Concordato Ittierre SPA n. 06/2013 TRIBUNALE DI ISERNIA

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013 TRIBUNALE DI ISERNIA
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione Fallimentare
Giudice Delegato Dott. Emiliano Vassallo
Commissario Giudiziale Dott. Sergio Ferreri
Liquidatore Giudiziale Dott.ssa Nella Caruso
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Procedura di concordato preventivo n. 06/2013
Ittierre spa, con sede in Pettoranello del Molise (IS)
codice fiscale e partita Iva 00893170944
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RELAZIONE SEMESTRALE DEL LIQUIDATORE
EX ART 182 VI COMMA LEGGE FALLIMENTARE
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
Isernia, 28 Febbraio 2015
Ill.mo Sig. Giudice Delegato, Spett.le Comitato dei creditori, Gent.mo Commissario Giudiziale,
La sottoscritta, dott.ssa Nella Caruso, in qualità di liquidatore giudiziale della procedura in epigrafe,
Premesso che
Ø Con decreto depositato in cancelleria fallimentare il 3 aprile 2014, dopo aver esaminato la
domanda di ammissione alla procedura con il piano e la relativa documentazione presentata il
25.01.2014, la successiva integrazione alla proposta di concordato preventivo depositata il
14.03.2014, il Tribunale Civile di Isernia sezione fallimentare
preventivo ex art. 160 e segg.L.F.,
ha ammesso al concordato
la società ITTIERRE SPA,
sulla base di un piano
concordatario che prevede:
§
la costituzione di una NewCo da parte della HdCHolding;
§
l’impegno da parte della NewCo all’affitto, per una durata massima di tre anni, del
ramo d’azienda costituito dalle immobilizzazioni materiali e immateriali della Ittierre
spa ed il successivo acquisto del medesimo ramo d’azienda;
§
la stipulazione
di un contratto estimatorio relativo al 75% della merce presente in
magazzino con obbligo di esitazione dello stesso entro 18 mesi; l’acquisto immediato,
sempre da parte della NewCo, del restante 25% del magazzino con pagamento a 180
giorni;
§
l’assunzione di 55 dipendenti nell’immediato, di cui 40 dalla OTI SRL e 15 dalle altre
società del gruppo HDC, con l’impegno di assicurare l’impiego a regime di circa 100
lavoratori;
§
il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e nella misura stimata
del 14,54 % circa di quelli chirografari;
Ø La procedura di concordato è stata omologata con decreto del 30/31 luglio 2014.
Ø Con lo stesso decreto la sottoscritta è stata nominata Liquidatore Giudiziale.
Ø
Il Tribunale non ha stabilito a carico del liquidatore ulteriori oneri rispetto a quelli previsti
dalla L.F. , pertanto sull’adempimento della proposta concordataria si riferisce con relazioni
semestrali come dettato dal VI comma dell’art. 182 L.F.;
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
presenta la prima relazione
sull’attività svolta nel corso del 1 ° semestre dal 31 luglio 2014 al 31 gennaio 2015,
accompagnata dal conto
della gestione alla data del 31 gennaio 2015 e da ulteriori
informazioni inerenti accadimenti avvenuti fino alla data odierna.
Indice
1. ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE ED ALTRI ATTI COMPIUTI DAL LIQUIDATORE ..................................... 4
1.1
Premessa ................................................................................................................................. 4
1.2
Comitato dei Creditori .............................................................................................................. 4
1.3
Rapporti con l’organo amministrativo della Ittierre SPA e della NewCo ..................................... 5
1.4
Collaborazioni........................................................................................................................... 6
1.5
Contratti in corso alla data di omologa...................................................................................... 8
1.6
Esitazione prodotti finiti.......................................................................................................... 11
1.7
Esitazione materie prime ed accessori .................................................................................... 13
1.8
Recupero Crediti ..................................................................................................................... 14
1.9
Affitto d’azienda ..................................................................................................................... 19
1.10
Eventi imprevisti – Criticità – Possibili evoluzioni .................................................................... 21
1.10.1 Inadempimenti OTI SRL E HDC SRL ........................................................................................... 21
1.10.2 Possibili evoluzioni…………………………………………………………………………………………………………………..25
1.10.3 Sequestri probatori capi Ermanno Scervino – Capi Ferrè .......................................................... 26
1.11 Procedura di Mobilità con il requisito della non opposizione - licenziamento collettivo ............. 28
2.
AGGIORNAMENTO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA ............................................................ 30
2.1
Dettaglio cause in corso.......................................................................................................... 31
2.2
Contenziosi conclusi e transazioni ........................................................................................... 47
3.
CONTO DELLA GESTIONE ............................................................................................................ 51
4.
RIDETERMINAZIONE PERCENTUALE DI RIPARTO PER IL CHIROGRAFO ......................................... 52
5.
PIANI DI RIPARTO ....................................................................................................................... 56
6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE………………………………………………………………………………………………………….56
7.
Allegati ………………………………………………………………………………………………………………………………………57
A) Nota OTI SRL del 23.11.2014
B) Nota Oti srl del 29.12.2014
C) Offerte acquisto quote della OTI srl
D) Estratti c/c banche
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1. ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE ED ALTRI ATTI COMPIUTI DAL LIQUIDATORE
1.1 Premessa
Non si è ritenuto di dovere predisporre un programma di liquidazione, atteso che tranne che per le
materie prime, da esitare attraverso procedure competitive, le restanti attività liquidatorie sono
già definite nel piano indicato nella proposta concordataria omologata.
In questo primo semestre le operazioni sono proseguite non senza difficoltà, dovute all’oggettiva
complessità della procedura ed in particolare alle problematiche impreviste ed imprevedibili che si
sono verificate soprattutto a far data dalla seconda quindicina del mese di ottobre u.s, delle quali
si riferirà in dettaglio nel paragrafo 1.10.
Sono iniziate le attività
di vendita dei prodotti finiti presenti nei magazzini dello stabile di
Pettoranello, sono stati eseguiti i controlli delle merci presenti presso clienti in estimatorio e /o
conto visione, sono state separate le materie prime e gli accessori neutri da quelli logati.
Per le prime, è stato eseguito un primo esperimento di vendita. Per quelle logate, sono stati
predisposti gli elenchi a seconda della Maison di appartenenza e si stanno contattando le
licenziatarie per le attività di esitazione.
Sono iniziate con molte difficoltà le operazioni necessarie per il recupero dei crediti.
Tutte le attività
indicate hanno comportato un impegno costante e la presenza quasi
giornaliera della sottoscritta presso lo stabilimento aziendale.
1.2 Comitato dei Creditori
Per assistere le operazioni di liquidazione, il Tribunale con il decreto di omologa, ha nominato il
comitato dei creditori composto come segue :
Credito Valtellinese soc. coop arl; Agenzia delle Entrate; Inps.
L’agenzia delle Entrate e L’INPS non si sono resi disponibili ad accettare la nomina.
Con provvedimento successivo,
il Tribunale riunito in camera di consiglio ha provveduto a
sostituire i due componenti nominando i creditori : Dernamaria srl e Monte dei Paschi di Siena
srl .
Anche i membri, nominati in sostituzione, non hanno inteso accettare l’incarico.
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Con nuovo provvedimento, in data 01.12.2014, sono stati nominati :
Banca Intesa spa
e Tipolitografia Cicchetti di Domenico Cicchetti & C. snc che
hanno
definitivamente assunto la carica.
Il comitato, convocato per
la nomina del presidente, si è espresso a maggioranza in favore del
Credito Valtellinese soc. Coop che ha accettato in data 21 gennaio u.s.
A seguito delle dette sostituzioni il Comitato dei creditori si compone come segue:
Credito Valtellinese soc. coop arl ( Presidente)
Banca Intesa spa (membro)
Tipolitografia Cicchetti di Domenico Cicchetti & C. snc (membro)
Nel corso del semestre trascorso, come previsto dalla legge fallimentare, tutte le argomentazioni
oggetto di valutazione da parte del comitato dei creditori sono state sottoposte all’attenzione del
Sig. Giudice delegato, dott. Emiliano Vassallo, in sostituzione del Cdc non ancora costituito.
Di volta in volta
che sono state richieste le autorizzazioni necessarie per le attività della
liquidazione è stata data preventiva informativa al Commissario Giudiziale dott. Sergio Ferreri.
1.3 . Rapporti con l’organo amministrativo della Ittierre SPA e della NewCo
Con il CDA della Ittierre, nei mesi successivi all’omologa, sono avvenuti una serie di incontri e
riunioni alla presenza del Commissario Giudiziale, per definire l’organizzazione delle varie
attività da compiere previste nella proposta concordataria.
Ci sono stati inizialmente molti momenti di tensione, ai quali spesso
sono seguite
comunicazioni e/o richieste inoltrate a mezzo posta elettronica certificata, al fine di meglio
chiarire sia i compiti del Liquidatore Giudiziale che le diverse posizioni in ordine alle differenti
situazioni affrontate
nel periodo, delle quali è stato di volta in volta messo al corrente il
Commissario Giudiziale e il Giudice Delegato.
Con il CDA della OTI SRL , ci sono stati molti incontri nei primi tre mesi dopo l’omologa, per
mettere a punto le attività necessarie per la consegna delle merci e per la stipula dei contratti.
Dal 29 ottobre 2014,
Rosati,
data dell’arresto del legale rappresentante della OTI, sig. Antonio
i contatti sono avvenuti nella quasi totalità a mezzo posta elettronica certificata e
quasi esclusivamente per le richieste connesse all’adempimento di quanto previsto nella
proposta concordataria. Sia dell’esito degli incontri avvenuti presso lo stabile aziendale, che
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delle comunicazioni formali intercorse sono stati resi edotti il Commissario Giudiziale e il signor
G.D. in sostituzione del comitato dei creditori.
1.4 Collaborazioni
Dott.ssa Evelina Capezzone De Ioannon
La dott.ssa Capezzone ha eseguito i controlli ritenuti necessari per la procedura durante le fasi del
ritiro dei semilavorati operato da Ittierre spa in contratto di appalto servizi per conto della OTI
SRL.
Il compenso erogato a seguito di regolare autorizzazione del Giudice delegato, in sostituzione del
comitato dei creditori, è pari a € 1.200,00 oltre oneri di legge.
Dott. Davide Solinas
Il professionista ha eseguito la traduzione giurata del contratto di licenza Aquascutum e degli
addendum, al fine di consentire di meglio valutare una serie di aspetti giuridici connessi alla
scadenza della stessa. Il compenso netto
pagato
con apposita autorizzazione del G.D., in
sostituzione del cdc, è risultato pari a € 950,00.
Dott. Claudio Fuschino
Il consulente, ha
un rapporto consolidato con la società Ittierre e si occupa di tutti gli aspetti
inerenti la consulenza del lavoro.
Valutato che la gestione del personale è senz’altro attività molto complessa in un’azienda, che alla
data dell’omologa, ha 594 dipendenti in forza di cui un cospicuo numero in cassa integrazione e
considerati i molteplici adempimenti necessari per la successiva fase dei licenziamenti collettivi
si è ritenuto
conveniente non interrompere la collaborazione con il professionista anche per
poter usufruire della capacità del consulente di ricostruzione degli accadimenti delle situazioni
lavorative pregresse, in parte oggetto già di contenziosi in materia di lavoro.
I compensi già stabiliti contrattualmente con l’azienda sono risultati pari a € 4.500,00 mensili,
oltre agli oneri di legge.
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Nei prossimi mesi, ultimati gli adempimenti connessi ai licenziamenti collettivi, alla CIGS, alla
predisposizione della modulistica da trasmettere agli enti previdenziali e assistenziali, le attività da
compiere saranno ridotte
e opportunamente saranno
riparametrate
le spettanze del
professionista.
Avvocato Ferdinando Massarella
Il legale è stato nominato, previa autorizzazione del giudice delegato anche in sostituzione del cdc,
in data 29.09.2014 per assistere la procedura concordataria.
Si è stabilito di siglare un accordo per un compenso complessivo, per tutta l’attività da svolgere,
compatibile con le previsioni del piano. I termini dell’accordo saranno oggetto di valutazione da
parte dell’ufficio concorsuale nei prossimi giorni.
Avvocato Benedetta Iannone
Il legale è stato nominato previa autorizzazione del giudice delegato, anche in sostituzione del cdc,
per le attività di recupero crediti della liquidazione concordataria, per la consulenza in materia Jus
lavoristica e ed altre problematiche legali.
Con il legale è in corso la definizione di una convenzione per tutte le attività da compiere che
risulti in linea con gli stanziamenti del piano.
Prof. Francesco di Ciommo
Nella procedura di concordato prevenivo la società conserva la legittimazione attiva e passiva che
non si trasferisce in capo al liquidatore, potendo quest’ultimo intervenire, ove chiamato, in
litisconsorzio o in tutti i casi nei quali ritenga l’attività conveniente per la liquidazione.
Il legale a cui il CDA della Ittierre SPA ha inteso affidare tutti i contenziosi in ambito civile,
pendenti e futuri che si dovessero generare per l’intera durata del concordato, è il prof. Francesco
Di Ciommo del foro di Roma.
La richiesta promossa dal CDA per la stipula di una convenzione con il professionista è stata
sottoposta prima della costituzione del cdc all’autorizzazione del G.D.
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1.5 Contratti in corso alla data di omologa e successivi
Alla data dell’omologa, oltre al contratto di affitto dell’immobile sede dello stabilimento di
Pettoranello, del quale si riferirà in maniera dettagliata in prosieguo, è stata verificata la vigenza di
diversi contratti
per i quali la società ITTIERRE SPA non ha ritenuto di chiedere espressa
autorizzazione alla risoluzione nel momento in cui ha presentato la domanda di concordato.
Si elencano i principali :
Contratto di Vigilanza con AT SECURITY SRL
Il contratto, in essere per la vigilanza dello stabile di Montaquila, sede dello punto vendita IT
FASHION, è stato interrotto nel mese di settembre a seguito della riconsegna dei locali alla società
Gant Partner srl.
Contratto di vigilanza per lo stabile Pettoranello con la società MC srl
Il contratto vigente con la ditta Mc srl prevede un corrispettivo di € 10,00 l’ora.
Constatato che per la tutela del patrimonio aziendale, costituito da beni mobili, attrezzature,
merci e materie prime contenute all’interno dello stabilimento di Pettoranello del Molise il
servizio di vigilanza sia diurna che notturna e festiva è indispensabile, si è valutato di non
interrompere il contratto sino al subentro della NewCo nell’affitto del ramo d’Azienda.
Contratto di manutenzione di pulizia esterna ed interna e del verde con Mc srl
La società Ittierre aveva in essere un contratto con la ditta MC srl per la manutenzione e pulizia dei
locali, derattizzazione, pulizia del verde e disinfestazione a un canone mensile di € 9.500,00.
In considerazione della grandezza in termini dimensionali dello stabile e anche delle aree esterne, il
prezzo è apparso congruo, ma tenuto conto della necessità di ridurre al minimo i costi della
procedura, è stato richiesto un servizio ridotto in considerazione del diminuito numero delle
persone presenti giornalmente nello stabile.
A regime, in azienda erano presenti circa 600 dipendenti oltre ai visitatori e tutti gli spazi erano
occupati. Attualmente, i dipendenti sono ridotti all’essenziale e le stanze in uso sono pochissime,
quindi le attività di pulizia giornaliere da compiere sono limitate rispetto a mesi addietro e la
manutenzione del verde e delle aree esterne nei mesi invernali può essere svolta solo per la parte
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indispensabile. La diminuzione delle prestazioni ha comportato una riduzione del corrispettivo
mensile, il canone è ora pari a euro 1.500,00.
Contratto di noleggio con la società Cedeas srl
Il contratto si riferisce al noleggio di carrelli elevatori , della durata di 12 mesi tacitamente
rinnovabile e prevede un canone mensile di € 3.235,20 compreso IVA, non è stato disdettato
dall’amministrazione Ittierre SPA.
I carrelli noleggiati sono risultati funzionali alle attività del piano per le operazioni di consegna
delle merci e il costo prededucibile è risultato purtroppo inevitabile. Si stanno valutando soluzioni
alternative per i prossimi mesi che comportino minori oneri .
Contratto di noleggio con la società Econocom spa
Il contratto di noleggio relativo ad oltre 400 PC, dispositivi di varia natura e 11 server fisici, è
giunto a scadenza il 31.12.2014 e l’amministrazione Ittierre ha segnato che con il pagamento del
prezzo di € 500,00 si ha la possibilità di riscattare il tutto.
In considerazione dell’esiguità della spesa rispetto al totale dei beni che rientrerebbero nel
patrimonio attivo, la scelta del riscatto è apparsa conveniente per la procedura.
Di tale richiesta è stato interessato il comitato dei creditori che si è espresso favorevolmente.
