allegato a convenzione per regolamentare gli adempimenti ancora

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allegato a convenzione per regolamentare gli adempimenti ancora
ALLEGATO A
CONVENZIONE
ADEMPIMENTI
PER
REGOLAMENTARE
ANCORA
DA
GLI
ASSOLVERE
NEL
COMPLESSO ALBERGHIERO PIANETAMARATEA E PER
LE NUOVE EDIFICAZIONI
****
Contraenti:
COMUNE DI MARATEA:
con Sede a Maratea P.zza Vitolo, 1
rappresentato dal proprio Sindaco
pro - tempore Mario Di Trani
S.I.MAR S.r.l.
con Sede a Potenza Via Mazzini, 23
rappresentata
dal
proprio
Amministratore unico Rosa Amoroso
SVILUPPO MARATEA S.r.l.
SOCIETA' LOTTIZZANTI:
con Sede a Potenza Via Mazzini, 23
rappresentata
dal
proprio
Amministratore unico Rosa Amoroso
1
CONVENZIONE
ADEMPIMENTI
PER
REGOLAMENTARE
ANCORA
DA
GLI
ASSOLVERE
NEL
COMPLESSO ALBERGHIERO PIANETAMARATEA E PER
LE NUOVE EDIFICAZIONI
****
Il Comune di Maratea e le due Società Lottizzanti S.I.MAR S.r.l. e
SVILUPPO MARATEA S.r.l. proprietarie di parte del Complesso
Turistico Alberghiero Pianetamaratea, stipulano la presente
Convenzione contenente i patti e le condizioni per assolvere gli
adempimenti ancora in sospeso previsti nella Convenzione Rep.
198 del 04.07.1981 e regolamentare la realizzazione delle nuove
edificazioni.
1) PREMESSE
Le seguenti premesse formano parte integrante e sostanziale
della presente Convenzione:
1.0. Con Contratto n. 11 R.G. stipulato in data 08/09/1976
(registrato a Lauria in data 18/11/1976 al n° 719) tra
l’Amministrazione
S.I.MAR. ed
Comunale
dI
Maratea
e
le
Società
S.T.M. in attuazione della D.C.C. 104 del
23.07.1976 le suddette Società si obbligarono, per sè e per
i loro aventi causa:
a) a realizzare le opere di urbanizzazione primaria che
dovevano essere cedute gratuitamente al Comune;
b) invece di corrispondere gli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione secondaria, a costruire un edificio per
sala dei congressi della capienza di 250 posti ed un
edificio per teatro all’aperto della capienza di 500 posti
2
su area comunale; la gestione delle opere sopraccitate
, eseguite a cura e spese delle Società S.T.M. e SI.MAR,
di proprietà dell’Ente Comune dovevano essere gestite
per 25 anni da dette Società (riservandosene, su
richiesta, il Comune l’uso gratuito) ed allo scadere la
gestione sarebbe stata trasferita al Comune.
A
detti
Previsione
Ogliastro
impegni
restava
programmata
–
Cangito
–
subordinata
l’efficacia
relativamente
Adiacenze
alle
della
zone
di
Europa
–
Convenzione
n.
Piazza
Sorgimpiano – S. Caterina – Marina.
Detto
contratto,
come
ribadito
nella
198/1981 stipulata tra il Comune di Maratea e la S.I.MAR
“…resta valido per tutto quanto non contrasta con le nuove
disposizioni di leggi vigenti in materia e con il P.R.G. “.
1.1. Il Complesso Turistico Alberghiero Pianetamaratea venne
parzialmente edificato dalla S.p.A. S.I.MAR. sulla base di
una Convenzione stipulata fra il Comune di Maratea e la
S.p.A. S.I.MAR., poi S.I.MAR S.r.l., in data 04.07.1981 rep.
n° 198 che prevedeva l'attuazione del piano di lottizzazione
dei terreni di S. Caterina di proprietà della stessa S.p.A.
S.I.MAR.
Con detta Convenzione l’Ente Comune si impegnava a
trasferire alla SIMAR S.p.A. circa mq. 2816 ricadenti in
zona residenziale C1 (che consentivano la realizzazione di
una cubatura di mc. 1408). Tale cessione è effettivamente
avvenuta come risulta anche dalle mappale catastali che
attestano che tutta l’area della zona residenziale “C.1.” era
3
ed è ora tutta di proprietà della SIMAR S.p.A. ed ora è di
proprietà delle Soc. Lottizzanti.
