SVILUPPO DEL DIRITTO A ROMA: DALLE XII TAVOLE AL
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SVILUPPO DEL DIRITTO A ROMA: DALLE XII TAVOLE AL
SVILUPPO DEL DIRITTO A ROMA: DALLE XII TAVOLE AL CORPUS JURIS CIVILIS A cura di Emanuela Forlin 1. Primo periodo: l'età regia (753-509 a.C.), non interessa l'argomento giuridico. 2. Secondo periodo: la Repubblica (suddivisa in tre età). L'età arcaica (509-270 a.C.) va dalla fondazione della Repubblica allo stabilirsi del primato romano in Italia. Infatti, prima Roma conquista il Lazio, poi l'Italia centrale, infine l'intero territorio che, dalle sponde dell'Arno e dell'Esino, giunge alle coste estreme della Calabria. Di fronte vi è la Sicilia dove, tra paci e guerre si fronteggiano greci e cartaginesi. Questo periodo è caratterizzato dalla lotta fra patrizi e plebei. Questi ultimi si muniscono di una loro organizzazione e muovono contro i patrizi una lotta per l'uguaglianza politica e civile. Occorrono circa due secoli perché raggiungano i loro scopi che confluiscono nella lex Hortensia (con questa legge il plebiscito aveva lo stesso valore di una legge e, come tale, vincolava anche i patrizi). La prima opera importante di codificazione è la legge delle XII tavole, redatta a metà del V secolo a. C., è dovuta alla volontà della plebe di avere leggi scritte, ovvero certe e più umane. I decemviri legibus scribundis preparano un testo legislativo (451 e 450 a. C.) che, sebbene non accontenta i plebei, ha alcune conseguenze favorevoli per loro: rende certe alcune norme consuetudinarie e stabilisce limiti precisi a molti aspetti della difesa privata. Questo significa un'affermazione definitiva dell'autorità dello Stato, col divieto conseguente che il singolo si faccia giustizia da sé; questa è una conquista notevole, per la parte più debole dei cittadini, ovvero subire la norma statale, anche se severa, invece dell'attacco del più forte senza possibilità di difesa adeguata. Non c'è punto del diritto pubblico e privato odierno su cui quest'opera non influisca. E' importante inoltre perché, all'interno del gruppo familiare, iniziano ad avere rilievo i singoli e, tra questi, domina la figura del pater familias (il suo sviluppo giuridico è pari a quello sociale). Infatti, prima di queste leggi, al primo posto vi era lo Stato che poteva pretendere tutto dal cittadino (Stato, famiglia, gruppi parentali in ordine di importanza). Si tratta di un mondo rustico, spesso feroce, ma in cui c'è la dedizione al bene comune, all'onestà pubblica al senso dell'onore. Tutto è legato ai gruppi a cui si appartiene: nella morale della città antica non ci sono doveri dell'uomo verso l'uomo. Il singolo è infatti considerato fragile e mortale, la famiglia è invece conservazione della morale tradizionale. 1 Storia delle XII tavole Il tribuno della plebe Gaio Terenzilio Arsa, propose nel 462 a.C. la nomina di una commissione composta da appositi magistrati con l'incarico di redigere un codice di leggi scritte per sopperire all'oralità delle consuetudini (mores) allora in vigore.. (Tito Livio, Ab urbe condita libri, III, 31). Nel 451 a.C. fu istituita una commissione di decemviri legibus scribundis che rimpiazzò le magistrature ordinarie, sia patrizie che plebee, sospese in quell'anno. Le Dodici Tavole (non sappiamo se di legno di quercia, d'avorio o di bronzo) vennero affisse nel foro, dove rimasero fino al sacco ed all'incendio di Roma del 390 a.C. Cicerone narra che ancora ai suoi tempi (I secolo a.C.) il testo delle Tavole veniva imparato a memoria dai bambini come una sorta di poema d'obbligo (ut carmen necessarium), e Livio le definisce come “fonte di tutto il diritto pubblico e privato [fons omnis publici privatique iuris]”. Il linguaggio delle tavole è ancora un linguaggio arcaico ed ellittico. Alcuni studiosi suppongono che le norme siano state scritte in metrica, per facilitare la memorizzazione. I consoli dell'anno 449 a.C., fecero incidere le leggi su tavole che vennero esposte in pubblico, nel Foro cittadino. Queste dodici tavole furono a lungo considerate diritto dei plebei. Estratti dalle Dodici Tavole TAVOLA I (Procedura civile) Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino: igitur quem capitur Se (l'attore) lo cita in giudizio,(il convenuto) ci vada. Se non ci va,(l'attore) chiami dei testimoni. Quindi lo afferri … Se si sottrae o tenta