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Quanto mi costa la colf?
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QUANTO MI COSTA LA COLF
Chi decide di assumere una colf (o una badante) deve sostenere una serie di
costi, che vanno dal corrispettivo della prestazione (con eventuali indennità
legate, ad esempio, all’orario di lavoro o alla somministrazione del vitto) al
trattamento di fine rapporto e alla tredicesima, fino agli oneri previdenziali ed
assicurativi.
Nella generalità dei casi i costi fissi da considerare sono costituiti da:
- retribuzione e scatti di anzianità;
- contributi previdenziali e premi INAIL;
- tredicesima;
- trattamento di fine rapporto (d’ora in poi, TFR).
Tali istituti sono disciplinati dalla legge e dal CCNL di categoria (CCNL
Collaboratori familiari 20 febbraio 2014, d’ora in poi CCNL).
Di seguito esaminiamo gli elementi che costituiscono il costo minimo mensile
della colf, facendo un mero cenno agli elementi aggiuntivi della retribuzione,
per l’esame dei quali rinviamo al Memento Lavoro.
N.B. Il datore di lavoro non è obbligato ad applicare il CCNL, tuttavia a nostro avviso è
opportuno che lo faccia in quanto talune disposizioni contrattuali devono comunque
essere rispettate (ad esempio, le previsioni sui minimi retributivi). Inoltre le previsioni
del CCNL sono un utile riferimento per la gestione del rapporto di lavoro domestico, che
la legge non disciplina compiutamente.
Retribuzione (art. 33 CCNL) La retribuzione è costituita da:
- minimo contrattuale (vedi tabella);
- eventuali scatti di anzianità;
- eventuali indennità sostitutive di vitto e alloggio;
- eventuale superminimo, riconosciuto dal datore di lavoro su base mensile od
oraria.
Minimi contrattuali validi dal 1o gennaio 2015
Tabella A: Conviventi a tempo pieno (54 ore settimanali)
Livello
Minimi salariali mensili (€)
A
AS
B
BS
C
CS
D
DS
620,25
733,03
789,41
845,80
902,20
958,58
1.127,73 (+ indennità 166,76)
1.184,12 (+ indennità 166,76)
Tabella B: Conviventi part-time (fino a 30 ore settimanali)
Livello
Minimi salariali mensili (€)
B
BS
C
563,87
592,06
654,07
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Tabella C: Non conviventi
Livello
Minimi salariali orari (€)
A
AS
B
BS
C
CS
D
DS
4,51
5,32
5,64
5,98
6,31
6,64
7,67
8,00
Tabella D: Assistenza notturna (tra le 20 e le 8)
Livello
Minimi salariali mensili (€)
BS
CS
DS
972,67 (autosufficienti)
1.102,36 (non autosufficienti)
1.361,76 (non autosufficienti)
Tabella E: Presenza notturna (tra le 21 e le 8) (€)
Livello unico
651,27
Tabella F: Indennità (valori giornalieri) (€)
pranzo e/o colazione
cena
alloggio
totale
1,90
1,90
1,64
5,44
Tabella G: Casi di copertura
Livello
Minimi salariali orari (€)
CS
DS
7,15
8,62
Scatti di anzianità
(art. 36 CCNL) Gli scatti di anzianità, non assorbibili
dall’eventuale superminimo, maturano per ogni biennio di servizio prestato
presso lo stesso datore di lavoro fino ad un massimo di 7 e sono retribuiti in
misura pari al 4% del minimo.
Tredicesima
(art. 38 CCNL) La tredicesima matura mensilmente (1/12 della
misura annua) e deve essere corrisposta ciascun anno, in occasione del
Natale e comunque entro il mese di dicembre.
La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e
malattia professionale, maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per
la parte non liquidata dagli enti preposti.
Calcolo Il calcolo dell’importo della tredicesima varia a seconda che la paga
del lavoratore sia oraria, settimanale o mensile, nonché in funzione del periodo
lavorato nell’anno (potrebbe trattarsi di rapporto di lavoro instaurato in corso
d’anno).
a) Paga mensile Se la paga è mensile il calcolo da effettuare è il seguente:
Retribuzione mensile × n . mesi lavorati nell’anno
12
Si computano come mesi le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di calendario.
