/7/1966 e residente in Crotone alla
Via Olanda n. 2 in sostituzione della Dott.ssa Katia Stancato.
CONSIDERATO, che pertanto, occorre provvedere alla sostituzione in questione.
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate ed approvate di nominare quale rappresentante della Confcooperative Calabria in seno alla Consulta
Regionale della Cooperazione, di cui alla legge regionale n. 13/
1979 e successive modificazioni ed integrazioni, il Dott. Santo
Salvatore Vazzano nato a Catania l’1/7/1966 e residente in Crotone alla Via Olanda n. 2, in sostituzione della Dott.ssa Katia
Stancato.
DI DEMANDARE al Dipartimento n. 5 Attività Produttive
l’esecuzione del presente atto.
DI PUBBLICARE il presente atto sul BU della Regione Calabria.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
Con nota raccomandata a/r del 7 settembre 2001, acquisita
agli atti dell’Ufficio di Gabinetto in data 8/9/2011 al prot. n.
5431, la Società DECA srl, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della
Legge regionale n. 22/2010, in qualità di concessionaria del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro (ASICAT) per l’affidamento della concessione di lavori
pubblici avente ad oggetto la «Progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell’intervento di
ristrutturazione e completamento dell’esistente piattaforma depurativa consortile nell’area industriale in Lamezia Terme,
anche a servizio dei Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria, Filadelfia e adeguamento dei relativi collettori
fognari e sollevamenti», richiedeva a questa Presidenza di disporre l’immediata nomina di un Commissario ad acta, in sostituzione dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, al
fine di ottenere l’adempimento e il pagamento dei canoni di depurazione da questa non versati, allegando la diffida ad adempiere notificata al Comune di Lamezia Terme in data 5/7/2011,
con la quale intimava e diffidava il Comune a provvedere al
pagamento delle somme dovute all’ASICAT, entro il termine assegnato di 62 giorni.
Con nota del 18/10/2011 prot. n. 18911, l’Ufficio di Gabinetto
ha trasmesso al Dipartimento n. 2 – Presidenza – Settore
AA.GG. la richiesta di nomina di Commissario ad Acta formulata dalla DECA Srl, unitamente al menzionato atto di diffida ed
intimazione ad adempiere, ritualmente notificato al Comune di
Lamezia Terme, per gli adempimenti istruttori di competenza.
Con nota prot. n. 19117 del 21/10/2011 il Comune di Lamezia
Terme è stato formalmente invitato dal Settore AA.GG., a produrre proprie controdeduzioni nei termini di cui al comma 2 dell’art. 26 della L.R. n. 22/2010.
Con nota prot. n. 0074790 del 6/12/2011, anticipata via fax e
acquisita agli atti d’Ufficio in data 15/12/2011 al prot. Siar n.
0210140, il Comune di Lamezia Terme ha inviato al Dipartimento n. 2 – Presidenza – Settore AA.GG., proprie controdeduzioni, contestando la sussistenza delle condizioni di fatto e di
diritto richieste per il commissariamento.
Con nota prot. n. 0210153 del 15/12/2011, ai fini della completezza dell’istruttoria, il Dipartimento n. 2 – Presidenza – Settore AA.GG., ha richiesto ulteriori documenti alla DECA Srl,
che venivano trasmessi con nota prot. 649/cv, acquisita agli atti
del Settore Presidenza in data 22/12/2011.
VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Lamezia
Terme e dalla DECA Srl.
Catanzaro, lì 7 febbraio 2012
Scopelliti
PRESO ATTO CHE le controdeduzioni formulate dal Comune di Lamezia Terme, in riscontro alla nota del Dipartimento
Presidenza del 21/10/2011 prot. n. 19117, appaiono infondate e
comunque non idonee ad escludere la responsabilità del Comune
de quo essendo, lo stesso, debitore dell’obbligazione nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia
di Catanzaro (ASICAT), giusta convenzione del 18 marzo 2010
ex art. 30 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
CONSIDERATO INOLTRE CHE il Comune di Lamezia
Terme, dall’istruttoria compiuta, appare avere prestato piena accettazione in ordine alle obbligazioni verso terzi che avessero
impegnato pro-quota i Comuni aderenti alla Convenzione in argomento, anche in virtù di facta concludentia specificamente
posti in essere dall’Ente locale (riunione tecnica del 21/1/2010,
nella quale è stata modificata e condivisa la procedura di gara,
ivi compreso il suo oggetto).
VISTO l’art. 14 «Inadempienze», della Convenzione stipulata dal Comune di Lamezia Terme con la Società Lamezia Multiservizi S.p.A., Rep. n. 6306 del 15/11/2000, laddove è prescritto, al comma 3, che, «ferma restando l’applicazione delle
previste penalità, il Comune potrà, a completo carico della società, procedere direttamente all’erogazione dei servizi quando
la stessa per negligenza o inosservanza degli obblighi assunti,
ritardasse a compiere quanto di sua spettanza, detraendo l’importo relativo alle spese affrontate dal corrispettivo previsto ovvero accreditandolo alla Società».
VISTA la Legge regionale n. 22/2010 ed in particolare l’art.
26 rubricato «Riscossione oneri per la gestione del servizio di
depurazione».
SU PROPOSTA del Dipartimento Politiche dell’Ambiente,
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata.
DECRETA
DI NOMINARE il dott. Luciano Luigi Rossi, Dirigente del
Settore 1 «Legislazione e problematiche legali» del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, Commissario ad acta al fine di assicurare l’adempimento dell’obbligazione assunta dal Comune di Lamezia Terme in favore della
società DECA srl concessionaria del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Catanzaro (ASICAT) per l’affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la
«Progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell’intervento di ristrutturazione e completamento dell’esistente piattaforma depurativa consortile nell’area
industriale in Lamezia Terme, anche a servizio dei Comuni di
Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria, Filadelfia e adeguamento dei relativi collettori fognari e sollevamenti».
DI NOTIFICARE il presente atto, a cura del Dipartimento
Presidenza, al Comune di Lamezia Terme, alla Società DECA
srl, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di
Catanzaro nonché al dott. Luciano Luigi Rossi, Dirigente del
Settore 1 «Legislazione e problematiche legali» del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria.
Il presente decreto potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
Catanzaro, lì 7 febbraio 2012
Scopelliti
8545
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 14
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Ente Fiera Lamezia Terme, con sede in Lamezia
Terme – Iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 117 della Costituzione.
VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile.
VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)» il quale ha previsto l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private.
VISTO, in particolare, l’art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che
operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni
dall’art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione.
VISTO il Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n. 1 - «Regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle
persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione».
CONSIDERATO che con istanza prot. n. 337 del 2/11/2011,
acquisita al protocollo del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria al n. 20609 in data 11/11/2011, il Presidente e
legale rappresentante dell’Ente Fiera Lamezia Terme, con sede
in Lamezia Terme, ha chiesto il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato e la contestuale iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Calabria.
ACCERTATA, sulla base dello Statuto dell’Ente Fiera Lamezia Terme e della documentazione allo stesso allegata, la
competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità dell’Ente rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e
la sua attività si esaurisce nell’ambito del territorio regionale.
VISTO, l’articolo 4, comma 6, del Regolamento regionale 10
maggio 2001, n. 1, il Dipartimento della Presidenza ha inviato
l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato dell’Ente Fiera Lamezia Terme al Dipartimento Attività
Produttive, competente per materia, che ha istruito la pratica,
accertando «che siano state soddisfatte le condizioni previste da
norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’Ente ed
in particolare quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000».
DATO ATTO che il Dipartimento Attività Produttive, acquisita l’istanza e relativa documentazione, ha espresso parere favorevole all’iscrizione dell’Ente Fiera di Lamezia nel registro
regionale delle Persone giuridiche private e precisamente ha riscontrato che:
— con atto notarile del 28/7/1989, repertorio n. 62018, raccolta n. 10698, a rogito del Dott. Francesco Notaro, notaio in
Lamezia Terme, si costituiva l’Ente Fiera Lamezia Terme con
sede in Lamezia Terme ed approvava lo Statuto (Allegato G al n.
10698 di raccolta) dell’Ente;
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8546
— l’Ente Fiera Lamezia Terme con sede in Lamezia Terme,
loc. Maddamme, è una istituzione che volge attività di interesse
pubblico senza fini di lucro (art. 1 dello Statuto);
— le finalità statutarie dell’Ente si esauriscono nell’ambito
della Regione Calabria;
— la L.R. 25/11/1996 n. 32, recante norme e «disciplina per
l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale»;
— l’art. 17 della predetta L.R. n. 32/96;
— l’art. 3 della L.R. 15/1/1980 n. 1;
— lo scopo dichiarato nello Statuto risulta essere lecito, possibile e non lucrativo;
— il valore del patrimonio, come risulta documentato in atti,
è idoneo a realizzare gli scopi che l’Ente intende perseguire;
— sussistono tutte le condizioni previste dal DPR 361/2000
«Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
(n. 17 dell’allegato 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal
Regolamento regionale n. 1/2001 «Regolamento di attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione» per l’accoglimento dell’istanza.
ACCERTATO, pertanto, che l’Ente Fiera Lamezia Terme è in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia di acquisizione della personalità giuridica di diritto privato e lo Statuto non contiene norme in contrasto con le disposizioni di legge, l’ordine pubblico ed il buon costume.
DECRETA
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:
— riconoscere la personalità giuridica di diritto privato all’Ente Fiera Lamezia Terme, con sede in Lamezia Terme – Loc.
Maddamme, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche Private, al numero 79 del 13 febbraio 2012;
— dare mandato al Dipartimento della Presidenza per l’esecuzione del presente decreto;
— pubblicare il presente atto, unitamente allo Statuto, sul BU
della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 10 febbraio 2012
Scopelliti
— l’art. 34 dello Statuto della Regione Calabria;
— la Legge n. 412 del 30/12/1991;
— la L.R. n. 19/2009 art. 28;
— la L.R. n. 8/2010 art. 28.
VISTO il Decreto del P.G.R. n. 294 del 16/11/2010 con il
quale in seno alla Commissione Assegnazione Alloggi di residenzialità pubblica del Circondario del Tribunale di Lamezia
Terme è stata nominata in qualità di rappresentante dell’Aterp di
Catanzaro la dipendente Manduca Anna Maria.
CONSIDERATO che la Sig.ra Manduca Anna Maria ha usufruito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro giusta
L.R. n. 34/2010 art. 13.
CHE, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. d) della L.R. 32/96, il
Commissario Straordinario dell’Aterp di Catanzaro, con nota n.
6710 del 20/12/2011, in sostituzione della Sig.ra Manduca Anna
Maria ha designato, quale rappresentante dell’Azienda in seno
alla commissione alloggi di Lamezia Terme, la Sig.ra Giovanna
Di Cello, dipendente di ruolo dell’Azienda, cat. D.
CHE il compenso spettante ai componenti la Commissione
Alloggi è regolamentato al comma 8 e 12 dell’art. 17 della L.R.
32/96 e dall’art. 28 della L.R. n. 19/2009.
PRESO ATTO della designazione di cui sopra.
SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici ed Acque,
On.le Giuseppe Gentile, formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalle strutture interessate, nonché dalla dichiarazione
di regolarità dell’atto resa dal Dirigente competente.
DECRETA
— di nominare, in qualità di rappresentante dell’Aterp di Catanzaro, in sostituzione della Sig.ra Manduca Anna Maria, la
Sig.ra Giovanna Di Cello, dipendente di ruolo dell’azienda, cat.
D, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 17 della L.R. n.
32/1996, componente della Commissione Assegnazione Alloggi
di ERP del circondario di Lamezia Terme;
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 15
— la durata dell’incarico è di anni 5 (cinque) a decorrere
dalla data di adozione del presente atto;
Commissione assegnazione alloggi circondario del Tribunale di Lamezia Terme: nomina rappresentante ATERP.
— di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
— di disporre la notifica, a cura del Dipartimento LL.PP. del
presente atto, ai soggetti interessati nonché al Dipartimento Bilancio e Patrimonio.
VISTI:
— la L.R. n. 7 del 13/5/1996;
— il Decreto del P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella della Gestione»;
Catanzaro, lì 10 febbraio 2012
Giuseppe Scopelliti
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8547
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 16
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 17
Arch. Mariangela Cama – Nomina Commissario ad acta
Comune di Corigliano Calabro.
Geom. Luigi Cesare Papaleo – Nomina Commissario ad
acta Comune di Corigliano Calabro.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 554 del
6/12/2011, con la quale è stato diffidato il Comune di Corigliano
Calabro a pronunciarsi sul Piano di Lottizzazione convenzionata
presentato dalla Ditta Rotondo Mario, in località Ricota Grande
del medesimo Comune.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 553 del
6/12/2011, con la quale è stato diffidato il Comune di Corigliano
Calabro a pronunciarsi sul Piano di Lottizzazione convenzionata
presentato dalla Ditta Noè Francesco, nel medesimo Comune.
PRESO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta regionale
n. 20 del 23/1/2012, è stata nominata Commissario ad Acta
l’Arch. Mariangela Cama, funzionario regionale, in servizio
presso il Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio»,
per la quale non esistono impedimenti discendenti dalla normativa antimafia di cui all’art. 1 Legge 16/92, con onere a carico
del comune interessato.
VISTA la DGR n. 1865 del 3/6/1999, esecutiva, con la quale
sono stati stabiliti i compensi da corrispondersi ai Commissari
ad Acta.
PRESO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta regionale
n. 19 del 23/1/2012, è stato nominato Commissario ad Acta il
Geom. Luigi Cesare Papaleo, funzionario regionale, in servizio
presso il Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio»,
per il quale non esistono impedimenti discendenti dalla normativa antimafia di cui all’art. 1 Legge 16/92, con onere a carico
del comune interessato.
VISTA la DGR n. 1865 del 3/6/1999, esecutiva, con la quale
sono stati stabiliti i compensi da corrispondersi ai Commissari
ad Acta.
VISTE le L.R. nn. 15/81 e 28/11.
VISTE le L.R. nn. 15/81 e 28/11.
DECRETA
DECRETA
DI NOMINARE Commissario ad Acta, per le motivazioni
espresse in premessa, l’Arch. Mariangela Cama, funzionario in
servizio presso il Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio», con il mandato a pronunciarsi sul Piano di Lottizzazione in località Ricota Grande nel Comune di Corigliano Calabro, presentato dalla Ditta Rotondo Mario.
DI NOMINARE Commissario ad Acta, per le motivazioni
espresse in premessa, il Geom. Luigi Cesare Papaleo, funzionario in servizio presso il Dipartimento «Urbanistica e Governo
del Territorio», con il mandato a pronunciarsi sul Piano di Lottizzazione nel Comune di Corigliano Calabro, presentato dalla
Ditta Noè Francesco.
DI STABILIRE che al Commissario, per l’espletamento della
sua funzione, sono conferiti tutti i poteri degli organi comunali
in materia, ivi compresa la facoltà di utilizzare i competenti uffici comunali.
DI STABILIRE che al Commissario, per l’espletamento della
sua funzione, sono conferiti tutti i poteri degli organi comunali
in materia, ivi compresa la facoltà di utilizzare i competenti uffici comunali.
DI PREVEDERE che gli oneri derivanti dall’attività del nominato Commissario, comprensivi dell’indennità di trasferta e
rimborso spese, saranno a carico del Comune inadempiente nella
misura prevista dalla DGR n. 1865 del 3/6/1999.
DI PREVEDERE che gli oneri derivanti dall’attività del nominato Commissario, comprensivi dell’indennità di trasferta e
rimborso spese, saranno a carico del Comune inadempiente nella
misura prevista dalla DGR n. 1865 del 3/6/1999.
DI DARE MANDATO al Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio» per l’espletamento di tutti gli adempimenti
conseguenti al presente atto.
DI DARE MANDATO al Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio» per l’espletamento di tutti gli adempimenti
conseguenti al presente atto.
DI DISPORRE, ai sensi della Legge regionale n. 19 del 4
settembre 2001, la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
DI DISPORRE, ai sensi della Legge regionale n. 19 del 4
settembre 2001, la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 10 febbraio 2012
Catanzaro, lì 10 febbraio 2012
Giuseppe Scopelliti
Giuseppe Scopelliti
8548
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 19
Dott.ssa Ilaria Mittiga – Nomina Commissario ad acta Comune di Corigliano Calabro.
Approvazione nuovo statuto dell’Istituto Mezzogiorno
Mediterraneo con sede in Cosenza.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 555 del
6/12/2011, con la quale è stato diffidato il Comune di Corigliano
Calabro a pronunciarsi sul Piano di Lottizzazione convenzionata
presentato dalla Ditta Ferri Leonardo, in località Ralla del medesimo Comune.
PRESO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta regionale
n. 21 del 23/1/2012, è stata nominata Commissario ad Acta la
Dott.ssa Ilaria Mittiga, funzionario regionale, in servizio presso
il Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio», per la
quale non esistono impedimenti discendenti dalla normativa antimafia di cui all’art. 1 Legge 16/92, con onere a carico del comune interessato.
VISTA la DGR n. 1865 del 3/6/1999, esecutiva, con la quale
sono stati stabiliti i compensi da corrispondersi ai Commissari
ad Acta.
VISTE le L.R. nn. 15/81 e 28/11.
DECRETA
DI NOMINARE Commissario ad Acta, per le motivazioni
espresse in premessa, la Dott.ssa Ilaria Mittiga, funzionario in
servizio presso il Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio», con il mandato a pronunciarsi sul Piano di Lottizzazione in località Ralla nel Comune di Corigliano Calabro, presentato dalla Ditta Ferri Leonardo ed altri.
DI STABILIRE che al Commissario, per l’espletamento della
sua funzione, sono conferiti tutti i poteri degli organi comunali
in materia, ivi compresa la facoltà di utilizzare i competenti uffici comunali.
DI PREVEDERE che gli oneri derivanti dall’attività del nominato Commissario, comprensivi dell’indennità di trasferta e
rimborso spese, saranno a carico del Comune inadempiente nella
misura prevista dalla DGR n. 1865 del 3/6/1999.
CONSIDERATO che il Settore 1 del Dipartimento 11 ha accertato che:
— con D.G.R. del 27 marzo 2001 n. 224, la Giunta regionale
ha approvato il Regolamento n. 1 del 10 maggio 2001 di attuazione del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, per l’istituzione del
Registro delle Persone Giuridiche Private e relative modalità di
iscrizione;
— l’articolo 4, comma 6, del regolamento prevede che
l’istruttoria degli atti e l’accertamento delle condizioni previste
dalla normativa vigente sia svolta dal Dipartimento regionale
competente per materia;
— l’articolo 5, comma 1, del predetto Regolamento prevede
che le modificazioni dello Statuto e dell’Atto costitutivo di Fondazioni già riconosciute sono approvate con le modalità e nei
termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica dell’art.
4;
— con Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 80
dell’8 aprile 2008 è stata riconosciuta personalità giuridica di
diritto privato dell’Istituto Mezzogiorno Mediterraneo con sede
in Cosenza;
— con atto del Dott. Leucio Gisonna, notaio in Rende, del 23
novembre 2010 rep. n. 314635 è stato modificato lo Statuto dell’Istituto;
— le modifiche di cui al punto precedente comportano la trasformazione dell’associazione denominata «Istituto Mezzogiorno Mediterraneo (Me.-Me.) Centro di Cooperazione Internazionale e di Volontariato Civile» nella Fondazione denominata «Istituto Mezzogiorno – Mediterraneo (MeMe.)
Fondazione Mario Brunetti Centro di Cooperazione internazionale e di Volontariato civile»;
— che il Presidente dell’Istituto, con nota del 18/10/2011 acquisita agli atti del Dipartimento Presidenza in data 20/10/2011,
ha inviato il nuovo Statuto, chiedendone l’approvazione;
DI DARE MANDATO al Dipartimento «Urbanistica e Governo del Territorio» per l’espletamento di tutti gli adempimenti
conseguenti al presente atto.
— che il Dipartimento Presidenza ha trasmesso con nota n.
20564 dell’11/11/2011, al Dipartimento n. 11 la predetta documentazione al fine di avviare la conseguente istruttoria;
DI DISPORRE, ai sensi della Legge regionale n. 19 del 4
settembre 2001, la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
— che il Settore 1 del Dipartimento 11 ha accertato che il
nuovo Statuto, nello specifico, gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12,
sono conformi ai principi dell’ordinamento giuridico e non contengono norme in contrasto alle disposizioni di legge, all’ordine
pubblico e al buon costume;
Catanzaro, lì 10 febbraio 2012
Giuseppe Scopelliti
— dall’esame della documentazione allegata all’istanza è
emerso che sussistono tutte le condizioni previste dal D.P.R.
361/2000 e dal Regolamento Regionale n. 1/2001 per accogliere
la stessa.
VISTA la nota di chiarimento richiesta dal Dipartimento ed
inviata dall’istante in data 28/11/2011, acquisita al prot. n.
0192315 del 30/11/2011.
DECRETA
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8549
d) l’Assessore regionale pro-tempore all’Industria;
— di approvare le modifiche allo Statuto dell’«Istituto Mezzogiorno Mediterraneo (Me.-Me.) Centro di Cooperazione Internazionale e di Volontariato Civile», con sede in Cosenza, Via
Don Silvestro Marano, 4;
e) il Dott. Maurizio Vento in rappresentanza dell’UPI Calabria;
— di dare mandato al Dipartimento Presidenza per l’esecuzione del presente decreto.
f) l’On. Michele Traversa in rappresentanza dell’ANCI Calabria;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
g) il Dott. Andrea Dominijianni quale rappresentante delle
associazioni ambientaliste;
h) il Dott. Vincenzo Mazzei in rappresentanza dell’UNCEM
Calabria;
Catanzaro, lì 10 febbraio 2012
Scopelliti
i) i seguenti rappresentanti delle quattro Organizzazioni Sindacali Nazionali:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 febbraio 2012, n. 20
− Sig. Antonio Bevacqua in rappresentanza della CISL
Calabria;
− Sig. Alfredo Iorno in rappresentanza della CGIL Cala-
Nomina componenti Comitato Regionale d’Indirizzo di
ARPACAL – Art. 10 Legge regionale n. 20/99.
bria;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
bria;
PREMESSO CHE:
— con Legge regionale n. 20/99 è stata istituita l’ARPACal –
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria;
− Sig. Raffaele Gentile in rappresentanza della UIL Cala− Sig. Franco Greco in rappresentanza della UGL Calabria;
— ha demandato al Presidente della Giunta regionale la nomina dei componenti del Comitato Regionale d’Indirizzo dell’ARPACal.
— il 5o comma dell’art. 6 della citata Legge prevede, in prima
applicazione, che il Presidente della Giunta regionale provvede
«con proprio decreto, a costituire l’Arpacal, nominandone contestualmente gli Organi di cui all’art. 9, su proposta dell’Assessore regionale all’Ambiente»;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina dei componenti del Comitato Regionale d’Indirizzo dell’Arpacal di cui
all’art. 10 della L.R. 20/99 s.m.i..
— tra gli Organi previsti dall’art. 9 della citata Legge, il Comitato Regionale d’Indirizzo, nominato dalla precedente legislatura regionale, è stato dichiarato decaduto, secondo le previsioni legislative del comma 3 dell’art. 9 della Legge regionale n.
20/1999 e del comma 4 dell’art. 12 della legge regionale n. 22/
2010.
DECRETA
CONSIDERATO che per procedere alla nomina del Comitato
Regionale di Indirizzo, con nota prot. n. 12925 del 30/9/2011 del
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arpacal, successivamente rinnovata con nota prot. n. 16/2012 del 10/1/2012 dell’Assessore Regionale Politiche dell’Ambiente, è stata inoltrata
richiesta ai componenti individuati dal comma 2, lettere e), f),
g), h), i) dell’art. 10 L.R. 20/99, di indicazione dei rispettivi rappresentanti.
SU PROPOSTA del Dipartimento Politiche dell’Ambiente,
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata.
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportate quale parte integrante e sostanziale:
— di nominare i componenti del Comitato Regionale d’Indirizzo dell’Arpacal, di cui all’art. 10 della L.R. 20/99 s.m.i., che
risulta essere così costituito:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che
lo presiede;
b) l’Assessore regionale pro-tempore all’Ambiente;
ATTESO che la Giunta regionale con deliberazione n. 46 del
2/2/2012:
— ha preso atto delle designazioni dei componenti individuati dal comma 2, lettere e), f), g), h), i) dell’art. 10 L.R. 20/99;
— ha costituito il Comitato Regionale d’Indirizzo dell’ARPACal, di cui all’art. 10 della L.R. 20/99 s.m.i., che risulta essere
così composto:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che
lo presiede;
c) l’Assessore regionale pro-tempore alla Sanità;
d) l’Assessore regionale pro-tempore all’Industria;
e) il Dott. Maurizio Vento in rappresentanza dell’UPI Calabria;
f) l’On. Michele Traversa in rappresentanza dell’ANCI Calabria;
g) il Dott. Andrea Dominijianni quale rappresentante delle
associazioni ambientaliste;
b) l’Assessore regionale pro-tempore all’Ambiente;
c) l’Assessore regionale pro-tempore alla Sanità;
h) il Dott. Vincenzo Mazzei in rappresentanza dell’UNCEM
Calabria;
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8550
i) i seguenti rappresentanti delle quattro Organizzazioni Sindacali Nazionali:
− Sig. Antonio Bevacqua in rappresentanza della CISL
Calabria;
RITENUTO dover provvedere in merito.
DECRETA
− Sig. Alfredo Iorno in rappresentanza della CGIL Cala-
DI NOMINARE, a parziale modifica ed integrazione di
quanto disposto con D.P.G.R. n. 139/2011, componenti della
Consulta Regionale dell’Emigrazione i Signori:
− Sig. Raffaele Gentile in rappresentanza della UIL Cala-
1) Sig.ra Daniella Morello Santoro, in rappresentanza dei
giovani discendenti calabresi in Brasile;
− Sig. Franco Greco in rappresentanza della UGL Cala-
2) Dott. Daniele Maria Ciranni, in rappresentanza di
«Unioncamere Calabria»;
bria;
bria;
bria;
— di demandare al Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente per l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari
per la concreta attuazione del presente decreto nonché degli
adempimenti dovuti in termine di legge, nonché per la pubblicazione sul Bollettino Regionale e sul sito web istituzionale della
Regione Calabria.
Catanzaro, lì 16 febbraio 2012
3) Avv. Gennaro Maria Amoruso, in rappresentanza della
«Associazione Internazionale Calabresi nel Mondo».
DI NOTIFICARE le nomine del presente provvedimento agli
interessati ed agli Uffici competenti.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento
sul B.U.R.C..
Catanzaro, lì 22 febbraio 2012
Scopelliti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 febbraio 2012, n. 21
Scopelliti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 febbraio 2012, n. 22
Consulta Regionale dei Calabresi all’Estero 2010/2015.
Parziale modifica ed integrazione del D.P.G.R. n. 139 del 30/
8/2011.
Commissione assegnazione alloggi circondario del Tribunale di Cosenza: sostituzione Presidente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 29/12/2004, n. 33 s.m.i. recante «Norme in
favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne».
VISTI, in particolare, l’art. 18 della predetta L.R. n. 33/04,
che detta norme sulla composizione della Consulta regionale dei
Calabresi all’Estero e l’art. 19 comma 3, relativo alle designazioni dei Consultori da parte delle Associazioni, Federazioni e
Confederazioni.
VISTO il D.P.G.R. del 30/8/2011 n. 139 avente ad oggetto
«Composizione della Consulta dei Calabresi all’Estero 2010/
2015. L.R. 33/04 e s.m.i.».
CONSIDERATO:
— che con nota del 23/9/2011, la dott.ssa Tiziana Seta Masello, nominata Consultore in rappresentanza dei giovani discendenti calabresi residenti in Brasile, ha comunicato di rinunciare
all’incarico in quanto rientrata definitivamente in Italia, e che
l’Associazione Calabresa do Rio de Janeiro, con nota del 13/10/
2011, ha proposto la nomina, in sostituzione, della Sig.ra Daniella Morello Santoro;
— che con nota del 26/10/2011, l’Unioncamere Calabria ha
designato quale componente della Consulta Regionale dei Calabresi il dott. Daniele Maria Ciranni;
— che con nota del 28/10/2011, l’Associazione Internazionale Calabresi nel Mondo ha comunicato che, per sopraggiunti
motivi personali, il Cav. Giovanni Amoruso ha rinunciato alla
nomina di Consultore e che la stessa Associazione ha proposto,
in sostituzione, l’Avv. Gennaro Maria Amoruso.
VISTO l’art. 34 lettera e) dello Statuto regionale.
VISTI:
— la L.R. n. 7 del 13/5/1996;
— il Decreto del P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella della Gestione»;
— la L.R. 25/11/1996 n. 32, recante norme e «disciplina per
l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale»;
— l’art. 17 della predetta L.R. n. 32/96;
— l’art. 3 della L.R. 15/1/1980 n. 1;
— l’art. 34 dello Statuto della Regione Calabria;
— la Legge n. 412 del 30/12/1991;
— la L.R. n. 19/2009 art. 28;
— la L.R. n. 8/2010 art. 28.
VISTO il Decreto del P.G.R. n. 314 del 20/11/2006, con il
quale ai sensi dell’art. 17 comma 3 della L.R. 25/11/1996 n. 32 si
è proceduto alla nomina del Presidente della Commissione Assegnazione Alloggi di ERP per il Circondario del Tribunale di
Cosenza nella persona del dott. Francesco Greco Magistrato con
funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica di Paola.
CONSIDERATO che sono già decorsi i cinque anni di carica
stabiliti dal comma 6 dell’art. 17 della L.R. 32/96.
CHE occorre procedere alla sostituzione.
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
CHE il competente Settore Edilizia Pubblica Residenziale
dell’Assessorato ai LL.PP., in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 17, comma 2 lett. a) L.R. 32/96, in data 11/11/2011, ha
provveduto a chiedere al Presidente della Corte d’Appello di
Catanzaro ed al Presidente del TAR Calabria di designare un
magistrato per il conferimento dell’incarico di Presidente della
Commissione Assegnazione Alloggi di ERP per il circondario
del Tribunale di Cosenza.
PRESO ATTO che il Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro con nota n. 15157 del 14/12/2011 ha comunicato il nominativo del magistrato designato nella persona del dr. Biagio
Politano, magistrato Consigliere della Corte d’Appello di Catanzaro.
CHE il compenso spettante ai componenti la Commissione
Alloggi è regolamentato dal comma 8 e 12 dell’art. 17 della L.R.
32/96 e dall’art. 28 della L.R. 19/2009.
PRESO ATTO della designazione di cui sopra.
SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici, On.le Giuseppe Gentile, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalle strutture interessate, nonché dalla dichiarazione di regolarità dell’atto reso dal Dirigente competente.
DECRETA
— di nominare, in qualità di Presidente della Commissione
Assegnazione Alloggi di ERP per il circondario del Tribunale di
Cosenza, il dr. Biagio Politano, magistrato Consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, in possesso dei requisiti per assumere l’incarico;
— la durata dell’incarico è di anni 5 (cinque) a decorrere
dalla data di adozione del presente provvedimento;
— di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
— di disporre la notifica, a cura del Dipartimento LL.PP. del
presente atto, ai soggetti interessati nonché al Dipartimento Bilancio e Patrimonio.
Catanzaro, lì 22 febbraio 2012
Giuseppe Scopelliti
8551
bano (PRU), compresi quelli connessi ai Contratti di Quartiere
(PRU-CQ), codice 2.5.1/b della delibera CIPE 16/3/1994 ed è
stata, tra le altre, selezionata la proposta di Programma di Recupero Urbano presentata dal Comune di Pizzo per un importo di
Lire 7.000.000.000 (in luogo dei richiesti 10.000.000.000).
CHE con deliberazione n. 125 del 26/2/2002 la Giunta regionale, in considerazione della segnalata impossibilità, da parte
del Comune di Pizzo, di procedere al ridimensionamento del
PRU, ha assegnato il finanziamento complessivo provvisorio di
c 4.648.112,09 ed ha indicato l’importo del prefinanziamento
per «Rilievi ed indagini» e «Progettazione Esecutiva» (3%+3%
del finanziamento) pari ad c 278.886,73.
VISTO l’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 7,
richiamato dall’art. 4 dell’Accordo di Programma, ai sensi del
quale la vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma e
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio presieduto dal Sindaco di Pizzo, o dal suo delegato e composto da
un rappresentante del Comune e un rappresentante della Regione
Calabria, da nominarsi prima dell’inizio dei lavori.
VISTO l’art. 3, comma 5, dell’Accordo di Programma che
stabilisce che l’Accordo medesimo ha rilevanza esclusivamente
ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione Regionale.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 467 del 2/11/
2011 con la quale viene ricostituito il Collegio di Vigilanza del
PRU di Pizzo.
SU proposta del relatore, Assessore all’Urbanistica e Governo
del Territorio, On. Pietro Aiello, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto, resa dal Dirigente
Generale.
DECRETA
DI NOMINARE ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di Programma il collegio di vigilanza così composto:
— Dott. Bruno Strati, Commissario Straordinario del Comune di Pizzo – Presidente;
— Ing. Carmelo Callà, rappresentante del comune – Componente;
— Arch. Aldo G. Ferrari, rappresentante regionale – Componente.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 febbraio 2012, n. 23
Nomina Collegio di vigilanza – art. 4 Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Comune di Pizzo –
Programma di Recupero Urbano (PRU) del Comune di
Pizzo (VV).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
CHE con deliberazione del Consiglio Regionale n. 437 dell’8/
11/1994 è stato approvato il programma di Edilizia Residenziale
Pubblica per il quadriennio 1992/95.
CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 610 del 27/9/
2000 è stata effettuata la ripartizione delle risorse e sono stati
localizzati gli interventi relativi ai Programmi di Recupero Ur-
DI DARE MANDATO al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio per l’esecuzione del presente provvedimento.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale Regionale.
