CONVENZIONE ABI-CASSA DEPOSITI E PRESTITI

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CONVENZIONE ABI-CASSA DEPOSITI E PRESTITI
FOGLIO INFORMATIVO
Mutuo Ipotecario/Fondiario " PLAFOND CASA"
CONVENZIONE ABI-CASSA DEPOSITI E PRESTITI"
Mutuo a favore di persone fisiche, garantito da ipoteca, per l'acquisto di immobili residenziali con priorità
per l'abitazione principale e/o interventi di ristrutturazione ed accrescimento dell'efficienza energetica.
Convenzione ABI/CDP del 20/11/2013
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo Società Cooperativa a responsabilità
limitata fondata nel 1918
Sede legale: Presidenza e Direzione Generale Viale Aldo Moro, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo -FG
Tel.: 0882/837111 – Fax: 0882/837001
Email: [email protected] / sito internet: www.bccsangiovannirotondo.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Foggia n. 23462
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 2169 - cod. ABI 08810
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A1 62963
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS'È IL MUTUO IPOTECARIO
Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi). In genere la sua durata va da
un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni anche se per determinati prodotti potrebbe avere una durata superiore.
Si definisce ipotecario perché è assistito da una garanzia ipotecaria normalmente acquisita sul diritto di proprietà di un
bene immobile.
Solitamente viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile ma può servire anche per altre finalità
(ad esempio: sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità).
Con il contratto di mutuo ipotecario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna a rimborsarla,
unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto
stesso.
Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che
può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
Il cliente, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni così assunte, inoltre, conferisce normalmente in garanzia un
immobile (che, eventualmente, può essere lo stesso per il cui acquisto o ristrutturazione è stato richiesto il mutuo
medesimo) permettendo che la banca iscriva ipoteca su di esso.
Nell’ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà
procedere alla vendita dell’immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito.
Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del
credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.
CHE COS'È IL MUTUO FONDIARIO
Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) garantito da ipoteca di primo
grado su immobili.
Con il contratto di mutuo fondiario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna dietro impegno
da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al
momento della stipulazione del contratto stesso.
L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale
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percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive
(ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui via siano delle garanzie ipotecarie già
esistenti il suddetto limite dell’80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a
quello nuovo.
Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario) la banca può
invocare la risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate anche se non consecutive.
La legge considera “ritardato pagamento” quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza
della rata.
Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del
prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del
29/09/1973.
Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del
credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.
CHE COS'E' IL MUTUO "PLAFOND CASA”
L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto in data 20/11/2013 la
nuova convenzione relativa al cosiddetto "Plafond Casa". Il Plafond messo a disposizione dalla Cassa Depositi e
Prestiti intende favorire la concessione di mutui garantiti da ipoteca finalizzati:
a) all'acquisto di immobili residenziali con priorità per l'abitazione principale (preferibilmente appartenenti a classe
energetica A, B o C), ubicati sul territorio dello Stato italiano e adibiti ad abitazione principale, ivi incluse le relative
pertinenze ossia quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con o senza interventi di ristrutturazione con
accrescimento dell'efficienza energetica;
b) ad interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica.
In entrambi i casi, la Banca contraente è tenuta ad assegnare priorità alle domande di finanziamento provenienti da
soggetti che siano: (i)componenti di una giovane coppia, ossia un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi
more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia
superato i 35 anni e l’altro non superi i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di Finanziamento
Beneficiario; e/o (ii) componenti di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104; e/o (iii) componenti di un famiglia numerosa, ossia un nucleo familiare con 3 o più figli, come
dichiarato, in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), da ciascun beneficiario mediante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che possiede a titolo di proprietà o altro diritto
reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente.
In ogni caso l'importo massimo del finanziamento per ogni beneficiario non potrà essere superiore a:
€ 100.000,00 per gli interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica (durata 10 anni);
€ 250.000,00 per l'acquisto di un immobile residenziale, senza interventi di ristrutturazione con l'accrescimento
dell'efficienza energetica (durata 20/30 anni);
€ 350.000,00 per l'acquisto di un immobile residenziale, con interventi di ristrutturazione con l'accrescimento dell'
efficienza energetica ( durata 20/30 anni).
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I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso,
degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle
variazioni delle condizioni di mercato.
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere
eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Altro
A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza
assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia
calcolata in percentuale del capitale assicurato per la durata del finanziamento.
Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca o sul sito
www.bccsangiovannirotondo.it
Rischi specifici legati alla tipologia del contratto
Rischio di tasso
Tasso fisso - Il mutuo ipotecario a tasso fisso presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del
rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l’impegno finanziario del cliente
rimane agganciato al tasso originariamente pattuito.
