Aggiornamenti 5-Tax Privato-2006

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Aggiornamenti 5-Tax Privato-2006
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Aggiornamenti n. 5/06
/06
05 giugno 2006
ARGOMENTI TRATTATI:
AREA TAX PRIVATO: SOCIETA’ DI PERSONE E DI CAPITALI: IMPOSTE, ALIQUOTE E VERSAMENTI
A SALDO E IN ACCONTO (IRES E IRAP)
AREA TAX PRIVATO: NOVITA’ UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI
AREA TAX PRIVATO: PERSONE FISICHE: NUOVI SCAGLIONI IRPEF, ALIQUOTE, CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA, VERSAMENTI A SALDO E IN ACCONTO (IRPEF, IRAP, INPS)
AREA TAX PRIVATO: DEDUZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA “FAMILY AREA”
AREA TAX PRIVATO:
PRIVATO: QUADRO RP UNICO PERSONE FISICHE: DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI
SU MUTUI E ASSICURAZIONI SULLA VITA
AREA TAX PRIVATO: PERSONE FISICHE: DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
AREA LAVORO:
QUANTO COSTA IL PERSONALE DIPENDENTE
LAVORO:
AREA TAX PRIVATO: LE SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO
“SOCIETÀ DI PERSONE E DI
CAPITALI: IMPOSTE, ALIQUOTE
ALIQUOTE
E VERSAMENTI A SALDO E IN
ACCONTO (IRES E IRAP)
IRAP)”
Siamo ormai prossimi al consueto appuntamento del
mese di giugno che vede i contribuenti, società di
persone e soggetti Ires, con esercizio coincidente con
l’anno solare, al versamento del saldo delle imposte
2005, risultanti dalla dichiarazione ed al versamento
del 1^ acconto 2006, senza maggiorazione.
L’onere fiscale è dato, per le società di capitali,
dall’Ires del 33% sul reddito imponibile da
dichiarazione dei redditi e da Irap del 4,25%,
calcolata sul reddito imponibile da dichiarazione Irap.
Le società di persone hanno, invece, un onere fiscale
dato dalla sola Irap del 4,25% sul reddito, ma
dobbiamo tenere presente che poi l’utile distribuito ai
soci sconterà la tassazione in capo alla persona fisica
con l’Irpef.
E’ data la possibilità al contribuente di decidere se
pagare le imposte (saldo e 1^ acconto) entro la
scadenza ordinaria, del 20 giugno 2006, oppure
entro la scadenza del 20 luglio 2006, con una piccola
maggiorazione (0,40%),
a titolo di interesse
corrispettivo. Il versamento delle imposte può essere
anche rateizzato al massimo fino a novembre 2006
con pagamento di interessi del 6% annuo. I termini
per i versamenti rateali dei titolari di partita Iva (quali
le società) sono fissati, a partire dalla seconda rata,
entro il giorno 16 di ogni mese.
Per i redditi del 2006 l’acconto può essere calcolato
sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente,
oppure sull’imposta stimata per l’anno in corso. In
applicazione del c.d. “metodo previsionale”, il
contribuente, se prevede una minore imposta,
relativamente al prossima dichiarazione, potrà
determinare gli acconti da versare sulla base di tale
minore imposta; qualora, tuttavia, la previsione
effettuata dovesse successivamente rilevarsi inesatta
per difetto (versamento inferiore), saranno applicate
sanzioni
(30%,
oltre
interessi
di
mora)
indipendentemente dai motivi che hanno causato lo
PAG. 1
PAG. 2
PAG. 3
PAG. 4
PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
5
6
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8
scostamento.
Con il metodo storico, il 1° acconto è basato, per le
società di persone, sul 40% del 99% dell’imposta
dovuta nell’anno precedente (al netto di detrazioni,
crediti d’imposta, e ritenute d’acconto), mentre il
rimanente 60% si versa con il 2° acconto
nell’undicesimo mese dalla chiusura dell’esercizio,
ovvero novembre.
Le società di capitali versano (se l’Ires a debito è
superiore a 258 euro) in due acconti: il 1° calcolato
sul 40% del 100% dell’imposta dovuta nell’anno
precedente, entro il giorno 20 del sesto mese
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta,
senza maggiorazione, ovvero entro i 30 giorni
successivi oppure a rate, come detto sopra; il 2°
acconto si versa entro la fine dell’undicesimo mese
successivo alla chiusura dell’esercizio nella misura del
60% del 100% dell’imposta netta dell’anno
precedente, senza possibilità di rateizzare.
Nel caso in cui l’azienda si avvalesse di un maggiore
termine, rispetto ai 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio, si può
versare entro il 20° giorno del mese successivo a
quello di approvazione del bilancio o a quello del
termine ultimo entro il quale, il bilancio, doveva
essere approvato, comunque non oltre l’undicesimo
mese dalla chiusura dell’esercizio.
Particolarità:
i soggetti che si avvalgono dell’Istituto della
Programmazione Fiscale effettuano i versamenti in
acconto tenendo conto della maggior base imponibile
derivante dalla programmazione.