Contratto di leasing con Mediocreval
Contratto per l’uso della macchina da stampa automatica (serigrafica) nel piano concordatario è
prevista la spesa fino al 31.12.2014, non è stata chiesta l’interruzione da parte del CDA.
Il canone mensile è pari a € 1.329,58 compreso IVA.
Al fine di eliminare i costi prededucibili non previsti nel piano, la scrivente, provvederà ad accertare
la disponibilità di Oti Srl nel subentro nel contratto con accollo degli oneri, altrimenti si valuterà la
soluzione meno costosa per la procedura.
Contratti di leasing con Unicredit
n. 1382958 avente ad oggetto arredi per lo show room di Milano
n. 1382959 avente ad oggetto arredi presso corner Aquascutum Milano/Firenze e boutique
Pescara.
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Per tali contratti la società aveva richiesto autorizzazione allo scioglimento ai sensi dell’art. 169
bis L.F.
Non risultano provvedimenti assunti.
La società di Leasing ha eseguito un sollecito di pagamento, sono stati richiesti chiarimenti al CDA
e si è in attesa di conoscere le decisioni.
Contratto di appalto servizi svolti per la società Albisetti SPA
Il contratto di appalto servizi per la gestione e deposito merci, sottoscritto il 01 Giugno 2012, tra
le società Ittierre SPA e Albisetti SPA , di durata annuale ma rinnovato tacitamente dalla società in
concordato
fino al il 31 maggio 2015 è
rimasto vigente anche dopo l’omologa sia in
considerazione dei lavori già commissionati alla Ittierre spa (che hanno determinato un margine
positivo) sia tenuto conto dell’intenzione manifestata dalla NewCo al subentro. A seguito del
fallimento della società Albisetti SPA, nel mese di dicembre u.s., l’attività si è interrotta e la
curatela Albisetti sta ponendo in essere le operazioni necessarie per liberare gli spazi aziendali
occupati. Per le prestazioni eseguite, gli incassi sono avvenuti con regolarità, tranne quelli
dell’ultimo mese pari a circa € 15.000,00 per i quali bisognerà provvedere a proporre istanza di
ammissione al passivo richiedendo la somma in prededuzione, trattandosi di prestazioni svolte in
favore di società all’epoca in concordato preventivo.
Contratto di appalto servizi
resi in favore della società Ittierre SPA in
Amministrazione
straordinaria
Il contratto relativo alle attività di service previste nella scrittura ricognitiva relativa al contratto di
cessione d’azienda del 2011 tra la Ittierre spa e l’Amministrazione Straordinaria della vecchia
Ittierre, al canone inizialmente determinato in euro 10.000,00 mensili (oltre IVA) fino al mese di
giugno del 2011 è stato prorogato tacitamente dalle due società. Per ciò che concerne la
valutazione della convenienza per la procedura si è rilevato che
per le attività del CED è
necessaria la presenza in azienda di almeno una risorsa giornaliera per il funzionamento dei vari
sistemi (contabilità, magazzini, archivi ecc.) quindi, lo svolgimento dei servizi richiesti anche per la
AS, non ha comportato diseconomie. Per ciò che concerne la congruità del canone, si ritiene che la
stessa vada giudicata in una valutazione complessiva dei rapporti in corso con l’amministrazione
straordinaria. La scrivente si è già fatta promotrice di un incontro con i commissari straordinari
che dovrebbe avvenire a breve.
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Contratto di appalto servizi per il ritiro dei semilavorati
La OTI SRL, nei mesi scorsi ha provveduto all’ acquisito dei semilavorati, come previsto dalla
proposta concordataria. La Ittierre Spa ha svolto in continuità, per conto e nell’interesse di OTI,
le attività necessarie per di ritiro di detti beni presso lo stabilimento di Pettoranello del Molise. Il
contratto di appalto servizi sottoscritto con la Newco è stato autorizzato dal Sig. Giudice Delegato,
anche in sostituzione del comitato dei creditori, con previsione del rimborso di tutti gli oneri alla
società in concordato.
Contratto di appalto servizi per la realizzazione dei campionari.
Nei primi giorni del mese di ottobre u.s. la OTI srl , a seguito del ritardo nella trattativa per il
subentro nel contratto di affitto del ramo d’azienda, al fine di non perdere la stagione P/E 2015 e
iniziare a produrre da subito i relativi campionari, ha richiesto alla Ittierre SPA
la realizzazione
degli stessi. La richiesta è stata giudicata funzionale alla buona riuscita del piano e, previa
autorizzazione del giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, è stato sottoscritto
un contratto di appalto servizi che ha consentito alla società in concordato di rendere, a titolo
oneroso, il servizio a un corrispettivo comprensivo del rimborso totale del costi.
1.6 Esitazione prodotti finiti
Il tempo trascorso dalla data di presentazione del piano (25.01.2014), alla data dell’omologazione
del concordato (31 luglio 2014) ha evidenziato ulteriormente la necessità della vendita dei beni in
magazzino con celerità. Nella proposta l’acquisto dei prodotti finiti, da parte della Officine Tessili
Italiane srl, doveva avvenire secondo un contratto estimatorio della durata di 18 mesi. Si è rilevato
da subito che, tranne per un limitato numero di capi di proprietà della Ittierre (perché acquistati
da altre maisons licenziatarie), per la stragrande maggioranza dei prodotti i termini entro i quali
eseguire le vendite e restare in linea con la scadenza naturale delle licenze, risultavano inferiori
ai 18 mesi previsti.
Per tale ragione è stato necessario procedere alla esitazione direttamente con la stipula di
contratti di compravendita.
Con apposite autorizzazioni del Giudice delegato, anche in sostituzione del comitato dei creditori e
del Commissario giudiziale, dalla data di omologazione a tutt’oggi, sono stati stipulati i seguenti
contratti con la NewCo:
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Contratto sottoscritto il 5 settembre 2014 per la vendita di prodotti finiti e semilavorati per un totale
di € 1.082.934,00 oltre IVA, ai prezzi di vendita corrispondenti a quelli stabiliti dalla perizia dell’Ing.
Piccirilli come da proposta concordataria.
Contratto sottoscritto il 15 settembre 2014
per la vendita di prodotti finiti multibrand per un
corrispettivo determinato in Euro 340.056,0 oltre Iva, corrisponde esattamente al valore della Perizia
del ing. Piccirilli come da piano omologato.
Contratto sottoscritto il 10 ottobre 2014 per la vendita di altri prodotti al valore di perizia pari a €
57.039,55 oltre IVA .
Per ciascuna compravendita sono state concordate le modalità di pagamento in centottanta giorni
dalla emissione della relativa fattura da parte di Ittierre. In caso di vendita a terzi da parte di OTI
prima della scadenza fissata per i pagamenti, il termine è di novanta giorni.
Le garanzie previste per i suddetti contratti sono state allineate a quelle richieste dal Tribunale di
Isernia per le precedenti vendite avvenute prima dell’omologa. E’ stata richiesta l’estensione espressa
della lettera di patronage del 14/05/2014 (depositata agli atti della procedura di concordato della
Ittierre) con la quale la HDC Holding ha garantito “in relazione ai contratti di compravendita ed
estimatori del magazzino, il pagamento del prezzo, secondo l’ammontare e le scadenze pattuite da
Ittierre a OTI e limitatamente alle merci accettate e prese in consegna da quest’ultima mediante
sottoscrizione delle relative bolle di consegna”.
Vendite avvenute in continuità aziendale.
Attesa la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore nei mesi successivi alla
presentazione del ricorso e l’esistenza di contratti estimatori e in conto visione, per avere un quadro
preciso della merce già venduta alla data di omologa
è stato necessario richiedere
all’amministrazione ITTIERRE apposito controllo.
Quest’ultima, a rilento nonostante i ripetuti solleciti, nel mese di settembre a provveduto a:
- fatturare i capi in c/visione presso i clienti, per i quali erano già trascorsi 12 mesi senza restituzione
(come previsto dalla normativa fiscale);
- verificare quanta parte della merce consegnata ai clienti in estimatorio era stata già venduta e per
questa ha eseguito la fatturazione. Dai riscontri è emerso che presso tre clienti sono risultati capi in
giacenza da ritirare, per i quali si stanno verificando le possibilità piu’ convenienti di trasporto per il
rientro della merce nei magazzini Ittierre.
Solo per il cliente Sintec srl i controlli non sono ancora terminati a causa di discordanze tra quanto
risulta consegnato, le vendite eseguite e le giacenze che il cliente dichiara di avere rispetto a quelle
risultanti dalla contabilità aziendale. La scrivente ha richiesto una verifica puntuale.
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Ulteriori informazioni
Il particolare settore di attività in cui opera l’azienda, nel quale il ciclo di vita del prodotto è soggetto a
una obsolescenza programmata delle varie stagioni, e la naturale scadenza dei contratti di licenza con
le varie case di moda, mal si conciliano con il particolare momento di stallo generato dalla OTI SRL in
questi ultimi mesi. La scrivente, nell’interesse della liquidazione concordataria, ha preso contatti con
le maisons al fine di ottenere la proroga delle scadenze previste per la cessione delle merci. Inoltre,
con alcune case di moda, con le quali sono sorte contestazioni che potrebbero rappresentare criticità
per la liquidazione, si stanno cercando soluzioni transattive.
Informazioni puntuali in ordine alle trattative per le proroghe richieste e per la soluzione delle
vertenze con le maisons saranno rese separatamente al commissario giudiziale, al comitato dei
creditori e al giudice delegato. A giudizio della scrivente liquidatrice, ove venissero pubblicizzate in
questa fase, potrebbero recare pregiudizio nei confronti degli interessi della procedura.
Sospensione delle vendite dei beni in magazzino
A seguito di cause impreviste ed imprevedibili che si sono verificate alla fine del mese di ottobre e delle
quali si riferirà meglio nel paragrafo 1.10., la liquidazione delle merci del magazzino è stata sospesa dal
30.10.2014.
1.7 Esitazione materie prime ed accessori
La proposta concordataria non prevede la cessione delle materie prime ed accessori alla Officine Tessili
Italiane srl, pertanto le modalità attivate per il realizzo sono esclusivamente quelle competitive
come previsto dall’art. 105 della legge fallimentare.
Prima della pubblicazione del
bando di vendita, la scrivente ha
richiesto all’addetto
dell’amministrazione Ittierre SPA
di predisporre appositi elenchi distinguendo
la parte neutra
delle materie prime ed accessori presenti nei magazzini, da quella logata.
Per la parte non logata è stato già esperito un tentativo di vendita.
Alla data prevista per l’esame delle offerte ( 19 gennaio scorso), si è constatato che alcun deposito è
avvenuto nei termini.
I beni sono stati suddivisi in due lotti :
I.
Lotto al prezzo di € 2.070.003,00 per la materia prima ( tessuti, pellami, ovatte, adesivi,
ecc).
II.
Lotto al prezzo di € 681.382,00 per gli accessori ( bottoni, cerniere, etichette ecc.)
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Anche se l’esperimento non è andato a buon fine, dopo la scadenza del bando ci sono state una serie
di richieste telefoniche di persone interessate .
E’ stata sottoposta immediatamente all’attenzione del comitato dei creditori
l’istanza di
autorizzazione per poter procedere con celerità al secondo tentativo di vendita, allo stesso prezzo base
ma con modalità pubblicitarie che diano maggiore risalto all’avviso e procedendo anche attraverso un
sistema di Mailing list che consente di contattare contemporaneamente circa 1000 operatori del
settore che potenzialmente potrebbero essere interessati.
Il cdc si è espresso favorevolmente e sono già state ultimate le attività necessarie per gli adempimenti
pubblicitari.
Per la parte logata, ottenuti i prospetti delle rimanenze in magazzino (dei tessuti, bottoni, accessori
ed etichette) di ciascuna Maison e
verificato che tali beni, a seguito delle norme vigenti per la tutela
del marchio, non possono essere esitati liberamente, la scrivente ha ritenuto necessario contattare le
imprese licenziatarie al fine di verificare la disponibilità diretta o di terzi autorizzati dalle stesse
all’acquisto.
A diverse case di moda è già stata inoltrata la richiesta fornendo gli elenchi puntuali della giacenza e si
è in attesa di riscontro. Per alcune licenziatarie si stanno ultimando i controlli e si provvederà a
brevissimo alla trasmissione dei dati utili per la trattativa.
Per ciò che concerne le materie prime e gli accessori Ferrè, risultano in corso le indagini della Procura
della Repubblica di Isernia, quindi le attività liquidatorie sono sospese in attesa della definizione degli
accertamenti.
1.8 Recupero Crediti
Crediti commerciali
L’attività di recupero crediti dell’azienda prima dell’omologa era svolta internamente da un ufficio
in cui lavoravano diversi impiegati, una responsabile e alcuni legali in convenzione.
Dopo l’omologa, eseguita una prima ricognizione di tutto il contenzioso attivo esistente e delle
varie attività da intraprendere, viste le ridotte risorse stanziate nel piano alla voce spese del
personale, è risultata da subito evidente l’impossibilità di proseguire il recupero con l’ausilio
delle risorse interne.
15
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
Constatato ciò, è stata richiesta all’amministrazione una attenta ricostruzione delle posizioni
affidate ai legali e, a seguito di un complicato passaggio di consegne tra i diversi professionisti che
seguivano le pratiche, solo nell’ultimo mese, finalmente, si è ottenuta
una situazione puntuale
delle cause pendenti.
Come già riferito, la società Ittierre, che non perde la capacità di stare in giudizio a seguito della
procedura di concordato, ha richiesto di poter affidare al Prof. Francesco Di Ciommo, del foro di
Roma, tutte le azioni legali per le quali conserva la legittimazione.
Il legale informa la procedura costantemente degli accadimenti processuali ed extra processuali,
in modo tale da consentire le opportune valutazioni al fine di poter agire in litisconsorzio in tutte
le vertenze il cui esito potrebbe influenzare le operazioni della liquidazione.
Per ciò che riguarda il recupero dei crediti
ordinari, di natura commerciale e non, essendo
l’attività riservata alla liquidazione, la scrivente ha iniziato a diffidare i debitori e per le posizioni
nelle quali non si hanno riscontri le pratiche vengono affidate all’avvocato Benedetta Iannone del
foro di Isernia.
I crediti e gli incassi da clienti terzi, recuperati nel semestre appena trascorso ammontano a totali €
1.968.404,71, nel mese di luglio erano stati recuperati altri 214.485,69 euro.
Nell’esame delle posizioni fino ad ora oggetto di controllo sono emerse diverse situazioni di clienti
che sono a loro volta assoggettati a procedure concorsuali, concordati e/o fallimento, per le quali
si sta procedendo con la domanda di insinuazione al passivo.
In molti casi, alla richiesta di pagamento i clienti oppongono contestazioni di vario genere in
ordine ad asseriti inadempimenti della Ittierre nella consegna delle merci, mentre in altri
alle
azioni legali seguono richieste di danni in riconvenzionale.
Per ogni posizione si stanno valutando i documenti a disposizione.
Si evidenzia che il riscontro positivo negli accertamenti delle richieste promosse dalle controparti
comporterebbe diminuzione di attivo da realizzare con evidenti conseguenze; inoltre, anche
laddove le richieste
risultassero solo pretestuose, l’allungamento dei tempi di recupero
potrebbe rendere lo stesso piu’ difficile.
Nei prossimi mesi potrà aversi un quadro maggiormente significativo, le posizioni da verificare
sono centinaia e dunque allo stato non è ancora possibile stimare quale impatto possano avere
le situazioni incerte
sul totale complessivo dei crediti
dell’omologa, risultava essere :
inseriti nel piano che, alla data
16
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
CREDITI CORRENTI OTI SRL
6.494.827,20
CREDITI CORRENTI AL LORDO SVALUTAZIONE
11.419.195,07
CREDITI INCAGLIATI AL LORDO SVALUTAZIONE
2.007.231,09
CREDITI AL LEGALE AL LORDO SVALUTAZIONE
7.254.779,43
14.235.083,42
F/SVALUTAZIONE CREDITI
CREDITI VS CONTROLLANTE ALBISETTI PER SERVIZI DI LOGISTICA
63.711,67
CREDITI VERSO CLIENTI
13.004.661,04
Il prospetto dei crediti al 31.01.2015 risulta cosi’ modificato:
CREDITI CORRENTI OTI SRL
CREDITI VS ALTRI CLIENTI
Clienti falliti
F/SVALUTAZIONE CREDITI
CREDITI VERSO CLIENTI
6.494.827,20
20.744.917,26
2.665.035,28 - 1.317.941,05
700.838,44
-
864.949,35 20.580.806,35
-628.006,12
-14.235.083,42
13.004.661,04
7.841.921,43
-14.235.083,42
3.365.873,72
-2.810.896,52
La voce crediti Vs OTI SRL ha subito un incremento pari a 2.665.035,28
13.559.638,24
a seguito delle ulteriori
vendite. Contemporaneamente vi è stata una variazione in diminuzione dovuta alle somme
incassate pari a € 1.317.941,05 e alle note di credito per la merce che sebbene inserita nel
contratto di compravendita sottoscritto nel mese di marzo 2014, Ittierre aveva consegnato ai
clienti in contratto estimatorio e che è risultata già venduta da quest’ultimi.
