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Comune di Gargnano
Provincia di Brescia
UTC – Edilizia Privata ed Urbanistica
Via Roma n. 47 – C.A.P. 25084 – Cod. fisc. 00553860172 – Partita I.V.A. 00570180984
Centralino: tel. 0365.7988.300 – Edilizia Privata: tel. 0365.7988.318 – Fax 0365.71354
E-mail: [email protected] – Sito internet: www.comune.gargnano.brescia.it
Prat. edil. n. 13/2013
PERMESSO di COSTRUIRE n. 13/13
ai sensi del comma 1, art. 13, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, come modificato dal D.Lgs. n. 27 dicembre 2002 n. 301 e s.m.i. e del CAPO Il, art.
33 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
Prot. n. 760/2013 (Cat. 6/Cl. 3) / ______ (Cat. 6/Cl. 3)
Diritti di segreteria: € 75,00
Bonifico del 29.01.2013
X:\uff.ed.priv.\Ep13\Perm.\Provv.\036
Il Sindaco – Responsabile del Servizio
Edilizia Privata / Urbanistica
Vista la richiesta con la documentazione allegata del 18.01.2013 al prot. n. 760 e le successive
integrazione al prot. n. 1.421/31.01.2013 e al prot. n. 2.549/01.03.2013, presentate da Hoeglmaier
Stefan (Cod. fisc. HGL SFN 74S02 Z112K), nato a Monaco di Baviera (Germania) il 02.11.1974 e ivi
residente in Baldestrasse n. 5, intese ad ottenere il rilascio di Permesso di costruire per l’esecuzione
dell’intervento consistente in formazione vano tecnico interrato in variante al Permesso di costruire
n. 124/2009 del 29.10.2010 (prot. n. 13.256) e successive varianti inerenti ristrutturazione rustico
per uso residenziale in ambito di piano attuativo in loc. Camplà della fraz. Fornico, in zona
classificata “EP – agricola permanente”, Comune Censuario di Gargnano, Fg. 56, mapp. n. 2494.
Progettista:
Arch. Mauro Armellini (Cod. fisc. RML MRA 59H09 H717Q), con studio tecnico a Salò
(Bs) in piazza Leonardo da Vinci n. 1.
Vista l’autocertificazione a firma del tecnico progettista, presentata al prot. n. 760/18.01.2013, ai sensi
dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in merito alla conformità dell’intervento in argomento alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie;
Vista la documentazione ed i disegni allegati alla domanda stessa;
Visti gli atti d’ufficio ed in particolare il Piano di Governo del Territorio vigente (P.G.T.) approvato in data
04.02.2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2011;
Visto il Regolamento Edilizio comunale;
Dato atto che l’intero territorio del Comune di Gargnano è incluso nel Parco dell’Alto Garda Bresciano
istituito con L.R. n 58 del 15.09.1989, dotato di Piano Territoriale di Coordinamento approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2003 – n. 7/13939 (primo supplemento straordinario del 9
settembre 2003 al B.U.R.L. n. 37/2003);
Vista la L.R. 01.12.2003 n 24 istitutiva del Parco naturale dell’Alto Garda Bresciano;
Dato atto che l’immobile ricade in area sottoposta a tutela ambientale di cui al Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio
2002, n. 137) con vincolo apposto ai sensi:
-
dell’art. 142 “Aree tutelate per legge” (ex L. 431/85) specificando che il bene vincolato è relativo
a: Parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, di
cui alla lett. f);
Verificato che l’intervento non è soggetto alla procedura di verifica della compatibilità paesaggistica di cui
all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto le opere in argomento non comportano l’alterazione
dell’aspetto esteriore del fabbricato;
Visto che le opere da eseguire ricadono in zona soggetta a vincolo idrogeologico cosi determinato
dall’art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
Visto il decreto di autorizzazione n. 3.872 del 03.05.2013 (prot. n. 2.859) rilasciato dalla Comunità
Montana Parco Alto Garda Bresciano ai sensi dell’art. 44 della L.R. 31/2008 (vincolo idrogeologico),
e le prescrizioni in esso contenute che sono parte integrante del presente;
Vista la dichiarazione presentata in data 18.01.2013 a firma del tecnico progettista Arch. Mauro Armellini
in merito alla fruibilità per portatori di Handicap;
Vista la dichiarazione prodotta in data 18.01.2013 a firma del tecnico progettista Arch. Mauro Armellini,
attestante che l’intervento per tipologia di attività non è soggetto a rilascio di N.O. da parte dei Vigili del
Fuoco;
Visto che l'ammontare complessivo del contributo di costruzione, dovuto ai sensi dell’art. 43 della L.R. n.
