Regolamento Didattico di Corso di Studio SCIENZE DELLA

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Regolamento Didattico di Corso di Studio SCIENZE DELLA
Regolamento Didattico di Corso di Studio
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
TABELLA XXIII
ARTICOLO 1
Istituzione
La Facoltà di Scienze della Formazione istituisce il Corso di Studio in Scienze della formazione primaria,
afferente alla Tabella XXIII disciplinata dal D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471.
Il Corso di Studio è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola
dell’Infanzia e della scuola primaria, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.
Il Corso di Studio in Scienze della formazione primaria si articola nei seguenti indirizzi:
1. scuola dell’infanzia;
2. scuola primaria
ARTICOLO 2
Consiglio Didattico di Corso di Studio
1. Il CDCS è costituito:
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dai docenti strutturati che alla data della votazione hanno titolarità o affidamento di moduli didattici
nei corsi di studio interessati;
da una rappresentanza di studenti iscritti ai corsi di studio interessati nel numero e secondo le modalità
stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo; tale rappresentanza dura in carica due anni accademici.
Al Consiglio possono partecipare, su invito, tutti i docenti supplenti o a contratto coinvolti nelle attività
didattiche di indirizzo.
2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i professori di ruolo dai professori di ruolo e dai
ricercatori della Facoltà di Scienze della Formazione che afferiscono al Consiglio, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile immediatamente una sola volta. L’elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima votazione a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del
Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona alla Facoltà sulle attività didattiche e di
tirocinio svolte all’interno del corso.
3. Il Consiglio didattico svolge i seguenti compiti:
a) propone il Regolamento Didattico del Corso di Studi;
b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e
assicura la coerenza didattica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall’Ordinamento;
c) propone i requisiti di ammissione al Corso di Studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di
verifica;
d) progetta eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al recupero dei
crediti relativi agli esami, ai tirocini ed ai laboratori ai sensi dell’art. 10;
e) cura lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio fissate dal Regolamento; verifica e
sovrintende all’attività didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte
del personale docente;
f) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti
didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall’Ordinamento;
g) studia, nelle forme adeguate, un’equilibrata gestione dell’attività didattica, in particolare con un
attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare
dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
h) esamina ed approva nei termini indicati dall’Amministrazione i piani di studio proposti dagli studenti
entro le normative degli Ordinamenti didattici;
i)
esamina ed approva, nei termini indicati dall’Amministrazione, le pratiche di trasferimento degli
studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all’estero;
j)
valuta, nei termini indicati dall’Amministrazione, le domande di iscrizione ad anni di corso successivi
al primo;
k) cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate
attività tutoriali la risposta degli studenti all’offerta didattica e controllando l’entità del lavoro di
apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall’Ordinamento;
l)
verifica i crediti acquisiti dagli studenti sulla base dei contenuti;
m) indice almeno una riunione l’anno, con tutti gli afferenti, per la programmazione didattica ed almeno
una riunione l’anno, con tutti gli afferenti, per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre
prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali
interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme previste dall’art. 10, co. 3, Regolamento di
Facoltà;
n) determina le modalità dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività
formative non direttamente dipendenti dall’Università.
o) stabilisce convenzioni con le scuole dell’infanzia e primarie, su tutto il territorio nazionale, per lo
svolgimento dei tirocini;
p) stabilisce eventuali convenzioni, anche occasionali con semplici protocolli d’intesa approvati dal
Consiglio di Facoltà, con Enti ed Associazioni per lo svolgimento delle attività laboratoriali.
4. Per le funzioni di coordinamento tra i diversi indirizzi attivati ed il loro raccordo con la Facoltà, previa
decisione del Consiglio, può essere istituita una Giunta di Corso di Laurea costituita dai rappresentati degli
Indirizzi e del corso di sostegno i quali eleggono tra loro il Presidente della Giunta.
5. Le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, concernenti la coerenza tra crediti assegnati
alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dal Consiglio di Facoltà
acquisito, entro il termine imprescindibile di trenta giorni, il parere favorevole delle Commissioni didattiche di
vigilanza di cui all’art.13. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato
Accademico.
6. In base ad apposite convenzioni tra l’Università, proposte dal Consiglio didattico del Corso d Studio,
ratificate dai Consigli di Facoltà ed approvate dal Senato accademico, il Corso di Studio può prevedere
accordi con Corsi di Studio attivati presso altri Atenei per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti
dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrativi.
ARTICOLO 3
Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio sono indette dal Preside
almeno sessanta giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle operazioni di voto. In prima fase di
applicazione il termine è ridotto a quaranta giorni. Il decreto deve contenere la data, la sede e le modalità delle
votazioni, le rappresentanze da eleggere (struttura didattica e numero dei rappresentanti), i requisiti richiesti
per l’elettorato attivo e passivo.
2. Per la elezione delle Rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Corso di Studio, l’elettorato
attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso di studio; l’elettorato passivo è costituito dagli
studenti regolarmente iscritti al corso di studio al momento della elezione, sino al secondo anno fuori corso.
Gli elenchi degli studenti regolarmente iscritti sono predisposti dalla Segreteria studenti.
3. I rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Corso di Studio sono eletti in numero pari a due unità.
L' elezione dei Rappresentanti si tiene in periodo di lezioni ed è comunque valida, indipendentemente dalla
percentuale degli aventi diritto al voto che prende parte alla votazione. I rappresentanti degli studenti durano
in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. In caso di rinuncia o perdita di diritto all'elettorato passivo
da parte di un rappresentante eletto, subentra lo studente che segue nella graduatoria elettorale.
In mancanza di altri candidati si perde il diritto alla rappresentanza.
4. Per potere essere eletti, gli studenti in possesso dei requisiti prescritti devono presentare apposite liste,
secondo le modalità di seguito indicate.
Ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione e da un simbolo e comprendere
un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi.
Ad esclusione del primo nominativo che è quello del capolista, i candidati sono elencati in ordine alfabetico e
contrassegnati da numeri arabi progressivi, con l’indicazione di cognome e nome, luogo e data di nascita,
corso di studio cui sono iscritti e numero di matricola.
Ogni lista deve essere depositata presso la Presidenza da un elettore firmatario della lista stessa, entro e non
oltre le ore 13:00 del trentesimo giorno che precede quello fissato per le elezioni. In prima applicazione il
termine è ridotto a 20 giorni.
La lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione delle candidature.
Il primo presentatore di ciascuna lista è considerato il rappresentante ufficiale della lista stessa: egli effettua e
riceve le comunicazioni ed gli atti previsti dal Regolamento, per conto della lista.
Mediante affissione di apposito avviso all’Albo Ufficiale della Facoltà, la Commissione elettorale invita il
presentatore della lista a modificare – nel termine perentorio di due giorni dalla data di affissione – la
denominazione o il simbolo della lista, qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in
precedenza ovvero appaia scorretta o inconveniente.
Le liste elettorali vanno redatte su appositi moduli da ritirarsi presso la Presidenza.
