La privacy in ambito scolastico - PatriziaMeo Consulente Privacy e

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La privacy in ambito scolastico - PatriziaMeo Consulente Privacy e
La privacy in ambito
scolastico
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"Molte falsità sulla privacy a scuola". Il Garante: una
leggenda metropolitana
Roma, 3 dicembre 2004
La privacy ha costituito a volte il pretesto per improprie note di
colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre
disposizioni di legge. Una corretta informazione è quindi
importante.
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Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali
dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati
delicati - come quelli improprie le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche
per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa.
Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico,
farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.
Comunicato del Garante del 06/09/12
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L’INFORMATIVA
A SCUOLA
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali
dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati
delicati - come quelli improprie le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche
per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa.
Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico,
farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.
Comunicato del Garante del 06/09/12
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INFORMATIVA
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INFORMATIVA
ISTITUTI PRIVATI
Per poter trattare i dati personali
le scuole private sono obbligate
non
solo
a
presentare
un’informativa completa, ma
anche a ottenere il consenso
puntuale e liberamente espresso
dei soggetti interessati (studenti
maggiorenni, famiglie…).
Nel caso di trattamento di dati
giudiziari e sensibili, gli istituti
privati sono tenuti a rispettare
anche le prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni generali del
Garante, le quali esplicitano i
trattamenti
consentiti.
È
possibile, ad esempio, elaborare
informazioni sulle convinzioni
religiose degli studenti, al fine di
permettere la scelta di avvalersi
o meno dell’insegnamento della
religione cattolica.
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INFORMATIVA
ISTITUTI PRIVATI
Per poter trattare i dati personali
le scuole private sono obbligate
non
solo
a
presentare
un’informativa completa, ma
anche a ottenere il consenso
puntuale e liberamente espresso
dei soggetti interessati (studenti
maggiorenni, famiglie…).
Nel caso di trattamento di dati
giudiziari e sensibili, gli istituti
privati sono tenuti a rispettare
anche le prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni generali del
Garante, le quali esplicitano i
trattamenti
consentiti.
È
possibile, ad esempio, elaborare
informazioni sulle convinzioni
religiose degli studenti, al fine di
permettere la scelta di avvalersi
o meno dell’insegnamento della
religione cattolica.
ISTITUTI PUBBLICI
Le scuole pubbliche non sono
tenute a chiedere il consenso per
il trattamento dei dati personali
degli
studenti.
Gli
unici
trattamenti permessi sono quelli
necessari al perseguimento di
specifiche finalità istituzionali
oppure
quelli
espressamente
previsti dalla normativa di settore.
Alcune categorie di dati personali
degli studenti e delle famiglie –
come quelli sensibili e giudiziari –
devono essere trattate con estrema
cautela, verificando prima non
solo la pertinenza e completezza
dei dati, ma anche la loro
indispensabilità
rispetto
alle
“rilevanti finalità pubbliche” che
si intendono perseguire.
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Le scuole private sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli
studenti, puntuale e liberamente espresso.
Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il
trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi
sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali
oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.
Esempio:
ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE (integrazione degli alunni stranieri)
CONVINZIONI RELIGIOSE (libertà di credo)
STATO DI SALUTE (sostegno alunni disabili, attività sportive)
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (diritto allo studio)
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IL CONSENSO A SCUOLA
Le scuole private sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli
studenti, puntuale e liberamente espresso.
Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il
trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi
sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali
oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.
Esempio:
ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE (integrazione degli alunni stranieri)
CONVINZIONI RELIGIOSE (libertà di credo)
STATO DI SALUTE (sostegno alunni disabili, attività sportive)
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (diritto allo studio)
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PORTFOLIO: GARANZIE NEI PROCESSI FORMATIVI DEGLI
ALUNNI
26 LUGLIO 2005
Il Portfolio documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi degli alunni e ne accompagna in
tali ambiti il percorso scolastico illustrando in un unico contesto, come strumento didattico, la formazione,
l'orientamento e i progressi educativi.
