sintesi contrattuale per colf e badanti - validita` 8

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sintesi contrattuale per colf e badanti - validita` 8
SINTESI CONTRATTO LAVORO DOMESTICO - VALIDITA’ 1.3.2007 - 28.2.2011
(la sintesi non esaurisce tutti i contenuti del CCNL)
MALATTIA
Anzianità di
servizio
Conservazione del
posto per 365 giorni
decorrenti dall’evento
Periodo massimo
indennizzabile per anno
solare dall’evento
Fino a 6 mesi
Da 6 a 24 mesi
10 giorni di calendario
45 giorni di calendario
8 giorni
10 giorni
Trattamento economico a totale
carico del datore di lavoro
> 50% fino al 3° giorno consecutivo
> 100% dal 4° giorno in poi
Della retribuzione globale di fatto,
Oltre 24 mesi
180 giorni di calendario
15 giorni
compreso vitto alloggio, se goduto
La retribuzione giornaliera è di 1/30 del valore mensile. Serve il certificato medico. L’indennità sostitutiva di vitto e
alloggio, per il personale che ne usufruisce normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia
degente in ospedale o presso il datore di lavoro.
INFORTUNIO SUL LAVORO
Conservazione posto di lavoro per
365 giorni decorrenti dall’evento
Trattamento economico
> 100% per il giorno dell’infortunio e i successivi 3, a totale
carico datore di lavoro, della retribuzione globale di fatto
compreso vitto alloggio, se goduto.
> 60% per i successivi giorni fino a guarigione, carico INAIL,
calcolati sulla retribuzione giornaliera convenzionale.
La retribuzione giornaliera è di 1/30 del valore mensile. La denuncia d’infortunio va presentata all’INAIL dal Datore di
lavoro entro 2 giorni dall’evento, col certificato medico. Per infortuni fino a 3 giorni non occorre presentarla.
L’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisce normalmente, è dovuta solo nel caso in cui
il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il datore di lavoro.
> 10 giorni di calendario, fino a 6 mesi d’anzianità
> 45 giorni di calendario, da 6 a 24 mesi d’anzianità
> 180 giorni di calendario, oltre i 24 mesi d’anzianità
MATERNITA’
Astensione obbligatoria indennizzabile
> 2 (1) mesi prima del parto
> 3 (4) mesi dopo il parto
Indennità di maternità
Divieto di licenziamento
Pagata dall’INPS con 80% della
Da inizio gravidanza,
retribuzione convenzionale a
purché intervenuta durante
condizione che siano versati 52
il rapporto di lavoro, fino al
L’astensione facoltativa alla lavoratrice
contributi settimanali nei 2 anni
termine dell’astensione
NON è dovuta, ma può chiederla il padre
precedenti o 26 nel precedente
obbligatoria (Art. 24)
La domanda va presentata direttamente all’INPS, tramite il patronato INCA-CGIL
CONTRIBUTI INPS 2009 (rivalutati annualmente) (versati dal 1 al 10 del trimestre successivo cui si riferiscono)
Retribuzione oraria
effettiva
Fino a 24 ore settimanali
Fino a 7,17 € ora
Oltre 7,18 fino a 8,75 € ora
Oltre 8,75 € ora
Più di 24 ore settimanali
Retribuzione
Contributo
convenzionale orario con Cuaf
Euro
6,36
7,15
8,75
4,62
1,33
1,50
1,83
0,97
Euro
(0,32)
(0,36)
(0,44)
(0,23)
Contributo orario senza Cuaf
(tra coniugi o parenti e affini conviventi entro il terzo grado)
1,33
1,50
1,83
0,96
Euro
(0,32)
(0,36)
(0,44)
(0,23)
Si versano per trimestre solare tramite bollettino postale. Tra parentesi la parte a carico del lavoratore.
Il contributo INPS è sempre orario, pertanto, in caso di retribuzione mensile, occorre ricondurlo all’importo
orario, dividendo la paga mensile per il numero di ore retribuite nel mese. La retribuzione oraria effettiva (da
usare fino a 24 ore settimanali) si ottiene sommando le quote orarie di: paga, vitto alloggio (per conviventi) e
13°. Es: 7,00 di paga oraria + 0,80 (4,896X26giorni :160 ore/mese) quota oraria di vitto e alloggio + 0,65
(7,00+0,80:12 mesi) quota oraria di tredicesima = 8,45 (7,00+0,80+0,65).
