Atti seminario responsabilita gestore patrimoniale
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Atti seminario responsabilita gestore patrimoniale
RESPONSABILITA DEL GESTORE PATRIMONIALE E DEGLI ISTITUTI BANCARI: Novita normative e giurisprudenziali Seminario in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati del Cantone Tieino 4 dicembre 2007 Relatori Paolo Bernasconi, Avvocato e Notaio, Studio legale e notarile Peter· Bernasconi & Partners, Lugano, Professore aile Universita di San Gallo e di Como e 01 Centro di Studi Bancari Bruno Cocchi, Avvocato, gia giudice del Tribunale d'Appello, Lugano Raffaele Rossetti, Avvocato, Segretariato della Commissione Federale delle Banche, Berna RESPONSABILITA DEL GESTORE PATRIMONIALE E DEGLIISTITUTI BANCARI Novita normative e giurisprudenziali Sommario Pagina RESPONSABILITA 01 OIRITTO CIVILE a cura di Bruno Cocchi GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO 9 Normative applicabili 11 Obbligo di informazione 31 Ordini falsificati 101 Funzionario di banca 111 Attivita del gestore patrimoniale esterno 125 RESPONSABILITA 01 OIRITTO PENALE a cura di Paolo Bernasconi PRIMA PARTE: FRAMMENTAZIONE DELLA BASE LEGALE 145 147 Norme rilevanti per il mercato bancario e finanziario (TAB 199) 149 Rilevanza di norme professionali per I'interpretazione di norme legali sulla gestione patrimoniale (TAB 191) 150 Valenza giuridica delle regole sulla Corporate Governance (TAB 201) 154 Autorita sui mercato finanziario svizzero (TAB 2) 155 Vigilanza antirieiclaggio sugli intermediari finanziari (TAB 88) 157 Disparita di protezione a favore degli investitori secondo 10 natura della societa (TAB 60) 158 II puzzle della giurisdizione competente (TAB 200) 159 SECONDA PARTE: RESPONSABILITA DEL GESTORE - FIDUCIARIO 161 Norme professionali per i fiduciari (TAB 188) 163 Istanze di vigilanza sUII'attivita fidueiaria nel Cantone Tieino (TAB 190) 165 Condotta irregolare del fiduciario: 10 rilevanza per Ie sanzioni secondo 10 LFID (progetto 2007) (TAB 189) 167 RESPONSABILITA DEL GESTORE PATRIMONIALE E DEGLIISTITUTI BANCARI Novita normative e giurisprudenziali TERZA PARTE: RESPONSABILITA PEN ALE 171 Triangolo della gestione patrimoniale Rapporti contrattuali fra cliente, banca e gestore esterno (TAB 156) 173 Rapporti giuridici nella gestione tra banca, cliente e gestore esterno (TAB 22) 174 Conseguenze legali connesse all'accettazione di valori provenienti da gestione patrirnoniale irregolare (TAB 48) 175 Qualifica del churning da parte della CFB (TAB 203) 176 Rischio legale nella gestione patrirnoniale (TAB 204) 182 Rischio penale nella gestione patrirnoniale (TAB 184) 183 Gestione del patrirnonio successorale Responsabilita potenziali per I'intermediario finanziario (TAB 117) 186 Responsabilita penale dei mernbri di organi collegia Ii (TAB 62) 187 Responsabilita dell'irnprenditore per omissione (TAB 63) 188 Denuncia pen ale della banca: fra scelta e obbligo (TAB 162) 192 Check list: gestione della crisi legale (TAB 163) 193 QUARTA PARTE: RETROCESSIONI E COMMISSIONI 195 Banca depositaria e gestore esterno forme di remunerazione (TAB 157) 197 Retrocessioni - trasparenza e destinazione (TAB 158) 198 Rischi legali e reputazionali connessi aile retrocessioni (TAB 150) 203 Comrnissioni e retrocessioni a rischio penale (TAB 180) 206 QUINTA PARTE: CONCORRENZA SLEALE Infrazioni punibili secondo la Legge federale contro la concorrenza sleale (TAB 174) 213 215 RESPONSABILITA DEL GESTORE PATRIMONIALE EDEGLIISTITUTI BANCARI Novita normative e giurisprudenziaii Migrazione di personale e di c1ientela bancaria (TAB 181) 218 SESTA PARTE: SCAMBIO DIINFORMAZIONI FRA AUTO RITA A L1VELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 221 Rapporti fra procedimenti di diversa natura giuridica connessi 0110 scoperta di un'infrazione (TAB 15) 223 Sorveglianza pubblica e privata sui rischi giuridici e reputazionali (TAB 172) 225 Poteri sanzionatori della CFB riguardo aile banche e ai commercianti di valori mobiliari (TAB 176) 227 Mezzi di indagine della CFB riguardo aile banche e ai commercianti di valori mobiliari e riguardo agli strumenti collettivi di investimento (TAB 177) 228 Flusso di informazioni tra banche e autorita (TAB 8) 229 Fonte di informazione ordinarie della FINMA (TAB 202) 230 Interazione in diritto svizzero (LRD/LAIMP) fro misure antiriciclaggio e assistenza internazionale in materia penale (TAB 65) SETTIMA PARTE: MISURE PROCEDURALI RIGUARDANTI AVERI PATRIMONIALI 233 235 Relazione fro misure di blocco di beni e misure di prevenzione del riciclaggio (TAB 72) 236 Misure coercitive penali riguardanti valori patrimoniali (TAB 73) 237 RESPONSABILITA 01 FRONTE ALLA COMMISSIONE FEOERALE DELLE BANCHE ANCHE IN BASE A LAUFIN E LiCoL a cura di Raffaele Rossetti 241 RESPONSABILITÀ DEL GESTORE PATRIMONIALE E DEGLI ISTITUTI BANCARI: NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI CENTRO DI STUDI BANCARI, VILLA NEGRONI 4 dicembre 2007 __________________________________________________________________________ RESPONSABILITÀ DI DIRITTO CIVILE avv. Bruno Cocchi, già giudice del Tribunale d'appello 1. Normative applicabili 1.1. Art. 398 CO Responsabilità per fedele esecuzione 1 Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro. 2 Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. 3 Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall’uso. 1.2. Art. 11 LBVM Norme di comportamento1 1 Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha: a. un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi inerenti al genere di transazione effettuata; b. un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa possa ricostruire lo svolgimento delle operazioni; c. un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela non venga lesa da eventuali conflitti di interesse. 2 Nell’adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell’esperienza e delle conoscenze della clientela in materia. DTF 133 III 97 Obbligo di informazione del commerciante di valori mobiliari; relazione di conto/deposito con una banca (art. 11 LBVM). L'art. 11 LBVM è una norma con doppia natura: effetti sul rapporto di diritto privato fra il o la commerciante di valori mobiliari e i clienti (consid. 5 e 6). Circostanze in cui la banca assume, oltre a quelli derivanti dalla relazione di conto/deposito, obblighi quale consulente d'investimento (consid. 7). ZR 2007, 225 n. 57 Scopo della LBVM e valore di questa legge nei rapporti tra banca e cliente (consid. 8) 1 Vedi al proposito B. Chappuis/F. Werro, Le devoir d'information de l'article 11 LBVM et son rôle à la lumière des règles de conduite de l'ASB, in AJP 2005, 560 1.3. Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l’exécution d’opérations sur titres Directives de l’Association suisse des banquiers du 22 janvier 1997 Art. 3 Gradation du devoir d’information 1Le devoir d’information du négociant doit être rempli en fonction de l’expérience des clients et de leurs connaissances dans les domaines concernés. 2Le négociant peut en principe admettre que chaque client connaît les risques habituellement liés à l’achat, à la vente et à la détention de valeurs mobilières. En font partie en particulier les risques de solvabilité et de cours des actions, des obligations et des parts de fonds de placement. 3Le devoir d’information porte sur la structure de risque propre à certains types de transactions, et non sur les risques spécifiques de transactions particulières. 4Pour les types de transactions dont le potentiel de risque excède la mesure usuelle liée à l’achat, à la vente et à la détention de titres, chaque négociant peut remplir son devoir d’information de manière standardisée ou individualisée. Si le négociant informe de manière standardisée, l’information doit être délivrée sous une forme généralement compréhensible et de la même manière pour tous les clients. Lorsque le négociant informe de manière individualisée, il doit établir le degré d’expérience et les connaissances particulières de chaque client avec le soin requis par les circonstances et en se fondant sur ses informations. 5Le négociant n’a aucune obligation d’informer au sujet des risques de certains types d’opérations, lorsqu’un client confirme, au moyen d’une déclaration écrite particulière, qu’il connaît les risques afférents à ce type d’opérations – qui doivent être décrits exactement – et qu’il renonce à des informations supplémentaires. Art. 5 Meilleure exécution possible en termes de cours, de moment de l’exécution et de quantité 1Le négociant exécute les transactions sur un marché généralement reconnu et présentant toutes garanties d’une exécution conforme aux usages. 2Sur les marchés où cette pratique est admise, le négociant peut exécuter les transactions en intervenant lui-même comme contrepartie, à condition que cela ne porte pas préjudice au client. Art. 8 Traitement des conflits d’intérêts 1Le négociant doit adopter des mesures d’organisation appropriées en vue d’éviter que des conflits d’intérêts ne surgissent entre lui-même et ses clients ou entre ses collaborateurs et des clients. Le cas échéant, il doit faire en sorte que les intérêts des clients ne soient pas lésés par de tels conflits d’intérêts. 