1-Mule` - recensione - OK - FM _1_ - Università degli studi di Bergamo
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Anno V – Numero 15 Roberto Ortoleva, Concetta Vaccaro (Eds.), Buone prassi per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti portatori di disabilità psico-sociale, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2015 I curatori di questo volume Roberto Ortoleva, Concetta Vaccaro, rispettivamente il primo: psichiatra, psicologo analista, è dirigente presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Catania e la seconda: sociologa, socio fondatore del Consorzio SOL.Co Catania Rete di Imprese sociali Siciliane, partendo dal presupposto sottolineato nell’Introduzione da Edoardo Barbarossa (infra, p. 5) - che “la dignità di ogni persona passa per la sua autonomia”, analizzano il macrotema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, alla luce delle normative di riferimento attuali, con una particolare attenzione allo sviluppo dei tirocini in Sicilia, dopo le Linee guida dell’Accordo StatoRegione del 24 gennaio 2013. Il testo si struttura in 4 parti. Nella prima parte si presentano la normativa e le procedure per l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità psichica, illustrando sia la Legge n. 68 del 1999 che ha esteso, a livello nazionale, la metodologia del “collocamento mirato”, sia le convenzioni per l’inserimento lavorativo del disabile, nella nuova formulazione dell’art. 12 della L. n. 68 del 12 marzo 1999, come previsto nella L. n. 247 del 24 dicembre del 2007, in cui si prevede la disciplina delle Convenzioni di inserimento lavorativo, puntando l’accento su tre attori principali: «gli uffici competenti; i datori di lavoro privati, tenuti all’assunzione del disabile per ottemperare al rispetto del collocamento obbligatorio, definiti “soggetti conferenti”; i disabili che presentano caratteristiche tali da comportare difficoltà nel proprio inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai quali i “soggetti conferenti” si impegnano ad affidate commesse di lavoro» (infra, p. 9). Precisato questo, si evince ancora dalla legge che le modalità e i criteri attuativi delle Convenzioni di inserimento saranno regolamentate da un Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, ci si riferisce al Decreto legislativo n. 155 del 24 marzo del 2006 in cui si delinea che nelle Convenzioni riguardanti l’inserimento lavorativo temporaneo sono fondamentali le finalità formative programmate dalle imprese sociali, le cooperative sociali di tipo B, ossia quelle di produzione; i liberi professionisti disabili, anche se operanti come ditta individuale; i datori di lavoro privati che non sono soggetti al rispetto del collocamento obbligatorio (cfr. infra p. 12). Si illustrano, inoltre, le agevolazioni previste per il datore di lavoro che assume persone disabili. Nella seconda parte gli A., analizzano il rapporto lavoro e disabilità in Sicilia, attraverso un excursus delle problematiche sociali, culturali, delle fragilità del mercato del lavoro regionale e del comparto della formazione professionale, nonché delle discriminazioni vissute dalla persone disabili circa «l’ambiente di lavoro, gli strumenti utilizzati per lavorare, la relazione con i colleghi e superiori, la crescita professionale, la mobilità interaziendale» (infra, p. 27). Nella 228 terza parte, gli A. presentano alcune azioni di supporto e i vantaggi alle imprese nel processo di inserimento avviati dal Consorzio Sol.Co. Catania. Le cooperative sociali A e B, disciplinate dalla Legge n. 381/1999 sono prese in considerazioni; nello specifico è la cooperativa sociale di tipo B a rappresentare il luogo privilegiato, «uno strumento di “politica attiva del lavoro”» (infra, p. 31) per valorizzare la persona disabile, facilitando l’integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati, specificamente indicati nell’art. 4 della Legge n. 381/1991: invalidi fisici-psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori di età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare e i condannati ammessi alle misure alternative. È chiaro che anche in Sicilia, la cooperazione sociale ha assunto un ruolo significativo in Sicilia tanto più che attraverso il Progetto Idea Lavoro del 2000 il Ministero del Lavoro ha autorizzato, a seguito del disposto del D.Lgs. n. 469/1997 ed ora la L. n. 30/2003 e il relativo