La voce altri clienti ha subito un incremento per la fatturazione delle vendite dei contratti
estimatori e conto visione.
A titolo prudenziale, per rideterminare il saldo dei crediti da recuperare alla data del 31.01.2015, la
scrivente non ha tenuto conto dell’importo di € 628.006,12 corrispondente al totale dei crediti
verso clienti falliti. E’ stata presentata comunque la domanda di insinuazione al passivo.
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
Altri crediti
Descrizione
Crediti VS dipendenti per prestiti
La diminuzione è dovuta all’incasso corrispondente
Acconti su stipendi
L’aumento è dovuto a crediti nei confronti di dipendenti
dimissionari per mancato preavviso e nei confronti di
dipendenti che hanno aderito al licenziamento senza
opposizione per i quali i conteggi finali nell’ultima busta
paga hanno determinato un saldo a favore della società.
Fornitori in dare
Si tratta di fornitori per i quali sono state operate
compensazioni che hanno determinato somme a favore
che devono essere recuperate e di importi pagati al lordo
della ritenuta, comunque versata dall’azienda, che devono
essere rimborsati.
Valore data
Valore al
omologa
31.01.2015
4.326,98
2.019,30
8.624,50
126.516,44
204.565,11
177.935,57
Crediti verso società Partecipate e correlate
Particolare attenzione comporta anche il recupero dei crediti verso le società partecipate e
correlate.
Nel prospetto di seguito si riportano i dati contabili che evidenziano la svalutazione eseguita dalla
Ittierre spa prima dell’omologa e l’esposizione del presumibile valore di realizzo netto necessario
per la realizzazione della proposta concordataria.
ITTIERRE FRANCE S.A.
Valore contabile
5.147.752,29
FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI
4.947.752,29
CREDITO NETTO
200.000,00
IT ASIA PACIFIC LIMITED
Valore contabile
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
CREDITO NETTO IT ASIA
2.005.341,66
1.805.341,66
200.000,00
CNI SRL
Valore contabile
1.847.274,76
FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI
1.000.000,00
847.274,76
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
US IT FASHION GROUP,
Valore contabile
INC.
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
TOTALE CREDITO NETTO US IT FASHION GROUP NEW YORK
I.T. DEUTSCHLAND GMBH
valore contabile
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
TOTALE CREDITO NETTO I.T. DEUTSCHLAND GMBH
760.495,77
663.666,82
96.828,95
856.091,10
856.091,10
-
1.344.103,71
Dalle prime verifiche l’esito del recupero appare incerto.
Le società partecipate estere sono in liquidazione e alle diffide inoltrate il riscontro non è
risultato positivo. La società CNI srl
risulta inadempiente e, nonostante la formale messa in
mora, non ha provveduto al pagamento del proprio debito.
Inoltre, la scrivente è stata resa edotta dall’amministrazione Ittierre SPA della imminente
assemblea dei soci convocata presso la partecipata per decisioni inerenti interventi sul capitale
sociale e eventuali ricorsi
ex art. 161 r.d. 267/142 o ex art. 6 R.D. n. 267/142. Sono stati
richiesti al CDA della Ittierre SPA i documenti necessari per compiere adeguate valutazioni in
ordine alla effettiva situazione finanziaria di tutte le partecipate in modo da poter riferire
immediatamente all’ufficio concorsuale.
La scrivente ha ottenuto dal giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori, apposita
autorizzazione per poter affidare ulteriori verifiche ed accertamenti a riguardo della posizione dei
crediti vantati nei confronti delle società partecipate e correlate all’avv. Benedetta Iannone che
ha avuto modo di anticipare per le vie brevi che riferirà a giorni sulle conclusioni del proprio
lavoro.
Per la stima della rideterminazione della percentuale di soddisfo dei creditori chirografari, eseguita
al paragrafo n. 4 del presente elaborato, a titolo cautelativo e prudenziale, si è ipotizzato un
recupero dei crediti da partecipate pari al 50% del totale inserito nel piano.
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
1.9 Affitto d’azienda
Nei mesi di agosto e settembre sono state svolte intense trattative con la società OTI srl al fine di
giungere alla definizione del contratto di affitto del ramo d’azienda e della successiva cessione.
I grandi temi oggetto di discussione sono stati quelli inerenti l’accordo sindacale e la proposta
della NewCo di delimitazione degli spazi oggetto del contratto di locazione dell’immobile.
Il primo tema si è concluso con l’accordo siglato il 09 settembre 2014,
stesso giorno della
convocazione fissata per l’esame congiunto ex art. 47 comma II della Legge 29.12.1990 n. 428 e
ss.mm.ii. La società Officine Tessili Italiane srl, nella persona del suo legale rappresentante, signor
Antonio Rosati, le OO.SS nazionali e territoriali e le RSU aziendali, alla presenza del Commissario
Giudiziale e del liquidatore hanno sottoscritto l’accordo con il quale la OTI srl si è impegnata, in
deroga all’art. 2112 c.c., a subentrare economicamente nel rapporto di lavoro in essere tra la
cedente e n. 40 dipendenti individuati in relazione al criterio tecnico organizzativo e produttivo
(Ittierre spa), mantenendo le stesse condizioni contrattuali e retributive in essere con assunzione
da avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto di affitto del ramo d’azienda, che di
fatto non si è ancora verificato.
Il secondo tema è rimasto ancora irrisolto.
Lo stabile in cui si è svolta da sempre l’attività aziendale della società in concordato è di proprietà
della Ittierre SPA in Amministrazione Straordinaria e con il contratto sottoscritto il 13.01.2011 è
stato concesso in locazione, per una durata di anni 6 dalla stipula, alla Ittierre Spa (ora in
concordato preventivo), al canone annuo pattuito di € 700.000,00 oltre IVA, con aggiornamento
nella misura consentita dalla legge secondo la variazione accertata Istat dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
La procedura ha da sempre sostenuto che la società Officine Tessili Italiane, essendosi impegnata
nella proposta a prendere in affitto l’azienda ed essendo a conoscenza delle condizioni del
contratto di locazione dovesse subentrare nello stesso automaticamente.
Invece la OTI SRL,
ritendo gli spazi troppo grandi,
ha valutato
di poter negoziare con
l’amministrazione straordinaria la riduzione degli stessi e automaticamente del canone.
La scrivente congiuntamente al Commissario Giudiziale ha piu’ volte diffidato la società a rendere
noti gli accordi raggiunti con la proprietaria dell’immobile e a sottoscrivere il contratto di affitto
d’azienda. La OTI non ha mai dato un riscontro definitivo, proponendo di volta in volta soluzioni
parziali e non accettabili in quanto non in linea con il piano omologato.
Le proposte negoziali sottoposte all’attenzione dell’ufficio concorsuale, meglio
dettagliate nel
paragrafo 1.10.1, sono risultate sempre carenti di elementi indispensabili per una completa
valutazione e comunque non percorribili. Esse richiedevano alternativamente:
20
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
-
esborsi finanziari per la procedura che si sarebbe dovuta far carico di parte del canone da
corrispondere all’AS in caso di mancato accordo alla riduzione degli spazi;
-
la possibilità di abbandonare i locali di Pettoranello nell’arco temporale di sei mesi, chiedendo
uno sconto sul prezzo finale dell’affitto.
La OTI si è mossa con grande ritardo (alla fine del mese di novembre),
a seguito di costanti
pressioni della scrivente e del commissario Giudiziale ha finalmente sottoposto alla Ittierre in AS la
documentazione tecnica necessaria per la valutazione del ridimensionamento degli spazi .
Dalle informazioni assunte, la proposta
non è stata presa in considerazione dai commissari
straordinari in quanto gli spazi indicati dalla OTI non erano idonei ad avere una autonomia
funzionale e tecnologica.
La situazione descritta, comporta ad oggi grave inadempimento di OTI srl nel subentro nell’affitto
del ramo d’azienda e conseguentemente nell’assunzione dei 40 lavoratori che, come previsto
nell’ accordo del 09.09.2014 , doveva avvenire entro tre mesi dalla stipula del contratto di affitto
d’azienda.
Di tale inadempimento è stato tenuto costantemente informato l’ufficio concorsuale .
Di fatto, né l’amministrazione
Ittierre in continuità, né la OTI srl hanno mai sottoposto
all’attenzione degli organi della procedura una bozza del contratto di affitto del ramo d’azienda
da poter sottoporre al comitato dei creditori, al Commissario giudiziale e al Giudice delegato.
Il ritardo del subentro nell’azienda determina un aumento considerevole dei costi prededucibili
funzionali alla realizzazione del piano che la procedura deve affrontare.
Per ciò che concerne il costo dell’affitto dello stabile di Pettoranello, la scrivente si sta attivando
per ricercare una soluzione da sottoporre ai Commissari Straordinari, che consenta di contenere
gli effetti negativi della spesa sulla tenuta delle previsioni stabilite nel piano omologato.
Gli ulteriori costi prededucibili che
non erano preventivati
e che
sono
causati
dell’inadempimento nel subentro consistono principalmente:
nelle spese per la vigilanza, la pulizia e manutenzione dello stabile, le assicurazioni, i costi del
personale per i servizi che sono comunque indispensabili per tenere indenne il patrimonio
aziendale,
gli oneri di energia elettrica, licenze per i software,
rinnovo del
pagamento
dell’imposta di registro sul contratto d’affitto dell’immobile, Tari, Tasi e Tares.
Degli esborsi finanziari per tali costi verrà data contezza nel rendiconto al paragrafo n.3, mentre
degli effetti si parlerà nel paragrafo seguente dedicato interamente agli inadempimenti di OTI srl e
HDC SRL.
La copertura di detti oneri è stata assicurata
dall’utilizzo delle risorse stanziate in altri fondi
prudenziali del piano concordatario, ma oramai la possibilità di ritardare ulteriormente il subentro
21
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
della NewCO
nell’affitto del ramo d’azienda è ridotta al minimo, essendo anche la capienza dei
fondi sensibilmente diminuita.
1.10 Eventi imprevisti - inadempimenti - criticità - possibili evoluzioni
1.10.1 Inadempimenti OTI – HDC Holding
Premesso :
- che dal mese di marzo 2014 al 29 ottobre 2014, la Ittierre SPA ha venduto alla OTI SRL merce
in magazzino per un valore compreso IVA, di circa a ottomilioni di euro, con trasferimento
immediato della proprietà.
- che all’epoca il prezzo non risulta corrisposto
non essendo ancora decorso il termine
contrattualmente previsto.
- che l’adempimento della OTI srl al piano concordatario è in parte garantito da lettera di
patronage rilasciata dalla HDC SRL, in base alla quale il patrocinante (HDC SRL) non si limita ad
esternare la sua posizione di influenza, ma assume degli impegni di garanzia.
- che l’amministratore unico della HDC srl è il signor Antonio Rosati e il capitale sociale versato
della HDC SRL è pari a € 2.704.750,00 di proprietà di Rosati per euro 589.968,00 e la restante
parte della moglie signora Baraggia Eleonora Eugenia per euro 2.114.782,00 .
- che in data 29 ottobre 2014, gli organi d’informazione diffondono la notizia dell’arresto del
signor Antonio Rosati per “ frode fiscale da 63 milioni di euro nei settori della logistica, fachinaggio,
trasporto su strada e servizi alle imprese”( estratto Internet Sport Mediaset).
Cio premesso, la scrivente,
congiuntamente al Commissario Giudiziale, appresa la gravità della
notizia, hanno immediatamente riferito al Tribunale e al Giudice delegato anche in sostituzione
del comitato dei creditori.
Nella relazione depositata, evidenziate le criticità della situazione sopravvenuta, che pur se
assistita dalla presunzione di innocenza in capo ai soggetti ritenuti responsabili, poteva incidere
negativamente sia sulla garanzia di solvibilità della OTI SRL, sia sulla garanzia di solvibilità della
patrocinante HDC SRL, è stato richiesto che in via prudenziale, ad integrazione delle condizioni di
attuazione del piano in considerazione delle rilevanti sopravvenienze, venisse imposto alla OTI SRL
e/o alla patrocinante HDC SRL
la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa, previa eventuale sospensione delle vendite e delle consegne per i gravi e giustificati
motivi di cui all’art. 108.L.F.
Il Tribunale di Isernia, ritenute condivisibili le valutazione espresse dagli organi della procedura
circa l’opportunità/necessità di richiedere alla OTI SRL e alla HDC srl di fornire una idonea
22
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
garanzia fidejussoria a tutela dei crediti già maturati e maturandi della ITTIERRE SPA in relazione
alle vendite effettuate ed eventualmente da effettuarsi, ha ritenuto necessaria l’integrazione a
causa delle sopravvenienze segnalate e anche per il fatto che l’originario piano prevedeva il
trasferimento dei capi alla NewCo con la stipulazione di contratto estimatorio che ha una
intrinseca natura di garanzia, mentre la imminente scadenza delle licenze con le maisons di moda
ha comportato la necessità di stipulare contratti di compravendita.
Ritenuto l’intervento richiesto a tutela della conservazione del patrimonio del debitore e della
capacità di questo di soddisfare i creditori concorsuali, il Tribunale in data 30.10.2014 ha disposto
quanto segue:
“ ad integrazione/modificazione delle modalità di esecuzione del concordato preventivo n. 6/2013,
ordina alla OTI srl e/o alla HDC Holding srl di fornire, entro 15 giorni dalla comunicazione del
presente provvedimento, un’idonea garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria a tutela dei crediti
già maturati e maturandi della Ittierre spa in relazione alle vendite già effettuate ed a quelle
eventualmente da effettuarsi solo una volta prestata la predetta fidejussione; sospende, di
conseguenza, le vendite e le consegne relative alle vendite già stipulate.”
La scrivente ha ottemperato a quanto stabilito in Camera di Consiglio sospendendo le attività.
Il provvedimento è stato reclamato in appello sia dall’OTI s.r.l. che dalla società controllante HDC
s.r.l. e l’udienza di trattazione si è tenuta il 13 gennaio 2015 dinanzi alla locale Corte d’Appello di
Campobasso. La trattazione è stata rimessa dapprima all’udienza del 10.02.2015 per l’acquisizione
del fascicolo del concordato e successivamente è stata rinviata al 10 marzo p.v.
La scrivente ha ottenuto, congiuntamente al Commissari Giudiziale, l’ autorizzazione da parte del
Giudice Delegato, in sostituzione del cdc, a costituirsi nei giudizi di reclamo distinti ai nn. 265 e
266/2014 R.G. Corte d’Appello di Campobasso, con l’ausilio dell ‘avvocato Ferdinando Massarella
del foro di Campobasso.
Nel more della decisione sui reclami e sotto la vigenza del citato provvedimento del Tribunale di
Isernia, la società OTI s.r.l. è rimasta inadempiente e con la nota del 23 novembre 2013
(cfr.allegato 1), avente ad oggetto “alternative negoziali percorribili”, ha formulato due proposte
con l’intento di addivenire ad un accordo risolutivo di tutte le vicende descritte.
Con la prima alternativa, condizionata alla disponibilità da parte della AS Ittierre all’affitto di parte
dello stabile per un canone di € 180 mila annui, OTI ipotizza sommariamente quanto segue:
la presa in carico dell’intero magazzino con tutte le responsabilità connesse al deposito ma con il
riconoscimento di € 200 mila per gli oneri di custodia; la dilazione dei pagamenti
con rate
trimestrali di cui la prima entro il 30 settembre 2015 e l’ultima il 31 dicembre 2016 per le
successive vendite; trentasei rate mensili per il pagamento della merce già acquistata; stipula del
23
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
contratto di affitto; fidejussione bancaria pari a € 1.000.000,00 o pagamento immediato della
stessa cifra.
Con la seconda alternativa, fermi gli aspetti inerenti la dilazione dei pagamenti e la fideiussione,
prevede lo spostamento da Pettoranello nel termine di sei mesi in altro luogo, chiedendo per il
disagio del trasloco 880.000,00 euro.
In data 27.11.2014 di tali “alternative” è stato reso edotto l’ufficio concorsuale con apposita
relazione congiunta del liquidatore e del Commissario Giudiziale, evidenziando che le proposte
contengono la prestazione fideiussoria entro il limite di un milione di euro, importo giudicato
insufficiente in rapporto al valore delle merci da trasferire e al differimento dei pagamenti al 31
dicembre 2016. Inoltre esse si discostano in maniera evidente dalla ratio di garanzia espressa dal
Tribunale di Isernia con il provvedimento del 31/10/2014.