2Dans les cas exceptionnels où une atteinte aux intérêts du client ne peut être évitée en situation de conflit d’intérêts, le négociant doit l’indiquer de manière appropriée. Regole Deontologiche dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni Art. 1 Preambolo • Allo scopo di salvaguardare ed accrescere, in Svizzera come all’estero, la reputazione della categoria professionale dei gestori indipendenti svizzeri di patrimoni, • con la volontà di offrire un contributo efficace alla tutela degli investitori, • con l'intenzione di contribuire in modo efficace alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i gestori indipendenti di patrimoni, riuniti in seno all’Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni (ASG), si impegnano nei confronti di ASG - intesa quale organismo di autodisciplina, incaricato della salvaguardia degli interessi e della reputazione della categoria professionale nel quadro delle presenti Regole Deontologiche - a: a) consigliare, quale specialista indipendente, in ogni momento la controparte ed informarla in merito ai possibili rischi derivanti dall’attuazione della politica d’investimento; b) a rispettare le disposizioni concernenti la lotta contro il riciclaggio di denaro e la garanzia di diligenza nell’ambito delle operazioni finanziarie, contenute nella Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario del 10 ottobre 1997 (LRD). Art. 10 Mandato di gestione patrimoniale I soci stipulano con la controparte un mandato di gestione patrimoniale in forma scritta. Il mandato comprende l’estensione e la durata del mandato, definisce la valuta di riferimento, l’obiettivo d’investimento, la politica strategica d’investimento, rispettivamente l’allocazione del patrimonio ed eventuali restrizioni in materia d’investimento, descrive il tipo, la periodicità e l’estensione del rendiconto e fissa l’ammontare e la base di calcolo dell’onorario per l’esercizio del mandato. 1.4. Principi della responsabilità fondata sulla fiducia2 Carattere sussidiario rispetto alla responsabilità contrattuale3 2. Obbligo d'informazione DTF 131 III 377 Investimento proposto da un terzo nei locali di una società fiduciaria, alla presenza di un suo funzionario. Responsabilità della società fiduciaria. Natura sussidiaria della responsabilità fondata sulla fiducia (consid. 3). Obblighi della fiduciaria che assume un ruolo equiparabile a quello di una banca (consid. 4.1). Interpretazione del contratto di mandato stipulato dalla società fiduciaria con l'investitore (consid. 4.2). Condizioni della responsabilità fondata sulla fiducia. Una tale responsabilità non ha che un carattere sussidiario rispetto alla responsabilità contrattuale. Condizioni alle quali una fiduciaria, come una banca, può essere chiamata a rispondere, in virtù degli obblighi del mandatario, del danno subito dal suo cliente per un investimento sfortunato sui rischi del quale non ha attirato la sua attenzione. Per principio la banca o l'intermediario finanziario che esegue delle istruzioni puntuali senza avere un mandato di gestione non assume l'obbligo di dover segnalare al cliente i rischi derivanti da un determinato investimento. tuttavia un tale obbligo può derivare da un rapporto particolare di fiducia che autorizza il cliente ad aspettarsi una tale informazione. TF 4C.394.2005 del 29 marzo 2006 Obbligo di informazione della banca - contratto di consiglio agli investimenti per atti concludenti 2 Moser/ Berger, Vertrauenshaftung auch im Bankgeschäft - zur Haftungsgrundlage und zu den Grenzen von Aufklärungspflicht , in AJP 1999, 541 3 DTF 131 III 377 TF 4A.189/2007 del 31.7.2007 Obbligo di informazione della banca in assenza di mandato di gestione - Responsabilità fondata sulla fiducia negata nel caso di una persona che acquista da un cliente della banca delle azioni che questi aveva in portafoglio. TF 4C.385/2006 del 2.4.2007 Obbligo di informazione della banca in assenza di mandato di gestione ma in presenza di un particolare rapporto di fiducia tra banca e cliente riconosciuto nel caso di clienti pensionati, privi di conoscenze bancarie e che hanno seguito, in altra banca, il loro consulente che da anni li seguiva. TF 4C.205/2006 del 21.2.2007 Obbligo di informazione della banca in assenza di un mandato di gestione ma con consiglio agli investimenti. La banca ha proposto, con la concessione di un credito garantito da pegno, l'acquisto di parti di un hedge fund che hanno poi perso completamente di valore. La LF sulle borse e il commercio dei valori mobiliari obbliga la banca ad informare il suo cliente sui rischi specifici di un tipo di transazioni ma non sui rischi legati ad un prodotto specifico. Per stabilire l'ampiezza del dovere di informazione nel caso di consigli per investimenti, non sarebbe ragionevole esigere dalla banca che conosca le decisioni pubblicate su internet di tutte le autorità di regolamentazione del mondo intero, comprese quelle non pubblicate nei giornali specializzati ed a maggior ragione quelle emanate da autorità diverse da quelle dello Stato di incorporazione della direzione del fondo. Le esigenze riguardanti il dovere di informazione della banca sono più elevate quando il cliente non specula solo con il suo patrimonio ma anche con i crediti della banca. II CCA 12.2005.174 del 4.6.2007 Gestore patrimoniale esterno - obbligo di informazione - profilo del cliente Responsabilità del gestore patrimoniale, con procura per qualsiasi tipo di investimento, che non dà informazioni al cliente, sprovveduto in materia, anche se non richiesto. II CCA 12.2004.150 del 5 ottobre 2005 Gestore patrimoniale esterno - investimenti speculativi in perdita - obbligo d'informazione responsabilità della banca depositaria La banca depositaria è in teoria responsabile delle perdite causate al cliente dal gestore esterno, se le operazioni effettuate da questi non sono contemplate dalla procura. La banca che non è al beneficio di un mandato di gestione non è in generale tenuta a salvaguardare gli interessi del cliente né ad informarlo in merito alla gestione effettuata da un gestore esterno. In concreto la banca è stata considerata in parte responsabile delle perdite causate dal gestore esterno in quanto, pur avendo avuto il sospetto che qualcosa non andava per il giusto verso, non ha ritenuto di contattare direttamente il cliente, affinché avesse a confermare la conformità dell'agire del gestore, rispettivamente di chiedere al gestore l'esibizione di un'istruzione specifica del cliente.4 4 vedi NRCP 2004, 258 sugli obblighi di informazione della banca depositaria di un conto gestito da un gestore di patrimoni indipendente II CCA 10.2003.5 del 23 agosto 2006 5 transazioni su opzioni - margine inferiore al necessario - informazione in assenza di mandato di gestione La banca non è responsabile delle perdite del cliente su operazioni di opzioni quando non chiede margini sufficienti a garantire le operazioni, a meno che sia evincibile una particolare attenzione per la protezione del cliente. La banca deve informare solo eccezionalmente il cliente di eventuali pericoli in investimenti da questi ordinati, in particolare quando tra le parti è in essere una relazione di fiducia a seguito del prolungato rapporto contrattuale ma non ha un dovere particolare di avvertimento del cliente quando questi è persona avvertita in materia. 3. Ordini falsificati DTF 132 III 449 Responsabilità della banca che esegue gli ordini fraudolenti di una persona non autorizzata. Al momento dell'apertura del conto i clienti hanno sottoscritto una clausola di trasferimento dei rischi che non può essere loro opposta nelle circostanze in esame: la banca, a causa della fiducia smoderata che nutriva nel mandatario incaricato di gestire gli averi in conto, ha rinunciato a quelle precauzioni che applica normalmente nelle sue relazioni con i gestori esterni e, senza pretendere nessuna conferma da parte del cliente, ha eseguito ordini che esulavano dal mandato di gestione. II CCA 12.2005.45 del 9.2.2006 Responsabilità per esecuzione di ordine telefonico La banca non risponde per aver dato seguito ad un ordine telefonico di bonifico, poi rivelatosi non proveniente dal cliente, quando i dati riferiti dall'ordinante al telefono corrispondono alla nota informativa del cliente e successivamente, su richiesta del funzionario di banca, l'ordine viene confermato per fax con la firma, sembrata autentica, del cliente. Non era necessaria, in queste circostanze, una richiamata telefonica di controllo della banca al cliente. TF 4C.315/2005 del 2.5.2006 Responsabilità della banca per agire del gestore di patrimonio esterno prelevamenti con ordine fax falsificato. La banca risponde verso il cliente per i prelevamenti dal suo conto eseguiti dal gestore di patrimoni esterno che tale facoltà non aveva e che si fa consegnare i soldi alla cassa presentando una fiche di cassa in bianco sottoscritta falsamente (anche se in modo quasi perfetto) dal cliente e che il cassiere registra e compila con l'importo prelevato, quando tali modalità di prelevamento si sono succedute per molte volte. 5 in NRCP 2006, 218 4. Funzionario di banca disonesto TF 4C.5.2007 del 1 giugno 2007 Malversazioni del consulente bancario sul conto del cliente. Non riconosciuta una colpa concomitante del cliente per i suoi mancati controlli poiché non vi è causalità adeguata tra questo agire omissivo e le malefatte del funzionario, addebitabili alla banca nella quale il cliente ripone la massima fiducia. 