La SIMAR S.p.A., da parte sua, si impegnava a cedere
all’Ente Comune una superficie di mq. 14816 relativamente
alle opere di urbanizzazione secondaria ed, altresì, a
costruire un’anfiteatro all’aperto per 800 persone la cui
gestione sarebbe stata effettuata dalla Società Lottizzante
per un periodo di almeno ventinove anni, trascorso il quale
rimaneva nella potestà del Comune di rinnovarne la
concessione oppure entrare in possesso dell’impianto
1.2. La S.p.A. S.I.MAR con atto del 28.4.1989 conferì alla EDIFIN
IMMOBILIARE
S.r.l.
(poi
confluita
nella
Compagnia
di
Assicurazioni Unipol) un ramo d’azienda comprendente
alcune aree e gli immobili sovrastanti, costituenti parte della
lottizzazione in oggetto, e pertanto quest’ultima subentrò,
per la quota parte di sua proprietà, alla S.p.A. S.I.MAR
nell’assunzione di tutti gli oneri a norma dell’art. 16 della
Convenzione Rep. 198.
1.3. La S.p.A. S.I.MAR. con Atto del 15.01.1996 conferì alla
SIGEST S.r.l. (oggi SAGIBA S.rl.) un ramo d'azienda
comprendente l'Albergo IL GRAND HOTEL DI MARATEA e i
terreni di pertinenza e pertanto quest'ultima subentrò per la
quota di sua proprietà alla S.p.A. S.I.MAR. affiancandosi alla
EDIFIN IMMOBILIARE S.r.l. (poi Compagnia di Assicurazioni
UNIPOL) nell'assunzione di tutti gli oneri a norma dell’art. 16
della Convenzione Rep. 198.
1.4. La S.I.MAR S.r.l. con atto del 19.12.2003 vendette alla CMC
Imobiliare S.p.A. i terreni
4
di sua proprietà che pertanto
quest’ultima subentrò in quota parte alla S.I.MAR S.r.l.
nell’assunzione di tutti gli oneri a norma dell’art. 16 della
Convenzione Rep. 198.
1.5. La C.M.C. Immobiliare con atto del 23/01/2006 ha venduto
alla Società SVILUPPO MARATEA S.r.l. tutte le sue proprietà
residue in Comune di Maratea.
1.6. La
Compagnia
di
Assicurazioni
Unipol
con
atto
del
14/12/2006 ha venduto allo SVILUPPO MARATEA S.r.l. il
complesso edilizio nonché i terreni di pertinenza contenenti i
giochi d’acqua e la monorotaia.
1.7. Il piano di lottizzazione approvato con la Convenzione Rep.
198 del 04.07.1981 conformemente e in attuazione allo
strumento
urbanistico
vigente,
confermato
dal
Piano
Territoriale Paesistico (P.T.P.), nonchè dalle Concessioni
Edilizie rilasciate consentiva le seguenti edificazioni così
suddivise:
Zona
Volumetria
Destinazione “turistico alberghiera”
G.2’
116.926 mc.
Destinazione “residenziale”
Destinazione “strutture di interesse
generale”
C.1
31.375 mc
F.2
21.959 mc.
Destinazioni
TOTALE
170.260 mc.
1.8. La S.I.MAR. Sp.A. realizzò parte delle suddette volumetrie e
cioè i seguenti interventi in ottemperanza allo strumento
urbanistico vigente, al piano di lottizzazione e sulla base di
regolari Concessioni Edilizie.
1.8.1. Albergo GRAND HOTEL per complessivi
5
mc. 33.532
in base alle Concessioni Edilizie:
n° 34 del 22.05.1980
n° 56 del 15.09.1981
* n°
n°
70 del 29.11.1982
4 del 23.01.1986
n° 102 del 27.03.1991
reso agibile con Permessi di Agibilità
rilasciati dal Sindaco del Comune
di Maratea in data 26.04.1986
per quanto riguarda l’Albergo ed in
data 13.08.1986 per quanto riguarda
il locale Night - Discoteca;
1.8.2. CLUB RESIDENCE per complessivi
mc. 30.836
in base alle Concessioni Edilizie:
n° 57 del
15.09.1981
n° 54 dell’ 11.12.1984
dichiarato
abitabile
abitabilità
rilasciato
con
permesso
di
Sindaco
di
dal
Maratea in data 21.01.1987;
1.8.3. CENTRO SERVIZI per complessivi
in base alle Concessioni Edilizie:
n° 45 del 20.09.1985
n° 53 del 10.05.1989
n° 12 del 26.01.1991
6
mc.
9.690
rilasciate
dietro
parere
favorevole
dell’Ufficio Urbanistica del Dipartimento
Assetto
del
Territorio
della
Regione
Basilicata, dichiarato agibile con Permesso
di
Agibilità
rilasciato
dal
Sindaco
di
Maratea in data 27.06.1991
----------------------------------Volumetria realizzata:
TOTALE
mc .
