Emergenza Sanitaria! - Croce d`oro

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Emergenza Sanitaria! - Croce d`oro
MANUALE di SUPPORTO
“Emergenza Sanitaria!
Aspetti Medico – Legali per il Volontariato
Modulo (B) AUTISTI
AUTISTI
Sono:
Responsabili della tenuta dei mezzi;
Responsabili della Guida.
Non sono:
Responsabili dei percorsi;
Devono conoscere il Codice della Strada con riferimento alla guida in Urgenza.
Ricordare che:
L'uso della sola sirena da diritto alla precedenza solo in presenza della Forza Pubblica.
L'uso del solo lampeggiante non è consentito e non da diritto a nessuna precedenza.
L'uso contemporaneo di segnalatori acustici e visivi consente di non seguire alcune regole del Codice della
Strada, ma sempre con prudenza. (Per esempio si può passare con il rosso o imboccare un divieto di
transito ma a velocità tale che il mezzo possa essere individuato e/o bloccato per tempo).
CASI FREQUENTI:
Un paziente all'arrivo in Pronto Soccorso è sotto la responsabilità del Medico di Guardia. Quest'ultimo deve
essere immediatamente messo a conoscenza del nuovo arrivo con il codice di gravita. ( L'omesso o
ritardato avviso del Medico di Guardia o del personale del punto di Triage e l'ingiustificato parcheggio di un
mezzo di soccorso possono rispettivamente concretizzare almeno due tipi di reato: " Omissione di atti
d'ufficio" ed " Interruzione di pubblico servizio ".
Nel caso durante un servizio si riscontri altra persona bisognosa di soccorso (ad esempio un incidente sul
percorso) avvisare la Centrale Operativa 118, per sapere se continuare la propria missione o fermarsi sul
posto e mandare altri in sostituzione sul primo intervento.
In caso di Trattamento Sanitario Obbligatorio il paziente va sempre accompagnato da Medico e Forze
dell'Ordine. Solitamente, a meno che non ci sia un immediato pericolo di vita per il paziente, il T. S. O. sul
territorio è di competenza dei Medici della Salute Mentale, in ogni caso il paziente non va abbandonato fino
a quando non vi sia l'intervento di un Medico che decida il da farsi.
Se sussistono pericoli per l'incolumità fisica dei Soccorritori Volontari, spetta alle Forze dell'Ordine
ripristinare le condizioni di sicurezza. Non tentare mai di immobilizzare con la forza il paziente.
Se un paziente rifiuta il ricovero, in assenza di Medico, farsi firmare il foglio apposito (se il paziente non
firma non lo si può obbligare) e comunicare sempre con la Centrale Operativa 118, che deciderà il da farsi,
In caso di persona incosciente, se si è ricevuto l'ordine di caricare dalla Centrale Operativa, il consenso è
presunto e giustificato dallo stato di necessità (Altrimenti si commetterebbe il reato di omissione di
soccorso). In caso di minorenni decidono i genitori o chi ha la patria podestà, comunque avvisare la
Centrale Operativa in caso di rifiuto per l'eventuale intervento dei Servizi Sociali.
In caso di morte sospetta ed in presenza delle Forze dell'Ordine sul posto non spostare il cadavere e non
toccare nulla senza consenso (solo il Medico, per competenza professionale, può contestare ad un
Pubblico Ufficiale il fatto che il paziente possa essere ancora in vita) Comunque, in caso di circostanze
sospette:
Limitare il proprio intervento alle necessità terapeutiche senza alterare in alcun modo la scena;
Quando necessario, rimuovere gli abiti tagliandoli per non alterare eventuali tracce di armi da fuoco o
altro, conservandoli in appositi sacchetti con etichetta. Non sciogliere nodi e non tagliare corde (in caso
di impiccati).
Segnalare la presenza di eventuali tracce biologiche o altre circostanze sospette di carattere sanitario.