Per i soggetti che aderiscono al regime di tassazione
per trasparenza, gli obblighi di acconto permangono,
nel 1° periodo d’imposta di efficacia, anche in capo
alla società partecipata.
Rata
Versamento
1a
20.06
Interessi
%
0
Versamento
20.07
Interessi
%
0*
2a
17.07
0,43
16.08
0,43*
3a
16.08
0,93
18.09
0,93*
4a
18.09
1,43
16.10
1,43*
5a
16.10
1,93
16.11
1,93*
6a
16.11
2,43
di locazione. Eventuali contratti di durata inferiore
comportano la necessità di operare una variazione in
aumento dei canoni di competenza.
Un altro quadro influenzato dalle novità è il quadro
RN nel quale trova posto la nuova normativa in tema
di erogazioni liberali e il quale accoglie le modifiche
ai versamenti a saldo e in acconto. Le liberalità in
denaro o in natura erogate da enti soggetti all’Ires in
favore di Onlus, di associazioni di promozione sociale,
di fondazioni e associazioni riconosciute aventi ad
oggetto la promozione, la tutela e la valorizzazione dei
beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per
scopo statutario lo svolgimento o la promozione di
attività di ricerca scientifica, appositamente
individuate, sono deducibili nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato, e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui. Rimane facoltà
del contribuente applicare le disposizioni di cui
all’articolo 100, comma 2, del Tuir. In tema di
versamenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100%.
E sempre con decorrenza 2006, esattamente primo
gennaio, i versamenti non vanno effettuati se gli
importi a debito delle singole imposte o addizionali,
risultanti da dichiarazione dei redditi, non superano
ciascuno il limite di 12 euro.
Il maggior numero di novità è concentrato nel quadro
RF dove trovano posto gli interventi sulla Participation
Exemption. E’ possibile individuare tre diversi livelli di
tassazione per le cessioni di partecipazioni effettuate
nel 2005. Dall’ 1/1 al 3/10 le plusvalenze sono esenti
al 100% purché si sia verificato il possesso ininterrotto
dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente
quello dell’avvenuta cessione. Per gli altri due
scaglioni questo requisito innalza il possesso al primo
giorno del diciottesimo mese. Se la cessione è stata
effettuata tra il 4/10 e il 2/12 la plusvalenza è esente
al 95%, mentre se la cessione si posiziona tra il 3/12 e
il 31/12 l’esenzione si riduce al 91%. Per quanto
concerne le minusvalenze queste rimangono sempre
indeducibili al 100% e sempre con un possesso
minimo di 12 mesi. Va ricordato inoltre che la quota
parte di plusvalenza imponibile non può essere
rateizzata ai sensi dell’articolo 86, comma 4.
Il quadro RF accoglie anche le novità in tema di
tassazione degli immobili patrimonio locati. Nello
specifico viene stabilito che il reddito di detti immobili
è pari al maggiore tra i due seguenti parametri:
rendita catastale rivalutata e canone, ridotto delle sole
spese di manutenzione ordinaria, documentate,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico del
contribuente. Per quanto concerne gli interessi
passivi, sia di finanziamento che di funzionamento,
sostenuti dalle immobiliari, questi sono indeducibili,
come dispone l’articolo 90, comma 2 del Tuir. Se
questo tema trova collocazione ai righi RF14, RF15 e
RF42, il rigo RF25 è nello specifico riservato agli
ammortanti non deducibili. Qui si collocano le quote
di ammortamento del valore di avviamento iscritto
nell’attivo di bilancio che eccedono 1/18 del valore.
Due righi fanno la loro comparsa nel modello
dichiarativo Unico 2006 e sono i righi per la
rilevazione di differenze su cambi. L’attuale testo
dell’articolo 110 del Tuir sancisce una sostanziale
Interessi calcolati sul 1/5 del 100,40% di saldo più 1^
acconto.
Ha curato l’argomento Lorenzo Guerresi
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“NOVITÀ UNICO SOCIETÀ
DI CAPITALI”
Le principali novità in tema di reddito d’impresa
derivano dall’approvazione del D.Lgs. 38/2005, del
D.L. 203/2005, del D.Lgs. 247/2005 e dalla L.
266/2005 che principalmente apportano modifiche
ai quadri RF (reddito d’impresa), EC (deduzione
extracontabile), RN (determinazione dell’Ires) e il
frontespizio.
Da quest’anno, tramite un impegno congiunto che si
esplicita mediante la barratura di apposite caselle, il
contribuente
e
l’intermediario
possono
rispettivamente scegliere ed impegnarsi a ricevere
eventuali
comunicazioni
dall’Amministrazione
Finanziaria esclusivamente in via telematica anziché
cartacea, guadagnando anche un maggior periodo di
tempo per effettuare il versamento con sanzioni
ridotte a 1/3 (60 + 30 giorni).
