Aggiornamenti 5-Tax Privato-2006
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Aggiornamenti 5-Tax Privato-2006
Via Cremona, 29/A 46100 Mantova tel.: +39 0376227111 fax: +39 0376262839 e-mail: [email protected] sito: www.cdastudio.it Aggiornamenti n. 5/06 /06 05 giugno 2006 ARGOMENTI TRATTATI: AREA TAX PRIVATO: SOCIETA’ DI PERSONE E DI CAPITALI: IMPOSTE, ALIQUOTE E VERSAMENTI A SALDO E IN ACCONTO (IRES E IRAP) AREA TAX PRIVATO: NOVITA’ UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI AREA TAX PRIVATO: PERSONE FISICHE: NUOVI SCAGLIONI IRPEF, ALIQUOTE, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, VERSAMENTI A SALDO E IN ACCONTO (IRPEF, IRAP, INPS) AREA TAX PRIVATO: DEDUZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA “FAMILY AREA” AREA TAX PRIVATO: PRIVATO: QUADRO RP UNICO PERSONE FISICHE: DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ASSICURAZIONI SULLA VITA AREA TAX PRIVATO: PERSONE FISICHE: DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE AREA LAVORO: QUANTO COSTA IL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO: AREA TAX PRIVATO: LE SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO “SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI: IMPOSTE, ALIQUOTE ALIQUOTE E VERSAMENTI A SALDO E IN ACCONTO (IRES E IRAP) IRAP)” Siamo ormai prossimi al consueto appuntamento del mese di giugno che vede i contribuenti, società di persone e soggetti Ires, con esercizio coincidente con l’anno solare, al versamento del saldo delle imposte 2005, risultanti dalla dichiarazione ed al versamento del 1^ acconto 2006, senza maggiorazione. L’onere fiscale è dato, per le società di capitali, dall’Ires del 33% sul reddito imponibile da dichiarazione dei redditi e da Irap del 4,25%, calcolata sul reddito imponibile da dichiarazione Irap. Le società di persone hanno, invece, un onere fiscale dato dalla sola Irap del 4,25% sul reddito, ma dobbiamo tenere presente che poi l’utile distribuito ai soci sconterà la tassazione in capo alla persona fisica con l’Irpef. E’ data la possibilità al contribuente di decidere se pagare le imposte (saldo e 1^ acconto) entro la scadenza ordinaria, del 20 giugno 2006, oppure entro la scadenza del 20 luglio 2006, con una piccola maggiorazione (0,40%), a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento delle imposte può essere anche rateizzato al massimo fino a novembre 2006 con pagamento di interessi del 6% annuo. I termini per i versamenti rateali dei titolari di partita Iva (quali le società) sono fissati, a partire dalla seconda rata, entro il giorno 16 di ogni mese. Per i redditi del 2006 l’acconto può essere calcolato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, oppure sull’imposta stimata per l’anno in corso. In applicazione del c.d. “metodo previsionale”, il contribuente, se prevede una minore imposta, relativamente al prossima dichiarazione, potrà determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta; qualora, tuttavia, la previsione effettuata dovesse successivamente rilevarsi inesatta per difetto (versamento inferiore), saranno applicate sanzioni (30%, oltre interessi di mora) indipendentemente dai motivi che hanno causato lo PAG. 1 PAG. 2 PAG. 3 PAG. 4 PAG. PAG. PAG. PAG. 5 6 7 8 scostamento. Con il metodo storico, il 1° acconto è basato, per le società di persone, sul 40% del 99% dell’imposta dovuta nell’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d’imposta, e ritenute d’acconto), mentre il rimanente 60% si versa con il 2° acconto nell’undicesimo mese dalla chiusura dell’esercizio, ovvero novembre. Le società di capitali versano (se l’Ires a debito è superiore a 258 euro) in due acconti: il 1° calcolato sul 40% del 100% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, senza maggiorazione, ovvero entro i 30 giorni successivi oppure a rate, come detto sopra; il 2° acconto si versa entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio nella misura del 60% del 100% dell’imposta netta dell’anno precedente, senza possibilità di rateizzare. Nel caso in cui l’azienda si avvalesse di un maggiore termine, rispetto ai 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio, si può versare entro il 20° giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o a quello del termine ultimo entro il quale, il bilancio, doveva essere approvato, comunque non oltre l’undicesimo mese dalla chiusura dell’esercizio. Particolarità: i soggetti che si avvalgono dell’Istituto della Programmazione Fiscale effettuano i versamenti in acconto tenendo conto della maggior base imponibile derivante dalla programmazione. Per i soggetti che aderiscono al regime di tassazione per trasparenza, gli obblighi di acconto permangono, nel 1° periodo d’imposta di efficacia, anche in capo alla società partecipata. Rata Versamento 1a 20.06 Interessi % 0 Versamento 20.07 Interessi % 0* 2a 17.07 0,43 16.08 0,43* 3a 16.08 0,93 18.09 0,93* 4a 18.09 1,43 16.10 1,43* 5a 16.10 1,93 16.11 1,93* 6a 16.11 2,43 di locazione. Eventuali contratti di durata inferiore comportano la necessità di operare una variazione in aumento dei canoni di competenza. Un altro quadro influenzato dalle novità è il quadro RN nel quale trova posto la nuova normativa in tema di erogazioni liberali e il quale accoglie le modifiche ai versamenti a saldo e in acconto. Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’Ires in favore di Onlus, di associazioni di promozione sociale, di fondazioni e associazioni riconosciute aventi ad oggetto la promozione, la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, appositamente individuate, sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. Rimane facoltà del contribuente applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del Tuir. In tema di versamenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100%. E sempre con decorrenza 2006, esattamente primo gennaio, i versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti da dichiarazione dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro. Il maggior numero di novità è concentrato nel quadro RF dove trovano posto gli interventi sulla Participation Exemption. E’ possibile individuare tre diversi livelli di tassazione per le cessioni di partecipazioni effettuate nel 2005. Dall’ 1/1 al 3/10 le plusvalenze sono esenti al 100% purché si sia verificato il possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente quello dell’avvenuta cessione. Per gli altri due scaglioni questo requisito innalza il possesso al primo giorno del diciottesimo mese. Se la cessione è stata effettuata tra il 4/10 e il 2/12 la plusvalenza è esente al 95%, mentre se la cessione si posiziona tra il 3/12 e il 31/12 l’esenzione si riduce al 91%. Per quanto concerne le minusvalenze queste rimangono sempre indeducibili al 100% e sempre con un possesso minimo di 12 mesi. Va ricordato inoltre che la quota parte di plusvalenza imponibile non può essere rateizzata ai sensi dell’articolo 86, comma 4. Il quadro RF accoglie anche le novità in tema di tassazione degli immobili patrimonio locati. Nello specifico viene stabilito che il reddito di detti immobili è pari al maggiore tra i due seguenti parametri: rendita catastale rivalutata e canone, ridotto delle sole spese di manutenzione ordinaria, documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. Per quanto concerne gli interessi passivi, sia di finanziamento che di funzionamento, sostenuti dalle immobiliari, questi sono indeducibili, come dispone l’articolo 90, comma 2 del Tuir. Se questo tema trova collocazione ai righi RF14, RF15 e RF42, il rigo RF25 è nello specifico riservato agli ammortanti non deducibili. Qui si collocano le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo di bilancio che eccedono 1/18 del valore. Due righi fanno la loro comparsa nel modello dichiarativo Unico 2006 e sono i righi per la rilevazione di differenze su cambi. L’attuale testo dell’articolo 110 del Tuir sancisce una sostanziale Interessi calcolati sul 1/5 del 100,40% di saldo più 1^ acconto. Ha curato l’argomento Lorenzo Guerresi ____________________________________________ “NOVITÀ UNICO SOCIETÀ DI CAPITALI” Le principali novità in tema di reddito d’impresa derivano dall’approvazione del D.Lgs. 38/2005, del D.L. 203/2005, del D.Lgs. 247/2005 e dalla L. 266/2005 che principalmente apportano modifiche ai quadri RF (reddito d’impresa), EC (deduzione extracontabile), RN (determinazione dell’Ires) e il frontespizio. Da quest’anno, tramite un impegno congiunto che si esplicita mediante la barratura di apposite caselle, il contribuente e l’intermediario possono rispettivamente scegliere ed impegnarsi a ricevere eventuali comunicazioni dall’Amministrazione Finanziaria esclusivamente in via telematica anziché cartacea, guadagnando anche un maggior periodo di tempo per effettuare il versamento con sanzioni ridotte a 1/3 (60 + 30 giorni). Con Unico 2006 la gestione del quadro EC è entrata in pieno regime e il quadro risulta interamente compilabile. Il decreto correttivo dell’Ires ha apportato due modifiche significative alla procedura del disinquinamento, modifiche che incidono sulla compilazione del quadro in questione. Con la prima modifica viene disposto che gli utili e le riserve distribuibili per la quota eccedente il vincolo concorrano a formare il reddito aumentati delle imposte differite corrispondenti all’ammontare distribuito. La seconda modifica introdotta da decreto correttivo riguarda le modalità di identificazione delle riserve di patrimonio che possono essere utilizzate a copertura del vincolo conseguente al regime di sospensione riferibile