delibera n. 33_2016

Transcript

delibera n. 33_2016
AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 33
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C. ALL’ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI,
NOTIFICATO AD ISTANZA DELL’AVV. ANNA SICA IN DATA 08.07.2016, CON CITAZIONE DELLA PARTE OPPOSTA
DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBE
l’Arch. Mario Grassia - Commissario Liquidatore dell’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e
Turismo di Pompei, con i poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 183 del 4.08.2016, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 54 del 8.08.2016, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile
del Servizio Affari Generali e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse che seguono,
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal medesimo Funzionario, a mezzo di sottoscrizione della presente;
PREMESSO che:
-
con deliberazione n. 53 del 29.11.2010 ad oggetto: “Tribunale di Torre Annunziata, Ufficio Esecuzioni Civili Atto di
citazione di Zouine Nadia per accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 C.P.C. procedimento n. 3308/2009.
Costituzione in giudizio e nomina procuratore speciale Avv. Marco Rubinacci”, l’A.A.C.S.T. di Pompei deliberava di:
 costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 C.P.C., ai fini dell’accertamento dell’obbligo del terzo ex
art. 548 C.P.C. di cui all’atto di citazione notificato il 17.09.2010 dal Tribunale di Torre Annunziata - Ufficio
Esecuzioni Civili - ad istanza dall’Avv. Alfredo Riccardi, con studio in Via Parroco Federico, n. 75 - 80045 Pompei
(NA), per Nadia Zouine, moglie separata di Garzillo Luigi Gaetano, nato a Pompei (NA) il 1.01.1949, dirigente di
quest’Azienda fino alla data del 31.12.2007;
 nominare e costituire procuratore speciale dell’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei
l’Avvocato Marco Rubinacci, nato a Napoli il 7/12/1975, C.F. RBNMRC75T07F839W, affinché stesse in vece e
per conto dell’Azienda nell’instaurando giudizio;
-
a fondamento della pretesa, Nadia Zouine assumeva che, a seguito della separazione personale pronunciata dal
Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Garzillo Luigi Gaetano, aveva notificato a quest’ultimo atto di
precetto contenente l’intimazione al pagamento della somma di € 42.816,40= a titolo di assegno di mantenimento
non corrispostole nel periodo 1.1.2008 - 30.6.2009 e che non avendo l’ex coniuge provveduto all’adempimento
aveva promosso nei suoi confronti procedura espropriativa presso terzi, citando l’Azienda di Pompei, quale terzo
debitor debitoris;
-
non avendo potuto l’Azienda rendere la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c., attesi i diversi contenziosi medio
tempore instaurati contro di essa dall’ex dirigente Luigi Gaetano Garzillo, aventi ad oggetto le spettanze a far data
dall’1.1.2008 per effetto del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con ordinanza del 1622.3.2010 il giudice dell’esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva ed aveva rimesso le parti innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata per l’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.;
-
all’esito del predetto giudizio, con sentenza n. 328/2012 notificata in forma esecutiva il 5.4.2012, l’adito Tribunale
aveva accertato come dovuto dall’Azienda al debitore esecutato Garzillo Luigi Gaetano, quale suo ex dipendente,
l’importo di € 20.085,57= e aveva condannato altresì l’ente al pagamento in favore della Zouine delle spese di lite
liquidate in € 390,94= per spese ed € 5.200,00= per compenso professionale, oltre IVA e C.P.A. senza attribuzione;
-
la predetta sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza 1497/2015, passata in
giudicato per mancata proposizione di ricorso per Cassazione;
-
in data 14.04.2016, veniva notificata all’Azienda copia dell’ordinanza del 14.03.2016, con la quale il Giudice
dell’Esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata assegnava in pagamento al creditore procedente Zouine Nadia,
nei limiti della somma accertata del terzo pignorato, la somma di € 19.000,57=, oltre interessi legali dalla data della
medesima ordinanza, ed € 820,00= per competenze di avvocato oltre il rimborso forfettario sulle spese generali
pari al 15%, IVA e CPA, con attribuzione all’Avv. Anna Sica, in qualità di procuratore antistatario; con detta
ordinanza il G.E. dichiarava l’incapienza della residua somma ed ordinava al terzo pignorato A.A.C.S.T. di Pompei di
pagare la somma suddetta all’assegnatario, dichiarandolo nella stessa misura liberato nei confronti del debitore
esecutato, rigettando la richiesta del creditore circa le spese e le competenze del giudizio di accertamento
dell’obbligo del terzo, non appartenenti alla competenza del medesimo G.E.;
-
in data 20.04.2016, veniva notificato ad istanza dell’Avv. Anna Sica atto di precetto del 15.04.2016, con cui Zouine
Nadia intimava all’Azienda A.C.S.T. di Pompei il pagamento delle spese legali dovute in virtù della sentenza n.