Nel caso un paziente rifiuti di essere condotto nell'ospedale di competenza assegnato dalla Centrale
Operativa 118, comunicare subito con la Centrale stessa. Solitamente se le condizioni del paziente lo
permettono, si fa firmare al paziente l'apposito modulo di rifiuto del ricovero e lo si conduce nel nosocomio
a lui gradito, in caso di condizioni gravi subordinate alla presenza di posti letto particolari (ad esempio
rianimazione o U.T.I.C.) saranno la centrale operativa e/o il Medico sul posto a decidere la destinazione
del paziente indipendentemente dalla volontà di terzi.
NORMATIVA SU AUTOAMBULANZA, AUTOMEDICA.
Articoli del Codice della Strada inerenti la guida di mezzi di soccorso e l'utilizzo dei sistemi supplementari acustico
visivi.
Art. n. 173 comma 2 Utilizzo di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
Art. n. 172 comma 3 Esenzione dall'uso delle cinture.
Art. n. 177 Circolazione degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a Servizio di Polizia o Antincendio e delle Ambulanze.
Essere un autista sicuro
Essere in buone condizioni fisiche;
Essere in buone condizioni psichiche, e saper controllare le vostre emozioni;
Essere in grado di agire in condizioni di stress;
Avere fiducia nelle vostre capacità di autista;
Essere tolleranti nei confronti degli altri conducenti;
Non guidare mai sotto l'effetto di sostanze tossiche o dell'alcool;
Valutare criticamente la vostra capacità di guida;
Non guidare senza lenti nel caso abbiate un difetto di vista;
Non guidare se siete preoccupati a causa di problemi personali.
USO DEI SISTEMI SUPPLEMENTARI DI ALLARME:
Usare i sistemi supplementari di allarme solo quando è davvero necessario;
Non presupporre che tutti gli automobilisti sentano il segnale;
Utilizzare i sistemi visivi ed acustici congiuntamente (ricordatevi che danno la patente anche a persone
sordomute);
Non avvicinatevi troppo a un veicolo prima di azionare la sirena, il conducente potrebbe spaventarsi e
causare un incidente;
La sirena a volte influenza anche gli stessi autisti di ambulanza facendo loro aumentare la velocità
sensibilmente.
PERTANTO:
RISERVATE L'IMPIEGO DEI LAMPEGGIANTI E DELLA SIRENA ALLE URGENZE VERE
LE NORME DICONO CHIARAMENTE CHE IL GUIDATORE
DI UNA AMBULANZA DEVE PROCEDERE NEL PIENO
RISPETTO DELLA SICUREZZA.
ESTRATTO DAL CODICE DELLA STRADA:
Sommario:
177.1 Comportamento dei Conducenti.
177.1.1 Uso dei dispositivi supplementari di allarme.
177.1.2 Esenzione da obblighi, limitazioni, divieti.
177.1.3 Esatta definizione dell'ambito dell'esenzione.
177.2 Comportamento degli altri utenti.
177 3 Sanzioni.
La disciplina particolare della circolazione dei veicoli di Polizia e di Soccorso è dettata dall'art. 177 del Codice della
Strada che accoglie con alcune integrazioni la disciplina dell'art. 126 del Codice della Strada abrogato. Importanti
appaiono anche le massime della Corte di Cassazione che hanno precisato il reale contenuto della norma per
quanto concerne l'esenzione dagli obblighi e dai divieti previsti per i mezzi di Polizia e di Soccorso impegnati in
urgenti servizi d'istituto i cui principi, in parte, sono stati recepiti dalla nuova normativa.
177.1. Comportamento dei Conducenti.
L'analisi del comportamento che possono tenere i conducenti durante lo svolgimento dei servizi di Polizia o di
Soccorso deve necessariamente basarsi oltre che sull'esame delle disposizioni normative anche su quello delle
massime e degli indirizzi generali precisati dalla Corte di Cassazione che, anche se ammessi in vigenza dal vecchio
Codice, mantengono la loro validità per tutte le disposizioni rimaste inalterate nel nuovo Codice.