Nel "Portfolio", o cartella delle competenze individuali, dovranno essere inseriti solamente dati personali
pertinenti e necessari per la valutazione e l'orientamento dell'alunno. I dati più delicati, in grado di rivelare
particolari condizioni come lo stato di adozione o malattie, potranno essere annotati solo se strettamente
indispensabili per la valutazione e l'orientamento dell'alunno.
In alcuni casi esaminati dall'Autorità le raccolte di dati sono risultate eccessive ed ingiustificate:
determinate domande presenti in alcuni modelli possono, infatti, far emergere informazioni
particolarmente delicate sull'alunno (es.stato di adozione) oppure riguardare informazioni relative al suo
profilo psicologico (descrizioni di paure e disagi), al suo stato di salute (eventuali ricoveri ospedalieri e
patologie), al credo religioso, alla condizione sociale e familiare, tutti dati sensibili per i quali il Codice della
privacy impone un elevato livello di protezione.
In base alle regole stabilite dal Garante ogni istituto scolastico dovrà, quindi, adottare opportune misure
per prevenire la raccolta di dati non necessari e per informare i genitori sul trattamento dei dati degli
alunni.
Informare gli interessati
Prima di consentire la compilazione del Portfolio, chi esercita la potestà sull'alunno deve essere informato
specificamente in merito al trattamento dei dati personali. Nell'informativa occorre indicare gli elementi
previsti dall'art. 13 del Codice e, in particolare, quali sono le finalità perseguite, se è necessario o
facoltativo conferire i dati di natura personale, quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto a
fornirli, quali soggetti possono consultare il Portfolio e per quali scopi.
Consenso
Le istituzioni scolastiche private devono acquisire il consenso specifico, preventivo e scritto da parte
degli esercenti la potestà. Le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il consenso.
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SITO INTERNET
INFORMATIVA
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SITO INTERNET
INFORMATIVA
Nella sezione “Privacy” o “Policy Privacy” devono essere descritte le modalità
di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali e degli
utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili.
Nel predisporre l’informativa si raccomanda di considerare:

tipi di dati trattati distinguendo tra: dati di navigazione e dati forniti
volontariamente dall’utente
 cookies
 diritti degli interessati
La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del D.lgs 196/03 è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro
a trentaseimila euro.
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Non violano la privacy le riprese video e le
fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le
gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi
sono raccolte a fini personali e destinati ad un
ambito familiare o amicale.
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Non violano la privacy le riprese video e le
fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le
gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi
sono raccolte a fini personali e destinati ad un
ambito familiare o amicale.
I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche
Con la chiusura delle scuole, anche quest'anno sono stati posti al Garante quesiti relativi all'uso di telecamere
e macchine fotografiche da parte dei genitori in occasione di recite scolastiche o foto ricordo della classe dei
propri figli.
Il Garante ribadisce quanto già più volte precisato: le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori,
durante recite e saggi scolastici, non violano la privacy.
È opportuno ricordare a presidi ed operatori scolastici che l'uso di videocamere o macchine fotografiche per
documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le
norme sulla privacy.
Si tratta, infatti, di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un
ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo.
Roma, 6 giugno 2007
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Nel caso si intendesse pubblicarle e
diffonderle in rete, anche sui social
network, è necessario ottenere di
regola il consenso delle persone
presenti nei video o nelle foto.
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Non si possono diffondere immagini, video o foto sul
web se non con il consenso delle persone riprese. E'
bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che
ledono la riservatezza e la dignità delle persone può
far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e
pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
Nel caso si intendesse pubblicarle e
diffonderle in rete, anche sui social
network, è necessario ottenere di
regola il consenso delle persone
presenti nei video o nelle foto.
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Lista genitori morosi sul web: intervento del Garante privacy
Il Garante della privacy è intervenuto sulla questione della lista dei morosi
pubblicata sul sito web del comune di Pont-Saint-Martin, aprendo un'apposita
istruttoria sulla diffusione dei nomi di chi non è in regola con il pagamento della
retta dell'asilo.