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Esempi
1) Retribuzione mensile: € 1.200
Data di assunzione: 1° aprile
Mesi di lavoro nell’anno: 9 (quindi il lavoratore ha maturato 9 dodicesimi di tredicesima)
€ 1.200 × 9
12
= € 900
2) Retribuzione mensile: € 1.200
Data di assunzione: 1° gennaio
Mesi di lavoro nell’anno: 12 (quindi il lavoratore ha maturato 12 dodicesimi di tredicesima)
€ 1.200 × 12
12
= € 1.200
b) Paga oraria Se la paga è oraria, il calcolo da effettuare è il seguente:
(paga oraria × ore settimanali) × n . settimane di lavoro nell’anno
12
Esempio
Paga oraria: € 6
Ore di lavoro settimanali: 20
Data di assunzione: 1° gennaio
Settimane di lavoro nell’anno: 52
(€ 6 × 20) x 52
12
= € 520
c) Paga settimanale Se la paga è settimanale, per determinare l’importo
della tredicesima occorre fare il seguente calcolo:
paga settimanale × 52
12
Esempio
Paga settimanale: € 120
Data di assunzione: 1° gennaio
Settimane di lavoro nell’anno: 52
120 x 52
12
= € 520
TFR
(art. 17 L. 339/58; L. 297/82; art. 40 CCNL) Il TFR è accantonato
mensilmente ma il suo pagamento è differito al momento della cessazione del
rapporto di lavoro. I lavoratori possono chiederne un’anticipazione.
A partire dal 1° giugno 1982, per calcolare il TFR occorre dividere per 13,5 la
retribuzione annua, comprensiva di tredicesima e dell’eventuale indennità di
vitto e alloggio, e rivalutare annualmente le somme accantonate. Le quote
annue accantonate sono incrementate dell’1,5% annuo, mensilmente
riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato
dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.
1) Il TFR maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va
riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella 2^ e nella 3^
categoria (lavoratori manuali).
2) Per i periodi di lavoro fino al maggio 1982 si calcola la c.d. indennità di
anzianità, commisurata all’ultima retribuzione relativa ad un determinato numero di
giorni moltiplicato per gli anni di servizio. Per il calcolo, rinviamo al Memento Lavoro.
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Contributi e premi
(art. 5 DPR 1403/71; art. 1 DL 155/93 conv. in L.
243/93; art. 29 CCNL) Il datore di lavoro versa i contributi previdenziali, nella
misura fissata annualmente e comprensiva della quota di premio INAIL, e un
contributo integrativo alla Cas.sa COLF.
L’importo dei contributi dovuti, comprensivo dei premi INAIL, dovuti per
ciascun trimestre è ottenuto moltiplicando il contributo orario per il numero di
ore lavorate.
Contributi orari Il contributo orario INPS/INAIL è fisso se l’orario di lavoro
supera le 24 ore settimanali; altrimenti è commisurato a tre diverse fasce di
retribuzione effettiva (comprensiva di quota oraria di tredicesima e valore di
vitto e alloggio).
Il contributo orario dovuto alla Cas.sa COLF è fisso, indipendentemente dalla
durata della prestazione lavorativa.
In tabella indichiamo gli importi dei contributi orari, specificando in parentesi
la quota di contribuzione a carico del lavoratore.
CONTRIBUTO ORARIO
Dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
(Circ. INPS 23 gennaio 2015 n. 12; art. 5 Reg. Cas.sa COLF)
INPS/INAIL
Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria
Effettiva
Convenzionale
Fino a € 7,88
€ 6,97
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59
€ 7,88
Oltre € 9,59
€ 9,59
Orario oltre a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria
Effettiva
Convenzionale
Qualsiasi
€ 5,07
Cas.sa COLF
A prescindere dalla retribuzione
Lavoratori a tempo
indeterminato
Con quota
Senza quota
CUAF
CUAF
€ 1,39 (0,35)
€ 1,40 (0,35)
€ 1,57 (0,39)
€ 1,58 (0,40)
€ 1,91 (0,48)
€ 1,93 (0,48)
Lavoratori a tempo
indeterminato
Con quota
Senza quota
CUAF
CUAF
€ 1,01 (0,25)
€ 1,02 (0,25)
Lavoratori a tempo
indeterminato
Con quota
Senza quota
CUAF
CUAF
€ 0,03 (0,01)
€ 0,03 (0,01)
Lavoratori a termine (1)
Con quota
CUAF
€ 1,49 (0,35)
€ 1,68 (0,39)
€ 2,05 (0,48)
Senza quota
CUAF
€ 1,50 (0,35)
€ 1,69 (0,40)
€ 2,06 (0,48)
Lavoratori a termine (1)
Con quota
CUAF
Senza quota
CUAF
€ 1,08 (0,25)
€ 1,09 (0,25)
Lavoratori a termine (1)
Con quota
CUAF
€ 0,03 (0,01)
Senza quota
CUAF
€ 0,03 (0,01)
(1) Per i quali è compreso il contributo addizionale dell’1,4%.
