Autonomia vs. Subordinazione - Ordine degli Avvocati di Milano

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Autonomia vs. Subordinazione - Ordine degli Avvocati di Milano
Autonomia vs. Subordinazione
Avv. Aldo Bottini
28 febbraio 2014
venerdì 28 febbraio 14
Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.)
«È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore»
Autore Presentazione
Titolo Presentazione
Autonomia e Subordinazione
Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)
«Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti di un committente»
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venerdì 28 febbraio 14
Non vi è alcuna «preferenza» da parte del legislatore per la fattispecie
lavoro subordinato rispetto a quella del lavoro autonomo. Nè potrebbe
mai esservi, stante il disposto dell’art. 4 Cost. che sancisce il principio
di libertà di scelta delle condizioni del proprio lavoro (Prof. Satta).
Autonomia e Subordinazione
In giurisprudenza è, peraltro, pacifico che:
«Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di
rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo»
(Ex pluribus: Cass. 5 agosto 2010, n. 18271)
peccato che....
art. 1 L. 92/2012: «(…) RILIEVO PRIORITARIO DEL LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO»
c.d. CONTRATTO DOMINANTE
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venerdì 28 febbraio 14
La volontà delle parti
Autonomia e Subordinazione
Dalla giurisprudenza degli anni ’60 e ’70 che
ignorava completamente la volontà delle parti al
momento della stipulazione del contratto...
... si passa ad affermare (1985/3310) che ai fini della
qualificazione non si può prescindere dalla
preventiva ricerca della volontà delle parti.
Anzi il percorso interpretativo deve partire proprio
da lì.
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VOLONTA’ PARTI vs. NOMEN IURIS
Autonomia e Subordinazione
Regola dell’indisponibilità del tipo legale: Le parti non
hanno facoltà di scegliere liberamente il tipo legale cui
ascrivere il contratto posto in essere.
=
Alle parti è dato scegliere gli elementi strutturali delle
reciproche obbligazioni, rimanendo riservato al giudice la
valutazione circa la riconducibilità dell’assetto contrattuale
voluto dalle parti al contratto tipico dalle stesse richiamate.
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«Non si può affermare l’assoluta incompetenza delle parti – cioè l’assoluta irrilevanza della loro
volontà – in ordine alla qualificazione. In realtà, questa è influenzata dalla volontà delle parti per
il fatto stesso di essere qualificazione del contratto così come voluto (concordato) dalle parti. Se
l’accordo delle parti regola in un modo piuttosto che in un altro questo o quell’aspetto del rapporto,
se di fronte a determinate circostanze prevede certe conseguenze piuttosto che altre, tutto ciò non
può non essere decisivo ai fini della qualificazione. È vero che le parti possono ingannarsi nel
determinare il loro contratto, chiamando di vendita quello che, per la sostanza dell’operazione
voluta, è in realtà un appalto: e in tal caso il giudice può disattendere la loro falsa qualificazione e
sostituirla con quella più correttamente da lui individuata. Ma se le parti chiamano il loro
contratto “vendita“ col deliberato proposito di regolare il rapporti secondo la disciplina di questo
tipo, il giudice non può disattendere la loro qualificazione in pro di un’altra, da lui ritenuta più
adeguata: sarebbe un’arbitraria invasione del territorio dell’autonomia privata».
Autonomia e Subordinazione
Roppo, Il contratto, in Trattato Dir. Priv., a cura di Iudica e Zatti, 2007, p. 430
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«In nessun caso può essere sottratta al giudice la
valutazione dei fatti rilevanti per la
qualificazione del rapporto...
allorquando il contenuto concreto del rapporto e
le sue effettive modalità di svolgimento siano
quelli propri del rapporto di lavoro subordinato,
solo quest’ultima può essere la qualificazione».
Autonomia e Subordinazione
(Corte Cost., sent. 31 marzo 1994, n.115)
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Quindi...
Autonomia e Subordinazione
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non deve
prescindersi dalla volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto
presente il nomen juris utilizzato dalle parti, il quale non ha un rilievo
assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano dell’interpretazione
della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime,
anche posteriore alla conclusione del contratto, la cui valutazione é necessaria
anche per l’accertamento di una nuova, diversa volontà eventualmente
intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole
clausole e, talora, la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente previste.
Pertanto, in caso di contrasto tra iniziali dati formali e successivi dati fattuali,
questi assumono necessariamente un rilievo prevalente.
