allegato a convenzione per regolamentare gli adempimenti ancora
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allegato a convenzione per regolamentare gli adempimenti ancora
ALLEGATO A CONVENZIONE ADEMPIMENTI PER REGOLAMENTARE ANCORA DA GLI ASSOLVERE NEL COMPLESSO ALBERGHIERO PIANETAMARATEA E PER LE NUOVE EDIFICAZIONI **** Contraenti: COMUNE DI MARATEA: con Sede a Maratea P.zza Vitolo, 1 rappresentato dal proprio Sindaco pro - tempore Mario Di Trani S.I.MAR S.r.l. con Sede a Potenza Via Mazzini, 23 rappresentata dal proprio Amministratore unico Rosa Amoroso SVILUPPO MARATEA S.r.l. SOCIETA' LOTTIZZANTI: con Sede a Potenza Via Mazzini, 23 rappresentata dal proprio Amministratore unico Rosa Amoroso 1 CONVENZIONE ADEMPIMENTI PER REGOLAMENTARE ANCORA DA GLI ASSOLVERE NEL COMPLESSO ALBERGHIERO PIANETAMARATEA E PER LE NUOVE EDIFICAZIONI **** Il Comune di Maratea e le due Società Lottizzanti S.I.MAR S.r.l. e SVILUPPO MARATEA S.r.l. proprietarie di parte del Complesso Turistico Alberghiero Pianetamaratea, stipulano la presente Convenzione contenente i patti e le condizioni per assolvere gli adempimenti ancora in sospeso previsti nella Convenzione Rep. 198 del 04.07.1981 e regolamentare la realizzazione delle nuove edificazioni. 1) PREMESSE Le seguenti premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione: 1.0. Con Contratto n. 11 R.G. stipulato in data 08/09/1976 (registrato a Lauria in data 18/11/1976 al n° 719) tra l’Amministrazione S.I.MAR. ed Comunale dI Maratea e le Società S.T.M. in attuazione della D.C.C. 104 del 23.07.1976 le suddette Società si obbligarono, per sè e per i loro aventi causa: a) a realizzare le opere di urbanizzazione primaria che dovevano essere cedute gratuitamente al Comune; b) invece di corrispondere gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, a costruire un edificio per sala dei congressi della capienza di 250 posti ed un edificio per teatro all’aperto della capienza di 500 posti 2 su area comunale; la gestione delle opere sopraccitate , eseguite a cura e spese delle Società S.T.M. e SI.MAR, di proprietà dell’Ente Comune dovevano essere gestite per 25 anni da dette Società (riservandosene, su richiesta, il Comune l’uso gratuito) ed allo scadere la gestione sarebbe stata trasferita al Comune. A detti Previsione Ogliastro impegni restava programmata – Cangito – subordinata l’efficacia relativamente Adiacenze alle della zone di Europa – Convenzione n. Piazza Sorgimpiano – S. Caterina – Marina. Detto contratto, come ribadito nella 198/1981 stipulata tra il Comune di Maratea e la S.I.MAR “…resta valido per tutto quanto non contrasta con le nuove disposizioni di leggi vigenti in materia e con il P.R.G. “. 1.1. Il Complesso Turistico Alberghiero Pianetamaratea venne parzialmente edificato dalla S.p.A. S.I.MAR. sulla base di una Convenzione stipulata fra il Comune di Maratea e la S.p.A. S.I.MAR., poi S.I.MAR S.r.l., in data 04.07.1981 rep. n° 198 che prevedeva l'attuazione del piano di lottizzazione dei terreni di S. Caterina di proprietà della stessa S.p.A. S.I.MAR. Con detta Convenzione l’Ente Comune si impegnava a trasferire alla SIMAR S.p.A. circa mq. 2816 ricadenti in zona residenziale C1 (che consentivano la realizzazione di una cubatura di mc. 1408). Tale cessione è effettivamente avvenuta come risulta anche dalle mappale catastali che attestano che tutta l’area della zona residenziale “C.1.” era 3 ed è ora tutta di proprietà della SIMAR S.p.A. ed ora è di proprietà delle Soc. Lottizzanti. La SIMAR S.p.A., da parte sua, si impegnava a cedere all’Ente Comune una superficie di mq. 14816 relativamente alle opere di urbanizzazione secondaria ed, altresì, a costruire un’anfiteatro all’aperto per 800 persone la cui gestione sarebbe stata effettuata dalla Società Lottizzante per un periodo di almeno ventinove anni, trascorso il quale rimaneva nella potestà del Comune di rinnovarne la concessione oppure entrare in possesso dell’impianto 1.2. La S.p.A. S.I.MAR con atto del 28.4.1989 conferì alla EDIFIN IMMOBILIARE S.r.l. (poi confluita nella Compagnia di Assicurazioni Unipol) un ramo d’azienda comprendente alcune aree e gli immobili sovrastanti, costituenti parte della lottizzazione in oggetto, e pertanto quest’ultima subentrò, per la quota parte di sua proprietà, alla S.p.A. S.I.MAR nell’assunzione di tutti gli oneri a norma dell’art. 16 della Convenzione Rep. 198. 