5. Attività del gestore patrimoniale esterno II CCA 12.2005.154 del 23.5.2007 Operazioni del gestore esterno non contemplate nella procura amministrativa. Responsabilità della banca depositaria per aver consentito, trascurando le più elementari regole di prudenza, che il gestore esterno eseguisse operazioni non volute dal cliente. Ritardo nella contestazione delle operazioni eseguite. RESPONSABILITA DEL GESTORE PATRIMONIALE E DEGLIISTITUTI BANCARI Novito normative e giurisprudenziali " 01 OIRITTO PENALE RESPONSABILITA A cum di Paolo Bernasconi 145 146 RESPONSABILITA DEL GESTORE PATRIMONIALE E DEGLIISTITUTI BANCARI Novita normative e giurisprudenziali Primo porte: FRAMMENTAZIONE DELLA BASE LEGALE 147 148 P Bernasconi TABELLA 199 NORME RILEVANTI PER IL MERCATO BANCARIO E FINANZIARIO mandato responsabilita come amministratore lavora responsabilita contrattuali CIVILE - bancarotta reati patrimoniali riciclaggio corruzione insider trading aggiotaggio PENALE successioni SOFT LAW NATURA DELLE NORME AMMINISTRATIVO vigilanza FISCALE abusivismo finanziario imposte estere imposte nazionali concorrenza antitrust violazione della privacy attivita irreprensibile 149 imposte dirette e indirette P, Bernasconi [email protected] TABELLA 191 -1 RILEVANZA 01 NORME PROFESSIONALI PER L'INTERPRETAZIONE 01 NORME LEGALI SULLA GESTIONE PATRIMONIALE norme del CO sulla norme amministrative sulla diligenza contrattuale 2 garanzia di attivita irreprensibile 3 norme professlona Ii' Corporate art. 11 LBVM (soft law) art. 20 LiCol Governance ammlnlstrazlone infedele cattiva gestione carente diligenza responsabilita penale (art. 158 CPS) (art. 165 CPS) nell'identificaZIOne dell'impresa (art. 305ter CPS) (art. 102 CPS) 1. 2. 3. 4. P, es. dell'ASB 0 dell'ASG P, es. nel contratto di mandato (art. 398 cpv. 2 CO) Art. 3 cpv. 2 lit c LBCR; art. 10 cpv. 2 LBVM; art. 14 cpv. 1 LiCol; art. 8 cpv. 1 lit. a LFID Cfr. il testa in grassetto delle norme penali allegate '"" TABELLA 191 - 2 Art. 102 CPS Punibilita 1 2 Se in un'impresa, nell'esercizio di attivita commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, e commesso un crimine 0 un delilto che, per carente organizzazione interna, non puC> essere ascrilto a una persona fisica determinata, il crimine 0 II delilto e ascrilto all'impresa. In questo caso I'impresa e punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.. Se si tralta di un reato ai sensi degli articoli 2601e" 260Quinquies, 30S bis , 3221e" 322quinquies o 322seplies capoverso 1 oppure di un reato secondo I'articolo 4a capoverso 1 leltera a della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, I'impresa e punita a prescindere dalla punibilita delle persone fisiche qualora Ie si possa rimproverare di non avere preso tutte Ie misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato . 3 II giudice determina la multa in particolare in funzione della gravita del reato, della gravita delle lacune organizzative e del danno provocato, nonche della capacita economica dell'impresa. 4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo: a. b.. c.. d.. Ie persone giuridiche di dirilto privato; Ie persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali; Ie societa; Ie dilte individuali. Art. 30S1e, CPS Carente dlligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare 0 a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identita dell'avente economicamente diritto, e punito con una pena detentiva sino ad un anna 0 con una pena pecuniaria. 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono aile autorita svizzere preposte al perseguimento penale e aile autorita fed era Ii designate dalla legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine. 151 TABELLA 191 - 3 Art.. 158 CPS Amministrazione infedele 1 Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale 0 negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui 0 a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, 10 danneggia 0 permette che cia avvenga, e punito con una pena detentiva sino a tre anni 0 con una pena pecuniaria. Eo punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altruL II giudice pua pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se iI colpevole ha agito per procacciare a 58 0 ad altri un indebito profitto . 2 Chiunque, per procacciare a S8 0 ad altri un indebito profitto, abusa della qualita di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale 0 da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, e punito con una pena detentiva sino a cinque anni 0 con una pena pecuniaria. 3 L'amministrazione infedele a danno di un congiunto domestica e punita soltanto a querela di parte . 0 di un membro della economia Art. 165 CPS Cattiva gestione 1 II debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi 0 utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione 0 nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona 0 aggrava iI proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, 0 e punito, se viene dichiarato il suo fallimento 0 se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni 0 con una pena pecuniaria. 2 II debitore escusso in via di pignoramento e perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni. La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di carenza di beni. 152 TABELLA 191 - 4 Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alia leggera, a fare spese sproporzionate 0 speculazioni avventate, ovvero che I'ha sfruttato in modo usurario Art. 11 LBVM Norme di comportamento 1 Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha: 8. un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi inerenti al genere di transazione effettuata; b.. un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli ordini della clientela e far sl che la stessa possa ricostruire 10 svolgimento delle operazioni; c.. un obbligo di lealta: in particolare deve vegliare affinche la sua clientela non venga lesa da eventuali conflitti di interesse 2 Nell'adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell'esperienza e delle conoscenze della clientela in materia Art 20 LiCol Principi 1 I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi: a. obbligo di fedelta: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori; b.. obbligo di diligenza: adottano Ie misure organizzative indispensabili a un'attivita ineccepibile; c.. obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono.. 2 L'autorita di vigilanza puc) definire come standard minimi Ie norme di comportamento di organizzazioni del settore. * * 153 * P, Bernasconi TABELLA 201 VALENZA GIURIDICA DEllE REGOlE SUllA CORPORATE GOVERNANCE amministrazione infedele (art, 158 CPS) caUiva gestione (art" 165 CPS) risarcimento deldanno radiazione •••••••••••••••••••••• • _c • • • • • •-:,,','i,'::';,;',"',:';:-",:,:,'.",:i:;·.: BAD ..:....'.;',...':.:'....,.... 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AMMINISTRATIVE revoca della Iicenza revisioni straordinaria o speciale revoca di licenza allontanamento di dirigenti e di azionisti multa 154 messa in Iiquidazione P, Bernasconi TABELLA 2 -1 AUTORITA SUL MERCATO FINANZIARIO SVIZZERO Autorita federale di sorveglianza , , .1 SUI revison Ombudsman* Comm.* COB 03 CFB 0 (LB/LRD/ORD-CFB/ CDB llche sa 0 0 borse e cammerCianti di valori mobiliari \ Strumenti collettivi di Investimento 0 bancaria C:6 o Legge sulla CPC j LRD L ~ LBVM Aut. fed. di cantrollo 1 antiriciclaggio UFApl 0 \ LBCRj LICol j LRD LBVMj LRD Autorita fed. di vig i1anza LSA OAD* LRD ILRD o 0 altre compagnie di asslcurazlone casse pensioni vigilanza diretta vigilanza Indiretta Commlssione federale di vigilanza altri intermediari finanziari f-' LCG t;::L-------..---'--------.;-----'------.--~7---=-'==-=----l---T--L-___:;.___-'------'-"7_=:::.:...------' case da giOca UffiCio federale di comunicazione SECO I + LRDI CPS • Autorita penale Cony. dell'Aja * o o 1 Nota Bene: gludice Civile; UEF ~ Autorita stramere corrispondenti ~ U~~~--;;-;--~~~--: Autorita fiscale e doganale CD!j Accordi bilaterali UE-CH tramite questa segno (ponte) vlene Indicata la possibilita di callaborazlone can Ie autorita stranlere carnspondentl. Le entita cantrassegnate can I'asterlsco sana private Le tre entita cantrassegnate can questa slmbolo si fonderanno nella FINMA Tutte Ie entita cantrassegnate can questa slmbolo passeranno satta II contrallo della FINMA In data 22 glugno 2007 Ie Camere federali hanna appravato la legge che rlunlsce la CFB, l'UffiCio federale sulle asslcurazlonl private e l'Autorita federale di cantrello antiriclclagglo ... In una umca autorita federale di sorveglianza sUi mercati finanzlari FINMA secondo la nuova LAUFIN. vedi elenco delle abbrevlazloni sulla pagma 2 p, Bernasconi TABELLA 2 - 2 LEGENDA CDB03 Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche http://www.swissbanking.org/1116_i.pdf CDI: Convenzioni bilaterali contra la doppia imposizione CPC Legge federale del 23 giugno 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC) (RS 172.222.0) LBN Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera LBVM Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e iI commercio di valori mobiliari (RS 954.1) LCG Legge federale sui gioco d'azzardo e sulle case da gioco (RS 935.52) LFI Legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento (RS 951.31) LICol Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (RS 951.31) LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alia lotta contro iI riciclaggio di denara nel settore finanziario (RS 955.0) LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (RS 961.01) LSR Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori) adottata dal Parlamento iI 16 dicembre 2005; entrata in vigore iI L settembre 2007 OAD: Organismo di autodisciplina antiriciclaggio ORD-CFB: Ordinanza della CFB relativa alia lotta contro iI riciclaggio di denaro, in vigore dal 1 0 luglio 2003 (RS 955.022) SECO Segretariato di Stato dell'economia (http://www.seco-admin.ch) * * * * * 156 TABELLA 88 P.Bernasconi [email protected] VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (IF) ,----------------------------------------- Autorita di vigiianza sui mercato finanzlario (AUFIN / FINMA) --- UFA CFB 1 , AUTORITA DI CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO -------- _ DAD FSA/FSN altn DAD DAD ASG FCT ASSlcurazionl Banche ,, , DAD ,, ,, ,, ,, , , '. , , fiduCiari ticinesi IF sottoposti direttamente ,'' ,,, ,, , ,\ " ,, ,, , ,, ,, :. . . ,, ,, t " gestori patrimoniali ' ~ - ~ ,---~-------"--------"-----'---_z.,~~------- Ufficio federale di comunicazione • Autorita penale 00 00 P, Bernasconi TABELLA 60 DISPARITA DI PROTEZIONE A FAVORE DEGLI INVESTITORI SECONDO LA NATURA DELLA SOCIETA SCELTA , a r/; ,.I; - ~-~ ~- ~' UI 1-" <;;v<;;IILIUIlt::~ <;; UI I t::~ I lIt:: " ., , , I -'- ... ,,_ DOIIl..Ilt:: ' _L U IIIVt::::>LII IIt::IILU -~~~,~---~ , ~VILLt::1 - 0 Identificazione dell'avente diritto economico ejo azionista x x x Contabilita obbligatoria x x x x o o Denuncia di irregolarita interne (Whistleblowing) o o o Revisore interno obbligatorio x o Revisore esterno obbligatorio x Importo minima del capitale x x x x o Capitale proporzionato agli impegni x o o Responsabilita civile degli amministratori x x o Compliance obbligatorio o Sorveglianza statale a) globale x o b) antiriciclaggio X X X o o o o Garanzia d'attivita irreprensibile Misure a favore dei creditori a) in caso di pericolo X o o b) nel quadro del fallimento X X o X X ? Responsabilita penale dell'impresa (art. 102 CPS) 158 P Bernasconi TABELLA 200 IL PUZZLE DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE Vengono qui menzionate alcune circostanze di fatto in base aile quali, in determinati casi, un tribunale potrebbe determinare la competenza territoriale e, talvolta, anche il diritto applicabile, andando al di 103 dell'apparenza formale risulta~Ml dai documenti. 160 RESPONSABILITA DEL GESTORE PATRIMONIALE E DEGLIISTITUTI BANCARI Novite normative e giurisprudenziali Secondo porte: RESPONSABILITA DEL GESTORE-FIDUCIARIO 161 162 TABELLA 188 - 1 p" Bernasconi paolo. [email protected] NORME PROFESSIONALI PER FIDUCIARI regolamenti di Ordini o di organlzzazioni professlonali Ordine di affiliazlone p.es. regolamenti di OAD (p.es.) per analogia - CDB 3 - Swiss Funds Association - Direttive ASB sulla gestione patrimoniale - svrr - STV / USF OAD FCT ASG regolamenti interni 2 contratti 3 altri OAD p.es. - Camera Fiduclaria Svizzera - ASG OAD usi' commerciali ~ ll:I m .... > ... 00 00 TABELLA 188 - 2 Legenda della Tabella n. 188 1. Secondo I'art 13 cpv 1 lit b LFID iI fiduciario deve osservare gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino: possono rientrarvi norme giurisprudenziali (come p.es la STF sulla trasparenza riguardo aile retrocessioni) norme sulla corporate governance (efr, Ie norme di economie suisse) oppure norme sulla best practice in determinati settori. 2, I regolamenti interni di ogni fiduciaria sono obbligatori, p. es quelli imposti dalla LRD ejo dai Regolamenti GAD, oppure facoltativi, p" es, quelli che stabiliscono Ie competenze degli organi socia Ii nel caso in cui I'attivita fiduciaria venga esercitata nella forma giuridica della societa anonima. 3, I contratti pattuiti con la c1ientela, specie quelli professionali standardizzati, come pure Ie Condizioni Generali d'Affari, costituiscono altre fonti private di doveri professional! 164 TABELLA 190 - 1 P. Bernasconi ISTANZE DI VIGILANZA , SULL'ATTIVITA FIDUCIARIA NEL CANTONE TICINO vig i1a nza antiric lela ggio 1 Autorita ticlnese di vigilanza 3 5 4 FIDUCIARI vigilanza indiretta societa 6 di revislone esterna 7 Autorita penali Autorita fiscali Tribunali civili UEF err. note annesse mercat0 8 media, e1ienti, google, associazioni di consumatori, ecc. Autorita federale di sorveglianza del revisori 9 ~ CIl m rr- » ... ID o TABELLA 190 - 2 Legenda della Tabella n. 190 1. Le cosiddette Autorita di vigilanza antiriciclaggio - ossia l'Autorita federale di controllo antiriciclaggio (AdC), Ie altre autorita federali e gli DAD - vigilano sull'attivita dei fiduciari e di altri intermediari finanziari esclusivamente riguardo all'osservanza delle norme della Legge federale antiriciclaggio e delle relative ordinanze di applicazione. Si rammenta che fra i doveri antiriciclaggio rientra anche I'identificazione e gestione dei rischi di carattere legale e reputazionale. e prevista dalla relativa 2 L'Autorita federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN) Legge federale iI cui messaggio del Consiglio federale risale al 1. febbraio 2006 ed state approvato iI 22 giugno 2007 dalle Camere federali. e 3. L'Autorita di vigilanza sui fiduciari prevista dall'art 18 LFID deve essere costituita dal Consiglio di Stato. 4 . Numerosi intermediari finanziari sono sottoposti alia vigilanza diretta dell'Autorita federale di contrallo antiriciclaggio, che verra prassimamente incorporata nella AUFIN. 5.. La grande maggioranza dei cosiddetti "altri Intermedlari fiduciari sottoposti alia Legge ticinese sui fiduciari, antiriciclaggio degli Organismi di autodisciplina (DAD). finanzlari'~ e cui appartengono i sottoposta alia vigilanza 6 Secondo I'art 17 LFID ogni fiduciario "e tenuto a disporre dl un revisore Indipendente iscritto all'albo dei fiduciari'~. Secondo I'art 17 cpv.. 3 LFID "il revisore che viene a conoscenza di un'infrazione grave deve informare immediatamente l'Autorita di vigllanza". La Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, adottata dal Parlamento iI 16 dicembre 2005, dovrebbe entrare in vigore per la seconda meta del 2007. Analogamente agli obblighi previsti per Ie societa di revisione esterna bancarie, I'art. 17 cpv 1 LFID prevede che iI revisore indipendente del fiduciario "certifica annualmente II rispetto del doverl stabilitl dalla legge 0 da dlrettlve dell'Autorita dl vigilanza'~. Fra questi doveri rientrano anche I'obbligo di identificare e gestire i rischi legali e reputazionalL 7 Secondo I'art. 26 LFID: ''le Autorlta giudiziarie ammliJistratlve nonche gli uffici di esecuzione e fallimenti Infor c mana l'Autorita dl vigilanza riguardo aIle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca dell'autorizzazione come pure per l'awio dl un procedimento per esercizio abusivo'~. 8. Secondo I'art. 22 cpv. 1 LFID: "iI procedimento disciplinare avviato dufficlo 0 su segnalazione". Non prevista una limitazione riguardo alia fonte 0 all'origine delle segnalazioni, che pertanto possono provenire anche, almeno in teoria, per esempio, dai mass media 0 dalle associazioni dei consumatori 0 di protezione degli investitori. e e 9. La legge federale sull'Autorita di sorveglianza sui revisori dovrebbe entrare in vigore iI durante il secondo semestre del 2007 (http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2006/2006-12-083.html) 166 P. Bernasconi [email protected] TABELLA 189 - 1 CONDOTTA IRREGOLARE DEL FIDUCIARIO: RILEVANZA PER LE SANZIONI SECONDO LA LFID (progetto 2007) VIOLAZIONE Dr DOVERI PROFESSIONALI generali 1 ejo speclali 2 attivita reprensibile 4 reati intenzionali 3 procedimento condanna sospenslone S cautelare sanzioni 6 revoca 7 ammonimento j multa j sospenslone efr. note annesse ... TABELLA 189 - 2 Legenda della Tabella n. 189 1. Fra i doveri generali previsti dall'art. 13 della LFID figurano i seguenti, per concretizzare i quali sicuramente si dovra far capo anche al contenuto dei doveri professionali: - dovere di operare in modo coscienzioso - dovere di dimostrarsi degno della considerazione che la sua professione e la sua funzione esigono - dovere di osservare gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino 2. L'art 14 LFID prevede a carico del fiduciario incaricato della gestione patrimoniale quattro doveri (di cui i primi tre sono stati ricavati dall'art. 11 LBVM) per concretizzare i quali sicuramente si dovra far campo anche al contenuto di norme professionali, 3, Secondo I'art 8 cpv. 1 lett b LFID, un requisito per ottenere I'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario e II seguente: ''godere di ottirna reputazione e garantire un'attivita irreprensibi/e" (trattasi di norma ripresa integralmente dall'art 3 cpv, 2 lett, c della LBCR e dall'art 10 cpv, 2 LBVM, per cui l'Autorita cantonale potra far capo all'estesa giurisprudenza gia esistente in applicazione delle due norme suddette), Secondo I'art. 8 cpv" 2 LFID: "non gode di ottirna reputazione, rispettivarnente non garantisce un'attivita irreprensibile, in partico/are chi neg/i u/tirni died anni e stato condannato in 5vizzera per reati intenziona/i contrari a/fa dignita profess/ona/e. " Secondo I'art. 8 cpv, 3 LFID: "i/ capoverso 2 de//'art., 8 LFID si app/ica per ana/ogia ne/ casa di condanne subite a/I'estero per reati conternp/ati da/ diritto 4. II requisito dell'attivita irreprensibile .svizzero/~ e previsto dall'art. 8 LFID, 168 TABELLA 189 - 3 5. Secondo I'art 24 cpv 1 LFID: "se un fiduciario e soggetto ad un procedimento penale per reatl intenzionali contrari alia dignita professionale, oppure se contro di lui e pendente un procedimento per la revoca dell'autorizzazione, l'Autorita di vigilanza pur) sospender/o a (itolo cautelare dal/'esercizio della professione, In atteso della decisione definitiva ", Si sottolinea che, nell'ambito della sospensione cautelare, iI principio ''in dubio pro reo" ovviamente non e applicabile" Infatti, trattasi di un principio che e applicabile esclusivamente da parte del Tribunale penale chiamato a giudicare sulla colpevolezza 0 sull'innocenza di una persona. Poiche Ie funzioni del Tribunale penale, da una parte, e dell'Autorita di vigilanza sull'esercizio della professione di fiduciario, dall'altra parte, sono completamente diverse, i principi di natura penale non sono applicabili sic etsimpliciternella procedura sanzionatoria amministrativa" 6, Secondo I'art 21 cpv, 1 LFID: "1'Autorlta di vigllanza pun/see Ie infrazioni e i doverllnfliggendo l'ammonimento, la multa ejo la sospensione dell'esercizio della professione'~, Fra questi doveri rientrano i doveri di carattere generale e di carattere speciale previsti dall'art 13 e dall'art, 14 LFID, per la concretizzazione dei quali si deve far capo anche ai doveri di carattere professionale. 