In una lettera rivolta all'amministrazione comunale si ricorda che più volte il
Garante ha dichiarato illecita la diffusione di dati personali mediante la
pubblicazione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento. La diffusione di
simili informazioni può contenere solo avvisi di carattere generale, mentre alle
singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.
Roma, 27 ottobre 2010
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VIDEOSORVEGLIANZA
Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti
scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e
la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano
l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere
opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere
cancellate in generale dopo 24 ore.
Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza. 8 aprile 2010
Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in
una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di
spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
informativa
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Questionari a scuola e garanzie per alunni e genitori
Provvedimento del 23 dicembre 2004
Il Garante blocca la pubblicazione di una tesi di laurea perché i dati erano stai raccolti in modo illecito
Bloccati dal Garante per trattamento illecito di dati personali alcuni risultati di una ricerca universitaria, svolta in una
scuola elementare e riportati in una tesi di laurea in via di pubblicazione. Gli alunni, e di conseguenza i genitori, non
erano stati informati né degli scopi dell'iniziativa, né del fatto che la loro partecipazione era facoltativa e non
obbligatoria.
Il provvedimento di blocco adottato alcune settimane or sono dall'Autorità (della quale è stato di recente nominato
presidente Francesco Pizzetti) riguarda le informazioni personali, in alcuni casi anche sensibili, raccolte tramite
questionari sottoposti ad alcuni alunni delle elementari o elaborate nelle varie fasi della ricerca, con esclusione dei dati
aggregati e anonimi. A seguito del provvedimento l'Università, titolare della ricerca, non ha potuto utilizzare più queste
informazioni dovendo limitarsi alla sola conservazione..........
.............La rilevazione, autorizzata dal dirigente dell'istituto scolastico, ha coinvolto gli alunni di alcune classi
elementari ai quali una laureanda ha sottoposto questionari a risposta multipla e vignette. La ricerca ha comportato il
trattamento di diverse informazioni (sesso, età, classe e scuola frequentata, mese ed anno di nascita) e pur non
comprendendo il nome e il cognome degli alunni che vi hanno preso parte, permette, visto il ristretto ambito di
indagine e grazie alla loro interazione, una agevole identificazione. Diversi minori, inoltre, hanno inserito la data di
nascita completa (giorno, mese ed anno) rendendo ancora più semplice la loro identificabilità. Alcune delle
informazioni richieste, infine, erano riconducibili alla nozione di dato sensibile in quanto idonee a rivelare aspetti della
sfera psico-fisica dei genitori..........
Procedura illegittima e possibile violazione della privacy secondo i genitori dell'alunno, i quali si sono correttamente
rivolti all'Università, lamentando anzitutto di non essere stati informati della ricerca e di non aver manifestato il loro
consenso alla partecipazione, chiedendo poi di accedere ai dati personali contenuti nei questionari compilati dal figlio e
opponendosi infine al loro ulteriore trattamento. Insoddisfatti della risposta ricevuta hanno presentato ricorso al
Garante.
Il Garante ha invece ritenuto illecito il trattamento dei dati personali e, a tutela dei soggetti coinvolti, ne ha disposto il
blocco. Per poter svolgere legittimamente la rilevazione, infatti, l'università, operando per finalità di ricerca, avrebbe
dovuto informare correttamente i genitori degli scopi dell'iniziativa e del fatto che la partecipazione dei bambini era
non obbligatoria, ma volontaria. L'università ha quindi posto in essere un trattamento illecito di dati personali e per
questo motivo le informazioni raccolte non sono utilizzabili.
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principali attori
• titolare
• responsabile
• incaricato
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO NELLA SCUOLA
SCUOLA
LEGALE RAPPRESENTANTE
PRESIDENTE
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELLA SCUOLA
COORDINATRICE
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INCARICATO DEL TRATTAMENTO NELLA SCUOLA
IMPIEGATI
(area amministrativa, personale, affari generali)
MAESTRE
COLLABORATORI
16
grazie
dell’attenzione
Dott.ssa Patrizia Meo
[email protected]
www.patriziameo.it
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