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FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
N. 3 del
3 01-07-2016
01.07.2012
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Informazioni su GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.
La GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Via Vecchia di Cuneo, 136, Loc. Pogliola, 12084 Mondovì
(CN) e sede operativa in Piazza Indro Montanelli, 20 - 020099 Sesto San Giovanni (MI) – Capitale sociale di € 41.000.000,00 interamente versato;
Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 00596300046.
Cos’è la locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario
(Locatore, ovvero concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un
corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali (Beni), acquistati o fatti costruire dal Locatore da un terzo fornitore,
su scelta e indicazione del cliente (Cliente), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata
contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche
predeterminate o predeterminabili. Fornitore e Cliente possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Locatore mette a
disposizione del Cliente il bene da questi richiesto.
Al momento della stipula del contratto può essere chiesto al Cliente il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei
canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento
contrattualmente indicato.
Caratteristiche e rischi tipici della locazione f inanziaria
I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali ina dempimenti del Cliente, sono di natura
contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il Cliente, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni
che non riguardino il comportamento del Locatore, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da
parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua
distruzione o perimento, i l furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il
Cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento del
Cliente , questi si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a
modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno
irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento
erogato.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni periodici sia indicizzato secondo parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio
l'Euribor), il Cliente si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in
cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare
di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.
Sede Legale: Via Vecchia di Cuneo, 136, Loc. Pogliola, 12084 Mondovì (CN). Capitale sociale: Euro 41.000.000,00 i.v.
Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 00596300046.
Autorizzata all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli artt. 106 e ss. del D. Lgs. n. 385/93.
Società con socio unico. Appartenente al “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca” e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE
Capital Interbanca S.p.A. Telefono: 0174 5561 – Fax: 0174 556299 – Sito web: www.gecapital.it - email: [email protected]
Condizioni economiche del servizio e dell'operazione
Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura
dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione,
prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti
è il "Tasso Leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza
fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto
delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa
andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".
In caso di leasing con “clientela al dettaglio”, il parametro di riferimento è il “Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)”, definito nelle
istruzioni della Banca d’Italia come: “il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso.
Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito”.
I Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi
dell'art. 2 della Legge n. 108/96 e successive modifiche ed integrazioni1 pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono
consultabili sul sito internet www.bancaditalia.it e pubblicizzati attraverso affissione/esposizione di apposita tabella presso i locali aperti al
pubblico in cui l'operazione è offerta oppure mediante
consegna di un apposito foglio asportabile.
Costo del bene
locato
Fino a 25.000 Euro
Oltre 25.000 euro
TASSO LEASING
MASSIMO
PRATICATO
0,0000%
14,2875%
0,0000%
9,5250%
TAEG MASSIMO
PRATICATO
0,0000%
14,2875%
0,0000%
9,5250%
Parametri e criteri di indicizzazione (VALIDO SOLO IN CASO DI CONTRATTO A TASSO INDICIZZATO)
L'ammontare del canone di locazione, escluso l’eventuale anticipo da corrispondere contestualmente al perfezionamento del Contratto, è
soggetto a variazione in funzione del variare del costo del denaro sulla base di quanto di seguito specificato.
Per ciascun Periodo di Indicizzazione (come di seguito definito), verrà computato un importo di adeguamento dei canoni di locazione al Tasso di
Indicizzazione secondo la presente formula:
Var = (Tasso di Indicizzazione-Tasso di Riferimento Iniziale) x Tempo x Capitale Residuo
36500
ove per “Var” si intende l’ammontare dell’adeguamento del canone da indicizzare;
per ”Tasso di Indicizzazione” si intende, per ciascun Periodo di Indicizzazione, il tasso corrispondente all’indice Euribor 3 mesi lettera 365 giorni,
come pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” con data valuta pari a quella del primo giorno lavorativo del mese di scadenza del canone da
adeguare; qualora l’indice Euribor come sopra definito risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del Contratto;
per “Tasso di Riferimento Iniziale” si intende il tasso indicato nelle Condizioni Particolari;
per “Tempo” si intende la differenza espressa in giorni tra la data di scadenza del canone da indicizzare (inclusa) e la data di scadenza del canone
precedente (esclusa);
per “Capitale Residuo” si intende il debito residuo dopo il pagamento del canone di locazione precedente a quello da adeguare;
“Periodo di Indicizzazione” indica ciascun periodo con riferimento al quale viene calcolata l’indicizzazione del canone in relazione alla variazione
del Tasso di Indicizzazione. La decorrenza di ciascun Periodo di Indicizzazione e la relativa durata vengono stabilite come segue: (i) nel caso in cui
il Contratto preveda una periodicità di scadenza delle rate del canone mensile: il Periodo di Indicizzazione si intende della durata di tre mesi di
calendario a partire dalla data di scadenza della quarta rata del canone di locazione (inclusa); (ii) nel caso in cui il Contratto preveda una periodicità
di scadenza delle rate del canone bimestrale, trimestrale o semestrale: il Periodo di Indicizzazione si intende della durata, rispettivamente, di due,
tre o sei mesi a partire dalla data di scadenza della seconda rata del canone di locazione (inclusa).