Tasso indicizzato (“tasso variabile”) - Il mutuo ipotecario a tasso indicizzato, cioè agganciato all’andamento di
determinati parametri (es. Euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in
sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con
conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente.
Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le
Agenzie e sul sito (www.bccsangiovannirotondo.it) della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
MUTUO A TASSO FISSO DURATA 30 ANNI: TASSO DI RIFERIMENTO IRS 30 ANNI
Capitale: € 100.000,00
Durata del finanziamento (anni): 30
T.A.E.G.: 4,27%
MUTUO A TASSO FISSO DURATA 20 ANNI: TASSO DI RIFERIMENTO IRS 20 ANNI
Capitale: € 100.000,00
Durata del finanziamento (anni): 20
T.A.E.G.: 3,76%
MUTUO A TASSO FISSO DURATA 10 ANNI: TASSO DI RIFERIMENTO IRS 10 ANNI
Capitale: € 100.000,00
Durata del finanziamento (anni): 10
T.A.E.G.: 2,78%
MUTUO A TASSO VARIABILE DURATA 30 ANNI: TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR 6 MESI
Capitale: € 100.000,00
Durata del finanziamento (anni): 30
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T.A.E.G.: 3,57%
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MUTUO A TASSO VARIABILE DURATA 20 ANNI: TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR 6 MESI
Capitale: € 100.000,00
Durata del finanziamento (anni): 20
T.A.E.G.: 3,28%
MUTUO A TASSO VARIABILE DURATA 10 ANNI: TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR 6 MESI
Capitale: € 100.000,00
Durata del finanziamento (anni): 10
T.A.E.G.: 2,86%
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese per
l’assicurazione facoltativa. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.
Importo massimo finanziabile
L'importo massimo non potrà essere superiore al 100% del
valore dell'immobile sul quale è iscritta l'ipoteca.
Durata
Max 30 anni
TASSI
Tasso di riferimento su durata mutuo max 30 anni
MI CASSA DEPOSITO PRESTITI FISSO:
TASSO FISSO IRS 30 ANNI (Attualmente pari a: 1,05%)
+ 2,35 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 3,4%
Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread
MI CASSA DEPOSITO PRESTITI VARIABILE:
EURIBOR A 6 MESI / 360 (Attualmente pari a: -0,041%) +
2,7 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 2,7%
MI CASSA DEPOSITO PRESTITI FISSO:
TASSO FISSO IRS 30 ANNI (Attualmente pari a: 1,05%)
+ 2,35 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 3,4%
Tasso di interesse di preammortamento
MI CASSA DEPOSITO PRESTITI VARIABILE:
EURIBOR A 6 MESI / 360 (Attualmente pari a: -0,041%) +
2,7 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 2,7%
Tasso del contratto + 3 punti percentuali ( e comunque nei
limiti di legge)
Tasso di mora
Tasso di riferimento su durata mutuo max 20 anni
TASSO FISSO IRS 20 ANNI (Attualmente pari a: 1,02%)
+ 2,00 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 3,02%
Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread
EURIBOR A 6 MESI / 360 (Attualmente pari a: -0,041%) +
2,55 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 2,55%
TASSO FISSO IRS 20 ANNI (Attualmente pari a: 1,02%)
+ 2,00 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 3,02%
Tasso di interesse di preammortamento
EURIBOR A 6 MESI / 360 (Attualmente pari a: -0,041%) +
2,55 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 2,55%
Tasso del contratto + 3 punti percentuali ( e comunque nei
limiti di legge)
Tasso di mora
Tasso di riferimento su durata mutuo max 10 anni
Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread
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TASSO FISSO IRS 10 ANNI (Attualmente pari a: 0,57%)
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+ 1,55 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 2,12%
EURIBOR A 6 MESI / 360 (Attualmente pari a: -0,041%) +
2,2 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 2,20%
TASSO FISSO IRS 10 ANNI (Attualmente pari a: 0,57%)
+ 1,55 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 2,12%
Tasso di interesse di preammortamento
EURIBOR A 6 MESI / 360 (Attualmente pari a: -0,041%) +
2,2 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 2,20%
Tasso del contratto + 3 punti percentuali ( e comunque nei
limiti di legge)
Tasso di mora
In caso di Parametro di riferimento negativo il tasso applicato al cliente non potrà comunque essere
inferiore allo spread
Parametro di riferimento: IRS 30 ANNI pubblicato sul Sole 24 Ore o su Milano Finanza rilevato il
primo giorno di ogni trimestre solare (1/1-1/4-1/7- 1/10) e valido per l'intero trimestre.
Parametro di riferimento: EURIBOR 6 MESI 360GG pubblicato sul Sole 24 Ore o su Milano Finanza
rilevato il primo giorno di ogni semestre solare (1/1--1/7) e valido per l'intero semestre.