L’unica possibilità di riduzione dell’entità della garanzia, eventualmente oggetto di valutazione
poteva essere quella che prevedesse,
ad esempio, vari scaglioni di vendite con pagamenti
dilazionati a breve in maniera tale che la vendita successiva avvenisse a pagamento già effettuato
delle precedenti.
Rilevato anche che la l’O.T.I. s.r.l., alla data in cui formula le alternative negoziali non ha eseguito
il pagamento del debito scaduto, l’attendibilità delle stesse risulta ulteriormente ridotta.
Per tutte le suddette motivazioni è stato reso parere negativo in ordine all’accettazione delle
proposte, rilevando sia lo scostamento dalle prescrizioni del Tribunale, allo stato non derogabili
fatto salvo l’eventuale accoglimento del reclamo, sia, più in generale, dai termini del piano
concordatario.
Con la stessa relazione, sono state richieste al giudice delegato, in sostituzione del cdc, opportune
valutazioni sulle proposte della OTI e anche sulle attività da compiere per gli inadempimenti
rispetto agli obblighi assunti dalla OTI SRL e dalla HDC SRL.
Il signor giudice delegato con provvedimento del 11.12.2014 ha dato mandato al commissario
giudiziale
affinchè richiedesse alla OTI Srl la formulazione di una proposta definitiva e
maggiormente dettagliata rispetto a quella del 23.11.2014 (anche alla luce di un eventuale accordo
nel frattempo intercorso con la ITTIERRE in A.S.).
La OTI srl ha riscontrato la richiesta in data 29.12.2014( cfr. allegato 2), continuando a negare la
prestazione di idonea garanzia fideiussoria nonostante la previsione di pagamenti dilazionati nel
tempo, sostenendo, inoltre, di dover continuare la trattativa con la Ittierre in A.S. per definire
l’accordo in merito alla prosecuzione parziale del rapporto di affitto.
Alle ulteriori richieste non è seguito alcun riscontro.
24
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
In data 18.12.2014 è stato formalizzato a mezzo pec l’atto di costituzione in mora sia alla OTI Srl
che alla sua controllante HDC Srl . Entrambe le società non hanno prestato le garanzie fideiussorie
stabilite dal Tribunale nonostante l’efficacia esecutiva del provvedimento e la HDC Srl non ha dato
esecuzione alla lettera di patronage limitandosi a proporre un eventuale pegno sulle quote sociali
in OTI Srl (51% del capitale sociale) ove autorizzata dalla Procura della Repubblica di Milano .
La OTI Srl non ha corrisposto quanto dovuto e già scaduto in base ai contratti di compravendita
sottoscritti, alle seguenti scadenze e per i relativi importi:
20 novembre 2014 € 4.575.333,06
30 novembre 2014 €
238.667,40
31 dicembre 2014 €
149.218,22
per un totale di
€ 4.963.217,68.
La richiesta di adempimento è stata ripetuta nei confronti della OTI srl e della HDC con nota
trasmessa a mezzo pec del 22 gennaio 2015, assegnando un termine perentorio di sette giorni sia
per l’adempimento che per l’integrazione della proposta.
Ad oggi non risultano pervenuti riscontri.
Le somme dovute a scadere per i beni già venduti sono le seguenti :
30 marzo 2015 € 1.736.049,50
30 aprile 2015 €
69.588,25
31 luglio 2015 € 1.073.065,00
Allo stato sia OTI Srl che la sua controllante risultano inadempienti agli obblighi assunti . Pertanto,
alla richiesta degli interessi e del ristoro dei danni patiti per l’inadempimento connesso ai
pagamenti, dovranno aggiungersi quelli per il mancato subentro nel rapporto di affitto dei locali
che gravano sulla procedura in termini di oneri prededucibili non preventivati.
La scrivente congiuntamente al Commissario Giudiziale, a maggior tutela dei creditori, hanno
richiesto apposito parere legale e successiva autorizzazione al G.D., in sostituzione del cdc e in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 41 L.F. , per l’accettazione in pegno delle quote della OTI srl ( pari al 51%
del suo capitale sociale) detenute dalla HDC a condizione che la costituzione del pegno lasci
immutate le ulteriori garanzie già rilasciate dalla HDC Holding srl.
Inoltre, è pronta per essere trasmessa al Comitato dei creditori la richiesta di autorizzazione per
promuovere le opportune azioni legali dirette al recupero delle somme vantate dalla procedura e
25
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
per i danni arrecati a seguito del ritardo negli adempimenti inerenti alla realizzazione del piano
concordatario.
1.10.2 Possibili evoluzioni
In data 28.01.2015 sono pervenute agli organi della procedura tre manifestazioni d’interesse(cfr.
allegati n.3 ) con le quali le società:
- F.M.M. SPA con sede in Via Pagano Mario , 61 Milano ;
- IKF SPA il con sede in via Tunisia, n. 41 Milano;
- Europa Investimenti SPA con sede in via Lanzone n. 31 Milano;
hanno delineato l’intenzione di rilevare il 100% delle quote della OTI srl, o alternativamente,
l’azienda da questa detenuta, al prezzo di 1 euro e con contestuale impegno a tenere indenne la
controllante HDC Holding da tutte le obbligazioni provenienti dal concordato Ittierre spa.
Le stesse si sono riservate di eseguire
proprie verifiche e una società in particolare ha contattato
gli organi della procedura per avere informazioni .
La OTI srl
tramite l’attuale presidente del CDA, dott. Agostino Falco,
ha comunicato
che
l’assemblea dei soci ha deliberato di avviare le attività necessarie per permettere di ricevere, entro
massimo 15 giorni, tutte le offerte provenienti da diversi imprenditori e fondi d’investimento per
l’acquisizione dell’azienda.
Le offerte essendo rivolte alla OTI srl saranno sottoposte
alle valutazioni e autorizzazioni del
Tribunale di Milano. Solo previo riscontro positivo di quest’ultimo, tutti gli elementi che andranno
a determinare il nuovo scenario potranno essere vagliati da parte della procedura di concordato
preventivo e saranno doverosamente posti al parere del comitato dei creditori.
A sommesso giudizio della scrivente, l’eventuale subentro, ottenuto attraverso la cessione delle
quote o dell’azienda, nelle obbligazioni della OTI srl, potrà essere considerato con favore solo
nella ipotesi
di totale assenza di
modifiche alla proposta concordataria omologata e con le
necessarie garanzie per il suo corretto adempimento.
Dalle informazioni acquisite le trattative sono in corso, tuttavia, la definizione di un accordo
compatibile con le previsioni della proposta concordataria e risolutivo dei problemi descritti nei
paragrafi precedenti deve avvenire necessariamente a stretto giro altrimenti i danni generati dal
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
ritardo negli adempimenti della newCo potrebbero divenire causa di risoluzione del concordato
per inadempimento .
A riguardo dei danni patiti dal concordato a seguito dell’attuale situazione di stallo si precisa che,
durante la trattativa tenuta dalla OTI con i potenziali acquirenti, al fine di garantire gli interessi
della massa dei creditori, la scrivente non intende sospendere le attività legali di recupero crediti
e quelle necessarie affinchè la NewCo tenga tempestivamente fede a tutti gli impegni presi.
1.10.3 Sequestri probatori capi Ermanno Scervino - capi Ferrè
La società in concordato in data 23.10.2014 ha subito perquisizione e conseguente sequestro
probatorio disposto con decreto ex art. 250 c.p.p. e ss della Procura di Isernia per 61 colli di
cartone contenenti capi ed accessori a marchio Ermanno Scervino.
Successivamente, con inizio in data 07.11.2014 e proseguito fino al 16.02.2014, la Ittierre spa in
concordato preventivo ha subito sequestri probatori disposti dalla procura di Isernia sui capi, le
materie prime e gli accessori Ferrè presenti nei magazzini di Pettoranello del Molise.
La scrivente, nella propria qualità e in considerazione dell’interesse della liquidazione alla
commerciabilità dei capi in questione, nell’immediato dei sequestri ha provveduto oltre che a
riferire immediatamente al Commissario Giudiziale ed al Giudice Delegato, anche in sostituzione
del cdc, a richiedere alla Procura di Isernia di poter visionare gli atti ed eventualmente estrarre
copia al fine di meglio comprendere gli accadimenti, ma l’istanza non è stata accolta essendo in
corso le indagini. Successivamente, ha richiesto un apposito parere al legale della procedura,
avvocato Ferdinando Massarella, sulla necessità eventuale di proporre istanza di riesame ai sensi
degli artt.257 e 324 c.p.p.
Il legale si è espresso ritenendo sufficienti per le ragioni del concordato, le istanze di riesame
formulate dai legali rappresentanti e amministratori della Ittierre spa.
Per rendere migliori informazioni ai creditori, si segnala che tra la società querelante (ITC s.r.l.)
licenziataria del marchio FERRE' e la società Ittierre S.p.A. è intervenuto atto di transazione,
autorizzato (rectius ratificato) dal Tribunale di Isernia, il 31 luglio 2014, a definizione del giudizio
civile all’epoca pendente dinanzi al Tribunale di Milano con il n. 69308 R.G. 2012.
Nell'accordo si dà atto, tra le altre cose, che la ITC srl aveva anche provveduto all'esecuzione
del sequestro conservativo di beni mobili presso la sede Ittierre di Pettoranello del Molise e
presso lo show, Room di Milano. In ogni caso, la ITC rinunciava "a qualsiasi ulteriore pretesa,
richiesta, azione, diritto e/o credito vantate e/o esercitabili, per qualunque causale o titolo,
nei confronti della medesima...", autorizzando la vendita o la permanenza in azienda della
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
merce a suo marchio anche se relativa a licenze scadute (ad eccezione di pochi capi appartenenti al
campionario A.I. 2014).
L’iniziativa assunta dalla parte querelante, la quale aveva sottoscritto l'atto di transazione che, in
via generale avrebbe dovuto precludere, per sua stessa natura, la riproposizione delle doglianze
transattivamente definite, è risultata inattesa e comunque per la Procura di Isernia non pare
che la transazione possa risolvere le questioni oggetto di indagine.
Il Tribunale, nel mese di dicembre, si è espresso con il rigetto delle istanze di riesame proposte dal
legale rappresentante della Ittierre spa che successivamente ha presentato ricorso presso la
Suprema Corte.
Allo stato attuale, la procedura concordataria si trova in una situazione di potenziale conflitto di
interessi sia nei confronti del Dott. Antonio Bianchi che nei confronti della società da lui
amministrata, potendosi costituire parte civile nell’eventuale futuro dibattimento per la perdita di
attivo in conseguenza delle dedotte condotte contestate.
L’amministrazione Ittierre Spa ha comunicato agli organi della procedura che la merce presente
nei magazzini è autentica e prodotta regolarmente.
Tuttavia, la liquidazione concordataria sta subendo ingenti danni dalle attività connesse al
sequestro probatorio, non solo quelli derivanti della impossibilità di commercializzazione della
merce, ma anche quelli delle spese del personale coinvolto nelle operazioni di ausilio alla guardia
di finanza. Le attività, sebbene ritenute funzionale al piano concordatario in quanto tese ad
accelerare la conclusione delle indagini, hanno comportato costi prededucibili non preventivati
per i quali dovrà essere richiesto il risarcimento.
Dai verbali giornalieri redatti dalla guardia di finanza, si è potuto rilevare che la percentuale di capi
sequestrata a marchio Ferrè è prossima alla totalità di quelli presenti nel magazzino.
Pertanto, attualmente,
anche nel caso di accoglimento del ricorso per Cassazione avverso
l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riesame e dissequestro dei capi, la scrivente ritiene che a
titolo cautelativo la merce non possa essere comunque venduta sino all’accertamento definitivo
dell’insussistenza dei fatti di reato.
Le fasi di esitazione delle suddette merci dovranno rimanere necessariamente sospese
con
evidenti ripercussioni finanziarie negative che, nel caso di conferma della sussistenza dei fatti di
reato, dovranno essere risarcite dai responsabili. In ipotesi di insussistenza, tutti i danni dovranno
essere richiesti al querelante.
Comunque la situazione di fatto rischia certamente di pregiudicare il timing del concordato
e quindi
in parte la realizzazione delle entrate attive preventivate
nel piano. L’impatto
finanziario della sospensione delle vendite dei capi sottoposti a sequestro è di oltre 2.000.000,00
28
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
di euro a ciò andranno aggiunti i costi di custodia e in ultimo ma non meno importanti i danni
all’immagine. La procedura intende monitorare costantemente la situazione e attivare tutte le
azioni legali possibili per ottenere i risarcimenti.
1.11 Procedura di Mobilità - licenziamento collettivo
In data 25 novembre scorso è terminata la procedura di messa in mobilità dei lavoratori di Ittierre
S.p.A. in concordato preventivo, attivata dalla scrivente ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n.
223/1991 e ss. mm. ed ii., previa autorizzazione dal G.D. anche in sostituzione del mancante
Comitato dei Creditori in data 30.10.2014. I licenziamenti sono stati intimati subordinatamente al
“requisito della non opposizione del singolo lavoratore”, secondo il criterio individuato presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in sede di sottoscrizione dell’accordo per la Cassa
Straordinaria Guadagni (CIGS) tuttora in corso, concluso il 24.04.2014 a Roma. Lo stesso criterio è
stato poi ribadito in sede di accordo sindacale dello scorso 5 novembre raggiunto con le OO.SS.
presso la Sede di Pettoranello di Molise.
L’Ittierre S.p.A., a seguito dei licenziamenti intimati nell’ambito della riferita procedura di mobilità
cosiddetta “volontaria”, è rimasta con altri 247 lavoratori alle proprie dipendenze in Cassa
Integrazione Straordinaria scadente il prossimo 03.04.2015.
La OTI s.r.l., a seguito degli obblighi derivanti dal piano concordatario relativi all’assunzione alle
proprie dipendenze di 40 lavoratori nell’immediato e di altri in secondo momento, ha siglato l’
accordo sindacale del 9 settembre 2014 con la Ittierre S.p.A. per il trasferimento dei lavoratori ai
sensi dell’art. 2112 c.c. (accordo concluso ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 428 del 1990 e ss.
mm. ed ii.). Verificato che, allo stato, OTI
non ha
ancora fornito tutte le garanzie e la
documentazione necessaria per il stipula del contratto d’ affitto del ramo di azienda, la scrivente,
ha ritenuto opportuno promuovere, con la massima urgenza, una nuova procedura di messa in
mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 per l’intero personale rimasto alle
dipendenze della Ittierre S.p.A, in attesa della conclusione del contratto di affitto di azienda e del
trasferimento effettivo della manodopera alla stessa Società (ovvero dell’individuazione di
eventuali soluzioni alternative praticabili ai fini della conservazione ed attuazione del piano
concordatario in ipotesi di inadempimento da parte della medesima OTI s.r.l.).
La necessità di avviare con solerzia la suddetta procedura “coatta” di licenziamento collettivo e
messa in mobilità, con effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della Cassa Integrazione
Straordinaria (03.04.2015), salvo poi a revocare gli intimati licenziamenti per tutte quelle unità
lavorative che saranno eventualmente individuate ed assunte direttamente dall’affittuaria OTI
29
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
s.r.l. entro tale data,
ha trovato origine nell’obbligo di rispetto del periodo di preavviso per
ciascun licenziamento. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, la Ittierre S.p.A.
sarebbe costretta ad esborsare somme rilevanti per indennità sostitutive del preavviso non
comprese nel piano, mettendo quindi a repentaglio la stessa riuscita della Procedura.
Ottenuta l’autorizzazione del giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori, sono
state inviate le comunicazioni obbligatorie per l’espletamento dell’esame congiunto . La riunione
con le OO.SS di categoria e le RSA della Ittierre SPA, si è tenuta il 18.12.2014, rinviata alla seduta
del 12.01.2015 che si è conclusa con il mancato accordo in sede sindacale.
E’ stata
immediatamente richiesta la convocazione al competente Ministero del lavoro e della previdenza
sociale al fine di proseguire il confronto in fase amministrativa.
La prima convocazione presso il Ministero del lavoro è stata quella del 4 febbraio 2015, i lavori
sono stati rinviati al 13 febbraio (ultimo giorno utile per la definizione della fase amministrativa).
Le rappresentanze sindacali nazionali, locali e aziendali, hanno richiesto la revoca dei licenziamenti
e la formalizzazione da parte della procedura della istanza di proroga della CIGS .
Non è stato possibile accettare l’istanza, l’inadempimento della OTI ha determinato, al momento,
la carenza delle condizioni richieste per il ricorso all’art. 3 co.2 della L. 223/91.