177.1.1. Uso dei dispositivi supplementari di allarme.
L'art. 177 stabilisce che i veicoli di Polizia e di Soccorso possono usare il dispositivo acustico supplementare di
allarme (sirena) e, se installato, anche quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu esclusivamente per
l'espletamento di servizi urgenti di Istituto(l).
A questi veicoli gli Agenti del traffico in servizio agli incroci regolati, provvederanno a concedere immediatamente la
via libera.
Va precisato che per veicoli adibiti a servizi di polizia e antincendio si intendono sia gli autoveicoli sia i motoveicoli,
e che i mezzi di soccorso, non comprendono solo le ambulanze ma anche i veicoli assimilati, adibiti al trasporto di
plasma o di organi.
Dall'esame del primo comma dell'art. 177 emergono varie considerazioni.
Intanto, la norma si preoccupa che l'abuso, ossia il funzionamento continuativo e indiscriminato, dei dispositivi
supplementari di allarme non faccia perdere credibilità all'importante segnalazione che essi hanno il compito di
trasmettere.
Per questo motivo un'attenzione particolare merita l'espressione "per l'espletamento di servizi urgenti di
istituto" che compare nell'art. 177.
Con tale espressione si vuole sottolineare che il conducente di veicoli di polizia o di soccorso può fare uso del
dispositivo acustico supplementare di allarme da solo o, se lo ritiene opportuno e se il veicolo ne è dotato, anche
insieme al dispositivo a luce lampeggiante blu, esclusivamente quando il servizio che si sta svolgendo in quel
momento è effettivamente urgente, nel senso che richiede un intervento tempestivo e improrogabile poiché si è
verificato, o si sta per verificare, un evento che può comportare danni alle persone o gravi danni alle cose.
Le situazioni pratiche vanno necessariamente poste in relazione al tipo di servizio che l'ente cui il veicolo appartiene
è chiamato istituzionalmente a svolgere, così, per i veicoli dei Vigili del Fuoco un servizio si potrà dire urgente
quando sia rivolto a tutelare l'incolumità pubblica dai rischi connessi ad incendi o ad altre calamità naturali e cosi
via.
L'urgenza deve essere quindi valutata caso per caso, e questa valutazione è rimessa al giudizio del conducente del
veicolo di Soccorso o di Polizia, in relazione alle circostanze del caso concreto, agli ordini ricevuti, ecc. (2).
La Cassazione ha sentenziato che al fine di stabilire se possa ritenersi legittimo l'uso del dispositivo d'allarme da
parte dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi di Polizia o di soccorso, non occorre accertare l'effettiva urgenza del
servizio d'istituto, ma deve aversi riguardo alla ragionevole rappresentazione che dell'urgenza abbia potuto farsi il
conducente.
Al conducente quindi non è imposto l'obbligo di usare i citati dispositivi ma ne è data soltanto la facoltà, che egli
potrà poi attuare o meno a seconda della propria valutazione della situazione(l).
Inoltre, il dispositivo a cui prioritariamente fa riferimento la norma è il dispositivo acustico, al quale quello luminoso
(se installato) può essere associato o no, sempre secondo la libera valutazione del conducente.
La sua scelta, tuttavia, condiziona il comportamento successivo come detto al paragrafo seguente.
177.1.2 Esenzione da obblighi, limitazioni, divieti.
I conducenti dei veicoli sopra citati, nell'espletamento di "Servizi urgenti di istituto", se usano congiuntamente il
dispositivo acustico supplementare d'allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, sono esentati
dall'osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione, prescrizioni della segnaletica stradale e norme di
comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli Agenti del traffico, ma sempre nel rispetto delle
regole di comune prudenza e diligenza.
Anche a questa norma vanno fatte alcune considerazioni: in primo luogo va notato che l'esenzione dal rispetto delle
citate norme sulla circolazione vale solo se il veicolo ha in funzione simultaneamente entrambi i dispositivi
supplementari d'allarme (sia la sirena, sia i lampeggiatori).
La sirena consente di avvertire i conducenti a grande distanza, mentre le luci lampeggianti ne integrano l'effetto
facilitando l'individuazione del veicolo in mezzo al traffico.
