Regolamento comunale per l`utilizzo degli spazi esterni/dehors di

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Regolamento comunale per l`utilizzo degli spazi esterni/dehors di
Approvato con delibera
Commissario Prefettizio con i
poteri del Consiglio Comunale
n. 14 del 25.03.2014
Regolamento comunale per l'utilizzo degli spazi esterni/dehors di cui
all’art.44, comma 6 delle N.T.A. del P.G.T.
INDICE
Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEI “DEHORS”
Art. 3 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”
Art. 4 - AMBITI DI VALORE STORICO E AMBIENTALE
Art. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI “DEHORS” DI TIPO COPERTO E MODALITA' DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ART. 6 - NULLA OSTA PREVENTIVO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER l’OCCUPAZIO-NE
DI SUOLO
ART. 7 - PROCEDURA ABILITATIVA IN MATERIA DI EDILIZIA
ART. 8 - RINNOVO CONCESSIONE
ART. 9 - ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D’ESERCIZIO
ART. 10 - DANNI ARRECATI A TERZI
ART. 11 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI "DEHORS"
ART. 12 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE
ART. 13 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
ART. 14 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE
PUBBLICO
ART. 15 - RIMOZIONE DEL DEHORS SU SUOLO PRIVATO
ART. 16 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
ART. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Allegato A: Abaco di cui all’art. 4 del presente Regolamento
REGOLAMENTO
Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI
Il presente regolamento disciplina gli interventi previsti dall’art. 44 comma 6 delle NTA del vigente
Piano di governo del territorio, nonché dagli art. 17 e 19 delle NTA del vigente Piano dei Servizi,
con l’obiettivo di migliorare l'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di favorire la
destagionalizzazione, l’aggregazione sociale, la rivitalizzazione della città, l'utilizzo del suolo
pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di
regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.
Il presente regolamento disciplina quindi la collocazione su suolo pubblico, privato d’uso pubblico
e privato, di elementi di arredo tipo “dehors”, annessi a locali con esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande, e “chioschi”.
Ai fini del presente regolamento, per “dehors” si intende l'insieme degli elementi mobili posti in
modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio (su area pubblica, su
area privata gravata da servitù di uso pubblico o privata) per il ristoro all'aperto annesso ad un
locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.
Ai fini del presente regolamento, si definiscono “chioschi” quei manufatti identificabili come
installazioni facilmente rimovibili al servizio del pubblico, realizzate mediante strutture collocate,
ma non fissate in modo permanente, al suolo pubblico. I chioschi devono essere installati nel
rispetto della programmazione regionale e comunale per il rilascio delle autorizzazioni inerenti i
pubblici esercizi e le rivendite di giornali e riviste, nonché delle leggi sanitarie vigenti.
Le tipologie di attività che possono essere esercitate nei chioschi sono:
a. vendita di fiori, articoli di artigianato, souvenir, produzioni artistiche tipiche, oggettistica;
b. vendita di giornali e riviste;
c. promozione culturale e turistica.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita quale attività accessoria alle
attività prevalenti sopra elencate. Su istanza di parte, la vendita di ulteriori beni, diversi da quelli
elencati, può essere concessa in conformità alla Legge e con espressa motivazione. Nei chioschi è
vietata l'installazione di slot machine.
Fatta salva la composizione di cui all'articolo 2, il dehors può essere:
1. Aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente
circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non
circoscrivere e racchiudere l’ambiente;
2. Delimitato: lo spazio aperto o coperto da porticato occupato con delimitazioni fisiche laterali o
frontali che determinino un ambiente circoscritto;
3. Coperto: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili,
comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche,
private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro
all’aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5;
Strutture innovative: ossia soluzioni di “dehors” o “chiosco” appositamente progettate a
carattere innovativo per forma, materiali e relative esclusivamente a situazioni particolari.
Per “dehors” o “chiosco” stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito
all'uso pubblico, o privato, per un periodo complessivo non superiore a mesi nove.
Per “dehors” o “chiosco” permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito
all'uso pubblico, o privato, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal
giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
L'elemento di arredo “dehors”, come sopra definito, deve essere caratterizzato da “precarietà e
facile rimovibilità” e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata
all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, nel caso di installazione su suolo
pubblico, la procedura è subordinata alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso
non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le
attività di somministrazione alimenti e bevande.
Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo articolo 5,
o con finalità diverse da quelle previste dal comma 6 del presente articolo, è normato dalla
disciplina edilizia ordinaria.
Il presente regolamento non si applica agli stands, di cui si domanda collocazione per brevissimo
periodo, in quanto deputati ad iniziative di rapida conclusione, quali, ad esempio, raccolta di
firme, attività di sensibilizzazione a campagne sociali, referendum, a tali fattispecie si applica il
Regolamento comunale in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.
Art. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEI “DEHORS”
Gli elementi costitutivi dei “dehors”, di cui al precedente articolo, sono classificati come di seguito
indicato:
1. Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
2. Elementi costitutivi: di perimetrazione, di copertura;
3. Elementi accessori: fioriere, pedane, stufe a irraggiamento, etc.
Art. 3 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DI “DEHORS” E CHIOSCHI
3.1 - DEHORS
Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare
su suolo pubblico un “dehors”, deve ottenere dal Comune il nulla osta preventivo di cui al
successivo art. 6 e la relativa concessione di occupazione dello stesso, dovrà anche richiedere ed
ottenere l’autorizzazione paesaggistica prevista dal D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza,
garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al
suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in
concessione.
Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada, in
particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale
di sicurezza. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od
orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i
competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.
Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come
previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non
inferiore a metri 1,50. Quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è
ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la
circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza
non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze
(manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in
dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.
Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono
ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo
percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque
valutate in sede di esame dell'istanza.
L'installazione del dehors potrà essere consentita in carreggiata esclusivamente in zone a traffico
limitato (ZTL) ed a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità.
L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli
spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti
alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di
detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.
Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio
cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad
eccezione di strade con traffico veicolare con velocità massima limitata a 50 km/h.
Non sono occupabili da dehors e/o chioschi gli spazi pubblici esistenti sulle scalinate del Borgo e
sulle vie trasversali di collegamento tra di esse, fatto salvo la posa di sedie, tavoli, panche e
fioriere nelle aree per le quali sia stata ottenuta regolare concessione di occupazione spazio.
I dehors ed i chioschi non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi
autorizzati dal Comune. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere
architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità
tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è
ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o
eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una
pedana.
Tutti gli elementi che costituiscono il “dehors”, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non
devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi
mediante zavorrature o bullonature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di
pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l’assenza di soluzioni
alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.
I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter
resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). In particolare, per quelli di
tipo chiuso, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza
strutturale.
Nel posizionamento dei “dehors” devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti
tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non
dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non
forniti di chiusura idraulica.
In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli
esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano
effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o
infrastrutture.
E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del
suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere.
Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
All'interno della sagoma dei “dehors” sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari relativi alle
insegne d’esercizio del locale di riferimento.
Il dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori e/o piante ornamentali, avendo cura che
non creino ostacolo al passaggio. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono
prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima
generazione ad alto rendimento.
Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un
corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici
adiacenti.
3.2 – CHIOSCHI
L'installazione dei chioschi è consentita nelle aree da individuarsi con atto della Giunta
Comunale, a valere quale direttiva di indirizzo ai competenti Uffici dell'Ente, fermo restando il
rispetto dei parametri stabiliti nel successivo comma.
Le installazioni di nuovi chioschi devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:
 L'installazione sul suolo pubblico è consentita purché il chiosco non costituisca intralcio
diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli, non limiti la visibilità delle strade e della
segnaletica stradale;
 I chioschi devono essere conformi al Regolamento Locale di Igiene e non devono essere in
contrasto con vincoli paesistico/ambientali o norme urbanistiche/edilizie che ne vietino
espressamente l'installazione;
 I chioschi possono essere collocati in spazi pedonali protetti (piazze, marciapiedi, banchine,
zone pedonali o a traffico limitato, aree verdi) o in aree a parcheggio;
 Nelle aree verdi, l'installazione è consentita a condizione che il chiosco insista su una superficie
calpestabile almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco stesso. In tali casi, il
Concessionario sarà tenuto alla cura del verde pubblico nell'area verde sulla quale il chiosco
deve essere installato;
 Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei
marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, anche in
adiacenza di fabbricati, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei
portatori di handicap di almeno metri 1,5 antistanti il chiosco stesso;
 I chioschi, qualora installati in prossimità o in adiacenza di muri o fabbricati, devono
mantenere una distanza minima da porte e finestre di cinque metri; sono fatti salvi i diritti dei
terzi;
 La distanza dell'installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus
dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal Codice della strada e comunque non inferiore a
cinque metri;
E' consentita l'installazione di chioschi nelle aree di pertinenza delle strutture sportive e culturali
di proprietà dell'Amministrazione, da parte dei soggetto affidatario, salvo esplicito divieto espresso
nella relativa convenzione.