Le liste dei candidati, per essere accolte, devono essere corredate della firma di un numero di elettorisostenitori pari ad almeno il 3% degli iscritti al corso, con un minimo di tre firme.
Tutte le firme degli elettori a sostegno devono essere autenticate da un notaio ovvero dal segretario comunale
ovvero da un funzionario dell’Università ovvero dalla Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze della
Formazione.
Accanto alla firma devono essere chiaramente indicati nome e cognome dello studente, numero di matricola e
corso di studi cui si è iscritti.
Per ogni lista all’atto della presentazione devono essere indicati i nominativi del:
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delegato ai rapporti con la Presidenza;
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responsabile di lista.
Candidature e presentazioni non conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento sono nulle.
Qualora il numero di presentatori sia inferiore al numero richiesto tutta la lista si considera nulla.
5. Le liste dei candidati, la cui conformità alla Legge ed al presente Regolamento è accertata dalla
Commissione elettorale, vengono rese pubbliche dal Preside mediante apposito Manifesto almeno 8 giorni
prima della data delle elezioni.
Nel Manifesto le liste sono elencate secondo l'ordine di presentazione, con l’indicazione delle corrispondenti
denominazioni o dei corrispondenti simboli.
Con analoga comunicazione il Preside rende pubblico il seggio presso cui l’elettore deve votare e la sua
ubicazione.
Eventuali rilievi concernenti l’ammissione ovvero l’esclusione di liste o di candidati dovranno essere
presentati per iscritto alla Presidenza entro le ore 13:00 del secondo giorno, decorrente dalla data di
pubblicazione del Manifesto. Sui rilievi decide, con giudizio insindacabile, la Commissione elettorale.
6. L’elezione ha luogo presso le strutture della Facoltà. Gli aspetti organizzativi sono curati dalla Presidenza:
La Presidenza:
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sovrintende tutte le operazioni elettorali non demandate ad altri organismi;
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distribuisce i moduli, il Regolamento e quant’altro necessario;
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provvede alla redazione e diffusione dei Manifesti elettorali;
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cura con i servizi interessati la preparazione degli elenchi degli aventi diritto al voto;
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raccoglie le liste, assicurandosi in via preliminare della loro rispondenza formale al Regolamento;
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controlla le firme dei candidati e degli elettori di sostegno;
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trasmette ai seggi il materiale elettorale;
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trasmette gli atti alla Commissione elettorale;
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cura la pubblicità dei risultati delle votazioni.
7. Il Preside nomina una Commissione elettorale costituita da un professore di ruolo con funzioni di
Presidente e da due non docenti della Facoltà. La Commissione elettorale ha il compito di:
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organizzare e coordinare le operazioni elettorali, fissandone le relative modalità;
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accertare la conformità delle liste alla Legge ed al presente Regolamento;
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disciplinare lo svolgimento della propaganda elettorale;
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procedere alla proclamazione dei risultati;
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esaminare eventuali ricorsi e reclami avverso le operazioni di voto e dei risultati elettorali nonché di
deliberare in merito.
8. Il Preside mette a disposizione aule e spazi della Facoltà per consentire agli studenti di definire le
candidature dei propri rappresentanti e per lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale.
Ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento, la Commissione elettorale disciplina lo svolgimento della
propaganda elettorale.
La propaganda elettorale inizia il giorno successivo al termine fissato per l’accettazione delle liste elettorali.
La propaganda elettorale cessa alle ore 13:00 del giorno che precede le operazioni di voto.
9. Il seggio elettorale, nominato dal Preside, è costituito da un professore di ruolo, con funzioni di presidente,
da tre ricercatori confermati e da tre non docenti della Facoltà. Le cabine elettorali devono essere almeno tre.
L’incarico di appartenenza al seggio elettorale non è declinabile; può essere revocato dal Preside, con la
sostituzione del componente assente, solo per gravi e giustificati motivi esposti per iscritto almeno 5 giorni
prima dell’insediamento del seggio.
In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o più scrutatori, il Presidente del seggio provvede alla
integrazione del seggio, procedendo alla nomina di uno o più scrutatori tra gli elettori presenti alle operazioni
di voto.
In caso di temporanea assenza, le funzioni di Presidente del seggio sono esercitate dal vicepresidente,
nominato dal Presidente stesso.
In caso di impedimento o mancata presentazione del Presidente del seggio, il Preside provvede a sostituirlo.
Il seggio s’insedia dalle ore 9:30 alle ore 17:30 del primo giorno delle elezioni per la preparazione del
materiale necessario alle operazioni di voto e dalle ore 9:30 alle ore 13:30 del secondo giorno, secondo le
norme fissate dalla Commissione elettorale.
Si avviano le operazioni preparatorie alle votazioni, procedendo a vistare un numero di schede non inferiore al
10% degli elettori iscritti.
10. Le votazioni hanno luogo secondo il calendario e gli orari fissati nel presente Regolamento.
Alla chiusura del seggio, gli elettori già presenti nella sede elettorale possono esercitare il diritto di voto.
Nei giorni delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale presso la sede della Facoltà.
Al seggio possono accedere: gli elettori iscritti, i candidati, i componenti della Commissione elettorale ed i
rappresentanti di lista.
11. Le operazioni elettorali si svolgono mediante:
a) consegna da parte dell’elettore ad uno dei componenti del seggio della tessera universitaria o di altro
documento valido di riconoscimento (passaporto, carta d’identità, tessera postale, tessera ferroviaria,
patente automobilistica), ai fini dell’accertamento dell’identità personale. Segue l’annotazione degli
estremi del documento nell’apposita colonna delle liste dei votanti, previo accertamento
dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nella lista stessa;
b) consegna all’elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio, di una matita e delle
schede elettorali;
c) ingresso dell’elettore nella cabina elettorale ed espletamento della operazione di voto mediante
indicazione sulle schede della preferenza scelta;
d) chiusura delle schede e riconsegna delle stesse al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che
inserisce ciascuna scheda nella corrispondente urna sigillata;
e) annotazione dell’avvenuta votazione con la sottoscrizione di uno degli scrutatori nell’apposita colonna
della lista dei votanti.
Le schede, seguendo l’ordine di presentazione delle liste, riportano elencate la denominazione o la sigla delle
liste.
Ogni elettore può esprimere due preferenze, barrando il nome del candidato scelto. Il voto alla sola lista deve
intendersi come preferenza al capolista.
Sono nulle le schede che:
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non siano quelle consegnate dai componenti del seggio e che non risultino bollate e firmate da uno dei
componenti il seggio;
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presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far
riconoscere il proprio voto;
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contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di più candidati ovvero che assegnino il
voto ad una lista, esprimendo la preferenza per candidato appartenente ad altra e diversa lista.
Le operazioni elettorali sono pubbliche. Spetta al Presidente del seggio elettorale regolare l’accesso alla sede
delle votazioni.