Il mancato accordo, seguito all’iter procedurale durato 75 giorni dal momento della convocazione
per l’esame congiunto, ha creato una situazione di criticità consistente nella necessità di dover
sostenere oneri
di preavviso.
Tali costi, non previsti nel piano concordatario, potrebbero essere evitati solo nella ipotesi in cui
la NewCo
ottemperasse con immediatezza
al subentro nell’affitto del ramo d’azienda
e
provvedesse agli impegni di assunzione delle 40 unità .
Nelle more, per evitare di aggravare la procedura di ulteriori costi sono state inoltrate le lettere
per i licenziamenti collettivi.
E’ evidente che si stanno attuando tutte le misure possibili affinchè la NewCo adempia a quanto
previsto dal piano.
La concreta realizzazione dello stesso consentirebbe: l’impiego dei lavoratori, la possibilità di
accesso alla proroga del trattamento d’integrazione salariale, il recupero di tutti gli oneri sorti
per il mancato preavviso.
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
2. AGGIORNAMENTO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA
Rispetto al passivo accertato dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F. ed integrato
dalla informazioni successivamente pervenute nel parere motivato ex art. 180 L.F., sono
intervenute variazioni significative.
L’aggiornamento sarà evidente nel prospetto rideterminazione della percentuale di riparto.
Si ritiene comunque di offrire migliori informazioni evidenziando anche quanto segue:
-
La scrivente ha riscontrato che è stata svolta dalla Equitalia Sud attività di esazione successiva
all’omologazione del concordato. E’ stato richiesto all’amministrazione Ittierre di verificare
attentamente gli atti notificati al fine di ottenere l’annullamento delle cartelle e la non
debenza dei compensi di riscossione essendo gli importi richiesti già inseriti nelle passività del
piano.
-
L’Agenzia delle entrate con la comunicazione d’irregolarità n. prot. 2014/3653, nel mese di
aprile 2014, ha rideterminato il credito Iva dell’anno 2011 a seguito della presentazione di una
dichiarazione integrativa da parte della società Ittierre SPA trasmessa in data 25.05.2012,
con la quale il suddetto credito risultava corretto in € 1.912.014 mentre in precedenza era
indicato nel Modello Unico 2013 per € 2.009.005,00. L’ufficio impositore ha richiesto il
versamento della differenza di € 96.991,00 oltre sanzioni ed interessi. La società Ittierre ha
promosso
il riesame del provvedimento e il consequenziale annullamento in sede di
autotutela, asserendo di aver erroneamente inoltrato la dichiarazione integrativa, mentre i
conteggi esatti erano quelli scaturenti dalla prima dichiarazione trasmessa.
L’ente impositore ha dato riscontro ritenendo legittimo il proprio atto notificato il 30.04.2014
e confermando le somme a proprio credito.
Essendo oramai trascorsi i termini per l’impugnativa, gli importi richiesti sono stati inseriti nel
passivo concordatario e dovranno trovare copertura nei fondi prudenziali accantonati. La
scrivente si riserva di verificare con maggiore puntualità la presenza di eventuali responsabilità
nei confronti dei creditori da parte dei responsabili Ittierre spa.
-
Spese del personale
Sono state inserite tra le passività le somme prededucibili spettanti ai dipendenti per l’anno
2015 come previsto dal CCNL Tessile E.G.R. pari a € 28.673,10.
Sono state inserite le spese necessarie per i preavvisi di € 925.000,00 .
31
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
Queste spese, allo stato, trovano copertura in parte nei fondi prudenziali accantonati e in
parte in economie derivanti da stanziamenti del piano non piu’ necessari.
Nel caso di subentro a stretto giro della OTI srl nel fitto del ramo d’azienda, la prosecuzione
dell’attività consentirebbe di evitare l’intera spesa potendo revocare i licenziamenti e attivare
la richiesta di proroga della CIGS.
-
Altre somme
Sono stati inseriti nelle passività gli importi inerenti crediti chirografari conosciuti dopo la
data di omologa: conguagli energia elettrica, importo transazione ITC ed altri. Nel privilegio le
somme richieste da legali per attività di domiciliazione, prudenzialmente anche le somme
richieste per sanzioni e interessi portati da cartelle ed altri atti,
per i quali dovranno
opportunamente essere promosse attività di sgravio e annullamento e che quindi potranno
meglio essere valutati nei prossimi mesi. Sono in corso le verifiche di tutte le posizioni dei
fornitori privilegiati per individuare eventuali accessori che, all’atto del pagamento, dovranno
essere portati tra i debiti in chirografo.
-
A seguito di segnalazioni pervenute da parte dell’amministrazione Ittierre in ordine a :
1) rilevanti problemi connessi all’impianto idrico aziendale per il mal funzionamento delle
pompe, con consequenziale impossibilità di erogazione di acqua potabile;
2) manutenzione obbligatoria degli estintori scaduta;
è stato interessato il cdc e il Commissario Giudiziale al fine di ottenere apposita autorizzazione per
poter eseguire i lavori di manutenzione ritenendoli necessari oltre che per la sicurezza dei
lavoratori per la sicurezza del patrimonio aziendale.
2.1 Dettaglio Cause in corso
Tutte le informazioni delle cause riportate di seguito sono state acquisite direttamente dal
legale della società Ittierre spa.
ITTIERRE SPA / NEW SPLASH SRL: Con atto di citazione notificato in data 6 settembre
2011, la New Splash srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo n. 226/11 emesso dal Tribunale di Isernia, con il quale le era
stato ingiunto il pagamento della somma di euro 43.513,80. L'opponente deduceva
32
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
l'esistenza di vizi su parte della merce consegnata di gravità tale da giustificare la richiesta di
dichiarazione di invalidità dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché la compensazione delle
somme riguardanti il pagamento del prezzo delle forniture con il risarcimento del danno
asseritamente dovuto per i suddetti vizi. Si costituiva in giudizio la Ittierre spa deducendo la
violazione da parte dell'opponente degli accordi contrattuali che imponevano il pagamento
della merce, la restituzione della stessa qualora risultasse viziata e solo allora il pagamento del
reso da parte della Ittierre spa; quest'ultima deduceva, altresì, il disequilibrio esistente tra il
presunto inadempimento imputatole strumentalmente dalla debitrice e quello perpetuato
da quest'ultima, concludendo per il rigetto della domanda avversaria. Attualmente la
causa è rinviata al 25.2.2015 per la precisazione delle conclusioni.
ITTIERRE SPA/ NEW SPLASH SRL: Con atto di citazione dell'1.06.2011 la New Splash s.r.l.
conveniva in giudizio la Ittierre s.p.a. per sentir accertare e dichiarare l'inadempimento
contrattuale in tesi perpetuato dalla stessa rispetto alla fornitura di merce effettuata in favore
della medesima opponente e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni
nella misura di euro 173.608,00. Con comparsa di costituzione del 29.11.2011 si costituiva in
giudizio la Ittierre s.p.a. adducendo l'inesistenza del suo inadempimento in quanto le
condizioni di pagamento indicate nelle testate d'ordine sottoscritte dall'attrice,
confermate da quest'ultima, subordinavano la consegna della merce a quella, da parte
della debitrice, di "titoli anticipati", che in realtà non vi era mai stata. La Ittierre spiegava
anche domanda riconvenzionale per euro 116.008,00 a titolo di risarcimento riguardante il
danno subito dalla mancata vendita di merce, contestando, in subordine, anche la
quantificazione del danno offerta da controparte nell'atto introduttivo. L'udienza del
9.01.2015 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata da rinviata d'ufficio al
27.10.2015.
ITTIERRE SPA/ CENTRO STORICO SRL: Con atto di citazione notificato in data 6.06.2011, la
Centro Storico srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.171/11 emesso dal
Tribunale di Isernia, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
24.209,00. A fondamento della propria iniziativa giudiziale, l'opponente deduceva
l'avvenuto pagamento parziale della somma ingiunta, la mancata consegna della merce di
cui alle fatture elencate nel decreto ingiuntivo, nonché l'avvenuta restituzione della merce
fornita dalla creditrice. Si costituiva in giudizio la Ittierre spa deducendo sia la mancanza di
prova degli assunti formulati da controparte nella citata opposizione, sia l'esistenza del credito
azionato. Attualmente la causa è rinviata al 14.05.2015.
33
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
ITTIERRE SPA/ G. M. RAPPRESENTANZE SAS (R.G. 956/2012): Con atto di citazione
notificato il 16 marzo 2012, la G.M.Rappresentanze S.a.s. ha convenuto Ittierre spa avanti al
Tribunale di Isernia, domandandone la condanna al pagamento dell'importo di €
1.299.909,74, per provvigioni ed indennità asseritamente dovutele in forza del rapporto di
agenzia intercorso dal 1990 al 2011, che sarebbe stato risolto senza preavvis o dalla convenuta.
Con comparsa in data 12 giugno 2012, Ittierre ha contestato in toto gli assunti dell'attrice e
ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, di disporre la riunione della causa con quella
rubricata al n. R.G. 2042/2011 e poi la sospensione di entrambe, in attesa della definizione
della causa di lavoro rubricata al n. R. G. 781/2012. Dopo una serie di rinvii operati dal Tribunale,
all'udienza del 6 febbraio 2014, questa causa è stata riunita alla n. R.G. 2042/2011. La
prossima udienza dei giudizi riuniti è fissata per il giorno 30.04.2015.
ITTIERRE SPA/ G.F.M. S.r.l.: Con atto di citazione notificato in data 17.11.10, la G.F.M.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 342/10 emesso dal Tribunale di Isernia
con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.566,40, deducendo
l'impossibilità di poter saldare il proprio debito a causa di eventi straordinari che le avevano
determinato la chiusura temporanea dell'attività a seguito del crollo del solaio del negozio;
chiedeva che venissero chiamati in causa i proprietari dell'immobile perché risarcissero la
Ittiene s.p.a. Si costituiva in giudizio la Ittierre spa deducendo l'inammissibilità della chiamata in
causa e l'infondatezza della domanda della opponente in quanto garanzia impropria. Il Giudice
nel corso del giudizio rigettava la chiamata in causa. All'esito dell'udienza tenutasi il
21.01.2015, la causa è stata rinviata all'8.04.2015 per la precisazione delle conclusioni.
ITTIERRE SPA/ CITY FASHION SRL: Con atto del 1.03.2011, la Ittierre spa, divenuta
titolare del credito di euro 3.524.119,60 nei confronti della City Fashion s.r.l. per effetto
dell'atto di cessione di azienda del 13.1.2011 riguardante il ramo d'azienda della Ittierre spa in a.
s., interveniva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra quest'ultima e la
debitrice ceduta avente ad oggetto l'ingiunzione che ha riconosciuto il suddetto credito,
aderendo, in questo modo, alle ragioni della sua dante causa. Il giudizio, molto
complesso, è originato dalla contestazione del credito da parte di City Fashion srl e dal
rilevato rilievo, ad opera del Tribunale, di profili di nullità del contratto quadro sottoscritto
tra la It Holding spa e la City Fashion srl per indeterminatezza del prezzo di vendita. In data
6.7.2012 è intervenuta la dichiarazione di fallimento della società debitrice ed il giudizio è stato
dichiarato interrotto. Lo stesso, tuttavia, è stato riassunto dalla City Fashion in liquidazione e
dalla curatela fallimentare. All'udienza del 30.01.2015, fissata .per la precisazione delle
34
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
conclusioni, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti al 3.07.2015.
ITTIERRE SPA/ CITY FASHION SRL: Con atto del 30.5.2011, la Ittierre s.p.a, divenuta titolare del
credito di euro 576.032,40 nei confronti della City Fashion srl per effetto dell'atto di cessione
di azienda del 13.1.2011 riguardante il ramo d'azienda della Plus It spa, interveniva nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra quest'ultima e la debitrice
ceduta, aderendo alle ragioni della sua dante causa. Il giudizio, speculare a quello indicato
innanzi, è originato dalla contestazione del credito da parte di City Fashion sri e dal rilevato
rilievo, ad opera del Tribunale, di profili di nullità del contratto quadro sottoscritto tra la It
Holding spa e la City Fashion srl per indeterminatezza del pr ezzo di vendita. In data
6.7.2012 è intervenuta la dichiarazione di fallimento della società debitrice ed il giudizio
interrotto. Lo stesso, tuttavia, è stato riassunto dalla City Fashion in liquidazione e dalla
curatela fallimentare. La prossima udienza è fissata per il giorno 27.2.2015.
ITTIERRE SPA/ xxxxxxxxxx1: Con atto di citazione in data 26 gennaio 2012, Ittierre ha opposto,
avanti al Tribunale di Isernia, il decreto ingiuntivo di sorte pari ad € 45.341,37 notificatole
dalla xxxxxxxxxxxx, chiedendo la revoca dello stesso. In via riconvenzionale, Ittierre ha,
altresì, chiesto la condanna dell'opposta alla restituzione dell'importo di € 158.574,00,
indebitamente ricevuto dalla stessa sulla base delle fatture emesse per prestazioni inesistenti
(che, in quanto tale, erano state già fatte oggetto del procedimento penale n. 510/2011
R.G.N.R.). Con provvedimento del 13.01.2014, il Giudice ha ammesso le prove orali richieste
dall'opponente. Alla scorsa udienza del 9.01.2015, la causa è stata rinviata all'udienza del
5.06.2015 per l'escussione dei testimoni della Ittierre spa, che, ritualmente intimati, non sono
comparsi.
1. ITTIERRE SPA/ G. M. RAPPRESENTANZE SAS (R.G. 2042/11): Con atto di citazione in
data 22 novembre 2011, Ittierre spa ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto, nei suoi
confronti, dalla G.M. Rappresentanze Sas per l'importo capitale di € 302.879,27, contestando
la pretesa monitoria avversaria, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione del
decreto e domandando, nel merito, la revoca dello stesso. Ittiene spa ha, altresì, richiesto la
condanna dell'avversaria al pagamento dell'importo di € 173.984,10, a titolo di riaddebiti
provvigionali, di restituzione del costo dei campionari trattenuti e delle spese anticipate dalle
medesima opponente nel corso del rapporto. In corso di causa, il Giudice ha concesso la
provvisoria esecuzione del decreto limitatamente al minor importo di € 128.895,17, che Ittierre
1
Essendo in corso un procedimento penale è apparso prudente omettere l’indicazione della controparte.
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
ha pagato. All'udienza del 6 febbraio 2014, il giudizio è stato riunito a quello contrassegnato
da n. R.G. 956/2012 (già
citato), con rinvio disposto all'udienza del 9.10.2014 per
l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti; udienza, quest'ultima, che
successivamente è stata rinviata d'ufficio al 30.04.2015.
ITTIERRE SPA / U/X SRL: Con atto di citazione notificato in data 03.05.12, la U/X srl proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 63/12 emesso dal Tribunale di Isernia con cui le
era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 7.206,00. A fondamento della propria
iniziativa giudiziale, l'opponente deduceva che le fatture poste a base del decreto
ingiuntivo facevano riferimento a merce regolarmente restituita alla Ittierre spa. Quest'ultima
si costituiva in giudizio deducendo che la merce restituita era stata correttamente
contabilizzata e che invece il credito azionato con il decreto ingiuntivo riguardava merce
differente mai restituita dall'opponente, né pagata dalla stessa. All'udienza del 22.12.2014 il
giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 e 181 c.p.c. in quanto non coltivato
dall'opponente, con la conseguente definitività dell'ingiunzione ottenuta al tempo da Ittierre
spa.
ITTIERRE SPA/ ADRE KAPPA SRL IN LIQUIDAZIONE: Con atto di citazione notificato in data
23.07.2012, la Adre Kappa srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
187/12 emesso dal Tribunale di Isernia con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di
euro 14.000,02. A fondamento di tale opposizione, la controparte negava la consegna della
merce, l'esistenza del credito, nonché l'esistenza stessa di un rapporto contrattuale tra le
parti. Si costituiva in giudizio, la Ittierre spa deducendo e provando l'esistenza del suddetto
rapporto, la consegna della merce, l'emissione delle fatture e le obbligazioni in capo
all'avversaria. Dopo l'udienza del 17.11.2014, la causa è stata rinviata al 16.03.2015.
ITTIERRE SPA / xxxxxx2: Con ricorso notificato in data 18.03.2012, il sig. xxxxxx richiedeva al
Tribunale di Isernia, che venisse dichiarata la nullità della contestazione di addebito ex art. 7 L.
300/70 e la relativa sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro. Con memoria di
costituzione del 19.10.2012, si costituiva in giudizio la Ittierre spa sostenendo la liceità del
provvedimento adottato sia nel merito che nella forma. La prossima udienza nell'ambito di
tale causa è fissata per il giorno 30.06.2015.