Con Unico 2006 la gestione del quadro EC è entrata
in pieno regime e il quadro risulta interamente
compilabile. Il decreto correttivo dell’Ires ha apportato
due modifiche significative alla procedura del
disinquinamento, modifiche che incidono sulla
compilazione del quadro in questione. Con la prima
modifica viene disposto che gli utili e le riserve
distribuibili per la quota eccedente il vincolo
concorrano a formare il reddito aumentati delle
imposte differite corrispondenti all’ammontare
distribuito. La seconda modifica introdotta da decreto
correttivo riguarda le modalità di identificazione delle
riserve di patrimonio che possono essere utilizzate a
copertura del vincolo conseguente al regime di
sospensione riferibile alle deduzioni effettuate extra
contabilmente. Prima era possibile utilizzare a
copertura delle deduzioni operate fuori contabilità per
il tramite della compilazione del quadro EC di Unico,
sia le riserve di utili sia le riserve di capitali ma con
un’esclusione specifica disposta dal Legislatore tra
quelle di utili: la riserva legale. Ora il correttivo
rimuove questo limite di modo che tutte le riserve del
patrimonio netto ad esclusione solo di quelle in
sospensione d’imposta potranno essere utilizzate a
copertura del vincolo risultante dalla IV sezione del
quadro EC. Sempre in questo quadro si concretizza
un’altra novità, rappresentata dalla deduzione dei
canoni di leasing. Infatti è assicurata la piena
deducibilità di un ammontare pari ai canoni di
competenza anche per i soggetti che contabilizzano la
locazione con il metodo finanziario, a condizione che
l’eccedenza rispetto ad ammortamenti
e oneri
finanziari (transitati a conto economico) sia imputata
nel quadro delle deduzioni extracontabili. In tema di
leasing va anche segnalato che i contratti di leasing
immobiliare stipulati a decorrere dal 4 dicembre
2005 debbono avere una durata minima che oscilla
tra gli otto e i quindici anni, a seconda della
percentuale di ammortamento del fabbricato oggetto
Pagina 2
dell’Agenzia delle Entrate.
irrilevanza di utili e perdite stimati su cambi, per cui,
dato che tali importi sono presenti a conto economico,
occorre operare variazioni in aumento e in
diminuzione in sede dichiarativa, in modo da
sterilizzarli , ottenendo che i crediti e i debiti in valuta
ritornino al loro valore determinato in base al cambio
storico. Successivamente, solo nel momento in cui il
credito in valuta sarà incassato o il debito in valuta
verrà pagato, si realizzerà l’utile o la perdita con
rilevanza fiscale, i quali non coincideranno con quelli
rilevati a conto economico, per quanto esposto sopra.
Deve essere sottolineato come dall’esercizio 2005 si
verifichi un disallineamento tra valore civilistico delle
poste in valuta e valore fiscale delle medesime, che
rimane ancorato la cambio storico. Una simile
variazione origina il fenomeno della fiscalità differita
passiva o attiva, che le società sono chiamate ad
iscrivere ad iscrivere in bilancio in ossequio a quanto
previsto da principio contabile Oic n. 25.
Altra novità è costituita dall’ampliamento del
prospetto del capitale e delle riserve. Dopo l’esordio
nel modello dell’anno scorso, il prospetto viene
ampliato a causa dell’esigenza di monitorare la
struttura del patrimonio netto, così come riclassificato
agli effetti fiscali, con lo scopo di evidenziare i
movimenti avvenuti sul capitale e sulle riserve del
netto. Le maggiori informazioni richieste derivano la
propria giustificazione dal nuovo contesto introdotto
dalla riforma Ires, che ha profondamente cambiato le
regole di tassazione del reddito d’impresa prodotto dai
soggetti Ires e dagli utili distribuiti dagli stessi.
Infine nel modello Unico 2006 – SC trovano spazio
per la prima volta le istruzioni operative per la
dichiarazione dei redditi dei soggetti che adottano i
principi contabili internazionali nella redazione di
bilancio. In particolare, risultano interessati dalla
novità alcuni righi del quadro RF (determinazione del
reddito d’impresa) con possibili collegamenti al
quadro RV in cui vanno evidenziati i disallineamenti
derivanti dall’adozione degli Ias.
Tutti i versamenti a saldo risultanti da Unico 2006 PF,
compresi quelli relativi al primo acconto, devono
essere effettuati entro il 20 giugno oppure entro il 20
luglio. Chi sceglie di versare le imposte nel periodo
compreso tra il 21 giugno e il 20 luglio deve calcolare
la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle
imposte e dei contributi possono essere versate, previa
opzione esercitata dal contribuente in sede di
dichiarazione dei redditi, in rate mensili di uguale
importo, con la maggiorazione degli interessi del 6%
annuo, decorrenti dal mese di scadenza (0,50%
mensili in misura forfetaria per ogni mese a
prescindere dal giorno in cui si effettua il
versamento), per ciascun tributo o contributo. I
versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di
ciascun mese per i titolari di partita IVA ed entro la
fine del mese per gli altri contribuenti. La prima rata
deve essere versata entro i termini di versamento del
saldo (20 giugno ovvero 20 luglio).
Il pagamento rateale deve essere completato entro il
mese di novembre.
I pagamenti possono essere effettuati presso gli
sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi
banca convenzionata, presso le agenzie postali o
mediante versamento telematico utilizzando il
modello F24, che permette di compensare gli importi
a debito con eventuali crediti di imposta.
Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per il
2006 occorre controllare l'importo indicato nel rigo
RN23. Per l'anno d'imposta 2006, l'acconto dovuto ai
fini IRPEF è del 99% dell'imposta dovuta per l'anno
precedente. Se tale importo non supera 51,65 euro
non è dovuto alcun acconto; se supera 51,65 euro è
dovuto un acconto nella misura del 99% del suo
ammontare. Visto che gli importi indicati in
dichiarazione sono arrotondati all’unità di euro,
l’acconto è dovuto per importi uguali o superiori a 52
euro. L’acconto deve essere versato in un’unica
soluzione entro il 30 novembre 2006 se l’importo
dovuto è inferiore a 257,52 euro, in due rate se
l’importo è superiore ad euro 257,52: la prima nella
misura del 40% entro il 20 giugno 2006 ovvero entro
il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40%,
mentre la seconda rata, pari al restante 60%, entro il
30 novembre 2006.
Ha curato l’argomento Alessia Pastorello
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“PERSONE FISICHE: NUOVI
NUOVI
SCAGLIONI IRPEF, ALIQUOTE,
ALIQUOTE,
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA,
SALVAGUARDIA,
VERSAMENTI A SALDO E IN
ACCONTO (IRPEF, IRAP,
IRAP, INPS)”
I versamenti non vanno effettuati se gli importi a
debito delle singole imposte da versare a saldo non
superano, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ciascuna
12,00 euro e 10,33 euro per l'IVA risultante dalla
dichiarazione annuale.
Si avvicina il termine per la presentazione del Modello
Unico 2006 e per il versamento del saldo delle
imposte 2005 e dell’acconto per il 2006. Il Modello
Unico 2006 PF deve essere presentato entro i termini
seguenti:
- dal 02/05/2006 (il 1° maggio è festivo) al
31/07/2006 se la presentazione viene effettuata per
il tramite di una banca o di un ufficio postale;
- entro il 31/10/2006 se la presentazione viene
effettuata in via telematica, direttamente dal
contribuente o se viene trasmessa da un intermediario
abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio
Per l’anno di imposta 2005 sono variate le aliquote
IRPEF:
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ALIQUOTE IRPEF 2005 e confronto con le precedenti
Reddito (€)
Aliquote 2005
da 0 a 26.000
23%
da 26.000 a
33.500
da 33.500 a
100.000
33%
----------
----------
oltre 100.000
39% + 4% (contrib.
solidarietà)
39%
Reddito (€)
da
0
15.000
da 15.000
29.000
da 29.000
32.600
da 32.600
70.000
a
a
a
a
oltre 70.000
Aliquote
2004
23 %
29 %
31 %
39 %
45 %
Gli scaglioni sono stati ridotti a quattro, con una
diminuzione di due punti percentuali dell’aliquota
massima.
Gli effetti della rivisitazione di aliquote e detrazioni
non penalizzeranno i contribuenti, ma saranno a
favore di un alleggerimento del carico fiscale, in virtù
della cd. clausola di salvaguardia. La clausola di
salvaguardia è, infatti, un meccanismo di calcolo
dell’imposta che permette alle persone fisiche, nel
momento di presentazione della dichiarazione dei
redditi, di determinare l'imposta sui redditi,
applicando le disposizioni in vigore negli anni
precedenti se più convenienti. Tale possibilità,
comunque, è esclusa per i redditi assoggettati a
tassazione separata, per quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta e per le somme soggette a
imposta sostitutiva in relazione ai particolari criteri
impositivi per essi previsti. In sostanza, con
l’applicazione della clausola di salvaguardia, si calcola
l’imposta scegliendo tra le aliquote e gli scaglioni più
convenienti. Perciò bisognerà effettuare, in sede di
dichiarazione dei redditi, tre calcoli dell’imposta,
adottando alternativamente la normativa:
1. attualmente vigente;
2. degli anni 2003/2004
3. degli anni 2002 e immediatamente precedenti.
Dal raffronto di questi calcoli si avrà il vantaggio di
pagare l’imposta più bassa risultante dai tre tipi di
conteggio.
euro 2.900 per ciascun figlio, in particolare:
euro 3.450 per ciascun figlio minore di tre anni;
euro 3.700 per ciascun figlio portatore di handicap;
euro 3.200 per il primo figlio, nel caso di mancanza
dell’altro genitore.
Nel caso in cui vi sia la presenza di più fattispecie, si
dovrà scegliere quella maggiormente favorevole (ad
esempio, se il contribuente ha un figlio minore di tre
anni e manca l’altro genitore, è possibile scegliere la
deduzione più favorevole tra la deduzione per figli a
carico di età inferiore ai tre anni e la deduzione per il
primo figlio in mancanza dell’altro genitore).
Se il figlio ha compiuto tre anni nel corso dell’anno, la
deduzione prevista (euro 3.450) deve essere
rapportata ai mesi in cui il figlio aveva un’età
inferiore ai tre anni, mentre la deduzione di euro
2.900 deve essere rapportata ai mesi restanti, nei
quali il figlio aveva un’età superiore ai tre anni;
- euro 2.900 per ogni altro familiare.
