data retention - Sicurezza e Giustizia
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DATA RETENTION LE CHIAMATE SENZA RISPOSTA NEI TABULATI DI TRAFFICO STORICO di Simona Usai Decreto legislativo n. 109 del 30 maggio 2008 e legge n. 38 del 23 aprile 2009 Interventi riguardo la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (attuazione della direttiva 2006/24/CE che modifica la direttiva 2002/58/CE). A l giorno d’oggi tutto è divenuto essenziale per il contrasto alla criminalità e al terrorismo, anche l’analisi delle chiamate senza risposta, anche cosiddette nel gergo comune “squilli”, documentate nei tabulati telefonici forniti all’autorità giudiziaria dagli operatori di telecomunicazioni. Le chiamate telefoniche, gli sms, i fax, le navigazioni su Internet, tutte comunicazioni tariffate e fatturate, quindi dapprima conservate per finalità amministrative, devono oggi essere conservate con tempistiche distinte assieme alle comunicazioni non tariffate, come le chiamate senza risposta, anche per finalità di accertamento e repressione dei reati. In Italia la legislazione sulla raccolta e sull’utilizzo delle informazione relative al traffico telefonico e telematico è attualmente contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali e noto anche come Testo Unico sulla privacy. Quadro normativo di riferimento Abbiamo assistito negli anni ad un mutamento continuo della materia relativa alla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico, ma ogni altra legge che nel tempo ha introdotto nuove modalità di raccolta, di trattamento e di conservazione di questa particolare tipologia di dati, ha solo modificato il suddetto Codice della privacy che quindi rimane in Italia il più importante riferimento in tal senso. Il Legislatore è intervenuto dapprima con la legge 31 luglio 2005 n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, c.d. ‘pacchetto sicurezza’ (Pisanu) che, attraverso l’art. 6, ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2007 delle disposizioni di legge, di regolamento o dell’autorità amministrativa che prescrivevano o consentivano la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione. La legge 155/2005 ha introdotto per prima il concetto di “chiamata senza risposta” accostandola al traf- 18 SICUREZZAeGIUSTIZIA | NUMERO III /MMXI fico telefonico, peraltro senza una definizione a supporto, lasciando gli operatori di telecomunicazione ad una libera, e quindi non uniforme, interpretazione. La sospensione della cancellazione dei dati telefonici e telematici conservati è stata successivamente posticipata dal Legislatore con due interventi distinti, tramite il decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007 e il decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, che hanno rispettivamente spostato il termine dapprima al 31 dicembre 2008 e poi al 31 dicembre 2009. Il decreto legislativo n. 109 del 30 maggio 2008, c.d. direttiva Frattini, “Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE”, ha attuato la direttiva europea 2006/24/CE del 15 marzo 2006. Oltre a riportare nel dettaglio le tipologie di informazioni da conservare per il traffico telefonico e quello telematico, il d.Lgs. costituisce il primo intervento legislativo che riporta una definizione, seppur generica, di chiamata senza risposta: “la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, non seguita da un’effettiva comunicazione, in quanto il destinatario non ha risposto ovvero vi è stato un intervento del gestore della rete”. La legge n. 186 del 28 novembre 2008, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina”, ha modificato le disposizioni transitorie della direttiva Frattini prevedendo la conservazione delle chiamate senza risposta a partire dal 31 marzo 2009. La legge n. 38 del 23 aprile 2009, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti Le chiamate senza risposta nei tabulati di traffico storico persecutori” ha, infine, spostato in modo definitivo la conservazione delle chiamate senza risposta a partire dal 31 dicembre 2009 per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete fissa o mobile, e a partire dal 31 dicembre 2010 per quelle originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili. Ad oggi, a norma dell’art. 132 del Codice della privacy sulla conservazione di dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati, è previsto che: 1. i dati relativi al traffico telefonico siano conservati per 24 mesi dalla data di comunicazione 2. i dati relativi al traffico telematico siano conservati per 12 mesi dalla data di comunicazione 3. i dati relativi alle chiamate senza risposta siano conservati per 30 giorni dalla data di comunicazione. Tipologie di chiamate senza risposta La legge n. 38 del 2009 specifica le differenti cause di non risposta in una chiamata telefonica, distinguendo