Qualora il giorno di rilevazione del tasso cada in un giorno festivo, la stessa verrà anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente.
Fermo restando tutto quanto sopra, le variazioni (in riduzione o in aumento) del canone a seguito dell’indicizzazione di cui al presente articolo
saranno interamente addebitate o accreditate al Cliente contestualmente all’emissione della prima fattura del relativo Periodo di Indicizzazione
considerato.
1
Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70 convertito in Legge 12 Luglio 2011 n. 106
Coperture assicurative e mancato possesso o danneggiamento del bene
La struttura del contratto di locazione prevede che il Cliente deve obbligatoriamente assicurare il bene con una polizza assicurativa per la
copertura dei rischi di furto e incendio per l'intero valore del bene (come indicato nelle condizioni particolari del contratto di locazione).
In particolare, al Cliente è lasciata libertà di scegliere se acquistare le suddette coperture assicurative presso una primaria compagnia di
assicurazione di propria fiducia e di gradimento del Locatore o, in alternativa, se usufruire del servizio assicurativo per la copertura dei rischi
di furto e incendio offerto dal Locatore, rimanendo a carico del Cliente le franchigie previste dalla polizza assicurativa. In tale ultimo caso un
estratto della polizza verrà allegato al contratto di locazione.
Nel caso il Cliente optasse per acquistare autonomamente le coperture assicurative contro il rischio di furto e incendio, si farà carico degli
oneri per la sottoscrizione dei relativi contratti nonché per la corresponsione dei premi assicurativi. Le coperture assicurative contro il rischio
di incendio e furto, ove acquistate autonomamente dal Cliente presso una compagnia di assicurazione di fiducia, devono prevedere apposito
vincolo a favore di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente
al Locatore il quale, conseguentemente, avrà la facoltà di trattare con la compagnia di assicurazione, di transigere, di nominare periti, di firmare
quietanze, senza che tali attività costituiscano fonte di alcuna responsabilità nei confronti del Cliente.
In forza di tale vincolo l’eventuale pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazione sarà effettuato direttamente ed
esclusivamente al Locatore che avrà la facoltà di compensare tali somme con i crediti derivanti dai rapporti con il Cliente.
Nel caso di acquisto delle suddette coperture assicurative da un’assicurazione di fiducia del Cliente, quest’ultimo deve trasmettere al
Concedente (i) copia completa della polizza contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, e (ii) sino alla cessazione del contratto
di locazione, copia dei rinnovi della copertura assicurativa entro ciascuna scadenza annuale della polizza. In caso di sinistro, il Cliente deve
compiere tutte le formalità utili e necessarie per la liquidazione a favore del Locatore dell’indennizzo da parte della compagnia assicurativa.
Eventuali oneri sostenuti dal Locatore per il recupero degli indennizzi assicurativi, dovranno essere immediatamente rimborsati dal Cliente.
Al di fuori di tale copertura assicurativa, sia ove acquistata dalla compagnia assicurativa di fiducia del Cliente sia ove fornita mediante il
servizio assicurativo del Locatore, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Locatore per le perdite e/o danni subiti dal bene in locazione a
causa di qualsiasi sinistro che riguardi direttamente o indirettamente il bene stesso e per qualsiasi danno ai terzi derivante dall’uso e/o comunque
dalla detenzione del bene.
