BANDO SVILUPPO DI RETI LUNGHE PER LA RICERCA E L

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BANDO SVILUPPO DI RETI LUNGHE PER LA RICERCA E L
Frequent Asked Question
Misura A
BANDO SVILUPPO DI RETI LUNGHE
PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE DELLE FILIERE TECNOLOGICHE CAMPANE
FAQ – Frequent Asked Question
Misura A: Azioni di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica
SOGGETTI AMMISSIBILI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
1. Con riferimento all'articolo 6 comma 2, è possibile la presentazione in forma congiunta di
due o più soggetti gestori (DAT/APP/LPP). A tal proposito, tali soggetti congiuntamente riuniti
possono presentare più di un progetto per la stessa misura?
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni Progetti di sistema per l’internazionalizzazione della filiera
tecnologica devono avere un costo complessivo non superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila)
euro e non inferiori a 100.000,00 (centomila). Nel caso di presentazione in forma congiunta le suddette
soglie sono da considerarsi da riferire alla quota di progetto presentata da ciascun Soggetto Gestore
DAT/APP/LPP. Ogni Soggetto Gestore DAT/APP/LPP può presentare un solo Progetto di sistema per
l’internazionalizzazione della filiera tecnologica.
2. È ammissibile in qualità di soggetto “richiedente” un soggetto gestore di APP - che soddisfa le
condizioni dell’art.3 lett. C) dell’Avviso – costituito in forma di ATS?
Nel caso in cui il soggetto richiedente è costituito in forma di ATS, i requisiti richiesti di cui all’art. 6
dell’Avviso relativamente al Soggetto gestore DAT/APP/LPP sono verificati in capo all’impresa capofila
dell’ATS così come risultante dalla partecipazione all’Avviso PON R&C 2007-213 di cui Decreto
Direttoriale n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010 e beneficiaria in base al Decreto Direttoriale n. 427 del 19
luglio 2012 del MIUR ovvero così come risultante dalla partecipazione all’Avviso PON R&C 2007-213 di
cui Decreto Direttoriale n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010 e beneficiaria in base al Decreto Direttoriale
n. 190/Ric. del 23 aprile 2012.
3. È ammessa la partecipazione alla Misura A - Progetti di sistema per l’internazionalizzazione
della filiera tecnologica di Soggetti Partner DAT/APP che dichiareranno di impegnarsi ad
aggregarsi in una struttura consortile in caso di aggiudicazione del progetto?
Sono ammissibili a presentare Progetti di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica
esclusivamente i Soggetti Gestori DAT/APP/LPP secondo quanto indicato alla lettera c) ovvero alla
lettera d) dell’art. 3 del presente Avviso.
4. Premesso che per la presentazione di un progetto congiunto è necessario creare una rete di
imprese tra i Soggetti Gestori DAT/APP, si chiede nel caso in cui il soggetto gestore è un ATS
privo di personalità giuridica, tra quali soggetti debba essere sottoscritto il contratto di
rete/l’impegno a costituire la rete?
Nel caso di presentazione congiunta in cui un Soggetto gestore DAT/APP/LPP sia costituito in ATS, il
contratto di rete/l’impegno a costituire la rete con gli altri Soggetti Gestori DAT/APP/LPP va
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sottoscritto da parte di tutte le imprese e gli organismi di ricerca che concorrono a formare la suddetta
ATS.
5. Al momento della presentazione della domanda il contratto di rete deve essere già
sottoscritto o è sufficiente una bozza firmata da tutti i proponenti?
Al momento della presentazione della domanda il contratto di rete può non essere ancora sottoscritto
purchè sia debitamente compilato l’allegato D con l’impregno tra i Soggetti Proponenti a sottoscrivere
il contratto di rete entro 30 giorni dall’ottenimento dei contribuiti.
6. Le compagini configurate con Contratto di Rete che presentano Domanda relativamente
alla Misura A devono perfettamente coincidere con quelle che presentano congiuntamente
Domanda relativamente alla Misura B?
Possono presentare domanda a valere sulla Misura B – Azioni di promozione integrata, cooperazione e
marketing internazionale della sottofiliera tecnologica, i Soggetti Gestori dei DAT/APP/LPP che
abbiano presentato un progetto a valere sulla Misura A - Azioni di sistema per l’internazionalizzazione
della filiera tecnologica del presente Avviso. Tali soggetti, che avranno compito di aggregazione e
coordinamento anche a valere sulla Misura B, possono presentare una sola domanda formata anche da
più Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera
tecnologica.
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COSTI AMMISSIBILI
1. Si possono identificare consulenze scientifiche per soggetti che risiedono in area fuori
convergenza? Se si, esistono limiti massimi di budget assegnabile?
