Calcolo della tredicesima per i lavoratori domestici
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Calcolo della tredicesima per i lavoratori domestici
Calcolo della tredicesima per i lavoratori domestici La corresponsione della tredicesima mensilità spetta di diritto anche ai lavoratori domestici, in proporzione all'entità giornaliera o settimanale della prestazione lavorativa. L’importo della gratifica natalizia è pari a una mensilità di paga e va erogata entro il mese di dicembre, preferibilmente prima del 25 dicembre. Le regole di maturazione Il periodo di maturazione coincide con l’anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all’ultimo giorno di servizio. Modalità di calcolo Qualora la colf sia pagata a settimana, l'importo della tredicesima si ricava rapportando ad anno la paga, applicando la formula paga settimanale x 52 settimane in un anno/12 Esempio Paga settimanale= 150 euro Tredicesima = 150 x 52 = 7.800 euro/12 = 650,00 euro. In caso di colf pagata a ore, per determinare l'importo della tredicesima è necessario calcolare il salario settimanale, moltiplicando la paga oraria per il numero di ore di attività settimanale per poi moltiplicare il risultato per 52 e dividere l'importo ottenuto per 12. Esempio Paga oraria 6,5 euro; Ore settimanali di lavoro: 15 ore Tredicesima=6,5 euro x 15 ore settimanali = 97,50 euro x 52 settimane = 5.070 euro/12 mesi = 422,50 euro. La quota tredicesima viene aggiunta alla retribuzione base, all'indennità vitto e alloggio e agli eventuali scatti di anzianità e superminimo per arrivare alla retribuzione oraria effettiva. Qualora il rapporto di lavoro sia cominciato o cessato nel corso del periodo di riferimento, l'ammontare sarà riproporzionato con riferimento alla data di assunzione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario. La tredicesima matura anche durante il periodo di prova e di preavviso e in caso di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Anche nel caso di periodi nei quali non sia stata svolta alcuna prestazione lavorativa a seguito di astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio, il diritto alla mensilità aggiuntiva matura, ma la materiale erogazione rimane a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che hanno erogato le competenze con pagamento diretto. Maturazione dei ratei in caso di assenza Maturazione ratei Voce retributiva Malattia SI Infortunio SI Maternità e paternità obbligatoria SI Congedo parentale NO Malattia del bambino NO Sospensione non retribuita NO Congedo matrimoniale SI Ferie, permessi, festività SI Aspettativa ed assenze non retribuite NO Periodo di prova e preavviso lavorato SI Preavviso non lavorato Compresi nell’indennità sostitutiva Esempio – Calcolo trattenuta ratei per assenze non retribuite N. 30 ore di assenza nel periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 Ore standard lavorabili nei 12 mesi n. 40*52 settimane = 2.080 Retribuzione mensile normale pari a (€ 1.234,52 / 2.080) x 30 = € 17,80 € 1.234,52 – € 17,80 = € 1.216,72 Tredicesima da corrispondere Ai lavoratori part-time, spetta la tredicesima per un importo che va riproporzionato in base all’orario di lavoro ridotto effettivamente prestato.
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