328/2012 e dei compensi ex D.M. n. 55/2014 per attività successiva, per la somma di € 5.849,69=, oltre interessi
maturandi come per legge e successive spese, anche fiscali, occorrende;
-
essendo sopravvenuta estinzione del diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata per avvenuta
cessione ex art. 1264 c.c. del predetto credito, con deliberazione n. 16 del 29.04.2016 quest’Azienda, costituendosi
in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Rubinacci, ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615
c.p.c. con atto di citazione davanti al giudice di cognizione competente per materia e per territorio;
-
con deliberazione n. 19 del 10.06.2016 l’Azienda provvedeva a liquidare e pagare la somma dovuta al creditore
assegnatario e al procuratore antistatario in virtù dell’ordinanza di assegnazione del G.E. del Tribunale di Torre
Annunziata del 14/03/2016 n.r.g.e. 3308/2009;
-
in data 08.07.2016 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi con cui Zouine Nadia, facendo seguito
all’atto di precetto, notificato il 20.04.2016, pignorava presso il Banco di Napoli SpA, quale terzo, la somma di €
8.774,53= (di cui € 5.849,69= per il credito precettato ed € 2.924,84= per spese e competenze successive ex art.
546 C.P.C.), citando l’Azienda a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Torre Annunziata per il giorno 28.09.2016;
ATTESO che in data 23.09.2016, l’Avv. Marco Rubinacci ha trasmesso una relazione sui precitati giudizi
pendenti, acquisita al protocollo n. 584 del 26.09.2016, con la quale ha comunicato che:
-
nel giudizio di opposizione al precetto ex art. 615, 1° comma C.P.C., alla prima udienza, tenutasi il 20.09.2016, il
giudice ha accolto la preliminare richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza 328/2012,
rinviando la causa per il prosieguo all’udienza del 7.02.2017;
-
con riferimento all’atto di pignoramento dell’8.07.2016 e contestuale citazione per il giorno 28.09.2016, è
necessario costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Torre Annunziata al fine di far valere le ragioni
dell’opposizione al precetto ex art. 615, 1° comma c.p.c., deducendo l’avvenuta sospensione del titolo esecutivo
disposta dal giudice all’udienza del 20.09.2016, che ha di fatto paralizzato la forza del titolo azionato dalla
pignorante; contestualmente, è prudente spiegare altresì opposizione ex art. 615, 2° comma c.p.c., eccependo la
impignorabilità delle somme detenute dal tesoriere dell’Azienda;
VALUTATA l’opportunità per l’ente di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Torre Annunziata
per il giorno 28.09.2016, al fine di proporre opposizione al predetto pignoramento e contestare il diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata;
TENUTO CONTO di quanto disposto dalla legge 31.12.2012, n. 247, (Nuova disciplina dell’ordinamento
forense) all’art. 13, avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico e compenso” e dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con cui è stato approvato il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per
la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247”;
RILEVATO in particolare, dalla normativa innanzi indicata, quanto previsto in primo luogo riguardo alla
pattuizione del compenso per le prestazioni professionali, in secondo luogo riguardo ai vigenti parametri per la
determinazione del compenso per la professione forense, stabiliti nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014;
ATTESO che:
-
il valore della controversia in oggetto, corrispondente all’entità della domanda di cui al pignoramento presso terzi
notificato in data 08.07.2016, è compreso nella fascia da € 5.200,01= ad € 26.000,00=;
-
con la citata comunicazione del 23.09.2016, l’Avv.to Marco Rubinacci, già incaricato con il richiamato atto n.
53/2010 della difesa e rappresentanza legale dell'Ente in ogni fase e grado, fino alla completa definizione, del
giudizio scaturito dal procedimento n. 3308/2009 di Torre Annunziata, ha trasmesso prospetto di compenso per il
giudizio di opposizione al pignoramento innanzi indicato, parametrando il costo della prestazione professionale ai
valori medi dei compensi tabellari stabiliti dal D.M. n 55/2014 per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi
al Tribunale, con valore da € 5.200,01= ad € 26.000,00=, per le 4 diverse fasi del giudizio, previste all’art. 12 comma
3 del medesimo D.M., calcolati nel valore minimo (art. 4 comma 1), al quale ha applicato una ulteriore riduzione
del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (art. 4 comma 4);
-
sono compresi nella predetta nota € 264,00= di spese vive, previste ai sensi degli articoli 9, 13 e 30 del D.P.R.