7. Secondo I'art. 20 cpv. 1 LFID: ''l'Autorlta di vigilanza revoca II dlritto di esercltare la professlone se II fiduclario non adempie plu Ie condlzionl paste dalla legge per il rllascio dell'autorizzazione'~ Poiche fra Ie condizioni per I'esercizio della professione rientra quella prevista dall'art 8 cpv. 1 lett, b LFID secondo cui iI fiduciario deve "godere dl ottlma reputazione e garantire un'attlvlta Irreprensibile'~ la revoca viene ordinata se la violazione di doveri professionali e tale da dover essere considerata come un'attivita reprensibile" * * 169 * 170 RESPONSABILITA DEL GESTORE PATRIMONIALE E DEGLIISTITUTI BANCARI Novita normative e giurisprudenziali Terza parte: RESPONSABILITA PENALE 171 172 TABELLA 156 p, Bernasconi TRIANGOLO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Rapporti contrattuali fra cliente, banca e gestore esterno 4 gestore esterno banca 3 2 5 1 Cliente titolare del conto avente diritto economico della societa di sede che titolare del conto e 1. contratto fra la banca ed iI c1iente (contratto di deposito, conto corrente, ecc.) 2. procura ammrnistrativa del cliente a favore del gestore esterno 3. contratto di mandato di gestione patrimoniale 4. contratto fra la banca ed iI gestore esterno per retrocessionl e simili 5. contratto di mandato fra c1iente e gestore esterno per I'ammlnlstrazione della socletiJ di sede titolare del conto ... Ul Q\ TABElLA 22 P, Bernasconi RAPPORTI GIURIDICI nella relazione tra banca, cliente e gestore esterno MERCATO BORSA BANCA BANCA Direzione Cliente 1 divise borsa ( ( ) ) 2 gestione consulenza 3 4 Gestore esterno DIVISE MERCATO Cliente 1. Contratto di deposito, conto corrente, eCL 2. Contratto di mandato 3. Procura amministrativa 4. Mandato di gestione alia banca TABELLA 48 P. Bernasconi CONSEGUENZE LEGALI CONNESSE ALL'ACCETTAZIONE 01 VALORI PROVENIENTI OA GESTIONE PATRIMONIALE IRREGOLARE NEGUGENTE CRIMINOSA DEum 1 rischio NESSUN RISCHIO PENALE 1 AMMIN. INFEDELE 158 CP penale Obblighi antiriciclaggio per I'IF NESSUN OBBUGO ANTIRICLAGGIO RISCHIO DI PROC. DISCIPUNARE riguardo al provento di gestione irregolare IF: intermediario finanziario secondo la definizione prevista dall'art 2 della Legge federale svizzera antiriciclaggio 175 CRIMINI ~ TRUFFA 146 CPS APPROPRIAZIONE INDEBITA 138 CPS BANCAROTTA 163 CPS OBBUGO DI PROC. PER COMUNICAZIONE RICICLAGGIO E DI BLOCCO 305 BIS CPS 9/10 LRD TABELlA 203 p, Bernasconi QUALIFICA DEL CHURNING DA PARTE DELLA CFB Cansiderandi: 1. Competenze della Commissione federale delle banche (30) Ai sensi degli art 23';' cpv 1 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e Ie casse di r'isparmio (L BCR, RS 952 0 e 35 cpv 1 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e II commercia di valori mobiliari [LBVM, RS 9541]), la CFB prende Ie decisioni necessarie all'applicazione della legge e vigila sull'osservanza delle prescrizioni legali Secondo gli art 23 1ec cpv 1 LBCR e 35 cpv, 3 LBVM, la CFB, se accerta violazioni della legge 0 viene a conoscenza di altre irlegolarita ingiunge i provvedimenli necessari al ripristino dell'ordine legale e alia soppressione delle irregolarita 176 Eidgenossische Sat':i<enkammisslon Commission lederale des banQues Commissione lederale d911e banche Swiss Federal Banking Commission L'esercizio dell'attivita bancaria e di commerciante di valori mobiliari richiede un'autorizzazione rilasciata dalla CFB (art 3 LBCR, art 10 LBVM) Le condizioni necessarie per ottenere questa autorizzazione sono descritte agli art! 3 cpv 2 LBCR e 10 cpv. 2 LBVM Queste condizioni devono essere adempiute in modo permanente Se Ie condizioni di autorizzazione non sono pill adernpiute 0 se la banca ha Ieso gravemente i propri obblighi legali, la CFB deve ritirare I'autorizzazione all'istituto (art 23QuloQu;., LBCR, art. 36 LBVM, DTF 130 Ii 351, consid 21). ira Ie condizioni per I'ottenimento e iI mantenimento dell'autorizzazione ad esercitare I'attivita bancaria vi la garanzia di un'attivita ineprensibile tanto da parte delle persone incaricate dell'amministrazione e direzione dell'istituto (art 3 cpv. 2 lett c LBCR) come anche da parte dell'istituto stesso (per i commercianti di valori mobiliari: art 10 cpv 2 iett d LBVM; per ie banche efr Boilettino CFB 47 pag 21 segg ) (consid (62)) cosi come la necessita per I'istituto di possedere un'organizzazione proporzionata all'importanza degli aftari (art 3 cpv 1 lett a LBCR) e (31) La CFB dispone di un ampio potere di apprezzamento sulle misure da prendere necessarie per I'adempimento degli obiettivi definiti nella legge Essa deve tener conto, nella scelta delle misure da adottare, degll obietlivi della legislazione bancaria e borsi stica, owero la protezione dei creditod e degli investitori, cosl come iI buon funzionamento del mercato dei valori mobiliari, ii tutto rispettando i principi generali dell'attivita amministrativa quail il divieto dell'arbitrio, I'uguaglianza, la proporzionalita e la buona fede (OTF 2A65/2002, eonsid 3.2, OTF 126 II 111, consid 3b', OTF 2A230/1999, con· sid 8 b) In particolare iI prineipio della proporzionalita obbliga la CFB a valutare se vi sono altre misule eire pelmettono di raggiungere 10 scopo prefissato con un'ingerenza minore nei diritti delle parti 2,1 211 Churning Obblighi di informazione, diligenza e fedelta nell'ambito dell'amministrazione patrimoniale (32) Conformemente alia costante giurisprudenza dei Tribunale federale iI contratto di gestione patrimoniale stipulato tra ii gestore patrimoniale e il suo c1iente sottosta aile norme del contrallo di mandato (efr DTF 132 II 460 consid 41, OTF 124 111155 consid 31 e DTF 115 II 62 consid 1) II gestore patr/moniale quindi responsabile verso i suoi clienti della fedele e diiigente esecuzione del suo mandato Egii deve segnalare eventuali eonflilti d'interesse e gil stessi non devono penalizzare 11 cliente Quando esercita la sua altivita a titolo professionale e dletro compenso, il mandatario deve soddisfare condizloni pill severe Se per una categoria professionale 0 per una determinata attivita esistono reg ole di comportamento e us!, si pu6 ricorrere aile stesse per determinare 1a misura di diligenza necessaria Dall'obbligo di lealta del mandataho deriva iI suo obbligo di eseguire iI mandato tutelando integralmente gil interessi del mandante e astenendosi pertanto da qualslasi atto ehe possa eagionargli pregiudizio (efr OTF 115 II 62 consid 3a e rinvii) e 177 Eidgenossische Bankenkommission Commission rederale des banqu8s Commissione federale delle banche Swiss Federal Banking Commission (33) Di norma chi dispone di un'autorizzazione rilasciata dalla CFB quale commercian·· te di valori mobiliari 0 quale banca esercita tali attivita a titolo professionaie ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale e deve pertanto rispettare condizioni piu severe per cie che riguarda I'obbligo di diligenza A questo aggiungasi che Ie banche e i commercianti di valori mobiliari sottostanno all'applicazlone delle Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale del 21 dicembre 2005, emanate dall'Associazione svizzera del banchieri che ha voluto cosi concretizzare i disposti di cui agli art! 398 e segg CO La CFB ha riconosciuto queste direttive come standard minima per cie che concerne Ie norme in materia di condotta professionale nella gestione patrlmoniale (cfr' Appendice, cifra I 12 della Circolare-CFB 04/2) Conformemente aile direttive gli istituti devono assicurarsi che il mandato dl gestlone patrimoniale venga eseguito dlligente-mente e che I leglttimi interessi del cliente vengano debitamente tutelati Inoltre Ie diret·· tlve impongono agll istituti di determinare e fissare per iscritto gli obiettlvi di investimen to del cliente, prevedono I'obbllgo della forma scritta per il relatlvo contratto e I'ossequio di determinati requisiti organizzativi per I'esercizio dell'attivita di gestione patrimoniale, esigono dagli istituti la sorveglianza periodica deWattivlta d'investimento, definiscono gl'investimenti permessl e concretizza I'obbllgo di diligenza nell'ambito della scelta degli investimenti consentiti Ne la CFB ne il giudice civile sono comunque legati a tali regole In casi concreti la CFB pue appllcare condizloni piu restrittive, ritenuto, pere, come cie avvenga solo con grande prudenza e in casi crassi, come ad esempio quando Ie norme di autoregolazione non trattano un aspetto rilevante dal punto di vista della sorveglianza (cfr. Bollettino CFB 49, pag 87) (34) I commerciantl di valori mobillari e Ie banche che dispongono di un'autorizzazlone quale commerciante di valori mobiliari devono rispettare anche I'obbllgo di informazio·· ne, di diligenza e di lealta di cui aWart. 