CASI DI CASA N. 62/2016 07 settembre 2016 Costruzione villetta su
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CASI DI CASA N. 62/2016 07 settembre 2016 Costruzione villetta su
CASI DI CASA N. 62/2016 07 settembre 2016 www.agefis.it Costruzione villetta su terreno di proprietà: possibile fatturare al 4%? Domanda Dobbiamo costruire una villetta non di lusso su un terreno di proprietà del committente che attualmente è già in possesso di una prima casa. È stata avanzata la richiesta di applicare l'IVA agevolata in quanto la villetta, appena terminata sarà la prima casa del committente che sta vendendo quella dove risiede adesso. È possibile fatturare al 4% a fronte di una richiesta scritta? Risposta Da quanto esposto parrebbe di poter concludere che l’autore del quesito sia l'impresa che dovrà eseguire i lavori di costruzione della nuova villetta per conto del Committente: ricapitolando quanto esposto il Committente è attualmente già proprietario di un immobile in riferimento al quale ha già presumibilmente usufruito delle agevolazioni "prima casa" ed intende appaltare la realizzazione della nuova villetta che diventerà la sua futura "prima casa" essendo intenzione del Committente alienare l'attuale "prima casa". Al momento dell'appalto dei lavori edili per la costruzione della futura "prima casa" devono ricorrere in capo al Committente i requisiti previsti dalla legge per accedere all'agevolazione "prima casa", ovvero: non possedere, nel Comune in cui realizzerà la futura "prima casa", altro fabbricato destinato ad abitazione non possedere altro fabbricato, su tutto il territorio nazionale, già acquistato o costruito con le agevolazioni "prima casa" Dal contenuto della domanda risulterebbe che il Committente non possiede i requisiti per accedere all'agevolazione "prima casa", ma intenderebbe ugualmente chiedere l'applicazione dell'IVA al 4% sulla costruzione della futura "prima casa" sul presupposto che venderà l'attuale "prima casa". Se il Committente firma la dichiarazione di richiesta di applicazione dell'IVA al 4% dichiarando che sussistono i requisiti per tale agevolazione la dichiarazione stessa del Committente manleva l'impresa da ogni responsabilità. Tuttavia il Committente compierebbe un falso dichiarando l'esistenza di requisiti che invece non sussistono, esponendosi quindi all'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, e tenendo presente che la falsa dichiarazione è perseguibile penalmente. Le norme prevedono, per un caso come quello prospettato, la seguente soluzione (senza false dichiarazioni): l'appalto per i lavori di costruzione della villetta deve essere soggetto CASI DI CASA N. 62/2016 07 settembre 2016 www.agefis.it inizialmente all'IVA del 10% in quanto al momento dell'appalto il Committente non possiede i requisiti per accedere all'agevolazione della "prima casa" se durante i lavori di costruzione della futura "prima casa", in qualsiasi momento purché precedente alla "fine lavori", il Committente viene a possedere i requisiti "prima casa", ovvero ha venduto l'attuale "prima casa", il Committente ha la facoltà di ottenere l'IVA al 4% (facendo la famosa dichiarazione) non solo sulle fatture ancora da emettere ma anche su quelle già emesse, anche oltre l'anno dall'emissione (quindi ha diritto alla restituzione della differenza d'IVA) Oltre ai requisiti soggettivi devono ricorrere, per la sussistenza dell'agevolazione "prima casa", anche i requisiti oggettivi, ovvero la villetta (a fine lavori) non dovrà possedere le caratteristiche per essere accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (si ricorda che tali categorie catastali hanno sostituito il concetto di fabbricato "di lusso"). Una possibile deroga al requisito di “non titolarità” consiste nel fatto che esso viene considerato rispettato anche nel caso in cui il contribuente, pur vantando la titolarità di un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, provveda ad alienarlo entro i dodici mesi successivi alla data del nuovo atto di trasferimento in cui richiede l'agevolazione fiscale (la modifica alla normativa è stata introdotta dalla Legge n. 208/2015 in vigore a partire dal 1° gennaio 2016). Tuttavia tale possibilità non si ritiene utilizzabile nel caso di specie in quanto il comma 55 della legge citata parla espressamente di “atti di acquisto” e quindi, secondo una lettura prudenziale, per quanto restrittiva, non potrebbe trovare applicazione nel caso, come questo, in cui l’immobile per il quale si richiederebbero le agevolazioni ai fini IVA, viene realizzato in base ad un contratto d’appalto.