Catanzaro, lì 22 febbraio 2012
Scopelliti
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8552
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 febbraio 2012, n. 24
Fincalabra S.p.A. – Nomina componenti del Consiglio di
Amministrazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
— che Fincalabra S.p.A. è stata istituita con la L.R. n. 7 del
30 aprile 1984, allo «scopo di concorrere nel quadro della politica di programmazione economica della regione, allo sviluppo
economico e sociale della Calabria»;
— che con l’art. 3 della legge regionale n. 9 dell’11 maggio
2007 è stato stabilito di adottare iniziative dirette a definire il
ruolo e i compiti di Fincalabra S.p.A. nella prospettiva di dotare
la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per una più
efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socioeconomico, previa acquisizione delle quote azionarie detenute
dagli altri soci;
— che in attuazione della predetta normativa, con
DD.GG.RR. n. 359/2007 e n. 206/2008 e con decreto dirigenziale n. 8123/2008, la Regione è divenuta unico azionista della
suddetta società attraverso l’acquisizione delle azioni detenute
dai soci privati;
— che Fincalabra S.p.A. è un Ente Strumentale della Regione, per come emerge dalla legge regionale n. 7/2001 che,
all’art. 26 definisce espressamente, Fincalabra «ente strumentale della Regione», accomunandola ad ARSSA ed AFOR;
— che con l’art. 3 della Legge regionale 11 maggio 2007, n.
9 sono stati definiti il ruolo ed i compiti di Fincalabra S.p.A.,
nella prospettiva di dotare la Regione di uno strumento tecnico
ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alla
realizzazione di attività ed iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell’occupazione, attraverso l’innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell’occupazione, la
promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e
manageriali;
— che Fincalabra S.p.A. dovrà assicurare l’assistenza ed il
supporto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo
locale dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione delle aree industriali anche ai fini della predisposizione di piani e progetti da sottoporre all’approvazione della
Giunta regionale;
— che l’art. 3, comma 6, della Legge regionale n. 9/2007
individua quali organi di Fincalabra S.p.A. il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, ed il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti;
— che ai sensi della medesima Legge regionale n. 9/2007 e
dello Statuto di Fincalabra S.p.A. due componenti del Consiglio
di Amministrazione, un Sindaco effettivo ed uno supplente sono
nominati dalla Giunta regionale.
CONSIDERATO CHE:
— la Giunta regionale, con deliberazione n. 24 del 23 gennaio 2012, ha nominato per tre esercizi e con scadenza alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica il dott. Attilio Antonio Massimo Funaro e l’avv. Pio Turano quali componenti del Consiglio
di Amministrazione di Fincalabra S.p.A.;
— l’art. 34, comma 1, lett. e), dello Statuto della Regione
Calabria stabilisce che il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce.
RITENUTO di dovere procedere, ai sensi dell’art. 34, comma
1, lett. e) dello Statuto della Regione Calabria, alla nomina del
dott. Attilio Antonio Massimo Funaro e dell’avv. Pio Turano
quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A. per come individuati dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 24 del 23 gennaio 2012.
VISTO l’art. 34, comma 1, lett. e), dello Statuto della Regione
Calabria.
VISTO l’art. 3, comma 6, della legge regionale 11 maggio
2007, n. 9.
VISTA la D.G.R. n. 24 del 23 gennaio 2012.
DECRETA
— di nominare, per tre esercizi e con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della carica, il dott. Attilio Antonio Massimo
Funaro, residente a Reggio Calabria in via Nino Bixio n. 21, e
l’avv. Pio Turano, residente a Rende (CS) in Contrada Gliannuzze, n. 48, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A.;
— di stabilire che tali soggetti assumono gli obblighi e le
responsabilità derivanti dall’essere agenti contabili, così come
stabilito dall’art. 8 della Legge regionale n. 22/2007;
— di dare mandato al Dipartimento Controlli per l’esecuzione del presente provvedimento;
— di disporre la pubblicazione sul BURC del presente decreto.
Catanzaro, lì 23 febbraio 2012
Scopelliti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 febbraio 2012, n. 25
Fincalabra S.p.A. – Nomina Sindaco effettivo e Sindaco
supplente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
— che Fincalabra S.p.A. è stata istituita con la L.R. n. 7 del
30 aprile 1984, allo «scopo di concorrere nel quadro della politica di programmazione economica della regione, allo sviluppo
economico e sociale della Calabria»;
— che con l’art. 3 della legge regionale n. 9 dell’11 maggio
2007 è stato stabilito di adottare iniziative dirette a definire il
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
ruolo e i compiti di Fincalabra S.p.A. nella prospettiva di dotare
la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per una più
efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socioeconomico, previa acquisizione delle quote azionarie detenute
dagli altri soci;
— che in attuazione della predetta normativa, con
DD.GG.RR. n. 359/2007 e n. 206/2008 e con decreto dirigenziale n. 8123/2008, la Regione è divenuta unico azionista della
suddetta società attraverso l’acquisizione delle azioni detenute
dai soci privati;
— che Fincalabra S.p.A. è un Ente Strumentale della Regione, per come emerge dalla legge regionale n. 7/2001 che,
all’art. 26 definisce espressamente, Fincalabra «ente strumentale della Regione», accomunandola ad ARSSA ed AFOR;
— che con l’art. 3 della Legge regionale 11 maggio 2007, n.
9 sono stati definiti il ruolo ed i compiti di Fincalabra S.p.A.,
nella prospettiva di dotare la Regione di uno strumento tecnico
ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alla
realizzazione di attività ed iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell’occupazione, attraverso l’innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell’occupazione, la
promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e
manageriali;
8553
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica la dott.ssa Barbara Brunetti,
quale Sindaco effettivo, e il Sig. Rosario Munizza, quale Sindaco supplente, del Collegio Sindacale di Fincalabra S.p.A.;
— l’art. 34, comma 1, lett. e), dello Statuto della Regione
Calabria stabilisce che il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce.
RITENUTO di dovere procedere, ai sensi dell’art. 34, comma
1, lett. e) dello Statuto della Regione Calabria, alla nomina della
dott.ssa Barbara Brunetti, quale Sindaco effettivo, e del Sig. Rosario Munizza, quale Sindaco supplente, del Collegio Sindacale
di Fincalabra S.p.A., per come individuati dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 24 del 23 gennaio 2012.
VISTO l’art. 34, comma 1, lett. e), dello Statuto della Regione
Calabria.
VISTO l’art. 3, comma 6, della legge regionale 11 maggio
2007, n. 9.
VISTA la D.G.R. n. 24 del 23 gennaio 2012.
DECRETA
— di nominare, per tre esercizi e con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della carica:
— che Fincalabra S.p.A. dovrà assicurare l’assistenza ed il
supporto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo
locale dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione delle aree industriali anche ai fini della predisposizione di piani e progetti da sottoporre all’approvazione della
Giunta regionale;
− la dott.ssa Barbara Brunetti, residente a Cirò Marina in
Contrada Ceramidio snc, quale Sindaco effettivo del Collegio
Sindacale di Fincalabra S.p.A.;
— che l’art. 3, comma 6, della Legge regionale n. 9/2007
individua quali organi di Fincalabra S.p.A. il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, ed il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti;
— di stabilire che tali soggetti assumono gli obblighi e le
responsabilità derivanti dall’essere agenti contabili, così come
stabilito dall’art. 8 della Legge regionale n. 22/2007;
— che ai sensi della medesima Legge regionale n. 9/2007 e
dello Statuto di Fincalabra S.p.A. due componenti del Consiglio
di Amministrazione, un Sindaco effettivo ed uno supplente sono
nominati dalla Giunta regionale.
CONSIDERATO CHE:
— la Giunta regionale, con deliberazione n. 24 del 23 gennaio 2012, ha nominato per tre esercizi e con scadenza alla data
− il Sig. Rosario Munizza, residente a Catanzaro in via
Discesa Case Arse n. 11/13, quale Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Fincalabra S.p.A.;
— di dare mandato al Dipartimento Controlli per l’esecuzione del presente provvedimento;
— di disporre la pubblicazione sul BURC del presente decreto.
Catanzaro, lì 23 febbraio 2012
Scopelliti
8554
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
Regione Calabria
ORDINANZE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
IN VESTE
DI COMMISSARIO DELEGATO
COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3862 del 31 marzo 2010
ORDINANZA n. 42 del 30 novembre 2011
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 gennaio 2009, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio
2009», con cui è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2010, lo
stato di emergenza nel territorio della regione Calabria, successivamente prorogato, da ultimo, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 fino al 31 gennaio
2012.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3741 del 18 febbraio 2009, recante «Primi interventi urgenti
di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della
regione Calabria nel mese di gennaio 2009», e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 19 febbraio 2010, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall’11 al 17
febbraio 2010», con cui è stato dichiarato, fino al 28 febbraio
2011, lo stato di emergenza nel territorio della regione Calabria,
successivamente prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011, fino al 29 febbraio 2012.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3862 del 31 marzo 2010, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi
dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010», e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3885 del 2 luglio 2010, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3925 del 23 febbraio 2011, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile».
VISTO l’art. 2 comma 2-sexies della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che dispone che i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge
225/92 vengano sottoposti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti.
VISTA la nota n. DPC/CG/0017813 del 14/3/2011, con la
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, al fine di consentire la necessaria uniformità di comportamento da parte delle strutture commissariali
interessate, ha stabilito disposizioni operative concertate con la
Corte dei Conti, sulle modalità di attuazione delle previsioni dell’art. 2, comma 2-sexies, della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011,
invitando a trasmettere al predetto Organo di controlli i seguenti
atti:
— provvedimenti approvati di contratti per lavori, forniture e
servizi, di atti aggiuntivi e perizie di variante di qualunque importo;
— conferimenti di incarichi e consulenze;
— contratti di lavoro.
VISTE le deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo
per la Calabria della Corte dei Conti n. 280/2011 e n. 281/2011
del 15 giugno 2011, notificate in data 20 giugno 2011, con le
quali, nell’ammettere al visto le Ordinanze Commissariali n. 31/
3635 e n. 32/3635 del 4 maggio 2011, la medesima Sezione Regionale ha dichiarato la natura «non tassativa» delle prescrizioni
contenute nella circolare n. DPC/CG/0017813 del 14/3/2011,
con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha stabilito disposizioni operative
sulle modalità di attuazione delle previsioni della Legge n. 10
del 26 febbraio 2011.
VISTE le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 123 del 30
giugno 2011, in merito ai controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile, da parte della Ragioneria Territoriale
dello Stato, sugli atti da sottoporre al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti.
CONSIDERATO
CHE, ai sensi dell’OPCM 3862/2010, il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Commissario Delegato per il
superamento dell’emergenza connessa ai dissesti idrogeologici
che hanno interessato il territorio della Regione Calabria dall’11
al 17 febbraio 2010, potendo applicare i benefici della medesima
OPCM anche ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali nei giorni
dal 24-27 settembre 2009.
CHE, con Ordinanza n. 2/3862/2010 del 20 luglio 2010, il
Commissario Delegato ha costituito la Struttura Tecnico-Amministrativa di supporto alle attività del Commissario Delegato
connesse all’attuazione delle OO.P.C.M. 3734/2009, 3741/2009
e 3862/2010, impiegando, a tal fine, personale dei ruoli della
Regione Calabria, nel limite massimo di 15 unità, per come previsto dall’art. 7, comma 1, dell’OPCM 3734/2009 e personale
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite massimo di 3 unità, per come previsto dall’art. 3, comma
3, dell’OPCM n. 3885/2010.
CHE, ai sensi dell’art. 7, comma 1, dell’OPCM 3734/2009 il
Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di personale
appartenente alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di quindici
unità.
CHE, ai sensi dell’art. 5, comma 5, dell’OPCM 3925/2011, il
Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi anche di personale appartenente ad Enti Pubblici ed a Società a totale capitale
pubblico, in posizione di comando o di distacco.
CHE con Ordinanze Commissariali n. 15/3862/2010 dell’1
ottobre 2010, n. 23/3862/2010 del 16 dicembre 2010 e, da ultimo, con Ordinanza Commissariale n. 35/3862/2010 del 22
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8555
aprile 2011, registrata alla Corte dei Conti, Sezione regionale di
controllo per la Calabria, alla data del 6 maggio 2011, reg. n. 1,
foglio n. 369, il Commissario Delegato ha rimodulato la composizione della suddetta Struttura di supporto Tecnico-Amministrativa.
— Arch. Leonardo Africa - Componente (con contratto di
collaborazione)
CHE, nell’ambito della suddetta Ordinanza n. 35/3862/2010
del 22 aprile 2011, è stata individuata quale componente l’Avv.
Giovanna Iannazzo, attualmente in servizio presso l’ANAS
S.p.A..
— Arch. Antonio Catanoso - Componente (con contratto di
collaborazione)
— Arch. Gaetano Picciotto - Componente (con contratto di
collaborazione)
— Dott. Giuseppe Gentile - Componente (in posizione di comando dell’ARPACAL)
CHE, con nota n. 340/3862/SC del 12 maggio 2011, è stata
avanzata formale richiesta all’ANAS S.p.A. di voler autorizzare
il trasferimento in posizione di comando del suddetto Avv. Giovanna Iannazzo, presso la Struttura del Commissario Delegato.
— Sig.ra Grazia Quattromani – Segretaria (di ruolo della Regione Calabria).
PRESO ATTO che la suddetta nota non è stata riscontrata dall’ANAS S.p.A., che ha pertanto negato l’autorizzazione al proprio dipendente Avv. Giovanna Iannazzo a prestare servizio
presso la Struttura del Commissario Delegato.
1. Il dott. Giuseppe Gentile è posto in posizione di comando
dall’Amministrazione di appartenenza. I relativi oneri sono a
carico dei fondi di cui all’art. 12 dell’OPCM 3862/2010.
CONSIDERATO
CHE, la suddetta Struttura di supporto Tecnico-Amministrativa deve coadiuvare il Commissario Delegato nel gravoso impegno di assolvere a tutti i compiti previsti dalle Ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3862/2010 e 3741/
2009, entro il termine di vigenza dello stato di emergenza, al fine
di garantire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita delle
popolazioni interessate dai relativi contesti emergenziali.
CHE la mole rilevante delle attività da svolgere, elencate all’art. 1 dell’OPCM 3741/2009 ed all’art. 1 dell’OPCM 3862/
2010 e dettagliate all’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n.
2/3862/2010 del 20 luglio 2010, rende indispensabile il coinvolgimento di tutto il personale previsto dall’art. 7, comma 1, dell’OPCM 3734/2009 e dall’art. 3, comma 3, dell’OPCM n. 3885/
2010.
— Dott. Salvatore Mazzeo – Vice Coordinatore – Responsabile Struttura (Dirigente di Settore della Regione Calabria)
— Ing. Pasquale Gidaro - Responsabile Tecnico della Struttura (Dirigente di Servizio della Regione Calabria)
Art. 2
Art. 3
1. Permangono le disposizioni dettate dall’OCD n. 2/3862/
2010 del 20 luglio 2010 e n. 15/3862/2010 dell’1 ottobre 2010,
in merito all’organizzazione logistica, agli emolumenti ed ai
compiti assegnati alla Struttura di supporto, al Coordinatore, al
Responsabile ed al Responsabile Tecnico.
2. Sono da ritenersi abrogate le disposizioni contenute nelle
precedenti Ordinanze Commissariali, emanate ai sensi dell’OPCM 3862/2010, in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.
Art. 4
1. Gli oneri concernenti i trattamenti economici dei componenti della Struttura, fino alla cessazione degli stati di emergenza
connessi alle OPCM 3862/2010 e 3741/2009, comprensivi dei
compensi da corrispondere al personale interno all’amministrazione regionale, della spesa per il personale comandato e dei
corrispettivi per il personale con contratto di collaborazione,
sono stati già stimati, nell’Ordinanza Commissariale n. 35/3862/
2010 del 22 aprile 2011, in complessivi c 440.000,00.
— Ing. Pierluigi Mancuso − Componente (di ruolo della Regione Calabria)
2. Gli oneri concernenti il trattamento economico del dott.
Giuseppe Gentile, fino alla cessazione degli stati di emergenza
connessi alle OPCM 3862/2010 e 3741/2009, sono stati stimati
in complessivi c 9.000,00 circa, importo già contenuto negli
oneri individuati al comma precedente.
— Geol. Paolo Cappadona - Componente (di ruolo della Regione Calabria)
3. I suddetti oneri trovano copertura finanziaria a valere
sulle risorse stanziate dall’art. 12 dell’OPCM 3862/2010.
— Geol. Raffaela Giraldi - Componente (di ruolo della Regione Calabria)
Art. 5
— Ing. Ferdinando Verre – Componente (di ruolo della Regione Calabria)
— Geol. Tiziana La Pietra - Componente (di ruolo della Regione Calabria)
— Ing. Olga Saraco - Componente (di ruolo della Regione
Calabria)
— Ing. Antonella Sette - Componente (di ruolo della Regione
Calabria)
— Ing. Vincenzo Manfredi − Componente (di ruolo della Regione Calabria)
— Ing. Fabrizio Galli - Componente (di ruolo della Regione
Calabria)
— Ing. Loredana de Ferrariis - Componente (di ruolo della
Regione Calabria)
1. La presente Ordinanza verrà trasmessa alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell’art. 5, del D.Lgs
n. 123 del 30 giugno 2011, per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile e per il successivo controllo di
legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, comma
2-sexies, della Legge 26 febbraio 2011, n. 10.
2. La presente Ordinanza, previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2 comma
2-sexies della Legge 10 del 26 febbraio 2011, verrà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e notificata ai
soggetti interessati.
Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Scopelliti
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8556
COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 166 del 24 gennaio 2012
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
luglio 2006, con cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza nel
territorio della Provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi
alluvionali del giorno 3 luglio 2006.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della
provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006» e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3886 del 9 luglio 2010, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3899 del 24 settembre 2010, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3946 del 15 giugno 2011, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile», che proroga al 30 giugno 2012, il termine
previsto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010.
VISTO l’art. 2, comma 2-sexies della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che dispone che i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge
225/92 vengano sottoposti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti.
CHE con successiva nota n. DPC/CG/3963N del 28 giugno
2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, ha espresso il parere che siano da ritenersi esclusi dal controllo preventivo della Corte dei Conti i
provvedimenti adottati dai Commissari Delegati in attuazione di
disposizioni contenute in Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 3, della
Legge 225/92.
CONSIDERATO
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3531/2006, il Presidente della
Regione Calabria è stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza connessa agli eventi atmosferici,
che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il
giorno 3 luglio 2006.
CHE, ai sensi dell’art. 5 dell’OPCM n. 3540/2006, modificato
dall’art. 2 dell’OPCM n. 3555/2006, si dispone:
«1. La Regione Calabria d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo,
predisponga entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente
Ordinanza, un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico
approvato con la delibera CIPE n. 84 del 2004, diretti a favorire
la ripresa produttiva e gli interventi di cui all’art. 5 dell’Ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla
realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate
dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare
anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate».
«2. Alla realizzazione del programma di cui al comma 1 provvede il Commissario Delegato – Presidente della Regione Calabria, che si avvale, entro i limiti di vigenza dello stato di emergenza, dei poteri allo stesso conferiti».
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3569/2007, è stato differito di
sessanta giorni il termine previsto dall’art. 5 della citata OPCM
n. 3540/2006, così come prorogato dall’art. 2 dell’OPCM n.
3555/2006, per la definizione del programma di interventi nelle
aree alluvionate della Provincia di Vibo Valentia.
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3580/2007 è stata disposta l’ulteriore proroga del termine di cui all’art. 5 dell’OPCM n. 3540/
2006.
CONSIDERATO
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 14
luglio 2006 sono stati affidati alla Camera di Commercio di Vibo
Valentia i compiti di ricognizione e quantificazione dei danni
subiti dalle attività produttive di cui all’art. 5 dell’O.P.C.M. n.
3531/06.
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 29
settembre 2006 è stato disposto tra l’altro:
1. di affidare al Dipartimento Difesa del suolo – Laboratorio
CAMILAB dell’Università della Calabria, già responsabile della
redazione del Piano di interventi strutturali di emergenza e sistemazione idrogeologica, l’ulteriore compito della realizzazione
del programma pluriennale di cui all’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3540/06, volto al reinsediamento o delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove
imprese nelle aree industriali interessate dagli eventi alluvionali;
2. di assegnare alla Camera di Commercio di Vibo Valentia
l’ulteriore compito di attuare le incombenze di cui all’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3531/06, nonché agli articoli 3, 4 e 5 dell’O.P.C.M.
n. 3540/06, ivi inclusa l’erogazione delle relative provvidenze
economiche.
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 12
gennaio 2007, è stato approvato lo schema di convenzione regolante il rapporto tra il Commissario Delegato ed il Dipartimento
di difesa del suolo – Laboratorio CAMILAB, per lo svolgimento
dell’attività di realizzazione del programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate.
CHE, con le note del 18 giugno 2007 prot. n. 269 e del 20
dicembre 2007 prot. n. 653, il Dipartimento difesa del suolo –
Laboratorio CAMILAB ha trasmesso degli elaborati relativi al
ricordato programma pluriennale di interventi, da realizzare in
fasi successive, sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili e che risulta composto da una serie di elaborati (A. relazione generale, B. valutazioni tecniche, C. schede
monografiche, nonché n. 7 elaborati cartografici).
CHE, con l’Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale
– Programma Emergenza Vibo Valentia» ed in particolare, II
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
Atto Integrativo stipulato a Roma il 24 ottobre 2007, nonché con
le deliberazioni del CIPE n. 25 e n. 26 del 17 maggio 2007, si è
proceduto all’approvazione dell’aggiornamento e rimodulazione del contratto di programma Sviluppo Italia Turismo S.p.a.,
al trasferimento delle relative risorse e alla riprogrammazione
delle stesse in favore della Struttura commissariale ex OPCM n.
3540/2006.
CHE, la deliberazione della Giunta Camerale n. 25 del 18
luglio 2007 con la quale la Camera di Commercio di Vibo Valentia ha preso atto delle risultanze dalle attività della commissione tecnica di controllo.
CHE, le delibere della Giunta regionale n. 210 del 23 aprile
2007 e del CIPE n. 25 del 17 maggio 2007 approvano la rimodulazione del Contratto di programma «Sviluppo Italia Turismo», in ottemperanza a quanto disposto nell’OPCM n. 3540/
2006 citata, ed assegnano al programma straordinario per Vibo
Valentia le economie derivanti da tale rimodulazione, quantificate in c 48.249.700,00 di cui c 28.356.341,00 a valere sulla
quota nazionale incentivi ed c 19.893.359,00 sulla quota regionale della Delibera CIPE 138/2000.
CHE, la deliberazione del CIPE n. 26 del 17 maggio 2007,
facendo seguito alla già citata delibera CIPE n. 25 del 17 maggio
2007, trasferisce le risorse a favore del programma straordinario
per Vibo Valentia, a valere sul Fondo Incentivi del Ministero
dello Sviluppo Economico, liberate dalla rimodulazione del
Contratto di Programma Sviluppo Italia Turismo, pari ad c
28.356.341,00, sul Fondo per le Aree sottoutilizzate previsto dall’art. 61 della Legge n. 289/02.
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n.
584 del 3 agosto 2007 avente ad oggetto «Proposta II Atto Integrativo APQ Sviluppo Locale – Emergenza alluvione Vibo Valentia» comprensivo delle allegate Linee Guida.
PRESO ATTO del Decreto del Direttore Generale Dipartimento n. 5 Attività Produttive della Regione Calabria n. 15158
del 9 ottobre 2007 avente ad oggetto «Erogazione rata di acconto a favore della Camera di Commercio di Vibo Valentia per
il ristoro dei danni ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali –
Impegno di spesa».
PRESO ATTO dell’art. 2 dell’Accordo di Programma Quadro
«Sviluppo Locale – Programma Emergenza Vibo Valentia – II
Atto Integrativo», ed in particolare, la Linea A2 relativa ai contributi da concedere alle imprese che, avendo subito danni a seguito dell’alluvione, vogliano realizzare un investimento, per
l’avvio o la ripresa delle attività, eventualmente anche in sedi
diverse (delocalizzazione) rispetto all’area danneggiata, entro limiti circostanziati all’interno dell’area industriale di Vibo Valentia.
VISTO dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 63 del
29 luglio 2008, con la quale è stato approvato il bando per la
concessione dei contributi previsti dall’art. 5, comma 5 dell’O.P.C.M. n. 3531 del 7/7/2006.
VISTO l’art. 2 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n.
66 del 28 agosto 2008, con il quale è stato stabilito che i termini
di 60 gg. (sessanta) per la presentazione delle domande di cui al
comma 11 dell’art. 7 del suddetto Bando decorrono dalla pubblicazione sul B.U.R.C. della predetta Ordinanza.
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato n. 79 del 31
ottobre 2008 e n. 83 del 14 novembre 2008, con le quali è stato
prorogato rispettivamente di 15 e di 10 giorni il termine per la
presentazione delle domande di cui all’art. 7 del suddetto Bando.
8557
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 88 del 5
febbraio 2009 con la quale è stata nominata la Commissione
Tecnica di Valutazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Bando
per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5, comma 5
dell’O.P.C.M. n. 3531/06 per favorire la ripresa delle attività
produttive non agricole danneggiate dall’alluvione del 3 luglio
2006, per come trasferite al Commissario Delegato con nota n.
306 del 29 giugno 2009.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 102 del 28/
7/2009 con la quale si è preso atto delle risultanze istruttorie
della Commissione Tecnica di Valutazione di approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli
esclusi presentati dalle imprese al fine di usufruire dei contributi
previsti dal Bando approvato con Ordinanza n. 66 del 28 agosto
2008.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 107 del 19/
10/2009 con la quale: «si prende atto delle risultanze da parte
della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione di
approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
presentati dalle Grandi Imprese al fine di usufruire dei contributi
previsti dal Bando per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5 comma 5 dell’OPCM 3531 del 7/7/2006 per favorire la
ripresa delle attività produttive non agricole danneggiate dall’alluvione del 3/7/2006 approvato con Ordinanza n. 91 del 23 aprile
2009».
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 108 del 27/
11/2009 con la quale si è preso atto delle risultanze del riesame
da parte della Commissione Tecnica di Valutazione e dell’approvazione dell’elenco dei progetti riammessi a finanziamento al
fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 119 del 6/5/
2010 con la quale si dispone la liquidazione in favore della
C.C.I.A.A. di Vibo Valentia, quale soggetto attuatore, della
somma di c 1.708.499,77 (euro unmilionesettecentottomilaquattrocentonovantanove/77), quale prima quota pari al 50%
dell’intero contributo ammesso a titolo di anticipazione per le
imprese beneficiarie di cui all’elenco allegato all’Ordinanza n.
119, nel quale è compresa la Ditta Nuovo Pignone spa.
VISTO l’art. 1 comma 1 dell’Ordinanza del Commissario Delegato del 30 giugno 2011 n. 144 con cui è stato disposto che il
termine, per la conclusione degli interventi previsti dal Bando
per la concessione dei contributi ai sensi dell’OPCM n. 3531 del
7/7/2006 è differito al 30 giugno 2012.
VISTA la richiesta in data 7/11/2011 da parte della Ditta
Nuovo Pignone SpA all’ufficio della CCIAA ai fini dell’erogazione del I e II SAL e la trasmissione della stessa in data 8/11/
2011 da parte del Soggetto Attuatore all’ufficio del Commissario Delegato.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 126 del 4/2/
2010 con la quale, al fine dell’effettuazione le verifiche sulla
documentazione tecnica, amministrativa e contabile connessa
all’erogazione dei contributi alle imprese di cui all’elenco relativo alle misure A2.2 A2.3 dell’APQ «Sviluppo Locale – Programma Emergenza Vibo Valentia» è stato approvato l’elenco
dei componenti le Commissioni di verifica di cui allo «Allegato
“2” all’OCD n. 126 del 4 febbraio 2011» e che i professionisti
Ing. Domenico Muzzupappa – Arch. Maria Assunta Forzano –
Arch. Romeo Rossana – Dott. Ferdinando Antonio Zaffino –
nominati nell’Allegato “2” all’OCD n. 126 del 4 febbraio 2011,
sono i componenti della commissione di verifica dell’intervento
eseguito dalla Ditta Nuovo Pignone spa.
8558
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
CONSIDERATO
CHE la suddetta Commissione ha effettuato la verifica della
documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento eseguito dalla ditta Nuovo Pignone spa, ai fini del
riscontro della congruenza tra le spese effettuate e quelle ammissibili, nonché della completezza e della veridicità della documentazione probatoria delle spese effettuate.
CHE, in sede di sopralluogo effettuato dalla Commissione di
Verifica, è stata accertata la presenza dei capitoli di spesa A)
progettazione e studi, B) opere murarie e C) Macchinari, impianti e attrezzature in conformità al formulario di progetto,
comprovata attraverso la relativa documentazione fotografica,
nonché l’esistenza delle fatture, dei DDT, delle registrazioni
contabili, dei relativi pagamenti e delle quietanze.
6. Alla CCIAA di Vibo Valentia, di porre in essere tutti gli
ulteriori adempimenti necessari all’attuazione delle disposizioni
della presente Ordinanza Commissariale.
Art. 2
1. La suddetta erogazione in favore della C.C.I.A.A. di Vibo
Valentia è disposta a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 3131 intestata al Commissario delegato, aperta presso la
Tesoreria provinciale della Banca d’Italia.
2. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e notificata ai soggetti interessati.
Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Scopelliti
CHE gli esiti dell’attività della Commissione di Verifica sono
contenuti nel rapporto trasmesso e acquisito al prot. n. 580 in
data 15 novembre 2011.
CHE dal suddetto rapporto di verifica a fronte di un finanziamento massimo ammissibile di c 1.996.250,08 come da D.S.G.
n. 268/2009 della CCIAA, e di giustificativi di spesa prodotti di
c 1.858.237,62, è possibile riconoscere a finanziamento un investimento pari al 25% del contributo complessivo ammissibile,
pertanto pari ad c 464.559,41.
CHE con O.C.D. n. 119 in data 6/5/2010 è stata trasferita alla
CCIAA la somma di c 404.156,27, contributo relativo al I e II
SAL, da erogare alla Ditta Nuovo Pignone spa.
CHE sulla base degli esiti del suddetto rapporto di verifica, e
tenuto conto delle erogazioni relative al I e II SAL, già disposte
in favore della CCIAA per l’importo di c 404.156,27, l’importo
da liquidare alla Ditta Nuovo Pignone spa, a titolo di saldo, è
pari ad c 60.403,14.
ORDINA
Art. 1
1. Di approvare il rapporto di verifica finale elaborato dalla
commissione di controllo istituita con OCD n. 126 del 4/2/2010,
trasmesso e acquisito con prot. n. 580 in data 15 novembre 2011
inerente l’intervento: Programma integrato di ammodernamento
e miglioramento delle condizioni ecologiche ed ambientali e di
recupero produttività per la Ditta Nuovo Pignone spa.
2. Di riconoscere l’importo finale di c 1.858.237,62, quale
investimento ammissibile, a fronte delle spese effettivamente
sostenute e rendicontate, in conformità alle risultanze del rapporto di verifica di cui al comma 1.
3. Di riconoscere a contributo pubblico alla Ditta Nuovo Pignone spa la somma di c 464.559,41, pari al 25% dell’investimento ammissibile.
4. Di disporre il trasferimento in favore della C.C.I.A.A. di
Vibo Valentia, quale soggetto attuatore, della suddetta quota di
contributo, a saldo, pari ad c 60.403,14 (euro sessantamilaquattrocentotre/14).
5. Alla CCIAA di Vibo Valentia, di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di c 464.559,41 (euro quattrocentosessantaquattromilacinquecentocinquantanove/41), in favore della Ditta Nuovo Pignone spa.
COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 168 del 16 febbraio 2012
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
luglio 2006, con cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza nel
territorio della Provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi
alluvionali del giorno 3 luglio 2006.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della
provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006» e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3886 del 9 luglio 2010, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3899 del 24 settembre 2010, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3946 del 15 giugno 2011, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile», che proroga al 30 giugno 2012, il termine
previsto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010.
VISTO l’art. 2, comma 2-sexies della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che dispone che i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge
225/92 vengano sottoposti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti.
CHE con successiva nota n. DPC/CG/3963N del 28 giugno
2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, ha espresso il parere che siano da ritenersi esclusi dal controllo preventivo della Corte dei Conti i
provvedimenti adottati dai Commissari Delegati in attuazione di
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
disposizioni contenute in Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 3, della
Legge 225/92.
CONSIDERATO
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3531/2006, il Presidente della
Regione Calabria è stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza connessa agli eventi atmosferici,
che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il
giorno 3 luglio 2006.
CHE, ai sensi dell’art. 5 dell’OPCM n. 3540/2006, modificato
dall’art. 2 dell’OPCM n. 3555/2006, si dispone:
«1. La Regione Calabria d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo,
predisponga entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente
Ordinanza, un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico
approvato con la delibera CIPE n. 84 del 2004, diretti a favorire
la ripresa produttiva e gli interventi di cui all’art. 5 dell’Ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla
realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate
dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare
anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate».
«2. Alla realizzazione del programma di cui al comma 1 provvede il Commissario Delegato – Presidente della Regione Calabria, che si avvale, entro i limiti di vigenza dello stato di emergenza, dei poteri allo stesso conferiti».
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3569/2007, è stato differito di
sessanta giorni il termine previsto dall’art. 5 della citata OPCM
n. 3540/2006, così come prorogato dall’art. 2 dell’OPCM n.
3555/2006, per la definizione del programma di interventi nelle
aree alluvionate della Provincia di Vibo Valentia.
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3580/2007 è stata disposta l’ulteriore proroga del termine di cui all’art. 5 dell’OPCM n. 3540/
2006.
CONSIDERATO
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 14
luglio 2006 sono stati affidati alla Camera di Commercio di Vibo
Valentia i compiti di ricognizione e quantificazione dei danni
subiti dalle attività produttive di cui all’art. 5 dell’O.P.C.M. n.
3531/06.
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 29
settembre 2006 è stato disposto tra l’altro:
1. di affidare al Dipartimento Difesa del suolo – Laboratorio
CAMILAB dell’Università della Calabria, già responsabile della
redazione del Piano di interventi strutturali di emergenza e sistemazione idrogeologica, l’ulteriore compito della realizzazione
del programma pluriennale di cui all’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3540/06, volto al reinsediamento o delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove
imprese nelle aree industriali interessate dagli eventi alluvionali;
2. di assegnare alla Camera di Commercio di Vibo Valentia
l’ulteriore compito di attuare le incombenze di cui all’art. 5 del-
8559
l’O.P.C.M. n. 3531/06, nonché agli articoli 3, 4 e 5 dell’O.P.C.M.
n. 3540/06, ivi inclusa l’erogazione delle relative provvidenze
economiche.
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 12
gennaio 2007, è stato approvato lo schema di convenzione regolante il rapporto tra il Commissario Delegato ed il Dipartimento
di difesa del suolo – Laboratorio CAMILAB, per lo svolgimento
dell’attività di realizzazione del programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate.