11 cpv 1 LBVM, norma con as petti di dlritto prudenziale e civile. Dai punto di vista civile gil obblighi previsti dall'art. 11 LBVM per iI commerciante di valori mobillari rappresentano disposizioni a se stantl dell'ordlnamento di diritto privato e si appllcano a tutte Ie attivita di commercia dl valori mobiliari, a prescindere dalla lora qualifica giuridica Dal punta di vista del diritto prudenziale questa norma obbllga I commerclanti di valori mobillari ad organizzarsi in modo da poter rispettare in modo durevole i proprl impegni nei confronti dei client! I commercianti di valori mobiliarl devono pertanto ossequiare i disposti di cui all'art 11 LBVM costantemente e cie anche nell'ambito dl mandat! di gestione patrimoniale. In particolare anche nel contesta di tali mandati deve essere garantito che, conformemente ail'art 11 cpv 1 lett c LBVM, eventuali conflitti dl interesse non causlno pregludizi al cllenti. (35) Nel caso di gravi violazioni, da parte dl istituti autorizzati, degll obbllghi imposti dal diritto civile, come ad esempio dalle norme relative al mandato, alia commissione 0 anche alia compravendita, oppure degli obbllghi previsti dall'art.. 11 LBVM, occarre esami-· nare, se gli stessi istituti non abbiano violato anche Ie condizionl paste dalle disposizioni leg all in ambito di sorvegllanza, relative all'organizzazione e alia garanzla di un'attivlta irreprensib!le (art 3 cpv 2 lett a e c LBCR 0 art 10 cpv 2 lett a e d LBVM) 2.1.2 "Churning" quale lesione dell'obbligo di lealta (36) Una forma tipica di inadempimento del mandato di gestione patrimoniale e di lesione dell'obbligo di lealta previsto daWart. 11 cpv1 leH c LBVM nel commercia di valori 178 Eidgen5ssische Bankenkommission Commission fed~rale des banques Commissiof16 lederale delle banche Swiss Federal8anking Commission mobiliari e iI cosiddetto "churning" (francese: "barattage"; tedesco: "Spesenschinderei') Secondo la glurisprudenza del Tribunale federale II "churning" consiste nell'esecuzione di numerose transazioni inutlii, cbe a11mernano Ie co=iss~ercepite dal gestor",e..;,d:.ci__ patrimonio (cfr DTF 4C 149/1998 consid 4b del 281ugiio 1998, parzialmente pubbiicata:Tr1SJ1999 pag126 e RSDA 1999 pag 198). Inoltre commette un atto illecito, chi oltre a effettuare inutilmente numerose transazioni, incassa retrocessiooi eccessivamente elevate II fenomeno del "churning", che pub cot'\clUrreapre;;;~di-~is-;r~i~ento a 'b'eneficiQ-aei danneggiati, e inammissibile dal punto di vista delle disposizioni legali in materia di sorveglianza e del diritto civile in casi particolarmente crassi il "churning" viene perseguito anche penalmente quale caso di amministrazione infedele (cfr Ie sen.. tenze 1A247/1999 e lA 248/1999 del Tribunale federale del 2412000 nonche la sentenza non pubblicata della Corte dl cassazlone del 21 11 1983 consid 1a). (37) Occorre considerare che ne il diritto civile ne iI diritto prudenziale impediscono agll istituti autorizzati dalla CFB di perseguire una strategia di investimento attiva neli'ambito della propria attivita di gestione patrimoniale, cib che sl ripercuote anche verosimilmente in un aumento delle commissioni perceplte Allo stesso modo non rientra nei compiti a negli obiettivi della CFB I'aiuto ai singoli clienti danneggiati da "churning" nel far valere Ie proprie pretese di risarcimento.cJi [1atur<t.ci"'llisjica a il sostituirsi al procedimento civile Quale auto rita di sorveglianza la CFB ba tuttavia il compito dl intervenire, quando I'attivita di gestione patrlmoniale di un istituto non e compatibile can gli obiettivi d'investimento concordati con i clienti e tale dlscrepanza non sl limita a pochi isolati casi (38) Non vi e un unico criterio che permetta di constatare I'awenuto "churning Risulta In particolare determinante una valutazione complessiva delie seguenti domande: quali sono gli obiettivi di investimento concordati con I clienti? Gli stessi sono stati rispettati (composizione del portafoglio; segnalazioni relative a "excessive trading")? Gli eienchl dell'istituto in cui sono riportati gil investlmentl consigliati nell'ambito dell'attivita di gestione patrimoniale sono stati ossequiati? Le transazioni effettuate erano necessarie nell'ottica del rispetto e del raggiungimento dell'obiettivo d'investimento e hanno senso dal punto di vista economico? Ci sono elementi attestanti frequenti sostituzioni di investimenti equiparabili ("in-and-out trading")? Con quale frequenza avvenuta la rotazione del portafoglio di clienti (quoziente della cifra d'affari annua 0 "turnover ratio")? Qual e iI rapporto tra Ie commissioni percepite e gli averl dei clienti investiti? Un ultimo crlterio, da applicare comunque can estrema prudenza, conslste infine nel valutare qual II rapporto tra Ie commissioni percepite e gil utili otten uti per I clienti Tali criteri vengono utllizzati in modo analogo anche in altri Statl Negli Stati Unitl ad esempio da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), in applicazlone della Section 10(b) e 15(c) della Securities Exchange Act del 1934 (efr i procedimentl Harry Gliksman, Exchange Act Rei. No 42255, (Dec. 21,1999),71 SEC Docket 892; in re Studer, Securities Exchange Act Release No 34-50543A (SEC 2004) ; Rivera v Clark Melvin Securities Corp 59 F.Supp 2d 1057 (2d Cir 1977); Stephenson v Hartford Life & Annuity Ins Co, Inc, 2003 WL 21468611 (SEC June 26, 2003) ; in re Jack H Stein, 2003 WL 262441 (SEC Feb 10,2003); Krull v. SEC, 248 F.3d 907 (9th Cir 2001); in the matter of the Application of Rafael Pinch as for Review of Disciplinary Action Taken by the NASD Inc, Securities Exchange Act Release No 41816,70 SEC Docket 1108, 1999 WL 680044 (1999); Costello v Oppenheimer & Co, Inc, 711 F 2d 1361 (7th Cir e e 179 " ~ ~ ~ '<, Eiclgen6ssische Bankenkommission ,tf!u" Commission lederale des banques {~~{:j?J.1 Commissione federale delle banche Swiss Federal Banking Commission 1983)); in Germanla da parte della Bundesanstalt fur Finanzmarktaufsicht (BaFIN), in applicazlone del § 32 del Wer1papierhandeisgesetz del 9 settembre 1998 nonche la coplosa prassl relatlva alia responsabilita civile a seguito della violazione di obblighi dl informazione, dlligenza e lealta (cfr in particolare Ie sentenze del BGH del 1372004 Nr VI ZR 136/03 e del 22 11 1994 Nr XI ZR 45/91 con i relativi riferimenti nonche Michael-Christian Rossner/Martin Arendts, Die Haftung wegen Kontoplunderung durch Spesenschinderei (Churning) in: Zeitschriftfur Wirtschafts- und Bankenrecht, 1996 pag 1517 segg); in Inghilterra da parte della Financial Services Authority (FSA), in applicazione del Code of Business (ar1 7.21 e 7 2 2) che ha emanato sulla base del Financial Services and Markets Act 2000: in Francia da parte del I' Autorite des Marches Financiers (AMF), in applicazione degli art 322-31 cpv 2 e 3 del proprio Reglement General 2,,1,,3 Caso In esame (39) Nel caso in esame sono soprattutto quattro i criteri che entrano in linea di conto (a) II mancato rispetto degli obiettivi di investimento dei clienti (consid (40)); (b) I'acqulsto di titoli non indicati sulla lista dei titoli raccomandati (consid (41)): (c) la messa in pratica di operazioni non giustificate dagli obiettivi di investimento dei c1ienti e prive di senso economico (consld (42) a (49)) e (d) la rotazione molto elevata dei portafogli (consid (50) a (52)) (40) Mancato rispetto degli obiettivi eli investimento dei clienti: E stato appurato come in diverse occasioni gli investlmentl effettuati non corrispondevano a quelli previsti nelle asset allocation (consid" (23)) (41) Acquisto ell titoli non inellcati sulla lista dei titon raccomandati: Sono stati effettuati acquisti di titoll che non figuravano sulla lista interna dei titoli raccomandati e senza che la banca abbla concesso delle autorizzazioni (consld (24))" (42) Operazionl non glustificate dagli obiettivi dl investimento del clienti e prive eli senso economico sono state riscontrate tanto nel comparto obbligazionario quanta riguardo aile attivita in divise a termine 180 3. 31 Misure da adottare Misure adettate dalle CFB in case di "chuming" (63) Se la CFS riscantra I'avvenuto "churning" in violazione delle disposizioni Jegali in materia di sorveglianza, essa adotta Ie misure necessarie per eliminare Ie irregolarita riscontrate e per evitare future vialazioni Dal punta di vista della sorveglianza trattasl principal mente di correttivi necessari al fine di migliorare I'organizzazione (processi interni, controlli, rispetto delle direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale ecc ), nonche di accertamenti relativi al requisito dell'attivita irreprensibiJe e se del caso anche di rnisure nei confronti di commercianti di valori mobiliari ai sensi dell'art 35 cpv 3 lett b LSVM (64) Confarmemente alia giurisprudenza del Tribunale federale, secondo Ie normative vigenti la CFS non e legittimata a conflscare gli utili conseguiti in violazione delle disposizioni del diritto della sorveglianza (DTF 2A 230/1999 del 222000 in re Siber Holding, pubblicata anche nef Sollettino CFB 40, pag 37, consid 9) Questa circostanza si modifichera con I'enlrata in vigore della Legge sulla vigilanza del mercati finanziari approvata dal Parlamento il 22 giugno 2007, poiche trattasi di utili conseguiti mediante "gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza" (testo della procedura di consultazione FF 2007, pag 4245 e segg , art 35) Nella decisione summenzionata il Tribunale federale ha inoltre ritenuto che secondo if diritto attualmente in vigore la CFB non e nemmeno legittimata a ordinare la restituzione agli investitori danneggiati dei "guadagni ottenuti in dispregio del diritto bancario" (ibidem) II Tribunale federale ha tutlavia giudicato ammissibile I'ordine, emanato dalla CFS nei confronti di un istituto autorizzato. tendente a orientare la CFS sui modo in cui avrebbe infon-nato dell'accaduto i clienti interessati e su come intendeva ridistribuire tra lora i guadagni conseguiti in violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza 181 P, Bernasconi TABELLA 204 RISCHIO LEGALE NELLA GESTIONE PATRIMONIALE perdite imminenti gestioneordiharia Informazione tardiva 0 vlolaz. principi generali violaz. Istruz. churning I ..... . ,. I tentativo di recupero reazione mancata 0 '.' attribuz. prodotti perdenti