nulla osta e regolarità del soggiorno

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nulla osta e regolarità del soggiorno
LA CAPACITA’ MATRIMONIALE
Cittadini AUSTRALIANI
Cittadini AUSTRIACI
Cittadini STATUNITENSI
Cittadini SVIZZERI
LE PUBBLICAZIONI DI
MATRIMONIO DEI CITTADINI
STRANIERI
Il cittadino straniero, per contrarre
matrimonio in Italia, deve presentare
all’Ufficiale dello Stato Civile il nulla osta
rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice
Civile.
Inoltre, così come disposto dalla legge 94
del 15 luglio 2009, se è un cittadino
extracomunitario dovrà anche essere
regolarmente soggiornante.
IL MATRIMONIO DEL
CITTADINO
AUSTRALIANO
IL MATRIMONIO DEL
CITTADINO AUSTRALIANO
Il cittadino australiano che intende contrarre
matrimonio in Italia non è in grado di produrre il
nulla osta previsto dall’art. 116 del Codice Civile.
In Australia non esiste una singola Autorità
competente in grado di rilasciare, nel caso il
cittadino australiano intenda sposarsi in Italia,
un documento da cui risulti che in base alle leggi
dello Stato di cui l’interessato è cittadino non
esistono impedimenti al matrimonio.
Con la legge 27 febbraio 2002, n. 233
che ratifica e da esecuzione allo
scambio di lettere costituente un
Accordo tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo
dell’Australia sugli atti di Stato Civile
da prodursi da parte dei cittadini
australiani che intendono contrarre
matrimonio in Italia, si è pertanto,
stabilito che:
Il cittadino australiano deve produrre:
1. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
in corso di validità (passaporto o altro
documento che ne consenta
l’identificazione)
2. Dimostrare di essere regolarmente
soggiornante in Italia
3. DICHIARAZIONE GIURATA resa
dal/la cittadino/a australiano/a presso
l’Autorità consolare australiana in Italia,
specificando i seguenti dati:
•
•
•
•
•
Cognome e nome
Luogo e data di nascita (Giorno, mese ed anno)
Cognome e nome del padre
Cognome e nome della madre
Stato Civile (per le donne divorziate o vedove, indicare
la data del divorzio o di decesso del coniuge)
• Residenza (Comune, Città, Stato)
• Cittadinanza
• Deve contenere la seguente dichiarazione resa
dall’interessato/a: “Giusta la leggi alle quali è
soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che
intende contrarre in Italia”.
La firma del Console o del Funzionario competente sarà
legalizzata presso l’U.T.G. della città in cui ha sede il
Consolato australiano o presso l’U.T.G. nel cui territorio
è compreso il Comune richiesto della pubblicazione.
4. DICHIARAZIONE DELLA COMPETENTE
AUTORITA’ CONSOLARE AUSTRALIANA
che certifica l’identità e la cittadinanza
dell’interessato/a. La firma del funzionario del
Consolato australiano sarà legalizzato presso
l’U.T.G.
Le dichiarazioni di cui al punto 3) e 4) possono
essere contenute in un unico documento.
5. DOCUMENTI rilasciati dalle Autorità
australiane competenti, se disponibili, dai quali
risulti indirettamente la prova che, in base alla
legge cui il/la richiedente è soggetto/a, nulla
osta al matrimonio.
6. Se tali documenti non sono disponibili (e questi
sono documenti che difficilmente l’interessato
sarà in grado di produrre), il cittadino/a
australiano/a dovrà presentare, oltre alle
dichiarazioni giurate di cui ai punti 3) e 4), una
dichiarazione giurata resa dinanzi a
competente Autorità italiana (alla presenza di 4
testimoni) da cui risulti che secondo le leggi
alle quali l’interessato/a è soggetto/a in
Australia nulla osta al matrimonio che intende
contrarre in Italia.
A tale fine si intendono per autorità italiane
competenti, in Italia, l’Ufficiale dello Stato
Civile e, all’estero, le autorità consolari italiane.
IL MATRIMONIO DEL
CITTADINO AUSTRIACO
IL MATRIMONIO DEL
CITTADINO AUSTRIACO
Il cittadino austriaco che intende contrarre
matrimonio in Italia non deve produrre il
nulla osta previsto dall’art. 116 del Codice
Civile.
Infatti, a seguito dell’accordo tra l’Austria e
l’Italia, firmato a Vienna il 29 marzo 1990
e ratificato con legge 5 ottobre 1991, n.
330, dovrà produrre la seguente
documentazione:
1. Documento di riconoscimento (passaporto
2.
o altro documento che ne consenta
l’identificazione)
Certificato di capacità matrimoniale
rilasciato dall’Autorità Consolare austriaca
competente in Italia.
Per ottenere tale documento il cittadino
austriaco può:
a) rivolgersi all’Ufficiale dello Stato Civile del
Comune italiano competente per la
pubblicazione di matrimonio
oppure
b) direttamente al Consolato austriaco in Italia
Nel caso a) debbono essere prodotti i seguenti
documenti tradotti in lingua italiana (ed esenti da
legalizzazione):
- copia integrale dell’atto di nascita rilasciata in data
non anteriore ai sei mesi;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato libero
L’U.S.C. riceve quindi l’istanza, per il rilascio del certificato
di capacità matrimoniale, su modulo plurilingue da
inoltrare al competente Consolato Austriaco in Italia, con
la certificazione acquisita.
Il Consolato Austriaco rilascia il CERTIFICATO DI
CAPACITA’ MATRIMONIALE su modello prescritto
dalla Convenzione di Monaco del 5 febbraio 1980 e lo
invia direttamente all’U.S.C. del Comune che ha inoltrato
l’istanza presentata dagli sposi.
