(L\222art. 10 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della

Transcript

(L\222art. 10 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della
L’art. 10 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia r...
1 di 2
http://www.anailatina.it/2015/10/lart-10-della-circolare-23-ottobre-20...
Associazione Nazionale Avvocati Italiani
Sezione di Latina
L’art. 10 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia reitera l’errore
sulla decorrenza del termine per impugnare.
24 ottobre 2015
Armando Argano
L’art. 10 della circolare 23 ottobre 2015, recante “Comunicazione integrale dei provvedimenti del
giudice“, è praticamente identico all’art. 10 della precedente circolare 28 ottobre 2014,
interamente sostituita da quella attuale (cfr. la tabella sottoriportata con il testo a confronto).
Si reitera così l’errore dell’anno scorso circa la decorrenza del termine per impugnare, per il quale
viene erroneamente indicato come dies a quo quello in cui perviene la comunicazione di
cancelleria, in contrasto con quanto dispone l’art. 133 comma 2 c.p.c. (cfr. il nostro commento del
4-11-2014)
A tale errore già aveva posto rimedio la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la
sentenza 25662/2014 (da noi massimata e pubblica in questo sito), ma per una evidente svista
non se ne è tenuto conto nella emanazione della ultima circolare.
[Armando Argano - 24 ottobre 2015]
(ringrazio per la segnalazione l’Avv. Francesco Fusco di Fondi)
Art. 10
Art. 10
Circ. Min. Giustizia
Circ. Min. Giustizia
28 ottobre 2014
23 ottobre 2015
Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un
provvedimento su supporto cartaceo, è
necessario che la cancelleria ne
acquisisca copia informatica al fine di
adempiere all’obbligo di cui all’art. 45
disp. att. C.p.c., come modificato
dall’art. 16 d.l. 179/12. La norma
richiamata, infatti, così dispone: “Il
Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un
provvedimento su supporto cartaceo, è
necessario che la cancelleria ne
acquisisca copia informatica al fine di
adempiere all’obbligo di cui all’art. 45
disp. att. c.p.c., come modificato
dall’art. 16 d.l. n. 179/2012. La norma
richiamata, infatti, così dispone: “Il
biglietto
biglietto
contiene
in
ogni
caso
contiene
in
dell’ufficio
ogni
caso
l’indicazione d ell’ufficio giudiziario,
l’indicazione
giudiziario,
della sezione alla quale la causa è
della sezione alla quale la causa è
24/10/2015 13.36
L’art. 10 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia r...
2 di 2
http://www.anailatina.it/2015/10/lart-10-della-circolare-23-ottobre-20...
assegnata, dell’istruttore se è nominato,
assegnata, dell’istruttore se è nominato,
del numero del ruolo generale sotto il
del numero del ruolo generale sotto il
quale l’affare è iscritto e del ruolo
quale l’affare è iscritto e del ruolo
dell’istruttore, il nome delle parti ed il
dell’istruttore, il nome delle parti ed il
testo
testo
integrale
del
provvedimento
integrale
del
provvedimento
comunicato”.
comunicato”.
Solo l’integrale acquisizione di copia
Solo l’integrale acquisizione di copia
informatica del provvedimento del
informatica
giudice
cartaceo del giudice consente, infatti,
(laddove
nativamente
questo
cartaceo)
sia
consente,
l’invio
del
del
biglietto
provvedimento
telematico
di
infatti, l’invio del biglietto telematico
cancelleria contenente copia integrale
di
del provvedimento, in modo da far
cancelleria
contenente
copia
integrale del provvedimento, in modo
decorrere
da
l’impugnazione.
far
decorrere
i
termini
per
i
termini
per
l’impugnazione.
Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 45,
Si segnala, a tal proposito, che l’art. 45
lett. b), d.l. n. 90/2014, ha modificato la
formulazione
dell’art.
133
c.p.c.,
introducendo l’obbligo di dare notizia alle
parti del deposito della sentenza
mediante biglietto contenente non più il
solo dispositivo, ma il testo integrale
della
sentenza
medesima,
così
armonizzando le due disposizioni in
questione.
lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la
formulazione del l’art. 133 c.p.c.,
introducendo l’obbligo di dare notizia alle
parti del deposito della sentenza
mediante biglietto contenente non più il
solo dispositivo, ma il testo integrale
della
sentenza
medesima,
così
armonizzando le due disposizioni in
questione.
24/10/2015 13.36