(Cass. 1 marzo 2002, n. 3001)
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LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL 2094 c.c.:
Autonomia e Subordinazione
L’assoggettamento ad eterodirezione va considerato come modo
d’essere non dell’attività (comportamento di fatto), ma della prestazione
lavorativa, cioè come carattere strutturale della relativa obbligazione
contrattuale. Quindi, ciò che rileva è, da un lato, l’assunzione da parte
del prestatore di lavoro di un «obbligo» di assoggettamento dell’attività
lavorativa al potere direttivo del creditore, da altro lato e rispettivamente,
che il datore di lavoro abbia il «diritto» di intervenire in qualsiasi
momento sulle modalità di svolgimento della prestazione del lavoratore.
(Cass. 21 novembre 2000, n. 15001)
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«L’assoggettamento del lavoratore al potere datoriale (direttivo,
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disciplinare e di controllo) non si esaurisce in una mera
situazione di fatto, bensì è tale in quanto espressione di un diritto
e di un obbligo nel senso che l'assoggettamento del lavoratore al
potere del datore di lavoro costituisce l'adempimento di un
obbligo e, simmetricamente, il correlativo potere del datore di
lavoro si configura come esercizio di un diritto»
Cass. 7 febbraio 2013, n. 2931
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NOZIONE GIURIDICA DELLA SUBORDINAZIONE
Autonomia e Subordinazione
Eterodirezione
assunzione
dell’obbligo
di
=
obbedienza
L’assoggettamento ad eterodirezione come modo d’essere non
dell’attività ma della prestazione lavorativa, cioè quale carattere
strutturale dell’obbligazione assunta.
La fattispecie lavoratore subordinato non dovrebbe essere
ricollegata allo svolgimento di un’attività, bensì al
completamento di un determinato atto giuridico: la conclusione
del contratto di lavoro subordinato.
PRESTAZIONE LAVORATIVA SUBORDINABILE
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L’eterodirezione
Autonomia e Subordinazione
DIRETTIVE DETTAGLIATE - occorre che la prestazione del lavoratore
sia regolata nel suo svolgimento da direttive stringenti (e non meramente
generali e programmatiche) sui tempi e sui modi della prestazione, la cui
osservanza è soggetta a continui controlli, dando luogo, in caso di riscontro
negativo, all’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro
(Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500)
DIRETTIVE PROGRAMMATICHE - Il potere direttivo del datore potrà
anche non assumere una concreta rilevanza esterna con riferimento a quelle
mansioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione
(Cass. 8 maggio 2009, n. 10629)
In dottrina: la sussistenza del potere direttivo non può essere valutata in
termini assoluti ma in relazione alla prestazione concreta.
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Le «istruzioni» come «potere di specificazione»
Autonomia e Subordinazione
Le «istruzioni», previste in molti contratti tipici, non hanno alcun
rilievo qualificativo ai fini dell’accertamento della natura subordinata
del rapporto di lavoro. Esse rientrano nel generale potere di
specificazione che è un potere unilaterale del creditore della
prestazione e che si realizza attraverso una serie di ordini che
contribuiscono a specificare il contenuto generico dell’obbligazione
già assunta: obbligazione che il creditore aveva già diritto di ricevere
in base al contratto.
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I c.d. INDICI DELLA SUBORDINAZIONE
I n d ici d es crittivi d ella figu ra (U N A VOLTA )
s o c i a l m e n t e t i p i c a d i l a v o r a t o re s u b o r d i n a t o
Autonomia e Subordinazione
Ai fini della qualificazione del rapporto devono pertanto considerarsi
irrilevanti:
- dipendenza economica (disciplina della subfornitura).
- l’inserimento in azienda;
- orario di lavoro;
- rischio d’impresa;
- modalità di erogazione del compenso;
- l’esercizio di un potere di comando del lavoratore verso le strutture
sottoposte.
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E quindi gli altri “indici” sono
definitivamente scomparsi?
Autonomia e Subordinazione
«Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro subordinato
valore determinante deve assegnarsi alla subordinazione, cioé a quel vincolo
di natura personale che assoggetta il prestatore d’opera ad un potere direttivo
del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà, mentre
altri elementi - quali la collaborazione, l’assenza di rischio economico, la
natura dell’oggetto della prestazione, la continuità di esso, l’inserimento
della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale, la forma della
retribuzione e l’osservanza di un orario - possono avere una portata soltanto
sussidiaria e non già decisiva ai fini della individuazione del lavoro
subordinato e della distinzione rispetto a quello autonomo»
(Cass., 27 febbraio 2007, n. 4500)
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Processo logico di indagine
Autonomia e Subordinazione
SUSSUNZIONE -
La qualificazione del rapporto in termini di
subordinazione si realizza solo se la fattispecie concreta risulta in tutti suoi
elementi perfettamente riconducibile alla fattispecie astratta.