La deduzione teorica spetta in rapporto al numero di
mesi in cui il familiare è a carico e, nel caso dei figli e
degli altri familiari a carico, anche nella percentuale
per cui gli stessi risultano a carico; in particolare i
genitori possono scegliere come ripartire, nelle loro
dichiarazioni dei redditi, la percentuale relativa ai
figli a carico.
La deduzione teorica complessiva è data dalla
sommatoria delle singole deduzioni previste per
ciascun familiare a carico più le spese sostenute per
gli addetti all’assistenza personale.
Per determinare la deduzione effettivamente spettante
al contribuente, è necessario applicare alla deduzione
teorica un coefficiente di deducibilità, che viene
calcolato nel seguente modo:
-
78.000 + deduz. teorica + deduz. per
abitaz.principale + oneri deducibili – reddito
complessivo
78.000
La deduzione effettivamente spettante sarà
determinata in funzione al coefficiente di deducibilità:
- coefficiente < = 0; la deduzione non spetta
- coefficiente = > 1; la deduzione spetta per l’intero
ammontare;
- 0 < coefficiente < 1; la deduzione è pari al prodotto
tra la deduzione teorica ed il coefficiente di
deducibilità (arrotondato alle prime quattro cifre
decimali).
Ad esempio:
contribuente con due figli, uno dei quali di due anni e
portatore di handicap, l’altro nato il 26/04/2005,
entrambi a carico nella misura del 70%. Nel corso del
2005 ha sostenuto spese per l’assistenza personale del
figlio portatore di handicap per euro 3.200. Il reddito
complessivo è pari a euro 25.000, usufruisce di una
deduzione per abitazione principale di euro 1.000 e
ha dichiarato oneri deducibili per euro 800.
Deduzione teorica per il figlio di età inferiore ai tre
anni: 3.450 x 9/12 x 70% = 1.811
Deduzione teorica per figlio portatore di handicap (si
sceglie la deduzione più favorevole in quanto ha
un’età inferiore ai 3 anni): 3.700 x 70% = 2.590
Deduzione per spese per assistenza personale = 1.820
Ha curato l’argomento Nicola Sereni
____________________________________________
“DEDUZIONI PER ONERI DI
FAMIGLIA “FAMILY AREA””
AREA””
La legge Finanziaria 2006 ha introdotto una novità
nel Modello Unico delle persone fisiche, in particolare
ha previsto il passaggio dalla detrazione per carichi di
famiglia alla deduzione per oneri di famiglia e ha
introdotto una nuova deduzione per le spese sostenute
per gli addetti all’assistenza personale.
L’ammontare della deduzione spettante a ciascun
contribuente dipende dalla situazione reddituale e per
la sua determinazione è necessario calcolare una
deduzione teorica iniziale e successivamente la
deduzione effettiva.
La deduzione teorica prevista per i familiari a carico è
pari a:
- euro 3.200 per il coniuge;
Pagina 4
(limite massimo di deducibilità)
essere utile la seguente formula:
Deduzione teorica per oneri di famiglia complessiva:
1.811 + 2.590 + 1.820 = 6.221
costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati
capitale dato in mutuo
Coefficiente di deducibilità:
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni
contestatario può fruire della detrazione unicamente
per la propria quota di interessi.
Il rigo RP7 è dedicato ai mutui ipotecari destinati
all’acquisto dell’abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale
il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al
contribuente acquirente ed intestatario del contratto
di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione
principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro
il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Nel caso di separazione legale anche il coniuge
separato, finché non intervenga l’annotazione della
sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di
divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria
dimora abituale spetta comunque il beneficio della
detrazione per la quota di competenza, se presso
l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi
familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro
3.615,20.
Si riportano di seguito alcune utili precisazioni:
• Se il mutuo sull’abitazione principale è cointestato
in parti uguali a coniugi non fiscalmente l’uno a
carico dell’altro, ciascuno di essi può indicare al
massimo 1.807,60 Euro. Se, invece, uno dei coniugi
è fiscalmente a carico dell’altro, chi sostiene la spesa
può fruire della detrazione per entrambe le quote di
interessi passivi.
• La detrazione spetta anche al “nudo proprietario”,
ovvero al proprietario dell’immobile gravato, ad
esempio, da un usufrutto in favore di un’altra
persona, ma non spetta mai all’usufruttuario.
• La detrazione spetta anche se il mutuo è stato
stipulato per acquistare una ulteriore quota di
proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa
anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti
residenti nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea.
• La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia
adibito ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno
antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene
conto delle variazioni dell’abitazione principale
dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di
ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non
risulti locato.
• Per i mutui stipulati in data antecedente al 1°
gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione
che l’unità immobiliare sia stata adibita ad
abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto, ad
eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non
fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla
previgente disciplina.
• Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la
detrazione è ammessa a condizione che l’unità
immobiliare sia stata adibita ad abitazione
principale entro l’8 giugno 1994.