tra: a)occupato b) libero non risponde c) non raggiungibile Accostando tali tipologie con la definizione di chiamata senza risposta riportata in precedenza, se ne deduce che sono tracciate e conservate solo quelle chiamate che effettivamente raggiungono il destinatario, ma che non hanno conclusione positiva perché il destinatario è non raggiungibile (nel caso dei telefonini) oppure è occupato oppure non risponde. Non rientrano nelle chiamate senza risposta, ad esempio, il caso dell’utente che digita le cifre della numerazione destinataria sul suo cellulare ma immediatamente dopo abbatte la chiamata: questo caso non è documentato nei tabulati telefonici. La legge cita anche un quarto caso di telefono “occupato non raggiungibile”, di difficile trasposizione tecnica, ed un quinto caso di “altre fattispecie” per comprendere il caso di chiamate abbattute, ad esempio, per cause tecniche. E’ importante notare come le chiamate senza risposta da tracciare e conservare siano solo quelle uscenti dagli utenti degli operatori di telecomunicazioni italiani. Il Legislatore non cita il caso delle chiamate entranti e questo probabilmente costituisce una limitazione alla legge. Occorre considerare che il pacchetto Pisanu, che ha introdotto il concetto di chiamata senza risposta in Italia, è stato adottato con urgenza a seguito dei tragici attentati del 7 luglio 2005 di Londra e del 23 luglio 2005 di Sharm el Sheikh, in quest’ultimo caso esplosero tre autobombe. E’ molto probabile, quindi, che fosse nell’intenzione iniziale del Legislatore quella di garantire alle autorità uno strumento utile alle indagini nel caso di stragi dovute proprio alle bombe innescate da remoto tramite chiamata telefonica ad un cellulare. L’obiettivo iniziale è stato probabilmente vanificato dai tanti interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo. Un’altra doverosa osservazione è che la legge cita solo l’obbligo in capo agli operatori di rete mobile e di rete fissa, quest’ultimi di vecchia tecnologia o di nuova tecnologia IP. Un operatore di rete fissa che fornisce un servizio di telefonia tramite l’accesso alla rete in tecnologia IP è ben diverso dalla figura di Service Provider che fornisce il servizio VoIP (Voice over IP), che al momento appare sollevato dall’obbligo di conservare i tentativi di chiamata VoIP. Categorie d’informazioni da conservare Il d.Lgs. 109/2008 non riporta l’elenco delle informazioni che devono essere conservate per le chiamate senza risposta. L’accostamento delle chiamate senza risposta al traffico telefonico ci fa ritenere, tuttavia, che le informazioni da documentare nei tabulati di traffico storico siano le medesime previste per il traffico telefonico, benché l’elenco andrebbe nettamente distinto: una chiamata senza risposta non potrà mai produrre lo stesso insieme d’informazioni che si producono per una chiamata andata a buon fine, che è anche tariffata. Va inoltre considerato che le chiamate andate a buon fine devono essere conservate per 24 mesi, mentre le chiamate senza risposta per soli 30 giorni. A causa di questa evidente disparità nelle tempistiche di conservazione, è ragionevole ipotizzare che il decreto dell’autorità giudiziaria, circa la richiesta dei tabulati di traffico storico verso l’operatore di telecomunicazioni, contenga implicitamente anche la richiesta relativa ai tentativi di chiamata. Per quanto attiene alla forma con cui queste informazioni vengono presentate, per le ragioni sopra esposte in merito alla diversità dei contenuti e dei tempi di conservazione, può essere condiviso l’approccio ad oggi utilizzato da alcuni operatori di telecomunicazioni di un’elencazione allegata ma nettamente separata. Conclusioni La nuova normativa, dunque, sembra produrre effetti importanti sulla materia delle chiamate senza risposta. Questo tipo di chiamate non possono non risultare un dato fondamentale nella compagine investigativa. L’art. 132 del Codice della privacy al comma 1 bis ha accolto una soluzione che sicuramente ha disatteso le aspettative di quanti gravitano in questo settore. Il periodo di conservazione previsto (30 gg.) risulta sicuramente troppo breve: è come aver in qualche modo declassato questo genere di informazioni, che invece spesso risultano utilissime per le indagini, in quanto aiutano a completare il quadro investigativo. È vero che di fatto si tratta di una chiamata “senza contenuto”, ma è altrettanto vero che fornisce un dato che può risultare assai prezioso nell’ambito di indagini relative a reati particolarmente gravi. Quante volte lo “squillo” fa da “segnale” per l’inizio o la fine di una certa attività criminosa. La tempistica dettata per questo genere di dato potrebbe, quindi, costituire una limitazione piuttosto che un incentivo alla prosecuzione delle indagini. © NUMERO III /MMXI | SICUREZZAeGIUSTIZIA 19