Durante lo svolgimento delle elezioni, è vietato esercitare qualunque forma di propaganda o di pressione,
anche verbale, sugli elettori.
12. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate pubblicamente dai membri del seggio elettorale, subito dopo
la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino a conclusione.
In caso di contestazione dei voti espressi nelle schede elettorali, il Presidente può provvisoriamente dichiarare
la validità della votazione. Lo scrutatore o il responsabile di lista opponenti formulano i propri rilievi in
merito. Tali rilievi devono risultare da registrazione in apposito verbale.
La decisione definitiva circa la validità del voto contestato compete alla Commissione elettorale.
Al termine dello scrutinio si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla Commissione
elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale della Segreteria di Presidenza che ne cura la custodia e
l’inoltro alla Commissione elettorale stessa.
13. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
A parità di voti risulta eletto lo studente con maggiore anzianità di iscrizione ed, a parità di questa, con
maggiore anzianità anagrafica.
14.Spetta alla Commissione elettorale comunicare l’esito delle votazioni, entro cinque giorni lavorativi
decorrenti dalla data di conclusione delle operazioni di voto, mediante affissione dei risultati negli albi
ufficiali della Facoltà.
I ricorsi contro l’esito della votazione vanno inoltrati alla Commissione elettorale entro tre giorni lavorativi
decorrenti dalla data di promulgazione dei risultati elettorali. La Commissione elettorale delibera in merito
entro sette giorni lavorativi successivi alla data di presentazione del ricorso. Alla nomina dei rappresentanti
degli studenti si provvede tramite decreto del Preside emanato a seguito della delibera resa dalla Commissione
elettorale.
I rappresentanti degli studenti del Consiglio di Corso di Studio assumono le funzioni in carica a decorrere
dalla data di emissione del decreto di nomina del Preside di Facoltà.
15.Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
Regolamento per la elezione delle Rappresentanze Studentesche approvato dal Senato Accademico.
ARTICOLO 4
Durata del Corso di Studio
La durata normale del Corso di Studio è di quattro anni articolati in due indirizzi rispettivamente per la
formazione degli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e per la formazione degli Insegnanti della Scuola
Primaria. Il primo biennio è comune ai due indirizzi ed in ciascun anno è mediamente prevista l’acquisizione
da parte dello studente di 60 crediti. Il successivo biennio è distinto per i due indirizzi (Scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria) e per ciascun anno è mediamente prevista l’acquisizione da parte dello studente di 60 crediti.
Per conseguire la Laurea, lo studente deve aver acquisito un minimo di 240 crediti.
I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in Scienze della formazione primaria possono conseguire il
titolo per l’altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.
E’ previsto inoltre il semestre di specializzazione del sostegno che può essere frequentato dagli studenti che
hanno acquisito almeno 120 crediti. Il corso di specializzazione viene svolto all’interno di un anno
accademico ed è diviso per i due indirizzi: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.
Gli specializzati in uno degli indirizzi possono conseguire il titolo per l’altro indirizzo svolgendo solo le
attività di tirocinio.
Il corso di specializzazione può essere svolto anche dopo aver conseguito la Laurea.
ARTICOLO 5
Obiettivi formativi specifici
Il Corso di Laurea è progettato per garantire una preparazione teorico-pratica che possa essere spesa
efficacemente nei diversi contesti dell’insegnamento nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria.
In linea generale i laureati di questo corso dovranno raggiungere i seguenti obiettivi:
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acquisire conoscenze teoriche e operative nel settore dell’educazione e della formazione, relative alla
conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse
dimensioni, anche in relazione alle differenze di genere, di cultura, di condizione sociale e alle sfide
delle società complesse nell’era della globalizzazione;
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acquisire competenze didattiche, sia generali che specifiche relativamente alle diverse discipline;
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acquisire adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione del gruppo classe;
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acquisire adeguate conoscenze della lingua straniera, con le relative didattiche di insegnamento;
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acquisire cognizioni specifiche per lo svolgimento di attività didattiche a favore dei soggetti
diversamente abili.
L’introduzione alle mappe concettuali ed epistemologiche delle scienze dell’educazione con particolare
riferimento alla: pedagogia, didattica, sociologia, psicologia, ecc., ed il loro approfondimento costituiranno i
momenti per fornire le competenze teoriche di ordine generale, che verranno contestualizzate e coniugate
con le istanze di carattere più particolare legate agli ambiti professionali specifici entro cui si collocheranno i
laureati: insegnamento scuola dell’infanzia e scuola primaria. Tali competenze saranno quindi integrate dallo
studio di una serie di discipline nei campi delle scienze, di quelle giuridiche, di quelle storico-artistiche,
scientifico-naturalistiche, igienico-sanitarie che sono indispensabili, sia dal punto di vista dei contenuti sia
dal punto di vista dei relativi metodi, per comprendere i processi di educazione e formazione e saperli
adeguatamente progettare, orientare, realizzare e valutare.
L’organizzazione dell’ attività di tirocinio è volta all’acquisizione di competenze professionali, ed è
articolata in modo da favorire, anche attraverso opportuni momenti di tutoring interno, il massimo raccordo
tra teoria e pratica.
L’attività laboratoriale è tesa all’acquisizione, attraverso attività diversificate, di conoscenze e competenze
specifiche.
Impegno didattico e tirocinio
L’impegno didattico complessivo è di almeno 2.200 ore, escluso il corso di specializzazione del sostegno,
delle quali almeno 400 di tirocinio didattico.
L’attività didattica può essere organizzata in moduli: annuali o semestrali.
La didattica comprende attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e tirocinio
disciplinati da apposito regolamento (all. 3 e 4).
Gli insegnanti di ruolo della scuola dell’infanzia e primaria sono esonerati dalle attività di tirocinio.
Il tirocinio didattico, da svolgersi dal primo anno di corso nell’ambito di una istituzione scolastica pertinente,
comprende almeno 400 ore di insegnamento.
Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola dell’infanzia o primaria ovvero di un
supervisore designato, con modalità previste da un’apposita convenzione sottoscritta dall’Università e dalle
autorità scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio
didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili.
Al termine del tirocinio l’insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla
base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di
laurea.
In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati in Scienze della formazione primaria potranno svolgere la professione di docenti di:
1) Scuola dell’Infanzia
2) Scuola Primaria
ARTICOLO 6
Tipologia ed obiettivi delle attività formative
Per attività formativa s’intende ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la
formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai
tirocini, ed ai laboratori, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai progetti, alle
tesi, alle attività di studio individuale e di auto apprendimento.
In particolare, costituisce obiettivo formativo del Corso di Laurea il seguente insieme di attitudini e di
competenze caratterizzanti il profilo professionale dell’insegnante della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria, in relazione alle norme del relativo stato giuridico:
a) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative;
b) promuovere la costruzione dell’identità personale, femminile e maschile, insieme all’autoorientamento;
c) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e alla interazione culturale, le proprie competenze
disciplinari nei diversi contesti educativi;
d) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità
scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;
e) promuovere l’innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del
lavoro, verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di
insegnamento-apprendimento e l’attività complessiva della scuola;
f) gestire la comunicazione con gli allievi e l’interazione tra loro come strumenti essenziali per la
costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l’arricchimento del piacere di
esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;
g) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della
scuola un ambiente per l’apprendimento di ciascuno e di tutti.
