DIRITTO COMMERCIALE

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DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO COMMERCIALE
LA RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI S.R.L
La dottrina1 usualmente distingue tra doveri degli amministratori a contenuto specifico, vale a
dire comportamenti tipizzati da norme di legge o statuto e obblighi che possiamo definire
generali. Tra questa ultima tipologia si annovera anche l’obbligo di esercitare le proprie
funzioni e quindi gestire l’impresa in tutte le sue fasi e gradi senza alcun conflitto di interesse
e con il requisito della diligenza. Sono delle clausole generali che hanno il compito di fornire
un contenuto concreto alla pretesa dedotta in obbligazione.
Gli amministratori devono perseguire l’interesse sociale e non agire in conflitto di interessi
secondo il dettato dell’art. 2475 ter. Proprio con riferimento al perseguimento dell’interesse
sociale non è stato previsto, dopo la riforma, un parametro richiesto per l’adempimento della
prestazione previsto dalla corrispondente norma della Spa senza nessun riferimento diretto o
indiretto ad altri criteri. A tal proposito si riporta opinione di autorevole dottrina 2 che ha
sostenuto come manchi nella Srl una dialettica tra investitori e gestori professionali del loro
investimento che caratterizza
la società per azioni e quindi la responsabilità degli
amministratori all’interno della Srl debba essere valutata secondo una sorta di “metro
affievolito”3, rispetto alla società a base azionaria. Si afferma il concetto e quindi il paradigma
oggettivo del mandatario richiamato dall’art. 2260 codice civile in materia di società personali
come prototipo utilizzabile per l’ipotesi di gestione di patrimoni altrui, con la preclusione per
i soci di lamentare l’eventuale difetto di ulteriori competenze soggettive necessarie
e
opportune in capo ai soggetti nominati.4 Vale, a priori ed in ogni caso, il criterio della
diligenza professionale che trova applicazione anche per le Società a responsabilità limitata in
ZANARDO A., L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci
"cogestori": luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c. in Riv. soc. 2009, 2-3, 498
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MONDINI P. F., La responsabilità degli amministratori nei confronti della società: profili sostanziali,
in Srl commentario a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano, 2011 p. 629 e ss. e
3
ANGELILLIS A, sub art. 2476, in L.A. BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità limitata.
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari,
Milano, 2008, 79
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Nelle esperienze straniere ne la scelta di un tipo sociale chiuso ne la circostanza di una coincidenza
soggettiva tra soci e gestori inducono gli interpreti ad adottare un parametro di diligenza meno
rigoroso per la valutazione della condotta amministrativa rispetto a quello standard richiesto per le
società di capitali.Cfr.MONDINI P. F., La responsabilità degli amministratori nei confronti della
società: profili sostanziali, in Srl commentario a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano,
2011 717 e
1
quanto trattasi di attività inerente all’esercizio di una attività professionale come prescritto dal
principio generale in materia di inadempimento di obbligazioni dell’art. 1176 coma secondo
del codice civile.
L’analisi letterale della disposizione in esame richiama rispettivamente la responsabilità degli
amministratori, il diritto di controllo dei soci, l’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori, la revoca degli stessi e la possibile corresponsabilità dei soci. In particolare
occorre sottolineare come proprio all’interno
dell’articolo 2476 si crei un significativo
intreccio, argomento cruciale per l’interno elaborato che ci si accinge a portare a termine, tra
la responsabilità dei soci “accessoria”5 a quella degli amministratori: vi può essere, infatti, una
responsabilità dei quotisti se vi è anche una responsabilità dei gestori6.
La responsabilità degli amministratori verso la società nasce, quindi, quando sussistono nel
contempo la violazione di uno degli obblighi generali o specifici, il danno al patrimonio
sociale e il nesso di casualità tra la prima e il secondo.