SPESE
Spese per la stipula del contratto
Spese Pratica / Istruttoria
€
1.500,00
Spese Perizia
Max € 500,00
Spese stipula fuori sede
€
300,00 + costi vivi sostenuti
Accollo mutuo
€
200,00
Sospensione pagamento rate
€
Spese per la gestione del rapporto
0,00
SPESE PER AVVISI SCADENZA RATA
€ 1,00
SPESE PER DECURTAZIONE
0%
SPESE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO
0%
RECUPERO SPESE INCASSO RATA (CASSA)
€
3,00
RECUPERO SPESE INCASSO RATA (RAPPORTO)
€
1,00
RECUPERO SPESE INCASSO RATA (RID)
€
2,00
SPESE FISSE RINEGOZIAZIONE
€
200,00
SPESE AGGIUNTIVE RATE IN MORA
€
0,00
SPESE PER PRIMO SOLLECITO
€
5,00
SPESE PER SECONDO SOLLECITO
€
10,00
RECUPERO SPESA SOLLECITO TRAMITE LEGALE
€
50,00
SPESE PER CERTIFICAZIONI INTERESSI
€
10,00
SPESE RISTAMPA QUIETANZA
€
3,00
SPESE RISTAMPA PIANO AMMORTAMENTO
€
5,00
SPESE PER RICERCA DOCUMENTI
€
10,00
Per singolo documento
SPESE PER MUTUO DELIBERATO E NON EROGATO €
PER VOLONTA' DEL CLIENTE
INVIO COMUNICAZIONI ex art. 119 TUB/ Posta
€
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200,00
1,00
(ZF/000001950)
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INVIO COMUNICAZIONI ex art. 119 TUB/ Casellario €
Elettronico
0,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
INVIO DOCUMENTAZ. VARIAZIONI CONDIZIONI
€
0,00
SPESE INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
€
0,00
L’informativa precontrattuale è gratuita nel caso la banca rilasci uno schema di contratto, privo delle condizioni
economiche ovvero un preventivo contenente le condizioni economiche basata sulle informazioni fornite dal cliente.
Per i clienti al dettaglio la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in
cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio.
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
Francese
Tipologia di rata
Costante posticipate
Periodicità delle rate
Mensile/bimestrale/trimestrale/semestrale/annuale
TIPO CALENDARIO
GIORNI COMMERCIALI / 360
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
PARAMETRO DI RIFERIMENTO IRS 30 ANNI
Data
Valore
01.04.2016
1,05%
01.01.2016
1,63%
01.10.2015
1,54%
PARAMETRO DI RIFERIMENTO IRS 20 ANNI
Data
Valore
01.04.2016
1,02%
01.01.2016
1,59%
01.10.2015
1,5%
PARAMETRO DI RIFERIMENTO IRS 10 ANNI
Data
Valore
01.04.2016
0,57%
01.01.2016
1,02%
01.10.2015
0,98%
PARAMETRO DI RIFERIMENTO EURIBOR 6 MESI
Data
Valore
01.01.2016
-0,041%
01.07.2015
0,05%
01.01.2015
0,17%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
TASSO DI RIFERIMENTO IRS 30 ANNI
Tasso di interesse Durata
del Importo della
applicato
finanziamento (anni)
mensile
per
capitale
di:
100.000,00
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(ZF/000001950)
rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
un interesse aumenta del interesse diminuisce
€ 2% dopo 2 anni
del 2% dopo 2 anni
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3,4%
10
3,4%
20
3,4%
30
TASSO DI RIFERIMENTO IRS 20 ANNI
3,02%
10
3,02%
20
TASSO DI RIFERIMENTO IRS 10 ANNI
2,12%
5
2,12
10
€
€
€
984,18
574,83
443,48
Non previste
Non previste
Non previste
Non previste
Non previste
Non previste
€
€
714,53
555,60
Non previste
Non previste
Non previste
Non previste
€
€
1.754,03
925,52
Non previste
Non previste
Non previste
Non previste
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR 6 MESI durata 30 anni
Tasso di interesse Durata
del Importo della
applicato
finanziamento (anni)
mensile
per
capitale
di:
100.000,00
2,7%
10
€
951,82
2,7%
20
€
539,70
2,7%
30
€
405,60
TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR 6 MESI durata 20 anni
2,55%
10
€
944,97
2,55%
20
€
532,34
TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR 6 MESI durata 10 anni
2,20%
5
€
1.671,51
2,20%
10
€
929,12
rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
un interesse aumenta del interesse diminuisce
€ 2% dopo 2 anni
del 2% dopo 2 anni
€
€
€
1.026,07
631,68
509,58
€
€
€
951,82
539,70
405,60
€
€
1.038,80
635,35
€
€
944,97
532,34
€
€
1.850,69
1.021,98
€
€
1.671,51
929,12
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di mutuo, può essere consultato in filiale, o sul sito www.bccsangiovannirotondo.it
SERVIZI ACCESSORI
Assicurazione facoltativa:
Tramite la Banca è possibile sottoscrivere polizze di assicurazione contro i rischi di decesso, invalidità totale,
temporanea o permanente, dovuta a infortunio o malattia, di perdita involontaria dell’impiego, ecc.