attrib. propri prodotti Ireinvestimento copertura con fondi di terzl nschlo ammlnlstrativo (CFB) ( D ) (0 ( ( (D ( (D nschio civile ( D 0 (0 ( ( (D ( (D amministrazlone infedele (158 CPS) ( D ? ? ( D ( ( cattiva gestione (165 CPS) ( D ? ? C D ( ( ( ( appropriazione indebita (138 CPS) (0 ( truffa (146 CPS) Riciclaggio (305bls CPS) bancarotta (163 CPS) ( (0 ~ lD m r r » N ....o p, Bernasconi TABELLA 184 - 1 RISCHIO PENALE NELLA GESTIONE PATRIMONIALE 5 fondi ARRIVO (REDDITO) 3 ...... (» commodities w divlse START (mandato) obbligazionl Invest. fiduclano efr. Ie splegazioni sulla paglna allegata nonche Bernasconi Paolo, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit 1m Rahmen der Vermogensverwaltung und der Anlageberatung, in Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift fur Niklau5 Schmid zum 65. Geburtstag, AckermannjDonatschjRehberg (Hrsg.), Zurich 2001, 25555.; Legal and Reputational Risk in Private Banking, In: Rechtliche Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes Schweiz, Festschrift 25 Jahre Juristische Abschlusse an der Unlversitat St. Gallen (HSG), Rechtswisssenschaftliche Abteilung der Unlversltat St. Gallen (ed.), Dike Verlag Zurich, 2007, 317-334. P. Bernasconi TABELLA 184 - 2 Legenda 1. Insolvenza Nel caso in cui la societa finanziaria 0 la societa di gestione patrimoniale fosse insolvente all'epoca della acquisizione della c1ientela e dell'accettazione del deposito del c1iente, gli stessi corrono il rischio di essere utilizzati per coprire debiti preesistenti. Pertanto, il gestore patrimoniale inganna II proprio c1iente lasciandolo nella convinzione erronea che il patrimonio da questi versato al gestore patrimoniale sara utilizzato per effettuare investimenti e riguardo alia capacita del gestore patrimoniale di restituire II capitale accresciuto degli interessi .. Questo comportamento viene punito come truffa (art" 146 CPS), per cui chi accetta questi patrimoni rispettivamente il patrimonio della societa finanziaria in questione e perseguibile per riciclaggio (art, in cui la societa finanziaria 0 305bis CPS). Nel caso di gestione patrimoniale venga dichiarata in fallimento, i responsabili possono essere punibili anche per bancaratta (art. 163 CPS) oppure per cattiva gestione (art, 165 CPS), Poiche anche questi comportamenti sono qualificati nella categoria dei crimini, I'accettazione dei loro proventi e punibile per riciclaggio in base all'art, 305bis CPS, 2" Schema valanga Con iI termine di "schema valanga" si definisce la condotta di societa finanziarie o di gestione patrimoniale che utilizzano totalmente 0 parzialmente i depositi della c1ientela per effettuare iI pagamento di interessi dovuti sui depositi di c1ientela precedente oppure per effettuare rimborso parziale 0 totale di depositi della c1ientela precedente, Poiche i c1ienti vengono lasciati nella convinzione erronea che i loro depositi verranno investiti integralmente, questa condotta viene punita come truffa (art, 146 CPS), Colora che accettano 0 gestiscono gli averi di queste societa patrimoniali sono perseguibili per riciclaggio (art 305bis CPS), 184 P, Bernasconi 3" TABELLA 184 - 3 Spese aziendali Nel caso in cui la societa finanziaria totalmente 0 0 di gestione patrimoniale utilizza parzialmente i depositi della c1ientela per coprire proprie spese aziendali, i responsabili possono essere perseguiti per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CPS). Coloro che - in questa consapevolezza - ricevono, accettano, gestiscono i fondi di queste societa possono essere punibill per riciclaggio (art" 305bis CPS). 4" "Dolce vita" Quando i responsabili di una societa finanziaria 0 di gestione patrimoniale utilizzano i depositi della c1ientela, totalmente 0 parzialmente per finanziare proprie spese di carattere persona Ie (acquisto di appartamenti di vacanza, di imbarcazioni da crociera, automobili di lusso oppure old timer), distraendo quindi iI patrimonio della c1ientela rispettivamente della societa che ha raccolto i depositi, possono essere perseguiti per appropriazione indebita (art 138 CPSS), Coloro che - in questa consapevolezza - acquisiscono, gestiscono oppure reinvestono questi patrimoni possono essere punibili per riciclaggio (art" 305 bis), 5. Commissioni occulte Qualora la societa finanziaria oppure di gestione patrimoniale preleva dai depositi della c1ientela commissioni in modo occulto ejo in misura manifestamente eccessiva rispetto aile retribuzioni di mercato, i responsabili possono essere perseguiti per truffa (art, 146 CPS) oppure per appropriazione indebita (art, 138 CPS), 6 Cattiva gestione Nel caso in cui i depositi della cllentela siano stati investiti effettivamente, ma violando Ie regole fondamentali del mercato, per esempio iI principio della ripartizione dei rischi, oppure violando Ie regole professionali, per esempio Ie regole dell'Associazione svizzera dei banchieri oppure Ie reg ole dell'Associazione svizzera dei gestori di patrimonio, qualor'a venga cagionato un danno, questa condotta pUG essere punibile per amministrazione infedele (art 158 CPS) oppure, in caso di fallimento, per cattiva gestione (art, 165 CPS)" 185 PB TABELLA 117 GESTIONE DEL PATRIMONIO SUCCESSORALE Responsabilita potenziali per I'intermediario finanziario responsabilita penale 2 responsabilita civile 1 Transazioni relative al patrimonio successorale responsabilita amministrative responsabilita fiscale 5 3 responsabilita professiona Ie 4 1. In caso di gestione 0 transazioni che ledono totalmente 0 parzialmente i diritti patrimoniali di uno 0 piiJ coeredi, questi ultimi potrebbero chiedere I'intervento dell'autorita giudiziaria civile svizzera, sia direttamente oppure tramite rogatoria da parte dell'autorita giudiziaria civile all'estero del luogo in cui si e aperta la successione (Iuogo dell'ultimo domicilio del defunto). 2. Qualora uno 0 piiJ coeredi dovessero ritenere che I'intermediario finanziario abbia cooperate ad una appropriazione indebita commessa da un altro coerede pub inoltrare denuncia penale direttamente presso I'autorita svizzera.. Quest'ultima pub anche indagare riguardo aile modalita di allestimento del formula rio A relativo all'avente diritto economico, sia prima che dopo il decesso del c1iente . 3.. Qualora nella gestione del patrimonio successorale siano state commesse attivita in violazione di norme della legislazione sulle banche e sulle borse, la Commissione federale delle banche potrebbe intervenire per verifica dell'osservanza della garanzia di attivita irreprensibile.. 4. Un intervento pub avere luogo anche da parte di istanze di carattere professionale, come per esempio la Commissione di vigilanza sui rispetto della Convenzione di diligenza delle banche 5. Qualora iI c1iente defunto rispettivamente gli eredi siano sottoposti alia sovranita fiscale svizzera, I'autorita fiscale pub intervenire riguardo al patrimonio successorale, di propria iniziativa oppure su segnalazione da parte delle autorita giudiziarie civili 0 penali svizzere che avessero raccolto elementi di rilevanza fiscale nell'ambito delle lora procedure. 186 p, Bernasconi TABELLA 62 RESPONSABILITA PENALE DEI MEMBRI 01 ORGANI COLLEGIALl 1 DECISIONE DELL'ORGANO VOTO DEL SINGOLO , RESPONSABILITA Decisione di commettere Approvazione"""""""""""" .... """" un reato oppure Voto contra rio consumazione di un reato Astensione Decisione di omettere Ie Approvazione""" ... """ """""""" """ """come correa misure per evitare un Voto contra rio, ossia." "'" ".come correa, soltanto reato A favore di un se un voto positivo comportamento positivo evitasse con certezza II """come correa } nessuna risultato negativo Astensione" ,,,,,,,,,,,,,,,,,, """"" ... """"" "come correa, soltanto se un voto positivo fosse certamente determinante e se certamente evitasse II risultato negativo 1 Cfr, papp Peter, Anwendungsfragen strafrechtlicher so genannter Geschaftsherrenhaftung, RECHT 2003, pag" 33 187 TABELLA 63 PBernasconi RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE 1 PER OMISSIONE 2 CONDIZIONI I I Dolo Posizione di garante3 Risultato punibile, coscienza e volonta con obbligo di agire per es. danna, riciclaggio, ecc. Passivita malgrado Nessa causale possibilita effettiva fra omissione e di intervento risultato Chef d'entreprise; Geschaftsherr; (dr.. Popp Peter, Anwendungsfragen strafrechtlicher so genannter Geschaftsherrenhaftung, in RECHT 2003, 24 ss.) 2 Questo tipo di responsabilita di commissione dei reato mediante omissione venne codificato dali'art 11 CPS, in vigore dal 1,01,2007 (dr annessi A + B) 3 Riveste posizione di garante colui che tenuto a proteggere un bene giuridico da ogni lesione nonche alia vigilanza riguardo ad una determinata fonte di rischio, designata da una norma di natura pubblica (per es. una legge, un'ordinanza) 0 privata (per es. un contratto, gli statuti 0 regolamenti interni, ecc) Per es, I'obbligo di impedire che vengano commessi reati da parte di dipendenti delilmpresa (caso BUhrle: STF 96 IV 155), 1 e 188 P Bernasconi TABELLA 63a Codice penale svizzero Modifica del 13 dicembre 2002 1 (entrata in vigore all 0 gennaio 2007) Art 11 1 Un crirnine 0 un delitto puo allres! essere cornrnesso pel omissione contraria a un obbligo di agire. Commissione pel omissione 2 Commette un cnmme 0 un delitto per omlSSlOne contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce I'esposizione a pericolo 0 Ia Iesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benche vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in vntu: a della Iegge; b. di un contratto; c di una comunita di rischi liberarnente accettata; 0 d della creazione di un rischio. 