1.3. La S.p.A. S.I.MAR. con Atto del 15.01.1996 conferì alla SIGEST S.r.l. (oggi SAGIBA S.rl.) un ramo d'azienda comprendente l'Albergo IL GRAND HOTEL DI MARATEA e i terreni di pertinenza e pertanto quest'ultima subentrò per la quota di sua proprietà alla S.p.A. S.I.MAR. affiancandosi alla EDIFIN IMMOBILIARE S.r.l. (poi Compagnia di Assicurazioni UNIPOL) nell'assunzione di tutti gli oneri a norma dell’art. 16 della Convenzione Rep. 198. 1.4. La S.I.MAR S.r.l. con atto del 19.12.2003 vendette alla CMC Imobiliare S.p.A. i terreni 4 di sua proprietà che pertanto quest’ultima subentrò in quota parte alla S.I.MAR S.r.l. nell’assunzione di tutti gli oneri a norma dell’art. 16 della Convenzione Rep. 198. 1.5. La C.M.C. Immobiliare con atto del 23/01/2006 ha venduto alla Società SVILUPPO MARATEA S.r.l. tutte le sue proprietà residue in Comune di Maratea. 1.6. La Compagnia di Assicurazioni Unipol con atto del 14/12/2006 ha venduto allo SVILUPPO MARATEA S.r.l. il complesso edilizio nonché i terreni di pertinenza contenenti i giochi d’acqua e la monorotaia. 1.7. Il piano di lottizzazione approvato con la Convenzione Rep. 198 del 04.07.1981 conformemente e in attuazione allo strumento urbanistico vigente, confermato dal Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.), nonchè dalle Concessioni Edilizie rilasciate consentiva le seguenti edificazioni così suddivise: Zona Volumetria Destinazione “turistico alberghiera” G.2’ 116.926 mc. Destinazione “residenziale” Destinazione “strutture di interesse generale” C.1 31.375 mc F.2 21.959 mc. Destinazioni TOTALE 170.260 mc. 1.8. La S.I.MAR. Sp.A. realizzò parte delle suddette volumetrie e cioè i seguenti interventi in ottemperanza allo strumento urbanistico vigente, al piano di lottizzazione e sulla base di regolari Concessioni Edilizie. 1.8.1. Albergo GRAND HOTEL per complessivi 5 mc. 33.532 in base alle Concessioni Edilizie: n° 34 del 22.05.1980 n° 56 del 15.09.1981 * n° n° 70 del 29.11.1982 4 del 23.01.1986 n° 102 del 27.03.1991 reso agibile con Permessi di Agibilità rilasciati dal Sindaco del Comune di Maratea in data 26.04.1986 per quanto riguarda l’Albergo ed in data 13.08.1986 per quanto riguarda il locale Night - Discoteca; 1.8.2. CLUB RESIDENCE per complessivi mc. 30.836 in base alle Concessioni Edilizie: n° 57 del 15.09.1981 n° 54 dell’ 11.12.1984 dichiarato abitabile abitabilità rilasciato con permesso di Sindaco di dal Maratea in data 21.01.1987; 1.8.3. CENTRO SERVIZI per complessivi in base alle Concessioni Edilizie: n° 45 del 20.09.1985 n° 53 del 10.05.1989 n° 12 del 26.01.1991 6 mc. 9.690 rilasciate dietro parere favorevole dell’Ufficio Urbanistica del Dipartimento Assetto del Territorio della Regione Basilicata, dichiarato agibile con Permesso di Agibilità rilasciato dal Sindaco di Maratea in data 27.06.1991 ----------------------------------Volumetria realizzata: TOTALE mc . 74.058 **** 1.9. Con Delibera del Consiglio Comunale n° 50 del 21 Dicembre 2007 veniva approvata “la bozza di Convenzione composta da 13 articoli disciplinante i rapporti fra le Soc. S.I.MAR S.r.l. e SVILUPPO MARATEA S.r.l. (proprietarie di due quote del Pianetamaratea) e complesso turistico l’Amministrazione denominato Comunale. Tale bozza costituiva l’accordo preliminare da formalizzare con la presentazione, da parte dei lottizzanti della documentazione tecnica e amministrativa per la successiva adozione ed approvazione” della variante urbanistica e del piano di completamento della lottizzazione. 