78.000 + 6211 + 1.000 + 800 – 25.000
= 0,7821
78.000
Deduzione effettivamente spettante: il coefficiente di
deducibilità è compreso tra 0 e 1, quindi spetta una
deduzione pari a 6211 x 0,7821 = 4.858
Ha curato l’argomento Monica Alberini
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“QUADRO RP UNICO PERSONE
FISICHE: DETRAZIONE INTERESSI
PASSIVI SU MUTUI E
ASSICURAZIONI SULLA VITA”
Il Quadro RP serve per indicare gli importi di tutti gli
oneri, le spese sostenute e per calcolare le relative
deduzioni e detrazioni, se sostenuti nel 2005 e se non
sono già stati esclusi dai redditi che contribuiscono a
formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese
sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i
familiari.
Tra le spese che danno diritto ad una detrazione del
19% sulle imposte da pagare rientrano gli interessi
pagati su alcuni mutui e prestiti, i premi per
assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni.
I righi della dichiarazione da RP7 a RP11 servono per
indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e
le quote di rivalutazione pagati nel 2005 in
dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza
della rata.
Gli interessi relativi a mutui ipotecari sovvenzionati
con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici,
non erogati in conto capitale, possono essere detratti
solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del
contribuente.
È necessario sottolineare che i mutui stipulati nel
1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della
propria
abitazione
(ad
esempio
per
la
ristrutturazione) non danno diritto alla detrazione
degli interessi, come i mutui stipulati a partire dal
1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione
principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza
secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui
stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i
mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la
costruzione
e
la
ristrutturazione
edilizia
dell’abitazione principale.
Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto
dell’immobile possono essere portati in detrazione gli
interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto
costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri
accessori relativi all’acquisto.
Per determinare la parte di interessi detraibile, può
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• Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di
ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla
data in cui l’immobile è adibito ad abitazione
principale, che comunque deve avvenire entro due
anni dall’acquisto.
• Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al
1993, la detrazione spetta su un importo massimo
di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo
ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare
sia stata adibita ad abitazione principale alla data
dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte
dell’anno e negli anni successivi, il contribuente
non abbia variato l’abitazione principale per motivi
diversi da quelli di lavoro.
Infine nel Quadro RP, al rigo 12 , vanno indicati i
premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli
infortuni stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre
2000. Bisogna precisare che il contratto deve avere
durata non inferiore ai cinque anni.
Sempre in questo rigo rientrano i premi per le
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di
invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da
qualunque causa derivante), di non autosufficienza
nel compimento degli atti quotidiani, stipulati o
rinnovati dal primo gennaio 2001.
Il rigo RP8 serve per indicare gli interessi e gli oneri
relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 e
finalizzati all’acquisto di abitazioni diverse da quella
principale.
L’importo massimo è pari ad euro 2.065,83. Per i
mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione
spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili
da adibire a propria abitazione diversa da quella
principale.
I mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di
manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici
permettono la detrazione degli interessi e degli oneri
fino al 19% dell’ammontare complessivo, non
superiore ad euro 2.582,28 e sono da riportare al rigo
RP9..
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria
(riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti); gli interventi di manutenzione straordinaria
(opere o modifiche necessarie a rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitarie
tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e
le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d’uso);
interventi di restauro e di risanamento conservativo,
(cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni
d’uso con essi compatibili); interventi di
ristrutturazione edilizia.
Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la
costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale vanno
indicati nel rigo RP10 e la detrazione spetta su un
importo massimo di euro 2.582,28.
L’ultimo rigo relativo ai mutui è l’RP11,, in cui si
riportano gli interessi relativi a prestiti e mutui agrari
di ogni specie. L’importo dell’onere da indicare per il
calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data
di stipula del mutuo, non può essere superiore a
quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i
redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali
è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei
terreni).
“PERSONE FISICHE:
DESTINAZIONE DEL
5 PER MILLE”
MILLE”
Ha curato l’argomento Monica Marcolin
____________________________________________
La legge Finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266,
articolo 1, comma 337) ha previsto per l’anno 2006,
a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta
del contribuente di una quota pari al 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità
di:
a. sostegno del volontariato, di organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di
promozione sociale e di altre fondazioni e
associazioni riconosciute;
b. finanziamento della ricerca scientifica e delle
università;
c. finanziamento della ricerca sanitaria;
d. attività sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente.
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille
della sua imposta sul reddito delle persone fisiche,
relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la
firma in uno soltanto dei quattro appositi riquadri che
figurano sui modelli di dichiarazione (modello
integrativo CUD 2006, 730/1-bis redditi 2005,
UNICO Persone Fisiche 2006). La scelta del 5 per
mille dunque non è un obbligo, bensì una facoltà, che
non determina effetti sul contribuente, non
modificando l’importo dell’imposta dovuta.
Per quanto riguarda i soggetti alle lettere a), b) e c)
oltre alla firma, il contribuente può altresì indicare il
codice fiscale dello specifico soggetto cui intende
destinare direttamente la quota del 5 per mille,
traendo il codice fiscale dagli elenchi pubblicati.
L’elenco definitivo delle associazioni, fondazioni,
Onlus, centri di ricerca e di tutte quelle strutture che,
in base alla legge Finanziaria 2006, si sono candidate
all’attribuzione del 5 per mille dell’Irpef, è stato
pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per destinare il 5 per mille dell’IRPEF a favore di
attività sociali svolte dal comune di residenza è
sufficiente apporre la sola firma nell’apposito
riquadro, senza indicare il Comune beneficiario1.
