Introduzione - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

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Introduzione - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Introduzione
La violenza nelle manifestazioni sportive, ed in particolare in quelle calcistiche, ha
assunto spesso il ruolo di protagonista in sport, quale appunto il calcio, che si caratterizza per la grandissima partecipazione popolare e la passione, che alimenta in persone di
ogni fascia d’età, sesso, estrazione sociale e culturale.
Il calcio è lo sport più vissuto in tutti i Paesi europei, sempre più coinvolti nel processo di “internazionalizzazione” dei campionati nazionali.
In tal senso il Consiglio d’Europa (1) ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato raccomandazioni, risoluzioni e decisioni con le quali viene tracciato il percorso strategico su cui fondare le normative nazionali.
Direttrici che mirano principalmente alla costituzione di modelli organizzativi moderni, dotati delle più attuali risorse tecnologiche che consentono alle Forze di polizia di svolgere un ruolo di “sicurezza qualificata” quali garanti di un sistema fondato sulla responsabilità dell’organizzatore dell’evento, principale attore della sicurezza all’interno degli impianti sportivi attraverso proprio personale selezionato ed addestrato: gli steward.
La verifica dell’efficacia del sistema è tuttavia affidata all’Autorità di pubblica sicurezza cui le norme conferiscono strumenti di controllo nella fase del reclutamento e formazione degli steward, senza trascurare le prerogative di “direzione tattica” durante l’evento, attraverso il Gruppo Operativo Sicurezza, organismo operante sotto la responsabilità del
Questore che, ai sensi della normativa vigente, nomina il direttore del G.O.S., scegliendolo tra propri funzionari.
Cenni storici
Dall’inizio degli Anni 80 si registrano in Italia numerosi episodi di violenza negli stadi
che sfociano anche in fatti luttuosi: il decesso del laziale Vincenzo Paparelli, colpito da un
razzo lanciato dagli spalti occupati dall’opposta tifoseria romanista (28.10 79); la morte di
un 14enne tifoso romanista a seguito dell’incendio, a causa dell’accensione di un petardo, di un vagone con a bordo tifosi giallorossi (21 marzo ‘82); la morte per accoltellamento di un tifoso milanista (2 ottobre 84).
A tali fatti, che divengono un’emergenza internazionale anche a seguito di analoghi
eventi accaduti in altri Paesi dell’Unione Europea, seguono vertici d’emergenza presso il
Ministero dell’Interno a cui partecipano i massimi esponenti delle Forze dell’Ordine e del
mondo sportivo per determinare provvedimenti straordinari.
(1) Il Consiglio d’Europa, istituito il 5 maggio 1949, ha lo scopo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, organizzato nel rispetto della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell’individuo. Attualmente ne fanno parte
46 paesi.
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Legislazione per la sicurezza delle manifestazioni sportive
Il 26 agosto ‘85, dopo la strage dell’Heysel in occasione della partita Juventus – Liverpool, presso il Viminale è istituita una Commissione Mista e Permanente incaricata di
intervenire per i casi urgenti determinati dalle manifestazioni di violenza nel calcio: presiede il Capo della Polizia, partecipano il presidente del C.O.N.I. , il direttore della Lega Nazionale Professionisti, il segretario della F.I.G.C. ed un rappresentante della serie C.
Il 13 aprile ‘86, un altro tifoso muore a seguito del fuoco appiccato da alcuni romanisti all’interno di un vagone ferroviario ed il successivo 7 dicembre viene accoltellato un tifoso della Sambenedettese, che rimane ucciso.
Riprendono i vertici tra Ministro dell’Interno e Presidente della F.I.G.C. e dopo la morte di un altro tifoso ascolano il 23 ottobre 88, è istituita la “Commissione Mista” Ministero
dell’Interno, Ministero del Turismo e F.I.G.C. per l’elaborazione della prima legge “antiviolenza”.
Il 13 dicembre 89, dopo l’ennesimo decesso, di un tifoso romanista (4 giugno ’89)
e le vicende del “calcioscommesse”, che scuote la stagione calcistica ‘88/’89, viene varata la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante “interventi nel settore del gioco e delle
scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni
sportive”, (pubblicata nella G.U. n. 294, del 18 dicembre 1989). La norma introduce, tra
l’altro, il divieto di accesso per determinate persone (denunciate, condannate, con precedenti penali) ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con la prescrizione di
comparire presso l’Ufficio di polizia di riferimento durante lo svolgimento dell’evento stesso. Tale norma, da considerarsi vero punto di riferimento, ha subito nel tempo diverse modificazioni.