74.058
****
1.9.
Con Delibera del Consiglio Comunale n° 50 del 21
Dicembre 2007 veniva approvata “la bozza di Convenzione
composta da 13 articoli disciplinante i rapporti fra le Soc.
S.I.MAR S.r.l. e SVILUPPO MARATEA S.r.l. (proprietarie di
due
quote
del
Pianetamaratea)
e
complesso
turistico
l’Amministrazione
denominato
Comunale.
Tale
bozza costituiva l’accordo preliminare da formalizzare con
la
presentazione,
da
parte
dei
lottizzanti
della
documentazione tecnica e amministrativa per la successiva
adozione ed approvazione” della variante urbanistica e del
piano di completamento della lottizzazione.
1.9.1. Gli interventi parzialmente attuati rispetto a quanto era
previsto nella Convenzione rep. 198 del 04.07.81 rientrano
nelle aree destinate alle edificazioni.
1.9.2. Le destinazioni dei fabbricati corrispondono a quanto
previsto nel piano di lottizzazione approvato con la
Convenzione n° 198.
7
1.9.3. I fabbricati costruiti e le opere infrastrutturali realizzate
furono autorizzati in base alle seguenti concessioni edilizie
indicate in premessa e con le seguenti volumetrie:
Albergo GRAND HOTEL per complessivi
mc. 33.532
CLUB RESIDENCE per complessivi
mc. 30.836
CENTRO SERVIZI per complessivi
mc.
9.690
------------Volumetria realizzata:
TOTALE
mc. 74.058
Complesso GIOCHI D’ACQUA, PISCINE E MONOROTAIA
in base alle Concessioni Edilizie:
n°
6 del 22.02.1986
n° 54 del 10.05.1989
dichiarato agibile con Permessi di Agibilità rilasciati dal
Sindaco di Maratea in data 27.06.1991.
1.9.4. Il contributo sul costo di costruzione relativo agli interventi
suddetti realizzati nell’ambito della Convenzione n° 198/81
è stato corrisposto interamente al Comune di Maratea in
base
ai disposti della legge n° 10 del 28.01.1977, della
legge regionale 06.07.1978 n° 28 ed alla delibera del C.C.
n° 29 del 09.02.1979. Il versamento è stato effettuato a
norma dell’art. 10 e dell’art. 11 (2° comma) della legge
28.01.1977 n° 10, alla ultimazione delle opere, prima del
rilascio del certificato di abitabilità di ogni singola opera di
cui alla presente premessa.
1.10. Le
Società
lottizzanti,
proprietarie
in
origine
di
Pianetamaratea all’epoca tutto indiviso, ora invece diviso
in
tre quote, realizzarono complessivamente 74.058 mc.
dei 170.260 mc. previsti nella Convenzione rep. 198;
8
pertanto resta una disponibilità edificatoria pari a 96.202
mc.
così
suddivisa
per
destinazioni
a
norma
dello
strumento urbanistico vigente:
Destinazione “turistico alberghiera”
Zona G.2
83.394 mc.
Destinazione “residenziale”
Zona C.1
539 mc.
Destinazione “strutture di interesse generale
Zona F.2
12.269 mc.
TOTALE
Le
due
Società
lottizzanti
si
96.202 mc.
dichiarano
disposte
a
rinunciare a gran parte di tale edificabilità e a concordare
le loro quote in un massimo di volumetria edificabile pari a
30.000 mc tra ampliamento del Centro Servizi esistente e
nuove edificazioni.
1.11. Tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nella
Convenzione originaria furono interamente realizzate nelle
quantità complessive previste nel piano di lottizzazione,
come risulta dalle tav. 1) 2) e 3) del 30.10.95 (fascicolo
All. B) in cui sono riportate le opere di urbanizzazione
attuate.
Tali opere si estendono anche alle zone edificatorie non
ancora realizzate e corrispondono alle prescrizioni e alle
caratteristiche tecniche previste nella Convenzione
originaria, salvo quelle modifiche dei tracciati eseguite sulla
base dei progetti esecutivi via via approvati con il rilascio di
specifiche Concessioni Edilizie. .
In relazione alle opere di urbanizzazione primaria, non
sono mai stati completati gli adempimenti, di competenza
dei
Lottizzanti
e
dell’Amministrazione
9
Comunale,
per
addivenire al trasferimento delle stesse al Comune di
Maratea.
Nella bozza di Convenzione del 2007 (di cui alla premessa
1.9.) era stato concordato che per il mancato utilizzo da
parte della collettività delle attrezzature di interesse
generale di cui alla premessa 1., le Soc. Lottizzanti
dovessero realizzare un campo di calcetto da cedere
gratuitamente al Comune di Maratea.