Ore lavorate Il contributi orario va moltiplicato per il numero di ore lavorate
nelle settimane del trimestre. Secondo l’INPS ai fini del versamento si
devono considerare solo le ore lavorate entro l’ultimo sabato del trimestre.
Pertanto i contributi relativi alle ore lavorate nell’eventuale frazione di
settimana successiva all’ultimo sabato del trimestre devono, secondo l’Istituto,
essere aggregati al versamento del trimestre successivo. L’applicazione di tale
criterio, tuttavia, determina un’incongruenza tra le quote orarie di
contribuzione trattenute al lavoratore (che corrispondono alle ore
effettivamente retribuite nel trimestre) e quelle riversate all’INPS in riferimento
allo stesso trimestre. A nostro avviso, il calcolo e il versamento della
contribuzione sulle ore effettivamente lavorate nelle settimane del trimestre,
oltre ad essere pienamente conforme alla disposizione di legge, garantisce la
corrispondenza tempo per tempo tra contribuzione trattenuta al lavoratore e
contribuzione riversata all’INPS.
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Versamento Il datore di lavoro è responsabile per il versamento dell’intero
importo della contribuzione (anche per la quota a carico dipendente).
Il versamento viene effettuato trimestralmente all’INPS (il quale provvede a
ripartire le rispettive quote all’INAIL e – a seguito di apposita convenzione alla Cas.sa COLF).
In particolare le scadenze del versamento sono:
1° trimestre: 10 aprile
2° trimestre: 10 luglio
3° trimestre: 10 ottobre
4° trimestre: 10 gennaio dell’anno successivo
Esempio riepilogativo
Riportiamo un esempio di calcolo del costo mensile
complessivo di una badante, comprensivo di contributi, premi, rateo di
tredicesima e di TFR maturati nel mese. Esso pertanto non corrisponde a
quanto mensilmente viene liquidato al lavoratore ma rappresenta l’onere che il
datore di lavoro deve sostenere in relazione al mese interessato.
Calcolo del costo mensile
Marzo 2015
Tipologia contrattuale:
Data assunzione:
Qualifica:
Livello:
Ore di lavoro
settimanali:
Ore lavorate nel mese:
20 (4 ore al giorno dal lunedì al venerdì)
88
Retribuzione del mese
584,32
Rateo di tredicesima maturato nel mese = € 47,96
Quota TFR maturato nel mese = € 46,84
Contr.INPS/INAIL
Retribuz. oraria + rateo
13^
Paga oraria: € 6,64
Scatti anzianità: 0
Superminimo: 0
Vitto e alloggio: 0
Assunzione a tempo indeterminato
1/1/2015
Badante
CS
[(€ 6,64 × 20) x 52]
144
(retribuzione mensile + rateo tredicesima)
13,5
Retribuzione effettiva
6,64 + (6,64/12) = 7,19
Cas.sa COLF
Oneri contributivi e assicurativi
(6,64 x 88)
Totale contribuz. oraria
1,39
Contribuz. dat.
1,04
Contribuz. dip.
0,35
Totale contribuz. mensile
1,39 x 88 = 122,32
1,04 x 88 = 91,52
0,35 x 88 = 30,8
0,03 x 88 = 2,64
124,96
0,02 x 88 = 1,76
0,01 x 88 = 0,88
(di cui 31,68 a carico dip.)
(c) Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. – 2015
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce
errori o inesattezze.

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