1.9.1. Gli interventi parzialmente attuati rispetto a quanto era previsto nella Convenzione rep. 198 del 04.07.81 rientrano nelle aree destinate alle edificazioni. 1.9.2. Le destinazioni dei fabbricati corrispondono a quanto previsto nel piano di lottizzazione approvato con la Convenzione n° 198. 7 1.9.3. I fabbricati costruiti e le opere infrastrutturali realizzate furono autorizzati in base alle seguenti concessioni edilizie indicate in premessa e con le seguenti volumetrie: Albergo GRAND HOTEL per complessivi mc. 33.532 CLUB RESIDENCE per complessivi mc. 30.836 CENTRO SERVIZI per complessivi mc. 9.690 ------------Volumetria realizzata: TOTALE mc. 74.058 Complesso GIOCHI D’ACQUA, PISCINE E MONOROTAIA in base alle Concessioni Edilizie: n° 6 del 22.02.1986 n° 54 del 10.05.1989 dichiarato agibile con Permessi di Agibilità rilasciati dal Sindaco di Maratea in data 27.06.1991. 1.9.4. Il contributo sul costo di costruzione relativo agli interventi suddetti realizzati nell’ambito della Convenzione n° 198/81 è stato corrisposto interamente al Comune di Maratea in base ai disposti della legge n° 10 del 28.01.1977, della legge regionale 06.07.1978 n° 28 ed alla delibera del C.C. n° 29 del 09.02.1979. Il versamento è stato effettuato a norma dell’art. 10 e dell’art. 11 (2° comma) della legge 28.01.1977 n° 10, alla ultimazione delle opere, prima del rilascio del certificato di abitabilità di ogni singola opera di cui alla presente premessa. 1.10. Le Società lottizzanti, proprietarie in origine di Pianetamaratea all’epoca tutto indiviso, ora invece diviso in tre quote, realizzarono complessivamente 74.058 mc. dei 170.260 mc. previsti nella Convenzione rep. 198; 8 pertanto resta una disponibilità edificatoria pari a 96.202 mc. così suddivisa per destinazioni a norma dello strumento urbanistico vigente: Destinazione “turistico alberghiera” Zona G.2 83.394 mc. Destinazione “residenziale” Zona C.1 539 mc. Destinazione “strutture di interesse generale Zona F.2 12.269 mc. TOTALE Le due Società lottizzanti si 96.202 mc. dichiarano disposte a rinunciare a gran parte di tale edificabilità e a concordare le loro quote in un massimo di volumetria edificabile pari a 30.000 mc tra ampliamento del Centro Servizi esistente e nuove edificazioni. 1.11. Tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nella Convenzione originaria furono interamente realizzate nelle quantità complessive previste nel piano di lottizzazione, come risulta dalle tav. 1) 2) e 3) del 30.10.95 (fascicolo All. B) in cui sono riportate le opere di urbanizzazione attuate. Tali opere si estendono anche alle zone edificatorie non ancora realizzate e corrispondono alle prescrizioni e alle caratteristiche tecniche previste nella Convenzione originaria, salvo quelle modifiche dei tracciati eseguite sulla base dei progetti esecutivi via via approvati con il rilascio di specifiche Concessioni Edilizie. . In relazione alle opere di urbanizzazione primaria, non sono mai stati completati gli adempimenti, di competenza dei Lottizzanti e dell’Amministrazione 9 Comunale, per addivenire al trasferimento delle stesse al Comune di Maratea. Nella bozza di Convenzione del 2007 (di cui alla premessa 1.9.) era stato concordato che per il mancato utilizzo da parte della collettività delle attrezzature di interesse generale di cui alla premessa 1., le Soc. Lottizzanti dovessero realizzare un campo di calcetto da cedere gratuitamente al Comune di Maratea. L’Amministrazione Comunale, d’altronde, ritiene più utile per la collettività di ricevere il corrispettivo in termini economici di tale opera. 