L’Amministrazione Comunale, d’altronde, ritiene più utile
per la collettività di ricevere il corrispettivo in termini
economici di tale opera.
1.12. Nella bozza di Convenzione del 2007 suddetta era inoltre
stato pattuito all’art. 7 quanto segue:
“A fronte della mancata cessione dell’anfiteatro al Comune
dopo 29 anni, come previsto dall’art. 6 della Convenzione
198/1981, le Società Lottizzanti si impegnano a realizzare,
su altra area concordata con il Comune, un’anfiteatro di
dimensioni
e
tipologie
costruttive
similari
a
quelle
dell’anfiteatro già realizzato nel Centro Servizi”
L’Amministrazione Comunale però ritiene più conveniente
per la collettività ricevere il corrispettivo in termini
economici di tale opera.
1.13. Nella bozza di Convenzione del 2007 all’art. 10/2 era
previsto che le Soc. Lottizzanti realizzassero una strada
alternativa esterna al complesso turistico alberghiero per il
collegamento con la strada Marinella.
10
L’Amministrazione comunale però ritiene più conveniente
per la collettività ricevere il corrispettivo erocnomico di tale
opera.
1.14. E’ pertanto indispensabile definire l’entità, per quanto
riguarda l’aspetto economico e i tempi precisi di attuazione
degli adempimenti di cui alle premesse .
1.15. Tutti i corrispettivi economici di cui al punto precedente
concordati fra le parti sono stati valutati e stimati
dall’Ufficio Tecnico Comunale e giudicati convenienti per gli
interessi pubblici
1.16. Il Comune di Maratea, che ha in corso ai sensi della L.R.
23/99 lo studio e la elaborazione del Piano Strutturale
Comunale e del Regolamento urbanistico, si impegna ad
includere
in
tali
urbanistico-edilizi
strumenti
oggetto
urbanistici
della
gli
presente
interventi
convenzione
adottando e approvando la variante al P.D.F. e le relative
norme di attuazione.
1.17. Con
la
sottoscrizione
della
presente
Convenzione
si
intendono superati e annullati tutti i patti contenuti nelle
precedenti Convenzioni richiamate nella premesse 1.0, 11.
e 1.9.
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1) CONFERMA
EDIFICABILE
E
DELLA
NUOVA
COMPLETAMENTO
DEL
VOLUMETRIA
PIANO
DI
LOTTIZZAZIONE
Le Società S.I.MAR S.r.l. e SVILUPPO MARATEA S.r.l. si
impegnano a inoltrare il piano di lottizzazione entro 60
11
gg.
dalla
data
di
sottoscrizione
della
presente
Convenzione, per la realizzazione di una volumetria non
superiore a 30.000 mc., avente la destinazione di
residenze turistico-alberghiere ed ampliamento Centro
Servizi, ai sensi della legge 217/1983.
Il Comune si impegna a convocare entro 10gg. dalla data di
presentazione del progetto la conferenza di localizzazione. Il
Comune si impegna anche ad autorizzare le seguenti opere,
rientranti comunque nel limite dei 30.000 mc. suddetti:
- Complesso per residenze turistico alberghiere;
- Ampliamento dell’immobile, tuttora al grezzo, del Centro
Servizi, già autorizzato con le concessioni edilizie citate nella
premessa 1.8.3. e con le destinazioni previste al successivo
art. 12;
- Attuazione delle attrezzature sportive, (piscine, campi di
gioco, ecc.) nonché di una discoteca all’aperto compreso la
sistemazione delle aree a verde con la creazione di un parco
per le attività ginniche e di animazione, per potenziare le
strutture di svago a servizio degli insediamenti turistici
esistenti e futuri;
- Attuazione dei servizi primari per l’urbanizzazione delle nuove
edificazioni
suddette
costituiti
da
strade,
acquedotto,
fognature, linee elettriche, telefoniche, ecc.
ART. 2) CORRISPETTIVO DA VERSARE AL COMUNE PER
LA MANCATA PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Le
Soc.
Lottizzanti,
a
modifica
di
quanto
pattuito
nella
Convenzione n° 198/81 all’art. 2 non hanno ceduto al Comune le
12
opere di urbanizzazione primaria costruite a servizio delle
lottizzazioni e riportate nel fascicolo All. B, né il Comune ne ha
preteso la consegna.
Il Comune conferma con la presente Convenzione di non volerne
entrare in proprietà e le parti convengono che tutti gli oneri e le
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, già sostenute e
da sostenere in futuro, saranno a carico della Soc. Lottizzanti.