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Per calcolare i contributi trimestrali si moltiplica il n° di ore retribuite settimanali per il n° di settimane
contenute nel trimestre riferite a ciascun sabato (le ore successive all’ultimo sabato del trimestre vanno
considerate nel successivo) per il contributo orario. Es: 30 ore X 13 set. X 0,97 = 378,30 Euro. Il Datore
trattiene la quota a carico del lavoratore: 30 ore X 13 set. X 0,23 = 89,70 Euro. Per il versamento si usa un
unico bollettino, diventano due in caso di modifica salariale nel trimestre che comporti variazione di fascia
retributiva, oppure di orario (+/-24). Non si versano contributi per giorni di: maternità, infortunio carico Inail,
malattia non retribuita, aspettativa e assenze non retribuite. Il contributo senza CUAF è dovuto quando il
lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convivente col
datore di lavoro. (PARENTI: nonni, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti. AFFINI: suoceri, generi, nuore, cognati e
coniugi dei nipoti) I contributi versati valgono per: pensione, disoccupazione, maternità, assistenza sanitaria,
assegno nucleo familiare, infortunio. Sono deducibili dai redditi sia del datore, sia del lavoratore.
TABELLE RETRIBUTIVE: dal 1.1.2009 – (rivalutati annualmente)
CONVIVENTI
Tabella
A
Tabella
B
Orario
ridotto
30 ore
D Super
D
Tempo
pieno
54 ore
1.087,27
1.035,50
C Super
880,17
C
828,40
LIVELLI
TABELLA
C
Non
conviventi
TABELLA
D
Assistenza
notturna
TABELLA
E
Solo
attesa
Paga
oraria
40 ore
Fascia oraria
20 - 8
Fascia
oraria
21 - 8
7,35
1.250,37 non
autosufficiente
TABELLA – F
INDENNITA’ SOSTITUTIVA
DI VITTO E ALLOGGIO
Pranzo
e/o
colazione
Cena
Alloggio
Totale
1,709
1,709
1,478
4,896
7,04
B Super
776,62
6,10
600,59
543,64
1.012,20 non
autosufficiente
5,80
5,49
598,01
(cifra unica)
893,12
autosufficiente
B
724,85
517,75
5,18
A Super
673,07
4,87
A
569,52
4.14
Al lavoratore, convivente ridotto, sarà corrisposta la retribuzione intera prevista dalla tabella B, qualunque sia
l’orario di lavoro nel limite massimo delle 30 ore settimanali, compresa l’indennità di vitto e alloggio completa.
Paga giornaliera = paga mensile diviso 26 (30 se di calendario) Ore mensili = orario settimanale X 52 : 12 mesi.
Retribuzione mensile = Retribuzione oraria X ore lavorate settimanali X 52 : 12 + valore vitto e alloggio se goduto.
Retribuzione giorni lavorati = paga mensile diviso 26 X giorni lavorati.
Divisori fissi: conviventi a 54 ore = 234. Non conviventi a 40 ore = 173.
PERMESSI RETRIBUITI: solo per visite mediche documentate
Tipo di prestazione
Lavoratori conviventi tempo pieno 54 ore settimanali
Lavoratori conviventi orario ridotto 30 ore settimanali
Lavoratori non conviventi con più di 30 ore settimanali
Lavoratori non conviventi con meno di 30 ore settimanali
Ore anno
16 ore
12 ore
12 ore
12 ore riproporzionate (12:30 =X:ore)
Per lutto familiare entro ||° grado spettano 3 giorni lavorativi retribuiti. Per la nascita del figlio 2 giorni retribuiti.
SCATTI DI ANZIANITA’
Quantità
Valore
Massimo 7 biennali
4% sul minimo contrattuale
Non sono assorbibili da eventuali retribuzioni superiori ai minimi.
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PERIODO DI PROVA – PREAVVISO - DIMISSIONI
Periodo di prova per livelli
> 30 giorni di lavoro effettivo per i
livelli D e D super
Preavviso con 25 ore o più
fino 5 anni di servizio:
15 giorni di calendario
(7,5 giorni se dimissioni)
Preavviso con 25 ore o più
oltre 5 anni di servizio:
30 giorni di calendario
(15 giorni se dimissioni)
> 8 giorni di lavoro effettivo per i
restanti livelli
Preavviso con meno 25 ore:
Preavviso con meno 25 ore:
fino 2 anni di servizio
oltre 2 anni di servizio
8 giorni di calendario
15 giorni di calendario
Non applicabile L. 108/1990 sui licenziamenti individuali. Il preavviso è dovuto anche in caso di decesso
del datore di lavoro. In caso di dimissioni per giusta causa è dovuta l’indennità di mancato preavviso.