CHE, con le note del 18 giugno 2007 prot. n. 269 e del 20
dicembre 2007 prot. n. 653, il Dipartimento difesa del suolo –
Laboratorio CAMILAB ha trasmesso degli elaborati relativi al
ricordato programma pluriennale di interventi, da realizzare in
fasi successive, sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili e che risulta composto da una serie di elaborati (A. relazione generale, B. valutazioni tecniche, C. schede
monografiche, nonché n. 7 elaborati cartografici).
CHE, con l’Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale
– Programma Emergenza Vibo Valentia» ed in particolare, II
Atto Integrativo stipulato a Roma il 24 ottobre 2007, nonché con
le deliberazioni del CIPE n. 25 e n. 26 del 17 maggio 2007, si è
proceduto all’approvazione dell’aggiornamento e rimodulazione del contratto di programma Sviluppo Italia Turismo S.p.a.,
al trasferimento delle relative risorse e alla riprogrammazione
delle stesse in favore della Struttura commissariale ex OPCM n.
3540/2006.
CHE, la deliberazione della Giunta Camerale n. 25 del 18
luglio 2007 con la quale la Camera di Commercio di Vibo Valentia ha preso atto delle risultanze dalle attività della commissione tecnica di controllo.
CHE, le delibere della Giunta regionale n. 210 del 23 aprile
2007 e del CIPE n. 25 del 17 maggio 2007 approvano la rimodulazione del Contratto di programma «Sviluppo Italia Turismo», in ottemperanza a quanto disposto nell’OPCM n. 3540/
2006 citata, ed assegnano al programma straordinario per Vibo
Valentia le economie derivanti da tale rimodulazione, quantificate in c 48.249.700,00 di cui c 28.356.341,00 a valere sulla
quota nazionale incentivi ed c 19.893.359,00 sulla quota regionale della Delibera CIPE 138/2000.
CHE, la deliberazione del CIPE n. 26 del 17 maggio 2007,
facendo seguito alla già citata delibera CIPE n. 25 del 17 maggio
2007, trasferisce le risorse a favore del programma straordinario
per Vibo Valentia, a valere sul Fondo Incentivi del Ministero
dello Sviluppo Economico, liberate dalla rimodulazione del
Contratto di Programma Sviluppo Italia Turismo, pari ad c
28.356.341,00, sul Fondo per le Aree sottoutilizzate previsto dall’art. 61 della Legge n. 289/02.
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n.
584 del 3 agosto 2007 avente ad oggetto «Proposta II Atto Integrativo APQ Sviluppo Locale – Emergenza alluvione Vibo Valentia» comprensivo delle allegate Linee Guida.
PRESO ATTO del Decreto del Direttore Generale Dipartimento n. 5 Attività Produttive della Regione Calabria n. 15158
del 9 ottobre 2007 avente ad oggetto «Erogazione rata di acconto a favore della Camera di Commercio di Vibo Valentia per
il ristoro dei danni ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali –
Impegno di spesa».
PRESO ATTO dell’art. 2 dell’Accordo di Programma Quadro
«Sviluppo Locale – Programma Emergenza Vibo Valentia – II
Atto Integrativo», ed in particolare, la Linea A2 relativa ai con-
8560
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
tributi da concedere alle imprese che, avendo subito danni a seguito dell’alluvione, vogliano realizzare un investimento, per
l’avvio o la ripresa delle attività, eventualmente anche in sedi
diverse (delocalizzazione) rispetto all’area danneggiata, entro limiti circostanziati all’interno dell’area industriale di Vibo Valentia.
VISTO l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 63 del 29
luglio 2008, con la quale è stato approvato il bando per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5, comma 5 dell’O.P.C.M. n. 3531 del 7/7/2006.
VISTO l’art. 2 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n.
66 del 28 agosto 2008, con il quale è stato stabilito che i termini
di 60 gg. (sessanta) per la presentazione delle domande di cui al
comma 11 dell’art. 7 del suddetto Bando decorrono dalla pubblicazione sul B.U.R.C. della predetta Ordinanza.
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato n. 79 del 31
ottobre 2008 e n. 83 del 14 novembre 2008, con le quali è stato
prorogato rispettivamente di 15 e di 10 giorni il termine per la
presentazione delle domande di cui all’art. 7 del suddetto Bando.
CONSIDERATO che con nota n. 524 del 5/10/2011, l’Ufficio
del Commissario Delegato ha comunicato alla Ditta in oggetto
che al fine di procedere all’erogazione del saldo del contributo
previsto dal Bando, è stata disposta la verifica finale da parte
della commissione di controllo con sopralluogo in data 6/10/
2011.
CONSIDERATO
CHE la suddetta Commissione ha effettuato la verifica della
documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento eseguito dalla ditta Costruzioni Metalliche Castagna
srl, ai fini del riscontro della congruenza tra le spese effettuate e
quelle ammissibili, nonché della completezza e della veridicità
della documentazione probatoria delle spese effettuate.
CHE, in sede di sopralluogo effettuato dalla Commissione di
Verifica, in data 6/10/2011, è stata accertata la presenza di attrezzature in conformità al formulario di progetto, comprovata attraverso la relativa documentazione fotografica, nonché l’esistenza
delle fatture, dei DDT, delle registrazioni contabili, dei relativi
pagamenti e delle quietanze.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 88 del 5
febbraio 2009 con la quale è stata nominata la Commissione
Tecnica di Valutazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Bando
per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5, comma 5
dell’O.P.C.M. n. 3531/06 per favorire la ripresa delle attività
produttive non agricole danneggiate dall’alluvione del 3 luglio
2006, per come trasferite al Commissario Delegato con nota n.
306 del 29 giugno 2009.
CHE gli esiti dell’attività della Commissione di Verifica sono
contenuti nel rapporto trasmesso e acquisito al prot. n. 581 in
data 16 novembre 2011.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 102 del 28/
7/2009 con la quale si è preso atto delle risultanze istruttorie
della Commissione Tecnica di Valutazione di approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli
esclusi presentati dalle imprese al fine di usufruire dei contributi
previsti dal Bando approvato con Ordinanza n. 66 del 28 agosto
2008.
CHE, con Ordinanza n. 163 del 9 gennaio 2012, è stato approvato il rapporto di verifica finale, trasmesso ed acquisito al prot.
n. 581 in data 16 novembre 2011, inerente l’intervento: Programma integrato di ammodernamento e ampliamento attraverso l’acquisto di macchinari e attrezzature, della ditta «Costruzioni Metalliche di Castagna Antonino».
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 107 del 19/
10/2009 con la quale: «si prende atto delle risultanze da parte
della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione di
approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
presentati dalle Grandi Imprese al fine di usufruire dei contributi
previsti dal Bando per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5 comma 5 dell’OPCM 3531 del 7/7/2006 per favorire la
ripresa delle attività produttive non agricole danneggiate dall’alluvione del 3/7/2006 approvato con Ordinanza n. 91 del 23 aprile
2009».
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 108 del 27/
11/2009 con la quale si è preso atto delle risultanze del riesame
da parte della Commissione Tecnica di Valutazione e dell’approvazione dell’elenco dei progetti riammessi a finanziamento al
fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 126 del 4/2/
2010 con la quale, al fine dell’effettuazione le verifiche sulla
documentazione tecnica, amministrativa e contabile connessa
all’erogazione dei contributi alle imprese di cui all’elenco relativo alle misure A2.2 A2.3 dell’APQ «Sviluppo Locale – Programma Emergenza Vibo Valentia» è stato approvato l’elenco
dei componenti le Commissioni di verifica di cui allo «Allegato
“2” all’OCD n. 126 del 4 febbraio 2011» e che i professionisti
Arch. Larcara Agostino – Arch. Romeo Rossana – Arch. Prestipino Sabrina – Dott. Costantino Nicola, sono i componenti della
commissione di verifica dell’intervento eseguito dalla ditta Costruzioni Metalliche Castagna srl.
CONSIDERATO
CHE la commissione incaricata ha, pertanto, completato le
attività ad essa assegnate con OCD n. 126 del 4/2/2010.
CONSIDERATO
CHE la commissione incaricata ha acquisito il diritto alla liquidazione del compenso stabilito nella medesima OCD n. 126
del 4/2/2010.
CHE l’art. 3, comma 2, dell’OCD n. 126 del 4/2/2010, prevede che «per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1,
comma 2, della presente Ordinanza, il compenso per i componenti della commissione di verifica è determinato, per ciascun
componente, in c 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro), oltre al
rimborso delle spese di viaggio e di vitto sostenute, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa».
CHE, con nota trasmessa e acquisita al protocollo n. 581 in
data 16 novembre 2011, i professionisti hanno trasmesso le fatture relative alle prestazioni professionali rese, nonché i documenti richiesti con riferimento agli obblighi di cui alla Legge
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
CHE le fatture o le ricevute e la rendicontazione delle spese
sostenute presentate dai professionisti Arch. Larcara Agostino
(1/2011), Arch. Romeo Rossana (3/2011), Arch. Prestipino Sabrina (4/2011) e Dott. Costantino Nicola (12/2011), sono conformi a quanto disposto dall’OCD n. 126 del 4/2/2010 e ammontano complessivamente ad c 11.822,64, IVA, INARCASSA e
altri oneri compresi.
CHE si è ottemperato agli obblighi introdotti dalla Legge 136/
2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
TENUTO CONTO che occorre procedere alla liquidazione
delle predette competenze tecniche per l’importo individuato
con il predetto parere.
ORDINA
Art. 1
1. Di riconoscere ed autorizzare la liquidazione della complessiva somma di c 11.822,64 (euro undicimilaottocentoventidue/64), IVA ed ulteriori oneri compresi, in favore dei professionisti Arch. Larcara Agostino – Arch. Romeo Rossana – Arch.
Prestipino Sabrina – Dott. Costantino Nicola, secondo il riparto
stabilito nel prospetto «Allegato A» alla presente Ordinanza, per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Art. 2
1. La suddetta erogazione in favore dei professionisti è disposta a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 3131
intestata al Commissario delegato, aperta presso la Tesoreria
provinciale della Banca d’Italia.
2. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e notificata ai soggetti interessati.
Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Scopelliti
(segue allegato)
8561
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8562
COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 169 del 16 febbraio 2012
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
luglio 2006, con cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza nel
territorio della Provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi
alluvionali del giorno 3 luglio 2006.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della
provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006» e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3886 del 9 luglio 2010, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3899 del 24 settembre 2010, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3946 del 15 giugno 2011, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile», che proroga al 30 giugno 2012, il termine
previsto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010.
VISTO l’art. 2, comma 2-sexies della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che dispone che i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge
225/92 vengano sottoposti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti.
CHE con successiva nota n. DPC/CG/3963N del 28 giugno
2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, ha espresso il parere che siano da ritenersi esclusi dal controllo preventivo della Corte dei Conti i
provvedimenti adottati dai Commissari Delegati in attuazione di
disposizioni contenute in Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 3, della
Legge 225/92.
CONSIDERATO
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3531/2006, il Presidente della
Regione Calabria è stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza connessa agli eventi atmosferici,
che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il
giorno 3 luglio 2006.
CHE, ai sensi dell’art. 5 dell’OPCM n. 3540/2006, modificato
dall’art. 2 dell’OPCM n. 3555/2006, si dispone:
«1. La Regione Calabria d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo,
predisponga entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente
Ordinanza, un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico
approvato con la delibera CIPE n. 84 del 2004, diretti a favorire
la ripresa produttiva e gli interventi di cui all’art. 5 dell’Ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinse-
diamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla
realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate
dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare
anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate».
«2. Alla realizzazione del programma di cui al comma 1 provvede il Commissario Delegato – Presidente della Regione Calabria, che si avvale, entro i limiti di vigenza dello stato di emergenza, dei poteri allo stesso conferiti».
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3569/2007, è stato differito di
sessanta giorni il termine previsto dall’art. 5 della citata OPCM
n. 3540/2006, così come prorogato dall’art. 2 dell’OPCM n.
3555/2006, per la definizione del programma di interventi nelle
aree alluvionate della Provincia di Vibo Valentia.
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3580/2007 è stata disposta l’ulteriore proroga del termine di cui all’art. 5 dell’OPCM n. 3540/
2006.
CONSIDERATO
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 14
luglio 2006 sono stati affidati alla Camera di Commercio di Vibo
Valentia i compiti di ricognizione e quantificazione dei danni
subiti dalle attività produttive di cui all’art. 5 dell’O.P.C.M. n.
3531/06.
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 29
settembre 2006 è stato disposto tra l’altro:
1. di affidare al Dipartimento Difesa del suolo – Laboratorio
CAMILAB dell’Università della Calabria, già responsabile della
redazione del Piano di interventi strutturali di emergenza e sistemazione idrogeologica, l’ulteriore compito della realizzazione
del programma pluriennale di cui all’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3540/06, volto al reinsediamento o delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove
imprese nelle aree industriali interessate dagli eventi alluvionali;
2. di assegnare alla Camera di Commercio di Vibo Valentia
l’ulteriore compito di attuare le incombenze di cui all’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3531/06, nonché agli articoli 3, 4 e 5 dell’O.P.C.M.
n. 3540/06, ivi inclusa l’erogazione delle relative provvidenze
economiche.
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 12
gennaio 2007, è stato approvato lo schema di convenzione regolante il rapporto tra il Commissario Delegato ed il Dipartimento
di difesa del suolo – Laboratorio CAMILAB, per lo svolgimento
dell’attività di realizzazione del programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate.
CHE, con le note del 18 giugno 2007 prot. n. 269 e del 20
dicembre 2007 prot. n. 653, il Dipartimento difesa del suolo –
Laboratorio CAMILAB ha trasmesso degli elaborati relativi al
ricordato programma pluriennale di interventi, da realizzare in
fasi successive, sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili e che risulta composto da una serie di elaborati (A. relazione generale, B. valutazioni tecniche, C. schede
monografiche, nonché n. 7 elaborati cartografici).
CHE, con l’Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale
– Programma Emergenza Vibo Valentia» ed in particolare, II
Atto Integrativo stipulato a Roma il 24 ottobre 2007, nonché con
le deliberazioni del CIPE n. 25 e n. 26 del 17 maggio 2007, si è
proceduto all’approvazione dell’aggiornamento e rimodulazione del contratto di programma Sviluppo Italia Turismo S.p.a.,
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8563
al trasferimento delle relative risorse e alla riprogrammazione
delle stesse in favore della Struttura commissariale ex OPCM n.
3540/2006.
produttive non agricole danneggiate dall’alluvione del 3 luglio
2006, per come trasferite al Commissario Delegato con nota n.
306 del 29 giugno 2009.
CHE, la deliberazione della Giunta Camerale n. 25 del 18
luglio 2007 con la quale la Camera di Commercio di Vibo Valentia ha preso atto delle risultanze dalle attività della commissione tecnica di controllo.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 102 del 28/
7/2009 con la quale si è preso atto delle risultanze istruttorie
della Commissione Tecnica di Valutazione di approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli
esclusi presentati dalle imprese al fine di usufruire dei contributi
previsti dal Bando approvato con Ordinanza n. 66 del 28 agosto
2008.
CHE, le delibere della Giunta regionale n. 210 del 23 aprile
2007 e del CIPE n. 25 del 17 maggio 2007 approvano la rimodulazione del Contratto di programma «Sviluppo Italia Turismo», in ottemperanza a quanto disposto nell’OPCM n. 3540/
2006 citata, ed assegnano al programma straordinario per Vibo
Valentia le economie derivanti da tale rimodulazione, quantificate in c 48.249.700,00 di cui c 28.356.341,00 a valere sulla
quota nazionale incentivi ed c 19.893.359,00 sulla quota regionale della Delibera CIPE 138/2000.
CHE, la deliberazione del CIPE n. 26 del 17 maggio 2007,
facendo seguito alla già citata delibera CIPE n. 25 del 17 maggio
2007, trasferisce le risorse a favore del programma straordinario
per Vibo Valentia, a valere sul Fondo Incentivi del Ministero
dello Sviluppo Economico, liberate dalla rimodulazione del
Contratto di Programma Sviluppo Italia Turismo, pari ad c
28.356.341,00, sul Fondo per le Aree sottoutilizzate previsto dall’art. 61 della Legge n. 289/02.
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n.
584 del 3 agosto 2007 avente ad oggetto «Proposta II Atto Integrativo APQ Sviluppo Locale – Emergenza alluvione Vibo Valentia» comprensivo delle allegate Linee Guida.
PRESO ATTO del Decreto del Direttore Generale Dipartimento n. 5 Attività Produttive della Regione Calabria n. 15158
del 9 ottobre 2007 avente ad oggetto «Erogazione rata di acconto a favore della Camera di Commercio di Vibo Valentia per
il ristoro dei danni ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali –
Impegno di spesa».
PRESO ATTO dell’art. 2 dell’Accordo di Programma Quadro
«Sviluppo Locale – Programma Emergenza Vibo Valentia – II
Atto Integrativo», ed in particolare, la Linea A2 relativa ai contributi da concedere alle imprese che, avendo subito danni a seguito dell’alluvione, vogliano realizzare un investimento, per
l’avvio o la ripresa delle attività, eventualmente anche in sedi
diverse (delocalizzazione) rispetto all’area danneggiata, entro limiti circostanziati all’interno dell’area industriale di Vibo Valentia.
VISTO l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 63 del 29
luglio 2008, con la quale è stato approvato il bando per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5, comma 5 dell’O.P.C.M. n. 3531 del 7/7/2006.
VISTO l’art. 2 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n.
66 del 28 agosto 2008, con il quale è stato stabilito che i termini
di 60 gg. (sessanta) per la presentazione delle domande di cui al
comma 11 dell’art. 7 del suddetto Bando decorrono dalla pubblicazione sul B.U.R.C. della predetta Ordinanza.
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato n. 79 del 31
ottobre 2008 e n. 83 del 14 novembre 2008, con le quali è stato
prorogato rispettivamente di 15 e di 10 giorni il termine per la
presentazione delle domande di cui all’art. 7 del suddetto Bando.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 88 del 5
febbraio 2009 con la quale è stata nominata la Commissione
Tecnica di Valutazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Bando
per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5, comma 5
dell’O.P.C.M. n. 3531/06 per favorire la ripresa delle attività
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 107 del 19/
10/2009 con la quale: «si prende atto delle risultanze da parte
della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione di
approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
presentati dalle Grandi Imprese al fine di usufruire dei contributi
previsti dal Bando per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5 comma 5 dell’OPCM 3531 del 7/7/2006 per favorire la
ripresa delle attività produttive non agricole danneggiate dall’alluvione del 3/7/2006 approvato con Ordinanza n. 91 del 23 aprile
2009».
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 108 del 27/
11/2009 con la quale si è preso atto delle risultanze del riesame
da parte della Commissione Tecnica di Valutazione e dell’approvazione dell’elenco dei progetti riammessi a finanziamento al
fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 126 del 4/2/
2010 con la quale, al fine dell’effettuazione le verifiche sulla
documentazione tecnica, amministrativa e contabile connessa
all’erogazione dei contributi alle imprese di cui all’elenco relativo alle misure A2.2 A2.3 dell’APQ «Sviluppo Locale – Programma Emergenza Vibo Valentia» è stato approvato l’elenco
dei componenti le Commissioni di verifica di cui allo «Allegato
“2” all’OCD n. 126 del 4 febbraio 2011» e che i professionisti
Arch. Francesco Curatola – Dott. Salvatore Accorinti – Dott.
Enrico Francesco Caccamo – Ing. Giuseppe Papa, sono i componenti della commissione di verifica dell’intervento eseguito
dalla ditta «Eurocontrol s.r.l.».
VISTA la nota n. 510 del 3/10/2011, l’Ufficio del Commissario Delegato ha comunicato alla Ditta in oggetto che al fine di
procedere all’erogazione del saldo del contributo previsto dal
Bando, è stata disposta la verifica finale da parte della commissione di controllo con sopralluogo in data 20/10/2011.
CONSIDERATO
CHE la suddetta Commissione ha effettuato la verifica della
documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento eseguito dalla ditta Eurocontrol s.r.l., ai fini del riscontro della congruenza tra le spese effettuate e quelle ammissibili, nonché della completezza e della veridicità della documentazione probatoria delle spese effettuate.
CHE, in sede di sopralluogo effettuato dalla Commissione di
Verifica, in data 20/10/2011, è stata accertata la presenza di attrezzature in conformità al formulario di progetto, comprovata
attraverso la relativa documentazione fotografica, nonché l’esistenza delle fatture, dei DDT, delle registrazioni contabili, dei
relativi pagamenti e delle quietanze.
CHE gli esiti dell’attività della Commissione di Verifica sono
contenuti nel rapporto trasmesso in data 16 dicembre 2011 e
acquisito al prot. n. 625 in data 16 dicembre 2011.
CONSIDERATO
CHE la commissione incaricata ha, pertanto, completato le
attività ad essa assegnate con OCD n. 126 del 4/2/2010.
8564
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
CHE, con Ordinanza n. 165 del 19 gennaio 2012, è stato approvato il rapporto di verifica finale, trasmesso ed acquisito al
prot. n. 625 in data 16 dicembre 2011, inerente l’intervento: Investimento per costruzione sede aziendale e ristrutturazione capannoni, acquisto macchinari e attrezzature, della ditta «Eurocontrol s.r.l.».
CONSIDERATO
CHE la commissione incaricata ha acquisito il diritto alla liquidazione del compenso stabilito nella medesima OCD n. 126
del 4/2/2010.
CHE l’art. 3, comma 2, dell’OCD n. 126 del 4/2/2010, prevede che «per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1,
comma 2, della presente Ordinanza, il compenso per i componenti della commissione di verifica è determinato, per ciascun
componente, in c 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro), oltre al
rimborso delle spese di viaggio e di vitto sostenute, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa».
CHE, con nota trasmessa e acquisita al protocollo n. 76 in data
15 febbraio 2012, i professionisti hanno trasmesso le fatture relative alle prestazioni professionali rese, nonché i documenti richiesti con riferimento agli obblighi di cui alla Legge 136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
CHE le fatture presentate dall’Arch. Francesco Curatola (5/
2011) – dal Dott. Salvatore Accorinti (1/2011), dal Dott. Enrico
Francesco Caccamo (17/2011) e dall’Ing. Giuseppe Papa (1/
2011), sono conformi a quanto disposto dall’OCD n. 126 del
4/2/2010 e ammontano complessivamente ad c 15.006,12, IVA,
INARCASSA e altri oneri compresi.
CHE si è ottemperato agli obblighi introdotti dalla Legge 136/
2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
TENUTO CONTO che occorre procedere alla liquidazione
delle predette competenze tecniche per l’importo individuato
con il predetto parere.
ORDINA
Art. 1
1. Di riconoscere ed autorizzare la liquidazione della complessiva somma di c 15.006,12 (euro quindicimilazerosei/12),
IVA ed ulteriori oneri compresi, in favore dei professionisti
Arch. Francesco Curatola – Dott. Salvatore Accorinti – Dott.
Enrico Francesco Caccamo – Ing. Giuseppe Papa, secondo il
riparto stabilito nel prospetto «Allegato A» alla presente Ordinanza, per costituirne parte integrante e sostanziale.
Art. 2
1. La suddetta erogazione in favore dei professionisti è disposta a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 3131
intestata al Commissario delegato, aperta presso la Tesoreria
provinciale della Banca d’Italia.
2. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e notificata ai soggetti interessati.
Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Scopelliti
(segue allegato)
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 170 del 23 febbraio 2012
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
luglio 2006, con cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza nel
territorio della Provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi
alluvionali del giorno 3 luglio 2006.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della
provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006» e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3886 del 9 luglio 2010, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3899 del 24 settembre 2010, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 123/3531/
2006 del 18 novembre 2010 con cui è stata ricostituita la struttura tecnica di supporto al Commissario Delegato.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3918 del 18 gennaio 2011, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio
della Regione Calabria nei giorni dal 23 al 5 settembre, dal 17 al
20 ottobre e dall’1 al 4 novembre 2010.
CONSIDERATO
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3531/2006, il Presidente della
Regione Calabria è stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza connessa agli eventi atmosferici,
che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il
giorno 3 luglio 2006.
CHE, ai sensi dell’art. 6 dell’OPCM n. 3531 del 7 luglio 2006
il Commissario Delegato è autorizzato ad avvalersi anche del
personale di amministrazioni ed enti pubblici che viene posto in
posizione di comando o distacco presso l’Ufficio del Commissario Delegato.
8565
CHE, ai sensi dell’art. 8, comma 1 dell’OPCM 3948/2011,
«Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio
2011, il Commissario delegato è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite complessivo di quattro
unità, nonché a stipulare un contratto di consulenza professionale, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 6 e con oneri posti
a carico dell’articolo 7 della medesima ordinanza. Il Commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di Amministrazioni ed Enti pubblici,
nel limite complessivo di cinque unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l’Ente richiedente, previo
assenso degli interessati, entro giorni 15 dalla richiesta».
CHE con Ordinanza del Commissario Delegato n. 8/3918/
2011 del 19 luglio 2011, registrata alla Corte dei Conti in data 28
luglio 2011 Reg. 2 Foglio 259, è stata costituita la struttura tecnico-amministrativa di supporto alle attività del Commissario
delegato, connesse all’attuazione dell’OPCM 3918/2011.
CHE la Sig.ra Donato Miranda, appartenente ai ruoli del
Corpo Forestale dello Stato e già in comando presso la struttura
del Commissario Delegato ex OPCM 3531/06, con Ordinanza
del Commissario Delegato n. 8/3918/2011 del 19 luglio 2011 è
stata nominata quale componente della struttura di supporto ex
OPCM 3918/2011 a far data dal 28 luglio 2011.
TENUTO CONTO della nota n. 18028 dell’11/10/2011, con
la quale il Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale
Calabria ha chiesto il rimborso degli oneri relativi al distacco
della dipendente Sig.ra Miranda Donato, per il periodo 1 aprile
2011-30 settembre 2011 per un importo complessivo pari ad c
18.121,54.
CONSIDERATO
CHE l’importo di c 18.121,54 deve essere ricondotto alla
somma di c 12.080,54, relativa al periodo aprile-luglio 2011, a
valere sulle risorse accreditate sulla contabilità speciale n. 3131
intestata al Commissario Delegato ex OPCM 3531/06 e che la
restante parte, relativa al periodo agosto-settembre 2011, pari ad
c 6.041,00 deve essere liquidata con apposita Ordinanza a valere
sulle risorse accreditate sulla contabilità speciale n. 5574 intestata al Commissario Delegato ex OPCM 3918/2011.
CHE con Ordinanza del Commissario Delegato n. 155/3531
del 4 novembre 2011 è stata erroneamente disposta la liquidazione dell’intera somma pari ad c 18.121,54 a valere sulla c.s. n.
3131.
RITENUTO necessario, conseguentemente e per quanto
sopra riportato, procedere alla revoca dell’Ordinanza Commissariale n. 155 del 4 novembre 2011 ed alla liquidazione dell’importo di c 12.080,54.
ORDINA
CHE con Ordinanza del Commissario Delegato n. 123/3531/
2006 del 18 novembre 2010 la Sig.ra Donato Miranda, proveniente dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale
Calabria, è stata individuata quale ulteriore componente della
struttura di supporto tecnico-amministrativo, in posizione di comando a far data dall’1 gennaio 2011.
CHE con Ordinanza del Commissario Delegato n. 145/3531/
2006 dell’1 luglio 2011 è stata rimodulata la composizione della
struttura tecnico-amministrativa di supporto alle attività del
Commissario delegato, connesse all’attuazione dell’OPCM
3531/2006.
Art. 1
1. È revocata l’ordinanza commissariale n. 155 del 4 novembre 2011.
Art. 2
1. È disposta la liquidazione della somma pari ad c
12.080,54 (euro dodicimilazerottanta/54) in favore del Corpo
Forestale dello Stato – Comando Regionale Calabria, per il rim-
8566
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
borso degli oneri relativi agli emolumenti corrisposti alla Sig.ra
Miranda Donato, posta in comando presso la struttura di supporto tecnico-amministrativo del Commissario Delegato, per il
periodo 1 aprile 2011-31 luglio 2011.
2. Agli oneri della presente Ordinanza si farà fronte con i
fondi assegnati al Commissario Delegato con O.P.C.M. n. 3531/
2006 disponibili in c.s. n. 3131 aperta presso la Tesoreria Provinciale di Catanzaro (Banca d’Italia).
Art. 3
La struttura commissariale provvederà alla predisposizione
degli atti necessari alla liquidazione della suddetta somma e alla
notifica ai soggetti interessati.
Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Scopelliti
COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 171 del 27 febbraio 2012
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
luglio 2006, con cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza nel
territorio della Provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi
alluvionali del giorno 3 luglio 2006.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della
provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006» e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3886 del 9 luglio 2010, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3899 del 24 settembre 2010, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3946 del 15 giugno 2011, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile», che proroga al 30 giugno 2012, il termine
previsto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010.
VISTO l’art. 2, comma 2-sexies della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che dispone che i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge
225/92 vengano sottoposti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti.
CHE con successiva nota n. DPC/CG/3963N del 28 giugno
2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, ha espresso il parere che siano da ritenersi esclusi dal controllo preventivo della Corte dei Conti i
provvedimenti adottati dai Commissari Delegati in attuazione di
disposizioni contenute in Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 3, della
Legge 225/92.
CONSIDERATO
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3531/2006, il Presidente della
Regione Calabria è stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza connessa agli eventi atmosferici,
che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il
giorno 3 luglio 2006.
CHE, ai sensi dell’art. 5 dell’OPCM n. 3540/2006, modificato
dall’art. 2 dell’OPCM n. 3555/2006, si dispone:
«1. La Regione Calabria, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo,
predisponga entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente
Ordinanza, un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico
approvato con la delibera CIPE n. 84 del 2004, diretti a favorire
la ripresa produttiva e gli interventi di cui all’art. 5 dell’Ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla
realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate
dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare
anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate».
«2. Alla realizzazione del programma di cui al comma 1 provvede il Commissario Delegato – Presidente della Regione Calabria, che si avvale, entro i limiti di vigenza dello stato di emergenza, dei poteri allo stesso conferiti.»
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3569/2007, è stato differito di
sessanta giorni il termine previsto dall’art. 5 della citata OPCM
n. 3540/2006, così come prorogato dall’art. 2 dell’OPCM n.
3555/2006, per la definizione del programma di interventi nelle
aree alluvionate della Provincia di Vibo Valentia.
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3580/2007 è stata disposta l’ulteriore proroga del termine di cui all’art. 5 dell’OPCM n. 3540/
2006.
CONSIDERATO
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 14
luglio 2006 sono stati affidati alla Camera di Commercio di Vibo
Valentia i compiti di ricognizione e quantificazione dei danni
subiti dalle attività produttive di cui all’art. 5 dell’O.P.C.M. n.
3531/06.
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 29
settembre 2006 è stato disposto tra l’altro:
1. di affidare al Dipartimento Difesa del suolo – Laboratorio
CAMILAB dell’Università della Calabria, già responsabile della
redazione del Piano di interventi strutturali di emergenza e sistemazione idrogeologica, l’ulteriore compito della realizzazione
del programma pluriennale di cui all’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3540/06, volto al reinsediamento o delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove
imprese nelle aree industriali interessate dagli eventi alluvionali;
2. di assegnare alla Camera di Commercio di Vibo Valentia
l’ulteriore compito di attuare le incombenze di cui all’art. 5 del-
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
l’O.P.C.M. n. 3531/06, nonché agli articoli 3, 4 e 5 dell’O.P.C.M.
n. 3540/06, ivi inclusa l’erogazione delle relative provvidenze
economiche.
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 12
gennaio 2007, è stato approvato lo schema di convenzione regolante il rapporto tra il Commissario Delegato ed il Dipartimento
di difesa del suolo – Laboratorio CAMILAB, per lo svolgimento
dell’attività di realizzazione del programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate.
CHE, con le note del 18 giugno 2007 prot. n. 269 e del 20
dicembre 2007 prot. n. 653, il Dipartimento difesa del suolo –
Laboratorio CAMILAB ha trasmesso degli elaborati relativi al
ricordato programma pluriennale di interventi, da realizzare in
fasi successive, sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili e che risulta composto da una serie di elaborati (A. relazione generale, B. valutazioni tecniche, C. schede
monografiche, nonché n. 7 elaborati cartografici).
CHE, con l’Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale
– Programma Emergenza Vibo Valentia» ed in particolare, II
Atto Integrativo stipulato a Roma il 24 ottobre 2007, nonché con
le deliberazioni del CIPE n. 25 e n. 26 del 17 maggio 2007, si è
proceduto all’approvazione dell’aggiornamento e rimodulazione del contratto di programma Sviluppo Italia Turismo S.p.a.,
al trasferimento delle relative risorse e alla riprogrammazione
delle stesse in favore della Struttura commissariale ex OPCM n.
3540/2006.
CHE, la deliberazione della Giunta Camerale n. 25 del 18
luglio 2007 con la quale la Camera di Commercio di Vibo Valentia ha preso atto delle risultanze dalle attività della commissione tecnica di controllo.
CHE, le delibere della Giunta regionale n. 210 del 23 aprile
2007 e del CIPE n. 25 del 17 maggio 2007 approvano la rimodulazione del Contratto di programma «Sviluppo Italia Turismo», in ottemperanza a quanto disposto nell’OPCM n. 3540/
2006 citata, ed assegnano al programma straordinario per Vibo
Valentia le economie derivanti da tale rimodulazione, quantificate in c 48.249.700,00 di cui c 28.356.341,00 a valere sulla
quota nazionale incentivi ed c 19.893.359,00 sulla quota regionale della Delibera CIPE 138/2000.
CHE, la deliberazione del CIPE n. 26 del 17 maggio 2007,
facendo seguito alla già citata delibera CIPE n. 25 del 17 maggio
2007, trasferisce le risorse a favore del programma straordinario
per Vibo Valentia, a valere sul Fondo Incentivi del Ministero
dello Sviluppo Economico, liberate dalla rimodulazione del
Contratto di Programma Sviluppo Italia Turismo, pari ad c
28.356.341,00, sul Fondo per le Aree sottoutilizzate previsto dall’art. 61 della Legge n. 289/02.
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n.
584 del 3 agosto 2007 avente ad oggetto «Proposta II Atto Integrativo APQ Sviluppo Locale – Emergenza alluvione Vibo Valentia» comprensivo delle allegate Linee Guida.