Per quanto riguarda l’utilizzo di tali opere da parte del Comune,
si rimanda al successivo art. 9.
Considerato che:
- Gli
oneri
di
urbanizzazione
l’urbanizzazione
secondaria
primaria
(U2)
(U1)
erano
e
quelli
all’epoca
per
della
Convenzione del 1981 conglobati (U1+U2) nelle seguenti
entità (vedi art. 4 della Convenzione n° 198):
• £. 2.592/mc. per le zone a destinazione residenziale
• £.
4.440/mq.
per
le
zone
a
destinazione
turistico-
alberghiera
- Da
tali
oneri,
come
previsto
sempre
all’art.
4
della
Convenzione n° 198, dovevano essere scomputate le opere di
urbanizzazione primaria in quanto costruite dai lottizzanti,
qualora fossero cedute al Comune
- Mentre con la presente Convenzione si è stabilito di non
cederle all’Ente Pubblico
tutto ciò considerato si concorda che
il costo di tali opere non sia scomputato e che pertanto gli oneri
per urbanizzazione primaria e secondaria, che dovevano essere
corrisposti al Comune, siano i seguenti, dove gli oneri per la
costruzione
del
2°
complesso
13
alberghiero
“G2”
(di
£.
122.357.520) sono stati depennati in quanto la costruzione del
2° albergo non è mai stata realizzata.
Zona
Res.
Superf
Volune
(mq.)
(mc.)
Oneri
Convenzione
Attuale nuova
n° 198
Convenzione
del 1981 (£)
(£)
C’1
10000
5000
2592
12.960.000
12.960.000
C’’2
28000
14000
2592
26.288.000
26.288.000
C’’’1
22980
11490
2592
29.782.080
29.782.080
Zona
Sup.
Volume
Sup.pav
Oneri
zona
G’2
55117
88675
27558
4440
122.357.520
G’’2
19831
29746
9915
4440
44.022.600
44.022.600
TOTALE
245.410.200
123.052.688
Dall’importo di £ 123.052.688,
versati per
-----
detraendo gli oneri concessori
l’ampliamento dell’albergo autorizzato in occasione
dei “Mondiali 90” pari a £. 61.765.000, come risulta dalla rev. N.
m373 del 25/05/1990 bolletta del Tesoriere n. 480/1990, rimane
la somma di £, 61.287.688 , in €. 31.652,45 che
attualizzato
alla data della presente Convenzione risulta pari a € 117.091,67
(centodiciassettemilanovantuno,67).
ART. 3)
DELLE
COMPENSAZIONE
ATTREZZATURE
GENERALE
CONCORDATO
DEL
DI
INTERESSE
NEL
COSTO DI UN CAMPO DI CALCETTO
14
MANCATO
UTILIZZO
PUBBLICO
CORRISPETTIVO
DEL
Come
stabilito
nella
premessa
1.11.
le
società
lottizzanti
verseranno al Comune il corrispettivo del costo di un campo di
calcetto.
In base alla valutazione effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale il
costo
di
tale
attrezzatura
sportiva
è
stato
stabilito
in
€ 70.000,00. (euro settantamila/00).
ART. 4) CORRISPETTIVO DA RICONOSCERE AL COMUNE
PER
LA
MANCATA
CESSIONE
DELL’ANFITEATRO
AL
COMUNE
Come già riportato nella premessa 1.12. e a modifica di quanto
era stabilito nella Convenzione approvata con la delibera n° 50
del
21.12.2007
le
Soc.
Lottizzanti
non
costruiranno,
né
cederanno al Comune un anfiteatro all’aperto di dimensioni e
tipologia analoghe a quello realizzato nell’area del Centro Servizi,
ma corrisponderanno al Comune l’importo di € 60.000,00 ( euro
sessantamila/00).
ART. 5) CORRISPETTIVO DA VERSARE AL COMUNE PER LA
MANCATA
CESSIONE
DI
AREE
PER
STRADE
DI
LOTTIZZAZIONE, PER LA CESSIONE DELLA PROPRIETA’ DI
UN TRATTO DI STRADA DEL CERIOLO E PER LA MANCATA
REALIZZAZIONE
DELLA
STRADA
ALTERNATIVA
ALLA
MARINELLA
A parziale modifica di quanto previsto nell’art. 10.2. della bozza
di Convenzione del 2007 si concorda quanto segue:
-
L’Amministrazione comunale non ha mai preso in consegna
né intende prendere in consegna le opere di urbanizzazione
15
primaria
e
quindi
anche
la
relativa
area
di
sedime
contrassegnata con la lettera “a” nella planimetria
ALL. C)
non verrà ceduta al Comune e resterà in proprietà delle Soc.