1.12. Nella bozza di Convenzione del 2007 suddetta era inoltre stato pattuito all’art. 7 quanto segue: “A fronte della mancata cessione dell’anfiteatro al Comune dopo 29 anni, come previsto dall’art. 6 della Convenzione 198/1981, le Società Lottizzanti si impegnano a realizzare, su altra area concordata con il Comune, un’anfiteatro di dimensioni e tipologie costruttive similari a quelle dell’anfiteatro già realizzato nel Centro Servizi” L’Amministrazione Comunale però ritiene più conveniente per la collettività ricevere il corrispettivo in termini economici di tale opera. 1.13. Nella bozza di Convenzione del 2007 all’art. 10/2 era previsto che le Soc. Lottizzanti realizzassero una strada alternativa esterna al complesso turistico alberghiero per il collegamento con la strada Marinella. 10 L’Amministrazione comunale però ritiene più conveniente per la collettività ricevere il corrispettivo erocnomico di tale opera. 1.14. E’ pertanto indispensabile definire l’entità, per quanto riguarda l’aspetto economico e i tempi precisi di attuazione degli adempimenti di cui alle premesse . 1.15. Tutti i corrispettivi economici di cui al punto precedente concordati fra le parti sono stati valutati e stimati dall’Ufficio Tecnico Comunale e giudicati convenienti per gli interessi pubblici 1.16. Il Comune di Maratea, che ha in corso ai sensi della L.R. 23/99 lo studio e la elaborazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento urbanistico, si impegna ad includere in tali urbanistico-edilizi strumenti oggetto urbanistici della gli presente interventi convenzione adottando e approvando la variante al P.D.F. e le relative norme di attuazione. 1.17. Con la sottoscrizione della presente Convenzione si intendono superati e annullati tutti i patti contenuti nelle precedenti Convenzioni richiamate nella premesse 1.0, 11. e 1.9. TUTTO CIO’ PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue. ART. 1) CONFERMA EDIFICABILE E DELLA NUOVA COMPLETAMENTO DEL VOLUMETRIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE Le Società S.I.MAR S.r.l. e SVILUPPO MARATEA S.r.l. si impegnano a inoltrare il piano di lottizzazione entro 60 11 gg. dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, per la realizzazione di una volumetria non superiore a 30.000 mc., avente la destinazione di residenze turistico-alberghiere ed ampliamento Centro Servizi, ai sensi della legge 217/1983. Il Comune si impegna a convocare entro 10gg. dalla data di presentazione del progetto la conferenza di localizzazione. Il Comune si impegna anche ad autorizzare le seguenti opere, rientranti comunque nel limite dei 30.000 mc. suddetti: - Complesso per residenze turistico alberghiere; - Ampliamento dell’immobile, tuttora al grezzo, del Centro Servizi, già autorizzato con le concessioni edilizie citate nella premessa 1.8.3. e con le destinazioni previste al successivo art. 12; - Attuazione delle attrezzature sportive, (piscine, campi di gioco, ecc.) nonché di una discoteca all’aperto compreso la sistemazione delle aree a verde con la creazione di un parco per le attività ginniche e di animazione, per potenziare le strutture di svago a servizio degli insediamenti turistici esistenti e futuri; - Attuazione dei servizi primari per l’urbanizzazione delle nuove edificazioni suddette costituiti da strade, acquedotto, fognature, linee elettriche, telefoniche, ecc. ART. 2) CORRISPETTIVO DA VERSARE AL COMUNE PER LA MANCATA PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Le Soc. Lottizzanti, a modifica di quanto pattuito nella Convenzione n° 198/81 all’art. 2 non hanno ceduto al Comune le 12 opere di urbanizzazione primaria costruite a servizio delle lottizzazioni e riportate nel fascicolo All. B, né il Comune ne ha preteso la consegna. Il Comune conferma con la presente Convenzione di non volerne entrare in proprietà e le parti convengono che tutti gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, già sostenute e da sostenere in futuro, saranno a carico della Soc. Lottizzanti. Per quanto riguarda l’utilizzo di tali opere da parte del Comune, si rimanda al successivo art. 9. Considerato che: - Gli oneri di urbanizzazione l’urbanizzazione secondaria primaria (U2) (U1) erano e quelli all’epoca per della Convenzione del 1981 conglobati (U1+U2) nelle seguenti entità (vedi art. 4 della Convenzione n° 198): • £. 