ARTICOLO 7
Requisiti di ammissione
1. Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria
Superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti.
2. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo per l’ammissione al Corso di Studi,
agli studenti può essere richiesto il possesso ovvero l’acquisizione di adeguati pre-requisiti culturali. A tal
fine, il Consiglio Didattico del Corso di Laurea definisce con apposite delibere le conoscenze iniziali
richieste e determina le modalità di verifica delle stesse.
3. La mancanza di pre-requisiti dà luogo ad un debito formativo.
ARTICOLO 8
Crediti formativi universitari
1. L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prescritta
dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario costituisce il
credito formativo universitario.
2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti
ministeriali (art. 5, co.1, DM n. 509/99), 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di
esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici,
oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il
superamento dell’esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla
didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell’art. 5
comma 1 del Regolamento Generale sull’Autonomia, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle
predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, sono possibili, su richiesta delle Facoltà,
esclusivamente in seguito a Decreto Ministeriale.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Generale sull’Autonomia, la quantità di lavoro medio svolto
in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. Il tempo
riservato allo studio personale nelle diverse attività formative è definito secondo il seguente schema:
a) Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari al 70%
dell’impegno orario complessivo, per cui 1 credito equivale a 7,5 ore di lezione frontale;
b) Per i seminari, le attività di laboratorio, le esperienze applicative in situazioni reali o simulate il tempo
riservato allo studio personale è pari al 52% dell’impegno orario complessivo, per cui 1 credito
equivale a 12 ore di dette attività;
c) Per le attività di cui all’art. 10, co. 1, lettera f del DM 3 novembre 1999, n. 509 il tempo riservato allo
studio individuale è pari al 20% dell’impegno orario complessivo, per cui un credito equivale a 20 ore
di dette attività.
Tempo riservato allo studio
personale
CFU
Studio personale
70%
1CFU=7,5 ore di lezione frontale
Altre attività formative di tipo
individuale
dell’impegno orario complessivo
Seminari
52%
Attività di Laboratorio
dell’impegno orario complessivo
1 CFU=12 ore di lezione frontale
Altre esperienze applicative
Altre attività
20%
(DM 509/99 art. 10, co.1, lettera f)
dell’impegno orario complessivo
1 CFU= 20 ore di lezione frontale
4. I crediti previsti per gli esami di profitto o per le prove di idoneità sono acquisiti dallo studente a seguito di
superamento della prova di verifica.
5. I crediti previsti per i laboratori e le altre attività di cui all’art. 10, comma 1, lettera f), DM 509/99 sono
acquisiti dallo studente a seguito della verifica della frequenza delle attività e/o del superamento di una
verifica di profitto.
6. I crediti previsti per le attività di tirocinio sono acquisiti dallo studente a seguito della verifica della
frequenza di tali attività.
7. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi
in altro corso della stesa Università ovvero nello stesso o altro corso di altra Università, compete al Consiglio
di Corso di Studio, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento didattico di Ateneo.
Il Consiglio didattico del Corso di Studio, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di
Ateneo, può prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza
dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi
determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente
impegnati in attività lavorative. Il Consiglio didattico del Corso di Studio, in ottemperanza a quanto deliberato
dall’Università, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e
realizzazione l’Università abbia concorso.
ARTICOLO 9
Tipologia ed articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative
1. Gli insegnamenti dei corsi possono essere articolati in moduli annuali o semestrali con l’attribuzione di 4
CFU per i corsi semestrali e 8 CFU per i corsi annuali. Per particolari esigenze didattiche un corso può essere
diviso in due moduli con due distinte denominazioni e con due valutazioni. L’articolazione in moduli dovrà
essere proposta nella programmazione dell’attività didattica di ogni anno accademico.
2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, che terminano con il superamento delle relative prove di esame,
può essere prevista l’attivazione di: laboratori, seminari, esercitazioni, esercitazioni di pratica informatica e
altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per
ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati:
a) l’afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito disciplinare definito;
b) l’assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari;
c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.
3. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati (ossia
intercattedra), ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Docenti.
4. Uno o più insegnamenti possono essere mutuati da altre Facoltà. L’approvazione compete al Consiglio di
Facoltà, previo assenso della Facoltà dalla quale l’insegnamento è mutuato e sentito il parere del docente
dell’insegnamento medesimo.
5. Per le attività formative a scelta previste lo studente può scegliere qualsiasi insegnamento della sua o di
altre facoltà per un numero di crediti corrispondenti a 16.
Altre eventuali attività, potranno essere proposte per la certificazione in crediti dallo studente: il Consiglio di
Corso di Studio si riserva l’approvazione delle proposte.
Possono essere riconoscibili le seguenti attività formative:
-
frequenza di corsi, seminari, laboratori, o in genere delle attività didattiche e scientifiche universitarie,
nel Corso di Studio, in Facoltà, nell’Università di L’Aquila o in altra Università, in Italia e all’estero;
-
frequenza di corsi, collaborazioni con agenzie e centri di studio, accademie, biblioteche, archivi,
musei, finalizzata alla realizzazione di progetti formativi, di ricerca, in Italia o all’estero;
partecipazione a congressi, convegni, seminari di livello nazionale o internazionale; effettuazione di
viaggi ed esperienze di studio;
-
comprovata produzione scientifica concernente aree disciplinari caratterizzanti il Corso di Studio, le
sue finalità e i suoi obiettivi formativi;
-
partecipazione a gruppi di studio, o ad affini iniziative ed esperienze fra didattica e ricerca, organizzate
e coordinate da docenti o gruppi di docenti nell’ambito del Corso di Studio;
-
collaborazione all’organizzazione e alla gestione dell’attività didattica e di ricerca all’interno del Corso
di Studio;
-
esperienze in agenzie ed enti di formazione, pubblici e privati, in qualità di formatore, progettista di
formazione ecc.; o in questo ruolo, o affini, all’interno di organizzazioni, aziende, pubbliche, private,
del privato sociale, di volontariato.
Ogni anno il Consiglio di Corso di Studi includerà nel Manifesto una tipologia di possibili attività a scelta
dello studente; tale elencazione avrà valore puramente esemplificativo, e di stimolo all’iniziativa dello
studente.
ARTICOLO 10
Piani di Studio (ALL. 1)
1. I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree
disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socio-antropolgica, area della musica e della comunicazione
sonora, area del disegno; dovranno comprendere altresì l’equivalente di un’annualità dell’area delle scienze
ambientali naturali ed igienistiche, dell’area storico-sociale, l’equivalente di due annualità dell’area
linguistico-letteraria, dell’area pedagogica e dell’area metodologico didattica.