Lottizzanti;
-
L’Amministrazione comunale cederà alle Soc. Lottizzanti la
proprietà del tratto dello stradello comunale del Ceriolo
contrassegnato con la lettera “b” con la condizione di
mantenere la servitù di fognatura pubblica esistente nel
sottosuolo di tale sede stradale;
-
L’Amministrazione
comunale
rinuncia
a
pretendere
la
costruzione della strada alternativa alla Marinella di cui alla
premessa 1.13 e si obbliga a trasferire, dopo il pagamento
dell’importo di cui all’art.7 n.1 successivo, il tratto della
strada compreso nella lottizzazione di cui alla convenzione
n.198/81, predisponendo ogni atto idoneo e necessario;
ART. 6) RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL COMUNE A
FAVORE DELLE SOC. LOTTIZZANTI DEL CORRISPETTIVO
DERIVANTE
DALLA
CESSIONE
DI
UNA
MAGGIORE
SUPERFICIE (= 22.179 mq.) RISPETTO A QUELLA DOVUTA
A NORMA DI LEGGE (= 9.635 mq.)
Il Comune di Maratea non ha mai richiesto nè preso in consegna
le seguenti aree per opere di urbanizzazione secondaria che le
Soc. dovevano cedere a fronte degli interventi attuati e
determinate sulla base dei seguenti "standards" già stabiliti nella
Convenzione Rep. 198:
- mq/abit. per le zone residenziali
- superf. del comparto per le attrezzature ricettive
16
Zona
Volume attuato o Aree da
superf. del comparto
Cedere
(*) 30.836 mc.
7.400 mq.
Standard
C Residenziale 24 mq/abit.
G2 Ricettiva
10% superficie
territ. del comparto
(**) 22.354 mq.
2.235 mq.
9.635 mq.
(*)
1 abitante = 100 mc.
(**)
E’ la superficie territoriale di pertinenza dell’Albergo
“Grand Hotel” realizzato
Considerato che:
a) La lottizzazione attuata è tutta costituita da un insediamento
turistico-ricettivo
b) Il Comune non ha alcun interesse ad acquisire aree per opere
di urbanizzazione secondaria nella zona di Pianetamaratea;
c) Il Comune ha preso possesso di una serie di terreni per
complessivi mq. 22.179 circa localizzati in varie aree del
territorio comunale e contraddistinte nell’elenco ALL: A e che
tali terreni già di proprietà della S.I.MAR: S.r.l., sono tuttora
occupati e utilizzati senza che il Comune abbia corrisposto
alcuna indennità di esproprio;
d) La
S.I.MAR
S.r.l.
ha
venduto
parte
di
tali
terreni
e
precisamente quelli identificati nell’All. A con i numeri 1, 6, 10
e 13 e ha promesso in vendita un’altra parte di tali terreni, e
precisamente quelli identificati con i numeri 4, 5, 8 e 9
inserendo negli atti di vendita e nelle scritture private per le
promesse di vendita, la clausola che i nuovi proprietari non
potranno avanzare pretese dal Comune per i terreni occupati,
nè riceveranno alcuna indennità di esproprio.
Si conviene che:
17
- Il Comune acquisirà ufficialmente i terreni suddetti in parte
dalla S.I.MAR, in parte dalla SVILUPPO MARATEA ed in parte
dai privati senza corrispondere alcuna indennità di esproprio
alle Soc. Lottizzanti , nè ai nuovi proprietari, nè ai promittenti
l’acquisto
con
problematiche
i quali provvederanno
-
esonerandone
il
a
risolveretutte
Comune
-
le
le
Società
Lottizzanti.
- Il Comune indennizzerà le Società Lottizzanti relativamente
alla differenza tra le superfici già occupate (22179) circa e
quelle che avrebbe dovuto ricevere in rapporto alle edificazioni
effettuate (mq. 9.635) riconoscendo alle Società Lottizzanti
stesse la somma determinata applicando il prezzo unitario di
€ 2,00/mq. (euro due al metroquadrato) alla superficie
presunta e quindi, approssimativamente, pari a mq. ( 22.179
– 9.635 ) 12.544 x € 2,00/mq. = € 25.088,00.
- Tale importo si intende fisso e invariabile anche se dai
frazionamenti e dalle operazioni catastali dovessero risultare
superfici inferiori o superiori a quelle presunte nell’ambito
comunque di una variabilità massima del 30%.
Se la differenza fra la superficie complessiva reale e quella
presunta dovesse superare il limite del 30% saranno da
effettuare i debiti conguagli a favore dell’uno o dell’altra delle
parti.
- Le Soc. Lottizzanti avranno adempiuto in tal modo all'obbligo di
cessione delle aree dovute per la urbanizzazione secondaria.
