FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

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FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
GIUSTIZIA SPORTIVA
Roma, 27 luglio 2015
Sentenza n. 19/2015
N° Ruolo T.F. 29/2014
IL TRIBUNALE FEDERALE
Riunitosi il giorno 27 del mese di luglio 2015 presso i locali della Federazione Italiana
Hockey e pattinaggio così composto:
Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente
Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente relatore
Avv. Valerio CIONI – Componente
per decidere in ordine al deferimento n. 29/2014:
- nei confronti di ASD Hockey Breganze; ASD Viareggio Hockey; Hockey Roller
Monza; Hockey Sarzana; Montecchio Precalcino; Pattinomania Matera; Pieve
010;Nuova Polisportiva Molinese; Roller Bassano; Hockey Trissino; Hockey Thiene;
Hockey Sandrigo; Agrate Hockey; Azzura Hockey Novara; ASD Montebello; ASP
Vecchia Viareggio; Roller Modena; Real Breganze, tutte per responsabilità diretta e
oggettiva,
- nonchè dei Sigg.ri Turle Antonello, Presidente della ASD Hockey Breganze; Bicicchi
Claudio, Presidente della ASD Viareggio Hockey; Brambilla Andrea, Presidente della
Hockey Roller Monza; Corona Maurizio, Presidente della Hockey Sarzana; Riva
Tiziano, Presidente della Montecchio Precalcino; Xiloiannis Cristos, Presidente della
Pattinomania Matera; Denni Lorenzo, Presidente della Pieve 010; Sfingi Silvia,
Presidente della Nuova Polisportiva Molinese; Marchesini Francesco, Presidente della
Roller Bassano; Greco Andrea Pasquale, Presidente della Hockey Trissino;
Marchioretto Antonio, Presidente della Hockey Thiene; Scanavin Dario, Presidente
della Hockey Sandrigo; Biraghi Pierluigi, Presidente della Agrate Hockey; Ferrari
Massimo, Presidente della Azzura Hockey Novara; Pellizzaro Eddileno, Presidente
della ASD Montebello; Zanaboni Cristina, Presidente della ASP Vecchia Viareggio;
Malagoli Davide, Presidente della Roller Modena; Crosara Massimo, Presidente della
Real Breganze;
Premesso che
- previa segnalazione da parte del Segretario generale della Lega Nazionale Hockey, sig.
Cesare Ariatti, in data 30 settembre 2014 e nuovamente in data 15 novembre 2014, con
prot. 29/14 bis del 14 maggio le suddette persone fisiche venivano deferite dal
Procuratore Federale dinanzi a questo Tribunale per rispondere dell’illecito disciplinare
di cui agli artt. 1 - “Doveri ed Obblighi”, 6) “Offesa alla dignità, al decoro ed al
prestigio della Federazione e degli Organi Federali” e 26) lett. F “Circostanze
Aggravanti” del Regolamento di Giustizia e Disciplina, nonché artt. 1 “Osservanza
della disciplina sportiva” e 7) “Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione” del
Codice di Comportamento Sportivo del CONI per avere sottoscritto e diffuso un
comunicato stampa riportato da alcuni quotidiani nelle date del 28/29 settembre e
Viale Tiziano, 74 - 00196 - ROMA - Tel. 06/9168.4011 – [email protected] - www.fihp.org
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pubblicato sul sito web http://www.Inh2.it/ in data 17 novembre 2014, contenente
dichiarazioni lesive del prestigio della Federazione e degli Organi Federali (con recidiva
ex art. 28 R.G.D. FIHP nei confronti di: Corona Maurizio, Presidente Hockey Sarzana);
con il medesimo atto venivano deferite, altresì, le società in epigrafe, per la
responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento di
Giustizia e Disciplina della F.I.H.P. per l’operato dei propri Presidenti e dirigenti;
pervenivano presso la Segreteria della Giustizia Sportiva FIHP, tempestivamente e
ritualmente, memorie difensive da parte delle suddette società, con le quali si
evidenziava che: (i) quanto affermato nel comunicato stampa costituiva un legittimo
esercizio del diritto di critica; (ii) le affermazioni ivi contenute si riferivano
esclusivamente alla Lega Hockey e non alla FIHP; (iii) non vi sarebbe stata alcuna
offesa alla dignità o al decoro della Federazione o dei suoi organi; (iv) in ogni caso, la
denuncia era pervenuta dal signor Cesare Ariatti, che non è un tesserato;
in data 18 marzo 2015 veniva sentito il signor Fausto Pozzan, legale rappresentante
della ASD H. Breganze nonché delegato dalla ASD H. Club M. Precalcino e dalla ASD
Pattinomania Matera, il quale riportatosi alla memoria in atti ribadiva che non vi era
stata alcuna offesa rivolta agli Organi Federali poiché gli addebiti erano indirizzati solo
alla Lega Hockey;
in data 14 aprile 2015 venivano sentiti i signori Claudio Bicicchi, legale rappresentante
della ASD Viareggio Hockey, nonché delegato dalla Pol. Molinese e dalla ASD
Vecchia Viareggio e il signor Francesco Marchesini legale rappresentante della ASD
Roller Bassano. I predetti si riportavano alla memoria in atti e aggiungevano: il
Bicicchi, che il comunicato stampa voleva essere solo una critica nei confronti della
gestione della Lega Hockey ed il Marchesini che era dispiaciuto che la FIHP non li
avesse tutelati ed abbia invece preso le difese della Lega;