Deve poi essere negata la
responsabilità nel momento in cui l’illecito contestato agli amministratori non abbia
provocato un pregiudizio patrimoniale o abbia determinato dei vantaggi come si verifica per
la redazione del bilancio e la tenuta delle scritture contabili. Con riferimento alla prova
dell’inadempimento occorre che siano violati gli obblighi generici e specifici. Con riferimento
agli obblighi generici la società attrice deve indicare il modello di comportamento diligente al
quale si sarebbe dovuto attenere l’organo amministrativo per arrivare ad assolvere la propria
prestazione e dimostrare che la condotta effettivamente tenuta risulta difforme da questo
modello. L’amministratore è responsabile in modo solidale verso la società per effetto del
quale tutti i titolari della funzione gestoria
e rispondono personalmente per l’intero
pregiudizio provocato al patrimonio sociale. La responsabilità in esame deve intendersi
esclusivamente per fatto proprio e per propria colpa: tale osservazione, supportata dalla più
accreditata opinione7
presente nel previgente sistema che trova ulteriore conforto nel
meccanismo che concede l’esonero della responsabilità anche sulla base del difetto
CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. Atti del
convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 299 ss
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ANGELILLIS A, sub art. 2476, in L.A. BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità limitata.
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari,
Milano, 2008, 79
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ANGELILLIS A, sub art. 2476, in L.A. BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità limitata.
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari,
Milano, 2008, 79
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soggettivo. Altra parte della dottrina 8 afferma che il meccanismo di solidarietà nella S.r.l.
opera come una sorta di presunzione di responsabilità in capo a tutti gli incaricati dell’ufficio,
la cui prova liberatoria, consistente nella dimostrazione della mancanza di colpa, assume un
contenuto concreto variabile sul piano soggettivo in funzione dal grado di diligenza richiesto
a ciascun amministratore.
Sotto una ulteriore impostazione 9 si potrebbe affermare che
l’articolo 2476, in effetti, proprio nel definire il concetto di responsabilità, la sua estensione e
i suoi limiti, risulta essere la necessaria conseguenza, e cosi non può non essere, di quanto
statuito all’interno dell’articolo 2475 primo comma , che dispone in modo limpido come salvo
diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società risulta essere
affidata ad uno o più soci. Senza disposizioni da parte dello statuto allora esiste una
coincidenza tra soci e amministratori e quindi coloro i quali sono in possesso di quote o
partecipazioni sociali possono diventare gestori10.
Occorre, peraltro, precisare come per decenni la letteratura 11 ha studiato la problematica
della responsabilità nella prospettiva del fenomeno delle esternalità negative, denunciando la
necessità di correlare alla regola sulla limitazione patrimoniale del rischio d'impresa la
previsione di tecniche di repressione dell'abuso dello schermo della personalità giuridica; la
seconda di ordine funzionale: ovi si noti che un redivivo sentimento di liberalismo ha ispirato
CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. Atti del
convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 299 ss
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ZANARDO A., L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci
"cogestori": luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c. in Riv. soc. 2009, 2-3, 498
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La disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c., introdotta dal legislatore del 2003 nell'ambito della
disciplina della responsabilità degli amministratori di s.r.l., prevede che, in ipotesi di mala gestio, i
soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi siano
solidalmente responsabili con gli amministratori verso la società, i singoli soci e i terzi (v., altresì, il
nuovo art. 146, comma 2, lett. b, l. fall.). I primi commenti della norma hanno posto in luce come la
stessa costituisca il logico corollario, sotto il profilo della responsabilità, della varietà di articolazioni
che la funzione amministrativa può assumere, in seguito alla riforma del 2003, nella s.r.l. e, in
particolare, della maggior contiguità tra potere gestorio e posizione dei soci in detto tipo sociale (1).