3 Chi comrnette un crimine 0 un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire e punibile per il reato corrispondente sollanto se a seconda delle circostanze gli si puo muovere 10 stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivarnente il reato 4 II giudice puo attenuare la pena Art 29 7 Rapporti di rappresentanza I FF 2002 7351 Se fonda 0 aggrava Ia punibilitil, Ia violazione di un dovere particolare che incombe unicarnente alIa persona giuridica, alIa societa 0 alIa ditta individuale e nnputata a una persona fisica allorquando essa agisce: a. in qualita di organa 0 membro di un organa di una persona giuridica; b in qualita di socia; c. in qualita di collaboratore di una persona giuridica, di una societa 0 di una ditta individuale nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attivita; d in qualita di dirigente effettivo senza essere organo, membra di un organo, socia o collaboratore. 55 189 PBernasconi TABELLA 63b Art. 11 CPS (in vigore dal 1.01.2007) Estratto dal Messaggio N. 98.038 del Consiglio federale del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonche una legge federale sui diritto penale minorile pag. 20 e pag. 21 212.12 Commissione per omissione (art. 11) La giurisprudenza rende punibile, a determinate condizioni, a titolo di reato d'omissione improprio 0 di cornmissione per omissione, iI verificarsi, rnediante un comportamento passivo, dell'evento vietato dal diritto penale. Tale estensione della punibilita ha sollevato discussioni concernenti la sua ammissibilita sulla base dell'articolo 1 CP e dell'articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uorno, CEDU; RS 0,,101), Nel diritto francese la dottrina e la giurisprudenza hanno dedotto l'impunita 19 dell'omissione dall'assenza di prescrizioni legali che la reprirnono, In Svizzera la dottrina approva I'estensione della repressione ai comportamenti passivi, esprimendo perc I'esigenza di una base legale" In ottemperanza al principio della legalita, proponiarno quindi di introdurre una regola sulla comrnissione per ornissione" e Per determinare se un reato di omissione state realizzato occorre esaminare se la persona che ha omesso di agire esercitava un cosiddetto ruolo di garante" La presente revisione, come i lavori effettuati all'estero in tale contesto, ha rivelato tuttavia Ie notevoli difficolta nel definire iI contenuto e la portata del ruolo di garante. Sulla base di un criterio formale (dovere di agire), il Tribunale federale ha dapprima considerato garante colui che, in virtu di una disposizione di diritto privato 0 pubblico, di un contratto 0 di altre circostanze, era tenuto ad agire al fine di impedire iI verificarsi dell'evento 20 . Nella sua giurisprudenza recente esso ha abbandonato detto criterio sostituendolo con un criterio di ordine materiale (ratio del dovere di agire), distinguendo ora due tipi di obblighi d'agire: iI dovere di protezione, ossia iI dovere di custodire e di difendere determinati beni giuridici contro pericoli ignoti che Ii possono minacciare, e iI dovere di controllo consistente nell'impedire iI verificarsi di rise hi noti cui sono esposti beni indeterminati 21 " Tale riferimento al dovere di protezione e al dovere di controllo non apporta tuttavia la necessaria precisione e lascia in sospeso numerose questioni Inoltre, di fronte alia difficolta di concretizzare Ie situazioni di garante che obbligano giuridicamente a prendere misure precauzionali volte ad impedire un pericolo, iI disegno si accontenta di prevedere nell'articolo 11 primo periodo D che I'autore sara punibile unicarnente qualora un obbligo 190 PBernasconi TABELLA 63b legale gli imponga di agire, lasciando per iI resto alia giurisprudenza e alia dottrina iI compito di precisare tali obblighL Etuttavia chiaro che possono entrare in linea di conto unicamente obblighi giuridici particolari inerenti allo statuto specifico dell'autore, Gli obblighi generali come quelli che traggono origine dal principio della buona fede sono insufficienti 22 II Tribunale federale ha cosl deciso che non si puo dedurre dal dovere generale di fedelta da parte dellavoratore (art 321a cpv, 1 Cod ice delle obbligazioni [CO; RS 220]) I'obbligo per quest'ultimo di denunciare un collega che commette falsita in atti 23 , II dovere di intervenire dev'essere manifesto, nel sensa che I'omissione risulta paragonabile al fatto di provocare I'evento mediante un comportamento attivo, Dall'espressione «obbligo giuridico» si deduce che un semplice dovere morale non costituisce uno statuto di garante. L'articolo 11 D punisce chi si astiene dall'impedire iI «realizzarsi di una fattispecie prevista dal presente Codice». Esso vuole in tal modo mostrare che sia i reati d'evento sia i reati di comportamento possono essere commessi in forma di reato di commissione per omissione. 24 Nonostante Ie critic he di taluni partecipanti alia procedura di consultazione abbiamo mantenuto nel secondo periodo, conformemente all'avamprogetto della Commissione peritale, la facolta del giudice di attenuare la pena dell'autore, Effettivamente, rispetto al comportamento attivo, in un reato d'omissione la volonta di agire in modo crimina Ie meno particolarmente marcata, Sana pensabili tuttavia casi in cui iI comportamento passiva reprensibile, come quello della madre che lascia morire di sete suo figlio Per tale ragione iI disegno prevede unicamente un'attenuazione facoltativa della pena. II Codice penale germanico prevede una disposizione analoga (§ 13 cpv 2 DStGB) , e e Mentre la Commissione peritale proponeva di collocare questa nuova disposizione dopa Ie norme sulla partecipazione, abbiamo da parte nostra preferito, in sintonia can I'avamprogetto del professor Hans Schultz e con iI Codice penale germanico, di poria successivamente alia definizione dei crimini e dei delittL II reato di commissione per omissione non costituisce una forma di partecipazione bens] una forma specifica di comportamento punibile. E dunque logico che la relativa disposizione sia posta subito dopo quella che definisce la nozione generale di reato 19 20 21 22 23 24 Cfr StefanijLavasseur/Bouloc 1995, p 185 Cfr segnatamente DTF 96 IV 155 (174) Cfr segnatamente DTF 113 IV 68 DTF 113 IV 68; DTF 109 Ib 47 (55) DTF 113 IV 68 LU, BL, AG, NE, GP-BE 191 TABELLA 162 p, Bernasconi DENUNCIA PENALE DELLA BANCA: FRA SCEL TA E OBBLIGO obbligo di blocco e di comunicazione riguardo ai beni di origine criminosa obblighi del revisore esterno art. 72gb CO art 21 cpv, 3 LBCR liberta di scelta obblighi due diligence in caso di fusione rischio obbligo di notifica reputazionale alia CFB / FINMA 192 TABELLA 163 P. Bernasconi CHECK LIST: GESTIONE DELLA CRISI LEGALE INCHIESTA BLOCCO RICERCA DELLA INTERNA or VALORI RESPONSABILITA • ricerca dei mezzi di prova • restituzioni spontanee • dichiarazioni di persone coinvolte • riconoscimento di debito • perizie interne • rapporti di audit • blocco di averi patrimoniali presso I'ente danneggiato • decreto di sequestra del prodotto di reato • azione per risarcimento del danno penale • correita • art, 102 CPS • Formulario A amministrativo • attivita irreprensibile • omissione di identificazione dei rischi TRASPARENZA LE LACUNE • informazione dell'autorita di sorveglianza • informazione dei c1ienti, degli impiegati, degli organi dell'impresa, dei revisori, degli azionisti • informazione al mercato • media civile • crediti di c1ienti, di terzi, di azionisti, per esempio per: - retracessioni - bonus, etc.. fiscale 193 COLMARE • sospensione dei responsabili • dimissioni • Iicenziamenti • ristrutturazioni • rinnovo delle procedure di controllo interne 194 RESPONSABILITA DEL GESTORE PATRIMONIALE E DEGLIISTITUTI BANCARI Novite normative e giurisprudenziali Quarto porte: RETROCESSIONI E COMMISSIONI 195 196 TABELLA 157 p, Bernasconi BANCA DEPOSITARIA E GESTORE ESTERNO Forme di remunerazione BANCA commissioni di apporto 1 retrocessioni 2 vantaggi in natura 3 GESTORE ESTERNO 1, Nel caso in cui il gestore esterno oppure un terzo abbia apportato iI c1iente alia banca deposita ria, quest'ultima rimunera questa prestazione di apporto della c1ientela mediante una commissione (finder~s fees) che, general mente, viene calcolata come segue: a) percentuale del patrimonio apportato nel corso di un periodo determinato, con possibilita di aumento di questa percentuale proporzionalmente all'aumento del volume netto degli averi in deposito; b) percentuale fissa del patrimonio apportato in gestione" 2, Le retrocessioni (volume discount) sana general mente calcolate percentualmente rispetto al voiume globale di determinate spese e commissioni incassate dalla banca a carico del c1iente in relazione alia gestione del patrimonio depositato presso la banca Pertanto, questa percentuale aumenta in funzione dell'importanza del volume dei profitti generati a favore della banca in relazione con I'attivita della gestione patrimoniale" 3, In questa categoria (soft commission) rientrano fra I'altro: messa a disposizione di analisi finanziarie, collegamento informatico facilitato, messa a disposizione di servizi della banca in relazione alia gestione patrimoniale e simili 197 P. Bernasconi TABELLA 158 - 1 RETROCESSIONI trasparenza e destinazione OBBLIGO DI TRASPARENZA PER LA BANCA E PER IL GESTORE art, 11 LBVM; art. 400 CO; art. 20 LICol; art. 56 ROAD ASG 1 informazione a richiesta informazione 'POOT'" rendiconto a richiesta / CLIENTELA versamento salvo rinuncia scritta esplicita da parte del c1iente-mandante DESTINAZIONE (art. 400 CO; art, 21 cpv, 2 LICol) 1 efr" anche iI modello di mandato pubblicato nella Newsletter 2006 dell'OAD FCT nonche Ie Direttive dell'SFA / Swiss Funds Association 198