Nel caso b) i documenti elencati
debbono essere presentati
direttamente al Consolato Austriaco
in Italia che provvederà al rilascio del
certificato di capacità matrimoniale.
Se uno o entrambi gli sposi non parlano
italiano, l’U.S.C. provvede alla nomina di
un interprete e ad accoglierne il
giuramento.
IL MATRIMONIO DEL
CITTADINO DEGLI STATI
UNITI D’AMERICA
IL MATRIMONIO DEL
CITTADINO STATUNITENSE
Il cittadino statunitense che intende contrarre
matrimonio in Italia non è in grado di produrre il
nulla osta previsto dall’art. 116 del Codice Civile.
Negli Stati Uniti non esiste una singola Autorità
competente in grado di rilasciare, nel caso il
cittadino statunitense intenda sposarsi in Italia,
un documento da cui risulti che in base alle leggi
dello Stato di cui l’interessato è cittadino non
esistono impedimenti al matrimonio.
Con la legge 13 ottobre 1965, n. 1195
che ratifica e da esecuzione
all’Accordo tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo
degli Stati Uniti sugli atti di Stato
Civile da prodursi da parte dei
cittadini statunitensi che intendono
contrarre matrimonio in Italia, si è
pertanto, stabilito che:
Il cittadino statunitense deve produrre:
1. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
in corso di validità (passaporto o altro
documento che ne consenta
l’identificazione)
2. Dimostrare di essere regolarmente
soggiornante in Italia
3. DICHIARAZIONE GIURATA resa
dal/la cittadino/a statunitense presso
l’Autorità consolare statunitense in Italia,
specificando i seguenti dati:
•
•
•
•
•
Cognome e nome
Luogo e data di nascita (Giorno, mese ed anno)
Cognome e nome del padre
Cognome e nome della madre
Stato Civile (per le donne divorziate o vedove, indicare la
data del divorzio o di decesso del coniuge)
• Residenza (Comune, Città, Stato)
• Cittadinanza
• Deve contenere la seguente dichiarazione resa
dall’interessato/a: “Giusta la leggi alle quali è soggetto/a
negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende
contrarre in Italia”.
La firma del Console o del Funzionario competente sarà
legalizzata presso l’U.T.G. della città in cui ha sede il
Consolato australiano o presso l’U.T.G. nel cui territorio è
compreso il Comune richiesto della pubblicazione.
4. DICHIARAZIONE DELLA COMPETENTE
AUTORITA’ CONSOLARE STATUNITENSE
che certifica l’identità e la cittadinanza
dell’interessato/a. La firma del funzionario del
Consolato statunitense sarà legalizzato presso
l’U.T.G.
Le dichiarazioni di cui al punto 3) e 4) possono
essere contenute in un unico documento.
5. DOCUMENTI rilasciati dalle Autorità
statunitensi competenti, se disponibili, dai quali
risulti indirettamente la prova che, in base alla
legge cui il/la richiedente è soggetto/a, nulla
osta al matrimonio.
6. Se tali documenti non sono disponibili (e questi sono
documenti che difficilmente l’interessato sarà in grado
di produrre), il cittadino/a statunitense dovrà
presentare, oltre alle dichiarazioni giurate di cui ai
punti 3) e 4), una dichiarazione giurata resa dinanzi
a competente Autorità italiana (alla presenza di 4
testimoni) da cui risulti che secondo le leggi alle quali
l’interessato/a è soggetto/a negli Stati Uniti nulla osta
al matrimonio che intende contrarre in Italia.
L’accordo in oggetto non individua quali sia l’autorità
italiana competente. A tale fine, per analogia
all’accordo italo-australiano, a mio avviso, si può
intendere per autorità italiane competenti, in Italia,
l’Ufficiale dello Stato Civile e, all’estero, le autorità
consolari italiane.
IL MATRIMONIO DEL
CITTADINO SVIZZERO
IL MATRIMONIO DEL
CITTADINO SVIZZERO
Il cittadino svizzero non deve produrre il
nulla-osta di cui all’art. 116 del Codice
Civile per contrarre matrimonio in Italia
ma, a seguito dell’accordo intervenuto tra
la Svizzera e l’Italia, firmato a Berna il
16.11.1966 e ratificato con legge 18
marzo 1968, n. 474, dovrà produrre la
seguente documentazione:
1. Documento di riconoscimento in
corso di validità (passaporto o altro
documento che ne consenta
l’identificazione)
2. Certificato di capacità
matrimoniale rilasciato
dall’Autorità consolare svizzera
competente, in Italia.
Il cittadino svizzero deve rivolgersi al
Consolato Svizzero in Italia, che
espletate le formalità di competenza,
provvederà al rilascio del CERTIFICATO
DI CAPACITA’ MATRIMONIALE su
modello prescritto dalla Convenzione di
Monaco del 5 settembre 1980.
Se vi è necessità, l’Ufficiale dello Stato Civile
provvede alla nomina di un interprete e ad
accoglierne il giuramento.
• Dal 1° gennaio 2000, con la riforma del
Codice Civile Svizzero, sono state abolite
le pubblicazioni di matrimonio.
• Ciò nonostante, per consentire al cittadino
svizzero che vuole contrarre matrimonio in
Italia e con riferimento all’accordo italosvizzero citato in precedenza, il Consolato
Svizzero in Italia rilascerà comunque il
CERTIFICATO DI CAPACITA’
MATRIMONIALE.
•Grazie per l’attenzione
• Silvia CORNETTO
• Responsabile Ufficio Stato Civile Comune di Collegno (TO)
•e-mail: [email protected]
“Imparare senza pensare è fatica perduta;
pensare senza imparare è pericoloso”.
Confucio, Dialoghi