2.592/mc. per le zone a destinazione residenziale • £. 4.440/mq. per le zone a destinazione turistico- alberghiera - Da tali oneri, come previsto sempre all’art. 4 della Convenzione n° 198, dovevano essere scomputate le opere di urbanizzazione primaria in quanto costruite dai lottizzanti, qualora fossero cedute al Comune - Mentre con la presente Convenzione si è stabilito di non cederle all’Ente Pubblico tutto ciò considerato si concorda che il costo di tali opere non sia scomputato e che pertanto gli oneri per urbanizzazione primaria e secondaria, che dovevano essere corrisposti al Comune, siano i seguenti, dove gli oneri per la costruzione del 2° complesso 13 alberghiero “G2” (di £. 122.357.520) sono stati depennati in quanto la costruzione del 2° albergo non è mai stata realizzata. Zona Res. Superf Volune (mq.) (mc.) Oneri Convenzione Attuale nuova n° 198 Convenzione del 1981 (£) (£) C’1 10000 5000 2592 12.960.000 12.960.000 C’’2 28000 14000 2592 26.288.000 26.288.000 C’’’1 22980 11490 2592 29.782.080 29.782.080 Zona Sup. Volume Sup.pav Oneri zona G’2 55117 88675 27558 4440 122.357.520 G’’2 19831 29746 9915 4440 44.022.600 44.022.600 TOTALE 245.410.200 123.052.688 Dall’importo di £ 123.052.688, versati per ----- detraendo gli oneri concessori l’ampliamento dell’albergo autorizzato in occasione dei “Mondiali 90” pari a £. 61.765.000, come risulta dalla rev. N. m373 del 25/05/1990 bolletta del Tesoriere n. 480/1990, rimane la somma di £, 61.287.688 , in €. 31.652,45 che attualizzato alla data della presente Convenzione risulta pari a € 117.091,67 (centodiciassettemilanovantuno,67). ART. 3) DELLE COMPENSAZIONE ATTREZZATURE GENERALE CONCORDATO DEL DI INTERESSE NEL COSTO DI UN CAMPO DI CALCETTO 14 MANCATO UTILIZZO PUBBLICO CORRISPETTIVO DEL Come stabilito nella premessa 1.11. le società lottizzanti verseranno al Comune il corrispettivo del costo di un campo di calcetto. In base alla valutazione effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale il costo di tale attrezzatura sportiva è stato stabilito in € 70.000,00. (euro settantamila/00). ART. 4) CORRISPETTIVO DA RICONOSCERE AL COMUNE PER LA MANCATA CESSIONE DELL’ANFITEATRO AL COMUNE Come già riportato nella premessa 1.12. e a modifica di quanto era stabilito nella Convenzione approvata con la delibera n° 50 del 21.12.2007 le Soc. Lottizzanti non costruiranno, né cederanno al Comune un anfiteatro all’aperto di dimensioni e tipologia analoghe a quello realizzato nell’area del Centro Servizi, ma corrisponderanno al Comune l’importo di € 60.000,00 ( euro sessantamila/00). ART. 5) CORRISPETTIVO DA VERSARE AL COMUNE PER LA MANCATA CESSIONE DI AREE PER STRADE DI LOTTIZZAZIONE, PER LA CESSIONE DELLA PROPRIETA’ DI UN TRATTO DI STRADA DEL CERIOLO E PER LA MANCATA REALIZZAZIONE DELLA STRADA ALTERNATIVA ALLA MARINELLA A parziale modifica di quanto previsto nell’art. 10.2. della bozza di Convenzione del 2007 si concorda quanto segue: - L’Amministrazione comunale non ha mai preso in consegna né intende prendere in consegna le opere di urbanizzazione 15 primaria e quindi anche la relativa area di sedime contrassegnata con la lettera “a” nella planimetria ALL. C) non verrà ceduta al Comune e resterà in proprietà delle Soc. Lottizzanti; - L’Amministrazione comunale cederà alle Soc. Lottizzanti la proprietà del tratto dello stradello comunale del Ceriolo contrassegnato con la lettera “b” con la condizione di mantenere la servitù di fognatura pubblica esistente nel sottosuolo di tale sede stradale; - L’Amministrazione comunale rinuncia