Dal 1992, inizia a comparire il “razzismo” negli stadi, e la legge 13 dicembre 1989,
n. 401 viene integrata dalla legge 23 giugno 1993, n. 205, di conversione del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 122 (c.d. “antidiscriminazione”).
Nel 1997, nuova esplosione di violenza: morte di un tifoso a seguito di lite sugli spalti della partita dello stadio di Salerno il 4 maggio, violenti scontri durante il derby Atalanta
- Brescia del 8 ottobre, 50 feriti durante gli scontri dell’11 gennaio ‘98 a Brescia e un altro
morto il 1° febbraio ‘98 a Treviso.
Viene istituito un nuovo gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’elaborazione di provvedimenti legislativi e, a seguito dell’incendio di un treno
speciale di tifosi salernitani del 23 maggio ‘99, in cui muoiono 4 ragazzi, viene istituito, su
disposizione del Capo della Polizia, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive
a cui vengono affidati compiti di coordinamento centrale delle iniziative da attuare in occasione di incontri ritenuti particolarmente a rischio e di proposte legislative.
Il 17 giugno 2001, durante lo spareggio per accedere alla serie B tra Messina e Catania, dalla curva della tifoseria ospite viene lanciata una bomba carta il cui scoppio causa la morte del 24enne tifoso del Messina, Antonio Currò.
Al tragico avvenimento segue l’emanazione del decreto-legge 20 agosto 2001, n.
336, convertito dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, con il quale il legislatore stabilisce da
un lato i casi in cui il Questore avrebbe potuto interdire l’accesso allo stadio alle persone
violente (DASPO), dall’altro introduce nuove fattispecie di reato, quali il lancio di oggetti
pericolosi, lo scavalcamento dei separatori e l’invasione di campo.
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Sommario
Al fine di poter perseguire gli autori materiali di tali tipologie di reato in condizioni di
sicurezza viene, per la prima volta, introdotto l’istituto della “flagranza differita”, attraverso
il quale la Polizia Giudiziaria può procedere all’arresto nelle 36 ore successive al fatto; l’istituto verrà poi svuotato dei suoi contenuti in sede di conversione, equiparato sostanzialmente ad un fermo di indiziato di delitto.
A seguito di una nuova escalation dei fenomeni della violenza negli stadi, ascrivibile questa volta, in larga parte, alle carenze strutturali degli impianti sportivi, all’epoca agibili solo nel 43% dei casi, culminata con la sospensione della partita “Como – Udinese”
del 19 dicembre 2002, per i ripetuti tentativi di invasione di campo, si giunge, il 19 aprile
successivo, all’emanazione di un nuovo decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, con cui viene introdotto, per la prima volta nell’ordinamento giuridico, il concetto di “responsabilità dell’organizzatore dell’evento” in relazione agli oneri da assumere circa la messa in sicurezza degli impianti.
Sulla base delle esperienze maturate da altri Paesi (Giappone e Corea per i Mondiali di calcio 2002 – Portogallo per il Campionato Europeo 2004) e tenuto conto delle normative europee e internazionali vigenti, oltre che di quelle proprie di organizzazioni europee quali FIFA e UEFA, vengono inoltre emanati, per impianti con capienza superiore a
10.000 spettatori, i tre decreti ministeriali del 6 giugno 2005 riguardanti 1) l’emissione di
biglietti nominativi, 2) la realizzazione di impianti tecnologici di video-sorveglianza, 3) sistemi per l’ accesso agli impianti sportivi e la sicurezza strutturale.
Il nuovo dettato normativo, oltre a ridefinire il concetto di impianto sportivo, includendovi le aree immediatamente esterne ove effettuare le operazioni di prefiltraggio e filtraggio per impedire l’introduzione di oggetti proibiti, ha imposto l’afflusso differenziato delle tifoserie, i varchi di accesso tecnologicamente attrezzati per la verifica elettronica del
biglietto e, ove necessario, dell’identità del possessore, attraverso i c.d. “tornelli a tutt’altezza” i quali, peraltro, impediscono qualsivoglia scavalcamento.