2. Per l’indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola primaria i piani di studio dovranno
comprendere almeno un modulo semestrale dell’area delle scienze motorie e dell’area dell’integrazione
scolastica per gli allievi disabili; dovrà essere incluso almeno l’equivalente di un’annualità dell’area
psicologica e di due annualità dell’area fisico-matematica. Almeno tre annualità saranno dedicate
all’apprendimento di una lingua straniera.
3. Per l’indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia, i piani di studio dovranno
comprendere almeno l’equivalente di tre annualità dell’area psicologica, di una annualità dell’area fisicomatematica, di una annualità dell’area dell’integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualità
dell’area delle scienze motorie e di una annualità dell’area della didattica delle lingue moderne.
4. Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico letteraria e fisico-matematica è obbligatorio il
superameno di almeno un esame di didattica.
5. I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attività di sostegno prevedono almeno
sei ulteriori semestralità di insegnamento, scelte nell’area dell’integrazione scolastica per allievi disabili; nei
piani di studio stessi, le annualità corrispondenti all’impegno didattico complessivo possono essere ridotte a
20.
6. I piani di studio potranno prevedere iniziative didattiche, individuate annualmente dalle strutture didattiche
competenti, finalizzate all’approfondimento di tematiche di carattere interdisciplinare.
ARTICOLO 11
Frequenza del Corso di Studio
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di insegnamento.
2. Gli studenti impossibilitati possono concordare all’atto della immatricolazione un percorso formativo a
tempo parziale. Si considera a tempo parziale lo studente che al momento della immatricolazione concordi
un percorso formativo costituito da un numero di crediti annuali non superiore a 40.
ARTICOLO 12
Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli
studi
1. Per gli studenti lavoratori, comunque impossibilitati, per comprovate e documentate ragioni personali,
economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche, il Consiglio può prevedere specifiche forme di
attribuzioni dei crediti formativi universitari.
2. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste
dall’Ordinamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e non abbia
acquisito entro la durata normale del Corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del
titolo di studio.
3. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla conclusione
della propria carriera universitaria, entro i termini determinati dal Consiglio di Corso di Studio interessato. In
caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali ed i
crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio di
Corso di Studio provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto al Corso di studi qualora non abbia superato
alcun esame previsto dall’Ordinamento per otto anni accademici consecutivi.
5. Si considera studente ripetente:
a) lo studente che entro la durata normale del Corso non abbia ottenuto il riconoscimento della
frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dall’Ordinamento didattico;
b) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di
studio, intenda modificare il proprio piano di studi.
6. Il Consiglio di Corso di Studio definisce, a seconda dei casi, a quale anno di corso debba essere considerato
iscritto lo studente ripetente.
7. Lo studente ripetente è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste
dall’Ordinamento didattico per l’anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo
scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti alla sua carriera formativa.
L’eventuale esenzione dalla frequenza deve essere approvata dal Consiglio di Corso di Studio. In qualsiasi
momento della propria carriera formativa, lo studente ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi
intrapresi e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. In tale caso, i risultati della
precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, non potranno essere utilizzati per il
nuovo Corso di studi.
ARTICOLO 13
Manifesto degli Studi, curricula e piani di studio individuali
1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, il Consiglio presenta al Consiglio di Facoltà il Manifesto degli Studi.
2. Nei Corsi di Laurea, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall’Ordinamento del
Corso di Studio cui è iscritto oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere
l’approvazione di un curriculum individuale; in entrambe i casi, mediante la presentazione del proprio piano
di studio alla Segreteria studenti entro i tempi fissati dall’Amministrazione.
3. Su motivata richiesta dello studente, il Consiglio didattico del Corso di Studio può accogliere piani di studio
individuali. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curricula individuali saranno vagliati,
sulla base dei criteri indicati nel presente Regolamento di Corso di Studio, da un’apposita Commissione
istituita dal Consiglio didattico ed approvati dal Consiglio stesso.
4. La Commissione valuta ed approva i piani di studio individuali sulla base dei seguenti criteri:
a) rispetto degli obblighi previsti per la tabella XXIII del D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471;
b) coerenza degli insegnamenti scelti e loro funzionalità agli obiettivi formativi specifici del Corso.
5. Una volta approvati, i piani di studio individuali sono trasmessi alla Segreteria didattica della Facoltà che ne
cura la conservazione.
ARTICOLO 14
Orientamento e tutorato
1. In materia di orientamento alla scelta universitaria, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro
di Ateneo, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali
interessati, possono offrire:
a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore,
finalizzate soprattutto alla preiscrizione;
b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all’orientamento;
c) consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste
provenienti dalle scuole.
2. In materia di orientamento al corso degli studi, il Consiglio del Corso di Studio diffonde mediante l’attività
di tutorato dei Docenti informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio, sul funzionamento dei
servizi e sui benefici per gli studenti.
3. Nelle attività di tutorato con obiettivi didattici, i docenti possono essere coadiuvati da collaboratori
qualificati (dottori di ricerca, assegnasti, cultori della materia o membri di commissione di esame, docenti di
Scuola Secondaria Superiore, personale esterno all’Università). I collaboratori sono scelti dal Consiglio
didattico di Corso di Laurea, dietro presentazione di un curriculum scientifico e/o didattico.
4. Ogni docente titolare di insegnamento può invitare esperti di riconosciuta e comprovata competenza
scientifica, individuati anche tra i ricercatori ed il personale docente dell’Ateneo, a tenere al suo posto ed in
sua presenza lezioni su temi specifici, attinenti all’insegnamento medesimo.
ARTICOLO 15
Esami e verifiche del profitto
1. Le prove di verifica del profitto possono consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione è espressa in
trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica, che accorpino più moduli (prove orali o scritte,
pratiche, tesine, colloqui). E’ anche prevista la possibilità di prove di verifica in itinere, o valutazioni
formative, per favorire l’apprendimento e l’efficace partecipazione degli studenti al processo formativo.
2. Le commissioni di esame sono composte da almeno 2 membri e sono presiedute dal docente
dell’insegnamento. Le commissioni possono essere articolate in sottocommissioni.
3. La valutazione del profitto dello studente è espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in
cento decimi per la prova finale, con eventuale lode.
4. Il voto minimo per il superamento dell’esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all’unanimità,
concedere al candidato la lode, che non può essere valutata nel calcolo della media.
5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tener conto dei risultati conseguiti in eventuali
prove di verifica o colloqui, sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
6. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come per gli esami, a conclusione
del corso.
7. In ciascuna sessione, lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna
limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste
dall’Ordinamento degli Studi.
8. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. In casi di sovraffollamento, le competenti
Strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove
scritte, il candidato ha diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
12. Il verbale di esame è firmato da tutti i membri della Commissione Giudicatrice. I Presidenti delle
Commissioni hanno l’obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle
rispettive Segreterie Studenti, entro 3 giorni dalla conclusione di ciascuna seduta d’esame.