pervenivano altresì, presso la Segreteria della Giustizia Sportiva FIHP, le istanze di
patteggiamento e relativi pareri positivi del Procuratore Federale e le successive
comunicazioni non ostative da parte della Procura Generale dello Sport del CONI con
riferimento a: ASD Hockey Breganze; Turle Antonello; Agrate Hockey; Biraghi
Pierluiggi; Hockey Sandrigo; Scanavin Dario; Pattinomania Matera; Xiloiannis Cristos;
Azzura Hockey Novara; Ferrari Massimo; Roller Bassano; Marchesini Francesco; Real
Breganze; Crosara Massimo; H.C. Montecchio Precalcino; Riva Tiziano; ASD
Montebello; Pellizzaro Eddileno; Hockey Thiene; Marchioretto Antonio; G.S. Hockey
Trissino; Greco Andrea Pasquale;
secondo quanto disposto dall’art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall’art. 77 del
Regolamento di Giustizia e Disciplina il Presidente fissava, pertanto, l’udienza di
discussione per il 21 luglio 2015, dandone comunicazione agli incolpati, alle società ed
al Procuratore Federale;
l’udienza fissata veniva rinviata al successivo 27 luglio per assenza giustificata di parte
del collegio giudicante;
all’udienza del 27 luglio 2015, acquisito il fascicolo e dichiarati utilizzabili gli atti in
esso contenuti, alla presenza del Procuratore Federale e del Sig. Claudio Bicicchi
(intervenuto in proprio e, con delega scritta, in rappresentanza delle società SPV
Vecchia Viareggio, Pieve 010, Nuova Polisportiva Molinese e Roller Modena), veniva
dichiarata l’efficacia dei suddetti accordi di patteggiamento, come da documentazione
allegata agli atti ed, aperto il dibattimento, si provvedeva alla correzione di alcuni errori
materiali nell’indicazione degli incolpati, contenuti nell’atto di deferimento;
nella stessa udienza, il Sig. Claudio Bicicchi, ut supra, rendeva dichiarazioni, come da
verbale;
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a questo punto, non essendo agli atti presente alcuna richiesta istruttoria di natura
testimoniale, il Tribunale, alla luce delle dichiarazioni rese dal Sig. Bicicchi, ritenuto
superfluo ogni ulteriore approfondimento, disponeva che si procedesse a formulare le
rispettive conclusioni;
- il Procuratore Federale, ritenuta provata la responsabilità dei soggetti deferiti e
considerato altresì il particolare contesto in cui la vicenda si era sviluppata, chiedeva
applicarsi la sanzione di euro 100,00 a carico di: Bicicchi Claudio n.q. e ASD Hockey
Viareggio; Brambilla Andrea n.q. e Hockey Roller Monza; Denni Lorenzo n.q. e Pieve
010; Sfingi Silvia n.q. e Nuova Polisportiva Molinese; Malagoli Davide n.q., Roller
Modena; Zanaboni Cristina n.q. e ASP Vecchia Viareggio; Corona Maurizio n.q. e
Hockey Sarzana;
- il Sig. Bicicchi, in proprio e per conto della società ASD Viareggio Hockey, nonché per
le società da lui rappresentate per delega, concludeva chiedendo il proscioglimento con
la formula “perché il fatto che non sussiste” o “perché il fatto non costituisce illecito
disciplinare”;
- all’esito della discussione e della formulazione delle conclusioni, il Tribunale si ritirava
in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, esaminato il contenuto del fascicolo acquisito, ritiene che il fatto integri gli
estremi dell’illecito disciplinare contestato.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 1° e 2° del Regolamento di
Giustizia e disciplina FIHP “1. Le Società, Associazioni ed organismi similari affiliati
(di seguito indicate come “Società”) e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed
osservare lo Statuto, i regolamenti della F.I.H.P. (Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio) e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti
al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni
caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio
della F.I.H.P. e/o di altre Federazioni. 2. I tesserati devono attenersi inoltre al Codice
di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e alle disposizioni antidoping nazionali
e internazionali”.
Inoltre, l’art. 6 del medesimo Regolamento dispone che “1. A tutti i soggetti
dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere a terzi o pubblicamente anche
attraverso la stampa, internet, o le emittenti radio televisive, giudizi o rilievi lesivi del
prestigio e della reputazione di Organi Federali, Organismi, Commissioni, affiliati e
tesserati, di soggetti operanti nell'ambito federale. 2. Il tesserato o l’affiliato che
contraddica al suddetto divieto con parole, scritti o azioni e leda gravemente la dignità,
il decoro e il prestigio della Federazione e degli Organi Federali è punito con
l'ammenda da 50,00 sino a 3000,00 € e/o con sanzione inibitiva per un periodo non
inferiore a gg.15 e non superiore ad un anno”, mentre l’art. 26) lett. F contempla tra le
“Circostanze Aggravanti” l’aver “commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di
diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi
federali o di qualsiasi altro tesserato”.