12/2005 e s.m.i., per l’intervento in argomento è stato determinato nella misura di € 1.256,00 per il costo
di costruzione;
Visti i regolamenti comunale d'igiene e di sanità e di polizia edilizia.
Ai sensi del comma 1, art. 13, D.P.R. n. 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002 e s.m.i. e del CAPO Il – art. 33
della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.,
RILASCIA
ad Hoeglmaier Stefan (Cod. fisc. HGL SFN 74S02 Z112K), nato a Monaco di Baviera (Germania) il
02.11.1974 ed ivi residente in Baldestrasse n. 5, il PERMESSO di COSTRUIRE per l’esecuzione delle
opere richieste come sopra indicate, in conformità al progetto presentato e sotto l’osservanza delle
seguenti prescrizioni:
-
si richiama il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al Permesso di costruire originario n.
124/2009 del 29.10.2010 (prot. n. 13.256) e successive varianti;
-
prima della realizzazione delle opere strutturali ai sensi dell’art. 3, co. 83, lett. a) della L.R. n.
1/2000 dovrà essere depositata in Comune denuncia delle opere in cemento armato (in triplice
copia);
-
non sono consentite opere non espressamente e compitamente descritte;
-
dovranno adottarsi tutte le cautele (nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone
e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque
interessati;
-
devono essere rispettate tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni;
-
i lavori dovranno avere inizio entro dodici mesi dalla data del presente. La data di inizio lavori dovrà
preventivamente essere comunicata al competente Ufficio comunale, congiuntamente alla
designazione del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice;
-
le opere dovranno essere ultimate in ogni sua parte e rese agibili entro il termine di trentasei mesi
dall’inizio dei lavori del presente provvedimento;
-
il titolare del Permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono
responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento, come delle
modalità esecutive fissate nel presente Permesso di Costruire, ai sensi del Capo I del TITOLO IV,
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
-
nessuna variante potrà essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza aver
preventivamente ottenuto il necessario Permesso di Costruire comunale;
-
restano salvi ed impregiudicati i diritti, le azioni e ragioni che competono e possono competere sia
al Comune che ai terzi, per effetto di disposizioni di legge, di regolamenti generali o locali o di
convenzioni o per altre cause;
-
copia del presente dovrà essere tenuto a disposizione dell'Autorità sul luogo dei lavori;
-
è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al
rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
-
il rilascio del Permesso di Costruire non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso
intenda eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, acquedotto ecc.)
in conseguenza dei quali non possono essere pretesi compensi o indennità;
-
qualora per i lavori si rendesse necessario il transito di mezzi di cantiere (con portata superiore a
3,5 t su pubbliche strade sterrate e 10 t su strade in asfalto o comunque pavimentate) dovrà essere
fatta preventiva richiesta dal titolare del provvedimento concessorio alla Polizia Municipale che ne
rilascerà specifica autorizzazione, dopo aver valutato le condizioni della viabilità interessata.
Le condizioni di cui sopra costituiscono premessa fondamentale ed ineliminabile del progetto e
del Permesso di costruire;
l’inottemperanza alle medesime condizioni potrà costituire motivo di annullamento del Permesso
di costruire stesso.
-
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00 alle ore 08.00 del giorno seguente per il periodo dal
16 settembre al 31 maggio, nonché dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del
giorno seguente per il rimanente periodo dell’anno è vietato ogni lavoro rumoroso che possa
arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone all’interno del centro urbano;
-
Nei rimanenti orari le attività rumorose devono comunque attenersi entro i limiti dei 55 db, come
previsto dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991;
-
È vietato aprire cantieri edili o stradali nei centri storici, che comportino l’installazione di ponteggi
prospicienti le pubbliche strade, nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 31 agosto (Ordinanza n.
36 del 07 giugno 1999).
Dalla Residenza Municipale, Lì 26.06.2013.
Il Sindaco – Responsabile del Servizio
(Gianfranco Scarpetta)
All.:
- n. 1 elaborato grafico (tav. n. 1).
Relata di pubblicazione
Il presente Permesso di costruire è stato pubblicato per estratto in data odierna all’Albo pretorio online di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
Addì, 26.06.2013.
Il Sindaco – Responsabile del Servizio
(Gianfranco Scarpetta)
Relata di notifica
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato il presente Permesso di Costruire
mediante consegna dell'originale a mani di:
Addì, ___________.