Ai fini dell’ammissibilità delle spese per consulenza non sussiste alcun vincolo territoriale. In ogni caso
relativamente a ciascun Progetto di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica, sono
ammissibili spese di consulenza nel limite massimo di 60 mila euro annui per singola consulenza e
singolo consulente. Inoltre, per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato, tra il soggetto
promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di
semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità
degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell’attività consulenziale con il progetto per cui si
avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione
consulenziale. Sarà parte integrante del contratto il CV della società di consulenza o del consulente
debitamente firmato in modalità autocertificativa.
2. Sono ammissibili costi relativi a contratti per consulenza prestata da Associazioni senza
Scopo di lucro con personalità giuridica e partita IVA che emettono regolare fattura e aventi
comprovata esperienza nel settore di interesse?
Si purché rispetti i limiti e le condizioni di cui all’art. 8 comma 3.
3. Sono ammissibili costi relativi a spese di consulenza prestata da soci/ consorziati del
Soggetto Gestore?
Nel caso di consulenze o prestazioni affidate ad un soggetto terzo che abbia rapporti di cointeressenza
con il Soggetto Gestore DAT/APP/LPP (quali soci e consorziati) è necessario che tali soggetti
dichiarano che il costo dei servizi di consulenza erogati è stato determinato in base alle normali
condizioni di mercato.
4. Sono ammissibili le spese di consulenza sostenuta dai Soggetti Partner per la realizzazione
del progetto?
Ai sensi dell’art 6 dell’Avviso, i soggetti beneficiari sono esclusivamente i Soggetti Gestori dei
DAT/APP/LPP così come definiti dall’art 3 comma lettera c) e lettera d). Relativamente ai soggetti
partner sono ammissibili le sole spese del personale proprio ovvero di propri soci/consorziati,
secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 2 dell’Avviso, messo a disposizione presso il Soggetto
Gestore.
5. Possono considerarsi ammissibili i costi di missione sostenuti relativi a figure appartenenti
agli organi amministrativi coinvolti direttamente nel progetto?
Relativamente al personale, sono ammissibili si soli costi del personale assunto con contratto di lavoro
dipendente o a progetto da parte del soggetto beneficiario ovvero da parte di uno dei soggetti
consorziati - nel caso in cui il soggetto richiedente abbia la forma giuridica di consorzio o società
consortile - messo a disposizione del Soggetto Gestore DAT/APP/LPP purché ciò sia espressamente
previsto nel Statuto di quest’ultimo. Tali costi sono ammissibili purché il personale sia impiegato in
attività ad oggetto l’analisi delle tecnologie, la definizione della Scientific Research Agenda della filiera,
l’analisi di mercato/prodotto/tecnologie, l’identificazione delle opportunità del paese target, la ricerca
e la valutazione di partnership di ricerca, commerciali e produttive.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
1. In riferimento al criterio A.1) di cui all’art. 10 comma 2, come va determinata la disponibilità
per il soggetto proponente delle figure professionali previste?
La disponibilità per il soggetto proponente di figure professionale in possesso di un diploma di laurea,
o titolo accademico superiore, in materie economico-aziendale ovvero amministrativo-legali attinenti le
attività di sviluppo di reti lunghe della ricerca, è determinate in capo al personale dipendente, ai
componenti dell’organo di amministrazione del Soggetto proponente.
2. In riferimento al criterio A.1) di cui all’art. 10 comma 2, si chiede di esplicitare cosa si
intende per materie economico-aziendali ovvero amministrativo-legali.
Tutte le discipline in grado di fornite competenze che consentono di operare con professionalità
rispetto all’individuazione e analisi delle traiettorie di sviluppo tecnologico a livello internazionale, all’
individuazione e analisi dei potenziali mercati di sbocco, indagini di mercato e analisi dei sistemi
giuridico-economici locali, pianificazione e progettazione dell’ingresso nei mercati target per la filiera,
all’analisi ed individuazione delle opportunità esistenti per la filiera tecnologica rispetto ai Programmi
Comunitari, alla ricerca e individuazione di potenziali partner di progetto a livello europeo nonché alla
divulgazione e disseminazione dei risultati della ricerca e dell’innovazione
3. Con riferimento al criterio di valutazione A.2 si chiede quale deve essere la modalità di
partecipazione al progetto reti lunghe Misura A degli Organismi di ricerca. Come si regolamenta
la partecipazione dell'Organismo di Ricerca al Progetto?
Ai fini del soddisfacimento del criterio A.2 di cui all’art. 10 comma 2, è necessario che una quota di
Progetto non inferiore al 20% sia realizzata direttamente da un Soggetto Partner, così come definito
dall’art. 3 lettera e), classificabile come Organismo di ricerca. La realizzazione delle attività progettuale
da parte dell’Organismo di ricerca potrà avvenire sia mediante l’erogazione di servizi di consulenza sia
mediante la messa a disposizione del proprio personale entro i limiti previsti dall’art. 8 comma 2 e
sempre che lo statuto del Soggetto Gestore DAT/APP/LPP preveda tale possibilità.