di fuggire, si imponga la mano. Se la malattia o l'età avanzata sono un impedimento, gli sia dato un mulo. Se non lo vuole, non gli sia data alcuna lettiga.Se ambo i contendenti sono presenti, il tramonto sia il limite ultimo del processo. TAVOLA II (Procedura civile) Grave malattia. . . o un giorno stabilito contro il nemico. . . se qualcuno di questi è un impedimento per il giudice o qualsiasi partito, quel giorno i procedimenti devono essere sospesi Uno che cerca testimonianza da un assente deve urlare davanti alla sua porta ogni terzo giorno. TAVOLA III (Procedure esecutive) Per un debito riconosciuto, una volta emessa sentenza regolare, il termine di legge sarà di trenta giorni. Dopo ciò, ci sia l'imposizione della mano (rivendicazione) (il termine corretto è rei vindicatio, ovvero il riappropriarsi della cosa perduta o del suo valore. Se il debitore non paga la condanna e nessuno garantisce per lui, il creditore può portare via con sé il convenuto in catene. Lo può legare con pesi di almeno 15 libbre. Il debitore può sfamarsi come desidera. Se egli non riesce a sfamarsi da solo, il creditore deve dargli una libbra di grano al giorno. Se vuole può dargliene di più. Nei confronti dello straniero, è perpetuo l'obbligo di garantire la proprietà della merce. TAVOLA IV (Genitori e figli) Un bambino chiaramente deformato deve essere ucciso. Se un padre vende il figlio per tre volte consecutive perde la patria potestas su di lui. TAVOLA V (Eredità) Se una persona muore senza aver fatto testamento, il parente maschio prossimo erediterà il patrimonio. Se questo non c'è erediteranno gli uomini della sua gens. Se qualcuno impazzisce, il suo parente più prossimo maschio e i gentili avranno autorità su di lui e sulla sua proprietà. TAVOLA VI (Proprietà) Quando qualcuno fa un accordo o un trasferimento lo annuncia oralmente, gli sarà data ragione. Nessuno deve spostare travi da edifici o vigne. TAVOLA VII (mantenimento delle strade) 2 Mantengano le strade: se cadono in rovina, i passanti possono guidare le loro bestie ovunque vogliano. Se la pioggia fa danni [...] la questione sarà risolta da un giudice. TAVOLA VIII (Illeciti) Coloro che hanno cantato un maleficio. . . Se una persona mutila un'altra e non raggiunge un accordo con essa, sia applicata la legge del taglione. Chiunque rompa l'osso di un altro, a mano o con un bastone, deve pagare trecento sesterzi se è un libero; centocinquanta se è uno schiavo; se abbia commesso altrimenti offesa la pena sia di venticinque. Chi si appropriasse con la magia del raccolto o il grano di un altro [...] Se avrà tentato di rubare nottetempo e fu ucciso, l'omicidio sia considerato legittimo. Chi sia stato chiamato a testimoniare o a pesare con una bilancia, se non testimonia, sia disonorato e reso incapace di ulteriore testimonianza. TAVOLA IX (Principi processo penale e controversie) Non devono essere proposte leggi private a favore o contro un singolo cittadino (privilegi). TAVOLA X (Regole per i funerali) Nessun morto può essere cremato né sepolto in città. TAVOLA XI (Matrimonio) è vietato il matrimonio fra plebei e patrizi TAVOLA XII (Crimini) [ Si servo furtum faxit noxiamve noxit. Se uno schiavo ha commesso furto o un male. . . Se qualcuno abbia portato in giudizio una falsa vindicia (il pretore?) dia tre arbitri, e paghi il doppio (del bene?) e dei frutti. Nelle XII Tavole si prevedeva una sanzione speciale per i casi di lesione patrimoniale come il Furtum e i pauperies (danneggiamento derivante da comportamenti animali). Esempi: Colui che bruciò una casa e fatto morire nelle fiamme, la pena per aver bruciato la casa sarà: • risarcire il danno; • se no, castigato con una pena più lieve. Subiscono la pena incendiale chi appicca un incendio all'interno delle mure della città, mentre verrà Bisogna valutare se la volontà del soggetto era: • Dolosa: l'autore veniva legato, fustigato e messo a morte con il fuoco; • Colposa: l'autore veniva condannato a risarcire il danno arrecato (noxiam sarcire). La seconda età della Repubblica è quella delle conquiste mediterranee (264 a.C.