2
Per tutti i ricorsi in materia di lavoro, per la tutela delle questioni considerate e segnatamente dei diritti di
riservatezza dei soggetti coinvolti, si è ritenuto di omettere l’indicazione dei nomi dei ricorrenti.
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
ITTIERRE SPA / INTERMEDIA SRL: Con atto di citazione del 30.05.2012, la Ittierre spa
conveniva in giudizio la Intermedia srl per sentirla condannare, previa declaratoria di
risoluzione del contratto di distribuzione inter partes per inadempimento della
convenuta, al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 161.918,00. Con comparsa di
costituzione del 4.03.2013, si costituiva in giudizio la controparte concludendo per il rigetto
della domanda attorea, che, a suo dire, sarebbe del tutto infondata. All'udienza del 28.01.2015 nel corso della quale il Got assegnatario del fascicolo si è dichiarato incompetente per la
trattazione della causa in quanto superiore al limite di valore previsto per gli affari a lui
demandati - il giudizio è stato rimesso - dinanzi al Giudice togato del Tribunale di Isernia (Dr.
Rossi) per l'udienza fissata per il giorno 10.03.2015 nel corso della quale dovrà essere
effettuato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della medesima attrice.
ITTIERRE SPA/ EUPHORIE: Con atto di citazione notificato in data 22.06.12 la Euphorie
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 161/12 emesso dal Tribunale di
Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8.486,99, oltre
interessi e spese. Si costituiva in giudizio la Ittierre spa con comparsa del 30.11.12
chiedendo il rigetto delle domande avversarie, nonché la condanna, in via riconvenzionale, la
condanna della debitrice al risarcimento del danno riguardante l'annullamento degli ordini
di acquisto delle ulteriori forniture commissionate alla medesima Ittierre spa. All'udienza
del 14.01.2015. tenutasi dopo lo scambio delle memorie ex art. 183. VI comma, c.p.c.. delle
parti, il Giudice si è riservato sulle richieste formulate dalle parti (ovvero per l'ammissione
delle prove orali dell'opponente e per la concessione della provvisoria esecuzione
dell'ingiunzione.)
ITTIERRE SPA/ xxxxxxxx: Con ricorso notificato in data 04.04.12, il sig. xxxxxxx richiedeva al
Tribunale di Isernia, Sezione lavoro, che venisse accertato l'avvenuto trasferimento
d'azienda tra la Ittierre spa e la Ittierrre spa in a.s. ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, per l'effetto,
dichiarato il suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la cessionaria Ittierre spa,
con lo stesso trattamento economico e normativo in atto al momento del trasferimento, con
condanna delle resistenti al pagamento della somma di euro 98.629,00 a titolo di risarcimento
dei danni menzionati nel suddetto atto introduttivo, nonché al pagamento della retribuzione
ordinaria dall' 11.01.11 fino all'effettiva riammissione in servizio. Con memoria di costituzione
del 30.09.12 si costituiva in giudizio la Ittierre s.p.a. sostenendo la decadenza dall'impugnativa
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
della cessione di azienda, la deroga all'art. 2112 c.c., la regolarità dell'assunzione di due diversi
dipendenti svolgenti le mansioni del ricorrente, l'erroneità delle somme richieste a titolo di
risarcimento e, in definitiva, il rigetto della domanda. La prossima udienza della causa de
qua è fissata per il 21.05.2015..
ITTIERRE SPA/ xxxxxx : Con ricorso notificato in data 20.04.12, il ricorrente
richiedeva al
Tribunale di Isernia, Sezione lavoro, che venisse accertata la nullità dell'atto di cessione di
azienda dell'11.01.11 tra la It holding spa in a. s. e Ittierre spa, di dichiarare, ai sensi dell'art.
2112 c.c., il subentro della medesima Ittierre spa in tutti i diritti e gli obblighi ad
essorelativi, nonché, per l'effetto, di condannare le resistenti al pagamento della somma
di euro 7.807,00 a titolo di differenza tra retribuzione piena e retribuzione integrata, al
risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 50.000,00 e di quello non
patrimoniale nella misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione. Con memoria di
costituzione del 18.01.2013 si costituiva in giudizio la Ittierre spa, deducendo la decadenza
dall'impugnativa della cessione di azienda, la regolarità del subentro dei lavoratori rimasti
in forza alla Ittierre spa, l'erroneità delle somme richieste a titol o di risarcimento, e, quindi, il
rigetto della domanda delle domande avversarie. Il Giudice del lavoro non ammetteva le
prove orali articolate dalle parti ritenendo la causa documentale e rinviava all'udienza del
29.01.2015 per la discussione; udienza, quest'ultima, successivamente rinviata d'ufficio al
27.10.2015.
ITTIERRE SPA/ P&D di CARRELLO: Con atto di citazione notificato in data 5.10.12, la P&D
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 277/12 emesso dal Tribunale di
Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di eur o
7.494,00. L'opponente eccepiva come non dovuta la somma ingiunta di euro 4.489,00, in
quanto contestava l'addebito della penale effettuato dall'opposta per gli ordinativi di merce
non ritirati, mentre non contestava la somma ingiunta per le forniture insolute (pari ad euro
3.005,00). Con comparsa del 5.03.2013, si costituiva in giudizio la Ittierre deducendo e
provando l'esistenza dell'ordine di acquisto effettuato dall'opponente e delle condizioni
generali contrattuali secondo le quali la penale, pari al 50% dell'ordine confermato, era
dovuta qualora il compratore non avesse provveduto al ritiro della merce. Dell’udienza fissata
per il 4.02.2015 non si dispone ancora della relazione sull’attività svolta dal legale.
ITTIERRE SPA/BELLI E RIBELLI SNC: Con atto di citazione notificato in data 6.11.12, la Belli
e Ribelli snc proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 290/12 emesso dal
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
Tribunale di Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di euro
97.786,68. L'opponente deduceva la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto
ingiuntivo e l'errata valorizzazione della merce restituita all'opposta. Con comparsa del
30.04.2013, si costituiva in giudizio la Ittierre spa deducendo e provando la fornitura della
merce nonché la corretta quantificazione delle somme richieste con il decreto ingiuntivo
opposto. All'udienza del 27.11.2014. fissata per la discussione, il giudizio è stato interrotto
per fallimento della società Belli e Ribelli.
ITTIERRE SPA/xxxxxx: Con ricorso notificato il 30 ottobre 2012, la parte conveniva Ittierre
avanti al Tribunale di Isernia, assumendo di aver subito comportamenti vessatori e
"mobbizzanti", nonché domandando la condanna della convenuta al risarcimento dei danni
pretesi con il citato atto introduttivo per la somma di € 210.000, nonché al pagamento
dell'importo di € 23.610,00 a titolo di rimborso spese non documentabili, per conto della
medesima società. Costituendosi in giudizio, Ittierre contestava gli assunti di parte ricorrente
e chiedeva il rigetto delle domande. All'esito dell'ultima udienza del 27.11.2014, la causa, è
stata rinviata al 16.04.2015 per la prosecuzione della fase istruttoria.
ITTIERRE SPA/xxxxxxx: Con ricorso notificato il 12 aprile 2012, la parte ha convenuto Ittierre
spa avanti al Tribunale di Milano, rivendicando la natura dirigenziale del rapporto intercorso
con la società, nonché chiedendo il pagamento della retribuzione asseritamente non percepita
in costanza di rapporto, della relativa contribuzione obbligatoria, oltre all'indennità ed al
risarcimento dei danni. Con memoria del 3 settembre 2012, Ittierre si è difesa dinanzi al
Tribunale di Milano, eccependo, in particolare, l'incompetenza di tale Autorità Giudiziaria,
essendo competente quella di Isernia, nonché domandando il rigetto di tutte le pretese
della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto. Il Tribunale di Milano, con
provvedimento del 6 novembre 2012, ha accolto l'eccezione di incompetenza formulata da
Ittierre spa, dichiarando competente il Tribunale di Isernia. A seguito della notifica del ricorso
in riassunzione dell'avversaria, con memoria del 26 novembre 2013, Ittierre si è costituita
anche dinanzi a quest'ultimo Tribunale, richiamandosi a tutte le difese svolte già in
precedenza dinanzi al Tribunale di Milano, eccependo, in particolare, l'inammissibilità delle
prove orali di controparte. All'esito dell'udienza del 11.11.2014, la causa è stata rinviata alla
data del 31.03.2015 per il prosieguo dell'istruttoria.
ITTIERRE SPA / GAINER SRL: Con atto di citazione notificato in data 22.03.2013, la Gainer srl
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27/13 emesso dal Tribunale di Isernia,
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 6.105,18.
L'opponente deduceva la compensazione del credito di Ittierre spa con il maggior credito di
euro 145.705,47 vantato dalla stessa nei confronti di quest'ultima, chiedendo, per l'effetto, la
condanna dell'opposta al pagamento della differenza pari ad euro 139.600,00. Con comparsa
del 29.06.2013, si costituiva in giudizio la Ittierre spa deducendo l'erroneità della
ricostruzione dei fatti operata dall'opponente in considerazione di una successiva scrittura
privata di risoluzione consensuale dei rapporti esistenti inter partes, con efficacia d i
transazione con valenza novativa. All'esito dell'udienza del 21.11.2014 ritenuta la causa
matura per la decisione, il Giudice ha rinviato il giudizio alla successiva udienza del 25.09.2015
per la precisazione delle conclusioni.
ITTIERRE SPA/CHIROS INDUSTRIE ABBIGLIAMENTO SRL: Con atto di citazione del 10 gennaio
2013, la Ittierre spa opponeva il decreto ingiuntivo n. 471/12 di euro 115.439,36 concesso alla
controparte di cui sopra dal Tribunale di Venezia. Le ragioni dell'opponente erano
sostanzialmente costituite da un'eccezione di inadempimento in realtà non molto articolata
nell'atto introduttivo dei precedenti legali della Società. L'opposta, infatti, otteneva la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, in seguito, all'esito dell'udienza del
17.09.2014, veniva emessa, in pari data, la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1885/2014,
con la quale veniva rigettata l'opposizione di Itterre spa e confermato il decreto opposto.
ITTIERRE SPA/ CITY FASHION SRL: Con ricorso del 22.10.2013, la Ittierre spa proponeva
opposizione allo stato passivo della City Fashion, in ragione dell'esclusione del proprio
credito di euro 3.524.115,14 vantato nei confronti della fallita. Le ragioni poste a
fondamento della Ittierre spa e della curatela fallimentare rispecch iano quelle delle cause
di opposizione al decreto ingiuntivo già indicate innanzi, alla cui relazione si rimanda.
All'udienza del 9.01.2015 fissata per la discussione ed in vista della quale sono state
depositate apposite note autorizzate, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti
all'udienza. dell'8.01.2016.
ITTIERRE SPA/ STEMA SRL: Con atto di citazione notificato in data 7.06.2013, la Stema s.r.l.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 512/12 emesso dal Tribunale di Isernia,
con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 70.014,74.
L'opponente deduceva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto,
l'illegittima apposizione della formula esecutiva, l'esistenza di un suo contro credito
derivante da un distinto contratto di agenzia. Con comparsa del 5.11.2013, si costituiva
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
in giudizio la Ittierre spa contestando gli assunti di controparte sulla base della regolarità della
notifica del decreto ingiuntivo opposto e sull'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza
dei termini, contestando, infine, il credito reclamato dalla Stema. La suddetta causa di
opposizione a decreto ingiuntivo è chiamata alla prossima udienza del 13.10.2015.
Contemporaneamente a tale giudizio pende, dinanzi al Tribunale di Modena, l'opposizione a
precetto avanzata dalla medesima controparte, con richiesta di sospensione della provvisoria
esecuzione del titolo esecutivo azionato dalla Ittierre spa (ovvero il decreto ingiuntivo già
opposto dinanzi al Tribunale di Isernia). Tale istanza è stata rigettata e la prossima udienza
riguardante tale ulteriore e diversa opposizione è fissata per il 2.03.2015
ITTIERRE SPA/ACCADEMIA DELLA MODA SRL: Con atto di citazione notificato in data 06.08.20 13,
la Accademia della Moda srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 227/13
emesso dal Tribunale di Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
15.317, 78. L'opponente deduceva di aver estinto la propria esposizione debitoria mediante il
pagamento addirittura di somma maggiore rispetto a quella ingiunta. Con comparsa
dell'8.01.2014, si costituiva in giudizio la Ittierre spa contestando gli assunti avversarie e
provando l'esistenza del credito azionato in via monitoria mediante idonea produzione
documentale. La prossima udienza riguardante tale causa è fissata per il 10.04.2015 per
l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori, ciò in seguito al deposito delle memorie ex art.
183, VI comma, c.p.c. che è stato ritualmente eseguito. nei termini di legge.
ITTIERRE SPA/DITTA CHARM : Con atto di citazione notificato in data 1.08.13, la controparte di
cui sopra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 183/13 emesso dal
Tribunale di Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di euro
5.693,05 L'opponente deduceva la mancanza della prova dell'avvenuta consegna della merce
da parte della Ittiene spa oggetto delle fatture insolute azionate in via monitoria e, di
conseguenza, ha contestato il credito di quest'ultima, la quale si costituiva in giudizio con
comparsa dell'i 1.03.2014, provando, con idonea documentazione, l'avvenuta consegna
dei capi ordinati dall'avversaria e, pertanto, l'infondatezza delle domande ex art. 645 c.p.c.
Attualmente la causa è rinviata all'udienza del 18.2.2015 per precisazione delle
conclusioni.
ITTIERRE SPA/DITTA S. M.: Con atto di citazione notificato in data 4.12.13, la suddetta
controparte proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/13 emesso dal
Tribunale di Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di euro
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
25.068, 43 L'opponente deduceva l'inefficacia della notifica dell'ingiunzione opposta, la
mancata contabilizzazione da parte di Ittiene spa di alcuni presunti pagamenti nelle more
intercorsi e l'erronea valorizzazione della merce restituita dalla stessa. Con comparsa del
6.05.2014, si costituiva in giudizio la Ittiene spa allegando la piena validità ed efficacia della
notifica del decreto ingiuntivo opposto, l'esatta quantificazione del debito della ditta opponente.
La prossima udienza è prevista il 24.06.2015.
ITTIERRE/KARL LAGERFELD INTERNATIONAL BV ("KLI"): Con atto di citazione del 15.10.13
la KLI citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Albisetti spa, quale garante delle
obbligazioni della Ittiene spa, perché venisse condannata al pagamento della somma di euro
1.019.905,00. Con provvedimento del 16.01.2014, il Tribunale di Roma autorizzava la Albisetti
spa a chiamare in causa la Ittierre spa, fissando l'udienza del 14.05.2014 per il prosieguo
della causa. All'udienza del 14.05.2014, la Ittierre spa si è costituita in giudizio
chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti sul presupposto della pendenza
della procedura di concordato preventivo, oggi attualmente omologato. Dopo il deposito
delle memorie ex art. 183 VI comma, c.p.c., alla successiva udienza del 26.11.2014, non è stata
accolta la richiesta dell'attrice volta all'ottenimento dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento
anticipata ex art. 186ter c.p.c. delle somme pretese in citazione; la causa è stata rinviata,
per la precisazione delle conclusioni, al 23.11.2016.
ITTIERRE/ KARL LAGERFELD BV ("KL"): Con atto di citazione del 28.11.13, la KL citava in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Milano, la Albisetti spa, quale garant e di alcune obbligazioni della
Ittierre spa, perché venisse condannata al pagamento della somma di euro 902.700,00.
Con provvedimento del 3.3.2014, il Tribunale di Milano autorizzava la Albisetti spa a chiamare
in causa la Ittierre spa in vista dell'udienza dell'8.7.2014, fissata per il prosieguo del
giudizio. Per tale udienza, la Ittierre spa si è costituita nella causa di cui sopra,
eccependo l'esistenza di un debito notevolmente ridotto ad euro 232.361,96, in
quanto, secondo la ricostruzione offerta dalla Società in comparsa di costituzione e
risposta, la KL avrebbe già incassato una fideiussione bancaria pari ad euro 800.000,00. Dopo il
deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza ex
art. 281 sexies c.p.c. emessa all'esito dell'udienza del 20.11.2014, con la quale il Tribunale di
Milano ha accolto la domanda di condanna spiegata da KL nei confronti di Albisetti spa, nonché
la domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti della chiamata in causa Ittierre
spa.
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
ITTIERRE/LUXURY MALL S.R.L: Con atto di citazione notificato in data 3.02.2014, la Luxury Mall
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 500/13 emesso dal Tribunale di
Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 79.410,19. La Ittierr e
s.p.a si è costituita in giudizio contestando le doglianze avversarie, chiedendo la conferma
dell'ingiunzione opposta. L'udienza fissata per il 30.01.2015 non si è tenuta in quanto la
medesima è stata rinviata d'ufficio al13.03.2015.Si stanno valutando possibili accordi
stragiudiziali della vertenza.
