nei confronti di - Il Quotidiano Giuridico
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N. 05782/2014 REG.PROV.COLL. N. 05410/2014 REG.RIC. N. 05412/2014 REG.RIC. N. 05413/2014 REG.RIC. N. 05415/2014 REG.RIC. N. 05416/2014 REG.RIC. N. 05418/2014 REG.RIC. N. 05419/2014 REG.RIC. N. 05420/2014 REG.RIC. N. 05422/2014 REG.RIC. N. 05424/2014 REG.RIC. N. 05426/2014 REG.RIC. N. 05427/2014 REG.RIC. N. 05428/2014 REG.RIC. N. 05429/2014 REG.RIC. N. 05430/2014 REG.RIC. N. 05431/2014 REG.RIC. N. 05432/2014 REG.RIC. N. 05433/2014 REG.RIC. N. 05435/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 5410 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Gas Plus Reti Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino 72; Assogas - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali; nei confronti di Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico; sul ricorso numero di registro generale 5412 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Condotte Nord Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cocco, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone N.44; Assogas Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali; nei confronti di Italgas Spa, Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico; sul ricorso numero di registro generale 5413 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Oper i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Gas Plus Salso Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino 72; nei confronti di Assogas - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali, Autorità Per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico; sul ricorso numero di registro generale 5415 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato - Citta' ed Autonomie Locali di Cui All'Art. 8 del D.Lgs N. 2817/1997, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Socogas Spa; nei confronti di Assogas - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali, Autorità Per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico; sul ricorso numero di registro generale 5416 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Comune di Battipaglia; nei confronti di Autorità Per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, Aquamet Spa, Federutility - Federazione delle Imprese Energetiche ed Idriche, Anigas Associazione Nazionale Industriali Gas, Federestrattiva - Federazione Sindacale Italiana dell'Industria Estrattiva; sul ricorso numero di registro generale 5418 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato - Città ed Autonomie Locali di Cui All'Art. 8 del D.Lg S N. 281/1997, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Erogasmet Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Gaetano Scoca, Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55; nei confronti di Assogas - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali, Autorità Per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico; sul ricorso numero di registro generale 5419 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Sime Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cocco, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone N.44; nei confronti di Assogas - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali, Autorità Per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, Italgas Spa; sul ricorso numero di registro generale 5420 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Gritti Gas Rete Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cocco, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone N.44; nei confronti di Assogas - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali, Autorità Per L'Energioa Elettrica il Gas ed Istema Idrico, Italgas Spa; sul ricorso numero di registro generale 5422 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato - Citta' ed Autonomie Locali di Cui All'Art. 8 del D.Lgs N. 28171997, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Amag - Azienda Mutliutility Acqua e Gas Spa; nei confronti di Assogas - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali, Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, Hera Spa; sul ricorso numero di registro generale 5424 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Conferenza Unificata Stato - Città ed Autonomie Locali di Cui All'Art. 8 del D.Lgs N. 281/1997, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Cpl Distribuzione Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Todarello, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55; nei confronti di Assogas - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali, Autorità Per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, Hera Spa; sul ricorso numero di registro generale 5426 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesiione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato - Città ed Autonomie Locali di Cui All'Art. del D.Lgs N. 281/1997, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Caronno Pertusella Servizi Srl, Assogas - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali; nei confronti di Autorità Per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, Hera Spa; sul ricorso numero di registro generale 5427 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato - Città ed Autonomie Locali di Cui All'Art. 8 del D.Lgs N. 