DIRITTO COMMERCIALE
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DIRITTO COMMERCIALE LA RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI S.R.L La dottrina1 usualmente distingue tra doveri degli amministratori a contenuto specifico, vale a dire comportamenti tipizzati da norme di legge o statuto e obblighi che possiamo definire generali. Tra questa ultima tipologia si annovera anche l’obbligo di esercitare le proprie funzioni e quindi gestire l’impresa in tutte le sue fasi e gradi senza alcun conflitto di interesse e con il requisito della diligenza. Sono delle clausole generali che hanno il compito di fornire un contenuto concreto alla pretesa dedotta in obbligazione. Gli amministratori devono perseguire l’interesse sociale e non agire in conflitto di interessi secondo il dettato dell’art. 2475 ter. Proprio con riferimento al perseguimento dell’interesse sociale non è stato previsto, dopo la riforma, un parametro richiesto per l’adempimento della prestazione previsto dalla corrispondente norma della Spa senza nessun riferimento diretto o indiretto ad altri criteri. A tal proposito si riporta opinione di autorevole dottrina 2 che ha sostenuto come manchi nella Srl una dialettica tra investitori e gestori professionali del loro investimento che caratterizza la società per azioni e quindi la responsabilità degli amministratori all’interno della Srl debba essere valutata secondo una sorta di “metro affievolito”3, rispetto alla società a base azionaria. Si afferma il concetto e quindi il paradigma oggettivo del mandatario richiamato dall’art. 2260 codice civile in materia di società personali come prototipo utilizzabile per l’ipotesi di gestione di patrimoni altrui, con la preclusione per i soci di lamentare l’eventuale difetto di ulteriori competenze soggettive necessarie e opportune in capo ai soggetti nominati.4 Vale, a priori ed in ogni caso, il criterio della diligenza professionale che trova applicazione anche per le Società a responsabilità limitata in ZANARDO A., L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci "cogestori": luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c. in Riv. soc. 2009, 2-3, 498 2 MONDINI P. F., La responsabilità degli amministratori nei confronti della società: profili sostanziali, in Srl commentario a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano, 2011 p. 629 e ss. e 3 ANGELILLIS A, sub art. 2476, in L.A. BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità limitata. Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Milano, 2008, 79 4 Nelle esperienze straniere ne la scelta di un tipo sociale chiuso ne la circostanza di una coincidenza soggettiva tra soci e gestori inducono gli interpreti ad adottare un parametro di diligenza meno rigoroso per la valutazione della condotta amministrativa rispetto a quello standard richiesto per le società di capitali.Cfr.MONDINI P. F., La responsabilità degli amministratori nei confronti della società: profili sostanziali, in Srl commentario a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano, 2011 717 e 1 quanto trattasi di attività inerente all’esercizio di una attività professionale come prescritto dal principio generale in materia di inadempimento di obbligazioni dell’art. 1176 coma secondo del codice civile. L’analisi letterale della disposizione in esame richiama rispettivamente la responsabilità degli amministratori, il diritto di controllo dei soci, l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, la revoca degli stessi e la possibile corresponsabilità dei soci. In particolare occorre sottolineare come proprio all’interno dell’articolo 2476 si crei un significativo intreccio, argomento cruciale per l’interno elaborato che ci si accinge a portare a termine, tra la responsabilità dei soci “accessoria”5 a quella degli amministratori: vi può essere, infatti, una responsabilità dei quotisti se vi è anche una responsabilità dei gestori6. La responsabilità degli amministratori verso la società nasce, quindi, quando sussistono nel contempo la violazione di uno degli obblighi generali o specifici, il danno al patrimonio sociale e il nesso di casualità tra la prima e il secondo. Deve poi essere negata la responsabilità nel momento in cui l’illecito contestato agli amministratori non abbia provocato un pregiudizio patrimoniale o abbia determinato dei vantaggi come si verifica per la redazione del bilancio e la tenuta delle scritture contabili. Con riferimento alla prova dell’inadempimento occorre che siano violati gli obblighi generici e specifici. Con riferimento agli obblighi generici la società attrice deve indicare il modello di comportamento diligente al quale si sarebbe dovuto attenere l’organo amministrativo per arrivare ad assolvere la propria prestazione e dimostrare che la condotta effettivamente tenuta risulta difforme da questo modello. L’amministratore è responsabile in modo solidale verso la società per effetto del quale tutti i titolari della funzione gestoria e rispondono personalmente per l’intero pregiudizio provocato al patrimonio sociale. La responsabilità in esame deve intendersi esclusivamente per fatto proprio e per propria colpa: tale osservazione, supportata dalla più accreditata opinione7 presente nel previgente sistema che trova ulteriore conforto nel meccanismo che concede l’esonero della responsabilità anche sulla base del difetto CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. Atti del convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 299 ss 6 ANGELILLIS A, sub art. 2476, in L.A. BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità limitata. Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Milano, 2008, 79 7 ANGELILLIS A, sub art. 2476, in L.A. BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità limitata. Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Milano, 2008, 79 5 soggettivo. Altra parte della dottrina 8 afferma che il meccanismo di solidarietà nella S.r.l. opera come una sorta di presunzione di responsabilità in capo a tutti gli incaricati dell’ufficio, la cui prova liberatoria, consistente nella dimostrazione della mancanza di colpa, assume un contenuto concreto variabile sul piano soggettivo in funzione dal grado di diligenza richiesto a ciascun amministratore. Sotto una ulteriore impostazione 9 si potrebbe affermare che l’articolo 2476, in effetti, proprio nel definire il concetto di responsabilità, la sua estensione e i suoi limiti, risulta essere la necessaria conseguenza, e cosi non può non essere, di quanto statuito all’interno dell’articolo 2475 primo comma , che dispone in modo limpido come salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società risulta essere affidata ad uno o più soci. Senza disposizioni da parte dello statuto allora esiste una coincidenza tra soci e amministratori e quindi coloro i quali sono in possesso di quote o partecipazioni sociali possono diventare gestori10. Occorre, peraltro, precisare come per decenni la letteratura 11 ha studiato la problematica della responsabilità nella prospettiva del fenomeno delle esternalità negative, denunciando la necessità di correlare alla regola sulla limitazione patrimoniale del rischio d'impresa la previsione di tecniche di repressione dell'abuso dello schermo della personalità giuridica; la seconda di ordine funzionale: ovi si noti che un redivivo sentimento di liberalismo ha ispirato CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. Atti del convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 299 ss 8 ZANARDO A., L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci "cogestori": luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c. in Riv. soc. 2009, 2-3, 498 10 La disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c., introdotta dal legislatore del 2003 nell'ambito della disciplina della responsabilità degli amministratori di s.r.l., prevede che, in ipotesi di mala gestio, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi siano solidalmente responsabili con gli amministratori verso la società, i singoli soci e i terzi (v., altresì, il nuovo art. 146, comma 2, lett. b, l. fall.). I primi commenti della norma hanno posto in luce come la stessa costituisca il logico corollario, sotto il profilo della responsabilità, della varietà di articolazioni che la funzione amministrativa può assumere, in seguito alla riforma del 2003, nella s.r.l. e, in particolare, della maggior contiguità tra potere gestorio e posizione dei soci in detto tipo sociale (1). Più precisamente, la facoltà di attribuire competenze relative all'amministrazione della società ai soci, tanto in sede di redazione dell'atto costitutivo (ex art. 2479, comma 1, prima parte, o art. 2468, comma 3, c.c.), quanto nel concreto svolgimento dell'attività d'impresa per volontà di un numero qualificato di soci o di uno o più amministratori (art. 2479, comma 1, seconda parte), troverebbe bilanciamento nella previsione di una responsabilità dei soci medesimi per i danni che il loro comportamento abbia concorso a cagionare. Cfr. CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. Atti del convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 299 ss 11 Così la dottrina prevalente: CAGNASSO O., La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova, Cedam, 2007, 268 s.; 9 il recente provvedimento legislativo di revisione del diritto societario, compensando una maggiore libertà organizzativa con l'affermazione di nuove forme di responsabilità; la terza di ordine pratico: ove si rilevi come l'introduzione del principio contenuto nel settimo comma dell'art. 2476 c.c. congiuntamente alla previsione dell'art. 2497 c.c. e prima ancora al riconoscimento della responsabilità dell'amministratore di fatto pare indicativa di una non equivoca evoluzione della concezione di repressione degli illeciti compiuti dai soci, dettata prevalentemente dal ricorso ai rimedi comuni della responsabilità civile. Quanto appena accennato rispetto le previsioni contenute all’interno dell’articolo 2476 del codice civile e negli articoli destinati a disciplinare la responsabilità e l’equilibrio dei poteri all’interno delle società di capitali portino a schematizzare una sorta di binomio potereresponsabilità12. Tale strutturazione ha generato un equivoco sulla portata sistematica della norma, almeno quando concepita come disposizione speciale introdotta dalla riforma 13. Conclusione, questa, avvalorata dalla convinzione che intravede nell'art. 2476, comma settimo, c.c., la rappresentazione di un elemento essenziale della s.r.l., con le note conseguenze già illustrate da giurisprudenza e dottrina: talune riferibili direttamente al riconoscimento del tipo sociale, ove l'interpretazione della responsabilità come misura destinata a realizzare un virtuoso bilanciamento con i poteri attribuiti ai soci in questo modello societario. Il settimo comma dell’articolo 2476 cc introduce nella disciplina della S.r.l. una responsabilità del socio per i danni arrecati alla società, ai soci o ai terzi. Si tratta di una grande novità di carattere sistematico e, al contempo, pratico applicativo, “dal momento che per la prima volta viene espressamente superato, da parte del legislatore italiano, il cosiddetto dogma della irresponsabilità del socio, in quanto tale, per i danni cagionati nella sua attività deliberativa e o gestionale”14. E’ utile ricordare che la compresenza nella Srl di un organo amministrativo distinto dalla collettività dei soci lascia sussistere in capo a quest’ultima una competenza concorrente con quella del primo secondo quanto disposto dall’articolo 2479 comma primo del Codice Civile. A questa si somma, da un punto di vista concettuale, anche quanto previsto nell’articolo 2468 comma 3 del Codice civile che prevede la possibilità di attribuire DEMURO I, Distribuzione e spostamento di competenza tra amministratori e (decisioni dei) soci nella s.r.l., in Giur. comm., 2005, I, 871 13 ZANARDO