- Le spese di frazionamento delle aree gia’ occupate dal Comune
saranno sostenute dalle Società lottizzanti,
18
mentre tutte le
spese per il trasferimento della proprietà, saranno a carico del
Comune di Maratea.
- Il passaggio di proprietà al Comune dovrà essere effettuato
entro
3
anni
a
decorrere
dalla
data
della
presente
Convenzione.
ART. 7)
RIEPILOGO RIASSUNTIVO DEGLI IMPORTI
CHE DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI AL COMUNE –
TEMPI DI PAGAMENTO.
In base agli accordi riportati negli articoli nprecedenti il corrispettivo
complessivo che le Società lottizzanti dovranno corrispondere al
Comune, è determinata in €. 375.091,67.
Tale importo dovuto dalle società lottizzanti per gli adempimenti
ancora sospesi relativi alla convenzione rep. 198 del 4/07/1981,
sarà corrisposto con le seguenti modalità:
1) L'importo di €. 195.091,67, inerente le opere di urbanizzazione
primaria che il Comune di Maratea rinuncia a formalmente acquisire
in proprietà, e l'area di sedime della strada della Marinella, sarà
versata alla data di sottoscrizione della presente convenzione.
Da tale importo sarà detratta la somma di €.25.088,00 dovuta
dall’amministrazione Comunale, ai sensi del precedente articolo 6.
2) L'importo di €. 130.000,00 inerenti gli articoli 3 e 4 sarà dovuto
dalle Società Lottizzanti entro 7 giorni dall'adozione della Variante
urbanistica al P.d.F. Relativa alla nuova lottizzazione;
3) L'importo di €.50.000,00 quale saldo degli importi dovuti dalle
Società Lottizzanti al Comune di Maratea, per gli impegni assunti
con il presente atto, saranno versati alla data di sottoscrizione della
Convenzione
Urbanistica
che
sarà
allegata
al
progetto
di
Lottizazione presentato in data 28/10/2008.
ART. 8) ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO DEL
COSTO DI COSTRUZIONE PER LE NUOVE EDIFICAZIONI –
19
CESSIONE
DELLE
AREE
PER
LE
URBANIZZAZIONI
SECONDARIE RELATIVE ALLE NUOVE EDIFICAZIONI
Le Soc. Lottizzanti corrisponderanno al Comune di Maratea gli
oneri di urbanizzazione e la percentuale sul costo di costruzione
relativi alle nuove edificazioni secondo le modalità e nella entità
che sarà prevista per legge all’atto del rilascio dei permessi di
costruire.
A titolo puramente indicativo, nell’ipotesi di realizzare opere per
un ammontare pari a €
8.000.000,00, considerando che i
parametri U1+U2 (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria)
per l’edilizia alberghiera sono attualmente stabiliti nella misura
dei € 14,05/mq, il corrispettivo che sarà corrisposto ammonterà
presuntivamente a:
- Percentuale costo costruzione:
2% x € 8.000.000,00
=€
160.000,00
=€
140.500,00
=€
300.500,00
- Oneri U1+U2:
= € 14.05/mq. x 10.000 mq.
Per quanto riguarda la cessione delle aree per le opere di
urbanizzazione secondaria relative alle nuove edificazioni si
conviene che saranno monetizzate e il corrispettivo, determinato
a norma di legge sarà corrisposto dai lottizzanti al Comune.
ART. 9) IMPIANTO DI DEPURAZIONE
L’impianto di depurazione è già stato disattivato e le Soc.
Lottizzanti utilizzano la nuova rete fognaria.
20
ART. 10) ANNULLAMENTO
30.11.1988
RELATIVE
DELLE
CONVENZIONI
ALL’UTILIZZO
DELLA
DEL
STRADA
MARINELLA, DELLE PISCINE E GIOCHI D’ACQUA E DELLE
DESTINAZIONI DEL CENTRO SERVIZI
Si conviene di annullare le seguenti Convenzioni del 30.11.1988
stipulate fra Comune e Soc. Lottizzanti e di concordare i nuovi
patti negli artt. 9 e 10 seguenti:
- Convenzione per l’utilizzo della Strada Comunale “Marinella”;
- Convenzione per l’utilizzo e la regolamentazione delle piscine,
dei giochi d’acqua e monorotaia;
- Convenzione
per
le
destinazioni
del
Centro
Servizi
(demonimato all’epoca “Center Pianeta Maratea”).