281/1997, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Libarna Energie Spa, Assogas - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali; nei confronti di Autorità Per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, Federestrattiva Federazione Sindacale Italiana dell'Industria Estrattiva, Hera Spa; sul ricorso numero di registro generale 5428 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato-Città ed Autonomie Locali di Cui All'Art.8 del D.Lgs N.281/1197, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Sadori Reti Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Todarello, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55; Assogas-Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Sevizi Collaterali; nei confronti di Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, Hera Spa; sul ricorso numero di registro generale 5429 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato - Città ed Autonomie Locali di Cui All'Art. 8 del D.Lgs N. 281/1997, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Mediterranea Energia Società Consortile A Responsabilità Limitata, Assogas Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali; nei confronti di Autorità Per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, Sadori Reti Srl; sul ricorso numero di registro generale 5430 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato-Città ed Autonomie Locali di Cui All'Art.8 del D.Lgs N.281/1997, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Molise Gestioni Srl, Assogas-Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali; nei confronti di Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico; sul ricorso numero di registro generale 5431 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Conferenza Unificata Stato - Città ed Autonomie Locali di Cui All'Art. 8 del D.Lgs N. 281/1997, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Veneta Gas Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Gaetano Scoca, Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55; Assogas - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali, Hera Spa; nei confronti di Autorità Per L'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico; sul ricorso numero di registro generale 5432 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato-Città ed Autonomie Locali di Cui All'Art.8 del D.Lgs N.281/1997, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Molteni Spa, Assogas-Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali; nei confronti di Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico; sul ricorso numero di registro generale 5433 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato-Città ed Autonomie Locali di Cui All'Art.8 del D.Lgs N.281/1997, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Ses Reti Spa, Assogas-Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali; nei confronti di Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, Hera Spa; sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2014, proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Per i Rapporti con Le Regioni e La Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata Stato-Città ed Autonomie Locali di Cui All'Art.8 del D.Lgs N.281/1997, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Distribuzione Gas Naturale Srl, Assogas-Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali; nei confronti di Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, Hera Spa; per regolamento di competenza, proposti quanto al ricorso n. 5410 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04088/2014; quanto al ricorso n. 5412 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04098/2014; quanto al ricorso n. 5413 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04087/2014; quanto al ricorso n. 5415 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04086/2014; quanto al ricorso n. 5416 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04106/2014; quanto al ricorso n. 5418 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04094/2014; quanto al ricorso n. 5419 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04100/2014; quanto al ricorso n. 5420 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04096/2014; quanto al ricorso n. 5422 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04121/2014; quanto al ricorso n. 5424 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04111/2014; quanto al ricorso n. 5426 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04114/2014; quanto al ricorso n. 5427 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04108/2014; quanto al ricorso n. 5428 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04116/2014; quanto al ricorso n. 5429 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04089/2014; quanto al ricorso n. 5430 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04099/2014; quanto al ricorso n. 5431 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04113/2014; quanto al ricorso n. 5432 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04093/2014; quanto al ricorso n. 5433 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04102/2014; quanto al ricorso n. 5435 del 2014 dell' ordinanza collegiale del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Ter n. 04103/2014, rese tra le parti, concernenti regolamento di competenza avverso