(L\222art. 10 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della
Transcript
(L\222art. 10 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della
L’art. 10 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia r... 1 di 2 http://www.anailatina.it/2015/10/lart-10-della-circolare-23-ottobre-20... Associazione Nazionale Avvocati Italiani Sezione di Latina L’art. 10 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia reitera l’errore sulla decorrenza del termine per impugnare. 24 ottobre 2015 Armando Argano L’art. 10 della circolare 23 ottobre 2015, recante “Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice“, è praticamente identico all’art. 10 della precedente circolare 28 ottobre 2014, interamente sostituita da quella attuale (cfr. la tabella sottoriportata con il testo a confronto). Si reitera così l’errore dell’anno scorso circa la decorrenza del termine per impugnare, per il quale viene erroneamente indicato come dies a quo quello in cui perviene la comunicazione di cancelleria, in contrasto con quanto dispone l’art. 133 comma 2 c.p.c. (cfr. il nostro commento del 4-11-2014) A tale errore già aveva posto rimedio la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 25662/2014 (da noi massimata e pubblica in questo sito), ma per una evidente svista non se ne è tenuto conto nella emanazione della ultima circolare. [Armando Argano - 24 ottobre 2015] (ringrazio per la segnalazione l’Avv. Francesco Fusco di Fondi) Art. 10 Art. 10 Circ. Min. Giustizia Circ. Min. Giustizia 28 ottobre 2014 23 ottobre 2015 Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. C.p.c., come modificato dall’art. 16 d.l. 179/12. La norma richiamata, infatti, così dispone: “Il Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall’art. 16 d.l. n. 179/2012. La norma richiamata, infatti, così dispone: “Il biglietto biglietto contiene in ogni caso contiene in dell’ufficio ogni caso l’indicazione d ell’ufficio giudiziario, l’indicazione giudiziario, della sezione alla quale la causa è della sezione alla quale la causa è 24/10/2015 13.36 L’art. 10 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia r... 2 di 2 http://www.anailatina.it/2015/10/lart-10-della-circolare-23-ottobre-20... assegnata, dell’istruttore se è nominato, assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo testo integrale del provvedimento integrale del provvedimento comunicato”. comunicato”. Solo l’integrale acquisizione di copia Solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del informatica giudice cartaceo del giudice consente, infatti, (laddove nativamente questo cartaceo) sia consente, l’invio del del biglietto provvedimento telematico di infatti, l’invio del biglietto telematico cancelleria contenente copia integrale di del provvedimento, in modo da far cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo decorrere da l’impugnazione. far decorrere i termini per i termini per l’impugnazione. Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 45, Si segnala, a tal proposito, che l’art. 45 lett. b), d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione. lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione del l’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione. 24/10/2015 13.36