L’Istruttore Tecnico
(Geom. Alessandro Pace)
Comune di Gargnano
Provincia di Brescia
UTC – Edilizia Privata ed Urbanistica
Via Roma n. 47 – C.A.P. 25084 – Cod. fisc. 00553860172 – Partita I.V.A. 00570180984
Centralino: tel. 0365.7988.300 – Edilizia Privata: tel. 0365.7988.318 – Fax 0365.71354
E-mail: [email protected] – Sito internet: www.comune.gargnano.brescia.it
Prat. edil. n. 13/2013
PERMESSO di COSTRUIRE n. 13/13
ai sensi del comma 1, art. 13, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, come modificato dal D.Lgs. n. 27 dicembre 2002 n. 301 e s.m.i. e del CAPO Il, art.
33 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
Prot. n. 760/2013 (Cat. 6/Cl. 3) / ______ (Cat. 6/Cl. 3)
Diritti di segreteria: € 75,00
Bonifico del 29.01.2013
X:\uff.ed.priv.\Ep13\Perm.\Provv.\036
Il Sindaco – Responsabile del Servizio
Edilizia Privata / Urbanistica
Vista la richiesta con la documentazione allegata del 18.01.2013 al prot. n. 760 e le successive
integrazione al prot. n. 1.421/31.01.2013 e al prot. n. 2.549/01.03.2013, presentate da Hoeglmaier
Stefan (Cod. fisc. HGL SFN 74S02 Z112K), nato a Monaco di Baviera (Germania) il 02.11.1974 e ivi
residente in Baldestrasse n. 5, intese ad ottenere il rilascio di Permesso di costruire per l’esecuzione
dell’intervento consistente in formazione vano tecnico interrato in variante al Permesso di costruire
n. 124/2009 del 29.10.2010 (prot. n. 13.256) e successive varianti inerenti ristrutturazione rustico
per uso residenziale in ambito di piano attuativo in loc. Camplà della fraz. Fornico, in zona
classificata “EP – agricola permanente”, Comune Censuario di Gargnano, Fg. 56, mapp. n. 2494.
Progettista:
Arch. Mauro Armellini (Cod. fisc. RML MRA 59H09 H717Q), con studio tecnico a Salò
(Bs) in piazza Leonardo da Vinci n. 1.
Vista l’autocertificazione a firma del tecnico progettista, presentata al prot. n. 760/18.01.2013, ai sensi
dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in merito alla conformità dell’intervento in argomento alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie;
Vista la documentazione ed i disegni allegati alla domanda stessa;
Visti gli atti d’ufficio ed in particolare il Piano di Governo del Territorio vigente (P.G.T.) approvato in data
04.02.2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2011;
Visto il Regolamento Edilizio comunale;
Dato atto che l’intero territorio del Comune di Gargnano è incluso nel Parco dell’Alto Garda Bresciano
istituito con L.R. n 58 del 15.09.1989, dotato di Piano Territoriale di Coordinamento approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2003 – n. 7/13939 (primo supplemento straordinario del 9
settembre 2003 al B.U.R.L. n. 37/2003);
Vista la L.R. 01.12.2003 n 24 istitutiva del Parco naturale dell’Alto Garda Bresciano;
Dato atto che l’immobile ricade in area sottoposta a tutela ambientale di cui al Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio
2002, n. 137) con vincolo apposto ai sensi:
-
dell’art. 142 “Aree tutelate per legge” (ex L. 431/85) specificando che il bene vincolato è relativo
a: Parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, di
cui alla lett. f);
Verificato che l’intervento non è soggetto alla procedura di verifica della compatibilità paesaggistica di cui
all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto le opere in argomento non comportano l’alterazione
dell’aspetto esteriore del fabbricato;
Visto che le opere da eseguire ricadono in zona soggetta a vincolo idrogeologico cosi determinato
dall’art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
Visto il decreto di autorizzazione n. 3.872 del 03.05.2013 (prot. n. 2.859) rilasciato dalla Comunità
Montana Parco Alto Garda Bresciano ai sensi dell’art. 44 della L.R. 31/2008 (vincolo idrogeologico),
e le prescrizioni in esso contenute che sono parte integrante del presente;
Vista la dichiarazione presentata in data 18.01.2013 a firma del tecnico progettista Arch. Mauro Armellini
in merito alla fruibilità per portatori di Handicap;
Vista la dichiarazione prodotta in data 18.01.2013 a firma del tecnico progettista Arch. Mauro Armellini,
attestante che l’intervento per tipologia di attività non è soggetto a rilascio di N.O. da parte dei Vigili del
Fuoco;
Visto che l'ammontare complessivo del contributo di costruzione, dovuto ai sensi dell’art. 43 della L.R. n.