13. Il Corso di Laurea può riconoscere come crediti, valutando gli obiettivi raggiunti e l’attività svolta,
conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e
realizzazione l’Università abbia concorso.
14. I crediti relativi alla conoscenza delle lingue straniere possono essere riconosciuti, sulla base di
attestazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all’Università, competenti per ciascuna lingua straniera.
15. Per l’attività laboratoriale non è prevista la valutazione in voti ma la sola dicitura “superato”, in ogni caso
l’attività laboratoriale va registrata su un apposito verbale e firmata da un solo membro.
ARTICOLO 16
Prova finale
1. Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento di una prova finale per accedere alla quale lo
studente deve aver superato tutte le prove previste dal proprio piano di studi, deve aver completato il tirocinio
didattico, superato i laboratori e pertanto raggiunti minimo 240 crediti.
2. La prova finale consiste, di regola, nella discussione di un elaborato su temi relativi ad un ambito
disciplinare qualificante il curriculum del candidato e concordato con un docente nonché, quale parte
integrante della tesi, di un prodotto didattico che colleghi la tematica trattata con il docente ed il tirocinio.
3. L’argomento della prova finale deve essere depositato presso la Segreteria studenti almeno sei mesi prima
della discussione.
4. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in cento decimi e possono,
all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della
prova è sessantasei cento decimi.
A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:
a) la media dei voti conseguiti negli esami curricolari, espressa in cento decimi.
Al fine di valutare adeguatamente il peso che le singole attività didattiche hanno nella formazione complessiva
del Laureando, tale media verrà calcolata dopo avere convertito in Punti-Credito (PCr) i voti conseguiti nei
singoli esami. La conversione in PCr di un voto espresso in trentesimi verrà eseguita con il seguente calcolo:
PCr = (V x Cr x 110) / (Tot Cr x 30)
dove Cr = numero dei crediti attribuiti al corso;
V = voto in trentesimi conseguito nel relativo esame;
Tot Cr = numero totale dei crediti formativi rispetto ai quali lo studente ha avuto espresso un voto.
La somma dei PCr conseguiti dal singolo Studente nell'intero iter formativo costituirà il voto di base, espresso
in centodecimi, con cui lo stesso Studente si presenta all'esame di Laurea.
b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, ottenuti sommando i
punteggi attributi individualmente dai commissari.
La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione .
La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera carriera dello studente, delle valutazioni acquisite e della
prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
5. La valutazione viene espressa in centodecimi e la prova s’intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 66/110. Nel caso di valutazione a pieni voti (110/110) la commissione può
aggiungere la menzione della lode.
6. La composizione e la nomina della commissione è prevista nel Regolamento della Facoltà di Scienze della
Formazione
7. Lo studente dovrà aver sostenuto l’ultimo esame almeno 15 giorni prima della data di sostenimento della
tesi.
ARTICOLO 17
Trasferimenti, passaggi di corso, ammissioni a prove singole
1. Le domande di trasferimento presso l’Università dell’Aquila di studenti provenienti da altra Università, da
Accademie Militari o da altri istituti militari d’istruzione superiore e le domande di passaggio di Corso di
Laurea sono subordinate ad approvazione del Consiglio di Corso di Laurea che:
a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio seguita fino a quel
momento, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti;
b) indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
c) stabilisce l’eventuale debito formativo da assolvere;
d) formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.
2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del Corso di Laurea può essere abbreviata dal
Consiglio di Corso di Laurea. L’eventuale riduzione sarà decisa caso per caso. A tal fine le strutture didattiche
valuteranno i curricola degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli
Istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio
che ne completino la preparazione in relazione all’indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi
compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo
anno di corso.
3. I cittadini italiani, anche già in possesso di un titolo di Laurea, e gli studenti iscritti a Corsi di Laurea presso
Università straniere (o altre istituzioni assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro pagamento di contributi
stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso il Corso di Laurea,
nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne regolare attestazione dalla
Segreteria studenti.
ARTICOLO 18
Mobilità studentesca e riconoscimento di studi conseguiti all’estero
1. Le domande di trasferimento presso il Corso di Laurea di studenti provenienti da altra Facoltà dell’UAQ o
da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione del
Consiglio di Corso di Studio, che valuta l’eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio
fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, ed indica l’anno di Corso
al quale lo studente viene iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere.
2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di studio
può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di Studio. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre
Università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite
convenzioni approvate dal Senato Accademico. Tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione
diretta, all’interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nella Facoltà e richieste dagli
Ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o ad esse
assimilabili).
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero, la frequenza richiesta, il superamento degli esami e le altre
prove di verifica previste ed il conseguimento dei relativi crediti formativi universitari è disciplinato dai
regolamenti dei programmi Socrates/Erasmus e dagli altri programmi risultanti da eventuali convenzioni
bilaterali e diventano operanti con approvazione o (nel caso di convenzioni bilaterali) con semplice ratifica da
parte del Consiglio didattico del Corso di studio.
ARTICOLO 19
Modifiche
Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di
Corso di Laurea.
ARTICOLO 20
Norme transitorie e finali
1. La Facoltà di Scienze della Formazione assicura la conclusione dei Corsi di Studio ed il rilascio dei relativi
titoli agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico di Facoltà, come stabilito
dagli Ordinamenti didattici vigenti.
2. La Facoltà assicura e disciplina, nella gradualità di attivazione dei nuovi Ordinamenti didattici, la
possibilità per gli studenti già iscritti di optare per l’iscrizione a Corsi di Laurea o di Laurea Specialistica di
nuova istituzione. Ai fini di tale opzione, i Consigli didattici di Corso di Studio riformulano in termini di
crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nei Regolamenti didattici
di Ateneo e di Facoltà.
ARTICOLO 21
La programmazione didattica per l’a.a. 2009-2010 è la seguente:
ALLEGATO 1 - PIANO DI STUDI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2009/2010
I ANNO
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
M-PED/O2
Pedagogico
Storia della Pedagogia
4
M-PED/01
Pedagogico
Pedagogia Generale
8
L-FIL-LET/10
Linguistico – Letterario
Lingua e Letteratura Italiana
8
MAT/06
Fisico-Matematico
Matematica
4
BIO/01
Scienze Naturali
Botanica
4
M-PSI/01
Psicologico
Psicologia Generale
8
IUS/09
Giuridico
Nozioni giuridiche fondamentali
4
M-PED/01
Laboratori:
Pedagogia-
4
M-PS1/01
Psicologia-
4
BIO/01
Botanica
4
Tirocinio
8
Totale
60
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
M-PED/02
Pedagogico
Letteratura per L’Infanzia
8
M-PED/01
Pedagogico
Pedagogia Interculturale
4
M-PED/02
Pedagogico
Storia dell’educazione
4
M-PSI/04
Psicologico
Psicologia dell’Educazione
4
L-FIL-LETT-10
Linguistico-letterario
Grammatica e laboratorio di scrittura
4
M-STO/02
Storico
Storia Moderna
4
SPS/07
Socio- Antropologico
Sociologia Generale
4
INFO/01
Fisico- Matematico
Nozioni di informatica di base
4
M-PED/03
Metodologico didattico
Didattica generale
8
L-LIN
Didattica delle lingue moderne
Lingua inglese I
8
M-PED/02
Laboratori
Letteratura per l’Infanzia
4
Tirocinio
4
Totale
60
II ANNO
Indirizzo: Scuola Elementare
III ANNO
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
MAT/06
Fisico-matematico
Didattica della matematica
4
L-LIN/02
Linguistico – Letterario
Didattica della Lingua Italiana
4
INO/01
Fisico- Matematico
Informatica I
4
BIO/05
Scienze Naturali
Etologia
4
L-LIN/12
Didattica delle Lingue Moder.