L’ultima normativa
A causa di successive proroghe dei termini di adeguamento degli impianti - da ultimo, il decreto del Ministro dell’Interno del 1° settembre 2006 che aveva fissato il termine
per la realizzazione delle opere al 31 dicembre 2006 - alla vigilia dei drammatici fatti di
Catania-Messina disputata il 2 febbraio 2007 in cui ha perso la vita l’Ispettore Capo della
Polizia di Stato Filippo Raciti e 62 elementi delle FF.O. sono rimasti feriti, le misure organizzative sono risultate ancora una volta inadeguate a prevenire episodi di violenza, imponendo l’impiego massiccio del personale di polizia per il controllo degli spettatori di
eventi sportivi, sia all’interno che all’esterno degli impianti e favorendo, conseguentemente, l’individuazione da parte delle frange violente delle tifoserie delle Forze dell’ordine come il nemico contro cui organizzare vere e proprie guerriglie.
Da qui — solo 6 giorni dopo i fatti di Catania — il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ultimo intervento normativo che ha peraltro modificato, ancora una volta la legge 13 dicembre 1989, n. 401 e il
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88.
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Legislazione per la sicurezza delle manifestazioni sportive
Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, ha costituito un punto di svolta ed è finalizzato, mediante un intervento a tutto campo (che ricomprende anche immediate iniziative volte ad alimentare lo spirito sportivo e la conseguente “trasformazione” dello stadio), a migliorare ed adeguare gli strumenti di prevenzione e di repressione dei comportamenti particolarmente pericolosi, coerentemente e nella continuità con il modello già esistente, attraverso la piena attuazione, integrazione e rimodulazione delle misure in materia già disposte con i precedenti interventi normativi. In particolare, al fine di realizzare i predetti obbiettivi ed assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni calcistiche, lo spirito e i principi fondamentali del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 si muovono su tre distinte aree d’intervento:
• Misure organizzative per assicurare la sicurezza degli impianti sportivi;
• Misure volte a prevenire la commissione di episodi di violenza;
(1) Al fine di realizzare tale obbiettivo è previsto, contestualmente:
• l’obbligo di disputare gli incontri “a porte chiuse” negli impianti con capienza superiore a 7.500
spettatori nei quali non sono stati eseguiti tutti gli adeguamenti previsti dai cosiddetti “decreti Pisanu” del
2003 e del 2005, ovvero “a porte socchiuse”, per i soli abbonati, in quegli impianti dotati di tutte le infrastrutture e mezzi previsti da medesimi decreti e che sono, pertanto, “quasi perfettamente a norma”;
• l’introduzione di immediate iniziative mirate ad accelerare il completamento dei lavori dei medesimi impianti, anche attraverso il superamento di vincoli e limitazioni di carattere burocratico o amministrativo;
• l’estensione agli impianti con capienza fino a 7.500 posti dell’obbligo di adeguamento, entro l’inizio della prossima stagione calcistica, alle misure di sicurezza strutturali e organizzative previste dai Decreti Ministeriali del 6 giugno 2005;
• l’immediata convocazione di un tavolo di concertazione fra tutti i soggetti e le autorità interessati
al fine di definire un programma straordinario per l’impiantistica sportiva;
• il divieto di vendita o cessione di biglietti tra società per contenere gli effetti delle trasferte dei tifosi che comportano gravi rischi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica;
• il divieto di vendita di più di 4 biglietti alla stessa persona, l’obbligo per l’acquirente di presentare
un documento d’identità per ciascun intestarlo di biglietto nonché, da parte del titolare del biglietto stesso, di esibizione il documento d’identità, all’atto della verifica, per l’accedere allo stadio
• il divieto per le società di corrispondere contributi, sovvenzioni o facilitazioni ad associazione di tifosi ed in particolare a tifosi “violenti”, nonché di cedere o vendere biglietti a soggetti “daspati” o comunque condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
L’individuazione di norme sul personale addetto agli impianti sportivi con richiamo ai compiti che da
essi devono essere assolti, ai requisiti richiesti e l’incarico al Ministro dell’Interno di emanare un decreto
per stabilire le modalità di selezione, formazione e di collaborazione con le Forze dell’ordine;
• la possibilità per le Società Sportive di stipulare contratti e convenzioni scritte con associazioni legalmente riconosciute aventi tra le finalità statuarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, anche per il sostegno di gemellaggi tra associazioni con le stesse finalità
• l’obbligo per le società sportive di rilascio di biglietti gratuiti per i minori degli anni 14 accompagnati da un parente per un numero di incontri non inferiore al 50% di quelli organizzati nell’anno.