ordinanza collegiale ex art.15, comma 5, cpa – su ricorsi aventi ad oggetto determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale. Visti i regolamento di competenza proposti dalle ricorrenti amministrazioni statali; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gas Plus Reti Srl e di Condotte Nord Spa e di Gas Plus Salso Srl e di Erogasmet Spa e di Sime Spa e di Gritti Gas Rete Srl e di Cpl Distribuzione Srl e di Sadori Reti Srl e di Veneta Gas Spa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Palatiello, Corbyons per delega di Zoppolato e Scoca, e Cocco; Con diversi ricorsi, distinte società, operanti nel settore della distribuzione del gas agivano dinanzi al Tar del Lazio sede di Roma per l’annullamento dei seguenti atti: a) decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2011 di “determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”; b) ogni atto connesso con particolare riferimento, ove occorra, alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 2 aprile 2008 n. 9/08, al documento di consultazione della medesima Autorità del 3 giugno 2008 n. 15/08 e al documento dell’Autorità trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il 30 gennaio 2009 avente ad oggetto le “Considerazioni finali relative alle proposte in materia di individuazione di bacini ottimali d’utenza”; c) decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2011 avente ad oggetto la “determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”; Il giudice adito, in assenza di una pronuncia del Tribunale sulla domanda cautelare (oggetto di rinuncia da parte della ricorrente), riteneva applicabile l’art. 15 comma 1° d. lgs. n.104/2010 secondo cui “il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado”. In ordine alla sua incompetenza, l’adito giudice considerava che: 1) risultano (risultavano) impugnati, oltre ai decreti ministeriali del 19 gennaio 2011 e del 18 ottobre 2011, anche gli atti emessi dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, in epigrafe indicati, e che questi ultimi, pertanto, rientrano nell’oggetto del giudizio (si veda, ad esempio, la quarta censura con cui è stato dedotto il vizio di difetto d’istruttoria perché, secondo la tesi di parte ricorrente, il d.m. del 19 novembre 2011 si fonderebbe su dati non attendibili desunti dalle “Considerazioni finali relative alle proposte in materia di bacini ottimali di utenza” redatte dall’Autorità e trasmesse al Ministero dello sviluppo economico il 30 gennaio 2011); 2) secondo l’art. 14 comma 2° d. lgs. n. 104/2010, “sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas”; 3) la disposizione in esame ha un ambito applicativo molto esteso in quanto rimette alla competenza funzionale del TAR Lombardia tutte le controversie relative ai poteri dell’Autorità, quale che sia la forma e la modalità con cui i predetti poteri sono esercitati; 4) la particolare “ratio” della disposizione in esame che privilegia, al massimo grado, la competenza funzionale del TAR Lombardia nelle controversie che, a qualsiasi titolo, abbiano ad oggetto i poteri dell’Autorità per l’energia e il gas; 5) nella fattispecie, il criterio di competenza funzionale concorre con quello generale della competenza territoriale inderogabile, quest’ultimo correlato all’impugnazione di atti ad efficacia ultraregionale, quali i decreti del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2011 e del 18 ottobre 2011, i quali, secondo i criteri previsti dall’art. 13 d.lgs. n. 104/2010, rientrerebbero nella competenza del TAR Lazio - Roma; 6) secondo precedenti dell’adito giudice di prime cure in una controversia analoga (TAR Lazio – Roma ord. n. 5129/2013) la competenza funzionale ex art. 14 d. lgs. n. 104/2010 è poziore ed avrebbe vis attractiva, rispetto ai criteri regolatori della competenza territoriale enucleati dal precedente art. 13, come ha avuto modo di precisare anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha affermato la prevalenza “della competenza funzionale che, per avere carattere di specialità e per essere quindi espressione di esigenze affatto peculiari, necessariamente prevale o comunque non può essere assorbita da quella delineata in via generale dall’art. 13 cod.proc.amm. in riferimento alla mera sede dell’Autorità emanante o alla sfera territoriale degli effetti degli atti” (A.P. ordinanza n. 23/2012); 7) l’opzione ermeneutica in esame è stata dal Giudice di appello supportata anche attraverso il condivisibile richiamo all’orientamento della Corte Costituzionale (si veda sentenza n. 237/2007 del giudice delle leggi) secondo cui l’attribuzione della competenza funzionale “si fonda sulla particolare natura dell’interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato ovvero - o in aggiunta - sull’esigenza di favorire fin dal primo grado l’omogeneità della giurisprudenza” (Cons. Stato A.P. ord. n. 35/2012); 8) le citate esigenze di ordine generale, poste dal legislatore a fondamento delle ipotesi tipiche di competenza funzionale, inducono a ritenere che tale criterio sia eccezionale e prevalente su quello “ordinario” della competenza territoriale e che nemmeno per effetto della connessione, il criterio della competenza territoriale può derogare a quello della competenza funzionale; tale opzione ermeneutica in esame è confermata dal disposto dell’art. 42 comma 