alle deduzioni effettuate extra contabilmente. Prima era possibile utilizzare a copertura delle deduzioni operate fuori contabilità per il tramite della compilazione del quadro EC di Unico, sia le riserve di utili sia le riserve di capitali ma con un’esclusione specifica disposta dal Legislatore tra quelle di utili: la riserva legale. Ora il correttivo rimuove questo limite di modo che tutte le riserve del patrimonio netto ad esclusione solo di quelle in sospensione d’imposta potranno essere utilizzate a copertura del vincolo risultante dalla IV sezione del quadro EC. Sempre in questo quadro si concretizza un’altra novità, rappresentata dalla deduzione dei canoni di leasing. Infatti è assicurata la piena deducibilità di un ammontare pari ai canoni di competenza anche per i soggetti che contabilizzano la locazione con il metodo finanziario, a condizione che l’eccedenza rispetto ad ammortamenti e oneri finanziari (transitati a conto economico) sia imputata nel quadro delle deduzioni extracontabili. In tema di leasing va anche segnalato che i contratti di leasing immobiliare stipulati a decorrere dal 4 dicembre 2005 debbono avere una durata minima che oscilla tra gli otto e i quindici anni, a seconda della percentuale di ammortamento del fabbricato oggetto Pagina 2 dell’Agenzia delle Entrate. irrilevanza di utili e perdite stimati su cambi, per cui, dato che tali importi sono presenti a conto economico, occorre operare variazioni in aumento e in diminuzione in sede dichiarativa, in modo da sterilizzarli , ottenendo che i crediti e i debiti in valuta ritornino al loro valore determinato in base al cambio storico. Successivamente, solo nel momento in cui il credito in valuta sarà incassato o il debito in valuta verrà pagato, si realizzerà l’utile o la perdita con rilevanza fiscale, i quali non coincideranno con quelli rilevati a conto economico, per quanto esposto sopra. Deve essere sottolineato come dall’esercizio 2005 si verifichi un disallineamento tra valore civilistico delle poste in valuta e valore fiscale delle medesime, che rimane ancorato la cambio storico. Una simile variazione origina il fenomeno della fiscalità differita passiva o attiva, che le società sono chiamate ad iscrivere ad iscrivere in bilancio in ossequio a quanto previsto da principio contabile Oic n. 25. Altra novità è costituita dall’ampliamento del prospetto del capitale e delle riserve. Dopo l’esordio nel modello dell’anno scorso, il prospetto viene ampliato a causa dell’esigenza di monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, con lo scopo di evidenziare i movimenti avvenuti sul capitale e sulle riserve del netto. Le maggiori informazioni richieste derivano la propria giustificazione dal nuovo contesto introdotto dalla riforma Ires, che ha profondamente cambiato le regole di tassazione del reddito d’impresa prodotto dai soggetti Ires e dagli utili distribuiti dagli stessi. Infine nel modello Unico 2006 – SC trovano spazio per la prima volta le istruzioni operative per la dichiarazione dei redditi dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali nella redazione di bilancio. In particolare, risultano interessati dalla novità alcuni righi del quadro RF (determinazione del reddito d’impresa) con possibili collegamenti al quadro RV in cui vanno evidenziati i disallineamenti derivanti dall’adozione degli Ias. Tutti i versamenti a saldo risultanti da Unico 2006 PF, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere effettuati entro il 20 giugno oppure entro il 20 luglio. Chi sceglie di versare le imposte nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 20 luglio deve calcolare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi del 6% annuo, decorrenti dal mese di scadenza (0,50% mensili in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno in cui si effettua il versamento), per ciascun tributo o contributo. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti. La prima rata deve essere versata entro i termini di versamento del saldo (20 giugno ovvero 20 luglio). Il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. I pagamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca convenzionata, presso le agenzie postali o mediante versamento telematico utilizzando il modello F24, che permette di compensare gli importi a debito con eventuali crediti di imposta. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per il 2006 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN23. Per l'anno d'imposta 2006, l'acconto dovuto ai fini IRPEF è del 99% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Se tale importo non supera 51,65 euro non è dovuto alcun acconto; se supera 51,65 euro è dovuto un acconto nella misura del 99% del suo ammontare. Visto che gli importi indicati in dichiarazione sono arrotondati all’unità di euro, l’acconto è dovuto per importi uguali o superiori a 52 euro. L’acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2006 se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro, in due rate se l’importo è superiore ad euro 257,52: la prima nella misura del 40% entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40%, mentre la seconda rata, pari al restante 60%, entro il 30 novembre 2006. Ha curato l’argomento Alessia Pastorello ____________________________________________ “PERSONE FISICHE: NUOVI NUOVI SCAGLIONI IRPEF, ALIQUOTE, ALIQUOTE, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, SALVAGUARDIA, VERSAMENTI A SALDO E IN ACCONTO (IRPEF, IRAP, IRAP, INPS)” I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo non superano, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ciascuna 12,00 euro e 10,33 euro per l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale. Si avvicina il termine per la presentazione del Modello Unico 2006 e per il versamento del saldo delle imposte 2005 e dell’acconto per il 2006. Il Modello Unico 2006 PF deve essere presentato entro i termini seguenti: - dal 02/05/2006 (il 1° maggio è festivo) al 31/07/2006 se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale; - entro il 31/10/2006 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente o se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio Per l’anno di imposta 2005 sono variate le aliquote IRPEF: Pagina 3 ALIQUOTE IRPEF 2005 e confronto con le precedenti Reddito (€) Aliquote 2005 da 0 a 26.000 23% da 26.000 a 33.500 da 33.500 a 100.000 33% ---------- ---------- oltre 100.000 39% + 4% (contrib. solidarietà) 39% Reddito (€) da 0 15.000 da 15.000 29.000 da 29.000 32.600 da 32.600 70.000 a a a a oltre 70.000 Aliquote 2004 23 % 29 % 31 % 39 % 45 % Gli scaglioni sono stati ridotti a quattro, con una diminuzione di due punti percentuali dell’aliquota massima. Gli effetti della rivisitazione di aliquote e detrazioni non penalizzeranno i contribuenti, ma saranno a favore di un alleggerimento del carico fiscale, in virtù della cd. clausola di salvaguardia. La clausola di salvaguardia è, infatti, un meccanismo di calcolo dell’imposta che permette alle persone fisiche, nel momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, di determinare l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni in vigore negli anni precedenti se più convenienti. Tale possibilità, comunque, è esclusa per i redditi assoggettati a tassazione separata, per quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e per le somme soggette a imposta sostitutiva in relazione ai particolari criteri impositivi per essi previsti. In sostanza, con l’applicazione della clausola di salvaguardia, si calcola l’imposta scegliendo tra le aliquote e gli scaglioni più convenienti. Perciò bisognerà effettuare, in sede di dichiarazione dei redditi, tre calcoli dell’imposta, adottando alternativamente la normativa: 1. attualmente vigente; 2. degli anni 2003/2004 3. degli anni 2002 e immediatamente precedenti. Dal raffronto di questi calcoli si avrà il vantaggio di pagare l’imposta più bassa risultante dai tre tipi di conteggio. euro 2.900 per ciascun figlio, in particolare: euro 3.450 per ciascun figlio minore di tre anni; euro 3.700 per ciascun figlio portatore di handicap; euro 3.200 per il primo figlio, nel caso di mancanza dell’altro genitore. Nel caso in cui vi sia la presenza di più fattispecie, si dovrà scegliere quella maggiormente favorevole (ad esempio, se il contribuente ha un figlio minore di tre anni e manca l’altro genitore, è possibile scegliere la deduzione più favorevole tra la deduzione per figli a carico di età inferiore ai tre anni e la deduzione per il primo figlio in mancanza dell’altro genitore). Se il figlio ha compiuto tre anni nel corso dell’anno, la deduzione prevista (euro 3.450) deve essere rapportata ai mesi in cui il figlio aveva un’età inferiore ai tre anni, mentre la deduzione di euro 2.900 deve essere rapportata ai mesi restanti, nei quali il figlio aveva un’età superiore ai tre anni; - euro 2.900 per ogni altro familiare. La deduzione teorica spetta in rapporto al numero di mesi in cui il familiare è a carico e, nel caso dei figli e degli altri familiari a carico, anche nella percentuale per cui gli stessi risultano a carico; in particolare i genitori possono scegliere come ripartire, nelle loro dichiarazioni dei redditi, la percentuale relativa ai figli a carico. La deduzione teorica complessiva è data dalla sommatoria delle singole deduzioni previste per ciascun familiare a carico più le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale. Per determinare la deduzione effettivamente spettante al contribuente, è necessario applicare alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità, che