• L’Incarico al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed ad altri Ministri interessati di
predisporre un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nei luoghi ove
si svolge attività sportive per promuovere i valori e i principi dei valori dello sport e di promuovere manifestazioni ed attività per la sensibilizzazione della Carta Olimpica da organizzare immediatamente prima
dello svolgersi di manifestazioni sportive all’interno ed all’esterno degli impianti sportivi.
• Modifiche al decreto Legislativo n. 177/05 recante il Testo Unico della radiotelevisione con particolare riguardo al Capo II del Titolo IV recante “Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione sportiva”.
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Sommario
• Misure repressive nei confronti degli autori dei reati “tipici” commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive.
A) Misure organizzative per assicurare la sicurezza degli impianti sportivi (2)
Il pacchetto di norme (art. 1; art. 2, comma 2, artt. 2 ter, 8, 9, 10, 11, 11 bis, 11 ter,
11 quater) è finalizzato a assicurare, con il diretto coinvolgimento anche delle società
sportive, la sicurezza degli spettatori e di tutti gli altri soggetti comunque coinvolti prima,
durante e dopo un incontro di calcio, all’interno o all’esterno dell’impianto sportivo.
Le misure sono volte, pertanto, a:
• prevenire più efficacemente i rischi “strutturali” connessi ad impianti potenzialmente a rischio di incidenti perché inidonei a contenere l’impatto dei tifosi, in relazione al contesto in cui gli stessi si muovono;
• prevenire potenziali rischi “soggettivi” derivanti dalla contestuale ed organizzata
presenza di “soggetti pericolosi” e, in particolare, di quelli destinatari di ”provvedimenti interdettivi da stadio”, attraverso l’ulteriore regolamentazione della cessione e vendita dei titoli di accesso;
• garantire la professionalità degli steward impiegati dalle società sportive nei servizi di controllo degli spettatori (verifica dei titoli di accesso, instradamento e rispetto del regolamento d’uso dell’impianto);
• promuovere e divulgare i valori ed i principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica.
B) Misure di prevenzione nei confronti della “tifoseria violenta e pericolosa” (3)
Il pacchetto di norme (art. 2, comma 1, lett. a), a-bis), b) e d); artt. 2-bis, 5 e 6) è
mirato a realizzare una più efficace azione di prevenzione, al fine di ridurre al massimo
il rischio di incidenti in occasione delle manifestazioni calcistiche, impedendo l’accesso
negli stadi e nei luoghi interessati alla medesima manifestazione a quei soggetti “ogget-
(3) Al fine di realizzare tale obbiettivo sono state previste le seguenti misure:
• l’applicazione del divieto di accesso agli impianti sportivi ai soggetti denunciati o condannati anche per possesso di artifizi pirotecnici od oggetti contundenti in occasione di manifestazioni sportive;
• l’applicazione del medesimo divieto anche ai minori degli anni 18 che abbiano compiuto i 14 anni di età;
• l’introduzione di una durata minima di un anno del divieto disposto dal Questore e l’aumento a 5
anni della durata massima;
• I’introduzione del dovere del Giudice di applicazione del divieto e della prescrizione in caso di condanna per un periodo da 2 a 8 anni e la facoltà di disporre anche la pena accessoria dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità di cui all’art.
1, comma 1-bis, lett. a) della legge 25 giugno 1993, n. 205;
• La possibilità di applicazione del divieto, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a
2 anni, anche per i contravventori al regolamento d’uso dell’impianto sportivo
• la possibilità di applicare ai soggetti più pericolosi e, soprattutto, ai loro “agevolatori”, le misure di
prevenzione personali e patrimoniali previste dalla legge 1423/56 e dalla legge 525/65.
• Il divieto di introdurre ed esporre negli stadio striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurio o minacce.