a pretendere la costruzione della strada alternativa alla Marinella di cui alla premessa 1.13 e si obbliga a trasferire, dopo il pagamento dell’importo di cui all’art.7 n.1 successivo, il tratto della strada compreso nella lottizzazione di cui alla convenzione n.198/81, predisponendo ogni atto idoneo e necessario; ART. 6) RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL COMUNE A FAVORE DELLE SOC. LOTTIZZANTI DEL CORRISPETTIVO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI UNA MAGGIORE SUPERFICIE (= 22.179 mq.) RISPETTO A QUELLA DOVUTA A NORMA DI LEGGE (= 9.635 mq.) Il Comune di Maratea non ha mai richiesto nè preso in consegna le seguenti aree per opere di urbanizzazione secondaria che le Soc. dovevano cedere a fronte degli interventi attuati e determinate sulla base dei seguenti "standards" già stabiliti nella Convenzione Rep. 198: - mq/abit. per le zone residenziali - superf. del comparto per le attrezzature ricettive 16 Zona Volume attuato o Aree da superf. del comparto Cedere (*) 30.836 mc. 7.400 mq. Standard C Residenziale 24 mq/abit. G2 Ricettiva 10% superficie territ. del comparto (**) 22.354 mq. 2.235 mq. 9.635 mq. (*) 1 abitante = 100 mc. (**) E’ la superficie territoriale di pertinenza dell’Albergo “Grand Hotel” realizzato Considerato che: a) La lottizzazione attuata è tutta costituita da un insediamento turistico-ricettivo b) Il Comune non ha alcun interesse ad acquisire aree per opere di urbanizzazione secondaria nella zona di Pianetamaratea; c) Il Comune ha preso possesso di una serie di terreni per complessivi mq. 22.179 circa localizzati in varie aree del territorio comunale e contraddistinte nell’elenco ALL: A e che tali terreni già di proprietà della S.I.MAR: S.r.l., sono tuttora occupati e utilizzati senza che il Comune abbia corrisposto alcuna indennità di esproprio; d) La S.I.MAR S.r.l. ha venduto parte di tali terreni e precisamente quelli identificati nell’All. A con i numeri 1, 6, 10 e 13 e ha promesso in vendita un’altra parte di tali terreni, e precisamente quelli identificati con i numeri 4, 5, 8 e 9 inserendo negli atti di vendita e nelle scritture private per le promesse di vendita, la clausola che i nuovi proprietari non potranno avanzare pretese dal Comune per i terreni occupati, nè riceveranno alcuna indennità di esproprio. Si conviene che: 17 - Il Comune acquisirà ufficialmente i terreni suddetti in parte dalla S.I.MAR, in parte dalla SVILUPPO MARATEA ed in parte dai privati senza corrispondere alcuna indennità di esproprio alle Soc. Lottizzanti , nè ai nuovi proprietari, nè ai promittenti l’acquisto con problematiche i quali provvederanno - esonerandone il a risolveretutte Comune - le le Società Lottizzanti. - Il Comune indennizzerà le Società Lottizzanti relativamente alla differenza tra le superfici già occupate (22179) circa e quelle che avrebbe dovuto ricevere in rapporto alle edificazioni effettuate (mq. 9.635) riconoscendo alle Società Lottizzanti stesse la somma determinata applicando il prezzo unitario di € 2,00/mq. (euro due al metroquadrato) alla superficie presunta e quindi, approssimativamente, pari a mq. ( 22.179 – 9.635 ) 12.544 x € 2,00/mq. = € 25.088,00. - Tale importo si intende fisso e invariabile anche se dai frazionamenti e dalle operazioni catastali dovessero risultare superfici inferiori o superiori a quelle presunte nell’ambito comunque di una variabilità massima del 30%. Se la differenza fra la superficie complessiva reale e quella presunta dovesse superare il limite del 30% saranno da effettuare i debiti conguagli a favore dell’uno o dell’altra delle parti. - Le Soc. Lottizzanti avranno adempiuto in tal modo all'obbligo di cessione delle aree dovute per la urbanizzazione secondaria. - Le spese di frazionamento delle aree gia’ occupate dal Comune saranno sostenute dalle Società lottizzanti, 18 mentre tutte le spese per il trasferimento della proprietà, saranno a carico del Comune di Maratea. - Il passaggio di proprietà al Comune dovrà essere effettuato entro 3 anni a decorrere dalla data della presente Convenzione. ART. 7) RIEPILOGO RIASSUNTIVO DEGLI IMPORTI CHE DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI AL COMUNE – TEMPI DI PAGAMENTO. In base agli accordi riportati negli articoli nprecedenti il corrispettivo complessivo che le Società lottizzanti dovranno corrispondere al Comune, è determinata in €. 