APPROSSIMAZIONE -
E’ sufficiente che la fattispecie concreta
oltrepassi una certa soglia di avvicinamento alla fattispecie astratta, il che si
verifica se nella prima sia riscontrabile la presenza non di tutti, ma di tanti
significativi indici da rendere possibile un giudizio di prevalenza del tipo di
lavoro subordinato sul contrapposto modello di lavoro autonomo.
PRESUPPOSTO DELLA FATTISPECIE vs. EFFETTI TIPICI
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Bigiavi, La piccola impresa, 1947
Autonomia e Subordinazione
«Non esiste un concetto autonomo di lavoro autonomo
distinto da quello di piccolo imprenditore: esiste un
concetto autonomo di lavoro autonomo (contratto
d’opera) distinto (oltre che dal lavoro subordinato) dal
contratto d’appalto; e la differenza fra i due contratti
(quando l’assuntore sia un professionista e l’attività
svolta non sia intellettuale o artistica) risiede soltanto in
questo: che nel contratto d’appalto l’assuntore è un
imprenditore normale, mentre nel contratto d’opera
(lavoro autonomo) è un piccolo imprenditore».
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SUBORDINAZIONE
art. 2094 c.c.
Prestazione del proprio lavoro manuale o
intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore
Autonomia e Subordinazione
art. 409, n. 3 c.p.c.
Prestazione d’opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato
art. 2222 c.c.
Compimento di un’opera o di un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio nei confronti del
committente
AUTONOMIA
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il dirigente
l’impiegato
L’operaio in fabbrica
COLLABORAZIONI
CONTINUATIVE E
COORDINATE
LAVORO SUBORDINATO
LAVORO AUTONOMO
Autonomia e Subordinazione
Il sarto, l’avvocato
ETERODIREZIONE vs. COORDINAMENTO vs. SPECIFICAZIONE
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Art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003
Autore Presentazione
Titolo Presentazione
Autonomia
Subordinazione
Revisione del sistema di compensi
delemanagement
«Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio,
(…), i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, numero
3), c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato
risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione
dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento
con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può
comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi,
(…)».
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Elementi del contratto a progetto
Autonomia e Subordinazione
• uno o più progetti specifici
• determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato (art. 62: «descrizione del
progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del
risultato finale che si intende conseguire»)
• coordinamento con la organizzazione del committente («(…) anche
temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono
essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
nell'obbligazione lavorativa»
• indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attività lavorativa
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Autore Presentazione
Causa
CONTRATTO A
PROGETTO
Causa
CONTRATTO DI
LAVORO
SUBORDINATO
è la messa a disposizione
dell’attività lavorativa
finalizzata al raggiungimento
dell’obiettivo dedotto nel
contratto = risultato finale
del progetto
Titolo Presentazione
è la mera messa a
disposizione dell’attività
lavorativa mediante
assoggettamento della stessa
al potere direttivo del datore
di lavoro
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Art. 69 D.lgs. 276/2003
Autonomia e Subordinazione
I rapporti di collaborazione continuata e coordinativa instaurati senza
l’individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell’art. 61, co. 1, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data
di costituzione del rapporto.
Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi
dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso
si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia
negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del
committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di
costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con
modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa
committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità (…).
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Art. 69-bis D.lgs. 276/2003
Autonomia e Subordinazione
Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di Partita IVA sono considerate, salvo che sia
fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a. che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto
mesi annui per due anni consecutivi;
b. che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al
medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui
complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c. che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
LAVORO AUTONOMO
CO. CO. CO. (senza progetto)
LAVORO SUBORDINATO
....solo ai rapporti instaurati successivamente il 12 agosto 2012
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La presunzione ex art. 69-bis non opera qualora la prestazione
lavorativa:
Autonomia e Subordinazione
a. sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite
attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità
tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate
nell'esercizio concreto di attività;
b. sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 18.000 Euro
c. sia svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali
l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale,
ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali
qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
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In relazione ai contratti a progetto stipulati prima dell’entrata in
vigore della legge n. 92 del 2012, l’art. 69 del d.lgs. n. 276 del del
Autonomia e Subordinazione
2003 non prevedeva un meccanismo di conversione automatica in
contratti di lavoro subordinato. Pertanto a fronte della mancata
individuazione di uno specifico progetto, al datore di lavoro era
comunque consentito fornire la prova dell’autonomia del rapporto
Corte d’Appello di Milano del 23 aprile 2013
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