ITTIERRE SPA/IFI S.r.l.: Con atto di citazione la Ifl srl proponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 12/14 emesso dal Tribunale di Isernia, con cui le era stato ingiunto il
pagamento della somma capitale di euro 378.985,53. L'opponente eccepiva la carenza di
legittimazione attiva di Ittierre spa essendo già intervenuta una cessione del credito azionato in
favore di alcuni Istituti bancari (Mps e Bper), l'inesistenza della suddetta pretesa creditoria,
chiedendo peraltro, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento del
danno pari ad euro 647.984,72 a titolo di risarcimento del danno riguardante (secondo la
tesi avversaria) il mancato guadagno delle autunno/inverno 2013-2013 e primavera/estate
2014. La Ittierre spa si è costituita per l'udienza del 27.06.2014 contestando le doglianze
avversarie. La prossima udienza è fissata per il giorno 3.04.2015.
ITTIERRE/xxxxxxxx 3: i) giudizio n. R.G. 27593/11; con atto di citazione del 4 ottobre 2011, Ittierre
spa, insieme ad Albisetti spa, ha opposto avanti al Tribunale di Napoli, il decreto ingiuntivo
ottenuto dalla controparte per la somma capitale di € 1.139,803,46, contestando in toto,
siccome infondata, la suddetta pretesa monitoria e chiedendo al Tribunale, in via preliminare,
di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto. Le opponenti hanno, infatti, contestato la
debenza delle somme ingiunte, atteso che le fatture azionate nel ricorso avversario fossero
false e già oggetto di un procedimento penale scaturito proprio dalla denuncia di Ittierre spa.
In ogni caso è stato eccepito che, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'autenticità
di tali fatture, le opponenti non avrebbero dovuto comunque essere chiamate a rispondere
del relativo debito, in quanto quest'ultimo rientrerebbe nella categoria dei "Debiti esclusi"
del contratto di cessione del 13 gennaio 2011 avente ad oggetto il ramo d'azienda della
Ittierre spa in a. s. Il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto e ha
assegnato termini 183, VI comma, c.p.c.; successivamente, all'esito dell'udienza del
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Essendo in corso un procedimento penale è apparso prudente omettere l’indicazione della controparte
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
18.09.2014, con ordinanza riservata del 23 settembre 2014, il Tribunale di Napoli ha
sospeso il giudizio di opposizione in attesa della definizione del procedimento penale
sopra citata; il) giudizio n. R.G. 1015/2012; con atto di citazione del 9 gennaio 2012, Ittierre
ha opposto, sempre dinanzi al Tribunale di Napoli, il decreto ingiuntivo ottenuto per la sorte di
€ 15.993,12 dalla xxxxxxx srl, contestando in toto la pretesa creditoria di quest'ultima,
nonché chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di non concedere la provvisoria
esecuzione dell'ingiunzione di cui sopra e, nel merito, di revocarla. In corso di causa, il
Giudice non ha concesso la clausola ex art. 648 c.p.c. e ha assegnato i termini per il deposito
delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.. La prossima udienza è fissata per il giorno 7.12.2015.
ITTIERRE/A. P. SPA: Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. presentato dinanzi al Tribunale di Como e
notificato in data 12 dicembre 2013 alla Ittierre spa, la A. P. spa ha chiesto la condanna di
quest'ultima e del suo fideiussore, il Consorzio Garanzia Fidi Confidi Centrale, al
pagamento dell'importo capitale di € 698.277,09, a titolo di corrispettivo per la fornitura
di stoffe e materiali per il confezionamento di capi d'abbigliamento. Con memoria del 6 marzo
2014, Ittierre spa si costituiva nel suddetto procedimento, dando atto del deposito della
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché chiedendo, in forza di
tale circostanza, al Giudice adito di dichiarare improcedibili le domande di condanna
riguardanti il credito azionato dalla controparte, che, in ogni caso, nello scritto difensivo del
precedente legale della Società, è stato sostanzialmente riconosciuto. Si costituiva anche il
Consorzio, eccependo l'invalidità della garanzia prestata in favore di Ittierre spa e chiedendo
il rigetto delle domande spiegate dall'attrice nei suoi confronti. Dopo il mutamento del rito,
da quello sommario ex art. 702bis c.p.c. a quello ordinario, disposto all'udienza del 19 marzo
2014 ed in seguito al deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., alla successiva
udienza del 10.12.20 14 il Tribunale di Como si è riservato sull'eventuale accoglimento dei
mezzi istruttori richiesti dalla A. P. spa e dalla garante. La decisione attualmente è ancora
riservata .
ITTIERRE/DENIM SRL in liq.ne: procedimento prefallimentare; in seguito al 27.11.2014
con il quale il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in merito
all'istanza di fallimento presentata nei confronti della Denim srl in liq.ne, il suddetto
procedimento è stato iscritto a ruolo d'ufficio dinanzi al Tribunale di Lodi e contraddistinto da
n. R.G. 4/2015 (G.R. Dott.ssa Boniolo). Si è allo stato in attesa della fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti; li) giudizio di merito n. R.G. 1175/2014; con atto di citazione
notificato via pec il 29.09.2014 alla Società, la suddetta controparte ha adito il Tribunale di
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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
Isernia per ottenere la condanna della medesima Ittierre spa alla restituzione
dell'importo di euro 486.953,50 dalla stessa versato in parziale pagamento del suo pregresso
debito, nonché al risarcimento dei danni subiti per gli inadempimenti asseritamente posti in
essere rispetto all'accordo commerciale del 7.04.2011, quantificati nell'importo di euro
700.000,00; in entrambi in casi, in via subordinata, ciò anche in compensazione rispetto al
credito invece attualmente vantato da Ittierre spa nei confronti della stessa avversaria. Con
comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 29.01.2015, la
Società si è costituita nella causa di cui sopra, eccependo la preclusione pro iudicato
derivante dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 14/2014, emesso nei confronti
della Denim Srl dal Tribunale di Isernia, nonché, nel merito, l'infondatezza e la mancanza di
prova delle pretese azionate nell'atto introduttivo. In via cautelativa, stante le doglianze già
sollevate dalla controparte durante l'istruttoria pre-fallimentare svolta dinanzi al
Tribunale di Milano (ora, come detto, trasferita dinanzi al Tribunale di Lodi) in relazione
all'invalidità della notifica del suddetto decreto ingiuntivo, costituendosi nella causa de
qua, la medesima Ittierre spa ha svolto, in ogni caso, apposita domanda
riconvenzionale chiedendo, in via gradata rispetto all'eccezione avente ad oggetto il passaggio
in giudicato del suo credito ex art. 647 c.p.c. ed ex art. 2909 c.c., la condanna dell'attrice al
pagamento dell'importo di euro 1.036.299,16, oltre interessi di mora sino all'effettivo soddisfo
(già riconosciuto come dovuto dalla controparte in forza dell'ingiunzione sopra menzionata).
La prima udienza di trattazione, in seguito al rinvio d'ufficio disposto dal Tribunale di Isernia, è
fissata per il giorno.10.04.2015.
ITTIERRE/BARTOLO BONAVOGLIA GROUP S.N.C.: Con ricorso depositato il 23.09.20 14 e
notificato in data 1.10.2014, la controparte ha adito il Tribunale di Isernia ex art. 700 c.p.c. per
chiedere il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dell'assegno bancario n. 3656358191-05 del
30.09.20R, tratto su Unicredit S.p.a. ed in possesso della Società. Ittierre spa si è costituita nel
procedimento così instaurato eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza
della richiesta di sequestro giudiziario dell'avversaria, rilevando, altresì, la carenza dei requisiti di
legge. La discussione è stata rinviata all'udienza del 6.02.2015. Il Tribunale ha rigettato la
richiesta di sequestro.
45
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
ITTIERRE/BARTOLO BONAVOGLIA TRADING S.R.L.: Con ricorso depositato il 23.09.20 14 e
notificato in data 02.10.20141 la controparte ha adito il Tribunale di Isernia ex art. 700 c.p.c. per
chiedere il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dell'assegno bancario n. 3631980931-07 del
30.09.20 14, tratto su Unicredit S.p.a. ed in possesso della Società. Ittierre spa si è costituita nel
procedimento così instaurato eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza
della richiesta di sequestro giudiziario dell'avversaria e rilevando la carenza dei requisiti di
legge. All'udienza del 14.11.2014 il Giudice ha assegnato alle parti termini per il deposito di
memorie autorizzate che la Società ha ritualmente effettuato in data 5.12.2014. In seguito
alla discussione. effettuata dalle parti all'udienza del 19.12.2014, con ordinanza del
29.12.2014, il Tribunale di Isernia ha rigettato le domande avversarie, ciò in accoglimento
delle difese sollevate dalla Ittierre. spa, condannando la controparte alla rifusione delle
spese di lite. La Bartolo Bonavoglia Trading S.r.l. ha proposto reclamo avverso tale
decisione sfavorevole.
ITTIERRE/ART FASHION S.R.L: Con ricorso depositato in data 23.09.2014, notificato in data 2
ottobre 2014, la Art Fashion sri ha adito il Tribunale di Isernia ex art. 700 c.p.c. per chiedere
il sequestro giudiziario ex art 670 dell'assegno bancario n. 3161907829-02 del 30.09.2014,
tratto su Unicredit S.p.a. ed in possesso della Società. In tale procedimento, la Ittierre spa non si
è costituita non avendo mai avuto rapporti con la controparte, né quindi un credito sulla
base del quale richiedere il rigetto del ricorso avversario. E’ stata autorizzata la riconsegna
spontanea del titolo reclamato da controparte.
ITTIERRE/DPH SRL IN FALLIMENTO: Il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento della
DPH S.r.l. in liquidazione con sentenza n. 207/2014 del 01.07.2014, fissando l'udienza di
verifica al 18.11.2014. In vista della scadenza del termine per l'ammissione al passivo, la
Società ha avanzato, il 17.10.20 14, istanza di ammissione al passivo della fallita ex art. 93 L.F
in forza degli assegni bancari tratti dalla debitrice sulla Banca Popolare dell'Emilia
Romagna, ovvero l'assegno n. 166935030-02 del 13.06.2013 di Euro 31.020,83 e l'assegno n.
169222470-01 del 13.06.2013 di Euro 130.000,00, protestato per atto rep. 9346 del Notaio
Dott. Corrado Defendi di Salò elevato in data 26.06.2013; titoli questi ultimi che, seppure
depositati in originale per la verifica del passivo del 18.11.2014, non sono stati ritenuti
46
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
sufficienti per l'insinuazione del relativo credito, in quanto alla data indicata sugli assegni
insoluti (13.06.2013) la Società DPH era già in liquidazione e la firma apposta sugli assegni in
questione non è apparsa essere riconducibile al liquidatore (ciò dai riscontri eseguiti dalla
Curatela); motivo, quest'ultimo, ritenuto assorbente dal G.D., non è stata rinvenuta ulteriore
documentazione comprovante il rapporto sottostante con la fallita, l'opposizione alla stato
passivo non è stata proposta.
ITTIERRE / WHITE GALLERY SRL IN LIQ.NE IN FALLIMENTO: In data 26.01.2014 è stata
trasmessa apposita istanza di ammissione al passivo ex art. 93 L.F. avente ad oggetto il credito
di Euro 139.603,43 vantato dalla Ittierre spa nei confronti della fallita, ciò in vista dell'udienza di
verifica.
ITTIERRE/ MANATTHAN SRL IN FALLIMENTO: è in fase di predisposizione, in vista
dell'udienza di verifica dello stato passivo del 28.04.2014 - che si terrà dinanzi alla Sezione
Fallimentare del Tribunale di Noia, G.D. Dr. Savarese - la domanda di ammissione al passivo ex
art. 93 L.F. necessaria per azionare, nell'ambito della suddetta procedura concorsuale, il
credito della Ittierre spa pari ad Euro 32.077,90, derivante dalle fatture insolute emessa da
quest'ultima nei confronti della fallita in bonis.
ITTIERRE/ DERNARMIA SRL - CARLOTTA SRL: con pr ovvedim ento del 27.06.2014
emesso nell'ambito del giudizio n. R.G. 88021/2012, promosso dalla medesima Società per
risarcimento danni per circa 28 milioni di euro e già trattenuto in decisione, il Tribunale di
Milano ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. in favore degli
Organi della procedura concordataria di Ittierre spa, fissando l'udienza del 14.01.2015
per consentire la costituzione della liquidazione che è avvenuta in data 23.12.2014 . Il
Tribunale ha rinviato il giudizio all'udienza del 28.04.2015 per .l'ulteriore prosieguo, concedendo
alle parti i termini di cui all'art. 183. VI comma. c.p.c.. Si stanno valutando soluzioni
transattive.
47
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
ITTIERRE /xxxxxxxx: con ricorso notificato alla Ititerre spa in data 3.11.2014 (contraddistinto
da n. R.G.L 533/2014 dal Tribunale di Isernia), Ittierre è stata convenuta in giudizio per
ottenere la condanna al pagamento dell'importo di euro 83.067,12 a titolo di risarcimento del
danno derivante dal mancato inserimento del ricorrente nei MBO (management by
objectives) aziendali per gli anni 2012-2013 (o, via subordinata, per la minor somma di euro
45.491,57 sempre per la predetta causale). All’udienza di discussione
del
17.02.2015, il
giudice ha ritenuto la causa già matura per la decisione rinviando la decisione all’udienza
conclusiva prevista per il 14.01.2016.
ITTIERRE
/
xxxxxx
:
con
ricorso
notificato
alla
Ittierre
spa
in
data 2.01.2015 (contraddistinto da n. R.G.L. 730/2014 dal Tribunale di Isernia), la parte ha
convenuto in giudizio la Ittierre spa per veder accertata la natura subordinata del rapporto di
lavoro intercorso con quest'ultima a partire dal mese di dicembre 2001, con mansioni di
quadro di cui al CCNL Commercio, richiedendo la condanna della Società al pagamento della
somma di euro 581.792,87 a titolo di quattordicesima, di ferie e permessi non goduti e di
TFR, nonché la somma di euro 436.111,51 a titolo di oneri contributivi assistenziali e
previdenziali. La prossima udienza di discussione è fissata per il prossimo 10.03.2015 la
Ittierre spa intende resistere alle pretese avversarie.
2.2 TRANSAZIONI E CONTENZIOSI CONCLUSI
Accordo Lavoratori
Nel mese di novembre 2014 sono stati definite le vertenze sorte con 4 lavoratori, per un importo
complessivo di € 3.500,00. Le transazioni , autorizzate dal G.D. in sostituzione del comitato dei
creditori, sono state ritenute convenienti in considerazione dei modesti importi, certamente le
spese legali per quattro contenziosi sarebbero risultate superiori all’importo transatto.
ITTIERRE SPA / xxxxxx B/ xxxxxG: Con ricorsi notificati in data 30.01.2012, le ricorrenti
richiedevano al Tribunale di Isernia, che venisse dichiarata la nullità della procedura posta in
essere dalla Ittierre s.p.a e dalla Ittierre s.p.a. in a.s. per l'individuazione dei lavoratori
48
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
licenziati in violazione della Legge 223/91 e, per l'effetto, dichiarata, altresì, la ricorrente
transitata ex art. 2112 c.c. alla dipendenze di Ittierre s.p.a., con condanna delle resistent i
al risarcimento dei danni. Con memorie di costituzione del 20.05.2012, si costituiva in giudizio
la Ittierre spa sostenendo l'inapplicabilità dei criteri di scelta di cui alla L. 223/91, l'avvenuta
cessione del ramo d'azienda in deroga all'art. 2112 c.c. e in definitiva il rigetto della domanda.
Le cause sono state conciliate tra le parti con compensazione integrale delle spese legali e
con la rinuncia, ai ricorsi introduttivi ed alle domandeformulate.
ITTIERRE / Gxxxxx /Gxxxxxx/Vxxxxx: Con ricorsi notificati in data 16.01.13, le parti richiedevano
al Tribunale di Isernia, che venisse accertata la sussistenza della interposizione fittizia di
manodopera in violazione degli artt. 20 e segg. del D.lgs. 276/03 e, conseguentemente, che
venisse accertato e dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato con la Ittierre spa
con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. La Ittierre spa si costituiva
ritualmente in giudizio
sostenendo l'avvenuta decadenza dalla suddetta domanda
avversaria ai sensi dell'art. 32, comma 4 , lett. d) della Legge n. 183/2010, l'estraneità della
resistente ai fatti contestati in quanto precedenti per la maggior parte al 14.01.2011,
nonché l'assenza dei presupposti dell'interposizione menzionata dall'avversaria, in ragione
della sussistenza di un valido contratto di appalto con le cooperative di cui all'atto
introduttivo. All'esito dell'udienza di discussione del 22.01.2015, il Giudice ha emesso
appositesentenze con la quale, in accoglimento delle difese di Ittierre spa, ha dichiarato le
domandeavversarie decadute ai sensi della norma sopra indicata, compensando tra le parti le
spese di lite.