In ogni caso la tipologia di installazione delle strutture in esame resta subordinata alle esigenze di
viabilità, ordine pubblico e agli interessi collettivi che di volta in volta potranno verificarsi e nel
rispetto dei pareri degli uffici pubblici all'uopo preposti.
Art. 4 - AMBITI DI VALORE STORICO E AMBIENTALE
L’allegato abaco al presente regolamento costituisce l’indicazione di massima in termini di
materiali, colori e tipologie relativi ai “dehors” e “chioschi” da installare nel centro storico.
L’autorizzazione paesaggistica prevista dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 va richiesta nel caso di
installazioni di “dehors” e “chioschi” più impattanti della semplice collocazione di arredi base ed
elementi accessori di cui al precedente art. 2 comma 2.
Va preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico. Le
proposte di “dehors” e “chioschi” non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le
relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.
Art. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI “DEHORS” DI TIPO COPERTO E DEI CHIOSCHI
E MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
In sede di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dovrà essere valutata la compatibilità
della stessa, per dimensioni, consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita.
La struttura del “dehors” di tipo coperto deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e
copertura con materiali leggeri, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto.
L’altezza massima dei “dehors” di tipo coperto, misurata internamente all’appoggio della radice
della copertura, non potrà superare in ogni caso 3 metri, derogabili in relazione alla necessità di
armonizzare il dehors con l’edificio (o gli edifici) adiacente. In ogni caso il dehors potrà avere un
solo livello ed all’interno non potrà essere realizzato alcun tipo di soppalco.
Eventuali impianti per l’illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente
rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su
pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In
ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun
fastidio. In presenza di irradiatori di calore, gli elementi dei “dehors” dovranno essere realizzati
con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.
I chioschi devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali legno, ferro, ghisa,
rame , acciaio, vetro. Tutti chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili
e/o amovibili. E’ consentito attrezzare l'area limitrofa al chiosco con elementi di arredo che siano
comunque omogenei all'arredo urbano circostante.
Gli arredi all'interno dei detti chioschi dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro, in
sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante.
Per garantire decoro ed estetica al manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono
apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo. A tal
fine la progettazione dovrà far si che organi di collegamento come dadi, viti od altro non appaiano
sulle superfici esterne del chiosco, ad eccezione dei rivetti che fanno parte integrante della
soluzione formale proposta.
Il tecnico incaricato dall'interessato, già in sede di formulazione grafica del progetto, dovrà
redigere i particolari costruttivi, in cui si evincano i criteri che si adotteranno per rispondere alla
esigenza sopra riportata. In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere
annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con
riferimento alle operazioni di finitura superficiale (sabbiatura, verniciatura, etc.).
E' consentito il rilascio in concessione di aree esterne limitrofe ai chioschi qualora sia dimostrata
la relativa esigenza e a condizione che non sia di ostacolo all'uso pubblico del territorio correlato.
La cura, sistemazione e mantenimento in buono stato d'uso e conservazione delle stesse aree
resta a carico dei concessionari dei chioschi. Qualora in una stessa via o nel medesimo ambito
urbano venga consentita l'installazione di più di un chiosco, questi dovranno essere tra loro
omogenei per forma, colore e materiale nel rispetto della vigente normativa di tutela ambientale.
II chiosco e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in
materia di superamento di barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da
I chioschi devono essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e
pulizia di superfici.
Le falde della copertura devono essere costituite da lastre di rame o di altro materiale compatibile
con le norme di riferimento vigenti.
L'aggetto del tetto è rifinito da una fascia verticale che ospita la conversa di raccolta delle acque
meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all'esterno del
manufatto.
Gli infissi per le vetrate devono essere realizzati nello stesso materiale utilizzato per la struttura
portante del chiosco e per gli elementi di tamponatura. Le chiusure esterne sono realizzabili con
serrande in legno o metalliche, verniciate col medesimo colore della struttura.