4° d.lgs. n. 104/2010 secondo cui “la cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14” e tale norma costituisce applicazione, a livello positivo, del principio per cui nelle ipotesi di connessione prevale la competenza funzionale su quella territoriale inderogabile ex art. 13 d. lgs. n. 104/2010 (nell’ipotesi di cui all’art. 42 comma 4° d. lgs. n. 104/2010 si verifica, addirittura, per effetto della proposizione del ricorso incidentale, uno spostamento della competenza in epoca successiva all’instaurazione del giudizio); 9) la prevalenza della competenza funzionale non trova ostacolo nemmeno nel disposto dell’art. 13 comma 4 bis d. lgs. n. 104/2010 secondo cui “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza” poiché la citata disposizione, come emerge dalla collocazione della stessa (è inserita nell’art. 13 d. lgs. n. 104/2010 avente ad oggetto la “competenza territoriale inderogabile”), costituisce un criterio di risoluzione del conflitto tra criteri di competenza territoriale inderogabile “ordinaria” riferibili alla contestuale impugnazione di atti presupposti ed atti applicativi e, come tale, non è estensibile alla diversa ed eccezionale (come già precisato) ipotesi di competenza funzionale inderogabile prevista dall’art. 14 d. lgs. n. 104/2010; In conclusione, secondo il Tar Lazio-sede di Roma, il giudizio avente ad oggetto la contestuale impugnazione di atti emessi dall’Autorità per l’energia ed il gas e dei decreti ministeriali in epigrafe indicati, deve ritenersi rimesso alla competenza funzionale del TAR Lombardia – sede di Milano; pertanto, dichiarava l’incompetenza del TAR Lazio – Roma a decidere in ordine alle suddette controversie e contestualmente dichiarava la competenza del TAR Lombardia – sede di Milano, dinanzi al quale dover riassumere le cause nei termini e con le modalità previste dall’art. 15 d. lgs. n. 104/2010; Avverso tali pronunce di incompetenza, con distinti regolamenti di competenza proposti ai sensi dell’art. 16 c.p.a. sono insorti il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, i quali lamentano violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 14 c.p.a. argomentando sulla base delle seguenti ragioni: 1) la natura strumentale e non vincolante del potere esercitato nella specie dall’Autorità Energia Elettrica e del Gas nell’ambito del procedimento, che ha portato alla individuazione, da parte del ricorrente Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari regionali, del numero ottimale di ambiti territoriali minimi che rispecchia una efficiente ed ottimale base territoriale per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas; 2) tali attribuzioni costituiscono applicazione dell’art. 46 bis L. n.222 del 2007, che al comma 2, prevede la potestà di determinazione degli ATO su proposta dell’AEEG per le gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas; il Decreto Ministeriale impugnato del 19 gennaio 2011, che ha individuato 177 ATEM e il numero degli ambiti per regione e provincia, è stato emanato sulla base dell’art. 30 comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99, che prevedeva che intervenendo sul comma 1 dell’art. 23 bis del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n.133, con l’aggiunta di modifiche, faceva salvo il su indicato articolo ma trasformava il potere di iniziativa dell’Autorità dell’energia in un mero intervento di consultazione ( e cioè prevedendo la “determinazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata e…l’Autorità per l’energia elettrica e il gas”); 3) la nota dell’Autorità di “Considerazioni finali relative alle proposte in materia di bacini ottimali di utenza” è stata completamente disattesa dai decreti ministeriali impugnati, che hanno determinato nel numero di 177 anziché di 59 gli ATEM, quindi in base a proprie valutazioni e criteri addizionali e ulteriori rispetto a quelli ritenuti dall’Autorità, che quindi non erano vincolanti; 4) l’art. 13 comma 4 bis del codice del processo amministrativo, che stabilisce che la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere, attrae a sé (e non viceversa) anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza. Nella specie, secondo i ricorsi per regolamenti di competenza, si rinviene la stessa ratio di evitare che, attraverso la impugnazione di atti meramente endoprocedimentali e non lesivi, espressione di funzioni consultive e non di poteri regolatori dell’Autorità, si produca l’effetto distorsivo di attrarre la competenza relativa all’atto finale lesivo. Si sono costituite le varie società ricorrenti in primo grado chiedendo il rigetto del ricorso per regolamento di competenza e, talune di esse, rappresentando di avere già riassunto la causa presso il Tar Lombardia, sperando in tempi ragionevoli del giudizio. Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2014 le cause sono state trattenute in decisione. 1. Si ritiene di disporre la riunione dei su indicati giudizi, trattandosi di questioni connesse sia soggettivamente che oggettivamente, avendo ad oggetto tutte medesimi regolamenti di competenza proposti ai sensi dell’art. 16 del codice del processo amministrativo, proposti avverso ordinanze identiche. 