La privacy in ambito scolastico - PatriziaMeo Consulente Privacy e
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La privacy in ambito scolastico - PatriziaMeo Consulente Privacy e
La privacy in ambito scolastico 1 "Molte falsità sulla privacy a scuola". Il Garante: una leggenda metropolitana Roma, 3 dicembre 2004 La privacy ha costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge. Una corretta informazione è quindi importante. 2 Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli improprie le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate. Comunicato del Garante del 06/09/12 3 L’INFORMATIVA A SCUOLA Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli improprie le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate. Comunicato del Garante del 06/09/12 3 4 INFORMATIVA 4 INFORMATIVA ISTITUTI PRIVATI Per poter trattare i dati personali le scuole private sono obbligate non solo a presentare un’informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie…). Nel caso di trattamento di dati giudiziari e sensibili, gli istituti privati sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti. È possibile, ad esempio, elaborare informazioni sulle convinzioni religiose degli studenti, al fine di permettere la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 4 INFORMATIVA ISTITUTI PRIVATI Per poter trattare i dati personali le scuole private sono obbligate non solo a presentare un’informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie…). Nel caso di trattamento di dati giudiziari e sensibili, gli istituti privati sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti. È possibile, ad esempio, elaborare informazioni sulle convinzioni religiose degli studenti, al fine di permettere la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. ISTITUTI PUBBLICI Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “rilevanti finalità pubbliche” che si intendono perseguire. 4 Le scuole private sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti, puntuale e liberamente espresso. Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Esempio: ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE (integrazione degli alunni stranieri) CONVINZIONI RELIGIOSE (libertà di credo) STATO DI SALUTE (sostegno alunni disabili, attività sportive) DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (diritto allo studio) 5 IL CONSENSO A SCUOLA Le scuole private sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti, puntuale e liberamente espresso. Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Esempio: ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE (integrazione degli alunni stranieri) CONVINZIONI RELIGIOSE (libertà di credo) STATO DI SALUTE (sostegno alunni disabili, attività sportive) DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (diritto allo studio) 5 PORTFOLIO: GARANZIE NEI PROCESSI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 26 LUGLIO 2005 Il Portfolio documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi degli alunni e ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico illustrando in un unico contesto, come strumento didattico, la formazione, l'orientamento e i progressi educativi. Nel "Portfolio", o cartella delle competenze individuali, dovranno essere inseriti solamente dati personali pertinenti e necessari per la valutazione e l'orientamento dell'alunno. I dati più delicati, in grado di rivelare particolari condizioni come lo stato di adozione o malattie, potranno essere annotati solo se strettamente indispensabili per la valutazione e l'orientamento dell'alunno. In alcuni casi esaminati dall'Autorità le raccolte di dati sono risultate eccessive ed ingiustificate: determinate domande presenti in alcuni modelli possono, infatti, far emergere informazioni particolarmente delicate sull'alunno (es.stato di adozione) oppure riguardare informazioni relative al suo profilo psicologico (descrizioni di paure e disagi), al suo stato di salute (eventuali ricoveri ospedalieri e patologie), al credo religioso, alla condizione sociale e familiare, tutti dati sensibili per i quali il Codice della privacy impone un elevato livello di protezione. In base alle regole stabilite dal Garante ogni istituto scolastico dovrà, quindi, adottare opportune misure per prevenire la raccolta di dati non necessari e per informare i genitori sul trattamento dei dati degli alunni. Informare gli interessati Prima di consentire la compilazione del Portfolio, chi esercita la potestà sull'alunno deve essere informato specificamente in merito al trattamento dei dati personali. Nell'informativa occorre indicare gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice e, in particolare, quali sono le finalità perseguite, se è necessario o facoltativo conferire i dati di natura personale, quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli, quali soggetti possono consultare il Portfolio e per quali scopi. Consenso Le istituzioni scolastiche private devono acquisire il consenso specifico, preventivo e scritto da parte degli esercenti la potestà. Le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il consenso. 6 SITO INTERNET INFORMATIVA 7 SITO INTERNET INFORMATIVA Nella sezione “Privacy” o “Policy Privacy” devono essere descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali e degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili. Nel predisporre l’informativa si raccomanda di considerare: tipi di dati trattati distinguendo tra: dati di navigazione e dati forniti volontariamente dall’utente cookies diritti degli interessati La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del D.lgs 196/03 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro. 7 8 Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. 