Non è' consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, insegne, etc).
Nessun'altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc.) potrà essere utilizzata per l'inserimento o
come supporto di elementi o messaggi pubblicitari.
Gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature
similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare
disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed
inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della
sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto.
Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle
acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie,
vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto.
La zoccolatura non dovrà essere nascosta da elementi espositivi in modo da risultare continua e
dovrà essere realizzata (o rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica
dell'ambiente di inserimento.
Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto può essere collocato un corpo illuminante a luce
naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non recare danno
visivo ad eventuali osservatori esterni. II sistema di illuminazione, sia interno che esterno, dovrà
comunque essere il risultato di un progetto unitario redatto secondo le direttive impartite dalla
vigente legislazione.
I locali dei chiosco dovranno avere altezza media interna pari a metri 3,00 e comunque altezza
minima non inferiore in nessun punto a metri 2,40;
La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 12,00 e non
superiore a mq 25,00 e/o a forma circolare con raggio non superiore a metri 2,50. Per i chioschi
siti in centro storico o in aree per le quali la particolare conformazione del sito consenta solo
l'installazione di piccole strutture, la superficie utile netta può essere ridotta fino ad un minimo di
mq. 6,00. A tale superficie va aggiunta quella occorrente per i servizi igienici, se richiesti.
In ogni caso è possibile variare le misure se le condizioni morfologiche e/o ambientali dovessero
essere di impedimento a quanto sopra stabilito ( presenza di alberi di alto fusto, marciapiedi,
passi carrabili ecc.).
I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare
l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo.
I chioschi dovranno rispettare i requisiti igienico-sanitari di cui al Regolamento Locale di Igiene.
I chioschi dovranno essere dotati di idonei sistemi di smaltimento di acque e liquidi prodotti
nell'attività ovvero in occasione della medesima.
Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì
tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.
ART. 6 - NULLA OSTA PREVENTIVO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER l’OCCUPAZIONE DI SUOLO FINALIZZATA ALLA POSA DI DEHORS
Il titolare di un locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda
collocare un dehors stagionale o permanente su un area pubblica o soggetta a servitù di uso
pubblico dovrà ottenere il preventivo nulla osta (VEDI REGOLAMENTO COSAP ) alla concessione
di occupazione del suolo, che potrà avere efficacia dal giorno di effettivo inizio dell’occupazione.
La domanda di concessione per l’occupazione del suolo finalizzata all’installazione dei dehors deve
essere presentata corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:
a - breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica
vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
b - adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di
fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di
integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali
e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del
luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate
le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta
(situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli
arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture,
materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico
abilitato alla professione;
c - indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane,
delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche
attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
d - campione del tessuto nel caso di copertura prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso
di copertura in tessuto;
e - nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare
qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione
si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente,
occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità
immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente.
f - autorizzazione paesaggistica e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.
La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo
complessivo non superiore a mesi 9 (nove) nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'art. 1
ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate al successivo articolo 8.
Il rilascio della concessione comporta la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o
assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell’area in via sostitutiva del
soggetto inadempiente. L’importo della fideiussione sarà stabilito nell’ambito della definizione
annuale delle tariffe comunali.
La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed
esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.
ART. 7 – ASSEGNAZIONE SPAZI ED AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI CHIOSCHI
L'assegnazione degli spazi per l’installazione di chioschi a titolo duraturo avverrà mediante bando
ad evidenza pubblica, sulla base di un progetto di massima, tenendo conto, nella formazione
della graduatoria, dei seguenti elementi, indicati in ordine di importanza:
 Qualità dell'idea progettuale e materiali utilizzati;
 Originalità dell'idea imprenditoriale, valutata mediante la distanza del chiosco da altri
esercizi, della stessa tipologia o in sede fissa, che esercitino la medesima attività.
Le istanze di partecipazione al bando di selezione possono essere inoltrate da parte di soggetti in
possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività proposta, oltre a quelli
previsti dalla legge e dal protocollo di legalità ai fini antimafia. Nel rispetto del Regolamento
COSAP, i titolari di attività già esistenti hanno diritto di prelazione in sede di rinnovo ovvero di
ammodernamento o diversa localizzazione della struttura esistente.