Il mancato possesso, detenzione e/o utilizzazione dei beni a seguito di sinistro dovuto a furto e perimento dei beni – debitamente denunciato
alle autorità competenti ed alla compagnia assicurativa – comporterà la risoluzione ex art . 1456 cod. civ. della locazione con la conseguente
interruzione del pagamento dei canoni, nonché con contestuale obbligo di pagamento da parte del Cliente di una penale che sarà
determinata in base al valore risultante dal seguente calcolo: valore residuo finanziario del Contratto, al quale si aggiunge il valore residuo
dei beni locati. A tale somma andrà poi sottratto qualsiasi indennizzo assicurativo ricevuto dal Locatore in relazione al sinistro.
Altri oneri dell'operazione
COSTI ED ONERI ACCESSORI (importi in Euro al netto di I.V.A.) - CONDIZIONI MASSIME
Spese di Istruttoria
Min € 120.00, Max € 7.500.00
Costo dello strumento di pagamento - incasso SEPA Direct Debit
€ 4,00 per singolo canone
Costo dello strumento di pagamento - incasso bonifico bancario
€ 9,00 per singolo canone
Rimborso spese bollo
al costo
Spese di variazione dati anagrafici
€ 26,00
Spese per ritardato pagamento canone
€ 15,00 (per ciascun canone ritardato)
Spese cessione contratto
€ 160,00 (a carico del cessionario)
Rimborso assicurazione beni
al costo
Spese per perizie
al costo
Spese apertura pratica sinistro
€ 130,00
Spese per invio conteggio estinzione anticipata del contratto
€ 52,00
Interessi di mora
1% mensile a decorrere dalla data di
scadenza e sino al giorno del saldo effettivo
Spese di invio comunicazione periodica (per singola comunicazione)
1.00 € (in caso di invio cartaceo)
gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese di invio di ogni singola fattura
2.00 € (se effettuato con altre modalità)
gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese per variazione della banca d'appoggio del Cliente
Spese per invio estratto conto
Spese invio copie conformi documenti (proposta, fattura, verbale consegna)
€ 52.00 (se effettuato con altre modalità)
gratuite (se effettuato via Portale Web)
€ 16.00 (se effettuato con altre modalità)
gratuite (se effettuato via Portale Web)
€ 16.00 (se effettuato con altre modalità)
gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese invio copia contratto
€ 16.00 (se effettuato con altre modalità)
gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese per ritardata restituzione del bene
2/30 del canone mensile per ogni giorno di
ritardata restituzione
Spese per comunicazioni relative alle modifiche unilaterali
gratuite
Recesso del locatore
Il Locatore potrà recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento, con preavviso scritto inviato al Cliente almeno 30 giorni prima della
data di efficacia del recesso, nel caso in cui: (i) il Cliente, ovvero una qualsiasi società controllante, controllata e/o collegata: (a) venga iscritta
e/o sia in alcun modo menzionata nello specifico elenco denominato “Specially Designated Nationals and Blocked Persons List” (di seguito,
“SDN”), e tenuto dall’ufficio statunitense del Dipartimento del Tesoro denominato ”Office of Foreign Assets Control” (di seguito, “OFAC”); (b)
sia sottoposta ad una qualsiasi procedura sanzionatoria gestita dall’OFAC, a prescindere dall’iscrizione nel SDN; (c) sia sottoposta da una
qualsiasi autorità nazionale e/o internazionale ad una qualsiasi procedura ispettiva ovvero sanzionatoria in materia di anti -riciclaggio (“antimoney laundering” in breve “AML”) e/o lotta al terrorismo (“counter terrorism financing” in breve “CTF”); (ii) il Cliente subisca un protesto; (iii)
il Cliente ceda il contratto in violazione delle previsione sulla cessione del contratto di locazione previste nello stesso contratto; (iv) l’attuale
compagine azionaria del Cliente venga modificata in maniera tale che il controllo societario venga trasferito a soggetti diversi.
Richiesta di documentazione da parte del Cliente
Fino al decimo anno successivo alla sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro il termine di 90 giorni dalla relativa richiesta, copia della
documentazione inerente alla presente Locazione Finanziaria.
Al momento della richiesta, il Locatore comunicherà al Cliente il presumibile importo delle relative spese per la copia e l’invio della
documentazione.