viene calcolato nel seguente modo: - 78.000 + deduz. teorica + deduz. per abitaz.principale + oneri deducibili – reddito complessivo 78.000 La deduzione effettivamente spettante sarà determinata in funzione al coefficiente di deducibilità: - coefficiente < = 0; la deduzione non spetta - coefficiente = > 1; la deduzione spetta per l’intero ammontare; - 0 < coefficiente < 1; la deduzione è pari al prodotto tra la deduzione teorica ed il coefficiente di deducibilità (arrotondato alle prime quattro cifre decimali). Ad esempio: contribuente con due figli, uno dei quali di due anni e portatore di handicap, l’altro nato il 26/04/2005, entrambi a carico nella misura del 70%. Nel corso del 2005 ha sostenuto spese per l’assistenza personale del figlio portatore di handicap per euro 3.200. Il reddito complessivo è pari a euro 25.000, usufruisce di una deduzione per abitazione principale di euro 1.000 e ha dichiarato oneri deducibili per euro 800. Deduzione teorica per il figlio di età inferiore ai tre anni: 3.450 x 9/12 x 70% = 1.811 Deduzione teorica per figlio portatore di handicap (si sceglie la deduzione più favorevole in quanto ha un’età inferiore ai 3 anni): 3.700 x 70% = 2.590 Deduzione per spese per assistenza personale = 1.820 Ha curato l’argomento Nicola Sereni ____________________________________________ “DEDUZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA “FAMILY AREA”” AREA”” La legge Finanziaria 2006 ha introdotto una novità nel Modello Unico delle persone fisiche, in particolare ha previsto il passaggio dalla detrazione per carichi di famiglia alla deduzione per oneri di famiglia e ha introdotto una nuova deduzione per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale. L’ammontare della deduzione spettante a ciascun contribuente dipende dalla situazione reddituale e per la sua determinazione è necessario calcolare una deduzione teorica iniziale e successivamente la deduzione effettiva. La deduzione teorica prevista per i familiari a carico è pari a: - euro 3.200 per il coniuge; Pagina 4 (limite massimo di deducibilità) essere utile la seguente formula: Deduzione teorica per oneri di famiglia complessiva: 1.811 + 2.590 + 1.820 = 6.221 costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo Coefficiente di deducibilità: In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni contestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Il rigo RP7 è dedicato ai mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. Si riportano di seguito alcune utili precisazioni: • Se il mutuo sull’abitazione principale è cointestato in parti uguali a coniugi non fiscalmente l’uno a carico dell’altro, ciascuno di essi può indicare al massimo 1.807,60 Euro. Se, invece, uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, chi sostiene la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. • La detrazione spetta anche al “nudo proprietario”, ovvero al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di un’altra persona, ma non spetta mai all’usufruttuario. • La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. • La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato. • Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto, ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. • Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. 78.000 + 6211 + 1.000 + 800 – 25.000 = 0,7821 78.000 Deduzione effettivamente spettante: il coefficiente di deducibilità è compreso tra 0 e 1, quindi spetta una deduzione pari a 6211 x 0,7821 = 4.858 Ha curato l’argomento Monica Alberini ____________________________________________ “QUADRO RP UNICO PERSONE FISICHE: DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ASSICURAZIONI SULLA VITA” Il Quadro RP serve per indicare gli importi di tutti gli oneri, le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni, se sostenuti nel 2005 e se non sono già stati esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari. Tra le spese che danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare rientrano gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti, i premi per assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni. I righi della dichiarazione da RP7 a RP11 servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2005 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata. Gli interessi relativi a mutui ipotecari sovvenzionati con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, possono essere detratti solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. È necessario sottolineare che i mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione) non danno diritto alla detrazione degli interessi, come i mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi detraibile, può Pagina 5 • Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto. • Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Infine nel Quadro RP, al rigo 12 , vanno indicati i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000. Bisogna precisare che il contratto deve avere durata non inferiore ai cinque anni. Sempre in questo rigo rientrano i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, stipulati o rinnovati dal primo gennaio 2001. Il rigo RP8 serve per indicare gli interessi e gli oneri relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 e finalizzati all’acquisto di abitazioni diverse da quella principale. L’importo massimo è pari ad euro 2.065,83. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale. I mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici permettono la detrazione degli interessi e degli oneri fino al 19% dell’ammontare complessivo, non superiore ad euro 2.582,28 e sono da riportare al rigo RP9.. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria (riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti); gli interventi di manutenzione straordinaria (opere o modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso); interventi di restauro e di risanamento conservativo, (cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili); interventi di ristrutturazione edilizia. Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale vanno indicati nel rigo RP10 e la detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28. L’ultimo rigo relativo ai mutui è l’RP11,, in cui si riportano gli interessi relativi a prestiti e mutui agrari di ogni specie. L’importo dell’onere da indicare per il calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni). “PERSONE FISICHE: DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE” MILLE” Ha curato l’argomento Monica Marcolin ____________________________________________ La legge Finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337) ha previsto per l’anno 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di: a. sostegno del volontariato, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute; b. finanziamento della ricerca scientifica e delle università; c. finanziamento della ricerca sanitaria; d. attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno soltanto dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (modello integrativo CUD 2006, 730/1-bis redditi 2005, UNICO Persone Fisiche 2006). La scelta del 5 per mille dunque non è un obbligo, bensì una facoltà, che non determina effetti sul contribuente, non modificando l’importo dell’imposta dovuta. Per quanto riguarda i soggetti alle lettere a), b) e c) oltre alla firma, il contribuente può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille, traendo il codice fiscale dagli elenchi pubblicati. L’elenco definitivo delle associazioni, fondazioni, Onlus, centri di ricerca e di tutte quelle strutture che, in base alla legge Finanziaria 2006, si sono candidate all’attribuzione del 5 per mille dell’Irpef, è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per destinare il 5 per mille dell’IRPEF a favore di attività sociali svolte dal comune di residenza è sufficiente apporre la sola firma nell’apposito riquadro, senza indicare il Comune beneficiario1. La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 In questo caso infatti, il 5 per mille dell’Irpef sarà destinato al Comune indicato dal contribuente nella sezione “domicilio fiscale alla data del 31.12.2005” presente nel frontespizio Mod. Unico 2006. 1 Pagina 6 aziendale. Il dato ottenuto è in effetti assolutamente parziale e sicuramente non esaustivo per ricavarne l'effettivo costo. Se, già in fase di determinazione di netto dobbiamo considerare molteplici variabili, (luogo di residenza, composizione familiare, ….), ben maggior valore assume la capacità di valorizzare la parte legata alla contribuzione ed all'imposizione fiscale. CDA Studio Legale Tributario ha elaborato uno strumento pratico e di semplice consultazione finalizzato a dare l'esatta dimensione del costo effettivo aziendale corrispondente ad un determinato netto pattuito. Per ricevere gratuitamente una risposta a quanto sopradescritto, è sufficiente selezionare sul sito dello Studio (www.cdastudio.it) la sezione "Calcola il costo del Personale" e compilare la maschera scegliendo tra le varie possibilità adatte alle vostre caratteristiche. per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro. Ai soggetti iscritti nell’elenco spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma hanno anche indicato il codice fiscale dei predetti soggetti. Ai Comuni spettano le quote del 5 per mille dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel riquadro corrispondente alle finalità di cui alla lett. d) del comma 337 dell’art. 1 della legge 266/2005. Possono verificarsi quindi