Solo se la sirena è usata in modo continuativo, congiuntamente alle luci lampeggianti il conducente ha il diritto di
non rispettare le norme sulla circolazione stradate; la continuità del suono è molto importante per la sua percezione
e quindi la prescrizione va rispettata con priorità assoluta.
Del resto, il disturbo alla quiete pubblica che questo dispositivo può creare è pienamente giustificato dalle superiori
esigenze che ne motivano l'uso, e che sono connesse alla stessa sicurezza della circolazione; i conducenti, infatti
potranno meglio adeguarsi al comportamento che la legge impone (fermarsi, ecc.) se riescono a percepire già da
una certa distanza l'approssimarsi del veicolo.
In secondo luogo è importante evidenziare che l'esenzione non si riferisce a tutte le norme del Codice della Strada
ma solo agli obblighi, le limitazioni e i divieti imposti dai segnali stradali, e dalle norme di comportamento.
Tutte le altre norme (ad es. sui veicoli, sui documenti di circolazione, ecc. ) vanno comunque rispettate unitamente
alle regole di comune prudenza atte ad evitare danni a persone o cose.
Il Confronto tra il 1 ° e il 2° comma dell'art. 177 potrebbe far sorgere un problema di coordinamento, in quanto il
primo prevede la possibilità che il veicolo sia privo del dispositivo a luce lampeggiante, mentre il secondo ne
considera indispensabile l'uso, congiunto a quello del dispositivo acustico, per potere, procedere senza osservare
gli obblighi relativi alla circolazione.
Il contrasto si risolve considerando che, se ha in dotazione o in funzione solo il dispositivo acustico, un veicolo può
avere via libera dagli agenti del traffico agli incroci ed ottenere che gli altri utenti gli lascino libero il passo o si
fermino, ma non può esimersi - neanche nell'espletamento di servizi urgenti d'istituto - dall'osservare obblighi, divieti
e limitazioni relativi alla circolazione.
E ciò per evidenti motivi di sicurezza stradale (3).
Per quanto riguarda, infine, l'uso del dispositivo luminoso da solo, ossia non associato al dispositivo acustico, se ne
ritiene lecito l'utilizzo da parte de i conducenti dei suddetti veicoli, purché siano in servizio e con l'avvertenza,
comunque, che il suo utilizzo isolato non consente alcuna particolare esenzione da obblighi, limitazioni o divieti, ma
funziona soltanto come strumento di segnalazione della presenza di veicoli di Polizia.
177.1.3. Esatta definizione dell'ambito dell'esenzione.
Per comprendere compiutamente il significato delle disposizioni sopra citate è opportuno riferirsi alla giurisprudenza
della Cassazione che ha precisato l'ambito operativo dell'esenzione concessa ai conducenti dei veicoli di polizia e
di soccorso.
Si è infatti portati a pensare che l'esenzione dal rispetto delle norme stradali concessa ai suddetti conducenti
conferisca ogni libertà, compresa quella di danneggiare i terzi, con la scusante di essere impegnati in servizi di
rilevante interesse pubblico. Niente di più falso; la Corte di Cassazione ha infatti sostenuto che : " l conducenti
adibiti a servizi di polizia o di soccorso, pur essendo esonerati ai sensi dell'ari 126 T. U. (oggi 177)
dall'osservanza di obblighi o divieti relativi alla circolazione stradale, sono tuttavia tenuti al rispetto delle
regole di comune prudenza e diligenza per non porre in pericolo la incolumità degli altri Utenti della strada.
In particolare, l'obbligo di prudenza implica anche un dovere di tenere una velocità che non costituisca
pericolo in relazione alle circostanze di tempo e luogo"
(4)Sintetizzando tutte le massime della Cassazione in materia, si può affermare che la norma dell'art. 177 è una
norma di compromesso che deve contemperare due opposte esigenze: la sicurezza della circolazione e quella,
opposta, della massima rapidità di intervento dei mezzi di polizia e di soccorso.