In caso di modifiche unilaterali al Contratto, ogni comunicazione relativa alla modifica unilaterale, nonché la copia aggiornata del contratto
stesso, saranno inviate all’Utilizzatore senza l’addebito di alcun costo, in qualsiasi momento e in tempi ragionevoli, a sua scelta in formato
elettronico ovvero cartaceo.
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente potrà presentare reclamo al Locatore inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.
a) via posta ordinaria all’indirizzo via Vecchia di Cuneo 136, Loc. Pogliola, 12084 Mondovì (CN); o
b) via fax al numero 0174-293110; o
c) via posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica [email protected], ovvero agli indirizzi di posta elettronica
certificata [email protected] o [email protected].
Saranno comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma, se contenenti gli estremi del Cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o
analogo elemento che consenta l’identificazione certa del Cliente. Il Locatore dovrà rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di
calendario dal ricevimento del medesimo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, il Locatore indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi
tecnici entro i quali lo stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione.
Resta inteso che le risposte del Locatore alle eventuali comunicazioni di reclamo pervenute potranno essere inviate via posta ordinaria, via posta
elettronica ovvero via posta elettronica certificata, agli indirizzi di volta in volta indicati dal Cliente.
Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui al
precedente paragrafo ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione
della posizione nei termini stabiliti, il Cliente potrà presentare ricorso a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire il sistema alternativo di
soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d’Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e
servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF il
Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere al Locatore oppure
consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e pubblicata sul sito http://www.gecapitalinterbanca.it
nella sezione “Trasparenza”.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/2010 e nei casi espressamente ivi previsti, in caso di insorta controversia derivante dall’interpretazione,
validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto di locazione o a esso comunque ricollegata, la cui soluzione non sia stata devoluta all’ABF,
il Cliente e il Locatore sono obbligati, prima di adire l’Autorità Giudiziaria competente, a devolvere detta controversia all’Organismo di
Conciliazione Forense di Milano, iscritto al numero 36 dell’elenco degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e
a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero.
Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo
internet: www.ordineavvocatimilano.it (sotto la voce “Servizi per il Cittadino”).
La sede territoriale dell’anzidetto Organismo di Conciliazione forense sarà esclusivamente Milano.
Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione
o risoluzione del contratto di locazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Legenda
Locatore
L'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria
Cliente
Il Cliente debitore che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria
Consumatore
Nel c.d. “leasing al consumo” è il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
Tasso leasing
professionale o imprenditoriale eventualmente svolta
Il tasso interno di attualizzazione definito nella sezione “Principali Condizioni Economiche”
TAN (Tasso Annuo Nominale)
Il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle società
finanziatrici all’importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non rientrano oneri
accessori quali provvigioni spese e imposte. Corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società
finanziatrice per la fruizione del prestito nell’intervallo di un tempo di un anno
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale
sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di
spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata
Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato,
bisogno individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei contratti di locazione finanziaria
(leasing), la corretta classe di importo e applicare le regole di calcolo per l’ottenimento del valore
soglia.
Opzione finale di acquisto
La facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a
tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato
Intermediario
L’intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o
fornitore di beni e servizi) che in virtù di una “convenzione” con l’intermediario preponente offre
“fuori sede” i suoi prodotti
Verbale di consegna
Documento mediante il quale il Cliente accetta la consegna dei beni e manifesta il proprio
gradimento in ordine agli stessi
Valuta
E’ la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi
attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore
Canone
Il corrispettivo periodico della locazione finanziaria
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate
Parametro di indicizzazione
Un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso
contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate
Arbitro Bancario Finanziario
Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i Clienti e le banche/intermediari
finanziari previsto e disciplinato dalle disposizioni di Banca d’Italia
Organismo di Mediazione e
Conciliazione
Enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti nell’apposito
registro degli organismi di mediazione.
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETO TERZO
CHE CONSEGNA IL FOGLIO
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Sede Sociale e Direzione: Via Emilia S.Pietro, 4 – 42121 Reggio Emilia
Iscritta all’Albo delle Banche n. 5350 e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia n. 20010
Aderente al fondo interbancario di Tutela dei Depositi
Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere all’intermediario costi od oneri aggiuntivi
rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.