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Legislazione per la sicurezza delle manifestazioni sportive
tivamente” e “potenzialmente” pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché a
materiali proibiti per il loro potenziale offensivo.
Il principio ispiratore è, pertanto, quello di allontanare concretamente dagli stadi tutti quei soggetti che possono risultare pericolosi per gli spettatori e per la tifoseria non violenta, attraverso l’applicazione della misura di prevenzione “tipica” da stadio che è quella
del divieto di accesso agli impianti sportivi, di cui all’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Per raggiungere più efficacemente tale obiettivo, le novità introdotte dal decretolegge sono finalizzate – in relazione all’esperienza registrata in questi ultimi anni – a colmare due evidenti lacune che impedivano con la precedente disciplina di applicare il predetto divieto, sulla base di evidenti elementi di fatto, a coloro che tenevano oggettivamente condotte o comportamenti finalizzati alla violenza o a porre in pericolo la sicurezza della manifestazione calcistica, cioè nei confronti di soggetti che:
• contravvenivano al regolamento d’uso dell’impianto
• venivano comunque trovati in possesso di artifizi pirotecnici, ovvero di strumenti
atti ad offendere, o ancora materiale imbrattante o inquinante di cui all’art. 6-ter
della legge n. 401 del 1989;
• utilizzavano detto materiale senza “lanciarlo”, come da art. 6-bis della medesima
legge.
Peraltro la previsione che le ultime due sopraccitate fattispecie di reato si configurano anche se rilevate nelle ventiquattro ore precedenti o successive lo svolgimento della manifestazione sportiva, a condizione che possano essere connesse alla manifestazione stessa, permette di non far raggiungere gli impianti sportivi a tutti i soggetti oggettivamente pericolosi.
(4) Le misure introdotte nel decreto-legge, finalizzate a tale obbiettivo sono le seguenti:
• l’aumento della reclusione da uno a tre anni per chi viola il divieto di accesso agli impianti sportivi e l’eventuale conseguente “prescrizione”;
• l’aumento della reclusione da uno a quattro anni per il lancio o l’utilizzo di oggetti e materiale pericoloso;
• l’aumento fino ad un anno dell’arresto e da 1000 a 5.000 euro dell’ammenda per lo scavalcamento di recinzioni e separatori;
• la trasformazione da contravvenzione a delitto del reato di possesso di oggetti o materiale pericoloso, reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e l’aumento della multa portata nel minimo
da 500 a 1.000 euro e nel massimo da 2.000 a 5.000 euro;
• l’introduzione dell’aggravante del reato di danneggiamento se commesso su attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive
• la possibilità di procedere all’arresto nella flagranza e nella quasi flagranza di reato (entro 48 ore dal
fatto) anche dei soggetti resisi responsabili di possesso ed utilizzo di oggetti o materiale pericoloso, ovvero
di quelli che hanno violato il solo divieto di accesso agli impianti sportivi e di quello imposto dal Giudice con
sentenza di condanna;
• l’introduzione del reato specifico di lesioni personali a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive con pene da 4 a 10 anni di reclusione in caso di lesioni gravi e da 8 a 16 anni in caso di lesioni gravissime (in questo caso l’arresto è obbligatorio)
• l’estensione della fattispecie del reato di violenza o minaccia a P.U. anche ai casi in cui tali fatti siano commessi mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli
artifizi pirotecnici.
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Sommario
Si tratta, pertanto, di una estensione che, per gli oggettivi elementi richiesti, appare pienamente coerente – nel contesto di una applicazione graduale delle misure previste in materia – con la natura di misura di prevenzione finalizzata ad impedire l’accesso di “soggetti pericolosi” a specifici impianti sportivi, in determinati giorni e orari. La motivazione che dovrà
dare il Questore per l’applicazione della misura in questione sarà, di fatto, ancorata ai predetti fatti e alle finalità della misura stessa.
Al medesimo fine di rendere più efficace e ampia l’attività di prevenzione, per i soggetti più pericolosi, promotori anche se non artefici di azioni violente di gruppo, il decretolegge introduce anche la possibilità di applicare le misure di prevenzione di cui alla legge
27 dicembre 1956, n. 1423 che può essere imposta anche in base agli elementi meramente indiziari di cui all’art. 1 della stessa legge, ovvero di quelle previste alla legge “c.d. Antimafia” 31 maggio 1965, n. 575 che permette l’applicazione di misure limitative della libertà personale (sorveglianza speciale, senza preventivo avviso orale e confisca dei beni che possono agevolare tipiche attività violente da stadio).