PRESO ATTO del Decreto del Direttore Generale Dipartimento n. 5 Attività Produttive della Regione Calabria n. 15158
del 9 ottobre 2007 avente ad oggetto «Erogazione rata di acconto a favore della Camera di Commercio di Vibo Valentia per
il ristoro dei danni ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali –
Impegno di spesa».
PRESO ATTO dell’art. 2 dell’Accordo di Programma Quadro
«Sviluppo Locale – Programma Emergenza Vibo Valentia – II
Atto Integrativo», ed in particolare, la Linea A2 relativa ai con-
8567
tributi da concedere alle imprese che, avendo subito danni a seguito dell’alluvione, vogliano realizzare un investimento, per
l’avvio o la ripresa delle attività, eventualmente anche in sedi
diverse (delocalizzazione) rispetto all’area danneggiata, entro limiti circostanziati all’interno dell’area industriale di Vibo Valentia.
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Commissario Delegato n.
63 del 29 luglio 2008, con la quale è stato approvato il bando per
la concessione dei contributi previsti dall’art. 5, comma 5 dell’O.P.C.M. n. 3531 del 7/7/2006.
VISTO l’art. 2 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n.
66 del 28 agosto 2008, con il quale è stato stabilito che i termini
di 60 gg. (sessanta) per la presentazione delle domande di cui al
comma 11 dell’art. 7 del suddetto Bando decorrono dalla pubblicazione sul B.U.R.C. della predetta Ordinanza.
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato n. 79 del 31
ottobre 2008 e n. 83 del 14 novembre 2008, con le quali è stato
prorogato rispettivamente di 15 e di 10 giorni il termine per la
presentazione delle domande di cui all’art. 7 del suddetto Bando.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 88 del 5
febbraio 2009 con la quale è stata nominata la Commissione
Tecnica di Valutazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Bando
per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5, comma 5
dell’O.P.C.M. n. 3531/06 per favorire la ripresa delle attività
produttive non agricole danneggiate dall’alluvione del 3 luglio
2006, per come trasferite al Commissario Delegato con nota n.
306 del 29 giugno 2009.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 102 del 28/
7/2009 con la quale si è preso atto delle risultanze istruttorie
della Commissione Tecnica di Valutazione di approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli
esclusi presentati dalle imprese al fine di usufruire dei contributi
previsti dal Bando approvato con Ordinanza n. 66 del 28 agosto
2008.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 107 del 19/
10/2009 con la quale: «si è preso atto delle risultanze istruttorie
della Commissione Tecnica di Valutazione di approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli
esclusi presentati dalle Grandi Imprese al fine di usufruire dei
contributi previsti dal Bando approvato con Ordinanza n. 91 del
23 aprile 2009.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 108 del 27/
11/2009 con la quale si è preso atto delle risultanze del riesame
da parte della Commissione Tecnica di Valutazione e dell’approvazione dell’elenco dei progetti riammessi a finanziamento al
fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando.
VISTO l’art. 1 comma 1 dell’Ordinanza del Commissario Delegato del 30 giugno 2011 n. 144 con cui è stato disposto che il
termine, per la conclusione degli interventi previsti dal Bando
per la concessione dei contributi ai sensi dell’OPCM n. 3531 del
7/7/2006 è differito al 30 giugno 2012.
VISTA la nota n. 3881 del 3/5/2011 e 4381 del 19/5/2011, con
la quale la CCIAA di Vibo Valentia ha chiesto l’erogazione della
complessiva somma di c 112.500,00 per il I e II SAL di contributo relativo all’istanza di contributo della ditta Tassone Gabriele.
VISTA la nota prot. 180 dell’11/1/2012 con la quale la CCIAA
di Vibo Valentia ha trasmesso la documentazione integrativa alla
richiesta di erogazione dei contributi, relativa alla I e II quota di
contributo (I e II SAL), della ditta Tassone Gabriele.
8568
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
PRESO ATTO che la struttura tecnica di supporto al Commissario Delegato, ricostituita con OCD n. 123/3531/2006 del 18
novembre 2010 e rimodulata con OCD n. 145/3531/2006 dell’1
luglio 2011, ha verificato con esito positivo la documentazione
trasmessa dalla CCIAA di Vibo Valentia, determinando l’importo concedibile in c 112.500,00.
ORDINA
Art. 1
1. È disposta la liquidazione in favore della CCIAA di Vibo
Valentia, in qualità di Soggetto Attuatore, della complessiva
somma di c 112.500,00 (euro centododicimilacinquecento/00)
quale quota di contributo (I e II SAL) da corrispondere alla ditta
Tassone Gabriele in attuazione dell’articolo 11 del Bando per la
concessione dei contributi approvato con Ordinanza Commissariale n. 66 del 28 agosto 2008.
2. La CCIAA di Vibo Valentia provvederà alla liquidazione
dell’impresa beneficiaria, previa effettuazione delle verifiche di
propria competenza e della verifica dei requisiti di legge e delle
disposizioni emanate con Ordinanze commissariali.
3. Al pagamento della predetta somma si farà fronte con i
fondi accreditati dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le politiche di Sviluppo e di Coesione, Direzione
Generale per la Programmazione e Gestione delle Risorse Nazionali di Politica Regionale, sulla Contabilità Speciale n. 3131,
presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale di Catanzaro, intestata al Commissario Delegato per le finalità di cui all’OPCM
n. 3531/06 e s.m.i..
Art. 2
1. La struttura commissariale provvederà alla predisposizione degli atti necessari alla liquidazione della suddetta somma.
2. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e notificata ai soggetti interessati.
Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Scopelliti
COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006
ORDINANZA n. 172 del 29 febbraio 2012
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
luglio 2006, con cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza nel
territorio della Provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi
alluvionali del giorno 3 luglio 2006.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3531 del 7 luglio 2006, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della
provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006» e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3886 del 9 luglio 2010, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3899 del 24 settembre 2010, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile».
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3946 del 15 giugno 2011, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile», che proroga al 30 giugno 2012, il termine
previsto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010.
VISTO l’art. 2, comma 2-sexies della Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che dispone che i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge
225/92 vengano sottoposti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti.
CHE con successiva nota n. DPC/CG/3963N del 28 giugno
2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, ha espresso il parere che siano da ritenersi esclusi dal controllo preventivo della Corte dei Conti i
provvedimenti adottati dai Commissari Delegati in attuazione di
disposizioni contenute in Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 3, della
Legge 225/92.
CONSIDERATO
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3531/2006, il Presidente della
Regione Calabria è stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza connessa agli eventi atmosferici,
che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il
giorno 3 luglio 2006.
CHE, ai sensi dell’art. 5 dell’OPCM n. 3540/2006, modificato
dall’art. 2 dell’OPCM n. 3555/2006, si dispone:
«1. La Regione Calabria, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo,
predisponga entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente
Ordinanza, un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico
approvato con la delibera CIPE n. 84 del 2004, diretti a favorire
la ripresa produttiva e gli interventi di cui all’art. 5 dell’Ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla
realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate
dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare
anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate».
«2. Alla realizzazione del programma di cui al comma 1 provvede il Commissario Delegato – Presidente della Regione Calabria, che si avvale, entro i limiti di vigenza dello stato di emergenza, dei poteri allo stesso conferiti».
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3569/2007, è stato differito di
sessanta giorni il termine previsto dall’art. 5 della citata OPCM
n. 3540/2006, così come prorogato dall’art. 2 dell’OPCM n.
3555/2006, per la definizione del programma di interventi nelle
aree alluvionate della Provincia di Vibo Valentia.
CHE, ai sensi dell’OPCM n. 3580/2007 è stata disposta l’ulteriore proroga del termine di cui all’art. 5 dell’OPCM n. 3540/
2006.
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
CONSIDERATO
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 14
luglio 2006 sono stati affidati alla Camera di Commercio di Vibo
Valentia i compiti di ricognizione e quantificazione dei danni
subiti dalle attività produttive di cui all’art. 5 dell’O.P.C.M. n.
3531/06.
8569
2007, trasferisce le risorse a favore del programma straordinario
per Vibo Valentia, a valere sul Fondo Incentivi del Ministero
dello Sviluppo Economico, liberate dalla rimodulazione del
Contratto di Programma Sviluppo Italia Turismo, pari ad c
28.356.341,00, sul Fondo per le Aree sottoutilizzate previsto dall’art. 61 della Legge n. 289/02.
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 29
settembre 2006 è stato disposto tra l’altro:
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n.
584 del 3 agosto 2007 avente ad oggetto «Proposta II Atto Integrativo APQ Sviluppo Locale – Emergenza alluvione Vibo Valentia» comprensivo delle allegate Linee Guida.
1. di affidare al Dipartimento Difesa del suolo – Laboratorio
CAMILAB dell’Università della Calabria, già responsabile della
redazione del Piano di interventi strutturali di emergenza e sistemazione idrogeologica, l’ulteriore compito della realizzazione
del programma pluriennale di cui all’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3540/06, volto al reinsediamento o delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove
imprese nelle aree industriali interessate dagli eventi alluvionali;
PRESO ATTO del Decreto del Direttore Generale Dipartimento n. 5 Attività Produttive della Regione Calabria n. 15158
del 9 ottobre 2007 avente ad oggetto «Erogazione rata di acconto a favore della Camera di Commercio di Vibo Valentia per
il ristoro dei danni ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali –
Impegno di spesa».
2. di assegnare alla Camera di Commercio di Vibo Valentia
l’ulteriore compito di attuare le incombenze di cui all’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3531/06, nonché agli articoli 3, 4 e 5 dell’O.P.C.M.
n. 3540/06, ivi inclusa l’erogazione delle relative provvidenze
economiche.
CHE, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 12
gennaio 2007, è stato approvato lo schema di convenzione regolante il rapporto tra il Commissario Delegato ed il Dipartimento
di difesa del suolo – Laboratorio CAMILAB, per lo svolgimento
dell’attività di realizzazione del programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate.
CHE, con le note del 18 giugno 2007 prot. n. 269 e del 20
dicembre 2007 prot. n. 653, il Dipartimento difesa del suolo –
Laboratorio CAMILAB ha trasmesso degli elaborati relativi al
ricordato programma pluriennale di interventi, da realizzare in
fasi successive, sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili e che risulta composto da una serie di elaborati (A. relazione generale, B. valutazioni tecniche, C. schede
monografiche, nonché n. 7 elaborati cartografici).
CHE, con l’Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale
– Programma Emergenza Vibo Valentia» ed in particolare, II
Atto Integrativo stipulato a Roma il 24 ottobre 2007, nonché con
le deliberazioni del CIPE n. 25 e n. 26 del 17 maggio 2007, si è
proceduto all’approvazione dell’aggiornamento e rimodulazione del contratto di programma Sviluppo Italia Turismo S.p.a.,
al trasferimento delle relative risorse e alla riprogrammazione
delle stesse in favore della Struttura commissariale ex OPCM n.
3540/2006.
CHE, la deliberazione della Giunta Camerale n. 25 del 18
luglio 2007 con la quale la Camera di Commercio di Vibo Valentia ha preso atto delle risultanze dalle attività della commissione tecnica di controllo.
CHE, le delibere della Giunta regionale n. 210 del 23 aprile
2007 e del CIPE n. 25 del 17 maggio 2007 approvano la rimodulazione del Contratto di programma «Sviluppo Italia Turismo», in ottemperanza a quanto disposto nell’OPCM n. 3540/
2006 citata, ed assegnano al programma straordinario per Vibo
Valentia le economie derivanti da tale rimodulazione, quantificate in c 48.249.700,00 di cui c 28.356.341,00 a valere sulla
quota nazionale incentivi ed c 19.893.359,00 sulla quota regionale della Delibera CIPE 138/2000.
CHE, la deliberazione del CIPE n. 26 del 17 maggio 2007,
facendo seguito alla già citata delibera CIPE n. 25 del 17 maggio
PRESO ATTO dell’art. 2 dell’Accordo di Programma Quadro
«Sviluppo Locale – Programma Emergenza Vibo Valentia – II
Atto Integrativo», ed in particolare, la Linea A2 relativa ai contributi da concedere alle imprese che, avendo subito danni a seguito dell’alluvione, vogliano realizzare un investimento, per
l’avvio o la ripresa delle attività, eventualmente anche in sedi
diverse (delocalizzazione) rispetto all’area danneggiata, entro limiti circostanziati all’interno dell’area industriale di Vibo Valentia.
VISTO l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 63 del 29
luglio 2008, con la quale è stato approvato il bando per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5, comma 5 dell’O.P.C.M. n. 3531 del 7/7/2006.
VISTO l’art. 2 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n.
66 del 28 agosto 2008, con il quale è stato stabilito che i termini
di 60 gg. (sessanta) per la presentazione delle domande di cui al
comma 11 dell’art. 7 del suddetto Bando decorrono dalla pubblicazione sul B.U.R.C. della predetta Ordinanza.
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato n. 79 del 31
ottobre 2008 e n. 83 del 14 novembre 2008, con le quali è stato
prorogato rispettivamente di 15 e di 10 giorni il termine per la
presentazione delle domande di cui all’art. 7 del suddetto Bando.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 88 del 5
febbraio 2009 con la quale è stata nominata la Commissione
Tecnica di Valutazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Bando
per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5, comma 5
dell’O.P.C.M. n. 3531/06 per favorire la ripresa delle attività
produttive non agricole danneggiate dall’alluvione del 3 luglio
2006, per come trasferite al Commissario Delegato con nota n.
306 del 29 giugno 2009.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 102 del 28/
7/2009 con la quale si è preso atto delle risultanze istruttorie
della Commissione Tecnica di Valutazione di approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli
esclusi presentati dalle imprese al fine di usufruire dei contributi
previsti dal Bando approvato con Ordinanza n. 66 del 28 agosto
2008.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 107 del 19/
10/2009 con la quale: «si prende atto delle risultanze da parte
della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione di
approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
presentati dalle Grandi Imprese al fine di usufruire dei contributi
previsti dal Bando per la concessione dei contributi previsti dall’art. 5 comma 5 dell’OPCM 3531 del 7/7/
8570
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
2006 per favorire la ripresa delle attività produttive non agricole
danneggiate dall’alluvione del 3/7/2006 approvato con Ordinanza n. 91 del 23 aprile 2009.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 108 del 27/
11/2009 con la quale si è preso atto delle risultanze del riesame
da parte della Commissione Tecnica di Valutazione e dell’approvazione dell’elenco dei progetti riammessi a finanziamento al
fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 126 del 4/2/
2010 con la quale, al fine dell’effettuazione le verifiche sulla
documentazione tecnica, amministrativa e contabile connessa
all’erogazione dei contributi alle imprese di cui all’elenco relativo alle misure A2.2 A2.3 dell’APQ «Sviluppo Locale – Programma Emergenza Vibo Valentia» è stato approvato l’elenco
dei componenti le Commissioni di verifica di cui allo «Allegato
“2” all’OCD n. 126 del 4 febbraio 2011» e che i professionisti
Ing. Domenico Muzzupappa – Arch. Maria Assunta Forzano –
Arch. Romeo Rossana – Dott. Ferdinando Antonio Zaffino –
sono i componenti della commissione di verifica dell’intervento
eseguito dalla Ditta «Nuovo Pignone spa».
VISTA la richiesta in data 7/11/2011 da parte della Ditta
Nuovo Pignone SpA all’ufficio della CCIAA ai fini dell’erogazione del I e II SAL e la trasmissione della stessa in data 8/11/
2011 da parte del Soggetto Attuatore all’ufficio del Commissario Delegato.
CONSIDERATO
CHE la suddetta Commissione ha effettuato la verifica della
documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento eseguito dalla ditta Nuovo Pignone spa, ai fini del
riscontro della congruenza tra le spese effettuate e quelle ammissibili, nonché della completezza e della veridicità della documentazione probatoria delle spese effettuate.
CHE, in sede di sopralluogo effettuato dalla Commissione di
Verifica, è stata accertata la presenza dei capitoli di spesa A)
progettazione e studi, B) opere murarie e C) Macchinari, impianti e attrezzature in conformità al formulario di progetto,
comprovata attraverso la relativa documentazione fotografica,
nonché l’esistenza delle fatture, dei DDT, delle registrazioni
contabili, dei relativi pagamenti e delle quietanze.
CHE gli esiti dell’attività della Commissione di Verifica sono
contenuti nel rapporto trasmesso e acquisito al prot. n. 580 in
data 15 novembre 2011.
CONSIDERATO
CHE la commissione incaricata ha, pertanto, completato le
attività ad essa assegnate con OCD n. 126 del 4/2/2010.
comma 2, della presente Ordinanza, il compenso per i componenti della commissione di verifica è determinato, per ciascun
componente, in c 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro), oltre al
rimborso delle spese di viaggio e di vitto sostenute, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa».
CHE, con note trasmesse e acquisite al protocollo n. 494 in
data 15 settembre 2011 ed al protocollo n. 80 in data 17 febbraio
2012, i professionisti hanno trasmesso le fatture relative alle prestazioni professionali rese, i giustificativi di spesa ed i documenti richiesti con riferimento agli obblighi di cui alla Legge
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
CHE le documentazioni relative al compenso professionale
presentate dal Dott. Ferdinando Antonio Zaffino, dall’Arch.
Maria Assunta Forzano, dall’Arch. Romeo Rossana e dall’Ing.
Domenico Muzzupappa, sono conformi a quanto disposto dall’OCD n. 126 del 4/2/2010 e ammontano complessivamente ad
c 12.874,00, IVA, INARCASSA e altri oneri compresi.
CHE si è ottemperato agli obblighi introdotti dalla Legge 136/
2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
TENUTO CONTO che occorre procedere alla liquidazione
delle predette competenze tecniche ai professionisti incaricati.
ORDINA
Art. 1
1. Di riconoscere ed autorizzare la liquidazione della complessiva somma di c 12.874,00 (euro dodicimilaottocentosettantaquattro/00), IVA ed ulteriori oneri compresi, in favore dei professionisti Ing. Domenico Muzzupappa – Arch. Maria Assunta
Forzano – Arch. Romeo Rossana – Dott. Ferdinando Antonio
Zaffino, per le prestazioni rese e richiamate in premessa, secondo il riparto stabilito nel prospetto «Allegato A» alla presente
Ordinanza, per costituirne parte integrante e sostanziale.
Art. 2
1. La suddetta erogazione in favore dei professionisti è disposta a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 3131
intestata al Commissario delegato, aperta presso la Tesoreria
provinciale della Banca d’Italia.
2. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e notificata ai soggetti interessati.
Il Commissario Delegato
Dott. Giuseppe Scopelliti
CHE, con Ordinanza n. 166 del 24 gennaio 2012, è stato approvato il rapporto di verifica finale trasmesso ed acquisito con
prot. n. 580 in data 15 novembre 2011 inerente l’intervento: Programma integrato di ammodernamento e miglioramento delle
condizioni ecologiche ed ambientali e di recupero produttività
della ditta «Nuovo Pignone Spa».
CONSIDERATO
CHE la Commissione incaricata ha acquisito il diritto alla liquidazione del compenso stabilito nella medesima OCD n. 126
del 4/2/2010.
CHE l’art. 3, comma 2, dell’OCD n. 126 del 4/2/2010, prevede che «per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1,
(segue allegato)
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8571
Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2012, n. 42
Fincalabra SpA – Designazione componente Comitato
d’Indirizzo.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
— che con delibera n. 3 del 7 gennaio 2011, la Giunta regionale ha designato per tre esercizi e con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio i Sigg. Falbo Giuseppe e Sergi Giuseppe Carmelo quali componenti del Comitato d’Indirizzo di Fincalabra
S.p.A.;
— che in attuazione della sopra citata D.G.R. n. 7/2011, il
Presidente della Giunta regionale con decreto n. 30 del 7 marzo
2011 ha provveduto alla nomina dei Sigg. Falbo Giuseppe e
Sergi Giuseppe Carmelo quali componenti del Comitato d’Indirizzo di Fincalabra S.p.A.;
— che con nota prot. n. 398 del 25 gennaio 2012, Fincalabra
S.p.A. ha comunicato che il Sig. Sergi Giuseppe Carmelo ha
rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del Comitato d’Indirizzo della medesima società.
RILEVATO:
— che Fincalabra S.p.A. è stata istituita con la L.R. n. 7 del
30 aprile 1984, allo «scopo di concorrere nel quadro della politica di programmazione economica della Regione, allo sviluppo
economico e sociale della Calabria»;
— che con l’art. 3 della legge regionale n. 9 dell’11 maggio
2007 è stato stabilito di adottare iniziative dirette a definire il
ruolo e i compiti di Fincalabra S.p.A. nella prospettiva di dotare
la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per una più
efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socioeconomico, previa acquisizione delle quote azionarie detenute
dagli altri soci;
— che in attuazione della predetta normativa, con
DD.GG.RR. n. 359/2007 e n. 206/2008 e con decreto dirigenziale n. 8123/2008, la Regione è divenuta unico azionista della
suddetta società attraverso l’acquisizione delle azioni detenute
dai soci privati;
— che Fincalabra S.p.A. è un Ente Strumentale della Regione, per come emerge dalla legge regionale n. 7/2001 che,
all’art. 26 definisce espressamente, Fincalabra «ente strumentale della Regione», accomunandola ad ARSAS ed AFOR.
CONSIDERATO:
— che con l’art. 3 della Legge regionale 11 maggio 2007, n.
9 sono stati definiti il ruolo e i compiti di FINCALABRA S.p.A.,
nella prospettiva di dotare la Regione di uno strumento tecnico
ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alla
realizzazione di attività e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell’occupazione, attraverso l’innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condi-
8572
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zioni di accesso al credito, la crescita dell’occupazione, la
promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e
manageriali;
— che la società dovrà assicurare l’assistenza ed il supporto
nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo locale dei
territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione
delle aree industriali anche ai fini della predisposizione di piani
e progetti da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
— che l’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 9/2007 istituisce, fra gli organi della società, un Comitato d’Indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della
Giunta regionale, due su designazione dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, ed uno,
con funzioni di Presidente, designato dall’associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi;
— di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Controlli, agli interessati ed al Presidente di Fincalabra
S.p.A.;
— di incaricare il Dipartimento Controlli per la predisposizione del relativo D.P.G.R. di nomina;
— di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul
BURC a cura del Dipartimento Controlli ai sensi della L.R. 4
settembre 2001, n. 19.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali
Il Presidente
F.to: Scopelliti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 febbraio 2012, n. 56
Ente Fiera: atto d’indirizzo, ai sensi dell’art. 21, comma 3
della L.R. n. 47 del 23 dicembre 2011.
ATTESO:
— che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale di Fincalabra
S.p.A., il Comitato d’Indirizzo svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione relativamente alla formulazione degli indirizzi strategici della società.
I pareri e le proposte del Comitato d’Indirizzo non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, che può discostarsene
con deliberazione motivata.
PRESO ATTO che la Giunta regionale con delibera n. 698/
2010 ha inteso rafforzare la sinergia tra l’esecutivo regionale e
l’attività di Fincalabra S.p.A. con riferimento alle competenze
della Società in materia di finanza per le infrastrutture e di finanza per l’impresa.
RITENUTO di dover procedere alla nomina di un nuovo componente Comitato d’Indirizzo di Fincalabra S.p.A. in sostituzione del Sig. Sergi Giuseppe Carmelo che ha rassegnato le proprie dimissioni.
VISTO ed APPLICATO l’art. 36, lett. f), dello Statuto della
Regione Calabria, che affida alla Giunta regionale il compito di
sovrintendere all’ordinamento ed alla gestione degli enti a partecipazione regionale e l’art. 3, comma 6, della L.R. 9/2007.
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 12 del 10 gennaio
2012 che attribuisce al Dipartimento Controlli l’istruttoria dei
provvedimenti finali nei procedimenti attinenti la nomina, revoca e decadenza degli organi societari di competenza regionale.
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale On.
Giuseppe Scopelliti e dell’Assessore alle Attività Produttive on.
Antonio Caridi, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
dalla relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto.
DELIBERA
Per i motivi sopra esposti che si intendono qui recepiti e trascritti:
— di designare il Sig. Cristoforo Putortì quale componente
del Comitato d’Indirizzo di Fincalabra S.p.A. in sostituzione del
Sig. Sergi Giuseppe Carmelo che ha rassegnato le proprie dimissioni;
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
— che con legge regionale n. 13 del 4 aprile 1986 la Regione
Calabria ha promosso la costituzione dell’Ente Autonomo Fiera
di Reggio Calabria, con la finalità di organizzare la rassegna
internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii,
nonché fiere ed esposizioni merceologiche relative a settori rilevanti dell’economia meridionale, utilizzando ogni iniziativa per
lo svolgimento delle connesse attività culturali, di informazione
e divulgazione e che concernono lo sviluppo economico e sociale della Regione;
— che con la suindicata legge è stato approvato lo Statuto
dell’Ente;
— che l’Ente Fiera, con finalità esclusivamente di pubblico
interesse, è partecipato, con l’erogazione di un contributo annuo
per il funzionamento, dalla Regione Calabria e dal Comune di
Reggio Calabria, quali soci fondatori e dalla Provincia di Reggio
Calabria e dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
ed Artigianato di Reggio Calabria, quale socio sostenitore.
CONSIDERATO:
— che con legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008, all’art. 13, l’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria veniva
sciolto e posto in liquidazione e prevista la nomina di un commissario liquidatore col compito di redigere un piano di massima della liquidazione, che dovrà essere approvato dalla Giunta
regionale e dovrà prevedere, tra l’altro, la ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori, che manifestino
disponibilità;
— che al fine di acquisire la manifestazione di disponibilità
da parte dei soci fondatori o sostenitori dell’Ente Fiera circa la
ripartizione del personale prevista dal suindicato art. 13, comma
4, era indetta in data 28 maggio 2009 un’apposita conferenza di
servizi alla quale non ha preso parte, seppur debitamente invitata, la Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato di Reggio Calabria;
— che ciascuna Amministrazione presente alla Conferenza
di servizi si impegnava a manifestare l’effettiva disponibilità ad
assorbire il personale in servizio presso l’Ente Fiera, previa va-
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
lutazione delle proprie piante organiche, fabbisogni triennali, risorse finanziarie, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, con
specificazione del numero e delle qualifiche e/o categorie del
personale da assorbire, nonché dei tempi relativi all’effettivo
trasferimento degli stessi.
PRESO ATTO:
— che nella riunione tra i soci dell’Ente Fiera, svoltasi in
data 9 luglio 2009, il rappresentante della Regione Calabria,
sulla base della dotazione organica vigente e delle esigenze organizzative della struttura burocratica della Giunta regionale,
manifestava la disponibilità al passaggio alla Regione Calabria
di n. 2 unità di personale dell’Ente Autonomo Fiera, non appartenenti alle qualifiche dirigenziali, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, precisando
che il suddetto personale sarà utilizzato negli Uffici Dipartimentali, aventi sede a Catanzaro;
— che nella Conferenza di servizi del 20 aprile 2011, la Regione Calabria confermava la disponibilità di immettere nei ruoli
della Giunta regionale due risorse di categorie B1 e D3, che
dovrà prestare servizio presso la sede di Catanzaro.
RILEVATO:
— che con nota prot. n. 9981/SIAR del 28 aprile 2011, avente
ad oggetto «Ente Fiera Reggio Calabria – adempimenti per il
personale dipendente», il Dirigente Generale delle Attività produttive chiedeva al Dipartimento Organizzazione e Personale
della Regione Calabria di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici e finanziari per l’adozione di eventuali atti finalizzati all’assorbimento, nel ruolo della Giunta regionale di n. 2
unità di personale, una di categoria B1 ed una di categoria D3;
— che con nota prot. n. 18935/SIAR del 16 maggio 2011, il
Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale, al fine di poter verificare l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso al pubblico
impiego e di spesa di personale, chiedeva al Commissario Liquidatore dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria la trasmissione dei dati relativi al personale dipendente da trasferire alla
Giunta regionale ed alla modalità di reclutamento degli stessi,
nonché il relativo trattamento economico;
— che riscontrando la suindicata nota il Commissario liquidatore dell’Ente Fiera di Reggio Calabria trasmetteva al Dipartimento Organizzazione e Personale le informazioni richieste,
afferenti il personale dipendente dell’Ente Autonomo Fiera di
Reggio Calabria, che venivano acquisite con prot. n. 33124/
SIAR dell’8 giugno 2011;
— che con nota prot. 60789/DIP il Dirigente Generale delle
Attività Produttive, evidenziando la proroga dell’incarico al
Commissario Liquidatore dell’Ente Fiera, per ulteriori quattro
mesi, al fine di concludere l’iter di liquidazione, sollecitava
l’avvio delle procedure di assorbimento delle due unità, anche
allo scopo di agevolare l’iter amministrativo-contabile di liquidazione definitiva dell’Ente;
— che con nota acquisita con prot. n. 64119/SIAR del 18
luglio 2011 veniva convocata per il 21 luglio 2011 la Conferenza
di Servizi avente ad oggetto «L.R. 40/2008: assorbimento del
personale dipendente dell’ente autonomo Fiera di Reggio Calabria da parte degli Enti Soci Fondatori e Sostenitori».
DATO ATTO che l’art. 21, comma 3, lett. c, della L.R. 47 del
23 dicembre 2011 autorizza la Giunta Regionale, nelle more
della definizione delle procedure conclusive di liquidazione a
8573
predisporre tutti gli atti necessari alla definizione della ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori
dell’Ente.
VISTI:
— la L.R. n. 13 del 4 aprile 1986, relativa alla costituzione
dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria ed approvazione
Statuto;
— la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m. e i., contenente
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;
— il D.P.G.R. n. 354/99 e s.m. e i. relativo alla separazione
tra attività d’indirizzo politico ed attività amministrativa;
— la L.R. n. 10 del 23 ottobre 2006, avente ad oggetto «Determinazioni in materia previdenziale e di quiescenza per il personale dell’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria», che all’art. 1, comma 2, estende al personale in servizio alle dipendenze dell’Ente Fiera le disposizioni in materia di quiescenza e
previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale;
— la L.R. n. 40 del 12 dicembre 2008 contenente disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario, collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che all’art. 13 scioglie e pone in liquidazione l’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria;
— la L.R. n. 11 del 6/4/2011, recante «Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la
pubblicazione degli atti»;
— la L.R. n. 47 del 23 dicembre 2011, avente ad oggetto
«Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per
l’anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n.
8/2002.
RITENUTO, pertanto, ai sensi e per gli effetti della sopra citata L.R. 47/2011, di rimettere al Dipartimento Organizzazione e
Personale, nelle more della definizione delle procedure conclusive di liquidazione, la predisposizione degli atti essenziali all’«assorbimento» della quota parte di personale dell’Ente Fiera,
nel rispetto della legislazione vigente e delle conclusioni emerse
in sede di conferenze di servizi.
SU PROPOSTA dell’assessore al Personale Domenico Tallini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa
struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto, relatore il Presidente
DELIBERA
1. di demandare, nelle more della definizione delle procedure conclusive di liquidazione, alla struttura competente del
Dipartimento Organizzazione e Personale, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in ossequio alle risultanze delle
conferenze dei servizi summenzionate, la predisposizione di
ogni atto necessario all’immissione nei ruoli della Giunta regionale della quota parte di personale dipendente dell’Ente Fiera;
2. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Organizzazione e Personale, al Commissario liquidatore
dell’Ente Fiera, con sede in Reggio Calabria, Parco Pentimele ed
al Dipartimento Attività Produttive, con sede in Catanzaro, Viale
Cassiodoro, Palazzo Europa;
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8574
3. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Organizzazione e Personale, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 11 del 6 aprile
2011, a richiesta del Dirigente Generale del suindicato Dipartimento proponente.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali
Il Presidente
F.to: Scopelliti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 68
Rilevanza strategica delle Società partecipate da Fincalabra S.p.A. linee di indirizzo – art. 21 legge regionale 23
dicembre 2011, n. 47.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
— che Fincalabra S.p.A. è stata istituita con la L.R. n. 7 del
30 aprile 1984, allo «scopo di concorrere nel quadro della politica di programmazione economica della regione, allo sviluppo
economico e sociale della Calabria»;
— che con l’art. 3 della legge regionale n. 9 dell’11 maggio
2007 è stato stabilito di adottare «iniziative dirette a definire il
ruolo e i compiti di Fincalabra S.p.A. nella prospettiva di dotare
la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per una più
efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socioeconomico», previa acquisizione delle quote azionarie detenute
dagli altri soci;
— che in attuazione della predetta normativa, con le Delibere
di Giunta regionale n. 359/2007 e n. 206/2008 e con decreto
dirigenziale n. 8123/2008, la Regione è divenuta unico azionista
della suddetta società;
— che con l’art. della L.R. n. 9/2007, sono stati definiti il
ruolo ed i compiti della società per azioni Fincalabra, con particolare riguardo alla realizzazione di attività ed iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle Piccole e Medie
Imprese (P.M.I.) operanti nel territorio della Regione Calabria e
quindi dell’occupazione, attraverso l’innalzamento dei livelli di
competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al
credito, la crescita dell’occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la
qualificazione delle risorse professionali e manageriali;
— che Fincalabra s.p.a. dovrà assicurare l’assistenza e il supporto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo dei
territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione
delle aree industriali, anche ai fini della predisposizione di piani
e progetti da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
PRESO ATTO che il Legislatore regionale con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 ha stabilito:
S.p.a., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carattere strategico devono essere finalizzate all’acquisizione di
quote di capitale in imprese e società, i cui prodotti e/o servizi
integrino i processi produttivi e/o operativi di Fincalabra S.p.A.»
stessa, per consentirle «l’esercizio del controllo societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con l’impresa
partecipata» (comma 1, lett. b);
— che «l’acquisizione di partecipazioni strategiche, di cui al
comma precedente, lettera b), deve essere debitamente autorizzato con apposita Delibera di Giunta» (comma 2, 2o periodo);
— che la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della suddetta legge, deve provvedere «a dettare le linee di
indirizzo che consentano l’individuazione delle caratteristiche
che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere
al fine dell’attribuzione della rilevanza strategica» (comma 2, 3o
periodo);
— che «Fincalabra S.p.A., dovrà dismettere tutte le partecipazioni che non rientrano in quelle indicate nei commi precedenti» (comma 2, 4o periodo).