ART. 11) REGOLAMENTAZIONE PER L’USO DELLE OPERE
DI
URBANIZZAZIONE
MARINELLA,
DELLE
PRIMARIA,
PISCINE
DELLA
GIOCHI
STRADA
D’ACQUA
E
MONOROTAIA
11.1. Strade interne
La circolazione nelle strade interne dell’insediamento esistente e
di quello futuro, sarà consentita solo agli utenti del complesso
turistico-alberghiero (turisti, personale di servizio e addetti) e al
personale e ai mezzi di emergenza (quali VV.F., forza pubblica,
soccorso sanitario, ecc…).
Sarà autorizzato l’ingresso ai mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani, che dovrà avvenire mediante lo svuotamento degli
appositi cassonetti i quali saranno dislocati lungo le strade
interne.
21
Le Soc. Lottizzanti sono autorizzate a installare cancelli o sbarre
di chiusura per regolare e consentire l’accesso al Complesso
Turistico Alberghiero secondo quanto previsto nell’All. C
Sarà costituita una servitù di passaggio a favore della SAGIBA
S.r.l. quale proprietaria del Grand Hotel per consentire il transito
di pulman autorizzati attraverso il complesso e lungo il tratto
della Strada Marinella che dal cancello n° 2 (vedi planimetria All.
C) collega la S.S. 18.
11.2. Strada Comunale “Marinella”
Considerato che tutte le opere di adeguamento e ristrutturazione
della strada Marinella sono state realizzate a cura e spese delle
lottizzanti e che il Comune manterrà la proprietà di tale strada, a
partire dal limite inferiore della proprietà della Soc. Lottizzanti
(cancello n° 2) fino alla S.S. 18, facendo riferimento alla
planimetria All. C, si conviene quanto segue:
- La
circolazione
esclusivamente
sulla
ai
strada
mezzi
“Marinella”
speciali
ed
sarà
idonei
consentita
delle
Soc.
Lottizzanti, ai mezzi del Comune o da questi autorizzati per
specifici servizi, nonché i mezzi destinati alla sicurezza: Forze
dell’Ordine, VV.F., Forestale, ecc.;
- Le Soc. Lottizzanti saranno autorizzate a installare e/o
mantenere:
Il cancello n° 1 all'ingresso del CLUB RESIDENCE;
Il cancello n° 2 in corrispondenza dell’imbocco a valle con
la strada di lottizzazione del complesso Pianetamaratea;
Tali
sbarramenti
manovra,
di
saranno
serratura
muniti
di
di
e di chiavi date in dotazione al
Comune ed alle Soc. Lottizzanti stesse;
22
automatismi
Le
opere
e
gli
oneri
di
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria del tratto di strada “MARINELLA” ricostruito,
sia entro il complesso turistico che del tratto fino alla S.S.
18, saranno a carico delle Società Lottizzanti.
11.3. Piscine, giochi d’acqua e monorotaia
Gli impianti di piscine e acquascivoli, nonchè l’impianto di
monorotaia, se ed in quanto messi in funzione, potranno essere
aperti al pubblico a pagamento.
ART. 12) DESTINAZIONE D’USO DI ZONA DEL CENTRO
SERVIZI
Tenuto conto che l'insediamento del Centro Servizi è costituito
da attrezzature e servizi realizzati a cura e spese delle Soc.
Lottizzanti ed era regolamentato nelle destinazioni d’uso dalla
Convenzione
del
30.11.1988
e
al
fine
di
valorizzare
e
incrementare lo sviluppo della economia locale, a modifica di
quanto previsto nello strumento
urbanistico vigente e nella
Convenzione suddetta viene concordato quanto segue:
- Le nuove destinazioni d'uso ammissibili saranno:
"Usi culturali, ricreativi con tutte le tipologie di opere di cui agli
articoli 15 sub d) e 87 delle Norme Tecniche di attuazione del
P.T.P. e in particolare: attrezzature private quali uffici, sale
conferenze e spettacoli, ristoranti, negozi, alberghi, residence
turistici, centri commerciali e culturali, artigianali, officine e
locali per il rimessaggio, discoteche, attrezzature sportive,
23
pronto soccorso, agenzie bancarie, magazzini di deposito,
alloggio per personale di servizio, piscine, scuole, convitti.
- Sono escluse le residenze.
- Le Soc. Lottizzanti quali proprietarie, potranno completare i
lavori di costruzione delle unità immobiliari, lasciate al grezzo,
aventi una volumetria di 9.690 mc. con le destinazioni
suddette, previo rilascio delle specifiche Autorizzazioni o
Concessioni Edilizie.
Potranno inoltre eventualmente trasferire una quota della
volumetria di 30.000 mc. di cui all'art. 1 precedente e
ampliare il complesso del Centro Servizi, previo ottenimento
delle debite autorizzazioni.
IL COMUNE DI MARATEA
L E SOC. LOTTIZZANTI
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