Lingua Inglese II
8
L-ART/
Musica e comunicazione sonora
Metodologia dell’educazione
musicale
4
M-PED/04
Pedagogico
Pedagogia sperimentale
4
M-PSI/07
Psicologico
Psicologia Dinamica
4
Metodologico-didattico
Didattica della storia
4
Laboratorio
Pedagogia sperimentale
4
Attività integrativa libera
4
Tirocinio
12
Totale
60
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
M-GRR/01
Scienze Naturali
Geografia
4
L-LIN/12
Didattica delle Lingue Moderne
Lingua Inglese III
8
ICAR/17
Disegno
Percezione e Comunicazione Visiva
4
M-PED/03
Metodologico Didattico
Tecnologia dell’Istruzione e
dell’Apprendimento
8
L-LIN/01
Linguistico Letterario
Linguistica Generale
4
M-STO/05
Storico- Sociale
Storia della Scienza
8
M-PED/04
Integrazione dei disabili
Pedagogia speciale
4
M-EDF/01
Scienze Motorie
Teoria, Tecnica e Didattica
dell’Attività Motoria in Età
Evolutiva
8
Attività Integrativa Libera
4
Tirocinio
8
Totale
60
M-PED/04
IV ANNO
Indirizzo: Scuola Materna
III ANNO
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
MAT/06
Fisico-matematico
Didattica della matematica
4
M-STO/05
Storico-sociale
Storia della scienza
4
BIO/05
Scienze Naturali
Etologia
4
MED/42
Scienze Naturali
Igiene ed Educazione Sanitaria
4
L-LIN/12
Didattica delle Lingue
Moder.
Lingua Inglese II
8
INFO/01
Fisico-matematico
Informatica I
4
M-PED/03
Pedagogico
Metodologia del gioco e dell’animazione
4
L-ART/07
Musica e Comunicazione
Son.
Musica e Comunicazione Sonora
4
M-PED/03
Metodologico-didattico
Tecnologia dell’istruzione e
dell’apprendimento
8
Attività integrativa libera
4
Tirocinio
12
Totale
60
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
L-LIN/02
Linguistico Letterario
Didattica della Lingua Italiana
4
M-EDF/01
Scienze Motorie
Teoria, Tecnica e Didattica dell’Attività
Motoria in Età Evolutiva
8
M-PED/04
Integrazione dei disabili
Pedagogia speciale
8
M-PSI/07
Psicologico
Psicologia Dinamica
8
ICAR/17
Disegno
Percezione e Comunicazione Visiva
8
MED/38
Medico
Pediatria Preventiva Sociale
4
M-PED/02
Pedagogico
Storia dell’Editoria Scolastica
4
P-PSI/05
Psicologico
Psicologia Sociale
4
Attività Integrativa Libera
4
Tirocinio
8
Totale
60
IV ANNO
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2008/2009
I ANNO
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
M-PED/O2
Pedagogico
Storia della Pedagogia
4
M-PED/01
Pedagogico
Pedagogia Generale
8
L-FIL-LET/10
Linguistico – Letterario
Lingua e Letteratura Italiana
8
MAT/06
Fisico-Matematico
Matematica
4
BIO/01
Scienze Naturali
Botanica
4
M-PSI/01
Psicologico
Psicologia Generale
8
IUS/09
Giuridico
Nozioni giuridiche fondamentali
4
M-PED/01
Laboratori:
Pedagogia-
4
M-PS1/01
Psicologia-
4
BIO/01
Botanica
4
Tirocinio
8
Totale
60
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
M-PED/02
Pedagogico
Letteratura per L’Infanzia
4
M-PED/01
Pedagogico
Pedagogia Interculturale
4
M-PED/02
Pedagogico
Storia dell’educazione
4
M-PSI/04
Psicologico
Psicologia dell’Educazione
4
L-FIL-LETT-10
Linguistico-letterario
Grammatica
4
M-STO/02
Storico
Storia Moderna
4
SPS/07
Socio- Antropologico
Sociologia Generale
4
INFO/01
Fisico- Matematico
Nozioni di informatica di base
4
M-PED/03
Metodologico didattico
Didattica generale
8
L-LIN
Didattica delle lingue moderne
Lingua inglese I
8
M-PED/02
Laboratori
Letteratura per l’Infanzia
4
Laboratorio di scrittura
4
Tirocinio
4
Totale
60
II ANNO
Indirizzo: Scuola Elementare
III ANNO
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
MAT/06
Fisico-matematico
Didattica della matematica
4
L-LIN/02
Linguistico – Letterario
Didattica della Lingua Italiana
4
INO/01
Fisico- Matematico
Informatica I
4
BIO/05
Scienze Naturali
Etologia
4
L-LIN/12
Didattica delle Lingue Moder.
Lingua Inglese II
8
L-ART/
Musica e comunicazione sonora
Metodologia dell’educazione
musicale
4
M-PED/04
Pedagogico
Pedagogia sperimentale
4
M-PSI/07
Psicologico
Psicologia Dinamica
4
Metodologico-didattico
Didattica della storia
4
Laboratorio
Pedagogia sperimentale
4
Attività integrativa libera
4
Tirocinio
12
Totale
60
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
M-GRR/01
Scienze Naturali
Geografia
4
L-LIN/12
Didattica delle Lingue Moderne
Lingua Inglese III
8
ICAR/17
Disegno
Percezione e Comunicazione Visiva
4
M-PED/03
Metodologico Didattico
Tecnologia dell’Istruzione e
dell’Apprendimento
8
L-LIN/01
Linguistico Letterario
Linguistica Generale
4
M-STO/05
Storico- Sociale
Storia della Scienza
8
M-PED/04
Integrazione dei disabili
Pedagogia speciale
4
M-EDF/01
Scienze Motorie
Teoria, Tecnica e Didattica
dell’Attività Motoria in Età
Evolutiva
8
Attività Integrativa Libera
4
Tirocinio
8
Totale
60
M-PED/04
IV ANNO
Indirizzo: Scuola Materna
III ANNO
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
MAT/06
Fisico-matematico
Didattica della matematica
4
M-STO/05
Storico-sociale
Storia della scienza
4
BIO/05
Scienze Naturali
Etologia
4
MED/42
Scienze Naturali
Igiene ed Educazione Sanitaria
4
L-LIN/12
Didattica delle Lingue
Moder.