I progetti sono valutati da una commissione, composta da tre membri, anche esterni, nominati
dalla Giunta Comunale aventi complessivamente specifiche competenze in materia
ambientale, tecnica, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze.
I titoli duraturi sono rilasciati al massimo per durata quinquennale, a tale cadenza o,
comunque, a cessazione dell'efficacia del titolo rilasciato sono reindetti i necessari bandi.
Per gli spazi per i quali non venga presentata alcuna richiesta nell'ambito del bando di selezione,
l'assegnazione potrà avvenire direttamente su richiesta dell'interessato. Della presentazione
dell'istanza, in tal caso, è data pubblicazione sul sito dell'Ente e la stessa, fermo restando il
possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, previsti dal presente regolamento, viene accolta dopo
il decorso di giorni 15 dalla data di pubblicazione. In caso di presentazione di ulteriori domande
entro tale termine, si procede a valutazione comparativa, secondo quanto sopra previsto.
Nel caso, in cui, dopo la gara, con proprio atto, la Giunta aumenti l'elenco degli spazi assegnabili,
introducendo nuovi siti, questi vanno assegnati all'esito di bando, anche se non è trascorso un
triennio dall'ultimo pubblicato.
Non è ammesso il rilascio di più autorizzazioni per chioschi sul suolo pubblico in capo al
medesimo soggetto, inteso sia quale ditta individuale, che quale socio di impresa collettiva.
L'assegnatario dello spazio, che sia risultato vincitore della selezione o giudicato idoneo al rilascio,
deve inoltrare, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione la richiesta per l'installazione del
chiosco, corredata dalla documentazione necessaria al rilascio del Provvedimento Unico. Tale
richiesta deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:
A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
B. Ragione sociale se trattasi di Società;
C. Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce;
D. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio
dell'attività.
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
 Progetto in sei copie, sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato, in scala adeguata,
nel quale, assieme alle caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati
tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti, nonché
l'indicazione della disciplina di sosta o divieto, ovvero l'eventuale presenza di fermate del
mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i
riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare
anche la tipologia del chiosco, i materiali, le dimensioni, i colori, le distanze dagli
immobili circostanti, le alberature e le strade;
 Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa
aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione.
In caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di sessanta
giorni, l'assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e si procede ad assegnare il
posto al concorrente che segue in graduatoria.
Il bando di selezione di cui al presente articolo è emanato per la prima volta entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, a cadenza
triennale.
Ugualmente è stabilito per l'indizione del bando avente ad oggetto titolo temporaneo, per cui si
applica la medesima disciplina, di cui sopra.
Per l'installazione di nuovi chioschi è necessario ottenere contestualmente le seguenti
autorizzazioni:
 Autorizzazione all'esecuzione di opere a carattere temporaneo;
 Concessione di suolo pubblico;
 Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, su posteggio fisso, eventualmente
abilitante anche alla somministrazione di alimenti e bevande, quando ammesso ai sensi
del presente regolamento;
 Idoneità igienico-sanitaria (se prevista per il tipo di attività da svolgere);
 Autorizzazione allo scarico fognario o idoneo sistema equipollente, previsto per legge;
 Ogni altra autorizzazione dovuta connessa con l'esercizio dell'attività secondo le
modalità e la programmazione prevista dalle norme settoriali, che si intendono
integralmente richiamate.
 di ogni altra amministrazione competente.
L'istanza è esaminata da una Conferenza di Servizi, convocata dal Responsabile dello Sportello
Unico Attività Produttive. Le autorizzazioni e i pareri, qualora non siano già state rilasciate
autonomamente in una fase precedente, sono sostituite dal parere favorevole espresso in sede
di Conferenza ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.
Entro 30 giorni dalla richiesta, se regolare in ogni sua parte e nella documentazione allegata, il
Responsabile dell’area tecnica procede a convocare la Conferenza di Servizi.
I pareri a rendersi dai membri componenti della Conferenza, in vista della convocazione di
quest'ultima, possono anche essere previamente resi per iscritto.