Aquascutum Ltd /Ittierre
In data 04.07.2014 , il Tribunale aveva autorizzato ai sensi dell’art. 167 L.F. la transazione tra la
Aquascutum LTD e Ittierre Spa che prevedeva il pagamento in favore di Ittierre in concordato
della somma complessiva pari a € 375.653,00, fatte salve le oscillazioni dovute al tasso di cambio.
Successivamente, in considerazione di quanto previsto nella legge sostanziale inglese a seguito
della clausola della C.D. Retention of Title contenuta nel contratto,
è sorto un ulteriore
problema. La suddetta clausola prevede che in caso di insolvenza dell’acquirente, gli asset non
sono assoggettati alla falcidia fallimentare ma devono essere interamente restituiti all’originario
venditore mediante riconsegna materiale o attraverso la corresponsione della somma che ne
rappresenta il valore al momento dell’insolvenza. La controparte ha proposto di restituire la
merce invenduta a Ittierre oppure di pagare solo 50% del suo valore totale corrispondente a
49
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
6.678 sterline. In considerazione dei costi di trasporto per il rientro dell’invenduto è stato
ritenuto conveniente accettare la riduzione di 3.339 sterline dal totale importo transatto.
Ottenuta l’autorizzazione da parte del G.D. in sostituzione del comitato dei creditori, è stato
comunicata al legale inglese l’accettazione dell’accordo, quest’ultimo con nota del 29 gennaio
u.s. ha confermato la ricezione dell’intera somma concordata in transazione pari a € 289.501,71
sterline .
A breve l’importo convertito in euro sarà inviato sul c/c della liquidazione concordataria .
Ittierre/OTI/Galliano
La Ittierre spa, in data 19/03/2014, in forza di contratto debitamente autorizzato dal Tribunale di
Isernia, ha venduto ad OTI srl, beni con
differenti marchi tra i quali quelli della maison
“Galliano” a fronte del corrispettivo di Euro 3.199.432,00. La società J. G., successivamente alla
vendita, ha promosso innanzi al Tribunale di Milano un’azione legale nei confronti di OTI srl e
HDC Holding. La OTI SRL, ritenendo Ittierre responsabile delle questioni poste dalla maison, ha
richiesto il rimborso di ogni eventuale pregiudizio di natura economica derivante dalle pretese
azionate dalla società Galliano.
A seguito di una estenuante trattativa tra la società in
concordato, la NewCo e la casa di moda è stato trovato un accordo che prevede un rimborso
alla OTI di € 300.000,00, di cui € 218.817,92 attraverso il fondo rischi generico del piano e €
81.182,08 con risorsa già stanziata in prededuzione. L’accordo sottoscritto tra le parti previa
acquisizione delle apposite autorizzazioni, ha risolto anche le problematiche connesse alla
esitazione delle materie prime logate.
Ittierre/Gant Partners s.r.l
Tra la Gant Partners srl e Ittierre spa in data 04.08.2011 era stato stipulato un contratto di
affitto di ramo di azienda che comprendeva anche l’immobile sito in Montaquila (IS) alla S.S.
85 Venafrana Km. 28+100 sede dell’outlet IT Fashion. Nei giorni immediatamente seguenti
l’omologazione del concordato, la scrivente
pubblico, al fine di poter
ha richiesto
la sospensione delle vendite al
dar corso alle attività inventariali della merce presente nell’outlet e
procedere alla fase successiva dell’ingresso nello stabile da parte della NewCo.
La OTI SRL , come previsto nella proposta concordataria, all’epoca aveva in corso la trattativa
per il subentro nell’affitto del punto vendita di Montaquila. La Ittierre aveva ottenuto una
proroga per rimanere nell’immobile solo sino al 31.08.2014, termine poi spostato alla fine del
50
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
mese di settembre.
Purtroppo, il seguente mancato accordo tra la OTI e la Gant Partener ha reso necessario
svolgere con immediatezza attività non preventivate.
Il Personale della Ittierre ha dovuto inscatolare tutta la merce che poi è stata trasportata nei
locali di Pettoranello del Molise, sono state necessarie le attività di pulizia del locale ed è
iniziata una lunga ed estenuante vertenza
per
il rilascio dell’immobile. Il legale
rappresentante della Gant Partner oltre a rilevare la necessità di interventi manutentivi e/o di
riparazione (ordinari e straordinari), ha richiesto la sostituzione di alcune delle attrezzature e
beni del complesso aziendale perché mancanti e/o malfunzionanti.
Verificato con apposti
sopralluoghi lo stato dell’immobile e constatata l’effettiva mancanza di parte delle attrezzature,
per le quali Ittierre aveva sporto denuncia di furto molto tempo addietro, considerata la
richiesta iniziale di Gant Partner ( 300.000 euro), le complicazioni e la lungaggine di una
vertenza che, con ogni probabilità, avrebbe comportato accertamenti tecnici con rilevanti
spese per la procedura, si è ritenuto previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte
del G.D. in sostituzione del comitato dei creditori, di aderire alla
proposta di accordo
transattivo per la somma omnicomprensiva di € 30.000,00 .
Ittierre/ xxxxxxxxx 4
Il Cda della Ittierre, subito dopo l’omologazione del concordato, ha segnalato l’esistenza di
un contratto di lavoro di natura dirigenziale, a tempo determinato della durata triennale,
per il quale la normativa vigente non aveva consentito la
collocazione in cassa
integrazione del professionista. L’amministrazione, eseguita la quantificazione del costo
minimo da sostenere nel caso d’interruzione del contratto, risultata pari a circa € 176.000,00
oltre a eventuali oneri per un probabile contenzioso, ha richiesto di poter siglare un accordo
transattivo con oneri pari a € 55.000,00 netti, corrispondenti a un costo lordo aziendale di poco
piu’ di 70.000,00 euro.
E’ stato regolarmente sentito il Commissario Giudiziale e richiesta autorizzazione al G. D. in
sostituzione del Comitato dei creditori.
La somma è stata pagata con utilizzo di parte degli stanziamenti del fondo rischi.
4
Come per le altre posizioni inerenti i contenziosi di lavoro, prudenzialmente sono state adottate misure di
riservatezza. La trasparenza degli atti compiuti è assicurata dal deposito degli stessi presso l’ufficio fallimentare.
51
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
3. CONTO DELLA GESTIONE
ENTRATE
31/07/2014 AL 31/01/2015
Disponibilità Iniziale cassa azienda
€ 3.096,49
Disponibilità iniziale cassa It Fashion
€ 7.104,00
Disponibilità iniziale Banche
Vendite outlet It Fashion
€ 3.309.576,33
€ 114.449,46
Realizzo Crediti
€ 1.734.938,73
Rimborso attività service Albisetti SPA
€ 114.611,19
Rimborso attività service OTI SRL
€ 120.157,22
Rimborso spese Comune di Civitanova
€ 7.876,74
Differenza di cambio positiva
€ 3.506,54
Valori bollati
€ 512,00
Totale
USCITE
Spese sostenute e/o anticipate dal liquidatore
Spese ausiliari della procedura
€ 5.415.828,70
31/07/2014 AL 31/01/2015
€ 527,13
€ 2.232,56
Spese personale mesi giugno/luglio/dicembre/13ma
€ 770.351,07
INPS +IRPEF+ FONDI PENSIONE da giugno a dicembre/13ma
€ 730.048,14
TRANSAZIONE Gant Partner autorizzata prima dell’omologa
€ 100.000,00
Transazione Gant Partner autorizzata per il rilascio
dell’immobile dopo l’omologa
Transazione Dirigente e stipendio ultimo mese
€ 30.000,00
€ 57.943,91
Spese Bancarie bonifici e tenuta conto
€ 5.632,60
Spese Postali +cancelleria e varie
€ 1.888,34
Spese energia elettrica
€ 42.704,68
Assicurazione incendio e furto
Assicurazione RCT
€ 8.910,00
€ 531,00
Vigilanza - pulizia locali Pettoranello e pulizia straordinaria
Outlet Montaquila
€ 88.690,00
Noleggio carrello elevatore
€ 16.176,00
Tasi I RATA
€ 1.989,00
Antivirus e rinnovo casella pec
€ 2.376,56
Spese consulenza del lavoro e servizi telematici
€ 20.696,10
Ritenute su compensi professionisti e ausiliari
€ 5.279,50
Totale
€ 1.885.976,59
Saldo di tutti i movimenti al 31/01/2015
€ 3.529.852,11
RACCORDO CON IL SALDO DEI CONTI BANCARI
- Valori bollati
-€ 512,00
+ Spese liquidatore da rimborsare
€ 527,13
TOTALE DEI CONTI BANCARI
3.529.867,24
52
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
4. RIDETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SODDISFO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI
(importi in Euro)
FABBISOGNO
CONCORDARIO
Fornitori prededucibili per
debiti post 19.09.2013 (data
present. istanza)
Debiti tributari e previdenz.
(pag. successivi 18.12.2013)
Al termine del
Alla data di
primo semestre
omologazione
Annotazioni del semestre di
31.01.2014
07.07.2014 Stima
Stima del
riferimento
del commissario
liquidatore
giudiziale
giudiziale
2.787.750,65
211.608,00
2.616.014,90
30.091,90
30.091,90
Oneri per prest. Prof. present.
piano
30.000,00
30.000,00
Spese della procedura
concordataria
470.000,00
467.289,94
Costo del personale giugno
2014
211.470,00
Costo del personale
amministrativo e gestione
magazzino per liquidazione
600.000,00
0,00
a
La diminuzione è dovuta al
pagamento dei contributi e
0,00
IRPEF sugli stipendi del mese di
giugno.
Debiti per collegio Sindacale in
prededuzione
Accantonamento costo
preavviso licenziamento
La differenza è dovuta
pagamenti già avvenuti.
Il decremento è causa
pagamenti già avvenuti.
di
La diminuzione è dovuta al
0,00 pagamento degli stipendi del
mese di giugno.
Il decremento è dovuto a
pagamenti già avvenuti e
l’importo rimasto corrisponde
al
totale
residuo
degli
stanziamenti
del
piano
397.199,39
predisposti per tali spese,
tenuto già conto dei rimborsi
per i services (OTI- AlbisettiIttierre in amministrazione
straordinaria).
La stima corrisponde all’attuale
situazione. In ipotesi di
subentro nell’affitto del ramo
d’azienda da parte di OTI Srl, la
925.000,00
revoca dei licenziamenti e la
proroga
della
CIGS
comporterebbe l’eliminazione
totale dell’onere.
53
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
FABBISOGNO
CONCORDARIO
Al termine del
Alla data di
primo semestre
omologazione
31.01.2014
07.07.2014 Stima
Stima del
del commissario
liquidatore
giudiziale
giudiziale
Accantonamento costo TFR
personale CIGS
900.000,00
Utenze
100.000,00
Altre spese amministrative
(commercialista, consulente del
lavoro)
Compensi liquidatore
50.000,00
90.000,00
Annotazioni del semestre di
riferimento
L’importo indicato è quello stimato
dall’ufficio del personale e dal
consulente del lavoro per il
200.000,00 personale ancora in forza. La
differenza rispetto alla previsione
iniziale consiste nella parte già
versata e /o recuperata .
L’intero stanziamento è stato
utilizzato, le spese successive
0,00
dovranno trovare copertura negli
altri fondi prudenziali.
24.501,90
Il decremento del semestre consiste
nella parte già pagata di tali oneri.
la diminuzione è dovuta alla esatta
collocazione della spesa che è stata
0
inserita alla voce spese di
procedura.
Interessi su debiti privilegiati
600.000,00
600.000,00
Interessi chirografari
500.000,00
500.000,00
Fondo Interessi sanzioni debiti
erariali e previdenziali
600.000,00
L’accantonamento
allo
stato
600.000,00 consente di coprire gli oneri portati
dagli atti notificati.
Fondo per privilegi possessuali
600.000,00
Lo stanziamento iniziale è stato
0,00 ridotto a seguito delle quietanze
ottenute dai fasonisti.
Fondo spese legali contenzioso
attivo
200.000,00
200.000,00
Fondo spese legali contenzioso
passivo
400.000,00
400.000,00
1.500.000,00
1.315.104,22
170.000,00
170.000,00
Fondo rischi vari in
prededuzione
Fondo spese funzionamento
organi societari
Debiti tributari e previdenziali
(ex art. 2752 c.c.)
4.712.101,36
La differenza è dovuta a pagamenti
già avvenuti.
L’aumento è dovuto all’inserimento
del debito portato dal recupero IVA
anno 2011 promosso dall’Agenzia
5.364.984,31 delle Entrate, dalla notifica di avvisi
di accertamento per imposta di
registrazione decreti ingiuntivi, per
utilizzo credito IVA.
54
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
FABBISOGNO
CONCORDARIO
Debiti verso dipendenti(ex art.
2751-bis n. 1 c.c.)
Debiti verso agenti (ex art.
2751-bis n. 3 c.c.)
Al termine del
Alla data di
primo semestre
omologazione
31.01.2014
07.07.2014 Stima
Stima del
del commissario
liquidatore
giudiziale
giudiziale
3.790.025,50
Annotazioni del semestre di
riferimento
La diminuzione è causa del
godimento da parte dei dipendenti
che hanno aderito alla mobilità
”volontaria” di parte delle ferie e
3.707.604,27
della rideterminazione esatta
dell’importo stanziato inizialmente
per la 13ma del mese di settembre
2013.
855.601,90
855.601,90
Fornitori artigiani (ex art. 2751bis n. 2 c.c.)
2.732.746,16
2.740.332,30
Fornitori professionisti (ex art.
2751-bis n. 5 c.c.)
1.052.146,18
1.054.251,39
483.024,81
483.024,81
18.660.389,58
18.875.677,74
43.201.080,09
L’incremento
è
dovuto
all’aggiornamento delle somme
inserite nelle fatture pervenute
successivamente ma riferite a
46.330.929,66
periodo antecedente la data di
presentazione del ricorso e
all’importo
portato
dalla
transazione ITC- Ittierre.
Fondi in privilegio (ex art. 2751bis n. 3 e n. 5 c.c.)
CHIROGRAFO
Debiti verso banche ed istituti
finanziari
Debiti verso fornitori
Debiti verso parti correlate
Debiti verso amministrazione
straordinaria
Altri debiti
18.933,78
18.933,78
12.695.514,48
12.695.514,48
2.635.025,62
L’aumento è causa di note credito
riferite a periodo precedente la
data
del
ricorso
e,
al
3.045.918,39 posizionamento
degli
importi
pagati in acconti da clienti per
merce non consegnata prima della
domanda di concordato.
55
Concordato Ittierre SPA n. 06/2013
FABBISOGNO
CONCORDARIO
Debiti verso controllante
Debiti netti verso Albisetti Spa
da postergare
TOTALE POSIZIONE
DEBITORIA
Disponibilità liquide bancarie
Al termine del
Alla data di
primo semestre
omologazione
31.01.2014
07.07.2014 Stima
Stima del
del commissario
liquidatore
giudiziale
giudiziale
1.443.666,07
1.443.666,07
460.000,00
460.000,00
102.246.176,08
105.091.641,35
3.973.614,27
3.529.867,24
Valori bollati
Annotazioni del semestre di
riferimento
512,00
ATTIVITA' DA REALIZZARE
Vendita magazzino
Incasso crediti
Vendita immobilizzazioni
12.641.700,81
A titolo prudenziale, sono state
portate in diminuzione le poste
attive corrispondenti al valore della
merce Ferrè e Scervino
in
considerazione dei sequestri in
7.876.973,94
ambito penale. Le altre variazioni
sono dovute alla contabilizzazione
delle vendite alla OTI SRL e quelle
inerenti i contratti estimatori e
conto visione.
14.914.281,34
Sono stati portati in diminuzione i
crediti incassati nel semestre e
14.880.785,11 quelli che prudenzialmente si stima
di non incassare a causa del
fallimento di alcuni clienti.
3.500.000,00
3.500.000,00
TOTALE ATTIVITA' DA
REALIZZARE
31.055.982,15
26.257.759,25
TOTALE ATTIVO
35.029.596,42
29.788.138,49
RISORSE DISPONIBILI RESIDUE
PER CHIROGRAFARI
11.438.029,96
7.107.137,26
14,54%
8,62%
Vendita quote NewCo
% DI SODDISFO CREDITORI
CHIROGRAFARI