LAVORO STRAORDINARIO Art.16
Definizione
Tipologia
Maggiorazione
Ore eccedenti l’orario giornaliero o settimanale, cioè: Diurno (dalle ore 6 alle 22)
25%
>10 e 54 ore per convivente totale
Notturno (dalle ore 22 alle 6)
50%
>30 ore per convivente ridotto
Domenica e Festività
60%
> 8 e 40 ore per i non conviventi
Dalle 6 alle 22-da 40 a 44 ore
10%
Le maggiorazioni sono calcolate sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto (art.16 co.3)
Eventuali ore lavorate oltre l’orario stabilito per convivente ridotto, vanno retribuite con la retribuzione
globale di fatto oraria, se prestate entro le fasce 6.00-14.00 e 14.00-22.00, con le maggiorazioni riportate in
tabella per ciascuna tipologia se collocate fuori dalle fasce (art.15 co.2 ultimo capoverso).
Le ore supplementari sono retribuite con la paga globale di fatto senza maggiorazioni.
LAVORO NOTTURNO
Definizione
Ore prestate dalle 22 alle 6
Maggiorazione
20%
La maggiorazione del 20% non spetta al personale non infermieristico assunto per prestazioni discontinue
d’assistenza notturna o prestazioni esclusivamente d’attesa, per i quali sono stabiliti appositi minimi
contrattuali, vedi tabelle D, E.
LAVORO FESTIVO
Definizione
domenica, festività nazionali e SS. Patrono
Maggiorazione
60%
Calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto, compreso vitto alloggio, se goduto.
FERIE
Numero giorni
Calcolo della retribuzione per ogni giorno di ferie
>In caso di conviventi e retribuzione mensile: aggiungere alla paga l’indennità vitto
26 giorni lavorativi
alloggio e dividere per 26 {850,00+124,10(4,773x26) = 974,10:26 = 37,47}
indipendentemente
>In caso di retribuzione oraria: le ore retribuite nel mese precedente diviso 26,
dalla durata
moltiplicato per la paga oraria comprensiva di vitto alloggio (se goduto) {54 ore nel
dell’orario
mese precedente (12 ore sett. x 4 sett. e due giorni) : 26 = 2 (ore per ogni giorno
di lavoro
di ferie) x 8,43 (retribuzione oraria comprensiva di vitto e alloggio) = 16,86}
Maturano in dodicesimi in base ai mesi di effettivo servizio per frazioni pari o superiori a 15 giorni e anche
durante le assenze per maternità obbligatoria, malattia, infortunio, congedo matrimoniale.
13a MENSILITA’
Quando va corrisposta
Retribuzione da corrispondere
> In caso di paga mensile: Una mensilità della retribuzione globale di fatto,
A Natale o entro dicembre compreso vitto alloggio, se goduto.
> In caso di paga oraria: paga oraria x le ore settimanali x 52 : 12
Matura in dodicesimi in base ai mesi del rapporto di lavoro per frazioni pari o superiori a 15 giorni, ed
anche durante assenze per: malattia, infortunio, maternità, nei limiti della conservazione del posto e per la
parte non liquidata dagli enti preposti. Non matura per aspettative, assenze e permessi non retribuiti.
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TFR - Trattamento di fine rapporto
Divisore
La base di calcolo
fisso
Rivalutazione
annuale
L’1,5% + il 75%
dell’indice ISTAT sul
costo della vita
La retribuzione annuale compreso il
valore economico di vitto e alloggio
13,5
(escluso lo straordinario)
Matura per frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni.
Anticipazioni
Il 70% del maturato, una volta
l’anno, o mensilmente se
concordato tra le parti
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO SETTIMANALE E RIPOSO: Art. 15
Tipo di
prestazione
Orario giornaliero
CONVIVENTE
TOTALE
10 ore
non consecutive
Interamente collocate:
CONVIVENTE
>dalle 6.00 alle 14.00
RIDOTTO
>dalle 14.00 alle 22.00
Solo i livelli:
B - B Super - C >10 ore su 3 giorni sett.
NON
CONVIVENTI
8 ore
non consecutive
Orario
Riposo
Riposo giornaliero
settimanale
settimanale
11 ore consecutive
36 ore divise in:
(di norma la notte)
54 ore
> 24 la domenica
2 ore non retribuite
(nel pomeriggio)
> 12 altro giorno
30 ore
11 ore
30 ore
11 ore
2 ore non retribuite
40 ore
??
Impegno
settimanale
su 6 giorni
(la domenica,
o altro giorno
concordato,
riposo)
??
Da concordare
??
su 5 o 6 giorni
La collocazione dell’orario di lavoro è fissata: dal Datore per il personale convivente a servizio intero entro
i limiti giornalieri e settimanali, è concordata fra le parti per i conviventi a servizio ridotto.