Tale compromesso consiste, da una parte nell'esonero dal rispetto delle norme stradali per i conducenti dei suddetti
mezzi, e dall'altra nell'obbligo generico per questi conducenti di tener conto delle regole di comune prudenza e
diligenza.
Quindi, ad esempio, il conducente di un veicolo antincendio che attraversa a velocità eccessiva un incrocio quando
il semaforo è disposto al rosso, pur non essendo punibile ai sensi dell'Art. 146 C.d.S. (attraversamento dell'incrocio
con semaforo rosso; sanzione amministrativa), potrà essere ritenuto responsabile delle lesioni personali cagionate
ad altri conducenti o a pedoni per non aver usato la massima diligenza imposta dalle concrete circostanze (ad
esempio, il conducente che passa senza accertarsi se gli altri utenti abbiano udito la sirena e si siano fermati).
Si può dire che un comportamento è contrario alla comune prudenza e diligenza quando è prevedibile dall'uomo
medio che esso possa generare un danno a persone o cose o quando è possibile affermare che il danno poteva
comunque essere evitato senza grave pregiudizio per il servizio svolto.
La prevedibilità di un evento o la sua evitabilità dipendono, naturalmente da una serie di fattori molto variabili ed
estremamente diversi anche da persona a persona.
Tuttavia un dato è certo: il giudizio di prevedibilità o evitabilità di un evento deve essere compiuto riportandosi al
momento in cui si è verificato, valutando se questo appariva o meno come probabile (c.d. giudizio ex ante) per colui
che ha agito.
Non è possibile, peraltro, elencare esattamente i comportamenti che possono ritenersi contrari alla comune
prudenza in quanto estremamente variabili sono le situazioni concrete della circolazione.
Si può, perciò, solo tentare di tratteggiare un decalogo di comportamenti sicuramente contrari alla comune
prudenza, anche se si è consapevoli del carattere puramente indicativo di un siffatto elenco.
In base anche alla comune prudenza e diligenza le seguenti condotte di guida:
circolare contromano o sorpassare in prossimità ed in corrispondenza di curve o dossi quando la visibilità
sia molto limitata;
attraversare incroci a velocità eccessiva senza accertarsi che tutti gli altri conducenti abbiano udito i
dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente; tutto ciò in special modo quando si attraversano
incroci con dispositivi semaforici disposti al rosso o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la
precedenza;
Invertire la marcia su autostrade o assimilate senza avvalersi dell'ausilio di persona a terra che controlli il
traffico o comunque senza far uso della massima cautela possibile;
Procedere a velocità manifestatamene eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione a
circostanze di tempo e di luogo (esempio nei centri abitati, nei luoghi frequentati dai fanciulli, in prossimità
dei lavori, nelle ore notturne, ecc.)
Usare i proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli.
177.2 Comportamento degli altri utenti
L'art. 177 stabilisce inoltre che tutti coloro che si trovino sulla strada percorsa da detti veicoli di polizia o di soccorso,
o si trovino sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico
supplementare di allarme hanno l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario di fermarsi.
In base a questa disposizione, i conducenti dei veicoli, appena avvertita una segnalazione di allarme, devono
tempestivamente portarsi sul margine destro della carreggiata lasciando la maggior parte possibile della carreggiata
stessa libera al transito dei mezzi di soccorso e quindi fermarsi; possono riprendere la marcia solo dopo che siano
transitati i predetti veicoli.
E vietato porsi nella scia di tali veicoli cercando di sfruttare le situazioni che favoriscono la loro marcia (ad esempio
superare i veicoli che si erano doverosamente fermati) (Art. 177 c. 3°):
Vanno fatte alcune precisazioni circa l'esatto significato di questa norma.
L'obbligo di fermarsi o astenersi dal compiere qualsiasi manovra vale non solo per i conducenti dei veicoli
(di qualsiasi tipo), ma anche per i pedoni che appena sentono una sirena hanno l'obbligo di astenersi
dall'attraversare la strada o, se hanno già iniziato l'attraversamento, di compierlo sollecitamente.