La Conferenza di Servizi è composta dai seguenti soggetti, i quali esprimono pareri e relativi
voti ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda:
 Responsabile dello S.U.A.P che presiede la Conferenza;
 Responsabile dell’Area Tecnica;
 Responsabile dell’Area Commercio;
 Dirigente del Settore Tributi;
 Dirigente del Settore Polizia Municipale;
 Dirigente o funzionario delegato ASL, qualora sia necessaria un'autorizzazione o un
nulla-osta sanitario;
 Commissione paesaggio;
 Soprintendenza.
 Rappresentanti di ogni altro ente o amministrazione;
I citati soggetti hanno facoltà di nominare delegati.
Alla Conferenza di Servizi si applica la L. 241/90 e s.m.i.
Il relativo parere è obbligatorio e vincolante in ordine al provvedimento finale.
Ove la Conferenza abbia deliberato in senso favorevole all'interessato, nei 15 giorni successivi
alla data della Conferenza si provvede a comunicarne gli esiti della stessa all'interessato,
richiedendo il pagamento degli oneri edilizi e di concessione del suolo pubblico, nonché il
deposito cauzionale.
Il concessionario provvede entro trenta giorni al versamento degli oneri di cui al comma
precedente, calcolati in relazione all'intervento che si intende realizzare.
Ove l'interessato non provveda alla pagamento degli oneri entro 30 giorni dalla richiesta,
previa diffida ad ottemperare entro i successivi 15 giorni, viene disposta l'archiviazione della
pratica.
Il provvedimento unico di autorizzazione è disposto nei 15 giorni successivi al pagamento degli
oneri. Il procedimento deve concludersi comunque entro un termine non superiore a 90 giorni
dall'istanza.
L'installazione del chiosco deve concludersi entro 90 giorni dal rilascio della relativa
autorizzazione, a pena di revoca della stessa, salvo proroga concedibile in caso di
comprovata necessità, per ritardi imprevisti o imprevedibili e in ogni caso per cause non
imputabili a negligenza del concessionario.
Terminata l'installazione del chiosco, per poter esercitare l'attività il richiedente dovrà
presentare certificato di regolare esecuzione e conformità delle opere rispetto al progetto
approvato, redatto da tecnico abilitato di propria fiducia.
Non è ammessa la cessione o l'affitto d'azienda a terzi della concessione rilasciata.
In caso di trasferimento di un chiosco in una nuova localizzazione, nell'ambito di quelle
consentite, dovrà essere richiesta un'autorizzazione, per la cui istruttoria si applicano le
disposizioni previste per le nuove installazioni.
E' consentito il sub-ingresso degli eredi diretti nella gestione dell'attività, purché in possesso dei
requisiti oggettivi e soggettivi, di cui al presente regolamento, nel caso, in cui gli stessi succedano
nella titolarità e nella gestione effettiva dell'impresa concessionaria; il sub-ingresso avrà durata
pari a quella del titolo in cui si succede.
In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 7 giorni e inferiore a 4 mesi nell'arco
di un anno solare, il titolare dovrà inoltrare comunicazione all'Amministrazione Comunale.
Per sospensioni dell'attività superiori a 4 mesi, il richiedente dovrà presentare richiesta di
autorizzazione, indicando i motivi della sospensione e il periodo di chiusura. L'istanza potrà essere
accolta per comprovati motivi che impediscano effettivamente Io svolgimento dell'attività, e il
periodo di sospensione non potrà comunque superare i dodici mesi consecutivi. Qualora l'istanza
venga respinta, la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 4 mesi comporterà la revoca
dell'autorizzazione;
La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione.
ART. 8 - INSTALLAZIONE DEHORS - PROCEDURA ABILITATIVA IN MATERIA DI EDILIZIA
L’installazione del “dehors” è subordinata a comunicazione preventiva S.C.I.A., a cui dovrà essere
allegata la seguente documentazione:

copia degli elaborati progettuali;

copia autorizzazione occupazione suolo pubblico;

polizza fideiussoria di cui al precedente art. 6 (nel caso di occupazione di suolo pubblico);

copia del preventivo nulla osta rilasciato dal servizio comunale di cui al precedente articolo 6;

copia autorizzazione paesaggistica;

copia di ulteriori eventuali autorizzazioni rilasciate.
ART. 9 - RINNOVO CONCESSIONE RELATIVA AI DEHORS
1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata
previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e
non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi annui consecutivi, indipendentemente
dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente
regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata nuova domanda.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale
o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60
giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del
dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i
versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente) o in
alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto. Costituisce
causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del
richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi
dovuti.