375.091,67. Tale importo dovuto dalle società lottizzanti per gli adempimenti ancora sospesi relativi alla convenzione rep. 198 del 4/07/1981, sarà corrisposto con le seguenti modalità: 1) L'importo di €. 195.091,67, inerente le opere di urbanizzazione primaria che il Comune di Maratea rinuncia a formalmente acquisire in proprietà, e l'area di sedime della strada della Marinella, sarà versata alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Da tale importo sarà detratta la somma di €.25.088,00 dovuta dall’amministrazione Comunale, ai sensi del precedente articolo 6. 2) L'importo di €. 130.000,00 inerenti gli articoli 3 e 4 sarà dovuto dalle Società Lottizzanti entro 7 giorni dall'adozione della Variante urbanistica al P.d.F. Relativa alla nuova lottizzazione; 3) L'importo di €.50.000,00 quale saldo degli importi dovuti dalle Società Lottizzanti al Comune di Maratea, per gli impegni assunti con il presente atto, saranno versati alla data di sottoscrizione della Convenzione Urbanistica che sarà allegata al progetto di Lottizazione presentato in data 28/10/2008. ART. 8) ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LE NUOVE EDIFICAZIONI – 19 CESSIONE DELLE AREE PER LE URBANIZZAZIONI SECONDARIE RELATIVE ALLE NUOVE EDIFICAZIONI Le Soc. Lottizzanti corrisponderanno al Comune di Maratea gli oneri di urbanizzazione e la percentuale sul costo di costruzione relativi alle nuove edificazioni secondo le modalità e nella entità che sarà prevista per legge all’atto del rilascio dei permessi di costruire. A titolo puramente indicativo, nell’ipotesi di realizzare opere per un ammontare pari a € 8.000.000,00, considerando che i parametri U1+U2 (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) per l’edilizia alberghiera sono attualmente stabiliti nella misura dei € 14,05/mq, il corrispettivo che sarà corrisposto ammonterà presuntivamente a: - Percentuale costo costruzione: 2% x € 8.000.000,00 =€ 160.000,00 =€ 140.500,00 =€ 300.500,00 - Oneri U1+U2: = € 14.05/mq. x 10.000 mq. Per quanto riguarda la cessione delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria relative alle nuove edificazioni si conviene che saranno monetizzate e il corrispettivo, determinato a norma di legge sarà corrisposto dai lottizzanti al Comune. ART. 9) IMPIANTO DI DEPURAZIONE L’impianto di depurazione è già stato disattivato e le Soc. Lottizzanti utilizzano la nuova rete fognaria. 20 ART. 10) ANNULLAMENTO 30.11.1988 RELATIVE DELLE CONVENZIONI ALL’UTILIZZO DELLA DEL STRADA MARINELLA, DELLE PISCINE E GIOCHI D’ACQUA E DELLE DESTINAZIONI DEL CENTRO SERVIZI Si conviene di annullare le seguenti Convenzioni del 30.11.1988 stipulate fra Comune e Soc. Lottizzanti e di concordare i nuovi patti negli artt. 9 e 10 seguenti: - Convenzione per l’utilizzo della Strada Comunale “Marinella”; - Convenzione per l’utilizzo e la regolamentazione delle piscine, dei giochi d’acqua e monorotaia; - Convenzione per le destinazioni del Centro Servizi (demonimato all’epoca “Center Pianeta Maratea”). ART. 11) REGOLAMENTAZIONE PER L’USO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE MARINELLA, DELLE PRIMARIA, PISCINE DELLA GIOCHI STRADA D’ACQUA E MONOROTAIA 11.1. Strade interne La circolazione nelle strade interne dell’insediamento esistente e di quello futuro, sarà consentita solo agli utenti del complesso turistico-alberghiero (turisti, personale di servizio e addetti) e al personale e ai mezzi di emergenza (quali VV.F., forza pubblica, soccorso sanitario, ecc…). Sarà autorizzato l’ingresso ai mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che dovrà avvenire mediante lo svuotamento degli appositi cassonetti i quali saranno dislocati lungo le strade interne. 