CONSIDERATO che Fincalabra, nel rispetto degli scopi statutari e sociali nonché dei dettati normativi su riportati, può acquisire e/o detenere partecipazioni non finanziarie solo ove
queste consentano di accrescere il valore delle prestazioni erogate e di razionalizzare i costi di gestione attraverso una gestione
maggiormente razionale ed efficace delle proprie funzioni e dei
propri processi gestionali e decisionali, nonché attraverso l’innalzamento complessivo del livello di qualità delle proprie prestazioni, e alla riduzione complessiva dei propri oneri organizzativi, funzionali e procedimentali.
RITENUTO altresì:
— che la rilevanza strategica delle partecipazioni della Fincalabra s.p.a. è connessa esclusivamente all’apporto che la società fornisce in termini di miglioramento dell’efficienza della
struttura organizzativa e del processo produttivo di Fincalabra,
ottenibile anche mediante l’integrazione e la specializzazione
delle predette strutture e processi produttivi;
— che, in attuazione di quanto riportato nei punti precedenti,
Fincalabra S.p.a. può acquisire e/o detenere partecipazioni strategiche in organismi che hanno come oggetto lo svolgimento
delle attività di seguito elencate, inerenti:
a) la promozione delle politiche occupazionali, la creazione
di nuove imprese e lo sviluppo delle imprese esistenti, in qualunque settore operino;
b) i servizi volti allo sviluppo e/o alla valorizzazione delle
imprese, degli enti regionali e degli Enti pubblici;
c) la consulenza e l’assistenza tecnica in materia di gestione
dei fondi regionali, nazionali e comunitari;
d) l’assunzione della funzione di organismo intermediario o
beneficiario attuatore o gestore di Programmi Operativi Regionali finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali volti
al rafforzamento del sistema economico e territoriale regionale
(FESR, FSE, FEOGA, ecc.);
— che «Fincalabra S.p.A. può assumere, per lo svolgimento
della propria attività, partecipazioni finanziarie e partecipazioni
strumentali di carattere strategico», nel rispetto dei limiti ivi indicati (comma 1, 2o periodo);
e) la gestione, nell’ambito dei programmi di sviluppo della
Regione Calabria, di infrastrutture al servizio del sistema produttivo calabrese;
— che, nello specifico, «al fine di garantire il rispetto dei
principi normativi che regolano il funzionamento di Fincalabra
f) la realizzazione e la gestione di aree industriali, di aree produttive e di incubatori fisici e virtuali di imprese.
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
RITENUTO altresì:
8575
f) la realizzazione e la gestione di aree industriali, di aree produttive e di incubatori fisici e virtuali di imprese;
— che Fincalabra S.p.A., al fine di gestire le commesse affidate ad essa dalla Regione Calabria, nel rispetto delle medesime
condizioni, debba avvalersi delle risorse umane, organizzative,
logistiche e strumentali delle proprie partecipate strategiche e
che unicamente in caso di comprovata assenza di professionalità
interne al proprio gruppo in grado di assicurare la prestazione
dei servizi richiesti possa avvalersi di professionalità esterne;
— che, al fine di garantire l’economicità e la redditività della
partecipazione societaria regionale, Fincalabra S.p.A. non può
acquisire e/o detenere partecipazioni strategiche in organismi
che abbiano lo stesso oggetto sociale e/o oggetto sociale simile.
RIBADITO che, così come stabilito dall’art. 21 della L.R. n.
47/2011 di cui alle premesse, Fincalabra S.p.A, al fine di acquisire le suddette partecipazioni strategiche, deve richiedere alla
Giunta regionale la preventiva autorizzazione.
SU PROPOSTA congiunta del Presidente della Giunta regionale On. Giuseppe Scopelliti e dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio On. Giacomo Mancini, formulata a seguito dell’istruttoria compiuta dalla relativa struttura.
DELIBERA
Per i motivi di sopra esposti che si intendono qui recepiti e
trascritti per costituirne parte integrante e sostanziale della presente, che:
1. Fincalabra S.p.A., nel rispetto della normativa vigente e
degli scopi statutari e sociali, può acquisire e/o detenere partecipazioni non finanziarie solo ove queste consentano di accrescere
il valore delle prestazioni erogate e di razionalizzare i costi di
gestione attraverso una gestione maggiormente razionale ed efficace delle funzioni e dei processi gestionali e decisionali,
nonché attraverso l’innalzamento complessivo del livello di qualità delle proprie prestazioni, e alla riduzione complessiva dei
propri oneri organizzativi, funzionali e procedimentali;
2. la rilevanza strategica delle partecipazioni della Fincalabra s.p.a. è connessa esclusivamente all’apporto che la società
fornisce in termini di miglioramento dell’efficienza della struttura organizzativa e del processo produttivo di Fincalabra, ottenibile anche mediante l’integrazione e la specializzazione delle
predette strutture e processi produttivi;
3. Fincalabra S.p.a. può acquisire e/o detenere partecipazioni strategiche in organismi che hanno per oggetto sociale le
attività di seguito elencate, inerenti:
a) la promozione delle politiche occupazionali, la creazione
di nuove imprese e lo sviluppo delle imprese esistenti, in qualunque settore operino;
b) i servizi volti allo sviluppo e/o alla valorizzazione delle
imprese, degli enti regionali e degli Enti pubblici;
c) la consulenza e l’assistenza tecnica in materia di gestione
dei fondi regionali, nazionali e comunitari;
d) l’assunzione della funzione di organismo intermediario o
beneficiario attuatore o gestore di Programmi Operativi Regionali finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali volti
al rafforzamento del sistema economico e territoriale regionale
(FESR, FSE, FEOGA, ecc.);
e) la gestione, nell’ambito dei programmi di sviluppo della
Regione Calabria, di infrastrutture al servizio del sistema produttivo calabrese;
4. Fincalabra S.p.A., al fine di gestire le commesse affidate
ad essa dalla Regione Calabria, nel rispetto delle medesime condizioni, debba avvalersi delle risorse umane, organizzative, logistiche e strumentali delle proprie partecipate strategiche e che
unicamente in caso di comprovata assenza di professionalità interne al proprio gruppo in grado di assicurare la prestazione dei
servizi richiesti possa avvalersi di professionalità esterne;
5. Fincalabra S.p.A. non può acquisire e/o detenere partecipazioni strategiche in società che abbiano lo stesso oggetto sociale e/o oggetto sociale simile;
6. Fincalabra S.p.A, così come stabilito dall’art. 21 della
L.R. n. 47/2011 di cui alle premesse, al fine di acquisire le suddette partecipazioni strategiche, deve richiedere alla Giunta regionale la preventiva autorizzazione;
7. di demandare al Dipartimento Controlli e al Dipartimento
Attività Produttive, ognuno per la propria competenza, l’emanazione di tutti i conseguenti atti derivanti dall’approvazione della
presente deliberazione;
8. di notificare il presente atto, a carico del Dipartimento
Controlli, alla società Fincalabra S.p.A.;
9. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera
sul BURC a cura del Dipartimento Controlli ai sensi della legge
regionale 4 settembre 2001, n. 19.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali
Il Presidente
F.to: Scopelliti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 69
Fondazione dei «Calabresi nel Mondo» - Approvazione
piano delle attività anno 2012.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE:
— l’articolo 53 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47
nel modificare integralmente l’art. 18 della legge regionale 12
giugno 2009, n. 19, promuove la costituzione della Fondazione
dei «Calabresi nel Mondo», organismo in house per la programmazione, l’attuazione e la gestione, anche a valere sulle risorse
finanziarie della programmazione operativa cofinanziata dai
fondi strutturali comunitari, di interventi finalizzati allo sviluppo
ed al consolidamento delle relazioni sociali, economiche, produttive, istituzionali e culturali con le comunità di Calabresi residenti all’estero;
— il comma 3 dell’art. 53 della citata legge n. 47/2011 prevede la concessione alla Fondazione dei «Calabresi nel Mondo»
di un contributo annuo per le spese di funzionamento quantificato per l’anno 2012 pari ad c 100.000,00 allocato all’UPB
6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012
mentre il comma 4 del medesimo articolo prevede che la Fondazione presenti alla Giunta regionale, per l’approvazione, un
piano delle attività articolato in azioni ed interventi.
8576
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
CONSIDERATO:
— che con determinazione n. 2/2012 il Presidente della Fondazione dei «Calabresi nel Mondo» ha approvato il Piano delle
Attività per l’anno 2012 per come previsto dal comma 4 dell’art.
53 della legge regionale n. 4772011;
— che con nota del 17/1/2012 è pervenuto al Dipartimento
Presidenza il Piano delle attività per l’anno 2012 della Fondazione dei «Calabresi nel Mondo», allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
EVIDENZIATO:
— che il Piano di Attività per l’anno 2012 elaborato dalla
Fondazione dei «Calabresi nel Mondo», prevede, tra l’altro,
anche la promozione di azioni, attività ed iniziative coerenti con
le finalità di cui all’UPB 6.2.01.06 del bilancio di previsione per
l’esercizio 2012 denominata «Norme in favore dei calabresi nel
mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne»;
— che, in particolare, risulta opportuno, anche al fine di assicurare l’unitarietà degli interventi e delle iniziative di carattere
internazionale volte a rafforzare la rete dei calabresi nel mondo,
demandare alla Fondazione la realizzazione nei paesi di emigrazione delle attività promozionali di cui agli articoli 8-11-13 della
legge regionale n. 33/2004 e s.m.i.;
— che tali attività, coerenti con le finalità di cui all’UPB
6.2.01.06 del bilancio di previsione per l’esercizio 2012, sono
espressamente individuate nel Piano delle Attività per l’anno
2012 per come elaborato dalla Fondazione ed articolato in interventi specifici per un importo complessivo di c 100.000,00.
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
richiamate e trascritte,
— di approvare il Piano delle Attività per l’anno 2012 elaborato dalla Fondazione dei «Calabresi nel Mondo», allegato a), il
quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
— di assegnare e impegnare a favore della Fondazione dei
«Calabresi nel Mondo» l’importo complessivo di c 50.000,00
sul capitolo di spesa 62010606 «Spese per iniziative ed interventi a favore dei “Calabresi nel Mondo”» del bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità, per la realizzazione del Piano delle Attività per
l’anno 2012;
— di assegnare ed impegnare a favore della Fondazione dei
«Calabresi nel Mondo» l’importo complessivo di c 100.000,00
sul capitolo di spesa 62010612 «Contributo per le spese di funzionamento della Fondazione dei “Calabresi nel Mondo”» (art.
53 legge n. 47/2011) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
— di incaricare il Dipartimento Presidenza per l’effettuazione di tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente
atto;
— di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, alla Fondazione dei «Calabresi nel
Mondo»;
RITENUTO, pertanto, dover approvare il Piano di Attività
per l’anno 2012 elaborato dalla Fondazione dei «Calabresi nel
Mondo».
— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi
della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente
Generale del Dipartimento proponente.
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta dalla competente struttura il cui dirigente si è espresso anche sulla regolarità dell’atto;
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali
Con voti unanimi
Il Presidente
F.to: Scopelliti
(segue allegato)
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8577
8578
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
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8580
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
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2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
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2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8584
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 72
Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al Bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 598 del
23/12/2011. Variazione compensativa nell’ambito dell’UPB
1.2.01.01 ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
nanziario 2012 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli
e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa.
SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv.
Giacomo Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
della relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto.
DELIBERA
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE nel documento tecnico inerente il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con la
deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nell’ambito dell’UPB 1.2.01.01, sono allocati i seguenti capitoli:
— capitolo 1003125 relativo a «Spese per il rimborso agli
Enti di provenienza degli stipendi dovuti al personale comandato presso la Regione» con uno stanziamento attuale di c
1.600.000,00;
— capitolo 12010123 relativo a «Fondo per la retribuzione di
risultato dei dirigenti regionali, ivi comprese le spese per il pagamento dei contributi previdenziali posti a carico della Regione» con uno stanziamento attuale di c 4.700.000,00;
— capitolo 1003119 relativo a «Fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi, compreso il pagamento dei contributi
previdenziali a carico dell’ente (art. 5 della legge regionale
5/5/90, n. 30)» con uno stanziamento attuale di c 6.000.000,00.
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportate quale parte integrante e sostanziale:
1. di apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 597
del 23/12/2011 inerente il bilancio annuale 2012, nonché al bilancio dipartimentale 2012, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011:
— nell’ambito dell’UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione
della spesa:
− lo stanziamento del capitolo 12010123 è ridotto, in termini di competenza e di cassa, di euro 200.000,00;
− lo stanziamento del capitolo 1203119 è ridotto, in termini di competenza e di cassa, di euro 300.000,00;
− lo stanziamento del capitolo 1003125 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di euro 500.000,00;
CONSIDERATO che con nota n. 22574 del 20 gennaio 2012
il dirigente generale del dipartimento «Organizzazione e Personale» ha richiesto, tenuto conto delle obbligazioni assunte dall’Ente, una variazione compensativa nell’ambito dell’UPB
1.2.01.01 mediante riduzione di c 200.000,00 sullo stanziamento
del capitolo 12010123 e di c 300.000,00 sullo stanziamento del
capitolo 1003119 e contestuale aumento di c 500.000,00 sullo
stanziamento del capitolo 1003125.
2. di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 7
«Organizzazione e Personale»;
RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al bilancio dipartimentale di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/
2011.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali
3. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e Patrimonio
ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale.
Il Presidente
F.to: Scopelliti
VISTA:
— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» e,
in particolare, l’articolo 10, comma 4, in base al quale la Giunta
regionale può operare variazioni compensative nell’ambito della
medesima UPB;
— la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49 recante «Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/
2014» ed, in particolare, l’articolo 13, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2012
variazioni al bilancio di previsione 2012;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/
2011 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012, articolato per unità
previsionali di base (UPB) e per capitoli;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/
2011 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio fi-
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 73
Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, al
documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al Bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 598 del
23/12/2011. Incremento dello stanziamento di capitoli di pertinenza del dipartimento «Organizzazione e Personale» con
prelievo dal Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 febbraio
2002, n. 8.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE nel documento tecnico inerente il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con la
deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011 sono
allocati i seguenti capitoli, tutti ricompresi nell’elenco delle
spese obbligatorie allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
— all’UPB 1.2.04.01 sono allocati i capitoli:
− 1005101 relativo a spese contrattuali per fitto locali e
fabbricati adibiti ad uffici della Regione, con uno stanziamento
iniziale di c 7.100.000,00;
− 1005102 inerente spese di manutenzione ordinaria per
gli immobili sede degli uffici regionali, con uno stanziamento
iniziale pari ad c 200.000,00;
− 1005103 relativo a spese per consumi di acqua e riscaldamento uffici regionali, con uno stanziamento iniziale di c
180.000,00;
− 1005105 relativo a spese per acquisto e manutenzione
arredo uffici, con uno stanziamento iniziale di c 160.000,00;
− 1005106 relativo a spese per stampati e cancelleria, materiali di consumo, con uno stanziamento iniziale di c
200.000,00;
− 1005107 relativo a spese postali, telegrafiche, svincoli
ferroviari, corriere espresso, con uno stanziamento iniziale di c
400.000,00;
− 1005108 relativo a spese per acquisto, noleggio, manutenzione e gestione dei veicoli di servizio e di rappresentanza,
con uno stanziamento iniziale di c 600.000,00;
− 12040101 inerente spese di telefonia fissa, con uno
stanziamento iniziale di c 2.200.000,00;
− 12040114 relativo a spese di telefonia mobile e servizi
internet, con uno stanziamento iniziale di c 140.000,00;
− 12040115 inerente spese condominiali derivanti da
contratti di fitto dei locali adibiti ad uffici regionali con uno stanziamento iniziale di c 120.000,00;
− 12040117 inerente spese per la manutenzione di impianti di sollevamento, di riscaldamento ed elettrici con uno
stanziamento iniziale di c 150.000,00;
− 12040123 relativo a spese per acquisto, noleggio, manutenzione e gestione dei veicoli adibiti a servizi di protezione
civile, uno stanziamento iniziale di c 800.000,00;
— all’UPB 1.2.04.10 è allocato il capitolo 1011106 relativo a
imposte, sovrimposte e tasse, con uno stanziamento iniziale di c
350.000,00.
CONSIDERATO che con nota n. 22458 del 22 gennaio 2012
il dirigente generale del dipartimento «Organizzazione e Personale» ha richiesto l’incremento dello stanziamento di competenza dei capitoli su indicati, poiché le somme allocate nel bilancio 2012 non sono sufficienti per far fronte alle obbligazioni
contrattuali di durata pluriennale già assunte ed inoltre, ha richiesto di ulteriori somme per le quali erano stati già predisposti
i decreti di impegno nello scorso anno a cui, tuttavia, non è stato
dato corso a causa delle limitazioni imposte per il rispetto del
Patto di Stabilità.
TENUTO CONTO CHE:
8585
delle spese di funzionamento della Regione nel triennio 2011/
2013 del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009;
— la richiesta di aumento dello stanziamento di competenza
fatta dal dipartimento «Organizzazione e Personale» si riferisce,
in alcuni casi, a capitoli che non rientrano nell’elenco delle spese
obbligatorie allegato al bilancio 2012;
— lo stanziamento del capitolo relativo al «Fondo di riserva
per spese obbligatorie e d’ordine» presenta uno stanziamento
notevolmente ridotto rispetto al bilancio del precedente esercizio
finanziario, per cui il Dipartimento Bilancio ha l’obbligo e la
responsabilità di gestire in maniera prudenziale tale fondo tenendone sotto controllo l’ammontare al fine di poter far fronte,
entro la chiusura dell’esercizio, oltre che alle varie e numerose
richieste effettuate dai Dipartimenti anche e soprattutto alla necessità di assicurare la copertura finanziaria delle rate di ammortamento relative ai mutui in essere.
ATTESO che è previsto in bilancio l’apposito «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine» e che il prelievo da tale
fondo per l’integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi a
spese obbligatorie è espressamente regolato all’articolo 18 della
legge regionale 4/2/2002, n. 8.
ACCERTATO che tale fondo, allocato all’UPB della spesa
8.2.01.01, capitolo 7002101, presenta, al momento, la necessaria
disponibilità.
RITENUTO necessario apportare le conseguenti variazioni
allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
finanziario 2012, al documento tecnico di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al bilancio
dipartimentale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
598 del 23/12/2011, secondo quanto riportato nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
VISTA:
— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria»;
— la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49 recante «Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/
2014» ed, in particolare, l’articolo 13, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2012
variazioni al bilancio di previsione 2012;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/
2011 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012, articolato per unità
previsionali di base (UPB) e per capitoli;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/
2011 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio finanziario 2012 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli
e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa.
SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv.
Giacomo Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta
della relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto.
— la richiesta formulata dal dipartimento «Organizzazione e
Personale» si riferisce, tra l’altro, ad obbligazioni per le quali
erano stati disposti l’impegno di spesa e/o la liquidazione lo
scorso anno, compresi i debiti fuori bilancio di cui alla DGR n.
321/2011 e quindi, le somme iscritte dovranno prioritariamente
essere utilizzate per far fronte alle suddette obbligazioni;
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
riportate quale parte integrante e sostanziale:
— nel corso degli anni sono state approvate norme volte al
contenimento della spesa regionale e, da ultimo, l’articolo 2
della legge regionale 11 agosto 2010, n. 2 prevede la riduzione
1. di apportare la seguente variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l’esercizio finanziario
2012:
DELIBERA
8586
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
— lo stanziamento dell’UPB 1.2.04.01 è incrementato, in termini di competenza e di cassa, di c 1.792.804,75;
— lo stanziamento dell’UPB 1.2.04.10 è incrementato, in termini di competenza e di cassa, di c 240.762,48;
— lo stanziamento dell’UPB 8.2.01.01 è ridotto, in termini di
competenza e di cassa, di c 2.033.567,23;
2. di apportare, altresì, le conseguenti variazioni al documento tecnico, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011 inerente al bilancio annuale 2012,
nonché al bilancio dipartimentale 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011:
— nell’ambito dell’UPB 1.2.04.01 dello stato di previsione
della spesa:
− lo stanziamento del capitolo 1005101 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 36.639,71;
− lo stanziamento del capitolo 1005102 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 161.743,15;
− lo stanziamento del capitolo 1005103 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 300.000,00;
− lo stanziamento del capitolo 1005105 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 17.502,00;
− lo stanziamento del capitolo 1005106 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 20.975,94;
− lo stanziamento del capitolo 1005107 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 36.563,40;
− lo stanziamento del capitolo 1005108 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 309.380,55;
− lo stanziamento del capitolo 12040101 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 300.000,00;
− lo stanziamento del capitolo 12040114 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 30.000,00;
− lo stanziamento del capitolo 12040115 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 30.000,00;
− lo stanziamento del capitolo 12040117 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 50.000,00;
− lo stanziamento del capitolo 12040123 è incrementato,
in termini di competenza e di cassa, di c 500.000,00;
— nell’ambito dell’UPB 1.2.04.10 dello stato di previsione
della spesa lo stanziamento del capitolo 1011106 è incrementato, in termini di competenza e di cassa, di c 240.762,48;
— nell’ambito dell’UPB 8.2.01.01 dello stato di previsione
della spesa, lo stanziamento del capitolo 7002101 è ridotto, in
termini di competenza e di cassa, di c 2.033.567,23;
3. di attribuire le risorse finanziarie al Dirigente titolare del
centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 7
«Organizzazione e Personale»;
4. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Bilancio e Patrimonio
ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19 a richiesta del Dirigente Generale.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali
Il Presidente
F.to: Scopelliti
(segue allegato)
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 74
Variazione al documento tecnico, di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, e al bilancio
dipartimentale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011, inerenti al bilancio di previsione
2012, nonché al bilancio pluriennale 2012-2014, annualità
2013. Variazione compensativa fra i capitoli della spesa
25010101, 25010102, 25010103 e 25010104 inerenti agli Assi
1, 2, 3 e 4 del Programma Operativo FEP 2007-2013.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE:
— con regolamento (CE) del Consiglio n. 1198 del 27 luglio
2006, è stato istituito il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) ed è
stato delimitato il quadro degli interventi di sostegno a favore
dello sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di programmazione 2007-2013;
— con regolamento (CE) della Commissione n. 498 del 26
marzo 2007, sono state definite le modalità di applicazione del
succitato regolamento (CE) n. 1198/2006;
— con decisione della Commissione Europea n. C(2007)
6792 del 19 dicembre 2007, è stato approvato il Programma
Operativo relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 20072013, alla cui realizzazione partecipano le Amministrazioni regionali, in qualità di organismi intermedi, ai sensi dell’art. 38 del
regolamento (CE) n. 498/2007;
— con deliberazione n. 130 del 16 marzo 2009, la Giunta
regionale ha preso atto dei documenti concernenti il Programma
Operativo relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 20072013, per la parte di competenza della Regione Calabria;
— con l’art. 11 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19,
così come integrato dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge
regionale 18 luglio 2011, n. 20, è stata disposta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del Programma
Operativo FEP 2007-2013, ed in particolare, al comma 1, lett. c)
e c bis), è stato assicurato il cofinanziamento regionale con le
risorse allocate all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) e con le
risorse proprie regionali derivanti dal ricorso all’indebitamento,
iscritte all’UPB 2.5.01.01 (capitolo 25010106), per un ammontare complessivo di c 5.045.467,80 per l’intero periodo di programmazione 2007-2013;
8587
— ai sensi dell’art. 55, comma 3, del richiamato regolamento
(CE) n. 1198/2006, le modifiche decorrono dalla suddetta data
di presentazione della richiesta alla Commissione Europea.
CONSIDERATO che con nota n. 35971 del 31 gennaio 2012
del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e
Forestazione sono state trasmesse le modifiche al piano finanziario del PO FEP 2007-2013 ed è stato richiesto di apportare le
conseguenti variazioni al bilancio regionale.
VISTE:
— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» e,
in particolare, l’articolo 23, comma 2, lettera b);
— la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49 recante «Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/
2014» ed, in particolare, l’articolo 13, che autorizza la Giunta
regionale ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario 2012
variazioni al bilancio di previsione 2012;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23 dicembre 2011 che approva il documento tecnico inerente al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, articolato
per unità previsionali di base (UPB) e per capitoli;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23 dicembre 2011 che approva il bilancio dipartimentale per l’esercizio finanziario 2012 con il quale, ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, della su citata legge regionale n. 8/2002, sono attribuiti i capitoli e le relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilità amministrativa.
RITENUTO, pertanto, di apportare le conseguenti variazioni
al documento tecnico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23 dicembre 2011, e al bilancio dipartimentale
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23
dicembre 2011, inerenti al bilancio di previsione 2012, nonché
al bilancio pluriennale 2012-2014, annualità 2013, relativamente ai capitoli concernenti il cofinanziamento comunitario e
nazionale.
SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv.
Giacomo Mancini, formulata sulla base dell’istruttoria della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto.
DELIBERA
— a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, nel bilancio
regionale sono stati, altresì, istituiti i capitoli della spesa, sulla
base dell’articolazione per Asse (Asse 1, Asse 2, Asse 3, Asse 4 e
Asse 5) e per anno prevista dal Programma, relativi al cofinanziamento comunitario e nazionale (capitoli 25010101,
25010102, 25010103, 25010104 e 25010105);
— in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma del 16
dicembre 2011, è stata approvata la rimodulazione dei piani finanziari presentati dalle Regioni;
— con nota n. 0002952 del 26 gennaio 2012, il Dipartimento
delle Politiche Europee e Internazionali del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha evidenziato che la rimodulazione del piano finanziario presentata dalla Regione Calabria, unitamente ai piani finanziari delle altre Regioni, vanno a
costituire il nuovo piano finanziario del Programma Operativo
di cui trattasi, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella citata seduta del 16 dicembre 2011 e trasmesso alla Commissione
Europea il 21 dicembre 2011;
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
1. di apportare al documento tecnico, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 23 dicembre 2011 inerente al bilancio annuale 2012, nonché al bilancio dipartimentale
2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 598
del 23 dicembre 2011, le seguenti variazioni compensative nell’ambito della UPB 2.5.01.01 dello stato di previsione della
spesa:
— lo stanziamento del capitolo 25010101 è ridotto, in termini di competenza e di cassa, di c 4.876.538,40;
— lo stanziamento del capitolo 25010102 è ridotto, in termini di competenza e di cassa, di c 560.622,60;
— lo stanziamento del capitolo 25010103 è ridotto, in termini di competenza e di cassa, di c 149.853,60;
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2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
— lo stanziamento del capitolo 25010104 è incrementato, in
termini di competenza e di cassa, di c 5.587.014,60;
2. di apportare al bilancio pluriennale 2012-2014, annualità
2013, le seguenti variazioni compensative nell’ambito della
UPB 2.5.01.01 dello stato di previsione della spesa:
— lo stanziamento del capitolo 25010101 è ridotto, in termini di competenza e di cassa, di c 1.485.367,20;
— lo stanziamento del capitolo 25010104 è incrementato, in
termini di competenza e di cassa, di c 1.485.367,20;
3. di confermare che il cofinanziamento regionale a ciascun
Asse del Programma Operativo FEP 2007-2013 è assicurato con
le risorse allocate all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) e con le
risorse proprie regionali derivanti dal ricorso all’indebitamento,
iscritte all’UPB 2.5.01.01 (capitolo 25010106), per un ammontare complessivo di c 5.045.467,80 per l’intero periodo di programmazione 2007-2013;
4. di confermare, altresì, l’attribuzione delle risorse finanziarie al Dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento n. 6 «Agricoltura, Foreste e Forestazione»;
5. di disporre la pubblicazione sul BURC della presente deliberazione.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali
Il Presidente
F.to: Scopelliti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 76
Legge 17/2/1992, n. 179 quadriennio 92/95 – Legge 23/12/
1996, n. 662, art. 2, comma 63, lett. d) – Legge regionale 4/9/
2001, n. 19 – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.
34 comma 7 – Programma di Recupero Urbano (PRU), codice 2.5.1/b, delibera CIPE 16/3/1994 – Comune di Cosenza
– Importo finanziamento c 6.713.939,69 – Ricostituzione
Collegio di Vigilanza.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge 5/8/1978, n. 457 e successive modificazioni
ed integrazioni.
VISTA la Legge 17/2/1992, n. 179.
VISTA la Legge 4/12/1993, n. 493.
VISTA la Legge regionale 4/9/2001, n. 19.
VISTA la Legge regionale 16/4/2002, n. 19.
VISTO l’art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 437 dell’8/
11/1994 con la quale è stato approvato il programma di Edilizia
Residenziale Pubblica per il quadriennio 1992/95.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 19/1/
1995 con la quale sono state approvate le prime direttive e modalità procedurali per il programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 1992/95.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 6048
dell’11/11/1998 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
e sono state date nuove direttive per la realizzazione dei Programmi di Recupero Urbano.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 610 del 27/9/
2000 con la quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse e
sono stati localizzati gli interventi relativi ai Programmi di Recupero Urbano (PRU), compresi quelli connessi ai Contratti di
Quartiere (PRU-CQ), codice 2.5.1/b della delibera CIPE 16/3/
1994 ed è stata, tra le altre, selezionata la proposta di Programma
di Recupero Urbano presentata dal Comune di Cosenza per la
cui realizzazione è stato indicato il finanziamento complessivo
provvisorio di c 6.713.939,69 ed è stato altresì indicato l’importo del prefinanziamento per «Rilievi ed indagini» e «Progettazione Esecutiva» (3%+3% del finanziamento complessivo)
pari ad c 402.836,38.
VISTO l’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 7,
richiamato dall’art. 4 dell’Accordo di Programma, ai sensi del
quale la vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma e
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio presieduto dal Sindaco di Cosenza, o dal suo delegato e composto
da un rappresentante del Comune e un rappresentante della Regione Calabria, da nominarsi prima dell’inizio dei lavori.
VISTO l’art. 3, comma 5, dell’Accordo di Programma stabilisce esclusivamente la rilevanza ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione Regionale.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 102 del 9/3/
2009 con la quale veniva ricostituito il Collegio di Vigilanza del
P.R.U. di Cosenza, nelle persone dell’Assessore Comunale, On.
Franco Ambrogio, in qualità di Presidente, giusta delega del Sindaco di Cosenza, dell’Arch. Sabina Barresi quale rappresentante
del Comune di Cosenza e dall’Arch. Ferruccio Lione del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, quale rappresentante regionale.
CONSIDERATO che a seguito del rinnovo dell’Amministrazione Comunale decadono le nomine dell’On. Franco Ambrogio, in qualità di Presidente e dell’Arch. Sabina Barresi quale
rappresentante del Comune di Cosenza.
CONSIDERATO che, con riferimento alle disposizioni citate,
il Sindaco di Cosenza, con propria nota acquisita in atti a questo
Dipartimento al prot. Gen. SIAR n. 123005/2011, ha comunicato che intende presiedere personalmente il Collegio di vigilanza ed ha nominato l’Arch. Lorenza Tucci, Dirigente Settore
Urbanistica del Comune di Cosenza, quale rappresentante del
Comune in seno al citato collegio.
PRESO ATTO delle dimissioni formulate dall’Arch. Ferruccio Lione acquisite al prot. del Dipartimento al n. 794/2011.
RITENUTO pertanto di dover procedere alla ricostituzione
del Collegio di Vigilanza.
SU PROPOSTA del relatore, Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio, On. Pietro Aiello, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto, resa dal Dirigente
Generale, a voti unanimi
DELIBERA
Per quanto esposto nel considerato che si intende integralmente recepito nel deliberato:
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
1. di approvare, il contenuto delle premesse espositive di
cui al presente atto deliberativo;
2. di individuare e nominare quale rappresentante regionale
in seno al Collegio di Vigilanza di cui all’art. 4 dell’Accordo di
Programma tra Regione Calabria ed il Sindaco di Cosenza circa
il Programma di Recupero Urbano, il Geom. Filippo Caliò funzionario regionale del Dipartimento n. 9 Infrastrutture – Lavori
Pubblici – Politiche della Casa – E.R.P. – A.B.R. – Risorse
Idriche – Ciclo Integrato delle Acque;
3. di stabilire che per l’espletamento del citato incarico al
predetto dipendente compete il rimborso spese e l’indennità di
missione, ove dovuta, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, da porre a carico dell’Amministrazione comunale di Cosenza;
4. di dare atto che il Collegio di Vigilanza previsto dall’art.
4 del citato Accordo di Programma è così costituito:
— Dott. Mario Occhiuto – Sindaco di Cosenza – Presidente;
— Arch. Lorenza Tucci – Dirigente Settore urbanistica del
Comune di Cosenza – Componente;
— Geom. Filippo Caliò – Rappresentante regionale – Componente;
5. di dare atto che le decisioni del Collegio di Vigilanza non
sono vincolanti per l’Amministrazione Regionale;
6. di dare mandato al Dipartimento Urbanistica e Governo
del Territorio per l’esecuzione del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale Regionale.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali
8589
nel numero di 18 unità la Segreteria Tecnica dell’Autorità di
Certificazione del POR Calabria FESR 2007/2013 e del POR
Calabria FSE 2007/2013 e che con successiva DGR n. 652/2010
è stata ulteriormente implementata di una categoria D;
N. 5 unità di categoria D e n. 5 di categoria C per il POR
Calabria FESR 2007/2013;
N. 4 unità di categoria D e n. 5 di categoria C per il POR
Calabria FSE 2007/2013.
RITENUTO CHE l’Autorità di Certificazione adempie a tutte
le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento
(CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative
definite dal Regolamento della Commissione n. 1828/2006 ed in
particolare è incaricata dei compiti seguenti:
— elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni
certificate delle spese e le domande di pagamento;
— certificare che la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
— certificare che le spese dichiarate sono conformi alle
norme comunitarie e nazionali e sono state sostenute in rapporto
alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente
ai criteri applicabili al programma ed alle norme comunitarie e
nazionali;
— garantire di aver ricevuto dall’Autorità di Gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite ed alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
— operare conseguentemente ai risultati di tutte le attività di
audit svolte dall’Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità;
Il Presidente
F.to: Scopelliti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 77
POR Calabria FSE 2007-2013, rettifica DGR 7 agosto
2009, n. 540 – recante «Istituzione della Segreteria Tecnica
della Autorità di certificazione del POR Calabria FESR
2007-2013 e POR Calabria FSE 2007-2013 integrata con
DGR n. 71 del 28/1/2010».
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
CHE con deliberazione n. 540 del 7 agosto 2009 è stata istituita la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Certificazione del
POR Calabria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/
2013 nel numero di 18 unità di cui:
N. 5 unità di categoria D e n. 4 di categoria C per il POR
Calabria FESR 2007/2013;
N. 5 unità di categoria D e n. 4 di categoria C per il POR
Calabria FSE 2007/2013.