Ancora, secondo l’art. 1 e l’art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI: “I
tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati
all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre
misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il
presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti
dai rispettivi ordinamenti.”; “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento
sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione
dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti
nell'ambito dell'ordinamento sportivo.”.
Orbene, dal combinato disposto delle disposizioni sopra citate appare evidente la
sussistenza di uno specifico obbligo, in capo al tesserato, di astenersi dal porre in essere
condotte – quali dichiarazioni a mezzo stampa – lesive dei principi di lealtà e
correttezza sportiva previsti e sanciti dal Regolamento e dal Codice, esprimendo
pubblicamente giudizi o rilievi lesivi del prestigio della Federazione e degli Organi
Federali.
Nel caso di specie, il comunicato stampa contiene le seguenti, testuali dichiarazioni:
“Desideriamo sottolineare che il problema non è la Lega Hockey intesa come sindacato
di tutte le Società, da noi ritenuto necessario, ma il sistema negligente, opportunistico,
relazionale e a volte arrogante con il quale questa associazione è stata gestita nel
recente passato (...) Il Campionato di serie A1 2012 2013 è stato irregolarmente vinto
dalla società Marzotto Valdagno che ha utilizzato tre atleti stranieri senza pagare le
dovute tasse. Se gli organi della Lega preposti al controllo avessero denunciato
tempestivamente alla Giustizia Sportiva la grave irregolarità, i tre atleti stranieri
sarebbero stati immediatamente sospesi e il risultato finale del Campionato avrebbe
avuto sicuramente un altro esito. (…) Alle richieste di conoscere come venivano
impiegati i nostri soldi, il Presidente e il Segretario della Lega rispondevano con
arroganza e con minacce inviate attraverso i social network. (…) Questa totale
mancanza di rispetto delle norme statutarie da parte della lega avvenuta sotto gli occhi
della Fihp, ci ha indotto a rivolgerci al Giudice Ordinario per far rispettare i diritti di
noi associati. (…) Le nostre richieste di trasparenza e di democrazia sono state
strumentalizzate dagli organi di Lega e di Fihp che ci hanno dipinto come un gruppo di
irresponsabili che non ha a cuore le sorti del nostro sport e dei nostri atleti. (…) Gravi
irregolarità nell'hockey: campionati alsati e richiesta di tasse oltremodo esose (...) il
Consiglio Federale è stato più volte informato sulla ANOMALA conduzione della Lega
Hockey ".
L’esame testuale delle suddette dichiarazioni – ed, in particolare, di quelle connotate dai
seguenti epiteti: “…sistema negligente, opportunistico, relazionale e a volte arrogante
con il quale questa associazione è stata gestita nel recente passato”; “il Presidente e il
Segretario della Lega rispondevano con arroganza e con minacce inviate attraverso i
social network. ”; “Le nostre richieste di trasparenza e di democrazia sono state
strumentalizzate dagli organi di Lega e di Fihp che ci hanno dipinto come un gruppo di
irresponsabili (…) Gravi irregolarità nell'hockey: campionati falsati e richiesta di tasse
oltremodo esose” - conduce a ritenere le stesse offensive del prestigio e della
reputazione dei oggetti destinatari delle medesime, ossia la Lega Hockey e la
Federazione e travalicano evidentemente il diritto di critica.
Tutto ciò premesso, si può concludere circa la sussistenza delle responsabilità ascritte in
relazione alle condotte disciplinarmente sanzionabili, seppure maturate in un contesto
particolarmente concitato, com’è stato quello che ha caratterizzato l’aspro confronto ed
il contenzioso giudiziario tra le parti, dei quali occorre tener conto ai fini della contenuta
determinazione della sanzione (ammenda) nella misura di euro 75,00 per ciascuno, fatta
eccezione per Corona Maurizio ed Hockey Sarzana (ammenda di euro 100,00 per
ciascuno), stante la contestata recidiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, come in epigrafe
composto, ritenuti sussistenti gli elementi materiali delle fattispecie in contestazione,
commina:
- ai Sigg.ri Bicicchi Claudio, ASD Hockey Viareggio; Brambilla Andrea, Hockey Roller
Monza; Denni Lorenzo , Pieve 010; Sfingi Silvia , Nuova Polisportiva Molinese;
Malagoli Davide, Roller Modena; Zanaboni Cristina , ASP Vecchia Viareggio
l’ammenda di euro 75,00 per ciascuno;
- a Corona Maurizio ed Hockey Sarzana l’ammenda di euro 100,00 per ciascuno.
Il Tribunale incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il
contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private
interessate ed ai competenti organi del CONI disponendo fin d’ora, che, ove non
sottoposta a tempestivo gravame, l’Ufficio provveda ad attestarne l’irrevocabilità ed a
curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti
Organi Federali.
Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 27 luglio 2015.
F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente
F.to Avv. Valerio CIONI - Componente
F.to Avv. Alessandro GIORGETTA – Componente relatore