115/2002 e ss.mm.ii, di cui € 237,00= a titolo di contributo unificato di iscrizione a ruolo del giudizio, € 27,00= per
anticipazioni forfettarie;
RILEVATO che il prospetto, trasmesso dal legale, indica le voci di costo previste dal D.M. 55/2014,
distinguendo tra compenso professionale, (calcolato nel valore minimo), spese forfettarie e oneri, come di seguito
riportato:
Fasi del giudizio
I) Fase di studio della controversia …………………………………………………………………………................................... €
II) Fase introduttiva del giudizio ………………………………………………………………………………………………………………. €
III) Fase istruttoria e/o dibattimentale ……………………………………………………………………………………………………… €
IV) Fase decisionale ………………………………………………………………………………………………………………………………… €
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 €
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 ……………..…………………………………………………………………………………… €
Riduzione del 30% sul compenso tabellare, ai sensi dell’art. 4 comma 4 ………………………………………………… -€
Compenso al netto delle riduzioni
€
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) ……………………………………………………………………………………………… €
Compenso totale e spese imponibili
€
Cassa Avvocati ( 4% ) ………………………………………………………………………………………………………..……………………… €
Totale Imponibile ………………………………………………………………………………………………………..………………………… €
IVA 22% su Imponibile ………………………………………………………………………………………………………..………………
€
Spese esenti ex art. 15DPR 633/72 ………………………………………………………………………………………………………… €
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.) …………………………………………………………………………………………… €
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili) ……………………………………………………… €
Totale documento (s.e.o.) ……………………………………………………………………………………………………………………….. €
437,50
370,00
480,00
810,00
2.097,50
2.097,50
629,25
1.468,25
220,24
1.688,49
67,54
1.756,03
386,33
264,00
2.406,35
337,70
2.068,66
VALUTATO congruo il compenso da corrispondere al legale per la costituzione di parte civile ed il patrocinio
dell’ente nel giudizio in oggetto, determinato, con l’applicazione dei minimi tariffari e della ulteriore riduzione del 30%
prevista dal D.M. 55/2014 all’art. 4 comma 4, per un ammontare complessivo lordo di € 2.406,35=;
RILEVATA, per detto compenso, la necessaria copertura finanziaria del Bilancio di Previsione 2016/2018,
approvato con deliberazione n. 12 del 24.03.2016, al fine di provvedere all’impegno di spesa di € 2.406,35= a carico
dell’esercizio 2016 con imputazione al capitolo 16 (Spese per onorari, liti, perizie e transazioni) macroaggregato 103
(Acquisto di beni e servizi) del Titolo 1 (Spese correnti), afferente alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di
gestione) - Programma 11 (Altri servizi generali);
DATO ATTO che:
-
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, è stato accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
-
la regolarità contabile, riguardante la giusta imputazione al competente capitolo di bilancio, la disponibilità del
fondo stanziato, la corretta iscrizione al conto della competenza o a quello dei residui nonché il rispetto
dell’annualità del bilancio, è attestata dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio in sede di registrazione
dell’impegno di spesa e di emissione dei titoli di pagamento, derivanti dall’adozione del presente atto;
D E L I B E R A
per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
COSTITUIRSI in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata ai fini dell’opposizione al pignoramento presso terzi,
notificato ad istanza dell’Avv. Anna Sica in data 08.07.2016, dando atto che l’incarico della difesa e rappresentanza
legale dell'Ente, in ogni fase e grado del giudizio scaturito dal procedimento n. 3308/2009 del Tribunale di Torre
Annunziata, è affidato all’Avv. Marco Rubinacci, nato a Napoli il 7/12/1975, C.F. RBNMRC75T07F839W, con studio
legale in Napoli al Centro Direzionale isola G1;
DETERMINARE nell’importo totale lordo di € 2.406,35= il compenso all’Avv. Marco Rubinacci, per le prestazioni
professionali ai fini della costituzione di parte civile e del patrocinio di questo ente innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata nel precitato giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. 2° comma;
IMPEGNARE la spesa di € 2.406,35= a carico dell’esercizio 2016 del Bilancio di Previsione 2016/2018, approvato con
deliberazione n. 12 del 24.03.2016, con imputazione al capitolo 16 (Spese per onorari, liti, perizie e transazioni) del
macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi) del Titolo 1 (Spese correnti), afferente alla Missione 01 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) - Programma 11 (Altri servizi generali), dotato della necessaria copertura
finanziaria;
LIQUIDARE E PAGARE all’Avv. Marco Rubinacci il compenso professionale, come innanzi quantificato, per fasi, ai sensi
dell’art. 4 comma 5 del D.M. 55/2014, all’esito della regolare esecuzione delle stesse e a presentazione di regolare
fattura;
RIMBORSARE al medesimo legale le spese anticipate in nome e per conto dell’Azienda, per un totale di € 280,00=, cui
€ 237,00= a titolo di contributo unificato di iscrizione a ruolo del giudizio ed € 27,00= per le anticipazioni forfettarie, ai
sensi degli articoli 9, 13 e 30 del D.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii.;
DARE ATTO, ai sensi degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011, che alle operazioni contabili conseguenti alla presente
deliberazione verranno attribuite le seguenti codifiche di bilancio:
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
PIANO DEI CONTI
1
11
1
103
U1.03.02.11.006
CAPITOLO
16
Spese per onorari, liti, perizie e transazioni
SIOPE
1307
TRASMETTERE copia del presente atto al legale incaricato, come innanzi identificato, e al servizio aziendale
competente per la registrazione dell’impegno di spesa emergente e le conseguenti operazioni contabili;
PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicità legale, con la pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio
del sito istituzionale di quest’Azienda, all’indirizzo web www.pompeiturismo.it
Il Funzionario Responsabile
Grazia Da Pozzo
Il Commissario Liquidatore
Arch. Mario Grassia