2. Gli atti impugnati con gli originari ricorsi sono: a) il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2011 di determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale; b) ogni atto connesso con particolare riferimento, ove occorra, alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 2 aprile 2008, n.9/2008, al documento di consultazione della stessa Autorità del 3 giugno 2008, n.15/08 e al documento della stessa Autorità trasmesso al Ministero dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009 avente ad oggetto le “Considerazioni finali relative alle proposte in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza”; c) decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2011 avente ad oggetto la “determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”. 3. I ricorsi per regolamento di competenza sono da respingere, dovendosi condividere l’iter argomentativo svolto dalle ordinanze impugnate. Il Tar Lazio, ritenendo di declinare la propria come sopra riportato, ha individuato la competenza del Tar Lombardia, sede di Milano, sulla base dell’art. 14 comma del codice, che stabilisce che sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tar Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas è un’autorità indipendente istituita con la legge 481 del 14 novembre 1995, con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica ed il gas (e anche le risorse idriche, ora). L’art. 2 comma 25 della legge prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti di tale Autorità appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono attribuiti alla cognizione del tribunale amministrativo in cui l’autorità ha la propria sede. La legge istitutiva si è quindi limitata a individuare per relationem la competenza del Tar milanese, senza però nulla aggiungere rispetto al suo carattere funzionale ed inderogabile, individuato invece chiaramente dal codice. Il Tar Lombardia è stato individuato dal codice del processo amministrativo in quanto la sede dell’Autorità in questione è situata nella circoscrizione del tribunale meneghino. Il Tar Lazio nel declinare la propria competenza ha ragionato, in sintesi, ritenendo che, impugnati atti in ogni modo adottati, a qualsiasi titolo, da parte dell’AEEG (perché procedimenti di iniziativa dell’Autorità o anche perché essa debba essere sentita nell’ambito di procedimenti non di sua pertinenza finale) tale competenza funzionale inderogabile avrebbe capacità attrattiva dei giudizi, in caso di connessione con la impugnativa di altri provvedimenti: in ogni caso, quindi, si tratterebbe di poteri esercitati dall’Autorità, con le indicate conseguenze. L’argomentazione del primo giudice viene posta in dubbio dai ricorsi per regolamento di competenza, che concludono per la competenza del Tar del Lazio, sede di Roma, sulla base del ragionamento legato alla natura dei poteri realmente esercitati, nella specie, da parte dell’AEEG e dalla esigenza che le regole della competenza funzionale inderogabile da un lato e della connessione dall’altro non comportino effetti in realtà distorsivi. 4. Ad opinione dell’adito giudice regolatore della competenza, i regolamenti di competenza sono infondati, sulla considerazione della nozione di “poteri” esercitati dall’Autorità ai sensi dell’art. 14 c.p.a. e sulle conseguenze della connessione tra procedimenti, in caso di competenza funzionale inderogabile. I poteri, cui rinvia l’art. 14 su citato, attribuiti dalla legge all’Autorità in questione sono quelli disciplinati tra le funzioni al comma 12 dell’art. 2 della legge n.481 del 1995 (osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento; proposte ai Ministri competenti su schemi di rinnovo etc; direttive, controlli, pubblicità, valutazione di reclami e altro; proposta al Ministro competente della sospensione o decadenza della concessioni nei casi previsti e così via) e quelli indicati al comma 20 dello stesso articolo (richieste, controlli, irrogazioni di sanzioni, ordini, provvedimenti temporanei etc.); in tali poteri, rilevanti ai sensi dell’art. 14 del codice del processo amministrativo, sono compresi anche quelli previsti e attribuiti in ogni senso da norme primarie. Deve ritenersi cioè che, quando la legge all’art. 14 comma secondo del codice, fa riferimento alle controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, debba intendersi ricomprendere tutti i poteri previsti da norme primarie e nelle quali si preveda il coinvolgimento costitutivo dell’Autorità, anche quando l’amministrazione titolare del provvedimento finale sia un’altra. 5. Il codice del processo amministrativo, nel prevedere le varie ipotesi di competenza inderogabile (artt. 13 e seguenti) non si pone il problema di disciplinare gli effetti della connessione, ma ciò non vuol dire che una eventuale connessione non sortirebbe effetti, anche per il rinvio esterno effettuato al codice di procedura civile (art. 39 c.p.a.); non può concludersi nel senso che la legge farebbe a meno degli effetti benefici e logici della connessione (nel senso che la concentrazione della competenza funzionale presso il Tar Lazio anche di provvedimenti consequenziali a quelli adottati dal Commissario risponde ad esigenze non irragionevoli di assicurare la concentrazione presso lo stesso giudice di tutte le controversie nella materia emergenziale si veda Corte Cost. 26 giugno 2007, n.237; nel senso che la impugnazione di atti di autorità periferiche connessi ad atti emessi da autorità