8 Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche Con la chiusura delle scuole, anche quest'anno sono stati posti al Garante quesiti relativi all'uso di telecamere e macchine fotografiche da parte dei genitori in occasione di recite scolastiche o foto ricordo della classe dei propri figli. Il Garante ribadisce quanto già più volte precisato: le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano la privacy. È opportuno ricordare a presidi ed operatori scolastici che l'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacy. Si tratta, infatti, di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo. Roma, 6 giugno 2007 8 Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto. 9 Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto. 9 Lista genitori morosi sul web: intervento del Garante privacy Il Garante della privacy è intervenuto sulla questione della lista dei morosi pubblicata sul sito web del comune di Pont-Saint-Martin, aprendo un'apposita istruttoria sulla diffusione dei nomi di chi non è in regola con il pagamento della retta dell'asilo. In una lettera rivolta all'amministrazione comunale si ricorda che più volte il Garante ha dichiarato illecita la diffusione di dati personali mediante la pubblicazione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento. La diffusione di simili informazioni può contenere solo avvisi di carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. Roma, 27 ottobre 2010 10 VIDEOSORVEGLIANZA Telecamere Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore. Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza. 8 aprile 2010 Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). informativa 11 Questionari a scuola e garanzie per alunni e genitori Provvedimento del 23 dicembre 2004 Il Garante blocca la pubblicazione di una tesi di laurea perché i dati erano stai raccolti in modo illecito Bloccati dal Garante per trattamento illecito di dati personali alcuni risultati di una ricerca universitaria, svolta in una scuola elementare e riportati in una tesi di laurea in via di pubblicazione. Gli alunni, e di conseguenza i genitori, non erano stati informati né degli scopi dell'iniziativa, né del fatto che la loro partecipazione era facoltativa e non obbligatoria. Il provvedimento di blocco adottato alcune settimane or sono dall'Autorità (della quale è stato di recente nominato presidente Francesco Pizzetti) riguarda le informazioni personali, in alcuni casi anche sensibili, raccolte tramite questionari sottoposti ad alcuni alunni delle elementari o elaborate nelle varie fasi della ricerca, con esclusione dei dati aggregati e anonimi. A seguito del provvedimento l'Università, titolare della ricerca, non ha potuto utilizzare più queste informazioni dovendo limitarsi alla sola conservazione.......... .............La rilevazione, autorizzata dal dirigente dell'istituto scolastico, ha coinvolto gli alunni di alcune classi elementari ai quali una laureanda ha sottoposto questionari a risposta multipla e vignette. La ricerca ha comportato il trattamento di diverse informazioni (sesso, età, classe e scuola frequentata, mese ed anno di nascita) e pur non comprendendo il nome e il cognome degli alunni che vi hanno preso parte, permette, visto il ristretto ambito di indagine e grazie alla loro interazione, una agevole identificazione. Diversi minori, inoltre, hanno inserito la data di nascita completa (giorno, mese ed anno) rendendo ancora più semplice la loro identificabilità. Alcune delle informazioni richieste, infine, erano riconducibili alla nozione di dato sensibile in quanto idonee a rivelare aspetti della sfera psico-fisica dei genitori.......... Procedura illegittima e possibile violazione della privacy secondo i genitori dell'alunno, i quali si sono correttamente rivolti all'Università, lamentando anzitutto di non essere stati informati della ricerca e di non aver manifestato il loro consenso alla partecipazione, chiedendo poi di accedere ai dati personali contenuti nei questionari compilati dal figlio e opponendosi infine al loro ulteriore trattamento. Insoddisfatti della risposta ricevuta hanno presentato ricorso al Garante. Il Garante ha invece ritenuto illecito il trattamento dei dati personali e, a tutela dei soggetti coinvolti, ne ha disposto il blocco. Per poter svolgere legittimamente la rilevazione, infatti, l'università, operando per finalità di ricerca, avrebbe dovuto informare correttamente i genitori degli scopi dell'iniziativa e del fatto che la partecipazione dei bambini era non obbligatoria, ma volontaria. L'università ha quindi posto in essere un trattamento illecito di dati personali e per questo motivo le informazioni raccolte non sono utilizzabili. 12 principali attori • titolare • responsabile • incaricato 13 TITOLARE DEL TRATTAMENTO NELLA SCUOLA SCUOLA LEGALE RAPPRESENTANTE PRESIDENTE 14 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELLA SCUOLA COORDINATRICE 15 INCARICATO DEL TRATTAMENTO NELLA SCUOLA IMPIEGATI (area amministrativa, personale, affari generali) MAESTRE COLLABORATORI 16 grazie dell’attenzione Dott.ssa Patrizia Meo [email protected] www.patriziameo.it 17