Lingua Inglese II
8
INFO/01
Fisico-matematico
Informatica I
4
M-PED/03
Pedagogico
Metodologia del gioco e dell’animazione
4
L-ART/07
Musica e Comunicazione
Son.
Musica e Comunicazione Sonora
4
M-PED/03
Metodologico-didattico
Tecnologia dell’istruzione e
dell’apprendimento
8
Attività integrativa libera
4
Tirocinio
12
Totale
60
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
L-LIN/02
Linguistico Letterario
Didattica della Lingua Italiana
4
M-EDF/01
Scienze Motorie
Teoria, Tecnica e Didattica dell’Attività
Motoria in Età Evolutiva
8
M-PED/04
Integrazione dei disabili
Pedagogia speciale
8
M-PSI/07
Psicologico
Psicologia Dinamica
8
ICAR/17
Disegno
Percezione e Comunicazione Visiva
8
MED/38
Medico
Pediatria Preventiva Sociale
4
M-PED/02
Pedagogico
Storia dell’Editoria Scolastica
4
P-PSI/05
Psicologico
Psicologia Sociale
4
Attività Integrativa Libera
4
Tirocinio
8
Totale
60
IV ANNO
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2007/2008
Indirizzo: Scuola Elementare
III ANNO
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
M-PED/03
Metodologico Didattico
Didattica Generale
8
L-LIN/02
Linguistico – Letterario
Didattica della Lingua Italiana
4
INO/01
Fisico- Matematico
Informatica I
4
BIO/05
Scienze Naturali
Etologia
4
L-LIN/12
Didattica delle Lingue Moder.
Lingua Inglese II
8
IUS/09
Giuridico
Nozioni giuridiche fondamentali
4
M-PED/04
Pedagogico
Pedagogia sperimentale
4
M-PSI/07
Psicologico
Psicologia Dinamica
4
Attività Integrativa libera
4
Pedagogia sperimentale
4
Tirocinio
12
Totale
60
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
M-GRR/01
Scienze Naturali
Geografia
4
L-LIN/12
Didattica delle Lingue Moderne
Lingua Inglese III
4
ICAR/17
Disegno
Percezione e Comunicazione Visiva
4
M-PED/03
Metodologico Didattico
Tecnologia dell’Istruzione e
dell’Apprendimento
8
L-LIN/01
Linguistico Letterario
Linguistica Generale
4
M-STO/05
Storico- Sociale
Storia della Scienza
8
O
O
Storia sociale
8
M-PED/04
Laboratorio
IV ANNO
INF/01
Fisico-matematico
Informatica II
4
M-EDF/01
Scienze Motorie
Teoria, Tecnica e Didattica
dell’Attività Motoria in Età
Evolutiva
4
Attività Integrativa Libera
4
Tirocinio
12
Totale
60
Indirizzo: Scuola Materna
III ANNO
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
Didattico-Pedagogico
Didattica generale
8
Socio-antropologico
Tecniche della comunicazione visiva
4
BIO/05
Scienze Naturali
Etologia
4
MED/42
Scienze Naturali
Igiene ed Educazione Sanitaria
4
L-LIN/12
Didattica delle Lingue
Moder.
Lingua Inglese II
8
IUS/10
Giuridico
Nozioni giuridiche fondamentali e
legislazione scolastica
4
L-ART/07
Musica e Comunicazione
Son.
Musica e Comunicazione Sonora
4
Laboratorio
Musica e Comunicazione Sonora
4
Attività integrativa libera
4
Tirocinio
16
Totale
60
AMBITO DISCIPLINARE
DISCIPLINA
C.F.U.
M-PED/03
Metodologico didattico
Tecnologia dell’istruzione e
dell’apprendimento
4
L-LIN/02
Linguistico Letterario
Didattica della Lingua Italiana
4
M-EDF/01
Scienze Motorie
Teoria, Tecnica e Didattica dell’Attività
Motoria in Età Evolutiva
8
INFO/01
Fisico-matematico
Informatica
4
M-PSI/07
Psicologico
Psicologia Dinamica
8
ICAR/17
Disegno
Percezione e Comunicazione Visiva
8
MED/38
Medico
Pediatria Preventiva Sociale
4
M-PED/02
Pedagogico
Storia dell’Editoria Scolastica
4
P-PSI/05
Psicologico
Psicologia Sociale
4
Attività Integrativa Libera
4
Tirocinio
8
Totale
60
M-PED/03
IV ANNO
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
REGOLAMENTO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO
1. Normativa di riferimento
Presso La Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria è istituito il Corso
di specializzazione per il sostegno.
La normativa di riferimento è rappresentata dal comma 6 dell’articolo 3 del Decreto ministeriale 26 maggio 1998,
pubblicato nella G.U. 3 luglio 1998, n. 153, “Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti
dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario”.
Di seguito si riporta integralmente il testo del comma richiamato:
“6. Ferme restando le attività previste per tutti gli allievi nell'area 1 di cui all'allegato B, sono previste specifiche attività
didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al
fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea
può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del
sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due
semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere
completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.”
2. Accesso al Corso.
Il percorso può essere seguito da coloro che non abbiano concluso il corso di studi in Scienze della Formazione Primaria,
in possesso di almeno 120 crediti, e che ne facciano esplicita richiesta.
Al Corso, inoltre, possono iscriversi dall’esterno anche coloro che sono già in possesso del titolo di studio in Scienze
della formazione primaria
Il piano di studi per il corso di sostegno è articolato in tre filoni principali di approfondimento:
" medico-psicologico
" pedagogico
" tecnico pratico
.
La frequenza del corso è obbligatoria. I frequentanti che dovessero maturare oltre 1/3 delle assenze saranno tenuti a
recuperare le assenze.
Ai fini del conseguimento della specializzazione del sostegno i frequentanti dovranno predisporre un elaborato di tesi su
un tema correlato alle materie del corso, da concordarsi con uno dei docenti del corso di sostegno o con altro relatore
purché strutturato all’interno della Facoltà di Scienze della Formazione e comunque sempre su una tematica attinente alla
specializzazione del sostegno. Detto elaborato sarà discusso in presenza di una commissione composta secondo i criteri
indicati in Ateneo per la composizione delle Commissioni di laurea. La Commissione valuterà l’idoneità dei candidati in
base all’elaborato presentato e discusso nonché agli esiti degli esami sostenuti nel corso di specializzazione.
2.1. Articolazione del corso:
Insegnamenti
SSD
CF
U
ore
Area medico-psicologica
Psicopatologia dell’età evolutiva
Fondamenti di teorie e tecniche per la riabilitazione
Neurofisiologia
MED/25
MED/25
M-PSI/02
4
4
4
30
30
30