A., L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci "cogestori": luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c. in Riv. soc. 2009, 2-3, 498 14 TOMBARI U., in S.r.l. commentario, a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano, 2011 717 e ss. 12 in capo ai soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società. Tra le altre cose, una possibile ingerenza del socio, nella gestione della società non risulta essere estranea ad ogni ipotesi. L’articolo 2476 al settimo comma pone quindi dei problemi interpretativi di rilievo che si innestano sul fondamento della responsabilità del socio e ai presupposti di applicazione e alla condotta rilevante. La responsabilità di cui all'art. 2476, comma settimo, c.c., costituisce corollario normativo della caratterizzazione personalistica del tipo sociale. Communis opinio vuole infatti che, in corrispondenza alle evidenze della nuova disciplina, informata alla massima libertà organizzativa e alla mobile ripartizione delle competenze gestorie, il legislatore avrebbe introdotto il contrappeso della responsabilità deliberativa dei soci15. Accennando al dibattito dottrinale16 che si è acceso intorno al contenuto dell’art. 2476, non solo al comma settimo ma anche negli altri capi vista l’importanza della disciplina in esso contenuta, occorre dire come la resistenza a concepire l'art. 2476, comma settimo, c.c., come norma speciale della s.r.l. può essere vinta tenendo conto del titolo che legittima l'estensione della responsabilità a centri decisionali diversi dagli amministratori. Sebbene rilevante, l'argomento in letteratura non è stato affrontato sempre con chiarezza, anche perché obiettivamente scivoloso17. Sia consentito, per comodità espositiva, ricorrere ad una semplificazione della questione, riducendo la complessità del dibattito nella contrapposizione di due orientamenti: per un verso, l'opinione di coloro che giustificano la responsabilità sulla base della violazione dei principi di buona fede e correttezza18. Nella norma, anzi, convivono tensioni che vanno valutate nella prospettiva di un interesse trasversale alle società di capitali, già indicativamente espresso dal passaggio da un sistema di prevenzione e repressione degli illeciti fondato rigidamente sulla responsabilità degli amministratori ad un sistema dinamico incentrato sulla responsabilità amministrativa (v. anche la responsabilità per l'esercizio di attività di direzione e coordinamento)19. 15 ZANARDO A., L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci "cogestori": luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c. in Riv. soc. 2009, 2-3, 498 16 MELI V, La responsabilità dei soci nella s.r.l.,in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso,diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 667 ss. 17 CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. Atti del convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 299 ss 18 DEMURO I, Distribuzione e spostamento di competenza tra amministratori e (decisioni dei) soci nella s.r.l., in Giur. comm., 2005, I, 871 19 RESCIGNO M., Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture ed incertezze: una prima riflessione,in Società,2003, 2bis, 332 Ponendo il principio contenuto nell'art. 2476, comma settimo, c.c., in collegamento diretto con le norme di funzionamento dell'organizzazione dell'impresa collettiva, infatti, non potrebbe non affermarsi l'estensione della responsabilità (amministrativa) a coloro che di fatto partecipano all'attività compresi i soci che occasionalmente abbiano concorso alla formazione della volontà di compiere gli atti gestori anche in tipi sociali diversi dalla s.r.l20. L’essenza dell’articolo 2476, soprattutto con la prescrizione contenuta all’interno del settimo comma, è quella di attribuire la responsabilità di atti dannosi non solo a chi materialmente li concretizza ma anche a coloro i quali sono gli artefici. Questo per cercare di sopperire a quella che potrebbe essere definita una mancanza del codice civile nel caso della società a responsabilità limitata con riferimento specifico ai suoi meccanismi decisionali. Nella s.p.a., come accennato la disciplina risulta essere decisamente più chiara. Bibliografia CAPO, Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata,in Giur. comm.,2003, I, 516 20 ZANARDO A., L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci "cogestori": luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c. in Riv. soc. 2009, 2-3, 498 MONDINI P. F., La responsabilità degli amministratori nei confronti della società: profili sostanziali, in Srl commentario a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano, 2011 p. 629 e ss. e ANGELILLIS A, sub art. 2476, in BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità limitata. Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Milano, 2008, 79 MONDINI P. F., La responsabilità degli amministratori nei confronti della società: profili sostanziali, in Srl commentario a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano, 2011 717 e CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. Atti del convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 299 ss ANGELILLIS A, sub art. 2476, in L.A. BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità limitata. Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Milano, 2008, 79 CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. Atti del convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 299 ss CAGNASSO O., La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova, Cedam, 2007, 268 s.; DEMURO I, Distribuzione e spostamento di competenza tra amministratori e (decisioni dei) soci nella s.r.l., in Giur. comm., 2005, I, 871 TOMBARI U., in S.r.l. commentario, a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano, 2011 717 e ss. MELI V, La responsabilità dei soci nella s.r.l.,in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso,diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 667 ss.