centrali va proposta innanzi al Tar Lazio ai sensi dell’art. 13 comma 13 del c.p.a., si veda Ad.Pl. Cons. Stato, n.19 del 14 novembre 2011; nel senso al contrario che la vis attractiva della connessione può non operare in caso di secondo atto devoluto alla competenza funzionale del Tar Lazio, Ad.Pl. 23 del 25 giugno 2012, n.23). In linea di principio, nel caso di concorrenza tra la competenza funzionale di un Tar e la competenza territoriale di altro Tar prevale la competenza funzionale (di recente Ad.Pl. Cons. Stato, 4 febbraio 2013, n.4); ai fini dello spostamento della competenza per connessione – come in linea di principio correttamente rilevano i regolamenti di competenza - vanno però considerati solo gli effetti immediati e diretti dell’atto, non avendo rilievo invece gli effetti mediati e indiretti eventualmente derivanti dalla connessione con atti non oggetto di specifico gravame (così arg. dalla Ad.Pl. su citata). L’attrazione della competenza al Tar meneghino non potrebbe quindi riguardare anche procedimenti nei quali l’Autorità dell’energia elettrica e del gas sia coinvolta in modo assolutamente secondario rispetto all’autorità emanante, mentre a diversa conclusione deve addivenirsi quando essa sia coinvolta in modo comunque costitutivo. Le leggi che disciplinano l’intervento procedimentale dell’Autorità nella determinazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio di distribuzione del gas fanno riferimento, rispettivamente, la prima (l’art. 46 bis del d.l. 1 ottobre 2007, n.159, convertito in legge 29 novembre 2007, n.222) alla competenza del Ministro dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell’Autorità (si tratta del potere di iniziativa) e sentita la Conferenza unificata; la seconda (l’art. 30 della legge 23 luglio 2009, n.99 comma 26) che attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentite la Conferenza unificata e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La delibera AEEG del 2008, in applicazione ratione temporis della legge su citata del 2007, costituisce atto di iniziativa del procedimento (costitutivo della fase di iniziativa e co-determinativo degli effetti finali) ed è stata impugnata anche in via autonoma con distinte censure, contestandone i contenuti (le considerazioni finali sopra menzionate) sicchè indubitabilmente essa costituisce oggetto del giudizio. Nella specie, inoltre, è anche irrilevante quanto osservato dall’Avvocatura dello Stato in ordine alla circostanza fattuale che il Ministero si è del tutto discostato dalle osservazioni dell’Autorità, che aveva suggerito 59 ambiti, rispetto ai 177 finali. Ciò che rileva è che nella fattispecie gli atti impugnati (tra i vari) siano espressione di poteri legislativamente previsti dell’Autorità, sicchè essi, al di là della autonoma impugnabilità e impugnazione (nei fatti), sono in grado, in caso di loro contestazione o di giudizio che li riguardi, di estendere la forza attrattiva anche al caso di connessione con atti generali, attribuiti alla competenza del Tar Lazio. 6. Vale inoltre quanto previsto dal comma 4 bis dell’art. 13, introdotto con il secondo correttivo, letto però traendone il senso contrario a quanto sostenuto dai ricorsi per regolamento di competenza, e cioè che la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dello stesso provvedimento (tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza) e quindi la impugnativa di atti principali costituenti esercizio di poteri dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas attrae anche la impugnativa di atti connessi. Se la ratio sottesa al comma 4 bis dell’art. 13 c.p.a., aggiunto dall’art. 1, d.lgs.14 settembre 2012, n.160 è di evitare che, in presenza di atti meramente endoprocedimentali, si produca l’effetto distorsivo di attrarre la competenza relativa all’atto finale lesivo (così, Ad.Pl. Cons. Stato, 12 dicembre 2012, n.38), nei casi esaminati, la delibera di iniziativa è essa stessa (ritenuta) costitutiva e lesiva, cioè in via concorrente, di fattispecie complessa a formazione progressiva, e quindi unitamente alla determinazione finale; tanto che essa stessa è fatta oggetto di autonome e specifiche censure (di inattendibilità, etc.). E’ innegabile che nella prospettazione delle varie società ricorrenti l’atto lesivo sia stato considerato sia la delibera dell’Autorità che la determinazione ministeriale degli ambiti territoriali ottimali del servizio di distribuzione del gas. 7. In definitiva, vanno respinti i su indicati regolamenti di competenza e, per l’effetto, in conferma delle impugnate ordinanze, va dichiarata la competenza del Tar Lombardia, sede di Milano e la incompetenza del Tar Lazio, sede di Roma. La novità della questione trattata e la sua particolarità rende giustificata la compensazione delle spese della presente fase. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sui regolamenti di competenza indicati in epigrafe, previa riunione, li respinge e dichiara competente il Tar della Lombardia, sede di Milano. Spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: Luciano Barra Caracciolo, Presidente Sergio De Felice, Consigliere, Estensore Claudio Contessa, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Roberta Vigotti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/11/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)