In caso di prestazioni di lavoro nelle 12 ore di riposo non domenicale, saranno retribuite con la paga globale di fatto
maggiorazione del 40%.
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INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI - RETRIBUZIONI - MANSIONI
Nuovi
livelli
D
super
D
C
super
C
B
super
Tabella (A)
CONVIVENTI
Tempo pieno
54 ore settimanali
Minimi dal 1/1/2009
1.087,27 +
153,12 d’indennità
Tabella (B)
CONVIVENTI
Orario ridotto
30 ore settimanali
Minimi dal 1/1/2009
Tabella (C)
NON CONVIVENTI
Paga oraria
40 ore settimanali
Minimi dal 1/1/2009
7,35
1.035,50 +
153,12 d’indennità
7,04
880,17
6,10
828,40
600,59
5,80
776,62
543,64
5,49
B
724,85
517,75
5,18
A
super
673,07
4,87
A
569,52
4,14
Profili - Mansioni
Sintesi delle esemplificazioni
Assistente a persone non autosufficienti (formato) comprese le esigenze di vitto e
pulizia della casa, direttore di casa, in possesso di specifico diploma
Collaboratori familiari in possesso dei necessari requisiti professionali, con
responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento, amministratore beni di
famiglia, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore
Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) attività connesse alle esigenze
di vitto e pulizia della casa ove vivono gli assistiti
Collaboratori familiari con specifiche conoscenze teoriche e pratiche, cuoco
Assistenza a persone autosufficienti (anziani o bambini) comprese esigenze di vitto e
pulizia della casa ove vivono gli assistiti
Collaboratori familiari a livello esecutivo, con necessaria esperienza, per lavori relativi al
normale andamento della vita familiare, pulizie, lavanderia, stireria
Addetti alla compagnia a persone autosufficienti, senza alcuna prestazione di lavoro,
baby sitter per vigilanza occasionale/saltuaria in assenza dei familiari
Collaboratori familiari generici, senza esperienza, non addetti all’assistenza di
persone, con meno di 12 mesi d’esperienza, addetti alle pulizie, lavanderia, stalliere,
aiuto cucina, operaio comune
Note:
Nei livelli (A-B-C-D) troviamo gli addetti al servizio familiare (la casa). Nei livelli Super gli addetti all’assistenza a persone, auto o non autosufficienti.
Per un giusto inquadramento, definire prima: se è convivente o non, se è al servizio familiare o alla persona da assistere, se auto o non autosufficiente.
La non autosufficienza è documentata: dalla legge 104/92, della commissione prima istanza e dal medico di base attestante che l’assistito non è in grado
di svolgere le normali attività della vita quotidiana, es. assumere alimenti, funzioni fisiologiche, igiene personale, deambulare, indossare indumenti. Si può
rinunciare a dichiarare la non autosufficienza, rinunciando ai relativi benefici fiscali e assistenziali.
Il rapporto di convivenza (tab. A e B) è riferito alla persona assistita (Badato) e non al datore di lavoro qualora i due non coincidano, criterio sostanziale.
I conviventi a tempo pieno, addetti all’assistenza a persone non autosufficienti, sono inquadrati nei livelli: C super e D super.
I conviventi a tempo pieno, addetti all’assistenza a persone autosufficienti, sono inquadrati nei livelli: A super (compagnia) e B super.
I conviventi a tempo pieno, addetti al servizio familiare (non alla persona), sono inquadrati nei livelli: A, B, C, D.
I conviventi ad orario ridotto, addetti all’assistenza a persone autosufficienti, sono inquadrati nel livello: B super, entro fasce orarie 6/14-14/22-3g/settim.
I conviventi ad orario ridotto, addetti al servizio familiare (non alla persona), sono inquadrati nei livelli: B e C, entro fasce orarie 6/14-14/22-3g/settimana.
Nei rapporti di convivenza a tempo pieno e ridotto, vige l’obbligo di corrispondere la retribuzione mensile intera, fissata per ciascun livello.
Per i non conviventi (retribuzione oraria) sono possibili solo i valori della tab. C, fino a un massimo di 40 ore settimanali.
Ciascuna combinazione determina: l’orario settimanale applicabile (convivente orario pieno o ridotto - non convivente ad ore); lo stipendio (mensile,
orario); la possibilità di beneficiare delle deduzioni fiscali per non autosufficienti (livelli C super e D super); ottenere a certe condizioni (reddito Isee,
sanitarie, orario) i benefici dell’assegno regionale di cura (Veneto) per chi assiste in casa persone non autosufficienti (livelli C super e D super).
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