12/2005 e s.m.i., per l’intervento in argomento è stato determinato nella misura di € 1.256,00 per il costo
di costruzione;
Visti i regolamenti comunale d'igiene e di sanità e di polizia edilizia.
Ai sensi del comma 1, art. 13, D.P.R. n. 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002 e s.m.i. e del CAPO Il – art. 33
della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.,
RILASCIA
ad Hoeglmaier Stefan (Cod. fisc. HGL SFN 74S02 Z112K), nato a Monaco di Baviera (Germania) il
02.11.1974 ed ivi residente in Baldestrasse n. 5, il PERMESSO di COSTRUIRE per l’esecuzione delle
opere richieste come sopra indicate, in conformità al progetto presentato e sotto l’osservanza delle
seguenti prescrizioni:
-
si richiama il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al Permesso di costruire originario n.
124/2009 del 29.10.2010 (prot. n. 13.256) e successive varianti;
-
prima della realizzazione delle opere strutturali ai sensi dell’art. 3, co. 83, lett. a) della L.R. n.
1/2000 dovrà essere depositata in Comune denuncia delle opere in cemento armato (in triplice
copia);
-
non sono consentite opere non espressamente e compitamente descritte;
-
dovranno adottarsi tutte le cautele (nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone
e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque
interessati;
-
devono essere rispettate tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni;
-
i lavori dovranno avere inizio entro dodici mesi dalla data del presente. La data di inizio lavori dovrà
preventivamente essere comunicata al competente Ufficio comunale, congiuntamente alla
designazione del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice;
-
le opere dovranno essere ultimate in ogni sua parte e rese agibili entro il termine di trentasei mesi
dall’inizio dei lavori del presente provvedimento;
-
il titolare del Permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono
responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento, come delle
modalità esecutive fissate nel presente Permesso di Costruire, ai sensi del Capo I del TITOLO IV,
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
-
nessuna variante potrà essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza aver
preventivamente ottenuto il necessario Permesso di Costruire comunale;
-
restano salvi ed impregiudicati i diritti, le azioni e ragioni che competono e possono competere sia
al Comune che ai terzi, per effetto di disposizioni di legge, di regolamenti generali o locali o di
convenzioni o per altre cause;
-
copia del presente dovrà essere tenuto a disposizione dell'Autorità sul luogo dei lavori;
-
è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al
rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
-
il rilascio del Permesso di Costruire non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso
intenda eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, acquedotto ecc.)
in conseguenza dei quali non possono essere pretesi compensi o indennità;
-
qualora per i lavori si rendesse necessario il transito di mezzi di cantiere (con portata superiore a
3,5 t su pubbliche strade sterrate e 10 t su strade in asfalto o comunque pavimentate) dovrà essere
fatta preventiva richiesta dal titolare del provvedimento concessorio alla Polizia Municipale che ne
rilascerà specifica autorizzazione, dopo aver valutato le condizioni della viabilità interessata.
Le condizioni di cui sopra costituiscono premessa fondamentale ed ineliminabile del progetto e
del Permesso di costruire;
l’inottemperanza alle medesime condizioni potrà costituire motivo di annullamento del Permesso
di costruire stesso.
-
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00 alle ore 08.00 del giorno seguente per il periodo dal
16 settembre al 31 maggio, nonché dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 9.00 del
giorno seguente per il rimanente periodo dell’anno è vietato ogni lavoro rumoroso che possa
arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone all’interno del centro urbano;
-
Nei rimanenti orari le attività rumorose devono comunque attenersi entro i limiti dei 55 db, come
previsto dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991;
-
È vietato aprire cantieri edili o stradali nei centri storici, che comportino l’installazione di ponteggi
prospicienti le pubbliche strade, nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 31 agosto (Ordinanza n.
36 del 07 giugno 1999).
Dalla Residenza Municipale, Lì 26.06.2013.
Il Sindaco – Responsabile del Servizio
(Gianfranco Scarpetta)
All.:
- n. 1 elaborato grafico (tav. n. 1).
Relata di pubblicazione
Il presente Permesso di costruire è stato pubblicato per estratto in data odierna all’Albo pretorio online di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
Addì, 26.06.2013.
Il Sindaco – Responsabile del Servizio
(Gianfranco Scarpetta)
Relata di notifica
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato il presente Permesso di Costruire
mediante consegna dell'originale a mani di:
Addì, ___________.
L’Istruttore Tecnico
(Geom. Alessandro Pace)