CHE con deliberazione n. 71 del 28 gennaio 2010 è stata rettificata la deliberazione n. 540 del 7 agosto 2009 confermando
— mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
— tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli
importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della
partecipazione ad un’operazione.
VISTE le numerose note della Commissione di richiamo per
mancati controlli da parte dell’AdC negli anni 2008-2009-2010,
si ritiene di dover potenziare la Struttura della Segreteria Tecnica dell’Autorità di Certificazione del POR Calabria FSE 2007/
2013 di almeno altre 2 unità di cui 1 di categoria D ed una di
Categoria C.
VISTI:
— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/
1999;
— il Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale
Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo
del FSE;
— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
8590
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
— il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Regolamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7
aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per
quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate, di:
— rettificare la delibera di Giunta regionale n. 540 del 7
agosto 2009, nella parte riguardante la composizione della Segreteria Tecnica dell’Autorità di Certificazione del POR Calabria FSE 2007/2013, aumentando di n. 2 unità la composizione
della stessa di cui 1 di fascia D ed 1 di fascia C;
— dare atto che la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Certificazione del POR Calabria FSE 2007/2013 è composta da n. 11
unità di cui n. 5 unità di categoria D e n. 6 di categoria C;
— demandare all’Autorità di Certificazione la nomina dei
nuovi componenti con successivo atto;
— notificare la presente deliberazione all’Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013, all’Autorità di Audit
ed all’Autorità di Certificazione;
— il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale
di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea
con decisione C(2007) 3329 del 13/7/07;
— pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
— il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 20072013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6711 del 17/12/07;
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali
— la deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 24/
12/07 con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte
della Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del
17/12/07 del Programma Operativo Regionale Calabria FSE
2007-2013;
Il Presidente
F.to: Scopelliti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 febbraio 2012, n. 79
— il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 20072013 e il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al Programma operativo del Fondo sociale Europeo 2007-2013;
Annullamento Avviso pubblico per incarico componente
Comitato di Sorveglianza – Stazione Unica Appaltante di cui
alla D.G.R. n. 596/2011. Proposta modifica legislativa dell’art. 3, comma 10 lett. a) della L.R. 26/2007.
— la delibera di Giunta regionale n. 201 del 20/5/2011 che
approva il Manuale delle procedure di controllo da parte dell’Autorità di Certificazione sulle spese afferenti sia il POR Calabria FESR che il POR Calabria FSE per la programmazione
comunitaria 2007-2013.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».
VISTA la L.R. n. 19 del 4 settembre 2001 – Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di
accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni».
SU PROPOSTA congiunta dell’Assessore al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali
On. Dotto Francescantonio Stillitani e dell’Assessore al Bilancio
e Programmazione On. Giacomo Mancini, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa
dall’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR 2007/
2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013, dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007/2013 e dal Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, a voti unanimi
PREMESSO CHE:
— con delibera di Giunta n. 596 del 23/12/2011 è stato approvato l’avviso pubblico per incarico componente Comitato di
Sorveglianza – Stazione Unica Appaltante;
— con delibera n. 18/2012 è stata nominata la Commissione
di valutazione per le attività di cui all’Avviso pubblico de quo;
— il segretario della predetta commissione, regolarmente insediata per l’espletamento delle attività previste dal citato avviso, ha trasmesso in data 23 febbraio u.s., il verbale della Commissione n. 3 del 20 febbraio 2012, nel quale la Commissione
evidenziava alla Giunta regionale un errore nella legge regionale
di riferimento e negli atti di gara che «potrebbe far insorgere in
chi potrebbe rimanere escluso un interesse ad impugnare l’intera
procedura»;
— la Commissione, in particolare, ha rilevato che:
− l’errore consiste nel richiamo, contenuto nel comma 10,
lett. a) dell’art. 3 della legge regionale n. 26 del 7/12/2007, recante l’istituzione della Stazione unica appaltante, ad una ipotesi
di decadenza che si realizzerebbe «al verificarsi delle condizioni
di cui alla lettera e) del precedente comma 9»;
− il comma 9 del medesimo art. 3, nell’elencare le varie
ipotesi di incompatibilità a ricoprire l’incarico di Dirigente Ge-
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
nerale e di membri del Comitato di Sorveglianza della SUA, non
contiene alcuna lett. e), poiché le condizioni di incompatibilità
sono elencate nelle lettere da a) a d);
− il citato errore contenuto nel testo di legge potrebbe
inficiare l’intera procedura di valutazione, poiché esso risulta
richiamato sia nell’allegato B («Schema domanda partecipazione»), che nell’Allegato A (avviso pubblico) di cui alla D.G.R.
n. 596 del 23/12/2011.
CONSIDERATO CHE:
— come rilevato dalla Commissione, effettivamente il
comma 10, lett. a) dell’art. 3 della legge regionale n. 26/2007,
nell’individuare le cause di decadenza dall’incarico di Direttore
o di membro del Comitato di sorveglianza, rinvia ad una ipotesi
di incompatibilità («di cui alla lettera e) del precedente comma
9) che non risulta indicata al comma 9 del medesimo art. 3, che
reca un elenco articolato in quattro lettere (lett. a, b, c e d), quest’ultima articolata nelle sub ipotesi d1, d2, d3, d4 e d5»);
— le cause di incompatibilità all’accesso alla carica di Direttore Generale o di membro del Comitato di sorveglianza sono
definite solo al comma 9 dell’art. 3, mentre il successivo comma
10 definisce le condizioni in presenza delle quali si può verificare la decadenza dall’incarico (già conferito);
8591
c) nelle more dell’approvazione della proposta di cui al punto
a), demandare, comunque, al Direttore Generale del Dipartimento Presidenza l’indizione di un nuovo avviso pubblico
emendato dei predetti errori per l’espletamento della procedura
di conferimento dell’incarico di Comitato di Sorveglianza –
S.U.A., per assicurare la funzionalità amministrativa della
S.U.A. data la scadenza degli incarichi in essere.
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta dalla competente struttura il cui dirigente si è espresso anche sulla regolarità dell’atto,
con voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte;
a) di chiedere al Consiglio la modifica della legge regionale
26/2007 e precisamente la modifica al comma 10 dell’art. 3 lettera a), sostituendo dopo la parola «condizioni» la locuzione
«alla lettera e)» con l’articolo «al», per cui il nuovo testo va
formulato nel modo seguente: «a) al verificarsi delle condizioni
di cui al precedente comma 9»;
b) nelle more dell’approvazione della proposta di cui al punto
a) della presente:
— pertanto, mentre il comma 9 definisce le condizioni per
l’accesso alla carica, il comma 10 disciplina le cause di incompatibilità sopravvenute a rivestire le funzioni di Direttore Generale o di membro del Comitato di Sorveglianza;
b.1) annullare l’Avviso pubblico approvato con DGR n. 596
del 23/12/2011 e conseguentemente dichiarare decaduta la Commissione nominata con DGR n. 18/2012;
— da una interpretazione meramente letterale degli atti di
gara, potrebbe ritenersi che effettivamente la norma di cui al
comma 10 dell’art. 3, nel rinviare alle «condizioni di cui alla
lettera e) del precedente comma 9», abbia inteso richiamare ulteriori e specifiche condizioni di incompatibilità all’assunzione
dell’incarico che, per errore presumibilmente materiale, non risultano riportate nella previsione di cui al comma 9 dell’art. 3.
b.2) demandare, comunque, al Direttore Generale del Dipartimento Presidenza l’indizione di un nuovo avviso pubblico,
emendato dagli errori evidenziati nella parte motiva, per l’espletamento della procedura di conferimento dell’incarico del Comitato di Sorveglianza – S.U.A., per assicurare la funzionalità amministrativa della S.U.A. data la scadenza degli incarichi in essere;
ACQUISITO, per le vie brevi, il parere del Capo dell’Ufficio
Legislativo.
c) notificare la presente deliberazione al responsabile del procedimento per i conseguenziali adempimenti;
RITENUTO, pertanto, opportuno:
a) chiedere al Consiglio Regionale la modifica del comma 10
dell’art. 3 lettera a) della L.R. 26/2007, sostituendo dopo la parola «condizioni» la locuzione «alla lettera e)» con l’articolo
«al», per cui il nuovo testo va formulato nel modo seguente: «a)
al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 9»;
b) nelle more dell’approvazione della proposta di cui al punto
a), annullare l’Avviso pubblico approvato con DGR n. 596 del
23/12/2011 e conseguentemente dichiarare decaduta la Commissione nominata con DGR n. 18/2012;
d) trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale a cura della Segreteria della Giunta;
e) demandare al Settore Affari Generali del Dipartimento
Presidenza la pubblicazione della presente deliberazione sul
BURC ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali
Il Presidente
F.to: Scopelliti
8592
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
Regione Calabria
DETERMINAZIONI DEI DIPARTIMENTI
DEL CONSIGLIO REGIONALE
DETERMINAZIONE n. 150 del 27 febbraio 2012
Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
40 del 9/2/2012 avente per oggetto: «Sig. Nocera Domenico
nato in Germania (Wolfsburg) il 26/1/1981. Conferimento
incarico “Responsabile Struttura al 50%” dell’On.le Antonino De Gaetano con decorrenza 8/2/2012».
— al Dirigente del Servizio Struttura Supporto Ausiliaria di
Supporto ai Gruppi ed alle Strutture Speciali;
— all’on. Antonino De Gaetano;
— all’interessato, Sig. Nocera Domenico per conoscenza e
norma.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez
SEGRETARIATO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
OMISSIS
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2011.
DETERMINA
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:
1. conferire dall’8/2/2012 l’incarico di «Responsabile di
Struttura al 50%» della struttura dell’on.le Antonino De Gaetano, al sig. Nocera Domenico nato in Germania (Wolfsburg) il
26/1/1981, in possesso di diploma di scuola superiore ed
estraneo alla P.A.;
2. prendere atto che il sig. Nocera Domenico presterà la propria attività di Responsabile di Struttura al 50% in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari
ad c 1.861,36 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del
5/6/2007;
3. stabilire che l’incarico in argomento si risolve il 31/3/
2015 (presunta data di fine legislatura), salvo revoca anticipata
della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica
istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale
dell’On. Antonino De Gaetano;
4. stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;
5. stipulare con il sig. Nocera Domenico il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall’U.P. con deliberazione n. 18 del
6/2/2001;
6. di far gravare la spesa complessiva di c 70.235,32 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;
7. trasmettere copia del presente provvedimento:
— al Dirigente Area Istituzionale Arch. Maria Teresa Malta;
— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Dirigente Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;
DETERMINAZIONE n. 151 del 27 febbraio 2012
Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 37 dell’8/2/2012 avente per oggetto: Sig.ra Caracciolo Simona dipendente della Giunta regionale – Dipartimento Attività Produttive. Presa d’atto comando al Consiglio regionale per mesi 6 (sei) dal 5/12/2011 al 4/6/2012.
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
VISTA l’istanza acquisita in atti al settore Risorse Umane in
data 9/11/2011 al prot. gen. n. 52807 con la quale la dr.ssa Simona Caracciolo nata a Reggio Calabria l’8/3/1980 ed ivi residente in via Nazionale n. 30/B – Archi, dipendente della Giunta
regionale – Dipartimento delle Attività Produttive, categoria D,
posizione economica D5, chiede di essere comandata presso il
Consiglio regionale della Calabria.
VISTA la nota allegata alla suddetta istanza (prot. n. 52807
del 9/11/2011) con la quale il Capo di Gabinetto del Consiglio
regionale, autorizza l’attivazione delle procedure di comando,
presso il Consiglio regionale, della dott.ssa Caracciolo per un
periodo di sei mesi, senza ulteriore possibilità di rinnovo.
VISTA la nota prot. n. 53800 del 16/11/2011 del Settore Risorse Umane, con la quale si chiede alla Giunta regionale il nulla
osta al comando della dipendente presso il Consiglio regionale
della Calabria, per mesi 6 (sei), a far data dalla presa di servizio.
VISTA la nota n. 0193159 del 30/11/2011 acquisita al settore
Risorse Umane in data 5/12/2011 al prot. gen. n. 56810 con la
quale la Giunta regionale trasmette il decreto n. 14997 di concessione del nulla osta al comando della dipendente Caracciolo
Simona presso il Consiglio regionale per mesi sei, a decorrere
dalla data di effettiva presa di servizio.
VISTA la nota acquisita al settore Risorse Umane in data 5/12/
2011 prot. gen. n. 56854 con la quale il Segretariato Generale
comunica l’avvenuta presa di servizio della dipendente in questione in data 5/12/2011.
VISTA la certificazione della Giunta regionale acquisita in
data 7/2/2012 prot. gen. n. 6072, che indica la situazione stipendiale della dipendente suddetta.
RITENUTO di dover quantificare l’intera spesa presunta da
rimborsare, comprensiva di emolumenti fissi e continuativi ed
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
oneri, per l’utilizzo per un periodo di mesi 6 della dipendente in
questione, pari ad c 19.977,01.
VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
VISTE le leggi regionali n. 34/84, art. 11; n. 14/88, art. 6,
commi 20 e 21; n. 8/96-8/97 e n. 5/91, n. 19 del 4 settembre
2001; n. 8 del 4 febbraio 2002; n. 34 del 12 agosto 2002, n. 16
del 22 novembre 2005, n. 8 del 19 aprile 2007, n. 14 del 29
giugno 2007, e loro successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.
VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001».
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001.
8593
DI DARE ATTO:
a) che eventuali ulteriori costi derivanti da applicazione
CCNL-CCDI e spese varie, saranno impegnati con le medesime
modalità;
b) che il rimborso dovuto sarà versato a seguito di rendiconto
dell’Ente di appartenenza.
DI AUTORIZZARE l’Ufficio Gestione Economica, per gli
adempimenti conseguenti al presente atto.
DI NOTIFICARE copia della presente Determinazione:
— alla Giunta Regionale – Dipartimento n. 7 - Organizzazione e Personale, Settore Giuridico, Ufficio Mobilità – Via
Molè n. 79 88100 Catanzaro;
— alla Giunta Regionale – Dipartimento n. 7 - Organizzazione e Personale, Settore Economico e Previdenziale – Via
Molè n. 79 88100 Catanzaro;
— alla Giunta Regionale – Dipartimento Attività Produttive
– via Cassiodoro, Palazzo Europa 88060 Santa Maria di Catanzaro (CZ);
— al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
DETERMINA
— all’interessata dr.ssa Caracciolo Simona, per opportuna
conoscenza e norma.
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:
DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Area Funzionale Gestione.
DI PRENDERE ATTO della nota del 30/11/2011 prot. n.
193159 della Giunta regionale, acquisita in atti al settore Risorse
Umane il 5/12/2011 al prot. gen. n. 56810, con la quale viene
trasmesso il decreto n. 14997 di concessione del nulla osta al
comando, per la durata di mesi 6 (sei), della dipendente presso il
Consiglio regionale;
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
DI DISPORRE il comando della dr.ssa Simona Caracciolo
nata a Reggio Calabria l’8/3/1980 ed ivi residente in via Casa
Savoia n. 40, dipendente della Giunta regionale – Dipartimento
Attività Produttive categoria D1, posizione economica D5,
presso il Consiglio regionale della Calabria.
DI STABILIRE CHE:
a) il comando è disposto dal 5/12/2011 e fino al 4/6/2012, e
che, alla scadenza, la predetta dipendente dovrà rientrare presso
l’Ente di provenienza, nella posizione giuridica ed economica
attribuita dall’amministrazione di appartenenza, senza ulteriore
provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;
b) il comando non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo
fine;
c) la spesa relativa al trattamento economico, corrisposto dall’amministrazione di appartenenza, è a carico del Consiglio regionale della Calabria;
d) l’allegata certificazione della spesa comprensiva degli
oneri previdenziali ed assistenziali da rimborsare all’Ente di provenienza, è parte integrante della presente determinazione.
DI IMPUTARE la spesa di c 19.977,01 relativa all’utilizzo
per mesi sei, in posizione di comando, della dr.ssa Caracciolo
Simona al capitolo 4, art. 1, sub 121 (Rimborso Enti personale
comandato strutture burocratiche).
Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò
DETERMINAZIONE n. 152 del 29 febbraio 2012
Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 50 del 22/2/2012, avente per oggetto: Dipendente
dott.ssa Romeo Giada Katia Helen. Concessione permesso
studio pari a 50 ore per l’anno 2012 (art. 15, CCNL 14/9/
2000).
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
ESAMINATA l’istanza del 26/1/2012, acquisita in atti in pari
data, prot. gen. n. 3886, inoltrata dalla dott.ssa Romeo Giada
Katia Helen nata a Reggio Calabria il 31/7/1975, dipendente del
Consiglio regionale, assegnata presso il Servizio Resoconti, con
la quale la stessa chiede di beneficiare del permesso studio di cui
all’art. 15 del CCNL del 14/9/2000, per l’anno solare 2012, per
la partecipazione al Master di II livello in Comunicazione pubblica e politica on-line, organizzato dall’Università di Pisa.
VISTO l’art. 15, comma 1 del CCNL 14/9/2000.
CONSIDERATO che non è stato superato il limite del 3% del
personale in servizio presso il Consiglio Regionale all’inizio dell’anno, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 1 del CCNL
14/9/2000.
VISTI:
— l’art. 3 del D.P.R. n. 395/88;
8594
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
— l’art. 18 della L.R. 14/88;
DETERMINAZIONE n. 153 del 29 febbraio 2012
— l’art. 20 della L.R. 30/90;
Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 51 del 22/2/2012, avente per oggetto: Dipendente
dott. Criaco Francesco – Concessione permesso studio pari a
50 ore per l’anno 2012 (art. 15, CCNL 14/9/2000).
— la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
802 del 5/4/1996.
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE
VISTO l’elenco degli ammessi, per l’anno accademico 2011/
2012, al Master di 2o livello in «Comunicazione pubblica e politica on-line», allegato all’istanza presentata dalla dipendente
suddetta.
VISTA la legge regionale n. 8/1996.
VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54.
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001.
ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE
RICONOSCERE alla dott.ssa Romeo Giada Katia Helen, dipendente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi
dell’art. 15 del CCNL del 14/9/2000, il godimento del beneficio
del permesso studio pari a 50 ore, per la partecipazione al Master
di II livello in «Comunicazione pubblica e politica on-line» per
l’anno 2012.
STABILIRE che la dipendente in argomento deve presentare
allo scrivente Settore Risorse Umane i seguenti documenti:
a) attestati di partecipazione alle lezioni;
b) attestato finale, ove previsto.
IL DIRIGENTE
ESAMINATA l’istanza del 3/2/2012, acquisita in atti in data
6/2/2012, prot. gen. n. 5769, inoltrata dal dott. Criaco Francesco
nato ad Africo (RC) il 15/11/1954, dipendente del Consiglio regionale, assegnato presso il Servizio Relazioni Esterne, con la
quale lo stesso chiede di beneficiare del permesso studio di cui
all’art. 15 del CCNL del 14/9/2000, per l’anno solare 2012, per
la partecipazione al Master di II livello in Comunicazione Istituzionale, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere
e Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata.
VISTO l’art. 15 del CCNL 14/9/2000 del Comparto Regioni e
Autonomie Locali.
CONSIDERATO che non è stato superato il limite del 3% del
personale in servizio presso il Consiglio Regionale all’inizio dell’anno, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 1 del suddetto CCNL.
VISTI:
— l’art. 3 del D.P.R. n. 395/88;
— l’art. 18 della L.R. 14/88;
— l’art. 20 della L.R. 30/90;
— la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
802 del 5/4/1996.
VISTA la domanda di immatricolazione del dott. Criaco al
Master di 2o livello in «Comunicazione Istituzionale» allegata
all’istanza.
VISTA la legge regionale n. 8/1996.
VISTA la D.C.R. n. 183 dell’1/8/2011.
L’omessa presentazione di tali documenti autorizzerà la scrivente Amministrazione a considerare i permessi eventualmente
usufruiti come aspettativa per motivi personali.
DARE comunicazione del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali di categoria e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, a cura del Settore Risorse Umane.
MANDARE copia della presente al Dirigente, dove la dipendente è assegnata, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza e demandare allo stesso gli adempimenti connessi
in applicazione dell’art. 15, comma 7, del CCNL del 14/9/2000.
NOTIFICARE a termine di legge copia della presente all’interessata, per conoscenza e norma.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura competente ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente
Avv. Carlo Pietro Calabrò
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54.
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001.
ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE
RICONOSCERE al dott. Criaco Francesco, dipendente di
ruolo del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 14/9/2000, il godimento del beneficio del permesso studio pari a 50 ore, per la partecipazione al Master di II
livello in «Comunicazione Istituzionale» per l’anno 2012.
STABILIRE che il dipendente in argomento deve presentare
allo scrivente Settore Risorse Umane i seguenti documenti:
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
a) attestati di partecipazione alle lezioni;
b) attestato finale, ove previsto.
L’omessa presentazione di tali documenti autorizzerà la scrivente Amministrazione a considerare i permessi eventualmente
usufruiti come aspettativa per motivi personali.
DARE comunicazione del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali di categoria e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, a cura del Settore Risorse Umane.
MANDARE copia della presente al Dirigente, dove il dipendente è assegnato, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza e demandare allo stesso gli adempimenti connessi
in applicazione dell’art. 15, comma 7, del CCNL del 14/9/2000.
NOTIFICARE a termine di legge copia della presente all’interessato, per conoscenza e norma.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura competente ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente
Avv. Carlo Pietro Calabrò
8595
VISTA la domanda di immatricolazione della dott.ssa De
Maio al Master di 2o livello in Comunicazione Istituzionale, rilasciato dall’Università degli studi di Roma Tor Vergata.
VISTA la legge regionale n. 8/1996.
VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54.
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001.
ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE
RICONOSCERE alla dott.ssa De Maio Maria Grazia, dipendente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi
dell’art. 15 del CCNL del 14/9/2000, il godimento del beneficio
del permesso studio pari a 50 ore, per la partecipazione al Master
di II livello in Comunicazione Istituzionale, per l’anno 2012.
STABILIRE che la dipendente in argomento deve presentare
allo scrivente Settore Risorse Umane i seguenti documenti:
a) attestati di partecipazione alle lezioni;
DETERMINAZIONE n. 154 del 29 febbraio 2012
Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 52 del 22/2/2012, avente per oggetto: Dipendente
dott.ssa De Maio Maria Grazia - Concessione permesso
studio pari a 50 ore per l’anno 2012 (art. 15, CCNL 14/9/
2000).
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
ESAMINATA l’istanza del 3/1/2012, acquisita in atti in data
6/2/2012, prot. gen. n. 5771, inoltrata dalla dott.ssa De Maio
Maria Grazia nata a Reggio Calabria il 13/10/1969, dipendente
del Consiglio regionale, assegnata presso il Servizio Relazioni
Esterne, con la quale la stessa chiede di beneficiare del permesso
studio di cui all’art. 15 del CCNL del 14/9/2000, per l’anno
2012, per la partecipazione al Master in Comunicazione Istituzionale organizzato dalle facoltà di Giurisprudenza e Lettere e
Filosofia dell’Università di Roma «Tor Vergata».
b) attestato finale, ove previsto.
L’omessa presentazione di tali documenti autorizzerà la scrivente Amministrazione a considerare i permessi eventualmente
usufruiti come aspettativa per motivi personali.
DARE comunicazione del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali di categoria e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, a cura del Settore Risorse Umane.
MANDARE copia della presente al Dirigente, dove la dipendente è assegnata, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza e demandare allo stesso gli adempimenti connessi
in applicazione dell’art. 15, comma 7, del CCNL del 14/9/2000.
NOTIFICARE a termine di legge copia della presente all’interessata, per conoscenza e norma.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura competente ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente
Avv. Carlo Pietro Calabrò
VISTO l’art. 15, comma 1 del CCNL 14/9/2000.
CONSIDERATO che non è stato superato il limite del 3% del
personale in servizio presso il Consiglio Regionale all’inizio dell’anno, secondo quanto stabilito dal suddetto CCNL 14/9/2000.
VISTI:
— l’art. 3 del D.P.R. n. 395/88;
— l’art. 18 della L.R. 14/88;
— l’art. 20 della L.R. 30/90;
— la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
802 del 5/4/1996.
DETERMINAZIONE n. 155 del 29 febbraio 2012
Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 44 del 15/2/2012 avente per oggetto: «Salario Accessorio anno 2011 Personale comandato su struttura burocratica e Co.Re.Com. – oneri a carico datore di
lavoro da trasferire agli Enti di provenienza».
SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE con determinazioni del Segretario Generale Reg. Part. n.
54 e n. 55 del 14/2/2012 si è provveduto alla liquidazione della
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8596
produttività ai dipendenti di ruolo e comandati del Consiglio Regionale della Calabria e del Co.Re.Com. Calabria.
CHE, al fine di garantire la corretta e tempestiva gestione previdenziale e fiscale del trattamento economico accessorio del
personale comandato si rende necessario trasmettere ed accreditare all’Ente di provenienza, per l’erogazione al personale comandato presso il Consiglio regionale della Calabria e il Co.
Re.Com. Calabria, le somme liquidate al suddetto personale
come da prospetto allegato.
RILEVATO che il salario accessorio è sottoposto agli ordinari
oneri previdenziali a carico del datore di lavoro (ex CPDEL,
ENPDEP) nella misura prevista dalle norme attualmente vigenti.
RITENUTO che la contribuzione a carico del datore di lavoro, per come determinata nell’allegato prospetto, per un importo complessivo di c 30.319,96 (trentamilatrecentodiciannove/96) permane a carico dell’Ente utilizzatore.
RITENUTO pertanto di dover procedere al trasferimento all’Ente di provenienza dell’importo lordo del salario accessorio
liquidato con le determinazioni del Segretario Generale R.P. n.
54 e n. 55 del 14/2/2012 e che si riporta come imponibile nel
prospetto allegato.
RITENUTO inoltre di dover procedere al trasferimento all’Ente di provenienza dell’importo degli oneri nella misura di
cui all’allegato prospetto.
VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.
VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001 e s.m.i.».
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:
1. di liquidare a favore degli Enti e nella misura di cui al
prospetto allegato il totale degli oneri a carico del datore di lavoro;
2. di imputare la spesa complessiva di c 30.319,96 (trentamilatrecentodiciannove/96) sul capitolo 4 art. 1 sub 130;
3. di autorizzare l’Ufficio Trattamento Economico ad emettere i relativi ordini di pagamento a favore dei singoli Enti nella
misura prevista nel prospetto allegato;
4. trasmettere il presente provvedimento:
— all’Area Gestione;
— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;
— al Servizio Bilancio e Ragioneria.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò
DETERMINAZIONE n. 156 dell’1 marzo 2012
Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 33 del 6/2/2012 avente per oggetto: Autisti
dei Presidenti dei Gruppi Consiliari – Liquidazione indennità di disagio economico fisico per mesi di dicembre 2011 e
gennaio 2012.
SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria con deliberazioni n. 72 del 24 novembre 2010 ha approvato l’attribuzione a tutti i titolari delle strutture speciali di un
budget mensile, finalizzato al ristoro del disagio economico e
fisico che affrontano gli autisti, la cui residenza dista almeno 10
km da quella del titolare della struttura.
CHE l’U.P., nell’adottare il disciplinare di cui alla deliberazione n. 72 del 24 novembre 2010, ha dato mandato al Settore
Risorse Umane di verificarne la corretta applicazione.
CHE, a norma dell’art. 41 del CCNL del comparto Regioni ed
autonomie locali 14/9/2000, i dipendenti di ruolo del Consiglio
regionale della Calabria per esigenze correlate ai compiti istituzionali possono essere autorizzati ad effettuare la propria attività
lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più
di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.
CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005 n.
266 (finanziaria 2006), ai fini del contenimento della spesa, ha
inciso profondamente la normativa legislativa e contrattuale in
materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l’altro, la soppressione delle indennità di trasferta e di tutte le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento di accordi sindacali, nonché disponendo
che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca
in missione all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo
spetta nel limite delle spese per la classe economica.
RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della
Legge 266/2005, debbano trovare diretta applicazione anche per
il Consiglio regionale della Calabria fino a quando lo stesso non
si determinerà nel merito ai sensi del comma 214.
TENUTO CONTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge
n. 266/2005, si continuano ad applicare le norme contenute nell’art. 41 del CCNL e nella Legge 18/12/1973, n. 836 e s.m.i..
RILEVATO che le indennità di disagio economico attribuite
agli autisti dei Presidenti dei Gruppi nei mesi di dicembre 2011 e
gennaio 2012 sono state istruite dal competente Ufficio.
VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile
del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a
ciascuno spettanti.
VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165.
VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la D.C.R. n. 400 del 18/1/2000.
VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTA la legge 15 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.
VISTO l’art. 31 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.
VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001 e s.m.i.».
DETERMINA
8597
DI STABILIRE CHE:
a) tale assegnazione, in posizione di comando, è disposta dal
14/1/2012 e fino al 17/5/2012, salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verificarsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l’Amministrazione di provenienza,
nella posizione giuridica ed economica attribuita dall’Amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;
b) l’incarico in argomento si risolve in caso di revoca della
nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale all’on. Antonino De Gaetano;
c) il conferimento dell’incarico di che trattasi non costituisce
immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né
titolo preferenziale a questo fine;
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:
d) la spesa relativa al trattamento economico fondamentale,
corrisposto dall’Amministrazione di appartenenza, è a carico del
Comune di Reggio Calabria;
1. di liquidare, ai sensi della deliberazione U.P. n. 72 del 24
novembre 2010, l’indennità di disagio economico per il mese di
dicembre 2011 e gennaio 2012 agli autisti dei Presidenti dei
Gruppi Consiliari per le somme a ciascuno dovute secondo il
prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento;
e) le competenze accessorie spettanti al Sig. Calafiore Saverio saranno corrisposte dall’Ente di provenienza, previa comunicazione delle somme da parte del Consiglio regionale della
Calabria.
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
2. di imputare la spesa di c 3.020,00 sul capitolo 3 art. 1 sub
91;
3. trasmettere il presente provvedimento:
— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;
— al Comune di Reggio Calabria U.O. di 1o livello «Organizzazione e Risorse Umane» - U.O. Gestione Economica del
personale, via S. Anna II Tronco – Pal. CEDIR – 89128 Reggio
Calabria;
— alla Struttura Speciale dell’on. Antonino De Gaetano;
— al Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Dirigente dell’Area Istituzionale, Arch. Maria Teresa
Malta;
— al Dirigente dell’Area Funzionale «Gestione».
— al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Consiliari ed alle Strutture Speciali;
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò
— al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
— all’interessato per opportuna conoscenza e norma, sig. Calafiore Saverio.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato
alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti
ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul
B.U. della Regione Calabria.
Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez
DETERMINAZIONE n. 157 dell’1 marzo 2012
Estratto Determinazione del Segretario Generale – Reg. Part.
n. 60 del 15/2/2012 avente per oggetto: Sig. Colafiore Saverio,
dipendente del Comune di Reggio Calabria. Assegnazione
alla Struttura Speciale dell’On. Antonio De Gaetano a decorrere dal 14/1/2012 e fino al 17/5/2012.
SEGRETARIATO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE n. 158 dell’1 marzo 2012
Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
67 del 20/2/2012 avente per oggetto: «Sig.ra Alessandra Cosentino nata a Crotone il 25/5/1983. Conferimento incarico
di “Collaboratore esperto al 50%” dell’On.le Francesco
Sulla, Segretario-Questore, con decorrenza 10/2/2012».
OMISSIS
SEGRETARIATO GENERALE
ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2011.
OMISSIS
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8598
DETERMINA
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:
1. conferire con effetto dal 10/2/2012 alla sig.ra Alessandra
Cosentino nata a Crotone il 25/5/1983 ed ivi residente in via V.
Boccioni n. 7, in possesso di laurea ed estranea alla P.A., l’incarico di collaboratore esperto al 50% dell’On.le Francesco Sulla
ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;
l’atto di pignoramento presso terzi Avv. Omissis/Omissis matr.
7064 e Consiglio Regionale della Calabria (terzo pignorato) del
Tribunale di Reggio Calabria che sottopone a pignoramento tutte
le somme, titoli, beni a qualsiasi titolo dovuti e debendi al debitore, dal terzo Consiglio Regionale della Calabria sino alla concorrenza di c 12.184,62 (dodicimilacentottantaquattro/62) oltre
ad interessi e spese successive e maturande come da liquidazione che verrà effettuata dal giudice dell’esecuzione.
2. prendere atto che l’incarico in argomento si risolve di diritto il 31/3/2015 (data di presunta fine legislatura), salvo revoca
anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla
carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale dell’On. Francesco Sulla;
ACCERTATO che la dipendente sopraindicata risulta titolare
di un contratto a tempo indeterminato con questo Consiglio regionale/Corecom Calabria e ricopre la qualifica di Funzionario
Cat. D Pos. Econ. D6 e beneficia di un trattamento economico
netto mensile di c 1.644,38.
3. stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;
RITENUTO di dover procedere alla trattenuta mensile di 1/5
sul trattamento economico disponibile della dipendente Omissis
matr. 7064 fino alla concorrenza di c 12.184,62 (dodicimilacentottantaquattro/62), come da atto di pignoramento presso terzi
del Tribunale di Reggio Calabria.
4. stipulare con la sig.ra Alessandra Cosentino il contratto di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’allegato
schema che fa parte integrante del presente provvedimento;
5. corrispondere alla sig.ra Alessandra Cosentino il 50% del
trattamento economico pari ad c 1.558,62 lordi, erogato mensilmente, previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 5/6/2007 per il collaboratore, di cui all’art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/
2000, come modificato ed integrato dall’art. 3 della L.R. n. 25/
2001;
6. di far gravare la spesa complessiva di c 58.759,97 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;
7. trasmettere copia del presente provvedimento:
— al Dirigente Area Istituzionale Arch. Maria Teresa Malta;
— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Dirigente Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;
— al Dirigente del Servizio Struttura Supporto Ausiliaria ai
Gruppi ed alle Strutture Speciali;
VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i..
VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la D.C.R. n. 183 dell’1/8/2011.
VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001 e s.m.i.».
DETERMINA
— all’On.le Francesco Sulla;
— all’interessata, Sig.ra Alessandra Cosentino per conoscenza e norma.
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto
sul B.U. della Regione Calabria.