L'obbligo di fermarsi è incondizionato, cioè tutti gli utenti della strada, appena sentono la sirena, devono
accostarsi il più possibile al margine destro e ivi arrestarsi, non essendo sufficiente rallentate soltanto e
accostarsi al margine destro, anche se la strada è ampia.
L'obbligo di arrestarsi viene in essere nel momento in cui gli utenti della strada percepiscono il segnale di
allarme anche se non riescono a rendersi conto della direzione da cui proviene il mezzo di soccorso o di
polizia, ne della direzione verso la quale intende proseguire; in tal senso la Corte di Cassazione ha stabilito
che: ... non è consentito al conducente del veicolo privato la facoltà di effettuare un qualunque
apprezzamento circa la direzione di marcia degli automezzi adibiti a quei servizi (di polizia o di soccorso)
non essendo questi ultimi tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulla
strada" (5)
L'obbligo di arrestarsi e di agevolare il transito dei veicoli di polizia e di soccorso che svolgono urgenti
servizi d'istituto vale anche per i veicoli circolanti su rotaie (tram ) i quali, appena udita la sirena, devono
subito arrestarsi. Si può dire, quindi che i mezzi di soccorso agli incroci hanno la precedenza su tutti gli altri
veicoli. Va inoltre evidenziato che in termini pratici il conducente deve non solo arrestarsi, ma anche fare
tutto il possibile per agevolare il rapido e libero transito dei mezzi impegnati in urgenti servizi d'istituto.
Questo è un obbligo che può anche contrastare con quello di arrestarsi appena si senta la sirena, infatti,
per esempio, ad un incrocio, arrestarsi in prossimità della linea d'arresto spesso può significare ostacolare il
transito dei veicoli di soccorso che provengono da tergo; in questo caso è obbligo del conducente spostarsi
più avanti attraversando l'incrocio se necessario. L'obbligo di agevolare il transito dei mezzi di soccorso
comprende anche quello di rendere sicura la marcia; e quindi vietato fermarsi prima di una curva o di un
dosso costringendo il mezzo in parola ad effettuare una manovra di sorpasso pericolosa, causa la limitata
visibilità. Dal momento che le situazioni possibili sono innumerevoli e non astrattamente catalogabili, è bene
puntualizzare ciò che devono fare i conducenti e i pedoni quando sta sopraggiungendo un mezzo di polizia
o di soccorso col dispositivo supplementare di allarme in funzione.
Fermarsi al margine della strada (Obbligo principale )
Se necessario compiere qualsiasi manovra che possa agevolare il transito dei veicoli citati (obbligo
secondario e sussidiario)
Il 1° comma dell'art. 177 detta anche una disposizione rivolta agli agenti del traffico: " agli incroci regolati, gli agenti
del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti " . Quest'obbligo è da
ritenersi esteso a ogni situazione e non solo agli incroci regolati, per cui è dovere specifico degli agenti del traffico
agevolare il transito dei mezzi di soccorso su ogni tipo di strada e in ogni circostanza.
177.3 Sanzioni
L 'art. 177 punisce sia il conducente del veicolo di soccorso sia l'altro utente della strada che non rispetta le
prescrizioni da esso dettate.
Le violazioni sono in sostanza le seguenti:
Circolare alla guida di un veicolo di Polizia o di Soccorso con i sistemi in funzione al di fuori del caso di
urgente servizio d'istituto (sanzione da € 65.00 a € 262.40) (*)
Non fermarsi o non fare il possibile per consentire il passaggio dei mezzi di Soccorso o di Polizia aventi i
dispositivi supplementari di allarme in funzione, seguire da presso i suddetti veicoli ponendosi sulla loro scia
(sanzione da € 32.00 a € 131,00)
(*) L'importo della sanzione, aggiornato con gli incrementi biennali approvati ai sensi dell'alt- 195 del C.d.S. è indicato nella tabella pubblicata a
pag. i 082/01.