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8
In questo caso infatti, il 5 per mille dell’Irpef sarà destinato
al Comune indicato dal contribuente nella sezione
“domicilio fiscale alla data del 31.12.2005” presente nel
frontespizio Mod. Unico 2006.
1
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aziendale.
Il dato ottenuto è in effetti assolutamente parziale e
sicuramente non esaustivo per ricavarne l'effettivo
costo.
Se, già in fase di determinazione di netto dobbiamo
considerare molteplici variabili, (luogo di residenza,
composizione familiare, ….), ben maggior valore
assume la capacità di valorizzare la parte legata alla
contribuzione ed all'imposizione fiscale.
CDA Studio Legale Tributario ha elaborato uno
strumento pratico e di semplice consultazione
finalizzato a dare l'esatta dimensione del costo
effettivo aziendale corrispondente ad un determinato
netto pattuito.
Per ricevere gratuitamente una risposta a quanto
sopradescritto, è sufficiente selezionare sul sito dello
Studio (www.cdastudio.it) la sezione "Calcola il costo
del Personale" e compilare la maschera scegliendo tra
le varie possibilità adatte alle vostre caratteristiche.
per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in
alcun modo alternative fra loro.
Ai soggetti iscritti nell’elenco spettano le quote del 5
per mille loro direttamente destinate dai contribuenti
che, oltre ad aver apposto la firma hanno anche
indicato il codice fiscale dei predetti soggetti.
Ai Comuni spettano le quote del 5 per mille dei
contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto
la loro firma nel riquadro corrispondente alle finalità
di cui alla lett. d) del comma 337 dell’art. 1 della
legge 266/2005.
Possono verificarsi quindi le seguenti ipotesi:
- se il contribuente, oltre alla firma, appone anche il
codice fiscale del soggetto iscritto in elenco, la quota
del 5 per mille sarà destinata al soggetto iscritto
prescelto;
- se il contribuente appone solo la firma (senza
quindi indicare il codice fiscale di un soggetto
iscritto o indicando in modo errato), l’attribuzione
del 5 per mille sarà effettuata con criterio
proporzionale al numero complessivo delle
destinazioni dirette;
- se il contribuente appone solo la firma nel riquadro
corrispondente alle attività sociali svolte dal
Comune, la quota sarà destinata al Comune;
- se il contribuente non effettua alcuna scelta, non
apponendo la firma, il fondo del 5 per mille non
sarà incrementato.
Se, invece, si rientra fra le categorie di contribuenti
esonerati dall’obbligo della dichiarazione è possibile
comunque scegliere a che destinare il 5 per mille
dell’Irpef, utilizzando la scheda “destinazione del 5
per mille dell’Irpef”2.
Ha curato l’argomento Davide Ruggerini
____________________________________________
Ha curato l’argomento Francesca Ronconi
____________________________________________
“QUANTO COSTA IL
PERSONALE DIPENDENTE”
DIPENDENTE”
Molto spesso, le contrattazioni tra aziende e
dipendenti sia in fase di assunzione che in fase di
richieste di variazione stipendiali, vengono focalizzate
determinando un compenso netto, ovvero il
dipendente richiede, o l'azienda offre, un netto
mensile moltiplicato per il numero delle mensilità
previste dal contratto se non addirittura un compenso
annuo omnicompresivo.
La determinazione dell'importo così forfettizzato, se da
un lato è sufficiente per accontentare le esigenze
conoscitive e reddituali del dipendente, dall'altro non
può
sicuramente
accontentare
l'imprenditore
2
Tale scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto
per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una
normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione
della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica
(professionista, CAF). Quest’ultimo deve rilasciare una ricevuta
con l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la
facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo
per il servizio prestato.
La busta deve portare l’indicazione “SCELTA PER LA
DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF”, il cognome e il
nome del contribuente e il codice fiscale.
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LE SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2006
Il presente articolo ha l’obiettivo di segnalare alcune delle principali scadenze relative al mese di giugno 2006.
Giovedì
Giovedì 15 Giugno:
IMPOSTE DIRETTE – Modello 730
Il contribuente presenta al CAF, o al professionista abilitato, il modello 730, il modello
730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e il modello 730-1 bis per
la scelta della destinazione del 5 per mille dell’Irpef.
IVA – Fattura differita
Termine per l’emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni
avvenute il mese precedente.
IVA – Registrazione
Termine ultimo per l’annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese
quelle non rilevanti ai fini Iva, da parte dei contribuenti “super semplificati” e “minimi”.
IVA – Registrazione corrispettivi
Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono
essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Registrazioni
Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L.
398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti
nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Venerdì 16 Giugno:
Giugno
Versamento ritenute
IMPOSTE DIRETTE – Versamento
Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente
riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro
autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.
INPS – Versamento contributi previdenziali ed assistenziali
Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente,
mediante mod. F24.
INPS – Versamento Inps gestione separata
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata, da parte dei committenti,
sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione.
IVA – Liquidazione e versamento
Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al
mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
IVA – Versamento
Termine di versamento, per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare l’imposta a debito
derivante dalla dichiarazione annuale, della relativa rata.