— di autorizzare l’ufficio trattamento economico a procedere
alla trattenuta, a decorrere dal mese di gennaio 2012, di 1/5 del
trattamento economico mensile disponibile pari ad c 169,20
(centosessantanove/20) fino alla concorrenza di c 12.184,62
(dodicimilacentoottantaquattro/62) con imputazione del relativo
accertamento al titolo II cap. 2 sub 31;
Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez
DETERMINAZIONE n. 159 dell’1 marzo 2012
Estratto Determinazione del Consiglio Regionale – Settore
Risorse Umane Reg. Part. n. 43 del 15/2/2012 avente per oggetto: Atto di pignoramento Omissis/Omissis matr. 7064 dipendente di ruolo Consiglio Regionale della Calabria Corecom Calabria.
SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE con nota del Settore Segreteria Assemblea datata 1/12/
2011 prot. 56318 è stato acquisito dal Settore Risorse Umane
— di rinviare a successiva determinazione da adottarsi successivamente al Giudizio dell’esecuzione la liquidazione a favore del creditore pignoratizio dell’importo accantonato in esecuzione della presente determinazione.
1. trasmettere il presente provvedimento:
— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
— al Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Servizio Legale;
— all’Area Gestione;
— alla dipendente Omissi;
— all’Avv. Omissis.
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò
DETERMINAZIONE n. 160 dell’1 marzo 2012
Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico –
Reg. Part. n. 3 del 7/2/2012 avente per oggetto: Approvazione
programma interventi per l’anno 2012.
AREA FUNZIONALE 4 GESTIONE
SERVIZIO TECNICO
L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di febbraio alle
ore 11,30
IL DIRIGENTE
OMISSIS
DETERMINA
Per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e confermate;
— di approvare l’unito programma degli interventi tecnici di
competenza di questo Servizio per l’anno 2012;
— di dare atto che lo stesso programma sarà sottoposto a
verifica nel corso della durata temporale dello stesso e potrà pertanto essere suscettibile di variazioni e/o integrazioni in ragione
di intervenute esigenze dell’Amministrazione impreviste ed imprevedibili;
— di procedere, per l’effetto, alla prenotazione dei relativi
impegni di spesa per come segue:
cap. 5, art. 3, sub 400 c 1.405.000,00
8599
che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati o cessino dalla carica nel corso della legislatura.
CHE l’art. 13 della legge 14 febbraio 1996, n. 3, come modificato ed integrato dall’art. 2 ter della L.R. 2 maggio 2001 n. 7 e
dall’art. 6 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 23 prevede e disciplina
le modalità di calcolo della misura della indennità di fine mandato.
CHE l’art. 6 della L.R. n. 23/2002 prevede che il Consigliere
regionale che ha versato i contributi previsti dalla L.R. n. 3/96,
ha facoltà di chiedere la corresponsione anticipata dell’indennità
di fine mandato e che la misura dell’anticipazione non può superare l’80% di quanto il consigliere avrebbe diritto ad ottenere
in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell’anticipazione medesima.
CHE l’art. 18, comma 2, della L.R. n. 1/06 ha modificato il
comma 5 della L.R. n. 3/96 che limitava ad una sola volta la
possibilità di chiedere l’anticipazione, consentendone più liquidazioni.
CHE la L.R. 2 febbraio 2004 n. 2, sostituendo il comma 1
dell’art. 13 della L.R. 1996 n. 3, prevede che l’ammontare dell’indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato
esercitato, in una mensilità dell’ultima indennità di funzione
lorda percepita dal Consigliere alla data di cessazione della legislatura.
CHE l’art. 13, comma 2 della L.R. 3/96 stabilisce che la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata,
mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.
VISTE le richieste dei Consiglieri Regionali per l’erogazione
dell’anticipazione sul trattamento di fine mandato.
ACCERTATO:
CHE i consiglieri regionali che hanno fatto richiesta di anticipazione sul trattamento di fine mandato sono in possesso dei
requisiti oggettivi e soggettivi per usufruirne.
cap. 5, art. 3, sub 401 c 1.885.000,00;
— di trasmettere copia del presente atto al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Segretario Generale, al Servizio
Bilancio e Ragioneria e alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza
per il rispettivo seguito di competenza.
DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.
17 comma 32 della Legge 15/5/97 n. 127, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.
Il Dirigente
Ing. Vincenzo Romeo
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e corresponsione delle indennità de quo, secondo la tabella di calcolo allegata al presente provvedimento.
VISTE le leggi regionali: 14 febbraio 1996, n. 3 e s.m.i.; 2
maggio 2001, n. 7 e 29 ottobre 2001, n. 23.
VISTE le LL.RR. nn. 5/91; 8/96; 8/97 e successive modifiche
ed integrazioni.
VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.
DETERMINAZIONE n. 161 dell’1 marzo 2012
Estratto Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
Reg. Part. n. 45 del 16/2/2012 avente per oggetto: «Consiglieri
Regionali – liquidazione dell’anticipo sul trattamento di fine
mandato».
SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 14 luglio 2002, n. 145.
VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTA la legge regionale 2 febbraio 2002, n. 2.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE l’art. 12 della legge 14 febbraio 1996, n. 3 disciplina
l’indennità di fine mandato che spetta ai Consiglieri regionali
VISTA la legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.
VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8600
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001 e s.m.i.».
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:
— di liquidare e corrispondere ai Consiglieri Regionali, che
ne hanno fatto richiesta, la somma complessiva di c 186.559,25
al lordo delle ritenute di legge a titolo di anticipo del trattamento
di fine mandato, secondo il prospetto contabile allegato alla presente Determinazione e per l’importo a ciascuno dovuto;
— di imputare la spesa relativa al Cap. 1 art. 4 sub. 40 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 che ne
presenta la disponibilità;
— di trasmettere copia del presente provvedimento:
− al Servizio Bilancio e Ragioneria;
− all’Area Funzionale Gestione;
− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
— di notificare all’interessato per conoscenza e norma.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò
lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più
di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.
CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005 n.
266 (finanziaria 2006), ai fini del contenimento della spesa, ha
inciso profondamente la normativa legislativa e contrattuale in
materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l’altro, la soppressione delle indennità di trasferta e di tutte le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento di accordi sindacali, nonché disponendo
che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca
in missione all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo
spetta nel limite delle spese per la classe economica.
RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della
Legge 266/2005, debbano trovare diretta applicazione anche per
il Consiglio regionale della Calabria fino a quando lo stesso non
si determinerà nel merito ai sensi del comma 214.
TENUTO CONTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge
n. 266/2005, si continuano ad applicare le norme contenute nell’art. 41 del CCNL e nella Legge 18/12/1973, n. 836 e s.m.i..
RILEVATO che il rimborso forfettario per il trattamento
mensa al personale delle Strutture Speciali relativo ai mesi luglio-dicembre 2011 e gennaio 2012 è stato istruito dal competente Ufficio.
VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile
del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a
ciascuno spettanti.
VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165.
VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni.
DETERMINAZIONE n. 162 dell’1 marzo 2012
VISTA la D.C.R. n. 400 del 18/1/2000.
Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 48 del 21/2/2012 avente per oggetto: Rimborso forfettario trattamento mensa Strutture Speciali effettuate nei mesi di luglio-dicembre 2011 e gennaio 2012.
VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.
SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria con deliberazione n. 72 del 24 novembre 2010 ha approvato l’attribuzione a tutti i titolari delle strutture speciali di un
budget mensile, finalizzato al ristoro del disagio economico e
fisico che affrontano gli autisti, la cui residenza dista almeno 10
km da quella del titolare della struttura.
CHE l’U.P., nell’adottare il disciplinare di cui alla deliberazione n. 72 del 24 novembre 2010, ha dato mandato al Settore
Risorse Umane di verificarne la corretta applicazione.
CHE, a norma dell’art. 41 del CCNL del comparto Regioni ed
autonomie locali 14/9/2000, i dipendenti di ruolo del Consiglio
regionale della Calabria per esigenze correlate ai compiti istituzionali possono essere autorizzati ad effettuare la propria attività
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTA la legge 15 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.
VISTO l’art. 31 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.
VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001 e s.m.i.».
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:
1. di liquidare, ai sensi della deliberazione U.P. n. 72 del 24
novembre 2010, il trattamento mensa al personale delle Strutture
Speciali relativo ai mesi luglio-dicembre 2011 e gennaio 2012
per le somme a ciascuno dovute secondo il prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento;
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
2. di imputare la spesa complessiva di c 8.567,18 sul capitolo 3 art. 1 sub 91;
3. trasmettere il presente provvedimento:
— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;
— al Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Dirigente dell’Area Funzionale «Gestione».
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò
8601
il Consiglio regionale della Calabria fino a quando lo stesso non
si determinerà nel merito ai sensi del comma 214.
TENUTO CONTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge
n. 266/2005, si continuano ad applicare le norme contenute nell’art. 41 del CCNL e nella Legge 18/12/1973, n. 836 e s.m.i..
RILEVATO che le indennità di ristoro attribuite agli autistipersonale comandato delle SS nel mese di gennaio 2012 sono
state istruite dal competente Ufficio.
VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile
del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a
ciascuno spettanti.
VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165.
VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la D.C.R. n. 400 del 18/1/2000.
DETERMINAZIONE n. 163 dell’1 marzo 2012
Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 49 del 21/2/2012 avente per oggetto: Ristoro: Disagio economico fisico autisti–personale comandato
per il mese di gennaio 2012.
SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria con deliberazione n. 72 del 24 novembre 2010 ha approvato l’attribuzione a tutti i titolari delle strutture speciali di un
budget mensile, finalizzato al ristoro del disagio economico e
fisico che affrontano gli autisti, la cui residenza dista almeno 10
km da quella del titolare della struttura.
CHE l’U.P., nell’adottare il disciplinare di cui alla deliberazione n. 72 del 24 novembre 2010, ha dato mandato al Settore
Risorse Umane di verificarne la corretta applicazione.
CHE, a norma dell’art. 41 del CCNL del comparto Regioni ed
autonomie locali 14/9/2000, i dipendenti di ruolo del Consiglio
regionale della Calabria per esigenze correlate ai compiti istituzionali possono essere autorizzati ad effettuare la propria attività
lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più
di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.
CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005 n.
266 (finanziaria 2006), ai fini del contenimento della spesa, ha
inciso profondamente la normativa legislativa e contrattuale in
materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l’altro, la soppressione delle indennità di trasferta e di tutte le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento di accordi sindacali, nonché disponendo
che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca
in missione all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo
spetta nel limite delle spese per la classe economica.
RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della
Legge 266/2005, debbano trovare diretta applicazione anche per
VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTA la legge 15 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.
VISTO l’art. 31 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.
VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001 e s.m.i.».
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:
1. di liquidare, ai sensi della deliberazione U.P. n. 72 del 24
novembre 2010, l’indennità di ristoro-disagio fisico per il mese
di gennaio 2012 agli autisti comandati presso le SS per le somme
a ciascuno dovute secondo il prospetto riepilogativo allegato al
presente provvedimento;
2. di imputare la spesa complessiva di c 1.250,00 sul capitolo 4 art. 2 sub 280;
3. trasmettere il presente provvedimento:
— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;
— al Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Dirigente dell’Area Funzionale «Gestione».
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8602
DETERMINAZIONE n. 164 del 5 marzo 2012
VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.
Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 47 del 21/2/2012 avente per oggetto: Ristoro: Disagio economico fisico autisti per i mesi di dicembre
2011-gennaio 2012.
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..
SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria con deliberazione n. 72 del 24 novembre 2010 ha approvato l’attribuzione a tutti i titolari delle strutture speciali di un
budget mensile, finalizzato al ristoro del disagio economico e
fisico che affrontano gli autisti, la cui residenza dista almeno 10
km da quella del titolare della struttura.
CHE l’U.P., nell’adottare il disciplinare di cui alla deliberazione n. 72 del 24 novembre 2010, ha dato mandato al Settore
Risorse Umane di verificarne la corretta applicazione.
CHE, a norma dell’art. 41 del CCNL del comparto Regioni ed
autonomie locali 14/9/2000, i dipendenti di ruolo del Consiglio
regionale della Calabria per esigenze correlate ai compiti istituzionali possono essere autorizzati ad effettuare la propria attività
lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più
di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.
CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005 n.
266 (finanziaria 2006), ai fini del contenimento della spesa, ha
inciso profondamente la normativa legislativa e contrattuale in
materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l’altro, la soppressione delle indennità di trasferta e di tutte le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento di accordi sindacali, nonché disponendo
che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca
in missione all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo
spetta nel limite delle spese per la classe economica.
RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della
Legge 266/2005, debbano trovare diretta applicazione anche per
il Consiglio regionale della Calabria fino a quando lo stesso non
si determinerà nel merito ai sensi del comma 214.
TENUTO CONTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge
n. 266/2005, si continuano ad applicare le norme contenute nell’art. 41 del CCNL e nella Legge 18/12/1973, n. 836 e s.m.i..
RILEVATO che le indennità di ristoro attribuite agli autistidelle SS nel mese di dicembre 2011-gennaio 2012 sono state
istruite dal competente Ufficio.
VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile
del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a
ciascuno spettanti.
VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i..
VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la D.C.R. n. 400 del 18/1/2000.
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTA la legge 15 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.
VISTO l’art. 31 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.
VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001 e s.m.i.».
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:
1. di liquidare, ai sensi della deliberazione U.P. n. 72 del 24
novembre 2010, l’indennità di ristoro per il mese di dicembre
2011-gennaio 2012 agli autisti delle SS per le somme a ciascuno
dovute secondo il prospetto riepilogativo allegato al presente
provvedimento;
2. di imputare la spesa complessiva di c 2.870,00 sul capitolo 4 art. 2 sub 280;
3. trasmettere il presente provvedimento:
— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;
— al Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Dirigente dell’Area Funzionale «Gestione».
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò
DETERMINAZIONE n. 165 del 5 marzo 2012
Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio e
Ragioneria Reg. Part. n. 5 del 14/2/2012 avente per oggetto:
Consulenti esperti per attività di studi e ricerche in materia
giuridica al fine della semplificazione legislativa – L.R. 8/6/
1996 n. 13, comma 1. Impegno di spesa anno 2012.
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
IL DIRIGENTE
OMISSIS
DETERMINA
— di impegnare la somma di c 90.000,00 sul cap. 6 art. 1 sub.
484, del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio 2012
che presenta la necessaria disponibilità;
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
— di liquidare i compensi spettanti ai Consulenti esperti del
Consiglio regionale, previa presentazione delle relative fatture o
notule di pagamento, vistate dal Segretario Generale per avvenuta prestazione;
— di inviare la presente determinazione:
− al Dirigente dell’Area Gestione del Consiglio Regionale per il visto;
− al Segretario Generale per il visto di conformità ai sensi
degli artt. 10, comma 4, lett. 2 e 54 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
− al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per il seguito
di competenza.
Il Dirigente, previo anche controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità del presente provvedimento, ai sensi della
Legge n. 241/1990 e ss.mm. e della L.R. 19/2001 e ss.mm..
Il Dirigente
Dott. Luigi Danilo Latella
8603
in missione all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo
spetta nel limite delle spese per la classe economica.
RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della
Legge 266/2005, debbano trovare diretta applicazione anche per
il Consiglio regionale della Calabria fino a quando lo stesso non
si determinerà nel merito ai sensi del comma 214.
TENUTO CONTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge
n. 266/2005, si continuano ad applicare le norme contenute nell’art. 41 del CCNL e nella Legge 18/12/1973, n. 836 e s.m.i..
RILEVATO che le indennità di disagio economico attribuite
agli autisti dei Presidenti dei Gruppi nei mesi di dicembre 2011 e
gennaio 2012 sono state istruite dal competente Ufficio.
VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile
del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a
ciascuno spettanti.
VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165, e s.m.i..
VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni.
DETERMINAZIONE n. 166 del 5 marzo 2012
VISTA la D.C.R. n. 400 del 18/1/2000.
Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 32 del 6/2/2012 avente per oggetto: Rimborso forfettario trattamento mensa autisti dei Presidenti
gruppi mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012.
VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.
SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 «GESTIONE»
SETTORE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria con deliberazione n. 72 del 24 novembre 2010 ha approvato l’attribuzione a tutti i titolari delle strutture speciali di un
budget mensile, finalizzato al ristoro del disagio economico e
fisico che affrontano gli autisti, la cui residenza dista almeno 10
km da quella del titolare della struttura.
CHE l’U.P., nell’adottare il disciplinare di cui alla deliberazione n. 72 del 24 novembre 2010, ha dato mandato al Settore
Risorse Umane di verificarne la corretta applicazione.
CHE, a norma dell’art. 41 del CCNL del comparto Regioni ed
autonomie locali 14/9/2000, i dipendenti di ruolo del Consiglio
regionale della Calabria per esigenze correlate ai compiti istituzionali possono essere autorizzati ad effettuare la propria attività
lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più
di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.
CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005 n.
266 (finanziaria 2006), ai fini del contenimento della spesa, ha
inciso profondamente la normativa legislativa e contrattuale in
materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l’altro, la soppressione delle indennità di trasferta e di tutte le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento di accordi sindacali, nonché disponendo
che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTA la legge 15 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.
VISTO l’art. 31 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.
VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001 e s.m.i.».
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:
1. di liquidare, ai sensi della deliberazione U.P. n. 72 del 24
novembre 2010, l’indennità di disagio economico per i mesi di
dicembre 2011 e gennaio 2012 agli autisti Presidenti dei Gruppi
Consiliari per le somme a ciscuno dovute secondo il prospetto
riepilogativo allegato al presente provvedimento;
2. di imputare la spesa complessiva di c 4.802,34 sul capitolo 3 art. 1 sub 91;
3. trasmettere il presente provvedimento:
— alla Segreteria Ufficio di Presidenza;
— al Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Dirigente dell’Area Funzionale «Gestione».
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8604
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò
e il biennio economico 1/1/2008-31/12/2009 sottoscritto il 3/8/
2010.
VISTO l’art. 1, comma 1 della L.R. n. 22 del 19/11/2003 che
disciplina il trattamento economico del Segretario Generale.
DETERMINAZIONE n. 167 del 6 marzo 2012
VISTE le deliberazioni dell’U.P. nn. 175 dell’8/8/2002; 268
del 18/12/2002 e 224 del 22/9/2004, n. 5 del 24 gennaio 2006, n.
7 del 7 febbraio 2006, n. 87 del 27 luglio 2007, n. 9 del 10
febbraio 2010, n. 15 del 28 giugno 2010, n. 17 del 12 luglio 2010
e n. 17 del 12 luglio 2010, relative alla riorganizzazione della
nuova struttura burocratica del C.R..
Estratto della Determina del Segretario Generale Reg. Part. n.
70 del 24/2/2012 avente per oggetto: Dirigenti del Consiglio
regionale – Liquidazione retribuzione di risultato anno 2011.
VISTA la Determina del Segretario Generale Reg. Gen. n. 732
del 15/9/2010 con la quale si approva la declaratoria delle funzioni delle strutture amministrative del Consiglio regionale.
SEGRETARIATO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO:
CHE l’art. 4 del CCNL Area Dirigenza del Comparto Regioni
ed autonomie locali per il quadriennio 2002/2005, nel sostituire
l’art. 5 del CCNL dell’1/4/1999 detta tempi e procedure per la
stipulazione dei Contratti Collettivi decentrati Integrativi.
CHE con determinazione del Segretario Generale Reg. Gen.
n. 365 del 10/7/2007 si è preso atto della conclusione delle procedure di approvazione del CCDI – Area della Dirigenza del
Consiglio regionale della Calabria, previste dall’art. 4 del CCNL
del Comparto Regioni ed autonomie locali – Area della dirigenza per il quadriennio 2002/2005 – biennio economico 2004/
2005.
CHE con la stessa determinazione n. 365 è stata disposta la
trasmissione del testo del CCDI all’ARAN.
CHE in data 10/2/2012 dalla delegazione di parte pubblica e
sindacale è stato sottoscritto accordo decentrato integrativo afferente lo schema di costituzione del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato per l’anno 2011, con le limitazioni previste dall’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2010, fatto proprio e sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica, nonché dai
rappresentanti di parte sindacale allegato alla presente quale
parte integrante.
VISTA la legge regionale n. 8/1996.
VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 67 del 18/4/2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del
24/5/2001, ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54.
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.
VISTO il CCNL 1998/2001 così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 3 del 5/1/2000 Serie
Generale, recepito con apposito contratto decentrato, sottoscritto
il 15 dicembre 2000.
VISTO, altresì, il vigente CCNL Area Dirigenza del Comparto Regioni ed autonomie Locali per il quadriennio 2006/2009
CONSIDERATO che nelle more della definitiva attuazione
delle deliberazioni in premessa citate, si è reso necessario attribuire alcune funzioni interinali per garantire l’avvio delle procedure connesse ai nuovi servizi, attesa la impossibilità giuridica
di garantire le stesse funzioni con specifici incarichi dirigenziali.
DATO ATTO che gli incarichi ad interim dei servizi privi di
titolare sono stati affidati ad interim ai dirigenti di Area Funzionale senza alcun aggravio di spesa aggiuntiva, come stabilito
dalla delibera n. 15 del 28 giugno 2010.
VISTO l’accordo decentrato sottoscritto in data 10/2/2012
dalla delegazione di parte pubblica e sindacale regolarmente costituita, afferente lo schema di costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, fatto proprio e sottoscritto
dalla delegazione trattante di parte pubblica, nonché dai rappresentanti di parte sindacale allegato alla presente quale parte integrante.
PRESO ATTO che il fondo consolidato per la corresponsione
della retribuzione di posizione ai sensi del citato art. 13 per
l’anno 2011 ammonta ad c 2.855.249,52 oltre la correlata retribuzione di risultato pari ad c 713.370,02.
RITENUTO poter procedere alla liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2011 dei Dirigenti del Consiglio
Regionale.
VISTE le determine del Segretario Generale:
Reg. Gen
— nn.: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 del
20/2/2012;
— nn.: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 del
21/2/2012;
con le quali viene valutata l’attività dei singoli dirigenti di
ruolo ed incaricati per l’attività svolta nell’anno 2011.
DATO ATTO che il fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato dei Dirigenti è stato sottoscritto dai rappresentanti di
parte pubblica e dalle OO.SS. firmatarie del Contratto della Dirigenza nella riunione del 10/2/2012.
VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001».
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
DETERMINA
PRENDERE ATTO che l’importo del fondo per l’indennità di
posizione e di risultato, così come determinato e sottoscritto
dalla parte pubblica e dalle OO.SS. in data 10/2/2012 è quello
risultante dal prospetto allegato alla presente determinazione ne
fa parte integrante.
8605
2. prendere atto che l’incarico in argomento si risolve di diritto il 31/3/2015 (data di presunta fine legislatura), salvo revoca
anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa della
carica di Consigliere, dell’On. Gianluca Gallo;
3. stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi
non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;
PRENDERE ATTO, altresì, che il fondo complessivo così
come costituito finanzia anche l’indennità di posizione e di risultato contrattualmente prevista per il Segretario Generale nella
quota massima spettante per le posizioni attribuite alle Aree.
4. stipulare con la sig.ra Femia Ernesta il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’allegato schema
che fa parte integrante del presente provvedimento;
DEFINIRE, per quanto in premessa, nonché ai sensi e per gli
effetti dell’accordo integrativo decentrato in premessa citato, la
retribuzione di risultato, spettante ai Dirigenti del Consiglio regionale ed al Segretario Generale come risulta dai prospetti contabili elaborati dal Settore Risorse Umane.
5. corrispondere alla sig.ra Femia Ernesta il 50% del trattamento economico pari ad c 1.558,62 lordi, erogato mensilmente,
previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 5/6/2007 per il collaboratore, di cui all’art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/2000,
come modificato ed integrato dall’art. 3 della L.R. n. 25/2001;
LIQUIDARE per l’effetto, ai singoli dirigenti del Consiglio
regionale le somme a ciascuno spettanti così come definito dalle
determine di valutazione assunte dal Segretario Generale, facendo gravare le relative somme sul fondo, come sopra costituito, sulla contabilità dei residui passivi (ex cap. 4 art. 1 sub.
120).
6. di far gravare la spesa complessiva di c 59.227,56 sul
cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che
presenta la necessaria disponibilità;
IMPUTARE la spesa complessiva di c 711.430,32, alla contabilità dei residui passivi (ex capitolo 4 art. 1 sub. 120).
MANDARE al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria
ed al Dirigente del Settore Segreteria U.P. ed al Dirigente del
Settore Risorse Umane per il seguito di rispettiva competenza.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.
Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez
DETERMINAZIONE n. 168 del 7 marzo 2012
Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
69 del 22/2/2012 avente per oggetto: «Sig.ra Femia Ernesta,
nata a Cosenza il 26/6/1978. Assegnazione dell’incarico di
Collaboratore esperto al 50% dell’On. Gianluca Gallo con
decorrenza 1/2/2012».
7. trasmettere copia del presente provvedimento:
— al Dirigente Area Istituzionale Arch. Maria Teresa Malta;
— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Dirigente Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;
— al Dirigente del Servizio Struttura Supporto Ausiliaria ai
Gruppi ed alle Strutture Speciali;
— all’on. Gianluca Gallo;
— all’interessata, Sig.ra Femia Ernesta per conoscenza e
norma.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto
sul B.U. della Regione Calabria.
Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez
SEGRETARIATO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
OMISSIS
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2011.
DETERMINA
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:
1. conferire con effetto dall’1/2/2012, alla sig.ra Femia Ernesta nata a Cosenza il 26/6/1978 e residente ad Aprigliano (CS)
in via Isidoro Piro, in possesso di maturità scientifica ed estranea
alla P.A., l’incarico di collaboratore esperto al 50% dell’On.le
Gianluca Gallo, ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;
DETERMINAZIONE n. 169 del 7 marzo 2012
Estratto Determina del Segretario Generale Reg. Part. n. 71
del 28/2/2012 avente per oggetto: Avv. Carmela Mileto. Immissione definitiva in ruolo nella dotazione organica del
Consiglio regionale con decorrenza 1/6/2010.
SEGRETARIATO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
OMISSIS
DETERMINA
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
8606
1. immettere definitivamente in ruolo nella dotazione organica del Consiglio regionale della Calabria l’avv. Carmela Mileto, nata a Scido (RC) il 27/3/1972 nella categoria D3, profilo
professionale Esperto amministrativo, a decorrere dall’1/6/
2010;
2. confermare in servizio dall’1/6/2010 l’avv. Carmela Mileto con il riconoscimento dell’anzianità di servizio dal giorno
dell’assunzione a tutti gli effetti;
3. trasmettere copia del presente provvedimento:
— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
— al Settore Risorse Umane;
— al Servizio Bilancio e Ragioneria;
CONSIDERATO CHE il Vice Capo Ufficio Stampa Dr. Romano Pitaro con nota prot. n. 1201 del 10/1/2012, chiede per il
Dr. Gianfranco Manfredi – Capo Ufficio Stampa - la corresponsione del compenso sostitutivo per ferie 2011 non godute per
varie esigenze di servizio, previsto dall’art. 23 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, per n. 14 giorni.
VISTA la nota del 13/12/2011 con la quale il Capo Ufficio
Stampa comunica al Presidente del Consiglio Regionale della
Calabria che usufruirà delle ferie anno 2011 dal 15/12/2011 al
5/1/2012.
RILEVATO che sulla stessa nota il Presidente del Consiglio
Regionale della Calabria ha apposto il visto di mancata concessione.
VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.
— al Servizio Rapporti con Organismi di Raccordo Istituzionale;
— all’interessata Avv. Carmela Mileto per conoscenza e
norma.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, e sarà pubblicato sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez
VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001 e s.m.i.».
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:
DETERMINAZIONE n. 170 del 7 marzo 2012
Estratto Determina del Consiglio Regionale – Settore Risorse
Umane Reg. Part. n. 46 del 20/2/2012 avente per oggetto: «Dr.
Gianfranco Manfredi – Capo Ufficio Stampa – Liquidazione
ferie non godute anno 2011 (art. 23 Contratto Nazionale Lavoro Giornalistico)».
SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
1. di prendere atto della nota datata 13/12/2011 con la quale
il Capo Ufficio Stampa chiede di usufruire delle ferie 2011 per n.
14 giorni che non sono state autorizzate dal Presidente del Consiglio Regionale della Calabria per comprovate esigenze di servizio dipendenti da impegni istituzionali;
2. di liquidare al Dr. Manfredi, ai sensi dell’art. 23 Contratto
Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente il compenso sostitutivo del mancato godimento delle ferie sopra indicate secondo il
prospetto allegato al presente provvedimento;
3. di imputare la relativa spesa di c 4.850,08 (quattromilaottocentocinquanta/08) al cap. 4 art. 1 sub. 120.
PREMESSO:
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
CHE l’art. 23 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico
testualmente dispone: «nel caso che il giornalista, per esigenze
di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie
maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sarà
calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti
continuativamente da almeno sei mesi. Nel caso di cessazione
del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo
delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute».
VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i..
VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO i C.C.N.L. di lavoro giornalistico attualmente in vigore.
— all’Area Gestione;
— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
— al Servizio Bilancio e Ragioneria.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
DETERMINA
DETERMINAZIONE n. 171 del 7 marzo 2012
Estratto Determina del Dirigente del Settore Ufficio Stampa,
Gianfranco Manfredi, avente per oggetto: «Liquidazione fatture pubblicità istituzionale di fine anno – Delibera U.P. n.
115 del 28/12/2011 – Impegno spesa».
SEGRETARIATO GENERALE
OMISSIS
L’anno 2012, il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 10,00
IL DIRIGENTE
8607
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:
ASSEGNARE con decorrenza 1/2/2012 in qualità di Componente interno, presso la struttura del Presidente della II Commissione Consiliare on.le Candeloro Imbalzano, il dipendente di
ruolo del Consiglio Regionale: Sig. Antonino Mallemace nato a
Cardeto (RC) il 5/8/1965 e residente a Reggio Calabria in Via
Vito Inferiore n. 165.
TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
OMISSIS
VISTA la deliberazione U.P. n. 115 del 28/12/2011, con la
quale la Presidenza del Consiglio, ha disposto la pubblicazione
di n. 2 (due) pagine di inserzioni istituzionali, aderendo alle iniziative editoriali di fine anno dei quotidiani regionali, Gazzetta
del Sud, Il Quotidiano della Calabria, Calabria Ora, Il Domani e
Il Crotonese, al fine di veicolare le azioni dell’Amministrazione
e le iniziative meritevoli di pubblicizzazione.
ACCERTATO che in data 30/12/2011 le concessionarie di
pubblicità: Publikompass S.p.A. e Pubblikroton s.r.l. e in data
31/12/2011 le concessionarie di pubblicità Pubbliora S.a.s.; Mediatag S.p.A. e Publifast s.r.l. hanno provveduto a pubblicare sui
rispettivi quotidiani: Gazzetta del Sud, il Crotonese, Calabria
Ora, Il Domani e Il Quotidiano della Calabria n. 2 (due) pagine
di inserzione istituzionale così come fotocomposte da Enfasi
Studio-Grafica e Multimedia di Muraca Gianluca, su incarico e
a cura dell’Ufficio Stampa, giusta nota di affidamento prot. n.
60633 del 28/12/2011, e che, quindi, la prestazione è stata regolarmente eseguita.
— al Dirigente dell’Area Istituzionale Arch. Maria Teresa
Malta;
— al Dirigente del Settore Risorse Umane;
— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto
ai Gruppi ed alle Strutture Speciali;
— all’on.le Candeloro Imbalzano;
— all’interessato, sig. Antonino Mallemace per conoscenza e
norma.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
OMISSIS
Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez
ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE
OMISSIS
1. di liquidare le fatture di cui in epigrafe della somma complessiva di c 64.134,24 (euro sessantaquattromilacentotrentaquattro/24) IVA inclusa emesse da Publikompass S.p.A., Publifast s.r.l., Pubbliora S.a.s., Il Sole 24 Ore S.p.A., Pubblikroton
s.r.l.;
2. di impegnare la somma complessiva di c 64.134,24 (euro
sessantaquattromilacentotrentaquattro/24) IVA inclusa sul cap.
5 art. 2 sub. 390 del Bilancio del Consiglio regionale corrente
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.
OMISSIS
DETERMINAZIONE n. 173 del 7 marzo 2012
Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato
Generale Reg. Part. n. 73 del 2/3/2012 avente per oggetto: «Dipendenti L.R. 25/2001 – Liquidazione salario accessorio –
anno 2011».
SEGRETARIATO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Capo Ufficio Stampa
Gianfranco Manfredi
DETERMINAZIONE n. 172 del 7 marzo 2012
Estratto Determinazione del Segretario Generale Reg. Part. n.
68 del 21/2/2012 avente per oggetto: «Sig. Antonino Mallemace, nato a Cardeto (RC) il 5/8/1965. Conferimento incarico di “Componente interno” presso la Struttura del Presidente II Commissione Consiliare On.le Candeloro Imbalzano a decorrere dall’1/2/2012».
SEGRETARIATO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
OMISSIS
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2011.
PREMESSO:
CHE con determinazione Reg. Gen. n. 368 del 25/5/2010 è
stato istituito il fondo per la produttività dipendenti L.R. n. 25/
2001 con parere favorevole della delegazione trattante espresso
nella riunione del 17/3/2010.
CHE la Delegazione Trattante nella seduta del 24/11/2011 ha
confermato quanto espresso nella riunione del 17/3/2010 in tema
di costituzione e consistenza del fondo per la produttività ed i
conseguenti criteri di utilizzazione per l’anno 2011.
CHE il Settore Risorse Umane con circolare prot. n. 905 del
9/1/2012 ha invitato i Dirigenti a produrre le schede di valutazione dei dipendenti entro il 31/1/2012.
CHE sulla base delle schede pervenute, il Settore Risorse
Umane ha elaborato il prospetto analitico delle somme spettanti
ad ogni dipendente a titolo di retribuzione delle Posizioni Orga-
8608
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
nizzative e di produttività collettiva (dipendenti dalla categoria
A alla Categoria C e dipendenti di categoria D non titolari di P.O.
o A.P.).
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione secondo il
prospetto predisposto dal Settore Risorse Umane che, allegato
alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
VISTO il CCNL del Comparto Regioni ed autonomie locali
2006/2009 (biennio economico 2008/2009).
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di comparto per le parti
tuttora vigenti.
DETERMINAZIONE n. 174 dell’8 marzo 2012
Estratto Determina del Segretario Generale Reg. Part. n. 75
del 6/3/2012 avente per oggetto: Presa d’atto ed esecuzione
ordinanza Tribunale di Reggio Calabria – sezione lavoro, n.