(1) Fa eccezione la disposizione dell'art. 176 comma 14 che impone l'uso dei lampeggianti blu ai veicoli di polizia e di soccorso quando, anche al
di fuori dell'espletamento di urgenti servizi dì istituto, effettuando determinate manovre in autostrada (inversione di marcia, ecc).
(2) Cass. Pen. Sez. IV, 13.11.67, in Ma»». Pan., 1968, p. 1202, m. 1909, Cassazione, gez. IV, 9.10-81 n. 8644
(3) Non c'è contrasto tra le due norme; infatti, mentre la prima si limita ad affermare che i dispositivi supplementari devono essere usati solo in
certe circostanze ed unicamente dai conducenti dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e soccorso, non attribuendo loro alcuna
particolare prerogativa, la seconda specifica che solo l'uso congiunto di entrambi i dispositivi attribuisce speciali facoltà ai predetti conducenti.
Raccordando opportunamente le due disposizioni si giunge alla conclusione sopra esposta che questi veicoli anche se impegnati in urgenti
servizi d'istituto, se utilizzano solo il dispositivo acustico, non possono derogale alle norme del codice.
(4) Cass. Pen., sez. IV, 3.10.83, in Mass. Pen.. 1984, p. 2255 m. 1561: in senso conforme: sez.. IV, 10.10.83, ivi, 1984,p. 393, con richiamo a
precedenti Cass. Pen., Sez. IV. 7.6.96 n.. 5837 ha ribadito che i conducenti di veicoli in servizio di polizia o di soccorso possono derogare alle
normali prescrizioni della circolazione ma devono comunque osservare le norme di prudenza e di cautela per evitare rischi agli altri utenti della
strada, V. anche Casi. Civ., sez m. 18.12.1996 n. 11323.
(5) Cass. Pen. Sez. IV, 23.1.81, in Mass. Pen. 1982, p. 826, m 776.
Riservate l’impiego dei lampeggianti e della sirena alle urgenze vere.
Valutazione della Centrale Operativa 118
INVIO
•
Ricovero ospedaliero
B Trasporto non eseguito
I
• Rifiuto ricovero firmato
A
N
• Rifiuto ricovero non firmato
C
• Richiesta di visita medica a domicilio
O
•
Parametri vitali normali (coscienza, polso,
respiro)
•
Assenza di rischi evolutivi
•
Trauma minore
Alterazione di almeno un parametro vitale
•
Rischio evolutivo
•
Trauma senza fattori aggravanti
Molto critico
•
Alterazione di almeno due parametri vitali
•
Trauma con fattori aggravanti
•
Parametri vitali normali (coscienza, polso,
respiro)
•
Assenza di rischi evolutivi
•
Trauma minore
G Mediamente critico
I
• Alterazione di almeno un parametro vitale
A
L
• Rischio evolutivo
L
• Trauma senza fattori aggravanti
O
R Molto critico
O
• Alterazione di almeno due parametri vitali
S
S
• Trauma con fattori aggravanti
O
SEMPRE
•
V
E
R
D
E
CONSIGLIATO
Mediamente critico
Poco critico
SE AUTORIZZATI
Poco critico
[2]
MAI
Non critico
Valutazione
SUL LUOGO E PER L'OSPEDALE
[1]
Paziente deceduto
N
E
R
O
•
Lesioni evidentemente incompatibili con
la vita
•
Evidenza di irreversibilita' della morte
(macchie ipostatiche, rigor mortis)
[1] Codice di invio stabilito dalla Centrale Operativa 118.
[2] Utilizzo dei dispositivi supplementari visivi e acustici.
L'utilizzo dei sistemi supplementari d'allarme è consentito solo per i codici Gialli e Rossi, può però essere
autorizzato dalla Centrale 118 per particolari interventi, previa autorizzazione della stessa Centrale.
LE NORME DICONO CHIARAMENTE CHE IL GUIDATORE DI UN AMBULANZA DEVE PROCEDERE NEL
PIENO RISPETTO DELLA SICUREZZA.