IVA – Lettere d’intento
Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni
d’intento ricevute nel mese precedente.
ENPALS – Versamento
Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento,
mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese
precedente.
AGRICOLTURA – Versamento
Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo
indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2005.
Martedì 20 Giugno:
IMPOSTE DIRETTE – Unico 2006
Termine per effettuare il versamento del saldo 2005 e/o del primo acconto 2006 delle
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di
persone ed i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), ovvero
della prima rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della
maggiorazione.
IMPOSTE DIRETTE – Acconto 20%
Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata.
INPS – Versamento Inps gestione separata
Termine per effettuare il versamento, senza applicazione di interessi, del saldo 2005 e
dell’acconto 2006 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla gestione
separata dell’Inps.
INPS – Contributi Ivs
Termine per il versamento dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo
per il 2005 e del primo acconto per il 2006, senza maggiorazione.
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IVA – Versamento
Versamento IVA anno 2005, per i soggetti che presentano la dichiarazione Unico 2006,
maggiorata degli interessi calcolati dal 17.03.2006 al 20.06.2006.
IVA – Studi di settore
Termine di versamento dell’IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione
dei redditi e dell’eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo
agli studi di settore, senza alcuna maggiorazione. Tale maggiorazione è unica, nel senso
che il versamento è valido sia ai fini IVA, sia delle imposte sui redditi e dell’Irap.
IVA – Elenchi Intrastat mensili
Termine ultimo per la presentazione o spedizione, a mezzo raccomandata semplice,
all’Ufficio Doganale competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato, degli elenchi
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente, da parte dei
soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 2005 (o, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, che si presume di realizzare nel 2006) superiore a
€ 200.000, per le cessioni ed a € 150.000, per gli acquisti.
DIRITTO ANNUALE CCIAA – Versamento
Termine di versamento, mediante il mod. F24, del diritto annuale alla Camera di
Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione
dello 0,40%.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – Versamento
Termine di versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva, senza maggiorazione, per i
contribuenti che hanno operato la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio al
31.12.2002 ed al 31.12.2003.
RIVALUTAZIONE
RIVALU
TAZIONE BENI D’IMPRESA – Versamento
Termine di versamento dell’imposta sostitutiva, senza maggiorazione, per i contribuenti
che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio al 31.12.2005. Entro
oggi deve essere versata la prima rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno
provveduto all’affrancamento del saldo di rivalutazione.
RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI – Versamento
Termine di versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, senza maggiorazione, per i
soggetti che hanno aderito alla rivalutazione delle aree edificabili (non edificate) prevista
dalla L. 266/2005.
CONSOLIDATO FISCALE – Opzione
Termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell’opzione per il
consolidato fiscale nazionale, mediante il modello disponibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
CONAI – Denuncia mensile
Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia
mensile riferita al mese precedente.
Domenica 25 Giugno*:
ENPALS – Denuncia
Termine di presentazione della denuncia mensile (Mod. 031/R o Mod. 031/R-SP) alla
competente sede periferica dell’Enpals.
Giovedì 29 Giugno:
BILANCIO – Approvazione
Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2005 scade il 180° giorno del
maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a
struttura ed oggetto della società.
Venerdì 30 Giugno:
IMPOSTE DIRETTE – Modello 730
Il CAF, o il professionista abilitato, consegna al contribuente, cui ha prestato assistenza
fiscale, una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Modello 730-3,
elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
IMPOSTE DIRETTE – Unico 2006
I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti
dalla dichiarazione dei redditi e che hanno effettuato il primo versamento entro il
20.06.2006, devono effettuare il versamento della seconda rata delle stesse, con gli
interessi.
IVA – Registrazione e fatturazione
Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
INPS – Denuncia contributiva
Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (D.M.10/2).
INPS – Mod. “Emens”
Trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei
dati retributivi relativi al mese precedente.
INPS – Contributi volontari
Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2006, mediante gli appositi
bollettini rilasciati dall’Inps.
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IMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di locazione
Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di
immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI – Adempimenti
Termine per il pagamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione
del costo di partecipazioni in società non quotate e di aree edificabili ed agricole, possedute
alla data dell’01.07.2003.
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI – Adempimenti
Termine di redazione e giuramento della perizia per i contribuenti che hanno optato per la
rivalutazione di terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data
dell’01.01.2005. Entro oggi deve essere versata la prima rata dell’imposta sostitutiva.
ICI – Versamento
Termine ultimo per provvedere al versamento della prima (o unica) rata dell’Ici
complessivamente dovuta per il 2006.
L’importo della prima rata è pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente.
AUTOTRASPORTATORI – Rimborso
Per ottenere il rimborso della quota corrispondente all’incremento dell’aliquota d’accisa
relativa al gasolio per autotrazione, fissato con il D.L. 16/2005, ai fini della restituzione in
denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presentare, entro
oggi, apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente
competenti.
NOTE (*):
- Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art 2963, c. 3 CC).
- L’art. 18, c. 1 D.Lgs 241/97 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se
effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1°
giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 DPR 322/98).
Ha curato l’argomento Sara Bertazzoni
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