2781/2012. Conferimento al dott. Riccardo Barbucci dell’incarico di Dirigente del Servizio Documentazione, Studi e Biblioteca dal 12/3/2012 all’1/3/2014. Revoca alla dott.ssa Ester
Latella dell’incarico di Dirigente, ad interim, del Servizio
Documentazione, Studi e Biblioteca a far data dal 12/3/2012.
SEGRETARIATO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il CCDI vigente.
VISTE le LL.RR. nn. 5/91; 8/96 e successive modifiche ed
integrazioni.
OMISSIS
DETERMINA
VISTA la D.C.R. n. 400 del 18/1/2000.
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..
VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001».
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001.
DETERMINA
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:
1. procedere alla liquidazione al personale dipendente:
— della retribuzione di risultato Posizioni Organizzative;
— della produttività collettiva (dipendenti dalla categoria A
alla Categoria C e dipendenti di categoria D non titolari di P.O.);
2. liquidare per l’effetto le somme a ciascun dipendente
spettanti;
3. imputare la somma complessiva di c 128.932,69 (centoventottomilanovecentotrentadue/69) sulla contabilità dei residui
passivi (cap. 4 art. 2 sub. 230);
4. trasmettere per i provvedimenti di competenza copia del
presente provvedimento:
— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Dirigente dell’Area Gestione;
— al Dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»;
— al Dirigente del Settore Risorse Umane.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez
1. prendere atto dell’ordinanza n. 2781/12 del Tribunale di
Reggio Calabria, sezione lavoro, che, accogliendo il reclamo del
dott. Barbucci e revocando l’ordinanza impugnata n. 14758/11,
ordina alla Regione Calabria – Consiglio regionale della Calabria di riammettere il dott. Barbucci nell’incarico dirigenziale
fino ad una durata complessiva di tre anni;
2. conferire al dott. Riccardo Barbucci, fatti salvi eventuali
provvedimenti giurisdizionali che saranno emessi all’esito del
giudizio di merito, l’incarico di Dirigente del Servizio Documentazione, Studi e Biblioteca dal 12/3/2012, fino all’11/3/
2014;
3. revocare alla dott.ssa Ester Latella l’incarico di Dirigente,
ad interim, del Servizio Documentazione, Studi e Biblioteca a
far data dal 12/3/2012;
4. trasmettere copia del presente provvedimento:
— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
— al Settore Risorse Umane;
— al Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Servizio Provveditorato, Economato e Contratti;
— all’Area Relazioni esterne, Comunicazione e Legislativa;
— al Servizio Documentazione, Studi e Biblioteca;
— al Servizio legale;
— al Capo di Gabinetto;
— al dott. Riccardo Barbucci;
— alla dott.ssa Ester Latella.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, e sarà pubblicato sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
DETERMINAZIONE n. 175 dell’8 marzo 2012
Estratto Determina del Consiglio Regionale – Segretariato
Generale Reg. Part. n. 74 del 2/3/2012 avente per oggetto: «Integrazione determina R.G. n. 147 del 23/2/2012».
SEGRETARIATO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO:
CHE con determinazione R.G. n. 147 del 23/2/2012 si è provveduto alla liquidazione della produttività collettiva a favore del
personale dipendente di ruolo e comandato del Consiglio regionale.
ACCERTATO CHE:
— per mero errore materiale non è stata inclusa, nel prospetto
elaborato dal Settore Risorse Umane, tra gli aventi diritto la dott.ssa Chironna Chiara limitatamente al periodo 1/1/2011-31/7/
2011;
— per mero errore materiale è stato liquidato alla dipendente
Minniti Maria Domenica (cat. C) un importo inferiore a quello
effettivamente spettante in base alla valutazione trasmessa dal
dirigente dell’Area Funzionale 3 «Relazioni Esterne Comunicazione e Legislativa».
ACQUISITE dal Settore Risorse Umane le valutazioni relative al solo mese di luglio 2011 dei dipendenti Barbucci Riccardo (cat. D), Criaco Francesco (cat. D), Caccamo Lucia (cat.
D).
ACQUISITA dal Settore Risorse Umane, con nota del 29/2/
2012 prot. n. 10621 del Segretariato Generale, la rettifica della
scheda indennità del dipendente Sosta Saverio (cat. B) e del dipendente Verduci Antonino (cat. B).
CHE sulla base di quanto suesposto il Settore Risorse Umane
ha elaborato il prospetto analitico delle somme spettanti ai succitati dipendenti a titolo di produttività collettiva.
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione secondo il
prospetto predisposto dal Settore Risorse Umane che, allegato
alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
VISTO il CCNL del Comparto Regioni ed autonomie locali
2006/2009 (biennio economico 2008/2009).
VISTO il CCDI vigente.
VISTO il Verbale di Delegazione trattante relativa alla riunione del 24/11/2011 che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
8609
VISTE le LL.RR. nn. 5/91; 8/96 e successive modifiche ed
integrazioni.
VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
VISTA la delibera dell’U.P. n. 67 del 18/4/2001.
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i..
VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante:
«Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché
estratti dell’U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2o comma L.R. 19/2001».
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II art. 4 della Legge regionale 19/2001.
DETERMINA
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:
1. procedere alla liquidazione, a favore del personale dipendente in premessa richiamato della produttività collettiva come
da prospetto di ripartizione allegato alla presente determinazione;
2. liquidare per l’effetto le somme a ciascun dipendente
spettanti;
3. imputare la somma complessiva di c 10.854,44 (diecimilaottocentocinquantaquattro/44) sulla contabilità dei residui passivi (cap. 4 art. 1 sub. 220);
4. trasmettere per i provvedimenti di competenza copia del
presente provvedimento:
— all’Area Gestione;
— al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;
— al Dirigente del Settore «Segreteria Ufficio di Presidenza»;
— al Dirigente del Settore Risorse Umane.
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex
art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U.
della Regione Calabria.
Il Segretario Generale
Dr. Nicola Lopez
8610
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
COMUNICATI DI ALTRE AUTORITA
v
O UFFICI REGIONALI
n.
74 - Bilancio pluriennale 2012-2014, annualità 2013. Variazione compensativa fra i capitoli della spesa
25010101, 25010102, 25010103 e 25010104 inerenti
agli assi 1, 2, 3 e 4 del programma operativo FEP
2007-2013. Variazione al documento tecnico, di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 597 del
23/12/2011, e al bilancio dipartimentale, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 23/12/
2011, inerenti al bilancio di previsione 2012, nonché
al bilancio pluriennale 2012-2014, annualità 2013.
Variazione compensativa fra i capitoli della spesa
25010101, 25010102, 25010103 e 25010104 inerenti
agli Assi 1, 2, 3 e 4 del Programma Operativo FEP
2007-2013
n.
75 - ATERP CZ – Rendiconto consuntivo esercizio finanziario 2010 – Proposta al Consiglio regionale per la
definitiva approvazione
REGIONE CALABRIA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Elenco delle deliberazioni trattate dalla Giunta.
REGISTRO SEDUTE del 24/02/2012
Assessorato proponente: Presidenza
n. 66 - Bando Giovani Ricercatori anno 2009. (Accordo Stato/Regioni del 26 novembre 2009 Rep. Atti n. 233).
Presa d’atto approvazione progetti – Approvazione
schemi di convenzione
n. 67 - Avvocatura Regionale – Art. 50 L.R. 8/2002 – Assegnazione budget operativi 2012 ai funzionari delegati
sede di Catanzaro e sezione di Reggio Calabria
n. 68 - Rilevanza strategica delle società partecipate da Fincalabra S.p.A. – Linee di indirizzo art. 21 della legge
regionale 23 dicembre 2011, n. 47 – Proponente l’assessore al Bilancio e Patrimonio On. Giacomo Mancini
Assessorato proponente: Urbanistica
n.
n. 69 - Fondazione dei «Calabresi nel Mondo» approvazione
piano delle attività anno 2012
n.
70 - Stipula convenzione tra Settore Protezione Civile
della Regione Calabria ed Ordine professionale degli
Ingegneri della provincia di Cosenza. Approvazione
schema di convenzione
n. 71 - Approvazione schema di protocollo d’intesa con il
Gruppo FS SpA (RFI e Trenitalia) per la collaborazione in attività di protezione civile
Assessorato proponente: Lavoro, Formazione professionale,
Famiglia, Politiche sociali
n.
n. 79 - Annullamento avviso pubblico per incarico componente Comitato di Sorveglianza – Stazione Unica Appaltante di cui alla D.G.R. n. 596/2011. Proposta modifica legislativa dell’art. 3, comma 10 lett. a) della
L.R. 26/2007
Assessorato proponente: Bilancio Patrimonio
e Programmazione
n. 72 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2012,
al documento tecnico di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011. Variazione
compensativa nell’ambito dell’UPB 1.2.01.01 ai sensi
dell’art. 10, comma 4, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8
n. 73 - Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2012,
al documento tecnico di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 597 del 23/12/2011, nonché al bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 598 del 23/12/2011. Incremento
dello stanziamento di capitoli di pertinenza del Dipartimento «Organizzazione e Personale» con prelievo
dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine
ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 4 febbraio
2002, n. 8
76 - Legge 17/2/1992 n. 179 quadriennio 92/95; Legge 23/
12/1996, n. 662, art. 2, comma 63, lettera d); Legge
regionale 4/9/2001, n. 19; Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, art. 34 comma 7 – Programma di
recupero urbano (PRU), codice 2.5.1/B, Delibera
CIPE 16/3/1994; Comune di Cosenza; Importo finanziamento c 6.713.939,69 – Ricostituzione Collegio di
Vigilanza
77 - Certificazione del POR Calabria FESR 2007-2013 e
POR Calabria FSE 2007-2013 integrata con DGR n.
71 del 28/1/2010 – Proponente l’assessore al Bilancio
e Programmazione on. Giacomo Mancini. POR Calabria FSE 2007-2013. Rettifica DGR 7 agosto 2009, n.
540 recante «Istituzione della Segreteria tecnica della
Autorità di certificazione del POR Calabria FESR
2007-2013 e POR Calabria FSE 2007-2013 integrata
con DGR n. 71 del 28/1/2010»
Assessorato proponente: Programmi speciali UE,
Politiche Euro Mediterranee, Internazionalizzazione
e Coop. tra i popoli
n.
78 - Presa d’atto parere n. 28/9a della VI Commissione
consiliare «Affari dell’Unione Europea e relazioni
con l’estero» del Consiglio Regionale sulle direttive
di attuazione (ai sensi dell’art. 1 della L.R. . 40/2008)
per la concessione di contributi in regime «de minimis» finalizzati a realizzare azioni per il rafforzamento dei consorzi Export (POR FESR 2007-2013
linea di intervento 7.1.2.2), approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 6 del 3 gennaio 2012
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
PARTE SECONDA
SEZIONE I
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI STATALI
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL’ART. 20
DELLE NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso n. 27 depositato il 21 febbraio 2012 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Calabria n. 44 del 20/12/2011, pubblicata nel B.U.R. n.
33 del 22 dicembre 2011, recante «Norme per il sostegno di
persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza»; nell’art. 2, comma 3, in relazione all’art. 117,
comma quarto ed all’art. 3 della Costituzione; nell’art. 11
comma 8 lett. c), in relazione all’art. 81 comma quarto della
Costituzione.
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F.
97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi
n.
12
fax
06-96514000
pec
ags
[email protected]
nei confronti
della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta
regionale
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
della Legge della Regione Calabria n. 44 del 20/12/2011, pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 22 dicembre 2011, recante «Norme
per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non
autosufficienza»
— nell’art. 2, comma 3, in relazione all’art. 117, comma
quarto ed all’art. 3 della Costituzione;
— nell’art. 11 comma 8 lett. c), in relazione all’art. 81 comma
quarto della Costituzione.
La legge regionale in esame, che prevede interventi per il sostegno delle persone non autosufficienti e istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, presenta i seguenti profili
d’illegittimità costituzionale:
1) l’art. 2, comma 3, individua quali beneficiari degli interventi volti alla tutela delle persone non autosufficienti «i cittadini europei o extracomunitari con regolare carta di soggiorno
residenti nella Regione Calabria». Tale disposizione, nella parte
in cui circoscrive l’accesso alle provvidenze destinate ai cittadini extracomunitari ai soli titolari della carta di soggiorno introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti extracomunitari che possono beneficiare di tali
provvidenze coloro che non siano titolari della carta di soggiorno.
Si rileva innanzitutto che la disposizione in esame, indicando
la carta di soggiorno quale titolo legittimante, fa riferimento ad
un documento che è stato sostituito – in virtù dell’art. 1, comma
1, lett. a) del d.lgs. n. 3/2007 (recante modifiche, in attuazione
della direttiva CE 2003/109/CE, all’art. 9, comma 1, del d.lgs.
286/1998) – con il «permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo», il cui rilascio è subordinato al possesso per
cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità sul
8611
territorio nazionale. La disposizione in esame, pertanto, che restringe l’accesso alle provvidenze sociali ai soli extracomunitari
soggiornanti di lungo periodo, eccede dalla competenza legislativa residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie dall’art. 117, quarto comma, Cost., e non è in
linea con l’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, che equipara gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata annuale ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.
Pertanto le previsioni regionali in esame, che subordinano
l’attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel territorio
dello Stato, anche del particolare e ulteriore requisito della titolarità di un «permesso di soggiorno CE di lungo periodo», comporta l’esclusione assoluta d’intere categorie di persone fondata
su una ingiustificata discriminazione nell’ambito dei cittadini
extracomunitari derivante dalla mancanza di un permesso di
soggiorno protratto per cinque anni sul territorio nazionale.
Tale previsione viola inoltre il principio di uguaglianza di cui
all’art. 3 Cost., in quanto – analogamente all’art. 4 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53 della L.R. n. 24 del 2009)
recentemente giudicato incostituzionale da codesta Corte Costituzionale con la sentenza n. 40 del 2011 – introduce nel tessuto
normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi
alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale il «permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo»,) e gli altri particolari requisiti
(consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua
stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di soggiorno in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio
che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.
Nella citata sentenza n. 40 del 2011 la Corte Costituzionale
infatti conclude affermando che «tali discriminazioni contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che
compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell’esercizio della propria
competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite
di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)».
Con particolare riferimento alla attribuzione delle prestazioni
assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale la Corte Costituzionale ha inoltre precisato,
con la sentenza n. 61 del 2011, che: «una volta che il diritto a
soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non
si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» ed ha
inoltre aggiunto, circa l’individuazione delle condizioni per la
fruizione delle prestazioni, che «la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente
opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi
(n.d.r. sentenza n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad
assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze».
2) L’art. 11 indica quale principale fonte di finanziamento
del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall’art.
10 della legge in esame, i trasferimenti di risorse economiche dal
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all’art. 20 della
legge 328 del 2000.
Al riguardo si rileva che, nell’ambito del complesso procedimento di attuazione del federalismo fiscale, che è stato delegato
al Governo dalla legge n. 42 del 5 maggio 2009, l’art. 14, comma
2, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito in legge n. 122 del 2010),
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
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concernente il patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli
enti territoriali, ha effettuato consistenti riduzioni per gli anni
2012 e 2013 alle risorse statali afferenti il Fondo Nazionale per
le Politiche Sociali, rendendo di conseguenza indisponibili eventuali trasferimenti di risorse alle Regioni a statuto ordinario. Tale
circostanza rende pertanto gli interventi sociali disposti dalla
legge in esame privi di copertura finanziaria in violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost..
Per tali motivi le disposizioni regionali indicate vengono con
il presente atto impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai
sensi dell’art. 127, Cost..
Tanto rilevato e dedotto
si conclude affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 44 del 20/12/2011 nei
sensi e per le ragioni come sopra precisati.
Roma, lì 16 febbraio 2012
Avvocato dello Stato
Enrico De Giovanni
CORTE COSTITUZIONALE – ROMA
Sentenza n. 34 – Anno 2012 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011,
n. 7 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati
alle organizzazioni criminali in Calabria).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
— Alfonso Quaranta – Presidente
— Franco Gallo – Giudice
— Luigi Mazzella – Giudice
— Gaetano Silvestri – Giudice
— Sabino Cassese – Giudice
— Giuseppe Tesauro – Giudice
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso spedito per la notifica il 13 maggio 2011, depositato in
cancelleria il 17 maggio 2011 ed iscritto al n. 47 del registro
ricorso 2011.
UDITO nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice
relatore Giuseppe Frigo.
UDITO l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 13
maggio 2011 e depositato il successivo 17 maggio, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art.
117, secondo comma, lettere g), h) e l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale della legge
della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria), e in particolare dell’art. 3, comma 1, lettere
b, c), f) e h) con cui sono definiti i compiti di detta Agenzia.
1.1. – Ad avviso del ricorrente con le norme censurate sarebbe
stata inevasa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza,
giurisdizione, norme processuali e ordinamento penale (art. 117,
secondo comma, lettere g, h e l, Cost.), introducendo – sulle
modalità di amministrazione e utilizzazione dei beni confiscati
alle organizzazioni criminali in Calabria – una disciplina incompatibile con la vigente normativa statale in materia.
Più specificamente, l’art. 3, comma 1, lettera b), della legge
regionale, nel prevedere che l’Agenzia regionale «sottopone le
indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui
sottoscrive appositi protocolli d’intesa, richiedendone eventualmente l’assegnazione», si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). L’art.
2-undecies, secondo comma, lettera b), di tale legge prevede,
infatti, che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata all’esito dei procedimenti di prevenzione vengano «trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio
della provincia o della regione», escludendo, così, la possibilità
di una loro assegnazione diretta all’Agenzia regionale, consentita invece dalla norma censurata.
— Paolo Maria Napolitano – Giudice
— Giuseppe Frigo – Giudice
— Alessandro Criscuolo – Giudice
— Paolo Grossi – Giudice
— Giorgio Lattanzi – Giudice
— Aldo Carosi – Giudice
— Marta Cartabia – Giudice
— Sergio Mattarella – Giudice
— Mario Rosario Morelli – Giudice
ha pronunciato la seguente
Parimenti in contrasto con la norma statale citata sarebbe la
lettera c) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale impugnata,
secondo cui l’Agenzia regionale «amministra i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria assicurandone il riutilizzo
per fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi
bandi o concorsi di idee». L’art. 2-undecies, secondo comma,
lettera b), della legge n. 575 del 1965 stabilisce, infatti, che i beni
immobili confiscati in esito ai procedimenti di prevenzione possono essere, alternativamente, amministrati in via diretta dagli
enti territoriali, ovvero assegnati in concessione a titolo gratuito,
sulla base di apposita convenzione, ai soggetti ivi indicati (comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, associazioni di volontariato e via
dicendo); con la precisazione che, in caso di assegnazione, gli
enti territoriali debbono rispettare i «principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento» e prevedere, nell’apposita convenzione, «la durata, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto
e le modalità del rinnovo».
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
La successiva lettera f) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale, nel demandare all’Agenzia regionale la vigilanza «sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte degli assegnatari e sull’effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro
utilizzo», confliggerebbe, a sua volta, con l’art. 3, comma 4,
lettere f) e g), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata),
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2010, n.
50, che assegna i predetti compiti di vigilanza all’Agenzia nazionale.
Infine, la lettera h) dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 7 del 2011, nello stabilire che l’Agenzia regionale «collabora con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella
di confisca», colliderebbe con l’art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2010, che individua, del pari, nella sola
Agenzia nazionale il soggetto deputato a collaborare con l’autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati, fino alla confisca.
1.2. – Con successiva memoria, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, insistendo per l’invocata declaratoria di illegittimità
costituzionale.
2. – La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale della legge
della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria), e in particolare dell’art. 3, comma 1, lettere
b), c), f) e h), deducendo la violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettere g), h) e l), della Costituzione.
Ad avviso del ricorrente, la legge impugnata – nell’istituire
l’«Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali» e nel prevedere, tra le altre funzioni, che
essa possa richiedere l’assegnazione dei beni confiscati in Calabria (art. 3, lettera b); amministri i beni eventualmente assegnati
alla Regione Calabria (art. 3, lettera c); vigili «sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull’effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro
utilizzo» (art. 3, lettera f); e che collabori «con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la
fase di sequestro e quella di confisca» (art. 3, lettera h) – invaderebbe l’ambito della competenza legislativa esclusiva statale
nelle materie afferenti all’ordinamento e all’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, all’ordine
pubblico e sicurezza, alla giurisdizione, alle norme processuali e
all’ordinamento penale.
8613
136), e, precisamente, nell’art. 48, comma 3, lettera c), e nell’art.
112, lettere g) e h), con contenuto, peraltro, sostanzialmente inalterato.
3. – La questione è fondata, nei termini di seguito specificati.
Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, nella sostanza, che l’istituzione dell’Agenzia regionale ed i compiti ad
essa conferiti si sovrappongano alla disciplina statale e, precipuamente, a quella concernente l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata; disciplina che si collocherebbe nel
solco delle materie, riservate allo Stato, inerenti all’ordine pubblico e sicurezza all’organizzazione amministrativa, alla giurisdizione, alle norme processuali e all’ordinamento penale.
Detta Agenzia nazionale – avente sede principale in Reggio
Calabria – è stata istituita con il decreto-legge n. 4 del 2010, al
fine di rendere rapida ed effettiva l’utilizzazione dei beni sottratti alle organizzazioni criminali, concentrando presso un’autorità specializzata di rilevanza nazionale la competenza in ordine alla loro destinazione.
Compiti precipui dell’Agenzia nazionale sono, infatti, da un
lato, di assicurare la conservazione e l’efficiente amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, tanto nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, che nel corso dei procedimenti di
prevenzione; dall’altro, di consentire all’esito di detti procedimenti la più rapida ed efficace allocazione dei beni confiscati,
che vengono devoluti al patrimonio dello Stato, ovvero trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, a quello del Comune, della
Provincia o della Regione in cui si trova l’immobile.
La restituzione alle collettività territoriali – le quali sopportano il costo più alto dell’«emergenza mafiosa» − delle risorse
economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale per contrastarne l’attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di
tali organizzazioni ed a favorire un più ampio e diffuso consenso
dell’opinione pubblica all’intervento repressivo dello Stato per
il ripristino della legalità. D’altronde questa Corte, con specifico
riferimento alle misure patrimoniali antimafia, ha già avuto
modo di ritenere che il fine ultimo perseguito dalla confisca sia
proprio quello di «sottrarre definitivamente i beni di provenienza
illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro
esente da condizionamenti criminali» (sentenza n. 335 del
1996).
In considerazione della ratio sottesa alla normativa, dianzi
specificata, concernente la regolamentazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, le disposizioni in
esame – peraltro sovrapponendosi in maniera distonica a quelle
nazionali – invadono l’ambito di competenza esclusiva riservato
allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Le norme impugnate interverrebbero, infatti, sulla disciplina
delle modalità di amministrazione e utilizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria, recando previsioni incompatibili con quelle contenute nella legislazione statale in materia e, in particolare, nell’art. 2-undecies, secondo
comma, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere) e nell’art. 3, comma 4, lettere f) e g), del decreto-legge
4 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito con modificazioni
dalla legge 31 maggio 2010, n. 50.
Ed infatti l’istituzione di un’apposita Agenzia regionale «il
cui nome di per sé evoca un ruolo operativo non riducibile a meri
compiti istruttori, consultivi o di studio e ricerca» e il fatto che
l’ambito di intervento, inteso nel suo complesso, è «parzialmente sovrapponibil[e] con le competenze statali in materia di
sicurezza e di amministrazione di beni sequestrati» sono stati
indicati da questa Corte (sentenza n. 325 del 2011) elementi già
di per sé idonei a concludere che la Regione ha invaso la materia
dell’ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza legislativa statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h),
Cost..
2. – In via preliminare, va rilevato che, successivamente alla
proposizione del ricorso, le disposizioni statali in esso evocate
sono confluite nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
Va specificamente rimarcato che la legge regionale oggetto
dell’odierno giudizio ha espressamente conferito non solo delle
facoltà (come quella, ad esempio, di richiedere l’assegnazione
dei beni confiscati), ma anche precipui compiti di amministrazione, vigilanza e custodia dei beni sequestrati, muovendosi in
direzione opposta rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore
2-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 6
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nazionale di gestire in maniera unitaria e coordinata i beni sequestrati e di programmare organicamente la loro destinazione.
Diversamente da quanto previsto dalla legislazione nazionale,
invero, la legge regionale conferisce direttamente all’Agenzia
regionale, e non alla Regione, tanto la facoltà di chiedere in assegnazione detti beni, quanto il compito di amministrare quelli
eventualmente assegnati alla Regione Calabria.
Inoltre, le funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni
da parte dei soggetti assegnatari e sull’effettiva corrispondenza
tra la destinazione ed il loro utilizzo si sovrappongono a quelle
previste in capo alla più volte menzionata Agenzia nazionale, la
quale, oltre al potere-dovere di verificare detto utilizzo, dispone
del potere di revoca del provvedimento di assegnazione e destinazione (attualmente, art. 112, lettere g e h, del d.lgs. n. 159 del
2011). Del pari, la previsione della collaborazione con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei
beni tra la fase di sequestro e quella di confisca – oltre a ledere
l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., perché stabilisce
unilateralmente forme di coordinamento che coinvolgono attribuzioni dello Stato – coincide con le funzioni demandate all’Agenzia nazionale nella fase che precede la confisca (attualmente, art. 110, lettere b e c, del d.lgs. n. 159 del 2011).
4. – Le ulteriori disposizioni della legge regionale impugnata
riguardano l’organizzazione, la programmazione, il finanziamento, il coordinamento e la divulgazione dell’attività svolta
dall’Agenzia regionale, i cui compiti qualificanti, sono, peraltro,
in via esemplificativa esplicitati negli articoli censurati.
In ragione, da un canto, dell’omogeneità del contenuto e, dall’altro, del rapporto di stretta concatenazione oggettiva e funzionale di tutte le previsioni dei diversi articoli, deve essere quindi
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della
Regione Calabria n. 7 del 2011.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.
Il Presidente
Alfonso Quaranta
CORTE COSTITUZIONALE – ROMA
Sentenza n. 35 – Anno 2012 nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione Calabria
7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
— Alfonso Quaranta – Presidente
— Franco Gallo – Giudice
— Luigi Mazzella – Giudice
— Gaetano Silvestri – Giudice
— Sabino Cassese – Giudice
— Giuseppe Tesauro – Giudice
— Paolo Maria Napolitano – Giudice
— Giuseppe Frigo – Giudice
— Alessandro Criscuolo – Giudice
— Paolo Grossi – Giudice
— Giorgio Lattanzi – Giudice
— Aldo Carosi – Giudice
— Marta Cartabia – Giudice
— Sergio Mattarella – Giudice
— Mario Rosario Morelli – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della
legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per
garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati
dalla Regione Calabria), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 13-18 maggio 2011, depositato in cancelleria il 23 maggio 2011 ed iscritto al n. 49 del registro ricorso 2011.
UDITO nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice
relatore Giorgio Lattanzi.
UDITO l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 13 maggio 2011 e depositato il
successivo 23 maggio (reg. ric. n. 49 del 2011) il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione Calabria 7
marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza
dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria), in riferimento
all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e h), della Costituzione.
La disposizione impugnata stabilisce che «al fine di garantire
la legalità, la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di
finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto corrente
unico dedicato per l’accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in
conformità e secondo le procedure previste nella legge 13 agosto
2010, n. 136 così come modificata dalla legge 17 dicembre 2010,
n. 217 per importi di ammontare uguali o superiori ad c
10.000,00 (euro diecimila)».
A parere dell’Avvocatura, con simile previsione normativa la
Regione è intervenuta nelle materie di competenza legislativa
esclusiva dello Stato «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» e «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo
comma, lettere e) e h), Cost.): la tracciabilità dei flussi finanziari, infatti, sarebbe volta, da un lato, a disciplinare «ogni forma
di risparmio e ogni movimentazione di denaro non trasparente»,
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e, dall’altro, a «combattere la criminalità organizzata e, in particolare, (...) la mafia», prevenendo il riciclaggio di denaro di illecita provenienza.
relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26).
Per tale ragione la norma impugnata violerebbe la sfera di
competenza legislativa nazionale. Inoltre, nell’imporre la tracciabilità di pagamenti e di addebiti a partire dalla soglia di c
10.000, la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), poiché sottrarrebbe alla procedura di tracciabilità i movimenti di denaro inferiori a 10.000 euro, che invece vi sarebbero comunque soggetti, alla luce della disciplina statale.
Da ultimo, l’art. 3 della legge n. 136 del 2010, con cui il ricorrente ritiene in contrasto la disposizione impugnata, proprio per
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici, ha
prescritto l’apertura di uno o più conti correnti bancari o postali
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
2. – La Regione Calabria non si è costituita.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge
della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire
la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria), in riferimento all’articolo 117, secondo comma,
lettere e) e h), della Costituzione.
Tale disposizione prevede, secondo l’art. 1 della legge impugnata, una misura apprestata «contro i rischi di infiltrazione
’ndranghetista, nell’ambito della più globale strategia di contrasto all’illegalità in Calabria». In particolare, stabilisce che
chiunque riceva ed utilizzi finanziamenti regionali per importi
pari o superiori ad euro 10.000 debba impiegare un conto corrente unico e dedicato a tali operazioni, in conformità e secondo
le procedure previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
Secondo il ricorrente, sarebbe in tal modo lesa una duplice
competenza legislativa esclusiva dello Stato: quella in materia di
ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h,
Cost.), e quella in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).
2. – La questione basata sulla violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera h), Cost. è fondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’ordine pubblico e la sicurezza, ai fini del riparto della competenza legislativa, hanno per oggetto le «misure inerenti alla prevenzione dei
reati o al mantenimento dell’ordine pubblico» (sentenza n. 407
del 2002; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011, n. 226
del 2010, n. 50 del 2008, n. 222 del 2006, n. 428 del 2004).
Nell’esercizio di tale competenza il legislatore statale, in particolar modo nel settore degli appalti pubblici, è già intervenuto
allo scopo specifico di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e così di prevenire la commissione di reati che possano
originarsi dal maneggio del pubblico denaro, con riferimento
soprattutto all’infiltrazione criminale e al riciclaggio.
L’art. 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE), ha incluso, in questa direzione, tra le misure di
monitoraggio nel campo degli appalti pubblici il «controllo dei
flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’opera»; la tracciabilità è stata poi estesa all’impiego delle risorse derivanti dai
Fondi strutturali comunitari e dal Fondo per le aree sottoutilizzate (art. 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile») e agli interventi di
realizzazione degli istituti penitenziari (art. 17-quater del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 recante «Disposizioni urgenti
per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti
nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale
nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti
L’art. 2 della legge della Regione Calabria n. 4 del 2011, oggetto di censura, utilizza, pertanto, una tecnica elaborata dalla
legislazione statale al precipuo scopo di prevenire reati, per farne
applicazione, tra l’altro, nel campo materiale già selezionato
dalla normativa dello Stato. Per giunta, per la parte relativa alle
risorse pubbliche impiegate per gli appalti, una simile sovrapposizione determina un potenziale contrasto con l’art. 3 della legge
n. 136 del 2010, con riguardo sia al divieto di impiegare una
pluralità di conti, sia e soprattutto alla soglia di euro 10.000 il cui
raggiungimento determina l’obbligo del conto dedicato, che è
invece assente nella disciplina nazionale.
È da aggiungere che lo scopo che ha mosso il legislatore regionale consiste dichiaratamente nella prevenzione dei rischi
connessi all’infiltrazione della criminalità organizzata.
In altri termini: sia la finalità della legge impugnata, sia l’oggetto materiale su cui impatta, sia lo strumento normativo impiegato, gravitano nel campo già occupato dalla normativa statale,
nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di ordine
pubblico e sicurezza, rispetto alla quale il legislatore regionale è
invece estraneo.
Non è infatti in discussione, nel peculiare caso di specie,
un’attività che, per quanto connessa a fenomeni criminali, sia
tuttavia «tale da poter essere ricondott(a) a materie o funzioni di
spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale», la
cui disciplina possa per tale motivo venire assegnata alla legge
regionale (sentenza n. 4 del 1991; in seguito, sentenze n. 167 del
2010 e n. 105 del 2006). La promozione della legalità, in quanto
tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su
cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né
può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: è tuttavia necessario che misure predisposte
a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell’ambito dell’organizzazione degli uffici
regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, né,
in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (sentenza
n. 55 del 2001: da ultimo, sentenza n. 325 del 2011).
La disposizione impugnata, esorbitando da tali limiti, ha invece invaso la sfera di competenza legislativa dello Stato, e va
pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima. Ne deriva in
via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’intera legge
della Regione Calabria n. 4 del 2011, posto che, in assenza dell’art. 2, l’art. 1, sulle finalità, e l’art. 3, sull’entrata in vigore,
risultano privi di significato normativo.
3. – La questione concernente la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. è assorbita.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.
Il Presidente
Alfonso Quaranta
MODALITÀ PER LE INSERZIONI
Il prezzo degli annunzi da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo
di sei gruppi di cifre per ogni linea dell’annunzio originale comunicato per la inserzione.
Ogni linea di scrittura dell’originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.
Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere
anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell’interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i
quali è prescritto l’uso della carta uso bollo sia per l’originale che per la copia.
Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l’inserzione.
Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima
estensione della carta bollata.
I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre
con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.
Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d’inserzione.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.
AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano,
almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti
nel numero ordinario immediatamente successivo.
Gli stessi devono riportare, in calce all’originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o
carica sociale.
Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.
In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l’eventuale inesatta interpretazione.
Se l’annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del
richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).
Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest’ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a
richiedere l’inserzione.
Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall’Autorità competente.
Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Vendita:
fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad c 2,00; numero arretrato c 4,00;
fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina pari ad c 1,50 ogni 32 pagine.
fascicolo di Parte III costo pari ad c 1,50; numero arretrato c 3,00.
Prezzi di abbonamento:
Parti I e II: abbonamento annuale c 75,00;
Parte III: abbonamento annuale c 35,00.
Condizioni di pagamento:
Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria»
– 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria − Via Orsi –
88100 Catanzaro.
I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
Editore: REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994
Direttore responsabile:
LUIGI ROSARIO STANIZZI
Stampa: ABRAMO Printing & Logistics S.p.A.
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