4. In caso di partecipazione in forma congiunta da parte di due soggetti gestori DAT/APP/LPP, il
criterio di valutazione A.1) nel quale si richiede la disponibilità di una figura professionale in
possesso di una laurea in discipline economico-aziendali dovrà essere rispettato da entrambi i
Soggetti Gestori?
In sede di valutazione dei Progetti di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica
ciascun Progetto avrà una sua autonoma valutazione. Pertanto, ai fini dell’ottenimento del punteggio
previsto dal criterio A.1) di cui all’art. 10 comma 2, ciascun Soggetto Gestore DAT/APP/LPP
concorrente a presentare la Domanda congiunta dovrà rispettare la condizione prevista.
5. La disponibilità di personale assegnato al Progetto e messo a disposizione da parte dei soci
del Soggetto gestore è da considerarsi sufficiente ai fini della soddisfazione del requisito A.1 Misura A?
Si purché il soggetto gestore sia classificabile come consorzio ovvero società consortile ed il relativo
statuto preveda il ricorso a tale fattispecie.
6. Si chiede se per soddisfare il criterio B.1 sia necessario disporre anche dei preventivi relativi
alle azioni di Diffusioni per l’internazionalizzazione (azione A.6).
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Ai fini del soddisfacimento delle condizioni previste dal criterio B.1) di cui all’art. 10 comma 2 sono
esclusi contratti relativi unicamente ai servizi di internazionalizzazione connessi con la progettazione,
realizzazione e partecipazione a seminari, convegni, workshop, fiere, manifestazione ed eventi in
generale.
7. Il criterio B.2) prevede l’assegnazione di 10 punti nel caso in cui il progetto prevede azioni
che prevedano il coinvolgimento/collaborazione dell’Agenzia ICE o delle Camere di commercio
italiane
all’estero.
Quali
sono
queste
azioni
e
cosa
si
intende
per
coinvolgimento/collaborazione?
La condizione di cui all’art. B.2 è soddisfatta qualora l’Agenzia ICE ovvero la Camera di Commercio
all’estero sottoscriva un atto di impegno, anche sotto forma di contratto di prestazione d’opera ovvero
di accordo di collaborazione gratuita, a prestare servizi per almeno una delle azioni di cui all’art.7
comma 2.
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MODULISTICA
1. Nella Domanda congiunta, si dichiara che si allega Progetto esecutivo, a quale allegato si deve
fare riferimento?
Esclusivamente all’Allegato D della modulistica pubblicata che sostituisce di fatto l’allegato A.
2. Nella Domanda congiunta, si dichiara che si allega il Contratto di Rete e relativa iscrizione al
CCIAA/Dichiarazione di impegno a costituire la Rete, a quale allegato si deve fare riferimento?
Esclusivamente all’Allegato E della modulistica pubblicata, che sostituisce di fatto l’Allegato C1 –
Format Progetto PSInt Rete, l ’Allegato C2 – Format Progetto PSInt Rete, l’ Allegato C3 – Format
Progetto PSInt Rete, l’Allegato C4 – Format Progetto PSInt Rete.
3. Nell’Allegato B_SoggettoProponente alla lettera f) è previsto il completamento di una tabella:
a cosa si riferisce?
Per mero errore materiale è stata riprodotta una tabella che relativamente alla lettera f) non va
completata.
4. Sugli allegati viene richiesta la firma digitale: gli allegati in pdf da produrre su supporto
informatico, quindi vanno firmati digitalmente?
Ai fini della presentazione la modulistica può essere firmata digitalmente ovvero con firma olografa.
5. Nell’allegato C.2 PsInt si chiede una descrizione delle singole azione previste nella
realizzazione del Progetto di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica.
Cosa si intende?
Al fine di offrire tutte le informazioni utili per la valutazione della capacità di penetrazione
internazionale del Progetto, è opportuno offrire una descrizione del contenuto delle singole azioni
realizzative in termini di tipologia, obiettivi, modalità realizzative, soggetti attuatori e budget previsto
opportunamente attestato dai contratti per l’acquisto dei servizi di consulenza e degli attivi
immateriali. La descrizione deve fare riferimento alle concrete azioni che si intendono realizzare (es.
indicazione degli ambiti tecnologici oggetto di analisi e studi, indicazione dei paesi target/maco-aree
target; indicazione dei convegni, workshop, seminari ecc. per la diffusione, ecc..) .
Le attività descritte nel Progetto di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica
concorreranno infatti a determinare il riferimento per la valutazione della coerenza tra gli obiettivi
perseguiti con la partecipazione alla Misura A e le azioni di promozione integrata, cooperazione e
marketing internazionale della sottofiliera tecnologica di cui alla Misura B.