ART. 10 - ATTIVITÀ CONSENTITE NEI DEHORS ED ORARIO D’ESERCIZIO
L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è
considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto
dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienicosanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel
rispetto
della
normativa
in
materia
di
orari
e
di
inquinamento
acustico.
Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente
autorizzati dalla competente struttura comunale.
Nei dehors è vietata l'installazione di slot machine e di apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento.
Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.
ART. 11 - DANNI ARRECATI A TERZI
Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi
esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di
proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a
richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative
vigenti.
Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale,
gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità
indicate dai competenti servizi Lavori Pubblici e Polizia Municipale.
ART. 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI "DEHORS" E CHIOSCHI
Tutte le componenti dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario,
di
sicurezza,
di
decoro
e
non
deve
essere
adibito
ad
uso
improprio.
E’ fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i
manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza
l’Amministrazione Comunale, previa verifica dell’inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà
senz’altro procedere d’ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con
successivo, conseguente addebito a carico dell’esercente, delle spese relative e di quant’altro
occorresse per l’ottenimento dell’area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e
riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è totalmente a carico
del concessionario/autorizzato. Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti,
allacciamenti ENEL, acqua, fognatura, ripristino suolo) sono a carico del concessionario.
Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori),
nell'ambito dei criteri generali di cui al presente regolamento dovrà essere preventivamente
autorizzata, secondo le forme procedurali previste per le nuove autorizzazioni.
Alla scadenza dei termini stabiliti dal provvedimento di rilascio, ovvero in caso di decadenza,
revoca o cessazione dell'attività, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione
dell'Amministrazione, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere
di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione
del manufatto. Il tutto entro i trenta giorni successivi alla scadenza. Qualora l'interessato non
provveda, l'Amministrazione dispone la rimozione d'ufficio della struttura e/o la rimessa in
pristino dello stato dei luoghi, incamerando a tal fine l'importo della polizza fideiussoria.
ART. 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE
Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors e/o chioschi senza la
prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali
di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto
a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni
consecutivi dalla contestazione.
Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente competente emana atto di diffida,
intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal
ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non
provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse
d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.
L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione
per l'anno successivo.
Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese
sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni;
scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è
dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di
smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si
dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e
della vigilanza.
Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità
dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di
settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima prevista dall’art. 7 bis del Dlgs 267/00.
ART. 14 – ESTINZIONE, DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
Si determina l'estinzione
dell'autorizzazione.
della
concessione
per
decorrenza
dei
termini
di
validità
Si determina decadenza:
 nel caso di mancato pagamento del canone oltre tre mesi dopo la scadenza dei termini
stabiliti;
 qualora l'attività del chiosco non venga esercitata per un periodo superiore a quattro
mesi, in assenza di specifica autorizzazione;
 in caso di fallimento della ditta autorizzata;
 per perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
 per perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione, in sede di gara per
l'assegnazione degli spazi sui quali collocare il chiosco;
La decadenza dell'autorizzazione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata la
sussistenza di uno dei fatti sopra indicati.
La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 gli elementi di arredo non vengono custoditi secondo le modalità previste all'articolo 12;
le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica,
accertato dalle autorità competenti;
 in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e
degli altri tributi di legge;
 nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 15;
 nel caso di sub-concessione od affidamenti non autorizzati;
 nel caso di mutamento dell'attività senza l'autorizzazione;
 nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura;
 nel caso di modifiche alla struttura non autorizzate;
 per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni costituenti parte integrante e sostanziale del
provvedimento unico.
La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 Alle strutture autorizzate sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto
approvato;
 gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienicosanitarie e la sicurezza;
 nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 15.
In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà
riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che
legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
I provvedimenti di decadenza, sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente
competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e
l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati
nella diffida stessa.
ART. 15 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE
PUBBLICO
Oltre a quanto previsto al precedente articolo 14, la concessione di occupazione del suolo pubblico
relativa a dehors e chioschi può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per
motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di
preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni
di preavviso.