-133 a.C.). In Occidente Roma, alla fine delle guerre puniche (distruzione Cartagine 146 a.C.), possiede i territori africani che avevano costituito lo Stato cartaginese, oltre alla Sicilia, la Sardegna, la Corsica e gran parte della penisola iberica. Quest'ultima conquista termina nel 133 a.C dopo la presa di Numanzia. In Oriente, Roma intraprende tardi una politica di annessioni. Nel 146 a.C., sono sotto il suo diretto dominio le regioni adriatiche orientali (Illiria), la Macedonia e la Grecia. Niente da segnalare a livello giuridico se non l'organizzazione amministrativa dei territori extraitalici organizzati secondo un sistema nuovo: il sistema provinciale. Provincia è un territorio conquistato che non diviene territorio 3 romano e i cui abitanti non divengono cittadini romani: il territorio diviene appartenenza dello Stato romano, mentre gli abitanti sono sudditi. Vi è un pretore che amministra la provincia e ha pieni poteri civili e militari. c) La terza età della Repubblica è quella della sua crisi e della sua fine (tra il 133 a.C. e il 27 a.C.); crisi per indicare l'inadeguatezza delle istituzioni tradizionali di fronte alla realtà nuova. I problemi di Roma sono di ordine costituzionale e amministrativo. Infatti a Roma manca: un potere esecutivo continuo ed efficiente (i magistrati supremi sono ostacolati dall'annualità); una burocrazia in grado di servirlo (il servizio era rudimentale) e un esercito permanente. Inoltre vi sono problemi economici e sociali, chi vive peggio sono gli schiavi che, per la maggior parte lavorano nelle grandi proprietà. Le loro condizioni sono causa di molte ribellioni combattute con guerre, spesso feroci. Non solo, i problemi sono anche morali. La dignità delle magistrature viene meno, soprattutto in provincia. Il governo delle provincie è usato come occasione di rapine da parte del governatore e le leggi in difesa dei provinciali rimangono senza efficacia. Anche il senato, dove finiscono gli ex magistrati, è corrotto. La Repubblica finisce con l'essere nelle mani di capi militari che si combattono tra loro. 3. Terzo periodo: l'Impero Morto Cesare (44 d.C.), segue la lotta per il primato fra Antonio e Ottaviano. Riuscito vincitore, Ottaviano, figlio adottivo di Cesare, è il padrone dell’Impero sul quale esercita il potere assoluto. A livello territoriale l'impero raggiungeva, a occidente, l'Atlantico, a nord il Reno e dal Danubio al mar Nero; ancora a oriente era limitato dal deserto di Siria e dall'Eufrate, a sud dal Sahara. Si mantiene la distinzione tra Italia e provincie, l'Italia però è terra privilegiata: i suoi abitanti sono cittadini romani quindi non sono, di regola, chiamati alle armi e su di loro non grava l'imposta fondiaria. L'economia è strutturalmente debole perché poco produttiva e vive quasi alla giornata. Questa economia che deve fornire mezzi all'impero ha spese enormi da sostenere come l'esercito, la corte, la burocrazia e le opere pubbliche. La coscienza della relatività e dell'angustia della morale civica trova terreno fertile per una motivazione religiosa che prevede una salvazione individuale; fra le varie religioni prevale il Cristianesimo. All'uomo che si sente solo e indifeso la religione cristiana dà una 4 giustificazione della sua esistenza e l'organizzazione ecclesiastica lo rende parte di una comunità pronta ad aiutarlo. Successivamente c’è un periodo definito “monarchia militare) nel quale gli imperatori fondano il loro potere sulla volontà degli eserciti. L’ultima età imperiale è quella dell’assolutismo o dominato (l’imperatore si identifica con lo Stato). Il diritto sorge in vari modi (scritto e non scritto): La legge (le XII tavole, il plebiscito e il senatoconsulto che è la deliberazione del senato) La consuetudine (quello che sorge dall’uso, senza intervento del legislatore) Il provvedimento del magistrato (es. l’editto del pretore) La sentenza del giudice Il responso del giurista La costituzione imperiale (l’imperatore può emanare atti normativi che si chiamano costituzioni) Ricordiamo il Codex Theodosianus del 435 d.C. (non ci è giunto integralmente) opera in cui sono raccolte le costituzioni generali emanate da Costantino in poi a cui seguirono varie leggi nuove (novellae) degli imperatori successivi. Viene pubblicato a Costantinopoili e poi in Occidente. Il codice di Giustiniano sostituisce poi a quello di Teodosio nei luoghi in cui regnava Giustiniano. La compilazione di Giustiniano, il Corpus juris civilis (il nome è postumo), è l’opera più famosa del mondo romano e ha trasmesso il diritto romano al mondo moderno. Giustiniano è imperatore d’Oriente dal 527 d.C. al 565 d.C. 5