C) Misure di repressione nei confronti degli autori dei “reati da stadio” (4)
Il pacchetto di norme (art. 2, comma 1, lett. c); artt. 3, 3-bis, 4 e 7), è mirato a rimodulare le fattispecie penali “tipiche da stadio”, al fine di disporre di una disciplina più efficace e più rispondente all’obbiettivo di effettiva deterrenza nei confronti dei comportamenti che rischiano di compromettere gravemente la sicurezza degli spettatori e degli operatori di polizia in occasione delle manifestazioni calcistiche.
Si tratta, pertanto, di misure specificamente mirate al raggiungimento di tale finalità, anche relativamente all’aggravamento delle sanzioni. L’intervento sulle pene o sui presupposti per l’applicazione della misura cautelare tende non solo ad aumentare l’effetto di
deterrenza, ma anche a conseguire quegli effetti di protezione sociale propri delle misure
cautelari, mettendo l’autore delle violenze o di altri comportamenti a rischio in condizione
di non nuocere alla collettività, almeno per un periodo ragionevole.
A tale obbiettivo è finalizzata soprattutto la ridefinizione dei reati di possesso, di utilizzo e di lancio di oggetti pericolosi, con specifico riferimento all’ambito spaziale e temporale connesso con la manifestazione calcistica, nonché al possesso di artifizi pirotecnici, fattispecie criminosa che rappresenta, nel particolare contesto dello “stadio”, quella
di maggiore rischio per la sicurezza. e che, pertanto, necessita di una maggiore severità e di pene più congrue, anche al fine di poter applicare eventuali misure cautelari e di
assicurare una maggiore certezza della pena in caso di condanna.
Anche se nella nuova formulazione, riferita sia al lancio che all’uso che al possesso di oggetti o materiali pericolosi, possono essere individuati comportamenti di differente gravità, la pena prevista nel minimo e nel massimo consente al giudice di modulare,
conseguentemente ed agevolmente, la relativa sanzione.
Analogamente finalizzati al predetto obiettivo sono anche gli aumenti di pena per
coloro che commettono danneggiamenti alle attrezzature ed agli impianti sportivi, che violano il regolamento d’uso o il divieto di accesso agli impianti sportivi e l’eventuale obbligo
per il soggetto di presentarsi in un ufficio di polizia.
La particolare efficacia deterrente si rinviene anche nella nuova disciplina dell’arresto nella “quasi flagranza” che, nell’impossibilità di un intervento immediato per oggetti21
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vi motivi di ordine pubblico, costituisce l’unica possibilità di prevenzione e di contrasto degli episodi più gravi e pericolosi all’interno dello stadio, tra cui anche quelli posti in essere dalla persona individuata in possesso di materiale pericoloso, ovvero che ha violato il
divieto di accesso. L’aumento del termine da 36 a 48 ore per procedere all’arresto del
soggetto individuato adesso esclusivamente sulla base di filmati o fotografie, può consentire di rendere ancora più efficace la deterrenza della misura, soprattutto in relazione ai
tempi necessari per la compiuta individuazione dell’autore del reato.
La modifica, infine, dell’aggravante per i delitti di violenza e resistenza a pubblico
ufficiale, è anch’essa finalizzata a contrastare più efficacemente gli episodi di violenza in
occasione delle manifestazioni sportive per gli episodi più gravi che possono verificarsi,
nonché a tutelare maggiormente gli operatori di polizia impiegati per salvaguardare l’incolumità degli spettatori e per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché
gli stessi “steward”, sempre più frequentemente oggetto di comportamenti violenti o pericolosi posti in essere “a distanza” o in contesti di sostanziale impunità e, quindi, non immediatamente reprimibili e che, fino ad oggi, erano esclusi dall’applicazione dell’aggravante in questione.
Il maggior rigore deve essere visto, pertanto, in tale particolare contesto e finalità, per cui anche il previsto aumento del minimo della pena è finalizzato a consentire un
eventuale ricorso, in caso di lesioni gravissime, all’applicazione della custodia cautelare
in carcere.
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