le seguenti ipotesi: - se il contribuente, oltre alla firma, appone anche il codice fiscale del soggetto iscritto in elenco, la quota del 5 per mille sarà destinata al soggetto iscritto prescelto; - se il contribuente appone solo la firma (senza quindi indicare il codice fiscale di un soggetto iscritto o indicando in modo errato), l’attribuzione del 5 per mille sarà effettuata con criterio proporzionale al numero complessivo delle destinazioni dirette; - se il contribuente appone solo la firma nel riquadro corrispondente alle attività sociali svolte dal Comune, la quota sarà destinata al Comune; - se il contribuente non effettua alcuna scelta, non apponendo la firma, il fondo del 5 per mille non sarà incrementato. Se, invece, si rientra fra le categorie di contribuenti esonerati dall’obbligo della dichiarazione è possibile comunque scegliere a che destinare il 5 per mille dell’Irpef, utilizzando la scheda “destinazione del 5 per mille dell’Irpef”2. Ha curato l’argomento Davide Ruggerini ____________________________________________ Ha curato l’argomento Francesca Ronconi ____________________________________________ “QUANTO COSTA IL PERSONALE DIPENDENTE” DIPENDENTE” Molto spesso, le contrattazioni tra aziende e dipendenti sia in fase di assunzione che in fase di richieste di variazione stipendiali, vengono focalizzate determinando un compenso netto, ovvero il dipendente richiede, o l'azienda offre, un netto mensile moltiplicato per il numero delle mensilità previste dal contratto se non addirittura un compenso annuo omnicompresivo. La determinazione dell'importo così forfettizzato, se da un lato è sufficiente per accontentare le esigenze conoscitive e reddituali del dipendente, dall'altro non può sicuramente accontentare l'imprenditore 2 Tale scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi: - agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito; - ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest’ultimo deve rilasciare una ricevuta con l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato. La busta deve portare l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF”, il cognome e il nome del contribuente e il codice fiscale. Pagina 7 LE SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2006 Il presente articolo ha l’obiettivo di segnalare alcune delle principali scadenze relative al mese di giugno 2006. Giovedì Giovedì 15 Giugno: IMPOSTE DIRETTE – Modello 730 Il contribuente presenta al CAF, o al professionista abilitato, il modello 730, il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e il modello 730-1 bis per la scelta della destinazione del 5 per mille dell’Irpef. IVA – Fattura differita Termine per l’emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente. IVA – Registrazione Termine ultimo per l’annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini Iva, da parte dei contribuenti “super semplificati” e “minimi”. IVA – Registrazione corrispettivi Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Registrazioni Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Venerdì 16 Giugno: Giugno Versamento ritenute IMPOSTE DIRETTE – Versamento Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. INPS – Versamento contributi previdenziali ed assistenziali Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente, mediante mod. F24. INPS – Versamento Inps gestione separata Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione. IVA – Liquidazione e versamento Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. IVA – Versamento Termine di versamento, per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare l’imposta a debito derivante dalla dichiarazione annuale, della relativa rata. IVA – Lettere d’intento Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. ENPALS – Versamento Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. AGRICOLTURA – Versamento Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2005. Martedì 20 Giugno: IMPOSTE DIRETTE – Unico 2006 Termine per effettuare il versamento del saldo 2005 e/o del primo acconto 2006 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), ovvero della prima rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. IMPOSTE DIRETTE – Acconto 20% Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata. INPS – Versamento Inps gestione separata Termine per effettuare il versamento, senza applicazione di interessi, del saldo 2005 e dell’acconto 2006 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla gestione separata dell’Inps. INPS – Contributi Ivs Termine per il versamento dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2005 e del primo acconto per il 2006, senza maggiorazione. Pagina 8 IVA – Versamento Versamento IVA anno 2005, per i soggetti che presentano la dichiarazione Unico 2006, maggiorata degli