Più precisamente, la facoltà di attribuire competenze relative all'amministrazione della società ai soci,
tanto in sede di redazione dell'atto costitutivo (ex art. 2479, comma 1, prima parte, o art. 2468, comma
3, c.c.), quanto nel concreto svolgimento dell'attività d'impresa per volontà di un numero qualificato di
soci o di uno o più amministratori (art. 2479, comma 1, seconda parte), troverebbe bilanciamento nella
previsione di una responsabilità dei soci medesimi per i danni che il loro comportamento abbia
concorso a cagionare. Cfr. CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del
processo societario. Atti del convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004,
299 ss
11
Così la dottrina prevalente: CAGNASSO O., La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto
commerciale, diretto da G. Cottino, Padova, Cedam, 2007, 268 s.;
9
il recente provvedimento legislativo di revisione del diritto societario, compensando una
maggiore libertà organizzativa con l'affermazione di nuove forme di responsabilità; la terza di
ordine pratico: ove si rilevi come l'introduzione del principio contenuto nel settimo comma
dell'art. 2476 c.c. congiuntamente alla previsione dell'art. 2497 c.c. e prima ancora al
riconoscimento della responsabilità dell'amministratore di fatto pare indicativa di una non
equivoca evoluzione della concezione di repressione degli illeciti compiuti dai soci, dettata
prevalentemente dal ricorso ai rimedi comuni della responsabilità civile.
Quanto appena accennato rispetto le previsioni contenute all’interno dell’articolo 2476 del
codice civile e negli articoli destinati a disciplinare la responsabilità e l’equilibrio dei poteri
all’interno delle società di capitali portino a schematizzare una sorta di binomio potereresponsabilità12. Tale strutturazione ha generato un equivoco sulla portata sistematica della
norma, almeno quando concepita come disposizione speciale introdotta dalla riforma 13.
Conclusione, questa, avvalorata dalla convinzione che intravede nell'art. 2476, comma
settimo, c.c., la rappresentazione di un elemento essenziale della s.r.l., con le note
conseguenze già illustrate da giurisprudenza e dottrina: talune riferibili direttamente al
riconoscimento del tipo sociale, ove l'interpretazione della responsabilità come misura
destinata a realizzare un virtuoso bilanciamento con i poteri attribuiti ai soci in questo
modello societario.
Il settimo comma dell’articolo 2476 cc introduce nella disciplina della S.r.l. una responsabilità
del socio per i danni arrecati alla società, ai soci o ai terzi. Si tratta di una grande novità di
carattere sistematico e, al contempo, pratico applicativo, “dal momento che per la prima volta
viene espressamente superato, da parte del legislatore italiano, il cosiddetto dogma della
irresponsabilità del socio, in quanto tale, per i danni cagionati nella sua attività deliberativa e
o gestionale”14. E’ utile ricordare che la compresenza nella Srl di un organo amministrativo
distinto dalla collettività dei soci lascia sussistere in capo a quest’ultima una competenza
concorrente con quella del primo secondo quanto disposto dall’articolo 2479 comma primo
del Codice Civile. A questa si somma, da un punto di vista concettuale, anche quanto
previsto nell’articolo 2468 comma 3 del Codice civile che prevede la possibilità di attribuire
DEMURO I, Distribuzione e spostamento di competenza tra amministratori e (decisioni dei) soci
nella s.r.l., in Giur. comm., 2005, I, 871
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ZANARDO A., L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci
"cogestori": luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c. in Riv. soc. 2009, 2-3, 498
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TOMBARI U., in S.r.l. commentario, a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano, 2011 717
e ss.
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in capo ai soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società. Tra le altre cose,
una possibile ingerenza del socio, nella gestione della società non risulta essere estranea ad
ogni ipotesi. L’articolo 2476 al settimo comma pone quindi dei problemi interpretativi di
rilievo che si innestano sul fondamento della responsabilità del socio e ai presupposti di
applicazione e alla condotta rilevante.
La responsabilità di cui all'art. 2476, comma settimo, c.c., costituisce corollario normativo
della caratterizzazione personalistica del tipo sociale. Communis opinio vuole infatti che, in
corrispondenza alle evidenze della nuova disciplina, informata alla massima libertà
organizzativa e alla mobile ripartizione delle competenze gestorie, il legislatore avrebbe
introdotto il contrappeso della responsabilità deliberativa dei soci15.