21 Le Soc. Lottizzanti sono autorizzate a installare cancelli o sbarre di chiusura per regolare e consentire l’accesso al Complesso Turistico Alberghiero secondo quanto previsto nell’All. C Sarà costituita una servitù di passaggio a favore della SAGIBA S.r.l. quale proprietaria del Grand Hotel per consentire il transito di pulman autorizzati attraverso il complesso e lungo il tratto della Strada Marinella che dal cancello n° 2 (vedi planimetria All. C) collega la S.S. 18. 11.2. Strada Comunale “Marinella” Considerato che tutte le opere di adeguamento e ristrutturazione della strada Marinella sono state realizzate a cura e spese delle lottizzanti e che il Comune manterrà la proprietà di tale strada, a partire dal limite inferiore della proprietà della Soc. Lottizzanti (cancello n° 2) fino alla S.S. 18, facendo riferimento alla planimetria All. C, si conviene quanto segue: - La circolazione esclusivamente sulla ai strada mezzi “Marinella” speciali ed sarà idonei consentita delle Soc. Lottizzanti, ai mezzi del Comune o da questi autorizzati per specifici servizi, nonché i mezzi destinati alla sicurezza: Forze dell’Ordine, VV.F., Forestale, ecc.; - Le Soc. Lottizzanti saranno autorizzate a installare e/o mantenere: Il cancello n° 1 all'ingresso del CLUB RESIDENCE; Il cancello n° 2 in corrispondenza dell’imbocco a valle con la strada di lottizzazione del complesso Pianetamaratea; Tali sbarramenti manovra, di saranno serratura muniti di di e di chiavi date in dotazione al Comune ed alle Soc. Lottizzanti stesse; 22 automatismi Le opere e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada “MARINELLA” ricostruito, sia entro il complesso turistico che del tratto fino alla S.S. 18, saranno a carico delle Società Lottizzanti. 11.3. Piscine, giochi d’acqua e monorotaia Gli impianti di piscine e acquascivoli, nonchè l’impianto di monorotaia, se ed in quanto messi in funzione, potranno essere aperti al pubblico a pagamento. ART. 12) DESTINAZIONE D’USO DI ZONA DEL CENTRO SERVIZI Tenuto conto che l'insediamento del Centro Servizi è costituito da attrezzature e servizi realizzati a cura e spese delle Soc. Lottizzanti ed era regolamentato nelle destinazioni d’uso dalla Convenzione del 30.11.1988 e al fine di valorizzare e incrementare lo sviluppo della economia locale, a modifica di quanto previsto nello strumento urbanistico vigente e nella Convenzione suddetta viene concordato quanto segue: - Le nuove destinazioni d'uso ammissibili saranno: "Usi culturali, ricreativi con tutte le tipologie di opere di cui agli articoli 15 sub d) e 87 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.P. e in particolare: attrezzature private quali uffici, sale conferenze e spettacoli, ristoranti, negozi, alberghi, residence turistici, centri commerciali e culturali, artigianali, officine e locali per il rimessaggio, discoteche, attrezzature sportive, 23 pronto soccorso, agenzie bancarie, magazzini di deposito, alloggio per personale di servizio, piscine, scuole, convitti. - Sono escluse le residenze. - Le Soc. Lottizzanti quali proprietarie, potranno completare i lavori di costruzione delle unità immobiliari, lasciate al grezzo, aventi una volumetria di 9.690 mc. con le destinazioni suddette, previo rilascio delle specifiche Autorizzazioni o Concessioni Edilizie. Potranno inoltre eventualmente trasferire una quota della volumetria di 30.000 mc. di cui all'art. 1 precedente e ampliare il complesso del Centro Servizi, previo ottenimento delle debite autorizzazioni. IL COMUNE DI MARATEA L E SOC. LOTTIZZANTI 24