interessi calcolati dal 17.03.2006 al 20.06.2006. IVA – Studi di settore Termine di versamento dell’IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell’eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza alcuna maggiorazione. Tale maggiorazione è unica, nel senso che il versamento è valido sia ai fini IVA, sia delle imposte sui redditi e dell’Irap. IVA – Elenchi Intrastat mensili Termine ultimo per la presentazione o spedizione, a mezzo raccomandata semplice, all’Ufficio Doganale competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato, degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente, da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 2005 (o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, che si presume di realizzare nel 2006) superiore a € 200.000, per le cessioni ed a € 150.000, per gli acquisti. DIRITTO ANNUALE CCIAA – Versamento Termine di versamento, mediante il mod. F24, del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – Versamento Termine di versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva, senza maggiorazione, per i contribuenti che hanno operato la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio al 31.12.2002 ed al 31.12.2003. RIVALUTAZIONE RIVALU TAZIONE BENI D’IMPRESA – Versamento Termine di versamento dell’imposta sostitutiva, senza maggiorazione, per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio al 31.12.2005. Entro oggi deve essere versata la prima rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno provveduto all’affrancamento del saldo di rivalutazione. RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI – Versamento Termine di versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, senza maggiorazione, per i soggetti che hanno aderito alla rivalutazione delle aree edificabili (non edificate) prevista dalla L. 266/2005. CONSOLIDATO FISCALE – Opzione Termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale, mediante il modello disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. CONAI – Denuncia mensile Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. Domenica 25 Giugno*: ENPALS – Denuncia Termine di presentazione della denuncia mensile (Mod. 031/R o Mod. 031/R-SP) alla competente sede periferica dell’Enpals. Giovedì 29 Giugno: BILANCIO – Approvazione Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2005 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura ed oggetto della società. Venerdì 30 Giugno: IMPOSTE DIRETTE – Modello 730 Il CAF, o il professionista abilitato, consegna al contribuente, cui ha prestato assistenza fiscale, una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. IMPOSTE DIRETTE – Unico 2006 I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e che hanno effettuato il primo versamento entro il 20.06.2006, devono effettuare il versamento della seconda rata delle stesse, con gli interessi. IVA – Registrazione e fatturazione Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. INPS – Denuncia contributiva Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (D.M.10/2). INPS – Mod. “Emens” Trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente. INPS – Contributi volontari Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2006, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. Pagina 9 IMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di locazione Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità. RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI – Adempimenti Termine per il pagamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione del costo di partecipazioni in società non quotate e di aree edificabili ed agricole, possedute alla data dell’01.07.2003. RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI – Adempimenti Termine di redazione e giuramento della perizia per i contribuenti che hanno optato per la rivalutazione di terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data dell’01.01.2005. Entro oggi deve essere versata la prima rata dell’imposta sostitutiva. ICI – Versamento Termine ultimo per provvedere al versamento della prima (o unica) rata dell’Ici complessivamente dovuta per il 2006. L’importo della prima rata è pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente. AUTOTRASPORTATORI – Rimborso Per ottenere il rimborso della quota corrispondente all’incremento dell’aliquota d’accisa relativa al gasolio per autotrazione, fissato con il D.L. 16/2005, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presentare, entro oggi, apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti. NOTE (*): - Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art 2963, c. 3 CC). - L’art. 18, c. 1 D.Lgs 241/97 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 DPR 322/98). Ha curato l’argomento Sara Bertazzoni Pagina 10