La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale,
per motivi d’interesse pubblico, nei seguenti casi:

ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l’esecuzione di opere
di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi
o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio
ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al
destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a
carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà
avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;

per l’effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata
degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un
preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura
dell’esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell’incolumità pubblica, l’ente competente
all’attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione
saranno a carico del concessionario;

per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per
sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il
manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza. Al concessionario non sarà
dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di
mancata occupazione. E' prevista altresì la revoca in caso di perdita dei requisiti necessari per
l'esercizio dell'attività, nonché in caso di revoca di uno o più singoli provvedimenti autorizzatori.
In caso di indisponibilità dell'area concessa, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione,
quest'ultima può proporre una nuova localizzazione del chiosco, temporanea o permanente. A
tal fine, le spese necessarie per il trasferimento della struttura nella nuova sede,
comprese tutte le opere provvisionali, strutturali, impiantistiche saranno a carico
dell'interessato.
ART. 16 - RIMOZIONE DEL DEHORS SU SUOLO PRIVATO
Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 14 non riconducibili al
caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del
“dehors” su suolo privato.
ART. 17 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors e chioschi è temporanea ed è soggetta
al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico. II canone è commisurato alla superficie
totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors e/o chiosco.
La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone e successive
modifiche ed integrazioni. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del
Regolamento citato, comporterà automaticamente la revisione del canone ai sensi del presente
Regolamento.
Per le modalità ed i termini del pagamento del canone si fa riferimento al vigente Regolamento per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di
aree pubbliche.
Il contributo per l’installazione di dehors è determinato in misura pari al canone di occupazione
del suolo pubblico maggiorata del 20%.
Ovvero :
- occupazione di suolo pubblico con arredi di base (art. 2 punti 1 e 3 del presente
regolamento): pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come da
REGOLAMENTO COSAP;
- occupazione di suolo pubblico con dehors (art. 2 punto 2 del presente regolamento) o
chioschi : pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come da REGOLAMENTO
COSAP maggiorato del 20%;
ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di
approvazione.
I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture di qualsiasi tipo, su
suolo pubblico e privato, comunque autorizzate prima dell’entrata in vigore del regolamento e
difformi dallo stesso, devono adeguarsi alla presente normativa allo scadere della concessione in
atto.
I dehors autorizzati qualora difformi dal presente regolamento, devono adeguarsi al presente
regolamento allo scadere della concessione in atto.
Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima
dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle
norme previste dal presente Regolamento.
Il presente regolamento prevale sulle norme contenute in altri regolamenti comunali vigenti
qualora le stesse risultino in contrasto con esso.
Allegato A: Abaco di cui all’art. 4 del presente Regolamento
Di seguito si riportano alcune indicazioni circa le caratteristiche dei manufatti tipo “dehors” o
“chioschi” da installare all’interno del centro storico.
STRUTTURA PERIMETRALE
Materiali
Legno, metallo, vetro
Colore
legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite /
canna di fucile se in metallo
Modalità di posa
ancorata al suolo mediante zavorra ture e/o con piastre e bullonature
escluso plinti e/o fondazioni in cls
STRUTTURA DI COPERTURA
Materiali
struttura portante con elementi esili in legno, ferro, acciaio, alluminio,
copertura in telo impermeabile o tessuto ombreggiante avvolgibile, o in
lamiera di ferro, rame , cristallo trasparente.
Colore
preferibilmente legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno,
antracite / canna di fucile se in metallo, colore del telo o tessuto adeguato
al contesto (facciate edifici limitrofi)
Altezza massima
metri 3 all’appoggio della copertura
Modalità di posa
ancorata al suolo mediante zavorra ture e/o con bullonature agli elementi
di delimitazione perimetrale escluso opere in cls
ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE
Tipologia
fioriera in legno o metallo, pannello con struttura in metallo, legno, vetro
trasparente
Materiali
legno, ferro, alluminio, acciaio, rame, cristallo trasparente
Colore
preferibilmente legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno,
antracite / canna di fucile se in metallo
Altezza massima
Interna metri 3 misurata alla radice
Modalità di posa
ancorata al suolo mediante zavorra ture e/o con piastre e bullonature
escluso plinti e/o fondazioni in cls
TENDE LATERALI E/O DI COPERTURA
Quando consentite ai sensi del presente regolamento esse devono avere le medesime
caratteristiche, per materiale e colore del tessuto o telo in copertura. Le stesse devono inoltre
essere verticali.