Per maggiori informazioni sulle polizze assicurative si rimanda al rispettivo fascicolo informativo disponibile sul sito
internet della compagnia: www.assimoco.it
In caso di estinzione anticipata i costi assicurativi saranno rimborsati per la parte di premio non goduta secondo le
modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.
La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento
alle condizioni proposte.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Se acquistati attraverso la banca/intermediario
Assicurazione incendio/ scoppio/ danni/
RECUPERO VISURE IPOCATASTALI
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Obbligatoria e a carico del cliente presso la compagnia
prescelta dal cliente.
Le spese applicate sono quelle previste nel prospetto della
compagnia di assicurazione, stimate mediamente in:
€ 140,00 ipotizzando un finanziamento di 100.000,00 € della
durata di 10 anni.
€ 275,00 ipotizzando un finanziamento di 100.000,00 € della
durata di 20 anni
€ 415,00 ipotizzando un finanziamento di 100.000,00 € della
durata di 30 anni
Recupero delle spese eventualmente
(ZF/000001950)
addebitate alla
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banca dal professionista prescelto sulla base dei listini
ufficiali.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Esente
IMPOSTE ORDINARIE
Esente
ISCRIZIONE IPOTECARIA
Come da tariffa in vigore.
ONERI NOTARILI
Come da tariffa in vigore.
CANCELLAZIONE IPOTECARIA
Come da tariffa in vigore.
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell'istruttoria
Giorni massimi: 25 giorni lavorativi.
I tempi massimi indicati decorrono dal momento di
consegna della documentazione completa. Nel calcolo non
si tiene conto degli adempimenti notarili e dei tempi per
l'assunzione di garanzie/assicurazioni esterne.
Disponibilità dell'importo
Giorni massimi: immediata
I tempi massimi indicati decorrono dalla stipula dell'atto.
Nel calcolo non si tiene conto degli adempimenti notarili e
dei tempi per l'assunzione di garanzie/assicurazioni
esterne.
Altro
ALTRO
Commissione per rilascio assenso alla cancellazione
dell'ipoteca:
- ai sensi dell'art.2882 del c.c
€
- ai sensi dell'art. 40 bis del T.U.B.
200,00
Esente
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente, con il consenso della banca, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo senza alcun
preavviso, pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto.
Si precisa che al cliente non verrà applicata alcuna commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia
finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento
della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 120 ter del T.U.B., fatti salvi i limiti di cui
all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007.
Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche
Ai sensi dell’art.40 bis del T.U.B., la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in
cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di
estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a
cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla
scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione. Il rilascio, da parte della banca, della
dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il
cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il
nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data
dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/06/2016
(ZF/000001950)
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I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Viale Aldo
Moro, 9 – 71013 San Giovanni Rotondo – FG o indirizzo di PEC [email protected] o via email
a [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente
servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il
debito al creditore.
Imposta sostitutiva
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,
per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa.
L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli
altri casi.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
mutui a tasso variabile)/ Parametro di determinare il tasso di interesse.
riferimento (per i mutui a tasso fisso)
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel
contratto.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la
durata del mutuo.
Rata crescente
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del
numero delle rate pagate.
Rata decrescente
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del
numero delle rate pagate.
Rimborso in un’unica soluzione
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.
Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
(TAEG)
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse
e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di
riscossione della rata.
Tasso
di
interesse
di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va
preammortamento
dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
pagamento delle rate.
Tasso effettivo
globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
(TEGM)
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura.
"Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato,
bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui
ipotecari della specie aumentarlo di un quarto, aggiungere 4 punti
percentuali e considerare che, la differenza tra la soglia e il tasso
medio non può superare gli 8 punti percentuali".
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Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007
Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti
MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
(TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI
EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA
LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA
GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77.
II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai
sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale
dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.
Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7,
comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente:
a) contratti di mutuo a tasso variabile
• 0,50 %;
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001
• 0,50 %;
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;
c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000
• 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;
• 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;
• 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;
d) per i contratti di mutuo a tasso misto
• d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate
secondo quanto stabilito ai punti a) e b);
• d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al
variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le
misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai
mutui a tasso variabile.
• d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al
variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure
massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a
seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato
rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il
periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello
1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al
momento dell'estinzione anticipata del mutuo.
Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime
sopra indicate sono ridotte come segue:
1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%;
2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a
1,25 punti percentuali - 0,25%;
3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25
punti percentuali - 0,15%.
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