D.Lgs. n. 276/2003, la creazione di una Agenzia per il lavoro, denominata Idea Agenzia per il Lavoro-Idea Lavoro costituita da «un consorzio di cooperative sociali che opera nella mediazione domanda/offerta di lavoro ed ha quale motivazione principale il desiderio di attivare strumenti per favorire i processi di inclusione lavorativa e sociale» (infra, p. 32). In questa parte, si presenta l’esperienza di questa Anno V – Numero 15 Agenzia che segue un approccio nuovo centrato sul fatto che l’impresa è un organismo economico il cui obiettivo primario è consolidare e migliorare la propria posizione sul mercato (infra, p. 33). In particolare, gli A. si sono soffermati sul progetto di inserimento lavorativo per disabili psichici in carico al DSM; progetto PER.I.P.L.O. che si è realizzato a seguito di una convenzione tra l’Agenzia e la ASL 3-DSM, attraverso cui è stato possibile mettere in atto metodi e strumenti di sostegno all’integrazione fra aziende e disabile psichico, anche nell’ottica di pari opportunità mediante la consulenza dedicata; la consulenza e l’accompagnamento alle aziende: azioni di ricollocazione, servizio di consulenza legislativa, servizio sull’inserimento lavorativo; la consulenza e accompagnamento dell’utente/cliente: Accoglienza/Orientamento ; Consulenza orientativa; sostegno all’inserimento lavorativo. Nella quarta parte si passa, infine, in rassegna lo sviluppo dei tirocini in Sicilia dopo le Linee guida dell’Accordo Stato-Regioni, partendo dall’analisi delle differenze e delle novità tra la L. n. 68/1999 e la Riforma Fornero, L. n. 92/2012, rilevando principalmente come novità nel comma 74 dell’art. 4 della riforma «la base occupazionale sulla quale le aziende devono calcolare il numero di assunzioni obbligatorie di persone disabili, attraverso le quote riservate» (infra, p. 45). A seguito di ciò, gli A. illustrano le tipologie di tirocinio, la durata, i soggetti promotori, i soggetti ospitanti, la modalità di attivazione, le garanzie assicurative, le comunicazioni obbligatorie, le modalità di attuazione, la tutorship e l’attestazione delle competenze, l’indennità di partecipazione, il monitoraggio e le misure di vigilanza, il controllo ispettivo e la disciplina sanzionatoria precisati nella delibera della Giunta regionale del 23 luglio 2013, n. 269 e con la Direttiva applicativa del 25 luglio 2013, con le quali la Regione Sicilia recepisce le Linee guida dell’Accordo StatoRegione del 24 gennaio 2013, secondo le previsioni dell’art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012 n. 92. Ne consegue un’attenzione specifica nei confronti dei tirocini formativi che si configurano come momenti significativi per favorire l’acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa che le persone disabili e non, vivono nella pratica quotidiana. Attraverso la Direttiva applicativa delle Linee guida si precisano, quindi, le modalità attuative del contratto formativo sottoscritto tra le parti: tirocinante e datore di lavoro e svolto con la fondamentale presenza del tutor didattico e amministrativo e il tutor responsabile dell’attuazione del progetto nominato dal soggetto ospitante. Si evince, altresì, il ruolo dei Centri per l’impiego competenti per territorio, ai quali spetta ricevere dai soggetti promotori la convenzione e il progetto formativo debitamente sottoscritti dalle parti, per la necessaria approvazione, in mancanza di questi documenti il tirocinio non potrà attivarsi. Ai Centri per l’impiego spetta, inoltre, inviare ogni mese ai Servizi Centro per l’impiego provinciale di appartenenza, attraverso le modalità informatiche, tutti i dati necessari al monitoraggio. Seguono, inoltre, Le Integrazioni della Regione Siciliana del 12 febbraio 2014, nell’ambito dei Tirocini formativi in cui si precisano quali sono gli ulteriori soggetti promotori, nonché i divieti, i limiti del soggetto ospitante, ma anche aspetti nuovi riguardanti la Convenzione e il progetto formativo, gli ulteriori compiti dei due tutor: il tutor responsabile dell’attività didattica e amministrativa e quello aziendale, quali sono i limiti e i diritti di ogni tirocinante ed, in ultima istanza, come vengono disciplinati i tirocini in caso di soggetti ospitanti multi localizzati in più sedi territoriali. Nel volume, segue un’appendice con un’ampia normativa di riferimento. PAOLINA MULÉ Università degli Studi di Catania University of Catania 229