Accennando al dibattito dottrinale16 che si è acceso intorno al contenuto dell’art. 2476, non
solo al comma settimo ma anche negli altri capi vista l’importanza della disciplina in esso
contenuta, occorre dire come la resistenza a concepire l'art. 2476, comma settimo, c.c., come
norma speciale della s.r.l. può essere vinta tenendo conto del titolo che legittima l'estensione
della responsabilità a centri decisionali diversi dagli amministratori. Sebbene rilevante,
l'argomento in letteratura non è stato affrontato sempre con chiarezza, anche perché
obiettivamente scivoloso17. Sia consentito, per comodità espositiva, ricorrere ad una
semplificazione della questione, riducendo la complessità del dibattito nella contrapposizione
di due orientamenti: per un verso, l'opinione di coloro che giustificano la responsabilità sulla
base della violazione dei principi di buona fede e correttezza18.
Nella norma, anzi, convivono tensioni che vanno valutate nella prospettiva di un interesse
trasversale alle società di capitali, già indicativamente espresso dal passaggio da un sistema di
prevenzione e repressione degli illeciti fondato rigidamente sulla responsabilità degli
amministratori ad un sistema dinamico incentrato sulla responsabilità amministrativa (v.
anche la responsabilità per l'esercizio di attività di direzione e coordinamento)19.
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ZANARDO A., L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci
"cogestori": luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c. in Riv. soc. 2009, 2-3, 498
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MELI V, La responsabilità dei soci nella s.r.l.,in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian
Franco Campobasso,diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 667 ss.
17
CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. Atti del
convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 299 ss
18
DEMURO I, Distribuzione e spostamento di competenza tra amministratori e (decisioni dei) soci
nella s.r.l., in Giur. comm., 2005, I, 871
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RESCIGNO M., Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture ed incertezze:
una prima riflessione,in Società,2003, 2bis, 332
Ponendo il principio contenuto nell'art. 2476, comma settimo, c.c., in collegamento diretto
con le norme di funzionamento dell'organizzazione dell'impresa collettiva, infatti, non
potrebbe non affermarsi l'estensione della responsabilità (amministrativa) a coloro che di fatto
partecipano all'attività compresi i soci che occasionalmente abbiano concorso alla formazione
della volontà di compiere gli atti gestori anche in tipi sociali diversi dalla s.r.l20.
L’essenza dell’articolo 2476, soprattutto con la prescrizione contenuta all’interno del settimo
comma, è quella di attribuire la responsabilità di atti dannosi non solo a chi materialmente li
concretizza ma anche a coloro i quali sono gli artefici. Questo per cercare di sopperire a quella
che potrebbe essere definita una mancanza del codice civile nel caso della società a
responsabilità limitata con riferimento specifico ai suoi meccanismi decisionali. Nella s.p.a.,
come accennato la disciplina risulta essere decisamente più chiara.
Bibliografia
CAPO, Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata,in Giur.
comm.,2003, I, 516
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ZANARDO A., L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci
"cogestori": luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c. in Riv. soc. 2009, 2-3, 498
MONDINI P. F., La responsabilità degli amministratori nei confronti della società: profili sostanziali,
in Srl commentario a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano, 2011 p. 629 e ss. e
ANGELILLIS A, sub art. 2476, in BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità limitata. Commentario
alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Milano, 2008, 79
MONDINI P. F., La responsabilità degli amministratori nei confronti della società: profili sostanziali,
in Srl commentario a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano, 2011 717 e
CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. Atti del
convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 299 ss
ANGELILLIS A, sub art. 2476, in L.A. BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità limitata.
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari,
Milano, 2008, 79
CIAN G (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. Atti del
convegno di studi (Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Padova, 2004, 299 ss
CAGNASSO O., La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G.
Cottino, Padova, Cedam, 2007, 268 s.;
DEMURO I, Distribuzione e spostamento di competenza tra amministratori e (decisioni dei) soci nella
s.r.l., in Giur. comm., 2005, I, 871
TOMBARI U., in S.r.l. commentario, a cura di DOLMETTA A., PRESTI G., Giuffrè, Milano, 2011 717 e
ss.
MELI V, La responsabilità dei soci nella s.r.l.,in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian
Franco Campobasso,diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 667 ss.